ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 112

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
26 marzo 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 112/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 112/02

Cause riunite C-360/15 e C-31/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Paesi Bassi) — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort / X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV / Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (Rinvio pregiudiziale — Servizi nel mercato interno — Direttiva 2006/123/CE — Ambito di applicazione — Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) — Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica — Articolo 4, punto 1 — Nozione di servizio — Vendita al dettaglio di prodotti — Capo III — Libertà di stabilimento dei prestatori — Applicabilità a situazioni puramente interne — Articolo 15 — Requisiti da valutare — Restrizione territoriale — Piano regolatore che vieta l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino — Protezione dell’ambiente urbano — Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete pubblica di comunicazione elettronica)

2

2018/C 112/03

Causa C-261/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd / Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Servizi di trasporto merci internazionale aereo — Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi)

3

2018/C 112/04

Causa C-263/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Schenker Ltd / Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Servizi di trasporto merci internazionale aereo — Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi)

3

2018/C 112/05

Causa C-264/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd / Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Servizi di trasporto merci internazionale aereo — Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi)

4

2018/C 112/06

Causa C-271/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd / Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Servizi di trasporto merci internazionale aereo — Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi)

4

2018/C 112/07

Causa C-106/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie — Polonia) — Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e articolo 13, paragrafo 2 — Competenza in materia di assicurazioni — Ambito di applicazione ratione personae — Nozione di persona lesa — Professionista del settore assicurativo — Esclusione)

5

2018/C 112/08

Causa C-625/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 novembre 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

5

2018/C 112/09

Causa C-641/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 novembre 2017 — College Pension Plan of British Columbia / Finanzamt München III

6

2018/C 112/10

Causa C-645/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 novembre 2017 — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland / Aylin Wüst, Peter Wüst

7

2018/C 112/11

Causa C-649/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 novembre 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. / Amazon EU Sàrl

7

2018/C 112/12

Causa C-666/17 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 dalla AlzChem AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017, causa T-451/15, AlzChem AG / Commissione

8

2018/C 112/13

Causa C-673/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 novembre 2017 — Planet49 GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

9

2018/C 112/14

Causa C-681/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 dicembre 2017 — slewo // schlafen leben wohnen GmbH / Sascha Ledowski

10

2018/C 112/15

Causa C-682/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 6 dicembre 2017 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Bundesrepublik Deutschland

11

2018/C 112/16

Causa C-688/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l'8 dicembre 2017 — Bayer Pharma AG / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

12

2018/C 112/17

Causa C-690/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’8 dicembre 2017 — ÖKO-Test Verlag GmbH / Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

13

2018/C 112/18

Causa C-691/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l'11 dicembre 2017 — PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

13

2018/C 112/19

Causa C-697/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 dicembre 2017 — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

14

2018/C 112/20

Causa C-702/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 dicembre 2017 — Unareti SpA / Ministero dello Sviluppo Economico e a.

15

2018/C 112/21

Causa C-709/17 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 10 ottobre 2017, causa T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd / Commissione europea

16

2018/C 112/22

Causa C-710/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 dicembre 2017 — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa / Comune di Tarvisio

16

2018/C 112/23

Causa C-712/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 20 dicembre 2017 — EN.SA. Srl / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

17

2018/C 112/24

Causa C-715/17: Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

18

2018/C 112/25

Causa C-718/17: Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Ungheria

19

2018/C 112/26

Causa C-719/17: Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Repubblica ceca

19

2018/C 112/27

Causa C-728/17 P: Impugnazione proposta il 24 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 13 ottobre 2017, causa T-572/16, Brouillard / Commissione

20

2018/C 112/28

Causa C-25/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad Blagoevgrad (Bulgaria) il 16 gennaio 2018 — Bryan Andrew Ker / Pavlo Postnov, Natalia Postnova

21

2018/C 112/29

Causa C-33/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio) il 18 gennaio 2018 — V / Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

22

2018/C 112/30

Causa C-37/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 gennaio 2018 — Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant

23

2018/C 112/31

Causa C-43/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 gennaio 2018 — Compagnie d'entreprises CFE SA / Région de Bruxelles-Capitale

24

2018/C 112/32

Causa C-51/18: Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

25

2018/C 112/33

Causa C-61/18: Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

25

2018/C 112/34

Causa C-76/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

26

2018/C 112/35

Causa C-77/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

27

2018/C 112/36

Causa C-79/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

28

 

Tribunale

2018/C 112/37

Causa T-74/16: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2018 –POA / Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla domanda di registrazione di una denominazione in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 — Documenti provenienti dalla Commissione — Documenti provenienti da uno Stato membro — Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 — Diniego di accesso — Obbligo di motivazione — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali — Ampiezza del controllo da parte dell’istituzione e del giudice dell’Unione sui motivi di opposizione invocati dallo Stato membro]

29

2018/C 112/38

Causa T-879/16: Sentenza del Tribunale dell'8 febbraio 2018 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo Vieta — Uso effettivo del marchio — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore — Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] — Autorità di cosa giudicata]

30

2018/C 112/39

Causa T-118/17: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2018 — Institute for Direct Democracy in Europe / Parlamento (Diritto delle istituzioni — Parlamento europeo — Decisione che accorda una sovvenzione a una fondazione politica per il 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria di prefinanziamento — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di imparzialità — Diritti della difesa — Regolamento finanziario — Modalità di applicazione del regolamento finanziario — Regolamento (CE) n. 2004/2003 — Proporzionalità)

30

2018/C 112/40

Causa T-759/16: Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — Campailla / Unione europea (Ricorso per risarcimento danni — Diritto istituzionale — Responsabilità dell’Unione europea — Decisioni emesse dal Tribunale e dalla Corte — Ricorso respinto dal Tribunale in quanto irricevibile — Impugnazione respinta in quanto irricevibile per difetto di rappresentanza — Ricorso manifestamente irricevibile)

31

2018/C 112/41

Causa T-265/17: Ordinanza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — ExpressVPN / EUIPO (EXPRESSVPN) (Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo EXPRESSVPN — Impedimento assoluto alla registrazione — Domanda di riforma — Capo della domanda unico — Irricevibilità)

32

2018/C 112/42

Causa T-14/18: Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Grecia / Commissione

32

2018/C 112/43

Causa T-19/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Repubblica di Lituania / Commissione

33

2018/C 112/44

Causa T-20/18: Ricorso proposto il 17 gennaio 2018 — CV / Commissione

34

2018/C 112/45

Causa T-26/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Francia / Commissione

35

2018/C 112/46

Causa T-29/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Planet / Commissione

36

2018/C 112/47

Causa T-31/18: Ricorso proposto il 20 gennaio 2018 — Izuzquiza e Semsrott / Frontex

36

2018/C 112/48

Causa T-33/18: Ricorso proposto il 23 gennaio 2018 — Pracsis e Conceptexpo Project / Commissione e EACEA

37

2018/C 112/49

Causa T-39/18: Ricorso proposto il 25 gennaio 2018 — VF/BCE

38

2018/C 112/50

Causa T-52/18: Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Teollisuuden Voima / Commissione

39

2018/C 112/51

Causa T-53/18: Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Germania/Commissione

40

2018/C 112/52

Causa T-58/18: Ricorso proposto il 2 febbraio 2018 — Mahr/EUIPO — Especialidades Vira (Xocolat)

41

2018/C 112/53

Causa T-59/18: Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIVIA)

42

2018/C 112/54

Causa T-67/18: Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Probelte / Commissione

42

2018/C 112/55

Causa T-68/18: Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forma di una bottiglia)

44

2018/C 112/56

Causa T-69/18: Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe e CarePool Hannover/Commissione

44

2018/C 112/57

Causa T-70/18: Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Sonova Holding / EUIPO (HEAR THE WORLD)

45

2018/C 112/58

Causa T-71/18: Ricorso proposto l’8 febbraio 2018 — Italia/Commissione

45

2018/C 112/59

Causa T-74/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Pannelli informativi per veicoli)

47

2018/C 112/60

Causa T-75/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

47

2018/C 112/61

Causa T-78/18: Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — AB Mauri Italy/EUIPO — Lesaffre et Compagnie (FERMIN)

48


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 112/01)

Ultima pubblicazione

GU C 104 del 19.3.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 94 del 12.3.2018

GU C 83 del 5.3.2018

GU C 72 del 26.2.2018

GU C 63 del 19.2.2018

GU C 52 del 12.2.2018

GU C 42 del 5.2.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Paesi Bassi) — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort / X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV / Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

(Cause riunite C-360/15 e C-31/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) - Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica - Articolo 4, punto 1 - Nozione di «servizio» - Vendita al dettaglio di prodotti - Capo III - Libertà di stabilimento dei prestatori - Applicabilità a situazioni puramente interne - Articolo 15 - Requisiti da valutare - Restrizione territoriale - Piano regolatore che vieta l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino - Protezione dell’ambiente urbano - Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete pubblica di comunicazione elettronica))

(2018/C 112/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State

Parti

Ricorrenti: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV (C-31/16)

Convenuti: X BV (C-360/15), Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una rete pubblica di comunicazione elettronica.

2)

L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un «servizio» ai fini dell’applicazione di tale direttiva.

3)

Le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

4)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che norme contenute in un piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino di tale comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 346 del 19.10.2015.

GU C 136 del 18.4.2016.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd / Commissione europea

(Causa C-261/16 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi - Servizi di trasporto merci internazionale aereo - Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi))

(2018/C 112/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz e C. Klöppner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e G. Meessen, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Kühne + Nagel International AG, la Kühne + Nagel Management AG, la Kühne + Nagel Ltd [Uxbridge (Regno Unito)], la Kühne + Nagel Ltd [Shanghai (Cina)] e la Kühne + Nagel Ltd [Hong-Kong (Cina)] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 251 dell’11.7.2016.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Schenker Ltd / Commissione europea

(Causa C-263/16 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi - Servizi di trasporto merci internazionale aereo - Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi))

(2018/C 112/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schenker Ltd (rappresentanti: F. Montag e M. Eisenbarth, Rechtsanwälte, F. Hoseinian, advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e G. Meessen, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Schenker Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


26.3.2018   

IT

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C 112/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd / Commissione europea

(Causa C-264/16 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi - Servizi di trasporto merci internazionale aereo - Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi))

(2018/C 112/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd (rappresentanti: F. Montag e M. Eisenbarth, Rechtsanwälte, F. Hoseinian, advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e G. Meessen, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Deutsche Bahn AG, la Schenker AG, la Schenker China Ltd e la Schenker International (H.K.) Ltd sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


26.3.2018   

IT

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C 112/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018 — Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd / Commissione europea

(Causa C-271/16 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Fissazione dei prezzi - Servizi di trasporto merci internazionale aereo - Accordo sulle tariffe che incide sul prezzo finale dei servizi))

(2018/C 112/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd (rappresentanti: S. Mobley, A. Stratakis e A. Gamble, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Meessen e P.J.O. Van Nuffel, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Panalpina World Transport (Holding) Ltd, la Panalpina Management AG e la Panalpina China Ltd sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


26.3.2018   

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C 112/5


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Szczecinie — Polonia) — Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

(Causa C-106/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e articolo 13, paragrafo 2 - Competenza in materia di assicurazioni - Ambito di applicazione ratione personae - Nozione di «persona lesa» - Professionista del settore assicurativo - Esclusione))

(2018/C 112/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Parti

Ricorrente: Paweł Hofsoe

Convenuto: LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori, e che valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale promuova un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro.


(1)  GU C 202 del 26.6.2017.


26.3.2018   

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C 112/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 novembre 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Causa C-625/17)

(2018/C 112/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Resistente: Finanzamt Feldkirch

Questione pregiudiziale

Se una norma che preveda l’applicazione di un’imposta sul fatturato complessivo di bilancio degli enti creditizi sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 56 e segg. TFUE, e/o con la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, allorché detta imposta venga applicata ad un ente creditizio con sede in Austria, con riguardo alle operazioni bancarie con clienti nel resto dell’Unione europea, laddove un ente creditizio con sede in Austria, che effettui le stesse operazioni in qualità di società capogruppo di un gruppo di istituti di credito, tramite un ente creditizio appartenente al gruppo, avente sede nel resto dell’Unione europea, il cui bilancio, per effetto dell’appartenenza al gruppo, risulti da consolidare con il bilancio dell’ente creditizio capogruppo, resti esente dall’imposta medesima, applicandosi questa in al fatturato complessivo di bilancio non consolidato (non incluso nel bilancio consolidato del gruppo).


26.3.2018   

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C 112/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 novembre 2017 — College Pension Plan of British Columbia / Finanzamt München III

(Causa C-641/17)

(2018/C 112/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: College Pension Plan of British Columbia

Resistente: Finanzamt München III

Questioni pregiudiziali

1)

Se la libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 65 TFUE, osti alle disposizioni di uno Stato membro mediante le quali un ente pensionistico aziendale o professionale non residente che, nelle sue strutture essenziali, corrisponde a un fondo pensione tedesco non beneficia di alcuno sgravio dall’imposta sui redditi da capitale per i dividendi percepiti, mentre le corrispondenti distribuzioni di dividendi a favore di fondi pensione nazionali non comportano alcun incremento del debito a titolo di imposta sulle società o soltanto un incremento relativamente ridotto poiché, nell’ambito della procedura di accertamento e liquidazione dell’imposta, detti fondi possono ridurre il loro utile imponibile mediante deduzione degli accantonamenti a copertura degli impegni di pagamento delle pensioni e neutralizzare l’imposta sui redditi da capitale versata mediante imputazione e — nella misura in cui l’importo dell’imposta sulle società dovuta è inferiore al credito d’imposta — mediante rimborso.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, a norma dell’articolo 63 TFUE in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dall’articolo 32, paragrafo 1, punto 2, del KStG sia ammissibile, nei confronti di paesi terzi, in quanto collegata all’erogazione di servizi finanziari.


26.3.2018   

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C 112/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 novembre 2017 — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland / Aylin Wüst, Peter Wüst

(Causa C-645/17)

(2018/C 112/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Resistente e appellante: Emirates Airlines — Direktion für Deutschland

Ricorrenti e appellati: Aylin Wüst, Peter Wüst

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che la chiusura provvisoria di un aeroporto a seguito di un incidente occorso a un aeromobile in sede di atterraggio integra una circostanza eccezionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che la chiusura provvisoria di un aeroporto integra una circostanza eccezionale anche quando l’aeromobile danneggiato apparteneva alla flotta del vettore aereo che, con riferimento a un volo operato in ritardo in ragione della suddetta chiusura, fa valere la sussistenza di una circostanza eccezionale.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che anche se l’aeromobile danneggiato apparteneva alla flotta del vettore aereo che fa valere la sussistenza di una circostanza eccezionale con riferimento a un volo operato in ritardo in ragione della chiusura dell’aeroporto, il ritardo all’arrivo superiore a tre ore «è dovuto» a tale circostanza eccezionale.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


26.3.2018   

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C 112/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 novembre 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. / Amazon EU Sàrl

(Causa C-649/17)

(2018/C 112/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Resistente in cassazione: Amazon EU Sàrl

Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (1):

1)

Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che, come quella di cui all’articolo 246a, paragrafo 1, comma 1, primo periodo, punto 2, dell’EGBGB, nell’ambito della conclusione di contratti a distanza obbliga il professionista a mettere a disposizione del consumatore sempre [e non solo ove disponibile] il suo numero di telefono prima che detto consumatore manifesti la sua volontà contrattuale.

2)

Se l’espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») utilizzata nel[la versione tedesca del]l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che un professionista deve unicamente fornire informazioni riguardanti i mezzi di comunicazione già effettivamente presenti nella sua impresa e che egli non è pertanto tenuto ad attivare ex novo una linea telefonica o fax oppure un account di posta elettronica quando decide di concludere, nell’ambito della sua impresa, anche contratti a distanza.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») contenuta nel[la versione tedesca del]l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che si considerano già presenti in un’impresa solo quei mezzi di comunicazione che, in ogni caso, sono effettivamente impiegati dal professionista anche nei rapporti con i consumatori nell’ambito della conclusione di contratti a distanza o se si considerino tali anche quei mezzi di comunicazione impiegati in precedenza dal professionista unicamente per altri fini come, ad esempio, per comunicare con gli operatori economici o le autorità.

4)

Se l’enumerazione dei mezzi di comunicazione — vale a dire telefono, fax e posta elettronica — contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE sia tassativa o se il professionista possa utilizzare anche altri mezzi di comunicazione ivi non indicati — quali, ad esempio, una chat su Internet o un sistema di richiamata telefonica — a condizione che siano in tal modo garantiti contatti rapidi e una comunicazione efficace.

5)

Se ai fini dell’applicazione dell’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, secondo cui il professionista deve fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile le informazioni sui mezzi di comunicazione indicate nella lettera c) della disposizione succitata, rilevi il fatto che le informazioni siano fornite in modo rapido ed efficace.


(1)  GU 2011, L 304, pag. 64.


26.3.2018   

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C 112/8


Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 dalla AlzChem AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017, causa T-451/15, AlzChem AG / Commissione

(Causa C-666/17 P)

(2018/C 112/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem AG (rappresentanti: A. Borsos, avocat, J. A. Guerrero Pérez, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza;

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1)

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione per quanto attiene all’applicazione di una presunzione generale riguardante l’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine dell’Unione europea.

Errore di diritto del Tribunale nell’applicazione della presunzione generale relativa all’applicazione dell’eccezione applicabile a domande di accesso a documenti preesistenti precisi e individuati;

Errore di diritto del Tribunale attinente alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine in corso in relazione a domande di accesso a documenti preesistenti specifici e individuati;

Errore di diritto ed errore manifesto di valutazione del Tribunale nella valutazione dell’interesse pubblico prevalente della tutela di un ricorso giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali); e

Errore di diritto del Tribunale riguardante l’applicazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti (articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali).

2)

Secondo motivo vertente sull’omessa motivazione del diniego di accesso alla versione non confidenziale o di un accesso in loco ai documenti.


26.3.2018   

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C 112/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 novembre 2017 — Planet49 GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Causa C-673/17)

(2018/C 112/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Planet49 GmbH

Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se sussista un consenso efficace ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/58 (1) in combinato disposto con l’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE (2), nel caso in cui l’archiviazione di informazioni ovvero l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale di un utente siano consentiti tramite una casella preselezionata che l’utente deve selezionare per negare il suo consenso.

b)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/58 in combinato disposto con l’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE, la situazione differisca nel caso in cui le informazioni archiviate o consultate consistano in dati personali.

c)

Se, in presenza delle circostanze indicate nella prima questione pregiudiziale, sussista un consenso efficace ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 (3).

2)

Quali informazioni debbano essere comunicate dal fornitore di servizi all’utente, affinché quest’ultimo sia informato, in termini chiari e completi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE. Se in tali informazioni rientrino altresì la durata della funzione dei cookie e il fatto che terzi abbiano accesso ai cookie stessi.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, pag. 1).


26.3.2018   

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C 112/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 dicembre 2017 — slewo // schlafen leben wohnen GmbH / Sascha Ledowski

(Causa C-681/17)

(2018/C 112/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Attore e resistente in cassazione: Sascha Ledowski

Questioni pregiudiziali

Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, vengono proposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’articolo 16, lettera e, nonché eventualmente dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera k, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

1)

Se l’articolo 16, lettera e, della direttiva 83/2011 debba essere interpretato nel senso di ricomprendere, tra i beni ivi menzionati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute, anche quei prodotti (quali, ad esempio, i materassi) i quali, se è pur vero che, in caso di uso conforme, possono venire a contatto diretto con il corpo umano, per mezzo di adeguate misure (di pulitura) da parte del professionista possono essere resi nuovamente commercializzabili.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)

Quali siano i requisiti cui l’imballaggio di un bene deve rispondere affinché si possa parlare di sigillatura ai sensi dell’articolo 16, lettera e, della direttiva 83/2011.

e

b)

Se le informazioni che il professionista deve fornire ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera k, della direttiva 83/2011 debbano essere comunicate in modo tale da rendere edotto il consumatore, con riferimento specifico al bene oggetto di compravendita (nel caso di specie: un materasso) e alla sigillatura applicata, che in caso di apertura questi decaderà dal diritto di recesso.


(1)  GU 2011, L 304, pag. 64.


26.3.2018   

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C 112/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 6 dicembre 2017 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-682/17)

(2018/C 112/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1)

Se un impianto di fabbricazione di un prodotto non ricompreso nelle attività indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva sullo scambio di quote di emissioni») (nella specie: la produzione di zolfo) e all’interno del quale viene esercitata nel contempo l’attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni ai sensi dell’allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE ove in un impianto secondario del suddetto impianto sia parimenti prodotta elettricità destinata all’impianto stesso e una parte (ridotta) di detta elettricità sia immessa a titolo oneroso nella rete elettrica pubblica.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se un impianto, quale descritto nella prima questione, laddove costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, possa ottenere un’assegnazione per il calore ai sensi della decisione 2011/278/UE (2) della Commissione, sebbene il calore risponda presupposti di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione medesima, ma non rientri nelle categorie di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 1, terzo comma, 3 e 4, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni — calore da combustione di gas di scarico per la produzione di elettricità, teleriscaldamento e cogenerazione ad alto rendimento.

3)

Qualora, alla luce della risposta fornita alle prime due questioni pregiudiziali, sia ipotizzabile un’assegnazione per il calore prodotto nell’impianto della ricorrente:

Se il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel cosiddetto processo Claus mediante separazione del CO2 presente nel gas naturale dalla miscela di gas costituisca, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), primo periodo, della decisione 2011/278/UE della Commissione, un’emissione risultante da una delle attività elencate nell’articolo 3, lettera h), punto v).

a)

Se, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), primo periodo, della decisione 2011/278/UE della Commissione, emissioni di CO2 possano aversi «a seguito» di un’attività nell’ambito della quale il CO2 presente nella materia prima venga fisicamente separato dalla miscela di gas e rilasciato nell’atmosfera senza che l’attività in corso in tale contesto generi, nel contempo, biossido di carbonio aggiuntivo ovvero se la disposizione medesima presupponga necessariamente che il CO2 rilasciato nell’atmosfera sia prodotto per la prima volta come risultato dell’attività.

b)

Se una materia prima contenente carbonio sia «impiegata» ai sensi dell’articolo 3, lettera h), punto v), della decisione 2011/278/UE della Commissione ove, nell’ambito del cosiddetto processo Claus, il gas naturale normalmente presente venga utilizzato nell’ambito della produzione di zolfo e, in tale contesto, il biossido di carbonio contenuto nel gas naturale sia rilasciato nell’atmosfera senza che esso partecipi alla reazione chimica che si verifica nel corso del processo ovvero se la nozione di «impiego» presupponga necessariamente che il carbonio prenda parte alla reazione chimica in atto o sia tal fine assolutamente necessario.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione: nel caso in cui un impianto partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni soddisfi sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia le condizioni per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo, quali siano i parametri di riferimento in base ai quali debba essere compiuta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Se il diritto ad assegnazione con parametro di riferimento di calore prevalga sul diritto ad assegnazione per emissioni di processo o se, in considerazione del criterio di specialità, il diritto ad assegnazione per emissioni di processo prevalga sul parametro di riferimento di calore e di combustibili.


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

(2)  Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).


26.3.2018   

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C 112/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l'8 dicembre 2017 — Bayer Pharma AG / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

(Causa C-688/17)

(2018/C 112/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Attore: Bayer Pharma AG

Convenute: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «corrispondere (…) un adeguato risarcimento del danno», di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1), debba essere interpretata nel senso che spetta agli Stati membri stabilire le norme giuridiche sostanziali relative alla responsabilità delle parti, nonché all’entità e alla modalità del risarcimento, in base alle quali i giudici degli Stati membri possono ordinare che l’attore risarcisca al convenuto i danni arrecati da misure che sono state successivamente revocate dal giudice o che sono decadute in seguito ad un’azione o omissione dell’attore, o qualora il tribunale abbia successivamente constatato che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 9, paragrafo 7, della succitata direttiva osti alla normativa di uno Stato membro in base alla quale si devono applicare al risarcimento previsto in tale disposizione le norme generali dello Stato membro in materia di responsabilità civile e risarcimento, in base alle quali il giudice non può condannare l’attore a risarcire i danni causati da una misura provvisoria che si è rivelata successivamente infondata per nullità del brevetto e che si sono verificati perché il convenuto non ha agito come era da attendersi nella situazione in questione, o del cui verificarsi è responsabile il convenuto per lo stesso motivo, purché l’attore, al momento di chiedere la misura provvisoria, abbia agito come era da attendersi in tale situazione.


(1)  GU 2004, L 157, pag. 45.


26.3.2018   

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C 112/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) l’8 dicembre 2017 — ÖKO-Test Verlag GmbH / Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

(Causa C-690/17)

(2018/C 112/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ÖKO-Test Verlag GmbH

Convenuta: Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca un’utilizzazione abusiva di un marchio individuale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1)/regolamento sul marchio dell’Unione (2) ovvero ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, lettera a), della direttiva sui marchi (3), il fatto che:

il marchio individuale venga apposto su un prodotto per il quale tale marchio non è tutelato,

l’apposizione del marchio individuale ad opera di un terzo venga intesa dal pubblico interessato quale cosiddetto «sigillo di test eseguito» («Testsiegel»), cioè nel senso che il prodotto è stato fabbricato da un soggetto terzo non assoggettato al controllo del titolare del marchio ed è stato immesso in commercio, e tuttavia detto titolare ha esaminato tale prodotto con riguardo a determinate caratteristiche e, su questa base, lo ha giudicato, assegnandogli una determinata valutazione finale riportata nel sigillo di test eseguito,

ed il marchio individuale sia registrato, tra l’altro, per «Informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi, in particolare mediante utilizzazione di risultati di test e ricerche nonché mediante giudizi di qualità».

2)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1):

Se si configuri un’utilizzazione abusiva ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sui marchi, nel caso in cui:

il marchio individuale sia conosciuto soltanto come sigillo di test eseguito, quale descritto sub 1), e

il marchio individuale venga utilizzato dal soggetto terzo quale sigillo di test eseguito.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).


26.3.2018   

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C 112/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l'11 dicembre 2017 — PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-691/17)

(2018/C 112/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Attrice: PORR Építési Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (1), segnatamente i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che, senza che sussista evasione fiscale, non riconosce, quando calcola l’importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l’iter corretto sarebbe consistito nell’emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e senza che, prima di negare il diritto a detrazione,

si esamini se l'emittente della fattura può rimborsare al destinatario della medesima l'importo dell'IVA erroneamente versato, e

si esamini se l'emittente della fattura può legittimamente (nel contesto normativo nazionale) rettificare e regolarizzare la fattura e in tal modo ottenere dall'autorità tributaria il rimborso dell'imposta erroneamente versata dalla stesso.

2)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, segnatamente i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi dell'autorità tributaria nazionale che neghi, quando calcola l’importo dell'imposta dovuto, il diritto a detrazione che può essere esercitato sulla base di una fattura IVA emessa secondo il regime di tassazione ordinaria, giacché considera che l’iter corretto sarebbe consistito nell’emettere la fattura relativa all'operazione secondo il regime di inversione contabile, e in base alla quale, quando si calcola l’importo dell'imposta dovuto, non si disponga il rimborso al destinatario della fattura l'imposta erroneamente assolta, nonostante l'emittente della fattura abbia versato all'Erario l'importo dell'IVA delle fatture.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


26.3.2018   

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C 112/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 dicembre 2017 — Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

(Causa C-697/17)

(2018/C 112/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Telecom Italia SpA

Appellati: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 28, paragrafo 2, primo periodo della Direttiva 2014/24/UE (1), debba essere interpretato nel senso di imporre una piena identità giuridica ed economica fra gli operatori prequalificati e quelli che presenteranno offerte nell’ambito della procedura ristretta e se, in particolare, tale disposizione debba essere interpretata nel senso di ostare a un accordo concluso fra le holding che controllano due operatori prequalificati in un momento compreso fra la prequalifica e la presentazione delle offerte, laddove: a) tale accordo abbia per oggetto e per effetto (inter alia) la realizzazione di una fusione per incorporazione di una delle imprese prequalificate in un’altra di esse (operazione, peraltro, autorizzata dalla Commissione europea); b) gli effetti dell’operazione di fusione si siano perfezionati dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’impresa incorporante (ragione per cui al momento della presentazione dell’offerta, la sua composizione non risultava mutata rispetto a quella esistente al momento della prequalifica); c) l’impresa in seguito incorporata (la cui composizione non risultava modificata alla data ultima per la presentazione delle offerte) abbia comunque ritenuto di non partecipare alla procedura ristretta, verosimilmente in attuazione del programma contrattuale stabilito con l’accordo stipulato fra le holding.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


26.3.2018   

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C 112/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 dicembre 2017 — Unareti SpA / Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-702/17)

(2018/C 112/20)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Unareti SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico — Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Questione pregiudiziale

In particolare, si chiede alla Corte di stabilire se tali principi e norme ostano ad una normativa nazionale, sopra riportata, che prevede una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall’esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di un’eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari.


26.3.2018   

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C 112/16


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 10 ottobre 2017, causa T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd / Commissione europea

(Causa C-709/17 P)

(2018/C 112/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, A. Demeneix, M. França, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 10 Ottobre 2017, nella causa T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd / Commissione, respingere il ricorso in primo grado, e condannare la ricorrente in primo grado alle spese;

oppure, in subordine,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame e riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione proposta dalla Commissione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017, nella causa T-435/15. In tale sentenza, il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 (1) della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, nella parte in cui riguarda la Kolachi Raj.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un unico motivo.

La Commissione ritiene che il Tribunale abbia interpretato in maniera erronea l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. In primo luogo, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente ripreso le regole relative all’origine nell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base e nell’interpretazione del termine «from» (proveniente) impiegato nel suo articolo 13, paragrafo 2, lettera b). In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente posto restrizioni riguardo agli elementi di prova di cui la Commissione avrebbe potuto avvalersi per dimostrare che i pezzi provenivano («from») dal paese soggetto alle misure antidumping. La Commissione ritiene che l'interpretazione adottata dal Tribunale non sia conforme al testo, al contesto e alla finalità dell’articolo 13 del regolamento di base, né alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulle misure di antielusione.


(1)  GU 2015, L 122, pag. 4.


26.3.2018   

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C 112/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 18 dicembre 2017 — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa / Comune di Tarvisio

(Causa C-710/17)

(2018/C 112/22)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa

Appellato: Comune di Tarvisio

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l’art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18 (1) una norma come quella di cui all’art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un’impresa con un progettista «indicato» il quale ultimo, a sua volta, non essendo concorrente, non può ricorrere all’istituto dell’avvalimento.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


26.3.2018   

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C 112/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 20 dicembre 2017 — EN.SA. Srl / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Causa C-712/17)

(2018/C 112/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: EN.SA. Srl

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Questione pregiudiziale

Se, nell’ipotesi di operazioni ritenute inesistenti che non hanno determinato un danno all’Erario e non hanno arrecato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna, risultante dall’applicazione dell’art. 19 (Detrazione) e 21, comma 7, (Fatturazione delle operazioni) del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 471 del 18.12.1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni), è conforme ai principi comunitari in materia di IVA elaborati dalla Corte di Giustizia dal momento che la simultanea applicazione delle norme interne determina:

a)

la reiterata e ripetuta indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti dal cessionario per ogni transazione contestata che riguarda il medesimo soggetto e la stessa base imponibile;

b)

l’applicazione dell’imposta ed il pagamento del tributo per il cedente (e la preclusione della ripetizione dell’indebito) per le corrispondenti e speculari operazioni di vendita ritenute ugualmente inesistenti;

c)

l’applicazione di una sanzione pari all’ammontare dell’imposta sugli acquisti ritenuta indetraibile.


26.3.2018   

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C 112/18


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-715/17)

(2018/C 112/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente:

dichiarare che, non avendo indicato, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel proprio territorio a partire dal 16 marzo 2016, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio e, di conseguenza, agli altri obblighi derivanti dalla ricollocazione, previsti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di entrambe le summenzionate decisioni del Consiglio;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Un sistema temporaneo di ricollocazione in situazioni d’emergenza è stato istituito con due decisioni del Consiglio adottate nel settembre 2015, ossia la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (1) e la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (2), in base alle quali gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare dall’Italia e dalla Grecia le persone bisognose di protezione internazionale.

Le decisioni del Consiglio impongono agli Stati membri di offrire, ogni tre mesi, i posti ai fini della ricollocazione, per garantire una procedura di ricollocazione rapida in modo ordinato. Benché quasi tutti gli altri Stati membri abbiano adottato misure per adempiere ai loro obblighi in tale materia, compresa la ricollocazione, la Polonia non avrebbe effettuato alcuna ricollocazione e dal dicembre 2015 non avrebbe offerto alcun posto per la ricollocazione.

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione contro la Polonia.

Non ritenendosi soddisfatta della risposta fornita da tale Stato membro, la Commissione ha deciso di passare alla fase successiva della procedura d’infrazione, inviando alla Repubblica di Polonia, in data 26 luglio 2017, un parere motivato.

Non soddisfatta nemmeno della risposta al parere motivato, la Commissione europea ha deciso di deferire la Repubblica di Polonia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato rispetto da parte di tale Stato membro degli obblighi giuridici in materia di ricollocazione.


(1)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 239, pag. 146).

(2)  Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248, pag. 80).


26.3.2018   

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C 112/19


Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-718/17)

(2018/C 112/25)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Tokár e G. Wils, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Ungheria ha violato i suoi obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio nel non indicare, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel proprio territorio e qualsiasi altra informazione pertinente e, di conseguenza, che ha altresì contravvenuto ai propri obblighi in materia di ricollocazione previsti all’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le due decisioni adottate dal Consiglio nel settembre del 2015, vale a dire la decisione (UE) 2015/1523 (1) del Consiglio e la decisione (UE) 2015/1061 (2) del Consiglio, hanno sancito un regime di ricollocazione temporanea ed eccezionale, nel cui ambito gli Stati membri hanno assunto l’obbligo di ricollocare persone aventi bisogno di protezione internazionale dall’Italia e dalla Grecia.

Le decisioni del Consiglio obbligavano gli Stati membri a mettere a disposizione, trimestralmente, posti per i richiedenti che potessero essere ricollocati, garantendo in tal modo un’attuazione rapida e ordinaria del procedimento di ricollocazione. Sebbene quasi tutti gli Stati membri abbiano ricollocato i richiedenti e assunto obblighi in materia, l’Ungheria non ha adottato nessun tipo di misura sin dall’inizio del regime di ricollocazione.

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro l’Ungheria in relazione alla decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.

La Commissione, avendo ritenuto che la risposta fornita dall’Ungheria non fosse soddisfacente, è passata alla fase successiva del procedimento d’infrazione e, in data 26 luglio 2017, ha trasmesso all’Ungheria un parere motivato.

Nel considerare del pari insoddisfacente la risposta al parere motivato, la Commissione ha deciso di instaurare una causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché questa dichiarasse che l’Ungheria ha contravvenuto agli obblighi ad essa incombenti in materia di ricollocazione.


(1)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 46).

(2)  Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80).


26.3.2018   

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C 112/19


Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Commissione europea / Repubblica ceca

(Causa C-719/17)

(2018/C 112/26)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e G. Wils, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

Nel ricorso che è stato proposto alla Corte il 22 dicembre 2017 la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e conseguentemente anche agli obblighi ulteriori riguardanti la ricollocazione stabiliti nell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, da entrambe le suindicate decisioni del Consiglio;

2.

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel settembre 2015 il Consiglio ha istituito un meccanismo temporaneo di ricollocazione di emergenza mediante due decisioni, ossia la decisione (UE) 2015/1523 e la decisione (UE) 2015/1601, in base alle quali gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare, dall’Italia e dalla Grecia, persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

Le decisioni del Consiglio impongono agli Stati membri l’obbligo di offrire ogni tre mesi posti disponibili per la ricollocazione, al fine di garantire una procedura di ricollocazione rapida e adeguata. Mentre quasi tutti gli Stati hanno effettuato le ricollocazioni e hanno assunto impegni in tale materia, la Repubblica ceca non ha effettuato alcuna ricollocazione dall’agosto 2016 e già da più di un anno non ha neppure offerto nuovi posti.

Il 15 giugno 2017 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione del Trattato contro la Repubblica ceca.

Non avendo ritenuto sufficiente la risposta di tale Stato membro, la Commissione ha deciso pertanto di passare alla fase successiva nella procedura d’infrazione del Trattato mediante l’emissione del parere motivato del 26 luglio 2017.

Poiché la risposta a tale parere non è stata ritenuta sufficiente, la Commissione ha deciso pertanto di proporre ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, contro la Repubblica ceca per inadempimento degli obblighi in materia di ricollocazione.


26.3.2018   

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C 112/20


Impugnazione proposta il 24 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 13 ottobre 2017, causa T-572/16, Brouillard / Commissione

(Causa C-728/17 P)

(2018/C 112/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova, G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Alain Laurent Brouillard

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2017, Brouillard / Commissione (T-572/16);

respingere il ricorso di primo grado;

condannare il convenuto a tutte le spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo di impugnazione verte sull’errore di diritto e su uno snaturamento. Tale motivo si articola in tre parti e riguarda i punti 36, 39, da 43 a 56, 62 e 63 della sentenza impugnata.

Con la prima parte, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare il bando di concorso. Ai punti 36, 45, da 47 a 56 della sentenza impugnata, esso ha erroneamente considerato, da un lato, che l’aggettivo «completa», nell’espressione «formazione giuridica completa», contenuta nel bando di concorso, non si riferisse al contenuto del diploma richiesto e, dall’altro, che il termine «corrispondente», nell’espressione «diploma corrispondente almeno al livello della laurea», non si riferisse al diploma ma alla formazione. Parimenti, la Commissione considera che le conclusioni del Tribunale non trovano affatto supporto in un’interpretazione contestuale e teleologica, in quanto l’interpretazione dei requisiti di partecipazione ad un concorso deve essere fatta alla luce della descrizione dei compiti dei posti da occupare, che, ai sensi dell’allegato I del bando di concorso, sarebbero compiti di traduzione che devono essere svolti da «giuristi altamente qualificati».

Con la seconda parte, la Commissione fa valere un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), i), dello Statuto, ai punti da 46 a 49 e da 52 a 53 della sentenza impugnata. La Commissione ritiene che tale disposizione dello Statuto non abbia alcuna rilevanza ai fini delle procedure di assunzione e che, soprattutto, non impedisca ad un’amministrazione, nello stabilire il contenuto di un bando di concorso, di prevedere requisiti di partecipazione più restrittivi rispetto ai criteri previsti da tale disposizione. Contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, un bando di concorso non può essere interpretato alla luce di tale disposizione statutaria.

Con la terza parte, la Commissione invoca uno snaturamento del contenuto del master a finalità professionale dell’Università di Poitiers e della domanda di candidatura del ricorrente in primo grado. La Commissione ritiene che dai due suddetti elementi di prova risulta in modo manifesto che il ricorrente non era in possesso del diploma, rilasciato al termine di una laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza, richiesto dal bando di concorso. Le constatazioni del Tribunale ai punti 39 e 43-44, da 52 a 54 della sentenza impugnata sono pertanto errate.

Il secondo motivo d’impugnazione verte su un errore di diritto nell’interpretazione delle norme che disciplinano la delimitazione dei poteri di una commissione giudicatrice al momento della verifica dell’esistenza di un diploma del candidato. Tale secondo motivo — che riguarda i punti 37, 52 e da 54 a 56 della sentenza impugnata — mira a contestare il ragionamento del Tribunale secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe dovuto accettare il diploma del ricorrente in primo grado sulla sola base delle disposizioni nazionali che disciplinano il rilascio del diploma.

Il terzo motivo di impugnazione, che riguarda i punti 39, 44, 47-48, 52, da 57 a 61 della sentenza impugnata, verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha sufficientemente indicato gli elementi del fascicolo in base ai quali il ricorrente in primo grado sarebbe stato in possesso di un diploma che gli consentiva di rispettare il requisito richiesto del bando di concorso. Inoltre, il Tribunale è incorso in contraddizione, in quanto, pur avendo affermato che la formazione giuridica completa e il diploma che sancisce un ciclo completo di studi universitari attengono a due conclusioni differenti, ha constatato l’esistenza del diploma, senza indicare quale elemento consentisse di considerare dimostrata l’esistenza di una formazione giuridica completa. Infine, il Tribunale non ha spiegato a sufficienza la ragione per la quale, nella sentenza resa nella causa T-420/13, passata in giudicato, il diploma del ricorrente è stato rifiutato nell’ambito di una procedura per l’assegnazione di un appalto di servizi di traduzione come «freelance» per l’amministrazione della Corte di giustizia, mentre lo stesso diploma giustificherebbe, nel presente caso, che il medesimo ricorrente possa essere nominato giurista linguista di carriera presso i servizi di traduzione della Corte.


26.3.2018   

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C 112/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad Blagoevgrad (Bulgaria) il 16 gennaio 2018 — Bryan Andrew Ker / Pavlo Postnov, Natalia Postnova

(Causa C-25/18)

(2018/C 112/28)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad Blagoevgrad

Parti

Ricorrenti: Bryan Andrew Ker

Resistenti: Pavlo Postnov, Natalia Postnova

Questioni pregiudiziali

1)

Se le delibere di collettività di diritto prive di personalità, che sorgono ex lege in forza della particolare titolarità di un diritto, adottate a maggioranza dei loro partecipanti ma vincolanti per tutti, anche per coloro che non le hanno votate, costituiscano il fondamento di un’«obbligazione contrattuale» al fine della determinazione della competenza internazionale ai sensi dell’articolo 7, n. 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1).

2)

Qualora alla prima questione sia data risposta negativa: se alle suddette delibere siano applicabili le disposizioni sulla determinazione della legge applicabile nel caso di rapporti contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 593/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

3)

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se alle suddette delibere siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 864/2007 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») e quali fondamenti extracontrattuali della pretesa, fra quelli citati nel regolamento, rilevino nel caso di specie.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione: se le delibere di collettività prive di personalità in materia di spese per la manutenzione di un edificio debbano essere considerate come un «contratto di prestazioni di servizi» nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) o come un contratto «avente ad oggetto un diritto reale» o «la locazione» nell’accezione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).


26.3.2018   

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C 112/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio) il 18 gennaio 2018 — V / Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Causa C-33/18)

(2018/C 112/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

cour du travail de Liège

Parti

Ricorrente: V.

Resistenti: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), debba essere interpretato nel senso che la persona che, antecedentemente al 1o maggio 2010, abbia iniziato ad esercitare un’attività subordinata nel Granducato di Lussemburgo e un’attività autonoma in Belgio, deve, per essere soggetta alla legislazione applicabile ai sensi del regolamento n. 883/2004, presentare una domanda espressa a tal fine, anche se non è stata soggetta ad alcun obbligo contributivo in Belgio antecedentemente al 1o maggio 2010 ed è stata assoggettata alla legislazione belga sullo statuto sociale dei lavoratori autonomi soltanto retroattivamente, dopo la scadenza del termine di tre mesi decorrente dal 1o maggio 2010.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la domanda di cui all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, presentata nelle circostanze sopra descritte, comporti l’applicazione della legislazione dello Stato competente ai sensi del regolamento n. 883/2004 con effetto retroattivo al 1o maggio 2010.


(1)  GU L 166, pag. 1.


26.3.2018   

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C 112/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 gennaio 2018 — Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant

(Causa C-37/18)

(2018/C 112/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Vueling Airlines SA

Resistente: Jean-Luc Poignant

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71/CEE (1), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (3), accolta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff (C-620/15, EU:C:2017:309) [OMISSIS], si applichi ad una controversia riguardante il reato di lavoro dissimulato nella quale i certificati E 101 sono stati rilasciati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72/CE del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (4), quando la situazione rientrava invece nell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), i), per lavoratori subordinati che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini e sul quale la compagnia aerea stabilita in un altro Stato membro ha una succursale, e la semplice lettura del certificato E 101 che menziona un aeroporto come luogo di attività del lavoratore subordinato e una compagnia aerea come datore di lavoro permetteva di dedurne che il certificato era stato ottenuto in maniera fraudolenta;

2)

in caso affermativo, se il principio del primato del diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, tenuto in applicazione del suo diritto interno al rispetto dell’autorità del giudicato penale su quello civile, tragga le conseguenze da una decisione penale resa in contrasto con le norme del diritto dell’Unione europea, condannando civilmente un datore di lavoro al risarcimento dei danni in favore di un dipendente per il solo fatto della condanna penale di tale datore di lavoro per lavoro dissimulato.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 28, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 117, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).


26.3.2018   

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C 112/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 gennaio 2018 — Compagnie d'entreprises CFE SA / Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-43/18)

(2018/C 112/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Compagnie d'entreprises CFE SA

Resistente: Région de Bruxelles-Capitale

Questioni pregiudiziali

1)

Se il decreto con cui un organo di uno Stato membro designa una zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), decreto che contiene obiettivi di conservazione e misure preventive generali di rango regolamentare, costituisca un piano o programma ai sensi della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2);

2)

Più specificamente, se tale decreto sia contemplato dall’articolo 3, paragrafo 4, come piano o programma che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, di modo che gli Stati membri debbano determinare se possa avere effetti significativi sull’ambiente conformemente a quanto previsto dal paragrafo 5;

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente debba essere interpretato nel senso che tale decreto di designazione è escluso dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4.


(1)  GU L 206, pag. 7.

(2)  GU L 197, pag. 30.


26.3.2018   

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C 112/25


Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-51/18)

(2018/C 112/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Gossement, B.-R. Killmann, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

constatare che, avendo assoggettato all’imposta sul valore aggiunto il compenso spettante all’autore di un’opera d’arte a titolo del diritto sulle successive vendite dell’originale; la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2 della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi.

L’Austria ha assoggettato all’imposta sul valore aggiunto il compenso spettante all'autore nel caso di rivendita degli originali di opere d’arte figurative che, nel quadro del diritto sulle successive vendite è stato introdotto in Austria in attuazione della direttiva 2001/84/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. L’Austria è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 2 della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Nell’ambito del diritto sulle successive vendite non sussiste, tra l’autore dell’opera e il debitore, alcuna relazione di scambio di servizi. La partecipazione ai proventi che deve essere versata all’autore sulla base del diritto sulle successive vendite deriva dalla legge ed è disciplinata in modo tale che l’alienante — o chiunque abbia partecipato alla vendita successiva — è tenuto a versare un compenso all’autore senza che quest’ultimo sia tenuto a fornire alcuna prestazione. La prestazione dell’autore sarebbe già stata eseguita prima della rivendita, nel momento in cui l'autore ha immesso per la prima volta il suo originale sul mercato.

Il compenso derivante dal diritto sulle successive vendite che deve essere versato all’autore, non è, quindi, un corrispettivo per una qualsiasi prestazione effettuata dall’autore, ma tale compenso si basa esclusivamente sul prezzo ottenuto dalla rivendita, il cui ammontare non può essere influenzato dall'autore. Il compenso spetta all’autore senza che egli debba o possa fornire alcuna prestazione — attraverso l’azione o l’inazione. Di conseguenza, il compenso a titolo del diritto sulle successive vendite non costituisce il corrispettivo di una cessione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2 della direttiva IVA.


(1)  Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, GU 2001, L 272, pag. 32.


26.3.2018   

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C 112/25


Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-61/18)

(2018/C 112/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato o, comunque, comunicato alla Commissione entro il 18 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, 2014/89/UE (1), che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 135–145), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva;

infliggere alla Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell‘articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una sanzione pecuniaria periodica pari ad un importo di EUR 14 089,60 al giorno, computata a partire dal momento della pubblicazione della sentenza con cui venga accertata una violazione del trattato da parte della Repubblica di Bulgaria.

Motivi e principali argomenti

1.

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 18 settembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dal momento che alla Commissione non sono state comunicate le misure nazionali emanate per trasporre la direttiva, essa ha deciso di adire la Corte di giustizia.

2.

Nel ricorso la Commissione propone di infliggere alla Repubblica di Bulgaria l’obbligo di pagare una sanzione pecuniaria periodica pari a EUR 14 089,60 al giorno. L’importo della sanzione pecuniaria periodica è stato calcolato alla luce della gravità e della durata delle violazioni, nonché dell’effetto deterrente e della capacità di pagamento di tale Stato membro.


(1)  GU 2014, L 257, pag. 135.


26.3.2018   

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C 112/26


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-76/18)

(2018/C 112/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la convenuta, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento, nell’ordinamento giuridico interno, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la convenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 42 377 per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In base all’articolo 106, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli Stati membri dovevano adottare, entro il 18 aprile 2016, le misure nazionali necessarie per adeguare il loro ordinamento interno agli obblighi derivanti da tale direttiva. Poiché la Repubblica d’Austria non ha adottato ovvero non ha comunicato alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della suddetta direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede di condannare la Repubblica d’Austria al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 42 377. L’importo della sanzione pecuniaria è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione nonché dell’effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 243.


26.3.2018   

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C 112/27


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-77/18)

(2018/C 112/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek e G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2014/24/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica d’Austria al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 42 377 per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In base all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, gli Stati membri dovevano adottare, entro il 18 aprile 2016, le misure nazionali necessarie per adeguare il loro ordinamento interno agli obblighi derivanti da tale direttiva. Poiché la Repubblica d’Austria non ha adottato ovvero non ha comunicato alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della suddetta direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede di condannare la Repubblica d’Austria al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 42 377. L’importo della sanzione pecuniaria è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione nonché dell’effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 65.


26.3.2018   

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C 112/28


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-79/18)

(2018/C 112/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la convenuta, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione — ad eccezione degli articoli 46 e 47 nei Länder di Vienna, della Stiria e della Carinzia — le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

2.

condannare la convenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 52 972 per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE;

3.

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In base all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, gli Stati membri dovevano adottare, entro il 18 aprile 2016, le misure nazionali necessarie per adeguare il loro ordinamento interno agli obblighi derivanti da tale direttiva. Poiché la Repubblica d’Austria non ha adottato ovvero non ha comunicato alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della suddetta direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede di condannare la Repubblica d’Austria al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 52 972. L’importo della sanzione pecuniaria è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione nonché dell’effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 1.


Tribunale

26.3.2018   

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C 112/29


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2018 –POA / Commissione

(Causa T-74/16) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla domanda di registrazione di una denominazione in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 - Documenti provenienti dalla Commissione - Documenti provenienti da uno Stato membro - Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 - Diniego di accesso - Obbligo di motivazione - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Ampiezza del controllo da parte dell’istituzione e del giudice dell’Unione sui motivi di opposizione invocati dallo Stato membro»])

(2018/C 112/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2015) 5632670 del Segretariato generale della Commissione, del 7 dicembre 2015, che ha respinto la domanda di conferma proposta con lettera del 15 settembre 2015, nella quale la ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), richiedeva l’accesso a documenti riguardanti, da un lato, la domanda di registrazione CY/PDO/0005/01243 di «Halloumi» come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1), e, dall’altro, la domanda di registrazione anteriore CY/PDO/0005/00766 di «Halloumi» come DOP.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


26.3.2018   

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C 112/30


Sentenza del Tribunale dell'8 febbraio 2018 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta)

(Causa T-879/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo Vieta - Uso effettivo del marchio - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] - Autorità di cosa giudicata»])

(2018/C 112/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Marpefa, SL (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2016 (procedimento R 1010/2016-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Sony Computer Entertainment Europe Ltd e la Marpefa.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2016 (procedimento R 1010/2016-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Sony Computer Entertainment Europe Ltd e la Marpefa, SL è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


26.3.2018   

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C 112/30


Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2018 — Institute for Direct Democracy in Europe / Parlamento

(Causa T-118/17) (1)

((«Diritto delle istituzioni - Parlamento europeo - Decisione che accorda una sovvenzione a una fondazione politica per il 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria di prefinanziamento - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Obbligo di imparzialità - Diritti della difesa - Regolamento finanziario - Modalità di applicazione del regolamento finanziario - Regolamento (CE) n. 2004/2003 - Proporzionalità»))

(2018/C 112/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Institute for Direct Democracy in Europe ASBL (IDDE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Plasschaert ed É. Montens, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione FINS-2017-28 del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione al ricorrente, nei limiti in cui tale decisione sospende il pagamento di detta sovvenzione per l’esercizio 2017 e limita il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Institute for Direct Democracy in Europe ASBL (IDDE) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


26.3.2018   

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C 112/31


Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — Campailla / Unione europea

(Causa T-759/16) (1)

((«Ricorso per risarcimento danni - Diritto istituzionale - Responsabilità dell’Unione europea - Decisioni emesse dal Tribunale e dalla Corte - Ricorso respinto dal Tribunale in quanto irricevibile - Impugnazione respinta in quanto irricevibile per difetto di rappresentanza - Ricorso manifestamente irricevibile»))

(2018/C 112/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Campailla (Holtz, Lussemburgo) (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram e L. Tonini Alabiso, successivamente da J. Inghelram e V. Hanley-Emilsson, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a seguito dell’ordinanza del 6 ottobre 2011, Campailla/Commissione (C-265/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:644).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Massimo Campailla sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


26.3.2018   

IT

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C 112/32


Ordinanza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — ExpressVPN / EUIPO (EXPRESSVPN)

(Causa T-265/17) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo EXPRESSVPN - Impedimento assoluto alla registrazione - Domanda di riforma - Capo della domanda unico - Irricevibilità»))

(2018/C 112/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ExpressVPN Ltd (Glen Vine, Île de Man) (rappresentante: A. Muir Wood, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2017 (procedimento R 1352/2016-5), concernente la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1265562 del marchio figurativo EXPRESSVPN

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ExpressVPN Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 202 del 26.6.2017.


26.3.2018   

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C 112/32


Ricorso proposto il 16 gennaio 2018 — Grecia / Commissione

(Causa T-14/18)

(2018/C 112/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou ed E. Chroni)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui esclude dai finanziamenti dell’Unione europea spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore degli aiuti connessi alla superficie per l’anno di domanda 2014 e corrispondenti al 5 % dell’importo complessivo delle spese sostenute per gli aiuti relativi ai pascoli, per un importo lordo di EUR 15 583 893,42 (importo netto di EUR 12 482 555,68);

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la rettifica finanziaria contestata del 5 % degli aiuti connessi alla superficie relativi ai pascoli è stata imposta ingiustamente, in base ad un errore di fatto ed in violazione del principio di proporzionalità.

2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni dell’articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, e dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, in combinato con le disposizioni degli articoli 12, paragrafi da 1 a 6, e 8 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché la violazione delle linee guida di cui ai documenti VI/5330797 e C(2015)3675 final/8-6-2015 della Commissione. Deduce, inoltre, l’ingiustificata duplicazione delle rettifiche per la medesima ragione nonché la violazione del principio di proporzionalità.


26.3.2018   

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C 112/33


Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Repubblica di Lituania / Commissione

(Causa T-19/18)

(2018/C 112/43)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė, M. Palionis e A. Dapkuvienė)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui prevede l’imposizione alla Lituania di una rettifica finanziaria pari a EUR 9 745 705,88 relativa a spese attinenti a finanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

2.

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui prevede l’imposizione alla Lituania di una rettifica finanziaria pari a EUR 546 351,91 relativa a spese attinenti a finanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

3.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

I.

Con il primo motivo la ricorrente deduce che nell’imporre una rettifica di EUR 9 745 705,88 per carenze in controlli essenziali, la Commissione europea («la Commissione») ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in quanto, nel decidere circa la gravità della non conformità, la natura delle violazioni e il danno finanziario cagionato all’Unione europea, nonché:

1.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 65/2011, la stessa ha a torto considerato insufficienti le valutazioni sull’ammissibilità delle richiedenti poiché:

1.1

i controlli svolti dalle autorità lituane in merito alla connessione tra un’impresa e un’impresa collegata o partner all’estero non erano approfonditi ai fini della conferma dello status di piccole o medie imprese delle richiedenti;

1.2

in Lituania il monitoraggio di progetti riconosciuti come rischiosi in ragione di presunte condizioni create artificialmente era inefficace;

2.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011, essa ha a torto considerato insufficiente la qualità dei controlli effettuati in Lituania sulla ragionevolezza dei costi;

3.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, essa ha a torto considerato insufficiente il sistema dei controlli in loco in Lituania;

4.

nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a),del regolamento (UE) n. 65/2011, essa ha a torto considerato che i beni acquistati nell’ambito di uno dei progetti oggetto di controllo erano essenzialmente utilizzati per scopi diversi da quelli del progetto.

II.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che nell’imporre una rettifica di EUR 546 351,91 per una carenza in controlli essenziali e complementari, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto, nel decidere circa la gravità della non conformità, la natura delle violazioni e il danno finanziario cagionato all’Unione europea:

1.

non ha tenuto conto dei calcoli effettuati dalle competenti autorità della Repubblica di Lituania riguardanti il danno finanziario cagionato all’Unione europea, il quale è connesso con divergenze del sistema sanzionatorio relative a violazioni, attinenti all’identificazione e alla registrazione degli animali, non previste dalle pertinenti misure del diritto dell’Unione, per l’anno di domanda 2014;

2.

non ha tenuto conto dei calcoli effettuati dalle competenti autorità della Repubblica di Lituania riguardanti il danno finanziario cagionato all’Unione europea, danno connesso con una valutazione eccessivamente tollerante dell’inosservanza dei requisiti per l’identificazione e la registrazione degli animali, per l’anno di domanda 2014;

3.

e nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, essa ha a torto considerato che in Lituania l’analisi dei rischi non era conforme a tale regolamento poiché quest’ultima non includeva fattori di rischio relativi agli animali;

4.

e nel basarsi su un’erronea interpretazione dell’articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009, essa ha a torto considerato che il monitoraggio dei risultati dei controlli effettuato in Lituania non era conforme a tale regolamento, poiché le statistiche sono state fornite senza rispettare pienamente i modelli della Commissione.


26.3.2018   

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C 112/34


Ricorso proposto il 17 gennaio 2018 — CV / Commissione

(Causa T-20/18)

(2018/C 112/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CV (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate del 15 e 20 marzo e del 18 ottobre 2017;

concedere al ricorrente un risarcimento pari a EUR 1 475 a titolo del danno materiale, aumentato degli interessi legali al tasso del 2,25 %, da calcolare a decorrere dal pagamento di detto importo, o a partire dalla data di presentazione del reclamo, o ancora a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, nonché l’importo di 1 euro a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’irregolarità della procedura amministrativa, compresa quella dinanzi alla commissione medica, precedente l’adozione delle decisioni controverse, con le quali è stata respinta la domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia del ricorrente e sono stati posti a carico di quest’ultimo talune spese e onorari dei membri della commissione medica.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso da un medico nelle sue perizie.

3.

Terzo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione delle decisioni impugnate.


26.3.2018   

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C 112/35


Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Francia / Commissione

(Causa T-26/18)

(2018/C 112/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères e S. Horrenberger, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione di esecuzione C(2017) 7263 final della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata al governo francese il 9 novembre 2017, nella parte in cui:

comprende una rettifica pari a EUR 2 246 700, a seguito della presa in considerazione degli elementi caratteristici del paesaggio nell’ambito della BCAA asseritamente non conformi, per quanto riguarda le «Carenze nel SIPA» per gli anni di domanda 2013 e 2014;

comprende una rettifica forfettaria riguardante l’insieme delle zone che comprendono almeno una particella qualificata come «landes et parcours» e non solo sulle particelle qualificate come «zone inammissibili (“landes et parcours”)» per gli anni di domanda 2013 e 2014;

per quanto riguarda l’«Errore più probabile — FEADER SIGC — 2014-2020» nell’ambito dell’indagine CEB/2016/047; e

applica una rettifica forfettaria del 100 % al dipartimento della Haute-Corse, per gli anni di domanda 2013-2014, per quanto riguarda il «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica»;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’allegato III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe commesso siffatta violazione nel ritenere, da un lato, che elementi quali affioramenti rocciosi, stagni o piccole zone boschive, previsti dalla normativa francese non rientrino nelle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e, dall’altro, che tali disposizioni impongano la protezione individuale di ciascun elemento del paesaggio e, di conseguenza, che tali elementi non potessero essere integrati nella superficie totale delle zone agricole.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. A tal proposito, la ricorrente ritiene che, sebbene la controversia riguardi solo le superficie qualificate come «landes et parcours», la Commissione avrebbe adottato una rettifica basata sull’insieme delle zone delle pratiche che includono tali particelle, e in ogni caso avrebbe ignorato gli elementi di calcolo trasmessi dalle autorità francesi.

3.

Terzo motivo, vertente sull’argomento secondo il quale la Commissione si sarebbe basata su dati che essa avrebbe applicato in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’allegato III del regolamento n. 73/2009 sopra citato, al fine di procedere a una rettifica finanziaria pari a EUR 13 127 243,30 per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 del FEASR («RSR 3»).

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e di violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda il «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica» per gli anni di domanda 2013 e 2014 nella decisione impugnata, in quanto la Commissione applica una rettifica forfettaria del 100 % al dipartimento della Haute-Corse.


26.3.2018   

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C 112/36


Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Planet / Commissione

(Causa T-29/18)

(2018/C 112/46)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Planet AE Anonimi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di diniego della Commissione con cui quest’ultima ha tacitamente respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara per il progetto EuropeAid/137681/ΙΗ/SER/ROC/4· e

condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A mezzo del ricorso in oggetto la Planet chiede l’annullamento della decisione implicita della Commissione, con cui quest’ultima ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti in forza del regolamento 1049/2001, in relazione alla procedura di gara n. EuropeAid/137681/ΙΗ/SER/ROC/4.

La Planet sostiene che la decisione implicita di diniego della Commissione dev’essere annullata, in quanto essa è priva di motivazione, che è necessaria in virtù dell’articolo 296 TFUE per quanto riguarda il diritto dell’Unione e che costituisce una forma sostanziale per gli atti dell’Unione.


26.3.2018   

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C 112/36


Ricorso proposto il 20 gennaio 2018 — Izuzquiza e Semsrott / Frontex

(Causa T-31/18)

(2018/C 112/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Luisa Izuzquiza (Madrid, Spagna) e Arne Semsrott (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Hilbrans e R. Callsen, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Frontex del 10 novembre 2017 (ref. CGO/LAU/18911 c/2017) che nega ai ricorrenti l’accesso al nome, alla bandiera e al tipo di ogni imbarcazione impegnata dalla Frontex nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione congiunta Triton nel periodo compreso tra il 1o giugno 2017 e il 30 agosto 2017 inclusi.

condannare la convenuta alle spese sostenute dai ricorrenti, incluse le spese di eventuali intervenienti, anche in caso di rigetto del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Frontex, del regolamento (UE) n. 1049/2001 (1), per non aver effettuato un esame specifico per ciascun documento richiesto al fine di valutare se l’eccezione invocata fosse applicabile.

2.

Secondo motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Frontex, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del suddetto regolamento, relativo alla sicurezza pubblica, poiché le ragioni addotte per giustificare l’applicazione dell’eccezione sono, in una parte significativa, erronee in fatto: le imbarcazioni impegnate nell’operazione non possono essere individuate mediante mezzi accessibili al pubblico.

3.

Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Frontex, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del suddetto regolamento, relativo alla sicurezza pubblica, poiché le ragioni addotte per giustificare l’applicazione dell’eccezione non prendono in considerazione la circostanza che i ricorrenti hanno chiesto informazioni soltanto su imbarcazioni che sono state impegnate in passato.

4.

Quarto motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Frontex, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del suddetto regolamento, relativo alla sicurezza pubblica, giacché la convenuta non ha preso in considerazione — e non si è pronunciata riguardo a tale argomento formulato dai ricorrenti — la circostanza che le informazioni richieste erano già state pubblicate in parte su Twitter con riferimento ad alcune imbarcazioni impegnate nell’operazione congiunta Triton nel 2017 ed informazioni simili erano già state pubblicate riguardo alle imbarcazioni coinvolte nell’operazione congiunta Triton nel 2016.

5.

Quinto motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Frontex, dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento poiché, quand’anche fosse stato considerato sussistente il rischio — in realtà inesistente — che organizzazioni criminali eludano la sorveglianza delle frontiere, tale circostanza potrebbe eventualmente giustificare soltanto il rifiuto di fornire informazioni circa il nome delle imbarcazioni, ma non il rifiuto di fornire informazioni sul tipo di nave o sulla bandiera.

6.

Sesto motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Frontex, dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, per non aver preso in considerazione la possibilità di fornire un accesso parziale alle informazioni richieste, sebbene esse fossero già state pubblicate in riferimento a talune imbarcazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


26.3.2018   

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C 112/37


Ricorso proposto il 23 gennaio 2018 — Pracsis e Conceptexpo Project / Commissione e EACEA

(Causa T-33/18)

(2018/C 112/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Pracsis SPRL (Bruxelles, Belgio) e Conceptexpo Project (Wavre, Belgio) (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare le decisioni impugnate nella parte in cui designano la Cecoforma come aggiudicataria del contratto-quadro del bando di gara EACEA/2017/01 nonché il contratto firmato tra l’EACEA e la Cecoforma;

condannare la Commissione europea e l’EACEA a pagare in solido alle ricorrenti la somma di EUR 1 milione;

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza.

2.

Secondo motivo, concernente la violazione del diritto al contraddittorio.

3.

Terzo motivo, riguardante l’obbligo di motivazione e un manifesto errore di valutazione.


26.3.2018   

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C 112/38


Ricorso proposto il 25 gennaio 2018 — VF/BCE

(Causa T-39/18)

(2018/C 112/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VF (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare il rapporto informativo 2016, come rivisto, del ricorrente e la sua revisione annuale degli stipendi e dei bonus (annual salary and bonus review; in prosieguo: l’«ASBR») del 24 maggio 2017, notificate lo stesso giorno;

annullare la decisione della BCE, in data 13 settembre 2017, di rigetto della domanda di riesame amministrativo del suo rapporto informativo 2016, come rivisto, e dell’ASBR;

annullare la decisione della BCE, in data 20 dicembre 2017, notificata al ricorrente il 21 dicembre 2017, di rigetto del procedimento di reclamo avverso il suo rapporto informativo 2016, come rivisto, e l’ASBR;

annullare la decisione, in data 6 marzo 2017, di non convertire il contratto del ricorrente;

annullare la decisione della BCE, in data 4 luglio 2017, di rigetto della domanda di riesame amministrativo della decisione di non convertire il suo contratto;

annullare la decisione della BCE, in data 15 novembre 2017, notificatagli il 21 novembre 2017, di rigetto della procedura di reclamo del ricorrente avverso la mancata conversione del suo contratto;

condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente; e

condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.

Per quanto riguarda la decisione di non convertire il contratto:

eccezione di illegittimità della politica di conversione: violazione dell’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (in prosieguo: le «condizioni di impiego») e dell’articolo 2.0 dello statuto del personale (in prosieguo: lo «statuto») e violazione della gerarchia delle norme;

eccezione di illegittimità: l’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego e l’articolo 2.0 dello statuto violano la direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999 (1), relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e il considerando 6 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

la decisione di non convertire il contratto è stata adottata sulla base di una valutazione e di un’ASBR illegittime.

2.

Per quanto riguarda la valutazione:

irregolarità procedurale e assenza di dialogo;

violazione dell’obbligo di motivazione, violazione del principio di buona amministrazione e di diligenza e mancanza di informazione;

errori manifesti di valutazione.

3.

Per quanto riguarda la decisione ASBR:

eccezione di illegittimità degli orientamenti ASBR, violazione dell’obbligo di motivazione e violazione del principio della certezza del diritto;

mancanza della spiegazione dovuta in merito al contesto delle gratifiche salariali a favore del ricorrente, mancanza di trasparenza e violazione dell’obbligo di motivazione;

manifesto errore di valutazione.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).


26.3.2018   

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C 112/39


Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Teollisuuden Voima / Commissione

(Causa T-52/18)

(2018/C 112/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlandia) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, Y. Utzschneider e K. Struckmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2017) 3777 final del 29 maggio 2017 che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione della New NP da parte dell’EDF (Causa COMP/M.7764 — EDF/Areva reactor business) (GU 2017 C 377, pag. 5); e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione quanto alla definizione di mercato del prodotto per elementi di combustibile nucleare.

A causa di tali errori, la decisione impugnata perverrebbe all’asserita erronea conclusione secondo cui, nel mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata, non esiste un distinto mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata europei. A causa degli asseriti errori nella definizione del mercato, la decisione impugnata non prenderebbe in considerazione gli effetti dell’acquisizione dei reattori nucleari dell’Areva Group da parte dell’EDF (l’«operazione») nel più circoscritto mercato del prodotto in questione.

Inoltre, l’esame nel merito del più ampio mercato degli elementi di combustibile per reattori ad acqua pressurizzata sarebbe viziato da ulteriori errori di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione concernente la definizione di mercato del prodotto per servizi in ambito nucleare.

A causa di tali errori, la decisione impugnata perverrebbe all’asserita erronea conclusione secondo cui, nel mercato dei servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore esistenti, non è presente un distinto mercato del prodotto per servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore, del tipo reattore ad acqua pressurizzata, europei. A causa degli asseriti errori nella definizione di mercato, la decisione impugnata non prenderebbe in considerazione gli effetti dell’operazione nel più circoscritto mercato del prodotto in questione.

Inoltre, l’esame nel merito del più ampio mercato di servizi in ambito nucleare per sistemi nucleari di generazione di vapore esistenti sarebbe viziato da ulteriori errori di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione riguardante la definizione di mercato geografico del mercato a valle della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica.

Tale erronea definizione del mercato geografico conduce, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, a ulteriori errori di valutazione quanto agli effetti dell’operazione.


26.3.2018   

IT

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C 112/40


Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Germania/Commissione

(Causa T-53/18)

(2018/C 112/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, e M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 36),

annullare la decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 39), nonché

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Con il primo motivo la ricorrente fa valere che le decisioni impugnate violano l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, comma 2, TFUE. Le decisioni impugnate non prenderebbero posizione sulla questione centrale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 (1), vertente sulla conformità delle norme armonizzate interessate al pertinente mandato e sulla possibilità di garantire in base a tali norme il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione. Di conseguenza, né la ricorrente né il Tribunale potrebbero valutare su quali considerazioni essenziali di diritto e di fatto si sia fondata la convenuta.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di disposizioni di diritto sostanziale del regolamento (UE) n. 305/2011

In primo luogo, le decisioni impugnate violerebbero l’articolo 17, paragrafo 5, commi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 305/2011. Contrariamente alle disposizioni in parola, apparirebbe che la convenuta non ha verificato in quale misura le norme armonizzate in questione siano conformi ai pertinenti mandati. Di conseguenza, essa avrebbe ignorato l’effettiva inesistenza di tale conformità.

In secondo luogo, le decisioni impugnate violerebbero l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2 nonché l’articolo 17, paragrafo 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 305/2011. La convenuta non avrebbe considerato che le norme armonizzate controverse non contengono alcun metodo e alcun criterio per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di resistenza meccanica e di stabilità nonché di resistenza alla rottura e di capacità portante dei serbatoi per l’utilizzo, rientrante nell’ambito di applicazione delle norme, in aree sismiche o soggette ad allagamenti e che pertanto, tali norme sarebbero incomplete per quanto attiene alle tre caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e che, di conseguenza, il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione sarebbe compromesso.

In terzo luogo, la convenuta sarebbe incorsa in un errore di valutazione in quanto ha respinto come inammissibile l’applicazione, chiesta dalla ricorrente, di una pubblicazione parziale dei riferimenti delle norme armonizzate controverse, in violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

Infine, la convenuta sarebbe incorsa in un ulteriore errore di valutazione in sede di adozione degli atti impugnati, in quanto ha negato la cancellazione, chiesta in subordine dalla ricorrente, dei riferimenti delle norme interessate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in ragione della possibilità, esistente secondo la Commissione, di una restrizione o di un divieto da parte degli Stati membri.


(1)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/41


Ricorso proposto il 2 febbraio 2018 — Mahr/EUIPO — Especialidades Vira (Xocolat)

(Causa T-58/18)

(2018/C 112/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ramona Mahr (Vienna, Austria) (rappresentante: T. Rohracher, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Especialidades Vira, SL (Martorell, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Xocolat» — Domanda di registrazione n. 14 335 574

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 nel procedimento R 541/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/42


Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIVIA)

(Causa T-59/18)

(2018/C 112/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FEMIVIA» — Domanda di registrazione n. 13 148 986

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2017 nel procedimento R 280/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente tanto dinanzi all’EUIPO quanto dinanzi al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/42


Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Probelte / Commissione

(Causa T-67/18)

(2018/C 112/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Probelte, SA (Murcia, Spagna) (rappresentanti: C. Mereu e S. Saez Moreno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione, del 13 novembre 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l’iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell’elenco di sostanze candidate alla sostituzione (1) (la «decisione impugnata»); e

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la convenuta è incorsa in un errore manifesto di valutazione e ha violato i diritti della difesa e il legittimo affidamento della ricorrente nell’avere adottato la decisione impugnata che respinge la domanda della ricorrente di modifica delle condizioni di approvazione dell’8-idrossichinolina e nell’avere incluso tale sostanza nell’elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

Segnatamente, la ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata:

1.

Primo motivo, vertente sul rigetto della domanda della ricorrente di modifica delle condizioni di approvazione dell’8-idrossichinolina ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2).

Diritti della difesa: la convenuta ha omesso di esaminare inter partes i nuovi dati che la ricorrente poteva espressamente presentare nell’ambito della procedura di modifica dell’8-idrossichinolina ai sensi del regolamento n. 1107/2009 (3). In tal modo, la convenuta ha privato la ricorrente del suo diritto di presentare utilmente ed efficacemente il suo punto di vista. Analogamente, la convenuta ha incluso l’8-idrossichinolina nell’elenco di sostanze candidate alla sostituzione senza tenere in debita considerazione i nuovi dati sperimentali della ricorrente.

Legittimo affidamento: la convenuta ha omesso di esaminare inter partes i nuovi dati che la ricorrente poteva espressamente presentare nell’ambito della procedura di modifica dell’8-idrossichinolina ai sensi del regolamento n. 1107/2009, sebbene la stessa avesse espressamente informato la ricorrente che ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie. In tal modo, la convenuta ha violato il legittimo affidamento della ricorrente sul fatto che i suoi nuovi dati sarebbero stati esaminati inter partes da tutti gli Stati membri.

Errore manifesto di valutazione: da un punto di vista scientifico era chiaro che esisteva una carenza di dati e, pertanto, che i nuovi dati forniti dalla ricorrente avrebbero contribuito a colmare la lacuna relativa alla classificazione. La convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione nei limiti in cui non ha preso in considerazione tutte le attuali conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sostanza 8-idrossichinolina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 (4) quanto all’inclusione della sostanza nell’elenco di sostanze candidate alla sostituzione

Diritti della difesa / legittimo affidamento / errore manifesto: mancato rispetto e applicazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al punto 4 dell’allegato II del regolamento 1107/2009: la convenuta non ha effettuato una valutazione dell’esposizione per stabilire se l’eccezione di cui al punto 4 dell’allegato II fosse applicabile alla sostanza in parola. Così facendo, essa ha violato le disposizioni applicabili del regolamento 1107/2009 nonché il diritto di difesa / legittimo affidamento della ricorrente. La convenuta è, dunque, incorsa altresì in un errore manifesto di valutazione.


(1)  GU 2017, L 295, pag. 40.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU 2015, L 67, pag. 18).


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/44


Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Fränkischer Weinbauverband / EUIPO (Forma di una bottiglia)

(Causa T-68/18)

(2018/C 112/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fränkischer Weinbauverband eV. (Würzburg, Germania) (rappresentanti: L. Petri e M. Gilch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia) — Domanda di registrazione n. 15 431 281

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 413/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/44


Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe e CarePool Hannover/Commissione

(Causa T-69/18)

(2018/C 112/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein eV (Hannover, Germania) e CarePool Hannover GmbH (Hannover) (rappresentante: T, Unger, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2017) 7686 final della Commissione, del 23 novembre 2017, in ordine agli aiuti di Stato SA.42268 (2017/E) — Beihilfe zur Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben e SA.42877 (2017/E) — Deutschland CarePool Hannover GmbH, nonché

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti procedurali.

La violazione dei requisiti di forma ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, conseguirebbe dal fatto che la convenuta ha deciso, nonostante gravi difficoltà nella valutazione della situazione in fatto e in diritto, di non riaprire il procedimento di indagine formale. In particolare la durata, la qualità della motivazione della convenuta e il suo comportamento durante la fase del procedimento di controllo degli aiuti controverso confermerebbero tali gravi difficoltà nella valutazione della richiesta di riaprire il procedimento di indagine formale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE.

Un’ulteriore violazione di requisiti di forma deriverebbe dal fatto che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e non soddisfa dunque i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 e seg. TFUE.

Inoltre, vi sarebbe una violazione dell’articolo 107 e seg. TFUE, poiché la convenuta avrebbe erroneamente supposto che sussiste una misura esistente. Le sovvenzioni controverse sarebbero nuove misure, che soddisferebbero i requisiti costitutivi di un aiuto.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/45


Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Sonova Holding / EUIPO (HEAR THE WORLD)

(Causa T-70/18)

(2018/C 112/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sonova Holding AG (Stäfa, Svizzera) (rappresentanti: R. Pansch e A. Sabellek, agenti)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «HEAR THE WORLD» — Domanda di registrazione n. 15 274 426

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2017 nel procedimento R 1645/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 2017/1001.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/45


Ricorso proposto l’8 febbraio 2018 — Italia/Commissione

(Causa T-71/18)

(2018/C 112/58)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato,)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare

Il bando di concorso generale EPSO/AD/339/17 — amministratori (AD 7), nei seguenti settori: 1. Economia finanziaria, 2. Macroeconomia; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 novembre 2017 n. 386 A.

Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 263, 264 e 266 TFUE, nella misura in cui la Commissione avrebbe violato la sentenza della Corte nella causa C-566/10 P, nonché la sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-124/13 e T-191/31, che dichiarano illegittimi i bandi che limitino al solo inglese, francese e tedesco le lingue che i concorrenti ai concorsi generali possono indicare come lingua 2.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 342 TFUE; e 1 e 6 del Regolamento (CEE) no 1/18, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17, del 6.10.1958, pag. 385).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt.12 CE, ora 18 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; 6 n. 3 UE; 1, parr. 2, e 3 Allegato III allo Statuto dei funzionari; 1 e 6 del Regolamento no 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, 27, n. 2, 28, lett. f, dello Statuto dei funzionari; nella misura in cui le norme citate vietano di imporre ai cittadini europei e agli stessi funzionari delle istituzioni restrizioni linguistiche non previste in via generale e obiettiva dai regolamenti interni delle istituzioni contemplati dall’art. 6 del Regolamento no 1/58, e finora non adottati, e vietano di introdurre siffatte limitazioni in assenza di uno specifico e motivato interesse del servizio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 6 n. 3 UE, nella parte in cui statuisce il principio della tutela del legittimo affidamento quale diritto fondamentale risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

5.

Quinto motivo, vertente sull’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere e la violazione delle norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso; nella misura in cui, restringendo preventivamente e in modo generalizzato a tre lingue eleggibili come lingua 2, la Commissione ha di fatto anticipato alla fase del bando e dei requisiti di ammissione la verifica delle competenze linguistiche dei candidati, che dovrebbe effettuarsi invece nell’ambito del concorso. In tal modo, le conoscenze linguistiche divengono determinanti rispetto alle conoscenze professionali.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 2 del Regolamento no 1/58 e 1 quinquies nn. 1 e 6 dello Statuto dei funzionari, nella misura in cui, prevedendo che le domande di partecipazione debbano essere inviate in inglese, francese o tedesco, e che nella medesima lingua l’EPSO invii ai candidati le comunicazioni inerenti allo svolgimento del concorso, si avrebbe violato il diritto dei cittadini europei ad interloquire nella propria lingua con le istituzioni, e si sarebbe introdotta une ulteriore discriminazione a danno di chi non ha una conoscenza approfondita di quelle tre lingue.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento no 1/58; 1 quinquies nn. 1 e 6, e 28 lett. f) dello Statuto dei funzionari, e l’art. 1 n. 1 lett. f) dell’allegato III dello Statuto dei funzionari; e dell’art. 296 n. 2 TFUE (difetto di motivazione), nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e sul travisamento dei fatti.

Si fa valere a questo riguardo che la motivazione avanzata dalla Commissione travisa i fatti, perché non risulterebbe che le tre lingue in questione siano le più usate per la traduzione dei documenti all’interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche. In ogni caso, esistono sistemi meno restrittivi per assicurare una spedita traduzione interna alle istituzioni.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/47


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Pannelli informativi per veicoli)

(Causa T-74/18)

(2018/C 112/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Visi/one GmbH (Remscheid, Germania) (rappresentanti: H. Bourree e M. Bartz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EasyFix GmbH (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: disegno o modello dell’Unione europea n. 1391114 -0001

Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 1424/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’interveniente alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

violazione dell’articolo 62, seconda frase, del regolamento n. 6/2002;

violazione dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002

violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/47


Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Causa T-75/18)

(2018/C 112/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Manufacture PRIM 1949» — Marchio dell’Unione europea n. 3 531 662

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 dicembre 2018 nel procedimento R 556/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 18 e 58, del regolamento n. 1001/2017;

violazione dell’articolo 10, paragrafo 3 e seguenti, nonché articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1430/2017.


26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/48


Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — AB Mauri Italy/EUIPO — Lesaffre et Compagnie (FERMIN)

(Causa T-78/18)

(2018/C 112/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: AB Mauri Italy SpA (Casteggio, Italia) (rappresentanti: B. Brandreth, Barrister e G. Hussey, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lesaffre et Compagnie (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FERMIN» — Domanda di registrazione n. 10 999 613

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 04/12/2017 nei procedimenti riuniti R 2027/2016-4 e R 2254/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.