ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 120

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
6 aprile 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 120/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8834 — Brookfield/Saeta) ( 1 )

1

2018/C 120/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade) ( 1 )

1


 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2018/C 120/03 CON/2018/12

Parere della Banca centrale europea, del 2 marzo 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CON/2018/12)

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 120/04

Tassi di cambio dell'euro

6

2018/C 120/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

7

 

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

2018/C 120/06

Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, del 12 gennaio 2018, di registrare l’Alleanza dei movimenti nazionali europei

8

 

Garante europeo della protezione dei dati

2018/C 120/07

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis

18

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 120/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

21


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 120/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8770 — Prysmian/General Cable) ( 1 )

22

2018/C 120/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8859 — Viohalco/Koramic/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23


 

Rettifiche

2018/C 120/11

Rettifica dei giorni festivi per l’anno 2018 ( GU C 8 dell’11.1.2018 )

24


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8834 — Brookfield/Saeta)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 120/01)

Il 28 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8834. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 120/02)

Il 28 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8780. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 marzo 2018

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

(CON/2018/12)

(2018/C 120/03)

INTRODUZIONE E BASE GIURIDICA

In data 27 novembre 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sugli specifici compiti conferiti alla BCE concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), di cui all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La proposta di regolamento f parte di un pacchetto completo di proposte volte a rafforzare il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), composto dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) e dal CERS. La BCE è del parere che il CERS abbia giocato un ruolo centrale e di successo fin dal suo avvio con riferimento alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nell’Unione che possono sorgere nel sistema finanziario (2).

Di conseguenza, la BCE appoggia il numero limitato di modifiche mirate al quadro della governance e operativo del CERS proposto dalla Commissione europea, che mira a rafforzare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia del CERS e consentire a questi di adempiere in modo migliore al proprio mandato. Più specificamente, la BCE ritiene che le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) siano necessarie al fine di rispecchiare adeguatamente l’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) (4) e assicurare che il CERS sia in grado di svolgere la vigilanza macroprudenziale dell’intero sistema finanziario data la crescente importanza del finanziamento basato sul mercato, in particolare con la creazione dell’unione dei mercati dei capitali. La BCE e il CERS sono del parere che la BCE sia in una posizione favorevole per continuare a fornire supporto analitico, statistico, finanziario e amministrativo al CERS in conformità alle disposizioni in essere (5). Inoltre, la BCE continuerà a sostenere il CERS onde evitare duplicazioni, così profittando dei benefici derivanti dal ruolo della BCE nella valutazione del rischio e nell’analisi del settore bancario degli Stati membri che partecipano all’MVU.

In aggiunta, la BCE osserva che il regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede che il CERS fornisca alle AEV le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, ma non disciplina lo scambio di informazioni tra CERS e autorità macroprudenziali negli Stati membri istituite successivamente alla sua costituzione nel 2010. In tale contesto, la BCE accoglierebbe favorevolmente una proposta normativa volta alla revisione del presente regime di condivisione delle informazioni di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010. Una revisione del presente regime di condivisione delle informazioni consentirebbe al CERS di fornire alle autorità macroprudenziali nazionali i pertinenti dati di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro incarichi ai sensi della normativa nazionale, purché siano previste tutele sufficienti a garanzia della conformità al pertinente diritto dell’Unione. Inoltre, può ritenersi opportuno un chiarimento sul punto affinché i membri del CERS espressi dal SEBC e le autorità di vigilanza possano utilizzare le informazioni ricevute dal CERS per l’esercizio dei loro compiti di legge.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

1.   Il presidente del CERS

La proposta di regolamento prevede che il presidente della BCE presieda il CERS, così istituendo una corrispondenza permanente tra la carica di presidente della BCE e quella di presidente del CERS (6). Mentre il CERS sia rimasto autonomo, esso ha anche beneficiato molto della visibilità, indipendenza e reputazione della BCE (7). Come osservato in precedenza (8), le banche centrali giocano un ruolo importante nelle politiche macroprudenziali, data la loro responsabilità nel contribuire alla stabilità finanziaria e alle competenze analitiche in materia di economia reale, mercati finanziari e infrastrutture di mercato. Al riguardo, la BCE fornisce supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico al CERS. Inoltre, è assicurata una stretta collaborazione a livello tecnico tra la BCE e il CERS attraverso la rappresentanza incrociata nel Comitato tecnico consultivo (CTC) del CERS e nel Comitato per la stabilità finanziaria della BCE. In questo contesto, l’attribuzione della presidenza del CERS al presidente della BCE ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010 sottolinea l’importanza del ruolo delle banche centrali per il funzionamento del CERS (9). Di conseguenza, la BCE appoggia la proposta della Commissione di collegare la presidenza del CERS alla presidenza della BCE.

2.   Organizzazione del CERS

2.1.   Procedura per la nomina del capo del segretariato del CERS

La proposta di regolamento stabilisce che, quando è consultato in merito alla nomina del capo del segretariato del CERS, a seguito di una procedura aperta e trasparente, il Consiglio generale valuta l’idoneità dei candidati per il posto di capo del segretariato del CERS e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura di consultazione (10). La BCE in generale appoggia la proposta di aumentare la visibilità del capo del segretariato del CERS e vorrebbe formulare alcune osservazioni specifiche relative al ruolo della BCE nell’assistenza al segretariato del CERS e al suo attuale ruolo nella procedura per la nomina del capo del segretariato del CERS. Il segretariato del CERS è assicurato dalla BCE, che dovrebbe mettere a disposizione, a tal fine, risorse umane e finanziarie sufficienti (11). Il capo del segretariato del CERS è nominato dalla BCE con il Consiglio generale del CERS che in veste consultiva (12).In questo contesto, la BCE ritiene che tale procedura, che conferisce al Consiglio generale del CERS, quando è consultato in merito alla nomina del capo del segretariato del CERS, l’incarico di valutare l’idoneità dei candidati, Consiglio generale dovrebbe far salva la responsabilità ultima della BCE in relazione alla nomina del capo del segretariato del CERS, nel pieno rispetto della procedura di consultazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (13).

2.2.   I compiti del capo del segretariato del CERS

La proposta di regolamento prevede che il presidente del CERS e il Comitato direttivo possano conferire specifici incarichi al capo del segretariato del CERS. Essi includono, inter alia, la gestione quotidiana del segretariato del CERS, il coordinamento e la preparazione del lavoro e del processo decisionale del Consiglio generale e la preparazione della proposta di programma annuale del CERS e l’attuazione della stessa (14). La BCE accoglie favorevolmente tale chiarimento dei compiti che il capo del segretariato del CERS può svolgere. Da un punto di vista pratico, il capo del segretariato del CERS già svolge la maggior parte dei compiti elencati nella proposta di regolamento. Con riferimento alla preparazione della proposta di programma annuale del CERS, la BCE ritiene che il CERS dovrebbe mantenere la capacità di reagire in modo flessibile per fronteggiare possibili vulnerabilità del sistema finanziario, che possono richiedere una deviazione temporanea ed eccezionale dal programma di lavoro annuale, a seconda delle specifiche circostanze del caso.

2.3.   La rappresentanza esterna del CERS del capo del segretariato del CERS

La proposta di regolamento include la possibilità per il presidente del CERS di delegare i suoi compiti relativi alla rappresentanza esterna del CERS al capo del segretariato del CERS (15). La BCE in generale appoggia l’obiettivo della Commissione di aumentare la visibilità del capo del segretariato del CERS attraverso la delega di taluni compiti. Tuttavia, la BCE ritiene che la proposta di regolamento dovrebbe chiarire se il capo del segretariato del CERS possa anche rappresentare il CERS relativamente ai compiti di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010 in merito all’obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni (16). Data l’importanza di assicurare la rendicontazione del CERS, la BCE è del parere che il presidente del CERS dovrebbe continuare a rappresentare il CERS esternamente con riferimento ai compiti di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e possa solo delegare tale rappresentanza esterna al vicepresidente del CERS.

2.4.   Modifiche relative all’istituzione dell’MVU

Al fine di tenere conto della creazione dell’Unione bancaria in generale e dell’istituzione dell’MVU in particolare, la proposta di regolamento include il presidente del consiglio di vigilanza della BCE tra i membri del Consiglio generale con diritto di voto (17), nel Comitato direttivo (18) e il suo rappresentante nel CTC (19). L’istituzione dell’Unione bancaria e le relative modifiche al quadro istituzionale per la vigilanza prudenziale degli enti creditizi a seguito dell’istituzione dell’MVU sono rilevanti per i compiti e le funzioni del CERS. Di conseguenza, la BCE accoglie favorevolmente le modifiche proposte dalla Commissione, che sono tendenzialmente conformi alle precedenti raccomandazioni fatte dalla BCE sul miglioramento della governance del CERS (20). La BCE osserva che la proposta di regolamento attribuisce diritti di voto al presidente del Consiglio di vigilanza nel Consiglio generale del CERS e fa sì che il presidente del Consiglio di vigilanza sia rappresentato nel Comitato direttivo del CERS. Nell’affrontare tali specifici aspetti, potrebbe tenersi debito conto della necessità di considerare attentamente la dimensione europea dell’MVU a fronte della necessità di assicurare un equilibrio appropriato tra i rappresentanti della vigilanza bancaria di quegli Stati membri che partecipano all’Unione bancaria e di quegli Stati che non vi partecipano aventi di diritto di voto e privi di diritto di voto.

2.5.   La partecipazione di autorità dei paesi terzi nel Consiglio generale del CERS

La Commissione propone di cancellare la disposizione di cui al regolamento (UE) n. 1092/2010 secondo cui la partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle autorità interessate dei paesi terzi, segnatamente dei paesi dello Spazio economico europeo. La loro partecipazione è strettamente limitata alle questioni di particolare rilevanza per tali paesi (21). Tale disposizione serve come base giuridica affinché il Consiglio generale del CERS possa invitare i rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità interessate dei paesi terzi e riconosce al CERS la facoltà di emanare disposizioni che specifichino la natura, l’ambito e gli aspetti procedurali del coinvolgimento di tali paesi terzi nei lavori del CERS (22). La BCE suggerisce di mantenere tale disposizione al fine di preservare la flessibilità necessaria affinché il CERS possa continuare a includere, se del caso, tali rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi interessati nei lavori del CERS.

3.   Segnalazioni e raccomandazioni del CERS

3.1.   La BCE come destinataria delle segnalazioni e delle raccomandazioni del CERS

La proposta di regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010 disponendo, tra l’altro che segnalazioni e raccomandazioni del CERS possano anche essere indirizzate alla BCE, in quanto autorità competente o designata negli Stati membri partecipanti all’MVU, in relazione ai compiti conferiti alla BCE in conformità all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, dal regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE accoglie favorevolmente il chiarimento relativo all’elenco di potenziali destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni del CERS, che riconosce debitamente l’istituzione dell’Unione bancaria e le relative modifiche all’assetto istituzionale nel quadro normativo per la politica macroprudenziale (23).

3.2.   Trasmissione di segnalazioni e raccomandazioni del CERS al Parlamento europeo

La BCE in generale appoggia la proposta di trasmettere segnalazioni e raccomandazioni del CERS al Parlamento europeo (24). Tuttavia, la BCE intende sottolineare che tutti gli organismi devono assicurare una rigorosa riservatezza e il segreto professionale al fine di attenuare i potenziali rischi derivanti da una divulgazione prematura o indebita di informazioni in grado di influenzare il mercato e che possano compromettere la stabilità finanziaria nell’Unione. Qualsiasi ampliamento del numero di destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni del CERS deve tenere pienamente conto di tali rischi, che emergono prima che tali segnalazioni e raccomandazioni del CERS siano comunicate al grande pubblico.

4.   Raccolta e scambio di informazioni

4.1.   Il coinvolgimento delle AEV in relazione alle richieste di informazioni disaggregate dalle banche centrali del SEBC

La BCE ritiene che la proposta di regolamento trarrebbe beneficio da un chiarimento relativo all’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Allo stato attuale, non è del tutto chiaro dal progetto di tale disposizione se anche le AEV debbano essere consultate quando il CERS richiede informazioni disaggregate dalle banche centrali del SEBC. La BCE non vede alcuna ragione per la quale le AEV dovrebbero essere coinvolte nella valutazione se la richiesta da parte del CERS di informazioni estranee alla vigilanza sia giustificata e opportuna. Di conseguenza, essa suggerisce di chiarire che le AEV debbano solo essere consultate qualora la richiesta del CERS attenga a informazioni disaggregate di vigilanza.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 538 final.

(2)  Parere della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sul riesame della finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CON/2015/4) (GU C 192, 10.6.2015, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(3)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  V. «ECB contribution to the European Commission’s consultation on the review of the EU macroprudential policy framework» (Contributo della BCE alla consultazione della Commissione europea sulla revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell’UE), dicembre 2016, (di seguito, il «contributo della BCE») disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu. V. anche pagina 4 dell’«ESRB response to the European Commission’s Consultation Document on the “Review of the EU Macro-prudential Policy Framework”» (Replica del CERS al documento di consultazione della Commissione europea sulla «revisione del quadro delle politiche macroprudenziali dell’UE»), 24 ottobre 2016, (di seguito, la «replica del CERS»), disponibile sul sito Internet del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu.

(5)  V. pagine 9 e 10 del contributo della BCE e pagina 3 della replica del CERS.

(6)  V. l’articolo 1, numero 2, lettera a), della proposta di regolamento.

(7)  V. pagina 3 della replica del CERS.

(8)  V. pagina 9 del contributo della BCE.

(9)  V. il paragrafo 1.2 del parere CON/2015/4.

(10)  V. l’articolo 1, numero 1, lettera a), della proposta di regolamento.

(11)  V. il considerando 8 e l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(12)  V. l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010.

(13)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331, 15.12.2010, pag. 162).

(14)  V. l’articolo 1, numero 1, lettera b), della proposta di regolamento.

(15)  V. l’articolo 1, numero 2, lettera b), della proposta di regolamento.

(16)  V. ad esempio, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(17)  V. l’articolo 1, numero 3, lettera a), punto i), della proposta di regolamento.

(18)  V. l’articolo 1, numero 5, lettera a), punto i), della proposta di regolamento.

(19)  V. l’articolo 1, numero 7, lettera a), punto ii), della proposta di regolamento.

(20)  V. paragrafi 2.1, 2.2 e 5.1 del parere CON/2015/4; v. anche pagina 10 del contributo della BCE.

(21)  V. l’articolo 1, numero 4, della proposta di regolamento.

(22)  V. l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(23)  V. pagina 2 del contributo della BCE.

(24)  V. l’articolo 1, numero 8, lettera b), della proposta di regolamento.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 aprile 2018

(2018/C 120/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2260

JPY

yen giapponesi

131,26

DKK

corone danesi

7,4472

GBP

sterline inglesi

0,87395

SEK

corone svedesi

10,3140

CHF

franchi svizzeri

1,1796

ISK

corone islandesi

121,50

NOK

corone norvegesi

9,5875

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,327

HUF

fiorini ungheresi

310,96

PLN

zloty polacchi

4,2041

RON

leu rumeni

4,6623

TRY

lire turche

4,9543

AUD

dollari australiani

1,5940

CAD

dollari canadesi

1,5659

HKD

dollari di Hong Kong

9,6232

NZD

dollari neozelandesi

1,6799

SGD

dollari di Singapore

1,6113

KRW

won sudcoreani

1 299,41

ZAR

rand sudafricani

14,6219

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7302

HRK

kuna croata

7,4320

IDR

rupia indonesiana

16 884,17

MYR

ringgit malese

4,7431

PHP

peso filippino

63,830

RUB

rublo russo

70,6251

THB

baht thailandese

38,331

BRL

real brasiliano

4,0452

MXN

peso messicano

22,1790

INR

rupia indiana

79,6010


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/7


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2018/C 120/05)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Slovenia

Oggetto della commemorazione : giornata mondiale delle api

Descrizione del disegno : Al centro della parte interna della moneta è raffigurata l’immagine di un favo in forma di emisfero orientale del globo terrestre. Attorno al favo, nella parte superiore sinistra campeggia l’iscrizione «SVETOVNI DAN ČEBEL» e nella parte inferiore destra l’iscrizione «SLOVENIJA 2018».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata :

Data di emissione stimata : secondo trimestre 2018


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari economici e finanziari» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/8


Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

del 12 gennaio 2018

di registrare l’Alleanza dei movimenti nazionali europei

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2018/C 120/06)

L’AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,

vista la domanda presentata dall’Alleanza dei movimenti nazionali europei,

considerando quanto segue:

(1)

L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto partito politico europeo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dall’Alleanza dei movimenti nazionali europei (il «richiedente») il 20 settembre 2017.

(2)

Il 27 settembre 2017 l’Autorità ha informato il richiedente, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, che la sua domanda era incompleta, indicando le informazioni e i documenti necessari per completare la domanda.

(3)

Il richiedente ha presentato informazioni supplementari per completare la domanda il 29 settembre 2017.

(4)

Il 3 ottobre 2017 l’Autorità ha informato il richiedente che la sua domanda risultava ancora incompleta e ha ribadito che erano necessari ulteriori documenti e informazioni per completare la domanda.

(5)

L’Autorità ha ricevuto documenti e informazioni supplementari per completare la domanda il 3 e 4 ottobre 2017. Il richiedente ha inoltre presentato ulteriori informazioni per completare la domanda il 5 ottobre 2017.

(6)

Il 5 ottobre 2017, l’Autorità ha chiesto formalmente al richiedente di presentare alcuni documenti e informazioni mancanti.

(7)

Il richiedente ha presentato ulteriori informazioni per completare la domanda il 12 ottobre 2017. L’Autorità ha inoltre ricevuto documenti e informazioni supplementari per completare la domanda il 18 ottobre 2017.

(8)

Il 19 ottobre 2017 l’Autorità ha tenuto un incontro con Robert Jarosław Iwaszkiewicz, deputato al Parlamento europeo, per verificare che fosse membro del richiedente.

(9)

Il 10 novembre 2017 l’Autorità ha inviato al richiedente una valutazione preliminare, conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, di tale regolamento.

(10)

Il richiedente ha presentato ulteriori informazioni per completare la domanda il 24 novembre 2017.

(11)

Il 30 novembre 2017 l’Autorità ha tenuto un incontro con Francesco Graglia, consigliere regionale del Piemonte (Italia), per verificare che fosse membro del richiedente.

(12)

Il 14 dicembre 2017 il richiedente ha presentato una versione rivista del proprio statuto, adottata dall’Assemblea generale il 6 dicembre 2017. Il richiedente ha infine presentato informazioni aggiuntive per completare la domanda il 10 gennaio 2018, fornendo in tal modo tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della completezza della stessa.

(13)

Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e, in particolare, che è rappresentato in almeno un quarto degli Stati membri da almeno i seguenti deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali: Krasimir Iliev Bogdanov (Bulgaria), Linos Papayiannis (Cipro), Marguerite Lussaud (Francia), Eleftherios Synadinos (Grecia), Béla Kovács (Ungheria), Francesco Graglia (Italia) e Robert Jarosław Iwaszkiewicz (Polonia), che sono tutti direttamente membri del richiedente.

(14)

Il richiedente ha presentato la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso.

(15)

Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2).

(16)

L’Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Alleanza dei movimenti nazionali europei è registrata in qualità di partito politico europeo.

Essa acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.

Articolo 3

L’Alleanza dei movimenti nazionali europei

11 rue de Wissembourg

67000 Strasburgo

FRANCIA

è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Il Direttore

M. ADAM


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50).


ALLEGATO

Statuts de l'Association “AEMN”

“Alliance Européenne des Mouvements Nationaux”

Statuts mis à jour le 6 décembre 2017

par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire.

Modification des articles 11, 12 et 13.

PRÉAMBULE

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191 ;

Vu le Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen tel que modifié par le Règlement (CE) no 1524/2007 du 18 décembre 2007 ;

Les partis politiques, mouvements nationaux, personnes morales ou physiques soussignés dont la liste est fournie à la fin des présents statuts conviennent de créer une association sans but lucratif selon la loi française et de déterminer ses statuts comme suit :

I.   NOM - BASE LEGALE - OBJET - SOCIAL - BUT - DUREE

Article 1

Dénomination

L'association, une alliance politique de partis nationaux et de personnes morales ou physiques au niveau européen, est dénommée « Alliance Européenne des Mouvements Nationaux ». En abrégé, «AEMN».

Ce nom doit toujours être précédé ou suivi des mots « parti politique européen », ou de l'abréviation PPEU/EUPP/EUPP.

Article 2

Base légale

« L'Alliance Européenne des Mouvement Nationaux » poursuit ses objectifs, exécute ses activités et est organisé et financé conformément aux conditions exposées dans le règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

Pour les questions non réglementées par le règlement européen susmentionné, « L'Alliance Européenne des Mouvement Nationaux » est établie conformément à la loi française donnant la personnalité juridique aux associations, y inclus la loi du 1er août 2003, les articles 21 à 79 de la droit civile locale, et autre disposition particulières à l’Alsace-Moselle.

AEMN ne poursuit pas de but lucratif.

Le logo de l'association est défini à l'ANNEXE 1 des statuts.

Article 3

Hiérarchie des normes

Au cas où les présents statuts et le règlement intérieur qui sera ultérieurement adopté contredirait ou viendraient à contredire les textes légaux résultant de la législation française, les textes communautaires issus du traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191, ainsi que le Règlement (CE) no 2004/2003 relatif aux statuts et au financement des partis politiques au niveau européen, ces normes européennes et françaises prévaudrait sans qu'il soit nécessaire de procéder à une modification des statuts.

Elles s'appliquent également en cas de silence de ces mêmes statuts

Article 4

Siege social

Le siège social de l'association est établi : 11 rue de Wissembourg - 67000 STRASBOURG (France).

Le Bureau de l'association est autorisé à transférer le siège social de l'association en un autre endroit, sous réserve de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. Il peut établir d'autres bureaux sur tout le territoire européen.

Article 5

Buts

L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux, en conformité avec l'article 3 § c du Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, est fondée sur les principes du respect des libertés fondamentales, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit tels que hérités des meilleurs traditions spirituelles et doctrinales de la civilisation européennes. Elle précisera ses objectifs politiques dans une déclaration commune.

Ses buts sont en outre les suivants :

Développer des relations de travail plus étroites et rapprocher les partis politiques nationaux membres ;

Définir des objectifs communs sur les enjeux relatifs à l’Union européenne ;

Établir une structure facilitant le dialogue et la coopération avec les forces politiques semblables au sein des États membres de l’Union, ainsi qu’au sein des autres pays européens, candidats ou non à l’adhésion à l’Union européenne.

Participer ou contribuer à la participation aux élections européennes, au sens de l'article 3 § d du règlement (CE) No 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

L'association est autorisée à prendre tous les actes juridiques (y compris les transactions immobilières), directement ou indirectement nécessaires ou utiles à la promotion et à la réalisation des objectifs susmentionnés.

Dans le cadre national, les partis membres maintiennent leur propre nom, leur identité et leur liberté d'action. L'association est représentée au Parlement européen par les députés des partis nationaux membres de «L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux».

Les Partis membres s'engagent à inciter leurs élus au Parlement européen ainsi que les membres des autres assemblées parlementaires européennes à adhérer à « L'Alliance Européenne des Mouvement Nationaux », ainsi qu'aux groupes parlementaires ou aux coordinations se proposant les mêmes buts et recommandés par elle.

Article 6

Durée

L'association est constituée pour une durée indéterminée.

II.   MEMBRES

L'association est composée de partis membres, de membres associés et d’observateurs.

Article 7

Membres et Membres Associés

Le nombre de membres est illimité. Une demande d'adhésion doit être soumise au Président par écrit. Elle comporte une déclaration d'adhésion au programme politique, aux statuts et au règlement intérieur de l'association. Le Président transmet ensuite cette demande au Bureau.

Le Bureau est habilité à accorder le statut de partis membres à des mouvements patriotiques et nationaux de la même sensibilité, basés dans l'Union européenne, qui souscrivent au programme politique de l'association et acceptent ses statuts et son règlement intérieur.

Le Bureau est également habilité à octroyer le statut de membre associé à des personnes morales souscrivant aux mêmes conditions, ainsi qu'aux personnes physiques exerçant ou ayant exercé les mandats de parlementaires européen, parlementaire national ou élu régional.

Chaque parti candidat doit désigner une personne physique comme représentant légal dans le processus d'adhésion à l'association.

Article 8

Membres observateurs

Sur proposition du Président, des Partis ou Mouvements proches de “ L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux ” au sein d'États membres de l'Union européenne ou d'États européens ayant demandé ou non l'adhésion à l'Union européenne peuvent se voir octroyer le statut d'Observateurs par le Bureau.

Article 8 bis

Sur proposition du Président, des membres de soutien sans droits de vote peuvent être admis par une demande d'adhésion qui doit être soumise au Président par écrit. Elle comporte une déclaration d'adhésion au programme politique, aux statuts et au règlement intérieur de l'association. Le Président transmet ensuite cette demande au Bureau.

Article 9

Cotisation

Les partis membres, les personnes physiques ou morales, les membres associés ainsi que les observateurs et les membres de soutien versent une cotisation annuelle individuelle. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par le Bureau. Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Article 10

Perte de la qualité de membre

Tout membre peut démissionner de l'association à tout moment. Le membre remet sa démission au Président par lettre recommandée.

Le membre qui démissionne est tenu de s'acquitter de ses obligations financières envers l'association pour l'année pendant laquelle la démission est soumise et pour toutes les années précédentes.

La suspension d'un membre ne peut être décidée à titre conservatoire que par le Bureau. L’exclusion définitive ne peut être prononcée que par l’Assemblée. Elle doit être motivée.

III.   ORGANES

Les organes de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” sont :

 

Le Bureau, faisant fonction de Conseil d’Administration ;

 

L'Assemblée, faisant fonction d’Assemblée Générale dans l'intervalle du Congrès ;

 

Le Congrès, faisant fonction d'Assemblée générale extraordinaire.

 

Ils sont présidés par le Président et assistés par le Secrétaire Général.

Article 11

Nomination, composition et pouvoirs du Bureau

Le Bureau est l'organe exécutif de « L'Alliance Européenne des Mouvement Nationaux ». Aux fins de dépôt des présents statuts, il se compose à titre provisoire de personnes dont les noms figurent à l'article 19. Il sera ensuite complété de façon à comprendre :

Un Président ;

Si nécessaire un ou plusieurs Vice-présidents ;

Un Trésorier ;

Un Secrétaire Général ;

Si nécessaire, un Secrétaire Général Adjoint ;

Des représentants de membres associés, selon les modalités déterminées par le règlement intérieur.

Le ou les trésoriers sont élus par l'Assemblée. Tout parti membre a le droit de nommer un Vice-président, qui peut recevoir le droit de représenter l’association dans l’État membre dont il est originaire.

Chaque parti ayant la qualité de membre observateur a la faculté de désigner un représentant membre du Bureau sans droit de vote, qui peut recevoir le droit de représenter l'Association dans l'État membre dont il est originaire.

Un membre du Bureau peut donner procuration à un autre membre nommément désigné de le représenter.

Le Bureau convoque, sur proposition du Président, les réunions de l'Assemblée et du Congrès.

Le Bureau représente « L'Alliance Européenne des Mouvement Nationaux » au cours des périodes séparant chaque réunion de l'Assemblée et du Congrès. Si une vacance se produit dans ses rangs par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il peut pourvoir au remplacement à titre provisoire, sous réserve de ratification de son choix par l’Assemblée ou le Congrès qui suivent.

Le Bureau est responsable devant l'Assemblée et le Congrès.

Le Bureau est l’organe exécutif de « L'Alliance Européenne des Mouvement Nationaux ». Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, il prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés. Un membre du Bureau peut donner procuration à un autre membre nommément désigné de le représenter. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Les réunions du Bureau sont convoquées par le Président ou à la demande des deux-tiers des membres du Bureau ayant un droit de vote. Elles ont lieu aussi souvent que nécessaire pour la gestion de « L'Alliance Européenne des Mouvement Nationaux ».

Article 12

Nomination, composition et pouvoirs de l'Assemblée

Dans l'intervalle des Congrès, et sous réserve de prérogatives spécialement dévolues au Congrès aux termes de l'article 13 des présents statuts, l'Assemblée exerce les compétences dévolues par la loi à l'Assemblée générale. L'Assemblée se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Elle est convoquée au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre ordinaire, courriel ou télécopie, adressée à ceux qui en sont membres. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion.

L'Assemblée se compose des participants suivants :

Du Président de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ;

De deux représentants de chaque parti membre, chaque représentant est considéré comme un participant ;

Des membres du Bureau ;

Des Chefs de délégation nationale au Parlement européen ou de leurs représentants ;

D’un représentant de chaque parti observateur ;

De représentants des membres associés personnes physiques ou morales selon les modalités arrêtées par un règlement intérieur

Des personnes supplémentaires peuvent être invitées par l'Assemblée à participer aux travaux en tant que membres sans droit de vote.

L'Assemblée élit le Président et le ou les Trésoriers. Elle peut au besoin les révoquer.

L'Assemblée est l’organe délibérant entre la tenue de deux Congrès. Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, elle prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés. Un membre de l'Assemblée peut donner procuration à un autre membre nommément désigné de le représenter. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Sur proposition du Président, l'Assemblée nomme le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint.

L'Assemblée adopte le budget annuel, approuve et publie chaque année les recettes et dépenses de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ainsi qu’une déclaration relative à son actif et à son passif, sur la base des propositions du (des) Trésorier(s).

L'Assemblée fournit au Parlement européen une liste précisant des donateurs et de leurs dons, exception faite des dons n’excédant pas 500 EUR. Cette liste est préparée par le(s) Trésorier(s).

L'Assemblée peut constituer des groupes de travail, auxquels peuvent participer des non-membres pour avis, expertise ou conseil.

Article 13

Nomination, composition et pouvoirs du Congrès

Le Congrès de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” se réunit au moins une fois par législature du Parlement européen.

Le Congrès constitue l’instance souveraine d’orientation de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux”. Il fait notamment fonction d'Assemblée Générale extraordinaire.

Le Congrès définit les grandes orientations politiques, et le programme politique de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux”

Le Congrès se compose :

des membres de l'Assemblée ;

des membres associés ;

des parlementaire européens et nationaux des partis membres, associés et observateurs ;

des élus régionaux des partis membres et observateurs ;

d’autres délégués des partis membres et observateurs dans une proportion arrêtée par le règlement intérieur.

Le lieu, la date et l’ordre du jour des travaux du Congrès sont fixés par le Bureau ; chaque parti membre a le droit de proposer l’inscription de nouveaux points à l’ordre du jour.

Le Congrès, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, il prend ses décisions à la majorité simple des votes exprimés. Un membre du Congrès peut donner procuration à un autre membre nommément désigné de le représenter. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” font rapport de leurs activités au Congrès.

Article 14

Nomination et pouvoirs du Président

Le Président, élu par l'Assemblée ;

Préside les réunions du Bureau, de l'Assemblée et du Congrès ;

Représente “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” à l'égard des tiers ;

Transmet au Parlement européen et à la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice concerné, la certification annuelle établie par un audit externe et indépendant des comptes de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ;

Soumet annuellement au Parlement européen la demande de financement de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” en provenance du budget général de l’Union européenne ;

Peut convier les Présidents des partis membres, associés et observateurs à se réunir pour toute question importante se posant à “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux”

Article 15

Nomination et pouvoirs du Secrétaire Général

Le Secrétaire général est élu par l'Assemblé sur proposition du Président

Le Secrétaire général, sous le contrôle du Président :

Organise les réunions des différents organes de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ;

Autorise toutes les dépenses en conformité avec la loi ;

Demande chaque année un audit externe et indépendant des comptes de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ;

Fournit tout document ou toute information jugée nécessaire par la Cour des comptes à l’accomplissement de sa mission de contrôle ;

Dirige le secrétariat, dont il propose la composition et l’organisation au Bureau ;

Fait rapport au Président, au Bureau, à l'Assemblée et au Congrès ;

Met en œuvre les décisions prises par les organes de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ;

Entretient les contacts avec les Secrétaires Généraux des partis membres et des partis associés.

Le Secrétaire Général est assisté par le Secrétaire Général Adjoint désigné par l'Assemblée sur proposition du Président.

Article 16

Règlement intérieur

L'Assemblée, sur proposition du Bureau, arrête le règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement non précisées dans les statuts. À titre transitoire, le texte adopté par le bureau s'appliquera, s'il y a lieu, jusqu'à sa validation par la première Assemblée.

Article 17

Modifications des Statuts

Le Congrès, sur proposition du Bureau, décide toute modification des statuts à la majorité des 2/3 selon les modalités définies à l'article 13 précédent. Il peut également décider selon ces mêmes modalités la dissolution de l’association et toute mesure en découlant.

Article 17 bis

Définition

Identité et traditions européennes (ci-après “ITE”) est la fondation politique européenne officielle de l’Alliance Européenne des Mouvements Nationaux.

ITE fonctionnera comme seul groupe de réflexion officiel de l’AEMN et servira, en particulier, de Structure européenne commune pour les fondations/groupes de réflexion nationale reconnus par les partis membres de l’AEMN.

ITE est constitué comme une entité légale à part, avec des comptes financiers distincts, agissant en conformité avec ses propres statuts et règlements intérieurs.

IV.   QUESTIONS FINANCIERES

Article 18

Le Trésorier

Le Trésorier, élu par l'Assemblée,

Propose à l'Assemblée un projet de budget annuel, dont les recettes provenant du budget de l’Union ne peuvent excéder 85 % du total ;

Soumet chaque année à l'Assemblée les recettes et dépenses de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ainsi qu’une déclaration relative à son actif et à son passif ;

Tient à la disposition de l'Assemblée la liste des donateurs et les dons de chaque donateur

Soumet à l'Assemblée les contributions annuelles des membres et des membres associés ;

Rend compte à l'Assemblée, sur une base annuelle, des dépenses du Secrétariat et des organes de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux” ;

Approuve les paiements effectués à partir des fonds de “L'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux”.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.

Le Président

NOM : KOVACS

Prénom : Bela

Signature :

Le Secrétaire Général

NOM : CIGNETTI

Prénom : Valerio

Signature :

Le Trésorier

NOM : JELINCIC

Prénom : Zmago

Signature :

Annexe 1

Le logo de l’association “Alliance Européenne des Mouvements Nationaux”

Image

Garante europeo della protezione dei dati

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/18


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 120/07)

Il regolamento Bruxelles II bis costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell’Unione europea. Stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale nei casi transfrontalieri. L’obiettivo generale della rifusione del regolamento Bruxelles II bis è eliminare gli ostacoli residui alla libera circolazione di decisioni conformemente al principio del riconoscimento reciproco e proteggere meglio l’interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficienti.

Le nuove norme proposte sono volte a promuovere una migliore cooperazione tra le autorità centrali, che si scambiano informazioni all’interno degli Stati membri e tra di essi senza necessità di creare sistemi IT. Il GEPD non era stato consultato dalla Commissione in merito alla proposta. Poiché, durante le discussioni all’interno del gruppo del Consiglio per le questioni di diritto civile, erano state esposte preoccupazioni riguardo alla relazione tra la rifusione proposta e la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali, il Consiglio ha richiesto formalmente il parere del GEPD. Il GEPD accoglie con favore tale richiesta di consultazione da parte del Consiglio.

Il parere si concentra su specifiche raccomandazioni per rafforzare la liceità del trattamento disposto agli articoli 63 e 64 della proposta. Inoltre, il GEPD propone raccomandazioni relative a opportune salvaguardie specifiche volte a proteggere i diritti e gli interessi fondamentali degli interessati.

Visti l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD e considerati il contesto, l’obiettivo della proposta e il fatto che gli interessati dalla proposta includono minori, il GEPD raccomanda l’inclusione nel regolamento di specifiche clausole relative allo scopo del trattamento e ai tipi di dati soggetti al trattamento. In particolare, il GEPD raccomanda di chiarire se il quadro di cooperazione disposto al capitolo V della proposta riguardi unicamente questioni di responsabilità genitoriale o comprenda anche la sottrazione internazionale di minore. Pertanto, considerando che il capitolo V sembra includere entrambe le aree di cooperazione e al fine di assicurare maggiore certezza del diritto nonché di soddisfare i requisiti del principio di limitazione dello scopo, il GEPD ritiene che l’articolo 63, paragrafo 3, possa essere modificato per restringere gli scopi alla «cooperazione in casi specifici relativi a responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minori». Inoltre, il GEPD gradirebbe nel regolamento un riferimento esplicito ai principi di qualità e minimizzazione dei dati.

Nel contesto della proposta corrente, il GEPD è convinto che l’articolo 63, paragrafo 4, disponga l’obbligo, di principio, di notificare all’interessato la trasmissione delle informazioni. Tale obbligo può essere posposto, in via eccezionale, fino al completamento della richiesta. Questa limitazione, intesa ad assicurare un giusto equilibrio tra i diritti degli interessati di essere informati in merito alla trasmissione e gli interessi degli Stati membri allo scambio di informazioni, di per sé non sembra sollevare problemi fondamentali dal punto di vista dei principi generali di liceità, equità e trasparenza. Tuttavia, il GEPD ritiene che il riferimento alla «legislazione nazionale dello Stato membro richiesto» possa suscitare confusione, in quanto pare consentire l’introduzione di restrizioni nazionali al dovere di informazione. Il GEPD raccomanda di specificare che il riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 4, non consente l’introduzione a livello nazionale di ulteriori limitazioni al diritto di informazione, cosicché la misura specifica volta ad assicurare l’equità di trattamento sancita da questa disposizione sia applicata in modo coerente in tutta l’Unione.

Inoltre, il GEPD raccomanda di stabilire nel regolamento, come principio, il diritto di accesso degli interessati alle informazioni trasmesse all’autorità richiedente di uno Stato membro. Il GEPD raccomanda anche, nella misura in cui siano considerate necessarie limitazioni ai diritti di accesso e rettifica nel contesto particolare della proposta, di aggiungere a supplemento una disposizione chiara e specifica che definisca «l’ambito delle limitazioni», conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del RGPD.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Il 30 giugno 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione). La proposta è una rifusione del regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (il cosiddetto regolamento Bruxelles II bis, nel prosieguo la «proposta»).

2.

Il regolamento Bruxelles II bis costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell’Unione europea. Stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale nei casi transfrontalieri. Facilita la libera circolazione nell’Unione delle decisioni, degli atti pubblici e degli accordi fissando disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione negli altri Stati membri. Dal 1o marzo 2005 si applica a tutti gli Stati membri (1) eccettuata la Danimarca (2).

3.

La Commissione ha valutato il funzionamento del regolamento nella pratica e ha ritenuto necessario modificarlo nella relazione sull’applicazione adottata nell’aprile 2014 (3). La valutazione ha mostrato che, tra le due principali aree trattate dal regolamento, ovvero le questioni matrimoniali e quelle di responsabilità genitoriale, la seconda ha causato problemi notevoli. Inoltre, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha emesso finora 24 decisioni riguardanti l’interpretazione del regolamento, di cui è stato tenuto conto.

4.

L’obiettivo generale della proposta è sviluppare ulteriormente lo spazio europeo di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca, eliminando gli ostacoli residui alla libera circolazione delle decisioni conformemente al principio del reciproco riconoscimento, e proteggere meglio l’interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficienti.

5.

In particolare, la proposta abolisce il procedimento di exequatur  (4) per tutte le decisioni rientranti nell’ambito del regolamento, introducendo invece il riconoscimento automatico di tutte le decisioni degli altri Stati membri dell’UE. La proposta chiarisce inoltre alcune questioni riguardanti la sottrazione transfrontaliera di minori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del ritorno del minore sottratto.

6.

Le nuove norme sono volte a promuovere una migliore cooperazione tra le autorità centrali, che si scambiano informazioni all’interno degli Stati membri e tra di essi, senza necessità di creare sistemi IT. Il gruppo del Consiglio per le questioni di diritto civile ha tuttavia espresso preoccupazioni durante le discussioni in merito alla relazione tra la rifusione proposta e la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali.

7.

L’11 gennaio 2018 il Consiglio ha presentato al GEPD una richiesta formale di un parere, in particolare per l’articolo 63, paragrafi 3 e 4, della proposta, riguardanti le norme che regolano l’ulteriore utilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità centrali nei casi transfrontalieri e le modalità della notifica agli interessati.

8.

Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato dal Consiglio. Il parere si concentra su specifiche raccomandazioni per rafforzare la liceità del trattamento disposto agli articoli 63 e 64 della proposta (sezione 2). Inoltre, il GEPD propone raccomandazioni relative a opportune salvaguardie specifiche volte a proteggere i diritti fondamentali e gli interessi dei titolari dei dati (sezione 3).

4.   CONCLUSIONE

Liceità del trattamento

38.

Come raccomandazione principale, al fine di rafforzare la liceità del trattamento previsto (secondo l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera g) del RGPD) e in considerazione del contesto e dello scopo della proposta, il GEPD raccomanda di chiarire l’ambito e gli obiettivi della cooperazione disposta al capitolo V della proposta:

il GEPD raccomanda di chiarire se il quadro di cooperazione di cui al capitolo V della proposta riguardi unicamente questioni di responsabilità genitoriale o comprenda anche la sottrazione internazionale di minore. Considerando che il capitolo V include entrambe le aree di cooperazione, al fine di assicurare una maggiore certezza del diritto e soddisfare i requisiti del principio di limitazione dello scopo, il GEPD ritiene che l’articolo 63, paragrafo 3, debba essere modificato per restringere gli scopi alla «cooperazione in casi specifici relativi a responsabilità genitoriale e sottrazione internazionale di minore», escludendo quindi le «questioni matrimoniali», ovvero l’altra area principale cui si applica il regolamento. Le definizioni di «autorità competente» ecc. dovrebbero essere adeguate di conseguenza.

39.

Come raccomandazione aggiuntiva per rafforzare la liceità del trattamento:

il GEPD gradirebbe nel regolamento un riferimento esplicito ai principi di qualità e minimizzazione dei dati all’articolo 64, paragrafo 1, della proposta.

Misure idonee e specifiche per salvaguardare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati

40.

Come raccomandazione principale:

il GEPD raccomanda di specificare che il riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 4, non consente l’introduzione a livello nazionale di ulteriori limitazioni al diritto di informazione, cosicché la misura specifica volta ad assicurare l’equità di trattamento racchiusa in questa disposizione sia applicata in modo coerente in tutta l’Unione.

41.

Come raccomandazione aggiuntiva, il GEPD suggerisce di aggiungere a supplemento della proposta misure specifiche a salvaguardia dei diritti di accesso e rettifica degli interessati:

il GEPD raccomanda di stabilire nel regolamento, come principio, il diritto di accesso degli interessati alle informazioni trasmesse all’autorità richiedente di uno Stato membro. Il GEPD raccomanda anche, nella misura in cui siano considerate necessarie limitazioni ai diritti di accesso e rettifica nel contesto particolare della proposta, di aggiungere a supplemento una disposizione chiara e specifica che definisca «l’ambito delle restrizioni», conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del RGPD.

Bruxelles, 15 febbraio 2018

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Per gli Stati membri entrati nell’Unione dopo tale data, il regolamento si applica dalla data del rispettivo ingresso.

(2)  La Danimarca non partecipa al regolamento e non è pertanto né vincolata dal suddetto né soggetta alla sua applicazione.

(3)  COM(2014) 225 final.

(4)  Un procedimento secondo il quale una decisione estera deve essere riconosciuta formalmente dallo Stato membro che la applica.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/21


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 120/08)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.1.2018

Durata

1.1.2018 - 31.12.2018

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

01/TQ120


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8770 — Prysmian/General Cable)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 120/09)

1.

In data 28 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Prysmian S.p.A. («Prysmian», Italia) acquisisce il controllo di General Cable Corporation («General Cable», Stati Uniti) mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Prysmian e General Cable operano entrambe nella produzione e nella vendita di cavi e sistemi di cavi destinati principalmente ai settori dell’energia e delle telecomunicazioni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8770 — Prysmian/General Cable

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8859 — Viohalco/Koramic/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 120/10)

1.

In data 28 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ElvalHalcor SA (Grecia), controllata da Viohalco SA (Belgio),

NedZink BV (Paesi Bassi), attualmente controllata da Koramic Holding NV (Belgio).

ElvalHalcor SA e Koramic Holding NV acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di NedZink BV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Viohalco SA: fabbricazione e vendita di prodotti in rame, alluminio e acciaio per il settore delle costruzioni, in particolare elementi di rame per coperture e sistemi di recupero delle acque piovane, elementi di alluminio per sistemi di copertura, pannelli a sandwich in acciaio per facciate e sistemi di recupero delle acque piovane;

—   Koramic Holding NV: investimenti in imprese industriali e commerciali, investimenti e promozione nel settore immobiliare, attività di private equity e tesoreria, in particolare produzione di laminati di zinco per coperture e sistemi di recupero delle acque piovane. Le attività di produzione di zinco vengono svolte principalmente attraverso NedZink BV.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8859 — Viohalco/Koramic/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

6.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/24


Rettifica dei giorni festivi per l’anno 2018

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 8 dell’11 gennaio 2018 )

(2018/C 120/11)

Pagina 14, alla voce «Nederland» della tabella:

anziché:

«1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12»

leggasi:

«1.1, 30.3, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12».