ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 79/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8523 — BD/Bard) ( 1 ) |
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2018/C 79/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings) ( 1 ) |
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2018/C 79/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2018/C 79/04 |
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Commissione europea |
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2018/C 79/05 |
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Corte dei conti |
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2018/C 79/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2018/C 79/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8523 — BD/Bard)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 79/01)
Il 18 ottobre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8523. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8798 — TA Associates/OTPP/Flexera Holdings)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 79/02)
Il 20 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8798. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 79/03)
Il 5 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8594. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/3 |
REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
Decisione dell’Ufficio di presidenza
del 15 gennaio 2018
(2018/C 79/04)
Indice
CAPO 1: |
DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
Articolo 1 |
Definizioni | 5 |
Articolo 2 |
Obiettivo | 6 |
Articolo 3 |
Ambito di applicazione | 6 |
Articolo 4 |
Uffici dei deputati | 6 |
Articolo 5 |
Principi | 7 |
Articolo 6 |
Organizzazione | 7 |
Articolo 7 |
Compiti della direzione generale della Sicurezza e della protezione | 7 |
Articolo 8 |
Personale incaricato | 8 |
Articolo 9 |
Esercizio delle funzioni del personale della DG SAFE | 8 |
Articolo 10 |
Obbligo di osservanza e di cooperazione | 8 |
Articolo 11 |
Delega di mansioni a un contraente | 9 |
CAPO 2: |
STATI DI ALLERTA | 9 |
Articolo 12 |
Livelli dello stato di allerta | 9 |
Articolo 13 |
Decisione sul livello dello stato di allerta | 9 |
Articolo 14 |
Comunicazione relativa ai livelli dello stato di allerta | 10 |
CAPO 3: |
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA | 10 |
Articolo 15 |
Valutazione del rischio | 10 |
Articolo 16 |
Controllo degli accessi | 10 |
Articolo 17 |
Protezione personale | 10 |
CAPO 4: |
RISPOSTA AGLI INCIDENTI DI SICUREZZA | 11 |
Articolo 18 |
Sospetto di un incidente di sicurezza | 11 |
Articolo 19 |
Evenienza di un incidente di sicurezza | 11 |
Articolo 20 |
Relazione in merito a un incidente di sicurezza | 11 |
CAPO 5: |
ARMI DI SERVIZIO | 11 |
Articolo 21 |
Principi generali | 11 |
Articolo 22 |
Autorizzazione a portare un’arma di servizio | 12 |
Articolo 23 |
Spiegamento e utilizzo delle armi di servizio | 12 |
Articolo 24 |
Presenza di personale di sicurezza esterno armato nei locali del Parlamento | 12 |
Articolo 25 |
Conseguenze dell’estrazione o utilizzo di un’arma di servizio — Notifica e assistenza | 12 |
CAPO 6: |
APPLICAZIONE | 12 |
Articolo 26 |
Applicazione e rispetto delle misure di sicurezza | 12 |
CAPO 7: |
INCHIESTE DI SICUREZZA E INDAGINI AUSILIARIE | 13 |
Articolo 27 |
Inchieste di sicurezza | 13 |
Articolo 28 |
Indagini ausiliarie | 13 |
Articolo 29 |
Misure investigative nel quadro di indagini ausiliarie | 14 |
CAPO 8: |
DISPOSIZIONI FINALI | 15 |
Articolo 30 |
Collegamento con gli Stati membri e i paesi terzi ospitanti, le autorità nazionali, le altre istituzioni dell’Unione e gli organismi internazionali | 15 |
Articolo 31 |
Meccanismo di ricorso per i deputati al Parlamento europeo | 15 |
Articolo 32 |
Disposizioni di attuazione | 15 |
Articolo 33 |
Abrogazione | 15 |
Articolo 34 |
Entrata in vigore e pubblicazione | 15 |
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 232,
visto il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato ai trattati, in particolare gli articoli 1 e 18,
visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’obiettivo di sicurezza del Parlamento è quello di consentire il corretto funzionamento del Parlamento mantenendo l’ordine e garantendo un ambiente sicuro e protetto all’interno dei suoi locali nonché livelli adeguati di protezione fisica delle persone, degli edifici e delle risorse rispetto alle minacce. |
(2) |
Il Parlamento dovrebbe adoperarsi per conseguire un adeguato livello di sicurezza per le persone, gli edifici e le risorse, trovando il giusto equilibrio fra sicurezza e accessibilità. |
(3) |
La sicurezza e la protezione al Parlamento dovrebbero basarsi sui principi di legalità, proporzionalità, responsabilità ed efficienza. |
(4) |
Le questioni connesse alla sicurezza e alla protezione dovrebbero essere prese in considerazione nella definizione e attuazione di tutte le politiche del Parlamento. |
(5) |
Il dovere di sollecitudine del Parlamento comprende la dovuta diligenza nell’adozione di tutti i provvedimenti opportuni per attuare misure di sicurezza intese a prevenire danni ragionevolmente prevedibili alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 2, ai locali del Parlamento e alle sue risorse materiali. |
(6) |
Il Parlamento ha concluso accordi con i governi di Belgio, Lussemburgo e Francia in cui viene confermato che il Parlamento è responsabile della sicurezza nei suoi locali. |
(7) |
Il Parlamento ha firmato un memorandum d’intesa con il governo belga sui controlli di sicurezza e potrebbe firmare accordi analoghi con altri Stati membri. |
(8) |
Le prassi attualmente seguite nelle istituzioni dell’Unione, nelle altre organizzazioni internazionali e negli Stati membri dimostrano che un sistema di stati d’allerta rappresenta il modo più efficace per garantire che, a fronte di un determinato livello di rischio, siano adottate misure di sicurezza adeguate e proporzionate. Il sistema di stati di allerta del Parlamento, introdotto con decisione dell’Ufficio di presidenza del 16 dicembre 2002, deve essere rivisto e semplificato al fine di renderlo più flessibile ed efficace quale risposta alle minacce per la sicurezza. |
(9) |
Gli Stati membri e i paesi terzi ospitanti dovrebbero avere la possibilità di autorizzare il Parlamento ad assicurare una protezione personale armata al presidente durante la sua presenza sul loro territorio e a tenere armi da fuoco per la protezione delle persone presso i propri locali. |
(10) |
Le questioni relative ai titoli di accesso sono disciplinate da una decisione distinta dell’Ufficio di presidenza, adottata sulla base dell’articolo 116 bis, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento. |
(11) |
Nell’attuare la presente decisione, è opportuno che il Parlamento garantisca la protezione della vita privata e dei dati personali, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) |
«sicurezza», la salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’integrità fisica degli edifici e delle risorse; |
2) |
«incidente di sicurezza», qualsiasi minaccia esistente o imminente per la sicurezza, inclusi gli atti di violenza, vandalismo e sabotaggio, i furti o altri atti di rilevanza penale, ma non i casi di forza maggiore; |
3) |
«minaccia per la sicurezza», un evento o una persona che, in mancanza di reazione o di controllo, può presumibilmente compromettere la sicurezza; |
4) |
«grave incidente di sicurezza», un incidente di sicurezza che può presumibilmente comportare la perdita di vite umane, gravi lesioni o danni personali, ingenti danni ai beni del Parlamento o la perturbazione delle sue capacità operative essenziali; |
5) |
«ordine», una situazione che consente il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, la salvaguardia della dignità del Parlamento, il mantenimento della sicurezza nei locali del Parlamento e il corretto funzionamento delle sue attrezzature; |
6) |
«minaccia per l’ordine», un evento o una persona che, in mancanza di reazione o di controllo, può presumibilmente compromettere l’ordine in seno al Parlamento; |
7) |
«protezione», la prevenzione degli incidenti e la risposta ai medesimi, la prevenzione antincendio e la risposta agli incendi nonché il primo soccorso, inclusa l’evacuazione degli edifici; |
8) |
«emergenza», la necessità di intervenire rapidamente in caso di incidente di sicurezza; |
9) |
«rischio per la sicurezza», la combinazione delle potenziali conseguenze di una minaccia per la sicurezza e della connessa probabilità che si concretizzino; |
10) |
«controllo del rischio», le misure di sicurezza presumibilmente in grado di minimizzare efficacemente un rischio per la sicurezza prevenendo, attenuando o evitando un incidente di sicurezza; |
11) |
«prevenzione del rischio», le misure di sicurezza presumibilmente in grado di ridurre la probabilità di un incidente di sicurezza; |
12) |
«attenuazione del rischio», le misure di sicurezza presumibilmente in grado di attenuare le conseguenze di un incidente di sicurezza; |
13) |
«zona ad accesso limitato», una zona alla quale è possibile accedere solo mediante l’uso di lettori di titoli di accesso elettronici, chiavi elettroniche o altri dispositivi; |
14) |
«risorse», tutti i beni mobili situati nei locali del Parlamento; |
15) |
«locali», tutte le strutture del Parlamento, tra cui edifici, uffici, sale e altre aree, nonché le aree che ospitano i sistemi di comunicazione e informazione, dove il Parlamento svolge attività in forma permanente o temporanea; |
16) |
«stato di allerta», un insieme di misure di sicurezza volto a garantire uno specifico livello di protezione commisurato alle minacce per la sicurezza; |
17) |
«misure di sicurezza standard», l’insieme delle misure di sicurezza applicate per ogni livello dello stato di allerta, armonizzate con le equivalenti misure di sicurezza applicabili nelle altre istituzioni dell’Unione per i medesimi livelli di allerta; |
18) |
«misure di sicurezza facoltative», un insieme di misure supplementari che il Parlamento può adottare per ciascun livello dello stato di allerta al fine di rispondere in modo più efficace e flessibile ai rischi per il Parlamento identificati. |
Articolo 2
Obiettivo
La presente decisione ha l’obiettivo di:
— |
stabilire il quadro giuridico concernente la sicurezza al Parlamento, inclusi i principi fondamentali applicabili nel campo della sicurezza; |
— |
stabilire il quadro giuridico concernente la protezione al Parlamento; |
— |
definire l’organizzazione e le responsabilità per quanto riguarda la sicurezza al Parlamento e la missione delle sue autorità di sicurezza. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente decisione si applica in tutti i locali del Parlamento, all’interno dell’Unione così come al di fuori di essa. Qualora il Parlamento condivida i locali con altre istituzioni e con altri organi e organismi dell’Unione, l’applicazione della presente decisione avviene in consultazione con le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell’Unione interessati.
2. Fatte salve disposizioni specifiche relative a particolari categorie del personale, la presente decisione si applica ai deputati, al personale del Parlamento, ai prestatori di servizi e al loro personale, ai tirocinanti e a tutti coloro che hanno accesso ai locali del Parlamento.
3. Senza pregiudizio per le disposizioni del diritto nazionale, all’esterno dei locali del Parlamento la presente decisione si applica al personale incaricato dal Parlamento della protezione personale del presidente per quanto riguarda detta protezione.
4. La presente decisione non si applica alla sicurezza informatica.
5. La presente decisione non si applica al trattamento e alla protezione delle informazioni riservate, eccezion fatta per la procedura per il rilascio del nullaosta di sicurezza e per le indagini su possibili violazioni della riservatezza.
6. La presente decisione non si applica alla strategia per la continuità operativa e la gestione delle crisi, quale approvata dall’Ufficio di presidenza il 9 maggio 2016.
7. La presente decisione non si applica alla sicurezza dei deputati o del personale del Parlamento durante le missioni ufficiali, fatta eccezione per il presidente.
8. La presente decisione non si applica alle disposizioni relative ai titoli di accesso ai sensi dell’articolo 116 bis del regolamento del Parlamento.
Articolo 4
Uffici dei deputati
L’accesso da parte della direzione generale della Sicurezza e della protezione (DG SAFE) agli uffici assegnati ai deputati è limitato alla prevenzione degli incidenti di sicurezza e alla risposta a tali incidenti, come previsto agli articoli 18, 19, 27, 28 e 29 della presente decisione.
Articolo 5
Principi
1. L’applicazione della presente decisione avviene nel rispetto dei trattati, in particolare della Carta dei diritti fondamentali e del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché delle disposizioni normative nazionali applicabili.
2. Le misure adottate a norma della presente decisione non pregiudicano le competenze delle autorità di contrasto degli Stati membri, il regolamento del Parlamento, lo statuto dei deputati al Parlamento europeo nonché l’articolo 86 e l’allegato IX dello statuto dei funzionari.
3. Ove la presente decisione non contenga disposizioni specifiche, il Parlamento applica nei suoi locali ed edifici le regolamentazioni in materia di sicurezza, segnatamente in materia di sicurezza antincendio, dello Stato membro in cui sono situati i locali e gli edifici.
4. La sicurezza e la protezione al Parlamento si basano sui principi di legalità, proporzionalità, responsabilità ed efficienza.
5. Per principio di legalità s’intende la stretta adesione al quadro giuridico nell’applicare la presente decisione e la rigorosa ottemperanza alle prescrizioni legali.
6. Le misure di sicurezza destinate a una persona fisica sono adottate apertamente, salvo se tale approccio rischi di comprometterne presumibilmente gli effetti. I destinatari di una misura di sicurezza sono informati preliminarmente delle ragioni e del probabile impatto della misura, salvo se ciò rischi presumibilmente di compromettere l’effetto della misura stessa. In tal caso, il destinatario è informato una volta cessato il rischio di compromettere l’effetto della misura di sicurezza.
7. L’esercizio dei poteri delle autorità di sicurezza e l’intensità dei singoli interventi nel quadro di una misura di sicurezza sono proporzionati al rischio per la sicurezza.
Articolo 6
Organizzazione
1. In conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento del Parlamento, il presidente è l’autorità responsabile della sicurezza del Parlamento.
2. La DG SAFE, sotto l’autorità del segretario generale, garantisce la sicurezza e la protezione nei locali del Parlamento in conformità della presente decisione. Il segretario generale può impartire istruzioni al Direttore generale della Sicurezza e della protezione al fine di garantire la sicurezza e la protezione.
3. Il presidente può incaricare il personale di dare attuazione alle sue istruzioni volte a ripristinare la sicurezza e l’ordine nei locali del Parlamento in una determinata situazione.
4. Qualora un deputato turbi il regolare svolgimento della seduta, il segretario generale può chiedere l’assistenza della DG SAFE nel caso dell’adozione di misure in conformità dell’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo.
5. La DG SAFE è sostenuta nello svolgimento dei suoi compiti dal Comitato direttivo per la gestione della sicurezza.
Articolo 7
Compiti della direzione generale della Sicurezza e della protezione
1. La DG SAFE:
— |
garantisce un adeguato livello di sicurezza, protezione e ordine, nonché la protezione di persone, edifici e risorse prevenendo gli incidenti in materia di sicurezza e protezione nei locali del Parlamento e rispondendo agli stessi; |
— |
applica un approccio coerente e integrato, che garantisca adeguati livelli di protezione delle persone, degli edifici e delle risorse in funzione dei rischi identificati; |
— |
promuove e rafforza la cultura della sicurezza del Parlamento, assicura una sicurezza efficace, migliora la gestione della sicurezza del Parlamento e intensifica ulteriormente le reti di connessione e la cooperazione con le autorità competenti a livello di Unione, nazionale e internazionale, migliorando altresì il monitoraggio e il controllo delle misure di sicurezza; |
— |
organizza la protezione personale del presidente; |
— |
sviluppa una metodologia esaustiva di valutazione del rischio, effettua analisi e valutazioni del rischio e raccomanda al segretario generale le misure necessarie per prevenire o attenuare i rischi associati agli incidenti di sicurezza o alle minacce per la sicurezza individuati, oltre a supervisionare l’attuazione di tali misure; |
— |
interviene nel commissionare e valutare le attrezzature per la sicurezza o i piani architettonici connessi alla sicurezza. L’approvazione e autorizzazione definitiva di tali attrezzature e piani presuppone la consultazione preliminare della DG SAFE. |
2. Qualora la sicurezza degli uffici di collegamento del Parlamento europeo sia responsabilità di altre istituzioni o di altri organi e organismi dell’Unione o sia da questi gestita, la DG SAFE verifica che la sicurezza garantita sia almeno equivalente a quella garantita al Parlamento.
3. La DG SAFE funge da punto di contatto per quanto riguarda i controlli di sicurezza sui precedenti personali e i nullaosta di sicurezza per i deputati, su loro richiesta, e per il personale interessato, assicurando la necessaria comunicazione con le autorità nazionali competenti, scambiando informazioni con le altre istituzioni dell’Unione e applicando la procedura interna relativa al trattamento delle richieste. Tali procedure sono conformi ai pertinenti accordi bilaterali conclusi dal Parlamento con le autorità di sicurezza degli Stati membri, nonché agli accordi interistituzionali conclusi dal Parlamento con altre istituzioni dell’Unione.
4. La DG SAFE raccomanda al segretario generale lo stato di allerta opportuno al fine di prevenire minacce e incidenti suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza del Parlamento o di rispondere ad essi, nonché le misure necessarie per gestire tali situazioni.
5. La DG SAFE propone al segretario generale una strategia in materia di protezione.
Articolo 8
Personale incaricato
1. Solo al personale con incarico nominativo conferito dal segretario generale, il quale delega tale competenza al Direttore generale della Sicurezza e della protezione, può essere attribuito, conformemente alle rispettive funzioni e per il periodo in cui svolge tali funzioni, il potere di adottare una o più delle seguenti misure:
a) |
portare e utilizzare armi di servizio; |
b) |
condurre inchieste di sicurezza; |
c) |
condurre indagini ausiliarie. |
2. In risposta a situazioni specifiche, ed entro i limiti della presente decisione e delle disposizioni di attuazione, il Direttore generale della Sicurezza e della protezione può emanare istruzioni di servizio che si applicano a tutto il personale preposto a determinati compiti e che precisano le misure di sicurezza autorizzate.
Articolo 9
Esercizio delle funzioni del personale della DG SAFE
1. Il personale della DG SAFE è esentato dall’obbligo di chiedere ai superiori istruzioni individuali quanto alla scelta delle misure di sicurezza, se impossibilitato a farlo a causa di una situazione di emergenza, a condizione che tali misure siano coperte dalla presente decisione.
2. Il personale della DG SAFE non deve essere penalizzato a causa dell’esercizio delle sue funzioni se non agisce al di fuori del proprio mandato o delle istruzioni di servizio o in violazione della legge.
Articolo 10
Obbligo di osservanza e di cooperazione
1. L’osservanza della presente decisione, delle relative disposizioni di attuazione e delle misure prese dal personale incaricato della loro applicazione è obbligatoria.
2. Su richiesta, tutti i membri del personale, inclusi i prestatori di servizi e il loro personale, così come i tirocinanti, i visitatori e gli ospiti, collaborano con la DG SAFE nell’assolvimento dei suoi compiti.
3. L’inosservanza della presente decisione, delle sue disposizioni di attuazione e delle misure prese per la loro applicazione può dar luogo ad azione disciplinare conformemente ai trattati, agli articoli 11 e 166 del regolamento del Parlamento e allo statuto dei funzionari, nonché a sanzioni contrattuali o azioni legali a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
Articolo 11
Delega di mansioni a un contraente
Le mansioni accessorie in materia di sicurezza e protezione che il Parlamento non è in grado di svolgere direttamente per ragioni giuridiche, tecniche od operative possono essere delegate a terzi in conformità delle norme e procedure interne del Parlamento. Rientrano ad esempio fra tali mansioni le operazioni di bonifica mediante cani specializzati, le bonifiche elettroniche, i servizi di sicurezza antincendio, la manipolazione di materiali e oggetti pericolosi, la rimozione di veicoli abbandonati o pericolosi e la fornitura di assistenza mediante personale di sicurezza esterno in occasione di eventi specifici. Tuttavia, tali mansioni restano soggette all’esclusiva autorità del Parlamento.
CAPO 2
STATI DI ALLERTA
Articolo 12
Livelli dello stato di allerta
1. Gli stati di allerta sono identificati da codici cromatici. Il BIANCO corrisponde al livello di minaccia più basso; il GIALLO, l’ARANCIONE e il ROSSO corrispondono a livelli di minaccia più elevati:
— |
il livello di stato di allerta «BIANCO» si applica qualora al Parlamento non siano stati identificati particolari minacce o incidenti con implicazioni per la sicurezza; |
— |
il livello di stato di allerta «GIALLO» si applica in caso di minacce o incidenti con implicazioni per la sicurezza che possono pregiudicare il Parlamento o il suo funzionamento; |
— |
il livello di stato di allerta «ARANCIONE» si applica in caso di minacce o incidenti con implicazioni per la sicurezza del Parlamento e che sono rivolti contro il Parlamento, il suo funzionamento o le sue attività, anche se non è stato individuato l’obiettivo, il bersaglio o il momento preciso dell’attacco; |
— |
il livello di stato di allerta «ROSSO» si applica in caso di minacce di attacco imminente con implicazioni per la sicurezza rivolte specificamente contro il Parlamento o il suo funzionamento. |
2. Prima di adottare disposizioni di attuazione di cui all’articolo 32 sui livelli dello stato di allerta, il segretario generale informa oralmente l’Ufficio di presidenza circa le misure previste.
Articolo 13
Decisione sul livello dello stato di allerta
1. Il presidente, su proposta del segretario generale e tenendo conto della raccomandazione della DG SAFE:
a) |
decide, in consultazione con le altre istituzioni dell’Unione aventi locali nello stesso Stato membro, con gli altri organi dell’Unione pertinenti e con gli Stati membri e paesi terzi ospitanti, i livelli dello stato di allerta e i luoghi di lavoro cui essi si applicano; |
b) |
decide quali misure di sicurezza facoltative debbano essere eventualmente adottate; |
c) |
informa i membri dell’Ufficio di presidenza di qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente articolo. |
2. Sotto l’autorità del segretario generale, la DG SAFE:
a) |
attua le decisioni sul livello dello stato di allerta nei locali del Parlamento; |
b) |
adotta, in caso di emergenza, le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Il prima possibile dopo aver adottato tali misure, il Direttore generale della Sicurezza e della protezione informa il presidente e il segretario generale delle misure adottate e dei relativi motivi; |
c) |
monitora costantemente le minacce e i rischi per la sicurezza al fine di verificare l’adeguatezza del livello dello stato di allerta applicato. |
3. I capi degli uffici di collegamento del Parlamento sono responsabili dell’attuazione della decisione sullo stato di allerta nei rispettivi uffici di collegamento.
4. In caso di emergenza, i capi degli uffici di collegamento del Parlamento possono adottare misure di sicurezza supplementari in conformità della presente decisione. Il segretario generale e il Direttore generale della Sicurezza e della protezione sono informati senza indugio di tali misure.
Articolo 14
Comunicazione relativa ai livelli dello stato di allerta
1. I livelli dello stato di allerta sono indicati nelle aree pubbliche mediante un sistema di segnalazione basato su un codice cromatico.
2. In caso di modifica del livello dello stato di allerta, il presidente informa tutti i deputati e tutto il personale del Parlamento in merito alle misure aventi un impatto sulle attività del Parlamento. Le misure adottate sono altresì comunicate alle altre istituzioni dell’Unione e alle competenti autorità nazionali.
CAPO 3
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA
Articolo 15
Valutazione del rischio
Allo scopo di prevenire incidenti di sicurezza, la DG SAFE:
— |
valuta il rischio per la sicurezza insito nell’espletamento di particolari funzioni del personale del segretariato generale del Parlamento e il rischio per la sicurezza delle persone all’interno dei locali del Parlamento; |
— |
in consultazione con le Direzioni generali pertinenti, valuta il rischio per la sicurezza dei locali e delle risorse del Parlamento; |
— |
propone al segretario generale o al servizio interessato i provvedimenti adeguati per garantire la sicurezza degli eventi all’interno e in prossimità dei locali del Parlamento. |
Articolo 16
Controllo degli accessi
1. Al fine di prevenire gli incidenti di sicurezza, la DG SAFE può effettuare controlli di sicurezza su tutte le persone, compresi i deputati, i beni e le risorse prima del loro ingresso nei locali del Parlamento e quando si trovano al loro interno, in particolare:
— |
controllare l’identità di chiunque intenda entrare nei locali del Parlamento o si trovi già al loro interno; |
— |
effettuare controlli dei precedenti personali delle persone esterne al Parlamento prima di concedere loro l’accesso ai locali del Parlamento, al fine di accertare se presentino una minaccia per la sicurezza. A tale fine, la DG SAFE può utilizzare, garantendo il rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, qualsiasi fonte d’informazione di cui disponga il Parlamento, tenendo conto dell’affidabilità di tali fonti, e accedere ai dati pertinenti che il Parlamento detiene per quanto riguarda le persone interessate; |
— |
ispezionare con mezzi visivi e tecnici, agli ingressi del Parlamento, persone, veicoli, attrezzature e beni. Tali ispezioni possono includere il bagaglio personale e gli invii postali; |
— |
attivare un sistema di controllo degli accessi ai locali del Parlamento per persone e veicoli; |
— |
registrare l’entrata e l’uscita di persone, veicoli, beni e attrezzature dai locali del Parlamento e dalle zone ad accesso limitato presenti nei locali del Parlamento; |
— |
impedire a persone, veicoli e beni non autorizzati di accedere ai locali del Parlamento. |
2. In caso di inosservanza delle misure stabilite al paragrafo 1, può essere negato l’accesso ai locali del Parlamento.
Articolo 17
Protezione personale
La DG SAFE adotta le opportune misure operative per garantire la protezione personale del presidente, in coordinamento con il Gabinetto del presidente e il Servizio Protocollo del Parlamento, nonché in collegamento con le autorità dello Stato membro o paese terzo ospitante. In esito a valutazione del rischio da parte della DG SAFE, il presidente può disporre che nei locali del Parlamento venga assicurata una protezione personale ad altre persone, compresi i deputati.
CAPO 4
RISPOSTA AGLI INCIDENTI DI SICUREZZA
Articolo 18
Sospetto di un incidente di sicurezza
1. In caso di fondato sospetto di un incidente di sicurezza, la DG SAFE adotta tutte le necessarie misure di verifica. In caso di fondato sospetto di grave incidente di sicurezza, il Direttore generale della Sicurezza e della protezione informa immediatamente il segretario generale il quale, a sua volta, può in particolare incaricare la DG SAFE di effettuare ispezioni degli edifici e delle risorse del Parlamento. Nell’espletamento di tale funzione, la DG SAFE può cooperare con le autorità nazionali.
2. La DG SAFE comunica immediatamente al segretario generale le misure adottate. Qualora siano interessati i deputati, il segretario generale informa il presidente.
Articolo 19
Evenienza di un incidente di sicurezza
1. Nel caso di un incidente di sicurezza, la DG SAFE adotta tutte le misure necessarie al fine di bloccare l’incidente in modo efficace. A tale riguardo, essa può in particolare avviare misure:
— |
destinate alla persona che costituisce una minaccia per la sicurezza, come ad esempio rifiutare a tale persona l’accesso ovvero intimarle di lasciare i locali del Parlamento e accompagnarla fuori dagli stessi; |
— |
destinate ad oggetti che costituiscono una minaccia per la sicurezza, compresi la confisca, l’allontanamento, l’eliminazione e la consegna di tali oggetti alle autorità nazionali; |
— |
richieste per l’immediata protezione di chi è presente nei locali del Parlamento, in particolare impartendo istruzioni vincolanti agli occupanti degli edifici. Una volta adottate tali misure, il personale incaricato informa immediatamente la propria gerarchia e attende ulteriori istruzioni; |
— |
finalizzate all’ispezione dei locali del Parlamento, incluso l’accesso agli uffici dei deputati, se tale ispezione è necessaria per impedire, ritardare o bloccare l’incidente di sicurezza. |
2. La DG SAFE adotta tutte le misure necessarie per salvaguardare le prove relative agli incidenti di sicurezza presso il Parlamento, se necessario in cooperazione con le autorità nazionali.
3. La DG SAFE comunica immediatamente al segretario generale le misure adottate. Qualora siano interessati i deputati, il segretario generale informa il presidente.
Articolo 20
Relazione in merito a un incidente di sicurezza
In caso di grave incidente di sicurezza o di emergenza, la DG SAFE elabora una relazione che sintetizza l’incidente. La relazione è trasmessa al segretario generale. Se è interessato un deputato, il segretario generale trasmette la relazione al presidente.
CAPO 5
ARMI DI SERVIZIO
Articolo 21
Principi generali
Lo spiegamento, il porto, il deposito e l’utilizzo di armi di servizio devono essere conformi alla presente decisione, alle relative disposizioni di attuazione e alle pertinenti disposizioni:
— |
del diritto nazionale degli Stati membri o paesi terzi ospitanti sul cui territorio si trovano un luogo di lavoro o altri locali del Parlamento; |
— |
di qualsiasi altra normativa nazionale applicabile in un caso specifico, ad esempio quando il personale di sicurezza accompagna il presidente al di fuori degli Stati membri o paesi terzi ospitanti; |
— |
del diritto internazionale pubblico. |
Articolo 22
Autorizzazione a portare un’arma di servizio
Solo il personale incaricato e le persone autorizzate in via eccezionale in conformità dell’articolo 24 possono, quando sono in servizio, portare e utilizzare un’arma di servizio. Ad eccezione dei casi contemplati dall’articolo 24, le armi devono essere armi di servizio consegnate dal Parlamento su base individuale e non possono essere scambiate tra colleghi, salvo in caso di emergenza.
Articolo 23
Spiegamento e utilizzo delle armi di servizio
Il personale incaricato autorizzato a portare e utilizzare un’arma di servizio può usare tale arma solo per autodifesa o per proteggere altri da un’imminente minaccia, reale o ragionevolmente percepita in quanto tale, di morte o di grave lesione o per prevenire la commissione di un reato grave che comporti una grave minaccia per la vita. La reazione del personale deve essere proporzionata alla necessità di autodifesa e di difesa altrui. Il personale incaricato si identifica in quanto tale e lancia un chiaro avvertimento dell’intenzione di utilizzare l’arma di servizio, a meno che così facendo non si metta indebitamente in pericolo o crei un rischio di morte o di grave lesione per altre persone o a meno che ciò sia chiaramente inopportuno o inutile nelle circostanze dell’incidente.
Articolo 24
Presenza di personale di sicurezza esterno armato nei locali del Parlamento
1. I capi di Stato e di governo e i rappresentanti delle istituzioni dell’Unione e delle organizzazioni internazionali designate (2) possono essere scortati da due agenti di sicurezza esterni armati. Il presidente, su proposta del segretario generale, tenendo conto della raccomandazione della DG SAFE, può autorizzare la presenza di ulteriori agenti di sicurezza esterni armati per tali delegazioni e può inoltre autorizzare altri visitatori ad essere scortati da agenti di sicurezza esterni armati.
2. Tutte le richieste di spiegamento di personale di sicurezza esterno armato sono notificate per iscritto in tempo utile al Direttore generale della DG SAFE. Prima di qualsiasi spiegamento autorizzato, la DG SAFE comunica al personale di sicurezza esterno armato le condizioni specifiche di spiegamento e le regole d’ingaggio.
3. Il segretario generale è informato di qualsiasi spiegamento di personale di sicurezza esterno armato nei locali del Parlamento.
Articolo 25
Conseguenze dell’estrazione o utilizzo di un’arma di servizioNotifica e assistenza
1. Il membro del personale che estrae o utilizza un’arma di servizio informa senza indugio il Direttore generale della Sicurezza e della protezione e prepara una relazione scritta sull’incidente. Il Direttore generale della Sicurezza e della protezione informa immediatamente il segretario generale dell’incidente, il quale ne informa il presidente. Il segretario generale avvia immediatamente un’indagine interna sull’incidente e informa il presidente in merito all’esito della stessa.
2. Il segretario generale garantisce che qualsiasi membro del personale che estrae o utilizza un’arma di servizio nell’esercizio delle proprie funzioni possa ricevere il sostegno medico o psicologico necessario.
CAPO 6
APPLICAZIONE
Articolo 26
Applicazione e rispetto delle misure di sicurezza
1. Se necessario per ripristinare l’ordine nei locali del Parlamento o risolvere un incidente di sicurezza, il personale della DG SAFE incaricato di tale compito può utilizzare una forza proporzionata, entro i limiti della presente decisione e in particolare delle disposizioni sull’uso delle armi di servizio, al fine di far rispettare le misure di sicurezza applicabili.
2. Nell’espletamento delle sue funzioni, il personale della DG SAFE utilizza, nella massima misura possibile, altri mezzi disponibili prima di ricorrere all’uso della forza o delle armi di servizio, in conformità della presente decisione e il diritto nazionale applicabile.
3. L’obbedienza a un ordine di un superiore di usare la forza e le armi di servizio che comporti il decesso o una grave lesione di una persona non può essere invocata a difesa in caso di procedimenti disciplinari o legali, qualora tale ordine sia manifestamente illegale o costituisca una palese violazione delle norme di sicurezza e il membro del personale in questione abbia avuto l’opportunità di rifiutarsi di eseguirlo. I superiori che impartiscono ordini illegali sono soggetti a procedimenti disciplinari.
CAPO 7
INCHIESTE DI SICUREZZA E INDAGINI AUSILIARIE
Articolo 27
Inchieste di sicurezza
1. Previa notifica al segretario generale, la DG SAFE può effettuare inchieste di sicurezza nel quadro delle indagini sugli incidenti di sicurezza, al fine di prevenire incidenti analoghi in futuro.
Qualora le inchieste di sicurezza riguardino i deputati, è necessaria l’autorizzazione preventiva del presidente.
2. Le inchieste di sicurezza possono includere solamente le seguenti misure:
— |
monitoraggio dei log file di controllo degli accessi e delle uscite, della copertura del circuito televisivo interno, della registrazione delle comunicazioni e di dati analoghi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 e di altre fonti di informazione; |
— |
verifiche preliminari; |
— |
raccolta delle dichiarazioni di chiunque sia in grado di chiarire i fatti; |
— |
messa in sicurezza delle prove e della scena dell’incidente; |
— |
applicazione di misure di sorveglianza. |
3. Il personale incaricato di effettuare inchieste di sicurezza agisce in modo obiettivo e imparziale.
4. La DG SAFE riferisce al segretario generale sulle inchieste di sicurezza condotte nel quadro delle indagini sugli incidenti di sicurezza.
Articolo 28
Indagini ausiliarie
1. Previa notifica al segretario generale, e fatte salve le competenze di altri servizi competenti o le istruzioni ad essi impartite, la DG SAFE può condurre, su richiesta di organi interni, indagini ausiliarie sul comportamento di persone che possa dar luogo a procedimenti amministrativi, disciplinari, civili o penali. Le indagini ausiliarie richieste da organi esterni sono subordinate all’autorizzazione preventiva del segretario generale.
Qualora tali indagini ausiliarie riguardino i deputati, è necessaria l’autorizzazione preventiva del presidente.
2. Le indagini ausiliarie possono essere condotte solo su richiesta dell’organo interno o esterno competente per la procedura amministrativa, disciplinare, civile o penale, eccetto nei casi in cui, a causa dell’urgenza, tale richiesta non sia ancora formalmente pervenuta.
In tali casi, le misure adottate sono limitate alla messa in sicurezza delle prove, documentate nella relazione di cui all’articolo 29, paragrafo 6.
3. L’organo che chiede l’indagine ausiliaria specifica l’incarico definendo l’obiettivo dell’indagine e le misure da adottare.
4. Tramite un’indagine ausiliaria, la DG SAFE può solamente:
— |
assistere o sostenere un’indagine avviata dal presidente nei confronti di un deputato in conformità dell’articolo 166 del regolamento del Parlamento; |
— |
assistere o sostenere un’indagine avviata dall’autorità avente il potere di nomina per verificare l’esistenza di una violazione degli obblighi stabiliti all’articolo 86 dello statuto dei funzionari da parte di un membro del personale o di un ex membro del personale; |
— |
assistere o sostenere un’indagine avviata dall’ordinatore delegato competente sul comportamento di prestatori di servizi e membri del loro personale che hanno accesso agli edifici, alle risorse o alle informazioni del Parlamento; |
— |
assistere o sostenere indagini sulla perdita o la diffusione non autorizzata di informazioni riservate dell’Unione, avviate dal presidente qualora interessino un deputato o dal segretario generale qualora interessino qualsiasi altra persona, in conformità dell’articolo 14 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo; |
— |
cooperare con le autorità di contrasto degli Stati membri nello svolgimento delle loro indagini, comprese misure di controspionaggio e antiterrorismo; |
— |
cooperare con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode in conformità delle modalità pratiche con esso concluse; |
— |
cooperare con le autorità degli Stati membri e paesi terzi ospitanti nello svolgimento pratico delle loro indagini. |
Articolo 29
Misure investigative nel quadro di indagini ausiliarie
1. Le misure investigative avviate dalla DG SAFE nel quadro di indagini ausiliarie sono limitate a seconda del mandato ricevuto e della corrispondente portata dei poteri investigativi dell’organo interno o esterno competente. L’organo competente specifica per quanto possibile le mansioni da espletare.
2. A tale proposito e a queste condizioni la DG SAFE può:
— |
mettere in sicurezza scene e prove; |
— |
chiedere l’assistenza di qualsiasi funzionario o altro agente del Parlamento o soggetto esterno ingaggiato dal Parlamento; |
— |
raccogliere le dichiarazioni di chiunque sia in grado di chiarire i fatti; |
— |
avere accesso a tutti i locali all’interno delle strutture o del luogo di lavoro del Parlamento non soggetti a regolamentazioni specifiche ed effettuare controlli in loco, anche sugli effetti personali; |
— |
accedere ai documenti e alle informazioni pertinenti nella misura necessaria all’inchiesta. |
3. Le informazioni trasmesse od ottenute nel corso dell’indagine ausiliaria, in qualsiasi forma, sono soggette a segreto professionale.
4. Le interviste possono essere filmate o registrate purché la persona intervistata sia informata in anticipo e siano state adottate tutte le misure necessarie e opportune per garantire la riservatezza dei dati personali.
5. Le persone soggette a un’indagine, anche nell’eventualità che la loro implicazione personale emerga nel corso dell’indagine, sono immediatamente informate dell’indagine. Tale informazione può essere rinviata se potrebbe mettere a rischio l’indagine o nei casi in cui è necessario ricorrere a procedure investigative che rientrano nell’ambito di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale e mantenere il massimo riserbo ai fini dell’indagine.
6. Una volta completata un’indagine, la DG SAFE presenta una relazione al segretario generale. La relazione stabilisce i fatti e le circostanze in questione e propone, ove opportuno, l’adozione di misure di sicurezza e protezione. Le conclusioni attinenti a una persona designata nominalmente non possono essere stabilite senza dare a tale persona l’opportunità di commentare i fatti che la riguardano.
7. Il segretario generale trasmette la relazione all’organo interno o esterno richiedente. Se sono interessati i deputati, il segretario generale trasmette copia della relazione al presidente.
CAPO 8
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Collegamento con gli Stati membri e i paesi terzi ospitanti, le autorità nazionali, le altre istituzioni dell’Unione e gli organismi internazionali
Fatte salve le competenze e responsabilità di altri servizi del Parlamento, la DG SAFE garantisce il collegamento esterno:
a) |
con i servizi di sicurezza e protezione delle altre istituzioni e degli altri organi e organismi dell’Unione su questioni attinenti alla sicurezza e alla protezione di persone, edifici e risorse al Parlamento; |
b) |
con i servizi di sicurezza, protezione, intelligence e analisi della minaccia, comprese le autorità nazionali di sicurezza e protezione, degli Stati membri, dei paesi terzi nonché delle organizzazioni e degli organi internazionali su tutte le questioni attinenti alla sicurezza e alla protezione del Parlamento; |
c) |
con la polizia, i pompieri e altri servizi di emergenza su tutte le questioni di routine e di emergenza attinenti alla sicurezza e alla protezione del Parlamento; |
d) |
con i servizi di sicurezza e protezione delle altre istituzioni e degli altri organi e organismi dell’Unione nonché degli organismi internazionali, a fini di scambio delle esperienze di migliori prassi e di promozione del coordinamento, ove opportuno, anche nel settore della formazione del proprio personale. |
Articolo 31
Meccanismo di ricorso per i deputati al Parlamento europeo
Qualora un deputato ritenga che la presente decisione non sia stata correttamente applicata nei suoi confronti può segnalarlo al presidente. Il presidente esamina la questione e adotta, se necessario, le misure appropriate.
Articolo 32
Disposizioni di attuazione
Il segretario generale del Parlamento europeo può adottare disposizioni di attuazione della presente decisione.
Articolo 33
Abrogazione
Le norme in materia di sicurezza adottate con le decisioni dell’Ufficio di presidenza del 1o e 3 ottobre 2001, del 16 dicembre 2002 e del 25 febbraio 2004 sono abrogate.
Articolo 34
Entrata in vigore e pubblicazione
La presente decisione entra in vigore il 17 marzo 2018.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) Consiglio europeo, Consiglio dei ministri dell’UE, Commissione europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Banca centrale europea, NATO, FMI, ONU, Banca mondiale, OMC.
Commissione europea
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/16 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o marzo 2018
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o marzo 2018
(2018/C 79/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2171 |
JPY |
yen giapponesi |
129,98 |
DKK |
corone danesi |
7,4470 |
GBP |
sterline inglesi |
0,88520 |
SEK |
corone svedesi |
10,1185 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1519 |
ISK |
corone islandesi |
123,70 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6600 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,434 |
HUF |
fiorini ungheresi |
313,78 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1853 |
RON |
leu rumeni |
4,6573 |
TRY |
lire turche |
4,6435 |
AUD |
dollari australiani |
1,5746 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5654 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,5263 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6866 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6150 |
KRW |
won sudcoreani |
1 323,49 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,5200 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7290 |
HRK |
kuna croata |
7,4480 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 800,16 |
MYR |
ringgit malese |
4,7814 |
PHP |
peso filippino |
63,239 |
RUB |
rublo russo |
69,1788 |
THB |
baht thailandese |
38,424 |
BRL |
real brasiliano |
3,9740 |
MXN |
peso messicano |
23,0364 |
INR |
rupia indiana |
79,3245 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/17 |
Relazione speciale n. 6/2018
«Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un’assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori»
(2018/C 79/06)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 6/2018 «Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un’assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/18 |
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]
(2018/C 79/07)
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si invita a presentare proposte per la seguente area:
CEF-TC-2018-1: eArchiving
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 1,53 milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 3 maggio 2018.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals