ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 86

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
6 marzo 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2016-2017
Sedute dal 6 al 9 giugno 2016
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 225 del 13.7.2017 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 7 giugno 2016

2018/C 86/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (2015/2317(INI))

2

2018/C 86/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione (2015/2277(INI))

10

2018/C 86/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla valutazione dei principi contabili internazionali (IAS) e le attività dell'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e del Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI))

24

2018/C 86/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle operazioni di sostegno della pace — impegno dell'Unione europea con le Nazioni Unite e l'Unione africana (2015/2275(INI))

33

2018/C 86/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (2015/2065(INI))

40

2018/C 86/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE (2015/2225(INI))

51

2018/C 86/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee (2015/2227(INI))

62

 

Mercoledì 8 giugno 2016

2018/C 86/08

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE) — 2015/2234(INI))

72

2018/C 86/09

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (2016/2573(RSP))

77

2018/C 86/10

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea (2015/2276(INI))

84

2018/C 86/11

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sullo sviluppo del mercato spaziale (2016/2731(RSP))

95

2018/C 86/12

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla situazione in Venezuela (2016/2699(RSP))

101

2018/C 86/13

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2015 (2016/2747(RSP))

105

2018/C 86/14

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

108

2018/C 86/15

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (D044927/02 — 2016/2683(RSP))

111

 

Giovedì 9 giugno 2016

2018/C 86/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sulla Cambogia (2016/2753(RSP))

114

2018/C 86/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul Tagikistan: la situazione dei prigionieri di coscienza (2016/2754(RSP))

118

2018/C 86/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul Vietnam (2016/2755(RSP))

122

2018/C 86/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente (2016/2610(RSP))

126

2018/C 86/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sulla competitività dell'industria ferroviaria europea (2015/2887(RSP))

140


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 7 giugno 2016

2018/C 86/21

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (14384/2015 — C8-0118/2016 — 2015/0101(NLE))

147

2018/C 86/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto) (13954/2015 — C8-0112/2016 — 2015/0249(NLE))

148

2018/C 86/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12594/2014 — C8-0180/2015 — 2014/0234(NLE))

149

2018/C 86/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (08112/2016 — C8-0184/2016 — 2016/0061(NLE))

150

2018/C 86/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (14387/2015 — C8-0119/2016 — 2015/0100(NLE))

151

2018/C 86/26

P8_TA(2016)0243
Mercati degli strumenti finanziari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM(2016)0056 — C8-0026/2016 — 2016/0033(COD))
P8_TC1-COD(2016)0033
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

152

2018/C 86/27

P8_TA(2016)0244
Mercati degli strumenti finanziari, abusi di mercato e regolamento titoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM(2016)0057 — C8-0027/2016 — 2016/0034(COD))
P8_TC1-COD(2016)0034
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli

153

2018/C 86/28

Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla proposta nomina di Rimantas Šadžius a membro della Corte dei conti (C8-0126/2016 — 2016/0805(NLE))

154

 

Mercoledì 8 giugno 2016

2018/C 86/29

Decisione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2016/2726(RSO))

155

2018/C 86/30

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12080/2015 — C8-0400/2015 — 2015/0193(NLE))

159

2018/C 86/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12089/2015 — C8-0374/2015 — 2015/0196(NLE))

160

2018/C 86/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12095/2015 — C8-0390/2015 — 2015/0201(NLE))

161

2018/C 86/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (06925/2016 — C8-0141/2016 — 2016/0067(NLE))

162

2018/C 86/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α-PVP) (15386/2015 — C8-0115/2016 — 2015/0309(CNS))

163

2018/C 86/35

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

164

2018/C 86/36

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

168

2018/C 86/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13085/2014 — C8-0009/2015 — 2014/0224(NLE))

172

2018/C 86/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE))

173

2018/C 86/39

P8_TA(2016)0264
Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM(2016)0067 — C8-0032/2016 — 2016/0039(COD))
P8_TC1-COD(2016)0039
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 giugno 2016 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia

174

2018/C 86/40

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))

176

 

Giovedì 9 giugno 2016

2018/C 86/41

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (C(2016)02859 — 2016/2735(DEA))

214

2018/C 86/42

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (14956/2/2015 — C8-0129/2016 — 2013/0119(COD))

216

2018/C 86/43

P8_TA(2016)0278
Trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'UE ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti (N8-0110/2015 — C8-0367/2015 — 2015/0906(COD))
P8_TC1-COD(2015)0906
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale ▌della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti

217


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2016-2017

Sedute dal 6 al 9 giugno 2016

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 225 del 13.7.2017.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 7 giugno 2016

6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/2


P8_TA(2016)0246

Relazione 2015 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (2015/2317(INI))

(2018/C 086/01)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale ribadisce che l'Unione deve tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo,

visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea secondo il quale l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento ed essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale,

visti i paragrafi 9 e 35 della dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione del dicembre 2005 dal titolo «Il consenso europeo per lo sviluppo» (1),

viste le conclusioni successive del Consiglio, le relazioni biennali della Commissione e le risoluzioni del Parlamento relative alla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), in particolare la risoluzione del Parlamento del 13 marzo 2014 sulla relazione dell'Unione 2013 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (2),

vista la quinta relazione biennale della Commissione sulla CPS, in particolare il suo documento di lavoro sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo, pubblicato nell'agosto 2015 (SWD(2015)0159),

vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel corso del vertice per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite tenutosi a New York nel 2015 (3), che comprende l'obiettivo di «migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile» (obiettivo 17.14),

visto il documento finale del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del dicembre 2011 sul partenariato per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0165/2016),

A.

considerando che le conclusioni del Consiglio relative alla quinta relazione biennale sulla CPS, adottate nell'ottobre 2015, sottolineavano che la CPS costituirà una parte importante del contributo dell'UE alla realizzazione del più ampio obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS);

B.

considerando che l'adozione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile presenta una nuova sfida per la realizzazione della CPS, in quanto stabilisce un unico insieme universale di obiettivi di sviluppo applicabile a tutti;

C.

considerando che l'Unione europea deve assumere una funzione di guida in materia di promozione della CPS;

D.

considerando che 1,5 miliardi di persone vivono tuttora in condizioni di povertà, subendo privazioni sul piano della salute, dell'istruzione e del tenore di vita; che, per la maggior parte, si tratta di donne;

E.

considerando che il margine di bilancio dei paesi in via di sviluppo è di fatto limitato dai requisiti degli investitori globali e dei mercati finanziari; che i paesi in via di sviluppo hanno offerto diversi incentivi ed esenzioni fiscali, per attirare o trattenere gli investitori, che hanno comportato una dannosa competizione fiscale e una corsa al ribasso;

F.

considerando che l'UE ha una responsabilità diretta nonché storica nelle sue relazioni con i paesi partner;

G.

considerando che l'attuale quadro europeo di sviluppo non dispone di meccanismi efficaci per prevenire e rimediare alle incoerenze derivanti dalle politiche condotte dall'Unione europea;

La CPS nel quadro dell'agenda 2030

1.

ribadisce che la CPS è un elemento fondamentale per ottenere e conseguire la nuova agenda per lo sviluppo sostenibile; sollecita un'azione proattiva basata su una interpretazione condivisa della CPS; rileva che l'approccio basato sui diritti umani dovrebbe consentire di comprendere meglio la coerenza delle politiche per lo sviluppo, dal momento che, senza affrontare gli ostacoli posti alla realizzazione dei diritti, non ci può essere alcun progresso verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà; ritiene che la CPS dovrebbe contribuire al consolidamento dello Stato di diritto, ad istituzioni imparziali e ad affrontare la sfida del buon governo nei paesi in via di sviluppo;

2.

deplora il fatto che, sebbene la CPS fosse stata approvata nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (4), nel trattato di Lisbona e nel forum di Busan sull'efficacia degli aiuti (5), sono stati compiuti scarsi progressi per quanto riguarda la sua concreta attuazione;

3.

chiede un dibattito a livello UE sulla CPS nel quadro dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 nuovi OSS universali e indivisibili, in modo da poter meglio comprendere come il concetto potrebbe adattarsi al concetto più universale di CPSS;

4.

ricorda che gli obiettivi di sviluppo sostenibile valgono sia per i paesi avanzati che per quelli in via di sviluppo e che gli OSS dovrebbero essere nettamente integrati nel processo decisionale UE a livello sia interno che esterno; sottolinea l'esigenza di mettere a punto processi di governance per promuovere la CPS a livello globale e chiede che la CPS sia inserita come punto centrale nei prossimi dibattiti sulle politiche dell'UE, in particolare in materia di strategia globale e di quadro finanziario pluriennale (QFP);

Meccanismi della CPS

5.

chiede di discutere la CPS in una riunione del Consiglio europeo al fine di favorire un dibattito interistituzionale che coinvolga la Commissione, il SEAE, il Consiglio e il Parlamento, come pure un dibattito a livello nazionale;

6.

propone che, in preparazione di tale vertice, la Commissione e il SEAE trasmettano raccomandazioni concrete ai capi di Stato e di governo dell'UE riguardanti efficaci meccanismi per l'operatività della CPS e l'integrazione di strategie UE per una migliore realizzazione degli OSS e su come definire più chiaramente le responsabilità di ciascuna istituzione dell'UE nella realizzazione degli impegni CPS; ritiene che tale processo dovrebbe essere quanto più trasparente e inclusivo possibile, coinvolgendo i governi locali e regionali, le organizzazioni della società civile e i gruppi di riflessione;

7.

accoglie con favore la creazione di un gruppo di commissari coinvolti nelle relazioni esterne; chiede che l'alto rappresentante/vicepresidente presenti relazioni periodiche sul lavoro di tale gruppo alla commissione per lo sviluppo;

8.

ritiene che i meccanismi che sono stati utilizzati da alcune delegazioni dell'UE per offrire un feedback alla relazione 2015 della Commissione sulla CPS dovrebbero essere estesi a tutte le delegazioni dell'UE, e che questo dovrebbe diventare un esercizio annuale; chiede alle delegazioni dell'UE di garantire che la CPS sia all'ordine del giorno dei rispettivi incontri bilaterali e delle riunioni dell'assemblea paritetica, come la riunione annuale dei capi delle delegazioni dell'UE a Bruxelles;

9.

accoglie con favore il pacchetto «Legiferare meglio» adottato dalla Commissione il 19 maggio 2015; accoglie, inoltre, positivamente il fatto che si faccia esplicito riferimento alla CPS come un requisito legale nello strumento 30 degli orientamenti per legiferare meglio (COM(2015)0215);

10.

deplora che, sebbene le valutazioni d'impatto rappresentino uno strumento importante per la realizzazione della CPS, le valutazioni degli impatti in materia di sviluppo rimangono scarse e non affrontano idoneamente il potenziale impatto sui paesi in via di sviluppo; auspica che il pacchetto «Legiferare meglio» e i relativi orientamenti migliorino tale situazione, tenendo conto dello sviluppo e dei diritti umani in tutte le valutazioni d'impatto e incrementando la trasparenza; invita la Commissione a consultare sistematicamente le organizzazioni di difesa dei diritti umani nella fase iniziale del processo di elaborazione delle politiche e a introdurre tutele e meccanismi più solidi per equilibrare meglio la rappresentatività dei soggetti interessati; accoglie con favore la consultazione del pubblico sulla tabella di marcia che mira a determinare l'esito e l'impatto della CPS sui paesi in via di sviluppo e apre ai soggetti esterni interessati, fra i quali i paesi in via di sviluppo e la società civile, l'opportunità di formulare il loro parere e di partecipare attivamente; si compiace inoltre della fase sul campo della tabella di marcia e dei casi di studio che potrebbero contribuire efficacemente a un'accurata valutazione dell'impatto della CPS; ritiene necessario effettuare valutazioni ex post più sistematiche nel corso dell'attuazione delle politiche;

11.

giudica necessaria una maggiore enfasi sul coordinamento istituzionale, tra le istituzioni dell'UE o con gli Stati membri; invita i governi degli Stati membri a inserire la CPS in un atto giuridicamente vincolante e a definire un piano d'azione per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (CPSS) al fine di renderla operativa; ritiene che i parlamenti nazionali debbano essere più pienamente coinvolti nell'agenda CPS nel quadro della loro capacità di chiedere conto ai governi e di monitorare i progressi in questo campo;

12.

ricorda il ruolo importante che il Parlamento deve svolgere nel processo di promozione della CPS, riconoscendole priorità nei propri ordini del giorno, moltiplicando le riunioni fra le commissioni e quelle interparlamentari relative alla CPS, promuovendo lo scambio di opinioni sulla CPS con i paesi partner e favorendo il dialogo con la società civile;

13.

osserva che alcuni Stati membri hanno istituito un efficace meccanismo interministeriale di coordinamento con un mandato specifico in materia di CPSS; invita gli Stati membri a seguire e scambiarsi le buone pratiche già adottate da altri Stati membri;

14.

rileva che la programmazione congiunta costituisce uno strumento efficace per la pianificazione coerente delle attività di cooperazione allo sviluppo dell'UE; si compiace del fatto che essa includa le attività bilaterali degli Stati membri nei paesi partner ma deplora che, in passato, non si sia riusciti a collegare l'azione dell'UE alle attività degli Stati membri, perdendo in tal modo possibilità di sfruttare le sinergie;

15.

riconosce che un'applicazione corretta della CPS richiede un livello adeguato di risorse e di personale; chiede che ai punti focali della CPS nei ministeri nazionali e presso le delegazioni dell'UE vengano accordate le risorse necessarie per mettere in atto strategie nazionali ed europee in materia di CPS;

16.

sottolinea che i parlamenti nazionali svolgono un ruolo essenziale ai fini dell'attuazione della CPSS, garantendo che gli impegni politici, il monitoraggio e il pieno coinvolgimento delle organizzazioni della società civile siano sottoposti a periodico controllo e controllando le relazioni di valutazione d'impatto da parte dei governi;

17.

ricorda la sua proposta di un sistema indipendente all'interno dell'Unione per raccogliere le denunce presentate dalle persone e dalle comunità interessate dalle politiche dell'Unione; riconosce l'importante ruolo della commissione per lo sviluppo del Parlamento e del suo relatore permanente per la CPS nel riferire le preoccupazioni dei cittadini o delle comunità interessate dalle politiche dell'UE;

18.

sottolinea la necessità che l'UE investa più risorse su analisi della CPS basate su dati certi; invita la Commissione a individuare senza indugio le incoerenze e ad elaborare un'analisi dei relativi costi nonché a sviluppare adeguati meccanismi di monitoraggio e di controllo dell'avanzamento in materia di CPS; invita inoltre la Commissione a includere nella sua analisi proposte su come evitare e affrontare le incoerenze tra le varie politiche; sottolinea inoltre l'esigenza di migliorare i riferimenti alla CPS nei documenti di programmazione;

19.

evidenzia la necessità di rafforzare la CPS nel contesto della revisione del consenso europeo per lo sviluppo e delle discussioni sul futuro accordo post-Cotonou;

Settori prioritari

Migrazione

20.

riconosce che l'UE si trova ad affrontare la più grande crisi di rifugiati dalla Seconda guerra mondiale; sottolinea che è essenziale rafforzare il collegamento tra la migrazione e le politiche di sviluppo per affrontare le cause profonde di questo fenomeno; ritiene che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alla crisi, compresi gli strumenti diplomatici e di sicurezza; sottolinea che la risposta alla crisi dei rifugiati non dovrebbe concentrarsi solo sui problemi di sicurezza e che è necessario migliorare l'integrazione degli obiettivi di sviluppo, in modo da rendere le politiche dell'UE in materia di migrazione compatibili con quelle che mirano a ridurre la povertà; sottolinea che la CPS costituisce una parte importante della nuova politica dell'UE in materia di migrazione; accoglie con favore l'adozione dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015)0240), che sviluppa una risposta globale alla crisi; ritiene che la sua attuazione dovrebbe essere accompagnata da azioni concrete per favorire lo sviluppo economico, politico e sociale e il buon governo nei paesi di origine; sottolinea l'importanza delle rimesse come fonte di finanziamento per lo sviluppo; sottolinea l'importanza degli accordi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi al fine di garantire la circolazione sicura e la mobilità dei lavoratori internazionali; ritiene che i programmi di aiuto allo sviluppo e i bilanci all'uopo destinati non debbano essere impiegati a fini di controllo della migrazione; sottolinea che ogni politica comune in materia di migrazione deve concentrarsi sulle vie di accesso legali all'Europa e sull'accoglienza dei migranti;

21.

sottolinea che l'UE ha bisogno di una maggiore armonizzazione delle politiche migratorie e di asilo, sia all'interno dell'Unione stessa che con i suoi partner internazionali; suggerisce che una politica migratoria veramente efficiente e globale deve integrare pienamente le politiche interne ed esterne dell'UE, in particolare nelle strutture operative dell'UE; sottolinea l'importanza di sviluppare un'unica politica comune di asilo e di immigrazione; chiede un approccio inclusivo per affrontare le cause profonde della migrazione che sia strettamente connesso allo sviluppo, al fine di raggiungere una soluzione sostenibile della crisi migratoria; ricorda che le donne e le ragazze che sono rifugiate o migranti sono particolarmente vulnerabili alla violenza e allo sfruttamento sessuali e che nelle politiche dell'UE in materia di migrazione occorre integrare una prospettiva di genere;

22.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ottica di rafforzare la coerenza tra le politiche di migrazione e di sviluppo, a non riportare come aiuto pubblico allo sviluppo la spesa legata ai rifugiati, in quanto questo comporta immensi costi in termini di opportunità a spese dei programmi di sviluppo che affrontano con efficacia le cause profonde della migrazione;

Commercio e finanza

23.

sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri nel complesso rimangono i più importanti donatori mondiali in relazione agli aiuti al commercio (EUR 11,7 miliardi nel 2013 — SWD(2015)0128); suggerisce che gli aiuti al commercio dell'UE devono puntare anche a conferire maggiore autonomia ai produttori, alle cooperative, alle micro e piccole imprese che versano in condizioni di povertà, agevolare la diversificazione dei mercati nazionali, potenziare l'uguaglianza delle donne e rafforzare l'integrazione regionale e la riduzione delle disparità di reddito; accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di concentrarsi maggiormente sulle disposizioni relative allo sviluppo degli accordi commerciali; ricorda l'impegno degli Stati membri a compiere sforzi concreti per il conseguimento dell'obiettivo dello 0,7 % del PNL come APS per i paesi in via di sviluppo, nonché la raccomandazione OCSE/DAC di raggiungere una componente di sovvenzioni media dell'86 % nell'APS totale; sottolinea che gli accordi commerciali dovrebbero contribuire a promuovere valori come lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la lotta alla corruzione in tutto il mondo;

24.

ricorda che la liberalizzazione del commercio non è, di per sé, positiva ai fini dell'eliminazione della povertà, giacché può avere effetti negativi sullo sviluppo sostenibile;

25.

chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione degli aiuti europei al commercio nei paesi in via di sviluppo, illustrando gli importi stanziati e la rispettiva provenienza, sia all'interno della rubrica IV del bilancio dell'Unione che del FES; ritiene che un simile documento fornirebbe una solida base per le relazioni dell'UE sulla CPS pubblicate con cadenza biennale;

26.

ricorda che l'obiettivo di sviluppo sostenibile 17.15 riconosce la necessità di rispettare lo spazio politico di ciascun paese finalizzato all'eradicazione della povertà e allo sviluppo sostenibile; ribadisce il diritto dei paesi in via di sviluppo di regolamentare gli investimenti in modo da garantire obblighi e doveri per tutti gli investitori, compresi quelli stranieri, con l'obiettivo di proteggere i diritti umani e le norme in materia di lavoro e di ambiente;

27.

accoglie con favore i progressi compiuti dall'introduzione del Patto di sostenibilità per il Bangladesh e chiede alla Commissione di estendere i quadri vincolanti per contemplare altri settori; esorta, in tal senso, la Commissione a estendere la responsabilità sociale delle imprese e le iniziative sul dovere di diligenza che completano l'esistente regolamento dell'UE sul legname o interessano la proposta di regolamento UE sui minerali dei conflitti, estendendole ad altri settori, garantendo in tal modo che l'UE e i suoi commercianti e operatori tengano fede all'obbligo di rispetto dei diritti umani e delle più elevate norme sociali e ambientali;

28.

ricorda che la politica di investimento dell'UE, in particolare quando implica l'utilizzo di denaro pubblico, deve contribuire alla realizzazione degli OSS; rammenta la necessità di rafforzare la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni di finanziamento allo sviluppo (IFS) per seguire e controllare in modo efficace i flussi, la sostenibilità del debito e il valore aggiunto rispetto ai loro progetti di sviluppo sostenibile;

29.

ricorda il ruolo unico svolto dall'APS nel conseguire risultati di sviluppo efficaci; invita a salvaguardare l'orientamento allo sviluppo e la natura dell'APS, compreso il sistema di notifica trasparente e responsabile; rammenta che svincolare gli aiuti è una condizione necessaria per offrire nuove opportunità agli attori socioeconomici dei paesi in via di sviluppo, come le imprese locali o gli esperti di assistenza tecnica e chiede di valorizzare il ricorso a sistemi di appalto dei paesi in via di sviluppo per i programmi di aiuto a sostegno delle attività gestite dal settore pubblico per rafforzare il settore privato locale;

30.

ricorda, tuttavia, che gli aiuti da soli non sono sufficienti; ritiene che le fonti innovative e diversificate di finanziamento, come l'imposta sulle transazioni finanziarie, la tassa sul carbonio, il prelievo sui biglietti aerei, le rendite derivate da risorse naturali ecc., debbano essere prese in considerazione e allineate ai principi di efficacia dello sviluppo; ritiene che occorra rafforzare la coerenza tra finanziamenti pubblici, privati, internazionali e nazionali; riconosce il ruolo essenziale del settore privato in questo senso; sottolinea l'importanza di creare condizioni favorevoli all'imprenditoria privata nei paesi in via di sviluppo e di incoraggiare lo sviluppo di quadri politici e giuridici che agevolino l'utilizzo di conti bancari e la creazione di infrastrutture digitali;

31.

è convinto che la politica commerciale dell'UE debba tenere conto delle realtà e della situazione in termini di sviluppo dei paesi in via di sviluppo per conseguire gli obiettivi di CPS, nonché del diritto di tali paesi di definire le proprie strategie di sviluppo; sottolinea che gli accordi commerciali e di investimento conclusi dall'UE e dai suoi Stati membri non devono compromettere, direttamente o indirettamente, gli obiettivi di sviluppo o la promozione e la tutela dei diritti umani nei paesi partner; ricorda che un commercio equo e adeguatamente regolato, conformemente alle norme dell'OMC, potrebbe offrire possibilità di sviluppo; accoglie con favore l'inclusione di capitoli globali sul commercio e sullo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali e di investimento;

32.

chiede all'UE di istituire un quadro normativo appropriato concernente le modalità con cui le imprese integrano i diritti umani e le norme sociali e ambientali; invita l'UE e gli Stati membri a continuare ad impegnarsi attivamente nelle attività del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nell'ottica di attribuire alle multinazionali le loro responsabilità in materia di violazioni dei diritti umani;

33.

sostiene un sistema fiscale efficiente, equo e trasparente in linea con i principi del buon governo; accoglie con favore il pacchetto di misure di trasparenza fiscale presentato dalla Commissione il 18 marzo 2015 e il pacchetto contro l'elusione fiscale presentato il 28 gennaio 2016, compresa la relativa comunicazione su una strategia esterna per la promozione della buona governance fiscale a livello internazionale; sottolinea l'importanza di effettuare una valutazione d'impatto e di analizzare gli effetti indiretti della nuova legislazione fiscale dell'UE per evitare impatti negativi sui paesi in via di sviluppo; ricorda che la mobilitazione di risorse nazionali attraverso il regime fiscale è la fonte più importante di reddito per il finanziamento pubblico dello sviluppo sostenibile; esorta l'Unione europea a sostenere i paesi in via di sviluppo nella costruzione delle loro capacità negli ambiti dell'amministrazione fiscale, della governance finanziaria e della gestione delle finanze pubbliche, e a contrastare i flussi finanziari illeciti; invita l'UE a garantire che le società paghino le tasse nei paesi in cui si ricava o si crea valore; sottolinea di conseguenza la responsabilità in capo all'UE di promuovere e rendere operativo a livello globale il principio della CPS in materia fiscale; esorta l'UE, a tale proposito, a consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare in condizioni di parità alla riforma globale delle norme fiscali internazionali vigenti;

34.

ritiene che la cooperazione internazionale sia essenziale per contrastare i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale e invita l'UE a incoraggiare un'ulteriore cooperazione internazionale in materia fiscale; invita l'UE a garantire l'equo trattamento dei paesi in via di sviluppo in sede di negoziazione dei trattati fiscali in linea con il modello di convenzione contro la doppia imposizione dell'ONU, tenendo conto della loro particolare situazione e garantendo un'equa distribuzione dei diritti di tassazione; accoglie con favore gli impegni assunti alla conferenza sul finanziamento dello sviluppo tenutasi ad Addis Abeba nel luglio 2015, come la revisione dei finanziamenti multilaterali per lo sviluppo e l'iniziativa fiscale Addis («Addis Tax Initiative») che mira ad aiutare i paesi in via di sviluppo a rafforzare i sistemi nazionali di assegnazione delle risorse; invita l'UE a fare pieno uso del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, che comprende una disposizione facoltativa per l'assistenza alla riscossione delle imposte;

35.

chiede una valutazione dell'impatto esercitato dalle sovvenzioni sui prezzi all'esportazione nonché dagli ostacoli tariffari e commerciali sui paesi in via di sviluppo;

36.

ricorda che l'impegno volto a garantire l'accesso alle materie prime provenienti da paesi in via di sviluppo non deve minare lo sviluppo locale e l'eliminazione della povertà bensì aiutare tali paesi a tramutare il loro patrimonio minerario in autentico sviluppo;

Sicurezza alimentare

37.

sottolinea che la realizzazione della sicurezza alimentare globale richiederà una CPS a tutti i livelli, in particolare se lo scopo è quello di conseguire i più ambiziosi obiettivi di agenda 2030, vale a dire eliminare completamente la fame e porre fine a tutte le forme di malnutrizione; ritiene che l'UE dovrebbe promuovere l'istituzione di quadri normativi solidi con criteri chiari per proteggere i diritti e la sicurezza alimentare delle persone vulnerabili;

38.

invita l'UE a valutare sistematicamente l'impatto, tra gli altri fattori, delle politiche agricole, commerciali ed energetiche dell'UE — come la politica in materia di biocarburanti — sulla sicurezza alimentare nel mondo in via di sviluppo e sui mezzi di sussistenza delle persone più vulnerabili; esorta la Commissione a continuare a concentrarsi sulle cooperative, sulle microimprese agricole, sulle aziende agricole di piccole e medie dimensioni e sui lavoratori agricoli, nonché a promuovere pratiche sostenibili e agroecologiche in linea con le conclusioni delle scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo (IAASTD), le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile; rammenta la necessità di garantire che l'introduzione delle misure della politica agricola comune (PAC) non metta a repentaglio la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo; sottolinea che nel costante monitoraggio del quadro per la politica di sicurezza alimentare dell'UE (COM(2010)0127) è necessario affrontare questioni sostanziali di coerenza e impatto della politica; sottolinea che l'UE deve sostenere la creazione di industrie di trasformazione nel settore agricolo e il miglioramento delle tecniche di immagazzinamento dei prodotti alimentari; ricorda l'importanza di prendere in considerazione l'impatto degli accordi di pesca sulla sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di contribuire a prevenire l'accaparramento delle terre sostenendo i paesi in via di sviluppo nell'attuazione a livello nazionale degli orientamenti volontari delle Nazioni Unite sulla governance responsabile della terra, della pesca e delle foreste;

Salute

39.

sottolinea la necessità, per i paesi in via di sviluppo, di predisporre in via prioritaria delle linee di bilancio per realizzare sistemi sanitari solidi, costruire infrastrutture sanitarie sostenibili e offrire servizi di base e cure di qualità; chiede all'Unione europea di sostenere l'istituzione di una copertura sanitaria universale che garantisca la mutualizzazione dei rischi sanitari nei paesi in via di sviluppo;

Cambiamenti climatici

40.

chiede un'azione da parte dell'UE, degli Stati membri e di tutti i partner internazionali nell'attuazione del recente accordo sul clima, COP21/Parigi; sottolinea che l'UE e gli altri paesi sviluppati devono continuare a sostenere l'azione sul clima per ridurre le emissioni e costruire la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati (PMS); ricorda l'importanza fondamentale dell'offerta di un adeguato finanziamento per il clima in questo contesto; sostiene, a tale riguardo, il processo di transizione energetica dell'UE e il passaggio alle energie rinnovabili; evidenzia che l'incapacità di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 oC potrebbe compromettere i vantaggi in termini di sviluppo; invita l'UE ad assumere un ruolo proattivo nell'affrontare la sfida climatica globale attraverso la definizione di priorità strategiche a tutti i livelli e in tutti i settori, nonché a elaborare e attuare nuovi e vincolanti obiettivi in materia di clima, efficienza energetica ed energie rinnovabili, in linea con l'accordo di Parigi;

41.

riconosce che le risorse private nel quadro dei finanziamenti per il clima non possono sostituirsi ai fondi pubblici; sottolinea che occorre garantire trasparenza in termini di informativa e responsabilità nonché l'attuazione delle pertinenti garanzie sociali e ambientali per quanto attiene ai finanziamenti privati per il clima;

Genere

42.

accoglie con favore il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020 e incoraggia il monitoraggio e l'attuazione dei suoi obiettivi in tutte le azioni esterne dell'UE, anche nei progetti finanziati dall'UE a livello di paese; invita inoltre l'UE a integrare efficacemente la parità di genere e l'emancipazione femminile in tutte le sue politiche, compresi i bilanci, e a garantire che le sue politiche esterne contribuiscano alla lotta contro tutte le forme di discriminazione, anche nei confronti delle persone LGBT;

Sicurezza

43.

riconosce che non ci può essere sviluppo sostenibile o eliminazione della povertà senza sicurezza; riconosce, inoltre, che il nesso tra sicurezza e sviluppo è un elemento importante per garantire l'efficacia dell'azione esterna dell'UE;

44.

sottolinea l'importanza di assicurare la coerenza programmatica e il coordinamento tra l'azione esterna dell'UE e le politiche in materia di sicurezza, difesa, scambi commerciali, aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo; richiama l'attenzione sulla sfida della buona governance nei paesi in via di sviluppo; insiste sul fatto che la CPS dovrebbe contribuire alla creazione dello Stato di diritto e di istituzioni imparziali, nonché al rafforzamento delle azioni volte a realizzare il disarmo e ad assicurare l'assistenza sanitaria pubblica e la sicurezza alimentare, nonché delle relative politiche che garantiscano la sicurezza e lo sviluppo;

45.

invita l'UE a potenziare le proprie capacità di prevenzione delle crisi e e di risposta rapida al fine di rafforzare le sinergie tra la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e gli strumenti di sviluppo, trovando un equilibrio tra risposte a breve termine alle crisi e strategie di sviluppo a lungo termine; suggerisce che la creazione di un nuovo strumento dedicato al nesso sviluppo-sicurezza potrebbe limitare le incoerenze e aumentare l'efficienza della CPS; sottolinea che tale strumento non dovrebbe essere finanziato mediante gli strumenti di sviluppo esistenti bensì tramite nuovi stanziamenti di bilancio; chiede di includere le priorità e le politiche delle regioni e dei paesi interessati nell'elaborazione delle strategie dell'UE in materia di sicurezza e sviluppo; accoglie con favore il ricorso al quadro politico per l'approccio alle crisi (Political Framework for Crisis Approach — PFCA) quale strumento importante per consentire una tempestiva comprensione comune delle crisi; chiede il rafforzamento della collaborazione tra la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri al fine di realizzare un'analisi esaustiva che permetta di operare una scelta informata tra azioni PSDC e non PSDC in sede di gestione delle crisi;

46.

ritiene che la strategia per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel (6), la forza di reazione rapida africana, così come il piano d'azione regionale per il Sahel 2015-2020 (7) costituiscano validi esempi di una corretta attuazione dell'approccio globale dell'UE, combinando in modo efficace sicurezza, sviluppo e risposte di governance;

47.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a migliorare il legame tra aiuti umanitari, cooperazione allo sviluppo e resilienza alle catastrofi, in modo da consentire una risposta più flessibile ed efficace alle crescenti esigenze;

o

o o

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2014)0251.

(3)  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1

(4)  http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

(5)  http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf

(6)  http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf

(7)  www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/04/st07823-en15_pdf


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/10


P8_TA(2016)0247

Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione (2015/2277(INI))

(2018/C 086/02)

Il Parlamento europeo,

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile), in particolare l'obiettivo n. 2 degli obiettivi di sviluppo sostenibile ivi stabiliti, ossia porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore alimentazione, nonché promuovere l'agricoltura sostenibile (1),

visto l'accordo di Parigi delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 2015 (2),

visto il programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa (CAADP) convenuto dall'Unione africana (UA) nel 2002 (3),

visto il vertice dei capi di Stato dell'Unione africana, svoltosi a Maputo (Mozambico) nel 2003, in occasione del quale i governi dell'UA hanno concordato di investire oltre il 10 % degli stanziamenti totali dei loro bilanci nazionali nel settore agricolo (4),

vista l'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana svoltasi nel luglio 2012, nel decimo anniversario dell'adozione del CAADP, in occasione della quale il 2014 è stato dichiarato l'«anno dell'agricoltura e della sicurezza alimentare in Africa» (5),

vista la dichiarazione sull'accelerazione della crescita agricola e della trasformazione per una prosperità condivisa e una migliore sussistenza, adottata il 27 giugno 2014 durante il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana a Malabo (Guinea equatoriale), in base alla quale i governi dell'UA hanno rinnovato l'impegno ad assegnare almeno il 10 % delle risorse pubbliche all'agricoltura (6),

vista l'iniziativa de L'Aquila sulla sicurezza alimentare lanciata dal G8 del 2009 (7),

visti il quadro e gli orientamenti di politica fondiaria in Africa, adottati dalla conferenza congiunta dei ministri dell'Agricoltura, degli affari fondiari e dell'allevamento, svoltasi nel 2009 ad Addis Abeba (Etiopia) (8), come pure la dichiarazione sulle sfide e le questioni fondiarie in Africa (9), adottata dai capi di Stato dell'Unione africana durante il vertice tenutosi a Sirte (Libia) nel luglio 2009, che ha chiesto l'efficace attuazione del quadro e degli orientamenti di politica fondiaria,

visti i principi guida sugli investimenti fondiari su larga scala in Africa, adottati dalla conferenza congiunta dei ministri dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura riunitisi ad Addis Abeba il 1o e il 2 maggio 2014 (10),

vista la dichiarazione del maggio 2013 delle organizzazioni della società civile dell'Africa dal titolo «Modernising African agriculture — Who benefits?» (Modernizzare l'agricoltura africana — Chi ne beneficia?) (11),

vista la dichiarazione Djimini delle organizzazioni dei piccoli proprietari terrieri dell'Africa occidentale del 13 marzo 2014 (12),

visti gli orientamenti volontari della FAO per sostenere la realizzazione progressiva del diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, del 2004 (13),

vista la relazione del 2009 della Valutazione internazionale del ruolo della conoscenza, della scienza e della tecnologia agricole per lo sviluppo (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD) dal titolo «Agriculture at a crossroads» (L'agricoltura a un bivio) (14),

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (15),

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979 (16),

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1987 (17),

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 (18),

visti i principi di base e le linee guida dell'ONU sugli sgomberi e gli spostamenti indotti dallo sviluppo, pubblicati nel 2007 (19),

visti i principi guida su imprese e diritti umani approvati nel 2011 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (20), nonché le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, aggiornate nel 2011 (21),

visto il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo del 2011 (22),

viste le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste del 2012 (23),

vista la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1991 (Convenzione UPOV) (24),

visto il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) del 2001 (25),

visti la convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i protocolli ad essa associati di Cartagena sulla biosicurezza (2000) e di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (2010) (26),

vista la legge modello africana sulla biosicurezza (27),

vista la risoluzione sulla legislazione fondiaria in una prospettiva di sovranità alimentare, adottata dall'Assemblea parlamentare della Francofonia il 12 luglio 2012 (28),

vista la risoluzione sulle conseguenze sociali e ambientali della pastorizia per i paesi ACP, approvata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ad Addis Abeba il 27 novembre 2013 (29),

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» (30), approvata il 31 marzo 2010, e le conclusioni del Consiglio sul quadro strategico, approvate il 10 maggio 2010 (31),

viste le conclusioni del Consiglio, del 28 maggio 2013, in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale (32),

visto il piano d'azione della Commissione sulla nutrizione, del luglio 2014 (33),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare (34),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sull' approccio dell'Unione europea alla resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare (35),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sul ruolo dei diritti di proprietà, del regime di proprietà e della creazione di ricchezza per l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo (36),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2015 sulla Tanzania, in particolare sulla questione dell'accaparramento dei terreni (37),

vista la dichiarazione della Convergenza globale delle lotte per la terra e l'acqua, rilasciata in occasione del Forum sociale mondiale svoltosi a Tunisi nel marzo 2015 (38);

vista la sua risoluzione del 30 aprile 2015 su Expo Milano 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita (39),

visto l'appello della società civile africana a includere la sovranità alimentare e il diritto all'alimentazione nell'agenda della presidenza tedesca del G7 del giugno 2015 (40);

vista la Carta di Milano (41), eredità di Expo 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita, sottoscritta da oltre un milione di capi di Stato, governi e semplici cittadini, che richiama ogni cittadino, associazione, impresa o istituzione nazionale e internazionale ad assumersi le proprie responsabilità per garantire alle generazioni future di poter godere del diritto al cibo, e include impegni vincolanti per garantire un effettivo diritto al cibo nel mondo,

visto il Comitato delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare mondiale, quale consesso appropriato per concordare linee guida strategiche a livello internazionale sul tema e assemblea in cui le parti interessate possono far sentire la loro voce,

visto il Milan Urban Food Policy Pact del 15 ottobre 2015 (42), promosso dal Comune di Milano e sottoscritto da 113 città nel mondo, che è stato presentato al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon e che evidenzia il ruolo centrale delle città nella creazione di politiche sul cibo,

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2016 sulla situazione in Etiopia (43),

vista l'audizione pubblica sulla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione, organizzata dalla commissione per lo sviluppo il 1o dicembre 2015 (44),

visto lo studio dal titolo «New Alliance for Food and Nutrition Security in Africa» (Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione in Africa), a cura del professor Olivier de Schutter, richiesto dalla commissione per lo sviluppo e pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche esterne nel novembre 2015 (45),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0169/2016),

A.

considerando che la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione in Africa mira a rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione aiutando 50 milioni di persone nell'Africa subsahariana a uscire dalla povertà entro il 2020; che i paesi partecipanti hanno negoziato quadri di cooperazione per paese che sanciscono l'impegno ad agevolare gli investimenti privati nel settore dell'agricoltura in Africa;

B.

considerando che negli ultimi trenta anni l'agricoltura su piccola scala è stata trascurata in Africa, mentre è cresciuta sensibilmente la dipendenza dei paesi a basso reddito dalle importazioni di generi alimentari, che li ha resi vulnerabili alle variazioni dei prezzi sui mercati internazionali;

C.

considerando che i grandi partenariati pubblico-privati (PPP) rischiano di creare posizioni dominanti a favore delle imprese agricole di maggiori dimensioni nell'agricoltura africana, che escludono le imprese locali;

D.

considerando che gli investimenti privati nel quadro della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione in Africa hanno interessato più di 8,2 milioni di piccoli agricoltori e creato più di 21 000 posti di lavoro, di cui oltre la metà destinati alle donne;

E.

considerando che la crisi alimentare del 2008 ha portato a riconoscere universalmente la necessità di sostenere la produzione alimentare su piccola scala destinata ai mercati nazionali;

F.

considerando che l'avvio di programmi di adeguamento strutturale agli inizi degli anni '80 ha contribuito a sviluppare un'agricoltura guidata dalle esportazioni, nell'ambito della quale è stata accordata priorità all'aumento della produzione di colture commerciali per i mercati globali; che tale scelta ha favorito forme di produzione su vasta scala, altamente capitalizzate e meccanizzate, mentre, in confronto, l'agricoltura su piccola scala è stata trascurata;

G.

considerando che i mercati internazionali saranno più volatili in futuro; che gli Stati non dovrebbero correre il rischio di dipendere eccessivamente dalle importazioni, ma dovrebbero investire principalmente nella produzione alimentare a livello nazionale per creare resilienza;

H.

considerando che le imprese agricole a conduzione familiare e i piccoli proprietari terrieri devono essere al centro della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione;

I.

considerando che la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo dipende in larga misura dall'uso sostenibile delle risorse naturali;

J.

considerando che i cosiddetti «poli d'espansione» mirano ad attrarre investitori internazionali mettendo terreni a disposizione delle grandi imprese private e che ciò non deve andare a scapito di quelle agricole a conduzione familiare;

K.

considerando che gli accordi sulla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione non contengono alcun indicatore concreto sulla fame e la malnutrizione;

L.

considerando che le imprese agricole a conduzione familiare e i piccoli proprietari terrieri hanno dimostrato di poter fornire prodotti diversificati e di aumentare la produzione alimentare in modo sostenibile attraverso l'impiego di pratiche agroecologiche;

M.

considerando che le monocolture aumentano la dipendenza dai fertilizzanti chimici e dai pesticidi, provocano un massiccio degrado del territorio e contribuiscono ai cambiamenti climatici;

N.

considerando che l'agricoltura è responsabile di almeno il 14 % delle emissioni annue totali di gas serra, soprattutto a causa dell'uso di concimi azotati;

O.

considerando che, sebbene esistano diverse forme di proprietà fondiaria (consuetudinaria, pubblica e privata), la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione fa riferimento quasi esclusivamente all'attribuzione dei titoli fondiari nel trattare la questione dei diritti fondiari;

P.

considerando che nel 2050 il 70 % della popolazione del pianeta vivrà nelle grandi città e la nutrizione sarà sempre più una questione che richiede una risposta globale e locale allo stesso tempo;

Q.

considerando che l'attribuzione dei titoli fondiari non costituisce l'unica garanzia a protezione dall'esproprio della terra e dal trasferimento;

R.

considerando che la dimensione di genere è un aspetto molto importante degli investimenti in agricoltura in Africa; che le donne provenienti dalle zone rurali sono da sempre discriminate per quanto riguarda l'accesso a una serie di risorse produttive, tra cui terra, credito, fattori produttivi e servizi;

S.

considerando che, fino a poco tempo fa, il sostegno all'agricoltura era incentrato sulle produzioni da esportazione gestite da uomini, mentre alle donne era perlopiù affidato il compito di produrre gli alimenti necessari al sostentamento della famiglia;

T.

considerando che, secondo le stime della FAO, in tutto il mondo si è assistito alla perdita del 75 % circa della diversità fitogenetica; che l'ampia erosione genetica aumenta la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e alla comparsa di nuovi parassiti e di nuove malattie;

U.

considerando che il controllo, la proprietà e l'accessibilità economica delle sementi sono essenziali per la resilienza della sicurezza alimentare degli agricoltori poveri;

V.

considerando che è opportuno tutelare il diritto degli agricoltori di moltiplicare, utilizzare, scambiare e vendere le loro sementi;

W.

considerando che il miglioramento delle carenze a livello alimentare in Africa è al centro dell'agenda per lo sviluppo sostenibile; che un'alimentazione inadeguata è il risultato dell'interazione di una serie di processi legati, ad esempio, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alle condizioni igienico-sanitarie, all'accesso alle risorse, all'emancipazione femminile;

X.

considerando che gli impegni presi a norma del quadro di cooperazione per paese in materia di riforme normative nel settore delle sementi puntano a rafforzare la privativa per ritrovati vegetali a scapito degli attuali sistemi di sementi contadine ai quali gli agricoltori più poveri fanno ancora ampiamente riferimento;

Investimenti agricoli in Africa e conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile

1.

osserva che vari quadri di cooperazione per paese si concentrano sullo sviluppo di particolari settori economici allo scopo di rendere massimi gli investimenti attraverso iniziative che variano dalle infrastrutture stradali ed energetiche ai regimi fiscali, doganali o fondiari; sottolinea altresì la necessità di migliorare l'accesso all'acqua e di garantirne la centralità, rafforzando l'educazione alimentare e condividendo le strategie a livello di pratiche di eccellenza;

2.

osserva che le politiche in materia di investimenti agricoli si concentrano principalmente sulle acquisizioni di terreni su vasta scala e su un'agricoltura orientata alle esportazioni, che di solito è scollegata dalle economie locali; constata che lo sviluppo dell'irrigazione estensiva nelle aree geografiche di investimento oggetto della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione può ridurre la disponibilità di acqua per altri utilizzatori, come piccoli agricoltori o allevatori; sottolinea che, in tali circostanze, la capacità dei grandi PPP di contribuire a ridurre la povertà e a garantire la sicurezza alimentare deve essere valutata in modo critico e migliorata; sottolinea che le politiche in materia di investimenti agricoli dovrebbero essere legate allo sviluppo dell'economia locale, compresi i piccoli proprietari terrieri e le imprese agricole a conduzione familiare, e sostenerlo; rammenta che le linee guida della FAO sulla proprietà fondiaria raccomandano di garantire l'accesso alla terra in modo tale da consentire alle famiglie di produrre cibo per il proprio consumo privato e aumentare il proprio reddito; sottolinea la necessità che gli investimenti fondiari su vasta scala in Africa siano basati su tali linee guida, garantendo alle comunità locali e ai piccoli proprietari terrieri l'accesso alla terra, promuovendo gli investimenti a favore delle PMI locali e facendo sì che i PPP contribuiscano alla sicurezza alimentare e alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze;

3.

sottolinea che il processo decisionale nel quadro di cooperazione non ha coinvolto tutte le parti interessate, ma ha invece escluso, tra l'altro, le comunità rurali, i lavoratori del settore agricolo, i piccoli agricoltori, i pescatori e i popoli indigeni, e ha violato il loro diritto di partecipare;

4.

deplora la mancata consultazione delle organizzazioni della società civile africane nell'avvio della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione; sottolinea che il coinvolgimento dei gruppi caratterizzati da insicurezza alimentare nelle politiche che li riguardano dovrebbe diventare il perno di tutte le politiche in materia di sicurezza alimentare;

5.

evidenzia che la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione si è impegnata a promuovere una crescita inclusiva, basata sull'agricoltura, che sostenga l'agricoltura su piccola scala e contribuisca a ridurre la povertà, la fame e la denutrizione; sottolinea, a tal fine, che la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione deve limitare, per quanto possibile, il ricorso a fertilizzanti chimici e pesticidi, alla luce delle loro conseguenze sulla salute e sull'ambiente per le comunità locali, come la perdita di biodiversità e l'erosione del suolo;

6.

critica l'idea di fondo secondo cui gli investimenti delle imprese in agricoltura migliorano automaticamente l'alimentazione e la sicurezza alimentare e riducono la povertà;

7.

osserva che la relazione 2011 del G20 sottolinea come gli investimenti indotti da motivi fiscali possono risultare transitori; ribadisce che numerosi sondaggi sulla motivazione degli investitori hanno evidenziato un impatto neutro o negativo degli incentivi fiscali speciali sulle loro decisioni di investimento (46);

8.

rileva che gli incentivi fiscali, tra cui le esenzioni dall'imposta sulle imprese in zone economiche speciali, erodono il gettito fiscale degli Stati africani che avrebbe potuto essere una fonte di investimenti vitali in agricoltura, soprattutto in programmi per la sicurezza alimentare e nutrizionali (47);

9.

invita i governi e i donatori a sospendere o a rivedere tutte le politiche, i progetti e le consulenze che direttamente incoraggiano e facilitano l'accaparramento di terra attraverso progetti e investimenti fortemente iniqui, o incentivano indirettamente l'incremento della pressione sulla terra e sulle risorse naturali, che possono essere causa di gravi violazioni dei diritti umani; invita a sostituirli con politiche che tutelino e diano priorità ai bisogni dei piccoli produttori, in particolare le donne, e all'uso sostenibile dei suoli;

10.

mette in guardia dal riprodurre in Africa il modello di «rivoluzione verde» dell'Asia degli anni '60 e dall'ignorarne le conseguenze negative in termini sociali e ambientali; rammenta che gli obiettivi di sviluppo sostenibile comprendono l'obiettivo di promuovere l'agricoltura sostenibile, che deve essere raggiunto entro il 2030;

11.

osserva con preoccupazione che in Malawi la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione promuove l'aumento della produzione del tabacco anziché favorire mezzi di sussistenza alternativi in conformità degli obblighi di cui alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2005 e degli impegni presi nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

12.

esorta gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per trasformare la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione in un reale strumento per lo sviluppo sostenibile e in un mezzo a sostegno delle imprese agricole a conduzione familiare e delle economie locali nell'Africa sub-sahariana, rammentando che i piccoli agricoltori e i piccoli proprietari terrieri producono circa l'80 % del cibo mondiale e offrono oltre il 60 % dei posti di lavoro nella regione;

13.

osserva con preoccupazione che i quadri di cooperazione per paese si riferiscono solo in modo selettivo alle norme internazionali che definiscono gli investimenti responsabili in agricoltura e che essi non fanno mai riferimento alle linee guida volontarie della FAO del 2004 per sostenere la realizzazione progressiva del diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, né ad alcun obbligo degli investitori privati di rispettare i diritti umani;

14.

invita l'UE e gli Stati membri, in quanto principali donatori, nel loro insieme, di aiuti allo sviluppo del mondo:

ad assicurare che gli investitori con sede nell'UE rispettino, e incoraggino gli altri partner dell'alleanza a rispettare, i diritti delle comunità locali e le esigenze delle piccole aziende agricole, seguendo un approccio basato sui diritti umani nell'ambito dei quadri di cooperazione, compreso il mantenimento delle salvaguardie dei diritti in materia ambientale, sociale, fondiaria, del lavoro e dei diritti umani e gli standard più elevati in materia di trasparenza nei loro piani di investimento;

a garantire che gli investitori con sede nell'UE attuino una politica di responsabilità sociale nella redazione dei contratti di lavoro e non sfruttino il loro vantaggio economico a scapito dei lavoratori provenienti da comunità locali;

a sostenere e a promuovere le imprese e le parti interessate a livello locale in Africa, quali attori principali e beneficiari delle iniziative della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione;

ad applicare la recente decisione dell'OMC di sopprimere i sussidi alle esportazioni agricole che distorcono i mercati locali e distruggono i mezzi di sussistenza nei paesi in via di sviluppo;

a eliminare gli ostacoli tariffari che disincentivano i paesi africani dall'aggiungere valore locale ai prodotti di base;

15.

invita i paesi partecipanti:

ad assicurare che le riforme finanziarie, fiscali o amministrative non esonerino gli investitori dall'apportare un equo contributo alla base imponibile dei paesi partecipanti, né diano un ingiusto vantaggio agli investitori a scapito dei piccoli proprietari terrieri;

a garantire che i rispettivi governi conservino il diritto di proteggere i propri mercati agricoli e alimentari tramite adeguati regimi fiscali e doganali, particolarmente necessari per combattere la speculazione finanziaria e l'evasione fiscale;

ad adottare politiche che favoriscano un commercio responsabile e a impegnarsi per eliminare gli ostacoli tariffari che scoraggiano il commercio regionale;

Governance, titolarità e responsabilità

16.

ricorda l'impegno preso dalle parti della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione per l'integrazione degli orientamenti volontari della FAO a sostegno della realizzazione progressiva del diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale e chiede alle parti della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione di impegnarsi per dare attuazione alle norme internazionali che definiscono gli investimenti responsabili in agricoltura e ad attenersi ai principi guida su imprese e diritti umani e alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;

17.

insiste affinché la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione rafforzi la buona governance delle risorse naturali, garantendo in particolare l'accesso delle popolazioni alle proprie risorse e tutelando i loro diritti nell'ambito dei contratti sulle transazioni relative alle risorse naturali;

18.

invita l'Unione europea a farsi promotrice, in accordo con le Nazioni Unite, dell'adozione vincolante della Carta di Milano e degli impegni in essa contenuti da parte di tutti i paesi;

19.

ricorda l'importanza della regolazione delle acque e della lotta contro il cambiamento climatico per l'agricoltura sostenibile; invita tutti i partner della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione a porre l'accento sul miglioramento dell'accesso all'acqua e alle tecniche di irrigazione e sul rafforzamento della protezione dell'ambiente e del suolo;

20.

invita l'Unione europea a farsi promotrice, in accordo con le Nazioni Unite, dell'adozione e della diffusione del Milan Urban Food Policy Pact;

21.

invita i paesi partecipanti a impegnarsi ad attuare le norme internazionali che regolano gli investimenti attraverso un approccio basato sui diritti umani, compresi il quadro e gli orientamenti di politica fondiaria in Africa e i principi guida sugli investimenti fondiari su larga scala in Africa dell'Unione africana;

22.

chiede la pubblicazione integrale di tutte le lettere di intenti nell'ambito dei quadri di cooperazione per paese; sottolinea la necessità di solidi quadri istituzionali e giuridici per garantire l'equa ripartizione dei rischi e dei benefici; sottolinea che la partecipazione attiva della società civile all'interno della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione è fondamentale per rafforzare la trasparenza e garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi; rammenta la necessità di incoraggiare il dialogo e la consultazione con tutti i gruppi della società civile;

23.

si rammarica che l'unico indicatore comune ai dieci quadri di cooperazione della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione sia l'indice «Doing Business» della Banca mondiale;

24.

sottolinea che le imprese private che partecipano alle iniziative di sviluppo multilaterale dovrebbero essere chiamate a rispondere del loro operato; invita le parti della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione, a tale scopo, a presentare una relazione annuale sulle azioni intraprese nel quadro della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione, che dovrebbe essere pubblica e accessibile alle popolazioni e alle comunità locali, come pure a istituire un meccanismo indipendente di rendicontabilità, che preveda un mezzo di ricorso per le popolazioni e le comunità locali; sottolinea altresì che gli investimenti della Nuova alleanza che incidono sui diritti fondiari devono essere oggetto di uno studio preliminare e indipendente d'impatto riguardante i diritti fondiari e devono essere conformi agli orientamenti volontari della FAO sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste;

25.

osserva che le imprese multinazionali che operano nell'ambito della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione favoriscono l'agricoltura a contratto su vasta scala, il che determina un rischio di emarginazione per i piccoli produttori; invita i dieci paesi africani che partecipano alla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione a garantire che l'agricoltura a contratto rechi vantaggi sia agli acquirenti sia ai fornitori locali; ritiene pertanto fondamentale rafforzare, ad esempio, le organizzazioni degli agricoltori, in modo da migliorare la loro posizione negoziale;

26.

evidenzia che il settore privato provvede già al 90 % dell'occupazione nei paesi partner e che il potenziale della partecipazione del settore privato è innegabile, dal momento che le imprese private si trovano nella posizione ideale per fornire una base sostenibile alla mobilitazione delle risorse interne, il che costituisce il fondamento di qualsiasi programma di aiuti; sottolinea l'importanza di un quadro normativo trasparente che definisca chiaramente i diritti e gli obblighi di tutti i soggetti, compresi gli agricoltori poveri e i gruppi vulnerabili, dal momento che in assenza di tale quadro non è possibile tutelare efficacemente questi diritti;

27.

chiede la revisione dei quadri di cooperazione per paese in modo da fronteggiare efficacemente i rischi associati all'agricoltura a contratto e ai regimi di produzione a contratto per i piccoli produttori, garantendo clausole contrattuali eque, che comprendano accordi in materia di prezzo, il rispetto dei diritti delle donne, il supporto all'agricoltura sostenibile nonché meccanismi adeguati di composizione delle controversie;

Accesso alla terra e sicurezza della proprietà fondiaria

28.

avverte che prestare attenzione esclusivamente all'attribuzione dei titoli fondiari spesso genera insicurezza tra i piccoli produttori alimentari e le popolazioni indigene, in particolare le donne, i cui diritti fondiari non sono giuridicamente riconosciuti e che sono esposti ad accordi fondiari iniqui, espropri senza consenso o mancanza di equa compensazione;

29.

sottolinea la necessità che i piccoli produttori alimentari ricoprano posizioni di primo piano, in modo tale che le loro organizzazioni indipendenti possano sostenerli nel controllo della terra, delle risorse naturali e dei programmi;

30.

rileva con preoccupazione che gli investitori e le élite locali che partecipano agli accordi fondiari descrivono spesso le aree interessate come «vuote», «inutilizzate» o «sottoutilizzate», sebbene le terre realmente inutilizzate in Africa siano molto poche, alla luce, ad esempio, della diffusione delle attività legate alla pastorizia;

31.

sottolinea che 1,2 miliardi di persone continuano a vivere senza un accesso permanente alla terra oppure occupano proprietà sulle quali non possono rivendicare alcun diritto formale o giuridico, non dispongono di rilevamenti per delimitare le loro terre, né di mezzi giuridici o finanziari per trasformare la proprietà in capitale;

32.

si compiace che le linee guida volontarie del 2012 sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste siano state incluse in tutti i quadri di cooperazione per paese; chiede l'attuazione efficace e la valutazione sistematica della conformità con le suddette linee guida e con il quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'ambito del processo di riesame dei quadri di cooperazione per paese;

33.

insiste affinché la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione ponga l'accento sulla lotta contro l'accaparramento di terreni che viola i diritti umani privando le comunità locali dei terreni da cui dipendono per produrre il cibo e nutrire le proprie famiglie; ricorda che in molti paesi in via di sviluppo l'accaparramento delle terre ha privato le persone del lavoro e dei mezzi di sussistenza e le ha costrette a lasciare le proprie case;

34.

invita i paesi partecipanti:

a garantire modalità di partecipazione e d'integrazione che attribuiscano la priorità ai diritti, alle necessità e agli interessi dei portatori legittimi di diritti alla terra, in particolar modo i piccoli proprietari e le piccole aziende agricole familiari; ad assicurare, in particolare, che si disponga del libero, previo e informato consenso di tutte le comunità che vivono su terreni oggetto di un trasferimento di proprietà e/o di controllo,

ad adottare misure nazionali vincolanti contro l'accaparramento di terreni, la corruzione basata sui trasferimenti fondiari, nonché l'utilizzo dei terreni per investimenti speculativi,

a monitorare i sistemi di attribuzione dei titoli fondiari e di certificazione, per garantire che siano trasparenti e non concentrino la proprietà fondiaria o non esproprino le comunità delle risorse di cui necessitano;

a garantire che l'assistenza finanziaria non sia utilizzata a sostegno di iniziative che consentono alle imprese di costringere le comunità locali a spostarsi;

a riconoscere tutti i diritti legittimi alla terra e garantire la certezza giuridica sui diritti fondiari, compresi i diritti di proprietà fondiaria informali, autoctoni e consuetudinari; a promuovere nuove leggi e/o attuare efficacemente quelle esistenti, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste, per garantire adeguate misure di salvaguardia per le operazioni fondiarie su vasta scala, come ad esempio massimali sulle operazioni fondiarie ammissibili, e a disciplinare le basi per l'approvazione, da parte dei parlamenti nazionali, dei trasferimenti che superano una determinata entità;

a garantire il rispetto del principio del libero, previo e informato consenso per tutte le comunità colpite dall'accaparramento di terreni e ad assicurare lo svolgimento di consultazioni che garantiscano un'equa partecipazione di tutti i gruppi delle comunità locali, in particolare quelli più vulnerabili ed emarginati;

35.

rammenta altresì che i diritti derivanti dalla proprietà consuetudinaria dovrebbero essere riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico conformemente alle disposizioni e alle sentenze della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;

36.

chiede che la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione sia sottoposta a una valutazione d'impatto ex ante per quanto concerne i diritti fondiari e sia subordinata al libero, previo e informato consenso delle popolazioni locali interessate;

37.

è favorevole a un meccanismo di controllo solido e innovativo in seno al Comitato per la sicurezza alimentare mondiale; invita l'UE ad assumere una posizione rilevante, in consultazione con le organizzazioni della società civile, onde contribuire all'evento globale di controllo nell'ambito della 43a sessione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale nell'ottobre 2016, al fine di garantire una valutazione completa e approfondita dell'uso e dell'applicazione delle linee guida sulla proprietà fondiaria;

38.

invita i governi degli Stati coinvolti ad assicurare che le imprese esaminino attentamente l'impatto delle loro attività sui diritti umani (dovere di diligenza), realizzando e pubblicando valutazioni indipendenti ed ex ante dell'impatto sui diritti umani, sociali e ambientali e rafforzando e assicurando l'accesso a meccanismi di reclamo per i diritti umani a livello nazionale che siano indipendenti, trasparenti, affidabili e responsabili;

39.

invita le parti della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione a porre in essere meccanismi di ricorso indipendenti per le comunità che hanno subito l'esproprio di terreni in seguito a progetti di investimento su vasta scala;

40.

rammenta che per la lotta alla malnutrizione è necessario uno stretto collegamento dei settori agricolo, alimentare e della salute pubblica;

Sicurezza alimentare, nutrizione e agricoltura familiare sostenibile

41.

ricorda che è necessario compiere tutti gli sforzi possibili per il miglioramento dell'alimentazione e della sicurezza alimentare e per la lotta alla fame, come previsto dall'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 2; insiste sulla necessità di favorire ulteriormente l'emancipazione delle cooperative di agricoltori, che sono fondamentali per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare;

42.

osserva che la stabilità è maggiore e l'emigrazione minore quando si può contare sulla sicurezza alimentare, basata su terreni sani e vivi e su ecosistemi agricoli produttivi e resilienti ai cambiamenti climatici;

43.

sottolinea l'importanza fondamentale di un'alimentazione di elevata qualità ed equilibrata e afferma che la nutrizione dovrebbe essere al centro della (ri)costruzione dei sistemi alimentari;

44.

invita pertanto a trovare strumenti per sostituire l'eccessiva dipendenza dai prodotti alimentari importati con una produzione alimentare interna resiliente, dando la priorità alle colture locali che soddisfano le esigenze nutrizionali; osserva che ciò è sempre più importante in quanto il clima e i mercati diventano sempre più instabili;

45.

ricorda che l'apporto energetico, da solo, non può essere utilizzato per indicare lo stato nutrizionale;

46.

sottolinea la necessità di strategie volte a ridurre al minimo lo spreco di alimenti lungo tutta la catena alimentare;

47.

sottolinea la necessità di tutelare la biodiversità agricola; invita gli Stati membri dell'UE a investire nelle pratiche agroecologiche nei paesi in via di sviluppo, in linea con le conclusioni della IAASTD, le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

48.

sostiene l'elaborazione di politiche a favore dell'agricoltura familiare sostenibile e che incoraggiano i governi a realizzare le condizioni per lo sviluppo dell'agricoltura familiare (politiche favorevoli, legislazione adeguata, pianificazione partecipativa per il dialogo politico, investimenti);

49.

invita i governi africani:

a investire nei sistemi alimentari locali al fine di favorire le economie rurali e assicurare posti di lavoro dignitosi, strumenti di ammortizzazione sociale e diritti del lavoro equi, a migliorare le disposizioni per il controllo democratico relativo all'accesso alle risorse, comprese le sementi contadine, come pure a garantire il coinvolgimento reale dei produttori su piccola scala nei processi politici e nella relativa attuazione; evidenzia, in particolare, che la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione deve incoraggiare la creazione di industrie di trasformazione nel settore agricolo a livello nazionale, nonché il miglioramento delle tecniche di conservazione degli alimenti, e deve rafforzare il legame tra l'agricoltura e il commercio in modo da sviluppare mercati locali, nazionali e regionali che portino benefici ai piccoli agricoltori e forniscano ai consumatori alimenti di qualità a prezzi accessibili;

a evitare un'eccessiva dipendenza dei sistemi di produzione alimentare dai combustibili fossili, nella prospettiva di limitare la volatilità dei prezzi e di attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici;

a sviluppare filiere alimentari brevi a livello locale e regionale, nonché infrastrutture di stoccaggio e di comunicazione adeguate a tale scopo, dal momento che le filiere corte sono più efficaci nella lotta contro la fame e la povertà rurale;

a permettere agli agricoltori africani di accedere a soluzioni tecnologiche a prezzi accessibili e a basso impiego di fattori produttivi per le sfide agronomiche specifiche dell'Africa;

a promuovere un'ampia varietà di colture alimentari nutrienti, locali e per quanto possibile stagionali, preferendo le varietà e le specie autoctone o adattate a livello locale, tra cui frutta, verdura e frutta a guscio, al fine di migliorare la nutrizione attraverso la continuità di accesso a una dieta varia, sana e a prezzi accessibili, adeguata in termini di qualità, quantità e diversità, e non soltanto di apporto calorico, e coerente con i valori culturali;

a impegnarsi per la piena attuazione del codice internazionale per la commercializzazione dei succedanei del latte materno e delle risoluzioni approvate dall'Assemblea mondiale della sanità sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini;

a creare, promuovere e sostenere le organizzazioni di produttori quali le cooperative, che rafforzano le posizioni negoziali degli agricoltori, consentono le condizioni necessarie per garantire che i mercati remunerino meglio i piccoli agricoltori e permettono la condivisione delle conoscenze e delle migliori prassi tra i piccoli agricoltori;

50.

sottolinea che la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione deve puntare a creare strutture agricole calibrate su scala regionale nella fase primaria e di lavorazione;

51.

invita i governi africani a promuovere la solidarietà tra le generazioni, riconoscendone il ruolo essenziale nel quadro della lotta contro la povertà;

52.

sottolinea l'importanza di promuovere programmi di educazione all'alimentazione all'interno delle scuole e delle comunità locali;

53.

sottolinea il fatto che il diritto all'acqua va di pari passo con il diritto al cibo e che alla risoluzione dell'ONU del 2010 non ha ancora fatto seguito un'azione decisiva per stabilire il diritto all'acqua quale diritto umano; chiede all'UE di esaminare la proposta del comitato italiano per un contratto mondiale sull'acqua (CICMA) di un protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

54.

riconosce il ruolo fondamentale dell'accesso all'acqua potabile e l'impatto che può avere l'agricoltura in questo senso;

55.

riconosce il ruolo dell'accesso all'acqua per le necessità agricole, nonché i rischi di affidarsi eccessivamente a risorse idriche preziose per l'irrigazione e, alla luce di ciò, evidenzia la necessità di ridurre le pratiche di irrigazione che comportano sprechi e sottolinea il ruolo che possono svolgere le tecniche agronomiche di conservazione dell'acqua per evitare l'evapotraspirazione, trattenere l'acqua in un suolo sano e vivo e proteggere le risorse di acqua potabile dall'inquinamento;

56.

osserva che la gestione sostenibile dei terreni può determinare un aumento della produzione alimentare mondiale fino al 58 % (48);

57.

evidenzia le sinergie tra gli approcci basati sul suolo e sulle piante e l'importanza dell'adattamento degli ecosistemi agricoli ai cambiamenti climatici; segnala soprattutto la forte domanda di legna da ardere; osserva, in particolare, i molteplici usi delle piante azotofissatrici;

58.

riconosce le specifiche esigenze dell'agricoltura nelle regioni tropicali e semiaride, in particolare per quanto riguarda le colture che necessitano ombreggiamento dal sole e la protezione del suolo; ritiene che le monocolture estrattive siano superate e osserva che sono sempre meno utilizzate nei paesi donatori della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione;

59.

mette in guardia dalla dipendenza eccessiva dalla produzione di materie prime agricole non alimentari, segnatamente materie prime dei biocarburanti, nelle iniziative finanziate dalla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione, nell'ambito delle quali la produzione di dette materie prime può avere effetti negativi sulla sicurezza e la sovranità alimentare dei paesi partecipanti;

60.

osserva che le tecniche agronomiche, che accelerano processi naturali come la formazione di terriccio, la regolazione delle acque e dei parassiti o il ciclo dei nutrienti chiuso, possono assicurare la produttività a lungo termine e la fertilità a costi ridotti per gli agricoltori e le amministrazioni;

61.

osserva che i prodotti agrochimici possono essere utilizzati in modo eccessivo o inappropriato nei paesi in via di sviluppo, come quelli che partecipano alla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione;

62.

osserva che tale problema è aggravato dall'analfabetismo e dalla mancanza di una formazione adeguata e può tradursi in livelli molto elevati di residui di pesticidi nella frutta e verdura fresca, nonché in avvelenamenti e altri effetti sulla salute degli agricoltori e delle loro famiglie;

Riforma della regolamentazione nel settore delle sementi

63.

ricorda che il diritto degli agricoltori di produrre, scambiare e vendere liberamente le sementi costituisce il fondamento del 90 % dei mezzi di sussistenza agricola in Africa e che la diversità delle sementi è essenziale ai fini della resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici; sottolinea che le richieste delle imprese di rafforzare la privativa per ritrovati vegetali a norma della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) del 1991 non deve portare al divieto di tali accordi informali;

64.

prende atto dei rischi della deregolamentazione del settore delle sementi nei paesi partecipanti, che può portare a una dipendenza eccessiva dei piccoli proprietari dalle sementi e dai prodotti fitosanitari di imprese straniere;

65.

rammenta che le disposizioni TRIPS, che richiedono una qualche forma di protezione per le varietà vegetali, non obbligano i paesi in via di sviluppo ad adottare il regime dell'UPOV; ricorda che, tuttavia, tali disposizioni consentono ai paesi di mettere a punto sistemi sui generis che si adattino al meglio alle caratteristiche della produzione agricola nazionale e ai sistemi delle sementi contadine tradizionali, mentre i paesi meno sviluppati che fanno parte dell'OMC sono esentati dal rispettare le disposizioni TRIPS in questione; sottolinea che i sistemi sui generis devono favorire, e non ostacolare, gli obiettivi e gli obblighi previsti dalla convenzione sulla biodiversità (CBD), dal protocollo di Nagoya e dall'ITPGRFA;

66.

deplora la richiesta delle imprese di armonizzare, nel contesto africano e attraverso le istituzioni regionali, le leggi in materia di sementi sulla base dei principi di chiarezza, uniformità e stabilità (DUS), il che ostacolerà lo sviluppo e la crescita dei sistemi delle sementi contadine a livello nazionale e regionale, dal momento che tali sistemi di solito non selezionano e conservano sementi conformi ai criteri DUS;

67.

esorta gli Stati membri del G7 a sostenere i sistemi di sementi gestiti dagli agricoltori tramite le banche di sementi comunitarie;

68.

rammenta che, sebbene le varietà commerciali delle sementi possano avere rese migliori nel breve periodo, le varietà degli agricoltori, gli ecotipi e le relative conoscenze tradizionali sono più idonei ad adattarsi agli specifici contesti agroecologici e ai cambiamenti climatici; rammenta inoltre che tale maggiore resa dipende dall'impiego di fattori (fertilizzanti, pesticidi, sementi ibride) che rischiano di intrappolare gli agricoltori in un circolo vizioso di debito;

69.

osserva con preoccupazione che l'introduzione e la diffusione di sementi certificate in Africa aumenta la dipendenza dei piccoli proprietari terrieri, accresce le probabilità di indebitamento e mette in pericolo la diversità delle sementi;

70.

chiede che sia fornito sostegno alle politiche locali finalizzate a garantire un accesso coerente e sostenibile a un'alimentazione varia e nutriente, in conformità con i principi di titolarità e sussidiarietà;

71.

esorta la Commissione a fare in modo che gli impegni dell'UE a favore dei diritti degli agricoltori nel quadro dell'ITPGRFA si riflettano in tutti gli interventi di assistenza tecnica e sostegno finanziario per lo sviluppo della politica relativa alle sementi; invita l'UE a sostenere i regimi dei diritti di proprietà intellettuale atti a migliorare lo sviluppo di varietà di sementi adattate alle condizioni locali e di sementi conservate dagli agricoltori;

72.

esorta gli Stati membri del G8 a non favorire le coltivazioni OGM in Africa;

73.

rammenta che la legge modello africana sulla biosicurezza stabilisce un parametro di riferimento elevato in materia; ritiene opportuno che tutta l'assistenza dei donatori esteri a favore dello sviluppo della biosicurezza a livello nazionale e regionale sia coerente con questo quadro;

74.

sollecita i paesi africani a non attuare regimi di biosicurezza a livello nazionale o regionale caratterizzati da norme meno severe rispetto a quelle definite nel Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;

75.

invita i paesi partecipanti a dare agli agricoltori la possibilità di evitare la dipendenza dai fattori produttivi e a sostenere i sistemi delle sementi contadine al fine di mantenere e migliorare la biodiversità agricola, grazie a banche di sementi locali di proprietà pubblica nonché allo sviluppo e agli scambi costanti di varietà di sementi locali, in particolare fornendo flessibilità nell'elaborazione dei cataloghi di sementi in modo da non escludere le varietà degli agricoltori, garantendo al contempo la salvaguardia delle produzioni tradizionali,

76.

invita i paesi partecipanti a salvaguardare e promuovere l'accesso alle sementi e ai fattori di produzione agricoli, nonché il loro scambio, per i piccoli proprietari, i gruppi emarginati e le comunità rurali e a rispettare gli accordi internazionali in materia di divieto di brevettabilità della vita e dei processi biologici, in particolare quando si tratta di varietà e specie autoctone;

77.

pone l'accento sul rischio di una maggiore emarginazione delle donne nei processi decisionali, a seguito dello sviluppo di talune colture commerciali; constata che la formazione nel settore agricolo si rivolge spesso agli uomini e tende a trascurare le donne, le quali si trovano quindi a essere escluse dalla gestione della terra e dei raccolti di cui si sono tradizionalmente occupate;

Genere

78.

deplora che i quadri di cooperazione per paese, in generale, non definiscano precisi impegni in materia di bilancio di genere né prevedano il monitoraggio dei progressi attraverso dati disaggregati; sottolinea la necessità di passare da impegni astratti e generali a impegni concreti e puntuali nell'ambito dei piani d'azione nazionali per conferire potere alle donne in quanto titolari di diritti;

79.

esorta i governi a eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne in termini di accesso alla terra e ai programmi e servizi di microcredito, come pure a coinvolgere efficacemente le donne nella progettazione e nell'attuazione delle politiche in materia di ricerca e sviluppo in agricoltura;

Finanziamenti a favore degli investimenti agricoli in Africa

80.

sottolinea la necessità di garantire la trasparenza di tutti i finanziamenti concessi alle imprese del settore privato e di rendere pubblici tali finanziamenti;

81.

chiede ai donatori di rendere l'aiuto pubblico allo sviluppo conforme ai principi di efficacia dello sviluppo, di concentrarsi sui risultati ai fini dell'eliminazione della povertà nonché di promuovere partenariati inclusivi, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità;

82.

invita i donatori a indirizzare il loro sostegno allo sviluppo dell'agricoltura in primo luogo attraverso i fondi di sviluppo nazionali che concedono sovvenzioni e prestiti ai piccoli proprietari terrieri e alle imprese agricole a conduzione familiare;

83.

esorta i donatori a sostenere l'istruzione, la formazione e la consulenza tecnica a favore degli agricoltori;

84.

invita i donatori a promuovere la nascita di organizzazioni professionali ed economiche di agricoltori e a favorire l'istituzione di cooperative agricole, che consentono l'offerta di mezzi di produzione a prezzi accessibili e aiutano gli agricoltori a trasformare e commercializzare i loro prodotti, salvaguardando nel contempo la redditività della loro produzione;

85.

ritiene che i finanziamenti concessi dai paesi membri del G8 alla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione siano in contrasto con l'obiettivo di sostenere le imprese locali, le quali non possono competere con le imprese multinazionali che già beneficiano di una posizione di mercato dominante e ricevono spesso privilegi commerciali, tariffari e fiscali;

86.

rammenta che l'aiuto allo sviluppo ha come obiettivo la riduzione della povertà e, in definitiva, la sua eliminazione; ritiene che l'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe concentrarsi sul sostegno diretto all'agricoltura su piccola scala;

87.

sottolinea la necessità di rilanciare gli investimenti pubblici nell'agricoltura africana, accanto al sostegno agli investimenti privati, e di rendere prioritari quelli a favore dell'agroecologia, onde aumentare in modo sostenibile la sicurezza alimentare e ridurre la povertà e la fame, conservando nel contempo la biodiversità e rispettando la conoscenza e l'innovazione autoctone;

88.

sottolinea che gli Stati membri del G7 dovrebbero garantire ai paesi africani il diritto di tutelare il loro settore agricolo attraverso regimi tariffari e fiscali che favoriscono le imprese agricole a conduzione familiare e i piccoli proprietari terrieri;

89.

invita l'UE ad affrontare tutte le lacune della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione di cui sopra, ad adoperarsi per rafforzarne la trasparenza e la governance e a garantire che le azioni condotte in tale quadro siano coerenti con gli obiettivi della politica di sviluppo;

o

o o

90.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle parti della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione.


(1)  Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1.

(2)  UN FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1

(3)  http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf

(4)  Assembly/AU/Decl.7(II)

(5)  Assembly/AU/Decl.449(XIX)

(6)  Assembly/AU/Decl.1(XXIII)

(7)  http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf

(8)  http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa

(9)  Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1

(10)  http://www.uneca.org/publications/guiding-principles-large-scale-land-based-investments-africa

(11)  http://acbio.org.za/modernising-african-agriculture-who-benefits-civil-society-statement-on-the-g8-agra-and-the-african-unions-caadp/

(12)  https://www.grain.org/bulletin_board/entries/4914-djimini-declaration

(13)  http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm

(14)  http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Defa

(15)  https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en

(16)  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

(17)  http://www.achpr.org/instruments/achpr/

(18)  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

(19)  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx

(20)  https://www.unglobalcompact.org/library/2

(21)  http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm

(22)  http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm

(23)  http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/

(24)  http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html

(25)  http://www.planttreaty.org/

(26)  https://www.cbd.int/

(27)  http://hrst.au.int/en/biosafety/modellaw

(28)  http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_session_58_Resolution_Regulation_du_foncier.pdf

(29)  GU C 64 del 4.3.2014, pag. 31.

(30)  COM(2010)0127

(31)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf

(32)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf

(33)  SWD(2014)0234

(34)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 75.

(35)  Testi approvati, P7_TA(2013)0578.

(36)  Testi approvati, P7_TA(2014)0250.

(37)  Testi approvati, P8_TA(2015)0073.

(38)  http://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/agrarian-reform-mainmenu-36/1775-declaration-of-the-global-convergence-of-land-and-water-struggles

(39)  Testi approvati, P8_TA(2015)0184.

(40)  http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2015/05/AFSA-Demands-to-the-Germany-G7-Presidency-Agenda.pdf

(41)  http://carta.milano.it/it/

(42)  http://www.foodpolicymilano.org/urban-food-policy-pact/

(43)  Testi approvati, P8_TA(2016)0023.

(44)  http://www.europarl.europa.eu/committees/it/deve/events.html?id=20151201CHE00041

(45)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015)535010_EN.pdf

(46)  Mwachinga, E. (Gruppo sulla semplificazione della tassazione globale, Gruppo della Banca mondiale), «Results of investor motivation survey conducted in the EAC», (Sondaggio sulla motivazione degli investitori effettuato negli Stati della Comunità dell'Africa orientale), presentato a Lusaka, il 12 febbraio 2013.

(47)  «Sostegno allo sviluppo di regimi fiscali più efficaci» — relazione presentata al gruppo di lavoro del G20 da FMI, OCSE e Banca mondiale, 2011.

(48)  FAO, Partenariato globale per il suolo.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/24


P8_TA(2016)0248

Valutazione dei principi contabili internazionali (IAS)

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla valutazione dei principi contabili internazionali (IAS) e le attività dell'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS), del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e del Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI))

(2018/C 086/03)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1),

vista la relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière, del 25 febbraio 2009,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (2),

vista la direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (3),

visto il regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (4),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0202),

vista la relazione di Philippe Maystadt dell'ottobre 2013 intitolata «Should IFRS standards be more European?»,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 luglio 2014, sui progressi compiuti nell'attuazione della riforma dell'EFRAG a seguito delle raccomandazioni formulate nella relazione Maystadt (COM(2014)0396),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 18 giugno 2015, sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (COM(2015)0301),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 settembre 2015, sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2014 (COM(2015)0461),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2015, intitolata «Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali» (COM(2015)0468),

visti lo studio sull'International Accounting Standards Board (IASB) («The European Union's Role in International Economic Fora — paper 7: The IASB») e i quattro studi sull'IFRS 9 («IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9», «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules», «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» e «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches»),

visto il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

vista la dichiarazione dei leader del G20 del 2 aprile 2009,

visto il documento di riflessione dello IASB, del luglio 2013, intitolato «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (DP/2013/1) e la sua richiesta di parere del luglio 2015 intitolata «Trustees' Review of Structure and Effectiveness: Issues for the Review»,

visto il commento della Commissione del 1o dicembre 2015 sul «Trustees' Review of Structure and Effectiveness» dello IASB,

visti il principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 9 relativo agli strumenti finanziari emanato il 24 luglio 2014 dallo IASB, il parere dell'EFRAG in merito all'omologazione dell'IFRS 9, la valutazione dell'EFRAG sull'IFRS 9 in base al principio della rappresentazione veritiera e corretta, i documenti di riunione del comitato di regolamentazione contabile (ARC) sull'IFRS 9 e le lettere di commento della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità bancaria europea (ABE) sull'omologazione dell'IFRS 9,

vista la lettera del 14 gennaio 2014 inviata a nome dei coordinatori della commissione per i problemi economici e monetari e recante osservazioni sul documento di riflessione dello IASB intitolato «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting»,

vista la relazione dell'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA) sulle attività di esecuzione e di regolamentazione delle autorità responsabili dell'applicazione dei principi contabili nel 2014, del 31 marzo 2015 (ESMA/2015/659),

visti gli orientamenti dell'ESMA, del 10 luglio 2014, relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria (ESMA/2014/807),

vista la tabella dell'ESMA sul rispetto dei suoi orientamenti relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria, del 19 gennaio 2016 (ESMA/2015/203 REV),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (6),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (7),

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (8), modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (9), applicabile da metà giugno 2016,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0172/2016),

A.

considerando che i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e i principi internazionali di revisione (ISA) sono una componente essenziale per l'efficace funzionamento del mercato interno e dei mercati dei capitali; che gli IFRS e gli ISA possono essere considerati un interesse pubblico e non dovrebbero pertanto mettere a rischio la stabilità finanziaria dell'UE né ostacolare il suo sviluppo economico, e che dovrebbero essere al servizio del bene comune e non soltanto degli interessi di investitori, prestatori e creditori;

B.

considerando che il falso in bilancio da parte delle imprese rappresenta una minaccia per la stabilità economica e finanziaria, oltre a minare la fiducia dei cittadini nel modello di economia sociale di mercato;

C.

considerando che lo scopo degli IFRS è di rafforzare la responsabilità riducendo la mancanza di informazioni tra gli investitori e le imprese, tutelare gli investimenti, promuovere la trasparenza attraverso il miglioramento della comparabilità internazionale e della qualità dell'informativa finanziaria, permettere agli investitori e agli altri partecipanti al mercato di prendere decisioni economiche con cognizione di causa e influenzare in tal modo il comportamento degli attori dei mercati finanziati e la stabilità di tali mercati; che tale modello contabile basato sull'utilità delle decisioni non è tuttavia completamente coerente con la funzione contabile dell'adeguatezza patrimoniale descritta nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nella direttiva contabile, secondo cui la base concettuale della contabilità, conformemente al quadro degli IFRS, non comprende la finalità dei conti prevista dal diritto dell'Unione, nell'ambito del quale la rappresentazione veritiera e corretta delle cifre specifiche costituisce la norma, come precisato nella risposta all'interrogazione E-016071/2015 del commissario Jonathan Hill del 25 febbraio 2016; che il requisito della rappresentazione veritiera e corretta richiede una valutazione globale nella quale sono importanti le cifre e le spiegazioni qualitative;

D.

considerando che la direttiva contabile afferma che i bilanci rivestono «importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi» e che «tali imprese offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale netto»; che la direttiva contabile afferma altresì che il suo obiettivo è di «tutelare gli interessi esistenti nelle società di capitali» garantendo che i dividendi versati non provengano dal capitale sociale; che tale obiettivo generale dei bilanci può essere conseguito solo se le cifre indicate forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio; che per una rappresentazione veritiera e corretta, la determinazione dei pagamenti dei dividendi e la valutazione della solvibilità di un'impresa sono altresì necessarie informazioni qualitative e una più ampia valutazione dei rischi;

E.

considerando che lo IASB opera sotto l'egida della Fondazione IFRS — un organismo privato senza scopo di lucro legalmente costituito a Londra (Regno Unito) e in Delaware (Stati Uniti) — e, in quanto ente normatore, deve basarsi su processi trasparenti, indipendenti e soggetti a rendicontazione pubblica diretta; che l'UE contribuisce per circa il 14 % al bilancio della Fondazione IFRS e ne è pertanto il principale finanziatore;

F.

considerando che la circolazione dei capitali a livello mondiale richiede un sistema globale di principi contabili; che gli IFRS sono applicati in 116 paesi secondo modalità diverse (adozione integrale, parziale, opzione o convergenza), ma negli Stati Uniti non si applicano agli emittenti nazionali;

G.

considerando che l'accordo di Norwalk del settembre 2002 tra lo IASB e il Financial Accounting Standards Board (FASB) statunitense propone una convergenza tra gli IFRS emanati dallo IASB e gli US-GAAP emanati dal FASB;

H.

considerando che nell'UE il processo di omologazione si basa sui criteri di omologazione stabiliti nel regolamento IAS; che un IFRS non dovrebbe essere contrario al principio di rappresentazione veritiera e corretta contenuto nella direttiva contabile, il quale impone che i bilanci forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio; che, come stabilito dalla direttiva sulla salvaguardia del capitale, i dividendi e i bonus versati non dovrebbero provenire da plusvalenze non realizzate, vale a dire, in definitiva, dal capitale; che gli IFRS dovrebbero favorire l'interesse pubblico europeo e rispettare alcuni criteri di base relativi alla qualità delle informazioni richieste nei bilanci;

I.

considerando che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo sono coinvolti nel processo di omologazione sulla base del parere del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG), consulente tecnico privato della Commissione, e del lavoro del comitato di regolamentazione contabile (ARC), composto da rappresentanti degli Stati membri; che la relazione Maystadt ha esaminato la possibilità di istituire un'agenzia per sostituire l'EFRAG quale soluzione a lungo termine;

J.

considerando che nell'UE diversi soggetti interessati — in particolare gli investitori a lungo termine — hanno sollevato la questione della coerenza degli IFRS con i requisiti giuridici della direttiva contabile, in particolare con i principi di prudenza e gestione responsabile; che il coinvolgimento del Parlamento nel processo di definizione dei principi non è sufficiente né è commisurato al contributo finanziario dell'UE al bilancio della Fondazione IFRS; che l'accento è stato posto anche sul rafforzamento della voce dell'Europa per garantire che tali concetti siano pienamente riconosciuti e integrati nell'intero processo di definizione dei principi;

K.

considerando che a seguito delle recenti crisi finanziarie il ruolo degli IFRS per la stabilità finanziaria e la crescita è stato iscritto all'ordine del giorno del G20 e dell'UE, in particolare le norme relative al riconoscimento delle perdite subite dal sistema bancario; che il G20 e la relazione de Larosière hanno messo in evidenza i principali problemi relativi ai principi contabili prima della crisi, tra cui la contabilità fuori bilancio, la prociclicità relativa al principio del valore di mercato e la contabilizzazione degli utili e delle perdite, la sottovalutazione dell'accumulo dei rischi durante le riprese congiunturali e l'assenza di una metodologia comune e trasparente per la valutazione degli attivi non realizzabili e deteriorati;

L.

considerando che lo IASB ha proposto l'IFRS 9 Strumenti finanziari come misura fondamentale di risposta ad alcuni aspetti della crisi e al suo impatto sul settore bancario; che l'EFRAG ha formulato un parere positivo sull'IFRS 9, con una serie di osservazioni riguardanti l'uso del «valore equo» in presenza di difficoltà del mercato, l'assenza di una base concettuale in relazione all'approccio di accantonamento per perdite su 12 mesi e le disposizioni insoddisfacenti in materia di investimenti a lungo termine; che, a causa delle diverse date di entrata in vigore dell'IFRS 9 e del futuro principio assicurativo, il parere ha espresso una riserva circa l'applicabilità del principio al settore assicurativo; che tale problema è stato riconosciuto dallo stesso IASB; che sussistono timori sul fatto che il trattamento contabile proposto per i fondi propri potrebbe incidere negativamente sugli investimenti a lungo termine; che la BCE e l'ABE si sono espresse positivamente sull'IFRS 9 nelle lettere di commento, pur evidenziando una serie di carenze specifiche;

M.

considerando che il problema della contabilità fuori bilancio è stato affrontato nelle successive modifiche dell'IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative) e con l'emanazione di tre nuovi principi: IFRS 10 (Bilancio consolidato), IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e IFRS 12 (Informativa sulle partecipazioni in altre entità);

N.

considerando che nel maggio 2015 lo IASB ha pubblicato un exposure draft (documento di consultazione) del «quadro concettuale», che descrive i concetti sui quali lo IASB si basa nell'elaborazione degli IFRS, permettendo ai redattori di bilanci di elaborare e selezionare i criteri contabili e aiutando tutte le parti a comprendere e interpretare gli IFRS;

O.

considerando che la struttura di governance della Fondazione IFRS è attualmente oggetto di revisione, conformemente al suo atto costitutivo; che questo è pertanto il momento opportuno per rivedere l'assetto organizzativo e le modifiche necessarie in seno agli organi direttivi e di controllo della Fondazione IFRS e dello IASB, con l'obiettivo di integrarli meglio nel sistema delle istituzioni finanziarie internazionali e di garantire un'ampia rappresentazione di interessi (ad esempio, agenzie di rappresentanza dei consumatori e ministeri delle finanze) e la rendicontabilità pubblica, il che assicurerà principi contabili di elevata qualità;

P.

considerando che gli ISA sono elaborati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), un organo indipendente in seno all'International Federation of Accountants (IFAC); che il Public Interest Oversight Board (PIOB) è un organismo internazionale indipendente che vigila sul processo di adozione degli ISA e sulle altre attività di interesse pubblico dell'IFAC;

Q.

considerando che il programma dell'Unione inteso a sostenere attività specifiche nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 copre il finanziamento della Fondazione IFRS e del PIOB per il periodo 2014-2020, ma il finanziamento dell'EFRAG solo per il periodo 2014-2016;

Valutazione dei 10 anni di applicazione degli IFRS nell'UE

1.

prende atto della relazione di valutazione degli IAS elaborata dalla Commissione sull'applicazione degli IFRS nell'UE, nella quale conclude che gli obiettivi del regolamento IAS sono stati conseguiti; deplora che la Commissione non abbia ancora proposto le modifiche giuridiche necessarie per colmare le lacune identificate nella sua valutazione; invita l'ente normatore a garantire che gli IFRS siano coerenti con il corpus di principi contabili esistente e a promuovere la convergenza a livello internazionale; chiede un approccio più coordinato nell'elaborazione dei nuovi principi, comprese tempistiche coordinate per la loro applicazione, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e del nuovo IFRS 4 Contratti assicurativi; esorta la Commissione a presentare diligentemente proposte giuridiche a tale riguardo e ad assicurarsi che un eventuale ritardo non comporti un disallineamento o una perturbazione della concorrenza nel settore assicurativo; invita la Commissione a verificare in dettaglio che le raccomandazioni contenute nella relazione de Larosière siano state pienamente attuate, in particolare la raccomandazione n. 4 che esprime la necessità di una più ampia riflessione sul principio del valore di mercato;

2.

invita la Commissione a conformarsi tempestivamente alla raccomandazione Maystadt riguardo all'estensione del criterio di «interesse pubblico», secondo cui i principi contabili non dovrebbero mettere a rischio la stabilità finanziaria dell'UE né ostacolare il suo sviluppo economico, e a garantire che tale criterio sia pienamente rispettato nel processo di omologazione; esorta la Commissione a pubblicare, in collaborazione con l'EFRAG, orientamenti chiari sul significato di «interesse pubblico» e sul principio della «rappresentazione veritiera e corretta» sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della direttiva contabile, al fine di pervenire a un'interpretazione comune di tali criteri di omologazione; invita la Commissione a presentare una proposta per incorporare la definizione di Maystadt del criterio di «interesse pubblico» nel regolamento IAS; invita la Commissione, in collaborazione con l'EFRAG, a valutare sistematicamente se il criterio di «interesse pubblico», così come definito da Maystadt, richieda di modificare i principi contabili esistenti e, su questa base, a cooperare con lo IASB e con gli enti normatori nazionali e dei paesi terzi al fine di ottenere un più ampio sostegno a favore delle modifiche o, in assenza di tale sostegno, a prevedere nella legislazione dell'Unione, ove necessario, norme specifiche per soddisfare tali criteri;

3.

osserva che la verifica della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE si applica alle cifre indicate nei conti come norma per la finalità dei conti preparati conformemente alla legislazione europea, come descritto ai considerando 3 e 29 della direttiva; sottolinea che tale finalità riguarda la funzione dell'adeguatezza patrimoniale dei conti, vale a dire che gli investitori, sia i creditori che gli azionisti, si basano sulle cifre contenute nei conti annuali per determinare se una società è solvibile in termini di patrimonio netto e per stabilire i pagamenti dei dividendi;

4.

sottolinea che una componente essenziale per una rappresentazione veritiera e corretta delle cifre indicate nei conti è la valutazione prudente, il che significa che le perdite non vengono sottovalutate o gli utili sopravvalutati, come descritto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), della direttiva contabile; sottolinea che tale interpretazione della direttiva contabile è stata confermata da numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

5.

osserva che il considerando 9 del regolamento IAS permette una certa flessibilità nelle decisioni riguardanti l'omologazione di un IFRS, non esigendo «una rigorosa conformità a ciascuna delle disposizioni di tali direttive»; suggerisce tuttavia che tale flessibilità non dev'essere estesa fino al punto di autorizzare gli IFRS a discostarsi dall'obiettivo generale della direttiva contabile (2013/34/UE) del 2013, che ha sostituito la quarta direttiva sul diritto societario (78/660/CEE) e la settima direttiva sul diritto societario (83/349/CEE) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento IAS, in modo che i bilanci sopravvalutino gli utili o sottovalutino le perdite; ritiene a tale riguardo che l'omologazione dello IAS 39 era probabilmente contraria a tale obiettivo generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario, sostituite dalla direttiva contabile del 2013, a causa del modello fondato sulle perdite sostenute, e in particolare all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto bb), della quarta direttiva sul diritto societario, la quale prevede che «occorre [valutare e rilevare] tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione»;

6.

valuta positivamente l'intenzione dello IASB di reintrodurre il principio della «prudenza» e di rafforzare la «gestione responsabile» nel nuovo quadro concettuale; deplora che l'interpretazione di «prudenza» dello IASB significhi esclusivamente «utilizzo prudente della discrezione»; rileva che l'interpretazione dello IASB del principio di prudenza e gestione responsabile non corrisponde a quanto sancito dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla direttiva contabile; ritiene che il principio di prudenza debba essere affiancato dal principio di affidabilità; invita la Commissione e l'EFRAG a trovare un accordo sul significato da attribuire al principio di prudenza e gestione responsabile, quale definito nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nella direttiva contabile e, su tale base, a cooperare con lo IASB e con gli enti normatori nazionali e dei paesi terzi al fine di ottenere un più ampio sostegno a favore di tali principi; invita lo IASB a esaminare in modo sistematico se un quadro concettuale riveduto richieda modifiche dei principi contabili esistenti e ad apportare le modifiche ove necessario;

7.

prende atto della riforma riguardante il riconoscimento delle perdite nel quadro degli IFRS, che dovrebbe permettere un accantonamento più prudente per le perdite sulla base del concetto prospettico di perdite attese anziché di perdite sostenute; ritiene che il processo di omologazione dell'UE dovrebbe determinare in maniera accurata e prudente il modo in cui dev'essere precisato il concetto di perdite attese, al fine di evitare un'eccessiva dipendenza dal modello e assicurare orientamenti chiari in materia di vigilanza sulla riduzione di valore delle attività;

8.

ritiene che la questione della contabilità fuori bilancio non sia ancora stata affrontata in maniera adeguata ed efficace, in quanto la decisione sull'opportunità o meno di iscrivere un'attività in bilancio è ancora soggetta a una norma meccanicistica, che può essere aggirata; invita lo IASB a correggere tali carenze;

9.

accoglie con favore i protocolli della Fondazione IFRS e della IOSCO relativi a una cooperazione rafforzata alla luce dei problemi fondamentali identificati dal G20 in relazione alla vigilanza dei mercati mobiliari; ritiene che tale cooperazione sia necessaria per soddisfare la necessità di principi contabili globali di elevata qualità e promuovere l'applicazione di principi più coerenti nei diversi contesti nazionali;

10.

ritiene che lo scambio di informazioni tra lo IASB e la IOSCO sulla crescente applicazione degli IFRS non dovrebbe essere considerato un semplice esercizio di valutazione, bensì un'opportunità per identificare esempi di buone pratiche; accoglie con favore, a tale proposito, la sessione annuale di discussione («enforcer discussion session») promossa dalla IOSCO al fine di informare lo IASB in merito alle questioni chiave relative all'attuazione e all'esecuzione;

11.

osserva che gli effetti di un principio contabile devono essere compresi appieno; ribadisce che lo IASB e l'EFRAG dovrebbero accordare la priorità al rafforzamento delle loro analisi d'impatto, in particolare nel campo della macroeconomia, e alla valutazione delle diverse esigenze dell'ampia varietà di soggetti interessati, ivi comprese quelle degli investitori a lungo termine e delle società, nonché del pubblico generale; invita la Commissione a ricordare all'EFRAG la necessità di rafforzare la sua capacità di valutare l'impatto dei nuovi principi contabili sulla stabilità finanziaria, rivolgendo esplicitamente l'attenzione alle esigenze europee che dovrebbero essere integrate nella fase iniziale del processo di standardizzazione dello IASB; rileva, in particolare, l'assenza di una valutazione quantitativa dell'impatto dell'IFRS 9, per il quale i dati non saranno disponibili prima del 2017; invita la Commissione ad assicurarsi che l'IFRS 9 sostenga la strategia di investimento a lungo termine dell'UE, in particolare limitando le disposizioni che potrebbero introdurre un'eccessiva volatilità a breve termine nei bilanci; osserva che le autorità europee di vigilanza — ESMA, ABE ed EIOPA — che dispongono delle competenze e delle capacità necessarie per contribuire allo svolgimento di tale compito, hanno rifiutato di diventare membri a pieno titolo del consiglio dell'EFRAG, in quanto l'EFRAG è un organismo privato; ritiene che la BCE e le autorità europee di vigilanza, in qualità di osservatori del consiglio dell'EFRAG secondo i rinnovati meccanismi di governance, contribuirebbero in maniera positiva a tenere maggiormente conto degli effetti sulla stabilità finanziaria; invita la Commissione a esaminare, nel quadro della revisione del regolamento IAS, il modo in cui ricevere un riscontro formale e sistematico dalle autorità europee di vigilanza;

12.

è convinto che solo norme semplici possano essere applicate efficacemente dagli utilizzatori e verificate dalle autorità di vigilanza; ricorda che, nella sua dichiarazione del 2 aprile 2009, il G20 ha chiesto che i principi contabili per gli strumenti finanziari siano meno complessi e che le norme di valutazione siano applicate in modo chiaro e coerente a livello internazionale, in collaborazione con le autorità di vigilanza; è preoccupato per la persistente complessità degli IFRS; chiede che tale complessità sia ridotta ogniqualvolta ciò sia opportuno e possibile nell'elaborazione di nuovi principi contabili; ritiene che un sistema di principi contabili meno complesso contribuirà a un'attuazione più uniforme, in modo che i dati finanziari delle imprese siano comparabili tra gli Stati membri;

13.

chiede una rendicontazione obbligatoria paese per paese in ambito IFRS; ribadisce il punto di vista del Parlamento, secondo cui una rendicontazione pubblica paese per paese può svolgere un ruolo decisivo nel contrastare l'elusione e la frode fiscale;

14.

chiede allo IASB, alla Commissione e all'EFRAG di coinvolgere fin dall'inizio il Parlamento e il Consiglio nell'elaborazione dei principi d'informativa finanziaria in generale, e nel processo di omologazione in particolare; è del parere che il processo di controllo per l'adozione degli IFRS nell'UE dovrebbe essere formalizzato e strutturato per analogia con il processo di controllo applicabile alle misure di «livello 2» nel settore dei servizi finanziari; raccomanda alle autorità europee di invitare le parti interessate della società civile a sostenere le loro attività, anche a livello dell'EFRAG; invita la Commissione a creare uno spazio per le parti interessate, affinché possano discutere sui principi contabili fondamentali in Europa; chiede alla Commissione di concedere al Parlamento la possibilità di ricevere un elenco ristretto dei candidati alla presidenza del consiglio dell'EFRAG per organizzare audizioni informali prima della votazione sui candidati proposti;

15.

osserva, in tale contesto, che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo di promotore attivo degli IFRS, purché si tenga debitamente conto delle richieste contenute nella presente risoluzione, dal momento che è dimostrato che i vantaggi superano i costi;

16.

è convinto che un'economia globalizzata richieda principi contabili riconosciuti internazionalmente; ricorda tuttavia che la convergenza non costituisce un obiettivo di per sé, ma è auspicabile solo quando si traduca in principi contabili migliori orientati all'interesse pubblico, alla prudenza e all'affidabilità; ritiene pertanto che, nonostante la lentezza dei progressi nel processo di convergenza, occorra mantenere un dialogo solido tra lo IASB e gli enti di normazione contabile nazionali;

17.

osserva che la maggioranza delle imprese è costituita da PMI; prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare con lo IASB la possibilità di elaborare principi contabili comuni, di elevata qualità e semplificati per le PMI, che potrebbero essere utilizzati, su base volontaria, a livello di UE dalle PMI quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione e, più specificamente, sui mercati di crescita per le PMI; prende atto, al riguardo, delle possibilità offerte dai principi di informativa finanziaria già esistenti per le PMI; ritiene che, per poter continuare i lavori in questo ambito, gli IFRS debbano essere meno complessi e non debbano favorire la prociclicità, e che gli interessi delle PMI dovrebbero essere sufficientemente rappresentati in seno allo IASB; ritiene che le parti interessate dovrebbero essere rappresentate in seno allo IASB; invita la Commissione a realizzare una valutazione d'impatto adeguata sugli effetti degli IFRS per le PMI, prima di adottare ulteriori misure; chiede che tali sviluppi siano attentamente monitorati e che il Parlamento venga informato in modo completo, tenendo debitamente conto del processo di miglioramento della regolamentazione;

18.

sottolinea che gli enti normatori nazionali sono ormai strettamente integrati nell'EFRAG; riconosce, pertanto, il ruolo consultivo dell'EFRAG, quando si tratta di questioni contabili in relazione alle piccole imprese quotate e alle PMI in generale;

19.

valuta positivamente che la Commissione incoraggi gli Stati membri a seguire gli orientamenti dell'ESMA relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria; deplora che diversi Stati membri non rispettino gli orientamenti dell'ESMA relativi all'applicazione dell'informativa finanziaria né intendano farlo; invita tali Stati membri ad adoperarsi per garantire il rispetto di tali orientamenti; invita la Commissione a valutare se le competenze dell'ESMA permettano di garantire un'applicazione coerente e uniforme in tutta l'UE e, in caso contrario, ad esaminare altri modi per garantire un'applicazione e un'esecuzione adeguate;

20.

riconosce che l'equilibrio tra l'ambito di applicazione obbligatorio del regolamento IAS e la possibilità per gli Stati membri di estendere l'uso degli IFRS a livello nazionale garantisce una sussidiarietà e una proporzionalità adeguate;

21.

si compiace dell'intenzione della Commissione di esaminare l'opportunità di coordinare le norme UE in materia di distribuzione dei dividendi; rammenta al riguardo che l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulla salvaguardia del capitale fa direttamente riferimento ai conti annuali dell'impresa come base per le decisioni relative alla distribuzione dei dividendi e impone talune restrizioni in materia di distribuzione dei dividendi; osserva che la valutazione della Commissione sul regolamento IAS ha mostrato che permangono ancora differenze per quanto riguarda l'applicazione degli IFRS tra gli Stati membri; sottolinea che le norme in materia di salvaguardia del capitale e distribuzione dei dividendi sono state citate nella relazione sulla valutazione del regolamento IAS quali fonte di problemi giuridici, che possono presentarsi in alcune giurisdizioni dove gli Stati membri permettono o esigono l'uso degli IRFS per i bilanci d'esercizio individuali su cui si basano gli utili distribuibili; fa notare che ogni Stato membro valuta come affrontare tali questioni nella propria legislazione nazionale nell'ambito dei requisiti UE sulla salvaguardia del capitale; invita la Commissione, a tale riguardo, ad assicurare il rispetto della direttiva sulla salvaguardia del capitale e della direttiva contabile;

22.

chiede all'EFRAG e alla Commissione di esaminare quanto prima se i principi contabili consentono la frode e l'elusione fiscale e di apportare tutte le modifiche necessarie per correggere e prevenire eventuali abusi;

23.

prende atto degli sforzi che la Commissione sta compiendo per migliorare la trasparenza e la comparabilità dei conti pubblici attraverso lo sviluppo di principi contabili europei per il settore pubblico (EPSAS);

Attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB

24.

appoggia le raccomandazioni della Commissione secondo cui il Monitoring Board della Fondazione IFRS dovrebbe concentrare l'attenzione non sull'organizzazione interna, ma sulla discussione delle questioni di pubblico interesse che potrebbero essere sottoposte alla Fondazione IFRS; ritiene tuttavia che occorra compiere ulteriori progressi in merito alla governance della Fondazione IFRS e dello IASB, in particolare in termini di trasparenza, prevenzione dei conflitti d'interesse e diversità degli esperti assunti; evidenzia che la legittimità dello IASB è a rischio se il Monitoring Board continua a essere in disaccordo sulle proprie responsabilità, pur dipendendo da decisioni consensuali; sostiene, in particolare, la proposta della Commissione di prendere in considerazione le esigenze d'informazione degli investitori con diversi orizzonti temporali di investimento e di fornire soluzioni specifiche, in particolare agli investitori a lungo termine, in fase di elaborazione delle norme; sostiene una migliore integrazione dello IASB nel sistema delle istituzioni finanziarie internazionali e misure volte ad assicurare un'ampia rappresentazione di interessi (ad esempio, le agenzie di rappresentanza dei consumatori e i ministeri delle finanze) e la rendicontabilità pubblica, il che assicurerà principi contabili di elevata qualità;

25.

osserva la predominanza di attori privati in seno allo IASB; rileva che le medie imprese non sono affatto rappresentate; sottolinea che la Fondazione IFRS continua a dipendere dai contributi volontari, spesso provenienti dal settore privato, il che può comportare il rischio di conflitti d'interesse; chiede alla Commissione di esortare la Fondazione IFRS a mirare a una struttura di finanziamento più diversificata ed equilibrata, basata anche su tasse e fonti pubbliche;

26.

plaude alle attività della Fondazione IFRS/dello IASB per quanto riguarda la comunicazione sul clima e sulle emissioni di carbonio; ritiene, in particolare, che i problemi strutturali fondamentali a lungo termine, quali la valutazione degli attivi non recuperabili legati al carbonio nei bilanci delle imprese, dovrebbero essere esplicitamente inseriti nel programma di lavoro dell'IFRS, al fine di elaborare norme al riguardo; invita gli organi dell'IFRS a includere nell'ordine del giorno la questione dell'informazione sulle emissioni di carbonio e i rischi legati al carbonio;

27.

invita la Commissione e l'EFRAG a esaminare lo spostamento nell'assegnazione dei fondi pensione da azioni ad obbligazioni quale risultato dell'introduzione del metodo contabile basato sul valore di mercato in ambito IFRS;

28.

sostiene la Commissione quando esorta la Fondazione IFRS a garantire che l'uso degli IFRS e l'esistenza di un contributo finanziario permanente siano condizioni da soddisfare per entrare a far parte degli organi direttivi e di sorveglianza della Fondazione IFRS e dello IASB; invita la Commissione a esaminare le modalità per riformare la Fondazione IFRS e lo IASB, al fine di eliminare i diritti di veto dei membri che non soddisfano i criteri sopra citati;

29.

invita gli amministratori dell'IFRS, il Monitoring Board dell'IFRS e lo IASB a promuovere un adeguato equilibrio di genere nelle rispettive sedi;

30.

rammenta la sua richiesta, formulata nella relazione Goulard, di misure volte ad accrescere la legittimità democratica, la trasparenza, la responsabilità e l'integrità per quanto riguarda, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le diverse parti interessate, la creazione di registri obbligatori per la trasparenza e norme sulla trasparenza degli incontri con i lobbisti, nonché norme interne, in particolare la prevenzione di conflitti d'interesse;

31.

sottolinea che la riforma dell'EFRAG deve migliorare il contributo europeo all'elaborazione dei nuovi IFRS e potrebbe contribuire alla riforma della governance della Fondazione IFRS;

32.

deplora che il consiglio dell'EFRAG sia da tempo senza un presidente, dal momento che tale figura svolge un ruolo chiave per trovare consensi e per far sentire una forte e chiara voce europea in ambito contabile a livello internazionale; sottolinea l'importanza di nominare quanto prima un nuovo presidente; esorta pertanto la Commissione ad accelerare il processo di assunzione, tenendo debitamente conto del ruolo del Parlamento e della sua commissione per i problemi economici e monetari;

33.

valuta positivamente la riforma dell'EFRAG, entrata in vigore il 31 ottobre 2014, e riconosce che sono stati compiuti sforzi notevoli in tale ambito; prende atto della maggiore trasparenza; deplora che, per quanto riguarda il finanziamento dell'EFRAG e, in particolare, la possibilità di creare un sistema di contributi obbligatori versati dalle società quotate, la Commissione abbia concentrato i suoi sforzi sull'attuazione delle parti della riforma che si potranno realizzare a breve; chiede alla Commissione di adottare misure ufficiali, come raccomandato nella relazione Maystadt, per incoraggiare gli Stati membri che ancora non dispongono di un meccanismo di finanziamento nazionale ad istituirne uno; prende atto della proposta della Commissione di prorogare il programma dell'Unione per l'EFRAG per il periodo 2017-2020; invita la Commissione a effettuare una valutazione annuale dettagliata della riforma concordata, come previsto all'articolo 9, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 258/2014; invita la Commissione a valutare l'opportunità e la possibilità di trasformare l'EFRAG in un'agenzia pubblica nel lungo termine;

34.

deplora che il requisito proposto da Maystadt di combinare le funzioni di direttore generale dell'EFRAG e presidente del gruppo di esperti tecnici (TEG) dell'EFRAG sia stato trasformato in una semplice possibilità; rileva che la composizione del nuovo consiglio si discosta dalla proposta di Maystadt, in quanto le autorità europee di vigilanza e la Banca centrale europea hanno rifiutato di diventare membri a pieno titolo del consiglio; invita l'EFRAG ad ampliare il numero di utilizzatori (attualmente uno solo) nel consiglio e ad assicurare che tutte le parti interessate siano rappresentante in seno all'EFRAG;

35.

si compiace che nel 2014 il PIOB abbia diversificato i propri finanziamenti; osserva che il finanziamento totale dell'IFAC è stato del 58 %, una percentuale che, pur rappresentando una parte significativa del finanziamento del PIOB, è ben al di sotto della soglia di due terzi e che, pertanto, la Commissione non ha dovuto limitare il suo contributo annuale, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 258/2014; invita il PIOB a intensificare i suoi sforzi per garantire l'integrità della professione di revisore dei conti;

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(3)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74.

(4)  GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1.

(5)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(6)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 94.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0108.

(8)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(9)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/33


P8_TA(2016)0249

Operazioni di sostegno della pace — impegno dell'Unione europea con le Nazioni Unite e l'Unione africana

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle operazioni di sostegno della pace — impegno dell'Unione europea con le Nazioni Unite e l'Unione africana (2015/2275(INI))

(2018/C 086/04)

Il Parlamento europeo,

visto il titolo V del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 41, 42 e 43,

visto l'articolo 220 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare i capitoli VI, VII e VIII,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 1o aprile 2015 dal titolo «Partnering for peace: moving towards partnership peacekeeping» (Partenariati per la pace: verso il mantenimento della pace in partenariato) (1),

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 aprile 2015, dal titolo «Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo — Consentire ai partner di prevenire e gestire le crisi» (2),

vista la relazione del 16 giugno 2015 del Gruppo indipendente di alto livello delle Nazioni Unite sulle operazioni di pace (3),

vista la dichiarazione resa il 28 settembre 2015 in occasione del vertice dei leader sul mantenimento della pace convocato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama,

visti il documento del 14 giugno 2012 relativo al piano d'azione per migliorare il sostegno dell'UE nell'ambito della PSDC alle operazioni dell'ONU di mantenimento della pace (4) e il documento del 27 marzo 2015 dal titolo «Strengthening the UN-EU Strategic Partnership on Peacekeeping and Crisis Management: Priorities 2015-2018» (Rafforzamento del partenariato strategico UE-ONU sul mantenimento della pace e la gestione delle crisi: priorità 2015-2018) (5),

viste la strategia comune UE-Africa (Joint Africa-EU Strategy — JAES) decisa in occasione del secondo vertice UE-Africa, svoltosi a Lisbona l'8 e 9 dicembre 2007 (6), e la tabella di marcia JAES per il periodo 2014-2017 approvata in occasione del quarto vertice UE-Africa, svoltosi a Bruxelles il 2 e 3 aprile 2014 (7),

vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 3/2011 dal titolo «L'efficacia e l'efficienza dei contributi dell'UE erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti»,

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito delle Nazioni Unite — come meglio raggiungere gli obiettivi di politica estera dell'Unione (8),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 9 dicembre 2015, sulla valutazione del Fondo per la pace in Africa dopo dieci anni: efficacia e prospettive per il futuro,

vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

visti gli orientamenti di Oslo, del novembre 2007, sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nell'ambito dei soccorsi internazionali in caso di calamità,

visto l'articolo 4, lettere h) e j), dell'atto costitutivo dell'Unione africana,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e la sicurezza (9),

viste le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 sulle radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell’Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0158/2016),

A.

considerando che le operazioni di sostegno della pace sono una forma di risposta alle situazioni di crisi e sono condotte di norma a sostegno di un'organizzazione riconosciuta a livello internazionale, come le Nazioni Unite o l'Unione africana (UA), sono dotate di un mandato ONU e sono volte ad evitare il conflitto armato, a ripristinare, mantenere o costruire la pace, a garantire il rispetto degli accordi di pace e ad affrontare le complesse emergenze e problematiche rappresentate da Stati fragili o in dissoluzione; considerando che la stabilità del vicinato africano ed europeo sarebbe di grande beneficio per tutti i nostri paesi;

B.

considerando che l'obiettivo di tali operazioni è contribuire a creare a lungo termine contesti stabili, sicuri e più prosperi; che il buon governo, la giustizia, il rafforzamento dello Stato di diritto, la protezione dei civili, il rispetto dei diritti umani e la sicurezza sono presupposti essenziali al riguardo, e che programmi efficaci di riconciliazione, ricostruzione e sviluppo economico contribuiranno a una pace e a una prosperità che non necessitano di interventi esterni;

C.

considerando che nell'ultimo decennio il panorama della sicurezza è cambiato radicalmente, in particolare in Africa, con l'emergere di gruppi terroristici e ribelli in Somalia, Nigeria, e nella regione sahelo-sahariana, e dove in molte zone le operazioni di imposizione della pace e lotta al terrorismo sono divenute la regola anziché l'eccezione; che gli Stati fragili e gli spazi non governati stanno aumentando di numero, lasciando tante persone in preda alla povertà, all'illegalità, alla corruzione e alla violenza; che la permeabilità delle frontiere all'interno del continente contribuisce ad alimentare la violenza, a ridurre la sicurezza e a creare opportunità per l'attività criminale;

D.

considerando che la nuova Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha riconosciuto che la pace è una componente essenziale per lo sviluppo, e che è stato introdotto l'obiettivo n. 16 di sviluppo sostenibile riguardante la pace e la giustizia;

E.

considerando che le organizzazioni e gli Stati dotati di esperienza e attrezzature adeguate, dotate idealmente di un mandato ONU chiaro e realistico, dovrebbero predisporre le risorse necessarie per il successo delle operazioni di sostegno della pace, così da contribuire a creare ambienti sicuri che permettano alle organizzazioni civili di operare;

F.

considerando che le Nazioni Unite restano il principale garante della pace e della sicurezza internazionali e offrono il quadro più esaustivo per la cooperazione multilaterale nella gestione delle crisi; che attualmente sono in corso 16 operazioni ONU di mantenimento della pace e che gli effettivi dispiegati sono più di 120 000, una cifra mai raggiunta in passato; che più dell'87 % dei caschi blu ONU è dispiegato nelle otto missioni in Africa; che il campo d'azione delle Nazioni Unite è limitato;

G.

considerando che le limitazioni cui è soggetta l'Unione africana nelle sue operazioni sono diverse da quelle cui sono soggette le Nazioni Unite, e che essa può prendere posizione, intervenire senza che le sia stato richiesto e attivarsi in assenza di un accordo di pace, sempre rispettando la carta dell'ONU; che si tratta di una differenza importante, tenuto conto del numero di conflitti intrastatali e interstatali in Africa;

H.

considerando che la NATO ha fornito assistenza all'Unione africana in termini di pianificazione e risorse strategiche di trasporto aereo-navale, segnatamente alle missioni AMIS in Darfur e AMISOM in Somalia, nonché in termini di sviluppo di capacità per la Forza di pronto intervento africana (ASF);

I.

considerando che le crisi in Africa richiedono una risposta globale coerente, che vada al di là dei semplici aspetti relativi alla sicurezza; che la pace e la sicurezza sono prerequisiti necessari per lo sviluppo e che tutti gli attori locali e internazionali hanno sottolineato la necessità di uno stretto coordinamento tra la sicurezza e la politica di sviluppo; che è necessaria una prospettiva a lungo termine; che la riforma del settore della sicurezza e il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti possono essere importanti nel raggiungere gli obiettivi di stabilità e di sviluppo; considerando che l'ufficio di collegamento delle Nazioni Unite per la pace e la sicurezza e la missione permanente dell'Unione africana a Bruxelles svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle relazioni tra le rispettive organizzazioni e l'UE, la NATO e le ambasciate nazionali;

J.

considerando che il meccanismo principale per la cooperazione dell'Europa con l'Unione africana è il Fondo per la pace in Africa, originariamente istituito nel 2004 e che mobilita circa 1,9 miliardi di EUR attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES) alimentato dagli Stati membri; considerando che, quando il FPA è stato istituito nel 2003, il suo finanziamento attraverso i fondi del FES doveva essere provvisorio ma che, 12 anni dopo, il FES rimane la principale fonte di finanziamento del FPA; che nel 2007 il campo di applicazione del meccanismo è stato ampliato per comprendere una più ampia gamma di attività di prevenzione dei conflitti e di stabilizzazione al termine dei conflitti; che il programma d'azione 2014-2016 tiene conto di valutazioni esterne e di consultazioni con gli Stati membri e introduce nuovi elementi intesi ad accrescere la sua efficacia; che l'articolo 43 TUE fa riferimento ai cosiddetti compiti di Petersberg che comprendono le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti; che, nel 2014, oltre il 90 % del bilancio era destinato alle ASP, il 65 % del quale al personale AMISOM; che il rafforzamento delle capacità istituzionali dell'Unione africana e delle comunità economiche regionali africane è un elemento chiave del successo delle OSP e dei processi di riconciliazione e riabilitazione;

K.

considerando che il ruolo dell'Unione va inquadrato nel contesto dei contributi forniti da numerosi paesi e varie organizzazioni alle operazioni di sostegno della pace; che, in termini finanziari, gli Stati Uniti sono ad esempio il primo contribuente a livello mondiale alle operazioni ONU di mantenimento della pace e assicurano un sostegno diretto all'Unione africana attraverso l'African Peacekeeping Rapid Response Partnership (il loro partenariato di reazione rapida per il mantenimento della pace in Africa), oltre a stanziare circa 5 miliardi di dollari USA a sostegno delle operazioni ONU nella Repubblica centrafricana, in Mali, Costa d'Avorio, Sud Sudan e Somalia; che la complementarità delle diverse fonti di finanziamento è assicurata dal gruppo di partner dell'Unione africana per la pace e la sicurezza; che la Cina partecipa ora attivamente alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e che il forum sulla cooperazione Cina-Africa comprende la Commissione dell'Unione africana; che, dopo l'Etiopia, i paesi che forniscono il maggior numero di caschi blu sono l'India, il Pakistan e il Bangladesh;

L.

considerando che i paesi europei e la stessa Unione europea sono importanti contribuenti del sistema ONU, in particolare attraverso il sostegno finanziario accordato ai programmi e progetti delle Nazioni Unite; che la Francia, la Germania e il Regno Unito sono i maggiori contribuenti europei al bilancio delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; che gli Stati membri dell'UE sono collettivamente il maggiore contribuente al bilancio delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, con circa il 37 %, e forniscono attualmente truppe per nove missioni di mantenimento della pace; che, inoltre, nel 2014 e nel 2015 gli impegni finanziari dell'UE a favore dell'UA sono stati pari a 717,9 milioni di EUR e i contributi dell'UA sono stati pari a soli 25 milioni di EUR; che i paesi europei contribuiscono solo con circa il 5 % del personale destinato al mantenimento della pace delle Nazioni Unite, fornendo 5 000 soldati su un totale di circa 92 000; che, tuttavia, la Francia, ad esempio, addestra 25 000 soldati africani ogni anno e invia separatamente oltre 4 000 persone nelle operazioni di mantenimento della pace africane;

M.

considerando che le mine terrestri antipersona sono state uno dei principali ostacoli al ripristino e allo sviluppo post-bellico, non da ultimo in Africa, e che negli ultimi vent'anni l'Unione europea ha speso circa 1,5 miliardi di EUR per processi volti a sostenere operazioni di sminamento e ad assistere le vittime delle mine, divenendo il primo donatore al mondo in questo campo;

N.

considerando che, a margine del ruolo dei singoli paesi europei, l'Unione è chiamata a fornire un contributo specifico alle operazioni di sostegno della pace attraverso azioni multidimensionali; che l'UE fornisce assistenza tecnica e finanziaria all'Unione africana e alle organizzazioni subregionali, in particolare attraverso il Fondo per la pace in Africa, lo strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace e il Fondo europeo di sviluppo; che l'UE conduce azioni di consulenza e formazione nel quadro delle missioni PSDC, contribuendo al rafforzamento delle capacità africane nella gestione delle crisi;

O.

considerando che le cinque missioni civili e le quattro operazioni militari dell'Unione europea in corso in Africa spesso affiancano o seguono azioni delle Nazioni Unite, dell'Unione africana o nazionali;

P.

considerando che l'Unione europea è impegnata a contribuire al rafforzamento dell'architettura africana di pace e di sicurezza, in particolare attraverso il sostegno volto a rendere operativa l'ASF;

Q.

considerando che il Consiglio europeo ha chiesto che l'Unione europea e i suoi Stati membri accrescano il sostegno ai paesi e alle organizzazioni partner, offrendo formazione, consulenza, attrezzature e risorse, così che i partner siano sempre più in grado di prevenire o gestire autonomamente le crisi; che per conseguire tale obiettivo sono chiaramente necessari interventi sinergici in materia di sicurezza e sviluppo;

R.

considerando che l'UE dovrebbe sostenere le azioni di altri che potrebbero essere più idonei a ricoprire determinati ruoli, evitando sovrapposizioni e contribuendo a rafforzare il lavoro di chi è già presente sul terreno, in particolare gli Stati membri;

S.

considerando che l'articolo 41, paragrafo 2, TUE vieta spese a carico del bilancio dell'Unione per operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, senza tuttavia escludere esplicitamente il finanziamento da parte dell'Unione europea di compiti militari, come operazioni di mantenimento della pace con obiettivi di sviluppo; che questi costi comuni sono imputati agli Stati membri a titolo del meccanismo Athena; che, mentre l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, gli articoli 209 e 212 del TFUE non escludono esplicitamente il finanziamento del potenziamento delle capacità nel settore della sicurezza; che il FES e l'APF, come strumenti esterni al bilancio dell'UE, sono pertinenti per affrontare il nesso tra sicurezza e sviluppo; che il FES prevede che la programmazione venga concepita per soddisfare i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) che in larga misura escludono spese relative alla sicurezza; che l'UE sta lavorando sulla possibilità di ulteriori strumenti dedicati, nel contesto della sua iniziativa sul potenziamento delle capacità per promuovere sicurezza e sviluppo;

T.

considerando che a guidare l'azione dell'Unione europea devono essere le esigenze dei paesi interessati e la sicurezza europea;

1.

sottolinea la necessità di azioni esterne coordinate che utilizzino strumenti di diplomazia, sicurezza e sviluppo per ripristinare la fiducia e far fronte alle sfide poste da guerre, conflitti interni, insicurezza, fragilità e transizione;

2.

osserva che la realtà delle moderne operazioni di pace è sempre più caratterizzata dallo spiegamento di più missioni autorizzate dalle Nazioni Unite in uno stesso teatro di operazioni, con attori differenti e organizzazioni regionali diverse; sottolinea che per il successo delle operazioni è fondamentale gestire questi partenariati complessi evitando una duplicazione delle attività o delle missioni; chiede, a questo proposito, che si valutino e razionalizzino le strutture esistenti;

3.

sottolinea l'importanza di una comunicazione tempestiva e di procedure rafforzate per le consultazioni, in caso di crisi, con le Nazioni Unite e l'Unione africana, nonché con altre organizzazioni come la NATO e l'OSCE; pone l'accento sulla necessità di migliorare la condivisione delle informazioni, anche per quanto concerne pianificazione, svolgimento e analisi delle missioni; accoglie positivamente la finalizzazione e la firma dell'accordo amministrativo UE-ONU sullo scambio di informazioni classificate; riconosce l'importanza del partenariato UE-Africa e del dialogo politico UE-UA sulla pace e la sicurezza; raccomanda un accordo tra l'Unione africana, l'Unione europea e altri attori chiavi e le Nazioni Unite su una serie di obiettivi condivisi per la sicurezza e lo sviluppo dell'Africa;

4.

esorta l'Unione europea, date l'entità delle sfide e la complessità della partecipazione di altre organizzazioni e nazioni, a perseguire un'adeguata divisione dei compiti e a focalizzarsi su quelli per i quali può fornire il miglior valore aggiunto; osserva che vari Stati membri sono già impegnati in operazioni in Africa e che l'Unione europea potrebbe apportare un reale valore aggiunto sostenendo maggiormente tali operazioni;

5.

osserva che, in un contesto di sicurezza sempre più complesso, per le missioni delle Nazioni Unite e dell'Unione africana è necessario un approccio globale nell'ambito del quale, oltre all'attivazione di strumenti militari, diplomatici e di sviluppo, altri fattori essenziali sono una conoscenza approfondita del contesto di sicurezza, scambi di intelligence e di informazioni e di moderne tecnologie, la conoscenza delle misure per contrastare il terrorismo e lottare contro la criminalità in zone di conflitto e post conflitto, la messa a disposizione di facilitatori critici, la fornitura di aiuti umanitari e il ripristino del dialogo politico, tutti elementi che i paesi europei possono contribuire a fornire; prende atto del lavoro già svolto in proposito da determinati Stati membri e da altre organizzazioni internazionali;

6.

sottolinea l'importanza degli altri strumenti dell'UE nel settore della sicurezza e, in particolare, delle missioni e delle operazioni PSDC; ricorda che l'UE sta intervenendo in Africa per contribuire alla stabilizzazione dei paesi confrontati alle crisi, in particolare attraverso missioni di formazione; sottolinea il ruolo delle missioni PSDC, sia civili che militari, nel sostenere le riforme del settore della sicurezza e nel contribuire alla strategia internazionale di gestione delle crisi;

7.

osserva che la percezione della legittimità di un'operazione di sostegno della pace è fondamentale per la riuscita di quest'ultima; ritiene che, ove possibile, l'Unione africana dovrebbe quindi fornire sostegno e forze militari; osserva che questo è importante anche in relazione agli obiettivi a lungo termine dell'Unione africana in materia di autonomia nelle operazioni;

8.

plaude al fatto che il nuovo programma d'azione del Fondo per la pace in Africa rimedi ad alcune carenze e ponga maggiormente l'accento sulle strategie di uscita, su una maggiore condivisione degli oneri con i paesi africani, su un sostegno più mirato e sul miglioramento delle procedure decisionali;

9.

si compiace del partenariato strategico UE-ONU sul mantenimento della pace e la gestione delle crisi, approvato nel marzo 2015 unitamente alle priorità per il periodo 2015-2018; prende atto delle missioni PSDC passate e in corso volte al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, e tiene conto del ruolo chiave di altre organizzazioni, comprese le organizzazioni panafricane e regionali, e di paesi in questi settori; invita l'Unione europea a compiere ulteriori sforzi per favorire i contributi degli Stati membri; ricorda che l'Unione europea si è impegnata in attività di gestione delle crisi in Africa, intese al mantenimento della pace, alla prevenzione dei conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, in linea con la Carta delle Nazioni Unite; prende atto che solo 11 dei 28 Stati membri hanno assunto impegni al vertice dei leader sul mantenimento della pace del 28 settembre 2015, mentre la Cina si è impegnata a mettere a disposizione una forza di pronto intervento di 8 000 unità e la Colombia un contingente di 5 000 soldati; invita gli Stati membri dell'Unione ad accrescere in misura significativo il loro contributo militare e di polizia alle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite;

10.

sottolinea la necessità di una rapida risposta africana alle crisi e rileva il ruolo chiave della Forza di pronto intervento africana al riguardo; sottolinea l'importante contributo dell'Unione europea, attraverso il Fondo per la pace in Africa e il finanziamento dell'Unione africana, che consente all'Unione africana di potenziare la sua capacità di dare una risposta collettiva alle crisi sul continente; incoraggia le organizzazioni regionali, come la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), a intensificare gli sforzi affinché l'Africa dia risposte rapide dell'Africa alle crisi e a integrare gli sforzi compiuti dall'Unione africana;

11.

sottolinea tuttavia l'importanza di investire maggiormente nella prevenzione dei conflitti, tenendo conto di fattori quali la radicalizzazione politica e religiosa, la violenza legata alle elezioni, gli sfollamenti di popolazione e il cambiamento climatico;

12.

riconosce l'apporto fondamentale del Fondo per la pace in Africa allo sviluppo del partenariato triangolare tra Nazioni Unite, Unione europea e Unione africana; ritiene che questo Fondo rappresenti sia un punto di partenza sia una potenziale leva per un partenariato più solido tra l'UE e l'UA e che si sia dimostrato indispensabile per permettere all'UA, e attraverso di essa alle otto comunità economiche regionali (CER), di pianificare e gestire le loro operazioni; ritiene che, per utilizzare appieno il Fondo, sia essenziale mantenere lo stretto coinvolgimento delle istituzioni e degli Stati membri dell'Unione europea e che sia altrettanto essenziale che l'Unione africana dia prova di livelli di efficienza e trasparenza più elevati nell'uso dei fondi; ritiene che il FPA dovrebbe concentrarsi su un sostegno di tipo strutturale anziché solo sul finanziamento degli stipendi delle forze africane; riconosce che esistono e vengono utilizzati anche altri meccanismi di finanziamento, ma ritiene che il Fondo, date la sua esclusiva attenzione per l'Africa e le sue chiare finalità, rivesta un'importanza particolare per le operazioni di sostegno della pace in Africa; considera che alle organizzazioni della società civile (OSC) che lavorano per la costruzione della pace in Africa dovrebbe essere data la possibilità di contribuire con le loro opinioni, come parte di un impegno più strategico con le OSC su pace e sicurezza; continua a nutrire preoccupazione relativamente ai perduranti problemi di finanziamento e di volontà politica dei paesi africani; prende atto delle conclusioni del Consiglio del 24 settembre 2012, in base alle quali è opportuno valutare un finanziamento alternativo al FES;

13.

osserva che il rafforzamento della cooperazione militare europea accrescerebbe l'efficienza e l'efficacia del contributo europeo alle missioni di pace delle Nazioni Unite;

14.

si compiace, data la grande importanza di sviluppare capacità africane, del successo dell'esercitazione Amani Africa II, che nell'ottobre 2015 ha coinvolto più di 6 000 partecipanti tra militari, civili e agenti di polizia, e attende che nel 2016 divenga quanto prima operativa la Forza di pronto intervento africana, che dovrebbe contare 25 000 effettivi;

15.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri, così come gli altri membri della comunità internazionale, a fornire assistenza per quanto riguarda la formazione — inclusa la disciplina -, la dotazione, il supporto logistico, l'assistenza finanziaria e la definizione delle regole d'ingaggio, a incoraggiare e assistere pienamente gli Stati africani e a confermare il loro impegno a favore dell'ASF; sollecita le ambasciate degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nelle capitali africane a promuovere più attivamente l'ASF; ritiene che l'APS debba essere ridefinito nel quadro dell'OCSE in un'ottica di consolidamento della pace; ritiene che sia opportuno rivedere il regolamento FES affinché sia possibile impostare la programmazione in modo da includere le spese per la pace, la sicurezza e la giustizia dettate da considerazioni legate allo sviluppo;

16.

rileva l'importanza delle missioni PESD per la sicurezza dell'Africa, in particolare tramite le missioni di formazione e sostegno delle forze africane, segnatamente le missioni EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUTM Somalia ed EUCAP Nestor; prende atto del sostegno complementare offerto da tali missioni agli sforzi profusi nel quadro delle altre missioni delle Nazioni Unite; invita l'Unione europea a potenziare le capacità di dette missioni di formazione, in particolare per poter seguire, sui teatri delle operazioni così come al loro rientro, i soldati africani formati;

17.

insiste sulla necessità che, nell'appoggiare le operazioni di sostegno della pace, né l'Unione europea né i suoi Stati membri agiscano isolatamente, ma tengano piuttosto pienamente conto dei contributi degli altri attori internazionali, si coordini meglio con questi ultimi, migliori la rapidità della risposta e concentri gli sforzi su determinati paesi prioritari, affidando agli Stati membri e africani più adeguati ed esperti il ruolo di nazioni guida; sottolinea l'importanza delle comunità economiche regionali nell'architettura della sicurezza in Africa; sottolinea il ruolo che le delegazioni dell'UE potrebbero svolgere come facilitatori del coordinamento tra gli attori internazionali;

18.

è favorevole a un approccio globale da parte dell'UE, quale strumento principale per mobilitare l'intero potenziale dell'azione dell'UE nel quadro delle operazioni di mantenimento della pace e del processo di stabilizzazione, nonché per attivare varie forme di sostegno allo sviluppo dei paesi dell'Unione africana;

19.

insiste affinché l'assistenza per la gestione delle frontiere sia una priorità dell'impegno europeo in Africa; osserva che la porosità delle frontiere è uno dei principali fattori dello sviluppo del terrorismo in Africa;

20.

accoglie con favore la comunicazione congiunta sul potenziamento della capacità e si unisce al Consiglio nel chiederne la rapida attuazione; richiama l'attenzione sul potenziale dell'Unione europea per contribuire ad accrescere la sicurezza nei paesi fragili e interessati da conflitti, in particolare attraverso il suo approccio globale che comprende mezzi civili e militari, e per rispondere alle esigenze dei nostri partner, segnatamente i destinatari di assistenza militare, ribadendo nel contempo che la sicurezza è una delle condizioni per lo sviluppo e la democrazia; si rammarica che né la Commissione né il Consiglio abbiano condiviso con il Parlamento la loro valutazione delle opzioni giuridiche per sostenere lo sviluppo di capacità; invita le due istituzioni a informarne a tempo debito il Parlamento europeo; invita la Commissione a proporre una base giuridica conforme agli obiettivi originari dell'UE del 2013 quali enunciati nell'iniziativa «Enable and Enhance»;

21.

sottolinea che il contributo del servizio giuridico del Consiglio del 7 dicembre 2015 dal titolo «Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo — aspetti giuridici» individua possibilità per il finanziamento della dotazione delle forze militari dei paesi africani; invita il Consiglio a proseguire tale riflessione;

22.

si compiace per le risposte positive ricevute dalla Francia a seguito dell'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7; accoglie molto favorevolmente il rinnovato impegno delle forze armate europee in Africa;

23.

riconosce che, spesso, il problema non è la mancanza di finanziamenti, quanto il modo in cui essi sono utilizzati e la natura delle altre risorse utilizzate; rileva come non sia stata data piena attuazione alle raccomandazioni della Corte dei conti in materia di fondi dell'UE; sollecita verifiche periodiche del modo in cui sono spesi i finanziamenti erogati dai governi nazionali tramite l'Unione europea e le Nazioni Unite; ritiene che sia indispensabile utilizzare efficacemente le risorse, date la loro natura limitata e le dimensioni dei problemi da affrontare; ritiene che la rendicontabilità sia un elemento fondamentale di tale processo e contribuisca a contrastare la corruzione endemica in Africa; insiste su una valutazione più approfondita e trasparente delle operazioni di sostegno della pace finanziate dall'Unione europea; sostiene iniziative come il fondo fiduciario Bêkou, che opera nella Repubblica centrafricana ed è volto a mettere in comune le risorse, le competenze e le capacità europee in materia di sviluppo per ovviare alla frammentazione e alla scarsa efficacia dell'azione internazionale nel contesto della ricostruzione di un paese; incoraggia vivamente una programmazione congiunta più sistematica dei vari strumenti dell'UE;

24.

prende atto della relazione di valutazione, presentata il 15 maggio 2015 dalle Nazioni Unite, dedicata agli interventi di applicazione della legge e di supporto alle vittime di sfruttamento e abusi sessuali da parte del personale dell'ONU e di personale correlato nelle operazioni di mantenimento della pace; ritiene che l'UA, l'ONU, l'UE e gli Stati membri debbano esercitare una forte vigilanza su tali questioni penali e sollecita le più rigorose procedure disciplinari e giudiziarie e il massimo sforzo per prevenire tali reati; raccomanda, inoltre, una formazione e un'istruzione adeguate del personale utilizzato per le OMP e ritiene che la nomina di personale di genere femminile e di consulenti di genere contribuirà a superare pregiudizi culturali e a ridurre il verificarsi di violenze sessuali;

25.

chiede uno sforzo concertato da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite a favore dello sviluppo di capacità; ritiene che l'attuale programma di finanziamento non sia sostenibile, e che il Fondo per la pace in Africa dovrebbe essere associato a condizioni, così da incoraggiare l'Unione africana ad accrescere i suoi contributi alle operazioni di sostegno della pace;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Vicepresidente della Commissione/ alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della Commissione dell'Unione africana, al Presidente del Parlamento panafricano, al Segretario generale della NATO e al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO.


(1)  S/2015/229.

(2)  JOIN(2015)0017.

(3)  A/70/95–S/2015/446.

(4)  Documento del Consiglio 11216/12.

(5)  EEAS(2015)458, documento del Consiglio 7632/15.

(6)  Documento del Consiglio 7204/08.

(7)  Documento del Consiglio 8370/14.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2015)0403.

(9)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 56.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/40


P8_TA(2016)0250

Pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare (2015/2065(INI))

(2018/C 086/05)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 luglio 2014 dal titolo «Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese» (COM(2014)0472),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese (COM(2016)0032),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 ottobre 2009 intitolata «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591),

visto il Libro verde della Commissione del 31 gennaio 2013 sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM(2013)0037),

vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa (2),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 novembre 2013 relativo al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su «La grande distribuzione: tendenze e conseguenze per agricoltori e consumatori» (4),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE (5), in particolare il paragrafo 104,

vista la decisione della Commissione, del 30 luglio 2010, che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (6),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (7),

visto lo studio «Monitoraggio dell'attuazione dei principi di buone pratiche nei rapporti verticali nella filiera alimentare», redatta da Areté srl per la Commissione (gennaio 2016),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate (8),

vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa (9),

vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (10),

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, § relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (11),

vista l'indagine del Groceries Code Adjudicator (arbitro del codice dei generi alimentari) del Regno Unito relativa a Tesco plc del 26 gennaio 2016,

vista la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (12),

visto il regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (13),

vista la relazione sui progressi della Supply Chain Initiative del luglio 2015,

vista la relazione del 2012 di Consumers International dal titolo «The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?»(«Le relazioni tra i supermercati e i fornitori: quali implicazioni per i consumatori?»,

visto il quadro universale per i sistemi di valutazione della sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura (SAFA) sviluppato dalla FAO,

vista la situazione estremamente critica affrontata da agricoltori e cooperative agricole, in particolare nei settori lattiero-caseario, delle carni suine, delle carni bovine, della frutta e verdura e dei cereali,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0173/2016),

A.

considerando che le pratiche commerciali sleali sono un grave problema per molti settori dell'economia; che la relazione della Commissione del 29 gennaio 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese (COM(2016)0032) conferma che tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi stadio della filiera alimentare; che il problema è assai evidente nella filiera alimentare, con effetti negativi sull'anello più debole della catena; che il problema è confermato da tutti i soggetti della filiera alimentare e da numerose autorità nazionali garanti della concorrenza; che la Commissione, il Parlamento e il Comitato economico e sociale europeo hanno più volte richiamato l'attenzione su tale problematica;

B.

considerando che le pratiche sleali nella filiera alimentare sono difficili da tradurre in violazioni dell'attuale legislazione in materia di concorrenza, dato che gli strumenti esistenti sono efficaci solo nei confronti di alcune forme di comportamenti anticoncorrenziali;

C.

considerando le dimensioni e l'importanza strategica della filiera alimentare per l'Unione europea; che il settore dà lavoro ad oltre 47 milioni di persone nell'Unione europea, rappresentando circa il 7 % del valore aggiunto lordo su scala UE, e che il valore totale del mercato dell'UE per i prodotti collegati al commercio al dettaglio di generi alimentari è stimato a 1,05 miliardi di euro; che il settore dei servizi al dettaglio produce il 4,3 % del PIL dell'UE e vi opera il 17 % delle PMI dell'Unione (14); che le imprese del settore alimentare e delle bevande sono per il 99,1 % PMI e microimprese;

D.

considerando che il mercato unico ha apportato considerevoli vantaggi per gli operatori della filiera alimentare e che il commercio di generi alimentari acquisisce una dimensione transfrontaliera sempre più significativa e riveste una particolare importanza per il funzionamento del mercato interno; che gli scambi transfrontalieri tra gli Stati membri dell'Unione europea rappresentano il 20 % della produzione totale di generi alimentari e di bevande dell'UE; che il 70 % del totale delle esportazioni di prodotti alimentari degli Stati membri è destinato ad altri Stati membri dell'Unione europea;

E.

considerando che negli ultimi anni la filiera alimentare da impresa a impresa (B2B) è stata soggetta a cambiamenti strutturali significativi che hanno comportato un alto livello di concentrazione e un'integrazione verticale e transfrontaliera dei soggetti operanti nel settore della produzione, e in particolare nei settori della trasformazione e della distribuzione, nonché a monte della produzione;

F.

considerando i segnali lanciati dai soggetti della filiera alimentare, relativi a pratiche commerciali sleali quali soprattutto:

ritardi nei pagamenti;

accesso limitato al mercato;

modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, anche con effetto retroattivo;

informazioni non sufficientemente dettagliate o formulate in modo ambiguo in merito alle condizioni contrattuali;

rifiuto di sottoscrivere contratti scritti;

risoluzione improvvisa e ingiustificata del contratto;

trasferimento sleale del rischio commerciale;

richiesta di pagare beni o servizi privi di valore per una delle parti contrattuali;

riscossione di pagamenti per servizi fittizi;

trasferimento dei costi di trasporto e stoccaggio ai fornitori;

imposizione di promozioni, pagamenti per l'esposizione della merce in vista e altri pagamenti aggiuntivi;

trasferimento dei costi delle promozioni nei locali commerciali ai fornitori;

restituzione incondizionata e obbligatoria della merce invenduta;

pressioni volte a ridurre i prezzi della merce;

impossibilità per i contraenti di rifornirsi in altri Stati membri (limitazione territoriale delle forniture);

G.

considerando che, essendo impossibile arrestare la produzione agricola, una volta iniziata, e data la natura deperibile dei prodotti derivati, i produttori agricoli sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare;

H.

considerando che i produttori lavorano a volte in perdita a causa di negoziati sfavorevoli con gli altri soggetti della filiera alimentare, ad esempio in occasione di ribassi e sconti nei supermercati;

I.

considerando che le pratiche commerciali sleali sono messe in atto laddove vi siano disuguaglianze nelle relazioni commerciali tra i partner nella filiera alimentare, squilibrio che deriva da disparità di potere contrattuale, le quali sono frutto della crescente concentrazione del potere di mercato tra un numero ridotto di gruppi multinazionali, e che dette disparità tendono ad arrecare danni ai piccoli e medi produttori;

J.

considerando che le pratiche commerciali sleali possono avere conseguenze negative per le singole entità della filiera alimentare, in particolare per gli agricoltori e le PMI, con conseguenti ripercussioni sull'intera economia dell'Unione europea nonché sui consumatori finali limitandone la scelta dei prodotti e l'accesso a prodotti nuovi e innovativi; che le pratiche commerciali sleali possono avere un impatto sulla negoziazione dei prezzi tra le imprese, scoraggiare gli scambi transfrontalieri nell'Unione europea ed impedire il corretto funzionamento del mercato interno; considerando, in particolare, che le pratiche sleali possono verificarsi nelle imprese che procedono a tagli degli investimenti e dell'innovazione, anche nei settori della protezione ambientale, delle condizioni di lavoro e del benessere animale, in seguito ad un calo del reddito ed alla mancanza di sicurezza, e possono portare tali imprese ad abbandonare le attività di produzione, trasformazione o negoziazione;

K.

considerando che le pratiche commerciali sleali sono un ostacolo allo sviluppo e al corretto funzionamento del mercato interno e possono gravemente perturbare il buon funzionamento del mercato;

L.

considerando che le pratiche commerciali sleali possono contribuire a impennate dei costi o entrate inferiori alle previsioni per gli imprenditori dal minor potere negoziale nonché a una sovrapproduzione e a uno spreco di generi alimentari;

M.

considerando che i consumatori, a causa delle pratiche commerciali sleali, si trovano di fronte a una potenziale perdita di diversità dei prodotti, del patrimonio culturale e dei punti vendita al dettaglio;

N.

considerando che le PMI e le microimprese, le quali costituiscono oltre il 90 % del tessuto economico europeo, sono particolarmente esposte alle pratiche commerciali sleali e risentono maggiormente dell'impatto di tali pratiche rispetto alle grandi imprese, al punto che per loro diventa più difficile sopravvivere sul mercato, intraprendere nuovi investimenti in prodotti e tecnologie ed innovare, e per le PMI diviene più difficile espandere la propria attività, anche a livello transfrontaliero all'interno del mercato unico; considerando che le PMI sono scoraggiate a impegnarsi in relazioni commerciali per il rischio che siano loro imposte pratiche commerciali sleali;

O.

considerando che le pratiche commerciali sleali non solo vengono attuate nella filiera alimentare, ma altrettanto spesso nella filiera non alimentare come l'industria dell'abbigliamento o l'industria automobilistica;

P.

considerando che molti Stati membri hanno introdotto diverse modalità per combattere le pratiche commerciali sleali, in alcuni casi mediante programmi volontari e basati sull'autoregolamentazione e in altri attraverso regolamentazioni nazionali pertinenti; che ciò ha determinato gravi asimmetrie e differenze tra le regolamentazioni in termini di livello, natura e forma della tutela giuridica nei singoli Stati; che alcuni Stati non hanno adottato alcuna misura al riguardo;

Q.

considerando che alcuni Stati membri che avevano inizialmente affrontato le pratiche commerciali sleali con iniziative volontarie hanno successivamente deciso di affrontare tali pratiche attraverso strumenti normativi;

R.

considerando che le pratiche commerciali sleali sono coperte solo in parte dal diritto della concorrenza;

S.

considerando che la legislazione europea in materia di concorrenza dovrebbe consentire ai consumatori di beneficiare di un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, garantendo al tempo stesso che le imprese siano incentivate ad investire e ad innovare, dando loro un'equa opportunità di promuovere i punti di forza dei loro prodotti, senza essere indebitamente allontanate dal mercato da pratiche commerciali sleali;

T.

considerando che la legislazione europea in materia di concorrenza deve consentire al consumatore finale di acquistare beni a un prezzo competitivo, ma deve altresì garantire una concorrenza libera e leale tra le imprese, al fine, in particolare, di incoraggiarle a innovare;

U.

considerando che il «fattore paura» entra in gioco nelle relazioni commerciali, qualora la parte più debole non sia in grado di esercitare efficacemente i propri diritti e sia reticente a denunciare le pratiche commerciali sleali imposte dalla parte più forte, per timore di porre fine alla relazione commerciale tra le parti;

V.

considerando che il funzionamento della filiera alimentare ha un impatto sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE, dato che circa il 14 % della spesa delle famiglie è destinato ai prodotti alimentari;

W.

considerando che molti soggetti operano nella filiera alimentare, ivi compresi fabbricanti, venditori al dettaglio, intermediari e produttori, e che le pratiche commerciali sleali possono essere messe in atto a diversi livelli della filiera;

X.

considerando che il «fattore paura» implica che i piccoli fornitori non saranno in grado di utilizzare in maniera efficace il loro diritto, se previsto, di adire un tribunale e che altri meccanismi economici e accessibili come la mediazione di un arbitro indipendente tuteleranno meglio i loro interessi;

Y.

considerando che la Supply Chain Initiative (SCI) presenta importanti limiti che le impediscono di fungere da strumento efficace nella lotta alle pratiche commerciali sleali, quali l'assenza di sanzioni in caso di inadempimento e della possibilità di presentare denunce riservate;

1.

plaude agli sforzi messi in atto fino ad oggi dalla Commissione per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire un maggiore equilibrio di mercato e superare l'attuale frammentazione derivante dai diversi approcci nazionali nell'affrontare le pratiche commerciali sleali nell'UE, ma sottolinea che tali misure non sono sufficienti per contrastare tali pratiche; accoglie con favore la relazione di cui sopra della Commissione del 29 gennaio 2016, nonché lo studio a lungo atteso che accompagna tale relazione sul monitoraggio dell'attuazione dei principi di buone pratiche nei rapporti verticali nella filiera alimentare, ma prende atto delle sue conclusioni che non aprono la strada ad un quadro a livello dell'UE per contrastare le pratiche commerciali nell'Unione europea;

2.

accoglie con favore l'azione intrapresa dal Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare e l'istituzione di una piattaforma di esperti sulle pratiche B2B, la quale ha stilato un elenco, una descrizione e una valutazione delle pratiche commerciali che possono essere considerate come gravemente sleali;

3.

si compiace dell'istituzione e dello sviluppo della Supply Chain Initiative, che svolge un ruolo importante nel promuovere il cambiamento culturale e nel migliorare l'etica dell'impresa, ed ha portato all'adozione di una serie di principi in materia di buone prassi nei rapporti verticali nella filiera alimentare e ad un quadro volontario per l'attuazione di tali principi, che solo nel secondo anno di attività conta già oltre un migliaio di aziende partecipanti, soprattutto PMI, provenienti da tutta l'UE; plaude ai progressi compiuti finora e ritiene che gli sforzi per promuovere pratiche commerciali leali nella filiera alimentare possano avere un impatto reale, ma attualmente non possano essere considerati sufficienti per affrontare il problema delle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare; sottolinea tuttavia che l'efficacia della SCI, quale riconosciuta sia dalla recente relazione della Commissione sia dalla valutazione esterna, è minata da una vasta gamma di carenze, tra cui punti deboli nella governance, limitazioni in termini di trasparenza, mancanza di misure di esecuzione o sanzioni, assenza di deterrenti efficaci contro le pratiche commerciali sleali, che non consentono alle potenziali vittime di pratiche commerciali sleali di sporgere denunce anonime individuali o inchieste di propria iniziativa da parte di un organismo indipendente, il che porta di conseguenza ad una sottorappresentanza delle PMI e degli agricoltori, in particolare, che possono trovare la SCI inadeguata per tale scopo; raccomanda l'istituzione di simili iniziative nell'ambito della filiera in altri settori non alimentari pertinenti;

4.

si rammarica tuttavia del fatto che alcune delle opzioni di risoluzione delle controversie promosse dalla SCI non siano ancora state messe in pratica, il che significa che la valutazione della loro efficacia si basa su giudizi teorici; è preoccupato per il fatto che non siano stati esaminati casi concreti per valutare il ruolo della SCI nell'affrontare le pratiche commerciali sleali e che non sia stata effettuata un'analisi più dettagliata per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle denunce ricevute e risolte; crede che l'assenza di questo più approfondito livello di valutazione comprometta il giudizio complessivo sull'iniziativa; esprime disappunto per l'affermazione, così come riconosciuto dallo studio summenzionato di Areté che valuta l'efficacia della SCI, secondo cui «i risultati effettivi della SCI sembrano molto modesti se confrontati alle dimensioni reali o percepite e alla gravità del problema delle pratiche commerciali sleali»;

5.

prende atto dell'istituzione di piatteforme nazionali SCI di organizzazioni e imprese nella filiera alimentare, al fine di stimolare il dialogo tra le parti, promuovere l'introduzione e lo scambio di pratiche commerciali eque e cercare di porre termine alle pratiche commerciali sleali, ma si interroga sulla loro reale efficacia; sottolinea, tuttavia, che alcune piatteforme nazionali non hanno ottenuto risultati positivi rispetto a tali obiettivi e che, come nel caso della Finlandia, gli agricoltori hanno abbandonato la piattaforma; si ripromette di incentivare e stimolare gli Stati membri ad approfondire con appositi strumenti eventuali denunce o non conformità segnalate da tali piatteforme nazionali;

6.

ritiene che i principi di buone prassi e l'elenco di esempi di prassi eque e sleali nelle relazioni verticali nell'ambito della filiera alimentare debbano essere ampliati e applicati in maniera efficace;

7.

accoglie con favore lo studio della Commissione attualmente in corso sulla scelta e sull'innovazione nel settore della vendita al dettaglio; ritiene che tale esercizio sarebbe determinante per chiarire l'evoluzione e i fattori che hanno spinto verso la scelta e l'innovazione a livello di mercato globale;

8.

si compiace dello sviluppo di meccanismi alternativi e informali di ricorso e risoluzione delle controversie, in particolare attraverso la mediazione e accordi amichevoli;

9.

rileva che, laddove esistano pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, tali pratiche sono contrarie ai principi fondamentali del diritto;

10.

condanna le pratiche che sfruttano gli squilibri nel potere contrattuale tra gli operatori economici ed hanno un effetto negativo sulla libertà di contrattazione;

11.

sottolinea che le pratiche commerciali sleali, se imposte da parti con una posizione contrattuale più forte, hanno un impatto negativo lungo tutta la filiera alimentare, inclusa l'occupazione, a scapito della scelta dei consumatori e della qualità, varietà e innovatività dei prodotti messi a disposizione; pone l'accento sul fatto che le pratiche commerciali sleali possono ostacolare la competitività delle imprese e gli investimenti e indurre le società a risparmiare, a scapito di salari, condizioni di lavoro o qualità delle materie prime;

12.

ribadisce che una concorrenza libera e leale, relazioni equilibrate tra tutti i soggetti, la libertà di contrattazione e una solida ed efficace applicazione della legislazione pertinente — consentendo di tutelare tutti i soggetti economici nell'ambito della filiera alimentare, indipendentemente dalla posizione geografica — sono di fondamentale importanza al fine di assicurare il corretto funzionamento della filiera alimentare e garantire la sicurezza degli alimenti;

13.

sottolinea la necessità di costruire una fiducia reciproca tra i partner della filiera, sulla base dei principi di libertà di contrattazione e una relazione reciprocamente vantaggiosa; sottolinea la responsabilità sociale d'impresa della parte contraente maggiore di limitare il proprio vantaggio durante i negoziati e di collaborare con la parte più debole verso una soluzione positiva per entrambe le parti;

14.

accoglie con favore il riconoscimento della Commissione nel suo Libro verde del 31 gennaio 2013 secondo cui non vi può essere una reale libertà contrattuale ove esistono netti squilibri tra le due parti;

15.

riconosce che le pratiche commerciali sleali derivano principalmente dagli squilibri di reddito e di potere nella filiera alimentare e sottolinea che tali squilibri devono essere affrontati con urgenza al fine di migliorare la situazione degli agricoltori nel settore alimentare; rileva che la vendita al di sotto del costo di produzione e il grave abuso di prodotti agricoli di base quali «articoli civetta» — come ad esempio i prodotti lattiero-caseari, la frutta e gli ortaggi — da parte della grande distribuzione rappresentano una minaccia alla sostenibilità di lungo termine della produzione dell'UE di tali prodotti; accoglie con favore gli sforzi intesi ad aiutare gli agricoltori a competere sulla base del valore dei loro prodotti, come ad esempio l'iniziativa «Tierwohl» in Germania;

16.

evidenzia che le pratiche commerciali sleali hanno gravi conseguenze negative per gli agricoltori, come ad esempio profitti più bassi, costi più elevati del previsto, sovrapproduzione o sprechi alimentari e difficoltà nella programmazione finanziaria; evidenzia che tali conseguenze negative limitano da ultimo la scelta del consumatore;

17.

mette in discussione il fermo sostegno della Commissione nei confronti della SCI nella relazione, in considerazione dei limiti che essa presenta; ribadisce la riluttanza degli agricoltori a partecipare a causa della mancanza di fiducia, delle restrizioni alle denunce anonime, dell'assenza di poteri di regolamentazione, dell'incapacità di applicare sanzioni considerevoli, dell'assenza di meccanismi adeguati per contrastare le pratiche commerciali sleali ben documentate nonché dei timori circa gli squilibri a livello della natura dei meccanismi di controllo del rispetto delle norme, i quali non sono stati presi adeguatamente in considerazione; esprime rammarico per la riluttanza della Commissione ad assicurare l'anonimato e sanzioni appropriate;

18.

ritiene che la SCI e altri sistemi volontari a livello nazionale e di Unione europea (codici di buone pratiche, meccanismi volontari di risoluzione delle controversie) dovrebbero essere ulteriormente sviluppati e promossi in aggiunta a meccanismi di controllo solidi ed efficaci a livello degli Stati membri, assicurando l'anonimato dei reclami e la definizione di sanzioni dissuasive, unitamente ad un coordinamento a livello di UE; incoraggia i produttori e gli operatori economici, ivi comprese le organizzazioni degli agricoltori, a partecipare a tali iniziative; ritiene che tali iniziative debbano restare a disposizione di tutti i fornitori che non sono preoccupati per il loro anonimato e possano evolvere efficacemente in una piattaforma educativa e di condivisione delle migliori prassi; rileva che la Commissione, nella sua recente relazione, afferma che la SCI deve essere migliorata, in particolare per tenere conto delle denunce riservate e per quanto riguarda il conferimento di poteri di indagine e sanzionatori a organismi indipendenti;

19.

chiede alla Commissione di adottare misure per garantire meccanismi di applicazione efficaci, tra cui lo sviluppo e il coordinamento di una rete di autorità reciprocamente riconosciute a livello dell'UE; sottolinea, in tale contesto, il Groceries Code Adjudicator (arbitro del codice dei generi alimentari) del Regno Unito come possibile modello da seguire a livello dell'UE, creando così un vero e proprio deterrente contro le pratiche commerciali sleali e contribuendo a eliminare il «fattore paura»;

20.

accoglie con favore la recente misura adottata dalla SCI per consentire alle PMI e alle microimprese di aderire a una procedura semplificata; nota che il numero di PMI che hanno aderito è aumentato; osserva tuttavia che la SCI deve essere ulteriormente rafforzata attraverso una serie di azioni, identificate dalla Commissione nella sua relazione del 29 gennaio 2016, i cui progressi dovrebbero essere monitorati dalla Commissione al fine di:

intensificare gli sforzi per pubblicizzare e migliorare la sensibilizzazione sulla SCI, soprattutto tra le PMI;

garantire l'imparzialità della struttura di governance, ad esempio istituendo un presidente indipendente che non appartenga a specifici gruppi di soggetti interessati;

consentire alle presunte vittime di pratiche commerciali sleali di presentare denunce in via riservata;

migliorare le procedure interne al fine di verificare che i singoli operatori rispettino i propri impegni e di monitorare l'insorgenza e la composizione delle controversie bilaterali in modo riservato;

21.

rileva l'osservazione della Commissione secondo cui i rappresentanti degli agricoltori hanno deciso di non aderire alla SCI, in quanto, a loro avviso, non garantisce una riservatezza sufficiente per i denuncianti ed è priva di poteri legislativi per le indagini indipendenti e sanzioni significative nonché di meccanismi per combattere le pratiche commerciali sleali ben documentate, ed in quanto le loro preoccupazioni per gli squilibri nella natura dei meccanismi di applicazione non sono state adeguatamente prese in considerazione; ritiene che la partecipazione degli agricoltori sia fondamentale e che il fatto che essa sia diminuita non sia dovuto alla mancanza di consapevolezza, bensì alla mancanza di fiducia nelle attuali procedure e nella governance della SCI; propone pertanto di migliorare il funzionamento della SCI, tra l'altro tramite una governance indipendente, la riservatezza e l'anonimato nonché un'applicazione e deterrenti efficaci, in modo da aumentare innanzitutto l'interesse, il sostegno e quindi la partecipazione degli agricoltori;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a facilitare e incoraggiare l'adesione dei produttori alle organizzazioni del settore (OP e AOP) al fine di aumentare il loro potere contrattuale e la loro posizione nella catena di approvvigionamento alimentare;

23.

riconosce tuttavia che i programmi volontari basati sulla autoregolamentazione possono offrire un mezzo economicamente vantaggioso per garantire un comportamento leale sul mercato, risolvere le controversie e porre fine alle pratiche commerciali sleali, se associati a meccanismi di controllo indipendenti ed efficaci; sottolinea tuttavia che finora tali programmi hanno conseguito risultati limitati a causa della mancanza di un'attuazione efficace, della sottorappresentanza degli agricoltori, di strutture di governance imparziali, di conflitti d'interessi tra le parti interessate, di meccanismi di risoluzione delle controversie che non sono in grado di rispecchiare il «fattore-paura» dei fornitori e del fatto che non si applicano all'intera filiera alimentare; invita la Commissione a continuare a sostenere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri;

24.

prende atto dell'esistenza di una normativa europea contro le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (direttiva 2005/29/CE), ma ricorda l'assenza di una normativa europea intesa a contrastare le pratiche sleali tra i diversi operatori della filiera agroalimentare;

25.

sottolinea che una seria analisi delle pratiche commerciali sleali deve partire dal nuovo paradigma economico emerso negli ultimi anni: la grande distribuzione organizzata (GDO), dove l'accesso ai punti vendita diventa una variabile competitiva critica sotto il controllo dei supermercati; sottolinea che alcune autorità della concorrenza hanno identificato specifiche pratiche che trasferiscono eccessivi rischi ai fornitori e che potrebbero minarne la competitività; sottolinea che dette autorità hanno inoltre concluso che le «private label» introducono una dimensione di concorrenza orizzontale nei confronti delle marche industriali che non era stata considerata in maniera sufficiente;

26.

sottolinea che le azioni intese a contrastare le pratiche commerciali sleali contribuiranno a garantire un corretto funzionamento del mercato interno ed a sviluppare gli scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi; evidenzia che la natura frammentata dei mercati e le disparità tra le normative nazionali in materia di pratiche commerciali sleali espongono gli operatori della filiera alimentare ad una serie di condizioni di mercato disparate e possono condurre alla pratica della ricerca del forum più vantaggioso («forum shopping») che, a sua volta, può determinare incertezza normativa;

27.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare appieno e in modo coerente la legislazione in materia di concorrenza, le norme sulla concorrenza sleale e le norme antitrust e, segnatamente, di comminare rigorose sanzioni per gli abusi di posizione dominante praticati nella filiera alimentare;

28.

ritiene fondamentale garantire che il diritto UE della concorrenza tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'agricoltura e sia al servizio del benessere dei produttori e dei consumatori, che svolgono un ruolo importante nella catena di approvvigionamento; ritiene che il diritto UE della concorrenza debba creare le condizioni per un mercato maggiormente efficiente che consenta al consumatore di beneficiare di un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, assicurando nel contempo che i produttori primari siano incentivati a investire e a innovare senza essere estromessi dal mercato attraverso pratiche commerciali sleali;

29.

osserva che, se da un lato i prodotti a marchio privato possono generare più valore e assicurare ai consumatori una maggiore scelta così come prodotti del «commercio equo», dall'altro lato possono rappresentare una questione strategica a medio-lungo termine, poiché introducono una dimensione di concorrenza orizzontale nei confronti delle marche industriali che non era mai stata considerata prima e che può conferire una posizione sleale e anticoncorrenziale ai venditori al dettaglio, che diventano sia clienti sia concorrenti; richiama l'attenzione sull'esistenza di una «soglia di rischio» al di là della quale la penetrazione nel mercato dei prodotti a marchio privato, in una determinata categoria di prodotto, potrebbe trasformare i loro attuali effetti positivi in effetti negativi e scoraggiare l'innovazione di molte imprese; insiste pertanto sul fatto che la questione dei prodotti a marchio privato esige particolare attenzione da parte della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza, specie per quanto riguarda la necessità di valutare le potenziali conseguenze di lungo termine sulla filiera alimentare e sulla posizione degli agricoltori all'interno di tale filiera, tenendo presente che le abitudini dei consumatori negli Stati membri variano;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare appieno e in modo coerente la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, affinché i creditori siano pagati entro sessanta giorni dalle imprese, per non incorrere in pagamenti di interessi e nel pagamento di costi di recupero ragionevoli del creditore;

31.

invita la Commissione a presentare una o più proposte relative ad un quadro a livello di UE che definisca i principi generali e tenga nel debito conto le circostanze nazionali e le migliori prassi per contrastare le pratiche commerciali sleali in tutta la filiera alimentare al fine di consentire ai mercati di funzionare in modo corretto nonché di mantenere relazioni trasparenti tra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari;

32.

è fermamente convinto che la definizione di pratiche commerciali sleali, indicata dalla Commissione e dai soggetti interessati nel documento «Vertical relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice» (relazioni verticali nella filiera alimentare: principi di buone prassi), del 29 novembre 2011 (15), dovrebbe essere tenuta nel debito conto, insieme ad un elenco aperto di pratiche commerciali sleali, al momento di presentare una proposta relativa ad un quadro a livello UE;

33.

suggerisce inoltre che l'anonimato e la riservatezza siano incorporati in tutte le iniziative legislative future in questo settore;

34.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero, laddove ciò non sia già stato fatto, istituire o riconoscere autorità pubbliche od organismi preposti al tal fine, per esempio un arbitro, a livello nazionale responsabili dell'applicazione delle misure, per contrastare le pratiche sleali nella filiera alimentare; è del parere che tali autorità pubbliche possano agevolare il controllo del rispetto delle norme, per esempio disponendo della facoltà di aprire e condurre indagini di propria iniziativa o sulla base di informazioni informali o denunce trattate in via confidenziale (superando così il «fattore paura») e possano svolgere il ruolo di intermediario tra le parti interessate; sottolinea la necessità del riconoscimento reciproco e della cooperazione a livello UE tra le autorità nazionali al fine di garantire la condivisione delle informazioni rilevanti, in particolare in materia di buone prassi, e le esperienze sulle nuove forme di pratiche commerciali sleali, agendo nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

35.

invita la Commissione, gli Stati membri e le altre parti interessate, a seguito della relazione della Commissione, ad agevolare l'inserimento delle organizzazioni di agricoltori (incluse le OP e le AOP) nella sfera degli organismi nazionali di controllo che disciplinano la filiera alimentare, garantendo soprattutto l'anonimato delle denunce e un sistema sanzionatorio efficace;

36.

ritiene che sia necessaria una normativa quadro a livello di Unione europea per contrastare le pratiche commerciali sleali e garantire agli agricoltori e ai consumatori europei la possibilità di beneficiare di condizioni di vendita e di acquisto eque;

37.

sottolinea che tale normativa quadro europea non deve abbassare il livello di protezione nei paesi che si sono già dotati di una legislazione nazionale in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali tra imprese;

38.

invita gli Stati membri che non dispongono di un'autorità competente incaricata a prendere in considerazione l'istituzione di tale autorità e conferirle la facoltà di vigilare e applicare le misure necessarie per affrontare le pratiche commerciali sleali;

39.

sottolinea che le autorità di applicazione dovrebbero disporre di una gamma di differenti misure di applicazione e sanzioni per consentire, a seconda della gravità della situazione specifica, una certa flessibilità di risposta; ritiene che tali misure e sanzioni dovrebbero avere un effetto deterrente al fine di modificare i comportamenti;

40.

ricorda che tutti gli Stati membri dispongono già di quadri normativi per affrontare le pratiche commerciali sleali; prende atto della recente azione normativa intrapresa da alcuni Stati membri, che hanno introdotto disposizioni a complemento del diritto nazionale in materia di concorrenza, ampliato l'ambito di applicazione delle direttive sulle pratiche commerciali sleali, estendendone le relative disposizioni al fine di coprire le relazioni B2B, ed istituito autorità indipendenti incaricate dell'applicazione della legge; nota tuttavia che i diversi approcci adottati a tale proposito dagli Stati membri interessati hanno prodotto diversi gradi e tipi di protezione nei confronti delle pratiche commerciali sleali;

41.

nota che, nell'adottare misure intese a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, occorre tenere nel debito conto le caratteristiche specifiche di ciascun mercato ed i requisiti specifici ad esso applicabili, le diverse situazioni e gli approcci nei singoli Stati membri, il grado di consolidamento o frammentazione dei mercati individuali e altri fattori significativi, valorizzando altresì le azioni già intraprese da alcuni Stati membri e che si stanno rivelando efficaci; è del parere che eventuali sforzi normativi in tal senso dovrebbero garantire che vi sia una discrezionalità relativamente ampia, per adeguare le misure da adottare in base alle caratteristiche specifiche di ciascun mercato, onde evitare di adottare un approccio unico, e dovrebbero basarsi sul principio generale di migliorare l'applicazione coinvolgendo le pertinenti autorità pubbliche accanto al concetto di applicazione a livello privato, contribuendo altresì a migliorare il livello di cooperazione basso e frammentato che esiste tra i diversi organismi nazionali di controllo e ad affrontare le sfide transfrontaliere in materia di pratiche commerciali sleali;

42.

sottolinea che l'esistente cooperazione frammentata e scarsamente sviluppata all'interno di diversi organismi nazionali di controllo non è sufficiente per affrontare le sfide transfrontaliere in materia di pratiche commerciali sleali;

43.

invita la Commissione a valutare l'efficacia e l'impatto delle misure normative e non normative, prestando la dovuta attenzione a tutte le possibili implicazioni per i diversi soggetti interessati e per il benessere dei consumatori, nonché del mix di politiche indicato nelle risposte al summenzionato studio Areté, ossia una combinazione tra iniziative volontarie e applicazione pubblica (33 % delle risposte totali) e una legislazione specifica a livello dell'UE (32 %);

44.

è convinto che la consapevolezza dei consumatori in merito ai prodotti agricoli sia fondamentale per affrontare i problemi derivanti dagli squilibri nella filiera alimentare, comprese le pratiche commerciali sleali; invita tutti i soggetti coinvolti nella gestione della filiera alimentare ad accrescere la trasparenza nella catena dell'approvvigionamento alimentare nel suo complesso e a incrementare le informazioni fornite ai consumatori attraverso programmi più adeguati di etichettatura e di certificazione dei prodotti, al fine di consentire ai consumatori di operare scelte consapevoli riguardo ai prodotti disponibili e di agire di conseguenza;

45.

invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a promuovere iniziative mediante le quali i consumatori siano informati sui pericoli del dumping sui prezzi per la produzione primaria e sostiene espressamente le campagne di sensibilizzazione in tal senso nelle scuole e nei centri di formazione;

46.

osserva che, dal 2009 a questa parte, il Parlamento europeo ha approvato cinque risoluzioni sui problemi nella catena di vendita al dettaglio nell'UE, di cui tre incentrate in particolare sugli squilibri e sugli abusi all'interno della filiera alimentare; osserva inoltre che, nello stesso arco di tempo, la Commissione europea ha elaborato tre comunicazioni e un Libro verde e ha commissionato due relazioni finali su questioni analoghe; dichiara pertanto che un'ulteriore analisi dello stato della filiera alimentare non farà che ritardare l'urgente necessità di intervenire al fine di aiutare gli agricoltori a contrastare le pratiche commerciali sleali;

47.

esorta tutte le parti della filiera alimentare a considerare i contratti standard e anche i contratti di nuova generazione in cui i rischi e i benefici sono condivisi;

48.

riconosce che la riforma della politica agricola comune (PAC) e la nuova organizzazione comune di mercato unica hanno introdotto una serie di provvedimenti volti ad affrontare lo squilibrio di potere contrattuale tra gli agricoltori, il commercio al dettaglio, il commercio all'ingrosso e le PMI nella filiera alimentare, in particolare sostenendo la creazione e lo sviluppo delle organizzazioni di produttori (OP); sottolinea l'importanza della cooperazione sul versante dell'offerta;

49.

osserva che il regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede l'istituzione di organizzazioni di produttori, è sostenuto da incentivi finanziari a titolo del secondo pilastro della PAC; sottolinea che il quadro giuridico estende la sfera di contrattazione collettiva (in alcuni settori) e dei contratti di fornitura (in tutti i settori) alle organizzazioni di produttori, alle loro associazioni (AOP) e alle organizzazioni interprofessionali e introduce altresì esenzioni temporanee da determinate norme in materia di concorrenza in periodi di gravi squilibri di mercato, con le dovute salvaguardie;

50.

esorta la Commissione a promuovere con forza un simile approccio al fine di incrementare il potere contrattuale dei produttori primari e di incoraggiare i produttori ad aderire alle OP e alle AOP; mette in evidenza, in particolare, la vulnerabilità delle aziende agricole di piccole dimensioni e a conduzione familiare, che hanno il potenziale di creare e sostenere l'occupazione nelle regioni isolate, remote e montane;

51.

ritiene che la creazione e il rafforzamento di organizzazioni di produttori debbano andare di pari passo con il rafforzamento del potere contrattuale degli agricoltori nella filiera alimentare, dando a questi ultimi, nello specifico, il diritto di negoziare collettivamente i propri contratti;

52.

chiede una maggiore trasparenza e informazione all'interno della catena di approvvigionamento e un rafforzamento degli organismi e degli strumenti per la raccolta di informazioni di mercato quali lo Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari e l'Osservatorio del mercato del latte, nell'ottica di fornire agli agricoltori e alle organizzazioni di produttori dati di mercato precisi e aggiornati;

53.

è del parere che i prezzi all'interno della filiera alimentare dovrebbero rispecchiare meglio il valore aggiunto dei produttori primari; chiede, di conseguenza, che il processo di formazione dei prezzi al dettaglio sia il più trasparente possibile;

54.

sottolinea che in diversi Stati membri gli agricoltori hanno raggiunto una forte posizione all'interno della filiera alimentare istituendo cooperative in grado di garantire che il valore aggiunto nella fase di trasformazione venga restituito agli agricoltori; reputa fondamentale che tali cooperative non siano gravate da costi aggiuntivi derivanti da una burocrazia obbligatoria e costosa;

55.

esorta i produttori e i trasformatori a collaborare investendo nell'innovazione e incrementando il valore aggiunto dei loro prodotti;

56.

ricorda alla Commissione che nel dicembre 2013 il Parlamento ha approvato una relazione di iniziativa in cui si invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un sistema indipendente di controllo delle norme che tenga conto del «fattore paura» tra i produttori primari; esorta la Commissione a prendere in considerazione tale aspetto nella sua relazione;

57.

ritiene che le organizzazioni professionali potrebbero fungere da piattaforma atta a consentire ai produttori primari di presentare senza timori denuncia dinnanzi a un'autorità competente in caso di presunte pratiche commerciali sleali;

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.

(2)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.

(3)  GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 11.

(4)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 44.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0004.

(6)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4.

(7)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 9.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0580.

(9)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(10)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

(11)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(12)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(13)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.

(14)  Eurostat, 2010.

(15)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/discussions/Vertical%20relationships%20in%20the%20Food%20Supply%20Chain%20-%20Principles%20of%20Good%20Practice.pdf


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/51


P8_TA(2016)0251

Soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE (2015/2225(INI))

(2018/C 086/06)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 11, 114, paragrafo 3, 168, paragrafo 1, e 191,

vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (1),

visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (2),

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (4),

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (5),

visto il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (6),

visti il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004 che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (7) e la relazione della Commissione del 28 novembre 2013 dal titolo «Risorse genetiche in agricoltura — dalla conservazione all'uso sostenibile» (COM(2013)0838),

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (8),

visto il memorandum d'intesa del 14 luglio 2014 tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti sulla cooperazione in agricoltura e lo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020,

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sul futuro del settore orticolo in Europa — strategie per la crescita (9),

visto lo studio elaborato nel 2014 dal dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione — agricoltura e sviluppo rurale, dal titolo «Precision agriculture: An opportunity for EU farmers — potential support with the CAP 2014-2020» (Agricoltura di precisione: un'opportunità per gli agricoltori UE — possibilità di sostegno nel quadro della PAC 2014-2020),

visto lo studio effettuato nel 2013 dalla Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA), dal titolo «Opzioni tecnologiche per garantire l'approvvigionamento alimentare di dieci miliardi di persone»,

vista la comunicazione della Commissione del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura», (COM(2012)0079),

vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2012 dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» (COM(2012)0060),

vista la decisione della Commissione del 16 ottobre 2015 sull'istituzione di un gruppo ad alto livello di consulenti scientifici (C(2015)6946),

vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE» (COM(2015)0215),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali (10),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0174/2016),

A.

considerando che le nostre società sono confrontate a molteplici sfide nelle quali è coinvolta l'agricoltura e che esse devono fare la loro parte; che si stima altresì che la popolazione globale raggiungerà i 9,6 miliardi entro il 2050, il che significa che a quella data vi saranno circa 2,4 miliardi di persone in più rispetto a oggi;

B.

considerando che, in media, almeno un terzo degli alimenti prodotti — e in alcuni settori quasi la metà — viene sprecato e che uno dei modi più efficaci per soddisfare la domanda prevista senza esaurire le scarse risorse consiste nel ricorrere a soluzioni tecnologiche per aumentare la produzione, migliorare i mezzi di distribuzione e contrastare lo spreco alimentare;

C.

considerando la pressante richiesta di produrre maggiori quantitativi di alimenti che siano sicuri, sani e nutrienti per i cittadini dell'UE e del mondo intero per affrontare problemi come la malnutrizione, l'obesità, le malattie cardiovascolari, ecc.; che le rigorose norme dell'UE in materia di qualità dei prodotti alimentari sono riconosciute in tutto il mondo;

D.

considerando che esistono molte forme alternative di uso del terreno che sono in concorrenza con l'agricoltura, ad esempio l'urbanizzazione, l'industria, il turismo e le attività ricreative;

E.

considerando che le materie prime agricole offrono prospettive di crescita nel campo della chimica verde;

F.

considerando che l'innalzamento del livello di sostenibilità in agricoltura sta divenendo un obiettivo sempre più importante per gli operatori, date la necessita di contenere i costi per salvaguardare i redditi, da un lato, e di far fronte al depauperamento e al degrado delle risorse naturali (suolo, acqua, aria e biodiversità), dall'altro; che all'agricoltura è riconducibile il 70 % del consumo di acqua potabile nel mondo e che la disponibilità di acqua rappresenta già una grande limitazione per la produzione agricola, in alcune regioni dell'UE così come a livello mondiale; che l'utilizzo di acqua potabile nel settore agricolo può essere notevolmente ridotto applicando efficacemente moderne tecniche di irrigazione e coltivando seminativi adatti alle condizioni climatiche locali;

G.

considerando che i fertilizzanti azotati garantiscono rese elevate, ma che la loro produzione assorbe circa il 50 % dell'energia da combustibili fossili utilizzata nei sistemi di produzione agricola;

H.

considerando che, in base alle stime, la domanda mondiale di energia aumenterà del 40 % di qui al 2030 e che occorre ormai riflettere seriamente sul soddisfacimento di tale domanda attraverso una maggiore efficienza energetica e un mix energetico sicuro che includa le fonti rinnovabili; che la ricerca ha dimostrato che le catene agroalimentari più corte possono ridurre il consumo di energia, con benefici in termini di costi e ambiente;

I.

considerando che ogni anno fino al 40 % dei raccolti va perduto, a livello mondiale, a causa di parassiti e malattie delle piante e che si prevede che tale percentuale aumenterà significativamente negli anni a venire; che occorre intervenire, anche mediante l'adozione di approcci sistemici e l'adeguamento degli attuali modelli di produzione, per evitare che essa salga ulteriormente, e che il cambiamento climatico contribuisce alla perdita dei raccolti e provoca la comparsa di nuovi parassiti e nuove malattie delle piante;

J.

considerando che il riscaldamento globale sta generando eventi meteorologici estremi che provocano siccità o inondazioni, con danni ingenti per le popolazioni colpite e gravi rischi per la loro sicurezza alimentare; che la resilienza ai cambiamenti climatici di ecosistemi agrari biologicamente e strutturalmente può contribuire a ridurre tale rischio;

K.

considerando che il potenziale genetico delle colture dell'UE non è sfruttato sistematicamente nelle aziende agricole europee, i cui livelli di produzione sono stati stazionari negli ultimi anni;

L.

considerando che la diversità e la qualità delle risorse fitogenetiche sono cruciali per la resilienza e la produttività agricola, e rappresentano quindi un fattore determinante per l'agricoltura a lungo termine e la sicurezza alimentare;

M.

considerando che il superamento del «divario in termini di resa agricola» costituisce un problema particolare per l'agenda di ricerca in materia di agricoltura sostenibile;

N.

considerando che l'agricoltura di precisione comporta il ricorso all'automazione e ad altre tecnologie intese a migliorare la precisione e l'efficienza delle pratiche fondamentali di gestione agricola mediante l'utilizzo di approcci sistemici per raccogliere e analizzare i dati e ottimizzare le interazioni tra condizioni atmosferiche, suolo, acqua e colture, e che essa è volta in ultima analisi a ridurre l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e acqua, migliorando nel contempo la fertilità dei suoli e ottimizzando le rese;

O.

considerando che la scienza del suolo dimostra che i terreni sani e vivi nutrono e proteggono le colture grazie alla presenza di specie benefiche che le difendono da patogeni e parassiti, oltre a fornire alle colture nutrienti e acqua ricevendo in cambio zuccheri dagli essudati radicali delle piante; che le pratiche agricole possono incidere negativamente sulla qualità biologica, chimica e fisica dei terreni, con conseguenze come l'erosione del suolo, la degradazione delle sue strutture e la perdita di fertilità;

P.

considerando che i vantaggi delle tecnologie innovative non dovrebbero essere limitati a un solo tipo di pratica agricola, bensì essere applicabili a tutti i tipi di attività agricole, dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, dall'allevamento ai seminativi, dalle attività su piccola scala a quelle su grande scala;

Q.

considerando che il numero delle sostanze attive antiparassitarie è stato ridotto del 70 % tra il 1993 e il 2009, mentre è aumentata la presenza nell'Unione europea di focolai di organismi nocivi; che i processi di approvazione, compresi i criteri per definire le sostanze attive e quelli relativi alle nuove sostanze che costituiscono un'alternativa ai prodotti fitosanitari, stanno diventando sempre più complessi per l'agricoltura e i cittadini dell'UE; che è necessario ovviare con urgenza alla mancanza di sostanze attive per gli usi minori;

R.

considerando che l'insufficienza di soluzioni per proteggere le colture speciali mette a repentaglio la qualità, la diversità e la produzione sostenibile delle colture alimentari nell'UE, con effetti diretti stimati in oltre un miliardo di EUR, tra cui perdite di produzione e costi aggiuntivi per gli agricoltori;

S.

considerando che i cicli a breve termine a livello delle priorità politiche e di finanziamento della ricerca possono pregiudicare le competenze, l'infrastruttura e l'innovazione in agricoltura e che occorrerebbe privilegiare un efficace trasferimento dei risultati della ricerca dai laboratori agli agricoltori e a programmi di ricerca incentrati sul miglioramento della sostenibilità dell'agricoltura, riducendo i costi di produzione e aumentando la competitività;

Agricoltura di precisione (AP)

1.

osserva che il settore agricolo ha sempre fatto ricorso a nuovi modelli e nuove pratiche imprenditoriali, tra cui nuove tecniche e metodi di produzione, per aumentare la produzione e adeguarsi a nuove realtà e all'evolvere delle circostanze; sottolinea che i servizi ecosistemici, ad esempio i cicli dei nutrienti, hanno un'importanza centrale per l'agricoltura e che alcune funzioni, come il sequestro del carbonio, vanno al di là della produzione di alimenti;

2.

è convinto che l'innovazione abbia il potenziale per contribuire a realizzare un'agricoltura sostenibile nell'UE e ritiene che le tecnologie AP siano particolarmente importanti per continuare a progredire, ma riconosce i limiti che ostacolano la sua adozione generalizzata, tra cui la sua affidabilità e gestibilità, la scarsa conoscenza di detta tecnologia e il suo livello di adattabilità ad aziende agricole di tutti i tipi e di tutte le dimensioni;

3.

ritiene che i principi alla base dell'agricoltura di precisione siano in grado di generare importanti benefici per l'ambiente, di incrementare i redditi agricoli, razionalizzare l'utilizzo delle macchine agricole e migliorare notevolmente l'efficienza delle risorse, incluso l'uso dell'acqua irrigua; incoraggia dunque la Commissione a promuovere politiche atte a incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie di agricoltura di precisione per tutti i tipi di aziende agricole, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla loro produzione, sia essa colturale o zootecnica;

4.

evidenzia l'esigenza particolare che il processo di innovazione nell'AP risolva il problema del «costo elevato» dello sviluppo e utilizzo di alcune tecnologie AP e che gli agricoltori e gli operatori dell'intera catena di approvvigionamento siano attivamente coinvolti nella messa a punto di tali tecnologie, onde garantire chiari benefici a livello di aziende agricole e aiutare queste ultime a divenire più resilienti;

5.

è convinto che lo sviluppo economico e la produzione sostenibile non si escludano a vicenda e siano raggiungibili attraverso l'innovazione; sottolinea la necessità di sostenere l'innovazione nel campo della tecnologia e della governance assicurando coerenza normativa, chiarezza e opportunità imprenditoriali ed esorta la Commissione a garantire che, in occasione dei prossimi riesami e delle prossime riforme della legislazione pertinente, si tenga esplicitamente conto dell'innovazione; evidenzia che l'agricoltura europea è in grado di fornire prodotti di elevata qualità e ad alto valore aggiunto nonché di elaborare soluzioni redditizie e basate sulla conoscenza, al fine di nutrire una popolazione mondiale in crescita e con maggiori esigenze;

6.

invita l'industria, la Commissione e gli Stati membri a lavorare in partenariato per migliorare le prestazioni e l'adattabilità della robotica e delle altre tecnologie AP, di modo che i finanziamenti a favore della ricerca siano utilizzati in modo efficace nell'interesse dell'agricoltura e dell'orticoltura;

7.

invita inoltre l'industria a cogliere le opportunità offerte dall'innovazione per sviluppare capacità in materia di AP che siano accessibili a tutti, rafforzando così la posizione delle persone con disabilità, promuovendo l'uguaglianza di genere e ampliando il patrimonio di competenze e le possibilità di occupazione nelle comunità rurali;

8.

si compiace dell'inclusione della robotica AP nel programma di lavoro Orizzonte 2020 per il 2016-2017 pubblicato di recente, ma deplora che le proposte previste da questo invito non richiedano un approccio basato su una pluralità di soggetti, il che potrebbe tradursi in un'esclusione degli agricoltori da sviluppi innovativi; sottolinea che l'AP consente di ridurre almeno del 15 % l'utilizzo delle risorse; incoraggia la diffusione dell'agricoltura di precisione, che offre nuovi approcci per la gestione delle aziende agricole nella loro globalità, come i macchinari dotati di tecnologia GPS/GNSS e i sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR);

Big data e informatica

9.

fa notare che il settore agricolo, come tutti gli altri settori economici, sta attraversando un processo di cambiamento; evidenzia che è stato possibile sviluppare l'agricoltura moderna solo accettando i progressi scientifici e tecnologici, e che allo stesso modo i progressi in campo digitale offrono la possibilità di un ulteriore sviluppo del settore agricolo;

10.

sottolinea che la raccolta e l'analisi delle grandi serie integrate di dati hanno la potenzialità di stimolare l'innovazione in agricoltura e sono particolarmente utili per affrontare e sviluppare una catena alimentare efficiente e sostenibile che vada a beneficio degli agricoltori, dell'economia, dei consumatori e dell'ambiente; invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare le barriere che ostacolano l'integrazione dei sistemi TIC complessi e frammentati, stimolando gli investimenti e coprendo i costi di formazione, nonché a rendere maggiormente accessibili le strutture necessarie per il settore agricolo;

11.

si compiace dei progressi realizzati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) a favore dell'agricoltura di precisione; ritiene che il satellite Sentinel 2B dell'ESA, in orbita a fine 2016, potrebbe fornire una visione più precisa della copertura delle coltivazioni e delle foreste, permettendo di attuare in maniera più efficace le politiche agricole, di razionalizzare l'uso delle risorse e di ottimizzare i periodi per la raccolta; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'utilizzo dei sistemi satellitari;

Gestione del terreno, dell'acqua e dei nutrienti

12.

riconosce che il degrado del suolo costituisce un limite importante alla produzione agricola e chiede che siano fissati obiettivi più ambiziosi e compiuti maggiori sforzi per migliorare le pratiche di gestione idrica e del terreno, in particolare alla luce del cambiamento climatico; accoglie con favore lo sviluppo delle tecnologie CTF (Controlled Traffic Farming), che consentono di ridurre i danni subiti dal suolo a causa dello sfruttamento eccessivo del terreno, e si compiace inoltre dei recenti sforzi intesi a integrare tecnologie di telerilevamento ad alta risoluzione nell'agricoltura biologica; incoraggia la Commissione a quantificare i vantaggi apportati da tali nuove tecnologie per l'ambiente e la produzione e a garantire un trasferimento delle informazioni, delle conoscenze e delle tecnologie;

13.

chiede che gli agricoltori siano inclusi nella concezione, nella prova e nella diffusione delle tecniche di mappatura dei nutrienti dei terreni onde contribuire a migliorarne l'efficacia;

14.

si rammarica del fatto che l'efficacia dell'utilizzo dei nutrienti nell'UE sia molto limitata e sottolinea che occorre adottare misure per un utilizzo più efficace di azoto (N), fosforo (P) e potassio (K), al fine di ridurre il loro impatto ambientale e migliorare al contempo la produzione alimentare e di energia; sollecita una ricerca mirata (e la sua applicazione) nell'ottica di migliorare il monitoraggio dell'efficienza dei nutrienti e l'ulteriore ottimizzazione delle tecniche di applicazione a dosaggio variabile;

15.

concorda sul fatto che lo sviluppo di nuove tecnologie e di pratiche agricole innovative potrebbe contribuire in maniera significativa a ridurre l'utilizzo di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e acqua, nonché a contrastare l'erosione del suolo;

Diversità genetica

16.

ritiene che la perdita di diversità genetica registrata nel secolo scorso minacci la sicurezza dell'alimentazione umana e animale e pregiudichi le politiche UE in materia di agricoltura sostenibile, protezione della biodiversità e strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici; ritiene che le monocolture e l'assenza di rotazioni delle colture sia un fattore importante che ha determinato tale perdita; ritiene che tutte le varietà vegetali e le specie animali, compresi gli ecotipi e i loro affini selvatici e semiselvatici, come pure le varietà antiche o pioniere, siano essenziali per mantenere la diversità genetica, i programmi di selezione e la produzione di alimenti sani, nutrienti e sufficienti;

17.

è dell'avviso che la regolamentazione dell'UE dovrebbe consentire agli agricoltori e ai selezionatori di fare il miglior uso di tali risorse genetiche per tutelare la biodiversità e promuovere l'innovazione nello sviluppo di nuove varietà; sottolinea che la normativa dell'UE dovrebbe sempre puntare a non compromettere tali processi innovativi evitando di imporre eccessivi oneri amministrativi ad agricoltori e selezionatori;

18.

sottolinea l'esigenza di un maggior dialogo tra le banche genetiche, gli enti di ricerca e selezione vegetale pubblici e privati, gli utenti finali e tutti gli altri attori coinvolti nella conservazione e nell'uso di risorse genetiche, al fine di rafforzare la resilienza e far fronte alle sfide dell'agricoltura sostenibile in tutta Europa;

19.

evidenzia il precedente sostegno fornito dalla DG Agricoltura e sviluppo rurale (AGRI) e dalla DG Ricerca e innovazione (RTD) alle attività di conservazione delle risorse genetiche, ad esempio la rete europea di conservazione dei semi delle piante spontanee (ENSCONET), ma chiede che i prossimi programmi continuino a sostenere le attività di conservazione genetica delle colture e del patrimonio zootecnico, in particolare l'uso sul campo delle risorse genetiche mediante misure a livello di aziende agricole;

20.

sottolinea l'importanza di aprire la conservazione delle risorse genetiche a una più ampia varietà di specie vegetali e animali e di garantire che i finanziamenti destinati alla ricerca in questo ambito diano luogo a miglioramenti tecnologici applicabili all'agricoltura e all'orticoltura;

21.

invita la Commissione a presentare proposte per la strategia europea per la salvaguardia della varietà genetica nell'agricoltura prevista dalla misura 10 della «strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020»;

22.

riconosce l'esigenza di utilizzare in maniera responsabile raccolte di germoplasma onde identificare e caratterizzare i tratti per l'efficienza dell'utilizzo delle risorse, la resistenza ai parassiti e alle malattie e altri attributi che conferiscano una migliore qualità e resilienza; ritiene che a tal fine sia necessario porre un maggiore accento sulla fenotipizzazione che rappresenta una particolare strozzatura per molte colture;

23.

rileva che il modo più efficace per mantenere la diversità genetica in agricoltura è mediante un uso in vivo; osserva che dei tre criteri D.U.S. (distinguibilità, uniformità e stabilità) applicati ai cataloghi di sementi ufficiali dell'UE, l'Uniformità e la Stabilità non sono caratteristiche naturali nei vegetali geneticamente diversi; osserva che l'adattamento al cambiamento climatico dipende da un'elevata variazione genetica; prende atto della concentrazione sempre maggiore dei mercati delle sementi e della minore variazione per varietà; promuove il ruolo svolto dai sistemi e dagli scambi di sementi nell'agricoltura per conferire titolarità agli agricoltori e riconosce la selezione partecipativa come una lunga tradizione di innovazione nelle comunità rurali;

24.

riconosce la necessità di mantenere e utilizzare le risorse genetiche per la sicurezza alimentare a lungo termine e ampliare la base genetica dei moderni programmi di selezione vegetale e animale; riconosce che le aziende dedite all'agricoltura biologica si trovano ad affrontare una carenza di nuove varietà che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie e che possano essere coltivate senza utilizzare prodotti fitosanitari; sostiene il concetto della condivisione dell'accesso e dei vantaggi, ma sollecita un'applicazione del protocollo di Nagoya, a norma del regolamento (UE) n. 511/2014, e del regolamento di attuazione (UE) 2015/1866, affinché i selezionatori non siano scoraggiati dalla complessità e dai costi derivanti dall'utilizzo di materiale spontaneo per introdurre nuove caratteristiche come la resistenza ai parassiti e alle malattie, la qualità nutrizionale e la resilienza ambientale; osserva che ciò dovrebbe avvenire senza esautorare le comunità rurali che nel corso degli anni hanno mantenuto le specie e selezionato le varietà;

25.

ritiene che sia essenziale mantenere e sviluppare il rendimento delle razze locali, data la loro capacità di adattamento alle caratteristiche dell'ambiente da cui provengono, e rispettare il diritto degli agricoltori di selezionare i vegetali autonomamente nonché di conservare e scambiare sementi di specie e varietà diverse, al fine di garantire la diversità genetica dell'agricoltura europea

26.

riconosce la necessità di sostenere rotazioni appropriate delle colture che continuino a essere redditizie per gli agricoltori; sottolinea inoltre la necessità di mantenere una serie di strumenti atti alla protezione di un'ampia gamma di colture, oltre alle risorse genetiche; osserva che l'assenza di tali strumenti influirà molto negativamente sulla diversità delle colture che possono essere prodotte in maniera redditizia;

Selezione di precisione

27.

sostiene l'esigenza di un costante progresso nella selezione innovativa mediante l'applicazione di tecniche sicure e testate volte a incrementare non solo la gamma delle caratteristiche di resistenza ai parassiti e alle malattie nelle colture, ma anche la gamma di materiale grezzo alimentare con caratteristiche nutrizionali e benefiche per la salute presente sul mercato;

28.

ritiene che sia importante garantire un sostegno costante allo sviluppo e all'utilizzo di futuri strumenti tecnologici grazie ai quali, nell'ambito della selezione, sia possibile affrontare efficacemente le sfide future a livello sociale;

29.

ritiene sia tempo che la Commissione pubblichi la relazione definitiva del gruppo di lavoro «Nuove tecnologie» e utilizzi le sue risultanze scientifiche come base per chiarire, tra l'altro, lo status giuridico delle tecniche di selezione attualmente all'esame, avvalendosi di solide analisi giuridiche nelle sue decisioni;

30.

incoraggia un dialogo aperto e trasparente fra tutti i portatori di interesse e il pubblico sullo sviluppo responsabile di soluzioni innovative di alta precisione per i programmi di selezione, compresi i relativi rischi e benefici; osserva che ciò renderà necessario adoperarsi per promuovere, tra gli agricoltori e il pubblico generale, una maggiore consapevolezza quanto alle nuove tecnologie e una migliore comprensione delle stesse; invita la Commissione a garantire che i consumatori e gli agricoltori dispongano di conoscenze adeguate riguardo alle tecnologie di selezione nuove ed emergenti, onde garantire che possa aver luogo un dibattito pubblico aperto e informato al riguardo;

31.

esprime preoccupazione per la recente decisione della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) del 25 marzo 2015 nei procedimenti G2/12 e G2/13;

Prodotti fitosanitari

32.

sottolinea l'urgente esigenza di rivedere l'attuazione del quadro regolamentare per i prodotti fitosanitari e sviluppare un sistema di valutazione e approvazione coerente, efficiente, prevedibile, basato sul rischio e scientificamente solido; ritiene importante ridurre il più possibile la dipendenza degli agricoltori dai pesticidi e osserva che la produzione di alimenti e mangimi si colloca in un contesto competitivo e internazionale; considera importante sviluppare prodotti fitosanitari che siano efficienti in termini di costi, sicuri da utilizzare ed ecologici;

33.

accoglie con favore le iniziative REFIT del programma di lavoro della Commissione per il 2016 che impegnano l'UE ad effettuare una valutazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (CE) n. 396/2005; sottolinea, che il processo REFIT non deve condurre a un indebolimento delle norme in materia di sicurezza alimentare e protezione ambientale;

34.

invita la Commissione a inserire nella sua relazione al Parlamento e al Consiglio opzioni di modifica e miglioramento dell'attuale legislazione, in particolare per quanto riguarda il funzionamento del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e del processo di valutazione zonale;

35.

pone in evidenza la preoccupazione per il fatto che il sistema di autorizzazioni zonale non funzioni correttamente a causa del persistente ricorso a metodi di autorizzazione obsoleti a livello nazionale e invita la Commissione ad armonizzare i sistemi di approvazione per garantire il riconoscimento reciproco dei prodotti negli Stati membri nelle zone definite dal regolamento (CE) n. 1107/2009;

36.

accoglie con favore la gestione integrata delle specie nocive — Rete dello spazio europeo di ricerca (IPM-ERANET) e la nuova piattaforma di coordinamento per gli «usi minori», ma ritiene che la piattaforma potrebbe essere sfruttata meglio contemplando la ricerca e l'innovazione nell'ottica di affrontare la mancanza di soluzioni per la protezione delle colture per usi minori e colture di specialità;

37.

evidenzia l'importanza di valutare in maniera trasparente gli impatti delle sostanze attive nell'ottica di garantire un'agricoltura sostenibile in linea con il diritto dell'UE, nonché di valutare in maniera esauriente i rischi e i pericoli associati all'uso dei prodotti, e rammenta che occorre avvalersi del principio di precauzione quando il grado di incertezza è troppo elevato per garantire la salute pubblica o assicurare buone condizioni agricole e ambientali;

38.

invita la DG Salute e sicurezza alimentare (SANTE) a stabilire criteri chiari per la definizione delle sostanze attive a basso rischio ai fini dello sviluppo e dell'utilizzo di pesticidi a basso rischio, tenendo comunque presente l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e garantendo il conseguimento degli obiettivi in materia di salute e protezione ambientale, nonché ad adoperarsi affinché si disponga dei dati sulla sicurezza relativi ai criteri applicati per tutte le potenziali sostanze a basso rischio;

39.

è dell'avviso che le sostanze a basso rischio, incluse le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari, quali la lotta biologica, dovrebbero essere prioritarie ai fini della valutazione da parte degli Stati membri designati come relatori e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), al fine di contribuire a soddisfare gli obiettivi della direttiva 2009/128/CE in materia di difesa integrata e utilizzo sostenibile dei pesticidi, in particolare per l'utilizzo del prodotto su colture minori e di specialità;

40.

sottolinea che gli agricoltori devono poter disporre di più strumenti per proteggere le colture e per scegliere le misure più efficaci a tal fine; incoraggia pertanto un maggior uso di varie alternative ai pesticidi tradizionali, tra cui i biopesticidi, nell'ambito della difesa integrata, e chiede maggiori sforzi volti a sviluppare alternative che siano più efficienti sotto il profilo dei costi, sostenendo la ricerca sul campo nonché ulteriori dimostrazioni in merito ad alternative non chimiche e a misure e pesticidi a basso rischio che siano maggiormente ecocompatibili;

41.

osserva che i controlli biologici costituiscono metodi di protezione delle colture basati sull'uso di organismi vivi o sostanze naturali e potrebbero ridurre l'impiego di pesticidi tradizionali e contribuire a una migliore resilienza vegetale;

42.

invita la Commissione a presentare un piano d'azione e a istituire un gruppo di esperti al fine di ottenere un sistema di difesa integrata maggiormente sostenibile; sottolinea il potenziale di una difesa antiparassitaria che migliori l'interazione tra le attività di selezione vegetale, i sistemi di difesa naturale e l'uso dei pesticidi;

43.

deplora la lentezza con cui gli Stati membri e la Commissione procedono, rispettivamente, all'attuazione e alla valutazione della difesa integrata e della direttiva 2009/128/CE;

Sviluppo delle competenze e trasferimento delle conoscenze

44.

riconosce che lo sviluppo delle tecnologie legate all'agricoltura richiede una moltitudine di competenze e conoscenze specialistiche che presuppongono un approccio interdisciplinare e che comprendono, fra l'altro, la botanica e la zoologia generali, le scienze ambientali, la fisiologia e l'ingegneria;

45.

deplora la crescente scarsità di competenze in numerose di queste professioni e invita gli Stati membri a lavorare in partenariato con l'industria, gli istituti di ricerca e altri portatori di interesse nella progettazione dei loro prossimi programmi di sviluppo rurale, compresi i partenariati europei per l'innovazione (PEI), onde identificare le opportunità per sostenere lo sviluppo di competenze e il trasferimento di conoscenze in questi settori, anche mediante formazioni e tirocini per i giovani agricoltori e i nuovi soggetti che si affacciano al settore;

46.

invita il settore delle tecnologie agricole a migliorare il coordinamento e l'integrazione delle dimostrazioni in sede di azienda nonché il ricorso alle dimostrazioni e a monitorare le aziende al fine di condividere le migliori pratiche a livello regionale, nazionale ed europeo attraverso i programmi, le iniziative o le risorse attualmente disponibili o utilizzandone di nuovi;

47.

riconosce il potenziale che offrono l'agricoltura di precisione e l'integrazione delle tecnologie digitali per rendere l'agricoltura più attrattiva agli occhi dei giovani e creare nuove possibilità di lavoro e di crescita nelle zone rurali; è del parere che gli investimenti nello sviluppo di tali tecnologie possano favorire il ricambio generazionale nell'agricoltura;

Priorità in materia di ricerca e finanziamento

48.

riconosce le sfide a lungo termine associate all'agricoltura e all'orticoltura sostenibili e chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto un piano di investimenti a lungo termine che assegni la priorità a un approccio settoriale e assicuri la continuità dei fondi per la ricerca di base e applicata; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a migliorare la formazione di specialisti nell'agricoltura sostenibile e a garantire la possibilità di consultare esperti;

49.

ritiene che tale piano debba includere soluzioni efficaci in termini di costi ed essere applicabile ai piccoli produttori, alle zone rurali e alle regioni ultraperiferiche e di montagna; evidenzia che gli agricoltori sono i primi custodi dell'ambiente in Europa e devono poter accedere costantemente all'innovazione e alla ricerca per poter produrre alimenti, mangimi e altri prodotti in maniera sostenibile ed efficace in termini di costi, salvaguardando nel contempo l'ambiente per le future generazioni e accrescendo la biodiversità e i servizi di ecosistema;

50.

si compiace dei progressi compiuti nella ricerca applicata negli ultimi anni, ma chiede che siano profusi maggiori sforzi per garantire il trasferimento delle conoscenze agli utenti finali e coinvolgere gli agricoltori e gli altri utilizzatori delle tecnologie e dei prodotti agricoli, comprese le piccole aziende agricole;

51.

chiede un rafforzamento del partenariato europeo per l'innovazione a favore di un'agricoltura competitiva e sostenibile contemplato dal secondo pilastro della PAC, allo scopo di creare partenariati tra soggetti innovativi compresi tutti gli agricoltori, e in particolare quelli di piccole dimensioni, più lontani dai centri decisionali europei;

52.

rileva che negli Stati membri in cui è fatto un uso intelligente dei partenariati pubblico-privato si è registrato un maggiore passaggio verso la ricerca applicata e un maggiore coinvolgimento degli utilizzatori finali;

53.

ritiene essenziale che la Commissione e gli Stati membri sviluppino progetti incentrati sullo sviluppo di pratiche agricole e di varietà colturali più efficienti in termini di risorse, comprese le varietà specializzate a livello locale, allo scopo di garantire la salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo e dello scambio di nutrienti, data soprattutto la crescente scarsità di acqua e di talune componenti fondamentali di fertilizzanti, come i fosfati; chiede alla Commissione di assegnare la priorità agli investimenti nell'economia circolare e nelle pratiche agricole intelligenti sotto il profilo climatico, prevedendo incentivi adeguati ai finanziamenti nella ricerca e nella diffusione dei relativi risultati tra gli agricoltori; sottolinea che i vantaggi della coltivazione acquaponica, del ciclo dei nutrienti di tipo chiuso, dell'agroecologia, compresa l'agrosilvicoltura, dell'agricoltura conservativa, della gestione forestale sostenibile, del sapropel, delle filiere corte dei mangimi, dell'allevamento a pascolo e della produzione a basso impiego di risorse dovrebbero essere adeguatamente valutati, divulgati e incentivati;

54.

ritiene altresì essenziale che la Commissione e gli Stati membri sviluppino progetti innovativi per ottenere prodotti non alimentari e servizi (bioeconomia, energie rinnovabili, ecc.) allo scopo di sviluppare un'industria agricola più efficace sotto il profilo delle risorse (migliore sfruttamento dell'acqua, dell'energia, dei concimi e dei mangimi, ecc.) e più autonoma;

55.

rileva che in gran parte dell'UE, i centri di istruzione, formazione e innovazione in agricoltura, indipendenti o finanziati dallo Stato, sono diminuiti o non rispondono adeguatamente agli approcci interdisciplinari in settori emergenti come l'ingegneria agricola; riconosce che in alcuni Stati membri gli agricoltori hanno qualifiche ancora limitate, il che rende difficoltoso l'accesso alle nuove tecnologie e il loro utilizzo, e invita pertanto la Commissione a elaborare un piano europeo di investimenti nell'istruzione e nella formazione in materia di agricoltura a livello tecnico o superiore;

56.

accoglie con favore il partenariato europeo per l'innovazione su «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» (PEI-AGRI), avviato di recente, che ha lo scopo di stabilire un collegamento tra la ricerca e le pratiche agricole e invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo nel favorire il coordinamento, a livello nazionale e transfrontaliero, per promuovere un'agenda innovativa esplicitamente legata a Orizzonte 2020 e garantire l'adeguato trasferimento di conoscenze agli utenti finali;

57.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore dell'agricoltura nell'UE e a sviluppare centri transeuropei per l'innovazione agricola che dimostrino le nuove tecnologie innovative, l'agricoltura sostenibile, la sicurezza e la sovranità alimentari e garantiscano un accesso adeguato ad esse;

58.

sottolinea che le attività di tali centri dovrebbero permettere l'accesso alle nuove tecnologie non solo per l'agricoltura sostenibile, ma anche per lo sviluppo rurale sostenibile, operando all'interno delle comunità, delle PMI rurali, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori; sottolinea che tali attività dovrebbero essere trasparenti e aperte al pubblico in generale e agli agricoltori e che dovrebbero seguire un approccio intersettoriale, promuovendo il dialogo tra i settori che potrebbero essere colpiti in modo diverso dall'innovazione;

59.

esorta la Commissione a garantire che, accanto alle innovazioni tecnologiche e scientifiche, le tecniche e le imprese agricole tradizionali possano continuare a prosperare, in quanto rappresentano un fattore di immensa ricchezza e diversità culturale, rurale, storica e turistica e assicurano la sussistenza di numerosi piccoli agricoltori europei in una grande varietà di regioni;

60.

invita gli Stati membri a sfruttare meglio gli strumenti finanziari creati a norma del Memorandum d'intesa congiunto tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti per quanto riguarda l'agricoltura e lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020;

61.

sottolinea il valore aggiunto associato a tali strumenti soprattutto in termini di effetti leva e di garanzie ai prestiti volti a stimolare l'attuazione dell'agenda in materia di ricerca per l'agricoltura sostenibile e le foreste, fra cui la sfida della società n. 2 di Orizzonte 2020; fa riferimento in particolare alla loro utilità per ridurre il fabbisogno di investimenti e i rischi per gli agricoltori che intendano adottare tecnologie e metodi costosi di agricoltura di precisione;

Tenere l'Europa al centro dello sviluppo scientifico e dell'innovazione

62.

rileva che le zone rurali così come le regioni ultraperiferiche e di montagna sono le più esposte ai cambiamenti climatici reali e potenziali, il che le rende meno attraenti e maggiormente esposte allo spopolamento e all'invecchiamento della popolazione; riconosce che l'agricoltura deve potersi adattare per rispondere alle circostanze in mutamento ricorrendo a tutte le soluzioni tecnologiche disponibili per garantire un impiego maggiormente sostenibile delle superfici agricole;

63.

osserva che l'uso di tecnologie moderne nell'agricoltura e un settore più ampio dell'uso del suolo possono permettere a tali settori di contribuire realmente agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici globali; sottolinea in tale contesto la necessità di ampliare la definizione di «agricoltura produttiva» e di sostenere e rispettare appieno i terreni agricoli che forniscono beni pubblici per la mitigazione dei cambiamenti climatici e il sequestro del carbonio, comprese le attività agroecologiche;

64.

ritiene essenziale preservare i terreni agricoli nelle aree come le zone montane e periferiche dell'Unione, e sostiene tutte le azioni volte a garantire che soprattutto le aziende agricole di piccole dimensioni presenti in tali zone abbiano accesso a tecnologie di punta adeguate alle loro esigenze;

65.

ritiene essenziale che una regolamentazione dell'UE ragionevole, orientata alla sicurezza dei consumatori e alla protezione della salute e dell'ambiente, basata su dati scientifici indipendenti e sottoposti alla valutazione tra pari, consenta ai prodotti agricoli dell'Unione di essere competitivi e attraenti sul mercato interno e sui mercati mondiali, e chiede che tale principio continui ad essere applicato;

66.

rileva in particolare l'elevato costo, il lungo orizzonte temporale e l'incertezza commerciale e legale che caratterizzano l'immissione sul mercato di nuove tecnologie e prodotti sostenibili in base alle attuali regolamentazioni dell'UE; osserva che tali elementi sono ancora più evidenti nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone rurali remote, nelle aree svantaggiate e nelle zone montane;

67.

esorta la Commissione a valorizzare e migliorare tutte le peculiarità delle regioni ultraperiferiche, mettendo a punto progetti pilota nel campo dell'innovazione tecnologica e scientifica intesi a ridurre il loro svantaggio naturale e, date le ridotte dimensioni, la difficoltà di tali regioni ad accedere agli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici e a utilizzarli;

68.

invita la Commissione a migliorare il proprio quadro regolamentare in linea con i principi del «Legiferare meglio» per garantire procedure decisionali tempestive, efficienti ed efficaci, il che contribuirebbe allo sviluppo tecnologico nell'UE;

69.

esorta la Commissione a servirsi del suo meccanismo di consulenza scientifica per perfezionare un quadro regolamentare che ponga maggiore enfasi sulle prove scientifiche indipendenti e basate sui rischi in fase di valutazione dei rischi, dei pericoli e dei benefici derivanti dall'adozione o dalla non adozione di tecnologie, prodotti e pratiche nuovi;

70.

prende atto dell'ampio sostegno a favore dell'adozione del principio di innovazione, secondo il quale le proposte legislative dell'UE dovrebbero essere pienamente valutate in termini del loro impatto sull'innovazione;

71.

chiede alla Commissione di adottare misure di più ampio respiro nell'ambito della cooperazione scientifica a livello internazionale, anche nell'ottica di intensificare lo scambio di informazioni e di individuare le opportunità di sviluppo;

o

o o

72.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(4)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(5)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(6)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44.

(7)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

(8)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2014)0205.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0473.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/62


P8_TA(2016)0252

Incoraggiare l'innovazione e lo sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee (2015/2227(INI))

(2018/C 086/07)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,

visto il documento delle Nazioni Unite dal titolo «International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development» (Valutazione internazionale delle conoscenze agricole, della scienza e della tecnologia per lo sviluppo), elaborato da FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, Banca mondiale e OMS,

visto il protocollo d'intesa fra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) firmato il 14 luglio 2014,

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico nell'UE: quale soluzione per questo annoso problema? (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2012 relative al partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» (2),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sui brevetti e la privativa per i ritrovati vegetali (3),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0163/2016),

A.

considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la crescita prevista della popolazione mondiale a 9,1 miliardi entro il 2050 renderà necessario entro tale data, in uno scenario immutato, un incremento del 60 % dell'approvvigionamento alimentare, che dovrebbe essere sicuro e di alta qualità, e un aumento delle rese agricole nei paesi sviluppati del 24 %, purché nel contempo siano preservate le risorse per le generazioni future evitando gli sprechi e le perdite alimentari, che attualmente raggiungono più di un terzo della produzione mondiale; che la FAO stima inoltre un aumento dei seminativi entro il 2050 pari a soltanto il 4,3 %, il che richiederà una migliore gestione delle risorse naturali per contrastare il degrado del suolo, fra gli altri problemi;

B.

considerando che i terreni sono ovunque esposti a un calo della produttività e della fertilità intrinseche a causa del degrado del suolo e, in particolare, della sua erosione, e che ciò si deve alla perdita di funzioni ecosistemiche quali la formazione di terriccio, l'umidificazione, l'impollinazione, la ritenzione idrica e il riciclo dei nutrienti; che vi è un ampio consenso sul fatto che, per risolvere questo problema e mantenere e migliorare la produttività, occorre rafforzare in modo innovativo tali funzioni ecosistemiche, al fine di garantire la resilienza ai cambiamenti climatici;

C.

considerando che, secondo le Nazioni Unite, per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) la produttività agricola dovrà raddoppiare entro il 2030 e, allo stesso tempo, il settore agroalimentare dovrà adattarsi ai cambiamenti climatici e al mutamento delle condizioni meteorologiche nonché migliorare la qualità del suolo e degli ecosistemi e ridurre al minimo la perdita di biodiversità; che, a tal fine, occorre privilegiare l'utilizzo di preparati microbiologici che incrementino la vita del suolo; che quattro degli otto obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (OSM) sono collegati all'agricoltura;

D.

considerando che la crescita demografica, l'aumento dei redditi medi e il mutamento comportamentale dei consumatori sono destinati a modificare le preferenze alimentari, il che avrà come conseguenza, nello specifico, un incremento della domanda di alimenti trasformati e di proteine di origine animale, quali la carne e i prodotti lattiero-caseari;

E.

considerando che occorre migliorare la qualità della vita dei lavoratori agricoli e delle comunità rurali;

F.

considerando che, a fronte delle numerose sfide e della crescente quantità di norme di cui gli agricoltori devono tenere conto, nonché del fatto che le risorse tecnologiche agricole sono diminuite e il tasso di crescita dei terreni irrigui ha subito un notevole rallentamento, i consumatori dell'UE non hanno mai speso una percentuale così bassa del reddito come quella attuale per l'alimentazione; che l'attuale crisi economica ha comportato un aumento dei livelli di povertà, tale da costringere spesso i consumatori dell'UE a ricorrere all'assistenza delle banche alimentari;

G.

considerando che la FAO, nella sua importante pubblicazione «The State of Food and Agriculture» (Lo stato dell'alimentazione e dell'agricoltura), sottolinea che le donne forniscono un contributo significativo all'economia rurale in tutte le regioni e che i loro ruoli variano da una regione all'altra, sebbene continuino ad avere meno accesso degli uomini alle risorse e alle opportunità di cui hanno bisogno per essere più produttive;

H.

considerando che i consumatori chiedono una produzione alimentare che rispetti norme e valori ambientali, nutrizionali e sanitari più rigorosi e di qualità sempre più elevata, mentre nel contempo il settore agricolo deve diversificarsi ed essere innovativo per fornire alimenti di qualità, sicuri e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e per assicurare ai produttori un reddito dignitoso e sufficiente;

I.

considerando che la produzione agricola deve aumentare e migliorare pur avendo meno risorse a disposizione, a causa delle pressioni sulle risorse naturali e dei relativi effetti sulla biodiversità, la vulnerabilità dell'ambiente, i cambiamenti climatici e la scarsità di terreni, unitamente alla crescita demografica mondiale e al mutamento comportamentale dei consumatori; insiste sulla necessità che l'agricoltura innovativa abbia un'impronta ecologica ridotta e faccia un uso ottimale dei processi naturali e dei servizi ecosistemici, tra cui le energie rinnovabili e un maggiore consumo di prodotti agroalimentari locali;

J.

considerando che un'agricoltura maggiormente efficiente sotto il profilo delle risorse e della valorizzazione dei suoi prodotti è fondamentale per affrontare le sfide sul piano della sostenibilità cui sono confrontate tutte le aziende agricole, a prescindere dalle loro dimensioni, e per rafforzare la loro capacità di tutelare le risorse naturali e l'ambiente;

K.

considerando che lo sviluppo di modelli di agricoltura più sostenibili, destinati non solo a nutrire le popolazioni ma anche a produrre beni e servizi non alimentari, rappresenta un notevole potenziale occupazionale in ogni territorio, non soltanto nel settore dell'alimentazione (umana e animale), ma anche in quello della bioeconomia, della chimica verde, delle energie rinnovabili e del turismo, per citare alcuni esempi; che inoltre si tratta molto spesso di posti di lavoro non delocalizzabili;

L.

considerando che l'Unione europea è il maggiore esportatore di prodotti agricoli a livello mondiale, il che fa del settore agroalimentare un importante pilastro economico dell'Unione, che dà lavoro a 47 milioni di persone in 15 milioni di imprese a valle in settori come quello della trasformazione dei prodotti alimentari, del commercio al dettaglio e dei servizi, e contribuisce a un saldo positivo della bilancia commerciale pari a 17 802 milioni di euro, vale a dire il 7,2 % del valore complessivo delle esportazioni dell'UE;

M.

considerando che la competitività e la sostenibilità della PAC figuravano tra le priorità principali della riforma della PAC del 2013; che la finalità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari incrementando la produttività sostenibile dell'agricoltura e assicurando prezzi ragionevoli ed equi ad agricoltori e consumatori, come indicato all'articolo 39 TFUE, può essere meglio conseguita avvalendosi, fra l'altro, dell'innovazione; ribadisce che un'agricoltura sostenibile e innovativa, con una produzione di alta qualità, contribuisce al raggiungimento di numerosi obiettivi del TFUE concernenti politiche orizzontali quali l'ambiente e la salute; che la competitività futura dipende, fra altri fattori, dalla produttività e dalla fertilità intrinseche derivanti dai processi e dalle risorse naturali;

N.

considerando che il protocollo d'intesa tra la Commissione e la BEI, firmato il 14 luglio 2014, incoraggia esplicitamente a effettuare ulteriori investimenti nell'agricoltura innovativa, fornendo strumenti finanziari intesi a favorire l'assorbimento di investimenti nel settore agricolo, tra cui una proposta della Commissione volta a sostenere e ampliare gli strumenti finanziari nel settore agricolo allo scopo di contrastare l'oscillazione dei prezzi;

O.

considerando che il settore agricolo ha conosciuto frequenti cicli di cambiamenti intesi a migliorare la produttività agricola; che tali cicli hanno contribuito in modo sostanziale allo sviluppo economico dell'agricoltura, portandola al livello attuale; che l'integrazione delle più moderne tecnologie e l'adeguamento e il rilancio di quelle attuali, quali ad esempio l'agricoltura biologica e gli altri approcci ecologici all'agricoltura, apporteranno notevoli vantaggi alle aziende agricole di qualsiasi dimensione; che l'acquacoltura presenta un potenziale inesplorato per l'introduzione di aspetti innovativi all'interno delle pratiche agricole tradizionali, sfruttando le risorse naturali dei mari e degli oceani in modo sostenibile;

P.

considerando che in alcuni Stati membri, per varie ragioni strutturali, vaste superfici di terreni agricoli abbandonati continuano a rimanere inutilizzate;

1.

osserva che l'agricoltura ha sempre messo a punto nuove pratiche, tecniche e metodi di produzione che hanno aumentato la produzione e migliorato la capacità di adeguamento delle pratiche agricole alle nuove e mutevoli circostanze, nonché ridotto i costi di produzione; rileva inoltre che l'agricoltura e la silvicoltura sono elementi fondamentali del nostro mondo naturale e forniscono beni e servizi che vanno al di là della produzione di alimenti, e che possono essere potenziati promuovendo nuovi sviluppi; è convinto che l'innovazione costituisca un requisito indispensabile per continuare a conseguire tali progressi;

2.

è fermamente convinto che lo sviluppo economico e la produzione sostenibile non si escludano a vicenda e siano raggiungibili principalmente attraverso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, una nuova governance e nuovi modelli aziendali, nonché un miglioramento dell'agronomia; sottolinea la necessità di sostenere l'innovazione nel campo della tecnologia e della governance, assicurando una regolamentazione chiara e coerente che dia spazio all'imprenditoria; esorta la Commissione ad assicurare che la PAC futura rispecchi quanto sopra e a provvedere a che, in occasione dei prossimi riesami e delle prossime riforme della legislazione pertinente, si tenga esplicitamente conto dell'innovazione e sia dato un maggior riconoscimento ai nuovi e giovani agricoltori che portano avanti idee e modelli aziendali innovativi; evidenzia il fatto che l'agricoltura europea è in via di conseguimento dell'obiettivo di realizzare prodotti di elevata qualità e ad alto valore aggiunto grazie a soluzioni redditizie e basate sulla conoscenza, come auspicato dalla strategia Europa 2020; saluta con favore, a tale proposito, la futura valutazione della Commissione riguardo al contributo apportato dalla strategia per la bioeconomia 2012 all'economia circolare, dato che il passaggio dai combustibili fossili a quelli rinnovabili contribuisce a ridurre i costi energetici sostenuti dagli agricoltori, consentendo così di investire maggiormente nell'innovazione;

3.

sottolinea che l'agricoltura può essere parte della soluzione, usando in modo prudente le risorse naturali, assicurando la biodiversità e favorendo l'innovazione in quanto fattore chiave a tal fine; ritiene che le pratiche agricole siano subordinate alle risorse naturali, che questa interazione debba essere ottimizzata e che occorra approfondire la comprensione dei sistemi produttivi, al fine di migliorare i sistemi di gestione; chiede che siano garantite, nel medio e lungo termine, la produttività, la fertilità e la resilienza intrinseche dei nostri agro-ecosistemi e siano ridotte le emissioni; pone l'accento sull'importanza di migliorare i sistemi di produzione mediante un migliore adeguamento dei sistemi di rotazione delle colture e sistemi di gestione più efficienti, e sottolinea l'importanza di un suolo vivo; sottolinea il potenziale occupazionale insito non soltanto nel settore alimentare, ma anche in quello del turismo, della bioeconomia e della chimica verde;

4.

prende in considerazione il fatto che il mercato alimentare e agricolo dell'UE è uno dei mercati più integrati in Europa e chiede vivamente alla Commissione di elaborare e applicare normative che garantiscano una maggiore parità di condizioni e una situazione di concorrenza leale, al fine di incoraggiare lo sviluppo economico del settore agroalimentare in tutti gli Stati membri;

5.

rileva che le piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare costituiscono parte integrante dell'agricoltura europea e contribuiscono alla creazione di zone rurali dinamiche sotto il profilo sociale ed economico, e quindi alla conservazione del patrimonio culturale e naturale; sottolinea inoltre che le aziende agricole incontrano talvolta difficoltà nell'approfittare dei benefici di tecniche di produzione avanzate e di pratiche che potrebbero garantire un reddito equo e migliori condizioni di vita e di lavoro per gli agricoltori, nonché la creazione di posti di lavoro di qualità; sottolinea che l'innovazione è in grado di aumentare la produttività del lavoro e il reddito riducendo i costi di produzione e rendendo l'impresa più efficiente; evidenzia che il diritto di proprietà e l'accesso alle superfici a seminativo sono fondamentali per gli agricoltori e le aziende agricole a conduzione familiare; sostiene l'opportunità di fare dell'agricoltura un'occupazione più allettante per i giovani e le donne, fra l'altro, migliorando l'accesso ai finanziamenti, alla tecnologia e ai programmi di sostegno; chiede lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e invita la Commissione a informare gli agricoltori in modo più efficace circa le opportunità in tal senso; riconosce il ruolo sociale dell'agricoltura, il suo contributo alla coesione sociale e il suo effetto nella lotta contro lo spopolamento rurale, i servizi innovativi che apporta alle comunità locali e il ruolo che svolge nel preservare le conoscenze tradizionali; sottolinea l'importanza di avere accesso a servizi Internet a banda larga veloci e affidabili nelle zone rurali e di predisporre soluzioni innovative su misura per tutte le regioni svantaggiate, come le regioni montane e periferiche dell'Unione, e sollecita la Commissione a inserire tale questione tra le priorità;

6.

incoraggia la Commissione a proporre soluzioni per favorire l'adozione di sistemi di gestione basati sulle TIC, il monitoraggio dei dati in tempo reale, la tecnologia dei sensori e l'impiego di sistemi di rilevazione per l'ottimizzazione dei sistemi di produzione o dell'agricoltura di precisione, il che potrebbe, fra l'altro, rendere necessario un adeguamento al mutamento delle condizioni di produzione e di mercato capace di portare a un utilizzo più efficiente e ottimale delle risorse naturali, a un migliore controllo di una serie di fasi produttive, a una maggiore resa delle colture, alla riduzione dell'impronta ambientale, del consumo energetico e dei gas a effetto serra, a una migliore comprensione del comportamento animale nonché al miglioramento della salute e del benessere degli animali; sottolinea altresì che un uso più ampio delle TIC è fondamentale per rendere l'agricoltura maggiormente sostenibile sul piano ambientale e per aumentare la competitività del settore; incoraggia, a tale proposito, la Commissione a migliorare l'allineamento delle varie politiche interessate, al fine di promuovere più efficacemente i sistemi di gestione delle TIC;

7.

ricorda che, con una semplificazione delle misure e maggiori orientamenti sull'attuazione delle misure previste dalla PAC, gli agricoltori sarebbero incoraggiati ad adottare pratiche agricole più sostenibili;

8.

è convinto che le informazioni raccolte mediante la robotica, la tecnologia dei sensori, il controllo automatico e altre innovazioni tecnologiche nell'ambito delle tecnologie dell'Internet delle cose e dei Big Data permetteranno di effettuare un monitoraggio in tempo reale e di migliorare il processo decisionale nonché la gestione delle operazioni lungo l'intera filiera alimentare; accoglie con favore la creazione del gruppo di lavoro 06 della «Alliance for Internet of Things Innovation» (AIOTI) sul tema «agricoltura intelligente e sicurezza alimentare» e sottolinea, al riguardo, l'importanza e la pertinenza del mercato unico digitale europeo per l'agricoltura nel far fronte ai problemi di interoperabilità e nel tener conto delle norme per una migliore convergenza e delle questioni relative alla proprietà, all'accesso e all'utilizzo dei dati personali e non personali;

9.

è preoccupato per il basso livello di consapevolezza circa le potenzialità dei Big Data e dell'Internet delle cose e per la frammentazione dei relativi sistemi tecnologici, aspetti che aumentano gli ostacoli alla loro diffusione e ne rallentano l'impiego, e si rammarica per la lenta diffusione delle tecnologie GPS; sottolinea la necessità di far sì che queste tecnologie assumano importanza per gli agricoltori; osserva che nell'Unione europea viene attualmente impiegato soltanto il 10 % dei sistemi di orientamento assistito, meno dell'1 % delle tecniche di cinematica in tempo reale e meno dell'1 % delle tecniche di applicazione a dosaggio variabile; incoraggia la Commissione a quantificare i vantaggi per l'ambiente e la produzione e ad assicurare la consapevolezza, la conoscenza e il trasferimento delle informazioni; esprime preoccupazione per il fatto che nel 2018 alcuni Stati membri rischiano di perdere una parte dell'importo del pagamento diretto poiché non dispongono di un catasto, e suggerisce alla Commissione di mettere a disposizione strumenti intelligenti volti ad accelerare la mappatura dei terreni agricoli;

10.

incoraggia la diffusione dell'agricoltura di precisione, la quale offre nuovi approcci di gestione a livello aziendale globale, come i macchinari dotati di tecnologia GPS/GNSS che, se combinati con sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR o droni), possono lavorare seminativi garantendo una precisione al centimetro; concorda sul fatto che tali tecniche potrebbero portare ad una significativa riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, così come dell'impiego di acqua, e contrastare l'erosione del suolo; invita la Commissione a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla diffusione dell'agricoltura di precisione, in particolare quelli imputabili a sistemi TIC complessi e frammentati e a questioni concernenti il livello degli investimenti; osserva che l'agricoltura di precisione è importante anche nell'allevamento, per monitorare la salute, l'alimentazione e il rendimento degli animali; incoraggia gli Stati membri a sostenere tali pratiche, in particolare sfruttando le opportunità previste dalle nuove norme sullo sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013; invita la Commissione a tenere conto, nelle future revisioni della PAC, dell'uso dell'agricoltura di precisione da parte degli agricoltori nel quadro dell'inverdimento; sottolinea l'importanza di garantire che tutte le aziende agricole, comprese quelle situate in regioni isolate e periferiche e quelle di dimensioni più piccole, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nell'agricoltura rurale, abbiano accesso a tecnologie polivalenti, vista la necessità di mantenere e aumentare i livelli di occupazione nelle zone più vulnerabili;

11.

si compiace del maggiore ricorso ai sistemi aerei a pilotaggio remoto per scopi agricoli, in quanto ciò può consentire risparmi a livello di materiale fitosanitario e di impiego di risorse idriche; prende atto dell'imminente proposta legislativa nell'ambito della revisione del regolamento di base dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), che dovrebbe far rientrare nell'ambito di competenza dell'UE tutti i droni; invita la Commissione a garantire che vi siano norme e regole chiare e inequivocabili a livello dell'UE per quanto riguarda l'utilizzo a scopo civile dei sistemi aerei a pilotaggio remoto e che la futura normativa tenga conto delle condizioni specifiche in cui operano i droni nel settore agricolo;

12.

sottolinea l'importanza di adottare nuove soluzioni innovative e accessibili per il settore agricolo, volte a incrementare l'utilizzo di metodi, beni e risorse più rispettosi dell'ambiente, tra cui potrebbero figurare non soltanto nuove pratiche di coltivazione e di gestione dei terreni, ma anche modalità per incrementare l'impiego delle energie rinnovabili ed eliminare gradualmente la necessità di ricorrere a combustibili fossili;

13.

incoraggia l'adozione di soluzioni innovative nel settore zootecnico che contribuiscano ad aumentare il livello di salute e benessere degli animali e riducano il fabbisogno di medicinali veterinari, compresi gli antimicrobici; sottolinea la possibilità di ottimizzare l'uso del letame nella produzione di energie rinnovabili e di fertilizzanti più efficaci; prende atto che, entro i limiti dei processi naturali, è possibile trovare soluzioni innovative per catturare le emissioni, disperdere l'inquinamento e aumentare l'efficienza energetica dei sistemi di stabulazione, affrontando nel contempo l'impatto sui prezzi di costo; richiama l'attenzione sul fatto che il metano può essere catturato per la produzione di energia, cosa che potrebbe contribuire a mitigare i cambiamenti climatici; ribadisce che gli antimicrobici dovrebbero essere usati prudentemente e responsabilmente e che l'intera catena di produzione può essere migliorata tramite strumenti diagnostici più veloci ed efficaci, un migliore monitoraggio in tempo reale, misure precauzionali mirate e nuovi metodi di distribuzione al fine di combattere la resistenza antimicrobica, lasciando un margine sufficiente per gli Stati membri che già ottengono risultati migliori a tale riguardo, e sottolinea la necessità di potenziare la ricerca sui farmaci per far fronte alle malattie emergenti;

14.

sostiene i metodi di allevamento estensivo e chiede che siano sviluppate tecnologie innovative per l'esatta valutazione dei benefici ambientali apportati dai prati e dai pascoli mantenuti da questo tipo di agricoltura, riconoscendone i benefici come complemento alla produzione agricola;

15.

sottolinea l'importanza del recupero delle proteine animali nel ciclo produttivo; invita pertanto la Commissione a elaborare delle misure per valorizzare gli scarti della filiera agricola incoraggiando il recupero delle proteine come mangimi;

16.

esorta la Commissione a promuovere politiche di accesso alla terra per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni, a favorire la produzione animale a partire da un'alimentazione basata su pascoli e foraggi e la produzione di proteine vegetali, nonché a promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore della produzione sostenibile di proteine vegetali;

17.

mette in rilievo il potenziale ancora inutilizzato della tecnologia e dell'innovazione ai fini dello sviluppo di nuovi beni e prodotti (nei settori dell'alimentazione umana e animale, della meccanizzazione, della biochimica, dei biocontrolli, ecc.), il che potrebbe creare posti di lavoro lungo l'intera catena del valore agroalimentare; attira tuttavia l'attenzione sul fatto che l'innovazione e le nuove tecnologie portano alla perdita di posti di lavoro nelle professioni agricole tradizionali, e invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare corsi di formazione e di riconversione professionale per i lavoratori dei settori agricoli interessati; pone l'accento sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore agricolo, aspetto di vitale importanza per lo sviluppo rurale, il ripopolamento delle zone rurali e la crescita economica, e ritiene che lo sviluppo di pratiche agricole moderne renderà l'agricoltura più attraente agli occhi dei giovani agricoltori e imprenditori; invita la Commissione a valutare le possibilità di incentivare gli agricoltori a sensibilizzare il pubblico rispetto al funzionamento della catena agroalimentare e ai nuovi metodi di produzione;

18.

è del parere che le nuove tecnologie dell'informazione offrano ampie opportunità di creare nuove catene di valore, il che può includere un contatto più diretto tra produttori e consumatori, con un'attenzione maggiore verso prodotti innovativi, nuovi servizi e una maggiore differenziazione della produzione, e ritiene che tale circostanza potrebbe creare nuovi flussi di reddito per gli agricoltori e porre in essere un mercato più trasparente che andrà a vantaggio degli agricoltori e amplierà le loro possibilità di mercato; sottolinea che le innovazioni nella filiera alimentare potrebbero contribuire ad assicurare una distribuzione più equa dei rischi;

19.

pone l'accento sulla necessità di combattere lo spreco alimentare, in particolare quello sistemico, dal momento che ogni anno in Europa vengono sprecate o gettate 100 milioni di tonnellate di cibo, il che corrisponde a circa il 30-50 % del cibo prodotto nell'UE; ritiene che per ridurre gli attuali livelli di spreco occorra altresì rafforzare la cooperazione all'interno della filiera alimentare; rileva che quadri regolamentari ormai anacronistici non dovrebbero rappresentare un ostacolo all'individuazione di soluzioni innovative per il trattamento dei rifiuti alimentari e osserva che è opportuno incoraggiare la condivisione delle migliori prassi e dare la priorità ai progetti innovativi per combattere gli sprechi e le perdite alimentari, tra l'altro nel quadro di Orizzonte 2020;

20.

evidenzia che ogni tonnellata di rifiuti alimentari evitata potrebbe contribuire al risparmio di circa 4,2 tonnellate di CO2, con ricadute significative per l'ambiente; sottolinea inoltre l'importanza di un quadro giuridico coerente con il principio di economia circolare, che permetta di definire norme chiare sui sottoprodotti, di ottimizzare l'utilizzo delle materie prime e di ridurre il più possibile i rifiuti residui;

21.

sottolinea che una percentuale significativa di flussi di rifiuti biotici viene già utilizzata, ad esempio, come foraggio o materiale di base per biocarburanti; ritiene tuttavia che tali materiali dovrebbero generare risultati ancor più importanti puntando a conseguire il massimo valore aggiunto e utilizzando nuove tecnologie, quali la bioraffinazione, l'allevamento degli insetti, il reimpiego di lipidi animali, enzimi e proteine provenienti dai residui dell'industria alimentare, la fermentazione in mezzo solido, l'estrazione di biogas, l'estrazione di minerali dal concime e l'impiego delle eccedenze di concime come fonte di energia rinnovabile; prende atto dell'assenza di norme chiare e dell'insufficiente utilizzo delle altre risorse derivate dalla biomassa, come i sottoprodotti agricoli e i flussi di rifiuti, e incoraggia la Commissione a favorire il loro reimpiego in settori come quello energetico agevolando i sistemi di riconoscimento a livello di UE e misure speciali nell'ambito del programma di sviluppo rurale che potrebbero coinvolgere gli agricoltori e altri soggetti interessati come le autorità locali in progetti su piccola scala; osserva che tali sistemi di riconoscimento e programmi speciali di sviluppo rurale potrebbero inoltre rendere più agevole la circolazione transfrontaliera e migliorare la sinergia e la coerenza con altre politiche dell'Unione;

22.

ritiene che il degrado della qualità dei suoli incida negativamente sulla produzione futura e giustifichi un cambiamento delle pratiche di produzione e dei sistemi agricoli, dato che la graduale eliminazione degli allevamenti ha contribuito alla diminuzione della fertilità dei terreni in molte aziende agricole a causa di un'insufficienza dei contenuti organici e dell'utilizzo di biofertilizzanti; esprime preoccupazione per il fatto che l'Unione europea dipende in forte misura dall'importazione di minerali per la produzione di fertilizzanti minerali quali il fosfato, come pure per il fatto che la produzione dei fertilizzanti minerali ha un'elevata impronta di carbonio ed ecologica; pone l'accento sulla possibilità di trasformare il concime animale in concentrato minerale che potrebbe essere utilizzato per la produzione di «fertilizzante verde», riducendo in tal modo e, col tempo, sostituendo la necessità di fertilizzanti minerali, dato che il suo livello di efficienza è paragonabile a quello di questi ultimi; si compiace del fatto che la produzione e l'impiego di concentrati minerali contribuiscano in modo significativo all'economia circolare chiudendo il cerchio dei minerali e rileva che permetteranno di ridurre considerevolmente i costi dei fertilizzanti per le aziende agricole; chiede alla Commissione di rivedere il regolamento UE relativo ai concimi e di eliminare gli ostacoli legislativi presenti nella direttiva sui nitrati in modo da rendere possibile e stimolare lo sviluppo di concentrati minerali ottenuti da concimi animali;

23.

è altresì preoccupato per il fatto che l'Unione europea continua a essere dipendente dall'importazione di alimenti proteici, come la soia, e chiede un'ambiziosa politica per lo sviluppo di colture proteiche nell'UE;

24.

raccomanda l'impiego di sistemi di gestione specifici per le singole aziende agricole, che misurino e valutino il bilancio dei nutrienti a livello di azienda agricola in relazione alle diverse catene nel ciclo di produzione, contribuendo a misurare l'impatto ambientale delle singole aziende e a calcolare il bilancio dei nutrienti specifico per azienda; osserva che un uso efficiente dei minerali porta a maggiori rese agricole e a un minor bisogno di fertilizzanti, oltre a contribuire a pratiche di alimentazione efficienti, consentendo agli agricoltori di migliorare le loro operazioni riducendo al contempo i costi e abbandonando le misure generiche; invita la Commissione a sostenere, attraverso il cofinanziamento a titolo di vari fondi europei, compresi Orizzonte 2020 e il FEIS, i progetti pilota già previsti in tale ambito, nonché a presentare uno studio al riguardo;

25.

incoraggia l'attuazione di tecniche ad alta precisione e a basso livello di emissioni per lo stoccaggio, il trasporto e lo spandimento di concimi, apportando in tal modo miglioramenti significativi nell'assorbimento da parte delle piante delle sostanze nutritive contenute nel concime e riducendo di conseguenza la necessità di fertilizzanti minerali come pure il rischio di contaminazione delle acque;

26.

evidenzia che migliori tecniche di applicazione al terreno sono tra i fattori chiave per la riduzione delle emissioni totali di ammoniaca e, di conseguenza, ogni paese dovrebbe garantire l'impiego di tecniche di applicazione di fanghi a basse emissioni mediante lo spandimento a bande (utilizzando un sistema di deflettori o tubature a traino), l'iniezione o l'acidificazione;

27.

segnala che pratiche agricole rispettose del clima potrebbero avere un effetto tre volte vantaggioso grazie all'aumento della produzione sostenibile, alla garanzia di un'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici che sia maggiormente in grado di far fronte a modelli meteorologici mutevoli e avversi, nonché alla riduzione delle emissioni nel settore agricolo promuovendo sistemi produttivi, efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari; sottolinea che i settori dell'agricoltura e della silvicoltura svolgono un ruolo unico nel catturare attivamente CO2 grazie al contributo delle piante e dell'imboschimento, all'uso di colture di copertura e di leguminose, alla limitazione della lavorazione del suolo, alla copertura permanente del suolo, alle fasce di protezione boschive, che apportano altresì vantaggi in termini di protezione delle colture e capacità di ritenzione idrica, nonché all'assorbimento dei gas a effetto serra nel suolo (assorbimento del carbonio); prende atto a tale riguardo del programma 4/1000 presentato durante la COP21 e delle possibilità di incentivi finanziari; incoraggia gli agricoltori a continuare e ad ampliare il ricorso a queste pratiche nuove e innovative;

28.

pone l'accento sull'importante ruolo svolto dall'agroforestazione nei sistemi agricoli, in particolare nel ridurre le inondazioni e l'erosione del suolo come pure nel migliorare la sanità del suolo; chiede l'ulteriore integrazione di approcci innovativi basati sulla coltivazione degli alberi nelle attività agricole e la rimozione degli ostacoli amministrativi in modo da ottimizzare la pianificazione a livello della captazione e la gestione dei bacini fluviali e delle risorse idriche; pone l'accento sui benefici offerti dalla coltivazione degli alberi in termini di maggiore sostenibilità e produttività dell'agricoltura, protezione della biodiversità e sviluppo economico locale e regionale; riconosce che i sistemi silvopastorali tradizionali rappresentano forme di utilizzo del suolo multifunzionali e sostenibili che vanno protette e premiate, ma si dovrebbero prendere in considerazione anche metodi più nuovi di inclusione degli alberi nei sistemi agricoli di pianura, come la coltivazione a strisce;

29.

ritiene che la qualità del suolo rivesta importanza sul piano sia economico che ecologico dal momento che un impoverimento dello stato ecologico porterebbe a una minore produttività del suolo, a un'inferiore disponibilità di nutrienti, a una maggiore vulnerabilità delle piante a parassiti e malattie, a una minore capacità di ritenzione idrica e a una riduzione della biodiversità; invita la Commissione a sostenere le pratiche innovative e la condivisione delle migliori prassi come i sistemi di rotazione delle colture, la copertura permanente del suolo, la limitazione della lavorazione del suolo e il sovescio di leguminose nonché la fissazione dell'azoto mediante batteri al fine di evitare l'ulteriore degrado del suolo; fa notare che, al fine di combattere la desertificazione e l'eutrofizzazione, è necessario incoraggiare gli agricoltori a sviluppare sistemi di irrigazione, anche migliorando l'efficienza idrica e applicando tecniche di irrigazione efficienti; ritiene che occorra una migliore comprensione delle interazioni tra la mobilitazione della materia organica e la produzione; accoglie con favore la ricerca sulle pratiche innovative quali il ricorso a interventi microbici (fertilizzanti batterici) e gli studi relativi alle interazioni tra piante e suolo e le micorrize, i batteri PGPR e PGR, che potrebbero ridurre l'impatto ambientale e l'uso di fertilizzanti chimici e di pesticidi nocivi per la salute umana e animale e per l'ambiente; riconosce l'importanza di un uso sostenibile del suolo che tenga conto delle esigenze specifiche del sito;

30.

riconosce che i sistemi agricoli non sono produttivi se sono colpiti da inondazioni o siccità per la maggior parte dell'anno; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'innovazione nell'ambito della gestione e conservazione delle risorse idriche, unitamente a servizi di consulenza alle aziende agricole e servizi di divulgazione, impiegando tecniche e tecnologie innovative per ridurre le pratiche di irrigazione che comportano sprechi e mitigare le inondazioni; chiede che queste nuove tecniche siano applicate con elementi paesaggistici esistenti e nuovi come gli stagni e con regimi volti ad aumentare la ritenzione idrica nel suolo e negli habitat legati all'agricoltura come le praterie umide, a proteggere le zone di infiltrazione delle acque sotterranee e ad aumentare le capacità di infiltrazione dell'acqua nel suolo e la ritenzione idrica; accoglie con favore le sinergie a livello paesaggistico con i piani di gestione dei bacini fluviali; chiede che sia incoraggiata la diffusione delle tecniche di «rigenerazione agricola» per aumentare la profondità dello strato superficiale del suolo, favorire la formazione di humus, introdurre compost in terreni inutilizzabili o insalubri per riportarli a una funzionalità ottimale, ecc.;

31.

chiede maggiori sforzi volti a sviluppare e attuare appieno sistemi di difesa integrata delle piante sostenendo la ricerca scientifica in merito ad alternative non chimiche nonché misure a basso rischio, come previsto dalla legislazione pertinente, e pesticidi che siano maggiormente ecocompatibili; mette in guardia contro l'uso profilattico dei prodotti fitosanitari e sottolinea a tale riguardo che la difesa integrata contro gli organismi nocivi dovrebbe sfruttare in modo più intelligente l'interazione tra misure chimiche e biologiche; richiama l'attenzione sulla possibilità di incoraggiare ulteriormente le innovazioni riguardanti sostanze alternative e a basso rischio, quali definite nella legislazione pertinente, e gli interventi di natura fisica, nonché di promuovere la biostimolazione e il biocontrollo a livello europeo; esprime preoccupazione per l'inadeguatezza dell'attuale approccio in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e per il ritardo della legislazione volta a incentivare lo sviluppo del sistema di difesa integrata; invita la Commissione a presentare una tabella di marcia finalizzata allo sviluppo di un sistema di difesa integrata maggiormente sostenibile che includa servizi di consulenza; osserva che i meccanismi di lotta biologica relativi a parassiti e malattie potrebbero ridurre l'uso di pesticidi e contribuire a una migliore resilienza delle piante;

32.

chiede lo sviluppo costante di tecniche innovative di selezione, mantenendo nel contempo le banche di sementi europee, il che è fondamentale per ottenere varietà nuove e diverse caratterizzate da rese maggiori, un valore nutrizionale più elevato e una migliore resistenza alle malattie causate da parassiti e alle condizioni meteorologiche avverse nonché per promuovere una maggiore biodiversità; rileva che le tecniche di selezione possono consentire di ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura convenzionale; mette in guardia contro il rischio di creare una dipendenza chimica nelle varietà più nuove; deplora gli attuali oneri amministrativi e normativi che gravano sulle imprese e incoraggia i programmi di selezione agricola basati sulle comunità; sottolinea che è necessario esercitare la dovuta cautela nell'approvazione delle nuove varietà; esorta la Commissione a promuovere la diffusione di nuove tecniche che siano state sottoposte a un'opportuna valutazione dei rischi, ove richiesto, e che siano pienamente conformi con il principio di precauzione nonché ad assicurare l'accesso al materiale biologico per le PMI nel settore della selezione vegetale, e si attende che la Commissione sostenga fermamente l'innovazione in tale contesto; si dichiara in disaccordo con l'attuale decisione della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) del 25 marzo 2015 nei procedimenti G2/12 e G2/13;

33.

richiama l'attenzione, in relazione alle tecniche innovative di selezione vegetale e di riproduzione animale, sulle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4), in virtù delle quali le varietà vegetali e le razze animali in generale nonché i procedimenti biologici essenziali per la produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili; esorta la Commissione a verificare l'interpretazione e l'ambito di applicazione di tale deroga, dal momento che occorre continuare a garantire, nell'interesse della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, il libero accesso al materiale riproduttivo e il libero utilizzo di quest'ultimo;

34.

pone l'accento sulla possibilità di utilizzare strumenti finanziari per contribuire a migliorare il reddito agricolo in Europa; osserva che solo cinque Stati membri si sono avvalsi delle ulteriori possibilità previste dal nuovo programma di sviluppo rurale per utilizzare strumenti finanziari compatibili con il mercato al fine di far fronte alle carenze del mercato; invita la Commissione a facilitare l'accesso al credito, dal momento che la mancata accessibilità rappresenta spesso un ostacolo all'innovazione;

35.

si compiace del memorandum d'intesa tra la Commissione e la BEI come pure della volontà di quest'ultima di sostenere progetti agricoli e giovani agricoltori offrendo nuove opportunità di finanziamento per gli Stati membri che stabiliscono forme di sostegno finanziario quali i fondi di garanzia, i fondi di rotazione o il capitale di investimento, allo scopo di facilitare l'accesso al credito per gli agricoltori e i gruppi di agricoltori (ad esempio le cooperative, le organizzazioni e i gruppi di produttori e i relativi partner), onde agevolare gli investimenti in azienda finalizzati alla modernizzazione fornendo nel contempo opportunità di finanziamento per superare gli ostacoli al credito, cui le donne sono esposte in maniera sproporzionata, nonché possibilità di finanziamento destinate ai giovani agricoltori per ampliare la loro azienda, come pure nell'ottica di assicurare investimenti nella ricerca pubblica combinati con partenariati pubblico-privato al fine di testare e lanciare prodotti innovativi; ribadisce che il Parlamento desidera che tale sostegno finanziario si concretizzi e che si eliminino tutti gli ostacoli all'accesso a detti finanziamenti;

36.

invita la Commissione a valutare approfonditamente le nuove competenze necessarie nella futura gestione delle aziende agricole europee e a promuoverne la diffusione utilizzando tutti gli strumenti disponibili;

37.

riconosce che vi è un grande potenziale di miglioramento per quanto riguarda la gestione del rischio e considera inadeguati gli attuali strumenti di gestione del rischio e di gestione dei mercati; ritiene inoltre che tale situazione potrebbe comportare una perdita di produttività a breve termine e una perdita di innovazione sul lungo periodo; invita la Commissione a indagare e riferire in merito alla possibilità di incoraggiare i regimi assicurativi privati che coprono le avversità atmosferiche, le epizoozie, le fitopatie, le infestazioni parassitarie o le emergenze ambientali, come indicato all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

38.

si compiace delle opportunità create dal partenariato europeo per l'innovazione AGRI (PEI-AGRI) in relazione alla ricerca applicata nel settore agricolo e all'innovazione partecipativa che coinvolge le comunità di operatori rurali; esprime preoccupazione per l'attuazione frammentaria del PEI-AGRI a livello nazionale e invita a tale riguardo la Commissione a garantire che le procedure per la partecipazione siano della massima semplicità possibile; chiede alla Commissione di valutare i meccanismi di cofinanziamento del PEI-AGRI e di altre politiche pubbliche europee nell'ottica di incentivare una ricerca più efficace, che tenga maggiormente conto delle esigenze del mercato e della necessità di sviluppare pratiche agronomiche e agroecologiche sostenibili e che sia guidata dalle esigenze imprenditoriali e socioeconomiche, creando gruppi di ricerca tematici transfrontalieri e migliori opportunità di partecipazione per le imprese; sollecita una partecipazione più attiva da parte della Commissione attraverso la presentazione di un'agenda esplicita di ricerca e innovazione legata ai programmi nel quadro di Orizzonte 2020;

39.

pone l'accento sull'importanza di sensibilizzare e informare i consumatori; sottolinea che una maggiore trasparenza nell'ambito delle catene d'approvvigionamento e della produzione può aiutare i consumatori a effettuare scelte più consapevoli sui prodotti che acquistano; ritiene che ciò possa a sua volta aiutare gli agricoltori ad aumentare i proventi della propria produzione;

40.

ritiene che lo sviluppo economico e la sostenibilità ecologica siano complementari, purché sia lasciato sufficiente spazio all'innovazione e all'imprenditorialità e si intervenga per impedire che si creino disparità ingiustificate nell'attuazione a livello nazionale e per eliminare a posteriori tali disparità, in modo da garantire reali condizioni di parità nell'Unione tra l'altro portando avanti ricerche su tecniche nuove e pertinenti come le immagini satellitari; invita la Commissione a garantire reali condizioni di parità nel settore agricolo e ad assicurare nel contempo che la legislazione ambientale pertinente, come le direttive Uccelli e Habitat, sia pienamente rispettata nei vari Stati membri mettendo fine alle disparità, contraddizioni e lacune che caratterizzano la relativa attuazione;

41.

esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020, nel complesso non sono stati registrati progressi significativi in relazione al contributo dell'agricoltura alla conservazione e alla promozione della biodiversità;

42.

sottolinea che la PAC dovrebbe essere maggiormente incentrata sulle esigenze degli agricoltori e sulle condizioni locali, senza che ciò comprometta gli obiettivi strategici; evidenzia la necessità di un quadro normativo più semplice e flessibile che tenga maggiormente conto delle condizioni nazionali e locali, che sia più adatto a creare sinergie con altri settori, rafforzando e promuovendo gli scambi di conoscenze e l'integrazione dell'uso delle risorse, e che sia più allineato con l'economia circolare nell'ottica di migliorare la visibilità dei sistemi esistenti di etichettatura promozionale specifica e di incoraggiare nuove innovazioni volte a promuovere la diversità dei prodotti agricoli europei; sottolinea inoltre che una PAC competitiva e sostenibile assicura una più ampia diffusione delle pratiche innovative e la redditività a lungo termine del settore agricolo europeo razionalizzando l'intervento pubblico e stimolando le innovazioni del settore pubblico e privato che contribuiscono allo sviluppo economico dell'Europa, in particolare nelle zone rurali;

43.

invita la Commissione a riferire ogni due anni in merito all'impatto che i finanziamenti dell'Unione e altre misure dell'UE nel settore dell'innovazione agricola hanno sull'andamento dei prezzi di costo e dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli come pure sulle prospettive finanziarie ed economiche correlate delle aziende agricole a conduzione familiare nell'Unione;

44.

ritiene che l'innovazione sia uno strumento essenziale nonché una fondamentale priorità politica orizzontale per la definizione, l'attuazione e il conseguimento degli obiettivi della riforma della PAC 2014-2020; invita pertanto la Commissione a presentare una strategia globale maggiormente ambiziosa che preveda risultati misurabili al fine di adeguare e orientare la ricerca e l'innovazione alle priorità politiche, sottolinea che la PAC dovrebbe prevedere maggiore flessibilità in relazione all'uso delle tecniche e pratiche di recente sviluppo senza che si verifichi un aumento degli oneri amministrativi; ritiene che il quadro legislativo europeo dovrebbe avere tra le sue priorità orizzontali quella di garantire un sufficiente margine di manovra per i programmi pilota e la sperimentazione delle tecniche innovative, nel rispetto del principio di precauzione;

45.

invita la Commissione a garantire altresì che, in altri settori della legislazione finalizzati alla creazione di un mercato interno più integrato ed efficace, le norme e le politiche mirino a rafforzare la concorrenza equa;

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 58.

(2)  GU C 193 del 30.6.2012, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0473.

(4)  Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.


Mercoledì 8 giugno 2016

6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/72


P8_TA(2016)0263

Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE) — 2015/2234(INI))

(2018/C 086/08)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05431/2015),

visto il progetto di accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (15616/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in combinato disposto con il suo articolo 218, paragrafo 6, lettera a), (C8-0061/2015),

vista la sua risoluzione legislativa dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio (1),

viste le relazioni diplomatiche tra le Filippine e l'UE (all'epoca la Comunità economica europea (CEE)), avviate il 12 maggio 1964 con la nomina dell'Ambasciatore delle Filippine alla CEE,

visto l'accordo quadro CE-Filippine per la cooperazione allo sviluppo, entrato in vigore il 1o giugno 1985,

visto il programma indicativo pluriennale dell'Unione europea per le Filippine 2014-2020,

visto il regolamento (CEE) n. 1440/80 del Consiglio, del 30 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (2),

vista la Comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 18 maggio 2015 al Parlamento e al Consiglio dal titolo «UE e ASEAN: un partenariato con obiettivi strategici»,

visto il 10o vertice dell'ASEM tenutosi a Milano il 16 e 17 ottobre 2014,

vista la riunione interparlamentare tra il Parlamento europeo e il parlamento delle Filippine di febbraio 2013,

vista la 23a riunione del comitato misto di cooperazione UE-ASEAN (CMC), tenutasi a Jakarta il 4 febbraio 2016,

viste le sue recenti risoluzioni sulle Filippine, in particolare quelle del 14 giugno 2012 sui casi di impunità nelle Filippine, del 21 gennaio 2010 sulle Filippine (3) (in seguito al massacro di Maguindanao del 23 novembre 2009) (4) e del 12 marzo 2009 sulle Filippine (sulle ostilità tra le forze governative e il Fronte di liberazione nazionale Moro (MNLF)) (5),

visto lo status delle Filippine di membro fondatore dell'ASEAN, in seguito alla firma della dichiarazione di Bangkok dell'8 agosto 1967,

visto il 27o vertice dell'ASEAN tenutosi a Kuala Lumpur (Malaysia) dal 18 al 22 novembre 2015,

visto il 14o vertice dell'Asia Security (IISS Shangri-La Dialogue), tenutosi a Singapore dal 29 al 31 maggio 2015,

viste le relazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, Hilal Elver (29 dicembre 2015 — A/HRC/31/51/Add.1), del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, Joy Ngozi Ezeilo (19 aprile 2013 — A/HRC/23/48/Add.3) e del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Philip Alston (29 aprile 2009 — A/HRC/11/2/Add.8),

vista la seconda revisione periodica universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del maggio 2012, di cui le Filippine hanno accettato 66 raccomandazioni su 88,

visto il Piano d'azione delle Filippine per la nutrizione 2011-2016 e il Programma accelerato di alleviamento della fame, il Piano globale di riforma agraria del 1988 e il Codice della pesca del 1998,

visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0143/2016),

A.

considerando che, in termini di legislazione internazionale e nazionale dei diritti umani, le Filippine sono un modello per gli altri paesi della regione, avendo ratificato otto delle nove principali convenzioni sui diritti umani, con l'eccezione della Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPPED), nonché lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale nel 2011;

B.

considerando che, a marzo 2014, il governo delle Filippine ha approvato un accordo di pace per l'isola di Mindanao con il Fronte di liberazione islamica Moro (MILF), che prevede la creazione di una regione autonoma (Bangsamoro) nel sud musulmano dell'isola, senza però includere la partecipazione di altri gruppi di miliziani che si oppongono al processo di pace; che, ciononostante, il Congresso filippino non è riuscito ad approvare la Legge fondamentale del Bangsamoro nel febbraio 2016 e, di conseguenza, non ha potuto condurre a buon fine i negoziati di pace;

C.

considerando che le Filippine hanno ricevuto una formazione anti-insurrezione, antiterrorismo e di intelligence da parte dell'esercito statunitense, nell'ambito della lotta contro gruppi di milizie che potrebbero essere collegate a gruppi terroristici regionali (sud-est asiatico) e internazionali quali al-Qaeda e ISIS;

D.

considerando che, ad aprile 2015, le Filippine e gli Stati Uniti hanno sottoscritto l'Accordo di cooperazione in materia di difesa rafforzata (EDCA);

E.

considerando che, a gennaio 2015, il Giappone e le Filippine hanno firmato un memorandum sulla cooperazione in materia di difesa e di scambi;

F.

considerando che le relazioni sino-filippine hanno registrato un graduale deterioramento dalle accuse di corruzione del 2008 riguardo all'assistenza cinese e, soprattutto, a seguito di una crescente assertività della Cina nelle sue rivendicazioni territoriali nel Mar cinese meridionale;

G.

considerando che, nel gennaio 2013, le Filippine hanno avviato un procedimento arbitrale presso il Tribunale d'arbitrato internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), per chiedere chiarimenti circa i propri diritti marittimi nel quadro dell'UNCLOS e la validità della rivendicazione «linea in 9 tratti» della Cina su gran parte del Mar cinese meridionale;

H.

considerando che le Filippine hanno annunciato che apriranno nuove basi della marina e dell'aviazione, con ampio accesso al Mar cinese meridionale, e che le metteranno a disposizione delle navi statunitensi, giapponesi e vietnamite;

I.

considerando che, a dicembre 2014, l'UE ha concesso alle Filippine lo status SPG + , facendone il primo paese ASEAN a beneficiare di queste preferenze commerciali; che ciò permette alle Filippine di esportare in esenzione da dazio il 66 % di tutti i suoi prodotti verso l'UE, tra cui frutta trasformata, olio di cocco, calzature, pesce e prodotti tessili;

J.

considerando che le Filippine sono costituite da migliaia di isole, e che tale conformazione comporta delle sfide in termini di collegamenti interni, infrastrutture e commercio;

K.

considerando che l'UE è un investitore estero e un partner commerciale di primo piano delle Filippine;

L.

considerando che l'UE è il quarto partner commerciale e il quarto mercato di esportazione delle Filippine, in quanto rappresenta l'11,56 % di tutte le esportazioni filippine;

M.

considerando che le Filippine hanno recentemente espresso il loro interesse ad aderire al Partenariato trans-pacifico e sono attualmente in fase di consultazione con gli Stati Uniti in merito all'adesione all'accordo;

N.

considerando che l'UE ha più che raddoppiato la sua dotazione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo con le Filippine nel periodo 2014-2020 e, inoltre, ha fornito considerevoli aiuti umanitari e d'urgenza a favore delle vittime delle tempeste tropicali;

O.

considerando che le Filippine sono il terzo paese in via di sviluppo più vulnerabile ai cambiamenti climatici, e che ciò avrà effetti nefasti per l'agricoltura e le risorse marine del paese;

P.

considerando l'impatto devastante del tifone Haiyan, che, dopo essere costato la vita a 6 000 persone nel 2013, continua a ripercuotersi negativamente sull'economia e ha notevolmente aggravato l'insicurezza alimentare, facendo precipitare un ulteriore milione di persone in uno stato di povertà, secondo le stime delle Nazioni Unite;

1.

accoglie con favore la conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione con le Filippine,

2.

ritiene che l'UE dovrebbe continuare a fornire sostegno finanziario e assistenza alle Filippine per lo sviluppo di capacità per la riduzione della povertà, l'inclusione sociale, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, la promozione della pace, la riconciliazione, la sicurezza e la riforma giudiziaria, e assistere il paese nella preparazione alle catastrofi, nelle operazioni di soccorso e nella ripresa e nell'attuazione di politiche efficaci per contrastare il cambiamento climatico;

3.

incoraggia il governo delle Filippine a continuare a promuovere ulteriori progressi nell'eliminazione della corruzione e nella promozione dei diritti umani;

4.

si congratula con le Filippine per aver fatto parte della coalizione internazionale contro il terrorismo dal 2001; esprime tuttavia preoccupazione per le continue notizie circa gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze militari filippine nella conduzione delle operazioni antisommossa, in particolare ad opera di unità paramilitari;

5.

ricorda che il gruppo Abu Sayyaf è accusato dei più gravi atti terroristici commessi nelle Filippine, in particolare di sanguinosi attentati dinamitardi, come l'attacco contro un traghetto a Manila nel 2004 in cui hanno perso la vita oltre 100 persone;

6.

sottolinea che vi sono preoccupazioni crescenti che l'ISIS conquisti gruppi affiliati nel sud-est asiatico, poiché sta diffondendo propaganda nelle lingue locali e alcuni estremisti della regione si sono già impegnati ad essergli fedeli;

7.

apprezza gli impegni assunti dal governo filippino e sottolinea l'importanza di pervenire ad un processo di pace per Mindanao che sia quanto più inclusivo possibile; prende atto del contributo del Gruppo di contatto internazionale agli Accordi di Mindanao; si rammarica profondamente che l'accordo di pace di Mindanao non sia stato approvato dal Congresso delle Filippine; chiede che le trattative di pace siano portate avanti e che la legge fondamentale sul Bangsamoro venga adottata dal Congresso;

8.

condanna il massacro di agricoltori cristiani da parte dei ribelli separatisti sull'isola di Mindanao il 24 dicembre 2015; plaude all'iniziativa dell'ONG filippina PeaceTech di mettere in contatto scolari cristiani e mussulmani via Skype onde favorire i contatti tra le due comunità;

9.

invita il governo delle Filippine a sviluppare capacità nel settore della raccolta sistematica dei dati sulla tratta di esseri umani e invita l'UE e gli Stati membri a sostenere il governo, e in particolare il Consiglio interagenzie contro la tratta di esseri umani (IACAT), negli sforzi intrapresi per migliorare l'assistenza e il sostegno alle vittime, mettere in atto efficaci misure di contrasto, potenziare le modalità legali per la migrazione a fini lavorativi, e garantire il trattamento dignitoso dei migranti filippini nei paesi terzi;

10.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad avviare un dialogo con le Filippine allo scopo di scambiare intelligence, cooperare e sostenere il rafforzamento delle capacità del governo nella lotta internazionale contro il terrorismo e l'estremismo, in relazione ai diritti fondamentali e allo Stato di diritto;

11.

osserva che le Filippine sono strategicamente situate in prossimità delle principali rotte del traffico aereo e marittimo internazionale nel Mar cinese meridionale;

12.

ribadisce la propria grave preoccupazione per le tensioni nel Mar cinese meridionale; ritiene deplorevole che, contrariamente a quanto stabilito nella Dichiarazione di condotta del 2002, varie parti stiano rivendicando territori nelle acque contese; è particolarmente preoccupato per le attività su vastissima scala intraprese dalla Cina nella zona, tra cui la costruzione di strutture militari, porti e almeno una pista di atterraggio; esorta tutte le parti della zona contesa ad astenersi da azioni provocatorie unilaterali e a risolvere le controversie in modo pacifico, in base al diritto internazionale, in particolare l'UNCLOS, ricorrendo a una mediazione e a un arbitrato internazionali imparziali; sollecita tutte le parti a riconoscere la giurisdizione sia dell'UNCLOS che della Corte di arbitrato e le invita a rispettare le eventuali decisioni dell'UNCLOS; sostiene tutte le azioni volte a consentire che il Mar cinese meridionale diventi un «mare della pace e della cooperazione»; sostiene altresì gli sforzi profusi per garantire che le parti concordino un codice di condotta per lo sfruttamento pacifico delle zone marittime in questione, inclusa la creazione di rotte commerciali sicure, e incoraggia l'adozione di misure atte a rafforzare la fiducia; ritiene che l'UE dovrebbe avviare una cooperazione bilaterale e multilaterale per contribuire efficacemente alla sicurezza della regione;

13.

accoglie con favore l'accordo del maggio 2014 tra le Filippine e l'Indonesia che ha chiarito la questione delle sovrapposizioni delle frontiere marittime nei mari di Mindanao e Celebes;

14.

invita le Filippine, in quanto paese cui l'UE ha concesso lo status SPG +, a garantire l'effettiva attuazione di tutte le convenzioni internazionali fondamentali relative ai diritti umani e del lavoro, all'ambiente e al buon governo, figuranti nell'elenco di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012; riconosce che le Filippine hanno rafforzato la loro legislazione in materia di diritti umani; invita il paese a continuare a promuovere ulteriori progressi nella promozione dei diritti umani, compresa la pubblicazione del piano d'azione nazionale per i diritti umani, nonché nell'eliminazione della corruzione; esprime particolare preoccupazione per la repressione degli attivisti che conducono campagne pacifiche per proteggere le loro terre ancestrali dall'impatto delle attività minerarie e di disboscamento; rammenta che, nell'ambito del regime SPG+, i beneficiari dovranno dimostrare di rispettare i loro obblighi per quanto riguarda le norme in materia diritti umani, lavoro, ambiente e governance;

15.

prende atto della valutazione sulle Filippine effettuata nell'ambito del sistema SPG +, in particolare per quanto attiene alla ratifica delle sette convenzioni dell'ONU sui diritti umani pertinenti ai fini dell'SPG + dell'UE; evidenzia che è necessario un ulteriore impegno ai fini dell'attuazione; prende atto delle misure adottate dal governo e dei progressi compiuti finora;

16.

incoraggia le Filippine a continuare a migliorare le condizioni di investimento, compreso l'ambiente degli investimenti esteri diretti (IED), aumentando la trasparenza e la buona governance, attuando i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e sviluppando ulteriormente le infrastrutture, se del caso, mediante partenariati pubblico-privati; esprime preoccupazione per gli effetti che i cambiamenti climatici avranno sulle Filippine;

17.

incoraggia il governo a investire in nuove tecnologie e internet al fine di agevolare gli scambi culturali e commerciali tra le isole dell'arcipelago;

18.

valuta positivamente l'accordo del 22 dicembre 2015 per l'avvio dei negoziati su un trattato di libero scambio con le Filippine; ritiene opportuno che la Commissione e le autorità filippine garantiscano elevati standard in materia di diritti umani, lavoro e ambiente; sottolinea che tale accordo di libero scambio dovrebbe servire da base per un accordo interregionale UE-ASEAN in materia di commercio e investimenti, da riavviare in parallelo;

19.

prende atto del fatto che 800 000 filippini vivono nell'UE e che i marinai filippini che lavorano su navi registrate nell'UE mandano ogni anno nelle Filippine rimesse per un importo di 3 miliardi di EUR; ritiene che l'UE dovrebbe sviluppare ulteriormente gli scambi interpersonali di studenti, docenti universitari e ricercatori scientifici, nonché gli scambi culturali;

20.

in considerazione del fatto che la maggior parte dei membri degli equipaggi di numerose navi battenti bandiera non UE che fanno scalo nei porti europei sono filippini, e delle condizioni di lavoro estremamente dure e disumane in cui molti di loro vivono, invita gli Stati membri a non accogliere tali navi nei porti europei, dal momento che le condizioni di lavoro a bordo sono in contrasto con i diritti del lavoro e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; analogamente, esorta le navi battenti bandiere non UE a garantire ai loro equipaggi condizioni di lavoro conformi agli standard internazionali e alle norme stabilite dall'OIL e dall'OMI;

21.

auspica scambi regolari tra il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Parlamento, in modo da consentire a quest'ultimo di seguire l'attuazione dell'accordo quadro e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Repubblica delle Filippine.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0262.

(2)  GU L 144 del 10.6.1980, pag. 1.

(3)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 99.

(4)  GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 11.

(5)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 181.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/77


P8_TA(2016)0266

Seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (2016/2573(RSP))

(2018/C 086/09)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 21,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 18 e 19,

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

visti i pertinenti strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli nonché la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2178 (2014), del 24 settembre 2014, sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici,

vista la relazione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, elaborata dal relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e incentrata sulle commissioni d'inchiesta in risposta a sistemi o prassi di tortura o di altre forme di maltrattamenti,

viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause Nasr and Ghali c. Italia (Abu Omar) del febbraio 2016, Al-Nashiri c. Polonia e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia del luglio 2014 e El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia del dicembre 2012,

viste anche le cause pendenti e in corso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Abu Zubaydah c. Lithuania e Al Nashiri c. Romania),

vista la sentenza del tribunale italiano che ha condannato in contumacia 22 agenti della CIA, un pilota dell'aeronautica e due agenti italiani per il loro coinvolgimento, nel 2003, nel sequestro dell'imam di Milano, Abu Omar,

vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e degli Stati Uniti d'America, del 15 giugno 2009, sulla chiusura del centro di detenzione di Guantánamo Bay e sulla futura cooperazione in materia di lotta al terrorismo sulla base di valori condivisi, del diritto internazionale e del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo,

visti la sua risoluzione del 9 giugno 2011 su Guantánamo: decisione imminente di pena capitale (1), le sue altre risoluzioni su Guantànamo, tra cui la più recente del 23 maggio 2013 sullo sciopero della fame dei prigionieri (2), la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (3) e gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte,

viste la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, adottata in una fase intermedia dei lavori della commissione temporanea (4), la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (5), la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo (6) e la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (7),

viste le conclusioni del Consiglio, del 5 e 6 giugno 2014, sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione della Commissione del 2013 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ,

viste la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (8) e la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014) (9),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (10),

vista la dichiarazione di Bruxelles sull'attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, adottata a marzo 2015,

viste la conclusione dell'indagine sulla detenzione e il trasporto illegali da parte della CIA di detenuti sospettati di atti di terrorismo, condotta a norma dell'articolo 52 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e la richiesta del Segretario generale del Consiglio d'Europa a tutti gli Stati aderenti alla CEDU di fornire informazioni sulle inchieste già effettuate o in corso, sulle cause pertinenti presso i tribunali nazionali o su altre misure adottate con riferimento all'oggetto di tale indagine entro il 30 settembre 2015 (11),

vista la missione d'informazione parlamentare condotta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Bucarest, Romania, il 24 e 25 settembre 2015 e il relativo resoconto di missione,

vista l'audizione pubblica tenuta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 13 ottobre 2015 sull'indagine sui presunti casi di trasporto e detenzione illegali di prigionieri in paesi europei da parte della CIA,

vista la pubblicazione dello studio del 2015 per la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dal titolo «A quest for accountability? EU and Member State inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme» (Alla ricerca delle responsabilità? Le indagini dell'UE e degli Stati membri sul programma di consegna e detenzione segreta della CIA),

vista la lettera aperta inviata l'11 gennaio 2016 al governo degli Stati Uniti di America dagli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa in occasione del 14o anniversario dell'apertura del centro di detenzione di Guantánamo Bay,

viste le risoluzioni adottate e le relazioni pubblicate recentemente dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo a proposito dei diritti umani dei detenuti presso il centro di Guantànamo, compreso l'accesso all'assistenza medica, la relazione del 2015 dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE-ODIHR) e le decisioni del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul seguito dato alla risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA (O-000038/2016 — B8-0367/2016 e O-000039/2016 — B8-0368/2016),

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità dell'uomo e del diritto internazionale, non solo nelle sue politiche interne ma anche nella sua dimensione esterna; che l'impegno dell'UE a favore dei diritti umani, rafforzato dall'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dal processo di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, deve trovare riscontro in tutti gli ambiti di intervento ai fini dell'efficacia della politica dell'UE in materia di diritti umani;

B.

considerando che l'enfasi sulla guerra al terrorismo ha modificato pericolosamente l'equilibrio tra i vari poteri dello Stato, ampliando le competenze dei governi, a discapito di quelle dei parlamenti e delle autorità giudiziarie, e generando un livello senza precedenti di ricorso al segreto di Stato, il che impedisce l'esecuzione di indagini pubbliche su presunte violazioni dei diritti umani;

C.

considerando che il Parlamento ha chiesto a più riprese che la lotta al terrorismo avvenga nel rispetto dello Stato di diritto, della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche nell'ambito della cooperazione internazionale in materia, sulla base dei trattati dell'UE, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, delle costituzioni e della legislazione sui diritti fondamentali a livello nazionale;

D.

considerando che, sulla scorta delle conclusioni della sua commissione temporanea sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA (Central Intelligence Agency) per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri, il Parlamento ha condannato fermamente il programma di consegna e detenzione segreta della CIA promosso dagli Stati Uniti, che ha comportato molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui la detenzione arbitraria e illegale, il sequestro di persona, la tortura e altri trattamenti disumani o degradanti, la violazione del principio di non respingimento e sparizioni forzate tramite l'utilizzo dello spazio aereo e del territorio dei paesi europei da parte della CIA;

E.

considerando che l'assunzione di responsabilità in relazione a tali atti è essenziale per proteggere e promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto;

F.

considerando che il Parlamento ha più volte ribadito la necessità di indagini a tutto campo sul coinvolgimento degli Stati membri al programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA;

G.

considerando che il 9 dicembre 2015 è stato il primo anniversario della pubblicazione dello studio della commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti (SSCI) sul programma di detenzione e interrogatori della CIA e sul suo ricorso a varie forme di tortura sui detenuti tra il 2001 e il 2006; che lo studio ha rivelato nuovi fatti che hanno rafforzato le accuse secondo cui alcuni Stati membri dell'UE, le loro autorità, nonché funzionari e agenti dei loro servizi di sicurezza e intelligence sarebbero stati complici nel programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA, talvolta mediante pratiche di corruzione basate sull'offerta di ingenti somme di denaro da parte della CIA in cambio della loro collaborazione; che lo studio non ha condotto ad alcun tipo di assunzione di responsabilità da parte degli USA in relazione ai programmi di consegne straordinarie e detenzioni segrete della CIA; che, purtroppo, gli USA non hanno collaborato con le indagini europee in merito alla complicità dei paesi europei nei programmi della CIA e che nessun responsabile è stato sinora chiamato a rispondere delle proprie azioni;

H.

considerando che Mark Martins, procuratore capo delle commissioni militari di Guantànamo, ha affermato che gli eventi descritti nella sintesi dello studio della SSCI sul programma di detenzione e interrogatori della CIA sono realmente accaduti;

I.

considerando che sono state condotte nuove analisi approfondite sulla base delle informazioni contenute nella sintesi dello studio della SSCI, confermando le indagini precedenti in relazione al coinvolgimento di una serie di paesi, tra cui Stati membri dell'UE, e individuando nuove aree di indagine;

J.

considerando che il precedente Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 ottobre 2013, ha invitato l'attuale Parlamento a proseguire nell'adempimento ed esecuzione del mandato conferitogli dalla commissione temporanea sul presunto utilizzo dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri e, di conseguenza, ad assicurare che sia dato seguito alle sue raccomandazioni, a esaminare i nuovi elementi che possono emergere, nonché a utilizzare appieno e sviluppare ulteriormente i propri diritti d'inchiesta;

K.

considerando che le risoluzioni adottate e le relazioni pubblicate recentemente dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo a proposito dei diritti umani dei detenuti presso il centro di Guantànamo evidenziano il timore che almeno alcuni dei detenuti non abbiano accesso a un'assistenza sanitaria o a programmi di riabilitazione adeguati; che la relazione OSCE-ODIHR esprime analogamente preoccupazioni in relazione alla tutela dei diritti umani a Guantànamo, compresa la mancata concessione del diritto a un giusto processo e che il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria afferma, nelle sue decisioni, che i detenuti di Guantànamo sono detenuti in modo arbitrario;

L.

considerando che il presidente degli Stati Uniti Barack Obama si era impegnato a chiudere il centro di detenzione di Guantánamo Bay entro gennaio 2010; che il 15 giugno 2009 l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e gli USA, dall'altro, hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla chiusura del centro di detenzione di Guantánamo Bay e sulla futura cooperazione in materia di lotta al terrorismo sulla base di valori condivisi, del diritto internazionale e del rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo; che il 23 febbraio 2016 il presidente Obama ha inviato al Congresso un piano volto a chiudere una volta per tutte la prigione militare di Guantánamo Bay; che l'assistenza fornita dagli Stati membri dell'UE ai fini del reinsediamento di alcuni prigionieri è stata limitata;

M.

considerando che nessuno degli Stati membri interessati ha condotto indagini complete ed efficaci al fine di consegnare alla giustizia i responsabili di reati in base al diritto internazionale e nazionale o di garantirne l'assunzione di responsabilità in seguito alla pubblicazione dello studio del Senato USA;

N.

considerando che è deplorevole che i membri della missione d'informazione della commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Bucarest non abbiano potuto visitare l'edificio dell'Ufficio del registro nazionale di informazioni classificate (ORNISS), che sarebbe stato usato come centro segreto di detenzione dalla CIA;

O.

considerando che la risoluzione del Parlamento dell'11 febbraio 2015 sulla relazione del Senato USA sul ricorso alla tortura da parte della CIA incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in associazione con la commissione per gli affari esteri e, in particolare, la sottocommissione per i diritti dell'uomo, di riprendere l'indagine sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA e di riferire in merito all'Aula entro un anno;

1.

sottolinea l'importanza unica e la natura strategica delle relazioni transatlantiche in un momento di crescente instabilità globale; ritiene che tali relazioni, fondate su interessi comuni oltre che su valori condivisi, debbano essere ulteriormente rafforzate sulla base del rispetto del multilateralismo, dello Stato di diritto e della risoluzione negoziata dei conflitti;

2.

ribadisce la sua ferma condanna del ricorso alle tecniche di interrogatorio potenziate, che sono proibite dal diritto internazionale e violano, fra gli altri, il diritto alla libertà, alla sicurezza, a un trattamento umano, a non essere sottoposti a torture, alla presunzione di innocenza, a un giusto processo, all'assistenza legale e all'uguale tutela da parte della legge;

3.

manifesta, un anno dopo la pubblicazione dello studio del Senato USA, la sua profonda preoccupazione per l'apatia mostrata dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE per quanto riguarda il riconoscimento delle molteplici violazioni dei diritti fondamentali e dei casi di tortura che si sono verificati in territorio europeo tra il 2001 e il 2006, la conduzione di indagini in merito e la consegna dei responsabili alla giustizia;

4.

accoglie con favore la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2016 nella causa Nasr e Ghali contro Italia (44883/09), secondo cui le autorità italiane erano a conoscenza delle torture perpetrate ai danni dell'imam egiziano Abu Omar ed erano ricorse in maniera evidente al principio del «segreto di Stato» per garantire che ai responsabili fosse di fatto concessa l'impunità; invita l'esecutivo italiano a rinunciare al principio del «segreto di Stato» per l'ex capo del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il suo vice, nonché per tre ex membri del SISMI, al fine di assicurare che la giustizia proceda senza ostacoli;

5.

deplora il fatto che nel settembre 2015 sia stata condotta solo una missione d'informazione trasversale in Romania; chiede che il Parlamento europeo organizzi una quantità maggiore di missioni d'informazione negli Stati membri che nello studio del Senato USA sul programma di detenzione e interrogatori della CIA figurano come complici di tale programma, come la Lituania, la Polonia, l'Italia e il Regno Unito;

6.

sottolinea il fatto che la cooperazione transatlantica fondata su valori comuni quali la promozione della libertà e della sicurezza, della democrazia e dei diritti umani fondamentali è e deve essere una priorità chiave delle relazioni estere dell'UE; ribadisce la chiara posizione espressa nella dichiarazione USA-UE del 2009, secondo cui gli sforzi comuni volti a contrastare il terrorismo devono rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale, in particolare per quanto concerne il diritto internazionale umanitario e i diritti umani, e che ciò renderà i nostri paesi più forti e più sicuri; invita gli USA a compiere ogni sforzo, in tale contesto, per rispettare i diritti dei cittadini dell'UE nello stesso modo in cui rispettano quelli dei cittadini statunitensi;

7.

ritiene che la cooperazione transatlantica in materia di lotta al terrorismo debba rispettare i diritti fondamentali, le libertà fondamentali e la privacy, secondo quanto garantito dalla legislazione dell'UE, a beneficio dei cittadini di entrambe le sponde dell'Atlantico; invita a proseguire il dialogo politico tra i partner transatlantici sulle questioni relative alla sicurezza e alla lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti civili e umani, al fine di combattere efficacemente il terrorismo;

8.

esprime rammarico per il fatto che, più di un anno dopo la pubblicazione dello studio del Senato USA e l'adozione della presente risoluzione del Parlamento con cui è stato chiesto agli Stati Uniti di indagare e perseguire le molteplici violazioni dei diritti umani derivanti dai programmi di consegne straordinarie e detenzioni segrete della CIA e di cooperare con tutte le richieste degli Stati membri dell'UE in relazione al programma della CIA, nessuno dei responsabili sia stato chiamato a rispondere delle proprie azioni e per il fatto che il governo degli Stati Uniti non abbia collaborato con gli Stati membri dell'UE;

9.

ribadisce il suo invito rivolto agli Stati Uniti affinché continuino a indagare, perseguendone gli autori, sulle molteplici violazioni dei diritti umani derivanti dai programmi di consegne straordinarie e detenzioni segrete della CIA portati avanti dalla precedente amministrazione USA, nonché a cooperare con tutte le richieste degli Stati membri dell'UE per quanto concerne le informazioni, l'estradizione o i mezzi di ricorso efficaci per le vittime in relazione al programma della CIA; incoraggia la commissione ad hoc del Senato degli Stati Uniti per i servizi segreti a pubblicare integralmente il suo studio sul programma di detenzione e interrogatori della CIA; sottolinea la conclusione fondamentale cui è giunto il Senato degli Stati Uniti, secondo cui i metodi violenti e illegali applicati dalla CIA non hanno permesso di ottenere le informazioni necessarie atte a prevenire nuovi attacchi terroristici; ribadisce la sua condanna assoluta nei confronti della tortura e delle sparizioni forzate; invita altresì gli Stati Uniti a rispettare le norme internazionali che disciplinano l'indagine sulle attuali accuse di torture e maltrattamenti a Guantánamo, comprese le diverse richieste di informazioni presentate da Stati membri dell'UE in merito a detenuti precedentemente reclusi nelle prigioni segrete della CIA e le richieste del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura in relazione al suo mandato per ispezionare Guantánamo e intervistare le vittime delle torture della CIA;

10.

deplora la chiusura dell'inchiesta condotta dal Segretario generale del Consiglio d'Europa ai sensi dell'articolo 52 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dato che in alcuni Stati membri le indagini restano in sospeso e che è necessario un ulteriore monitoraggio in materia; ribadisce, a tal fine, il suo invito affinché gli Stati membri conducano indagini, assicurando la piena trasparenza, sulla presunta esistenza, sul loro territorio, di prigioni segrete che avrebbero ospitato detenuti nell'ambito del programma della CIA, perseguendo le persone coinvolte in tali operazioni, compresi gli attori pubblici e tenendo conto di tutti i nuovi elementi di prova emersi (tra cui i pagamenti effettuati, come indicato nella sintesi dello studio), inoltre constata con rammarico la lentezza delle indagini, lo scarso livello di responsabilità e l'eccessivo affidamento sul segreto di Stato;

11.

esorta la Lituania, la Romania e la Polonia a condurre con urgenza indagini penali trasparenti, approfondite ed efficaci sui centri di detenzione segreti della CIA nei rispettivi territori, tenuto pienamente conto di tutti gli elementi di prova oggettivi che sono stati rivelati, ad assicurare alla giustizia i responsabili delle violazioni dei diritti umani, a consentire agli inquirenti di effettuare un esame esaustivo della rete dei voli di consegna e delle persone di contatto che hanno notoriamente organizzato o partecipato ai voli in questione, a effettuare analisi di polizia scientifica in merito ai siti di detenzione e alla somministrazione di cure mediche ai detenuti in tali siti, ad analizzare le registrazioni telefoniche e i trasferimenti di denaro, a valutare le istanze di riconoscimento come parte civile o di partecipazione alle indagini di potenziali vittime e a garantire che siano presi in considerazione tutti i pertinenti crimini, anche in collegamento con il trasferimento di detenuti, o a rendere note le conclusioni di eventuali indagini svolte finora;

12.

insiste affinché sia data piena e tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciate contro la Polonia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tra cui il rispetto delle misure urgenti a carattere individuale e generale; ribadisce l'invito rivolto dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa alla Polonia affinché si adoperi per chiedere e ottenere assicurazioni diplomatiche dagli USA in merito alla non applicazione della pena di morte e alla garanzia di un processo equo, intraprendendo indagini penali tempestive, approfondite ed efficaci per assicurare che tutti pertinenti reati siano affrontati, anche in relazione a tutte le vittime, e assicurando alla giustizia i responsabili delle violazioni dei diritti umani; accoglie con favore, a tal fine, l'intenzione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia di istituire un organismo di indagine indipendente ad hoc, e ne sollecita la rapida istituzione con il sostegno e la partecipazione a livello internazionale;

13.

ricorda che l'ex direttore dei servizi segreti rumeni, Ioan Talpes, ha messo agli atti dinanzi alla delegazione del Parlamento europeo di essere stato a conoscenza della presenza della CIA sul territorio rumeno, riconoscendo di aver ottenuto il permesso di «affittare» un edificio pubblico alla CIA;

14.

esprime preoccupazione in merito agli ostacoli incontrati nell'ambito delle indagini parlamentari e giudiziarie a livello nazionale relative al coinvolgimento di alcuni Stati membri nel programma della CIA, e all'indebita classificazione di documenti che conduce di fatto all'impunità degli autori delle violazioni dei diritti umani;

15.

ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ormai espressamente riconosciuto, nella sua sentenza del 24 luglio 2014, che le fonti pubbliche e i ripetuti elementi di prova che contribuiscono a far luce sul coinvolgimento degli Stati membri nel programma di consegne della CIA costituiscono prove ammissibili nei procedimenti giudiziari, in particolare quando i documenti di Stato ufficiali sono esclusi dall'esame pubblico o giudiziario per motivi di «sicurezza nazionale»;

16.

accoglie con favore gli sforzi compiuti finora dalla Romania e invita il Senato rumeno a declassificare le restanti parti classificate della sua relazione 2007, ossia gli allegati su cui erano basate le conclusioni dell'inchiesta del Senato rumeno; ribadisce il suo invito rivolto alla Romania affinché indaghi sulle accuse secondo cui vi sarebbe stata una prigione segreta, persegua i soggetti coinvolti in tali operazioni, tenendo conto di tutti i nuovi elementi di prova emersi, e concluda urgentemente le indagini;

17.

constata che i dati raccolti durante l'indagine della commissione parlamentare lituana per la sicurezza nazionale e la difesa relativa alla partecipazione della Lituania al programma segreto di detenzione della CIA non sono stati resi pubblici, e chiede la pubblicazione dei dati;

18.

esprime il proprio disappunto per il fatto che, nonostante le varie richieste (una lettera al ministro degli Affari esteri della Romania, del presidente della commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e un'altra richiesta inviata al segretario di Stato in occasione della missione d'informazione), i membri della missione d'informazione non sono stati in grado di visitare «Bright Light», un edificio che sarebbe stato utilizzato ripetutamente — e ufficialmente — come sito di detenzione;

19.

invita tutti i deputati al Parlamento europeo a sostenere pienamente e attivamente le indagini sul coinvolgimento degli Stati membri dell'UE nel programma di detenzioni segrete e consegne straordinarie della CIA, con riferimento, in particolare, a coloro che ricoprivano incarichi governativi nei paesi interessati all'epoca dei fatti oggetto di indagine;

20.

invita la Commissione e il Consiglio a riferire in Aula prima della fine di giugno 2016 sul seguito dato alle raccomandazioni e alle richieste espresse dal Parlamento europeo nella sua inchiesta sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA e nelle sue successive risoluzioni, e a riferire sui risultati delle indagini e delle azioni penali condotte negli Stati membri;

21.

chiede che il dialogo interparlamentare UE-USA periodico e strutturato, in particolare tra la commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i suoi omologhi del Congresso e del Senato USA, venga rafforzato ricorrendo a tutti i canali di cooperazione e di dialogo previsti dal dialogo legislativo transatlantico (DLT); accoglie con favore, a tale riguardo, la 78a riunione del DLT tra il Parlamento europeo e il Congresso USA, che si terrà a L'Aia dal 26 al 28 giugno 2016, quale opportunità per rafforzare tale cooperazione, dato che la cooperazione nella lotta al terrorismo costituirà parte integrante della discussione;

22.

rammenta che la trasparenza è il punto cardine di ogni società democratica, la condizione sine qua non della responsabilità del governo nei confronti dei suoi cittadini; è pertanto profondamente preoccupato per la crescente tendenza dei governi volta a invocare indebitamente la «sicurezza nazionale» con l'unico o principale obiettivo di bloccare il controllo pubblico da parte dei cittadini (a cui il governo risponde) o da parte del sistema giudiziario (che è il custode della legislazione nazionale); ricorda che è estremamente pericoloso disattivare qualsiasi eventuale meccanismo di responsabilità democratica, sollevando effettivamente il governo delle sue responsabilità;

23.

esprime rammarico per il fatto che l'impegno del Presidente statunitense di chiudere Guantánamo entro il gennaio 2010 non sia stato ancora attuato; ribadisce il suo appello alle autorità statunitensi affinché riesaminino il sistema delle commissioni militari al fine di garantire processi equi, chiudere Guantánamo e proibire il ricorso alla tortura, ai maltrattamenti e alle detenzioni a tempo indeterminato in qualsiasi circostanza;

24.

si rammarica che il governo degli Stati Uniti non sia riuscito a realizzare uno dei suoi obiettivi principali, ovvero la chiusura del centro di detenzione presso la base militare statunitense di Guantánamo Bay; sostiene tutti i possibili sforzi aggiuntivi al fine di chiudere tale centro di detenzione e di procedere al rilascio dei detenuti che non sono stati incriminati; invita gli USA ad affrontare le preoccupazioni espresse dagli organismi internazionali per la difesa dei diritti umani per quanto riguarda i diritti umani dei detenuti a Guantánamo, anche per quanto concerne l'accesso a cure mediche adeguate e le misure di riabilitazione a favore dei sopravvissuti alle torture; sottolinea che il Presidente Obama, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 20 gennaio 2015, ha ribadito la propria determinazione di onorare l'impegno assunto durante la campagna elettorale del 2008 e chiudere la prigione di Guantánamo Bay, inoltre si compiace del piano da egli inviato al Congresso il 23 febbraio 2016; invita gli Stati membri a concedere asilo ai detenuti che hanno ufficialmente ottenuto l'autorizzazione al rilascio;

25.

ribadisce la sua convinzione che il modo migliore per risolvere lo status dei detenuti di Guantánamo sia attraverso normali processi penali soggetti alla giurisdizione civile; insiste sul fatto che i detenuti nelle carceri americane dovrebbero essere accusati tempestivamente e processati conformemente alle norme internazionali dello Stato di diritto oppure essere rilasciati; sottolinea, a questo proposito, che in materia di equo processo tutti dovrebbero essere soggetti alle stesse norme, senza discriminazioni;

26.

invita le autorità statunitensi a non applicare la pena di morte per i detenuti a Guantánamo Bay;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'autorità di nomina per le commissioni militari degli Stati Uniti, al Segretario di Stato degli Stati Uniti, al Presidente degli Stati Uniti, al Congresso e al Senato degli Stati Uniti, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo.


(1)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 132.

(2)  GU C 55 del 12.2.2016, pag. 123.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0348.

(4)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 833.

(5)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

(6)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 1.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0418.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2014)0173.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2015)0286.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2015)0031.

(11)  http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-06-EN.pdf/f9280767-bf73-44a1-8541-03204e2dfae3


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/84


P8_TA(2016)0267

Capacità nel settore spaziale per la sicurezza e difesa europea

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea (2015/2276(INI))

(2018/C 086/10)

Il Parlamento europeo,

visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti i titoli XVII e XIX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la richiesta di aiuto e assistenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE, presentata dalla Francia il 17 novembre 2015,

viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2015 sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2013 e del 25-26 giugno 2015,

viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2013 e del 18 novembre 2014 sulla politica di sicurezza e di difesa comune,

viste le conclusioni del Consiglio del 20 e 21 febbraio 2014 sulla politica spaziale,

vista la relazione di avanzamento, del 7 luglio 2014, del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e del capo dell'Agenzia europea per la difesa sull'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2013,

vista la relazione della Commissione dell'8 maggio 2015 relativa all'attuazione della sua comunicazione sulla difesa,

viste la comunicazione congiunta dell'11 dicembre 2013 del VP/AR e della Commissione dal titolo «L'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni» (JOIN(2013)0030) e le relative conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014,

vista la dichiarazione rilasciata da Jens Stoltenberg, Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), dinanzi al Parlamento europeo il 30 marzo 2015 relativa a una più stretta cooperazione tra l'UE e la NATO,

viste le dichiarazioni rilasciate da Bob Work, vicesegretario della Difesa statunitense, il 28 gennaio 2015 e il 10 settembre 2015 sulla terza «Offset Strategy» (strategia di compensazione) degli Stati Uniti e sulle relative conseguenze per partner e alleati,

vista la comunicazione congiunta del 18 novembre 2015 del VP/AR e della Commissione dal titolo «Riesame della politica europea di vicinato» (JOIN(2015)0050),

visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (1),

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (2),

vista la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (3);

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0151/2016),

A.

considerando che il contesto di sicurezza, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione, sta diventando sempre più pericoloso e impegnativo, caratterizzato da attacchi terroristici e omicidi di massa che riguardano tutti gli Stati membri e in relazione ai quali gli Stati membri devono adottare una strategia comune e una risposta coordinata; che tali sfide in materia di sicurezza rendono necessario rafforzare la sicurezza dell'Unione, sviluppando e sostenendo costantemente la politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE, onde renderla uno strumento politico più efficace e una reale garanzia per la sicurezza dei cittadini dell'UE nonché per la promozione e la tutela delle norme, degli interessi e dei valori europei, come sancito all'articolo 21 TUE;

B.

considerando che è necessario che l'UE rafforzi il suo ruolo di garante della sicurezza all'interno dei propri confini e all'estero, assicurando stabilità nel suo vicinato e a livello globale; che è necessario che l'Unione contribuisca a contrastare le sfide alla sicurezza, in particolare quelle create dal terrorismo all'interno dei propri confini e all'estero, anche sostenendo i paesi terzi nella lotta al terrorismo e alle sue cause profonde; che gli Stati membri e l'Unione devono collaborare nella realizzazione di un sistema di gestione delle frontiere efficace e coerente per garantire la sicurezza delle frontiere esterne;

C.

considerando che l'Unione deve rafforzare la cooperazione e il coordinamento con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e con gli Stati Uniti, entrambi i quali continuano a essere garanti della sicurezza e della stabilità europee, nonché con le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'Unione africana e altri vicini e partner regionali;

D.

considerando che è necessario che l'Unione affronti le cause profonde delle sfide alla nostra sicurezza, dei disordini e dei conflitti armati nei paesi vicini, della migrazione, del peggioramento delle condizioni di vita delle persone ad opera di attori statali e non statali nonché dell'erosione degli Stati e degli ordini regionali, anche a causa dei cambiamenti climatici e della povertà, adottando, nell'ambito della gestione delle crisi sia all'interno che all'esterno dell'Unione, un approccio globale e basato sulle norme e sui valori;

E.

considerando che le capacità satellitari possono essere usate per meglio valutare e individuare il flusso di migranti irregolari e le loro rotte nonché, nel caso delle persone provenienti dal Nord Africa, per identificare le zone d'imbarco sulle navi al fine di intervenire più rapidamente e salvare più vite;

F.

considerando che il Consiglio europeo di giugno 2015, incentrato sulla difesa, ha invitato a promuovere una cooperazione europea più ampia e sistematica in materia di difesa, allo scopo di realizzare capacità essenziali, anche attraverso l'utilizzo coerente ed efficiente dei fondi dell'UE e delle capacità già esistenti a livello dell'Unione;

G.

considerando che la politica spaziale è una dimensione essenziale dell'autonomia strategica di cui l'UE deve dotarsi per preservare capacità tecnologiche e industriali sensibili così come capacità di valutazione indipendenti;

H.

considerando che le capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea sono importanti e, in taluni casi, anche essenziali in numerose situazioni, dall'impiego quotidiano in tempo di pace alla gestione delle crisi nonché nel caso di gravi sfide in materia di sicurezza, tra cui la guerra vera e propria; che lo sviluppo di tali capacità costituisce un'impresa a lungo termine; che lo sviluppo delle capacità future deve essere programmato in sede di impiego delle capacità attuali;

I.

considerando che la proliferazione delle tecnologie spaziali e la crescente dipendenza delle società dai satelliti aumentano la concorrenza per le risorse spaziali (percorsi, frequenze) e rendono i satelliti un'infrastruttura cruciale; che lo sviluppo di tecnologie anti-satellite da parte di un certo numero di attori, ivi incluse le capacità legate alle armi orbitali, segnala la militarizzazione dello spazio;

J.

considerando che nel settore della difesa e della sicurezza l'Unione potrebbe agire, ad esempio, tramite istituzioni quali l'Agenzia europea per la difesa (AED) e il Centro satellitare dell'Unione;

K.

considerando che le risorse spaziali europee sono state sviluppate nel corso degli ultimi cinquant'anni grazie agli sforzi coordinati delle agenzie spaziali nazionali e, più di recente, dell'Agenzia spaziale europea (ESA); che il trattato sullo spazio extra-atmosferico, ossia il quadro giuridico di riferimento per il diritto spaziale internazionale, è entrato in vigore nell'ottobre 1967;

L.

considerando che lo sviluppo e il mantenimento delle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa in Europa necessitano di una cooperazione efficace e di sinergie tra gli Stati membri nonché con le istituzioni europee e internazionali;

M.

considerando che le capacità dell'UE nel settore spaziale dovrebbero essere compatibili con quelle della NATO e degli Stati Uniti, così da costituire una rete di cui ci si possa pienamente avvalere in caso di crisi;

N.

considerando che, nell'ambito delle tecnologie spaziali, le attività di ricerca e sviluppo costituiscono un settore a elevato rendimento per gli investimenti e producono altresì sottoprodotti software e hardware di alta qualità che trovano svariate applicazioni a livello commerciale;

1.

ritiene che le capacità e i servizi spaziali svolgano un ruolo importante, tra gli altri settori, nel contesto della sicurezza e della difesa europea; è convinto che le capacità e i servizi spaziali attuali e futuri forniranno agli Stati membri e all'Unione una migliore duplice capacità operativa per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune come pure di altre politiche dell'UE in settori quali l'azione esterna, la gestione delle frontiere, la sicurezza marittima, l'agricoltura, l'ambiente, l'azione per il clima, la sicurezza energetica, la gestione delle catastrofi, gli aiuti umanitari e i trasporti;

2.

ritiene necessaria l'ulteriore attuazione della PSDC; ribadisce la necessità di accrescere l'efficacia, la visibilità e l'impatto della PSDC; ribadisce l'importanza e il valore aggiunto della politica spaziale per la PSDC; ritiene che lo spazio dovrebbe essere compreso nelle future politiche dell'Unione (per esempio sicurezza interna, trasporti, spazio, energia, ricerca) e che dovrebbero essere ulteriormente rafforzate e sfruttate le sinergie con tale ambito; sottolinea l'importanza fondamentale dell'utilizzo delle capacità nel settore spaziale nella guerra al terrorismo e alle organizzazioni terroristiche, attraverso le abilità di localizzazione e monitoraggio dei loro campi di addestramento;

3.

ritiene che i governi nazionali e l'Unione dovrebbero migliorare l'accesso alle capacità spaziali relative alla comunicazione satellitare, alla sorveglianza dell'ambiente spaziale, alla navigazione di precisione e all'osservazione della Terra, nonché assicurare l'indipendenza europea per quanto riguarda le tecnologie spaziali critiche e l'accesso allo spazio; ritiene che in particolare la sorveglianza dell'ambiente spaziale continuerà a svolgere un ruolo essenziale negli affari militari e civili; sottolinea l'impegno per la non militarizzazione dello spazio; riconosce che per raggiungere questo obiettivo sono necessari investimenti finanziari adeguati; esorta, a tale riguardo, la Commissione europea e gli Stati membri a garantire l'autonomia dell'UE in materia di strutture spaziali e a fornire le risorse necessarie a tale fine; ritiene che tale obiettivo sia di vitale importanza per il settore civile (si stima che nei paesi occidentali una percentuale del PIL compresa tra il 6 e il 7 % dipenda dalle tecnologie di posizionamento e navigazione satellitare) e per il settore della sicurezza e della difesa; ritiene opportuno avviare una cooperazione a livello intergovernativo e mediante l'ESA;

4.

sottolinea la dimensione di sicurezza del programma Copernicus, in particolare le sue applicazioni per la prevenzione delle crisi e la reazione alle stesse, il sostegno e la cooperazione in ambito umanitario, la prevenzione dei conflitti, che comporta il controllo del rispetto dei trattati internazionali, e la sorveglianza marittima; esorta l'alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'obiettivo di prevenzione dei conflitti associato alle capacità spaziali;

5.

sottolinea che la politica spaziale dell'Unione promuove il progresso scientifico e tecnico, la competitività industriale e l'attuazione delle politiche dell'UE, conformemente all'articolo 189 TFUE, ivi inclusa la politica di sicurezza e difesa; rammenta che i due programmi faro dell'UE Galileo e Copernicus sono programmi civili sotto un controllo civile e che il loro carattere europeo ne ha consentito la realizzazione e il successo; invita il Consiglio, il VP/AR e la Commissione ad assicurare che i programmi spaziali europei sviluppino capacità e servizi spaziali civili rilevanti per le capacità di sicurezza e difesa europea, in particolare attraverso l'assegnazione di adeguati fondi per la ricerca; ritiene importante il duplice uso delle capacità nel settore spaziale, allo scopo di garantire la massima efficacia possibile dell'utilizzo delle risorse;

6.

sottolinea che i programmi spaziali offrono vantaggi in termini di sicurezza e difesa che sono connessi ai vantaggi civili da un punto di vista tecnologico ed evidenzia, a tal proposito, la capacità a duplice uso dei programmi Galileo e Copernicus; ritiene che tale capacità debba essere sviluppata appieno nelle prossime generazioni, ad esempio migliorando la precisione, l'autenticazione, la cifratura, la continuità e l'integrità (Galileo); evidenzia l'utilità dei dati di osservazione terrestre ad alta risoluzione e dei sistemi di posizionamento per le applicazioni nel settore civile e della sicurezza, ad esempio negli ambiti della gestione delle catastrofi, delle missioni umanitarie, dell'assistenza ai rifugiati, della sorveglianza marittima, del riscaldamento globale, della sicurezza energetica, della sicurezza alimentare globale, nonché nell'individuazione delle calamità naturali mondiali, in particolare siccità, terremoti, inondazioni e incendi boschivi, e nella reazione alle stesse; osserva la necessità di una migliore interazione tra i droni e i satelliti; chiede che nell'ambito del riesame intermedio si tenga conto adeguatamente delle esigenze di sviluppo future di tutti i sistemi satellitari;

7.

ritiene che nel settore spaziale sia necessario un approccio globale, integrato e a lungo termine a livello dell'Unione; ritiene che occorra includere un riferimento al settore spaziale nella nuova strategia globale dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza, tenendo a mente l'attuale sviluppo di programmi spaziali dell'UE a duplice uso e la necessità di sviluppare ulteriormente programmi spaziali civili a livello dell'UE che possano essere utilizzati per scopi sia di sicurezza civile sia di difesa;

8.

accoglie con favore l'iniziativa multilaterale patrocinata dall'UE per un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio, quale mezzo per introdurre norme di comportamento nello spazio, poiché mira a rafforzare la protezione, la sicurezza e la sostenibilità nello spazio, sottolineando che le attività spaziali dovrebbero comportare un elevato livello di attenzione, dovuta diligenza e adeguata trasparenza con l'obiettivo di incrementare la fiducia nel settore spaziale;

9.

chiede alla Commissione di elaborare senza indugio una definizione delle necessità dell'UE in riferimento al potenziale contributo apportato dalla politica spaziale alla PSDC in tutti i principali aspetti: lancio, posizionamento, raccolta immagini, comunicazione, meteorologia e detriti spaziali, sicurezza informatica, disturbo intenzionale, spoofing e altre minacce volontarie, sicurezza del segmento terrestre; ritiene che le future caratteristiche spaziali degli attuali sistemi europei debbano essere stabilite in base ai requisiti della PSDC e riguardare tutti gli aspetti sopraccitati;

10.

chiede la definizione dei requisiti necessari per i sistemi futuri, privati o pubblici, che partecipano alle applicazioni per la sicurezza della vita (ad esempio nell'ambito del posizionamento e della gestione del traffico aereo — ATM) con riferimento alla protezione contro eventuali attacchi alla sicurezza (disturbo intenzionale, spoofing, attacchi informatici, meteorologia e detriti spaziali); ritiene che tali requisiti di sicurezza dovrebbero essere certificabili e controllati da un ente europeo (ad esempio l'Agenzia europea per la sicurezza aerea — AESA);

11.

sottolinea, a questo proposito, che l'espansione delle capacità europee nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea dovrebbe perseguire due obiettivi strategici: da un lato la sicurezza planetaria, attraverso sistemi spaziali in orbita concepiti per monitorare la superficie terrestre o fornire informazioni di posizionamento, navigazione e sincronizzazione o comunicazioni satellitari, e, dall'altro, la sicurezza nello spazio extra-atmosferico e la sicurezza spaziale, cioè la sicurezza in orbita e nello spazio attraverso sistemi di terra e in orbita di sorveglianza dell'ambiente spaziale;

12.

individua i pericoli della guerra informatica e le minacce ibride per i programmi spaziali europei, tenendo conto del fatto che lo spoofing o il disturbo intenzionale possono ostacolare le missioni militari o avere implicazioni di vasta portata per la vita quotidiana sulla terra; ritiene che la sicurezza informatica richieda un approccio comune da parte dell'UE, degli Stati membri e degli specialisti delle imprese e di Internet; invita la Commissione, pertanto, a includere i programmi spaziali nelle sue attività relative alla sicurezza informatica;

13.

ritiene che debba essere potenziato il coordinamento dei sistemi spaziali predisposti in maniera frammentata dai diversi Stati membri per diverse necessità nazionali, allo scopo di poter prevedere celermente le perturbazioni delle diverse applicazioni (ad esempio per l'ATM);

14.

evidenzia l'importanza fondamentale della cooperazione tra la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia del GNSS europeo, l'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia spaziale europea e gli Stati membri ai fini del miglioramento delle capacità e dei servizi spaziali europei; ritiene che l'Unione, in particolare il VP/AR, debba coordinare, agevolare e sostenere tale cooperazione nel settore spaziale, della sicurezza e della difesa, tramite un centro di coordinamento operativo specifico; esprime la convinzione che l'Agenzia spaziale europea debba svolgere un ruolo significativo nella definizione e nell'attuazione di una politica spaziale europea unica che includa la politica di sicurezza e di difesa;

15.

invita la Commissione europea a presentare i risultati del quadro di cooperazione europeo per la ricerca in materia di sicurezza e di difesa nel settore spaziale e chiede raccomandazioni su come svilupparlo ulteriormente; invita la Commissione a chiarire in che modo la ricerca civile-militare nell'ambito del programma Orizzonte 2020 sia servita, nel settore delle capacità spaziali, ad attuare la politica di sicurezza e di difesa comune;

16.

accoglie con favore il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento; invita la Commissione a informare il Parlamento circa l'attuazione del quadro e il suo impatto sulla sicurezza e la difesa; invita la Commissione a stabilire una tabella di marcia attuativa che comprenda la definizione dell'architettura prevista;

17.

evidenzia l'importanza strategica di stimolare l'innovazione e la ricerca spaziale per la sicurezza e la difesa; riconosce le grandi potenzialità delle tecnologie spaziali d'importanza cruciale come il sistema europeo di ritrasmissione dati, che permette un'osservazione terrestre in tempo reale e costante, l'impiego di mega-costellazioni di nanosatelliti e, infine, la creazione di una capacità spaziale reattiva; evidenzia la necessità di tecnologie innovative relative ai megadati allo scopo di utilizzare appieno le potenzialità dei dati spaziali per la sicurezza e la difesa; invita la Commissione a incorporare tali tecnologie nella sua strategia spaziale per l'Europa;

18.

chiede di elaborare le varie iniziative diplomatiche dell'UE nel settore spaziale, sia in contesti bilaterali che multilaterali, in modo tale da contribuire allo sviluppo dell'istituzionalizzazione dello spazio e all'aumento delle misure per la trasparenza e il rafforzamento della fiducia; sottolinea la necessità di intensificare le attività di promozione di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extra-atmosferico; incoraggia il SEAE a tenere in considerazione la componente spaziale nei negoziati relativi ad altri ambiti;

19.

incoraggia gli Stati membri a svolgere e concludere iniziative e programmi congiunti, quali il Sistema multinazionale di immagini spaziali per il controllo, il riconoscimento e l'osservazione nonché i programmi per la comunicazione satellitare governativa (GovSatcom) e per la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST), come pure a sostenere la condivisione e lo scambio nell'ambito della difesa e della sicurezza, ed esprime il proprio appoggio a tali iniziative e programmi congiunti;

20.

accoglie con favore il progetto in corso dell'AED e dell'ESA sulla comunicazione satellitare governativa (Govsatcom), che costituisce uno dei programmi faro dell'AED identificati dal Consiglio europeo nel dicembre 2013; invita, a questo riguardo, gli attori coinvolti a istituire un programma permanente e a utilizzare il valore aggiunto europeo dell'AED anche per la comunicazione satellitare militare; accoglie con favore il positivo completamento del progetto DESIRE I e il lancio del progetto dimostrativo DESIRE II per il futuro utilizzo dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nello spazio aereo non segregato da parte dell'AED e dell'ESA;

21.

ritiene che la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti in merito alle capacità e ai servizi spaziali futuri per la sicurezza e la difesa sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti; ritiene che la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti risulti più efficiente e compatibile quando entrambe le parti sono in condizioni di parità quanto al livello tecnologico e delle capacità; chiede che le eventuali lacune tecnologiche siano individuate e affrontate dalla Commissione; prende atto dei lavori intrapresi per la terza «Offset Strategy» (strategia di compensazione) statunitense; esorta l'Unione a tener conto di tale evoluzione nell'ambito dell'elaborazione della propria strategia globale sulla politica estera e di sicurezza e a includere in tale strategia le capacità spaziali per la sicurezza e la difesa; ritiene che, ove opportuno, ci si potrebbe avvalere delle preesistenti relazioni bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti; invita il VP/AR a discutere con i ministri della Difesa l'approccio strategico da adottare e a tenere il Parlamento informato in merito agli sviluppi del dibattito;

22.

ritiene che l'UE debba continuare ad agevolare l'istituzione di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extra-atmosferico, allo scopo di proteggere l'infrastruttura spaziale e, nel contempo, evitare la militarizzazione dello spazio; ritiene che lo sviluppo del programma di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) sia essenziale a tale scopo; invita l'Unione a perseguire questo obiettivo in cooperazione con il Comitato delle Nazioni Unite per l'utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico e altri partner pertinenti;

23.

rammenta la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e la NATO nell'ambito della sicurezza e della difesa; esprime la convinzione che la cooperazione tra l'UE e la NATO debba estendersi allo sviluppo della resilienza in seno ai due organismi e in congiunzione con i vicini dell'UE, nonché agli investimenti nella difesa; ritiene che la cooperazione relativa alle capacità e ai servizi nel settore spaziale offra prospettive per il miglioramento della compatibilità tra i due quadri; è convinto che ciò rafforzerebbe, inoltre, il ruolo della NATO nella politica di sicurezza e di difesa e nella difesa collettiva;

24.

sottolinea, tuttavia, che l'UE deve continuare ad adoperarsi per garantire il massimo grado possibile di autonomia in ambito spaziale e militare; ricorda che, nel lungo termine, l'Europa deve disporre dei propri strumenti per la creazione di un'Unione della difesa;

25.

ritiene che la protezione delle capacità e dei servizi spaziali per la sicurezza e la difesa dagli attacchi informatici, dalle minacce fisiche, dai detriti e da altre interferenze dannose potrebbe offrire prospettive di cooperazione tra l'UE e la NATO grazie alla quale si creerebbero le infrastrutture tecnologiche necessarie a garantire le risorse, dal momento che, in caso contrario, gli importi multimiliardari di denaro dei contribuenti investiti nelle infrastrutture spaziali europee rischierebbero di essere sprecati; riconosce che le telecomunicazioni satellitari commerciali e il loro crescente uso a scopi militari le espongono al rischio di attacchi; invita il VP/AR a tenere informato il Parlamento sull'evoluzione della cooperazione tra l'UE e la NATO in questo ambito;

26.

ritiene che i programmi civili dell'UE nel settore spaziale forniscano una serie di capacità e servizi che potrebbero essere impiegati in vari ambiti, tra cui le prossime fasi di evoluzione dei sistemi Copernicus e Galileo; osserva la necessità di tener conto di qualsiasi preoccupazione legata alla sicurezza e alla difesa fin dagli stadi iniziali; ritiene che la sorveglianza dell'ambiente spaziale e la meteorologia spaziale, le comunicazioni satellitari, l'intelligence elettronica e i sistemi di allarme rapido siano ambiti che potrebbero trarre vantaggio da una maggiore cooperazione tra i settori pubblico e privato, da un sostegno aggiuntivo a livello dell'UE e da investimenti costanti da parte delle agenzie che operano nei campi dello spazio, della sicurezza e della difesa, che a loro volta devono essere sostenute;

27.

rileva l'importanza del servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo per la navigazione e la guida dei sistemi militari; invita il VP/AR e gli Stati membri dell'UE a intensificare i loro sforzi per un'eventuale revisione del trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 o per l'elaborazione di un nuovo quadro normativo che tenga conto dei progressi tecnologici raggiunti a partire dagli anni Sessanta e volto a prevenire una corsa alle armi nello spazio;

28.

osserva l'importanza fondamentale della trasparenza e di un'efficace attività di sensibilizzazione tra i cittadini europei in merito alle applicazioni dei programmi spaziali dell'UE che hanno un impatto diretto sugli utenti, quali i servizi di Galileo e Copernicus, onde consentire il successo di tali programmi; ritiene che tali programmi potrebbero essere utilizzati per migliorare l'efficacia delle pianificazioni e delle operazioni strategiche, nel quadro della PSDC; incoraggia l'identificazione e lo sviluppo delle esigenze di capacità in materia di sicurezza e di difesa per le prossime generazioni dei sistemi Galileo e Copernicus;

29.

evidenzia l'esistenza del servizio pubblico regolamentato di Galileo (PRS), che è accessibile soltanto agli utenti autorizzati dal governo ed è adatto alle applicazioni sensibili per le quali devono essere garantite robustezza e affidabilità totale; ritiene che la capacità del PRS dovrebbe essere sviluppata ulteriormente nelle prossime generazioni al fine di rispondere all'evolversi delle minacce; invita la Commissione a garantire che le procedure operative siano quanto più possibile efficienti, in particolare in caso di crisi; sottolinea la necessità di continuare a sviluppare e promuovere applicazioni basate sulle capacità di Galileo, comprese quelle necessarie per la PSDC, al fine di massimizzare i vantaggi socioeconomici; ricorda, inoltre, la necessità di rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura di Galileo, compreso il segmento terrestre, e invita la Commissione ad adottare le misure necessarie in tale direzione in cooperazione con gli Stati membri;

30.

sottolinea l'elevato livello di sicurezza dei sistemi GNSS dell'UE; evidenzia l'efficace espletamento dei compiti affidati all'Agenzia del GNSS europeo, in particolare attraverso il comitato di accreditamento di sicurezza e i centri di monitoraggio della sicurezza di Galileo; chiede, a tale riguardo, di avvalersi dell'esperienza e dell'infrastruttura di sicurezza dell'Agenzia del GNSS europeo anche per Copernicus; chiede che la questione venga affrontata durante il riesame intermedio di Galileo e Copernicus;

31.

osserva, in particolare, la necessità operativa di dati di osservazione della terra ad alta risoluzione nell'ambito del programma Copernicus e invita la Commissione a valutare come tale necessità possa essere soddisfatta, tenendo conto delle esigenze in materia di PSDC; evidenzia gli sviluppi quali l'osservazione quasi in tempo reale e lo streaming video dallo spazio e raccomanda alla Commissione di studiare come trarne vantaggio, anche ai fini della sicurezza e della difesa; ricorda altresì la necessità di rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura di Copernicus, compreso il segmento terrestre, nonché la sicurezza dei dati e invita la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari in tale direzione in cooperazione con gli Stati membri; evidenzia, inoltre, che è importante considerare le modalità per coinvolgere l'industria nella gestione delle operazioni di Copernicus;

32.

richiama l'attenzione sulla necessità di migliorare la diffusione delle informazioni dai satelliti agli utenti, anche costruendo le infrastrutture tecnologiche necessarie; prende atto del fatto che, come riportato nella comunicazione della Commissione, il 60 % dei dispositivi elettronici a bordo dei satelliti europei è attualmente di provenienza statunitense; chiede l'avvio di un'iniziativa sulle modalità di tutela dei dati sensibili e personali in questo contesto;

33.

accoglie con favore gli sforzi intesi a conseguire l'accesso autonomo dell'UE alla comunicazione satellitare statale (GovSatcom) e invita la Commissione a continuare a progredire su tale fronte; ricorda che il primo passo in tale processo è stato l'individuazione delle necessità civili e militari da parte, rispettivamente, della Commissione e dell'Agenzia europea per la difesa, e ritiene che l'iniziativa debba comportare la messa in comune della domanda e debba essere progettata in modo da rispondere al meglio alle necessità individuate; invita la Commissione a svolgere, sulla base delle necessità e delle esigenze dei beneficiari, una valutazione dei costi e dei benefici delle diverse soluzioni:

la prestazione dei servizi da parte degli operatori commerciali;

un sistema basato sulle capacità attuali con la possibilità di integrare le capacità future; oppure

la creazione di nuove capacità attraverso un sistema apposito;

invita a tal proposito la Commissione ad affrontare la questione della proprietà e della responsabilità; osserva che, qualunque sia la decisione finale, qualsiasi nuova iniziativa dovrebbe servire l'interesse pubblico e arrecare vantaggio all'industria europea (produttori, operatori, lanciatori e altri segmenti del settore); ritiene che la GovSatcom dovrebbe altresì essere considerata quale opportunità per stimolare la competitività e l'innovazione traendo vantaggio dallo sviluppo delle tecnologie a duplice uso, nel contesto estremamente competitivo e dinamico del mercato SATCOM; sottolinea la necessità di diminuire la dipendenza dai fornitori di apparecchiature e servizi extra UE;

34.

segnala lo sviluppo del sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), che costituisce una valida iniziativa nell'ambito della cooperazione spaziale e un passo avanti in direzione della sicurezza spaziale; chiede che l'ulteriore sviluppo delle proprie capacità SST sia una priorità per l'Unione, ai fini della tutela dell'economia, della società e della sicurezza dei cittadini nonché nell'ambito delle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea; ritiene che il sistema SST debba diventare un programma dell'UE dotato di bilancio proprio, senza che ciò comprometta i finanziamenti per i progetti in corso; ritiene, altresì, che l'UE debba sviluppare una capacità più olistica di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA), con maggiori capacità predittive, che comprenda la sorveglianza dello spazio nonché l'analisi e la valutazione dei rischi e delle minacce potenziali per le attività spaziali; invita pertanto la Commissione a sviluppare ulteriormente il sistema SST elaborando un concetto di SSA più ampio che affronti anche le minacce volontarie ai sistemi spaziali e, in collaborazione con l'ESA, tenga conto della meteorologia spaziale, degli oggetti vicini alla Terra e della necessità della ricerca in materia di sistemi tecnologici per la prevenzione e l'eliminazione dei detriti spaziali; ritiene che occorra conseguire un coordinamento olistico delle attività spaziali senza ostacolare la libertà di utilizzare lo spazio; invita la Commissione a valutare la possibilità di consentire al settore privato di svolgere un ruolo importante nell'ulteriore sviluppo e nella manutenzione della parte non sensibile del sistema SST, per la quale potrebbe fungere da esempio la duplice struttura di governance di Galileo;

35.

sottolinea la necessità di sviluppare politiche e capacità di ricerca allo scopo di fornire applicazioni future e sviluppare un'industria europea competitiva, capace di conseguire successi commerciali sulla base di un clima economico sano; rileva la crescente importanza degli enti privati nel mercato spaziale; sottolinea la necessità e i conseguenti vantaggi del coinvolgimento delle PMI nei processi di ricerca, sviluppo e produzione correlati alle tecnologie spaziali, in particolare quelle rilevanti nel garantire la sicurezza; rimane cauto riguardo ai rischi correlati a iniziative private non regolamentate con implicazioni per la sicurezza e la difesa; sottolinea che l'equilibrio tra i rischi e i vantaggi può variare da un segmento all'altro delle attività spaziali, quindi sussiste la necessità di una valutazione caso per caso, soprattutto in merito alle specificità di questo settore in materia di sovranità e di autonomia strategica; invita la Commissione e il VP/AR alla predisposizione di meccanismi adeguati volti al contenimento di tali rischi;

36.

sottolinea che nel settore spaziale, data la sua importanza strategica, lo sforzo maggiore in termini di investimenti deve essere compiuto dal settore pubblico; ritiene che, a causa degli elevati costi dello sviluppo dei programmi e delle infrastrutture spaziali, l'unico modo per realizzare tali progetti sia rappresentato da un impegno pubblico risoluto che veicoli l'iniziativa privata;

37.

pone in evidenza che, per quanto concerne il finanziamento futuro dei programmi spaziali europei, è auspicabile determinare in quali casi si possa fare ricorso a forme di partenariati pubblico-privati;

38.

segnala la necessità di adottare i giusti quadri normativi e strategici per fornire al settore ulteriore slancio e incentivi allo sviluppo tecnologico e alla ricerca in materia di capacità spaziali; chiede che siano assicurati i finanziamenti necessari per la ricerca connessa allo spazio negli ambiti sopra citati; osserva che Orizzonte 2020 può contribuire notevolmente alla riduzione della dipendenza dell'UE in termini di tecnologie spaziali critiche; ricorda, a tale riguardo, che la parte di Orizzonte 2020 relativa allo spazio rientra nella priorità «Leadership industriale» e, in particolare, nell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali»; è del parere, pertanto, che occorra avvalersi di Orizzonte 2020 per sostenere la base tecnologica spaziale e le capacità industriali spaziali dell'Europa; chiede alla Commissione di garantire risorse sufficienti per le tecnologie spaziali critiche ai fini della sicurezza e della difesa nell'ambito del riesame intermedio di Orizzonte 2020;

39.

ritiene che l'UE potrebbe contribuire a rendere le capacità e i servizi spaziali europei più robusti, resilienti e reattivi; è convinto che attraverso partenariati multi-Stato, anche a livello europeo, dovrebbe essere sviluppata efficacemente una capacità di reazione rapida per sostituire o riparare i mezzi danneggiati o deteriorati nello spazio durante una crisi; loda il lavoro dell'ESA nello sviluppo del programma di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) per prevedere e prevenire collisioni con detriti spaziali e satelliti; sottolinea l'urgente necessità di ridurre il rischio di collisione derivante dal crescente numero di satelliti e detriti spaziali; invita la Commissione e il Consiglio a continuare a finanziare questa capacità dopo il 2016; accoglie quindi favorevolmente l'iniziativa della Commissione per un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) europeo onde assicurare l'indipendenza dell'UE nello spazio; si chiede se siano in atto strutture di governance adeguate a gestire il PRS e altre infrastrutture spaziali fondamentali in caso di aggressione armata o grave crisi di sicurezza;

40.

incoraggia la Commissione e le agenzie europee in campo spaziale, della sicurezza e della difesa a unire le proprie forze onde mettere a punto un Libro bianco di requisiti formativi per l'utilizzo delle capacità e dei servizi spaziali per la sicurezza e la difesa; ritiene che occorra mobilitare risorse UE a favore di corsi pilota negli ambiti in cui gli Stati membri e le agenzie europee competenti abbiano individuato necessità imminenti;

41.

ritiene che un ulteriore sostegno finanziario e politico per lo sviluppo e l'utilizzo di piattaforme di lancio europee e del programma PRIDE (Programme for Reusable In-Orbit Demonstrator in Europe) sia di importanza strategica poiché il dimostratore è più efficace in termini di costi e fornisce l'indipendenza nell'accesso allo spazio, nonché come piano di gestione delle crisi nello spazio;

42.

esprime preoccupazione riguardo all'aumento dei costi dei programmi Copernicus e Galileo, di gran lunga superiori alle dotazioni di bilancio iniziali; esprime il suo sostegno per l'ulteriore sviluppo di capacità spaziali a livello dell'UE e chiede un'idonea gestione delle risorse finanziare;

43.

invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato sullo spazio extra-atmosferico ad agire in tal senso, vista la sua importanza nel mantenimento del diritto dello spazio;

44.

accoglie positivamente il processo e i piani di sviluppo dei nuovi lanciatori europei Ariane 6 e VEGA, e ritiene che tale evoluzione sia cruciale per consentire, nel lungo termine, la realizzabilità e l'indipendenza dei programmi spaziali europei che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di difesa e sicurezza; sostiene che il mantenimento di una posizione di predominio dei lanciatori europei deve rappresentare un obiettivo strategico europeo in un momento in cui stanno emergendo nuovi concorrenti fortemente sostenuti da modelli concorrenziali di finanziamento; ritiene che, al fine di conseguire tale obiettivo, si debbano apportare i cambiamenti strutturali, legislativi e di finanziamento necessari per facilitare lo sviluppo di progetti innovativi e competitivi a livello europeo; incoraggia, tra l'altro, l'innovazione in materia di riutilizzo di componenti, poiché implica un progresso notevole in termini di efficienza e altresì in termini di sostenibilità; ritiene che l'UE debba prestare particolare attenzione all'impatto di determinati progetti concernenti la non dipendenza dell'UE, ad esempio la cooperazione con la Russia in settori sensibili quali il lancio di satelliti con i razzi Soyuz;

45.

osserva l'importanza strategica dell'accesso indipendente allo spazio e la necessità che l'UE adotti provvedimenti in tal senso, anche per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, poiché tale capacità permetterebbe all'Europa di avere accesso allo spazio in caso di crisi; invita la Commissione ad adoperarsi, in collaborazione con l'ESA e gli Stati membri, allo scopo di:

coordinare, condividere e sviluppare i progetti spaziali previsti e i mercati europei, affinché l'industria europea possa prevedere la domanda (e pertanto stimolare l'occupazione e le attività con sede in Europa) e, nel contempo, generare la propria domanda in termini di utilizzo determinato dalle attività commerciali;

sostenere le infrastrutture di lancio; e

promuovere la ricerca e lo sviluppo, anche attraverso lo strumento dei partenariati pubblico-privati, soprattutto nell'ambito delle tecnologie d'avanguardia;

ritiene che questi sforzi siano necessari per permettere all'Europa di competere sul mercato mondiale dei lanci spaziali; ritiene, inoltre, che l'UE debba garantire di avere una forte base tecnologica spaziale e le necessarie capacità industriali per poter concepire, sviluppare, lanciare, operare e sfruttare i sistemi spaziali, dall'autonomia tecnologica e la sicurezza informatica alle considerazioni relative all'offerta;

46.

ritiene che l'Unione debba incoraggiare tutti gli attori coinvolti nella fornitura di tecnologie e conoscenze a prestare attenzione alle capacità spaziali e alle tecnologie a duplice uso rilevanti per la sicurezza e la difesa, nonché promuovere lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove idee d'impresa in tale ambito, concentrandosi in particolare sulle piccole e medie imprese e sullo sviluppo dell'imprenditorialità nel settore; rileva la necessità di mantenere gli investimenti finanziari per sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologici; è fermamente convinto che il settore pubblico debba fornire incentivi alla creazione di incubatori specializzati, nonché fondi destinati al finanziamento di start-up innovatrici, affinché gli elevati costi della ricerca nel settore spaziale non ostacolino lo sviluppo di progetti innovativi; invita a elaborare un piano per l'impiego delle tecnologie spaziali a duplice uso nel settore spaziale, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dell'industria della difesa europea e a una maggiore competitività;

47.

sottolinea la necessità di sostenere l'impegno verso il rafforzamento della cooperazione europea nel settore onde superare l'elevato livello di frammentazione, soprattutto per quanto riguarda il lato della domanda istituzionale; è convinto che solo un'industria spaziale europea più efficiente in termini di costi, trasparente e rafforzata possa essere competitiva sul piano internazionale; sottolinea che, per garantire le complementarità, è opportuno sviluppare ulteriormente la politica industriale spaziale europea di concerto con l'ESA;

48.

ricorda che per mantenere e rafforzare la sicurezza, la difesa e la stabilità dell'Europa è importante prevenire l'esportazione di tecnologie spaziali sensibili verso paesi che mettono in pericolo la sicurezza e la stabilità a livello regionale o globale, che perseguono una politica estera aggressiva, che sostengono direttamente o indirettamente il terrorismo e reprimono il proprio popolo a livello nazionale; sollecita il vicepresidente/alto rappresentante, gli Stati membri dell'UE e la Commissione a fare in modo che gli otto criteri della posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC e le norme del regolamento (CE) n. 428/2009 sul duplice uso siano pienamente rispettati con riferimento all'esportazione di tecnologie spaziali sensibili;

49.

sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento delle capacità spaziali dell'UE, mediante lo sviluppo delle architetture di sistema e delle procedure necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza, anche per quanto concerne i dati; invita la Commissione a concepire e promuovere un modello di governance per ciascuno dei sistemi che forniscono servizi connessi alla sicurezza e alla difesa; ritiene che, al fine di fornire un servizio integrato agli utenti finali, le capacità spaziali dell'UE dedicate alla sicurezza e alla difesa dovrebbero essere gestite da un centro specifico di coordinamento dei servizi operativi (un centro di comando e di controllo, come indicato nel programma di lavoro 2014-2015 di Orizzonte 2020); ritiene che, per motivi di efficienza sotto il profilo dei costi, tale centro dovrebbe possibilmente essere incorporato in uno degli organismi dell'UE esistenti, quali l'Agenzia europea GNSS, il centro satellitare dell'UE o l'Agenzia europea per la difesa, tenendo conto delle capacità già offerte da tali agenzie;

50.

ritiene che la creazione a lungo termine di un quadro giuridico che consenta investimenti costanti a livello dell'UE a favore delle capacità di sicurezza e difesa potrebbe favorire una cooperazione europea più intensa e sistematica in materia di difesa nell'ottica di realizzare capacità essenziali; prende atto, pertanto, delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2015; esorta il Consiglio, il VP/AR e la Commissione a mettere a punto il quadro necessario per i finanziamenti a livello dell'UE;

51.

rileva che l'industria spaziale europea è profondamente concentrata e caratterizzata da un elevato livello di integrazione verticale, nell'ambito della quale quattro imprese sono responsabili di oltre il 70 % dell'occupazione europea nell'industria spaziale e il 90 % dell'occupazione nel settore manifatturiero spaziale europeo è concentrato in sei paesi; sottolinea che non dovrebbe essere trascurato il potenziale di paesi dotati di buoni risultati relativamente ai brevetti ad alta tecnologia depositati, ma che non dispongono di una tradizione in materia di attività spaziali, e chiede nuove politiche che incoraggino questi paesi a partecipare al settore spaziale europeo, anche utilizzando gli strumenti del programma Orizzonte 2020;

52.

ritiene altresì che la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie e dei servizi spaziali debbano essere rafforzati nell'ambito di un coerente quadro strategico dell'UE;

53.

ritiene che un Libro bianco dell'UE sulla sicurezza e la difesa sarebbe lo strumento adeguato per strutturare l'impegno futuro dell'UE a favore delle capacità spaziali di sicurezza e difesa; sollecita il VP/AR ad avviare un dibattito per definire il livello di ambizione dell'UE negli ambiti che si sovrappongono delle capacità spaziali come anche della sicurezza e della difesa; ritiene che ciò potrebbe consentire, inoltre, di sviluppare coerentemente le capacità in tutti i vari domini nell'ambito del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della sicurezza internazionale, in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite; invita la Commissione a delineare nel futuro piano di azione europeo in materia di difesa i loro piani sulle attività spaziali a sostegno della sicurezza e della difesa; riconosce allo stesso tempo i vantaggi della cooperazione internazionale relativa alla sicurezza nell'ambito dello spazio con partner dell'UE affidabili;

54.

rammenta che i detriti nello spazio sono un crescente problema per la sicurezza spaziale e chiede all'UE di sostenere la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie per la rimozione attiva dei detriti spaziali (ADR); incoraggia l'UE a investire nella creazione di un accordo internazionale che fornisca una definizione giuridica dei detriti spaziali, norme e regolamenti relativi alla loro rimozione, e che chiarisca questioni di responsabilità; sottolinea la necessità di un migliore meccanismo di sorveglianza dell'ambiente spaziale globale e chiede il collegamento tra il sistema SSA europeo e partner come gli Stati Uniti, nonché più misure volte a rafforzare la fiducia e scambi di informazioni con le altre controparti;

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, alle agenzie dell'UE nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/95


P8_TA(2016)0268

Commercializzazione delle tecnologie spaziali

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sullo sviluppo del mercato spaziale (2016/2731(RSP))

(2018/C 086/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 189 del titolo XIX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 28 febbraio 2013 dal titolo «Politica industriale dell'UE in materia di spazio» (COM(2013)0108),

vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini» (COM(2011)0152),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178),

vista la comunicazione della Commissione 14 giugno 2010 dal titolo «Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)» (COM(2010)0308),

visto il regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (1),

visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (2),

visto il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (5),

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (6),

viste le pertinenti conclusioni del Consiglio e la dichiarazione ministeriale di Amsterdam del 14 aprile 2016 sulla cooperazione nel campo della guida connessa e automatizzata,

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sulle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea (7),

vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio — Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale (8),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 su una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini (9),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sui sistemi globali di navigazione via satellite applicati ai trasporti — politica dell'UE a breve e medio termine (10),

visto lo studio pubblicato a gennaio 2016 sullo sviluppo del mercato spaziale in Europa (11),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che le attività dell'UE nel settore spaziale rivestono un'enorme importanza per il progresso scientifico e tecnico, le innovazioni, la crescita economica, la competitività industriale, la coesione sociale, la creazione di posti di lavoro qualificati, di imprese e di nuove opportunità per il mercato sia a monte che a valle;

B.

considerando che i servizi di navigazione satellitare, di osservazione della terra e di comunicazione satellitare potrebbero fornire un contributo fondamentale all'attuazione di numerose politiche dell'Unione; che i cittadini europei potrebbero trarre benefici considerevoli dai servizi di navigazione satellitare e di osservazione della terra;

C.

considerando che l'attuazione dei programmi faro spaziali dimostra il valore aggiunto della cooperazione a livello dell'UE; che l'UE non dispone ancora di una politica spaziale coerente e integrata;

D.

considerando che un accesso autonomo allo spazio riveste un'importanza strategica per l'UE; che informazioni altamente affidabili e precise sul posizionamento nello spazio e nel tempo nonché i dati sull'osservazione della terra sono fondamentali per rafforzare l'autonomia europea e che i programmi europei GNSS e Copernicus utilizzano un approccio innovativo unico per l'attuazione tecnologica; che l'Unione investirà più di 11 miliardi di EUR nelle relative infrastrutture entro il 2020;

E.

considerando che il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), che migliora il segnale GPS, è già operativo e che Galileo lancerà presto i suoi primi servizi; che Copernicus è operativo, che i suoi servizi principali sono già disponibili agli utenti e che i dati sono già liberamente accessibili in tutto il mondo;

F.

considerando che le tecnologie sviluppate nel quadro della ricerca spaziale producono un arricchimento reciproco ed effetti moltiplicatori nei confronti di altri settori;

G.

considerando che l'interconnessione tra le infrastrutture esistenti in Europa nell'ambito dell'archiviazione dei dati, della rete e del calcolo ad alte prestazioni è necessaria per sviluppare la capacità di elaborare e archiviare grandi volumi di dati satellitari e, pertanto, è importante ai fini della promozione della solidità e della competitività dell'industria europea a valle nel campo dell'osservazione della terra;

H.

considerando che, secondo le previsioni, nei prossimi due decenni il GNSS europeo dovrebbe generare benefici economici e sociali per un valore di circa 60-90 miliardi di EUR; che il potenziale fatturato annuale del mercato dei servizi a valle nel campo dell'osservazione della terra previsto per il 2030 dovrebbero essere di circa 2,8 miliardi di EUR, di cui oltre il 90 % generati da Copernicus;

I.

considerando che la diffusione delle applicazioni e dei servizi a valle basati sui dati spaziali è stata finora al di sotto delle aspettative; che, al fine di sfruttare appieno il potenziale del mercato dei dati spaziali, è necessario stimolare sia la domanda pubblica che privata nonché superare la frammentazione del mercato e qualsiasi ostacolo tecnico, legislativo o di altra natura al funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti e dei servizi spaziali;

J.

considerando che la Commissione ha annunciato nel suo programma di lavoro per il 2016 l'intenzione di presentare una «Strategia spaziale per l'Europa» e ha avviato una consultazione pubblica ad aprile 2016; che la presente risoluzione fornirà un contributo ai fini di detta strategia;

Strategia spaziale e sviluppo del mercato

1.

esorta la Commissione a presentare una strategia globale, ambiziosa e lungimirante che garantisca all'Europa nel breve, medio e lungo termine una posizione dominante nel campo delle tecnologie e dei servizi spaziali in mercati globali nonché un accesso indipendente allo spazio e parità di condizioni per la sua industria spaziale;

2.

ritiene che uno degli elementi principali della strategia dovrebbe essere la diffusione sul mercato di dati, servizi e applicazioni spaziali al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi spaziali europei;

3.

invita la Commissione a presentare una proposta per una chiara politica industriale spaziale europea nell'ambito della futura strategia;

4.

sottolinea che lo sviluppo futuro dei programmi spaziali dell'UE dovrebbe incentrarsi sugli utenti ed essere guidato dalle esigenze di questi ultimi in ambito pubblico, privato e scientifico;

5.

riconosce l'ampia gamma di soggetti coinvolti nell'attuazione della politica spaziale dell'UE, in particolare la Commissione, l'Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo (Agenzia del GNSS europeo o GSA), l'Agenzia spaziale europea (ESA), i fornitori di servizi Copernicus (Eumetsat, Agenzia europea dell'ambiente, Agenzia europea per la sicurezza marittima, Frontex, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio, Centro comune di ricerca, Mercator Océan), gli Stati membri e l'industria; li esorta a promuovere ulteriormente la loro cooperazione, segnatamente tra l'UE e l'ESA; invita la Commissione a svolgere un ruolo importante nello sviluppo delle capacità dell'industria europea per migliorare l'accesso ai dati, la diffusione sul mercato e la competitività nel mercato mondiale;

6.

sottolinea la necessità di un panorama istituzionale semplificato per le attività spaziali dell'UE onde facilitarne l'adozione da parte degli utenti sia pubblici che privati; chiede alla Commissione di rispondere a questa esigenza nella sua strategia e di proporre una chiara definizione dei ruoli dei diversi attori;

7.

sottolinea l'importanza della dimensione regionale; appoggia una maggiore partecipazione degli enti regionali e locali ai fini della riuscita della politica spaziale dell'UE; insiste sulla necessità di coordinare le iniziative locali a livello nazionale per evitare duplicazioni tra la Commissione e gli Stati membri;

Barriere tecniche

8.

accoglie con favore i progressi compiuti riguardo ai due programmi faro in ambito spaziale, Galileo e Copernicus; ritiene che essi dovrebbero essere considerati programmi complementari e che è opportuno incentivare ulteriori sinergie; esorta la Commissione a tener fede al calendario e a garantire che le infrastrutture e i servizi spaziali e terrestri previsti dai due programmi faro entrino pienamente in funzione in tempi brevi; ritiene che evitare ulteriori ritardi sia essenziale per mantenere la fiducia del settore privato; ribadisce le opportunità di mercato a livello globale del GNSS europeo in combinazione con un ampliamento della copertura di EGNOS all'Europa sud-orientale e orientale, all'Africa e al Medio Oriente;

9.

appoggia lo sviluppo di applicazioni integrate utilizzando sia EGNOS/Galileo che Copernicus;

10.

ritiene che la diffusione dei dati di Copernicus sia troppo frammentaria e che un approccio dell'UE sia essenziale affinché l'industria europea ne tragga vantaggio; sottolinea che un maggiore accesso ai dati di Copernicus relativi all'osservazione della terra costituisce un presupposto indispensabile per lo sviluppo di un forte settore industriale a valle; pone l'accento in particolare sulla necessità di un accesso più rapido ai grandi volumi di dati relativi all'osservazione della terra, come le serie temporali;

11.

sollecita la Commissione a garantire che i dati di Copernicus siano resi disponibili su piattaforme TIC indipendenti, il che consentirebbe l'archiviazione, la gestione, l'elaborazione e la facile accessibilità dei megadati e agevolerebbe l'integrazione di serie di dati provenienti dal maggior numero di fonti possibile e la loro messa a disposizione dell'utente; ritiene che tali piattaforme dovrebbero:

aggregare la domanda, contribuendo a superare l'attuale frammentazione e a creare un mercato interno dei dati relativi all'osservazione della terra senza che si rendano necessarie misure regolamentari;

garantire agli utenti un accesso aperto e non discriminatorio;

consentire all'industria di fornire qualsiasi servizio ritenga opportuno attraverso le piattaforme;

essere complementari ad altri sforzi profusi dagli Stati membri, dall'ESA, dall'industria e dal cloud per la scienza aperta;

12.

raccomanda inoltre che la Commissione lavori a stretto contatto con gli Stati membri e l'ESA sulla creazione di un sistema di infrastrutture adeguatamente integrato, con livelli idonei di sicurezza dei dati;

13.

sottolinea che senza chipset e ricevitori compatibili con Galileo la diffusione di quest'ultimo sul mercato sarà gravemente compromessa; accoglie quindi con favore l'importo riservato nel bilancio del GNSS europeo al programma di finanziamento per gli «elementi fondamentali», che è gestito dalla GSA per sostenere il loro sviluppo; esorta la Commissione a esaminare nella revisione intermedia se tale importo dovrebbe essere aumentato;

14.

invita la GSA a continuare a lavorare con i produttori di chipset e ricevitori per comprendere le loro esigenze e fornire loro le informazioni e le specifiche tecniche necessarie per garantire la compatibilità con Galileo del maggior numero possibile di apparecchiature per gli utenti; ritiene che le esigenze del settore dovrebbero essere integrate nel processo di evoluzione del programma in modo che il sistema continui a soddisfare le esigenze del mercato; invita la Commissione ad assicurare che Galileo sia incluso dall'industria come una delle costellazioni di riferimento per quanto riguarda i ricevitori multi-costellazione;

15.

ricorda che Galileo avrà «differenziatori», ossia determinati vantaggi non forniti dalle costellazioni di altri sistemi globali di navigazione via satellite, come ad esempio l'autenticazione dei servizi aperti e gli altissimi livelli di precisione e affidabilità del servizio commerciale; sottolinea che è essenziale che tali differenziatori siano messi a disposizione quanto prima possibile per contribuire a far sì che Galileo divenga una costellazione di riferimento e per promuoverne i vantaggi rispetto ai suoi concorrenti;

16.

sottolinea l'importanza di garantire che siano poste in essere le norme tecniche necessarie a consentire l'utilizzo di dati e servizi spaziali; sollecita la Commissione a istituire gruppi di lavoro tematici con esperti degli Stati membri al fine di stabilire tali norme;

Barriere di mercato

17.

ritiene che le attività del settore pubblico, comprese quelle di agenzie europee competenti, dovrebbero essere prevedibili al fine di stimolare gli investimenti del settore privato; crede nel principio secondo cui in futuro i servizi spaziali dovrebbero essere forniti da, e appaltati a, imprese commerciali, a meno che non sussistano buone ragioni per non farlo, ad esempio rischi tangibili per la sicurezza; suggerisce che la valutazione intermedia dei regolamenti riguardanti Copernicus e Galileo dovrebbe essere utilizzata per garantire un maggior coinvolgimento del settore privato negli appalti di servizi;

18.

sollecita la Commissione, in relazione ai dati di Copernicus, a definire con chiarezza quanto prima il ruolo dei servizi pubblici di base (quali sono i prodotti che forniscono nel quadro della politica di accesso aperto e libero e le procedure mediante cui possono essere aggiunti nuovi prodotti) e cosa dovrebbe essere lasciato al settore a valle; invita la Commissione a valutare la necessità di dati di osservazione della terra ad altissima risoluzione a fini operativi interni dell'UE; ritiene che tali dati dovrebbero essere acquistati presso fornitori commerciali europei onde collocare l'industria europea in una posizione di forza che le consenta di vendere sui mercati commerciali in tutto il mondo; sollecita inoltre la Commissione ad adottare misure che facilitino l'acquisizione di servizi in ambito spaziale da parte delle autorità pubbliche, anche incoraggiando appalti pre-commerciali, in particolare per sostenere le PMI innovative;

19.

chiede un'intensificazione degli sforzi volti ad accrescere la consapevolezza sul potenziale dei programmi spaziali europei presso i settori pubblico e privato e gli utenti finali e a incoraggiare l'utilizzo dei dati spaziali nel settore pubblico e nel mondo imprenditoriale; ritiene che possa risultare efficace un approccio incentrato sui bisogni degli utenti e sulla soluzione dei problemi, che coniughi le esigenze strategiche con i pertinenti servizi operativi satellitari; raccomanda alla Commissione di incoraggiare lo scambio di migliori pratiche, come il programma del Regno Unito «Space for Smarter Government Programme» (programma spaziale per un governo più intelligente); ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo importante raccogliendo le esigenze del settore pubblico e contribuendo a generare domanda da parte degli utenti;

20.

apprezza le varie attività di sensibilizzazione svolte dalla Commissione, dalla GSA, dall'ESA, dai prestatori di servizi di Copernicus, dalle agenzie spaziali nazionali e da altre parti interessate; richiama l'attenzione, in quanto costituiscono esempi positivi di prassi di eccellenza, sulle conferenze annuali in materia di politica spaziale europea, sulle conferenze «European Space Solutions», sugli «Space Days», sulla «European Space Expo» (esposizione spaziale europea), sul concorso di disegno Galileo, sulla «European Satellite Navigation Competition» (concorso europeo di radionavigazione satellitare), e sui «Copernicus Masters»;

21.

ritiene che siano necessari maggiori sforzi per promuovere e commercializzare il programma Copernicus;

22.

incoraggia la GSA a continuare a impegnarsi per promuovere e commercializzare Galileo ed EGNOS e per fornire informazioni in merito alle esigenze degli utenti e agli sviluppi nel mercato della radionavigazione via satellite;

23.

ritiene che la Commissione dovrebbe coinvolgere la rete dei centri regionali Europe Direct presenti negli Stati membri nelle attività di sensibilizzazione sui vantaggi dei dati spaziali provenienti da Copernicus e da Galileo, nonché aiutare le autorità pubbliche a individuare le loro esigenze;

Lo spazio nelle politiche dell'UE

24.

raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di garantire l'uso delle infrastrutture dei programmi spaziali europei e dei loro servizi nelle politiche e nei programmi correlati; ritiene che la Commissione dovrebbe rafforzare i legami tra le risorse e le attività spaziali dell'UE in settori strategici quali il mercato interno, la base industriale, l'occupazione, la crescita, gli investimenti, l'energia, il clima, l'ambiente, la salute, l'agricoltura, il settore forestale, la pesca, i trasporti, il turismo, il mercato unico digitale, le politiche regionali e la pianificazione locale; ritiene che esistano enormi potenzialità in termini di approccio alle sfide poste dalla migrazione, dalla gestione delle frontiere e dallo sviluppo sostenibile;

25.

esorta pertanto la Commissione a effettuare una «verifica spaziale» di tutte le iniziative strategiche esistenti e nuove al fine di garantire che si faccia il miglior uso possibile delle risorse spaziali dell'UE; sollecita la Commissione a riesaminare la legislazione dell'UE esistente al fine di valutare se siano necessarie modifiche tese a promuovere l'uso dei dati e dei servizi satellitari (GNSS, osservazione della terra, telecomunicazioni) per apportare vantaggi socioeconomici e di altro tipo, nonché a effettuare una «verifica spaziale» di tutta la nuova legislazione;

26.

incoraggia la Commissione a esplorare le possibilità di diffondere il GNSS europeo e Copernicus nella politica di vicinato e sviluppo dell'Unione e nei negoziati in materia di cooperazione con i paesi extra UE e le organizzazioni internazionali;

27.

sottolinea l'importanza fondamentale dei dati del GNSS europeo per una maggiore sicurezza e un uso più efficiente dei sistemi di trasporto intelligente e di gestione del traffico; richiama l'attenzione sui regolamenti relativi al sistema eCall e al tachigrafo digitale, i quali contribuiranno a promuovere l'adozione di Galileo e di EGNOS; incoraggia la Commissione a occuparsi di altri ambiti di applicazione pertinenti che rafforzano la sicurezza dei cittadini dell'UE, come la localizzazione delle chiamate/messaggi di emergenza; invita la Commissione ad adottare misure legislative in materia al fine di garantire la compatibilità dei chipset del GNSS con Galileo/EGNOS, in particolare nel settore dell'aviazione civile e delle infrastrutture critiche;

28.

sottolinea che i dati e i servizi spaziali possono svolgere un ruolo fondamentale nel consentire all'Europa di assumere la guida per quanto riguarda importanti tendenze tecnologiche quali l'Internet delle cose, le città intelligenti, i big data e i veicoli connessi/autonomi; accoglie positivamente, a tale proposito, la «Dichiarazione di Amsterdam», che mette in risalto il ruolo di Galileo e di EGNOS;

Accesso ai finanziamenti e alle competenze

29.

sottolinea la necessità di rafforzare i finanziamenti per lo sviluppo di applicazioni e servizi a valle e, in generale, per il mercato a valle; invita la Commissione, in occasione del prossimo QFP, a esaminare l'opportunità di destinare una quota maggiore del bilancio dell'UE in ambito spaziale a tale scopo;

30.

sottolinea che l'Unione dispone di un'ampia gamma di opzioni di accesso alle opportunità di finanziamento a sua disposizione per sostenere il settore spaziale a valle (Orizzonte 2020, fondi SIE, COSME, FEIS, ecc.); esorta la Commissione a utilizzare tali strumenti in modo coordinato e mirato, anche agevolando i servizi di consulenza e di prossimità; incoraggia la Commissione a introdurre inoltre meccanismi di finanziamento innovativi e flessibili e a far fronte all'insufficiente disponibilità di capitale di rischio; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla semplificazione dell'accesso ai finanziamenti per le start-up e le piccole e medie imprese europee, in particolare al fine di aiutarle ad avere successo nelle prime fasi della commercializzazione;

31.

esorta la Commissione a promuovere l'internazionalizzazione delle aziende spaziali, comprese le PMI, mediante un migliore accesso ai finanziamenti e un sostegno adeguato alla competitività dell'industria spaziale europea, nonché mediante azioni specifiche a livello UE che consentano un accesso indipendente dell'Europa allo spazio;

32.

raccomanda il rafforzamento del legame tra la R&S e il sostegno ai programmi di sviluppo imprenditoriale; ritiene in particolare che sia necessario sfruttare meglio il potenziale d'innovazione di Orizzonte 2020 per il settore spaziale; chiede l'elaborazione di un'adeguata strategia di divulgazione nella comunità imprenditoriale dei risultati della ricerca connessa allo spazio di Orizzonte 2020 e ritiene che sia necessario promuovere una più stretta collaborazione tra le università e le imprese private per lo sviluppo di applicazioni e servizi;

33.

è convinto che i cluster e gli incubatori dell'industria spaziale e le iniziative analoghe contribuiscano a sostenere la diffusione sul mercato, a stimolare l'innovazione e a promuovere le sinergie tra lo spazio, le TIC e altri settori dell'economia; si compiace degli sforzi di alcuni Stati membri in questo settore e accoglie con favore gli incubatori d'impresa dell'ESA; ritiene che la Commissione debba proseguire gli sforzi per sviluppare una strategia coerente dell'UE al fine di sostenere l'imprenditorialità nel settore dello spazio e sviluppare i mezzi per creare un nesso con l'economia nel suo complesso; invita la Commissione ad aiutare a correggere gli squilibri geografici di tali attività, dal momento che i paesi dell'Europa centrale e orientale registrano un notevole ritardo al riguardo; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni e di migliori prassi nonché la condivisione delle capacità infrastrutturali;

34.

ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano, in collaborazione con il settore privato, intensificare gli sforzi per stimolare le competenze e l'imprenditoria e attirare studenti delle università tecniche, giovani scienziati e imprenditori verso il settore spaziale; ritiene che ciò contribuirà a mantenere una capacità di scienza dello spazio e a evitare una fuga di cervelli di esperti altamente istruiti e qualificati verso altre parti del mondo;

o

o o

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72.

(2)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.

(3)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

(4)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

(6)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2016)0267.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0534.

(9)  GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 16.

(10)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 1.

(11)  Space Market Uptake in Europe, Study for the ITRE Committee, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/101


P8_TA(2016)0269

Situazione in Venezuela

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla situazione in Venezuela (2016/2699(RSP))

(2018/C 086/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue numerose risoluzioni precedenti e recenti sulla situazione in Venezuela, in particolare quella del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Venezuela (1), quella del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela (2) e quella del 12 marzo 2015 sulla situazione in Venezuela (3),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui il Venezuela è firmatario,

vista la Carta democratica interamericana adottata l'11 settembre 2001,

vista la Costituzione del Venezuela, in particolare gli articoli 72 e 233,

vista la dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 20 ottobre 2014, sulla detenzione di manifestanti e politici in Venezuela,

viste le dichiarazioni rese il 7 dicembre 2015 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, sulle elezioni in Venezuela,

vista la dichiarazione del portavoce del SEAE, del 5 gennaio 2016, sull'inaugurazione della nuova Assemblea nazionale del Venezuela,

vista la dichiarazione resa il 12 aprile 2016 dal portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani,

vista la dichiarazione resa dal VP/AR il 10 maggio 2016 sulla situazione in Venezuela,

vista la lettera inviata il 16 maggio 2016 da Human Rights Watch al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, Luis Almagro, riguardante il Venezuela (4),

vista la dichiarazione del Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani, del 18 maggio 2016,

viste le comunicazioni ufficiali del Segretario generale dell'Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR) rilasciate il 23 maggio (5) e il 28 maggio 2016 (6) in merito alle riunioni esplorative volte ad avviare un dialogo nazionale tra i rappresentanti del governo venezuelano e la coalizione di opposizione MUD (Mesa de la Unidad Democrática),

vista la dichiarazione dei leader del G7 riuniti al vertice di Ise-Shima il 26 e il 27 maggio 2016 (7),

vista la dichiarazione del Segretario di Stato statunitense, John Kerry, del 27 maggio 2016, in merito alla sua conversazione telefonica con l'ex Primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero (8),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la coalizione di opposizione venezuelana (MUD) ha ottenuto 112 seggi all'Assemblea nazionale del parlamento unicamerale del Venezuela, che conta 167 membri, ovvero una maggioranza di due terzi, contro i 55 seggi del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela); che, successivamente, il Tribunale supremo ha impedito a quattro neoeletti deputati all'Assemblea nazionale, tre dei quali membri della MUD, di assumere le loro funzioni, il che ha privato l'opposizione della maggioranza di due terzi;

B.

considerando che, nei cinque mesi di attività legislativa della nuova Assemblea nazionale, organo nel quale l'opposizione democratica detiene la maggioranza, il Tribunale supremo ha emesso 13 sentenze con motivazioni politiche a favore dell'esecutivo, il che pregiudica l'equilibrio dei poteri necessario in uno Stato di diritto;

C.

considerando che decisioni come quella di proclamare e confermare il decreto sullo stato di eccezione e di emergenza economica, di abolire i poteri di controllo politico dell'Assemblea nazionale, di rifiutare di riconoscere la facoltà attribuita all'Assemblea nazionale dalla Costituzione di revocare la nomina di giudici del Tribunale supremo, di dichiarare incostituzionale la riforma della legislazione sulla Banca centrale del Venezuela e di sospendere le disposizioni del regolamento interno dell'Assemblea nazionale in materia di dibattito, tra le altre, sono state adottate in violazione delle competenze legislative dell'Assemblea nazionale, senza alcun rispetto per l'equilibrio dei poteri che è essenziale in uno Stato di diritto;

D.

considerando che circa 2 000 persone sono in prigione, agli arresti domiciliari o in stato di libertà vigilata per ragioni politiche, tra cui esponenti politici di spicco come Leopoldo López, Antonio Ledezma e Daniel Ceballos; che il 30 marzo 2016 l'Assemblea nazionale venezuelana ha approvato una legge che concederebbe l'amnistia ai suddetti detenuti, spianando in tal modo la strada al dialogo di riconciliazione nazionale; che la legge in questione è conforme all'articolo 29 della Costituzione venezuelana, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità del Tribunale supremo; considerando che Zeid Ra'ad Al-Hussein, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha dichiarato pubblicamente che la legge di amnistia e di riconciliazione nazionale è in linea con il diritto internazionale e ha espresso la propria delusione per il fatto che sia stata respinta;

E.

considerando che lo Stato di diritto e il principio della separazione dei poteri non sono debitamente rispettati in Venezuela; che gli eventi in corso pongono in evidenza un controllo e un'influenza del governo sul potere giudiziario e sul Consiglio elettorale nazionale, con ripercussioni negative sul potere legislativo e l'opposizione, elementi fondamentali di qualsiasi sistema democratico, in palese violazione del principio di indipendenza e separazione dei poteri che caratterizzano gli Stati democratici in cui vige lo Stato di diritto;

F.

considerando che l'opposizione democratica ha avviato una procedura, riconosciuta dalla Costituzione, che permette di rimuovere dall'incarico, mediante apposito referendum, i funzionari pubblici che abbiano completato il 50 % del loro mandato; che il Consiglio elettorale nazionale ha ricevuto dalla MUD 1,8 milioni di firme di cittadini venezuelani a sostegno di tale procedura, numero ben superiore alle 198 000 firme inizialmente richieste affinché il processo sia legale e costituzionalmente accettabile;

G.

considerando che il Venezuela sta affrontando una grave crisi umanitaria dovuta alla carenza di cibo e di medicinali; che l'Assemblea nazionale ha dichiarato uno stato di «crisi umanitaria sul fronte sanitario e alimentare» vista la penuria generalizzata di medicinali, forniture e dispositivi medici e ha chiesto all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aiuti umanitari e una visita tecnica che attesti la situazione appena descritta;

H.

considerando che, nonostante l'assenza di dati ufficiali, secondo l'indagine ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) il tasso di povertà in Venezuela è raddoppiato, passando dal 30 % nel 2013 al 60 % nel 2016; che il 75 % dei medicinali ritenuti essenziali dall'Organizzazione mondiale della sanità non sono disponibili nel paese;

I.

considerando che il governo impedisce l'ingresso degli aiuti umanitari nel paese e boicotta le diverse iniziative internazionali volte ad aiutare la società civile, come nel caso della Caritas e di altre ONG;

J.

considerando che, secondo le stime del Fondo monetario internazionale (FMI), l'economia venezuelana subirà una contrazione dell'8 % nel 2016, dopo una contrazione del 5,7 % nel 2015; che, nonostante il salario minimo sia aumentato del 30 %, il tasso di inflazione del 180,9 % preclude qualsiasi possibilità di rendere i prodotti di base economicamente accessibili per i venezuelani; che l'FMI prevede un tasso di inflazione medio del 700 % per la fine del 2016 e del 2 200 % nel 2017;

K.

considerando che la mancanza di lungimiranza in merito alle infrastrutture di base e una governance inefficiente ha provocato una grave crisi economica e sociale, il che è dimostrato da un'annosa carenza di risorse, materie prime, fattori di produzione, generi alimentari di base e medicinali essenziali, con produzione pari a zero, e che il paese è sull'orlo di un grave sollevamento sociale e una crisi umanitaria dalle conseguenze imprevedibili;

L.

considerando che gli elevatissimi indici di criminalità e la completa impunità che regnano nel paese hanno trasformato il Venezuela in uno dei paesi più pericolosi del mondo, essendo Caracas la città che presenta il più alto tasso di criminalità violenta al mondo, con oltre 119,87 omicidi ogni 100 000 abitanti;

M.

considerando che gli scontri per il controllo delle miniere illegali sono comuni nella zona ricca di minerali in prossimità della frontiera con la Guyana e il Brasile; che il 4 marzo 2016 è avvenuto un massacro a Tumeremo, nello Stato del Bolívar, dove sono scomparsi 28 minatori, successivamente assassinati; che le autorità non hanno ancora dato alcuna risposta soddisfacente in merito e che la giornalista Lucía Suárez, la quale aveva recentemente indagato sul caso, è stata uccisa il 28 aprile 2016 con colpi di arma da fuoco nella sua casa di Tumeremo;

N.

considerando che il 27 maggio 2016 i paesi del G7 hanno reso una dichiarazione in cui esortano il Venezuela a creare le condizioni per un dialogo tra il governo e i suoi cittadini al fine di risolvere la sempre più grave crisi economica e politica; che il 1o giugno 2016 il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) ha reso una dichiarazione sulla situazione in Venezuela;

O.

considerando che, nel quadro dell'UNASUR, si sono tenute recentemente delle riunioni esplorative nella Repubblica dominicana, guidate dall'ex Primo ministro spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, dall'ex Presidente della Repubblica dominicana, Leonel Fernández, e dall'ex Presidente di Panama, Martín Torrijos, con l'obiettivo di avviare un dialogo nazionale con i rappresentanti del governo della Repubblica bolivariana del Venezuela e i partiti dell'opposizione rappresentati dalla MUD;

P.

considerando che una soluzione alla crisi è possibile soltanto attraverso il dialogo tra tutti i livelli di governo, l'opposizione democratica e la società;

1.

esprime profonda preoccupazione per il grave deterioramento della situazione della democrazia, dei diritti umani e del quadro socioeconomico in Venezuela, in un clima di crescente instabilità politica e sociale;

2.

esprime inoltre preoccupazione per il blocco imputabile all'attuale stallo istituzionale e per l'uso dei poteri di Stato da parte dell'esecutivo per controllare il Tribunale supremo e il Consiglio elettorale nazionale nell'intento di ostacolare l'applicazione di leggi e iniziative adottate dall'Assemblea nazionale; chiede al governo venezuelano di rispettare lo Stato di diritto e il principio della separazione dei poteri; ricorda che la separazione e la non interferenza tra poteri ugualmente legittimi sono principi essenziali degli Stati democratici in cui vige lo Stato di diritto;

3.

invita il governo venezuelano ad adottare un atteggiamento costruttivo per superare la situazione critica in cui versa attualmente il paese mediante una soluzione costituzionale, pacifica e democratica fondata sul dialogo;

4.

accoglie con favore gli sforzi di mediazione avviati a seguito dell'invito dell'UNASUR di dare inizio a un processo di dialogo nazionale tra l'esecutivo e l'opposizione, rappresentata dalle componenti maggioritarie della MUD;

5.

prende atto della dichiarazione dei leader del G7 sul Venezuela; chiede al Consiglio europeo di giugno di rilasciare una dichiarazione politica sulla situazione nel paese e di appoggiare gli sforzi di mediazione recentemente avviati affinché siano concordate soluzioni democratiche e politiche per il Venezuela;

6.

esorta il governo venezuelano a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri politici; ricorda che il rilascio dei prigionieri politici è per l'opposizione un presupposto inderogabile all'avvio dei negoziati e invita entrambe le parti a concordare una soluzione di compromesso volta a sostenere gli sforzi di mediazione in corso; chiede all'UE e al VP/AR di sollecitare il rilascio dei prigionieri politici e di quanti sono detenuti arbitrariamente, in linea con le richieste avanzate da diversi organismi delle Nazioni Unite e da organizzazioni internazionali e conformemente alla legge di amnistia e di riconciliazione nazionale;

7.

chiede che le autorità rispettino e garantiscano il diritto costituzionale di manifestare pacificamente; chiede parimenti ai leader dell'opposizione di esercitare i loro poteri in modo responsabile; invita le autorità venezuelane a garantire la sicurezza e il libero esercizio dei diritti di tutti i cittadini, in particolare dei difensori dei diritti umani, dei giornalisti, degli attivisti politici e dei membri di organizzazioni non governative indipendenti;

8.

invita il Presidente Nicolás Maduro e il suo governo ad attuare, in cooperazione con l'Assemblea nazionale, le riforme economiche urgenti in modo da trovare una soluzione costruttiva alla crisi economica ed energetica e, in particolare, alla penuria di alimenti e medicinali;

9.

esprime grave preoccupazione per il progressivo inasprimento delle tensioni sociali causato dalla penuria di beni fondamentali, quali alimenti e medicinali; chiede al VP/AR di proporre un piano di assistenza per il paese e di esortare le autorità venezuelane ad autorizzare l'ingresso degli aiuti umanitari nel paese, concedendo l'accesso anche alle organizzazioni internazionali che intendono aiutare i settori più colpiti della società, per far fronte alle esigenze più urgenti e fondamentali della popolazione;

10.

esorta il governo e le autorità pubbliche del Venezuela a rispettare la Costituzione, comprese le procedure e i meccanismi giuridici e riconosciuti per attivare il processo previsto dalla Costituzione venezuelana per destituire il Presidente prima della fine del 2016;

11.

esorta il VP/AR a cooperare con i paesi dell'America latina e con le organizzazioni regionali e internazionali per garantire in Venezuela l'istituzione di meccanismi di dialogo, riconciliazione nazionale e mediazione al fine di sostenere una soluzione pacifica, democratica e costituzionale alla crisi che il paese sta attraversando;

12.

considera assolutamente prioritario ridurre l'attuale livello elevato di impunità, fenomeno che aggrava e alimenta la violenza e l'insicurezza crescenti nel paese, nonché assicurare il rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, il quale prevede che sia fatta giustizia per le vittime di rapimenti, omicidi e altri crimini commessi quotidianamente, come pure per i loro familiari;

13.

invita le autorità venezuelane a indagare sul massacro di Tumeremo, nel quale sono stati uccisi 28 minatori, al fine di consegnare alla giustizia i suoi autori e istigatori, come anche i responsabili del recente assassinio della giornalista Lucía Suárez, che è stato perpetrato nello stesso luogo e di cui si sospettano collegamenti con la strage;

14.

ribadisce la sua richiesta di inviare una propria delegazione in Venezuela e avviare un dialogo con tutte le parti coinvolte nel conflitto quanto prima;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0176.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2014)0106.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0080.

(4)  https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

(5)  http://www.unasursg.org/es/node/719

(6)  http://www.unasursg.org/es/node/779

(7)  http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

(8)  http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/105


P8_TA(2016)0270

Sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2015

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 dicembre 2015 (2016/2747(RSP))

(2018/C 086/13)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1),

vista la tabella di marcia della Commissione sul tema «Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation» (Definire criteri per individuare gli interferenti endocrini nel contesto dell'attuazione della regolamentazione in materia di prodotti fitosanitari e biocidi) (2),

vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 16 dicembre 2015, nella causa T-521/14 (ricorso presentato dalla Svezia contro la Commissione, con il sostegno di Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Danimarca, Finlandia, Francia e Paesi Bassi) (3),

visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 265 e 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la lettera del 22 marzo 2016 inviata dal Presidente Jean-Claude Juncker al Presidente del Parlamento europeo ((2016)1416502),

vista la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità dal titolo «State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012» (Situazione scientifica delle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino — 2012) (4),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4 del suo regolamento,

A.

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012, i principi attivi considerati in possesso di proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo sulla base di criteri specifici da adottare o, in attesa della definizione di tali criteri, sulla base di criteri temporanei, non sono approvati, salvo qualora si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione era tenuta ad adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

C.

considerando che la Commissione non ha ancora adottato atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici e che il termine è oramai scaduto da oltre due anni e mezzo;

D.

considerando che la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità definisce gli interferenti endocrini come una minaccia a livello globale e fa riferimento, tra l'altro, all'alta incidenza e alla tendenza all'aumento di numerose malattie del sistema endocrino negli esseri umani, rilevando altresì effetti per il sistema endocrino in popolazioni di animali selvatici; che sono disponibili nuovi dati che dimostrano gli effetti nocivi sulla riproduzione (infertilità, tumori, malformazioni) derivanti dall'esposizione agli interferenti endocrini e che vi sono inoltre sempre più prove a conferma degli effetti di tali sostanze chimiche sulla funzione tiroidea, sulla funzione cerebrale, sull'obesità e sul metabolismo nonché sull'omeostasi di insulina e glucosio;

E.

considerando che il Tribunale dell'Unione europea, nella sua sentenza del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, ha dichiarato che la Commissione ha violato il diritto dell'UE astenendosi dall'adottare atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

F.

considerando che nella sua sentenza il Tribunale ha constatato che alla Commissione incombeva un obbligo chiaro, preciso e incondizionato di adottare atti delegati riguardo alla definizione dei summenzionati criteri scientifici entro il 13 dicembre 2013;

G.

considerando che il 28 marzo 2013 il comitato consultivo di esperti sulle sostanze che alterano il sistema endocrino, istituito dalla Commissione e coordinato dal Centro comune di ricerca (JRC), aveva adottato una relazione sulle questioni scientifiche chiave utili all'identificazione e alla caratterizzazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino; che all'epoca era già disponibile una proposta completa di criteri scientifici, basata su tre anni di lavoro da parte dei servizi della Commissione;

H.

considerando che il Tribunale ha altresì rilevato che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 esige una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul pericolo e che, anche qualora la Commissione ritenesse necessaria una valutazione d'impatto, ciò non la esonererebbe dall'obbligo di rispettare il termine fissato nel regolamento (paragrafo 74 della sentenza);

I.

considerando che il Tribunale ha inoltre stabilito che la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica (paragrafo 71 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che una valutazione dell'impatto socioeconomico non è uno strumento adeguato per decidere su una questione di natura scientifica;

J.

considerando che il Tribunale ha altresì statuito che la Commissione, nell'ambito dell'applicazione dei poteri che le sono stati delegati dal legislatore, non può mettere in discussione l'equilibrio normativo stabilito dal legislatore tra il miglioramento del mercato interno e la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente (paragrafo 72 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che è inappropriato che la Commissione valuti le modifiche normative della legislazione settoriale nel quadro della valutazione d'impatto relativa all'adozione di un atto delegato;

K.

considerando che, secondo il Tribunale, non si può ritenere che i criteri temporanei di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 forniscano un livello di protezione sufficientemente elevato (paragrafo 77 della sentenza);

L.

considerando che, a norma dell'articolo 266 TFUE, l'istituzione la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta;

M.

considerando che nella seduta plenaria del Parlamento europeo di febbraio 2016, Vytenis Andriukaitis, commissario per la salute e la sicurezza alimentare, ha annunciato che la Commissione avrebbe comunque continuato a svolgere la valutazione d'impatto, ritenendola uno strumento utile, se non essenziale, per orientare la sua futura decisione in merito ai criteri;

N.

considerando che la Commissione è tenuta a effettuare una valutazione d'impatto delle iniziative legislative e non legislative suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo, al fine di individuare soluzioni alternative, il che significa che le valutazioni d'impatto costituiscono strumenti utili per aiutare i regolatori a valutare le opzioni politiche, ma non per stabilire le questioni scientifiche;

O.

considerando che il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, nella sua lettera del 22 marzo 2016 al Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, ha confermato l'intenzione della Commissione di chiedere innanzitutto il parere del comitato per il controllo normativo sulla valutazione d'impatto prima di decidere in merito ai criteri scientifici e, successivamente, di adottare criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino entro la fine di giugno 2016;

P.

considerando che, pertanto, non vi è alcun dubbio che la Commissione non si sia ancora conformata alla sentenza del Tribunale, ma persista nel violare il diritto dell'UE, come ha dichiarato il Tribunale, e attualmente violi anche l'articolo 266 TFUE;

Q.

considerando che è assolutamente inaccettabile che la Commissione, in quanto custode dei trattati, non li rispetti;

1.

condanna la Commissione non solo per non aver ottemperato all'obbligo di adottare atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, ma anche per non aver ottemperato ai suoi obblighi istituzionali previsti dai trattati stessi, in particolare dall'articolo 266 TFUE;

2.

prende atto dell'impegno politico assunto dalla Commissione nel proporre prima dell'estate criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

3.

sottolinea che, in base alla sentenza emessa dal Tribunale, la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica, e che la Commissione non ha la facoltà di modificare l'equilibrio normativo stabilito in un atto di base attraverso l'applicazione dei poteri che le sono delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, un aspetto che tuttavia la Commissione esamina nell'ambito della sua valutazione d'impatto;

4.

invita la Commissione ad adempiere immediatamente ai suoi obblighi a norma dell'articolo 266 TFUE e ad adottare senza indugio criteri scientifici basati sul pericolo per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione e di notificare loro l'esito della relativa votazione in Aula.


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0? text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(4)  http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/108


P8_TA(2016)0271

Prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturchi geneticamente modificati

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

(2018/C 086/14)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (D044931/01,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

vista la votazione del 25 aprile 2016, con la quale il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ha deciso di non esprimere parere,

visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 7 dicembre 2015 (3),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che, in data 9 febbraio 2009, Syngenta France SAS ha presentato alle competenti autorità della Germania, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

B.

considerando che la domanda riguarda altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

C.

considerando che il 5 luglio 2013 Syngenta ha esteso la domanda a tutte le sottocombinazioni dei singoli eventi di modifica genetica che costituiscono il granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («sottocombinazioni»), tra cui il granturco Bt11 × GA21, il granturco MIR604 × GA21, il granturco Bt11 × MIR604 e Bt11 × MIR604 × GA21, che erano già stati autorizzati, rispettivamente, con le decisioni dellaCommissione 2010/426/UE (8), 2011/892/UE (9), 2011/893/UE (10) e 2011/894/UE (11);

D.

considerando che, come descritto nella domanda, il granturco SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di ammonio glufosinato;

E.

considerando che, come descritto nella domanda, il granturco SYN-IR162-4 esprime la proteina Vip3Aa20, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile;

F.

considerando che, come descritto nella domanda, il granturco modificato SYN-IR6Ø4-5 esprime la proteina Cry3A, che conferisce protezione da alcuni coleotteri, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile;

G.

considerando che, come descritto nella domanda, il granturco MON-ØØØ21-9 esprime la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato;

H.

considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro — l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità — ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (12);

I.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente il 25 aprile 2016 senza che fosse espresso alcun parere;

J.

considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015.

Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-DE-2009-66) presentata da Syngenta, concernente l'immissione sul mercato di granturco tollerante agli erbicidi e resistente agli insetti Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e relative sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e lavorazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2015; 13(12):4297 (34 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1890).

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0040.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0039.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0038.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0456.

(8)  Decisione 2010/426/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 31.7.2010, pag. 36).

(9)  Decisione 2011/892/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente mod ificato MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 55).

(10)  Decisione 2011/893/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 59).

(11)  Decisione 2011/894/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 64).

(12)  Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati, 20 marzo 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/111


P8_TA(2016)0272

Garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (D044927/02 — 2016/2683(RSP))

(2018/C 086/15)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (D044927/02,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare il primo comma dell'articolo 18, paragrafo 1,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 dicembre 2015 (3),

visto il parere espresso dall'EFSA il 10 novembre 2014 (4),

visto l'esito della votazione del comitato di regolamentazione del 25 aprile 2016,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che a marzo del 2013 una notifica (rif. C/NL/13/01) relativa all'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) è stata presentata da Suntory Holdings Limited, Osaka, Giappone, all'autorità competente dei Paesi Bassi;

B.

considerando che il campo di applicazione della notifica C/NL/13/01 riguarda l'importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio nell'Unione di fiori recisi del garofano geneticamente modificato (GM) shd-27531-4, soltanto a scopo ornamentale;

C.

considerando che il 25 aprile 2016 il comitato di regolamentazione non ha espresso alcun parere, con sette Stati membri rappresentanti il 7,84 % della popolazione che hanno votato contro il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, sei Stati membri rappresentanti il 46,26 % della popolazione che si sono astenuti, undici Stati membri rappresentanti il 36,29 % della popolazione che hanno votano a favore e quattro Stati membri non rappresentati;

D.

considerando che il parere dell'EFSA sostiene che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA è a conoscenza dell'abitudine alimentare di determinate popolazioni di consumare petali di garofano come condimento;

E.

considerando che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA non ha tuttavia valutato le possibili conseguenze per l'uomo del consumo intenzionale di garofani GM;

F.

considerando che l'assunzione orale intenzionale e accidentale di fiori recisi di garofano GM da parte degli animali è stata esclusa dal parere dell'EFSA;

G.

considerando che il garofano appartiene alla specie Dianthus caryophyllus del genereDianthusampiamente coltivato;

H.

considerando che gli individui del genere Dianthus, comprese le specie selvatiche o addomesticate, sono assai diversi, in quanto le loro origini vanno dalla Russia alle regioni alpine della Grecia e alle montagne dell'Alvernia, in Francia; considerando che i Dianthus spp. si sono adattati alle regioni alpine più fredde dell'Europa e dell'Asia e sono presenti anche nelle regioni costiere mediterranee; considerando che il D. caryophyllus è una pianta ornamentale ampiamente coltivata in Europa, in serra e all'aperto (ad esempio in Italia e in Spagna), ed è talvolta naturalizzata in alcuni paesi del Mediterraneo, ma sembra essere limitata alle regioni costiere del Mediterraneo di Grecia, Italia, Sicilia, Corsica e Sardegna (5);

I.

considerando che i principali paesi produttori di garofani sono l'Italia, la Spagna e i Paesi Bassi e che i Dianthus caryophyllusselvatici sono concentrati soprattutto in Francia e in Italia (6);

J.

considerando che Cipro ha contestato la notifica e che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA ha concordato con Cipro, che sostiene che la propagazione del garofano shd-27531-4 (ad esempio per radicazione) da parte di individui non può essere esclusa; considerando che l'EFSA ritiene che gli steli recisi con germogli vegetativi potrebbero essere diffusi per radicazione o micropropagazione e riversati nell'ambiente (ad esempio nei giardini);

K.

considerando che nell'ambiente naturale l'impollinazione incrociata di Dianthus spp. è effettuata da insetti impollinatori, in particolare da lepidotteri, che hanno una proboscide sufficiente per raggiungere il nettare alla base dei fiori; considerando che il gruppo di esperti OGM dell'EFSA è del parere che la potenziale propagazione di polline del garofano Dianthus GM shd-27531-4 a garofani Dianthusselvatici, ad opera di lepidotteri, non possa essere esclusa;

L.

considerando che una volta finita la loro funzione ornamentale, i Dianthus caryophyllus L. GM, linea shd-27531-4, diventano rifiuti che, conformemente ai principi dell'economia circolare, possono essere smaltiti mediante compostaggio, ma che l'EFSA non ha esaminato l'impatto di tali emissioni nell'ambiente;

M.

considerando che, in caso di emissione nell'ambiente attraverso semi vitali, polline o piante provviste di radici, il gruppo di esperti OGM dell'EFSA ritiene che il garofano shd-27531-4 non presenti caratteristiche di idoneità rafforzata, tranne quando è esposto a erbicidi sulfonilureici;

N.

considerando che il garofano GM contiene il gene SuRB (als) codificante per un mutante di acetolattato sintasi (ALS) derivato da Nicotiana tabacum, che gli conferisce tolleranza alla sulfonilurea;

O.

considerando che, secondo il PAN del Regno Unito, «alcuni erbicidi sono altamente tossici per le piante a dosi molto basse, come i sulfonilureici, i sulfonamidici e gli imidazolini. I sulfonilureici hanno sostituito altri erbicidi che sono più tossici per gli animali. Gli esperti hanno avvertito che l'utilizzo diffuso di sulfonilureici “potrebbe avere un impatto devastante sulla produttività delle colture non bersaglio e sulla composizione naturale della flora e della fauna selvatiche nonché sulle relative catene alimentari”» (7);

P.

considerando che i sulfonilureici sono opzioni comuni di seconda linea per il trattamento del diabete di tipo 2 e sono associati a un rischio più elevato di incidenti cardiovascolari rispetto ad altri farmaci contro il diabete (8);

Q.

considerando che la creazione di un mercato delle piante resistenti ai sulfonilureici incoraggerà l'uso a livello mondiale come erbicida di tale farmaco contro il diabete;

R.

considerando che l'utilizzo di un farmaco per fini diversi dalla sanità pubblica, che porta a una sua diffusione incontrollata negli ecosistemi, può avere effetti deleteri sulla biodiversità a livello mondiale e provocare la contaminazione chimica dell'acqua potabile;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non soddisfi l'obiettivo della tutela della salute e dell'ambiente di cui alla direttiva 2001/18/CE e pertanto ecceda le competenze di esecuzione stabilite dalla direttiva in parola;

2.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  GMO Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Parere scientifico sulla parte C notifica (riferimento C/NL/13/01) da Suntory Holdings Limited per l'importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio di fiori recisi di garofano shd-27531-4 petal colore modificati per uso ornamentale. EFSA Journal 2015; 13(12): 4358, 19 pag. (doi:10.2903/j.efsa.2015.4358).

(4)  GMO Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2014. Parere scientifico sulle obiezioni di uno Stato membro a una notifica (riferimento C/NL/13/01) relativa all'immissione in commercio del garofano geneticamente modificato shd-27531-4 modificati con un colore, per le importazioni di fiori recisi per uso ornamentale, a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE da Suntory Holdings Limited. The EFSA Journal 2014; 12(11): 3878, 9 p. (doi:10.2903/j.efsa.2014.3878).

(5)  Tutin et al., 1993.

(6)  http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf

(7)  http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf

(8)  http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext


Giovedì 9 giugno 2016

6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/114


P8_TA(2016)0274

Cambogia

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sulla Cambogia (2016/2753(RSP))

(2018/C 086/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quella del 26 novembre 2015 sulla situazione politica in Cambogia (1), quella del 9 luglio 2015 sui progetti di legge della Cambogia sulle ONG e i sindacati (2) e quella del 16 gennaio 2014 sulla situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione in Cambogia e Laos (3),

vista la dichiarazione rilasciata localmente dall'UE il 30 maggio 2016 sulla situazione politica in Cambogia,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, presentata il 20 agosto 2015,

vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla Cambogia, adottata il 2 ottobre 2015,

viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 27 aprile 2015, sulla seconda relazione periodica della Cambogia,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visti gli orientamenti dell'UE del 2008 sui difensori dei diritti umani,

visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,

vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 marzo 1999 sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti,

vista la dichiarazione rilasciata il 1o aprile 2016 dal relatore speciale delle Nazioni Unite che esorta la Cambogia a rafforzare la protezione delle donne e dei diritti delle popolazioni autoctone,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 2 maggio 2016 dalle organizzazioni della società civile, che condanna le accuse nei confronti dei difensori dei diritti umani,

vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di associazione sindacale,

vista la costituzione cambogiana, in particolare l'articolo 41, che sancisce i diritti e le libertà di espressione e di associazione, l'articolo 35, concernente il diritto alla partecipazione politica, e l'articolo 80, riguardante l'immunità parlamentare,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che negli ultimi mesi vi è stato un aumento costante del numero di arresti di membri dell'opposizione politica, di attivisti per i diritti umani e di rappresentanti della società civile;

B.

considerando che il primo ministro Hun Sen è in carica da più di trent'anni; che Sam Rainsy, presidente del principale partito di opposizione, il Partito di salvezza nazionale della Cambogia (CNRP), resta in esilio autoimposto, indotto da precedenti procedimenti giudiziari a suo carico basati su false accuse di matrice politica; che Kem Sokha, presidente facente funzioni del CNRP, è sotto inchiesta; che il 22 aprile 2016 un magistrato di Phnom Penh ha comunicato che Sam Rainsy sarebbe stato giudicato in contumacia in merito a ulteriori accuse di matrice politica a partire dal 28 luglio 2016;

C.

considerando che il 20 novembre 2015 Sam Rainsy è stato citato a comparire in tribunale per essere interrogato in merito a un post pubblicato sulla sua pagina pubblica di Facebook da un senatore dell'opposizione, Hong Sok Hour, che è in stato di arresto da agosto 2015 con l'accusa di falsificazione e istigazione dopo aver postato sulla pagina Facebook di Sam Rainsy un video contenente un documento presumibilmente falso in relazione al trattato sulle frontiere concluso nel 1979 con il Vietnam;

D.

considerando che il 3 maggio 2016 il tribunale municipale di Phnom Penh ha citato in giudizio Kem Sokha accusandolo del reato di diffamazione, insieme ai deputati Pin Ratana e Tok Vanchan, nonostante godano dell'immunità;

E.

considerando che il 12 maggio 2016 anche il noto analista politico Ou Virak è stato convenuto in giudizio con l'accusa di diffamazione, dopo aver espresso il suo parere sul caso di Kem Sokha;

F.

considerando che il 2 maggio 2016 sono state avanzate accuse di matrice politica nei confronti di Ny Sokha, Nay Vanda e Yi Soksan, tre sostenitori esperti dei diritti umani appartenenti all'associazione cambogiana per i diritti umani e lo sviluppo (ADHOC), come pure nei confronti di Ny Chakrya, ex membro di ADHOC e vicesegretario generale della commissione elettorale nazionale, e di Soen Sally, funzionario dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UN OHCHR), i quali potrebbero essere condannati a scontare fino a dieci anni di carcere;

G.

considerando che Um Sam An, membro dell'opposizione in seno all'assemblea nazionale, è stato privato della sua immunità parlamentare e arrestato l'11 aprile 2016 sulla base di false accuse di «istigazione a disseminare il caos nella società» riguardo alle sue opinioni non violente sulle relazioni tra la Cambogia e il Vietnam, e che successivamente è stato trattenuto dalla polizia antiterrorismo, citato in giudizio e mantenuto in custodia sulla base delle suddette accuse;

H.

considerando che il 26 aprile 2016 il tribunale di Phnom Penh ha convenuto in giudizio Rong Chhun, ex leader sindacale e attuale membro della commissione elettorale nazionale, sulla base di false accuse di matrice politica per istigazione alla violenza a seguito della repressione, da parte delle forze di sicurezza del governo, degli scioperi dei lavoratori in atto tra la fine del dicembre 2013 e l'inizio del gennaio 2014; che sono previste due importanti chiamate alle urne (le elezioni comunali del 2017 e le elezioni parlamentari del 2018) e che esercitare pressione sulla commissione elettorale nazionale costituisce un metodo impiegato dal governo per influenzare dette elezioni;

I.

considerando che il 9 maggio 2016 otto persone che manifestavano pacificamente contro l'arresto dei membri di ADHOC, compresi Ee Sarom, direttore dell'ONG Sahmakun Teang Tnaut, Thav Khimsan, vicedirettore dell'ONG LICADHO, nonché un consulente tedesco e un consulente svedese di LICADHO, sono state arrestate e rilasciate poco dopo; che il 16 maggio 2016 è avvenuto lo stesso con cinque manifestanti pacifici;

J.

considerando che l'UE è il principale partner della Cambogia in termini di assistenza allo sviluppo e che il nuovo stanziamento per il periodo 2014-2020 è pari a 410 milioni di EUR; che l'UE sostiene un ampio ventaglio di iniziative per i diritti umani intraprese dalle ONG della Cambogia e da altre organizzazioni della società civile; che la Cambogia è estremamente dipendente dagli aiuti allo sviluppo;

K.

considerando che il 26 ottobre 2015 a Phnom Penh un gruppo di manifestanti filogovernativi ha brutalmente aggredito Nhay Chamrouen e Kong Sakphea, due deputati di opposizione appartenenti al Partito di salvezza nazionale della Cambogia, e ha messo a rischio la sicurezza della residenza privata del primo vicepresidente dell'assemblea nazionale; che, stando a quando riportato, la polizia e altre forze di sicurezza dello Stato hanno assistito inerti alle aggressioni; che sono stati eseguiti alcuni arresti in relazione a dette aggressioni, ma che le ONG dei diritti umani in Cambogia hanno espresso il timore che i veri assalitori siano ancora in libertà;

L.

considerando che, malgrado le diffuse critiche da parte della società civile e della comunità internazionale, la promulgazione della legge sulle associazioni e le ONG ha conferito alle autorità statali il potere arbitrario di imporre la chiusura e bloccare la creazione di organizzazioni di difesa dei diritti umani e che tale legge ha già iniziato a scoraggiare le attività di difesa dei diritti umani in Cambogia e a ostacolare l'azione della società civile;

M.

considerando che, sin dall'approvazione della legge sulle associazioni e le ONG nel 2015, le autorità si rifiutano di autorizzare grandi eventi pubblici di sostegno coordinati da ONG e che negli ultimi mesi lo svolgimento di tutti gli eventi tenutisi in occasione della Giornata mondiale dell'habitat, della Giornata internazionale dei diritti umani, della Giornata internazionale della donna e della Giornata internazionale del lavoro è stato ostacolato in varia misura dalle forze di polizia, così come accaduto durante altre manifestazioni;

N.

considerando che il 12 aprile 2016 il senato cambogiano ha adottato la legge sui sindacati, che impone nuove restrizioni sul diritto di associazione dei lavoratori e conferisce alle autorità governative nuovi poteri arbitrari atti a reprimere l'esercizio di tale diritto da parte dei sindacati;

1.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione degli oppositori politici e degli attivisti per i diritti umani in Cambogia e condanna tutti gli atti di violenza, le accuse di matrice politica, la detenzione arbitraria, gli interrogatori, le sentenze e le condanne ai loro danni;

2.

deplora l'escalation delle accuse a sfondo politico e delle vessazioni giudiziarie a danno di difensori e attivisti dei diritti umani, e in particolare le accuse, le sentenze e le condanne di matrice politica nei confronti del legittimo lavoro di attivisti, contestatori politici e difensori dei diritti umani in Cambogia;

3.

esorta le autorità cambogiane a revocare il mandato di arresto e a ritirare ogni accusa nei confronti del leader dell'opposizione Sam Rainsy e dei membri dell'assemblea nazionale e del senato appartenenti al Partito di salvezza nazionale della Cambogia, compreso il senatore Hong Sok Hour; chiede che siano immediatamente rilasciati i cinque difensori dei diritti umani che si trovano ancora in custodia cautelare, ossia Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony e Ny Chakra, che tali politici, attivisti e difensori dei diritti umani possano agire liberamente senza timore di essere arrestati o perseguitati e che sia posta fine all'utilizzo politico dei tribunali per perseguire individui sulla base di accuse infondate e di matrice politica; invita l'assemblea nazionale a reintegrare immediatamente nelle loro funzioni Sam Rainsy, Um Sam An e Hong Sok e a ripristinare la loro immunità parlamentare;

4.

sollecita le autorità cambogiane a ritirare tutte le accuse a sfondo politico e a interrompere tutti gli altri procedimenti penali a carico dell'organizzazione ADHOC e di altri difensori dei diritti umani cambogiani, nonché a cessare ogni minaccia di applicazione delle disposizioni repressive previste dalla legge sulle associazioni e le ONG congiuntamente a ogni altro tentativo di intimidazione e vessazione nei confronti di difensori dei diritti umani e organizzazioni nazionali e internazionali attive in questo campo, come pure a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutte le persone incarcerate sulla base di accuse infondate e di matrice politica;

5.

sollecita il governo della Cambogia a riconoscere il ruolo legittimo e utile svolto dalla società civile, dai sindacati e dall'opposizione politica nel contribuire allo sviluppo economico e politico generale del paese;

6.

incoraggia il governo a operare a favore del rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, il che comprende il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo e la libertà di associazione ed espressione;

7.

ricorda che l'assenza di minacce nell'ambito del dialogo democratico è essenziale per la stabilità politica, la democrazia e una società pacifica in Cambogia ed esorta il governo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i rappresentanti eletti democraticamente nel paese, a prescindere dall'affiliazione politica;

8.

accoglie con favore la riforma della commissione elettorale nazionale attraverso una modifica della costituzione a seguito dell'accordo sulle riforme elettorali del luglio 2014 tra il Partito popolare cambogiano (CPP) e il Partito di salvezza nazionale; mette in evidenza il fatto che la commissione elettorale nazionale è attualmente composta da quattro rappresentanti del Partito popolare, quattro rappresentanti del Partito di salvezza nazionale e un rappresentante della società civile;

9.

invita il governo a garantire indagini esaustive e imparziali, con la partecipazione delle Nazioni Unite, che portino ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili delle brutali aggressioni perpetrate di recente dalle forze armate contro i due membri dell'assemblea nazionale appartenenti al Partito di salvezza nazionale, e condannino l'uso eccessivo della forza da parte dell'esercito e della polizia per reprimere manifestazioni, scioperi e tensioni sociali;

10.

invita le autorità cambogiane a ritirare tutte le accuse contro Rong Chhun, ex leader sindacale e membro della commissione elettorale nazionale;

11.

invita gli Stati membri, il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a definire per le prossime elezioni in Cambogia parametri di riferimento chiari e coerenti con il diritto internazionale in materia di libertà di espressione, di associazione e di riunione, e a comunicarli pubblicamente alle autorità cambogiane e all'opposizione; invita il SEAE a subordinare l'importo del contributo finanziario dell'UE al miglioramento della situazione dei diritti umani nel paese;

12.

esprime preoccupazione riguardo alla nuova legge sui sindacati; sollecita il governo ad abrogare la legge sui sindacati, la legge sulle associazioni e le ONG e leggi simili, che limitano le libertà fondamentali e minacciano l'esercizio dei diritti umani; sollecita il governo a garantire che tutta la legislazione pertinente ai diritti umani sia conforme con la costituzione della Cambogia e le norme internazionali;

13.

sollecita il governo cambogiano a porre fine a tutti gli sgomberi forzati e all'appropriazione di terreni e a garantire che eventuali sgomberi siano condotti in piena conformità con le norme internazionali;

14.

sottolinea l'importanza di una missione di osservazione elettorale dell'UE e il suo contributo a elezioni eque e libere; invita la commissione elettorale nazionale e le autorità governative competenti a garantire che tutti gli aventi diritto di voto, compresi i lavoratori migranti e i detenuti, abbiano accesso alle opportunità di registrazione e dispongano di tempo per usufruirne;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'assemblea nazionale della Cambogia.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0413.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0277.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0044.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/118


P8_TA(2016)0275

Tagikistan: situazione dei prigionieri di coscienza

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul Tagikistan: la situazione dei prigionieri di coscienza (2016/2754(RSP))

(2018/C 086/17)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 7, 8 e 9 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra (1),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2015 sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale,

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'attuazione e la revisione della strategia UE-Asia centrale (3),

vista la dichiarazione dell'UE del 18 febbraio 2016, destinata all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, sui procedimenti penali in atto nel Tagikistan nei confronti del Partito della rinascita islamica del Tagikistan (IRPT),

viste le conclusioni della visita effettuata in Tagikistan dal rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, del 18 settembre 2015,

vista la dichiarazione rilasciata il 3 giugno 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle sentenze di ergastolo pronunciate dalla Corte suprema del Tagikistan nei confronti dei vicesegretari dell'IRPT,

viste le osservazioni preliminari formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla libertà di opinione e di espressione il 9 marzo 2016, al termine della sua visita in Tagikistan,

viste le raccomandazioni formulate nell'ambito dell'esame periodico universale nei confronti del Tagikistan in occasione della 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, svoltasi il 6 maggio 2016,

visti i dialoghi annuali UE-Tagikistan in materia di diritti umani,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che garantisce la libertà di espressione, la libertà di riunione, il diritto al rispetto della vita personale, privata e familiare delle persone e il diritto all'uguaglianza, e che vieta la discriminazione nel godimento di tali diritti,

vista la conferenza regionale sulla prevenzione della tortura, svoltasi dal 27 al 29 maggio 2014, e la conferenza regionale sul ruolo della società nella prevenzione della tortura, svoltasi dal 31 maggio al 2 giugno 2016,

visto il piano d'azione del Tagikistan dell'agosto 2013 per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal comitato contro la tortura,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 17 settembre 2009 il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere conforme sulla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra la Comunità europea e la Repubblica del Tagikistan; che l'APC, firmato nel 2004, è entrato in vigore il 1o gennaio 2010; che, in particolare, l'articolo 2 afferma che «il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali […] è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo»;

B.

considerando che, a partire dal 1992, la cooperazione UE-Tagikistan è stata ampliata fino a includere un ampio ventaglio di settori, tra cui i diritti umani e la democrazia, che costituiscono il fondamento stesso di qualsiasi partenariato;

C.

considerando che l'UE ha un interesse vitale a intensificare la cooperazione politica, economica e in materia di sicurezza, come pure lo sviluppo sostenibile e la cooperazione a favore della pace, con l'Asia centrale mediante una relazione UE-Tagikistan forte e aperta fondata sullo Stato di diritto, sulla democrazia e sui diritti umani;

D.

considerando che Abubakr Azizkhodzhaev, noto uomo d'affari dalle opinioni critiche nei confronti del governo, è detenuto dal febbraio 2016 dopo aver sollevato alcuni problemi di rilievo riguardanti la corruzione nelle pratiche commerciali; che egli è stato accusato, a norma dell'articolo 189 del codice penale del Tagikistan, di istigazione all'odio nazionale, razziale, regionale o religioso;

E.

considerando che i membri dell'opposizione politica del Tagikistan sono stati sistematicamente oggetto di persecuzione; che nel settembre 2015 il Partito della rinascita islamica del Tagikistan (IRPT) è stato messo al bando dopo essere stato collegato a un tentativo fallimentare di colpo di Stato, avvenuto in precedenza quello stesso mese, sotto la guida di un generale, Abdukhalim Nazarzoda, che è stato ucciso assieme a 37 dei suoi sostenitori; che le autorità hanno già arrestato circa 200 membri dell'IRPT;

F.

considerando che nel febbraio 2016 la Corte suprema ha dato inizio ai procedimenti a carico di 13 membri del consiglio politico dell'IRPT, nonché di altre quattro persone associate al partito, con l'accusa di «estremismo» a causa del loro presunto coinvolgimento negli attentati del settembre 2015; che numerosi membri dell'IRPT sono stati arrestati e devono affrontare un procedimento penale senza la garanzia di un processo equo; che Zaid Saidov, uomo d'affari e noto esponente dell'opposizione, è stato condannato a 29 anni di carcere nei procedimenti penali connessi alla sua candidatura alle elezioni presidenziali del novembre 2013; che Umarali Kuvatov è stato ucciso a Istanbul nel marzo 2015 e che un altro attivista, Maksud Ibragimov, è stato pugnalato e rapito in Russia prima di essere rinviato in Tagikistan e condannato, nel luglio 2015, a 17 anni di reclusione;

G.

considerando che il 2 giugno 2016 la Corte suprema di Dušanbe ha condannato all'ergastolo Mahmadali Hayit e Saidumar Hussaini, vicesegretari del partito IRPT messo al bando, con l'accusa di essere stati i mandanti di un tentativo di colpo di Stato avvenuto nel 2015; che altri 11 membri dell'IRPT sono stati condannati a pene detentive; che tre parenti del leader dell'IRPT, Muhiddin Kabiri, sono stati incarcerati per la mancata denuncia di un reato non specificato; che il processo non è stato trasparente e ha rappresentato una violazione del diritto degli imputati di avere un equo processo;

H.

considerando che diversi avvocati che si sono offerti di assumere la difesa degli imputati dell'IRPT hanno ricevuto minacce di morte e sono stati arrestati, detenuti e incarcerati; che gli arresti di Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov e di Firuz e Daler Tabarov sollevano preoccupazioni sostanziali riguardo al rispetto delle norme internazionali per quanto riguarda l'indipendenza degli avvocati, i processi celebrati a porte chiuse e l'accesso limitato alla rappresentanza legale; che anche numerosi giornalisti sono stati detenuti e sottoposti a maltrattamenti e intimidazioni; che la libertà di parola, l'accesso ai media e il pluralismo politico e ideologico, anche in materia di religione, devono essere riconosciuti conformemente alla Costituzione del Tagikistan;

I.

considerando che la legge del 2015 sulla Advokatura ha imposto agli avvocati difensori una nuova certificazione completa e ha introdotto una serie di limitazioni riguardo ai soggetti idonei all'esercizio della professione forense, spianando pertanto la strada a eventuali ingerenze nell'indipendenza della professione di avvocato;

J.

considerando che le recenti modifiche della legge sulle associazioni pubbliche, in vigore dal 2015, ostacolano il funzionamento della società civile, imponendo la pubblicazione dei dati finanziari delle fonti di finanziamento delle ONG;

K.

considerando che la delegazione del Parlamento europeo per l'osservazione delle elezioni parlamentari in Tagikistan ha evidenziato, nella sua dichiarazione del 2 marzo 2015, gravi carenze;

L.

considerando che la stampa, i siti Internet, i media sociali e i fornitori di servizi Internet in Tagikistan operano in un clima di restrizione in cui è diffusa l'autocensura; che il governo si avvale di leggi e norme restrittive sui media per limitare l'informazione indipendente e impone frequentemente blocchi ai media online e alle reti dei media sociali;

M.

considerando che nel febbraio 2015, nella relazione che ha fatto seguito alla sua missione in Tagikistan nel febbraio 2014, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ha sollevato preoccupazioni per i continui casi di tortura, maltrattamenti e impunità;

N.

considerando che l'indice della corruzione in Tagikistan rimane a livelli preoccupanti;

O.

considerando che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) è un importante strumento di finanziamento inteso a sostenere lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani nel paese e nella regione;

P.

considerando che il 22 maggio 2016 in Tagikistan si è tenuto un referendum di riforma costituzionale che consente al presidente in carica, Emomali Rahmon, di ricandidarsi senza limiti;

1.

chiede il rilascio di tutti coloro che sono detenuti sulla base di accuse di matrice politica, tra cui Abubakr Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, i vicesegretari dell'IRPT Mahmadali Hayit e Saidumar Hussaini e altri 11 membri dello stesso partito;

2.

esorta le autorità tagike a revocare le condanne e a procedere al rilascio dei legali, tra cui Buzurgmehr Yorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Shukhrat Kudratov, Firuz e Daler Tabarov;

3.

sottolinea l'importanza delle relazioni tra l'UE e il Tagikistan e del rafforzamento della cooperazione in tutti i settori; evidenzia l'interesse dell'UE per una relazione sostenibile con il Tagikistan in termini di cooperazione politica ed economica; sottolinea che le relazioni politiche ed economiche con l'UE sono profondamente legate alla condivisione dei valori relativi al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come previsto dall'accordo di partenariato e di cooperazione;

4.

esprime forte preoccupazione per l'aumento dei casi di detenzione e arresto di avvocati che si occupano di diritti umani, di esponenti dell'opposizione politica e dei loro parenti, nonché per le restrizioni della libertà dei media e delle comunicazioni mobili e via Internet e la limitazione dell'espressione religiosa;

5.

esorta le autorità del Tagikistan a garantire processi equi, aperti e trasparenti agli avvocati difensori e agli esponenti politici, a fornire le tutele sostanziali e le garanzie procedurali previste dagli obblighi internazionali del Tagikistan e ad autorizzare lo svolgimento di nuove indagini da parte delle organizzazioni internazionali in merito a tutte le denunce di violazioni della dignità e dei diritti umani; chiede che tutti i prigionieri e i detenuti abbiano accesso a servizi legali indipendenti e possano usufruire del diritto di incontrare regolarmente i loro familiari; rammenta che, per ogni sentenza emessa, devono essere presentate prove chiare che giustifichino le accuse penali mosse contro l'imputato;

6.

invita il governo tagiko a consentire ai gruppi di opposizione di operare liberamente e di esercitare le libertà di riunione, associazione, espressione e religione, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e alla Costituzione del Tagikistan;

7.

sottolinea che la lotta legittima contro il terrorismo e l'estremismo violento non deve essere usata come pretesto per reprimere l'attività dell'opposizione, impedire la libertà di espressione o ostacolare l'indipendenza della magistratura; rammenta il dovere di garantire le libertà fondamentali di tutti i cittadini tagiki e di difendere lo Stato di diritto;

8.

invita il parlamento tagiko a tener conto delle opinioni dei media indipendenti e della società civile nel valutare la proposta di modifica della legge sui media in merito alle licenze per i media; chiede alle autorità tagike di cessare di imporre blocchi ai siti web di informazione;

9.

chiede alle autorità tagike di rispettare il diritto internazionale, con particolare riferimento alla legge sulle associazioni pubbliche e alla legge sull'avvocatura e l'esercizio della professione forense; invita il governo tagiko a garantire che tutti i legali, compresi i difensori di attivisti per i diritti umani, membri dell'IRPT, vittime della tortura e clienti accusati di estremismo, possano esercitare la propria attività liberamente, senza timore di subire minacce o vessazioni;

10.

accoglie con favore l'adozione di diverse misure positive da parte del governo tagiko, come la depenalizzazione della diffamazione e dell'oltraggio avvenuta nel 2012, e chiede che il codice penale del paese sia attuato adeguatamente; si compiace della firma dell'atto legislativo che introduce modifiche al codice di procedura penale e alla legge sulle procedure e le condizioni di detenzione di indagati e imputati e invita le autorità tagike a garantire l'attuazione tempestiva di tali disposizioni legislative;

11.

accoglie con favore i dialoghi annuali UE-Tagikistan in materia di diritti umani, che dovrebbero trattare anche il contenuto della presente risoluzione; sottolinea l'importanza di svolgere dialoghi efficaci e orientati ai risultati tra l'UE e le autorità tagike in materia di diritti umani, quale strumento per agevolare la distensione della situazione politica nel paese e l'avvio di riforme globali;

12.

invita l'Unione europea, e in particolare il Servizio europeo per l'azione esterna, a seguire attentamente l'attuazione dello Stato di diritto in Tagikistan, in particolare per quanto concerne il diritto di associazione e il diritto di formare partiti politici, nel contesto delle prossime elezioni parlamentari del 2020, a manifestare le preoccupazioni alle autorità tagike ove necessario, a offrire assistenza e a riferire periodicamente al Parlamento; invita la delegazione dell'UE a Dušanbe a continuare a svolgere un ruolo attivo;

13.

incoraggia le autorità del Tagikistan a garantire un seguito e un'attuazione adeguati alle raccomandazioni formulate nell'ambito dell'esame periodico universale;

14.

esprime profonda preoccupazione per il diffuso ricorso alla tortura ed esorta il governo del Tagikistan ad mettere in atto il piano d'azione adottato nell'agosto 2013 per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal comitato contro la tortura;

15.

prende atto delle conclusioni della missione di osservazione inviata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa in occasione delle elezioni parlamentari del 1o marzo 2015 in Tagikistan, in cui si afferma che tali elezioni si sono svolte in uno spazio politico limitato e non hanno garantito parità di condizioni ai candidati, e invita le autorità tagike a dar seguito per tempo a tutte le raccomandazioni espresse in tali conclusioni;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché al governo del Tagikistan e al presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon.


(1)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 12.

(2)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0121.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/122


P8_TA(2016)0276

Vietnam

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul Vietnam (2016/2755(RSP))

(2018/C 086/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Vietnam,

vista la dichiarazione resa il 18 dicembre 2015 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sull'arresto dell'avvocato Nguyễn Văn Đài,

vista la dichiarazione rilasciata il 7 marzo 2016 dai capi di Stato e di governo,

vista la dichiarazione resa alla stampa il 13 maggio 2016 a Ginevra dal portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Turchia, sul Gambia e sul Vietnam,

vista la dichiarazione resa il 3 giugno 2016 dal relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Juan E. Méndez, approvata dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Michel Forst, dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione, Maina Kiai, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, David Kaye, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Dubravka Šimonović, nonché dal gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria,

visti l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e il Vietnam firmato il 27 giugno 2012 e il dialogo annuale UE-Vietnam sui diritti umani, che ha luogo tra l'UE e il governo del Vietnam e la cui ultima riunione si è svolta il 15 dicembre 2015,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), al quale il Vietnam ha aderito nel 1982,

vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, di cui il Vietnam è parte contraente dal 1982,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata dal Vietnam nel 2015,

visti gli esiti della revisione periodica universale sul Vietnam del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani del 28 gennaio 2014,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea reputa il Vietnam un partner importante in Asia; che nel 2015 ricorre il 25o anniversario dell'avvio delle relazioni UE-Vietnam; che tali relazioni si sono rapidamente allargate dal commercio e dagli aiuti ad un rapporto più globale;

B.

considerando che dal 1975 il Vietnam è uno Stato monopartitico e che il Partito comunista vietnamita non consente di contestarne la leadership e controlla l'Assemblea nazionale e i tribunali;

C.

considerando che le autorità vietnamite hanno preso severi provvedimenti in risposta a una serie di manifestazioni organizzate nel maggio 2016 in tutto il paese a seguito di una catastrofe ecologica che ha decimato gli stock ittici nazionali;

D.

considerando che un avvocato e attivista per i diritti umani originario del Vietnam, Lê Thu Hà, è stato arrestato il 16 dicembre 2015, contestualmente a un altro importante avvocato per i diritti umani, Nguyễn Văn Đài, arrestato per aver svolto propaganda contro lo Stato; che il 22 febbraio 2016 il difensore dei diritti umani Trần Minh Nhật è stato aggredito da un agente di polizia presso la sua abitazione nel distretto di Lâm Hà, nella provincia di Lâm Đồng; che Trần Huỳnh Duy Thức, imprigionato nel 2009 dopo un processo senza un'effettiva difesa, ha ricevuto una condanna a sedici anni di carcere seguiti da cinque anni di arresti domiciliari; che vi è profonda preoccupazione per il deteriorarsi dello stato di salute del dissidente buddista Thích Quảng Độ, attualmente agli arresti domiciliari;

E.

considerando che in Vietnam i partiti politici indipendenti, i sindacati e le organizzazioni per i diritti umani sono banditi e che per i raduni pubblici è necessaria un'autorizzazione ufficiale; che alcune proteste pacifiche sono state fortemente controllate, mantenendo alcuni attivisti di spicco agli arresti domiciliari, mentre altre manifestazioni sono state interrotte o vietate del tutto;

F.

considerando che le ampie misure di polizia adottate per prevenire e punire la partecipazione alle manifestazioni sono sfociate in una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché in violazioni dei diritti di riunione pacifica e di libertà di circolazione; che le condizioni di detenzione e trattamento dei prigionieri sono dure e che nel 2015 sono stati denunciati almeno sette decessi durante la detenzione preventiva, per i quali si sospettano casi di tortura o altre forme di maltrattamento da parte della polizia;

G.

considerando che, sebbene abbia accettato 182 delle 227 raccomandazioni formulate dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nell'ambito della revisione periodica di giugno 2014, il Vietnam ha respinto raccomandazioni come quelle concernenti la liberazione dei prigionieri politici e delle persone detenute senza imputazioni né processo, la riforma giuridica finalizzata a porre fine alle detenzioni politiche, la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani così come altre misure volte a promuovere la partecipazione del pubblico; che, tuttavia, il Vietnam ha concesso di recente a gruppi internazionali per i diritti umani di incontrare i rappresentanti dell'opposizione e i funzionari statali per la prima volta dalla fine della guerra del Vietnam;

H.

considerando che il Vietnam si ostina a invocare disposizioni del codice penale relative alla sicurezza nazionale formulate in modo vago, come ad esempio quelle relative alla «propaganda contro lo Stato», alla «sovversione» o all'«abuso di libertà democratiche», al fine di incriminare e mettere a tacere dissidenti politici, difensori dei diritti umani e chi viene considerato critico nei confronti del governo;

I.

considerando che nel maggio 2016 a Jonathan Head, un corrispondente della BBC, sarebbe stato vietato di fare un servizio sulla visita del presidente Obama in Vietnam e che il giornalista sarebbe stato privato dell'accreditamento senza un motivo ufficiale; che a Kim Quốc Hoa, ex caporedattore del giornale Người Cao Tuổi, è stato revocato il tesserino da giornalista all'inizio del 2015 e che questi è stato in seguito perseguito ai sensi dell'articolo 258 del codice penale per abuso delle libertà democratiche, dopo che il quotidiano aveva denunciato diversi funzionari corrotti;

J.

considerando che nella classifica 2016 dell'indice sulla libertà di stampa nel mondo dell'organizzazione Reporter senza frontiere il Vietnam si colloca al 175o posto su 180 paesi e che i media della carta stampata e radiotelevisivi sono controllati dal Partito comunista vietnamita, dall'esercito o da altri organi del governo; che il decreto n. 72 del 2013 limita ulteriormente la libertà di espressione su blog e social media e il decreto n. 174 del 2014 applica severe sanzioni ai social media e agli utenti di Internet che danno voce a una «propaganda contro lo Stato» o a «ideologie reazionarie»;

K.

considerando che la libertà di religione o di credo viene soffocata e che molte minoranze religiose, tra cui membri della Chiesa cattolica e persone appartenenti a religioni non riconosciute, quali la Chiesa buddista unificata del Vietnam, come pure membri di diverse chiese protestanti e della minoranza etnico-religiosa Montagnard, subiscono gravi persecuzioni religiose, come osservato dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo in occasione della sua visita in Vietnam;

L.

considerando che nell'aprile del 2016 il Vietnam ha adottato una legge sull'accesso alle informazioni e una modifica della legge sulla stampa che limitano la libertà di espressione e rafforzano la censura, nonché una serie di regolamentazioni che vietano le manifestazioni al di fuori dei tribunali durante i processi;

M.

considerando che, nell'indice sul divario di genere del Forum economico mondiale, il Vietnam ha perso posizioni, passando dal 42o posto nel 2007 all'83o nel 2015, e che la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne ha criticato le autorità vietnamite per non aver compreso il concetto di «vera parità di genere»; che, nonostante alcuni risultati positivi, la violenza domestica, la tratta di donne e ragazze, la prostituzione, l'HIV/AIDS e le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi continuano a rappresentare un problema nel paese;

N.

considerando che l'accordo globale di partenariato e cooperazione mira a stabilire un partenariato moderno, con un'ampia base e reciprocamente vantaggioso, fondato su interessi e principi condivisi come l'uguaglianza, il rispetto reciproco, lo Stato di diritto e i diritti umani;

O.

considerando che l'UE ha elogiato il Vietnam per i continui progressi nel campo dei diritti socio-economici, ma ha espresso a più riprese le sue preoccupazioni circa la situazione dei diritti politici e civili; che, nel dialogo annuale sui diritti umani, l'Unione ha tuttavia sollevato la questione delle limitazioni alla libertà di espressione, alla libertà dei media e alla libertà di riunione;

P.

considerando che l'UE è il più grande mercato di esportazione del Vietnam; che l'Unione, con i suoi Stati membri, è il maggiore fornitore di aiuti pubblici allo sviluppo del Vietnam e che, nel periodo 2014-2020, il bilancio unionale destinato a tale scopo subirà un aumento del 30 %, fino ad arrivare a 400 milioni di EUR;

1.

accoglie con favore il rafforzamento del partenariato e il dialogo sui diritti umani tra l'Unione europea e il Vietnam; valuta positivamente la ratifica, da parte del Vietnam lo scorso anno, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura;

2.

invita il governo del Vietnam a porre immediatamente fine a qualsiasi vessazione, intimidazione e persecuzione ai danni degli attivisti per i diritti umani, sociali e ambientali; insiste sulla necessità che il governo rispetti il diritto di tali attivisti di manifestare pacificamente e rilasci chiunque sia detenuto ingiustamente; chiede il rilascio immediato di tutti gli attivisti arrestati e imprigionati indebitamente, come Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức e Thích Quảng Độ;

3.

nutre forti preoccupazioni riguardo ai crescenti livelli di violenza perpetrata contro i manifestanti vietnamiti che hanno espresso la loro rabbia per l'enorme moria di pesci lungo costa centrale del paese; chiede che l'esito delle indagini sul disastro ambientale sia reso pubblico e che i responsabili rispondano del loro operato; invita il governo del Vietnam a rispettare il diritto alla libertà di riunione, in conformità degli obblighi in materia di diritti umani assunti a livello internazionale;

4.

critica le condanne emesse e le severe pene detentive a carico di giornalisti e blogger in Vietnam, tra cui Nguyễn Hữu Vinh e la sua collega Nguyễn Thị Minh Thúy e Đặng Xuân Diệu, e ne chiede la liberazione;

5.

deplora le continue violazioni dei diritti umani nel paese, tra cui le intimidazioni politiche, le vessazioni, le aggressioni, gli arresti arbitrari, le pene detentive severe e i processi iniqui di cui sono oggetto attivisti politici, giornalisti, blogger, dissidenti e difensori dei diritti umani, sia online che offline, in palese violazione degli obblighi in materia di diritti umani assunti dal Vietnam a livello internazionale;

6.

è preoccupato per la legge sulle associazioni e quella sul credo e sulla religione al vaglio dell'Assemblea nazionale, che sono incompatibili con le norme internazionali in materia di libertà di riunione e di libertà di religione o credo;

7.

esorta il Vietnam a rafforzare ulteriormente la cooperazione con i meccanismi dei diritti umani e a migliorare la conformità ai meccanismi di comunicazione degli organi previsti dai trattati; ribadisce il suo invito a conseguire risultati positivi nell'attuazione delle raccomandazioni della revisione periodica universale;

8.

esorta nuovamente a rivedere gli specifici articoli del codice penale vietnamita che sono utilizzati per soffocare la libertà di espressione; considera deplorevole che tra i 18 000 prigionieri a cui è stata concessa l'amnistia il 2 settembre 2015 non vi fosse alcun prigioniero politico; condanna le condizioni di detenzione e nelle carceri in Vietnam e chiede alle autorità vietnamite di garantire un accesso illimitato ai consulenti legali;

9.

sollecita il governo del Vietnam a istituire meccanismi efficaci di responsabilità per le forze di polizia e le agenzie di sicurezza, nell'ottica di fermare gli abusi nei confronti di prigionieri o detenuti;

10.

invita le autorità a porre fine alla persecuzione religiosa e a modificare la legislazione sullo status delle comunità religiose, in modo da ristabilire lo status giuridico delle religioni non riconosciute; esorta il Vietnam a ritirare il quinto progetto di legge sul credo e sulla religione, che al momento è in fase di discussione in seno all'Assemblea nazionale, e a preparare una nuova bozza che sia conforme agli obblighi assunti dal paese a norma dell'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; chiede il rilascio dei leader religiosi, tra cui il pastore Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng e Ngô Hào;

11.

chiede al Vietnam di contrastare la discriminazione nei confronti delle donne, introducendo una legislazione anti-tratta e adottando misure efficaci per reprimere la violenza domestica e le violazioni dei diritti riproduttivi;

12.

elogia il Vietnam per il ruolo di primo piano che svolge in Asia sul fronte dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), in particolare per la legge recentemente approvata sul matrimonio e la famiglia, che consente la celebrazione di matrimoni tra persone dello stesso sesso;

13.

chiede alla commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN di esaminare la situazione dei diritti umani in Vietnam, concentrandosi in particolare sulla libertà di espressione, e di formulare raccomandazioni al paese;

14.

invita il governo vietnamita a formulare un invito permanente per procedure speciali delle Nazioni Unite, in particolare al relatore speciale sulla libertà di espressione e al relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani;

15.

chiede all'UE di potenziare il dialogo politico sui diritti umani con il Vietnam, nel quadro dell'accordo globale di partenariato e cooperazione;

16.

invita la delegazione dell'UE a sfruttare tutti i mezzi e gli strumenti opportuni per accompagnare il governo del Vietnam in questo percorso e sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani; sottolinea l'importanza del dialogo sui diritti umani tra l'Unione europea e le autorità vietnamite, in particolare se ad esso segue una reale attuazione; evidenzia che tale dialogo dovrebbe essere efficiente e orientato ai risultati;

17.

riconosce gli sforzi compiuti dal governo vietnamita nel rafforzamento delle relazioni UE-ASEAN, come pure nel sostegno all'adesione dell'UE al vertice dell'Asia orientale;

18.

elogia il Vietnam per aver conseguito numerosi obiettivi di sviluppo del millennio e invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a garantire un sostegno continuo alle autorità vietnamite, alle organizzazioni non governative e alle organizzazioni della società civile del paese nell'ambito dell'agenda per lo sviluppo post 2015;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e all'Assemblea nazionale del Vietnam, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'ASEAN, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/126


P8_TA(2016)0279

Un regolamento per un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente (2016/2610(RSP))

(2018/C 086/19)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a norma del quale il diritto a una buona amministrazione è un diritto fondamentale,

vista l'interrogazione alla Commissione su un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente dell'Unione europea (O-000079/2016 — B8-0705/2016),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (1),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, l'articolo 123, paragrafo 2, e l'articolo 46, paragrafo 6, del suo regolamento,

1.

rammenta che, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013, il Parlamento, a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha chiesto l'adozione di un regolamento su un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente, ai sensi dell'articolo 298 TFUE, ma nonostante la risoluzione sia stata approvata a stragrande maggioranza (572 voti a favore, 16 contrari, 12 astenuti), la richiesta del Parlamento non è stata seguita da una proposta della Commissione;

2.

invita la Commissione a esaminare la proposta di regolamento allegata;

3.

invita la Commissione a presentargli una proposta legislativa da inserire nel suo programma di lavoro per il 2017;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


(1)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 17.


Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

per un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 298,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Con lo sviluppo delle competenze dell'Unione europea, i cittadini si confrontano sempre più direttamente con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, ma non sempre i loro diritti procedurali sono adeguatamente protetti.

(2)

In un'Unione fondata sullo Stato di diritto è necessario garantire che i diritti e gli obblighi procedurali siano sempre definiti, elaborati e rispettati in maniera adeguata. I cittadini hanno il diritto di attendersi dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione un livello elevato di trasparenza, efficienza, rapidità di esecuzione e reattività. I cittadini hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni adeguate sulla possibilità di promuovere ulteriori azioni con riferimento alla questione che li riguarda.

(3)

Le norme e i principi vigenti in materia di buona amministrazione sono ripartiti su un'ampia varietà di fonti: diritto primario, diritto derivato, giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, normativa non vincolante («soft law») e impegni assunti unilateralmente dalle istituzioni dell'Unione.

(4)

Nel corso degli anni l'Unione ha elaborato un ampio numero di procedure amministrative settoriali, sotto forma di disposizioni vincolanti e non vincolanti, senza necessariamente tenere conto della coerenza globale del sistema. Da questa complessa serie di procedure diverse derivano lacune e incoerenze tra le procedure stesse.

(5)

Il fatto che l'Unione non disponga di un insieme coerente e completo di norme codificate di diritto amministrativo rende difficile per i cittadini comprendere i loro diritti amministrativi a norma del diritto dell'Unione.

(6)

Nell'aprile 2000 il Mediatore europeo aveva proposto alle istituzioni di adottare un Codice di buona condotta amministrativa, nella convinzione che a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione dovrebbe applicarsi lo stesso codice.

(7)

Nella sua risoluzione del 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha approvato, con alcune modifiche, il progetto di codice del Mediatore europeo, e ha invitato la Commissione a presentare una proposta di regolamento contenente un codice di buona condotta amministrativa sulla base dell'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(8)

I vigenti codici di condotta interni adottati in seguito dalle diverse istituzioni, principalmente sulla base di tale codice del Mediatore, hanno un effetto limitato, sono diversi tra loro e non sono giuridicamente vincolanti.

(9)

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha dotato l'Unione della base giuridica per l'adozione di un regolamento sui procedimenti amministrativi. L'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di regolamenti al fine di garantire che nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si basino su un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha inoltre attribuito alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») lo stesso valore giuridico dei trattati.

(10)

Il titolo V («Cittadinanza») della Carta sancisce, all'articolo 41, il diritto a una buona amministrazione, stabilendo che ogni persona ha diritto a un trattamento imparziale, equo ed entro un termine ragionevole, delle questioni che la riguardano da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'articolo 41 della Carta indica inoltre, in un elenco non esaustivo, alcuni degli elementi inclusi nella definizione del diritto a una buona amministrazione, quali il diritto di ogni persona di essere ascoltata e di accedere al fascicolo che la riguarda, il diritto a decisioni motivate da parte dell'amministrazione e la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni e dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché il diritto all'utilizzo della propria lingua.

(11)

Un'efficiente amministrazione dell'Unione è essenziale per l'interesse generale. L'eccesso come anche la mancanza di regole e procedure può portare a una cattiva amministrazione, che può anche derivare dall'esistenza di norme e procedure contraddittorie, incoerenti o poco chiare.

(12)

Procedimenti amministrativi coerenti e adeguatamente strutturati favoriscono l'efficienza dell'amministrazione e un'idonea applicazione del diritto a una buona amministrazione garantito quale principio generale del diritto dell'Unione nonché ai sensi dell'articolo 41 della Carta.

(13)

Nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013, il Parlamento europeo ha chiesto che fosse adottato un regolamento su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi volto a garantire il diritto a una buona amministrazione attraverso un'amministrazione europea aperta, efficiente e indipendente. L'adozione di un insieme comune di regole in materia di procedimenti amministrativi a livello delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione dovrebbe aumentare la certezza del diritto, colmare le lacune del sistema giuridico dell'Unione e quindi contribuire al rispetto dello Stato di diritto.

(14)

La finalità del presente regolamento è quella di stabilire una serie di norme procedurali che l'amministrazione dell'Unione dovrebbe rispettare nello svolgimento delle sue attività amministrative. Tali norme procedurali sono intese a garantire un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente e un'adeguata applicazione del diritto a una buona amministrazione.

(15)

Ai sensi dell'articolo 298 TFUE, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle amministrazioni degli Stati membri. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle procedure legislative, ai procedimenti giudiziari e alle procedure che portano all'adozione di atti non legislativi direttamente sulla base dei trattati, di atti delegati o di atti di esecuzione.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'amministrazione dell'Unione fatti salvi altri atti giuridici dell'Unione che prevedono specifiche norme in materia di procedimenti amministrativi. Tuttavia, le procedure amministrative settoriali non sono pienamente coerenti e complete. Al fine di garantire la coerenza complessiva delle attività amministrative dell'amministrazione dell'Unione e il pieno rispetto del diritto a una buona amministrazione, gli atti giuridici che prevedono specifiche norme in materia di procedimenti amministrativi dovrebbero, pertanto, essere interpretati in conformità del presente regolamento e le loro lacune dovrebbero essere colmate dalle disposizioni pertinenti del presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce diritti e obblighi da applicare come regola generale a tutti i procedimenti amministrativi conformemente al diritto dell'Unione e riduce pertanto la frammentazione delle norme procedurali applicabili, frutto della legislazione settoriale.

(17)

Le norme in materia di procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono volte ad attuare i principi di buona amministrazione sanciti in un'ampia varietà di fonti giuridiche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tali principi sono esposti di seguito e la loro formulazione dovrebbe ispirare l'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento.

(18)

Il principio dello Stato di diritto, enunciato nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), è il caposaldo dei valori dell'Unione. In virtù di tale principio, qualsiasi azione dell'Unione deve essere fondata sui trattati in conformità al principio di attribuzione. Inoltre, il principio di legalità, in quanto corollario dello Stato di diritto, impone che le attività dell'amministrazione dell'Unione siano svolte in piena conformità con la legge.

(19)

Qualsiasi atto giuridico di diritto dell'Unione deve essere conforme al principio di proporzionalità, per cui qualsiasi misura adottata dall'amministrazione dell'Unione deve essere appropriata e necessaria per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla misura in questione: qualora sia possibile scegliere fra più misure potenzialmente appropriate, deve essere adottata quella meno onerosa, e gli oneri imposti dall'amministrazione non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

(20)

Il diritto a una buona amministrazione richiede che gli atti amministrativi siano adottati dall'amministrazione dell'Unione secondo procedure amministrative che garantiscono imparzialità, equità e tempestività.

(21)

Il diritto a una buona amministrazione richiede che qualsiasi decisione di avviare un procedimento amministrativo sia notificata alle parti e fornisca le informazioni necessarie a consentire loro di esercitare i loro diritti nel corso del procedimento amministrativo. In casi debitamente giustificati e in via eccezionale, in cui ciò sia reso necessario da motivi di interesse generale, l'amministrazione dell'Unione può ritardare oppure omettere la notifica.

(22)

Nel caso in cui il procedimento amministrativo sia avviato su richiesta di una delle parti, il diritto a una buona amministrazione impone all'amministrazione dell'Unione di notificare per iscritto il ricevimento della domanda. Nell'avviso di ricevimento dovrebbero essere indicate le informazioni necessarie a consentire alla parte di esercitare i suoi diritti di difesa durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe avere il diritto di respingere le domande inutili o abusive che potrebbero compromettere l'efficienza amministrativa.

(23)

Ai fini della certezza del diritto, un procedimento amministrativo dovrebbe essere avviato entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'evento si è verificato. È quindi opportuno che il presente regolamento contenga disposizioni in merito a un termine di prescrizione.

(24)

Il diritto a una buona amministrazione richiede che l'amministrazione dell'Unione eserciti un dovere di diligenza, il quale obbliga l'amministrazione a stabilire ed esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti, di fatto e di diritto, di un caso tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, in ogni fase del procedimento. A tal fine, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe avere il potere di procedere all'audizione delle parti, dei testimoni e di esperti, di richiedere documenti e registri e di effettuare visite o ispezioni. Nello scegliere gli esperti, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe assicurarsi che essi siano tecnicamente competenti e che non sussista alcun conflitto di interessi.

(25)

Nel corso dell'indagine svolta dall'amministrazione dell'Unione, le parti dovrebbero avere l'obbligo di cooperare con l'amministrazione assistendola nell'accertamento dei fatti e delle circostanze del caso di specie. Quando richiede alle parti di collaborare, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe dare loro un termine ragionevole per rispondere e dovrebbe informarle del loro diritto di non autoaccusarsi qualora il procedimento amministrativo possa comportare una sanzione.

(26)

Il diritto di essere trattati in modo imparziale dall'amministrazione dell'Unione è un corollario del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, e implica l'obbligo per i membri del personale di astenersi dal prendere parte ad un procedimento amministrativo nel caso in cui essi abbiano un interesse personale diretto o indiretto, incluso, in particolare, familiare o finanziario, tale da compromettere la loro imparzialità.

(27)

Il diritto a una buona amministrazione potrebbe richiedere che, in determinate circostanze, l'amministrazione effettui delle ispezioni, ove ciò sia necessario per adempiere un obbligo o raggiungere un obiettivo ai sensi del diritto dell'Unione. Tali ispezioni dovrebbero rispettare determinate condizioni e procedure al fine di salvaguardare i diritti delle parti.

(28)

Il diritto di essere ascoltati dovrebbe essere rispettato in qualsiasi procedimento che sia stato promosso nei confronti di una persona e possa concludersi con un atto ad essa pregiudizievole. Esso non dovrebbe essere escluso o limitato da nessuna misura legislativa. Il diritto di essere ascoltati richiede che la persona interessata riceva un'esposizione esatta e completa delle pretese avanzate o delle obiezioni sollevate e abbia la possibilità di presentare osservazioni in merito alla sussistenza ed alla pertinenza dei fatti e ai documenti utilizzati.

(29)

Il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto della parte di un procedimento amministrativo di avere accesso al proprio fascicolo, diritto che costituisce anche un requisito essenziale al fine di godere del diritto di essere ascoltato. Quando la protezione dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale non le consente di avere pieno accesso al fascicolo, è opportuno che la parte riceva almeno una sintesi adeguata del contenuto del fascicolo stesso. Al fine di agevolare l'accesso ai fascicoli e, in tal modo, garantire la gestione trasparente delle informazioni, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe tenere un registro della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti che riceve e delle misure che adotta, e stabilire un indice dei fascicoli registrati.

(30)

L'amministrazione dell'Unione dovrebbe adottare gli atti amministrativi in tempi ragionevoli. Un'amministrazione lenta è una cattiva amministrazione. Qualsiasi ritardo nell'adozione di un atto amministrativo dovrebbe essere giustificato, e la parte del procedimento amministrativo dovrebbe essere debitamente informata del ritardo stesso e della data prevista per l'adozione dell'atto amministrativo.

(31)

Il diritto a una buona amministrazione impone all'amministrazione dell'Unione l'obbligo di indicare chiaramente i motivi sui quali i suoi atti amministrativi si fondano. La motivazione dovrebbe indicare la base giuridica dell'atto, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli obiettivi generali che intende raggiungere. Essa dovrebbe esplicitare in modo chiaro e inequivoco l'iter logico seguito dall'autorità competente che ha adottato l'atto, in modo da consentire alle parti interessate di decidere se vogliono difendere i loro diritti proponendo un ricorso giurisdizionale.

(32)

Conformemente al diritto ad un ricorso effettivo, né l'Unione né gli Stati membri possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto dell'Unione. Invece, essi sono tenuti a garantire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace e non possono applicare alcuna norma o procedura che possa impedire, anche solo temporaneamente, al diritto dell'Unione di avere piena validità ed efficacia.

(33)

Per agevolare l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe indicare, nei propri atti amministrativi, i mezzi di impugnazione a disposizione delle parti i cui diritti e interessi sono toccati da tali atti. Oltre alla possibilità di avviare un procedimento giudiziario o di presentare denuncia al Mediatore europeo, dovrebbe essere riconosciuto alle parti il diritto di proporre un ricorso amministrativo, fornendo loro informazioni circa la procedura e il termine per la proposizione del ricorso medesimo.

(34)

La proposizione di un ricorso amministrativo non pregiudica il diritto della parte di proporre un ricorso giurisdizionale. Ai fini dei termini per la presentazione di una domanda di controllo giurisdizionale, l'atto amministrativo si considera definitivo se la parte non propone un ricorso amministrativo entro il termine previsto al riguardo, ovvero, qualora la parte proponga un ricorso amministrativo, l'atto amministrativo definitivo è l'atto che conclude detto ricorso.

(35)

Conformemente ai principi di trasparenza e di certezza del diritto, le parti di un procedimento amministrativo dovrebbero essere in grado di comprendere chiaramente i diritti e i doveri che derivano per loro da un atto amministrativo di cui sono destinatarie. A tal fine, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe assicurarsi che i suoi atti amministrativi siano redatti in un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile e producano effetti dal momento in cui sono notificati alle parti. Nell'adempiere tale obbligo, è necessario che l'amministrazione dell'Unione faccia un uso appropriato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e si adegui all'evoluzione di tali tecnologie.

(36)

A fini di trasparenza e di efficienza amministrativa, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe assicurarsi che gli errori materiali, di calcolo o simili contenuti nei suoi atti amministrativi siano corretti dall'autorità competente.

(37)

Il principio di legalità, in quanto corollario dello Stato di diritto, impone all'amministrazione dell'Unione l'obbligo di rettificare o revocare gli atti amministrativi illegittimi. Tuttavia, considerato che la rettifica o la revoca di un atto amministrativo potrebbe essere in contrasto con la tutela dell'affidamento e il principio della certezza del diritto, l'amministrazione dell'Unione dovrebbe valutare in modo accurato e imparziale gli effetti della rettifica o della revoca sulle altre parti e includere le conclusioni di tale valutazione nella motivazione della rettifica o della revoca.

(38)

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di scrivere alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. L'amministrazione dell'Unione dovrebbe rispettare i diritti linguistici delle parti garantendo che il procedimento amministrativo si svolga in una delle lingue dei trattati scelta dalla parte. Nel caso di un procedimento amministrativo avviato dall'amministrazione dell'Unione, la prima notifica dovrebbe essere redatta in una delle lingue del trattato corrispondente allo Stato membro in cui si trova la parte.

(39)

Il principio di trasparenza e il diritto di accesso ai documenti hanno una particolare importanza nell'ambito di un procedimento amministrativo, fatti salvi gli atti legislativi adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE. Ogni limitazione di tali principi dovrebbe essere interpretata restrittivamente in conformità dei criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e dovrebbe pertanto essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà ed essere soggetta al principio di proporzionalità.

(40)

Il diritto alla protezione dei dati personali implica che, fatti salvi gli atti legislativi adottati a norma dell'articolo 16 TFUE, i dati utilizzati dall'amministrazione dell'Unione dovrebbero essere accurati, aggiornati e registrati in modo lecito.

(41)

Il principio della tutela del legittimo affidamento deriva dallo Stato di diritto ed implica che le azioni degli organismi pubblici non dovrebbero interferire con i diritti acquisiti e le situazioni giuridiche finali, a meno che ciò sia assolutamente necessario nel pubblico interesse. Le aspettative legittime dovrebbero essere tenute nel debito conto quando un atto amministrativo sia rettificato o revocato.

(42)

Il principio della certezza del diritto richiede che la normativa dell'Unione sia chiara e precisa. Tale principio mira a garantire che le situazioni e i rapporti giuridici disciplinati dal diritto dell'Unione restino prevedibili, nel senso che i singoli dovrebbero essere in grado di conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e di regolarsi di conseguenza. Conformemente al principio della certezza del diritto, non si dovrebbero adottare misure retroattive, salvo che in circostanze debitamente giustificate sul piano giuridico.

(43)

Al fine di garantire la coerenza complessiva delle attività dell'amministrazione dell'Unione, gli atti amministrativi di portata generale dovrebbero essere conformi ai principi di buona amministrazione di cui al presente regolamento.

(44)

Nell'interpretazione del presente regolamento si dovrebbe prestare un'attenzione specifica alla parità di trattamento e alla non discriminazione, che si applicano alle attività amministrative in quanto importanti corollari dello Stato di diritto e dei principi di efficienza e indipendenza dell'amministrazione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali che disciplinano le attività amministrative dell'amministrazione dell'Unione.

2.   L'obiettivo del presente regolamento consiste nel garantire il diritto ad una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attraverso un'amministrazione aperta, efficiente ed indipendente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle attività amministrative delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica alle attività dell'amministrazione dell'Unione nel corso di:

a)

procedure legislative,

b)

procedimenti giudiziari,

c)

procedimenti che portano all'adozione di atti non legislativi basati direttamente sui trattati, su atti delegati o su atti di esecuzione.

3.   Il presente regolamento non si applica all'amministrazione degli Stati membri.

Articolo 3

Rapporto tra il presente regolamento e altri atti giuridici dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatti salvi gli altri atti giuridici dell'Unione che prevedono specifiche norme di procedura amministrativa. Il presente regolamento integra tali atti giuridici dell'Unione, che sono interpretati in modo coerente con le sue disposizioni pertinenti.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a)

«amministrazione dell'Unione»: l'amministrazione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;

b)

«attività amministrative»: quelle effettuate dall'amministrazione dell'Unione per l'attuazione del diritto dell'Unione, ad eccezione delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

c)

«procedimento amministrativo»: il processo mediante il quale l'amministrazione dell'Unione elabora, adotta, attua ed applica atti amministrativi;

d)

«membro del personale»: un funzionario ai sensi dell'articolo 1 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o un agente quale definito al primo, secondo o terzo trattino dell'articolo 1 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

e)

«autorità competente»: l'istituzione, l'organo o l'organismo, l'ufficio all'interno di essa oppure il titolare di una posizione all'interno dell'amministrazione dell'Unione che, secondo la legge applicabile, è responsabile del procedimento amministrativo;

f)

«parte»: qualunque persona fisica o giuridica sulla cui situazione giuridica possa incidere l'esito di un procedimento amministrativo.

CAPO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

I procedimenti amministrativi possono essere avviati dall'amministrazione dell'Unione di propria iniziativa o su richiesta di una parte.

Articolo 6

Avvio da parte dell'amministrazione dell'Unione

1.   I procedimenti amministrativi possono essere avviati dall'amministrazione dell'Unione di propria iniziativa, in seguito alla decisione dell'autorità competente. Prima di decidere se avviare il procedimento, l'autorità competente esamina le circostanze specifiche del caso.

2.   La decisione di avviare un procedimento amministrativo è notificata alle parti. La decisione non è resa pubblica prima che abbia avuto luogo tale notifica.

3.   La notifica può essere ritardata od omessa solo quando sia strettamente necessario nell'interesse pubblico. La decisione di ritardare od omettere la notifica è debitamente motivata.

4.   Nella decisione di avviare un procedimento amministrativo figurano:

a)

un numero di riferimento e la data;

b)

l'oggetto e lo scopo del procedimento;

c)

la descrizione delle fasi principali del procedimento;

d)

il nome e il recapito del membro del personale responsabile;

e)

l'autorità competente;

f)

il termine per l'adozione dell'atto amministrativo e le conseguenze dell'eventuale mancata adozione di tale atto entro tale termine;

g)

i mezzi d'impugnazione disponibili;

h)

l'indirizzo del sito internet di cui all'articolo 28, se del caso.

5.   La decisione di avviare un procedimento amministrativo è redatta nelle lingue dei trattati corrispondenti agli Stati membri in cui si trovano le parti.

6.   Il procedimento amministrativo è avviato entro un periodo di tempo ragionevole dalla data dell'evento che ne costituirebbe il presupposto. Esso non può in alcun caso essere avviato dopo 10 anni dalla data di tale evento.

Articolo 7

Avvio su richiesta

1.   I procedimenti amministrativi possono essere avviati da una parte.

2.   Le richieste di avviare un procedimento non sono soggette a inutili requisiti formali. Esse indicano chiaramente il nome della parte richiedente, un indirizzo per le notifiche, l'oggetto della richiesta, i fatti pertinenti e i motivi della richiesta, una data e un luogo e l'autorità competente alla quale sono indirizzate. Le richieste sono presentate per iscritto, su supporto cartaceo o elettronico, e sono redatte in una delle lingue dei trattati.

3.   La ricezione della richiesta è attestata da un avviso di ricevimento, redatto nella lingua della richiesta, nel quale figurano:

a)

un numero di riferimento e la data;

b)

la data di ricevimento della richiesta;

c)

una descrizione delle fasi principali del procedimento;

d)

il nome e il recapito del membro del personale responsabile;

e)

il termine per l'adozione dell'atto amministrativo e le conseguenze dell'eventuale mancata adozione di tale atto entro tale termine;

f)

l'indirizzo del sito internet di cui all'articolo 28, se del caso.

4.   Nel caso in cui la richiesta non sia conforme a uno o più dei requisiti di cui al paragrafo 2, nell'avviso di ricevimento è indicato un termine ragionevole entro il quale rimediare all'irregolarità o presentare gli eventuali documenti mancanti. Le richieste inutili o manifestamente infondate possono essere respinte in quanto irricevibili mediante un avviso di ricevimento motivato succintamente. Nei casi in cui uno stesso richiedente presenti abusivamente più richieste in successione, non è inviato alcun avviso di ricevimento.

5.   Se la richiesta è indirizzata a un'autorità che non è competente a trattare il caso, detta autorità trasmette la richiesta all'autorità competente e indica, nell'avviso di ricevimento, l'autorità competente alla quale la richiesta è stata trasmessa oppure comunica che la questione non rientra nella competenza dell'amministrazione dell'Unione.

6.   Quando l'autorità competente avvia il procedimento amministrativo richiesto, si applicano, se pertinenti, i paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 6.

CAPO III

GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 8

Diritti procedurali

In relazione alla gestione del procedimento, le parti hanno i seguenti diritti:

a)

ricevere tutte le informazioni pertinenti relative al procedimento in modo chiaro e comprensibile;

b)

comunicare, nonché espletare, ove possibile e opportuno, tutte le formalità procedurali, a distanza e per via elettronica;

c)

utilizzare una qualsiasi delle lingue dei trattati e ricevere comunicazioni nella lingua dei trattati da loro scelta;

d)

essere informate di tutte le fasi e decisioni procedurali che possano riguardarle;

e)

essere rappresentate da un avvocato o da un'altra persona di loro scelta;

f)

pagare soltanto oneri ragionevoli e proporzionati ai costi del procedimento in questione.

Articolo 9

Obbligo di esame accurato ed imparziale

1.   L'autorità competente esamina il caso in maniera accurata ed imparziale. Essa tiene conto di tutti i fattori pertinenti e raccoglie tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione.

2.   Al fine di raccogliere le informazioni necessarie, l'autorità competente può, se del caso:

a)

procedere all'audizione delle parti, dei testimoni e di esperti,

b)

richiedere documenti e registri,

c)

effettuare visite ed ispezioni.

3.   Le parti possono produrre le prove che esse ritengono appropriate.

Articolo 10

Obbligo di cooperazione

1.   Le parti cooperano con l'autorità competente per accertare i fatti e le circostanze del caso di specie.

2.   Le parti dispongono di un termine ragionevole per rispondere a tutte le richieste di cooperazione, tenuto conto della portata e della complessità della richiesta e delle esigenze dell'indagine.

3.   Nel caso in cui il procedimento amministrativo possa comportare una sanzione, le parti sono informate del loro diritto di non autoaccusarsi.

Articolo 11

Testimoni ed esperti

I testimoni e gli esperti possono essere sentiti su iniziativa dell'autorità competente o su proposta delle parti. L'autorità competente si adopera per scegliere esperti tecnicamente competenti e si assicura che non sussista alcun conflitto di interessi.

Articolo 12

Ispezioni

1.   Le ispezioni possono essere effettuate quando un atto legislativo dell'Unione conferisce un potere di ispezione e ove siano necessarie per adempiere un obbligo o raggiungere un obiettivo ai sensi del diritto dell'Unione.

2.   Le ispezioni sono eseguite in conformità alle specifiche stabilite ed entro i limiti fissati nell'atto che le dispone o autorizza per quanto riguarda le misure che possono essere adottate e i locali che possano essere ispezionati. Gli ispettori esercitano il loro potere solo su presentazione di un'autorizzazione scritta che indica la loro identità e la loro qualifica.

3.   L'autorità responsabile dell'ispezione informa la parte interessata dall'ispezione della data e dell'ora di inizio dell'ispezione. Tale parte ha il diritto di essere presente durante l'ispezione e di esprimere pareri e porre domande riguardo all'ispezione stessa. Nei casi in cui sia assolutamente necessario nell'interesse pubblico, l'autorità responsabile dell'ispezione può ritardare od omettere tale notifica per ragioni debitamente motivate.

4.   Durante l'ispezione, le parti presenti sono informate, nella misura del possibile, dell'oggetto e dello scopo dell'ispezione, della procedura e delle norme che disciplinano l'ispezione, delle misure che faranno seguito all'ispezione e delle possibili conseguenze di questa. L'ispezione è effettuata senza causare indebiti pregiudizi all'oggetto dell'ispezione o alla persona che lo detiene.

5.   Gli ispettori redigono senza indugio un rapporto di ispezione in cui riassumono il contributo di quest'ultima ai fini dell'indagine e danno atto delle principali osservazioni formulate. L'autorità competente per l'ispezione trasmette copia del rapporto di ispezione alle parti che hanno il diritto di essere presenti durante l'ispezione.

6.   L'autorità responsabile dell'ispezione la prepara e la effettua in stretta cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'ispezione ha luogo, salvo nei casi in cui lo Stato membro stesso sia interessato dall'ispezione o in cui ciò comprometterebbe lo scopo di quest'ultima.

7.   Nell'effettuare un'ispezione e nel redigere il relativo rapporto, l'autorità responsabile dell'ispezione tiene conto dei requisiti procedurali posti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato che specificano gli elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro in cui il rapporto di ispezione è destinato ad essere impiegato.

Articolo 13

Conflitto di interessi

1.   Un membro del personale non partecipa ad alcun procedimento amministrativo nei confronti del quale abbia un interesse personale diretto o indiretto incluso, in particolare, un interesse familiare o finanziario, tale da compromettere la sua imparzialità.

2.   L'eventuale conflitto di interessi è comunicato dal membro del personale in questione all'autorità competente, la quale, tenendo conto delle particolari circostanze del caso, decide se escludere tale persona dal procedimento amministrativo.

3.   Qualsiasi parte può chiedere che un membro del personale sia escluso dalla partecipazione a un procedimento amministrativo per motivi di conflitto di interessi. A tal fine essa presenta richiesta scritta e motivata all'autorità competente, la quale decide dopo aver sentito il membro del personale in questione.

Articolo 14

Diritto di essere sentiti

1.   Le parti hanno il diritto di essere sentite prima che sia adottata qualsiasi misura individuale pregiudizievole nei loro confronti.

2.   Le parti devono ricevere informazioni sufficienti e disporre di un tempo adeguato per preparare i propri argomenti.

3.   Le parti devono avere la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto od oralmente, se necessario, e, se decidono in tal senso, con l'assistenza di una persona di loro scelta.

Articolo 15

Diritto di accesso al fascicolo

1.   Le parti interessate hanno pieno accesso al fascicolo, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale. Qualsiasi limitazione a tale diritto è debitamente motivata.

2.   Se non possono avere pieno accesso all'intero fascicolo, le parti ricevono una sintesi adeguata del contenuto dei relativi documenti.

Articolo 16

Obbligo di tenere registri

1.   Per ciascun fascicolo, l'amministrazione dell'Unione tiene un registro della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti ricevuti e delle misure adottate. Essa stabilisce un indice dei fascicoli in suo possesso.

2.   I registri sono tenuti nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati.

Articolo 17

Termini

1.   Gli atti amministrativi sono adottati, e i procedimenti amministrativi sono conclusi, in tempi ragionevoli e senza indebito ritardo. Il termine per l'adozione di un atto amministrativo non è superiore a tre mesi dalla data:

a)

della notifica della decisione di avviare il procedimento amministrativo, se questo è stato avviato dall'amministrazione dell'Unione, oppure

b)

dell'avviso di ricevimento della richiesta, se il procedimento amministrativo è stato avviato su richiesta di parte.

2.   Se un atto amministrativo non può essere adottato entro il termine prescritto, le parti interessate sono informate del ritardo e dei motivi che lo giustificano nonché della probabile data di adozione dell'atto stesso. Su richiesta, l'autorità competente risponde alle domande concernenti lo stato di avanzamento dell'esame della questione.

3.   Se l'amministrazione dell'Unione non accusa ricevuta di una richiesta entro tre mesi, la richiesta si considera respinta.

4.   I termini sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1).

CAPO IV

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 18

Forma degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi sono redatti per iscritto e firmati dall'autorità competente. Essi sono formulati in modo chiaro, semplice e comprensibile.

Articolo 19

Obbligo di motivazione

1.   Gli atti amministrativi indicano chiaramente i motivi sui quali si fondano.

2.   Gli atti amministrativi indicano la loro base giuridica, i loro presupposti di fatto e il modo in cui i diversi interessi pertinenti sono stati presi in considerazione.

3.   Gli atti amministrativi contengono una motivazione individuale riguardante la situazione delle parti. Qualora ciò non sia possibile a causa del gran numero di persone interessate, è sufficiente una motivazione generale. In tal caso, tuttavia, la parte che abbia richiesto espressamente una motivazione individuale ha il diritto di riceverla.

Articolo 20

Mezzi di impugnazione

1.   Gli atti amministrativi indicano chiaramente che è possibile un ricorso amministrativo contro di essi.

2.   Le parti hanno il diritto di presentare un ricorso amministrativo contro gli atti amministrativi che pregiudicano i loro diritti e interessi. I ricorsi amministrativi sono presentati all'autorità gerarchicamente superiore e, ove ciò non sia possibile, alla stessa autorità che ha adottato l'atto amministrativo.

3.   Gli atti amministrativi descrivono la procedura da seguire per presentare un ricorso amministrativo, e indicano il nominativo e l'indirizzo amministrativo dell'autorità competente o del membro del personale pertinente cui presentare il ricorso, nonché il termine per la presentazione del ricorso medesimo. Se entro la scadenza di tale termine non è stato presentato alcun ricorso, l'atto amministrativo si considera definitivo.

4.   Nei casi in cui il diritto dell'Unione preveda la possibilità di avviare un procedimento giudiziario o presentare una denuncia al Mediatore europeo, gli atti amministrativi fanno chiaro riferimento a tale possibilità.

Articolo 21

Notifica degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi che riguardano i diritti e gli interessi delle parti sono notificati loro per iscritto non appena sono adottati. Gli atti amministrativi producono effetti nei confronti di una parte dal momento in cui le sono notificati.

CAPITOLO V

RETTIFICA E REVOCA DI ATTI

Articolo 22

Correzione degli errori negli atti amministrativi

1.   Gli errori materiali, di calcolo o simili sono corretti dall'autorità competente di propria iniziativa o su richiesta della parte interessata.

2.   Prima di effettuare una correzione se ne informano le parti, e la correzione produce effetti dal momento della notifica. Qualora ciò non sia possibile a causa del gran numero di parti interessate, sono adottate le misure necessarie per far sì che tutte le parti vengano informate senza indebito ritardo.

Articolo 23

Rettifica o revoca di atti amministrativi pregiudizievoli ad una parte

1.   L'autorità competente rettifica o revoca, di sua iniziativa o su richiesta della parte interessata, un atto amministrativo illegittimo che rechi pregiudizio ad una parte. La rettifica o la revoca ha effetto retroattivo.

2.   L'autorità competente rettifica o revoca, di sua iniziativa o su richiesta della parte interessata, un atto amministrativo legittimo che rechi pregiudizio ad una parte qualora siano venuti meno i motivi che hanno condotto all'adozione dell'atto specifico. La rettifica o la revoca non ha effetto retroattivo.

3.   La rettifica o la revoca produce effetti dal momento della sua notifica alla parte.

4.   Qualora un atto amministrativo sia pregiudizievole ad una parte e al tempo stesso vantaggioso per altre parti, viene redatta una valutazione del suo possibile impatto su tutte le parti e le conclusioni di tale valutazione sono incluse nella motivazione della rettifica o della revoca.

Articolo 24

Rettifica o revoca di atti amministrativi vantaggiosi per una parte

1.   L'autorità competente rettifica o revoca, di sua iniziativa o su richiesta di un'altra parte, l'atto amministrativo illegittimo vantaggioso per una parte.

2.   Si tiene debito conto delle conseguenze della rettifica o della revoca per le parti che potevano legittimamente aspettarsi che l'atto fosse legittimo. Nel caso in cui queste parti, per aver fatto affidamento sulla legittimità della decisione, dovessero sostenere delle perdite, l'autorità competente valuta se tali parti abbiano diritto a un risarcimento.

3.   La rettifica o la revoca ha effetto retroattivo soltanto se effettuata entro un periodo di tempo ragionevole. Se una parte poteva legittimamente aspettarsi che l'atto fosse legittimo e ha sostenuto che esso doveva essere mantenuto, la rettifica o la revoca non ha effetto retroattivo nei confronti di tale parte.

4.   L'autorità competente può, di sua iniziativa o su richiesta di una parte, rettificare o revocare un atto amministrativo legittimo vantaggioso per un'altra parte qualora siano venuti meno i motivi che hanno condotto a tale atto specifico. Si tiene debito conto del legittimo affidamento delle altre parti.

5.   La rettifica o la revoca produce effetti dal momento della sua notifica alla parte.

Articolo 25

Gestione delle correzioni di errori, delle rettifiche e delle revoche

Le disposizioni pertinenti dei capi III, IV e VI del presente regolamento si applicano anche alla correzione degli errori, alle rettifiche e alle revoche degli atti amministrativi.

CAPO VI

ATTI AMMINISTRATIVI DI PORTATA GENERALE

Articolo 26

Rispetto dei diritti procedurali

Gli atti amministrativi di portata generale adottati dall'amministrazione dell'Unione rispettano i diritti procedurali di cui al presente regolamento.

Articolo 27

Base giuridica, motivazione e pubblicazione

1.   Gli atti amministrativi di portata generale adottati dall'amministrazione dell'Unione indicano la loro base giuridica e i motivi sui quali si fondano.

2.   Essi entrano in vigore alla data della loro pubblicazione con mezzi direttamente accessibili agli interessati.

CAPO VII

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Informazioni online sulle norme in materia di procedimenti amministrativi

1.   L'amministrazione dell'Unione si assicura che, ogniqualvolta ciò sia possibile e ragionevole, siano messe a disposizione online, su uno specifico sito internet, informazioni aggiornate sui procedimenti amministrativi esistenti. È accordata priorità alle procedure relative alla presentazione di richieste.

2.   Le informazioni online comprendono:

a)

un collegamento (link) alla legislazione applicabile,

b)

una breve spiegazione dei principali requisiti giuridici e della loro interpretazione amministrativa,

c)

una descrizione delle fasi procedurali principali,

d)

l'indicazione dell'autorità competente ad adottare l'atto finale,

e)

l'indicazione del termine per l'adozione dell'atto,

f)

l'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili,

g)

un collegamento (link) ai modelli dei moduli che possono essere utilizzati dalle parti nelle loro comunicazioni con l'amministrazione dell'Unione nell'ambito del procedimento.

3.   Le informazioni online di cui al paragrafo 2 sono presentate in maniera semplice e chiara. L'accesso a tali informazioni è gratuito.

Articolo 29

Valutazione

La Commissione presenta una relazione sulla valutazione del funzionamento del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro … [xx anni dalla sua entrata in vigore].

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/1971 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/140


P8_TA(2016)0280

Competitività dell'industria ferroviaria europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sulla competitività dell'industria ferroviaria europea (2015/2887(RSP))

(2018/C 086/20)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582),

vista la comunicazione della Commissione «Per una rinascita industriale europea» (COM(2014)0014),

vista la comunicazione della Commissione «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

visto il Libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

visto lo studio della Commissione «Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry» (analisi settoriale e indagine sulla competitività dell'industria delle forniture ferroviarie) (ENTR 06/054),

visto lo studio del Parlamento europeo «Il trasporto di merci su strada: perché gli spedizionieri dell'UE preferiscono il camion al treno»

vista l'interrogazione alla Commissione sulla competitività dell'industria ferroviaria europea (O-000067/2016 — B8-0704/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

Specificità e rilevanza strategica dell'industria ferroviaria europea per una rinascita industriale europea

1.

sottolinea che l'industria ferroviaria (IFF) europea, in cui rientrano la produzione di locomotive, materiale rotabile e binari, l'elettrificazione, le attrezzature di segnalamento e telecomunicazione, nonché i servizi della manutenzione e dei ricambi, e che comprende numerose PMI oltre a grandi industrie leader, dà lavoro a 400 000 dipendenti, investe il 2,7 % del fatturato annuo in attività di R&S e rappresenta il 46 % del mercato mondiale dell'industria ferroviaria (l'acronimo IFF sta per «industria delle forniture ferroviarie»; in inglese RSI, «Rail Supply Industry»); sottolinea che dall'insieme del settore ferroviario, compresi operatori e infrastrutture, dipendono nell'UE oltre 1 milione di posti di lavoro diretti e 1,2 milioni indiretti; mette in rilievo come tali cifre rappresentino una chiara indicazione dell'importanza dell'IFF per la crescita industriale, l'occupazione e l'innovazione in Europa e del suo contributo al conseguimento dell'obiettivo della reindustrializzazione del 20 % del PIL;

2.

pone l'accento sulla specificità di questo settore, che è caratterizzato in particolare dalla produzione di attrezzature che hanno un ciclo di vita fino a 50 anni, dall'alta intensità di capitale, da una forte dipendenza dagli appalti pubblici e dall'obbligo di rispettare standard di sicurezza molto elevati;

3.

ricorda il contributo essenziale del trasporto ferroviario alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla capacità di far fronte ad altre macrotendenze come l'urbanizzazione e i cambiamenti demografici; esorta pertanto la Commissione a sostenere con misure concrete e investimenti mirati gli obiettivi del trasferimento modale verso il trasporto ferroviario, sia per i passeggeri che per le merci, enunciati nel Libro bianco sui trasporti del 2011; sottolinea che, in linea con i risultati della COP 21 e con gli obiettivi dell'UE per il 2030 in materia di clima ed energia, un trasferimento verso il trasporto ferroviario e verso altri tipi di trasporto sostenibile, efficiente sul piano energetico ed elettrificato è necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti; chiede alla la Commissione, in tale contesto, di cogliere l'occasione dell'imminente comunicazione sulla decarbonizzazione dei trasporti per proporre nuove misure a sostegno dello sviluppo di tecnologie energeticamente efficienti per l'IFF;

4.

rileva che, grazie alla sua posizione di punta sul mercato mondiale in materia di tecnologia e d'innovazione, l'IFF può svolgere un ruolo chiave per il raggiungimento dell'obiettivo della Commissione di un'industrializzazione del 20 %;

5.

osserva che l'IFF europea può contare su una serie di fattori favorevoli: non solo le buone prestazioni ambientali di questo modo di trasporto, ma anche le grandi dimensioni del suo mercato e la capacità di facilitare il trasporto di massa; nota tuttavia che questo settore deve oggi far fronte a una triplice concorrenza: intermodale, internazionale e talvolta anche intrasocietaria;

Mantenere la leadership mondiale dell'industria ferroviaria europea

6.

fa presente che il tasso annuo di crescita dei mercati internazionali dell'IFF accessibili è previsto al 2,8 % fino al 2019; sottolinea che, mentre l'UE è largamente aperta ai concorrenti dei paesi terzi, questi paesi sono invece muniti di diverse barriere che discriminano l'IFF europea; sottolinea che i concorrenti dei paesi terzi, in particolare della Cina, si stanno espandendo in modo rapido e aggressivo in Europa e in altre regioni del mondo, spesso con un forte sostegno politico e finanziario da parte del loro paese d'origine (ad esempio generosi crediti all'esportazione non previsti dalle norme dell'OCSE); sottolinea che tali pratiche possono costituire una forma di concorrenza sleale che mette a rischio posti di lavoro in Europa; evidenzia pertanto la necessità di condizioni eque e paritarie nella concorrenza mondiale e della reciprocità nell'accesso ai mercati, al fine di scongiurare il rischio di perdite di posti di lavoro e di salvaguardare il know-how industriale in Europa;

7.

sottolinea che anche all'interno del mercato ferroviario europeo risulta difficile e oneroso per molte imprese dell'UE, specialmente PMI, operare a livello transfrontaliero, a causa della frammentazione del mercato, sia sul piano amministrativo che sul piano tecnico; è convinto che per mantenere il predominio mondiale dell'IFF europea sarà fondamentale realizzare l'obiettivo della creazione di uno spazio ferroviario europeo unico;

Un rinnovato programma di innovazione per l'industria ferroviaria europe a

8.

riconosce che l'industria ferroviaria è un settore chiave per la competitività e la capacità d'innovazione dell'Europa; sollecita l'adozione di misure che assicurino all'Europa il mantenimento di un vantaggio tecnologico e innovativo in questo settore;

9.

apprezza la decisione di istituire l'impresa comune «Shift2Rail» (la «S2R») e il recente lancio dei primi inviti a presentare proposte; chiede che tutte le attività di R&S della S2R trovino quanto prima possibile un'attuazione rapida e tempestiva; critica il fatto che la partecipazione delle PMI alla S2R sia bassa, il che è in parte dovuto al costo elevato e alla complessità dello strumento; esorta il consiglio di direzione ad analizzare la partecipazione delle PMI al secondo invito per i membri associati e a conseguire miglioramenti al riguardo, nonché a prendere in considerazione la pubblicazione di inviti specifici per le PMI; chiede alla Commissione di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento relative alla rappresentanza equilibrata delle PMI e delle regioni;

10.

sottolinea che la capacità di innovazione, gli investimenti in ricerca e sviluppo, la deframmentazione del mercato e la creazione di raggruppamenti (cluster) sono presupposti essenziali per mantenere la competitività internazionale dell'IFF europea;

11.

chiede alla Commissione di mobilitare pienamente i vari strumenti di finanziamento dell'UE, di esplorare e sfruttare altre fonti di finanziamento per la S2R e di ricercare sinergie tra diversi fondi dell'UE e con gli investimenti privati; invita la Commissione, in tale contesto, a sfruttare altri strumenti di finanziamento dell'UE per le tecnologie ferroviarie al di fuori della S2R (ad esempio bandi di ricerca ferroviaria nel quadro di Orizzonte 2020 al di fuori della S2R, InnovFin, CEF, fondi strutturali, FEIS), anche tramite un progetto pilota della S2R che combini il finanziamento dell'UE con i fondi strutturali e con altri fondi dell'UE per l'innovazione;

12.

chiede alla Commissione di collaborare con il settore per garantire il miglior uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) — e in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — per il sostegno a progetti di R&S ferroviari a livello regionale; la incoraggia a concentrarsi anche sul futuro dell'IFF oltre il 2020;

13.

sottolinea che i cluster (o raggruppamenti) sono uno strumento importante per riunire i soggetti interessati a livello locale e regionale, comprese le autorità pubbliche, le università, gli istituti di ricerca, l'IFF, le parti sociali e altri settori dell'industria della mobilità; invita la Commissione a formulare una strategia di raggruppamento per la crescita entro dicembre 2016; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere maggiormente i progetti d'innovazione sviluppati dai cluster ferroviari e da altre iniziative che riuniscono PMI, imprese più grandi e istituti di ricerca operanti nel settore dell'IFF a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; fa presente che dovrà esserci la possibilità di finanziamenti pubblici per la formazione di cluster; ricorda in tale contesto le possibilità offerte dai nuovi strumenti di finanziamento (FEIS ecc.);

14.

ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'istituzione di un forum a livello europeo che riunisca imprese già consolidate, start-up e spin-off portatrici di idee innovative per il settore ferroviario, in particolare nel settore della digitalizzazione, al fine di facilitare lo scambio delle migliori prassi e la creazione di partenariati; ritiene che la Commissione dovrebbe studiare modi per incentivare la collaborazione tra imprese di grandi dimensioni e PMI in progetti di ricerca che interessano l'IFF;

15.

ritiene che un obiettivo centrale delle attività di ricerca debba essere la digitalizzazione, per migliorare le prestazioni del trasporto ferroviario e ridurne i costi operativi (si pensi all'automazione, a sensori e dispositivi di controllo, all'interoperabilità, ad esempio attraverso l'ERTMS/ETCS, all'uso di tecnologie spaziali, anche in cooperazione con l'ESA, all'uso dei megadati e alla sicurezza informatica); che un secondo obiettivo centrale dovrebbe essere l'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse e dell'energia, per esempio grazie a materiali più leggeri e combustibili alternativi; che un terzo obiettivo centrale dovrebbe essere rappresentato da progressi — per esempio una maggiore affidabilità, la riduzione del rumore, un trasporto multimodale continuo («seamless»), servizi di biglietteria integrata — che rendano il trasporto ferroviario più attraente e meglio accettato; sottolinea che gli sforzi di innovazione non devono trascurare l'infrastruttura, che è un elemento fondamentale per la competitività delle ferrovie;

16.

chiede la rapida attuazione di un sistema integrato di biglietteria elettronica (e-ticketing) coordinato con altri modi di trasporto e altri potenziali servizi forniti da operatori del biglietto unico;

17.

richiama l'attenzione sull'urgente necessità di produrre nel mercato unico binari ferroviari, tramviari e di altro tipo moderni, insieme a tutte le attrezzature accessorie necessarie;

18.

chiede alla Commissione di garantire la protezione a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale dei fornitori ferroviari europei — in conformità con le raccomandazioni della risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (1);

Acquisire le competenze giuste per un'industria ferroviaria a prova di futuro

19.

chiede una strategia europea in materia di formazione e istruzione che riunisca le imprese dell'IFF, gli istituti di ricerca e le parti sociali per studiare insieme quali competenze siano necessarie per un'IFF sostenibile e innovativa; ritiene che in tale contesto si dovrebbe intraprendere uno studio di fattibilità per un potenziale Consiglio europeo delle competenze settoriali per il settore ferroviario; invita gli Stati membri o gli organismi regionali interessati a creare un quadro per la formazione continua, sotto forma di un diritto individuale alla formazione, che garantisca che il loro patrimonio di competenze sia in linea con la crescente domanda del settore e sia adattabile a un nuovo mercato o, in caso di esuberi, trasferibile a un altro settore industriale;

20.

richiama l'attenzione sul fatto che, a causa dell'invecchiamento della forza lavoro, l'IFF è carente di personale qualificato; apprezza perciò ogni sforzo volto a promuovere l'apprendimento permanente e le competenze tecniche; chiede una campagna per aumentare la visibilità e la capacità di attrazione dell'IFF presso i giovani ingegneri (ad esempio mediante finanziamenti dell'FSE); mette in risalto il fatto che il settore ha un tasso di occupazione femminile particolarmente basso, e sottolinea perciò l'opportunità che detta campagna dedichi particolare attenzione alla correzione di questo squilibrio; invita la Commissione a incoraggiare il dialogo sociale per agevolare l'innovazione sociale e a promuovere un'occupazione di qualità e a lungo termine per contribuire ad attrarre personale qualificato verso il settore;

21.

ritiene che l'insegnamento di competenze mirate sia un investimento indispensabile affinché l'industria europea delle forniture ferroviarie conservi a lungo termine la propria eccellenza tecnologica a livello mondiale e la propria capacità d'innovazione;

Sostenere le PM I

22.

ritiene che l'accesso ai finanziamenti sia una delle principali difficoltà per le PMI dell'IFF; sottolinea il valore aggiunto del programma COSME e dei Fondi strutturali per aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti, anche sotto forma di garanzia e di capitale, e pone in risalto la necessità di una maggiore promozione di tali strumenti; si compiace del fatto che il FEIS dia rilevanza alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, ma sottolinea che il fondo deve ora tenere fede alle sue promesse, e ricorda che vanno esplorate anche fonti di finanziamento alternative; accoglie con favore lo strumento per le PMI nel quadro di Orizzonte 2020, ma sottolinea il problema del numero eccessivo di sottoscrizioni e il basso tasso di successo; chiede alla Commissione di affrontare tale problema durante la revisione intermedia di Orizzonte 2020; invita la Commissione a promuovere un migliore assorbimento degli strumenti finanziari e dei fondi dell'UE a disposizione delle PMI;

23.

mette in rilievo che le PMI dell'IFF dipendono spesso da un'unica impresa; sottolinea che le PMI evitano di espandersi a causa della mancanza di risorse e dei maggiori rischi insiti nelle attività transfrontaliere; invita la Commissione a sviluppare, nel quadro della rete Enterprise Europe, gruppi settoriali del settore ferroviario che potrebbero offrire consulenza e formazione alle PMI dell'IFF riguardo ai diversi meccanismi di finanziamento per l'innovazione, alle sovvenzioni, all'internazionalizzazione, nonché a come individuare e coinvolgere potenziali partner commerciali e partner insieme ai quali fare domanda per progetti di ricerca comuni finanziati dall'UE;

24.

chiede alla Commissione di utilizzare maggiormente i programmi di sostegno esistenti per l'internazionalizzazione delle PMI e di dare ad essi maggiore visibilità presso le PMI dell'IFF europea, nel contesto delle sinergie tra i diversi fondi dell'UE; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente programmi di formazione per l'accesso a specifici mercati esteri e a diffonderli ampiamente presso le PMI dell'IFF;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione tutte le opzioni per sostenere le PMI dell'IFF, anche nel quadro di un possibile riesame mirato dello Small Business Act, prestando particolare attenzione alle esigenze di sottosettori industriali quale l'IFF, in cui la partecipazione di PMI ad elevato valore aggiunto è particolarmente importante;

26.

è preoccupato per la lentezza dei pagamenti alle PMI dell'IFF; chiede alla Commissione di monitorare la corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE);

Migliorare il contesto di mercato in Europa per i fornitori e incoraggiare la domanda di prodotti ferroviari

27.

plaude all'adozione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario e chiede che sia rapidamente attuato in quanto fattore chiave per realizzare un vero mercato unico dei prodotti ferroviari; sottolinea che la maggiore interoperabilità e il potenziamento del ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) faciliteranno l'armonizzazione della rete e quindi potenzialmente ridurranno i costi dello sviluppo e dell'autorizzazione del materiale rotabile e delle attrezzature a terra dell'ERTMS (sistema europeo di gestione del traffico ferroviario); evidenzia la necessità di dotare l'ERA di risorse umane e finanziarie sufficienti per far fronte alle sue nuove e più ampie funzioni; ritiene che il pilastro politico del quarto pacchetto ferroviario determinerà la competitività degli operatori dei trasporti e, più in generale, dei committenti;

28.

sottolinea la necessità di un'attuazione completa, efficace e uniforme del regolamento relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, a beneficio sia dei passeggeri che dell'industria;

29.

chiede alla Commissione di riesaminare le definizioni di mercato e il complesso delle regole di concorrenza vigenti nell'UE, per tenere conto dell'evoluzione del mercato mondiale delle forniture ferroviarie; invita la Commissione a identificare il modo in cui tali definizioni e regole devono essere aggiornate, per affrontare i problemi legati alle fusioni di imprese sul mercato mondiale, come la fusione tra CNR e CSR, e per consentire partenariati e alleanze strategici da parte dell'IFF europea;

30.

chiede un'ulteriore normalizzazione europea nel settore ferroviario per impulso delle parti interessate (compresa l'IFF europea) sotto la guida del CEN/CENELEC; auspica che la nuova iniziativa congiunta sulla normalizzazione proposta dalla Commissione svolga un ruolo chiave al riguardo; sottolinea l'importanza di coinvolgere un maggior numero di PMI nella normalizzazione europea;

31.

chiede la rapida attuazione delle direttive UE del 2014 in materia di appalti pubblici; rammenta agli Stati membri e alla Commissione che queste direttive obbligano le amministrazioni aggiudicatrici a basare le decisioni per gli appalti sul principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, concentrando l'attenzione sui costi del ciclo di vita e sulla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, contribuendo così a impedire il dumping salariale e sociale, nonché rafforzando potenzialmente la struttura economica regionale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere in modo generalizzato l'analisi del costo dell'intero ciclo di vita come prassi standard negli investimenti a lungo termine, a fornire orientamenti alle amministrazioni aggiudicatrici e a sorvegliarne l'applicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a ricordare alle amministrazioni aggiudicatrici che, nel contesto del quadro europeo riveduto in materia di appalti pubblici, esiste una disposizione che permette di respingere le offerte il cui valore sia realizzato per più del 50 % al di fuori dell'UE (articolo 85 della direttiva 2014/25/UE);

32.

invita la Commissione a vigilare sugli investimenti ferroviari non europei effettuati negli Stati membri dell'UE e a garantire il rispetto delle norme europee in materia di appalti pubblici, ad esempio quelle relative alle offerte anormalmente basse e alla concorrenza sleale; invita la Commissione a indagare su eventuali candidati non europei che presentano offerte nell'UE mentre ricevono sovvenzioni statali da paesi terzi;

Rilanciare gli investimenti in progetti ferroviari

33.

si attende che gli attuali strumenti di finanziamento dell'UE (come il CEF e i fondi strutturali) siano utilizzati appieno in modo da stimolare la domanda di progetti ferroviari (ivi compresi gli strumenti di finanziamento dell'UE per gli investimenti al di fuori dell'Unione, come lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento europeo di vicinato); sottolinea l’importanza di un'efficace attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in quanto strumento per mobilitare il capitale privato per il settore ferroviario, e chiede di esplorare ulteriormente il modo in cui si possono mobilitare investimenti privati per progetti ferroviari; ritiene che un ruolo importante nel sostegno all'IFF spetti alle banche pubbliche di sviluppo a livello nazionale ed europeo; chiede alla Commissione di collaborare con le banche di sviluppo multilaterali per aiutare le autorità pubbliche e gli enti privati a investire in tutto il mondo nelle attrezzature ferroviarie più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico; chiede alla Commissione e alla BEI di intensificare l'attività di consulenza per i progetti ferroviari attraverso il polo europeo di consulenza recentemente istituito nel quadro del FEIS, per migliorare la capacità di tali progetti di attirare investimenti; ritiene che il settore ferroviario in Europa continuerà a dipendere fortemente dagli investimenti pubblici; esorta pertanto gli Stati membri e le autorità pubbliche a investire importi significativi nelle linee principali e urbane del loro sistema ferroviario e, ove possibile, a migliorare i tassi di assorbimento dei fondi di coesione per i progetti ferroviari; chiede tuttavia, in considerazione di tale dipendenza e delle tensioni che pesano sulle finanze pubbliche di numerosi paesi europei, che si faccia ricorso a tutti i mezzi possibili, normativi o di bilancio, per mobilitare capitali privati a favore del settore ferroviario;

34.

sottolinea che la complessità del settore ferroviario rende difficile per i prestatori comprendere il rischio e quindi concedere prestiti a buon mercato; chiede alla Commissione di sviluppare un Forum finanziario per l'industria ferroviaria con l'obiettivo di aumentare i contatti e la condivisione delle conoscenze tra l'IFF e il settore finanziario, migliorando così la conoscenza del settore da parte delle banche e quindi la loro comprensione del rischio, e riducendo il costo dei finanziamenti;

35.

ritiene che non si debba trascurare la manutenzione e l'ammodernamento delle attrezzature ferroviarie esistenti; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare la sostituzione su più ampia scala delle vecchie attrezzature con prodotti moderni e sostenibili;

36.

si compiace del sostegno dell'UE alla piattaforma online «Osservatorio della mobilità urbana» (ELTIS: European Local Transport Information Service), che consente lo scambio delle migliori pratiche in materia di sistemi urbani nelle aree metropolitane; chiede alla Commissione di rafforzare lo scambio delle migliori pratiche riguardo alle diverse opzioni di finanziamento per i sistemi di mobilità urbana sostenibile e di promuovere tali pratiche tramite la sua futura piattaforma europea per i piani di mobilità urbana sostenibile;

37.

chiede alla Commissione di contribuire all'ulteriore installazione armonizzata del sistema ERTMS all'interno dell'UE, in cooperazione con l'ERA, e di promuovere tale sistema al di fuori dell'UE;

38.

apprezza gli sforzi per l'introduzione nel settore ferroviario dei servizi e delle applicazioni di Galileo e di EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria); riconosce in tale contesto il ruolo dell'Agenzia del GNSS europeo e la sua efficace gestione dei progetti nell'ambito dei programmi del 7oPQ e di Orizzonte 2020;

Rafforzare la competitività mondiale dell'industria ferroviaria

39.

invita la Commissione a garantire che i futuri accordi commerciali (ivi compresi i negoziati in corso con Giappone, Cina e Stati Uniti) e le revisioni degli accordi commerciali esistenti includano disposizioni specifiche che migliorino in modo significativo l'accesso al mercato per l'IFF europea, specialmente per quanto riguarda gli appalti pubblici, anche affrontando il problema dell'aumento dei requisiti di localizzazione e assicurando la reciprocità di accesso ai mercati esteri per l'IFF; invita la Commissione a garantire condizioni di parità per gli operatori di mercato europei e non europei;

40.

esorta la Commissione a garantire una maggiore coerenza della politica commerciale dell'UE con quella industriale, in modo che la politica commerciale tenga conto delle esigenze dell'industria europea e che la nuova generazione di accordi commerciali non determini nuove delocalizzazioni e un'ulteriore deindustrializzazione dell'UE;

41.

esorta la Commissione ad adoperarsi per l'abolizione delle principali barriere non tariffarie che ostacolano l'accesso dell'industria ferroviaria europea ai mercati esteri, tra cui gli ostacoli agli investimenti (in particolare gli obblighi relativi alle joint venture) e la discriminazione e la mancanza di trasparenza nelle procedure degli appalti pubblici (in particolare i requisiti sempre più onerosi concernenti il contenuto locale);

42.

sottolinea la rilevanza e l'impatto che i negoziati sullo «strumento internazionale in materia di appalti pubblici» e la revisione dei regolamenti sugli strumenti di difesa commerciale stanno avendo sull'IFF europea, e invita il Consiglio e la Commissione a tenerne conto e a collaborare strettamente con il Parlamento europeo per giungere a un rapido accordo su detti strumenti; chiede alla Commissione di tenere conto degli effetti che il riconoscimento dello status di economia di mercato ad economie di stato o ad altre economie non di mercato potrebbe avere sul funzionamento degli strumenti di difesa commerciale e sulla competitività dell'IFF europea;

43.

chiede alla Commissione una strategia commerciale dell'UE coerente, che garantisca il rispetto del principio di reciprocità, in particolare in relazione a Giappone, Cina e Stati Uniti, e assicuri il sostegno a una maggiore internazionalizzazione dell'IFF, in particolare delle PMI, anche attraverso la promozione a livello internazionale delle norme e delle tecnologie europee, come l'ERTMS, e mediante lo studio di modi per tutelare meglio i diritti di proprietà intellettuale (DPI) dell'IFF europea (ad esempio una più ampia promozione dell'Helpdesk DPI);

44.

chiede alla Commissione di contribuire all'eliminazione di tutti gli ostacoli tariffari e non tariffari, di semplificare le procedure aziendali per le PMI del settore dell'IFF e di assicurare la graduale abolizione di tutte le pratiche commerciali restrittive nei mercati dei paesi terzi; chiede alla Commissione di prendere iniziative per facilitare il rilascio dei visti di lavoro ai dipendenti di PMI europee temporaneamente distaccati in paesi terzi così da ridurre il numero delle operazioni aziendali che le PMI devono compiere;

45.

sottolinea che alcuni paesi terzi creano attualmente distorsioni commerciali inaccettabili sostenendo in modo sproporzionato i propri esportatori attraverso le condizioni finanziarie offerte ai potenziali clienti; invita a tale proposito la Commissione a convincere il governo cinese ad aderire all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e al suo capitolo dedicato specificatamente alle infrastrutture ferroviarie; chiede alla Commissione di intensificare in parallelo i lavori sulle nuove linee direttrici mondiali per i crediti all'esportazione in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione (IWG);

Migliorare il sostegno politico strategico al settore

46.

invita la Commissione a pubblicare una comunicazione su una coerente strategia di politica industriale dell'UE mirante alla reindustrializzazione dell'Europa e basata, tra l'altro, sulla sostenibilità e sull'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse; chiede alla Commissione di delineare nel documento la sua strategia per importanti settori industriali, tra cui l'IFF; considera importante includervi idee su come mantenere elevato il livello di produzione verticale nell'UE;

47.

chiede alla Commissione di organizzare un dialogo industriale ad alto livello sull'IFF con la partecipazione dei Commissari competenti, di deputati del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri, dell'industria ferroviaria, dei sindacati, degli istituti di ricerca, dell'Agenzia ferroviaria europea e degli organismi europei di normalizzazione; sottolinea che un dialogo industriale regolare sull'IFF consentirebbe una discussione strutturata a livello europeo sulle sfide orizzontali per il settore e sugli effetti delle politiche dell'UE sulla competitività dell'IFF;

48.

chiede alla Commissione di garantire che le politiche che incidono sulla competitività dell'IFF dell'UE siano il risultato di una comunicazione e un coordinamento efficaci tra le amministrazioni dei diversi settori coinvolti;

49.

ritiene che per il rafforzamento e lo sviluppo dell'IFF europea sia necessario il sostegno politico del Consiglio; invita pertanto il Consiglio «Competitività» a inserire concretamente nella sua agenda l'IFF europea;

o

o o

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2015)0219.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 7 giugno 2016

6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/147


P8_TA(2016)0238

Eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco: protocollo alla convenzione quadro dell'OMS ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (14384/2015 — C8-0118/2016 — 2015/0101(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/21)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14384/2015),

visto il progetto di protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (15044/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 33, 113, 114, 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0118/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0154/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale della sanità.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/148


P8_TA(2016)0239

Prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore: accordo UNECE ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (13954/2015 — C8-0112/2016 — 2015/0249(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (13954/2015),

vista la revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (13954/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0112/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0185/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/149


P8_TA(2016)0240

Accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Peru (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12594/2014 — C8-0180/2015 — 2014/0234(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/23)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12594/2014),

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (12595/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0180/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0155/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica di Colombia e della Repubblica del Perù.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/150


P8_TA(2016)0241

Cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (08112/2016 — C8-0184/2016 — 2016/0061(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/24)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08112/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0184/2016),

viste le condizioni previste dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 326 e 327 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 85 e l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0192/2016),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/151


P8_TA(2016)0242

Eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco: protocollo alla convenzione quadro dell'OMS (cooperazione giudiziaria in materia penale) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (14387/2015 — C8-0119/2016 — 2015/0100(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14387/2015),

visto il progetto di protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (15044/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 82, paragrafo 1, e 83, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0119/2016),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (1),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0198/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a Europol, a Eurojust e all'OLAF.


(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0082.


6.3.2018   

IT

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C 86/152


P8_TA(2016)0243

Mercati degli strumenti finanziari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM(2016)0056 — C8-0026/2016 — 2016/0033(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 086/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0056),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0026/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 29 aprile 2016 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 maggio 2016 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 maggio 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0126/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2016)0033

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2016 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2016/1034)


6.3.2018   

IT

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C 86/153


P8_TA(2016)0244

Mercati degli strumenti finanziari, abusi di mercato e regolamento titoli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM(2016)0057 — C8-0027/2016 — 2016/0034(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 086/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0057),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0027/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 29 aprile 2016 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 maggio 2016 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 maggio 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0125/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2016)0034

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio del che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1033)


6.3.2018   

IT

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C 86/154


P8_TA(2016)0245

Nomina di un membro della Corte dei conti — Rimantas Šadžius

Decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulla proposta nomina di Rimantas Šadžius a membro della Corte dei conti (C8-0126/2016 — 2016/0805(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 086/28)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0126/2016),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0183/2016),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione del 23 maggio 2016, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto a un'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Rimantas Šadžius membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Mercoledì 8 giugno 2016

6.3.2018   

IT

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C 86/155


P8_TA(2016)0253

Istituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di indagare sui presunti casi di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione e all'evasione fiscali, alle sue competenze, composizione numerica e durata del mandato

Decisione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2016/2726(RSO))

(2018/C 086/29)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da 337 deputati relativa alla costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

visto l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2),

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE (3),

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (4),

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (5),

vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 , recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (6),

vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (7),

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (8),

visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (9),

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (10),

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (11),

visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (12),

vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (13),

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (14),

vista la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (15),

viste la raccomandazione della Commissione 2012/771/UE, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (16) e la raccomandazione della Commissione 2012/772/UE, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva (17),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),

visto l'articolo 198 del suo regolamento,

1.

decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale;

2.

decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:

indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare la direttiva 2005/60/CE e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la stessa direttiva, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

indagare sulle denunce relative a inadempienze delle autorità degli Stati membri nell'applicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative nei confronti di istituzioni riconosciute colpevoli di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2005/60/CE, come previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel fare rispettare e degli Stati membri nell'attuare efficacemente la direttiva 2011/16/UE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, relativo alla comunicazione spontanea di informazioni fiscali a un altro Stato membro nei casi in cui vi sono fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione e applicazione della direttiva 2014/107/UE; a tal fine e per l'esame di altre basi giuridiche relative ai presunti casi di infrazione o cattiva amministrazione cui si è fatto precedentemente riferimento, avvalersi dell'accesso a tutti i pertinenti documenti del gruppo «Codice di condotta» che sono stati ottenuti dalle commissioni speciali TAXE 1 e TAXE 2;

indagare sulle denunce relative a inadempienze degli Stati membri nel far rispettare gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, coerentemente con l'ambito dell'inchiesta di cui alla presente decisione;

indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2014/91/UE;

indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2011/61/UE e il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione;

indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2009/138/CE;

indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel fare rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la direttiva 2006/43/CE, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione del regolamento (UE) n. 537/2014 della direttiva 2014/56/UE;

indagare sulle denunce relative a inadempienze degli Stati membri nel recepire la direttiva 2013/34/UE;

indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la direttiva 2012/17/UE;

indagare circa la potenziale violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea da parte di qualsiasi Stato membro e dei relativi territori associati e dipendenti, purché pertinente all'ambito dell'inchiesta di cui alla presente decisione; a tal fine, valutare in particolare se un'eventuale violazione di questo tipo sia imputabile alla presunta mancata adozione di misure appropriate per evitare l'impiego di veicoli che consentano ai loro titolari finali effettivi di essere celati alle istituzioni finanziarie e ad altri intermediari, avvocati, prestatori di servizi relativi a società e trust o l'impiego di qualsiasi altro veicolo o intermediario che faciliti il riciclaggio di denaro, nonché l'elusione e l'evasione fiscali in altri Stati membri (tra cui l'esame del ruolo dei trust e delle società a responsabilità limitata con un unico socio e delle valute virtuali), tenendo conto nel contempo anche degli attuali programmi di lavoro predisposti a livello di Stati membri e intesi ad affrontare siffatte questioni e ad attenuarne gli effetti;

formulare le raccomandazioni che reputi necessarie a tale riguardo, anche in merito all'attuazione da parte degli Stati membri delle suddette raccomandazioni della Commissione del 6 dicembre 2012 concernenti misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, come pure valutare le più recenti evoluzioni della strategia esterna della Commissione per un'imposizione effettiva e i nessi tra il quadro giuridico dell'Unione e degli Stati membri e i regimi fiscali di paesi terzi (ad esempio, convenzioni contro la doppia imposizione, accordi sullo scambio di informazioni, accordi di libero scambio), nonché gli sforzi compiuti per promuovere a livello internazionale (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, G20, Gruppo di azione finanziaria internazionale in Nazioni Unite) la trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva;

3.

decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dall'approvazione della presente decisione;

4.

decide che la commissione d'inchiesta dovrà tener conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;

5.

decide che le eventuali raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta e dalla commissione speciale TAXE2 saranno esaminate in seno alle competenti commissioni permanenti;

6.

decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 65 membri;

7.

incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(3)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(4)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(5)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

(6)  GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

(7)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186.

(8)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(9)  GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1.

(10)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(11)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(12)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.

(13)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

(14)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(15)  GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.

(16)  GU L 338 del 12.12.2012, pag. 37.

(17)  GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41.


6.3.2018   

IT

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C 86/159


P8_TA(2016)0254

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12080/2015 — C8-0400/2015 — 2015/0193(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12080/2015),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12077/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0400/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0177/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Palau.


6.3.2018   

IT

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C 86/160


P8_TA(2016)0255

Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12089/2015 — C8-0374/2015 — 2015/0196(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12089/2015),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Tonga in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12087/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0374/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0179/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Tonga.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/161


P8_TA(2016)0256

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12095/2015 — C8-0390/2015 — 2015/0201(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (12095/2015),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (12094/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0390/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0178/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Colombia.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/162


P8_TA(2016)0257

Ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (06925/2016 — C8-0141/2016 — 2016/0067(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06925/2016),

vista la dichiarazione ministeriale dell'OMC, del 16 dicembre 2015, sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (06926/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0141/2016),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0186/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale del commercio.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/163


P8_TA(2016)0258

Misure di controllo per l'α-PVP *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α-PVP) (15386/2015 — C8-0115/2016 — 2015/0309(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 086/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (15386/2015),

visti l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0115/2016),

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0175/2016),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/164


P8_TA(2016)0259

Ratifica e adesione al protocollo del 2010 della convenzione sulle sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

(2018/C 086/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13806/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0410/2015),

visto l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014 (1),

vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la «convenzione HNS del 1996»),

visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996 (la «convenzione HNS del 2010»),

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015)0304),

vista la decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione HNS del 1996 (2),

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (3) (direttiva sulla responsabilità ambientale, o «ELD»),

vista la dichiarazione della Commissione da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio del 20 novembre e dell'8 dicembre 2015 (4),

visto il documento dell'industria del trasporto marittimo, del 18 settembre 2015, che esorta gli Stati membri a ratificare o ad aderire quanto prima al Protocollo del 2010 della convenzione HNS, in linea con l'approccio proposto dalla Commissione (5),

vista la relazione finale elaborata per la Commissione europea da BIO Intelligence Service, dal titolo: «Study on ELD Effectiveness: scope and exceptions» (Studio sull'efficacia della direttiva sulla responsabilità ambientale: Ambito di applicazione ed eccezioni), del 19 febbraio 2014 (6),

vista la nota del servizio giuridico del Parlamento, dell'11 febbraio 2016, sulla base giuridica della summenzionata proposta di decisione del Consiglio (SJ-0066/16) e il successivo parere sotto forma di lettera sulla base giuridica appropriata per tale proposta di decisione approvato dalla commissione giuridica il 19 febbraio 2016 e allegato alla relazione A8-0191/2016 (7),

visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione interlocutoria della commissione giuridica (A8-0191/2016),

A.

considerando che l'obiettivo della convenzione HNS del 2010 è quello di garantire la rendicontabilità e il pagamento di un risarcimento adeguato, rapido ed effettivo delle perdite o dei danni alle persone, ai beni e all'ambiente derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive tramite il Fondo internazionale specializzato di risarcimento HNS;

B.

considerando pertanto che essa mira, da un lato, a prevedere il principio «chi inquina paga» e i principi di prevenzione e precauzione secondo cui occorre adottare azioni preventive in caso di possibile danno ambientale, rientrando quindi nell'ambito della politica e dei principi generali dell'Unione in materia ambientale, e, dall'altro lato, a regolamentare le questioni derivanti dal danno causato dal trasporto marittimo nonché a prevenire e ridurre al minimo tale danno, rientrando così nell'ambito della politica dell'Unione in materia di trasporti;

C.

considerando che, secondo la proposta della Commissione (COM(2015)0304), la conclusione della convenzione HNS del 2010 determinerebbe pertanto una sovrapposizione con il campo di applicazione delle norme di cui alla direttiva sulla responsabilità ambientale;

D.

considerando che il campo di applicazione della convenzione HNS del 2010 si sovrappone a quello della direttiva sulla responsabilità ambientale per quanto concerne il danno ambientale arrecato al territorio e alle acque territoriali sotto la giurisdizione di uno Stato contraente, il danno da inquinamento ambientale causato nella zona economica esclusiva (ZEE) o in una zona equivalente (con un limite massimo di 200 miglia marine dalla linea di base) di uno Stato contraente e le misure preventive destinate a prevenire o limitare tale danno;

E.

considerando che la convenzione HNS del 2010 stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario della nave per i danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive disciplinato dalla convenzione, nonché l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di coprire la propria responsabilità per i danni in conformità con le disposizioni della convenzione, e vieta a tale fine di presentare al proprietario della nave qualsiasi altra richiesta di risarcimento non conforme a tale convenzione (articolo 7, paragrafi 4 e 5);

F.

considerando che sussiste pertanto il rischio di un potenziale conflitto tra la direttiva ELD e la convenzione HNS del 2010, rischio che può essere scongiurato tramite l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva ELD, in base al quale la direttiva «non si applica al danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il quale la responsabilità o il risarcimento rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV, comprese eventuali successive modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro interessato»;

G.

considerando che la direttiva ELD esclude pertanto dal suo campo di applicazione i danni ambientali o le minacce imminenti di tali danni contemplati dalla convenzione HNS del 2010, una volta che quest'ultima sarà entrata in vigore; che, a meno che tutti gli Stati membri ratifichino o aderiscano alla convenzione HNS del 2010 entro il medesimo termine, vi è il rischio che si generi un contesto giuridico frammentato in cui alcuni Stati membri dovranno attenersi alla convenzione HNS del 2010 e altri alla direttiva sulla responsabilità ambientale, il che creerà disparità per le vittime dell'inquinamento, come le comunità costiere, i pescatori ecc., e sarebbe altresì contrario allo spirito della convenzione HNS del 2010;

H.

considerando che i principi su cui si basano le convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale costituiscono il fondamento anche della convenzione HNS del 2010 e che tali principi sono la responsabilità oggettiva del proprietario della nave, l'assicurazione obbligatoria per la copertura dei danni a terzi, il diritto delle persone che hanno subito danni di ricorrere direttamente contro l'assicuratore, la limitazione della responsabilità e, in caso di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive, un fondo speciale di risarcimento dei danni che superano i limiti della responsabilità del proprietario della nave;

I.

considerando che è nell'interesse dell'Unione nel suo complesso disporre di un regime omogeneo di responsabilità applicabile al danno derivante dal trasporto in mare di sostanze pericolose e nocive;

J.

considerando che non è del tutto chiaro se l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva ELD voglia dire che la direttiva non è applicabile in uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione HNS del 2010, oppure che l'esclusione è limitata alla misura in cui la responsabilità o il risarcimento rientrano nel campo di applicazione di detta convenzione;

K.

considerando che la convenzione HNS del 2010 costituisce un regime di compensazione e ha quindi una portata più limitata rispetto alla direttiva ELD per quanto riguarda l'introduzione di un regime che imponga agli operatori — e chieda alle autorità competenti di imporre agli operatori — di prevenire o porre rimedio a una minaccia imminente di danno ambientale o a un effettivo danno ambientale, rispettivamente;

L.

considerando che, contrariamente a quanto accade nell'ambito della direttiva ELD, per i danni di natura non economica non può essere concesso alcun risarcimento nell'ambito della convenzione HNS del 2010;

M.

considerando che la direttiva ELD non impone una garanzia finanziaria obbligatoria agli operatori al fine di assicurare che dispongano di risorse finanziarie per garantire la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, a meno che uno Stato membro abbia adottato disposizioni più rigorose rispetto a quelle della direttiva ELD;

N.

considerando che la convenzione HNS del 2010 stabilisce il chiaro obbligo, per il proprietario, di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di coprire la propria responsabilità per i danni conformemente alle disposizioni della convenzione;

O.

considerando che le altre convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale di cui all'allegato IV della direttiva sulla responsabilità ambientale si sono dimostrate efficaci in quanto sono riuscite a trovare un equilibrio tra gli interessi commerciali e ambientali attraverso una chiara canalizzazione della responsabilità, grazie alla quale non vi sono, di norma, dubbi su quale sia la parte responsabile, nonché attraverso l'istituzione di meccanismi di assicurazione obbligatoria e di risarcimento rapido che non si limitano unicamente al danno ambientale;

1.

chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

i)

garantire il rispetto del principio di attribuzione delle competenze dell'UE a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, TUE e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, secondo cui «la scelta del fondamento normativo di un atto dell'Unione deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto» (8);

ii)

accogliere pertanto il parere sotto forma di lettera approvato dalla commissione giuridica, del 19 febbraio 2016, secondo cui:

«dal momento che la proposta di decisione del Consiglio mira ad autorizzare gli Stati membri a ratificare o ad aderire, a nome dell’Unione, al protocollo HNS 2010 e, di conseguenza, ad essere vincolati dalla convenzione HNS del 2010 e considerando che quest'ultima comprende non solo i casi di danno ambientale (applicando il principio dell’azione preventiva e il principio “chi inquina paga”), ma anche i casi di danni non ambientali causati dal trasporto via mare di talune sostanze, gli articoli 100, paragrafo 2, 192, paragrafo 1, e 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE costituiscono le basi giuridiche appropriate per la proposta»;

iii)

garantire che l'uniformità, l'integrità e l'efficacia delle norme comuni dell'Unione non vengano pregiudicate dagli impegni internazionali assunti con la ratifica o l'adesione alla convenzione HNS del 2010, in conformità con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (9);

iv)

prestare maggiore attenzione, in tale contesto, alla sovrapposizione tra la direttiva sulla responsabilità ambientale e la convenzione HNS del 2010 per quanto riguarda il danno ambientale arrecato al territorio e alle acque territoriali sotto la giurisdizione di uno Stato contraente, il danno da inquinamento ambientale causato nella ZEE o in una zona equivalente (con un limite massimo di 200 miglia marine dalla linea di base) di uno Stato contraente e le misure preventive destinate a evitare o ridurre al minimo tale danno (misure preventive, riparazione primaria, riparazione complementare);

v)

assicurare che sia ridotta al minimo la possibilità di conflitto tra la direttiva sulla responsabilità ambientale e la convenzione HNS del 2010 attraverso l'adozione di tutte le misure atte a garantire che la clausola di esclusività ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della convenzione HNS del 2010, secondo cui è vietato presentare al proprietario della nave richieste di risarcimento non conformi a detta convenzione, sia rispettata pienamente dagli Stati membri che ratificano o aderiscono a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'allegato IV della direttiva sulla responsabilità ambientale;

vi)

garantire che sia ridotto il rischio di creare e consolidare una situazione di svantaggio competitivo per gli Stati che sono pronti ad aderire alla convenzione HNS del 2010, rispetto a quelli che potrebbero voler ritardare tale processo e continuare a essere vincolati soltanto alla direttiva ELD;

vii)

garantire che sia posta fine alla coesistenza permanente di due regimi di responsabilità marittima — un meccanismo a livello di Unione e uno internazionale — che causerebbero una frammentazione della normativa dell'Unione, comprometterebbero la chiara canalizzazione della responsabilità e potrebbero condurre a procedimenti giudiziari lunghi e onerosi a scapito delle vittime e dell'industria del trasporto marittimo;

viii)

garantire a tal proposito che sia imposto agli Stati membri il chiaro obbligo di adottare tutte le misure necessarie per ottenere un risultato concreto, vale a dire ratificare la convenzione HNS del 2010 o aderirvi entro un termine ragionevole, che non dovrebbe essere superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio;

2.

conclude che la presente risoluzione costituirebbe un'ulteriore possibilità per il Consiglio e la Commissione di dar seguito alle raccomandazioni di cui al paragrafo 1;

3.

incarica il suo Presidente di richiedere ulteriori discussioni con la Commissione e il Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(2)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55.

(3)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(4)  Nota punto 13142/15.

(5)  Disponibile on-line all'indirizzo: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.

(6)  Disponibile on-line all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf.

(7)  PE576.992

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012, Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea, C-130/10, ECLI:EU:C:2012:472, paragrafo 42.

(9)  Parere della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, paragrafo 25; sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee / Regno di Danimarca, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, paragrafo 82; Parere della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, paragrafi 120 e 126; Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/168


P8_TA(2016)0260

Ratifica e adesione al protocollo del 2010 della convenzione sulle sostanze pericolose e nocive con riferimento agli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

(2018/C 086/36)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (14112/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 81 e 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0409/2015),

visto l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati,

visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014 (1),

vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la «convenzione HNS del 1996»),

visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996 (la «convenzione HNS del 2010»),

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015)0305),

vista la decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione HNS del 1996 (2),

vista la proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (COM(2001)0674),

visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) (rifusione del regolamento Bruxelles I),

vista la dichiarazione della Commissione da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio del 20 novembre e dell'8 dicembre 2015 (4),

visto il documento dell'industria del trasporto marittimo, del 18 settembre 2015, che esorta gli Stati membri a ratificare o ad aderire quanto prima al Protocollo del 2010 della convenzione HNS, in linea con l'approccio proposto dalla Commissione (5),

visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione interlocutoria della commissione giuridica (A8-0190/2016),

A.

considerando che l'obiettivo della convenzione HNS del 2010 è quello di garantire la rendicontabilità e il pagamento di un risarcimento adeguato, rapido e effettivo delle perdite o dei danni alle persone, ai beni e all'ambiente derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive tramite il Fondo internazionale specializzato di risarcimento HNS;

B.

considerando che i principi su cui si basano le convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale, tra cui la convenzione HNS del 2010, sono la responsabilità oggettiva del proprietario della nave, l'assicurazione obbligatoria per la copertura dei danni a terzi, il diritto delle persone che hanno subito danni di ricorrere direttamente contro l'assicuratore, la limitazione della responsabilità e, in caso di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive, un fondo speciale di risarcimento dei danni che superano i limiti della responsabilità del proprietario della nave;

C.

considerando pertanto che essa mira, da un lato, a prevedere il principio «chi inquina paga» e i principi di prevenzione e precauzione secondo cui occorre adottare azioni preventive in caso di possibile danno ambientale, rientrando quindi nell'ambito della politica e dei principi generali dell'Unione in materia ambientale, e, dall'altro lato, a regolamentare le questioni derivanti dal danno causato dal trasporto marittimo nonché a prevenire e ridurre al minimo tale danno, rientrando così nell'ambito della politica dell'Unione in materia di trasporti;

D.

considerando che la convenzione HNS del 2010 disciplina la competenza giurisdizionale dei tribunali degli Stati contraenti in relazione alle richieste di risarcimento presentate al proprietario o al suo assicuratore, o al Fondo specializzato di risarcimento HNS, dalle persone che hanno subito i danni contemplati dalla convenzione e contiene anche norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni dei tribunali degli Stati contraenti;

E.

considerando che, secondo la proposta della Commissione (COM(2015)0305), la conclusione della convenzione HNS del 2010 si sovrapporrebbe pertanto al campo di applicazione delle norme previste dalla rifusione del regolamento Bruxelles I;

F.

considerando che la rifusione del regolamento Bruxelles I prevede numerosi criteri di competenza, mentre il capo IV della convenzione HNS del 2010 stabilisce un regime molto restrittivo in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione, allo scopo di garantire ai ricorrenti condizioni paritarie e assicurare l'applicazione uniforme delle norme relative alla responsabilità e al risarcimento;

G.

considerando che da un lato, la natura specifica del regime di competenza giurisdizionale della convenzione HNS del 2010, finalizzata ad assicurare che le vittime di incidenti possano beneficiare di norme procedurali chiare e della certezza giuridica, in modo da rendere più efficaci le loro richieste di risarcimento dinanzi ai tribunali, e, dall'altro, la previsione di difficoltà legali e pratiche legate all'applicazione di due regimi di competenza giurisdizionale separati, uno per l'Unione e uno per le altre parti della convenzione HNS del 2010, giustificano una deroga all'applicazione generale della rifusione del regolamento Bruxelles I;

H.

considerando che la Danimarca è esentata dall'applicazione della parte terza, titolo V, del TFUE e non partecipa all'adozione della proposta di decisione del Consiglio per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile;

I.

considerando che la sovrapposizione tra la convenzione HNS del 2010 e le norme dell'Unione in materia civile e commerciale ha costituito la base giuridica della decisione 2002/971/CE, giacché il protocollo HNS del 2010 ha modificato la convenzione HNS del 1996, e che l'effetto della convenzione HNS del 2010 sulle norme dell'UE va pertanto valutato alla luce dell'ambito di applicazione e delle disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la direttiva ELD) (6), che è diventata parte dell'ordinamento giuridico dell'UE da quando è stata adottata la decisione 2002/971/CE;

J.

considerando che la direttiva ELD esclude dal suo campo di applicazione i danni ambientali o le minacce imminenti relative a tali danni che sono contemplati dalla convenzione HNS del 2010, una volta che quest'ultima sarà entrata in vigore (articolo 4, paragrafo 2 e allegato IV della direttiva ELD);

K.

considerando che la convenzione HNS del 2010 stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario della nave per i danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive disciplinato dalla convenzione, nonché l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di coprire la propria responsabilità per i danni in conformità con le disposizioni della convenzione, e vieta a tale fine di presentare al proprietario della nave qualsiasi altra richiesta di risarcimento non conforme a tale convenzione (articolo 7, paragrafi 4 e 5);

L.

considerando che, a meno che tutti gli Stati membri ratifichino o aderiscano alla convenzione HNS del 2010 entro il medesimo termine, vi è il rischio che l'industria del trasporto via mare sia soggetta a due regimi giuridici differenti allo stesso tempo, uno dell'UE e uno internazionale, il che potrebbe creare disparità per le vittime dell'inquinamento, come le comunità costiere, i pescatori ecc., e sarebbe altresì contrario allo spirito della convenzione HNS del 2010;

M.

considerando che le altre convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale di cui all'allegato IV della direttiva ELD si sono dimostrate efficaci in quanto sono riuscite a trovare un equilibrio tra gli interessi commerciali e ambientali attraverso una chiara canalizzazione della responsabilità, grazie alla quale non vi sono, di norma, dubbi su quale sia la parte responsabile, nonché attraverso l'istituzione di meccanismi di assicurazione obbligatoria e di risarcimento rapido che non si limitano unicamente ai danni ambientali;

1.

chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

i)

garantire che l'uniformità, l'integrità e l'efficacia delle norme comuni dell'Unione non vengano pregiudicate dagli impegni internazionali assunti con la ratifica o l'adesione alla convenzione HNS del 2010, in conformità con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (7);

ii)

prestare maggiore attenzione, in tale contesto, alla sovrapposizione tra la rifusione del regolamento Bruxelles I e la convenzione HNS del 2010 per quanto riguarda le norme procedurali applicabili alle richieste di risarcimento e alle azioni che possono essere intraprese nel quadro della convenzione dinanzi ai tribunali degli Stati contraenti;

iii)

garantire che sia ridotta al minimo la possibilità di conflitto tra la direttiva ELD e la convenzione HNS del 2010 attraverso l'adozione di tutte le misure atte a garantire che la clausola di esclusività ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della convenzione HNS del 2010, secondo cui è vietato presentare al proprietario della nave richieste di risarcimento non conformi a detta convenzione, sia rispettata pienamente dagli Stati membri che ratificano la convenzione o vi aderiscono;

iv)

garantire che sia ridotto il rischio di creare e consolidare una situazione di svantaggio competitivo per gli Stati che sono pronti ad aderire alla convenzione HNS del 2010, rispetto a quelli che potrebbero voler ritardare tale processo e continuare a essere vincolati soltanto alla direttiva ELD;

v)

garantire che sia posta fine alla coesistenza permanente di due regimi di responsabilità marittima — un meccanismo a livello di Unione e uno internazionale — che causerebbero una frammentazione della normativa dell'Unione, comprometterebbero la chiara canalizzazione della responsabilità e potrebbero condurre a procedimenti giudiziari lunghi e onerosi a scapito delle vittime e dell'industria del trasporto marittimo;

vi)

garantire a tal proposito che sia imposto agli Stati membri il chiaro obbligo di adottare tutte le misure necessarie per ottenere un risultato concreto, vale a dire ratificare la convenzione HNS del 2010 o aderirvi entro un termine ragionevole, che non dovrebbe essere superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio;

2.

conclude che la presente risoluzione costituirebbe un'ulteriore possibilità per il Consiglio e la Commissione di dar seguito alle raccomandazioni di cui al paragrafo 1;

3.

incarica il suo Presidente di chiedere ulteriori discussioni con la Commissione e il Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(2)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55.

(3)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(4)  Nota punto 13142/15.

(5)  Disponibile on line all'indirizzo: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.

(6)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(7)  Parere della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, paragrafo 25; sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee / Regno di Danimarca, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, paragrafo 82; parere della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, paragrafi 120 e 126; parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/172


P8_TA(2016)0261

Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine, (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13085/2014 — C8-0009/2015 — 2014/0224(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/37)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13085/2014),

visto il progetto di protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (13082/2014),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0009/2015),

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0148/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Filippine.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/173


P8_TA(2016)0262

Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine (approvazione) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 086/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05431/2015),

visto il progetto di accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (15616/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0061/2015),

vista la sua risoluzione non legislativa dell'8 giugno 2016 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0149/2016),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Filippine.


(1)  Testi approvati in tale data, P8_TA(2016)0263.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/174


P8_TA(2016)0264

Assistenza macrofinanziaria alla Tunisia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM(2016)0067 — C8-0032/2016 — 2016/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 086/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0067),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0032/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o giugno 2016, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0187/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P8_TC1-COD(2016)0039

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 giugno 2016 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2016/1112/UE)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

La presente decisione è adottata fatta salva la dichiarazione comune adottata congiuntamente alla decisione 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Georgia, che deve continuare ad essere considerata come la base per tutte le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla concessione di assistenza macrofinanziaria a paesi e territori terzi.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/176


P8_TA(2016)0265

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2018/C 086/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0026),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0031/2016),

visti i pareri motivati inviati dal parlamento maltese e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0189/2016),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Le attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale evidenziano la necessità di assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati . È pertanto fondamentale ristabilire la fiducia nell’equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In risposta all’esigenza di una maggiore equità fiscale la Commissione, nella sua comunicazione del 17 giugno 2015, definisce un piano d’azione per un’imposizione societaria equa ed efficace nell’Unione europea (3) (piano d’azione).

(1)

Le attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale evidenziano la necessità di assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili sono generati e il valore è creato . È pertanto fondamentale ristabilire la fiducia nell’equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In risposta all’esigenza di una maggiore equità fiscale la Commissione, nella sua comunicazione del 17 giugno 2015, definisce un piano d’azione per un’imposizione societaria equa ed efficace nell’Unione europea (3) (piano d’azione) nel quale riconosce che una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) completa, munita di un criterio di ripartizione appropriato ed equo, costituirebbe il vero fattore di cambiamento nella lotta contro le strategie di BEPS artificiali. Alla luce di tali elementi, la Commissione dovrebbe pubblicare quanto prima una proposta ambiziosa relativa a una CCCTB e il legislatore dovrebbe portare a termine il più rapidamente possibile i negoziati su tale proposta cruciale. È opportuno tenere debitamente conto della posizione del Parlamento europeo del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB).

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

L'Unione ritiene che la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali sia una priorità politica assoluta poiché le pratiche dannose come la pianificazione fiscale aggressiva sono inaccettabili dal punto di vista dell'integrità del mercato interno e della giustizia sociale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La maggior parte degli Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, si è impegnata ad attuare i risultati delle 15 azioni contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, pubblicati il 5 ottobre 2015. È quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato. In un mercato di economie altamente integrate si avverte l’esigenza di approcci strategici comuni e di un’azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare gli effetti positivi dell’iniziativa contro il BEPS. Inoltre solo un quadro comune potrebbe impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l’Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto unionale.

(2)

La maggior parte degli Stati membri, in qualità di membri dell’OCSE, si è impegnata ad attuare i risultati delle 15 azioni contro la vera erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, pubblicati il 5 ottobre 2015. È quindi essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato. In un mercato di economie altamente integrate si avverte l’esigenza di approcci strategici comuni e di un’azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare gli effetti positivi dell’iniziativa contro vere e proprie strategie di BEPS , prestando nel contempo un'attenzione adeguata nei confronti della competitività delle imprese che operano nel mercato interno . Inoltre solo un quadro comune potrebbe impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l’Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto dell'Unione. In un'Unione caratterizzata da mercati nazionali molto eterogenei, una valutazione d'impatto globale di tutte le misure previste resta fondamentale per garantire che tale linea comune trovi un ampio sostegno tra gli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Dato che i paradisi fiscali possono essere classificati come trasparenti dall'OCSE, è opportuno che siano presentate proposte per aumentare la trasparenza dei fondi fiduciari e delle fondazioni.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

È fondamentale dotare le amministrazioni fiscali di risorse idonee per contrastare in maniera efficace il BEPS, migliorando in tal modo la trasparenza relativa alle attività delle grandi multinazionali, in particolare per quanto riguarda gli utili, le imposte versate sugli utili, le sovvenzioni percepite, le agevolazioni fiscali, il numero dei dipendenti e gli attivi detenuti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Per garantire la coerenza in relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, è fondamentale che gli Stati membri applichino nella legislazione pertinente e nei trattati bilaterali in materia fiscale una definizione comune di stabile organizzazione conformemente all'articolo 5 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)

Per evitare un'attribuzione incoerente degli utili alle stabili organizzazioni, gli Stati membri dovrebbero seguire le norme per l'imputazione degli utili alle stabili organizzazioni conformemente all'articolo 7 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale e allineare la loro normativa applicabile e i rispettivi trattati bilaterali a tali norme, in sede di riesame delle stesse.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È necessario stabilire norme contro l’erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizioni nei seguenti settori: limiti sulla deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, clausola di switch-over, una norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi. Ove l’applicazione di tali norme dia luogo a una doppia imposizione, i contribuenti dovrebbero beneficiare di uno sgravio tramite una detrazione dell’imposta versata in un altro Stato membro o in un paese terzo, a seconda del caso. Le norme dovrebbero pertanto mirare non solo a contrastare le pratiche di elusione fiscale, ma anche a evitare la creazione di altri ostacoli al mercato, come la doppia imposizione.

(5)

È necessario stabilire norme contro l’erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizioni nei seguenti settori: limiti sulla deducibilità degli interessi , misure fondamentali di difesa contro l'utilizzo di giurisdizioni segrete o a bassa imposizione per finalità di BEPS , imposizione in uscita, una definizione chiara di stabile organizzazione, regole precise in materia di prezzi di trasferimento, un quadro per i sistemi di patent box, clausola di switch-over in mancanza di un trattato fiscale rigoroso dagli effetti analoghi con un paese terzo , una norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi. Ove l’applicazione di tali norme dia luogo a una doppia imposizione, i contribuenti dovrebbero beneficiare di uno sgravio tramite una detrazione dell’imposta versata in un altro Stato membro o in un paese terzo, a seconda del caso. Le norme dovrebbero pertanto mirare non solo a contrastare le pratiche di elusione fiscale, ma anche a evitare la creazione di altri ostacoli al mercato, come la doppia imposizione. Affinché si pervenga a una corretta applicazione di tali norme, è auspicabile che le autorità fiscali degli Stati membri siano dotate di risorse adeguate. Tuttavia, è altresì necessario stabilire con urgenza un insieme unico di norme per il calcolo degli utili imponibili delle società transfrontaliere nell'Unione, trattando i gruppi societari come un'unica entità ai fini fiscali, allo scopo di rafforzare il mercato interno ed eliminare molte delle carenze dell'attuale quadro regolamentare dell'imposta societaria, che consentono la pianificazione fiscale aggressiva.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi transfrontalieri di società ricorrono sempre più di frequente al trasferimento degli utili, spesso attraverso pagamenti di interessi gonfiati, da giurisdizioni fiscali a imposizione elevata verso paesi che applicano regimi fiscali più vantaggiosi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare tali pratiche in quanto limita la deducibilità degli oneri finanziari netti dei contribuenti (ossia l’importo di cui le spese finanziarie superano le entrate finanziarie). È pertanto necessario fissare una percentuale di deducibilità che sia riferita agli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Le entrate finanziarie esenti da imposta non dovrebbero essere compensate a fronte dei costi finanziari. Solo il reddito imponibile dovrebbe essere preso in considerazione per determinare l’importo degli interessi che può essere dedotto. Per agevolare i contribuenti che presentano rischi ridotti in relazione all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, gli interessi netti dovrebbero essere sempre deducibili fino a un massimale fissato, applicato qualora comporti una deduzione superiore alla percentuale stabilita sulla base dell’EBITDA. Se il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati, si dovrebbe prendere in considerazione l’indebitamento complessivo del gruppo ai fini della concessione ai contribuenti del diritto a dedurre importi più elevati degli oneri finanziari netti. La norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe applicarsi agli oneri finanziari netti di un contribuente senza distinguere se i costi traggono origine da un debito contratto a livello nazionale, a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione o in un paese terzo. Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Dal momento che le discussioni in questo campo non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e unionale, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo.

(6)

Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi transfrontalieri di società ricorrono sempre più di frequente al trasferimento degli utili, spesso attraverso pagamenti di interessi gonfiati, da giurisdizioni fiscali a imposizione elevata verso paesi che applicano regimi fiscali più vantaggiosi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare vere e proprie pratiche di BEPS in quanto limitala deducibilità degli oneri finanziari netti dei contribuenti (ossia l’importo di cui le spese finanziarie superano le entrate finanziarie). Per quanto riguarda i costi relativi agli interessi è pertanto necessario fissare una percentuale di deducibilità che sia riferita agli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA). Le entrate finanziarie esenti da imposta non dovrebbero essere compensate a fronte dei costi finanziari. Solo il reddito imponibile dovrebbe essere preso in considerazione per determinare l’importo degli interessi che può essere dedotto. Per agevolare i contribuenti che presentano rischi ridotti in relazione all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, gli interessi netti dovrebbero essere sempre deducibili fino a un massimale fissato, applicato qualora comporti una deduzione superiore alla percentuale stabilita sulla base dell’EBITDA. Se il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati, si dovrebbe prendere in considerazione l’indebitamento complessivo del gruppo ai fini della concessione ai contribuenti del diritto a dedurre importi più elevati degli oneri finanziari netti. La norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe applicarsi agli oneri finanziari netti di un contribuente senza distinguere se i costi traggono origine da un debito contratto a livello nazionale, a livello transfrontaliero all’interno dell’Unione o in un paese terzo. È generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, eventualmente con un approccio più adeguato alle loro esigenze.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

In caso di finanziamento di progetti infrastrutturali a lungo termine di interesse pubblico mediante la concessione di prestiti a terzi e qualora il debito sia superiore alla soglia di esenzione stabilita dalla presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri abbiano la possibilità di concedere deroghe, a determinate condizioni, per i prestiti a favore di terzi destinati al finanziamento di progetti di infrastrutture pubbliche, in quanto in tali casi sarebbe controproducente l'applicazione delle disposizioni proposte in materia di limiti sugli interessi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

Il trasferimento degli utili verso giurisdizioni segrete o a bassa imposizione rappresenta un particolare rischio per il gettito fiscale degli Stati membri nonché per il trattamento equo e non discriminatorio tra imprese che eludono le imposte e imprese adempienti sotto il profilo fiscale, sia grandi che piccole. In aggiunta alle misure di applicazione generale proposte nella presente direttiva per tutte le giurisdizioni, è fondamentale scoraggiare le giurisdizioni segrete e a bassa imposizione dal basare il loro regime di imposta sulle società e il rispettivo quadro normativo sulla custodia degli utili derivanti da elusione fiscale senza nel contempo attuare adeguatamente le norme globali in materia di buona governance fiscale, quali lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, o dal praticare l'inadempimento tacito attraverso l'applicazione non corretta delle leggi fiscali e degli accordi internazionali, pur avendo assunto impegni politici in tal senso. Pertanto si propongono misure specifiche volte a utilizzare la presente direttiva come strumento per garantire che le giurisdizioni segrete o a bassa imposizione rispettino gli sforzi internazionali a favore della trasparenza e dell'equità in materia fiscale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Troppo spesso le società multinazionali si adoperano per trasferire i loro utili nei paradisi fiscali senza versare alcuna imposta o versando imposte estremamente esigue. La nozione di stabile organizzazione intende offrire una definizione precisa e vincolante dei criteri che dovranno essere soddisfatti per stabilire se una società multinazionale è ubicata in un determinato paese. Tale aspetto obbligherà le società multinazionali a versare le rispettive imposte in maniera equa.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Il termine «prezzi di trasferimento» si riferisce alle condizioni e alle modalità concernenti le transazioni effettuate all'interno di un'impresa multinazionale, comprese le società figlie e le società di comodo i cui utili sono imputati a una società madre multinazionale. Si tratta di prezzi praticati tra imprese associate situate in paesi diversi per le rispettive operazioni infragruppo, come il trasferimento di beni e servizi. Poiché i prezzi sono fissati dai soggetti associati non indipendenti all'interno della stessa impresa multinazionale, è possibile che non rispecchino il prezzo di mercato. L'Unione deve garantire che gli utili imponibili delle imprese multinazionali non siano trasferiti al di fuori della giurisdizione dello Stato membro interessato e che la base imponibile dichiarata dalle imprese multinazionali nel loro paese rispecchi l'attività economica ivi esercitata. Nell'interesse dei contribuenti è fondamentale limitare i rischi di una doppia non imposizione che può scaturire da una differenza tra due paesi in ordine alla determinazione della remunerazione in condizioni di libera concorrenza delle loro operazioni internazionali con imprese associate. Tale sistema non esclude il ricorso a una serie di manovre artificiose, in particolare per quanto concerne i prodotti per i quali non esiste un prezzo di mercato (ad esempio per i canoni o i servizi alle imprese).

Emendamento 101/rev

Proposta di direttiva

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)

I regimi fiscali connessi alla proprietà intellettuale, ai brevetti e al settore «ricerca e sviluppo» (R&S) sono ampiamente usati in tutta l'Unione. Tuttavia, da numerosi studi della Commissione è emerso chiaramente che il nesso tra patent box e promozione di R&S è spesso arbitrario. L'OCSE ha elaborato il «nexus approach» modificato nel tentativo di regolamentare il sistema dei patent box. Tale metodo garantisce che, nell'ambito del sistema dei patent box, possano beneficiare di un'aliquota d'imposta favorevole soltanto i redditi connessi direttamente alle spese di ricerca e sviluppo. Tuttavia, per gli Stati membri è già evidente la difficoltà di applicare le nozioni di «nexus» e «sostanza economica» ai loro regimi fiscalmente favorevoli all'innovazione (innovation boxes). Qualora entro gennaio 2017 gli Stati membri non abbiano ancora applicato in maniera integrale e omogenea il «nexus approach» modificato per eliminare gli attuali regimi dannosi in materia di patent box, è opportuno che la Commissione presenti una nuova proposta legislativa vincolante a norma dell'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di anticipare al 30 giugno 2017 l'abolizione dei vecchi regimi dannosi, riducendo il periodo in cui si applica clausola di anteriorità. La CCCTB dovrebbe eliminare il problema del trasferimento degli utili attraverso la pianificazione fiscale per quanto concerne la proprietà intellettuale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quinquies)

L'imposizione in uscita non dovrebbe essere applicata se le attività trasferite sono attività materiali che generano reddito attivo. I trasferimenti di tali attività sono una componente imprescindibile dell'effettiva assegnazione di risorse da parte di un'impresa e non sono finalizzati principalmente all'ottimizzazione fiscale e all'elusione fiscale, ragion per cui dovrebbero essere esonerati da tali disposizioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Date le difficoltà insite nel concedere un credito d’imposta per imposte versate all’estero, gli Stati membri tendono sempre più a esentare i redditi esteri dall’imposizione nello Stato di residenza. L’effetto negativo involontario di questo approccio è tuttavia quello di incoraggiare situazioni in cui redditi non tassati o soggetti a bassa imposizione entrano nel mercato interno e quindi circolano, in molti casi non tassati, all’interno dell’Unione sfruttando gli strumenti disponibili nell’ambito del diritto unionale. Le clausole di switch-over sono comunemente utilizzate per contrastare tali pratiche. È pertanto necessario prevedere una clausola di switch-over mirata ad alcuni tipi di redditi esteri, ad esempio le distribuzioni di utili, i proventi della cessione di azioni e gli utili delle stabili organizzazioni che sono esenti da imposta nell’Unione e sono originari di paesi terzi . Tali redditi dovrebbero essere imponibili nell’Unione se sono stati tassati al di sotto di un determinato livello nel paese terzo. Considerando che la clausola di switch-over non richiede il controllo sull’entità soggetta a bassa imposizione e che quindi la contabilità obbligatoria dell’entità può non essere accessibile, il calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva può risultare molto complicato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare l’aliquota d’imposta legale quando applicano la clausola di switch-over . Gli Stati membri che applicano la clausola di switch-over dovrebbero concedere un credito per l’imposta versata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione.

(8)

Date le difficoltà insite nel concedere un credito d’imposta per imposte versate all’estero, gli Stati membri tendono sempre più a esentare i redditi esteri dall’imposizione nello Stato di residenza. L’effetto negativo involontario di questo approccio è tuttavia quello di incoraggiare situazioni in cui redditi non tassati o soggetti a bassa imposizione entrano nel mercato interno e quindi circolano, in molti casi non tassati, all’interno dell’Unione sfruttando gli strumenti disponibili nell’ambito del diritto unionale. Le clausole di switch-over sono comunemente utilizzate per contrastare tali pratiche. È pertanto necessario prevedere una clausola di switch-over mirata ad alcuni tipi di redditi esteri, ad esempio le distribuzioni di utili, i proventi della cessione di azioni e gli utili delle stabili organizzazioni che sono esenti da imposta nell’Unione. Tali redditi dovrebbero essere imponibili nell’Unione se sono stati tassati al di sotto di un determinato livello nel paese di origine in mancanza di un trattato fiscale efficace dagli effetti analoghi con tale paese . Gli Stati membri che applicano la clausola di switch-over dovrebbero concedere un credito per l’imposta versata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. All'interno dell'Unione l'applicazione di norme generali antiabuso dovrebbe essere limitata alle costruzioni «di puro artificio» (non genuine); in caso contrario, il contribuente dovrebbe avere il diritto di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici.

(9)

Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. All'interno dell'Unione l'applicazione di norme generali antiabuso dovrebbe essere applicata alle costruzioni poste in essere con la finalità principale o avendo fra le finalità principali quella di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o lo scopo delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili, senza privare il contribuente di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Una costruzione o una serie di costruzioni possono essere considerate non genuine nella misura in cui conducono a una tassazione disomogenea di alcuni tipi di reddito, come quelli generati da brevetti.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)

Gli Stati membri dovrebbero attuare disposizioni più dettagliate atte a precisare cosa si intende per costruzioni non genuine e altre attività in ambito fiscale che sono passibili di sanzioni. È opportuno che le sanzioni siano stabilite con chiarezza onde evitare incertezza giuridica e creare un forte incentivo alla piena osservanza della normativa fiscale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater)

Gli Stati membri dovrebbero disporre di un sistema di sanzioni previsto dal diritto nazionale e informarne la Commissione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies)

Onde evitare la creazione di società a destinazione specifica, come le società fittizie o le società di comodo, con un trattamento fiscale agevolato, le imprese dovrebbero corrispondere alle definizioni di stabile organizzazione e di sostanza economica minima di cui all'articolo 2.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 sexies)

Dovrebbe essere vietato l'utilizzo di società fittizie da parte di contribuenti che operano nell'Unione. I contribuenti dovrebbero comunicare alle autorità fiscali elementi di prova che dimostrino la sostanza economica per ciascuna entità appartenente al loro gruppo nell'ambito dell'obbligo annuale di rendicontazione paese per paese.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 9 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 septies)

Per migliorare gli attuali meccanismi di composizione delle controversie transfrontaliere in materia di tassazione nell'Unione, concentrandosi non solo sui casi di doppia imposizione ma anche sui casi di doppia non imposizione, è opportuno introdurre entro gennaio 2017 un meccanismo di risoluzione delle controversie con norme più chiare e tempi più stretti.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 9 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 octies)

La corretta identificazione dei contribuenti è fondamentale per uno scambio di informazioni efficace tra le amministrazioni fiscali. La creazione di un codice di identificazione fiscale europeo (CIF) armonizzato e comune costituirebbe il mezzo migliore per tale identificazione. Esso consentirebbe a terzi di identificare in modo rapido, facile e corretto nonché di registrare i codici d'identificazione fiscale nei rapporti transfrontalieri e fungere da base per un efficace scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. La Commissione dovrebbe altresì adoperarsi attivamente per sviluppare un codice identificativo simile a livello globale, come ad esempio il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici (LEI) del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un’intera controllata soggetta a bassa imposizione o essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata. È auspicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che nell’Unione. Al fine di rispettare le libertà fondamentali, l’impatto della normativa all’interno dell’Unione dovrebbe essere limitato alle costruzioni che comportano un trasferimento artificiale di utili dallo Stato membro della società madre alla società controllata estera. In tal caso gli importi dei redditi attribuiti alla società madre dovrebbero essere adeguati sulla base del principio di libera concorrenza, in modo che lo Stato della società madre tassi soltanto gli importi dei redditi della società controllata estera che non sono conformi a tale principio. Le norme sulle società controllate estere dovrebbero escludere dal loro campo di applicazione le imprese finanziarie fiscalmente residenti nell’Unione, comprese le stabili organizzazioni di tali imprese situate nell’Unione. Il campo di applicazione legittimo delle norme sulle società controllate estere all’interno dell’Unione dovrebbe infatti essere limitato a situazioni artificiali prive di sostanza economica, il che comporterebbe che i settori finanziario ed assicurativo, fortemente regolamentati, non sarebbero probabilmente interessati da tali norme.

(10)

Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un’intera controllata soggetta a bassa imposizione o essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata. È auspicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che nell’Unione. L’impatto della normativa all’interno dell’Unione dovrebbe riguardare tutte le costruzioni di cui uno dei principali obiettivi consiste in un trasferimento artificiale di utili dallo Stato membro della società madre alla società controllata estera. In tal caso gli importi dei redditi attribuiti alla società madre dovrebbero essere adeguati sulla base del principio di libera concorrenza, in modo che lo Stato della società madre tassi soltanto gli importi dei redditi della società controllata estera che non sono conformi a tale principio. È opportuno evitare sovrapposizioni tra le norme sulle società controllate estere e la clausola di switch-over.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L’effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato. Per evitare tale risultato è necessario stabilire norme in base alle quali una delle due giurisdizioni interessata da un disallineamento dovrebbe fornire una qualificazione giuridica dello strumento ibrido o dell’entità ibrida e l’altra giurisdizione dovrebbe accettare tale qualificazione. Anche se gli Stati membri, nell’ambito del gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese)», hanno concordato linee guida sul trattamento fiscale delle entità ibride (4) e delle stabili organizzazioni ibride (5) all’interno dell’Unione, nonché sul trattamento fiscale delle entità ibride legate a paesi terzi, rimane necessario adottare norme vincolanti. Occorre infine limitare il campo di applicazione di tali norme ai disallineamenti da ibridi tra Stati membri. I disallineamenti da ibridi tra Stati membri e paesi terzi devono essere oggetto di ulteriore esame.

(11)

I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L’effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato. Per evitare tale risultato è necessario stabilire norme in base alle quali una delle due giurisdizioni interessata da un disallineamento dovrebbe fornire una qualificazione giuridica dello strumento ibrido o dell’entità ibrida e l’altra giurisdizione dovrebbe accettare tale qualificazione. Ove si verifichi un siffatto disallineamento tra uno Stato membro e un paese terzo, lo Stato membro dovrebbe garantire l'idonea tassazione di tali operazioni. Anche se gli Stati membri, nell’ambito del gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese)», hanno concordato linee guida sul trattamento fiscale delle entità ibride (4) e delle stabili organizzazioni ibride (5) all’interno dell’Unione, nonché sul trattamento fiscale delle entità ibride legate a paesi terzi, rimane necessario adottare norme vincolanti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

È opportuno stabilire una definizione a livello di Unione e una «lista nera» esaustiva per i paradisi fiscali e i paesi, inclusi quelli dell'Unione, che falsano la concorrenza mediante la concessione di condizioni fiscali favorevoli. La lista nera dovrebbe essere integrata da un elenco di sanzioni nei confronti delle giurisdizioni non collaborative e degli istituti finanziari che operano nei paradisi fiscali.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Una delle principali difficoltà incontrate dalle amministrazioni fiscali è l'impossibilità di accedere per tempo debito a informazioni esaustive e pertinenti sulle strategie di pianificazione fiscale delle imprese multinazionali. Tali informazioni dovrebbero essere accessibili in modo che le autorità tributarie possano reagire rapidamente ai rischi in ambito fiscale, valutando tali rischi con maggiore efficacia, concentrandosi sulle operazioni di controllo ed evidenziando le necessarie modifiche alla normativa in vigore.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Considerando che uno dei principali obiettivi della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso contro le pratiche transfrontaliere di elusione fiscale, tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente. I regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e l’azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l’attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. L’interazione di misure nazionali distinte comporterebbe la persistenza di inefficienze e distorsioni, con la conseguente mancanza di coordinamento. Misure correttive dovrebbero invece essere adottate a livello dell’Unione in quanto gran parte dell’inefficienza nel mercato interno si traduce principalmente in problemi di natura transfrontaliera. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

(14)

Considerando che uno dei principali obiettivi della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso contro le pratiche transfrontaliere di elusione fiscale, tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente. I regimi nazionali di imposizione delle società sono eterogenei e l’azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l’attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. L’interazione di misure nazionali distinte comporterebbe la persistenza di inefficienze e distorsioni, con la conseguente mancanza di coordinamento. Misure correttive dovrebbero invece essere adottate a livello dell’Unione in quanto gran parte dell’inefficienza nel mercato interno si traduce principalmente in problemi di natura transfrontaliera. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può quindi adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi. Tuttavia una revisione del quadro giuridico in materia fiscale per affrontare le pratiche di erosione della base imponibile mediante provvedimenti normativi permetterebbe di ottenere un risultato migliore nel garantire condizioni eque nel mercato interno.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

La Commissione dovrebbe effettuare un'analisi dei costi e dei benefici e valutare le possibili conseguenze di un'imposta ingente sul rimpatrio dei capitali provenienti da paesi terzi a bassa imposizione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Tutti gli accordi commerciali e gli accordi di partenariato economico di cui l'Unione è parte dovrebbero includere disposizioni sulla promozione della buona governance in materia fiscale ai fini di una maggiore trasparenza e della lotta alle pratiche fiscali dannose.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

È opportuno che la Commissione valuti l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenti al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione,

(15)

È opportuno che la Commissione ponga in essere un meccanismo di monitoraggio specifico per garantire la corretta attuazione della presente direttiva e un'interpretazione omogenea delle sue misure da parte degli Stati membri. È altresì opportuno che valuti l'attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare al Parlamento europeo e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

«contribuente», un'entità societaria che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis)

«costi dei canoni», i costi imputabili ai compensi di qualsiasi natura versati per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software, eventuali brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico oppure per qualsiasi altro attivo immateriale; sono considerati canoni i compensi per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter)

«giurisdizione segreta o a bassa imposizione», qualsiasi giurisdizione che dal 31 dicembre 2016 soddisfi uno dei seguenti criteri:

a)

mancanza di uno scambio automatico di informazioni con tutti i firmatari dell'accordo multilaterale sull'autorità competente, conformemente allo standard dell'OCSE pubblicato il 21 luglio 2014, dal titolo «Standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali»;

b)

mancanza di un registro recante i beneficiari effettivi finali di società, trust e strutture giuridiche equivalenti adempienti almeno alle norme minime definite nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) ;

c)

esistenza di disposizioni legislative o amministrative o pratiche che concedono un trattamento fiscale favorevole alle imprese indipendentemente dal fatto se effettuano una vera attività economica o hanno una presenza economica significativa nel paese in questione;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)

«stabile organizzazione», una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività; tale definizione si applica anche nei casi in cui si ritiene che le società che svolgono attività digitali interamente dematerializzate abbiano una stabile organizzazione in uno Stato membro se mantengono una presenza significativa nell'economia di tale Stato membro;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter)

«paradiso fiscale», una giurisdizione contraddistinta da uno o più dei seguenti criteri:

a)

imposizione assente o soltanto nominale per i non residenti;

b)

esistenza di leggi o pratiche amministrative che impediscono l'efficace scambio di informazioni in materia fiscale con altre giurisdizioni;

c)

esistenza di disposizioni legislative o amministrative che impediscono la trasparenza fiscale o assenza dell'obbligo di esercitare un'attività economica sostanziale;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quater)

«sostanza economica minima», gli elementi, anche nell'ambito dell'economia digitale, che consentono di definire un'impresa sulla base di criteri fattuali come l'esistenza di risorse umane e materiali della struttura, la sua autonomia di gestione, la sua realtà giuridica e, se del caso, la natura dei suoi attivi;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies)

«codice di identificazione fiscale europeo» o «CIF», un codice secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 sexies)

«prezzi di trasferimento», i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni fisici o attivi immateriali o fornisce servizi a imprese associate;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 septies)

«patent box», un sistema per calcolare il reddito derivante dalla proprietà intellettuale (PI) che soddisfa i requisiti per beneficiare di agevolazioni fiscali attraverso l'instaurazione di un nesso tra le spese ammissibili effettuate al momento della creazione degli attivi di PI (espresse in proporzione delle spese globali connesse alla creazione degli attivi di PI) e il reddito derivante da tali attivi di PI; tale sistema limita gli attivi di PI ai brevetti o ai beni immateriali aventi una funzione equivalente e contribuisce alla definizione di «spese ammissibili», di «spese globali» e di «redditi derivanti da attivi di PI»;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 octies)

«società fittizia», ogni tipo di entità giuridica priva di sostanza economica e creata per fini meramente fiscali;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 nonies)

«persona o impresa associata a un contribuente», una situazione in cui la prima persona detiene una partecipazione superiore al 25 % nella seconda o in cui una terza persona detiene una partecipazione superiore al 25 % in entrambe;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 7 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 decies)

«disallineamento da ibrido», qualsiasi situazione tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata, quale definita nell'ambito del vigente regime di imposizione delle imprese, in un altro Stato membro o in un paese terzo, in cui i seguenti risultati sono imputabili alle differenze nella caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità:

a)

lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite, sia in un altro Stato membro o paese terzo («doppia deduzione»); oppure

b)

a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro o nel paese terzo in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione del medesimo pagamento nell'altro Stato membro o paese terzo («deduzione senza inclusione»);

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell’esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 1 000 000 EUR, se superiore. L’EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l’imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l’imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.

2.   Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell’esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al 20 % degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 2 000 000  EUR, se superiore. L’EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l’imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l’imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri possono esentare dall'ambito di applicazione del paragrafo 2 gli oneri finanziari eccedenti sostenuti su prestiti a terzi, utilizzati per finanziare un progetto di infrastrutture pubbliche di una durata minima di dieci anni e che uno Stato membro o l'Unione consideri di interesse pubblico generale.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L’EBITDA di un esercizio fiscale che non è completamente assorbito dagli oneri finanziari sostenuti dal contribuente nel medesimo esercizio fiscale o in quelli precedenti può essere riportato agli esercizi fiscali successivi.

4.   L’EBITDA di un esercizio fiscale che non è completamente assorbito dagli oneri finanziari sostenuti dal contribuente nel medesimo esercizio fiscale o in quelli precedenti può essere riportato agli esercizi fiscali successivi per un periodo di cinque anni .

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli oneri finanziari che non possono essere dedotti nell’esercizio fiscale in corso a norma del paragrafo 2 sono deducibili fino al 30 per cento dell’EBITDA negli esercizi fiscali successivi allo stesso modo degli oneri finanziari relativi a detti esercizi.

5.   Gli oneri finanziari che non possono essere dedotti nell’esercizio fiscale in corso a norma del paragrafo 2 sono deducibili fino al 20 % dell’EBITDA nei cinque esercizi fiscali successivi allo stesso modo degli oneri finanziari relativi a detti esercizi.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alle imprese finanziarie.

6.   I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alle imprese finanziarie. La Commissione deve riesaminare l'ambito di applicazione del presente articolo se e allorché sarà raggiunto un accordo a livello di OCSE nonché all'atto di determinare se l'accordo OCSE in questione può essere attuato a livello di Unione.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Stabile organizzazione

 

1.     Si ritiene che una sede fissa di affari utilizzata o gestita da un contribuente costituisca una stabile organizzazione se lo stesso contribuente o una persona con un forte legame esercita attività commerciali nello stesso luogo o in un altro luogo nello stesso Stato membro e:

 

a)

tale luogo o l'altro luogo costituiscono una stabile organizzazione per il contribuente o la persona con un forte legame in virtù del presente articolo, oppure

 

b)

l'attività globale risultante dalla combinazione delle attività esercitate dal contribuente e dalla persona con un forte legame con il medesimo luogo, o dallo stesso contribuente o dalle persone con un forte legame con entrambi i luoghi, non ha carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività commerciali esercitate dal contribuente e dalla persona con un forte legame con il medesimo luogo, o dallo stesso contribuente o dalle persone con un forte legame con entrambi i luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione commerciale coerente.

 

2.     Se una persona agisce in uno Stato per conto di un contribuente e, così facendo, conclude abitualmente contratti o svolge abitualmente il ruolo principale che conduce alla conclusione di contratti che sono sistematicamente conclusi senza alcuna modifica sostanziale da parte del contribuente, e tali contratti sono:

 

a)

conclusi a nome del contribuente,

 

b)

destinati alla cessione di beni appartenenti a tale contribuente, o che il contribuente ha il diritto di utilizzare, ovvero che sono destinati alla concessione del diritto d'uso di tali beni, oppure

 

c)

destinati alla prestazione di servizi da parte di tale contribuente, si ritiene che il contribuente abbia una stabile organizzazione in tale Stato per tutte le attività che tale persona esercita per il contribuente, a meno che le attività di tale persona abbiano carattere ausiliario o preparatorio in modo tale che, se esercitate in una sede fissa di affari, non fanno di questa sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi del presente paragrafo.

 

3.     Gli Stati membri allineano a tale definizione la loro legislazione applicabile e i trattati bilaterali contro la doppia imposizione.

 

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo ai concetti di carattere preparatorio o ausiliario.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 ter

 

Utili imputabili alla stabile organizzazione

 

1.     Gli utili che in uno Stato membro sono imputabili alla stabile organizzazione di cui all'articolo 4 bis includono anche gli utili che essa potrebbe prevedibilmente realizzare, soprattutto nelle sue relazioni con altre parti dell'impresa, se queste fossero entità separate e indipendenti che esercitano la stessa attività e a condizioni analoghe, tenendo conto degli attivi e dei rischi della stabile organizzazione interessata.

 

2.     Se uno Stato membro rettifica gli utili imputabili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 e li tassa di conseguenza, gli utili e le imposte in altri Stati membri dovrebbero anch'essi essere rettificati di conseguenza al fine di evitare la doppia imposizione.

 

3.     Nell'ambito dell'azione 7 dell'OCSE relativa alla BEPS, l'OCSE sta riesaminando le norme di cui all'articolo 7 del suo modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale che verte sugli utili imputabili alle stabili organizzazioni e, una volta aggiornate le norme in questione, gli Stati membri adeguano la loro legislazione applicabile di conseguenza.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 quater

 

Giurisdizioni segrete o a bassa imposizione

 

1.     Gli Stati membri possono imporre una ritenuta alla fonte sui pagamenti effettuati da un'entità di uno Stato membro a favore di un'entità situata in una giurisdizione segreta o con un basso livello di imposizione.

 

2.     I pagamenti che non sono destinati direttamente a un'entità situata in una giurisdizione segreta o a bassa imposizione, ma per i quali è ragionevolmente lecito ritenere che siano destinati indirettamente a un'entità situata in una giurisdizione segreta o a bassa imposizione, ad esempio per il tramite di semplici intermediari in altre giurisdizioni, sono anch'essi coperti dal paragrafo 1.

 

3.     A tempo debito, gli Stati membri aggiornano gli eventuali accordi sulla doppia imposizione che attualmente precludono l'applicazione di una ritenuta alla fonte di tale livello, allo scopo di eliminare qualsiasi ostacolo giuridico a questa misura di difesa collettiva.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell’uscita, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:

1.   Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi , meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;

a)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo nella misura in cui lo Stato membro della sede centrale non dispone più del diritto di sottoporre a imposizione gli attivi in ragione del trasferimento ;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un’altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo;

b)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un’altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non dispone più del diritto di sottoporre a imposizione gli attivi trasferiti in ragione del trasferimento ;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

un contribuente trasferisce la sua stabile organizzazione al di fuori di uno Stato membro.

d)

un contribuente trasferisce la sua stabile organizzazione in un altro Stato membro o in un paese terzo nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non dispone più del diritto di sottoporre a imposizione gli attivi trasferiti in ragione del trasferimento .

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi di natura temporanea quando gli attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell’autore del trasferimento.

7.   Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi di natura temporanea quando gli attivi sono destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento , né ai trasferimenti di attività materiali trasferite per generare reddito a partire da attività economiche attive . Per beneficiare dell'esenzione, il contribuente deve provare alle sue autorità fiscali che il reddito di fonte estera deriva da un'attività economica attiva, per esempio mediante un certificato delle autorità fiscali estere.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Prezzo di trasferimento

 

1.     In conformità degli orientamenti dell'OCSE pubblicati il 18 agosto 2010 dal titolo «Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinati alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali», gli utili che sarebbero stati realizzati da un'impresa, ma che non hanno potuto esserlo a causa delle condizioni che seguono, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e sottoposti a imposizione di conseguenza:

 

a)

un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato; oppure

 

b)

le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato; e

 

c)

nell'uno e nell'altro caso, le due imprese sono, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, vincolate da condizioni concordate o imposte, che differiscono da quelle che sarebbero concordate fra imprese indipendenti.

 

2.     Allorché uno Stato include tra gli utili di un'impresa dello Stato in questione — e sottopone a imposizione di conseguenza — degli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato è stata sottoosta a imposizione in tale altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che l'impresa del primo Stato avrebbe realizzato se le condizioni tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero esistite fra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguamento opportuno dell'entità dell'imposta che è stata riscossa sugli utili in questione. Nel determinare tale adeguamento, si tiene debitamente conto delle altre disposizioni della presente direttiva e, se necessario, le autorità competenti degli Stati si consultano.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri non esentano un contribuente dall'imposta sui redditi esteri che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un paese terzo in cui l'entità o la stabile organizzazione è soggetta, nel paese di residenza dell'entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un'imposta sugli utili a un'aliquota legale dell'imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell'aliquota legale che sarebbe stata applicata nell'ambito del regime dell'imposta sulle società vigente nello Stato membro del contribuente . In tali situazioni il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una detrazione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati.

1.   Gli Stati membri non esentano un contribuente dall'imposta sui redditi esteri non derivanti da attività d'impresa che il contribuente ha percepito come una distribuzione di utili da un'entità in un paese terzo o come proventi derivanti dalla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo o come redditi di una stabile organizzazione situata in un paese terzo in cui l'entità o la stabile organizzazione è soggetta, nel paese di residenza dell'entità o nel paese in cui è situata la stabile organizzazione, a un'imposta sugli utili a un'aliquota legale dell'imposta sulle società inferiore al 15 per cento. In tali situazioni il contribuente è soggetto all'imposta sui redditi esteri con una detrazione dell'imposta versata nel paese terzo dal suo debito d'imposta nel suo Stato di residenza a fini fiscali. La detrazione non supera l'ammontare dell'imposta, calcolato prima della detrazione, imputabile ai redditi che possono essere tassati. Per beneficiare dell'esenzione, il contribuente deve dimostrare alle proprie autorità fiscali che il reddito estero deriva da un'attività d'impresa, sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali commisurati che giustificano i redditi attribuitile.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le costruzioni non genuine o una serie di costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili sono ignorate ai fini del calcolo dell’imposta sulle società dovuta. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

1.   Le costruzioni non genuine o una serie di costruzioni non genuine che, essendo state poste in essere con lo scopo principale o avendo fra gli scopi principali quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero state altrimenti applicabili , non sono genuine tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti e sono ignorate ai fini del calcolo dell’imposta sulle società dovuta. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica in conformità al diritto nazionale.

3.   Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata con riferimento alla sostanza economica di cui all'articolo 2 in conformità al diritto nazionale.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri stanziano risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali, in particolare per il personale addetto al controllo fiscale, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale ponendo l'accento sulla cooperazione transfrontaliera in ambito di frode fiscale ed elusione fiscale, e sullo scambio automatico di informazioni, allo scopo di garantire la piena attuazione della presente direttiva.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     La Commissione istituisce al suo interno un'unità di controllo e monitoraggio per l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), quale strumento incisivo contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, incaricato di valutare l'attuazione della presente direttiva nonché di altri atti legislativi futuri in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, e di fornire consulenza in merito, in stretta collaborazione con gli Stati membri. Tale unità di controllo e monitoraggio in materia di BEPS presenta al Parlamento europeo una relazione al riguardo.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società inferiore al 40 per cento dell' aliquota effettiva che sarebbe stata applicata nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente ;

b)

nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota effettiva dell'imposta sulle società inferiore al 15 per cento; ; tale aliquota è rivista ogni anno in funzione dell'evoluzione economica del commercio mondiale;

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera c — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c)

oltre il 50 per cento dei redditi ottenuti dall’entità rientra in una delle seguenti categorie:

c)

oltre il 25 % dei redditi ottenuti dall’entità rientra in una delle seguenti categorie:

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera c — punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vii bis)

redditi da beni scambiati con il contribuente o le sue imprese consociate ad eccezione dei beni standardizzati di questo tipo che sono scambiati regolarmente fra parti indipendenti e per i quali esistono prezzi pubblicamente osservabili.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri non applicano il paragrafo 1 quando un'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE o nel caso di una stabile organizzazione di un'entità di un paese terzo situata in uno Stato membro, salvo qualora la costituzione dell'entità sia interamente fittizia o nella misura in cui l'entità realizza, nel corso della sua attività , costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale .

2.   Gli Stati membri applicano il paragrafo 1 quando un'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE o nel caso di una stabile organizzazione di un'entità di un paese terzo situata in uno Stato membro, salvo qualora il contribuente possa comprovare che la società controllata estera è stata costituita per valide ragioni economiche e svolge un' attività economica sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali commisurati che giustificano i redditi attribuitile . Nel caso specifico delle compagnie di assicurazione, il fatto che una società madre riassicuri i propri rischi attraverso le sue stesse controllate si considera una costruzione non genuina.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disallineamenti da ibridi

Disallineamenti da ibridi tra gli Stati membri

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 10 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri aggiornano i rispettivi accordi sulla doppia imposizione con i paesi terzi o negoziano collettivamente accordi equivalenti per rendere le disposizioni del presente articolo applicabili alle relazioni transfrontaliere tra gli Stati membri e i paesi terzi.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Disallineamenti da ibridi in cui sono coinvolti paesi terzi

 

Qualora un disallineamento da ibridi tra uno Stato membro e un paese terzo comporti una doppia deduzione, lo Stato membro rifiuta la deduzione di tale pagamento, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.

 

Qualora un disallineamento da ibridi tra uno Stato membro e un paese terzo comporti una deduzione senza inclusione, lo Stato membro rifiuta la deduzione o la mancata inclusione di tale pagamento, a seconda dei casi, a meno che non lo abbia già fatto il paese terzo.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 ter

 

Aliquota effettiva

 

La Commissione sviluppa un metodo comune per il calcolo dell'aliquota effettiva in ciascuno Stato membro in modo da consentire l'elaborazione di una tabella comparativa delle aliquote effettive in tutti gli Stati membri.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 quater

 

Misure contro gli abusi dei trattati fiscali

 

1.     Gli Stati membri modificano i propri trattati fiscali bilaterali per includervi le seguenti disposizioni:

 

a)

una clausola per garantire che entrambe le parti dei trattati si impegnino a favore del pagamento delle imposte laddove sussistono attività economiche ed è creato valore;

 

b)

un addendum per specificare che l'obiettivo di trattati bilaterali, al di là di evitare la doppia imposizione, è la lotta all'evasione e all'elusione fiscali;

 

c)

una clausola per una norma generale antielusione basata su un test per la verifica delle finalità principali, quale definita nella raccomandazione della Commissione (UE) 2016/136 del 28 gennaio 2016 relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali  (1bis) ;

 

d)

una definizione di stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale.

 

2.     La Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2017, una proposta relativa a un «approccio europeo ai trattati fiscali», allo scopo di istituire un modello europeo di trattato fiscale che in ultima istanza potrebbe sostituire le migliaia di accordi bilaterali conclusi da ciascuno Stato membro.

 

3.     Gli Stati membri si astengono dal firmare trattati bilaterali con giurisdizioni che non rispettano le norme minime dei principi di buona governance in materia fiscale concordati a livello di Unione e ne denunciano la firma.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 quinquies

 

Buona governance in materia fiscale

 

La Commissione include disposizioni sulla promozione della buona governance in materia fiscale, allo scopo di aumentare la trasparenza e di lottare contro le pratiche fiscali dannose, negli accordi commerciali internazionali e negli accordi di partenariato economico di cui l'Unione è parte firmataria.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 sexies

 

Sanzioni

 

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e misure, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 11 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Riesame

Riesame e monitoraggio

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.

1.   La Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l’attuazione della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione istituisce un meccanismo specifico di monitoraggio per garantire il pieno e adeguato recepimento della presente direttiva e la corretta interpretazione di tutte le definizioni fornite e delle azioni richieste dagli Stati membri, onde disporre di un approccio europeo coordinato nella lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Numero di identificazione fiscale europeo

 

La Commissione presenta una proposta legislativa relativa a un numero di identificazione fiscale del contribuente europeo, armonizzato e comune, entro il 31 dicembre 2016, allo scopo di rendere lo scambio automatico delle informazioni fiscali più efficiente e affidabile in seno all'Unione.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale

 

Per garantire la piena trasparenza e la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva, lo scambio di informazioni in materia fiscale è automatico e obbligatorio, come prevede la direttiva del Consiglio2011/16/UE  (1bis) .


(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento COM(2015)0302 final del 17 giugno 2015.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento COM(2015)0302 definitivo del 17 giugno 2015.

(4)  Codice di condotta (Tassazione delle imprese) — Relazione al Consiglio, 16553/14, FISC 225, dell’11.12.2014.

(5)  Codice di condotta (Tassazione delle imprese) — Relazione al Consiglio, 9620/15, FISC 60, dell’11.6.2015.

(4)  Codice di condotta (Tassazione delle imprese) — Relazione al Consiglio, 16553/14, FISC 225, dell’11.12.2014.

(5)  Codice di condotta (Tassazione delle imprese) — Relazione al Consiglio, 9620/15, FISC 60, dell’11.6.2015.

(1bis)   Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(1bis)   GU L 25 del 2.2.2016, pag. 67.

(1bis)   Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).


Giovedì 9 giugno 2016

6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/214


P8_TA(2016)0273

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (C(2016)02859 — 2016/2735(DEA))

(2018/C 086/41)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)02859),

vista la lettera in data 18 maggio 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 31 maggio 2016 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1) («regolamentazione sugli abusi di mercato»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 9, terzo comma,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'8 giugno 2016,

A.

considerando che l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento sugli abusi di mercato prevede che alcune delle sue disposizioni, incluso l'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, si applichino dal 3 luglio 2016 e, di conseguenza, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato prevede altresì che esso si applichi a decorrere dalla stessa data;

B.

che l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato conferisce all'ESMA il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) intesi a stabilire debiti dispositivi, procedure e requisiti in materia di tenuta della documentazione per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 4, 5, 6 e 8 di tale articolo; considerando che l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato conferisce alla Commissione il potere di adottare tali RTS ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento ESMA»);

C.

considerando che il 17 maggio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato al fine di dare seguito a tale delega di potere; che il regolamento delegato contiene informazioni importanti sulle procedure che i partecipanti al mercato sono tenuti a seguire nell'effettuare sondaggi di mercato;

D.

considerando che tale regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra Istituzione hanno sollevato obiezioni o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni;

E.

considerando che il periodo di controllo previsto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ESMA consiste in tre mesi dalla data di notifica dell'RTS, a meno che l'RTS adottato dalla Commissione non coincida con il progetto di RTS adottato dall'ESMA, nel qual caso il periodo di controllo sarebbe di un mese;

F.

considerando che sono state introdotte alcune modifiche al progetto di RTS adottato dall'ESMA, tra cui l'aggiunta di due nuovi considerando nonché alcune modifiche all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3, ed alla disposizione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione; che, alla luce di tali modifiche, il regolamento delegato non può essere considerato uguale al progetto di RTS adottato dall'ESMA, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento ESMA; che pertanto si applica il termine di tre mesi per presentare un'opposizione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento ESMA, e che quindi tale periodo scade il 17 agosto 2016;

G.

considerando che, ai fini di un'attuazione agevole e tempestiva del quadro normativo sugli abusi di mercato entro il 3 luglio 2016, è necessario che i partecipanti al mercato e le autorità competenti adottino le misure necessarie e pongano in atto i sistemi adeguati quanto prima e in ogni caso entro il 3 luglio 2016, e che avvenga in linea con il regolamento delegato;

H.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe quindi entrare in vigore entro e non oltre il 3 luglio 2016, prima dello scadere del periodo di controllo il 17 agosto 2016;

I.

considerando che le disposizioni del regolamento delegato sono sostanzialmente coerenti con gli obiettivi del Parlamento, quali espressi nel regolamento sugli abusi di mercato e durante i successivi dialoghi informali, nel quadro dei lavori preparatori per l'adozione del regolamento delegato, ed in particolare con l'intenzione del Parlamento di fornire alle autorità competenti la documentazione completa relativa alle informazioni raccolte nel corso di un sondaggio di mercato;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/216


P8_TA(2016)0277

Promuovere la libera circolazione semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (14956/2/2015 — C8-0129/2016 — 2013/0119(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2018/C 086/42)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14956/2/2015 — C8-0129/2016),

visto il parere motivato inviato dal Senato romeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0228),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 76 e 39 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-0156/2016),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 52.

(2)  Testi approvati del 4.2.2014, P7_TA(2014)0054.


6.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/217


P8_TA(2016)0278

Trasferimento al Tribunale della competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'UE ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti (N8-0110/2015 — C8-0367/2015 — 2015/0906(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 086/43)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta della Corte di giustizia sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio (N8-0110/2015),

visti l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato sottoposto (C8-0367/2015),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e visti l'articolo 256, paragrafo 1, l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (1), in particolare il considerando 9,

visto il parere della Commissione (COM(2016)0081) (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 maggio 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0167/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

ricorda l'importanza dell'equilibrio di genere tra i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2015)0906

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale ▌della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2016/1192)