ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 67

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
22 febbraio 2018


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2018/C 67/01

Raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018, relativa alla nomina del vicepresidente della Banca centrale europea

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 67/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8755 — PAI/BCIMC/Refresco) ( 1 )

2

2018/C 67/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8540 — Kuehne + Nagel/Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics) ( 1 )

2

2018/C 67/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8486 — 3M Company/Scott Safety) ( 1 )

3

2018/C 67/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8748 — Dr Oetker/Bake & Co) ( 1 )

3

2018/C 67/06

Avvio di procedura (Caso M.8480 — Praxair/Linde) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 67/07

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 67/08

Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, pubblicato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2018/C 67/09

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]

9

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2018/C 67/10

Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-11/17)

10

2018/C 67/11

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-12/17)

11

2018/C 67/12

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-13/17)

12

2018/C 67/13

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-14/17)

13

2018/C 67/14

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-15/17)

14

2018/C 67/15

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-16/17)

15

2018/C 67/16

Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-17/17)

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 67/17

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8812 — Swiss LIFE/Crédit Agricole/CNP Assurances/Pisto) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2018/C 67/18

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

22.2.2018   

IT

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C 67/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

relativa alla nomina del vicepresidente della Banca centrale europea

(2018/C 67/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2, e l’articolo 139, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,

RACCOMANDA AL CONSIGLIO EUROPEO:

di nominare il sig. Luis DE GUINDOS JURADO vicepresidente della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2018.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.2.2018   

IT

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C 67/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8755 — PAI/BCIMC/Refresco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 67/02)

Il 14 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8755. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.2.2018   

IT

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C 67/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8540 — Kuehne + Nagel/Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 67/03)

L’8 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8540. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.2.2018   

IT

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C 67/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8486 — 3M Company/Scott Safety)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 67/04)

Il 29 settembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8486. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.2.2018   

IT

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C 67/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8748 — Dr Oetker/Bake & Co)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 67/05)

Il 15 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8748. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.2.2018   

IT

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C 67/4


Avvio di procedura

(Caso M.8480 — Praxair/Linde)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 67/06)

Il 16 febbraio 2018 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8480 — Praxair/Linde, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.2.2018   

IT

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C 67/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 febbraio 2018

(2018/C 67/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2312

JPY

yen giapponesi

132,41

DKK

corone danesi

7,4465

GBP

sterline inglesi

0,88463

SEK

corone svedesi

9,9648

CHF

franchi svizzeri

1,1551

ISK

corone islandesi

123,90

NOK

corone norvegesi

9,6420

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,361

HUF

fiorini ungheresi

312,15

PLN

zloty polacchi

4,1589

RON

leu rumeni

4,6615

TRY

lire turche

4,6650

AUD

dollari australiani

1,5684

CAD

dollari canadesi

1,5601

HKD

dollari di Hong Kong

9,6341

NZD

dollari neozelandesi

1,6754

SGD

dollari di Singapore

1,6267

KRW

won sudcoreani

1 322,02

ZAR

rand sudafricani

14,3373

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8112

HRK

kuna croata

7,4415

IDR

rupia indonesiana

16 757,86

MYR

ringgit malese

4,8174

PHP

peso filippino

64,229

RUB

rublo russo

69,6656

THB

baht thailandese

38,783

BRL

real brasiliano

4,0080

MXN

peso messicano

23,0516

INR

rupia indiana

79,7295


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/6


Elenco degli uffici doganali abilitati ad espletare le formalità di esportazione dei beni culturali, pubblicato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 116/2009 del Consiglio (1)

(2018/C 67/08)

Stato membro

Ufficio doganale

Regione (se pertinente)

BELGIO

Tutti gli uffici doganali

 

BULGARIA

Tutti gli uffici doganali

 

REPUBBLICA CECA

Tutti gli uffici doganali

 

DANIMARCA

Tutti gli uffici doganali

 

GERMANIA

Tutti gli uffici doganali

 

ESTONIA

Tutti gli uffici doganali

 

IRLANDA

Tutti gli uffici doganali

 

GRECIA

1)

Customs offices of Athens,

12th km of national road Athens-Lamia (A1)

144 10 Metamorphosi

 

 

2)

1st Customs Office of Thessaloniki,

Port of Thessaloniki

54110 Thessaloniki

 

SPAGNA

Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Cádiz

 

 

Aduana de Algeciras

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Málaga

Todas las aduanas

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Sevilla

Todas las aduanas

 

 

Aduana de Ceuta

 

 

Aduana de Melilla

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e impuestos especiales de Zaragoza

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Palma de Mallorca

Todas las aduanas

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de las Palmas de Gran Canaria

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Santa Cruz de Tenerife

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña

 

 

Aduanas del Aeropuerto de Santiago de Compostela

 

 

Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid

Todas las aduanas

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Bilbao

Todas las aduanas

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante

Todas las aduanas

 

 

Dependencia provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia

Todas las aduanas

 

FRANCIA

Tutti gli uffici doganali

 

CROAZIA

Tutti gli uffici doganali

 

ITALIA

Tutti gli uffici doganali

 

CIPRO

District Customs House of Nicosia

Nicosia

 

District Customs House of Larnaca

Larnaca

 

District Customs House of Limassol

Limassol

LETTONIA

Tutti gli uffici doganali

 

LITUANIA

Tutti gli uffici doganali

 

LUSSEMBURGO

Luxembourg Aéroport

(LU715000)

 

 

Centre douanier

(LU704000)

 

UNGHERIA

Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó-és vámigazgatóságai [all County Directorates and Budapest Capital Directorate of National Tax and Customs Authority]

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság [Directorate of Priority Taxpayers of National Tax and Customs Authority]

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóság [Budapest Airport Directorate of National Tax and Customs Authority]

 

MALTA

Customs Economic Procedures Unit

Lascaris Wharf, Valletta

VLT 1920

 

PAESI BASSI

Tutti gli uffici doganali

 

AUSTRIA

Tutti gli uffici doganali

 

POLONIA

Tutti gli uffici doganali

 

PORTOGALLO

Alfândega Marítima de Lisboa

 

 

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

 

 

Alfândega de Alverca

 

 

Alfândega de Leixões

 

 

Alfândega do Aeroporto de Sá Carneiro (Porto)

 

 

Alfândega do Funchal

 

 

Alfândega de Ponta Delgada

 

ROMANIA

Tutti gli uffici doganali

 

SLOVENIA

Tutti gli uffici doganali

 

REPUBBLICA SLOVACCA

Tutti gli uffici doganali

 

FINLANDIA

Tutti gli uffici doganali

 

SVEZIA

Tutti gli uffici doganali

 

REGNO UNITO

Tutti i principali uffici doganali del Regno Unito

 


(1)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

22.2.2018   

IT

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C 67/9


Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]

(2018/C 67/09)

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.

Si sollecitano proposte per i seguenti tre inviti:

 

CEF-TC-2018-1: Identificazione e firma elettroniche [eIdentification (eID) & eSignature]

 

CEF-TC-2018-1: Europeana

 

CEF-TC-2018-1: Internet più sicuro (Safer Internet)

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 30 milioni di EUR.

Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 maggio 2018.

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

22.2.2018   

IT

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C 67/10


Ricorso proposto il 20 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-11/17)

(2018/C 67/10)

In data 20 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti e/o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA le misure adottate per attuare l’atto medesimo, l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto di cui ai punti 30, 31bb, 31eb, 31i e 31d dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, nonché agli obblighi previsti dall’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, di cui ai punti 30, 31bb, 31eb, 31i e 31d dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


22.2.2018   

IT

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C 67/11


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-12/17)

(2018/C 67/11)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di attuare nell’ordinamento nazionale l’atto di cui al punto 31bbc dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bbc dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


22.2.2018   

IT

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C 67/12


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-13/17)

(2018/C 67/12)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di attuare nell’ordinamento nazionale l’atto di cui al punto 31bbe dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bbe dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


22.2.2018   

IT

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C 67/13


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-14/17)

(2018/C 67/13)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di attuare nell’ordinamento nazionale l’atto di cui al punto 31bbb dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bbb dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


22.2.2018   

IT

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C 67/14


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-15/17)

(2018/C 67/14)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di attuare nell’ordinamento nazionale l’atto di cui al punto 31bbd dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi, di cui al punto 31bbd dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


22.2.2018   

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C 67/15


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-16/17)

(2018/C 67/15)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di attuare nell’ordinamento nazionale l’atto di cui al punto 31bba dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

Il ricorso riguarda l’inadempimento da parte dell’Islanda dell’obbligo di conformarsi entro il 12 settembre 2017 al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 12 luglio 2017 in relazione alla mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, di cui al punto 31bba dell’allegato IX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


22.2.2018   

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C 67/16


Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-17/17)

(2018/C 67/16)

In data 21 dicembre 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Catherine Howdle e Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 8 dell’allegato V dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, e in ogni caso omettendo di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA le misure adottate per attuare l’atto medesimo, l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto nonché dall’articolo 7 dell’accordo SEE;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

In data 18 gennaio 2017 l’Autorità di vigilanza EFTA ha emesso un parere motivato nel quale essa ha confermato la conclusione che, omettendo di adottare misure idonee a dare attuazione all’atto di cui al punto 8 dell’allegato V dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori) e/o di darne comunicazione all’Autorità, l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto nonché dall’articolo 7 dell’accordo SEE. A norma dell’articolo 31, secondo comma, dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l’Autorità di vigilanza EFTA ha chiesto all’Islanda di adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dalla notifica, ossia entro il 18 marzo 2017.

In data 13 febbraio 2017 il governo islandese ha risposto al parere motivato dell’Autorità. Nella sua risposta, il governo islandese ha fatto riferimento alla risposta che aveva dato alla lettera di costituzione in mora e ha dichiarato la propria intenzione di presentare al Parlamento islandese anteriormente al 1o aprile 2017 il disegno di legge per recepire l’atto nell’ordinamento nazionale.

L’Autorità non ha avuto ulteriori informazioni sul recepimento dell’atto finché non ha ricevuto un modulo 1 datato 30 novembre 2017; in tale documento il governo islandese informava di avere dato piena attuazione all’atto nell’ordinamento nazionale. Sebbene non fosse indicata la data di attuazione, il governo islandese allegava al modulo 1 una copia di quella che affermava essere una misura di attuazione datata 30 ottobre 2014: la legge islandese n. 105/2014 sul diritto alla libertà di impiego e di residenza all’interno dello Spazio economico europeo (legge n. 105/2014).

Il 4 dicembre 2017 l’Autorità di vigilanza EFTA ha inviato al ministero del Welfare islandese un messaggio di posta elettronica in cui chiedeva al ministero di spiegare se, alla luce delle risposte alla lettera di costituzione in mora e al parere motivato, la legge n. 105/2014 fosse stata erroneamente notificata come misura di attuazione. Il ministero ha risposto con un messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2017 nel quale affermava che, a proprio parere, la legge n. 105/2014 dà piena attuazione alla direttiva. Per spiegare la logica delle risposte precedenti, il ministero asseriva che «si riteneva più trasparente avere un riferimento specifico [nella legge n. 105/2014] che informasse che la legge dà attuazione alla direttiva» e che tale riferimento sarebbe stato aggiunto mediante un disegno di legge presentato nell’aprile 2017.

In data 19 dicembre 2017, dopo avere esaminato se le misure comunicate potessero essere considerate idonee a dare attuazione all’atto, l’Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di adire la Corte a norma dell’articolo 31, secondo comma, dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.2.2018   

IT

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C 67/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8812 — Swiss LIFE/Crédit Agricole/CNP Assurances/Pisto)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 67/17)

1.

In data 14 febbraio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Swiss LIFE GIO II Lime SARL («Swiss LIFE GIO II», Svizzera), controllata dal gruppo Swiss LIFE («Swiss LIFE», Svizzera),

Infra Invest France SAS (Francia), controllata da CNP Assurances (Francia),

Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Francia), controllata dal gruppo Crédit Agricole («Crédit Agricole», Francia),

MacqPisto SAS («Pisto», Francia), attualmente controllata congiuntamente da Macquarie, Crédit Agricole e CNP Assurances.

Swiss LIFE, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto di Pisto insieme a CNP Assurances e Crédit Agricole. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Swiss LIFE opera nell’assicurazione vita, rischi e pensioni e nell’assicurazione sanitaria nel SEE, nonché nel settore della gestione patrimoniale,

CNP Assurances opera nel settore delle assicurazioni di persone in Francia, compreso il risparmio, la previdenza complementare e le assicurazioni di puro rischio, nonché nel settore della gestione patrimoniale,

Crédit Agricole opera nel settore bancario, assicurativo e immobiliare,

Pisto finanzia e gestisce impianti di raccolta, stoccaggio e trasferimento dei prodotti petroliferi in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8812 — Swiss LIFE/Crédit Agricole/CNP Assurances/Pisto

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

22.2.2018   

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C 67/19


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2018/C 67/18)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«OLI DE L’EMPORDÀ»/«ACEITE DE L’EMPORDÀ»

N. UE: PDO-ES-01161-AM01 — 9.5.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome:

Consejo Regulador de la DOP Aceite de l’Empordà

Indirizzo:

C/Sant Llàtzer, 22 B, 1er 4a

17600 Figueres

GIRONA

SPAGNA

Telefono/Fax

+34 972672249

Email:

oli@altemporda.org

Internet:

www.oliemporda.cat

L’organismo regolatore della denominazione di origine protetta «Aceite de l’Empordà»/«Oli de l’Empordà» è composto dall’insieme di produttori e trasformatori di olio che beneficiano della DOP e, a tale titolo, ha un interesse legittimo a presentare la domanda di modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro (requisiti normativi)

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

La domanda di modifica consiste nella soppressione di un valore determinato da un’analisi (il tenore in polifenoli totali) nella descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche degli oli che beneficiano della DOP «Aceite de l’Empordà»/«Oli de l’Empordà». Questa modifica non altera o modifica in alcun modo la qualità e le caratteristiche degli oli.

Essa si traduce nelle modifiche redazionali indicate in appresso:

«Descrizione del prodotto» (punto 3.2 del documento unico e punto B3 del disciplinare).

Nella tabella relativa alle «caratteristiche fisiche e chimiche», il parametro «polifenoli totali (ppm)» viene soppresso. Inoltre, il titolo di questa tabella viene armonizzato con quello che figura nel disciplinare; di conseguenza nel documento unico, il titolo «composizione chimica» è sostituito da «caratteristiche fisico-chimiche».

Il paragrafo seguente: «Si tratta di oli extra vergini con un’elevata stabilità (valore medio di Rancimat pari a 120 °C di nove ore che non può comunque essere inferiore a sei ore) grazie all’elevato contenuto di antiossidanti con tenore di polifenoli superiore a 300 ppm» è sostituito con il seguente: «Si tratta di oli extra vergini con un’elevata stabilità (valore medio di Rancimat pari a 120 °C di nove ore che non può comunque essere inferiore a sei ore) grazie all’elevato contenuto di antiossidanti (principalmente polifenoli)».

La stessa modifica redazionale viene apportata al punto 5.2 del documento unico «Specificità del prodotto»: la frase «Elevata stabilità. Si tratta di oli che presentano un elevato contenuto in antiossidanti (polifenoli > 300 ppm)». è sostituita dalla seguente «Elevata stabilità. Si tratta di oli che presentano un elevato contenuto in antiossidanti (principalmente polifenoli).»

Questa modifica dei parametri fisici e chimici è conforme allo studio intitolato «Consideraciones técnicas sobre la substitución del parámetro polifenoles totales por el de Estabilidad rancimat en la DOP «Oli de l’Empordà» svolto dall’IRTA (Institut de Recerca i tecnología agroalimentàries), del 10 giugno 2016, che conclude che la soppressione del parametro relativo al «tenore di polifenoli totali dell’olio» è giustificata dal nesso molto stretto tra quest’ultimo e la stabilità Rancimat, che è già determinata nel disciplinare. Questa informazione è ridondante in quanto i dati relativi alla stabilità forniscono maggiori informazioni pratiche al consumatore (durata di vita e persistenza delle proprietà sensoriali del prodotto una volta acquistato).

Altro: requisiti normativi

Il paragrafo relativo alle esigenze legislative nazionali è soppresso dal disciplinare in quanto non si tratta di un requisito del regolamento (UE) n. 1151/2012.

DOCUMENTO UNICO

«OLI DE L’EMPORDÀ»/«ACEITE DE L’EMPORDÀ»

N. UE: PDO-ES-01161-AM01 — 9.5.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Oli de l’Empordà»/«Aceite de l’Empordà»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5 — Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Olio di oliva extra vergine della varietà «Argudell», «Curivell», «Llei de Cadaqués» e «Arbequina», ottenuto mediante procedimenti meccanici o altri mezzi fisici a condizione che non producano alterazioni dell’olio, in modo da mantenere il sapore, l’aroma e le caratteristiche del frutto da cui proviene.

L’olio di questa DOP è ottenuto dalla lavorazione di olive provenienti da uliveti registrati di varietà autoctone «Argudell», «Curivell» e «Llei de Cadaqués» e della varietà tradizionale «Arbequina». La varietà «Argudell», presente nell’olio pari ad almeno il 51 % della composizione varietale e la varietà «Arbequina» sono considerate le varietà principali; in totale più del 95 % della composizione di quest’olio deriva dalle summenzionate due varietà.

In caso di miscela di oli di varietà diverse per la preparazione dell’olio, la composizione varietale della stessa è determinata in base alla resa in olio delle diverse varietà di olive che compongono la miscela.

Gli oli presentano le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

Acidi grassi:

Acido oleico (%)

67,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 60 e 75)

Acido linoleico (%)

13,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 8 e 18)

Acido palmitico (%)

14,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 11 e 18)

Stabilità (valore Rancimat a 120 °C)

Valore medio 9 h, mai inferiore a 6 h

Gli oli presentano le seguenti caratteristiche organolettiche:

colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso.

Attributi

Valore espresso in forma di aggettivo

Mediana e i limiti

Difetti

Nessuno

0

Aroma fruttato verde

Intensità media o medio intensa e di tipo «verde»

5,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 4 e 7), in cui oltre la metà degli assaggiatori percepiscono la nota «verde» per il «tipo di fruttato»

Amaro

Intensità media

4,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 3-6)

Piccante

Intensità media

4,0 (con valori minimi e massimi compresi tra 3-6)

Equilibrio

Equilibrato

Differenza tra fruttato e [amaro o piccante] < 2,0

A norma del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2), il profilo sensoriale degli oli della DOP «Oli de l’Empordà» o «Aceite de l’Empordà», è il seguente: oli equilibrati dal fruttato verde di media intensità. Essi lasciano in bocca un sapore amaro e piccante di tipo medio a causa del loro elevato tasso di polifenoli. Gli aggettivi «medio», «equilibrato» e «verde» hanno un equivalente numerico, fissato dalla norma citata.

Il profilo sensoriale di questi oli sulla base di altri descrittori secondari di tipo aromatico (COI/T.20) è il seguente: «aromi che normalmente ricordano l’erba appena tagliata e/o le noci; possono anche essere presenti aromi di frutta esotica, frutta verde o carciofo e anche un finale di bocca che ricorda la mandorla».

Si tratta di oli extra vergini con un’elevata stabilità (valore medio di Rancimat pari a 120 °C di nove ore che non può comunque essere inferiore a sei ore) grazie all’elevato contenuto di antiossidanti (principalmente polifenoli).

Le suddette caratteristiche degli oli protetti dalla DOP «Oli d’Empordà» sono direttamente connesse al predominio di questa varietà principale, «Argudell». In effetti, essa produce oli caratterizzati da un fruttato verde con sentori di erba e di carciofo che conferiscono un sapore amaro e piccante in bocca. Questi attributi rimangono nelle miscele contenenti «Arbequina» che presenta aromi più neutri e un sapore amaro e piccante molto meno pronunciato: in tal modo il profilo sensoriale è sempre quello fornito dalla varietà «Argudell», avendo una concentrazione maggiore e con una percentuale più elevata nella miscela naturale risultante.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La materia prima adoperata per la produzione dell’olio d’oliva «Aceite de l’Empordà» è costituita da olive delle varietà Argudell, Arbequina, Curivell e Llei de Cadaqués coltivate nella zona geografica descritta al punto 4.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione delle olive e la lavorazione del prodotto si effettuano esclusivamente nella zona geografica di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’imbottigliamento dell’olio di oliva può avvenire all’interno o anche all’esterno della zona geografica delimitata, purché vi sia un sistema affidabile di tracciabilità e l’etichettatura si effettuata in modo adeguato.

Per la vendita al dettaglio, l’olio sarà condizionato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, di vetro, metallici con rivestimento ad uso alimentare, PET, ceramica vetrificata e altri recipienti autorizzati dalla legislazione in vigore.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Oltre ai dati generalmente richiesti dalla normativa vigente, gli imballaggi devono recare obbligatoriamente il nome della denominazione «Oli de l’Empordà» (in catalano) o «Aceite de L’Empordà» (in spagnolo), accompagnato dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

4.   Descrizione concisa della zona geografica delimitata

La zona protetta comprende i territori ubicati nei 68 comuni della comarca di Alt Empordà e nei 36 comuni della comarca del Baix Empordà, cinque comuni confinanti delle comarche di Gironès (Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Madremanya e Llagostera) e tre comuni del Pla dell’Estany (Crespià, Esponellà e Vilademuls). Questi comuni fanno tutte parte della provincia di Gerona e si trovano nell’estremo nord della Comunità autonoma di Catalogna.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Il clima e la pedologia della zona geografica delimitata sono determinati da tre fattori determinanti:

suoli: la maggior parte di essi è costituita da suoli poveri, leggeri, acidi o neutri

temperatura: temperatura moderata per effetto regolatore del mare

vento: vento da nord caratteristico della zona: Tramontana.

La zona di coltivazione dell’olivo nella regione dell’Empordà si concentra nelle zone caratterizzate da suoli poveri, vale a dire sulle alture marginali e nella pianura ai piedi dei contrafforti dei Pirenei (Serra de l’Albera e Serra de Rodes) a nord e dei contrafforti della Sierra de Montgrí e del Gabarres a sud. I terreni sono leggeri, solitamente acidi o neutri, ottenuti da scisti di rocce di granito o gneiss, caratteristici delle piantagioni dei Pirenei.

Il clima della comarca dell’Empordà, nella zona di produzione dell’olivo si qualifica secondo Papadakis come mediterraneo marittimo e secondo Thornthwaite come secco sub-umido nel litorale e sub-umido nell’entroterra.

Le temperature, come per l’escursione termica giornaliera, sono moderate sotto l’effetto regolatore del mare. Il periodo delle gelate va dalla metà di novembre alla fine di marzo.

Le precipitazioni medie oscillano tra i 550 mm nella zona costiera settentrionale e gli 850 mm nelle zone dell’entroterra vicino ai contrafforti dei Pirenei. Le precipitazioni sono distribuite irregolarmente e si concentrano nei mesi di settembre e ottobre.

Il bilancio idrico rivela un periodo di siccità (da giugno ad agosto incluso), tipico delle regioni mediterranee.

Il regime dei venti è dominato da venti della componente Nord: «Tramontana».

È un vento secco, talvolta molto violento; esso costituisce uno dei principali fattori che caratterizzano il clima dell’Empordà.

Inoltre, la presenza di tali venti durante i freddi mesi invernali diminuisce il rischio di forti gelate, che sono nocive per gli uliveti e consente loro di sopravvivere in queste regioni.

In estate le brezze che soffiano da sud - est limitano le temperature diurne e mantengono un’umidità relativa elevata durante tale periodo.

Fattori storici ed umani

L’olio extra vergine di oliva «Aceite de l’Empordà» è direttamente legato alla storia, alla tradizione e alla cultura della zona protetta.

Secondo le fonti storiche e gli scavi archeologici eseguiti, la coltivazione dell’ulivo e la produzione di olio d’oliva risalgono a più di 2 500 anni.

L’olio di oliva ha sempre convissuto con altri prodotti tipici mediterranei quali il vino, prodotti di grande importanza per lo sviluppo economico degli abitanti della zona. Le colture sono praticate in piccole aziende, le proprietà sono assai frammentate e una percentuale elevata dell’olio è prodotta da cooperative.

Si tratta di una coltura a carattere eminentemente sociale, che si basa su una mano d’opera familiare per la realizzazione delle diverse pratiche colturali e, in particolare, per il raccolto.

Le condizioni climatiche particolari della zona e la manodopera che si è mantenuta nel corso di numerose generazioni hanno portato alla selezione di tre varietà autoctone coltivate unicamente nella zona geografica della DOP, la varietà predominante è l’«Argudell» e le varietà minoritarie sono la «Curivell» e la «Llei de Cadaqués».

Inoltre, la varietà «Arbequina» è coltivata in quanto varietà tradizionale da oltre 100 anni.

5.2.   Specificità del prodotto

Questo olio deve la sua peculiarità alla presenza della varietà autoctona «Argudell», che ne rappresenta più del 51 % della composizione. È una varietà particolarmente adatta alle particolari condizioni climatiche e pedologiche della zona dell’Empordà che la rende la più diffusa in tale area, nonostante la pressione esercitata da altre varietà, sia catalane che francesi. Infatti, si tratta di una varietà molto rustica, adattata alla povertà del suolo e che sopporta i forti venti dominanti (Tramontana), grazie al suo grande vigore, alla scarsa densità della corona fogliare; inoltre i frutti hanno un’elevata capacità di saldatura ai rami.

Dal punto di vista genetico (marcatori molecolari del DNA), si tratta di una varietà molto diversa dalle altre varietà catalane, che presenta un fattore di somiglianza a tali altre varietà inferiore allo 0,30 (rispetto a un valore di 1 per i genotipi identici).

Elevata stabilità. Si tratta di oli che presentano una grande stabilità grazie al loro elevato contenuto in antiossidanti (principalmente polifenoli). Il valore medio di Rancimat a 120 °C è di 9 ore e non può mai essere inferiore a 6 ore.

Inoltre, la stabilità di tali oli è dovuta anche all’elevato contenuto di acido oleico pari al 67 % (con valori minimi e massimi compresi tra il 60 % e il 75 %), di acido linoleico pari al 13 % (con valori minimi e massimi compresi l’8 e il 18 %) e di acido palmitico pari al 14 % (con valori minimi e massimi compresi tra l’11 e il 18 %). Trattandosi della zona olivicola più settentrionale della penisola iberica, la produzione delle stesse varietà in altre regioni della Spagna darebbe luogo a oli con un tenore inferiore di acido oleico, superiore di linoleico e una minore stabilità, in quanto tali parametri dipendono in larga misura dalla latitudine dell’area di produzione.

Aroma caratteristico (secondo la nomenclatura COI-T20 specifica agli oli protetti da una DOP) con aromi che normalmente ricordano l’erba appena tagliata e/o le noci; possono anche essere presenti aromi di frutta esotica, frutta verde o carciofo e anche un finale di bocca che ricorda la mandorla. Le particolarità geografiche della zona favoriscono un’elevata concentrazione aromatica, determinando un’intensità del fruttato di oliva di tipo medio che può raggiungere un’intensità elevata (compresa tra 4 e 7) in alcuni casi. In bocca, l’elevato tenore di polifenoli rispetto all’olio di altre zone catalane, si traduce in un sapore amaro e piccante di intensità di tipo medio (compreso tra 3 e 6), mantenendo altresì un giusto equilibrio con l’intensità del fruttato (differenza tra il fruttato e amaro o piccante inferiore a 2), secondo la definizione basata sulle norme del regolamento (CEE) n. 2568/91.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Come descritto in precedenza, è la combinazione di fattori storici, di una tradizione di coltivazione e delle caratteristiche dell’ambiente naturale che ha permesso la coltivazione dell’olivo in queste regioni ed ha prodotto una struttura varietale molto particolare.

Effettivamente, la selezione operata dall’uomo ha sempre avuto l’obiettivo di trovare delle cultivar adatte ai venti forti della zona nonché ai terreni particolarmente poveri della stessa. Secondo tale logica, l’«Argudell» è la varietà che si è imposta dato che essa offriva migliori risultati in tali condizioni. In secondo luogo, l’«Arbequina» ha anche dimostrato di essere ben adattata all’ambiente e ha permesso di regolarizzare i raccolti, senza modificare il profilo degli oli, in ragione del suo carattere poco dominante e dell’uso di quantitativi minimi.

Inoltre, l’effetto regolatore del Mediterraneo ha permesso la coltivazione dell’olivo a questa latitudine, alla quale il freddo intenso dell’inverno danneggerebbe gli ulivi e le brezze marine apportano l’umidità sufficiente per la germinazione e la fruttificazione. Inoltre, l’escursione termica in estate favorisce la lipogenesi e la sintesi degli acidi grassi monoinsaturi. I forti venti secchi autunnali (Tramontana) evitano i problemi sanitari e favoriscono una buona maturazione, contribuendo così alla qualità ottimale dei frutti raccolti. Infine, i terreni leggeri e acidi o neutri, ottenuti da scisti e graniti, prevalenti nella zona — cosa che non avviene in altre zone olivicole con e suoli calcareo-argillosi, favoriscono l’accumulo dei polifenoli nei frutti.

Tutti questi fattori consentono di ottenere un olio avente composizione e profilo sensoriale particolari.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://gencat.cat/alimentacio/modificacion-pliego-aceite-emporda/


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.