ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 106/01 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.8492 — Quaker/Global Houghton) ( 1 ) |
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2018/C 106/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8810 — Ardian/DRT) ( 1 ) |
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2018/C 106/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8697 — APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 106/04 |
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2018/C 106/05 |
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Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee |
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2018/C 106/06 |
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Corte dei conti |
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2018/C 106/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2018/C 106/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 106/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 106/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8788 — Apple Inc./Shazam Entertainment Limited) ( 1 ) |
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2018/C 106/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8845 — TA Associates/Rothschild/Datix) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/1 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.8492 — Quaker/Global Houghton)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 106/01)
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
In data 2 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione tra Quaker e Global Houghton. In data 16 marzo 2018 la parte notificante/le parti notificanti ha/hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8810 — Ardian/DRT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 106/02)
Il 15 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8810. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8697 — APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 106/03)
Il 15 marzo 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8697. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 marzo 2018
(2018/C 106/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2276 |
JPY |
yen giapponesi |
130,72 |
DKK |
corone danesi |
7,4485 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87715 |
SEK |
corone svedesi |
10,0563 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1721 |
ISK |
corone islandesi |
122,50 |
NOK |
corone norvegesi |
9,4863 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,423 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,13 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2277 |
RON |
leu rumeni |
4,6663 |
TRY |
lire turche |
4,8238 |
AUD |
dollari australiani |
1,5934 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6040 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6295 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7039 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6174 |
KRW |
won sudcoreani |
1 314,93 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,6788 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7744 |
HRK |
kuna croata |
7,4423 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 893,01 |
MYR |
ringgit malese |
4,8091 |
PHP |
peso filippino |
63,926 |
RUB |
rublo russo |
70,8466 |
THB |
baht thailandese |
38,301 |
BRL |
real brasiliano |
4,0410 |
MXN |
peso messicano |
23,0086 |
INR |
rupia indiana |
80,0370 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2018
relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia e recante modifica della decisione C(2015) 9500 della Commissione per quanto riguarda il contributo allo strumento per i rifugiati in Turchia
(2018/C 106/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 210, paragrafo 2, e l’articolo 214, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Al punto 6 della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 (di seguito «la dichiarazione») si stabilisce che, una volta che i 3 miliardi di EUR inizialmente assegnati nel quadro dello strumento per i rifugiati in Turchia (di seguito «lo strumento») saranno stati quasi completamente utilizzati, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, l’Unione mobiliterà ulteriori finanziamenti dello strumento per altri 3 miliardi di EUR fino alla fine del 2018. |
(2) |
Il 3 febbraio 2016, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno concluso un’intesa comune tra gli Stati membri dell’UE e la Commissione che istituisce un quadro di governance e condizionalità per lo strumento per i rifugiati in Turchia (di seguito «intesa comune»). |
(3) |
La Commissione osserva che la ripartizione dei contributi per la prima rata era di 1 miliardo di EUR a carico del bilancio dell’Unione e 2 miliardi di EUR a carico degli Stati membri. Ritiene che la seconda rata debba essere ripartita allo stesso modo per il 2018-2019. |
(4) |
La progressiva erogazione dell’assistenza è subordinata al proseguimento dell’attuazione dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia volta a intensificare la loro cooperazione nell’assistenza ai beneficiari di protezione temporanea e nella gestione dei flussi migratori, in un impegno coordinato per affrontare la crisi. |
(5) |
I contributi finanziari dei singoli Stati membri dovrebbero essere inclusi nel bilancio dell’Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri dovrebbero notificare, a nome dell’Unione, i certificati di contributo alla Commissione, in quanto unica responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 317 del trattato. Ogni certificato di contributo espresso in EUR ha l’effetto di consentire alla Commissione di aprire il corrispondente stanziamento d’impegno una volta ricevuto il certificato, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (2). I singoli certificati di contributo devono essere basati su un modello unico che consenta, all’occorrenza, di adeguarli in funzione di necessità specifiche. |
(6) |
Le decisioni relative all’assistenza umanitaria e le azioni che forniscono tale assistenza saranno attuate in linea con il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (3) e con i principi sanciti dal Consenso europeo sull’aiuto umanitario (4). |
(7) |
Per tali motivi è necessario modificare di conseguenza la decisione C(2015) 9500 della Commissione, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione C(2015) 9500 della Commissione è così modificata:
1. |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «La presente decisione istituisce un meccanismo di coordinamento, lo strumento per i rifugiati in Turchia («lo strumento»), volto ad aiutare la Turchia ad affrontare le esigenze immediate in termini umanitari e di sviluppo dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e ad aiutare le loro comunità di accoglienza, le autorità nazionali e le autorità locali a gestire e affrontare le conseguenze dell’afflusso di rifugiati e di persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.»; |
2. |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «L’obiettivo specifico dello strumento è rafforzare l’efficienza e la complementarità del sostegno fornito ai rifugiati e alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e alle comunità che li ospitano, nonché del sostegno fornito alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell’afflusso di rifugiati e di persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.»; |
3. |
all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
4. |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
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5. |
all’articolo 5, paragrafo 1, il punto iv) è sostituito dal seguente:
|
6. |
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «La Commissione, in pieno coordinamento con gli Stati membri, valuta la prima rata dello strumento entro il 31 dicembre 2021 e la seconda rata entro il 31 dicembre 2023.»; |
7. |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(2) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
(4) Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea «Consenso europeo sull’aiuto umanitario» (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).
RELAZIONE
Adozione della decisione della Commissione relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia e recante modifica della decisione C(2015)9500 della Commissione per quanto riguarda il contributo allo strumento per i rifugiati in Turchia
Lo strumento per i rifugiati in Turchia è stato istituito nel 2015 come potente testimonianza dell’impegno dell’UE a sostegno dei rifugiati in Turchia. Offre sostegno sia sul piano umanitario che su piani diversi per aiutare la Turchia nel suo sforzo di ospitare i rifugiati. La prima rata di finanziamenti nell’ambito dello strumento ammontava a 3 miliardi di EUR per il 2016 e il 2017.
La mobilitazione della prima rata dello strumento per i rifugiati in Turchia ha avuto successo: nel corso di 21 mesi a partire dalla dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016, l’intera dotazione operativa di 3 miliardi di EUR è stata programmata, impegnata e assegnata. La seconda relazione annuale sullo strumento (1) contiene informazioni dettagliate sui risultati conseguiti e sull’attuazione di un totale di 72 progetti, confermando che i risultati sono tangibili. Fra l’altro, è stato offerto un sostegno al reddito su base mensile a quasi 1,2 milioni di persone tra i rifugiati più vulnerabili tramite trasferimenti mensili di denaro contante nell’ambito della rete di sicurezza sociale di emergenza; sono stati impartiti corsi di lingua turca a 312 000 minori rifugiati ed è stato fornito materiale didattico a 500 000 studenti; sono state effettuate visite mediche di base a quasi 764 000 rifugiati e sono stati vaccinati più di 217 000 neonati siriani rifugiati. La governance dello strumento ha inoltre permesso un regime di partenariato tra l’UE e gli Stati membri, e una governance congiunta non sarebbe possibile se i finanziamenti provenissero esclusivamente dal bilancio dell’UE.
L’UE ha un forte interesse a proseguire ciò che si è dimostrato efficace. La presente decisione della Commissione mira quindi a garantire la continuazione del valido operato dello strumento, come previsto nella dichiarazione UE-Turchia.
La dichiarazione UE-Turchia ha confermato che l’UE avrebbe mobilitato un ulteriore importo di 3 miliardi di EUR per lo strumento entro la fine del 2018 se fossero state rispettate le condizioni previste. Per consentire il proseguimento dei progetti finanziati dallo strumento e la continuazione del sostegno ai rifugiati, occorre quindi una decisione relativa a un finanziamento supplementare. La Commissione adotta pertanto una decisione relativa a un secondo stanziamento di 3 miliardi di EUR a favore dello strumento per i rifugiati in Turchia. Il bilancio del 2016 e del 2017 mobilitato nel quadro dello strumento era composto da 1 miliardo di EUR a carico del bilancio dell’UE e 2 miliardi di EUR di contributi degli Stati membri in qualità di entrate con destinazione specifica esterne. Si propone di applicare le stesse condizioni per il 2018 e il 2019. Questa ripartizione assicura che il bilancio dell’UE conservi un margine sufficiente per far fronte a eventuali emergenze e crisi impreviste fino alla fine dell’attuale quadro finanziario pluriennale, specialmente nel settore della migrazione.
La mobilitazione dei contributi degli Stati membri allo strumento per il 2016 e il 2017 si è basata su un’intesa comune che istituisce un quadro di governance e condizionalità per lo strumento per i rifugiati in Turchia, conclusa dalla Commissione e dai rappresentanti dei governi dei 28 Stati membri (2). La struttura di governance dello strumento, al cui centro è un comitato in cui votano tutti gli Stati membri e al quale la Turchia partecipa con funzioni consultive, si è dimostrata molto efficace. Se alla seconda rata contribuisse esclusivamente il bilancio dell’UE, si applicherebbero le regole standard dell’UE e gli Stati membri sarebbero esclusi dalla governance dello strumento. La Commissione invita gli Stati membri a fissare disposizioni analoghe per gli anni 2018 e 2019: i contributi finanziari dei singoli Stati membri sarebbero inclusi nel bilancio dell’UE in qualità di entrate con destinazione specifica esterne, come è avvenuto per la prima rata.
(1) Comunicazione COM(2018) 91 della Commissione, del 13 marzo 2018.
(2) Intesa comune che istituisce un quadro di governance e condizionalità per lo strumento per i rifugiati in Turchia, conclusa dalla Commissione e dai rappresentanti dei governi dei 28 Stati membri il 5 febbraio 2016.
Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/7 |
Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
del 13 novembre 2017
di non registrare Identités & traditions européennes
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2018/C 106/06)
L'AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,
vista la domanda presentata da Identités & traditions européennes ASBL,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità») ha ricevuto una richiesta di registrazione in quanto fondazione politica europea («la richiesta») da Identités & traditions européennes ASBL («ITE») il 28 settembre 2017. |
(2) |
La richiesta era corredata di una lettera cofirmata dal presidente dell’ITE e dal presidente dell’Alliance européenne des mouvements nationaux («AEMN»), l’associazione cui l’ITE è formalmente collegata a norma dell’articolo 16 bis del suo statuto. |
(3) |
L’Autorità ha trasmesso una valutazione preliminare all’ITE in data 4 ottobre 2017 nella quale stabiliva in via preliminare che, fatta salva la questione di determinare se la richiesta costituisca o meno una domanda ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, essa non era ricevibile o, in alternativa, non soddisfaceva almeno una delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
(4) |
L’Autorità ha invitato l’ITE a trasmettere per iscritto qualsiasi osservazione desiderasse formulare entro venerdì 20 ottobre 2017. |
(5) |
L’ITE non si è avvalsa di tale opportunità e ad oggi non ha trasmesso alcuna osservazione. |
(6) |
L’Autorità ha valutato la ricevibilità e il merito della richiesta, fatta salva la questione di determinare se costituisca o meno una domanda ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
(7) |
L’Autorità ritiene che, anche se fosse considerata una domanda ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la richiesta non sarebbe ricevibile in quanto, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, una domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la fondazione è ufficialmente collegata. |
(8) |
L’ITE è ufficialmente collegata all’AEMN, che non è un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
(9) |
La richiesta, pertanto, non è conforme ai requisiti formali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
(10) |
Inoltre l’Autorità ritiene che, anche se fosse considerata una domanda ricevibile ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il merito della richiesta sarebbe privo di fondamento in quanto, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, la registrazione è subordinata al fatto che il richiedente sia collegato a un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al medesimo regolamento. |
(11) |
Come indicato al considerando 8, l’AEMN non è un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
(12) |
La richiesta non soddisfa pertanto una delle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, segnatamente la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La richiesta di registrazione in quanto fondazione politica europea presentata da Identités & traditions européennes è respinta.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
Identités & traditions européennes |
Rue des Alliés 15 |
6044 Roux (Charleroi) |
BELGIQUE/BELGIË |
è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017
Per l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
Il Direttore
M. ADAM
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
Corte dei conti
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/9 |
Relazione speciale n. 9/2018
«Partenariati pubblico-privato nell’UE: carenze diffuse e benefici limitati»
(2018/C 106/07)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 9/2018 «Partenariati pubblico-privato nell’UE: carenze diffuse e benefici limitati».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/10 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/2018
nell’ambito del Programma Erasmus+
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche
Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù
(2018/C 106/08)
1. Obiettivi
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù.
L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (Lotto 1), l’altro per la gioventù (Lotto 2).
Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli obiettivi sia generali che specifici dell’invito a presentare proposte sono indicati in maniera esaustiva: le proposte che non ne tengono conto non saranno prese in considerazione.
Obiettivi generali
I progetti presentati nell’ambito del presente invito per entrambi i lotti dovrebbero avere come scopo:
1. |
la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione inclusiva/della gioventù e/o nella promozione di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del presente invito, con il termine incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/sistemico; oppure |
2. |
lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire ambienti di istruzione/giovanili inclusivi e promuovere valori comuni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devono coinvolgere attivamente modelli e attività legati all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, se del caso. |
LOTTO 1 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivi specifici:
— |
Migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali; |
— |
promuovere l’istruzione e la formazione inclusive e incentivare l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche offrendo sostegno a insegnanti, educatori e dirigenti di istituti di istruzione nella gestione della diversità e nella promozione della diversità socioeconomica nel contesto di apprendimento; |
— |
rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente; |
— |
sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione nelle strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite. |
— |
favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, incluse le biblioteche pubbliche. |
— |
promuovere i valori europei, il patrimonio culturale e le competenze connesse a tale patrimonio, la storia comune, il dialogo interculturale e l’inclusione sociale attraverso l’istruzione, l’apprendimento non formale e l’apprendimento permanente, in linea con gli obiettivi dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. |
LOTTO 2 - GIOVENTÙ
Obiettivi specifici:
— |
Promuovere la partecipazione civica dei giovani sviluppando il ruolo del volontariato per l’inclusione sociale; |
— |
prevenire l’emarginazione e la radicalizzazione che conducono a forme di estremismo violento tra i giovani. |
2. Ammissibilità
2.1. Candidature ammissibili
Le candidature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).
Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma:
— |
i 28 Stati membri dell’Unione europea; |
— |
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; |
— |
i paesi candidati all’adesione all’UE (ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia). |
Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è di 4 organizzazioni ammissibili che rappresentino 4 diversi paesi del programma.
Se nel progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito almeno da 2 organizzazioni che non siano membri di una rete e il partenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili.
2.2. Attività ammissibili e durata dei progetti
Sono considerate ammissibili a ricevere il finanziamento solo le attività che si svolgono nei paesi del programma (cfr. sezione 2.1). Ogni costo connesso ad attività intraprese al di fuori di tali paesi o da organizzazioni non registrate nell’ambito del programma non è considerato ammissibile. In via eccezionale e valutando caso per caso, le attività che coinvolgono paesi diversi dai paesi del programma possono essere considerate ammissibili a ricevere il finanziamento, tuttavia tali attività devono ricevere la previa e specifica autorizzazione dell’Agenzia esecutiva.
Le attività devono iniziare il 31 dicembre 2018, o il 15 gennaio 2019 o il 31 gennaio 2019.
La durata del progetto deve essere di 24 o 36 mesi.
3. Risultati attesi ed esempi di attività
I progetti compresi nel Lotto 1 - Istruzione e formazione dovrebbero generare i seguenti risultati:
— |
maggiore sensibilizzazione, conoscenza e comprensione di buone prassi nell’ambito delle istituzioni e delle comunità di istruzione pertinenti; |
— |
maggiore ricorso ad approcci innovativi all’avanguardia a livello di strategie politiche o prassi; |
— |
maggiore sensibilizzazione, motivazione e competenza nei leader e negli educatori per quanto attiene ad approcci educativi inclusivi e alla promozione di valori comuni; |
— |
impegno attivo di famiglie e comunità locali nel sostegno agli approcci educativi inclusivi e alla promozione di valori comuni; |
— |
strumenti più diffusi ed efficaci a sostegno delle istituzioni di istruzione e formazione e delle organizzazioni erogatrici dell’apprendimento nell’attuazione di approcci educativi inclusivi e della promozione di valori comuni. |
I progetti compresi nel Lotto 2 - Gioventù dovrebbero generare i seguenti risultati:
— |
miglioramento delle competenze e abilità sociali, civiche e interculturali dei giovani, compresa la cittadinanza attiva, l’alfabetizzazione mediatica e digitale, lo spirito critico e la comprensione interculturale; una maggiore partecipazione dei giovani alla vita sociale e civica; |
— |
metodi di collaborazione e partenariato migliori e innovativi tra il settore dell’istruzione non formale e le scuole (ad esempio, utilizzo di metodologie non formali e apprendimento informale in contesti educativi formali per l’educazione civica). |
— |
una maggiore consapevolezza tra i giovani dei propri diritti fondamentali e un più spiccato senso di appartenenza alla società, un più convinto sostegno ai valori democratici e un più assiduo coinvolgimento in pratiche di lotta al razzismo, di dialogo interculturale e interreligioso, e di comprensione reciproca; |
— |
un maggior coinvolgimento dei giovani appartenenti a gruppi svantaggiati (per esempio, i giovani cosiddetti «NEET» (1), cioè che non frequentano corsi di formazione e non lavorano, o giovani provenienti da famiglie di immigrati) creando sinergie con la comunità locale e utilizzando al meglio le reti esistenti a livello locale; |
— |
una maggiore capacità da parte degli animatori socio-educativi, delle organizzazioni giovanili e/o delle reti di giovani di fungere da forze inclusive stimolando la partecipazione dei giovani, aiutandoli a svolgere attività di volontariato e a promuovere un cambiamento positivo nelle comunità; |
— |
un miglioramento dell’esperienza nella fornitura ai migranti e ai rifugiati di recente immigrazione di aiuti basilari o delle competenze necessarie a integrarsi in una società diversa o che potrebbero essere utili per la reintegrazione nel paese di origine al termine del conflitto, oltre che per apprezzare la diversità culturale nella comunità; |
— |
una più efficace integrazione dei migranti e dei rifugiati di recente immigrazione e la creazione di un clima più inclusivo nelle società ospitanti, in particolare attraverso la pianificazione e l’organizzazione di attività culturali e sociali a livello locale, coinvolgendo se del caso la popolazione locale e volontari; |
— |
il miglioramento dell’informazione su media sociali, siti web e in occasione di incontri pubblici, come forma di assistenza alle iniziative di volontariato dell’organizzazione. |
4. Dotazione di bilancio disponibile
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR, così ripartiti:
— |
Lotto 1 - Istruzione e formazione |
12 000 000 EUR |
— |
Lotto 2 - Gioventù |
2 000 000 EUR |
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.
5. Criteri di aggiudicazione
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:
1) |
pertinenza del progetto (30 %); |
2) |
qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (20 %); |
3) |
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); |
4) |
impatto, divulgazione e sostenibilità (30 %). |
6. Procedura di presentazione e scadenza
Il termine di presentazione è: 22 maggio 2018 – 13:00 (ora di Bruxelles).
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/10/2018 e alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/10/2018)
La domanda e i suoi allegati devono essere trasmessi online attraverso i moduli elettronici indicati.
7. Informazioni relative all’invito a presentare proposte
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/10/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/10/2018)
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
(1) Disoccupati, non iscritti a corsi di istruzione o formazione
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 106/09)
1. |
In data 13 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
AXA e CDC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’attivo oggetto dell’operazione. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — AXA: gruppo assicurativo che opera su scala mondiale nei settore dell’assicurazione vita, dell’assicurazione sanitaria e di altre forme di assicurazione e nella gestione degli investimenti; — CDC: ente pubblico che svolge attività di interesse generale consistenti, in particolare, nella gestione di fondi privati a cui i pubblici poteri intendono garantire una protezione specifica, e attività aperte alla concorrenza nei settori dell’ambiente, dell’immobiliare, degli investimenti, del private equity e dei servizi; — Target: tre lotti di comproprietà consistenti in due locali a uso commerciale in un centro commerciale ubicato nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8788 — Apple Inc./Shazam Entertainment Limited)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 106/10)
1. |
In data 14 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Apple Inc. acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Shazam Entertainement Limited. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. La concentrazione è stata rinviata alla Commissione dall'Autorità federale austriaca garante della concorrenza a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Successivamente si sono associate al rinvio anche le autorità nazionali garanti della concorrenza di Francia, Italia, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Apple Inc.: progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi per la comunicazione mobile e multimediali, personal computer e riproduttori musicali portatili digitali; vendita di una gamma di elementi correlati quali software, servizi, periferiche, soluzioni di networking e contenuti digitali e applicazioni di terzi, — Shazam Entertainment Limited: sviluppo della app Shazam, la cui principale funzionalità permette agli utenti di riconoscere la musica. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8788 — Apple Inc./Shazam Entertainment Limited Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
21.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8845 — TA Associates/Rothschild/Datix)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 106/11)
1. |
In data 14 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Rothschild e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Datix. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Rothschild: gruppo indipendente di consulenza finanziaria che opera su scala mondiale nella fornitura di consulenza in materia di concentrazioni e acquisizioni, strategie e finanziamenti, nonché di soluzioni di investimento e gestione patrimoniale, a grandi istituzioni, famiglie, singoli e governi; — TA Associates: investe in cinque settori principali - servizi alle imprese, beni di consumo, servizi finanziari, sanità e tecnologie - nell’America settentrionale, in Europa e in Asia; — Datix: fornisce software per la sicurezza dei pazienti e la segnalazione degli incidenti. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8845 — TA Associates/Rothschild/Datix, al seguente indirizzo: Indirizzo postale:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.