ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 91

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
9 marzo 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute del 22 e 23 giugno 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 235 del 20.7.2017 .
TESTI APPROVATI
Seduta del 28 giugno 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 243 del 27.7.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 23 giugno 2016

2018/C 91/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP))

2

2018/C 91/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) (2015/2281(INI))

6

2018/C 91/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili (2016/2041(INI))

16

2018/C 91/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) (2015/2232(INI))

28

 

Martedì 28 giugno 2016

2018/C 91/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito (2016/2800(RSP))

40


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Giovedì 23 giugno 2016

2018/C 91/06

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (16136/2014 — C8-0044/2015 — 2014/0110(NLE))

42

2018/C 91/07

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (13349/2014 — C8-0095/2015 — 2007/0078(NLE))

43

2018/C 91/08

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (13395/2014 — C8-0170/2015 — 2008/0027(NLE))

44

2018/C 91/09

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2016)0201 — C8-0157/2016 — 2016/0109(NLE))

45

2018/C 91/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio) (COM(2016)0242 — C8-0170/2016 — 2016/2074(BUD))

46

2018/C 91/11

P8_TA(2016)0286
Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD))
P8_TC1-COD(2015)0096
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio

51

2018/C 91/12

P8_TA(2016)0287
Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD))
P8_TC1-COD(2014)0285
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

52

2018/C 91/13

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)0106 — C8-0127/2016 — 2016/0059(CNS))

53

2018/C 91/14

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)0107 — C8-0128/2016 — 2016/0060(CNS))

54


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


9.3.2018   

IT

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C 91/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute del 22 e 23 giugno 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 235 del 20.7.2017 .

TESTI APPROVATI

Seduta del 28 giugno 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 243 del 27.7.2017 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 23 giugno 2016

9.3.2018   

IT

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C 91/2


P8_TA(2016)0290

Massacri nel Congo orientale

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sui massacri nel Congo orientale (2016/2770(RSP))

(2018/C 091/01)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare quelle del 10 marzo 2016 (1) e del 9 luglio 2015 (2),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 15 giugno 2016 sulla situazione pre-elettorale e di sicurezza nella RDC,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del suo portavoce in merito alla situazione nella Repubblica democratica del Congo,

viste le dichiarazioni rilasciate dalla delegazione dell'UE nella Repubblica democratica del Congo sulla situazione dei diritti umani nel paese,

viste le conclusioni del Consiglio, del 23 maggio 2016, sulla Repubblica democratica del Congo,

vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014, adottata dal Consiglio il 22 giugno 2015,

vista la lettera aperta inviata il 14 maggio 2016 da gruppi della società civile nei territori di Beni, Butembo e Lubero al Presidente della Repubblica democratica del Congo,

viste le dichiarazioni di Nairobi del dicembre 2013,

visto l'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione della RDC e della regione, firmato ad Addis Abeba nel febbraio 2013,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla RDC, in particolare la risoluzione 2198 (2015), che rinnova il regime di sanzioni nei confronti della RDC e il mandato del Gruppo di esperti, e la risoluzione 2277 (2016), che rinnova per un anno il mandato della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO),

vista la relazione del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla RDC, del 23 maggio 2016,

vista la relazione annuale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 27 luglio 2015, sulla situazione dei diritti umani e le attività dell'Ufficio comune delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo nella RDC,

viste le decisioni e le ordinanze emanate dalla Corte internazionale di giustizia,

visto il comunicato stampa congiunto del gruppo di inviati e rappresentanti internazionali per la regione dei Grandi Laghi in Africa, rilasciato il 2 settembre 2015, sulle elezioni nella RDC,

vista la dichiarazione sulla situazione nella RDC rilasciata il 9 novembre 2015 dal Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite del 9 marzo 2016 sulla Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC e sull'attuazione dell'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione della RDC e della regione,

visto l'accordo di partenariato di Cotonou rivisto,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981,

vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

vista la Costituzione della Repubblica democratica del Congo del 18 febbraio 2006,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la situazione relativa alla sicurezza nella Repubblica democratica del Congo continua a peggiorare nella parte nordorientale del paese, dove decine di gruppi armati rimangono attivi, e che vengono denunciati numerosi massacri, episodi di reclutamento e impiego di minori da parte di gruppi armati nonché diffuse violenze sessuali e di genere;

B.

considerando che tra ottobre 2014 e maggio 2016, nei territori di Beni, Lubero e Butembo, oltre 1 160 persone sono state barbaramente uccise, più di 1 470 persone sono scomparse, molte case, centri sanitari e scuole sono stati dati alle fiamme e molti uomini, donne e bambini hanno subito violenze sessuali;

C.

considerando che molti villaggi in questi territori sono attualmente occupati da gruppi armati;

D.

considerando il crescente malcontento espresso conto l'inerzia e il silenzio del governo della RDC di fronte a queste atrocità che sarebbero state perpetrate sia dai gruppi armati ribelli che dalle forze armate statali;

E.

considerando che sono state perpetrate uccisioni di eccezionale violenza, in alcuni casi in prossimità delle postazioni dell'esercito nazionale (FARDC) e delle basi della missione di mantenimento della pace dell'ONU nella RDC (MONUSCO);

F.

considerando che di fronte a tali massacri si sono constatati l'indifferenza della comunità internazionale e il silenzio dei media;

G.

considerando che, a norma della Costituzione, il presidente della RDC è garante dell'integrità nazionale, dell'indipendenza nazionale, della sicurezza della popolazione e dei beni e del corretto funzionamento delle istituzioni del paese, oltre a essere il comandante in capo delle forze armate del paese;

H.

considerando che nella RDC le tensioni politiche sono intense in quanto il presidente Kabila, in carica dal 2001, è costituzionalmente tenuto a dimettersi il 20 dicembre 2016 ma non ha ancora annunciato l'intenzione di procedere in tal senso;

I.

considerando che l'esercito congolese e la MONUSCO sono presenti nella regione al fine di mantenere la stabilità, lottare contro i gruppi armati e proteggere i civili;

J.

considerando che il mandato della MONUSCO è stato rinnovato e rafforzato;

K.

considerando che l'incapacità generalizzata di assicurare alla giustizia i responsabili delle violazioni dei diritti umani ha incoraggiato l'instaurarsi di un clima di impunità e la commissione di ulteriori crimini;

L.

considerando che un importante ostacolo alla pace sono stati gli sforzi deboli della RDC di smobilitare migliaia di combattenti ribelli incorporandoli nell'esercito nazionale o agevolandone la transizione nella vita civile;

M.

considerando che gli operatori umanitari stimano che 7,5 milioni di persone necessitano attualmente di assistenza; che il conflitto e le operazioni militari in corso hanno altresì causato lo sfollamento interno di 1,5 milioni di persone e hanno costretto più di 400 000 persone a fuggire dal paese;

N.

considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha segnalato l'aumento dei sequestri e delle aggressioni contro gli operatori e i convogli umanitari, il che ha costretto le organizzazioni umanitarie a ritardare la consegna degli aiuti e a sospendere le loro attività;

O.

considerando che i massacri nel Congo orientale sono il risultato di una serie di interrelazioni tra la politica regionale e nazionale, la strumentalizzazione delle tensioni etniche e lo sfruttamento delle risorse;

1.

esprime profonda preoccupazione per l'intensificarsi delle violenze e l'allarmante deterioramento della situazione umanitaria nella RDC, segnatamente a causa dei conflitti armati nelle province orientali, che si protraggono ormai da più di 20 anni; deplora la perdita di vite umane ed esprime la sua solidarietà al popolo della RDC;

2.

rinnova il proprio invito a tutte le parti coinvolte nel conflitto a porre immediatamente fine alla violenza, a deporre le armi, a rilasciare tutti i minori arruolati e a promuovere il dialogo per giungere a una soluzione pacifica e duratura del conflitto; chiede, nello specifico, di riprendere rapidamente e attivamente la collaborazione tra la MONUSCO e le forze armate della RDC (FARDC), sulla scorta dell'accordo di cooperazione militare firmato il 28 gennaio 2016 a Kinshasa, al fine di ripristinare e consolidare la pace e la sicurezza nella parte orientale e nell'intero paese;

3.

ricorda che la neutralizzazione di tutti i gruppi armati nella regione contribuirà notevolmente alla pace e alla stabilità e invita il governo della RDC ad accordare la priorità a tale questione e a ripristinare la sicurezza per tutti i suoi cittadini e la stabilità nei territori di Beni, Lubero e Butembo;

4.

chiede che la comunità internazionale avvii con urgenza un'indagine approfondita, indipendente e trasparente sui massacri, con la piena collaborazione del governo della RDC e della MONUSCO; chiede una riunione di emergenza del gruppo di inviati e rappresentanti internazionali per la regione dei Grandi Laghi in Africa sulle elezioni nella RDC, nell'ottica di prendere gli opportuni provvedimenti in tale direzione, come ad esempio la mobilitazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

5.

ribadisce che tale situazione non dovrebbe impedire lo svolgimento delle elezioni previste dalla Costituzione; sottolinea che lo svolgimento regolare e tempestivo delle elezioni sarà cruciale per la stabilità e lo sviluppo a lungo termine del paese;

6.

invita il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) a raccogliere informazioni ed esaminare gli abusi al fine di accertare se è opportuna un'indagine della CPI sui presunti crimini nella regione di Beni;

7.

ribadisce che non può esservi impunità per gli autori di violazioni dei diritti umani, di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di violenze sessuali nei confronti di donne e ragazze e per i responsabili del reclutamento di bambini soldato; sottolinea che le persone responsabili di questi atti devono essere denunciate, identificate, processate e punite a norma del diritto penale nazionale e internazionale;

8.

chiede che venga elaborata e pubblicata una relazione di valutazione delle azioni della MONUSCO; accoglie con favore la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2277 (2016), che ha rinnovato il mandato della MONUSCO e ne ha rafforzato le competenze in materia di protezione dei civili e dei diritti umani, incluse la violenza di genere e la violenza contro i bambini;

9.

esorta la MONUSCO ad avvalersi pienamente del proprio mandato per proteggere la popolazione civile grazie alla «trasformazione delle sue forze», in modo da garantire una maggiore capacità operativa per la protezione dei civili attraverso meccanismi di intervento rapido e la ricognizione aerea nel Congo orientale, anche con pattugliamenti e basi operative mobili;

10.

invita l'Unione africana e l'UE a garantire un dialogo politico permanente tra i paesi della regione dei Grandi Laghi onde prevenire qualsiasi ulteriore destabilizzazione; si rammarica del fatto che siano stati registrati scarsi progressi nell'attuazione dell'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione del febbraio 2013 e invita tutte le parti a contribuire attivamente agli sforzi di stabilizzazione;

11.

insiste sul fatto che la società civile debba essere coinvolta in tutte le azioni volte a proteggere i civili e risolvere i conflitti e che i difensori dei diritti umani debbano essere tutelati e avere a disposizione una piattaforma offerta dal governo della RDC e dalla comunità internazionale;

12.

riconosce gli sforzi compiuti dalle autorità congolesi nel contrastare l'impunità e nel prevenire la violenza sessuale e la violenza nei confronti dei minori, ma ritiene che i progressi siano ancora lenti;

13.

ricorda all'Unione europea che deve esserci coerenza tra le sue politiche, anche in relazione al commercio di armi e di materie prime, e che i negoziati per gli accordi nella regione devono promuovere la pace, la stabilità, lo sviluppo e i diritti umani;

14.

invita l'UE a valutare la possibilità di imporre sanzioni mirate, tra cui il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti dei responsabili dei massacri nel Congo orientale e della violenta repressione nella RDC, in modo da contribuire a evitare ulteriori violenze;

15.

invita l'UE e i suoi Stati membri a continuare a fornire assistenza a favore della popolazione della RDC onde migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili, in particolare degli sfollati interni;

16.

condanna tutti gli attacchi contro gli operatori umanitari e le restrizioni all'accesso umanitario; esorta tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità degli operatori umanitari;

17.

ribadisce che le attività commerciali devono rispettare pienamente le norme internazionali in materia di diritti umani; invita pertanto gli Stati membri a garantire che le imprese soggette alla loro giurisdizione nazionale non si sottraggano al rispetto dei diritti umani e delle norme internazionali connesse alle loro attività nei paesi terzi;

18.

accoglie positivamente gli sforzi delle autorità congolesi finalizzati ad attuare la normativa che vieta il commercio e la lavorazione dei minerali nelle zone dedite allo sfruttamento illegale dei minerali, come le zone controllate da gruppi armati; invita le autorità congolesi a rafforzare l'attuazione della normativa e a consentire controlli più scrupolosi per quanto concerne gli accordi nel settore minerario e l'uso improprio dei redditi derivanti da attività estrattive; chiede all'UE di sostenere la RDC nei suoi sforzi in tal senso attraverso le politiche di cooperazione allo sviluppo; si compiace della recente intesa europea convenuta in materia di verifiche obbligatorie di due diligence presso i fornitori di minerali provenienti da zone di conflitto, in quanto si tratta di un primo passo per affrontare le responsabilità delle imprese europee in materia, ed esorta l'UE a tradurre tale intesa in un ambizioso atto legislativo da adottare rapidamente;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al Consiglio ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché al Presidente, al Primo ministro e al Parlamento della RDC.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0085.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0278.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/6


P8_TA(2016)0291

Seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020)

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) (2015/2281(INI))

(2018/C 091/02)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 14,

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (1),

vista la relazione congiunta 2012 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («IF 2020») — Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva (2),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2015, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Progetto di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) — Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione» (COM(2015)0408),

vista la relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) — Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 28 e 29 novembre 2011 su un criterio di riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento (4),

viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2010 sull'educazione allo sviluppo sostenibile (5),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 2014 su "Investire nell'istruzione e nella formazione — una risposta a «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» e Analisi annuale della crescita per il 2013 (6),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 su un'efficace formazione degli insegnanti (7),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione (8),

viste le conclusioni del Consiglio sull'imprenditorialità nell'istruzione e nella formazione (9),

viste le conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale (10),

viste le conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (11),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo:«Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)0669),

vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (12),

vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (13),

vista la dichiarazione della riunione informale dei ministri dell'istruzione dell'UE svoltasi il 17 marzo 2015 sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione (la «Dichiarazione di Parigi») (14),

viste le «conclusioni di Riga», adottate il 22 giugno 2015 dai ministri competenti in materia di istruzione e formazione professionale (15),

visto il Libro verde della Commissione del 3 luglio 2008 dal titolo «Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei» (COM(2008)0423),

vista la relazione elaborata nel febbraio 2012 per la Commissione dal gruppo di esperti in materia di nuove competenze per nuovi lavori dal titolo «Nuove competenze per nuovi lavori: agire subito» (16),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (17),

vista la relazione del sesto forum università-impresa del marzo 2015 (18),

viste le previsioni 2012 del CEDEFOP in materia di competenze «Domanda e risposta future di competenze in Europa» (19),

viste le sue risoluzioni dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione (20) e del 28 aprile 2015 sul seguito dell'attuazione del processo di Bologna (21),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (22),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus + e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente (23),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0176/2016),

A.

considerando che tutti i riferimenti a «istruzione e formazione» dovrebbero di seguito essere intesi in quanto comprendenti le forme formali, non formali e informali, dato il loro carattere complementare nel passaggio verso una società di apprendimento e il loro ruolo nell'affrontare categorie destinatarie specifiche, facilitando quindi l'inclusione delle persone con minori opportunità di istruzione;

B.

considerando che istruzione e formazione non dovrebbero esclusivamente mirare a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, ma costituire un valore intrinseco, dal momento che l'istruzione ha un ruolo altrettanto importante nello sviluppo delle virtù etiche e civili e dei valori umanistici largamente intesi, come sancito nei trattati, e nel rafforzamento del rispetto dei principi democratici su cui si fonda l'Europa;

C.

considerando che l'istruzione dovrebbe contribuire allo sviluppo personale, al rispetto reciproco e alla crescita dei giovani, al fine di renderli cittadini proattivi, responsabili e consapevoli, che dispongono di competenze civiche, sociali, interculturali trasversali, nonché professionisti qualificati;

D.

considerando che l'istruzione dovrebbe essere considerata un diritto umano fondamentale e un bene pubblico accessibile a tutti;

E.

considerando che l'istruzione e la formazione hanno un ruolo importante da svolgere nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e che l'ampliamento dell'accesso all'apprendimento permanente può aprire nuove possibilità per le persone con scarse qualifiche, i disoccupati, le persone con necessità particolari, gli anziani e i migranti;

F.

considerando che l'istruzione e la formazione inclusive e di elevata qualità sono essenziali per lo sviluppo culturale, economico e sociale dell'Europa;

G.

considerando che l'istruzione e la formazione in Europa dovrebbero contribuire alle strategie e alle iniziative UE, fra cui la strategia Europa 2020, l'iniziativa per un mercato digitale unico, l'agenda europea sulla sicurezza e il piano di investimenti per l'Europa;

H.

considerando che non tutti gli Stati membri sono confrontati allo stesso tipo e livello di sfide, il che significa che qualsiasi raccomandazione proposta in materia di istruzione e formazione dovrebbe essere flessibile e tenere conto dei fattori economici sociali, demografici, culturali e di altro tipo a livello nazionale e regionale, mirando altresì a migliorare la situazione globale dell'UE;

I.

considerando che la cooperazione in materia di ET 2020, pur rispettando la competenza degli Stati membri, dovrebbe integrare le azioni nazionali e sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per sviluppare i sistemi di istruzione e formazione;

J.

considerando che lo sviluppo economico e la coesione sociale dovrebbero essere posti sullo stesso livello mediante un mix di politiche volto a conseguire una più equa distribuzione della conoscenza tra la popolazione, al fine di contrastare i crescenti divari di reddito che risultano come effetto secondario della crescita tecnologica influenzata dalle qualifiche;

K.

considerando che investimenti efficaci nell'istruzione e nella formazione di qualità sono fonte di crescita sostenibile;

L.

considerando che gli scarsi livelli attuali di conoscenze e competenze di base destano preoccupazione e richiedono un'istruzione primaria e secondaria in grado di fornire la base necessaria all'apprendimento e all'integrazione ulteriori nel mercato del lavoro;

M.

considerando che le tendenze che indicano scarse competenze di base degli adulti rendono necessario rafforzare l'apprendimento da parte loro, in quanto strumento di riqualificazione e aggiornamento;

N.

considerando che nell'analisi annuale della crescita per il 2014 la Commissione ritiene che, in termini di spesa, gli Stati membri debbano trovare metodi per tutelare o promuovere investimenti a più lungo termine in materia di istruzione, ricerca, innovazione, azioni per il clima e l'energia e che è essenziale investire nell'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, ivi compreso l'apprendimento lungo l'arco della vita;

O.

considerando che i bilanci pubblici subiscono tuttora una forte pressione, che diversi Stati membri hanno tagliato la loro spesa per l'istruzione e la formazione e che è ormai necessario che i futuri investimenti nel settore siano resi più efficienti in quanto fattore decisivo di produttività, competitività e crescita;

P.

considerando che, nonostante un miglioramento dei risultati legati al raggiungimento degli obiettivi ET 2020 in materia di istruzione superiore, nello spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) si segnalano preoccupazioni in merito all'efficienza degli investimenti nell'istruzione da parte degli Stati membri, all'attenzione prioritaria agli indici quantitativi, alle condizioni di insegnamento e alla qualità dell'apprendimento, un declino della libertà accademica e scetticismo nei confronti di taluni aspetti del processo di Bologna e della sua realizzazione in alcuni paesi;

Q.

considerando che Monitor ET 2020 indica che la principale sfida cui siamo oggi confrontati è la povertà dell'istruzione e la scarsa inclusione di coloro che provengono da ambienti socio-economici svantaggiati, il che richiede una maggiore attenzione sociale per raggiungere gli obiettivi ET 2020, migliorare il livello di inclusione e la qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

Il quadro strategico ET 2020

1.

si compiace dell'esercizio di valutazione ET 2020 e sottolinea l'esigenza di tener conto delle sue conclusioni e di applicarle tempestivamente, al fine di incrementare il valore aggiunto e ottimizzare l'efficacia del quadro, rafforzando l'importanza delle caratteristiche di ogni singolo paese e l'apprendimento reciproco;

2.

deplora che restino tuttora irrisolti enormi problemi in materia di qualità, accessibilità e discriminazione socio-economica nell'istruzione e nella formazione e ritiene che sia necessaria un'azione strategica più ambiziosa, coordinata ed efficace a livello sia europeo che nazionale;

3.

ribadisce l'importanza della Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori condivisi di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata a Parigi nel marzo 2015;

4.

si compiace della riduzione a sei del numero dei settori strategici ET 2020 che elencano temi specifici tra i quali gli Stati membri possono scegliere in base alle loro esigenze e condizioni, ma osserva che occorre rafforzare l'efficacia e l'aspetto operativo di ET 2020 e adottare un programma di lavoro;

5.

si compiace della proposta estensione del ciclo di lavoro da 3 a 5 anni, al fine di migliorare l'attuazione degli obiettivi strategici a lungo termine e lavorare su tematiche quali lo scarso rendimento scolastico degli studenti in alcune discipline, il basso tasso di partecipazione alla formazione degli adulti, l'abbandono scolastico, l'inclusione sociale, l'impegno civico, il divario di genere e i tassi di occupabilità dei laureati;

6.

si compiace della nuova generazione di gruppi di lavoro ET 2020 ed esorta la Commissione a migliorare la rappresentanza dei vari portatori di interessi all'interno di questi gruppi, in particolare includendo più esperti in materia di istruzione, animatori giovanili, rappresentanti della società civile, insegnanti e membri del corpo accademico, la cui esperienza della realtà locale è essenziale per il conseguimento degli obiettivi ET 2020; sottolinea l'esigenza di una migliore divulgazione delle conclusioni dei gruppi a livello locale, regionale, nazionale e UE;

7.

si compiace del rafforzamento del ruolo di orientamento degli organi informali nell'ambito di ET 2020 nonché della creazione di circuiti di feedback che collegano il gruppo ad alto livello, i raggruppamenti dei direttori generali e i gruppi di lavoro; riconosce il ruolo delle organizzazioni della società civile nel coinvolgere i portatori di interessi locali, regionali e nazionali e i cittadini nelle iniziative di cooperazione europea per l'istruzione e la formazione e chiede che esse ricevano sostegno finanziario attraverso il programma Erasmus+ (KA3) e il Fondo sociale europeo;

8.

chiede l'istituzione di un organo informale di coordinamento che includa il direttore generale della DG Istruzione e cultura della Commissione (DG EAC), i direttori competenti in materia di istruzione in altre DG, i rappresentanti della società civile, delle parti sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo, che svolga riunioni ad alto livello volte a garantire un maggior coordinamento dell'attività, la coerenza della politica e il seguito alle raccomandazioni formulate dagli organi formali e informali ET 2020; ritiene che tale coordinamento sia necessario viste le preoccupazioni per la mancanza di un vero dialogo tra la Commissione e le organizzazioni della società civile e la divisione delle competenze ET 2020 tra più DG della Commissione e Commissari; chiede che le conclusioni di questi lavori siano oggetto di adeguata comunicazione a livello sia europeo che nazionale;

9.

ribadisce che, nonostante sia importante acquisire competenze in termini di occupabilità, è opportuno sancire il valore, la qualità e l'impiego pratico della conoscenza e il rigore accademico; sottolinea che, viste la diversa situazione socio-economica e le diverse tradizioni educative degli Stati membri, occorre evitare approcci prescrittivi uniformi; evidenzia che la prossima Agenda europea delle competenze, pur concentrandosi a buona ragione sulle sfide economiche e occupazionali, dovrebbe altresì affrontare l'importanza della conoscenza della materia, dei risultati accademici, del pensiero critico e della creatività; invita nel contempo gli Stati membri a sostenere iniziative che consentano agli studenti di presentare le proprie competenze davanti al pubblico e ai potenziali datori di lavoro;

10.

evidenzia i rischi connessi ai crescenti problemi di radicalizzazione, violenza, bullismo e comportamentali fin dall'istruzione primaria; invita la Commissione a condurre ricerche a livello UE e a presentare una panoramica della situazione in tutti gli Stati membri, presentandone la risposta nei confronti di tali tendenze e riferendo se e come gli Stati membri abbiano inserito la formazione di natura etica, personale e sociale all'interno dei propri programmi, in quanto strumento che si è finora dimostrato efficace in molte scuole, compreso il sostegno agli insegnanti in merito a tali competenze orizzontali; incoraggia gli Stati membri a condividere le buone pratiche in tale ambito;

11.

evidenzia il valore di un approccio all'istruzione formale, non formale e informale, basato sulla comunità nonché di forti legami tra i contesti di apprendimento e le famiglie;

12.

sollecita una più ampia partecipazione di tutti gli attori in gioco all'attività ET 2020;

13.

ritiene che gli studenti stessi debbano essere incoraggiati a partecipare attivamente alla governance delle proprie strutture di apprendimento, a tutte le età e in tutte le tipologie di apprendimento;

14.

incoraggia gli Stati membri a rafforzare i legami tra istruzione superiore e IFP, istituti di ricerca e settore economico, e a garantire il coinvolgimento delle parti sociali e della società civile; rileva che tale partenariato rafforzerà l'impatto di ET 2020 e la rilevanza dei sistemi di apprendimento ai fini del rafforzamento della capacità di innovazione dell'Europa;

15.

sottolinea che le strategie di comunicazione scuola/genitori e i programmi per lo sviluppo del carattere e altri programmi di sviluppo personale, attuati in contesti di apprendimento in cooperazione con le famiglie e altre parti sociali interessate, possono contribuire a rafforzare la convergenza sociale, a promuovere la cittadinanza attiva e i valori europei sanciti dai trattati nonché a prevenire la radicalizzazione; evidenzia che un ambiente domestico favorevole è fondamentale per sviluppare la padronanza delle competenze di base da parte dei bambini e rammenta l'importanza dei corsi destinati ai genitori che possono rivelarsi uno strumento efficace per contrastare la povertà educativa;

16.

incoraggia lo scambio di buone pratiche nel quadro ET 2020;

17.

sottolinea che la cooperazione mediante ET 2020 sostanzialmente integra le misure nazionali, quali l'apprendimento reciproco, la raccolta dati, i gruppi di lavoro e lo scambio delle buone pratiche nazionali, che saranno rafforzati migliorandone la trasparenza e il coordinamento e divulgandone i risultati;

18.

sottolinea l'importanza della partecipazione di associazioni esterne e ONG all'interno delle scuole per fornire ai bambini ulteriori capacità e competenze sociali, come le arti o le attività manuali, e contribuendo all'integrazione, a una migliore comprensione del loro ambiente, alla solidarietà nell'apprendimento e nella vita e facilitando le competenze di apprendimento di intere classi;

19.

teme che la qualità dell'istruzione e della formazione degli insegnanti in alcuni Stati membri dell'UE stia segnando il passo in termini di gamma e complessità, per quanto riguarda le competenze necessarie per insegnare oggigiorno, come gestire la crescente diversità degli studenti, utilizzare pedagogie innovative e gli strumenti TIC;

20.

incoraggia gli Stati membri ad adattare i loro programmi iniziali di formazione e di sviluppo permanente degli insegnanti in attività, a sfruttare meglio le attività di apprendimento tra pari fra gli Stati membri e a promuovere la collaborazione e il partenariato tra gli istituti di formazione degli insegnanti e le scuole;

21.

accoglie con favore la nuova priorità ET 2020 che prevede di migliorare il sostegno agli insegnanti e rafforzarne lo status, il che è essenziale affinché siano in grado di ottenere il rispetto necessario, rendendo così più attraente la loro professione; ritiene che, per conseguire questo obiettivo, occorrerebbe una migliore preparazione e formazione degli insegnanti e un miglioramento delle loro condizioni di lavoro, compreso l'aumento degli stipendi in alcuni Stati membri, visto che gli insegnanti in genere guadagnano meno di quanto guadagna in media un laureato;

22.

osserva con preoccupazione che in taluni Stati membri, soprattutto nei paesi in difficoltà, la preparazione degli insegnanti e la qualità dell'istruzione sono deteriorate a causa di carenze dell'organico e dei tagli nell'istruzione;

23.

evidenzia che garantire una formazione e istruzione aperta e innovativa rappresenta una delle priorità di ET 2020; sottolinea l'importanza di sviluppare e promuovere l'innovazione e la flessibilità nei metodi di insegnamento, apprendimento e trasferimento delle conoscenze, in cui i soggetti siano partecipanti attivi;

24.

incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le potenzialità offerte dalla digitalizzazione, dalle TIC e dalle nuove tecnologie, compreso l'utilizzo di piattaforme open data e di corsi online aperti (MOOC), al fine di migliorare la qualità e l'accessibilità dell'apprendimento e dell'insegnamento; invita l'UE e gli Stati membri a compiere gli sforzi necessari per migliorare le competenze digitali e TIC, anche mediante l'organizzazione di una formazione specifica per l'uso di tali strumenti destinata agli insegnanti e agli studenti a livello di scuole e università; incoraggia lo scambio di migliori pratiche e una rafforzata cooperazione transfrontaliera in tale ambito;

25.

plaude all'attenzione rivolta dalla Commissione all'importanza delle competenze digitali; sottolinea che tali competenze sono essenziali per preparare i giovani al 21o secolo;

26.

sottolinea che occorrerebbe dedicare maggiore attenzione al miglioramento dei risultati di apprendimento relativamente alle risorse disponibili nell'ambito del quadro ET 2020, in particolare in merito all'apprendimento destinato agli adulti;

27.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rivedere le norme esistenti in materia di valutazione dei programmi di istruzione e formazione finanziati dagli strumenti finanziari europei, ponendo un maggiore accento sulla valutazione d'impatto basata sulla qualità e sui loro risultati in relazione alle priorità ET 2020 che siano state rispettate;

28.

invita gli Stati membri a sostenere, mediante borse di studio e prestiti, quei percorsi di studio e formazione la cui struttura contribuirebbe a colmare il divario esistente tra istruzione e fabbisogno pratico;

29.

sottolinea la necessità di concentrare maggiormente gli sforzi nel settore dell'istruzione e della formazione fondendo e snellendo i programmi e le iniziative esistenti;

30.

esorta la Commissione, ove necessario, a trattare i gruppi minoritari in maniera separata e distinta al fine di poter meglio rispondere alle specifiche problematiche di ciascun gruppo;

31.

è fermamente convinto che investire nell'educazione e assistenza della prima infanzia, idoneamente commisurate alla sensibilità e al livello di maturità di ciascuna categoria destinataria, sia più redditizio che investire in qualunque altro livello di istruzione; sottolinea che gli investimenti nei primi anni di istruzione si sono dimostrati utili a ridurre i costi successivi;

32.

ritiene che il successo dell'istruzione a tutti i livelli dipenda da insegnanti ben formati e dalla costante evoluzione della loro formazione professionale, il che richiede pertanto investimenti sufficienti nella formazione degli insegnanti;

Qualità dell'istruzione e della formazione

33.

sollecita una maggiore attenzione alla qualità dell'istruzione a partire dall'asilo e per l'intero arco della vita;

34.

sollecita lo sviluppo di buone pratiche nel valutare il progresso qualitativo e gli investimenti nell'utilizzo di dati di qualità con i portatori di interessi a livello locale, ragionale e nazionale, ferma restando l'importanza degli indicatori e dei parametri utilizzati nel quadro ET 2020;

35.

sottolinea l'importanza di insegnare e apprendere le competenze generali di base quali le competenze in materia di TIC, la matematica, il pensiero critico, le lingue straniere, la mobilità, ecc., che consentiranno ai giovani di adeguarsi facilmente all'evoluzione del contesto sociale ed economico;

36.

rileva il numero senza precedenti di discenti coinvolti nell'istruzione formale; esprime preoccupazione circa il fatto che il livello di disoccupazione giovanile nell'UE resta alto e il tasso di occupazione dei laureati è diminuito;

37.

sottolinea che gli obiettivi di riferimento in materia di istruzione e formazione, fissati nella strategia UE2020, compresi in particolare la riduzione dei tassi di abbandono scolastico al di sotto del 10 % e il conseguimento di un titolo di studio di terzo livello per il 40 % della giovane generazione, non dovrebbero essere conseguiti a scapito della qualità dell'istruzione, ma dovrebbero invece essere soddisfatti tenendo conto del primo obiettivo ET 2020 relativo allo sviluppo di «abilità e competenze significative e di alta qualità»; rileva che uno dei modi per conseguire questo obiettivo è lo sviluppo di progetti di formazione duale;

38.

richiama l'attenzione sul fatto che i test standardizzati e gli approcci quantitativi alla rendicontazione scolastica misurano tutt'al più un ventaglio ristretto di competenze tradizionali e possono condurre le scuole a dover adeguare i piani di insegnamento a materiale di prova, trascurando quindi i valori intrinseci dell'istruzione; sottolinea che l'istruzione e la formazione svolgono un ruolo importante nello sviluppo delle virtù etiche e civili e dell'umanità, mentre i punteggi dei test non tengono conto del lavoro degli insegnanti e dei risultati degli studenti in tale settore; sottolinea a tale riguardo l'esigenza di flessibilità, innovazione e creatività in contesti educativi che possono incentivare la qualità dell'apprendimento e il livello di istruzione;

39.

sottolinea la necessità di sviluppare le competenze di base per ottenere un insegnamento di qualità;

40.

evidenzia l'importanza di fornire un'istruzione di alta qualità fin dalla prima infanzia e di una sua tempestiva modernizzazione; evidenzia il ruolo cruciale di un approccio individualizzato nei sistemi di istruzione e formazione che vada a beneficio dello sviluppo della creatività e del pensiero critico, concentrandosi ad un tempo su interessi, esigenze e capacità personali degli studenti;

41.

invita gli Stati membri a convogliare gli investimenti in un'istruzione inclusiva che risponda alle sfide della società per quanto riguarda la garanzia della parità di accesso e di opportunità per tutti; sottolinea che l'istruzione e la formazione di qualità, fra cui le opportunità e i programmi di apprendimento permanente per affrontare ogni forma di discriminazione, le disparità economiche e sociali nonché le cause di esclusione, sono essenziali per migliorare la coesione sociale e le vite dei giovani che sono svantaggiati a livello sociale ed economico nonché dei giovani appartenenti a gruppi minoritari ed evidenzia la necessità di proseguire gli sforzi per ridurre l'abbandono scolastico;

42.

chiede una maggiore inclusività nei settori dell'istruzione e della formazione per rispondere alle necessità delle persone con disabilità o con bisogni speciali e, nel contempo, sollecita un miglioramento della formazione degli insegnanti per conferire loro le competenze che li rendano capaci di includere, integrare e seguire gli studenti con disabilità;

43.

sottolinea che occorrerebbe esaminare e valutare gli effetti collaterali del processo di Bologna e la mobilità degli studenti; incoraggia gli Stati membri a compiere un maggior sforzo per rispondere agli obiettivi e garantire l'attuazione delle riforme decise nell'ambito del processo di Bologna e dei programmi di mobilità e ad adoperarsi per una collaborazione più efficace al fine di correggerne le imperfezioni, affinché riflettano meglio le esigenze degli studenti e dell'intera comunità accademica, promuovano e sostengano il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore;

44.

raccomanda un più ampio coinvolgimento della comunità universitaria nel ciclo di lavoro ET 2020;

45.

osserva che il processo di Bologna è all'origine di notevoli risultati e ritiene che gli istituti d'istruzione dovrebbero utilizzare in modo flessibile i moduli e il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS);

46.

si compiace degli sforzi per incrementare le iscrizioni alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), ma non a scapito degli studi umanistici che sono indispensabili per sfruttare adeguatamente le opportunità offerte dalle discipline STEM;

47.

evidenzia che il conseguimento di un risultato finanziario non dovrebbe costituire un requisito preliminare per tutte le attività accademiche e, a tal riguardo, chiede sforzi per garantire che gli studi umanistici non rischino di scomparire dal panorama della ricerca;

48.

raccomanda una visione più olistica che ponga l'accento sull'importanza di una varietà di discipline nell'ambito dell'istruzione e della ricerca;

49.

raccomanda il passaggio a programmi di mobilità concepiti in termini di risultati qualitativi che rispondano alle priorità e servano agli obiettivi consolidati di apprendimento e formazione; chiede un'adeguata attuazione delle proposte della Carta di qualità europea per la mobilità e un migliore utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per preparare gli studenti al tipo di mobilità adeguato alle loro esigenze; incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale dell'internazionalizzazione in patria, al fine di dare agli studenti che preferiscono non partecipare alla mobilità esterna una dimensione internazionale durante i loro studi;

50.

ribadisce la necessità di garantire l'accessibilità alle opportunità di mobilità, specialmente nella formazione professionale dei giovani svantaggiati e delle persone vittime di varie forme di discriminazione; sottolinea il ruolo fondamentale di programmi di mobilità quali Erasmus+ per promuovere lo sviluppo di abilità e competenze trasversali tra i giovani; mette in evidenza la necessità di potenziare l'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti;

51.

sottolinea l'importanza di un quadro generale di riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi come chiave di volta per assicurare la mobilità transfrontaliera nel campo dell'istruzione e del lavoro;

52.

chiede maggiore impegno nella convalida dell'apprendimento non formale e informale, compresi i servizi volontari, e lo sviluppo di strumenti di riconoscimento per la conoscenza e le competenze acquisite in ambiente digitale;

53.

rileva che occorrerebbe prestare particolare attenzione alla semplificazione e razionalizzazione degli strumenti UE esistenti in materia di competenze e qualifiche rivolte al grande pubblico, al fine di rafforzare la sensibilizzazione, in linea con i risultati del sondaggio della Commissione condotto nel 2014 sullo «Spazio europeo delle abilità e delle qualifiche»;

Migrazione e istruzione

54.

sottolinea che le sfide poste dalla migrazione sia all'interno che all'esterno dell'Europa ai sistemi educativi e l'attuale crisi dei rifugiati e in campo umanitario dovrebbero essere affrontate a livello europeo, nazionale e regionale;

55.

evidenzia che non fornendo ai migranti, ai rifugiati e ai richiedenti asilo un'istruzione e una formazione, se ne influenza negativamente la futura occupabilità, lo sviluppo della conoscenza dei valori culturali e sociali del paese ospite e, da ultimo, l'integrazione e il contributo alla società;

56.

chiede una migliore cooperazione tra l'UE e le autorità nazionali al fine di individuare il giusto approccio per un'integrazione rapida, completa e sostenibile di rifugiati e migranti nei sistemi di istruzione e formazione;

57.

accoglie con favore la decisione di integrare l'istruzione dei migranti in tutta l'attività dei gruppi di lavoro ET 2020 e di tenere attività di apprendimento tra pari nella loro fase iniziale;

58.

evidenzia l'esigenza di una cooperazione tra i ministeri dell'istruzione degli Stati membri e la DG EAC della Commissione, al fine di assicurare pari accesso a un'istruzione di elevata qualità, in particolare raggiungendo i più svantaggiati e le persone provenienti da ambienti diversi, compresi i migrati appena arrivati, integrandoli in un ambiente di apprendimento positivo;

59.

chiede misure per integrare nei sistemi educativi e di formazione i bimbi migranti, rifugiati e richiedenti asilo, sia intra che extraeuropei, e per aiutarli ad adeguarsi ai programmi e agli standard di apprendimento dello Stato membro ospite, sostenendo metodi innovativi di apprendimento e fornendo assistenza linguistica e, se necessario, assistenza sociale, come pure consentendo loro di familiarizzarsi con la cultura e i valori del paese ospite, salvaguardandone ad un tempo il patrimonio culturale;

60.

incoraggia gli Stati membri a considerare le possibilità di integrare insegnanti e accademici migranti nei sistemi educativi europei e di mettere a buon uso le loro competenze ed esperienze linguistiche e pedagogiche;

61.

raccomanda agli Stati membri e agli istituti di istruzione di offrire consulenza e supporto ai bimbi migranti, rifugiati e richiedenti asilo che intendono accedere ai servizi di istruzione fornendo informazioni chiare e punti di contatto visibili;

62.

esprime preoccupazione in quanto metà dei formatori di insegnanti nei paesi OCSE ritiene che i sistemi di formazione degli insegnanti non li preparino sufficientemente a gestire in modo efficace la diversità e incoraggia gli Stati membri interessati a garantire agli insegnanti un sostegno professionale continuo in tale ambito, dotandoli delle competenze pedagogiche necessarie sulle tematiche della migrazione e dell'acculturazione, nonché a consentire loro di sfruttare la diversità come una ricca fonte di apprendimento in classe; raccomanda un migliore sfruttamento del potenziale delle attività di apprendimento tra pari fra Stati membri;

63.

sostiene l'idea di istituire helpdesk e orientamenti per gli insegnanti che offrano loro tempestivo sostegno per affrontare i vari tipi di diversità in modo positivo e promuovendo il dialogo interculturale in classe, come pure una guida qualora si trovino di fronte studenti a rischio di radicalizzazione;

64.

sollecita la creazione di sinergie differenziate tra i gruppi di lavoro ET 2020 e reti quali il gruppo di lavoro in materia di istruzione della rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione (RAN);

65.

chiede l'istituzione del competente gruppo di lavoro previsto dal piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il periodo 2016-2018;

66.

sottolinea l'esigenza di più programmi di apprendimento basati sulle lingue;

67.

chiede agli Stati membri di compiere sforzi per sviluppare e applicare rapidamente meccanismi per migliorare la comprensione e l'identificazione delle qualifiche dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo, visto che molti di coloro i quali entrano nell'UE giungono senza alcuna prova delle proprie qualifiche formali;

68.

invita gli Stati membri a valutare come possano essere sviluppate le attuali forme di riconoscimento delle qualifiche professionali, includendo opportune verifiche del contesto educativo;

69.

ritiene che l'apprendimento non formale e informale possa essere uno strumento efficace per integrare positivamente i rifugiati nel mercato del lavoro e nella società;

70.

sottolinea l'importante ruolo dell'apprendimento non formale e informale, nonché della partecipazione ad attività sportive e di volontariato, nel promuovere lo sviluppo di competenze civiche, sociali e interculturali; mette in rilievo che alcuni paesi hanno realizzato significativi progressi nell'elaborazione del quadro normativo pertinente, mentre altri hanno difficoltà a definire strategie di convalida globali; sottolinea, pertanto, la necessità di sviluppare strategie globali per consentire la convalida;

71.

invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare le misure per gli studenti migranti, rifugiati e richiedenti asilo che si iscrivono alle università, fatte salve le norme e le competenze nazionali in materia di accesso all'istruzione e alla formazione; si compiace delle iniziative adottate al riguardo da una serie di università europee e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in tale ambito;

72.

sollecita la creazione di «corridoi educativi» che consentano agli studenti rifugiati o provenienti da zone di conflitto di iscriversi alle università europee anche attraverso corsi a distanza;

73.

invita gli Stati membri ad agevolare l'iscrizione degli studenti migranti a tutti i livelli di istruzione;

74.

ritiene che il programma Science4Refugees dovrebbe essere valutato e, ove necessario, ulteriormente sviluppato; raccomanda un sostegno a livello UE e nazionale agli enti senza scopo di lucro che forniscono assistenza agli accademici migranti, rifugiati e richiedenti asilo in campo scientifico e in altri ambiti professionali;

75.

rileva che la fuga di cervelli presenta dei rischi per gli Stati membri, soprattutto quelli dell'Europa centro/orientale e meridionale dove un numero crescente di giovani laureati è costretto ad emigrare; esprime preoccupazione per il fatto che i gruppi di lavoro ET 2020 non sono riusciti ad affrontare adeguatamente il concetto di mobilità squilibrata e sottolinea la necessità di affrontare il problema a livello nazionale e UE;

76.

sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione e della formazione per l'emancipazione femminile in tutte le sfere della vita; evidenzia la necessità di affrontare le disparità di genere e di riconoscere le esigenze specifiche delle giovani donne, inserendo la prospettiva di genere in ET 2020; sottolinea che, siccome l'uguaglianza tra uomini e donne è uno dei valori fondanti dell'UE, è necessario che tutti gli istituti di educazione sanciscano e applichino tale principio tra i loro studenti, al fine di favorire la tolleranza, la non discriminazione, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e il dialogo interculturale;

o

o o

77.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(2)  GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 9.

(3)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.

(4)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 31.

(5)  GU C 327 del 4.12.2010, pag. 11.

(6)  GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5.

(7)  GU C 183 del 14.6.2014, pag. 22.

(8)  GU C 183 del 14.6.2014, pag. 30.

(9)  GU C 17 del 20.1.2015, pag. 2.

(10)  GU C 172 del 27.5.2015, pag. 17.

(11)  GU C 417 del 15.12.2015, pag. 36.

(12)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(13)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(14)  http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf

(15)  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf

(16)  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/125en.pdf

(17)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

(18)  http://ec.europa.eu/education/tools/docs/university-business-forum-brussels_en.pdf

(19)  http://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf

(20)  Testi approvati, P8_TA(2015)0292.

(21)  Testi approvati, P8_TA(2015)0107.

(22)  Testi approvati, P8_TA(2015)0418.

(23)  Testi approvati, P8_TA(2016)0107.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/16


P8_TA(2016)0292

Relazione sui progressi in materia di energie rinnovabili

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili (2016/2041(INI))

(2018/C 091/03)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare i suoi Titoli XX sull'ambiente e XXI sull'energia,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare i suoi Titoli IX sull'occupazione e XVIII sulla coesione economica, sociale e territoriale,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il suo protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale e il suo protocollo (n. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale,

visti la relazione della Commissione dal titolo «Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili» (COM(2015)0293) e i piani nazionali,

visti la ventunesima Conferenza delle parti (COP 21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e l'undicesima Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 11) svoltesi a Parigi, in Francia, dal 30 novembre all'11 dicembre 2015, nonché l'accordo di Parigi,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un piano strategico integrato per le tecnologie energetiche (piano SET): accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo» (C(2015)6317),

vista la comunicazione della Commissione «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento» (COM(2016)0051),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112);

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1),

visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (2),

vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (3),

visto lo studio del CESE sul ruolo della società civile nell'attuazione della direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili dal titolo «Cambiare il futuro dell'energia: la società civile protagonista nella generazione di energia rinnovabile»,

visto il piano d'azione per l'energia sostenibile del Patto dei Sindaci per il clima e l'energia,

vista la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente,

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (4),

vista la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema «Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima» (5),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sulla realizzazione dell'obiettivo del 10 % per le interconnessioni elettriche — Preparare la rete elettrica europea per il 2020 (6),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia (7),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0196/2016),

A.

considerando che l'UE nel suo complesso è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2020 in materia di energie rinnovabili, ma sono necessarie ulteriori azioni più vigorose in alcuni Stati membri;

B.

considerando che i costi delle energie rinnovabili sono significativamente diminuiti negli ultimi anni, il che, insieme ai progressi tecnologici relativi alla produzione e allo stoccaggio, ha reso l'energia rinnovabile sempre più competitiva rispetto all'energia da fonti convenzionali, offrendo un'opportunità unica di creare una vera politica energetica europea che promuoverebbe la competitività e ridurrebbe le emissioni di gas ad effetto serra; che la transizione verso un sistema energetico sostenibile e proiettato al futuro deve prevedere sforzi in favore dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile, di un uso ottimale delle risorse energetiche, dello sviluppo tecnologico e delle infrastrutture intelligenti europei; che per creare crescita economica e posti di lavoro e assicurare che l'UE mantenga un ruolo guida globale nei citati settori è necessario un quadro normativo stabile e a lungo termine;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 194 TFUE, la politica dell'Unione nel settore dell'energia deve garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nonché promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico, lo sviluppo di energie rinnovabili e l'interconnessione delle reti energetiche; che obiettivi vincolanti nazionali e dell'UE, obblighi tangibili in materia di pianificazione e di relazione e misure di autorizzazione sono stati motori fondamentali della certezza degli investimenti e dell'espansione della capacità delle energie rinnovabili nell'UE, nonché dell'infrastruttura di trasmissione e distribuzione;

D.

considerando che, conformemente all'accordo di Parigi della COP 21, la direttiva sull'energia rinnovabile necessita di essere adeguata per rispettare l'obiettivo concordato di limitare l'innalzamento della temperatura globale a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali; che un'economia basata totalmente sulle energie rinnovabili può essere realizzata solo riducendo i consumi energetici, aumentando l'efficienza energetica e sviluppando fonti di energia rinnovabili;

E.

considerando che le politiche ambiziose per le energie rinnovabili associate all'efficienza energetica, rappresentano una delle forze trainanti principali nella riduzione della dipendenza dalle importazioni dell'UE e della sua complessiva spesa energetica esterna e nel potenziamento della sicurezza energetica rispetto ai fornitori esterni; che l'UE importa oltre la metà di tutta l'energia che consuma, a un prezzo superiore a 1 miliardo di euro ogni giorno, pari a oltre il 20 % delle importazioni totali; che la dipendenza dalle importazioni è particolarmente elevata per il petrolio grezzo, il gas naturale e il carbon fossile; che con il crescente ricorso a fonti rinnovabili, il risparmio sui costi dei combustibili di importazione è almeno dell'ordine di 30 miliardi di euro all'anno;

F.

considerando che lo sviluppo delle energie rinnovabili può contribuire a garantire la sicurezza e la sovranità energetiche, a eliminare la povertà energetica e a favorire lo sviluppo economico e la leadership tecnologica dell'UE, contrastando allo stesso tempo il cambiamento climatico; che le fonti di energia rinnovabile contribuirebbero ad offrire ai cittadini europei energia stabile, economicamente accessibile, sostenibile, con un'attenzione particolare ai più vulnerabili; che le fonti di energia rinnovabile dovrebbero consentire ai cittadini di beneficiare di approvvigionamenti energetici prevedibili e frutto di attività di autoproduzione;

G.

considerando che lo sviluppo di energia rinnovabile dovrebbe coincidere con lo sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica ben funzionante; considerando che l'Unione dell'energia deve basarsi su una transizione verso un sistema energetico sostenibile e lungimirante i cui pilastri fondamentali siano l'efficienza e il risparmio energetici, le energie rinnovabili e le infrastrutture intelligenti;

H.

considerando che le imprese dell'UE nel settore dell'energia rinnovabile, molte delle quali sono PMI, danno lavoro a 1,15 milioni di persone in Europa e possiedono il 40 % di tutti i brevetti per le tecnologie rinnovabili a livello mondiale rendendo, di conseguenza, l'UE un leader mondiale; che, secondo la Commissione, l'economia verde potrebbe creare, da qui al 2020, fino a 20 milioni di posti di lavoro, rappresentando anche un'importante opportunità di creazione di posti di lavoro nelle aree rurali; che i progetti delle PMI, delle cooperative e dei singoli cittadini svolgono un ruolo importante nell'innovazione e nello sviluppo del settore delle energie rinnovabili;

I.

considerando l'impegno della Commissione a fare dell'UE il leader mondiale nel campo delle energie rinnovabili, che costituisce altresì un elemento imprescindibile di politica industriale; che la Cina si è posta in prima linea a livello mondiale negli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili, mentre gli investimenti in Europa sono scesi del 21 %, da 54,61 miliardi di euro (62 miliardi di USD) nel 2014 a 42,99 miliardi di euro (48,8 miliardi di USD) nel 2015, l'importo più basso in nove anni;

J.

considerando che gli investimenti continui in energie rinnovabili richiedono sia una leadership e un impegno ambiziosi a livello pubblico e privato, sia un quadro di politiche a lungo termine, stabile e affidabile in linea con gli impegni climatici dell'UE risultanti dall'accordo di Parigi sul clima, che presenta elevate potenzialità relative alla creazione di posti di lavoro e alla crescita in Europa;

K.

considerando che obiettivi ambiziosi e realistici — la partecipazione, il controllo e la vigilanza pubblici, norme politiche chiare e semplici, sostegno a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e l'impegno di tutte le parti interessate, comprese le parti sociali (che riuniscono rappresentanti dei lavoratori e industria) e altre organizzazioni della società civile — sono fondamentali e devono essere ulteriormente rafforzati per il successo dello sviluppo delle energie rinnovabili;

L.

considerando l'importanza del rispetto dei diritti di proprietà nel promuovere l'energia rinnovabile;

M.

considerando che l'energia rinnovabile offre un'opportunità per una maggiore democrazia energetica sui mercati energetici consentendo ai consumatori di partecipare attivamente al mercato dell'energia su un piano di parità con le altre parti interessate, di produrre e consumare autonomamente, stoccare e vendere l'energia rinnovabile da loro stessi prodotta, individualmente o attraverso una gestione collettiva, nonché attraverso gli investimenti pubblici e privati, comprese forme decentrate di produzione di energia avviati da città, regioni e autorità pubbliche locali; che i progetti di energia rinnovabile dovrebbero permettere un maggiore controllo da parte dei cittadini sul loro consumo di energia e sulla transizione energetica e promuovere il loro coinvolgimento diretto nel sistema energetico, anche attraverso meccanismi di investimento;

N.

considerando che l'energia eolica offshore nella regione del Mare del Nord ha il potenziale per fornire oltre l'8 % dell'approvvigionamento energetico europeo entro il 2030;

O.

considerando che alcuni Stati membri dipendono maggiormente da un unico fornitore di combustibili fossili; che con le energie rinnovabili sono stati risparmiati combustibili fossili di importazione per un ammontare equivalente di 30 miliardi di euro, e che il consumo di gas naturale è stato ridotto del 7 % favorendo, di conseguenza, l'indipendenza e la sicurezza energetica dell'Europa, che rimane il principale importatore di energia al mondo;

I progressi sulle rinnovabili

1.

accoglie con favore gli impegni della Commissione in materia di energie rinnovabili; ritiene, in relazione alla direttiva sulle energie rinnovabili, che l'attuale combinazione di obiettivi nazionali vincolanti, piani di azione nazionali per le energie rinnovabili e controllo biennale abbia costituito il fattore trainante per lo sviluppo delle capacità di produrre energia rinnovabile negli Stati membri dell'UE; sollecita la Commissione a garantire la piena attuazione della direttiva 2020 in materia di energie rinnovabili e a presentare un quadro normativo ambizioso per il periodo successivo al 2020; sottolinea, a questo proposito, la necessità di un quadro regolamentare stabile a lungo termine, che includa obiettivi in materia di energie rinnovabili a livello nazionale e dell'UE, coerenti alla traiettoria più efficace per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione a lungo termine (2050);

2.

rileva con soddisfazione che l'UE è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo per il 2020, ma esprime la propria preoccupazione per il gran numero di paesi (Belgio, Francia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito) che, secondo la relazione 2015 della Commissione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili nel periodo 2014-2020, potrebbero dover rafforzare le loro politiche e i loro strumenti per soddisfare i loro obiettivi per il 2020, mentre tale raggiungimento è altresì incerto per Ungheria e Polonia; invita gli Stati membri in ritardo ad adottare misure supplementari per tornare sulla buona strada; accoglie con favore il fatto che, con largo anticipo, sono già stati raggiunti o saranno raggiunti a breve gli obiettivi per il 2020 da parte di alcuni Stati membri, come ad esempio Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Austria, Romania, Finlandia e Svezia;

3.

deplora che la relazione della Commissione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili non presenti raccomandazioni specifiche per paese per adeguare le loro politiche e i loro strumenti onde garantire il conseguimento dei loro obiettivi per il 2020; sottolinea che l'accessibilità ai capitali è di fondamentale importanza, ma che il costo del capitale ha subito notevoli variazioni nei paesi nell'UE a 28, con un conseguente divario nord-ovest — est/sud; rileva che l'esistenza di numerose politiche differenti per la promozione dell'energia rinnovabile rischia di ampliare ulteriormente il divario di competitività fra gli Stati dell'UE; ribadisce la necessità di un meccanismo finanziario dell'UE volto a ridurre gli elevati costi del capitale legati al rischio e relativi ai progetti di energia rinnovabile;

4.

sottolinea a tale riguardo l'importanza di identificare e condividere le migliori pratiche in termini di politiche nazionali sulle energie rinnovabili e di promuoverne l'adozione conformemente a un modello europeo più convergente, favorendo una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra Stati membri; invita la Commissione a mantenere il suo ruolo nel monitorare il progresso delle energie rinnovabili e a sostenerne attivamente lo sviluppo; sottolinea l'importanza di valutare le energie da fonti rinnovabili quanto alla loro competitività, sostenibilità, al efficacia in termini di costi e al contributo alla stabilità geopolitica e al raggiungimento degli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

5.

riconosce l'importante ruolo svolto dai piani nazionali e dagli obblighi in materia di rendicontazione sul monitoraggio del progresso degli Stati membri e ritiene che questi obblighi dovrebbero essere mantenuti per il periodo successivo al 2020; riconosce che la determinazione del mix energetico degli Stati membri rimane una competenza nazionale nel contesto dell'articolo 194 TFUE, con ciascuno Stato membro che promuove lo sviluppo delle proprie forme rinnovabili di energia, in modo tale che i mix energetici restino ampiamente diversificati;

6.

sottolinea l'importanza di procedure amministrative semplici, economicamente accessibili ed efficienti;

7.

invita la Commissione a includere un'analisi dell'impatto delle energie rinnovabili sul costo e sui prezzi, in particolare i prezzi per le famiglie, nelle future relazioni sullo stato di avanzamento delle energie rinnovabili;

8.

sottolinea l'importanza di una proposta legislativa dell'UE in materia di norme per il mercato dell'energia, poiché un mercato più integrato è fondamentale per lo sviluppo delle rinnovabili, e per la riduzione dei costi energetici per le famiglie e per l'industria;

9.

sottolinea l'importanza di meccanismi di sostegno per le energie rinnovabili, stabili ed efficaci sotto il profilo dei costi, per investimenti a lungo termine che rimangano reattivi e adattabili a breve termine e siano adeguati alle necessità e ai contesti, permettendo una graduale soppressione dei sussidi per le tecnologie rinnovabili sufficientemente mature; accoglie con favore il fatto che numerose tecnologie nel campo delle energie rinnovabili stiano divenendo rapidamente competitive, sotto il profilo dei costi, rispetto alle forme convenzionali; sottolinea che la transizione energetica dipende dalla trasparenza, dalla coerenza e dalla continuità di quadri giuridici, finanziari e normativi al fine di rafforzare la fiducia degli investitori; si rammarica delle modifiche retroattive ai meccanismi di sostegno alle energie rinnovabili che alterano il ritorno sugli investimenti già effettuati; invita gli Stati membri ad annunciare sempre qualsiasi adeguamento dei regimi di sostegno alle rinnovabili e a procedere ad ampie consultazioni con le parti interessate con largo anticipo; invita la Commissione a controllare la compatibilità dei regimi di sostegno nazionali con gli orientamenti della Commissione europea al fine di evitare inutili ritardi nella loro attuazione e ridurre al minimo eventuali distorsioni del mercato;

10.

sottolinea che le attività di ricerca e sviluppo giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo delle energie rinnovabili; ricorda l'obiettivo del Parlamento dell'85 % di finanziamento per l'energia non fossile nel capitolo energia di Orizzonte 2020; invita la Commissione europea e gli Stati membri ad agevolare ulteriormente l'uso efficace di tutti i vigenti regimi di finanziamento e a garantire l'accesso al capitale, in particolare per le PMI, e a sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle energie rinnovabili, il loro stoccaggio e lo sviluppo dei prodotti collegati, per rendere più competitivo il comparto europeo delle rinnovabili, consentire un migliore utilizzo delle energie rinnovabili ed evitare di ampliare ulteriormente il divario di competitività fra i paesi dell'UE;

11.

sottolinea che lo stoccaggio dell'energia elettrica può contribuire a fornire flessibilità nel sistema elettrico dell'UE e a bilanciare le fluttuazioni derivanti dalla produzione di energia rinnovabile; ribadisce che l'attuale direttiva 2009/72/CE sull'energia elettrica non cita lo stoccaggio e sottolinea la necessità che la prossima revisione di tale direttiva tenga in considerazione i molteplici servizi che possono essere forniti dallo stoccaggio di energia; ritiene che un chiarimento sulla posizione dello stoccaggio permetterebbe ai gestori dei sistemi di trasmissione e delle reti di investire nei servizi di stoccaggio di energia;

12.

sottolinea che i regimi di sostegno devono essere focalizzati, a tutti i livelli, sulle tecnologie ad alto potenziale per ridurre i costi delle rinnovabili e/o aumentare la quota delle rinnovabili nel mercato;

13.

ritiene che la futura strategia in materia di ricerca e sviluppo debba concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di reti e città intelligenti; ritiene inoltre che l'elettrificazione dei trasporti, il caricamento dei veicoli intelligenti e la tecnologia di collegamento fra rete e veicoli potrebbero contribuire in modo significativo al miglioramento dell'efficienza energetica e del potenziale utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;

14.

ritiene che il FESR e il Fondo di coesione possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE e dal quadro per il clima e l'energia 2030, come pure al finanziamento della ricerca e dell'innovazione in relazione alla generazione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo nel contempo la creazione di posti di lavoro e la crescita economica; sottolinea l'importanza della concentrazione tematica nella politica di coesione, in quanto dovrebbe contribuire a canalizzare gli investimenti verso un'economia a basse emissioni di carbonio, comprese le energie rinnovabili, soprattutto alla luce del ruolo di primo piano dell'obiettivo tematico «Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori»; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi e a utilizzare al meglio le opportunità di finanziamento a tal fine, valorizzando nel contempo le opportunità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro per le imprese locali; ricorda le disposizioni comuni del FESR e del Fondo di coesione a sostegno dell'ammissibilità dei progetti relativi all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile in residenze private, edifici pubblici e imprese, e ritiene che l'integrazione del mercato regionale dell'energia rinnovabile, che potrebbe essere realizzata grazie a tale finanziamento, rappresenterebbe un contributo significativo della politica di coesione in tal senso;

15.

sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione e di un maggiore coordinamento sia tra gli Stati membri e le regioni sia al loro interno e di un approccio integrato agli investimenti e ai finanziamenti pubblici per quanto riguarda il miglioramento tecnico, lo sviluppo e l'attuazione di reti intelligenti, l'adeguamento e la capacità della rete, il rilevamento intelligente, lo stoccaggio, la gestione della domanda, l'efficienza energetica e la produzione innovativa di energia rinnovabile;

16.

sottolinea che in molti Stati membri le reti sono semplicemente inadatte a ricevere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili variabili; sottolinea che la modernizzazione delle reti di energia è essenziale per apportare modifiche alla produzione e alla trasmissione;

17.

sollecita con urgenza un rafforzamento della trasparenza e della partecipazione pubblica, con il coinvolgimento sin dalle prime fasi di tutte le parti interessate nello sviluppo di piani nazionali per le energie rinnovabili; lamenta l'attuale mancanza di informazione riguardo all'attuazione delle disposizioni della direttiva sulle energie rinnovabili e sottolinea la necessità di relazioni biennali più dettagliate degli Stati membri; invita la Commissione a rafforzare il suo ruolo nel monitorare e sostenere il progresso delle energie rinnovabili; invita la Commissione a migliorare la trasparenza sull'impiego del suo potere esecutivo;

18.

sottolinea l'importanza della partecipazione di tutti i livelli di amministrazione, nonché delle associazioni, nella realizzazione di un modello europeo basato su fonti rinnovabili della produzione, del consumo e dell'auto-consumo di energia; invita la Commissione ad aumentare il proprio sostegno al Patto dei sindaci, all'iniziativa Città e comunità intelligenti e alle comunità 100 % FER, che permette di condividere conoscenze e migliori prassi;

19.

rileva che una maggiore cooperazione a livello regionale in materia di rinnovabili è la chiave per garantire l'ulteriore sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

20.

si compiace del fatto che nel 2013 l'utilizzo delle energie rinnovabili abbia evitato la produzione di circa 388 milioni di tonnellate lorde di emissioni di CO2 e abbia portato a una riduzione della domanda di combustibili fossili nell'Unione pari a 116 mtep;

21.

sottolinea l'enorme potenziale per la creazione di posti di lavoro nel settore dell'energia rinnovabile; invita gli Stati membri a garantire che gli standard del lavoro non siano ridotti a seguito della transizione energetica, che dovrebbe essere basata sulla creazione di posti di lavoro di qualità;

Rinnovabili per il futuro

22.

sottolinea che gli obiettivi della direttiva sulle energie rinnovabili devono essere conformi agli obiettivi climatici concordati da 195 paesi a Parigi nel dicembre 2015; prende atto della proposta presentata dal Consiglio europeo relativa ad un obiettivo di almeno il 27 % di energia rinnovabile entro il 2030; ricorda che la richiesta del Parlamento in relazione alla definizione di obiettivi vincolanti pari ad una quota di almeno il 30 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico deve essere attuata per mezzo di obiettivi nazionali al fine di garantire la necessaria sicurezza per gli investitori e la necessaria certezza del diritto; ritiene che, alla luce del recente accordo della COP 21, sia auspicabile un'ambizione considerevolmente superiore; ribadisce che obiettivi chiari e ambiziosi a tale riguardo costituiscono uno strumento per migliorare la certezza e assicurare una posizione di leadership all'UE a livello mondiale; invita la Commissione a presentare un pacchetto clima e energia per il 2030 più ambizioso, che innalzi l'obiettivo dell'Unione relativo alle fonti energetiche rinnovabili portandolo almeno al 30 %, prevedendone l'attuazione attraverso obiettivi nazionali individuali;

23.

sottolinea l'importanza della nuova legislazione riguardante l'assetto del mercato dell'energia rinnovabile per la creazione di un nuovo quadro adatto allo sviluppo delle energie rinnovabili, basato su regimi di sostegno affidabili e sulla piena partecipazione delle tecnologie rinnovabili al mercato;

24.

è consapevole del fatto che gli sgravi fiscali rappresentano un potente incentivo per effettuare la transizione dall'energia fossile alle energie rinnovabili, e sollecita la Commissione a procedere alla revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e delle norme in materia di aiuti di Stato che impediscono a tali incentivi di essere utilizzati al massimo delle loro potenzialità;

25.

sottolinea che gli obiettivi già concordati per il 2020 devono essere considerati come base minima in sede di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, affinché gli Stati membri, dopo il 2020, non possano scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020; evidenzia per il raggiungimento dell'obiettivo dell'UE in materia di energia rinnovabile per il 2030 è necessario uno sforzo a livello collettivo; sottolinea che gli Stati membri devono sviluppare i loro piani nazionali con tempismo e che la Commissione necessita di maggiori capacità di controllo, anche oltre il 2020, dotandosi di strumenti adeguati per un monitoraggio effettivo e tempestivo e mantenendo la possibilità di intervenire in caso di misure controproducenti; ritiene che il citato controllo sarà possibile solo se la Commissione definirà parametri nazionali a fronte dei quali verranno misurati i progressi realizzati dagli Stati membri in termini di diffusione delle rinnovabili;

26.

sottolinea il potenziale dello sviluppo dell'energia rinnovabile per l'Europa e l'importanza di condizioni favorevoli e a lungo termine per tutti gli attori del mercato;

27.

sottolinea l'importante contributo dell'energia rinnovabile alla riduzione delle emissioni totali di carbonio; sottolinea l'importanza dello sviluppo delle energie rinnovabili per la realizzazione degli obiettivi concordati alla COP 21;

28.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero aumentare il ricorso giustificato a trasferimenti statistici e lo sviluppo di meccanismi di cooperazione per raggiungere i loro obiettivi in conformità dell'articolo 6 della direttiva sulle energie rinnovabili; sottolinea l'importanza della cooperazione fra gli Stati membri, che sarebbe vantaggiosa per l'ottimizzazione del sistema, una fornitura efficiente e una maggiore riduzione dei costi delle energie rinnovabili; invita la Commissione ad offrire agli Stati membri maggiori incentivi, informazioni, un'analisi costi-benefici e orientamenti a tale riguardo;

29.

sottolinea la necessità di definire un sistema di governance solido, robusto e trasparente per garantire l'attuazione dell'obiettivo 2030 in materia di energie rinnovabili, con il dovuto rispetto delle competenze nazionali nel determinare il mix energetico, consentendo al contempo il pieno controllo democratico delle politiche energetiche; chiede una replica intensiva dell'efficace sistema attuale di obiettivi nazionali, di piani di azione nazionali per le energie rinnovabili e di relazioni biennali; ritiene che questi dovrebbero essere inclusi nella direttiva sulle energie rinnovabili, che deve garantire il monitoraggio affidabile, efficace e trasparente degli impegni degli Stati membri e l'attuazione della legislazione europea vigente, per preparare il terreno a un'Unione europea dell'energia ben funzionante;

30.

rileva l'importanza di modelli unici vincolanti per i piani nazionali sull'energia e sul clima al fine di garantire possibilità di raffronto, trasparenza e prevedibilità per gli investitori; ritiene che le traiettorie e la pianificazione delle politiche per ciascuno Stato membro debbano continuare a essere suddivise per settore, tecnologia e fonte;

31.

sollecita la Commissione europea a inserire nella legislazione un principio di salvaguardia per gli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di prevenire modifiche retroattive ai meccanismi di sostegno alle energie rinnovabili e assicurare la praticabilità economica delle risorse in essere;

32.

chiede la rimozione degli ostacoli burocratici inutili e la realizzazione di investimenti che consentano di raggiungere l'obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica entro il 2020; sottolinea che una maggiore cooperazione regionale può contribuire a garantire l'ottimizzazione dei costi per l'integrazione delle rinnovabili e ridurre i costi per i consumatori; ricorda l'importanza di una consultazione e di una partecipazione pubbliche di ampio respiro, fin dalla fase iniziale, nella pianificazione dei nuovi progetti di infrastruttura energetica, tenendo al contempo in considerazione le condizioni locali; ricorda l'importanza dell'assistenza tecnica e di valutazioni di impatto ambientale per i progetti di produzione e distribuzione di energia rinnovabile;

33.

prende atto della dicotomia tra le competenze esistenti e i cambiamenti nelle richieste del mercato del lavoro che scaturiscono dallo sviluppo delle energie rinnovabili; sottolinea che le strategie relative all'istruzione/alla formazione attiva e alle competenze sono fondamentali per la transizione verso un'economia sostenibile e caratterizzata da un uso efficiente delle risorse; sottolinea l'importanza delle parti sociali, nonché delle autorità pubbliche, nello sviluppo di programmi di riqualificazione e di formazione;

34.

sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati a livello di UE, da realizzarsi procedendo a una riduzione globale del rischio degli investimenti, per incentivare un largo impiego delle fonti di energia rinnovabile;

Energia comunitaria e dei cittadini

35.

ritiene che le autorità locali, le comunità, le famiglie e i singoli individui debbano costituire la struttura portante della transizione energetica e debbano essere sostenuti attivamente affinché possano diventare produttori e fornitori di energia in condizioni di parità con gli altri attori del mercato dell'energia; invita a stabilire, in questo contesto, una definizione ampia e comune del concetto di «prosumatore» a livello dell'UE;

36.

reputa di primaria importanza stabilire il diritto fondamentale all'autoproduzione e all'autoconsumo, nonché il diritto di stoccare e vendere a una tariffa equa l'energia elettrica eccedente;

37.

ricorda che gli Stati membri devono sviluppare, sulla base della partecipazione pubblica, una strategia energetica comunitaria e dei cittadini e descrivere, nei piani di azione nazionali, le modalità con cui intendono promuovere le cooperative energetiche e i progetti di energia rinnovabile di piccole e medie dimensioni, nonché le modalità con cui intendono tenere conto di tali realtà nel quadro giuridico, nelle politiche di sostegno e nell'accessibilità del mercato;

38.

sollecita l'introduzione di un nuovo capitolo dedicato all'energia comunitaria e dei cittadini nella direttiva sull'energia rinnovabile riveduta, al fine di eliminare i principali ostacoli amministrativi e di mercato nonché fornire un contesto di investimento più propizio per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile;

39.

rileva che non sono ancora in vigore procedure amministrative e per il rilascio di licenze adeguate per tutte le tecnologie in tutti i paesi; chiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli amministrativi e di mercato alle nuove capacità di autoproduzione, sostituire le lunghe procedure di autorizzazione con un semplice obbligo di notifica e creare «sportelli unici» efficienti per i permessi dei progetti, l'accesso alle reti e il sostegno mediante competenze tecniche e finanziarie, garantendo altresì l'accesso dei «prosumatori» a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; sollecita la Commissione a garantire la piena attuazione e la piena continuità, nel periodo successivo al 2020, degli articoli 13 (procedure amministrative) e 16 (accesso e funzionamento delle reti) dell'attuale direttiva sull'energia rinnovabile;

40.

sottolinea l'importanza di tenere in considerazione le differenze tra micro, piccoli e grandi produttori; pone in evidenza la necessità di garantire condizioni e strumenti adeguati ai «prosumatori» (consumatori attivi di energia, come ad esempio i nuclei familiari — sia proprietari che inquilini — le istituzioni e le piccole aziende che si impegnano nella produzione di energia rinnovabile, su base individuale o collettiva attraverso cooperative e altre imprese o aggregazioni sociali) in modo da contribuire alla transizione energetica e agevolare la loro integrazione nel mercato energetico; raccomanda di ridurre al minimo possibile gli ostacoli amministrativi che si frappongono alla nuova capacità di autoproduzione, in particolare eliminando le restrizioni di accesso al mercato e alla rete; suggerisce di abbreviare e semplificare le procedure di autorizzazione passando a un semplice obbligo di notifica; suggerisce la possibilità di includere nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili disposizioni specifiche finalizzate alla rimozione delle barriere e alla promozione di sistemi comunitari/cooperativi in ambito energetico attraverso «sportelli unici» che si occupino dei permessi per i progetti e forniscano assistenza finanziaria e tecnica; incoraggia gli Stati membri a ricorrere alle esenzioni de minimis previste dagli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, in modo che i progetti di piccole e medie dimensioni continuino a beneficiare di tariffe di alimentazione dinamiche, esonerandoli da aste complesse;

41.

sottolinea l'importanza della partecipazione pubblica sin dalla fase iniziale, per sostenere progetti di energia rinnovabile rispettosi dell'ambiente, tenendo in considerazione anche il contesto locale;

42.

sottolinea la necessità di trovare un equilibrio, mediante una adeguata regolamentazione del mercato, tra lo sviluppo della produzione di energia centralizzata e decentrata in modo da garantire la non-discriminazione dei consumatori che non possono permettersi di diventare «prosumatori»; sottolinea la necessità di fornire servizi tecnici e amministrativi per la gestione collettiva della produzione di energia; sottolinea che l'autoproduzione e le fonti rinnovabili non sono la causa profonda dell'aumento dei costi dell'energia in Europa;

43.

sottolinea il fatto che una maggiore attenzione alla realizzazione dell'efficienza energetica in tutti i settori aiuterà l'UE a rafforzare la sua competitività e a sviluppare soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose di risparmio energetico;

44.

pone l'accento sui vantaggi ambientali, economici e sociali di un approccio integrato in materia di energia e sulla necessità di promuovere le sinergie fra i settori dell'energia elettrica, del riscaldamento, del raffreddamento e dei trasporti, nonché le sinergie all'interno di essi; invita inoltre la Commissione a valutare in che modo le fonti flessibili di energia rinnovabile possano completare le fonti di energia variabile e in che modo questo dovrebbe essere preso in considerazione nella pianificazione energetica e nella definizione dei regimi di sostegno;

Elettricità

45.

sottolinea che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere integrata nei sistemi di distribuzione a tutti i livelli, come pure nei sistemi di trasmissione, visti i cambiamenti orientati verso un modello di produzione energetica più flessibile e decentrato che tiene conto del mercato;

46.

rileva che le forme di produzione di energie rinnovabili non variabili, tra cui l'energia idroelettrica, possono essere mobilitate rapidamente, sono responsabili da un punto di vista ambientale e offrono una modalità per sostenere l'integrazione delle fonti rinnovabili variabili nel mercato;

47.

chiede un approccio integrato alla politica energetica che comprenda lo sviluppo e la regolamentazione della rete, lo stoccaggio, la gestione della domanda e il miglioramento dell'efficienza energetica, come pure l'aumento della quota di fonti di energia rinnovabile; sottolinea la necessità di evitare di bloccarsi su tecnologie che sono incompatibili con la decarbonizzazione;

48.

rileva che l'integrazione del mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili necessita di mercati flessibili, sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta, e che a tale riguardo saranno necessari la costruzione, la modernizzazione e l'adattamento delle reti, come pure lo sviluppo di nuove tecnologie per lo stoccaggio;

49.

sottolinea la sostanziale importanza dell'elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento, dei trasporti e di altri settori per garantire una transizione veloce ed efficiente verso fonti di energia rinnovabili;

50.

sottolinea che, fintantoché il sistema dell'energia elettrica non sarà flessibile, l'accesso e il dispacciamento prioritari per le energie rinnovabili continueranno a essere necessari al fine di promuovere la modernizzazione della rete, l'impiego di sistemi di stoccaggio e la risposta alla domanda; invita la Commissione a presentare proposte volte a rafforzare e a chiarire le norme relative all'accesso e al dispacciamento prioritari per l'energia rinnovabile nel periodo successivo al 2020; sottolinea che la possibilità di eliminare progressivamente l'accesso e il dispacciamento prioritari dovrebbe essere analizzata in occasione della revisione di medio termine della futura direttiva sulle energie rinnovabili prevista entro il 2024;

51.

sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare l'accesso prioritario alla rete e il dispacciamento prioritario dell'energia rinnovabile previsti dall'attuale direttiva sull'energia rinnovabile; chiede un quadro normativo per il periodo successivo al 2020 che garantisca un'adeguata compensazione dei tagli effettuati all'energia elettrica rinnovabile;

52.

prende atto della strategia della Commissione di aumentare i meccanismi di domanda-risposta; sottolinea che ciò non dovrebbe creare un ulteriore onere per i cittadini o un aumento dei costi dell'energia per il consumatore; sottolinea che i meccanismi di domanda-risposta potrebbero offrire l'opportunità di ridurre i costi energetici, pur sottolineando, nel contempo, che la partecipazione a una tariffazione dinamica o basata su meccanismi di domanda-risposta dovrebbe sempre rimanere un'opzione strettamente volontaria;

53.

ritiene che lo sviluppo di soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica rappresenterà un elemento indispensabile per lo sviluppo e l'integrazione di alti livelli di energia rinnovabile, contribuendo al bilanciamento della rete e fornendo mezzi di stoccaggio per l'energia rinnovabile prodotta in eccesso; chiede la revisione del quadro normativo vigente al fine di promuovere la diffusione dei sistemi di stoccaggio dell'energia ed eliminare gli attuali ostacoli;

54.

sottolinea che la questione delle strozzature elettriche continua a ostacolare il flusso libero di energia rinnovabile fra i confini degli Stati membri e continua a rallentare i progressi verso la creazione di un vero e proprio mercato interno dell'energia nell'Unione europea;

55.

sottolinea che i consumatori dovrebbero essere responsabilizzati e adeguatamente incentivati a partecipare ai mercati dell'energia; rileva che occorre fissare prezzi dinamici e basati sul mercato in modo da stimolare nei consumatori risposte adeguate in termini di domanda e attivare la produzione necessaria, come pure agevolare un consumo intelligente ed efficiente; raccomanda alla Commissione di valutare ulteriormente il loro impatto su diversi gruppi di consumatori;

56.

sottolinea che taluni consumatori hanno modelli di consumo rigidi e potrebbero essere penalizzati da meccanismi potenziati di efficienza basati sui prezzi; sottolinea a tale proposito l'importanza di politiche di efficienza energetica, negli Stati membri, che prestino un'attenzione particolare ai consumatori in situazioni di vulnerabilità;

57.

ritiene che occorra un chiaro quadro normativo europeo sull'autoconsumo di energia rinnovabile e sulle comunità/cooperative di energia rinnovabile che tenga conto di tutti i benefici nel definire i meccanismi di remunerazione per la vendita delle eccedenze di produzione e i corrispettivi per l'accesso e l'utilizzo della rete; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire l'autoproduzione energetica e la realizzazione e l'interconnessione di reti locali di distribuzione di energie rinnovabili, a integrazione delle politiche energetiche nazionali; sottolinea il fatto che i «prosumatori» dovrebbero poter accedere alla rete energetica e al mercato dell'energia a una tariffa equa e non dovrebbero essere penalizzati con tasse o costi aggiuntivi; esprime la propria preoccupazione per le iniziative adottate da taluni Stati membri per creare ostacoli all'esercizio dei diritti all'autoconsumo e all'autoproduzione;

58.

rileva che attualmente i consumatori contribuiscono in minima parte alla prevista realizzazione di nuove capacità di produzione di energia rinnovabile quando scelgono tariffe elettriche commercializzate indicando un mix di combustibili pari al 100 % di fonti di energia rinnovabili; chiede un meccanismo di tracciabilità accurato, affidabile e trasparente, in modo che le dichiarazioni «verdi» siano legate a criteri misurabili riguardo agli ulteriori vantaggi ambientali;

59.

esorta gli Stati membri a utilizzare meglio l'energia da riscaldamento e da raffreddamento di origine geotermica;

Riscaldamento e raffreddamento

60.

saluta con favore la comunicazione della Commissione su una strategia UE in materia di riscaldamento e raffreddamento del febbraio 2016, ma sottolinea la mancanza di progressi e la modestia degli obiettivi fissati per quanto riguarda il ricorso alle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento, in particolare negli edifici; sottolinea l'enorme potenziale insito nel continuo progresso nell'utilizzo delle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; constata che il settore del riscaldamento e del raffreddamento rappresenta metà del consumo finale di energia dell'UE e che, di conseguenza, svolge un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e fonti energetiche rinnovabili; riconosce i vantaggi derivanti da un maggiore impiego delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento; sottolinea la maggiore flessibilità dell'infrastruttura e dello stoccaggio termici sotto il profilo di una migliore integrazione delle fonti rinnovabili variabili tramite lo stoccaggio dell'energia sotto forma di calore, il che assicura un elevato rendimento dell'investimento e offre possibilità di miglioramento della qualità dell'occupazione locale; invita la Commissione a colmare le lacune regolamentari nel quadro del pacchetto legislativo sulle energie rinnovabili post 2020; ribadisce che gli sforzi nel settore del riscaldamento e del raffreddamento offrono elevate possibilità in termini di miglioramento della sicurezza energetica (dato che il 61 % del gas importato nell'Unione europea è utilizzato negli edifici, principalmente per il riscaldamento) ad esempio tramite lo sviluppo di reti per il teleriscaldamento/teleraffreddamento, che rappresentano mezzi efficaci per l'integrazione su larga scala di sistemi di riscaldamento sostenibile nelle città, in quanto possono distribuire simultaneamente calore prodotto da varie fonti e non sono intrinsecamente dipendenti da alcuna fonte specifica;

61.

accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione in materia di riscaldamento e raffreddamento, in cui si sottolinea la necessità di eliminare progressivamente i combustibili fossili, i quali rappresentano ancora il 75 % dei combustibili usati nel settore, e di sostituirli completamente con misure di efficienza energetica — una grande opportunità di ridurre il nostro uso di combustibili fossili — e con fonti rinnovabili;

62.

chiede ulteriori misure per lo sfruttamento del considerevole potenziale residuo dell'energia rinnovabile nei settori del riscaldamento e del raffreddamento, al fine di realizzare appieno gli obiettivi per il 2020; invita la Commissione a colmare le lacune regolamentari in tali settori nel quadro del pacchetto legislativo sulle rinnovabili post 2020;

63.

rileva che attualmente la biomassa è l'energia rinnovabile maggiormente utilizzata per il riscaldamento e che ad essa è riconducibile circa il 90 % del riscaldamento ottenuto da energia rinnovabile; segnala che, in Europa centro-orientale, essa svolge un ruolo chiave soprattutto nel rafforzare in modo sostenibile la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

64.

sottolinea la necessità di agevolare la transizione verso dispositivi di riscaldamento che utilizzino in modo efficiente le energie rinnovabili, garantendo al tempo stesso un sostegno adeguato e un potenziamento dell'informazione e dell'assistenza fornite ai cittadini in situazione di precarietà energetica;

65.

sottolinea la necessità di una definizione completa ed efficace di raffreddamento rinnovabile;

66.

sottolinea la necessità di rinnovare e sostenere la performance dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, poiché le reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento possono utilizzare e immagazzinare l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e successivamente distribuirla agli edifici e agli stabilimenti industriali, aumentando di conseguenza la quota di riscaldamento e raffreddamento ottenuta da fonti rinnovabili;

67.

pone in evidenza il potenziale dei gruppi di «prosumatori», quali i nuclei familiari, le micro e piccole imprese, le cooperative e le autorità locali, ai fini dello sviluppo di sistemi energetici collettivi, come il teleriscaldamento, in grado di fornire in modo economicamente vantaggioso il riscaldamento e il raffreddamento utilizzando fonti di energia rinnovabili, e sottolinea altresì le numerose sinergie fra efficienza energetica ed energia rinnovabile;

68.

ritiene che occorra rafforzare le sinergie fra la direttiva sull'energia rinnovabile, la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, al fine di favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

69.

rileva che i progetti in materia di efficienza energetica relativi sia al riscaldamento che al raffreddamento rappresentano strumenti importanti per garantire modelli di consumo stabili e prevedibili e per contrastare la povertà energetica;

Trasporti

70.

prende atto del fatto che l'obiettivo del 10 % di rinnovabili entro il 2020 nel settore dei trasporti è considerevolmente lontano, in parte a causa delle sfide da superare per una strategia in materia di energia rinnovabile per i trasporti basata sui biocarburanti; richiama l'attenzione sul fatto che il settore dei trasporti è l'unico settore, nell'Unione, in cui le emissioni di gas a effetto serra sono aumentate dal 1990; ricorda che le energie rinnovabili sono fondamentali per conseguire una mobilità sostenibile; invita gli Stati membri ad aumentare gli sforzi per attuare misure sostenibili nel settore dei trasporti quali la riduzione della domanda, un trasferimento modale verso modi più sostenibili, una maggiore efficienza e l'elettrificazione del settore dei trasporti; sollecita la Commissione a sviluppare un quadro per la promozione dell'uso dei veicoli elettrici alimentati a energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e a migliorare il quadro legislativo in modo che offra prospettive per i biocarburanti particolarmente efficienti in termini di emissioni di gas serra, tenendo conto del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC) nel periodo successivo al 2020;

71.

invita a mantenere e accrescere il parziale ricorso alla PAC per sostenere gli investimenti nella produzione e nell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;

72.

stima che i trasporti rappresentino oltre il 30 % del consumo finale di energia in Europa e che il 94 % di essi dipenda da prodotti petroliferi; ritiene, di conseguenza, che lo sforzo volto ad aumentare l'utilizzo delle rinnovabili nel settore dei trasporti debba essere ambizioso e manifestamente collegato alla decarbonizzazione del settore dei trasporti;

73.

invita la Commissione a proporre misure ambiziose per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti, anche attraverso combustibili rinnovabili, una maggiore elettrificazione e un'efficienza più elevata, e a intensificare gli sforzi per promuovere l'innovazione e lo sviluppo tecnologici in questi settori;

74.

rileva l'importanza dell'elettrificazione del settore dei trasporti per la decarbonizzazione dell'economia e invita la Commissione a sviluppare un quadro per la promozione dell'utilizzo di veicoli elettrici alimentati a energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, quale fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi del 2030;

75.

attende la strategia della Commissione europea prevista per il giugno 2016 sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti e ribadisce, a tale proposito, la necessità di promuovere un maggiore apporto delle rinnovabili per garantire che i trasporti contribuiscano attivamente al raggiungimento degli obiettivi per il 2020;

76.

plaude ai progressi compiuti nello sviluppo di nuovi biocarburanti e motori con i progetti completati nel contesto dell'impresa comune europea «Clean Sky»;

77.

sottolinea l'importanza dello sviluppo di biocarburanti di nuova generazione utilizzando la biomassa o i rifiuti;

78.

sottolinea la necessità di migliorare il contesto normativo e le condizioni a lungo termine per sostenere lo sviluppo dell'energia rinnovabile nei settori dei trasporti aerei e marittimi;

79.

sottolinea la necessità di un trasferimento modale nel settore dei trasporti al fine di rispettare la regolamentazione e le politiche in materia di mobilità sostenibile, tra cui l'intermodalità, i sistemi logistici sostenibili, politiche urbane sostenibili e politiche di gestione della mobilità che orientino il consumo energetico nel settore dei trasporti verso le fonti rinnovabili e/o riducano al minimo il consumo energetico complessivo, incoraggiando modelli di viaggio più attivi, sviluppando e attuando soluzioni per le città intelligenti e sostenendo la mobilità urbana ecologica nonché un'adeguata pianificazione urbanistica; invita gli Stati membri e l'UE a promuovere il trasferimento modale di passeggeri e merci dal trasporto aereo e via terra al trasporto marittimo e su rotaia; invita la Commissione a valutare le potenzialità insite nelle tecnologie basate sul filocarro;

80.

sollecita le istituzioni dell'Unione europea a sviluppare proprie capacità di energia rinnovabile per soddisfare la domanda di energia dei loro edifici, al fine di dimostrare il loro fermo impegno a favore delle energie rinnovabili; ribadisce che fintantoché non saranno state messe a punto tali capacità, le istituzioni dell'UE dovrebbero acquistare energia pulita per soddisfare il loro fabbisogno;

81.

sottolinea che una maggiore diffusione degli spostamenti a piedi o in bicicletta, del car-sharing e del car-pooling, associata ai sistemi di trasporto pubblico, è fondamentale per ridurre ed evitare la dipendenza dell'Unione dal petrolio e, di conseguenza, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

82.

sottolinea la potenzialità dei sistemi e delle infrastrutture ciclabili per migliorare la sostenibilità dei trasporti nelle aree urbane;

83.

sottolinea la possibilità di ridurre le emissioni e contribuire a un'economia a basso tasso di carbonio tramite una maggiore elettrificazione dei sistemi di trasporto;

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

84.

invita la Commissione, alla luce dell'esigenza di incrementare la sinergia e la coerenza delle politiche europee, a stabilire criteri di sostenibilità per la bioenergia, sulla base di una valutazione approfondita del funzionamento delle politiche di sostenibilità esistenti nell'UE e delle politiche in materia di economia circolare; ricorda che un rafforzamento della sicurezza energetica dell'UE dovrebbe essere conseguito attraverso un uso sostenibile delle risorse autoctone, in linea con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle risorse;

85.

raccomanda cautela in relazione alla crescente tendenza all'uso della biomassa forestale come una delle principali fonti energetiche rinnovabili dell'UE, poiché ciò può avere effetti potenzialmente negativi sul clima e sull'ambiente, se la biomassa non viene ottenuta in modo sostenibile e non è adeguatamente contabilizzata; osserva che occorre tener conto dell'impatto a lungo termine della bioenergia, dati i lunghi intervalli di tempo necessari affinché le foreste sfruttate si ricostituiscano;

86.

osserva che la bioenergia rappresenta già il 60 % dell'energia rinnovabile in Europa e che si prevede che il suo impiego continuerà a crescere; sottolinea la necessità di chiarire con urgenza qual è l'impatto sull'effetto serra dei diversi utilizzi della biomassa forestale per la generazione di energia, nonché di individuare gli utilizzi che possono produrre i maggiori benefici in termini di mitigazione in un arco temporale politicamente rilevante;

87.

sottolinea che la produzione di biocarburanti non dovrebbe interferire con la produzione alimentare né compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; ritiene, tuttavia, che politiche equilibrate per la promozione di maggiori rese a livello europeo nelle colture di materie prime quali frumento, granturco, barbabietola da zucchero e girasoli potrebbero includere la produzione di biocarburanti, tenendo conto dell'ILUC, in modo tale da garantire agli agricoltori europei un flusso di reddito sicuro, attrarre investimenti e creare posti di lavoro nelle zone rurali, contribuire a ovviare alla carenza cronica in Europa di mangimi animali (non OGM) a elevato contenuto proteico, nonché ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili; ritiene che, in caso di offerta eccedentaria sul mercato dei suddetti prodotti agricoli, la produzione di biocarburanti e bioetanolo rappresenterebbe uno sbocco temporaneo in grado di mantenere sostenibili i prezzi d'acquisto, salvaguardare i redditi degli agricoltori durante le crisi e fungere da meccanismo di stabilità del mercato; sottolinea la necessità di incoraggiare l'integrazione dei seminativi incolti che non sono destinati alla produzione alimentare nella produzione di bioenergia, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di energie rinnovabili;

88.

ritiene che il letame possa essere una preziosa fonte di biogas attraverso l'impiego di tecniche di trasformazione come la fermentazione, sottolineando altresì l'importanza di rendere tale opzione economicamente praticabile per gli allevatori;

89.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere l'importanza della gestione forestale sostenibile e quindi il ruolo chiave della biomassa forestale come una delle materie prime rinnovabili dell'UE che contribuiscono in modo essenziale al conseguimento dei suoi obiettivi in materia di energia; richiama l'attenzione sull'incremento della domanda di biomassa forestale, da cui consegue la necessità di rafforzare e promuovere ulteriormente, in linea con la strategia forestale dell'UE, una gestione forestale sostenibile, in quanto questa è essenziale per la biodiversità e la funzione ecosistemica delle foreste, compreso l'assorbimento di CO2 dall'atmosfera; sottolinea, pertanto, la necessità di uno sfruttamento equilibrato delle risorse prodotte nell'UE e di quelle importate da paesi terzi, tenuto conto dei tempi estremamente lunghi di rigenerazione del legno;

o

o o

90.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.

(3)  GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0094.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0359.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0445.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0444.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/28


P8_TA(2016)0293

Attuazione della direttiva sull'efficienza energetica

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) (2015/2232(INI))

(2018/C 091/04)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 194,

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Pacchetto Unione dell'energia — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),

vista la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE) (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro di politica climatica ed energetica a orizzonte 2030,

visto l'accordo di Parigi stipulato nel dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti (COP 21) nell'ambito della UNFCCC,

visto il terzo pacchetto dell'energia,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (2),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia (3),

vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2015 dal titolo «Valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, di detto atto» (COM(2015)0574),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),

vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (4),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (5),

vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento» (COM(2016)0051),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0199/2016),

A.

considerando che l'incremento dell'efficienza e il risparmio energetico sono fattori importanti per la protezione dell'ambiente e del clima, per il rafforzamento della competitività economica, per la creazione di occupazione, per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nonché per affrontare la povertà energetica, e presentano dimensioni geopolitiche e democratiche per l'UE; che in materia la direttiva sull'efficienza energetica forma una base rilevante; che la proposta della Commissione relativa alla creazione dell'Unione dell'energia considera l'efficienza energetica una fonte di energia a sé stante;

B.

considerando che l'UE si sta generalmente conformando ai suoi obiettivi in materia di clima e di energia per il 2020, secondo le proiezioni che ipotizzano la piena attuazione di tutta la legislazione pertinente entro il 2020, (riduzione delle emissioni di CO2, aumento dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, incremento dell'efficienza energetica) e che dovrebbe mantenere il suo ruolo di guida a livello mondiale in materia;

C.

considerando che si attende che il maggiore risparmio derivi dalle politiche multisettoriali «trasversali» (44 %), seguite da edilizia (42 %), industria (8 %) e trasporti (6 %);

D.

considerando che vi sono notevoli incertezze sull'affidabilità delle stime di risparmio energetico fornite dagli Stati membri;

E.

considerando che il 40 % del consumo finale di energia e il 36 % delle emissioni di CO2 sono ascrivibili agli edifici; che inoltre il 50 % del consumo finale di energia è rappresentato dai sistemi di riscaldamento e raffreddamento e l'80 % è utilizzato negli edifici e che in gran parte va sprecato; che è necessario sviluppare a livello nazionale un indicatore della domanda di energia per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento; che la riduzione del 50 % delle emissioni, necessaria per limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2o C, deve essere il risultato dell'efficienza energetica; che la riduzione della domanda di energia degli edifici è inoltre l'opzione più efficace in termini di costi per migliorare la sicurezza energetica e ridurre le emissioni di CO2, contribuendo agli obiettivi di reindustrializzazione dell'UE;

F.

considerando che l'efficienza energetica deve essere ritenuta una fonte di energia a sé stante, che rappresenta la quantità di energia risparmiata espressa in Nw (negawatt), come ha dimostrato al di là di ogni dubbio la recente storia europea e mondiale;

G.

considerando che il 61 % del gas importato è destinato agli edifici (di cui il 75 % sono edifici residenziali); che, come evidenziato dalle ricerche, attraverso un'ambiziosa politica di ristrutturazione edilizia in tutta l'UE, l'ammontare delle importazioni (utilizzate nel settore dell'edilizia) potrebbe subire, in modo efficace rispetto ai costi, una riduzione del 60 % nel breve termine (ovvero nell'arco di 15 anni), ed essere completamente eliminato nel lungo termine (nel 2040 il parco edilizio europeo consumerebbe l'equivalente del gas prodotto dall'UE internamente nel 2011);

H.

considerando che è fondamentale che l'UE e gli Stati membri riconoscano l'importanza di includere iniziative basate sui cittadini come le cooperative e i progetti di efficienza energetica delle collettività; che è necessario eliminare le barriere economiche, normative e amministrative per consentire ai cittadini di partecipare attivamente al sistema energetico;

I.

considerando che la direttiva sull'efficienza energetica riveste un ruolo fondamentale nel riconoscimento dell'importanza del risparmio energetico quale elemento chiave per conseguire le ambizioni post COP 21, apportando al contempo il maggior numero di vantaggi possibile; che la creazione di occupazione è incentivata dagli investimenti nella ristrutturazione edilizia e altre misure di efficienza energetica, dal miglioramento del tenore di vita attraverso la riduzione della precarietà energetica, dalle opportunità di lavoro nel settore delle PMI, dai valori degli immobili più elevati, da una maggiore produttività, dal miglioramento della salute e della sicurezza, dal miglioramento della qualità dell'aria, dal miglioramento della base imponibile e dall'aumento del PIL;

J.

considerando che una maggiore efficienza energetica, in particolare nel settore dell'edilizia, genera ulteriori vantaggi attraverso la flessibilità dell'offerta e una riduzione del carico di base complessivo e dei picchi di sistema;

Direttiva sull'efficienza energetica: è attuata parzialmente ma costituisce un quadro per conseguire il risparmio energetico

1.

sottolinea che l'efficienza energetica è fondamentale per conseguire i nostri obiettivi in materia di clima e di energia, in linea con gli obiettivi sottoscritti nell'accordo di Parigi adottato nel corso della COP 21; sottolinea che l'efficienza energetica è di primaria importanza per ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di energia, creare posti di lavoro, ridurre la povertà energetica, migliorare il benessere e la salute e stimolare l'economia; sottolinea che la direttiva sull'efficienza energetica ha innescato vari sviluppi positivi negli Stati membri, ma che la scarsa applicazione ne sta ostacolando il pieno potenziale;

2.

sottolinea che è essenziale avviare la transizione a un sistema energetico più sostenibile basato sulle energie rinnovabili, abbandonando al più presto le fonti energetiche fossili; teme che il calo dei prezzi dei combustibili fossili possa frenare la politica di decarbonizzazione e la politica in materia di efficienza energetica;

3.

chiede che siano elaborati piani per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili e incanalare i fondi verso i progetti a favore dell'efficienza energetica volti a raggiungere l'obiettivo dell'UE di decarbonizzazione del settore energetico entro il 2050;

4.

rileva che finora non hanno trovato ancora piena attuazione da parte degli Stati membri né la direttiva sull'efficienza energetica del 2012 né la direttiva sugli edifici del 2010; ricorda che il termine ultimo per il recepimento della direttiva sull'efficienza energetica è stato il 5 giugno 2014; ritiene che i cittadini e le imprese abbiano interesse a consumare meno energia e a ridurre i costi; sottolinea pertanto l'importanza di un quadro normativo solido costituito da obiettivi e misure per incentivare e concretizzare gli investimenti a favore dell'efficienza energetica e di bassi consumi e costi energetici, a sostegno della competitività e della sostenibilità; aggiunge che alcuni Stati membri non utilizzano adeguatamente i sussidi dell'UE destinati a promuovere l'efficienza energetica degli edifici residenziali; rileva il notevole potenziale per la creazione di un'occupazione di qualità offerto dalla piena attuazione delle misure di efficienza energetica, tenendo conto che circa 900 000 posti di lavoro sono legati all'approvvigionamento di beni e servizi efficienti dal punto di vista energetico (secondo dati relativi al 2010);

5.

ribadisce che l'efficienza energetica deve essere vista come la misura più sostenibile nel contesto dell'obbligo di ridurre il consumo energetico, non come un pretesto per consumare di più;

6.

conviene con la Commissione che il calo dei prezzi dei combustibili e le prospettive di crescita economica potrebbero ulteriormente mettere a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo del 20 %; chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare il regime di monitoraggio, verifica, controllo e conformità per garantire il giusto livello di ambizione;

7.

riconosce che gli Stati membri dovrebbero raggiungere solo il 17,6 % del risparmio di energia primaria entro il 2020 e che l'obiettivo del 20 % è a rischio a meno che non si dia piena attuazione alla legislazione dell'UE vigente, non si accelerino gli sforzi e non si rimuovano gli ostacoli agli investimenti; rileva tuttavia che qualsiasi valutazione dell'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica può offrire in questa fase solo una prospettiva parziale, visti l'entrata in vigore e il termine di recepimento relativamente recenti; esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e rapidamente la direttiva; chiede alla Commissione di intervenire prontamente, se necessario con richieste di adattamento dei piani nazionali in linea con gli obiettivi della direttiva e di avvalersi di tutti gli strumenti giuridici per assicurare che gli Stati membri forniscano informazioni aggiornate e precise;

8.

ricorda la sua risoluzione sopra citata del 5 febbraio 2014, e le sue risoluzioni del 26 novembre 2014 (6) e del 14 ottobre 2015 (7), nelle quali sollecita tra l'altro l'obiettivo di efficienza energetica del 40 % per il 2030; ritiene che un obiettivo generale vincolante e obiettivi nazionali individuali per il 2030 aumenteranno l'indipendenza energetica dell'UE dalle importazioni, incoraggeranno l'innovazione e contribuiranno ad assicurare la leadership tecnologica dell'UE nel settore dell'efficienza energetica; ritiene inoltre che siano fondamentali prescrizioni vincolanti per raggiungere il massimo grado di ambizione e impegno negli Stati membri e per consentire una sufficiente flessibilità affinché la combinazione di strumenti e meccanismi possa essere adeguata a livello nazionale;

9.

osserva che le autorità locali hanno un ruolo cruciale nel consentire l'attuazione della direttiva, impegnandosi attraverso piani d'azione locali in misure ambiziose di risparmio energetico, ad esempio nell'ambito del patto dei sindaci per il clima e l'energia; ritiene che i dati derivanti dai piani d'azione locali, quali le politiche e le misure di efficienza energetica descritte in oltre 5 000 piani d'azione per l'energia sostenibile nell'ambito del patto dei sindaci, possano contribuire efficacemente a co-definire e aumentare il livello di ambizione degli obiettivi di efficienza energetica nazionali;

10.

è del parere che il potenziale risparmio di energia a livello locale debba essere maggiormente sfruttato, in quanto le autorità locali e regionali sono fondamentali nella promozione dell'efficienza energetica e nella transizione energetica globale; invita la Commissione a rafforzare le reti cittadine, quali il patto dei sindaci, le città e comunità intelligenti o le comunità 100 % FER, che consentono lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra città, autorità locali, regioni e Stati membri nei settori riguardanti la pianificazione locale «dal basso verso l'alto» della transizione energetica, l'elaborazione e l'attuazione di misure di efficienza energetica e autoproduzione, così come l'accesso al sostegno finanziario;

11.

deplora l'assai poco ambizioso obiettivo (almeno il 27 % di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030) adottato dal Consiglio europeo nel 2014, che è giustificato principalmente da un elevato tasso di sconto estremamente irrealistico contenuto in una precedente valutazione d'impatto; ricorda che tale tasso di sconto (17,5 %) è eccessivamente elevato; chiede alla Commissione di passare a un'analisi complessiva sui costi-benefici, tenendo conto dei molteplici vantaggi dell'efficienza energetica, e a un tasso di sconto sociale, in linea con i propri orientamenti per legiferare meglio; esorta la Commissione e gli Stati membri a rivedere l'obiettivo di efficienza energetica del 27 % entro il 2030 alla luce dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, per conseguire l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2o C e perseguire gli sforzi volti a limitarne l'aumento a 1,5o C, in linea con l'obiettivo di efficienza energetica stabilito dal Parlamento europeo; chiede alla Commissione di fissare un obiettivo vincolante in materia di efficienza energetica pari al 40 % per il 2030 che rifletta il potenziale di efficienza energetica efficace sotto il profilo dei costi;

12.

sottolinea che si dovrebbe promuovere ulteriormente nell'UE una strategia a lungo termine per la riduzione della domanda energetica;

13.

sottolinea che in alcuni casi la flessibilità della direttiva ha consentito a diversi Stati membri il passaggio a misure di efficienza energetica e ritiene che tale flessibilità nell'ambito di misure alternative sia cruciale affinché gli Stati membri attuino in futuro i programmi e i progetti di efficienza energetica; richiede che le lacune nella direttiva esistente, all'origine degli scarsi risultati della stessa, in particolare all'articolo 7, siano colmate, pur mantenendo un'adeguata flessibilità per gli Stati membri di scegliere tra le misure; osserva che lo studio del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) sull'attuazione dell'articolo 7 (8), basato sulle cifre comunicate dagli Stati membri, giunge alla conclusione che le misure tra cui quelle che consentono agli Stati membri di raggiungere gradualmente l'obiettivo, di prendere in considerazione azioni intraprese in fasi precoci o di escludere, ai fini della fissazione dell'obiettivo, i settori del trasporto e del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) hanno in quasi tutti i casi portato a un obiettivo annuale di risparmio energetico totale pari soltanto alla metà (0,75 %); osserva che gli autori dello studio hanno dichiarato che l'analisi può essere accurata solo se lo sono i dati forniti; insiste sul fatto che le misure alternative di cui all'articolo 7, paragrafo 9, dovrebbero essere facilmente quantificabili;

14.

rileva che l'introduzione graduale e le azioni intraprese in fasi precoci di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non sono più valide; ricorda che l'articolo 7 dovrebbe realizzare oltre la metà dell'obiettivo del 20 % fissato dalla direttiva;

15.

evidenzia che la principale carenza della direttiva esistente consiste nel fatto che gran parte delle misure scadrà nel 2020, a meno che la direttiva non sia idoneamente modificata, il che significa che le sue disposizioni principali, in particolare l'articolo 7, dovrebbero essere estese non solo fino al 2030, ma anche oltre, e che è in tale contesto che occorre valutare la direttiva, con obiettivi da definire in funzione degli sviluppi (risultati conseguiti, innovazioni tecnologiche e di mercato, ecc.); si aspetta che in questo modo saranno favorite misure a lungo termine; rileva inoltre la necessità di introdurre una valutazione intermedia onde assicurare che nel 2030 siano raggiunti gli obiettivi fissati;

16.

sottolinea che una maggiore armonizzazione dei metodi di calcolo dell'addizionalità (capacità di promuovere tecnologie con prestazioni superiori alla media di mercato) e della materialità (capacità di promuovere interventi che non si sarebbero necessariamente realizzati), così come delle procedure di misura e verifica dei risparmi energetici potrebbero favorire una migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 7;

17.

propone che il titolo dell'articolo 7 sia modificato in «Regimi di sostegno al risparmio energetico» al fine di enfatizzare la necessità che gli Stati membri aiutino i consumatori, comprese le PMI, a risparmiare energia e a ridurre i costi energetici nonché a mettere in atto misure che consentano di conseguire tali risparmi mediante programmi energetici obbligatori e altre misure;

18.

propone che l'articolo 7 e in particolare i regimi obbligatori di efficienza energetica diano la priorità a interventi nel settore edilizio, segnatamente favorendo l'attuazione delle strategie nazionali a lungo termine di cui all'articolo 4, che dovrebbero sfruttare appieno il potenziale degli investimenti nella ristrutturazione energetica degli edifici;

19.

sottolinea che, tra le sfide e le barriere maggiori all'attuazione dell'articolo 7, le scarse conoscenze e capacità delle parti coinvolte hanno un peso importante, così come la scarsa consapevolezza da parte dei consumatori finali in merito ai regimi obbligatori di efficienza o alle misure alternative e il limitato periodo (2014-2020) per il raggiungimento degli obiettivi; invita quindi l'UE a investire di più per favorire la realizzazione di programmi di informazione e accompagnamento nei singoli Stati membri;

20.

sottolinea che l'assenza di indicatori di efficienza energetica quali il consumo di energia per unità di PIL, impedisce in alcuni Stati membri di incentivare cittadini e imprese a raggiungere l'obiettivo politico dell'efficienza in ambito di clima ed energia;

21.

sottolinea che la disposizione dell'articolo 7, in base alla quale gli Stati membri possono richiedere che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali, è stata finora utilizzata solo da due Stati membri; chiede di rafforzare tale disposizione;

22.

è del parere che le misure di efficienza energetica per le famiglie in situazioni di vulnerabilità e precarietà energetica debbano essere attuate in via prioritaria per garantire che i costi energetici siano ridotti in modo sostenibile, in particolare per queste famiglie;

23.

suggerisce che i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, come stabilito all'articolo 24 dell'attuale direttiva, potrebbero richiedere agli Stati membri di definire obiettivi per sfruttare le misure di efficienza energetica al fine di ridurre il rischio di precarietà energetica e di riferire sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi stessi;

24.

ritiene che le misure di ristrutturazione degli edifici esistenti volte a migliorarne l'efficienza energetica debbano essere rivolte innanzitutto alle fasce maggiormente colpite dalla povertà energetica; chiede alla Commissione di proporre, nel contesto della revisione della direttiva sull'efficienza energetica, un obiettivo per migliorare l'efficienza energetica del parco edilizio residenziale, oltre a norme minime in fatto di efficienza energetica da applicarsi in futuro alle abitazioni in locazione;

25.

rileva che 16 Stati membri hanno scelto di istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7, paragrafo 1), 24 Stati membri si si sono avvalsi in diversa misura della possibilità di adottare misure alternative e 18 Stati membri hanno optato per altre misure per quanto concerne la quota di ristrutturazione (articolo 5); deplora il fatto che sette Stati membri non abbiano ancora stabilito audit energetici (articolo 8);

26.

sottolinea che alcuni elementi centrali della direttiva sull'efficienza energetica (ad esempio contatori intelligenti, cogenerazione e piani di ristrutturazione) esigono tempi maggiori e che un quadro stabile per il periodo successivo al 2020 è essenziale per concedere agli investitori, alle autorità pubbliche e alle imprese la fiducia necessaria e la stabilità normativa per avviare progetti e innovazioni, poiché hanno enormi potenzialità di diminuire i consumi di energia e dunque i costi per il consumatore; rileva che la domanda pubblica e il mercato sono fattori chiave per tali progetti;

27.

riconosce che i segnali di prezzo insufficienti sono uno dei motivi principali per cui la domanda fatica a reagire; chiede agli Stati membri di affrontare questo ostacolo e promuovere i contatori intelligenti e la trasparenza delle bollette per favorire un comportamento più reattivo da parte dei consumatori in relazione al consumo di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica;

28.

accoglie con favore soluzioni nuove, innovative e intelligenti per trovare un equilibrio tra offerta e domanda di energia, usare meglio l'energia rinnovabile e ridurre i picchi di consumo energetico; chiede fondi per la ricerca e per lo sviluppo di queste nuove soluzioni, soprattutto per il settore delle PMI;

29.

sottolinea il ruolo cruciale dei consumatori, dei cittadini e dei gestori dei sistemi di distribuzione in uno scenario energetico ancora più decentralizzato e l'importanza del loro coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica; sottolinea pertanto l'esigenza di ulteriori interventi per rafforzare il loro ruolo attraverso, tra l'altro, aiuti nella gestione della domanda, attività di stoccaggio su piccola scala, ristrutturazione degli edifici, sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sia su base individuale che cooperativa;

30.

sottolinea che la direttiva sull'efficienza energetica non solo sostiene l'efficienza energetica ma tratta aspetti relativi al risparmio energetico mediante i regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7; sottolinea l'importanza di un obiettivo di efficienza energetica per il 2030, in linea con gli obiettivi concordati nel corso della COP 21, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima e ridurre la nostra dipendenza dai paesi terzi; rileva che il 40 % del consumo di energia nell'UE è ascrivibile agli edifici e che il 50 % dell'energia è utilizzato a scopi di riscaldamento e raffreddamento; ritiene che migliorare l'efficienza energetica degli edifici sia di primaria importanza per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la sicurezza energetica, oltre che per mettere fine alla povertà energetica e stimolare l'economia; esorta gli Stati membri a investire in miglioramenti dell'efficienza energetica utilizzando le risorse dell'UE, ottenendo così non solo l'abbattimento delle bollette energetiche ma anche la creazione di numerosi posti di lavoro e il conseguimento degli obiettivi di reindustrializzazione;

31.

sottolinea che, all'interno degli edifici, l'85 % del consumo energetico viene utilizzato per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria e che è, quindi, necessario accelerare la modernizzazione dei sistemi di riscaldamento vecchi e inefficienti in Europa, al fine di conseguire almeno un miglioramento del 20 % dell'efficienza energetica attraverso le tecnologie disponibili, inclusi i sistemi di riscaldamento rinnovabili;

Disposizioni legislative concorrenti frenano i progressi ecologici, comportano burocrazia e rincarano i costi energetici

32.

rileva che gli obblighi di rendicontazione nel settore energetico, come parte di un quadro, sono essenziali per valutare i progressi nell'attuazione della vigente legislazione dell'UE in materia; si rammarica tuttavia per gli eccessivi obblighi di rendicontazione nel settore energetico imposti, anche mediante una sovraregolamentazione da parte degli Stati membri, alle imprese, ai produttori di energia, ai consumatori e alle autorità pubbliche, che limitano il potenziale di crescita e innovazione; sottolinea che la rendicontazione andrebbe ove possibile semplificata al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi; critica il fatto che i dati derivanti dalle relazioni spesso non siano comparabili in tutta l'UE, a causa delle suddivisioni, delle metodologie e delle norme differenti a livello nazionale; invita la Commissione a ridurre, anche mediante soluzioni digitali, gli oneri amministrativi associati agli obblighi di rendicontazione e a definire più orientamenti riguardanti la comparabilità dei dati ai fini di una migliore valutazione dei dati; chiede che le proiezioni della domanda di energia siano in linea con il potenziale di risparmio energetico, vantaggioso in termini di costi, nei principali settori e ritiene che la riduzione della burocrazia accelererà l'attuazione delle misure di efficienza energetica; rileva che l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» richiede la revisione della pianificazione e della rendicontazione nel settore energetico e una maggiore coerenza delle politiche, per assicurarne il potenziamento reciproco, riconoscendo che il risparmio energetico è la principale e più sicura fonte di energia in Europa; rileva che l'efficienza energetica può rivelarsi il miglior investimento nelle «fonti» energetiche, poiché rende economicamente più accessibile l'energia, riduce l'esigenza di infrastrutture supplementari costose e contribuisce alla lotta al cambiamento climatico;

33.

sottolinea che le regole di calcolo per il risparmio di energia e le interpretazioni per le misure ammissibili, quali stabilite negli allegati della direttiva, sono troppo complicate e dunque impossibili da seguire con precisione; invita la Commissione a garantire che la revisione della direttiva sull'efficienza energetica offra un metodo estremamente più semplice per il calcolo dell'efficienza energetica e a considerare la presentazione di nuovi atti delegati volti a semplificare i metodi di calcolo dell'attuale direttiva;

34.

invita la Commissione a riesaminare il fattore di conversione dell'elettricità di cui all'allegato IV della direttiva, onde riflettere adeguatamente l'attuale fase di transizione della generazione di elettricità;

35.

evidenzia che non tutti i rischi associati agli investimenti nel risparmio energetico possono essere gestiti con il sistema di scambio di quote di emissione ETS, poiché tale sistema disciplina solo il 45 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE; sottolinea che la direttiva sull'efficienza energetica è correlata ad altri atti legislativi dell'UE in materia di energia e ha effetti sull'impronta di carbonio e sul sistema ETS (prezzi dei certificati); invita la Commissione a valutare tale correlazione e a garantire la complementarietà; rileva che i risultanti prezzi bassi delle quote ETS sono uno dei molteplici fattori che riducono gli incentivi agli investimenti dell'industria nel risparmio energetico;

36.

sottolinea l'importanza di una corretta attuazione della riserva di stabilità di mercato che potrebbe aiutare a migliorare l'efficienza energetica rafforzando la coerenza tra il sistema ETS dell'UE e le politiche per la riduzione delle emissioni di carbonio;

37.

attende con interesse il futuro fondo per la modernizzazione, che sarà volto a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri a basso reddito dell'UE e chiede alla Commissione di proporre una struttura di governance adeguata, che includa informazioni dettagliate relative ai ruoli degli Stati membri beneficiari, della BEI e di altre istituzioni;

38.

sottolinea che la mancanza di coordinamento tra diversi elementi della legislazione nazionale può ostacolare l'attuazione di soluzioni in materia di efficienza energetica che risultano ottimali in termini di efficienza dei costi e annulla i vantaggi dei prezzi ottenuti tramite il risparmio energetico; invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare misure di coordinamento per sfruttare appieno le potenzialità dell'efficienza energetica, il che porterebbe a una maggiore coerenza tra gli Stati membri senza limitare la possibilità di questi ultimi di adattare le politiche a seconda dei loro mercati e prezzi dell'energia locali, nonché delle tecnologie e soluzioni disponibili e del mix energetico nazionale; chiede che il sistema ETS tenga maggiormente conto delle misure nazionali riguardanti il numero di quote e i relativi prezzi;

39.

mette in rilievo la necessità di migliorare l'efficienza energetica del settore pubblico e chiede una migliore integrazione delle iniziative a favore del risparmio energetico negli appalti pubblici;

40.

rileva che i requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici non sono pienamente compresi da tutti gli enti appaltanti; chiede alla Commissione di fornire orientamenti più chiari per favorire il rispetto dell'articolo 6 della direttiva e una migliore integrazione nel più ampio quadro normativo dell'UE in materia di appalti pubblici;

41.

chiede alla Commissione di coinvolgere le autorità locali e regionali, in modo da promuovere l'efficienza energetica a livello regionale, locale e tra i cittadini;

42.

sottolinea che, sebbene i prezzi al dettaglio dell'elettricità in Europa per le piccole e medie imprese industriali e commerciali e per i consumatori privati siano relativamente elevati in molti Stati membri, gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica possono stimolare la competitività delle imprese europee e ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori privati; sottolinea tuttavia che la bolletta dell'energia elettrica nell'UE è costituita in media per un terzo da tasse e imposte indirette e stabilite dallo Stato per i nuclei familiari, le quali, se applicate come elementi fissi della bolletta, possono rendere difficile ai consumatori percepire i vantaggi del risparmio energetico e contribuiscono alla povertà energetica; osserva che le imposte volte a finanziare le politiche europee in materia di clima e di energia costituiscono la parte più ridotta della bolletta; sottolinea che gli elevati prezzi dell'energia nell'UE causano differenze nei prezzi dell'energia tra gli Stati membri dell'UE e i nostri principali concorrenti in gran parte del mondo, le quali minano la competitività delle imprese europee ad alta intensità energetica; osserva che maggiori investimenti nell'efficienza energetica fanno crescere anche l'innovazione, ponendo le imprese dell'UE in una posizione di leadership a livello mondiale;

43.

rileva che l'efficienza energetica può dimostrarsi il miglior investimento nelle «fonti» energetiche, poiché rende economicamente più accessibile l'energia, riduce l'esigenza di infrastrutture supplementari e costose e contribuisce alla lotta al cambiamento climatico;

44.

rileva che il principio «efficienza energetica al primo posto» consente un potenziamento più vantaggioso in termini di costi della quota delle fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico; sottolinea che gli obblighi di risparmio dovrebbero essere compatibili con lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili sostenibili e che è opportuno rafforzare le sinergie per un'efficace transizione verso un sistema dell'energia decarbonizzato, resiliente e intelligente; ritiene che grazie a migliori sistemi di distribuzione e stoccaggio sovraregionali e a una migliore gestione della domanda si presentino interessanti opportunità per l'ulteriore potenziamento di siti ottimali per lo sfruttamento dell'energia eolica, idroelettrica e solare destinati ad approvvigionare l'intera Europa; è convinto che ciò produrrà effetti di calmiere sui prezzi energetici;

45.

sottolinea che l'efficienza energetica è la misura più vantaggiosa in termini di costi per rispettare gli impegni dell'Unione di riduzione delle emissioni di CO2;

Serve maggiore coerenza nella legislazione in materia energetica

46.

chiede alla Commissione di rispettare il principio «Legiferare meglio» e di prendere in considerazione mezzi migliori per il coordinamento delle norme dell'UE in materia di energia e cambiamento climatico, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia legislativa e proporre misure per migliorare la legislazione in vigore; invita inoltre la Commissione a rafforzare le metodologie per la valutazione globale a lungo termine delle iniziative di efficienza energetica, incluse tutte le principali esternalità; chiede di adottare una prospettiva sociale nella modellizzazione e valutazione dei costi e benefici complessivi dei diversi livelli di ambizione in materia di efficienza energetica per considerare quest'ultima una risorsa energetica a sé stante;

47.

invita la Commissione a considerare l'efficienza energetica come una priorità in termini di infrastrutture, riconoscendo come essa rispetti pienamente la definizione di infrastruttura utilizzata dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni economiche (9), oltre a renderla un elemento fondamentale e una priorità per le future decisioni in materia di investimenti nell'infrastruttura energetica europea;

48.

rileva che l'efficienza energetica può contribuire ad accrescere la resilienza del sistema energetico e dunque favorire la transizione verso una condizione sostenibile e sicura;

49.

sottolinea che con un mercato interno dell'energia funzionale, anche dei servizi per l'efficienza energetica, sarebbero ottimizzati i costi dei sistemi energetici, a beneficio di tutti i consumatori, e sarebbero notevolmente migliorate l'efficienza energetica e la competitività su scala europea; invita pertanto gli Stati membri ad attuare integralmente il terzo pacchetto sull'energia onde garantire mercati dell'energia competitivi e interconnessi che siano pienamente funzionanti;

50.

osserva che anche le industrie energivore devono dare il proprio contributo e che è molto importante, a tal fine, che nell'UE vigano le stesse condizioni;

51.

sottolinea che l'efficienza energetica rientra tra gli obiettivi fondamentali dell'UE e che occorre pertanto stimolare i paesi europei a evitare gli sprechi causati dal consumo nell'industria, nei trasporti e nell'edilizia, ovvero nei settori che incidono maggiormente sul consumo;

52.

accoglie con favore gli effetti positivi dei sistemi di certificazione o degli obblighi di risparmio (articolo 7) in molti Stati membri; ritiene che la possibilità di scegliere misure alternative ma equivalenti sia una premessa essenziale per la loro accettazione; rileva l'importanza di garantire che i risparmi certificati corrispondano ai risparmi effettivi di energia e non restino solo sulla carta; sottolinea il ruolo delle imprese produttrici di energia nell'elaborare attivamente misure di efficienza energetica; chiede di non ostacolare il conteggio dei sistemi di certificazione e le misure di risparmio energetico; invita la Commissione a valutare se sia possibile prendere in considerazione il risparmio di energia primaria mediante impianti di cogenerazione integrati (energia termica ed elettrica);

53.

richiama l'attenzione sulla relazione del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, che ha dimostrato l'importanza della maggior parte dei regimi obbligatori di efficienza energetica nel realizzare un miglioramento dell'efficienza energetica nazionale e nel garantire un risparmio efficace in termini di costi a molte famiglie e organizzazioni; evidenzia inoltre le conclusioni della relazione secondo cui i regimi obbligatori di efficienza energetica sono altamente vantaggiosi in termini di costi, oltre al fatto che, se ben concepiti e attuati, possono assicurare fino al 100 % dei risparmi per paese di cui all'articolo 7; propone pertanto che la Commissione stili un elenco di buone e cattive pratiche ed elabori una serie di criteri affinché siano garantiti regimi obbligatori di efficienza energetica ben congegnati ed efficaci;

54.

chiede di assicurare conteggi plausibili e senza burocrazia superflua in materia di risparmio ed efficienza energetica; considera possibile che la direttiva sull'efficienza energetica serva anche da atto giuridico quadro al riguardo; ritiene che misure concrete e parametri di efficienza potrebbero essere inseriti in determinate direttive vigenti (ad esempio la direttiva sugli edifici) o anche in un obbligo di etichettatura (etichettatura di efficienza energetica, progettazione ecocompatibile, economia circolare, ETS);

55.

ritiene che gli obiettivi dell'UE in materia di protezione del clima ed efficienza debbano reciprocamente rafforzarsi e che siano essenziali prescrizioni vincolanti in tema di efficienza energetica per raggiungere il massimo grado di ambizione e impegno negli Stati membri; ritiene altresì che occorra concedere sufficiente flessibilità affinché la combinazione di strumenti e meccanismi possa essere adeguata a livello nazionale;

56.

chiede che la revisione della direttiva sull'efficienza energetica sia in linea con gli obiettivi dell'UE di protezione del clima e l'obiettivo dell'accordo della COP 21; sottolinea che l'estensione e il miglioramento delle misure esistenti e l'eliminazione delle contraddizioni e delle lacune debbano essere parte della revisione della direttiva, al fine di garantire la prevedibilità normativa e favorire la fiducia degli investitori a lungo termine;

Maggiore efficienza energetica — maggiore crescita e occupazione

57.

deplora i progetti poco efficaci ai fini dell'efficienza energetica, sostenuti nel quadro dei fondi strutturali dell'UE (2007-2013), criticati nella relazione della Corte dei conti; invita la Commissione a mettere in atto rapidamente i relativi miglioramenti, prestando particolare attenzione alla motivazione, al monitoraggio e a una riduzione del periodo di recupero dei progetti finanziati; chiede orientamenti perfezionati e un monitoraggio della Commissione più rigoroso finalizzati a un migliore utilizzo dei fondi strutturali e del FEIS in combinazione con investimenti privati mirati a progetti realizzabili di efficienza energetica, in particolare nell'ambito dell'edilizia; ritiene che i fondi strutturali e i finanziamenti del FEIS per i progetti di efficienza energetica debbano rivolgersi ai consumatori più vulnerabili in materia di costi energetici, quali l'industria a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, le PMI e le famiglie in situazioni di precarietà energetica; reputa assolutamente prioritario sviluppare strumenti, mezzi e modelli innovativi di finanziamento per mobilitare i fondi pubblici e dinamizzare gli investimenti privati a livello locale, nazionale, regionale ed europeo, allo scopo di promuovere gli investimenti nei settori chiave dell'efficienza energetica, quali la ristrutturazione degli edifici, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli investimenti a lungo termine;

58.

chiede agli Stati membri di promuovere gli investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui maggiori sforzi per incentivare una profonda ristrutturazione del parco edilizio non adeguatamente isolato nell'UE;

59.

sottolinea che, se gli Stati membri istituiscono un regime di efficienza energetica basato su imposte, è necessario prevedere una soglia minima per le famiglie in situazioni di precarietà energetica; sottolinea inoltre che gli Stati membri dovrebbero dimostrare in che misura tale regime contribuisce a migliorare le situazioni più precarie del parco edilizio nazionale esistente;

60.

sottolinea l'importanza degli strumenti finanziari europei, sotto forma di prestiti, garanzie e capitale, per favorire il finanziamento di progetti sull'efficienza energetica da parte del settore privato; mette in evidenza, tuttavia, la necessità di mettere a disposizione fondi sotto forma di sovvenzioni per i progetti in ambito sociale;

61.

sottolinea che l'UE deve porsi un obiettivo ambizioso relativamente al risparmio energetico e stimolare l'innovazione nel campo degli investimenti nell'efficienza energetica che, essendo redditizi, possono essere ammortizzati alquanto velocemente;

62.

chiede agli Stati membri di introdurre una disposizione volta ad assicurare che una percentuale minima significativa delle misure dei regimi obbligatori di efficienza energetica sia rivolta ai consumatori a basso reddito;

63.

rileva che i progetti a favore dell'efficienza energetica sono spesso di piccole dimensioni e devono essere riuniti in un portafoglio più ampio; chiede, a tal fine, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e agli Stati membri di erogare maggiore assistenza tecnica per lo sviluppo dei progetti, onde agevolare gli investimenti;

64.

ritiene necessaria una strategia a lungo termine in materia di efficienza energetica nel settore dell'edilizia e un ulteriore stimolo alla ristrutturazione degli edifici mediante misure di efficienza energetica, per non fermarsi a misure semplici e a basso costo in tale settore;

65.

chiede che sugli obblighi di risparmio e sui piani concernenti gli edifici e le ristrutturazioni si proceda a un migliore coordinamento e a uno scambio di opinioni e di migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di applicare più rapidamente gli strumenti esistenti e nuovi (incentivi fiscali, programmi di sostegno, modelli contrattuali, investimenti nell'edilizia popolare); ritiene che l'articolo 5 debba essere esteso a tutti gli organismi pubblici ove possibile; chiede orientamenti della Commissione in relazione ai piani nazionali futuri per garantire trasparenza e comparabilità; accoglie con favore il supporto tecnico della Commissione per l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica; chiede modelli obbligatori in relazione ai piani nazionali per garantire trasparenza e comparabilità; chiede agli Stati membri di prendere in considerazione regimi di sostegno innovativi basati sul mercato;

66.

rileva che i progressi più scarsi sono stati realizzati nel settore residenziale e chiede, quindi, agli Stati membri di usare le società di servizi energetici e i contratti di rendimento energetico per attuare regimi fiscali e programmi di credito volti a incrementare i bassi tassi di ristrutturazione del parco edilizio esistente in Europa e a premiare le misure di efficienza energetica, come il ricorso a sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti in termini di consumo energetico;

67.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad adottare e migliorare i sistemi di controllo, misura e gestione dell'efficienza energetica nell'edilizia al fine di migliorare in maniera considerevole tale aspetto negli edifici dell'UE;

68.

chiede agli Stati membri di descrivere, nell'ambito delle strategie di ristrutturazione di cui all'articolo 4, le modalità di conseguimento dei risultati nella successiva integrazione delle strategie (scadenza aprile 2017) per quanto riguarda la ristrutturazione energetica del loro parco edilizio; chiede di conseguenza di realizzare la prospettiva europea di edifici a energia quasi zero entro il 2050;

69.

ritiene che l'estensione del ruolo esemplare degli edifici pubblici a tutti i livelli della pubblica amministrazione, non solo a livello centrale, contribuirebbe a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio in termini di efficienza dei costi nell'edilizia, un settore che evidenzia le maggiori potenzialità di risparmio, non solo energetico, ma anche per realizzare effetti positivi più ampi, tra cui condizioni di maggiore comfort e benessere; ritiene a questo proposito che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire meccanismi interni per la condivisione del raggiungimento dell'obiettivo del 3 % di ristrutturazione tra i diversi livelli della pubblica amministrazione e che la possibilità di optare per altre misure dovrebbe essere mantenuta, quantificandone l'impatto, come approccio alternativo a quello dei paragrafi 1 e 2;

70.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri affinché si impegnino di più a favore della ristrutturazione degli edifici non residenziali considerando l'alto potenziale di redditività a breve termine;

71.

propone che l'articolo 4 della direttiva sia intitolato «strategie a lungo termine per la ristrutturazione profonda del parco nazionale di edifici, compresa la mobilitazione di investimenti»;

72.

chiede che vengano stanziate le risorse necessarie per formare gli installatori, in modo che possano realizzare ristrutturazioni di qualità;

73.

chiede un approccio strategico della Commissione, al fine di divulgare i nuovi sviluppi tecnici (tra cui metodi di refrigerazione, illuminazione, isolamento, termostati, misurazioni, rivestimenti vetrati, e molti altri);

74.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di accordare la priorità all'articolo 4 riguardo alla preparazione della seconda versione delle strategie, che dovrà essere presentata nel 2017, prevedendo un coinvolgimento adeguato delle parti interessate sulla scorta di modelli obbligatori, tra l'altro con obiettivi e piani di attuazione intermedi quinquennali, onde realizzare l'obiettivo di edifici a energia quasi zero a livello UE entro il 2050, il che sarà necessario per conseguire gli obiettivi della COP 21;

75.

considera che gli audit energetici aziendali siano uno strumento utile per aumentare l'efficienza energetica e ne sottolinea i benefici in termini di competitività; chiede una definizione e applicazione uniforme dei criteri di cui alla direttiva (definizione di PMI, audit, evitare la doppia certificazione per le strutture di imprese transfrontaliere) nonché l'adozione di un approccio uniforme in merito alla soglia minima di cui all'articolo 8, paragrafo 4; chiede di estendere l'articolo 8 a tutte le aziende ad alto consumo energetico; invita a effettuare una valutazione finalizzata a rafforzare l'efficacia dei sistemi di audit energetici; chiede che sia richiesto di dar seguito alle raccomandazioni degli audit energetici efficaci sotto il profilo costi-benefici, congiuntamente alla manutenzione programmata conformemente agli obiettivi delle imprese;

76.

propone di rivedere la definizione di «PMI» applicata nella direttiva (articolo 2, punto 26), affinché faccia riferimento solamente al numero di dipendenti e al fatturato annuo, di modo che le aziende controllate per il 25 % o più da organismi pubblici possano ancora essere considerate PMI;

77.

si compiace del fatto che la Commissione stia elaborando gli orientamenti per l'applicazione degli articoli 9-11 della direttiva sull'efficienza energetica per un migliore controllo da parte dei consumatori dei loro consumi energetici; considera la fattibilità tecnica e l'impiego di contatori intelligenti — alla luce dell'efficienza e della trasparenza dei costi — una premessa essenziale del risparmio energetico; ritiene che, ai fini della coerenza, tutte le disposizioni in vigore in materia di contatori e fatturazione debbano essere raggruppate in un unico testo;

78.

sottolinea che le bollette energetiche dei consumatori sono tuttora poco chiare e imprecise; raccomanda di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle bollette mediante l'istituzione di principi fondamentali a livello di UE, in modo che le informazioni chiave siano disponibili per i consumatori in un formato comparabile, affinché essi possano adeguare l'andamento dei consumi; sottolinea che le preferenze e gli strumenti accessibili ai consumatori sono differenti e dunque l'approccio all'informazione deve essere modellato sulla base di una ricerca sui consumatori stessi a livello nazionale;

79.

ritiene essenziali l'accesso a informazioni indipendenti e affidabili, nonché la consulenza, sulle misure e i regimi finanziari di efficienza energetica più idonei, in particolare per le famiglie ma anche per le autorità regionali e locali, al fine di prendere decisioni informate e consapevoli dal punto di vista energetico e gestire al meglio i consumi energetici, anche attraverso i contatori intelligenti e la misurazione individuale dei consumi legati al riscaldamento e raffreddamento;

80.

chiede rigorose norme di garanzia della qualità, programmi di formazione nazionali e sistemi nazionali, unici e semplificati, di certificazione per i fornitori di servizi energetici, sostenuti da un sistema di consulenza integrato e di facile accesso, nonché da meccanismi di ricorso; sottolinea che questo è quanto viene proposto nell'ottica di eliminare talune barriere non finanziarie nei confronti dei consumatori per diffondere prodotti e servizi di efficienza energetica, ad esempio permettendo di identificare gli operatori commerciali affidabili;

81.

resta in attesa di ulteriori investimenti nel risparmio energetico risultanti dal rispetto delle norme in materia di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 14;

82.

sottolinea che, se gli Stati membri istituiscono un regime di efficienza energetica basato su imposte (articolo 20), è necessario dare priorità alle famiglie in situazioni di precarietà energetica; ribadisce che la revisione della direttiva sull'energia deve garantire agli Stati membri un contesto politico stabile a lungo termine, che assicuri un incremento sostenibile del numero di investimenti in efficienza energetica, in particolare a livello locale; richiede che l'UE e la BEI perfezionino il consolidamento delle loro capacità e gli interventi di assistenza tecnica, in modo da sviluppare progetti finanziariamente sostenibili in materia di efficienza energetica che attraggano investimenti privati dal mercato; chiede che i programmi di finanziamento dell'UE (ad esempio i fondi strutturali, il piano Juncker, il programma ELENA-BEI) aumentino la parte dei fondi destinata al consolidamento delle capacità e all'assistenza tecnica in materia di efficienza energetica;

83.

deplora il basso livello di investimenti pubblici e privati per le reti intelligenti di distribuzione dell'elettricità; invita la Commissione a rafforzare l'attuazione dell'articolo 15 della direttiva al fine di promuovere lo sviluppo di tali reti;

84.

chiede che sia istituito, a livello nazionale, un obbligo di valutazione dei costi-benefici dei programmi di efficienza energetica svolti attraverso, o in combinazione con, le autorità locali e che tale approccio sia applicato laddove permette di realizzare efficienze e risparmi per i consumatori;

85.

esprime preoccupazione per il crescente inquinamento causato da alcuni impianti di riscaldamento domestici alimentati da biomasse solide, che producono grandi quantità di polveri sottili, ossidi d'azoto, monossido di carbonio e diossine estremamente negative per la qualità dell'aria e quindi dannosi per la salute umana; esorta quindi gli Stati membri ad attuare soluzioni alternative efficienti ed ecologiche;

86.

sottolinea la necessità immediata di adottare un approccio maggiormente olistico per migliorare l'efficienza energetica nell'intero sistema di trasporti, non affidandosi solamente allo sviluppo tecnologico dei veicoli o dei sistemi di propulsione; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare nuove misure ambiziose per rafforzare la transizione modale verso le modalità più efficienti dal punto di vista energetico e a realizzare appieno i sistemi di trasporto intelligente, al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e il tasso di utilizzo della capacità disponibile sia per i veicoli che per l'infrastruttura, nonché nella logistica, nell'aviazione e nel trasporto marittimo;

87.

ricorda che l'efficienza energetica può essere realizzata fissando norme in fatto di CO2 e informando gli utenti in merito al consumo di carburante dei propri veicoli; chiede alla Commissione di presentare proposte per informare gli utenti in merito al consumo di carburante dei nuovi autocarri, autobus e pullman e di fissare limiti alle relative emissioni di CO2;

88.

si rammarica dello scarso contributo fornito dai trasporti al risparmio energetico, pari solo al 3 % nella ripartizione complessiva per settore dei risparmi, nonostante la stabilizzazione del traffico passeggeri e il calo del traffico di merci tra il 2005 e il 2013 in seguito alla crisi economica; chiede agli Stati membri di incrementare il numero di misure destinate al settore dei trasporti;

o

o o

89.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(2)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0444.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0094.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0266.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2014)0063.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0359.

(8)  Cfr. Tina Fawcett e Jan Rosenow: «The Member States' plans and achievements towards the implementation of Article 7 of the Energy Efficiency Directive», studio EPRS.

(9)  «Energy efficiency as infrastructure: leaping the investment gap» — relazione di E3G consultancy del 3 marzo 2016.


Martedì 28 giugno 2016

9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/40


P8_TA(2016)0294

Esito del referendum nel Regno Unito

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito (2016/2800(RSP))

(2018/C 091/05)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.

prende atto del desiderio dei cittadini del Regno Unito di uscire dall'UE; sottolinea che la volontà espressa dalla popolazione deve essere pienamente rispettata, procedendo non appena possibile all'attivazione dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE);

2.

sottolinea che si tratta di un momento cruciale per l'UE e che gli interessi e le aspettative dei cittadini dell'Unione devono essere nuovamente posti al centro del dibattito; indica che è giunta l'ora di rilanciare il progetto europeo;

3.

sottolinea che la volontà della maggioranza dei cittadini del Regno Unito dovrebbe essere rispettata attraverso un'attuazione rapida e coerente della procedura di recesso;

4.

sottolinea che i negoziati a norma dell'articolo 50 TUE concernenti il recesso del Regno Unito dall'UE dovranno iniziare non appena sarà stata comunicata la notifica ufficiale;

5.

avverte che, al fine di prevenire incertezze negative per tutti e di tutelare l'integrità dell'Unione, la notifica a norma dell'articolo 50 TUE deve avvenire il prima possibile; si attende che il Primo ministro del Regno Unito notifichi l'esito del referendum al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016; indica che tale notifica segnerà l'avvio della procedura di recesso;

6.

ricorda che l'intesa convenuta dai capi di Stato e di governo nel febbraio 2016 subordinava la sua entrata in vigore alla decisione del Regno Unito di rimanere nell'UE; indica che tale intesa è pertanto nulla;

7.

ricorda che non si potrà decidere in merito alle eventuali nuove relazioni tra il Regno Unito e l'UE prima della conclusione dell'accordo di recesso;

8.

ricorda che a norma dei trattati è richiesta l'approvazione del Parlamento europeo e che tale Istituzione deve essere pienamente coinvolta in tutte le fasi delle varie procedure concernenti l'accordo di recesso e le relazioni future;

9.

invita il Consiglio a designare la Commissione quale negoziatore sull'articolo 50 TUE;

10.

sottolinea che le sfide attuali richiedono una riflessione sul futuro dell'UE e che è necessario riformare l'Unione migliorandola e rendendola più democratica; osserva che, sebbene alcuni Stati membri possano decidere di procedere a un'integrazione più lenta o meno approfondita, il nucleo fondamentale dell'UE deve essere rafforzato e occorre evitare le soluzioni à la carte; ritiene che la necessità di promuovere i nostri valori comuni, di creare stabilità, giustizia sociale, sostenibilità, crescita e posti di lavoro, di superare la persistente incertezza economica e sociale, di proteggere i cittadini e di far fronte alla sfida della migrazione impone, in particolare, lo sviluppo e la democratizzazione dell'Unione economica e monetaria e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune; ritiene pertanto che dalle riforme debba scaturire un'Unione che sia all'altezza delle aspettative dei cittadini;

11.

chiede che venga definita una tabella di marcia verso un'Unione migliore, avvalendosi appieno delle opportunità offerte dal trattato di Lisbona, da integrare con una revisione dei trattati;

12.

intende realizzare cambiamenti nella propria organizzazione interna per tener conto della volontà di una maggioranza dei cittadini del Regno Unito di recedere dall'Unione europea;

13.

prende atto delle dimissioni del Commissario del Regno Unito e della riassegnazione del suo portafoglio;

14.

invita il Consiglio a modificare l'ordine delle sue Presidenze onde evitare che il processo di recesso pregiudichi la gestione delle attività correnti dell'Unione;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Giovedì 23 giugno 2016

9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/42


P8_TA(2016)0281

Protocollo dell'accordo euromediterraneo tra l'UE e il Libano (accordo quadro) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (16136/2014 — C8-0044/2015 — 2014/0110(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 091/06)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (16136/2014),

visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione (16135/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 212 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0044/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0193/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica libanese.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/43


P8_TA(2016)0282

Protocollo all'accordo euromediterraneo tra l'UE e il Libano (allargamento del 2004) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (13349/2014 — C8-0095/2015 — 2007/0078(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 091/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13349/2014),

visto il progetto di protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (11300/2007),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0095/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0194/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Libano.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/44


P8_TA(2016)0283

Protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra l'UE e il Libano (adesione di Bulgaria e Romania) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (13395/2014 — C8-0170/2015 — 2008/0027(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 091/08)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13395/2014),

visto il progetto di protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (13376/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0170/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0195/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Libano.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/45


P8_TA(2016)0284

Accordo UE-Monaco sullo scambio automatico di informazioni finanziarie *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2016)0201 — C8-0157/2016 — 2016/0109(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 091/09)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0201),

visto il progetto di protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio,

visti l'articolo 115 e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0157/2016),

visti l'articolo 59, l'articolo 108, paragrafo 7, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0206/2016),

1.

approva la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato di Monaco.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/46


P8_TA(2016)0285

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio) (COM(2016)0242 — C8-0170/2016 — 2016/2074(BUD))

(2018/C 091/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0242 — C8-0170/2016),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0207/2016),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e che si prevede la partecipazione alle misure di 488 lavoratori collocati in esubero e di 300 giovani di età inferiore ai 25 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) della regione di Hainaut; che i collocamenti in esubero sono stati effettuati da Carwall S.A., Caterpillar Belgium S.A. e Doosan S.A.;

D.

considerando che la domanda, seppur non conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG, è stata presentata a norma dei criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che prevedono una deroga per quanto riguarda il numero di lavoratori collocati in esubero;

1.

conviene con la Commissione che i criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatti e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 824 041 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali pari a 3 040 069 EUR;

2.

osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa delle autorità belghe, l'11 febbraio 2016, fino alla finalizzazione della sua valutazione della conformità alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario il 4 maggio 2016 e l'ha notificata al Parlamento il medesimo giorno;

3.

osserva che, a seguito delle gravi perturbazioni degli ultimi anni nel settore del commercio di macchinari da costruzione sul mercato europeo, la domanda dei prodotti fabbricati dalle tre aziende oggetto della domanda in esame è di conseguenza diminuita;

4.

osserva che, in seguito all'annuncio, effettuato dalla Caterpillar Belgium S.A. il 23 febbraio 2013, dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo nel suo impianto di produzione situato a Gosselies, la maggioranza dei suoi 1 399 lavoratori sono stati oggetto della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar, e rileva che la domanda in esame rappresenta il seguito di tale domanda, essendo parte della stessa procedura di licenziamento; sottolinea che la regione di Hainaut sta affrontando una difficile situazione del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione del 14,5 % (il 5,9 % in più rispetto alla media nazionale), la perdita di 1 236 posti di lavoro nel 2013 e di 1 878 posti nel 2014 nel settore manifatturiero, un calo delle offerte di lavoro del 13 % dal 2012 e un'elevata percentuale di lavoratori sottoqualificati, in quanto oltre la metà delle persone in cerca di lavoro non possiede un'istruzione secondaria superiore, nonché alti livelli di disoccupazione di lunga durata, che si attesta al 39 % della disoccupazione complessiva nella regione di Hainaut;

5.

valuta positivamente il fatto che le autorità belghe abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei beneficiari interessati già il 1o gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla domanda di sostegno a titolo del FEG;

6.

osserva che il Belgio prevede le seguenti tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: sostegno/orientamento/inserimento; facilitazione della ricerca di un impiego; formazione integrata; sostegno alla creazione di imprese; sostegno a progetti collettivi, indennità per la ricerca di un impiego e la formazione;

7.

si compiace del fatto che le indennità e gli incentivi, che il Belgio ha confermato essere subordinati alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento FEG), siano limitati a meno del 5 % dei costi totali, che è ben al di sotto della soglia del 35 % dei costi totali del pacchetto di servizi personalizzati consentiti dal regolamento;

8.

rileva che i lavoratori nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni costituiscono il 35,9 % dei beneficiari interessati; ritiene che questa categoria di lavoratori sia a più alto rischio di disoccupazione di lunga durata e di esclusione sociale e che abbia esigenze specifiche per quanto riguarda la prestazione di servizi personalizzati a norma dell'articolo 7 del regolamento FEG;

9.

invita la Commissione a fornire informazioni sui risultati del sostegno continuo ai lavoratori collocati in esubero da Caterpillar, in quanto parte della domanda in esame rappresenta il seguito della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.

accoglie con favore il fatto che, oltre ai 488 lavoratori in esubero, 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) sotto i 25 anni della stessa regione dovrebbero partecipare alle misure e ottenere servizi personalizzati cofinanziati dal FEG che comprendono: mobilitazione e orientamento, per nuovi corsi di studio/formazione o per seguire sessioni introduttive per esaminare gli interessi; corsi di formazione specifici; miglioramento delle competenze personalizzato; indennità per la ricerca di un impiego, la formazione e la mobilità;

11.

accoglie con favore l'estensione dell'accesso al FEG per i NEET; osserva tuttavia che attualmente il regolamento FEG prevede che tale accesso possa continuare soltanto fino al 31 dicembre 2017; chiede la revisione del regolamento FEG, nell'ambito della revisione del Quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire l'accesso dei NEET anche dopo il 2017;

12.

accoglie con favore il fatto che le autorità belghe propongano misure speciali per i NEET, soddisfacendo così più specificamente le loro esigenze;

13.

rileva l'importanza di avviare una campagna di informazione per raggiungere i NEET che potrebbero essere ammissibili a queste misure; ricorda la sua posizione sull'esigenza di aiutare i NEET in modo permanente e sostenibile;

14.

accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato istituito a seguito di ulteriori consultazioni con tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che seguiranno anch'essi l'attuazione delle misure proposte attraverso un comitato di sorveglianza;

15.

accoglie con favore in particolare l'approccio delle autorità belghe e la collaborazione con le parti sociali per la concessione di un sostegno a progetti collettivi per i lavoratori che hanno intenzione di avviare un'impresa sociale collettivamente come gruppo, quale misura con un grande potenziale di valore aggiunto;

16.

rileva che le azioni proposte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano fra le azioni ammissibili previste all'articolo 7 del regolamento FEG e ricorda che, a norma di tale articolo, i servizi personalizzati forniti dovrebbero anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste ed essere compatibili con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, nonché tenere conto dell'esperienza acquisita finora nel sostenere i lavoratori collocati in esubero a titolo della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar; rileva, allo stesso tempo, che tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale;

17.

invita gli Stati membri a preparare, insieme con le parti sociali, le strategie per affrontare i previsti cambiamenti del mercato del lavoro e proteggere i posti di lavoro e le competenze dell'Unione, in particolare al momento di negoziare accordi commerciali al fine di garantire regole di leale concorrenza e misure comuni contro il dumping economico, sociale e ambientale; ricorda la sua richiesta di una corretta revisione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione;

18.

evidenzia l'esigenza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato soddisfi sia le esigenze dei lavoratori che quelle del contesto imprenditoriale nella regione interessata e in quelle confinanti;

19.

invita la Commissione a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato onde consentire l'intervento statale finalizzato a promuovere i progetti con benefici sociali e ambientali e ad aiutare le PMI e le industrie in difficoltà, contribuendo alla ricostruzione delle capacità produttive pesantemente colpite dalla crisi finanziaria ed economica globale;

20.

ribadisce l'invito alla Commissione a fornire maggiori dettagli nelle future proposte sui settori che hanno prospettive in termini di crescita, e quindi di impiego di lavoratori, nonché a raccogliere dati verificati sull'impatto del finanziamento FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e i tassi di reintegro conseguiti attraverso il FEG;

21.

osserva che le autorità belghe confermano che le azioni ammissibili non ricevono contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione; rinnova la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

22.

osserva che, ad oggi, il settore della «Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a» è stato oggetto di 14 domande di intervento del FEG, di cui 8 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 6 alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

23.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

24.

apprezza la procedura migliorata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto sull'efficienza del trattamento del fascicolo;

25.

reitera il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

26.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

27.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2016/1145/UE)


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/51


P8_TA(2016)0286

Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015)0180 — C8-0118/2015 — 2015/0096(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 091/11)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0180),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0118/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1o luglio 2015 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 aprile 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0367/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 383 del 17.11.2015, pag. 100.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 19 gennaio 2016 (Testi approvati, P8_TA(2016)0003).


P8_TC1-COD(2015)0096

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1627)


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/52


P8_TA(2016)0287

Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 091/12)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0614),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0174/2014),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 aprile 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0128/2015),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 230 del 14.7.2015, pag. 120.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 28 aprile 2015 (Testi approvati, P8_TA(2015)0104).


P8_TC1-COD(2014)0285

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1139)


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/53


P8_TA(2016)0288

Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)0106 — C8-0127/2016 — 2016/0059(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 091/13)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0106),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0127/2016),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0209/2016),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/54


P8_TA(2016)0289

Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)0107 — C8-0128/2016 — 2016/0060(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 091/14)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0107),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0128/2016),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0208/2016),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.