ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 82/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8726 — Oney/4Finance/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 82/02 |
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Corte dei conti |
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2018/C 82/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 82/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8772 — Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 82/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8799 — Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2018/C 82/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8726 — Oney/4Finance/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 82/01)
Il 27 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8726. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 marzo 2018
(2018/C 82/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2312 |
JPY |
yen giapponesi |
129,77 |
DKK |
corone danesi |
7,4479 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89320 |
SEK |
corone svedesi |
10,1643 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1512 |
ISK |
corone islandesi |
123,90 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6178 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,409 |
HUF |
fiorini ungheresi |
313,88 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1944 |
RON |
leu rumeni |
4,6595 |
TRY |
lire turche |
4,6998 |
AUD |
dollari australiani |
1,5885 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5858 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6397 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7014 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6261 |
KRW |
won sudcoreani |
1 334,84 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,7068 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8121 |
HRK |
kuna croata |
7,4445 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 963,47 |
MYR |
ringgit malese |
4,8267 |
PHP |
peso filippino |
64,033 |
RUB |
rublo russo |
70,3851 |
THB |
baht thailandese |
38,770 |
BRL |
real brasiliano |
4,0096 |
MXN |
peso messicano |
23,3041 |
INR |
rupia indiana |
80,3205 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/3 |
Relazione speciale n. 5/2018
«Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile: vi sono notevoli sinergie potenziali, ma per lo più non realizzate»
(2018/C 82/03)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 5/2018 «Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile: vi sono notevoli sinergie potenziali, ma per lo più non realizzate».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8772 — Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 82/04)
1. |
In data 23 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Borealis, Nova e Total acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Borealis: produzione e commercializzazione di poliolefine, prodotti chimici di base e concimi; — NOVA: produzione e commercializzazione di etilene, polietilene, stirene e relativi coprodotti; — Total: opera nel settore del petrolio e del gas e in altri settori energetici. — JV: produzione e commercializzazione di polietilene. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8772 – Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8799 — Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 82/05)
1. |
In data 20 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
MISI e Sumitomo acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Hiroshima Steel. La concentrazione sarà effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — MISI: importazione, esportazione, fabbricazione, lavorazione e vendita di prodotti siderurgici, — Sumitomo: commercio e investimenti in diversi settori dell’economia, tra cui i prodotti metallici, — Hiroshima Steel: lavorazione e vendita di prodotti siderurgici. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8799 — Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/7 |
Rettifica dell’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 31 del 27 gennaio 2018 )
(2018/C 82/06)
Pagina 16, nella copertina e nel titolo:
anziché:
«Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia»,
leggasi:
«Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia».
Pagina 16, primo capoverso:
anziché:
«In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (*) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia, la Commissione europea (“la Commissione”) ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) (“il regolamento di base”).
leggasi:
«In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza (*) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia, la Commissione europea (“la Commissione”) ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) (“il regolamento di base”).
(*) GU C 214 del 4.7.2017, pag. 8 e GU C 146 dell’11.5.2017, pag. 9.».
Pagina 16, punto 2:
anziché:
«Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) (“il prodotto oggetto del riesame”) e originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia.»,
leggasi:
«Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) (“il prodotto oggetto del riesame”) e originari della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia.»
Pagina 16, punto 3, primo capoverso:
anziché:
«Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 (3), quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione (4), relativo alle importazioni dalla Corea e dalla Malaysia e in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, relativo alle importazioni dalla Russia e dalla Turchia (5).»,
leggasi:
«Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 (3), quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 (4), per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia e in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Turchia (5).»
Pagina 16, punto 3, secondo capoverso:
anziché:
«Sono inoltre in vigore misure nei confronti del prodotto oggetto del riesame originario della Cina, misure estese poi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (6).»,
leggasi:
«Sono inoltre in vigore misure nei confronti del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, misure estese poi a Taiwan, alla Repubblica di Indonesia, alla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka e alla Repubblica delle Filippine (6).»
Pagina 17, punto 4.1, terzo, quarto e quinto capoverso
anziché:
«L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping da parte della Corea si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli USA, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Corea non sono significativi.
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Malaysia, l’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Malaysia e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli USA, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Malaysia non sono significativi.
In base ai confronti di cui sopra, che, secondo quanto sostenuto dal richiedente, dimostrano il dumping da parte dei quattro paesi interessati, la Commissione ritiene che sussistono un rischio di persistenza del dumping da parte della Turchia e della Russia e un rischio di reiterazione del dumping da parte della Corea e della Malaysia.»,
leggasi:
«L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping da parte della Repubblica di Corea si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli Stati Uniti d’America, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Repubblica di Corea non sono significativi.
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Malaysia, l’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Malaysia e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto negli Stati Uniti d’America, dato che i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Malaysia non sono significativi.
In base ai confronti di cui sopra, che, secondo quanto sostenuto dal richiedente, dimostrano il dumping da parte dei quattro paesi interessati, la Commissione ritiene che sussistono un rischio di persistenza del dumping da parte della Repubblica di Turchia e della Federazione russa e un rischio di reiterazione del dumping da parte della Repubblica di Corea e della Malaysia.».
Pagina 17, punto 4.2, secondo capoverso:
anziché:
«A questo proposito, il richiedente ha dimostrato che l’industria europea resta fragile anche dopo la ristrutturazione. Una revoca delle misure antidumping applicabili alle importazioni dalla Turchia, dalla Russia, dalla Corea e dalla Malaysia determinerebbe un ulteriore peggioramento di una situazione già difficile.»,
leggasi:
«A questo proposito, il richiedente ha dimostrato che l’industria europea resta fragile anche dopo la ristrutturazione. Una revoca delle misure antidumping applicabili alle importazioni dalla Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia determinerebbe un ulteriore peggioramento di una situazione già difficile.»
Pagina 17, punto 5.1, seconda frase:
anziché:
«L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta (“il periodo in esame”).»,
leggasi:
«L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame (“il periodo in esame”).»
Pagina 18, punto 5.2.1, sotto il titolo:
anziché:
«Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta in Turchia, Russia, Corea e Malaysia»,
leggasi:
«Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica di Turchia, nella Federazione russa, nella Repubblica di Corea e in Malaysia».
Pagina 18, punto 5.2.2, primo capoverso:
anziché:
«Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame da Russia, Turchia, Corea e Malaysia, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.»,
leggasi:
«Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Federazione russa, dalla Repubblica di Turchia, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.»
Pagina 22, allegato I, titolo:
anziché:
«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA TURCHIA, DELLA RUSSIA, DELLA COREA E DELLA MALAYSIA»,
leggasi:
«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA REPUBBLICA DI COREA E DELLA MALAYSIA».
Pagina 22, Allegato I, sotto il titolo:
anziché:
«INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI IN TURCHIA, RUSSIA, COREA E MALAYSIA»,
leggasi:
«INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI NELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, NELLA FEDERAZIONE RUSSA, NELLA REPUBBLICA DI COREA E IN MALAYSIA».
Pagina 22, Allegato I, primo capoverso:
anziché:
«Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1 dell’avviso di apertura.»,
leggasi:
«Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica di Turchia, della Federazione russa, della Repubblica di Corea e della Malaysia nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1 dell’avviso di apertura.».
Pagina 24, allegato II, titolo:
anziché:
«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA TURCHIA, DELLA RUSSIA, DELLA COREA E DELLA MALAYSIA»,
leggasi:
«PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCESSORI PER TUBI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA REPUBBLICA DI COREA E DELLA MALAYSIA».
Pagina 24, Allegato II, punto 2, prima frase:
anziché:
«Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e il volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Turchia, dalla Russia, dalla Corea e dalla Malaysia e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato.»,
leggasi:
«Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e il volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica di Turchia, dalla Federazione russa, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia e il volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato.».
Pagina 24, Allegato II, punto 2, nella tabella, prima colonna, quarta riga:
anziché:
«Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Turchia, dalla Russia, dalla Corea e dalla Malaysia»,
leggasi:
«Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica di Turchia, dalla Federazione russa, dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia».