ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 42/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 042/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/2 |
Impugnazione proposta il 30 giugno 2017 dalla Double «W» Enterprises Ltd avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 maggio 2017, causa T-899/16: Double «W» Enterprises Ltd / Regno di Spagna
(Causa C-401/17 P)
(2018/C 042/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Double «W» Enterprises Ltd (rappresentante: A. Rubio Crespo, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna
Con ordinanza del 14 dicembre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/2 |
Impugnazione proposta il 3 agosto 2017 dalla Morton’s of Chicago Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 maggio 2017, causa T-223/15: Morton’s of Chicago / EUIPO
(Causa C-468/17 P)
(2018/C 042/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Morton’s of Chicago Inc. (rappresentanti: J. Moss, Barrister, M. Krause, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Mortons the Restaurant Ltd
Con ordinanza del 13 dicembre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/2 |
Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla X-cen-tek GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 giugno 2017, causa T-470/16, X-cen-tek GmbH & Co. KG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-520/17 P)
(2018/C 042/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: X-cen-tek GmbH & Co. KG (rappresentante: H. Hillers, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con decisione del 30 novembre 2017, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha deciso che la X-cen-tek GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 24 ottobre 2017 — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella S.L. y Juan Ramón Cuquerella Montagud
(Causa C-614/17)
(2018/C 042/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Convenuti: Industrial Quesera Cuquerella S.L. e Juan Ramón Cuquerella Montagud
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’evocazione della denominazione di origine protetta, evocazione che è vietata dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 (1), debba necessariamente derivare dall’uso di denominazioni che presentano una somiglianza visiva, fonetica o concettuale con la denominazione di origine protetta o se possa derivare dall’uso di segni figurativi che evocano la denominazione d’origine. |
2) |
Nel caso di una denominazione d’origine protetta di natura geografica [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 510/2006] e in presenza degli stessi prodotti o di prodotti simili, se l’uso di segni che evocano la regione cui è associata la denominazione di origine protetta possa essere considerato un’evocazione della stessa denominazione di origine protetta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, che è inaccettabile anche nel caso in cui colui che utilizzi tali segni sia un produttore stabilito nella regione cui è associata la denominazione di origine protetta, ma i cui prodotti non sono protetti da tale denominazione d’origine, perché non soddisfano i requisiti, diversi dall’origine geografica, richiesti dal disciplinare. |
3) |
Se la nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, debba intendersi riferita a un consumatore europeo o possa essere riferita solo al consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà origine all’evocazione dell’indicazione geografica protetta o cui è associata geograficamente la DOP, e in cui esso si consuma maggiormente. |
(1) Regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) l’8 novembre 2017 — ZSE Energia a.s. / RG
(Causa C-627/17)
(2018/C 042/06)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Dunajská Streda
Parti
Ricorrente (attrice): ZSE Energia a.s.
Resistente (convenuto): RG
con la partecipazione di: ZSE Energia CZ s.r.o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «una delle parti» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (1), che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU del 31 luglio 2007, L 199, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 861/2007»), debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche l’«interveniente», ovvero un soggetto partecipante al procedimento che non sia né il ricorrente (attore) né il resistente (convenuto), ma che si costituisca nel procedimento per sostenere le ragioni del ricorrente (attore) o del resistente (convenuto). |
2) |
Per l’ipotesi che l’«interveniente» non debba essere considerato «parte» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007: se rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 861/2007, ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, un procedimento avviato con il modulo A dell’allegato [I] del regolamento n. 861/2007 tra il ricorrente (attore) e il resistente (convenuto), qualora costoro abbiano domicilio nello stesso Stato membro in cui ha sede l’organo giurisdizionale adito e unicamente l’«interveniente» abbia domicilio in uno Stato membro diverso. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 10 novembre 2017 — Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn
(Causa C-633/17)
(2018/C 042/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti
Ricorrenti: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn
Amministrazioni resistenti: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann del Land di Linz
Parti intervenienti: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr e Mag. Übermaßer KG
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con la libertà di stabilimento garantita nell’articolo 49 TFUE e con la libera prestazione dei servizi garantita nell’articolo 56 TFUE una combinazione del sistema procedurale e dell’organizzazione giudiziaria, come quella stabilita in Austria per la giurisdizione di diritto pubblico negli articoli 133, paragrafo 4, B-VG e 144, paragrafo 1, B-VG, in combinato disposto con gli articoli 41, 42 e 63, VwGG, da un lato, e in combinato disposto con l’articolo 87 VfGG, dall’altro lato
la quale prevede:
rispettivamente, la mera cassazione da parte del giudice di ultima istanza che, essenzialmente, non consiste in una definizione della causa, bensì in un rinvio meramente formale al giudice di grado inferiore, ovvero
1.) |
l’annullamento della decisione impugnata |
2.) |
il contestuale obbligo del giudice di grado inferiore di emettere una nuova decisione a definizione della causa con |
3.) |
contestuale obbligo di attenersi alla posizione giuridica del giudice di ultima istanza, |
laddove tale effetto vincolante venga imposto per legge in generale, ovvero, segnatamente, anche per quelle ipotesi in cui non sia garantito ex lege che, in un procedimento che corrisponda, sotto ogni aspetto, ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e all’articolo 47 della CDFUE (1) — ma piuttosto caratterizzato, soprattutto da
1.) |
il divieto di proporre motivi nuovi, |
2.) |
il vincolo ai dati di fatto presi in considerazione dal giudice di grado inferiore, |
3.) |
il riferimento alla situazione di fatto e giuridica rilevante al momento della decisione del giudice di grado inferiore e |
4.) |
la limitazione, riguardo al potere di cognizione, a mere questioni giuridiche fondamentali (VwGH), da un lato, e a violazioni della sfera dei diritti fondamentali (VfGH), dall’altro lato - |
i giudici di grado inferiore abbiano effettuato un esame della coerenza e della proporzionalità sia autonomo che basato sullo stato dei fatti attuale.
(1) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portogallo) il 16 novembre 2017 — Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública
(Causa C-640/17)
(2018/C 042/08)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parti
Ricorrente: Luís Manuel dos Santos
Resistente: Fazenda Pública
Questione pregiudiziale
Se il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri di cui all’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osti a una norma di diritto nazionale [l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del (CIUC) (1)], qualora quest’ultima sia interpretata nel senso che la tassa unica di circolazione non deve tener conto della data di prima immatricolazione se questa è stata effettuata in un altro Stato membro e deve basarsi unicamente sulla data di immatricolazione in Portogallo, laddove da tale interpretazione risulti un’imposizione più elevata dei veicoli importati da un altro Stato membro.
(1) Codice della tassa unica di circolazione.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 27 novembre 2017 — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland
(Causa C-661/17)
(2018/C 042/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrenti: M.A., S.A., A.Z.
Convenuti: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’autorità nazionale competente, quando esamina il trasferimento al Regno Unito di un richiedente la protezione ai sensi del regolamento n. 604/2013 (1), nell’esaminare questioni che si pongono in relazione al potere discrezionale di cui all’articolo 17 e/o qualsiasi altra questione di tutela dei diritti fondamentali nel Regno Unito, sia tenuta a non prendere in considerazione le circostanze esistenti al momento di tale esame per quanto riguarda il proposto recesso del Regno Unito dall’Unione europea. |
2) |
Se la nozione di «Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente», di cui al regolamento n. 614/2013, includa il ruolo dello Stato membro nell’esercizio del potere riconosciuto o conferito dall’articolo 17 del regolamento medesimo. |
3) |
Se le funzioni di uno Stato membro [ai sensi dell’] articolo 6 del regolamento n. 604/2013 comprendano il potere riconosciuto o conferito dall’articolo 17 di detto regolamento. |
4) |
Se la nozione di ricorso effettivo si applichi a una decisione di primo grado ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 604/2013, cosicché deve essere messo a disposizione un’impugnazione o un ricorso equivalente avverso siffatta decisione e/o la legislazione nazionale che prevede un procedimento d’impugnazione avverso una decisione di primo grado ai sensi del regolamento debba essere interpretata nel senso che essa comprende un ricorso avverso una decisione ex articolo 17. |
5) |
Se dall’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013, discenda che, in mancanza di prove volte a inficiare la presunzione che è nell’interesse [Or. 16] superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori, l’autorità nazionale competente non è tenuta a esaminare siffatto interesse superiore separatamente da quello dei genitori come questione separata o come un punto di partenza per valutare se il trasferimento debba avere luogo. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/6 |
Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 dalla Commissione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-247/16, Trasta Komercbanka AS e altri / Banca centrale europea
(Causa C-665/17 P)
(2018/C 042/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Steiblytė, K.-Ph. Wojcik, agenti)
Altre parti nel procedimento: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Banca centrale europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-247/16, Trasta Komercbanka AS, sig. Ivan Fursin, sig. Igors Buimisters, SIA C & R Invest, Figon Co Limited, G.C.K J Holding Netherlands B.V. e Rikam Holding S.A. — SPF contro Banca centrale europea, nella parte in cui respinge l’eccezione di irricevibilità per quanto riguarda il ricorso proposto dagli azionisti della Trasta Komercbanka AS; |
— |
respingere il ricorso proposto: dal sig. Ivan Fursin, dal sig. Igors Buimisters, dalla SIA C & R Invest, dalla Figon Co Limited, dalla G.C.K J Holding Netherlands B.V. e dalla Rikam Holding S.A. — SPF in quanto irricevibile; |
— |
condannare i ricorrenti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che fosse necessario dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto dagli azionisti di un istituto di credito in liquidazione contro la decisione di revocare l’autorizzazione dell’istituto di credito al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva. In tal modo esso non ha considerato gli altri mezzi di ricorso a disposizione dell’istituto di credito, quali il ricorso di annullamento entro i termini e la domanda di provvedimenti provvisori, e degli azionisti, quali l’azione di risarcimento danni contro la Banca centrale europea dinanzi ai giudici europei ed eventualmente altre azioni dinanzi ai giudici nazionali.
L’impugnazione si fonda sui seguenti due motivi:
1) |
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 263 TFUE per quanto concerne la condizione dell’interesse giuridico. Dichiarando che agli azionisti diretti fosse impedito di esercitare i loro diritti a determinare la gestione e la strategia della società in liquidazione, come invece avrebbero fatto se la società fosse stata ancora in una situazione di continuità aziendale, il Tribunale si è erroneamente discostato dalla giurisprudenza secondo la quale gli azionisti non hanno un interesse giuridico distinto da quello della loro società. Inoltre, il Tribunale non ha considerato che persino gli azionisti di una società operante, e di certo gli azionisti di minoranza, non hanno il diritto di obbligare l’amministrazione della società a proporre un ricorso. Esso non ha neppure distinto tra gli effetti della decisione della vigilanza bancaria di revocare un’autorizzazione bancaria e quelli di una successiva decisione del giudice nazionale di avviare un procedimento di liquidazione. Infine, esso ha erroneamente considerato che gli azionisti di una società in liquidazione dovrebbero poter esercitare i propri diritti societari come gli azionisti di una società operante. |
2) |
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il quarto comma dell’articolo 263 TFUE per quanto concerne le condizioni dell’incidenza diretta e individuale. |
Per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale non ha innanzitutto considerato che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che esso li interessi individualmente, purché lo stesso si applichi in virtù di una situazione oggettiva, di diritto o di fatto, definita dal provvedimento medesimo. In secondo luogo, esso ha erroneamente dichiarato che la decisione di revocare un’autorizzazione bancaria riguarda gli azionisti di un istituto di credito, quando invece essa concerne solamente l’istituto di credito stesso. In terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente concluso che la decisione della Banca centrale europea riguardava gli azionisti in ragione di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li distingue da qualsiasi altra persona, mentre tale decisione riguardava solamente l’istituto di credito e non incideva sui diritti degli azionisti. Infine, anche ammettendo che l’azionista unico di una società possa essere individualmente interessato da una decisione adottata [dalla Banca centrale europea] nei confronti di tale società, il Tribunale ha erroneamente assimilato la situazione dei singoli azionisti di minoranza alla situazione dell’azionista unico.
Per quanto riguarda la seconda condizione, il Tribunale ha in primo luogo commesso un errore di diritto dichiarando che gli azionisti erano direttamente interessati dalla revoca dell’autorizzazione bancaria, non distinguendo tra gli effetti di tale revoca e quelli di una decisione di un giudice nazionale di avviare un procedimento di liquidazione. In secondo luogo, esso ha erroneamente concluso che la decisione della Banca centrale europea interessava direttamente gli azionisti a causa della portata dei suoi effetti. In tal modo, il Tribunale non ha distinto tra gli effetti giuridici della decisione, che sono limitati all’istituto di credito, e le sue conseguenze economiche, che possono benissimo estendersi agli azionisti.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/8 |
Impugnazione proposta il 28 novembre 2017 dalla Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 settembre 2017, causa T-247/16, Trasta Komercbanka AS e altri/Banca centrale europea
(Causa C-669/17 P)
(2018/C 042/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (rappresentanti: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza, vale a dire la decisione del Tribunale secondo la quale non vi è luogo a statuire sul ricorso di annullamento della Trasta Komercbanka AS (TKB); |
— |
dichiarare che il ricorso di annullamento non è privo di oggetto; |
— |
dichiarare che il ricorso di annullamento è ricevibile; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e |
— |
condannare la Banca centrale europea (BCE) a pagare le spese sostenute dai ricorrenti e le spese del procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorso della TKB è affidato al curatore. I ricorrenti fanno valere che tale assunto non è compatibile con l’art. 263 TFUE e con la garanzia di un ricorso effettivo, nonché con una serie di principi correlati
Con il secondo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’azione dei ricorrenti si sostituisca alla capacità di questi ultimi di difendere la licenza della TKB attraverso un’azione della TKB stessa.
Con il terzo motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che sono stati commessi una serie di ulteriori errori sostanziali, inclusa l’omissione di applicare il principio «nemo auditur» a causa dell’interferenza della BCE nel ricorso della TKB.
Con il quarto motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha tenuto conto dei requisiti (inclusi quelli relativi alla forma) per una valida revoca della procura rilasciata inizialmente dalla TKB.
Con il quinto motivo d’impugnazione, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 51, paragrafo 1, piuttosto che l’articolo 131 del regolamento di procedura, e che esso è incorso in una serie di ulteriori errori procedurali.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/8 |
Impugnazione proposta il 20 novembre 2017 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 settembre 2017, causa T-327/15, Repubblica ellenica / Commissione europea
(Causa C-670/17 P)
(2018/C 042/12)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi e A. Vasilopoulou)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la sua impugnazione sia dichiarata ricevibile, che sia annullata l’impugnata sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 19 settembre 2017, nella causa T-327/15 e che sia dato seguito al ricorso della Repubblica ellenica del 2 giugno 2015 annullando la decisione esecutiva della Commissione, del 25 marzo 2015, «per l’applicazione di una rettifica finanziaria alla parte della sezione FEAOG — Orientamento del programma operativo 2000GR061RO021 CCI (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale)», notificata con il numero C(2015) 1936 final.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce 5 motivi di annullamento.
Con il primo motivo di annullamento vengono dedotti un errore d’interpretazione e di applicazione delle disposizioni transitorie dei regolamenti (CE) n. 1083/2006 (1) e (UE) n. 1303/2013 (2) in combinato con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3) e un errore di diritto quanto all’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999 (4) alla sezione FEAOG — Orientamento dopo il 1o gennaio 2017 — motivazione insufficiente ed erronea della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di annullamento verte su un errore d’interpretazione e di applicazione delle disposizioni dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 — motivazione contradittoria e insufficiente.
Con il terzo motivo di annullamento vengono dedotte la falsa interpretazione e l’erronea e selettiva applicazione delle disposizioni procedurali degli articoli 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013, considerate applicabili dalla sentenza impugnata, mentre avrebbe dovuto essere applicata la garanzia procedurale dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 (5), che limita nel caso di specie la competenza ratione temporis della Commissione — motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata.
Il quarto motivo di annullamento verte sull’interpretazione e sull’applicazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento dello Stato membro nell’ambito della leale cooperazione con la Commissione con riferimento alla valutazione delle conseguenze dell’accettazione espressa del rapporto finale del programma con un ritardo di nove mesi e all’apertura tardiva del procedimento di rettifica finanziaria, ritardi che violano l’impegno assunto dalla Commissione di liquidare i programmi operativi e di procedere al loro pagamento finale entro termini ragionevoli.
Infine, con il quinto motivo di annullamento viene dedotta l’assoluta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima respinge le censure della Repubblica ellenica attinenti all’imposizione di una rettifica finanziaria multipla e pertanto sproporzionata.
(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
(3) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, de 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
Tribunale
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/10 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — AETMD / Consiglio
(Causa T-460/14) (1)
((«Dumping - Prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia - Riesame intermedio parziale - Modifica del dazio antidumping definitivo - Associazione rappresentativa dei produttori dell’Unione - Violazione dei diritti procedurali - Diritti della difesa»))
(2018/C 042/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, poi A. Willems, S. De Knop e C. Zimmerman, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistita da S. Gubel, avvocato, e B. O’Connor, solicitor)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik e A. Demeneix, agenti) e River Kwai International Food Industry Co. Ltd (Kaeng Sian, Thailandia) (rappresentanti: J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2014, L 91, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è annullato. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nonché delle spese dell’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD). |
4) |
La Commissione europea e la River Kwai International Food Industry Co. Ltd si faranno carico delle proprie spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/11 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Evropaïki Dynamiki / Parlamento
(Causa T-136/15) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domande di offerta attinenti a tutti i lotti di un bando di gara - Diniego di accesso - Assenza di valutazione specifica e concreta dei documenti richiesti - Eccezione relativa alla protezione della sicurezza pubblica - Eccezione relativa alla protezione di interessi commerciali - Eccezione relativa alla protezione della vita privata - Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale - Presunzione generale - Carico di lavoro irragionevole»))
(2018/C 042/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente I. Ampazis e M. Sfyri, successivamente M. Sfyri e C.-N. Dede, avocats)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente N. Görlitz, N. Rasmussen e L. Darie, successivamente N. Görlitz, L. Darie e C. Burgos, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del Parlamento del 13 febbraio 2015 che nega l’accesso alle domande di offerta attinenti a tutti i lotti del bando di gara ITS 08 — Prestazione di servizi informatici esterni 2008S/149-199622
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
3) |
Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/11 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento
(Causa T-164/15) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Procedura d’appalto - Prestazioni di servizi informatici esterni presso il Parlamento e altre istituzioni e agenzie dell’Unione - Classificazione di un offerente nella procedura a cascata - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale»))
(2018/C 042/15)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente I. Ampazis e M. Sfyri, poi M. Sfyri, D. Papadopoulou e C.-N. Dede, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente B. Simon, L. Darie e I. Anagnostopoulou, poi L. Darie, Z. Nagy e I. Anagnostopoulou, agenti)
Oggetto
Da una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione D(2015) 7680 del Parlamento europeo, comunicata alle ricorrenti con lettera del 13 febbraio 2015, di classificare la loro offerta al terzo posto nella cascata per il lotto n. 3 «Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la produzione» nella gara d’appalto con procedura aperta PE/ITEC-ITS 14 «Prestazione di servizi informatici esterni» e, d’altra parte, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
La decisione D(2015) 7680 del Parlamento europeo, comunicata alle ricorrenti con lettera del 13 febbraio 2015, di classificare l’offerta dell’European Dynamics Luxembourg SA e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE al terzo posto per il lotto n. 3 «Sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione per la produzione» nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta PE/ITEC-ITS 14 «Prestazione di servizi informatici esterni» è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
5.2.2018 |
IT |
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C 42/12 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Grecia / Commissione
(Causa T-314/15) (1)
((«Aiuti di Stato - Aiuto a favore di un’impresa che ha concluso un contratto di concessione per la gestione di terminal per container nel porto del Pireo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Nozione di aiuto di stato - Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche - Effetto incentivante dell’aiuto - Necessità dell’aiuto - Determinazione dell’importo dell’aiuto»))
(2018/C 042/16)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e L. Kotroni, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1827 della Commissione, del 23 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA 28876 (2012/C) (ex CP 202/09) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di Piraeus Container Terminal SA & Cosco Pacific Limited (GU 2015, L 269, pag. 93).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/13 |
Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2017 — Oltis Group / Commissione
(Causa T-497/15) (1)
([(«Ricerca e sviluppo - Programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020 (Orizzonte 2020) - Stimolo e coordinamento degli investimenti dell’Unione in favore della ricerca e dell’innovazione nel settore ferroviario - Creazione dell’impresa comune Shift2Rail - Status di membro associato dell’impresa comune Shift2Rail - Invito a manifestare interesse - Rigetto della candidatura - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere»)])
(2018/C 042/17)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Oltis Group a.s. (Olomouc, Repubblica Ceca) (rappresentante: P. Konečný, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e Z. Malůšková, agenti)
Oggetto
Ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretto all’annullamento della decisione Ares(2015) 2691017 della Commissione, del 26 giugno 2015, relativa alla domanda di riesame del rigetto della domanda della ricorrente di diventare membro associato dell’impresa comune Shift2Rail.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Oltis Group a.s. è condannata alle spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/13 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — HTTS / Consiglio
(Causa T-692/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»))
(2018/C 042/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Schlingmann e M. Bever, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J.-P. Hix, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e R. Tricot, successivamente R. Tricot e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno subìto dalla ricorrente in conseguenza dell’inserimento del proprio nominativo, da un lato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, p. 1), e, dall’altro, per effetto del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), nell’allegato VIII del medesimo regolamento n. 961/2010.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/14 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Crédit mutuel Arkéa / BCE
(Causa T-712/15) (1)
([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Vigilanza prudenziale su base consolidata - Gruppo sottoposto a vigilanza prudenziale - Enti affiliati permanentemente ad un organismo centrale - Articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento (UE) n. 468/2014 - Articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 - Condizione dei fondi propri - Articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1024/2013»])
(2018/C 042/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit mutuel Arkéa (La Relecq Kerhuon, Franca) (rappresentanti: avv.ti H. Savoie e P. Mele)
Convenuta: Banca Centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e C. Olivier, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Martin, M. Pittie e M. Françon)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e K. P. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e finalizzata all’annullamento della decisione ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/28 della BCE, del 5 ottobre 2015, che stabilisce i requisiti prudenziali per il gruppo Crédit Mutuel.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Crédit mutuel Arkéa sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/15 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Crédit mutuel Arkéa / BCE
(Causa T-52/16) (1)
([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Vigilanza prudenziale su base consolidata - Gruppo sottoposto a vigilanza prudenziale - Enti affiliati permanentemente ad un organismo centrale - Articolo 2, paragrafo 21, lettera c), del regolamento (UE) n. 468/2014 - Articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 - Condizione dei fondi propri - Articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1024/2013»])
(2018/C 042/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit mutuel Arkéa (La Relecq Kerhuon, Franca) (rappresentanti: avv.ti H. Savoie e P. Mele)
Convenuta: Banca Centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e C. Olivier, agenti, assistiti dall’avv. M. Pittie)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e K. P. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e finalizzata all’annullamento della decisione ECB/SSM/2015 — 9695000CG 7B84NLR5984/40 della BCE, del 4 dicembre 2015, che stabilisce i requisiti prudenziali per il gruppo Crédit Mutuel.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Crédit mutuel Arkéa sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/15 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Delfin Wellness / EUIPO — Laher (Cabine a raggi infrarossi e saune)
(Causa T-114/16) (1)
([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegni o modelli comunitari registrati che raffigurano cabine a raggi infrarossi e saune - Disegni o modelli anteriori - Causa di nullità - Assenza di novità - Articolo 5 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Divulgazione di disegni o modelli anteriori prima della data di priorità - Articolo 7, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 6/2002 - Diritto di essere ascoltato - Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»])
(2018/C 042/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Delfin Wellness GmbH (Leonding, Austria) (rappresentante: T. Riedler, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sabine Laher (Weyer, Austria) (rappresentante: P. Pfeil, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso tre decisioni della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 gennaio 2016 (procedimenti R 849/2014–3, R 850/2014–3 e R 851/2014–3), relative a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Delfin Wellness e la sig.ra Laher.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Delfin Wellness GmbH è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla sig.ra Sabine Laher ai fini dei tre procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/16 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — GeoClimaDesign / EUIPO — GEO (GEO)
(Causa T-280/16) (1)
((«Marchio dell'Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell'Unione europea denominativo GEO - Impedimenti assoluti alla registrazione s - Carattere distintivo - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2017/1001] - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento no 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001]»))
(2018/C 042/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GeoClimaDesign AG (Fürstenwalde/Spree, Germania) (rappresentante: B. Lanz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: GEO Gesellschaft für Energie und Oekologie GmbH (Langenhorn, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2016 (procedimento R 1679/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la GEO e la GeoClimaDesign.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La GeoClimaDesign AG è condannata alle spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/17 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Arango Jaramillo e a. / BEI
(Causa T-482/16 RENV) (1)
((«Funzione pubblica - Personale della BEI - Termine di ricorso - Termine ragionevole - Pensioni - Riforma del 2008 - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Certezza del diritto - Responsabilità - Danno morale»))
(2018/C 042/23)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli altri 33 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Cortese e B. Cortese, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente C. Gómez de la Cruz e T. Gilliams, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, e infine T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni della BEI, contenute nei fogli paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2010, di aumentare i loro contributi al regime pensionistico e, dall’altro, la condanna della BEI al versamento di un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale che i ricorrenti asseriscono di aver subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Orlando Arango Jaramillo e gli altri agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese del presente procedimento. |
3) |
La BEI è condannata alle spese relative alle cause F-34/10, T-234/11 P e T-234/11 P RENV-RX. |
(1) GU C 234 del 28.8.2010 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-34/10).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/17 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Martinez De Prins e a. / SEAE
(Causa T-575/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Agenti - Retribuzione - Personale del SEAE in servizio in un Paese terzo - Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari - Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita - Decisione recante riduzione dal 25 % al 20 % dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Ghana - Eccezione di illegittimità»))
(2018/C 042/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: David Martinez De Prins (Accra, Ghana) e i 9 altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, agente, assistito da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del mese di marzo 2015 e dei loro fogli paga successivi, in quanto in tali fogli paga è applicata la decisione del SEAE, del 23 febbraio 2015, recante riduzione, a partire dal 1o gennaio 2015, dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea in servizio in Ghana.
Dispositivo
1) |
I fogli paga del sig. David Martinez De Prins e degli altri funzionari e agenti del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) i cui nomi figurano in allegato, emessi dal SEAE per il mese di marzo 2015 sono annullati nella misura in cui in essi è applicata la decisione del SEAE, del 23 febbraio 2015, recante riduzione, a partire dal 1o gennaio 2015, dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea in servizio in Ghana. |
2) |
Il ricorso è respinto per la restante parte. |
3) |
Il SEAE è condannato alle spese. |
(1) GU C 111 del 29.3.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-135/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/18 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Campo e a. / SEAE
(Causa T-577/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Agenti - Retribuzione - Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo - Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto - Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita - Decisione recante riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Montenegro dal 15 al 10 % - Eccezione d’illegittimità»))
(2018/C 042/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alessandro Campo (Podgorica, Montenegro) e gli altri 12 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt, agente, assistito da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)
Oggetto
Domandata fondata sull’articolo 270 TFUE e tendente all’annullamento delle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2015 nonché delle buste paga successive, in quanto tali buste paga applicano la decisione del SEAE, del 23 febbraio 2015, recante riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dell’indennità correlata alle condizioni di vita versata al personale dell’Unione europea assegnato al Montenegro.
Dispositivo
1) |
Le buste paga del sig. Alessandro Campo e degli altri funzionari e agenti del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) i cui nomi compaiono in allegato, emesse, alla data di presentazione del ricorso, dal SEAE per il mese di marzo 2015 sono annullate in quanto tali buste paga applicano la decisione del SEAE del 23 febbraio 2015 , recante riduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dell’indennità correlata alle condizioni di vita, versata al personale dell’Unione europea assegnato al Montenegro. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il SEAE è condannato alle spese. |
(1) GU C 145 del 25.4.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica con il numero F-6/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/19 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — HQ / UCVV
(Causa T-592/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine - Principio di buona amministrazione - Diritto di essere ascoltato - Molestie psicologiche - Sviamento di potere - Responsabilità»))
(2018/C 042/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HQ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: A. Verdini, agente, assistito da D. Waelbroeck e da A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni dell’UCVV del 24 giugno 2015 di non rinnovare il contratto della ricorrente e del 20 gennaio 2016 recante rigetto del reclamo e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
HQ è condannata alle spese. |
(1) GU C 251 dell’11.7.2016 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-22/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/19 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — CJ / ECDC
(Causa T-602/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2012 - Redazione - Domanda di annullamento della decisione con cui è reso definitivo il rapporto informativo»))
(2018/C 042/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati).
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del valutatore d’appello dell’ECDC del 21 settembre 2015 con cui è reso definitivo il rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2011 e, se necessario, della decisione dell’ECDC del 20 aprile 2016 recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente avverso detta decisione del valutatore d’appello.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
CJ è condannato alle spese. |
(1) GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta nel ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-32/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
5.2.2018 |
IT |
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C 42/20 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Trautmann / SEAE
(Causa T-611/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Articolo 15 dell’allegato X dello statuto - Condizioni per la concessione - Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto - Frequenza regolare e a tempo pieno presso un istituto scolastico a pagamento - Articolo 85 dello statuto - Ripetizione dell'indebito - Obbligo di motivazione - Diritto ad essere sentito»))
(2018/C 042/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente Ernst Ulrich Trautmann (Kraainem, Belgio) (rappresentante: M. Meyer, avvocato)
Convenuto: Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e R. Weiss, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, da un lato, ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del SEAE del 18 dicembre 2015 di rivalutare l’importo dell’indennità scolastica dovuta al ricorrente; in secondo luogo, della decisione dell’«Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 12 gennaio 2016 di recuperare, per mezzo di trattenute sulla retribuzione, gli importi indebitamente versati al ricorrente e, in terzo luogo, della decisione del 12 maggio 2016 con cui si rigettavano i reclami avverso le menzionate decisioni, nonché, d’altro lato, alla condanna del SEAE a restituire al ricorrente gli importi precedentemente versati a titolo del suo diritto all’indennità scolastica.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Ernst Ulrich Trautmann è condannato alle spese. |
(1) GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-41/16 e trasferita dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
5.2.2018 |
IT |
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C 42/21 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — CJ / ECDC
(Causa T-692/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agente contrattuale - Contratto a tempo determinato - Articolo 47, lettera b), del RAA - Annullamento di una decisione di risoluzione anticipata - Articolo 266 TFUE - Esecuzione di una sentenza del tribunale della funzione pubblica - Adozione di una nuova decisione di risoluzione anticipata - Effetto retroattivo»))
(2018/C 042/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’ECDC del 2 dicembre 2015 recante risoluzione, con effetto retroattivo al 30 aprile 2012, del contratto di agente contrattuale del ricorrente e, in secondo luogo, della decisione dell’ECDC del 27 giugno 2016 recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente avverso tale decisione di risoluzione nonché, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe sofferto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
CJ è condannato alle spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/21 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Laboratorios Ern / EUIPO — Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS)
(Causa T-700/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SLIMDYNAMICS - Marchio nazionale denominativo anteriore DYNAMIN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2018/C 042/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Ascendo Medienagentur AG (Gamprin-Bendern, Liechtenstein)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2016 (procedimenti riuniti R 1814/2015-4 e R 1780/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e la Ascendo Medienagentur.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Laboratorios Ern, SA è condannata alla spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/22 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — CJ / ECDC
(Causa T-703/16 RENV) (1)
([«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a tempo determinato - Risoluzione anticipata - Articolo 47, lettera b), punto ii), del RAA - Modalità di preavviso - Responsabilità - Danno morale»])
(2018/C 042/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa della decisione del direttore dell’ECDC, notificatagli il 24 febbraio 2012 e recante la risoluzione anticipata del suo contratto di agente contrattuale.
Dispositivo
1) |
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)è condannato a versare a CJ un importo pari a EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno morale. |
2) |
Il ricorso nella causa F-161/12 è respinto per il resto. |
3) |
CJ e l’ECDC sopporteranno ciascuno le proprie spese nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea nella causa F-161/12, del procedimento di impugnazione nella causa T-370/15 P e del presente procedimento di rinvio. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/22 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Consejo Regulador «Torta del Casar»/EUIPO — Consejo Regulador «Queso de La Serena» (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)
(Causa T-828/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo QUESO Y TORTA DE LA SERENA - Protezione della denominazione d'origine “Torta del Casar” - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 042/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Torta del Casar» (Casar de Cáceres, Spagna) (rappresentanti: A. Pomares Caballero e M. Pomares Caballero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Queso de La Serena» (Castuera, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 (procedimento R 2573/2014–4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Torta del Casar» e il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Queso de La Serena».
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 settembre 2016 (procedimento R 2573/2014–4) è annullata. |
2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Torta del Casar». |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/23 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — RRTec / EUIPO — Mobotec (RROFA)
(Causa T-912/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo RROFA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ROFA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 042/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: RRTec sp. z o.o. (Gliwice, Polonia) (rappresentante: T Gawrylczyk, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e M. M. Baldares, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mobotec AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: N. Köster, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2392/2015–1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mobotec e la RRTec.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La RRTec sp. z o.o. è condannata alle spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/24 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 — Coedo Suárez/Consiglio
(Causa T-4/17) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Collocamento a riposo d’ufficio - Domanda diretta a far riconoscere l’origine professionale dell’invalidità - Qualificazione della domanda come reclamo - Termine ragionevole - Procedimento amministrativo previo irregolare - Irricevibilità - Responsabilità»))
(2018/C 042/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ángel Coedo Suárez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Consiglio del 4 marzo 2016, con cui è negato il riconoscimento dell’origine professionale dell’invalidità del ricorrente e, dall’altra, ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Ángel Coedo Suárez è condannato alle spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/24 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2017 — Staelen / Mediatore
(Causa T-217/11 REV) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Domanda di revocazione - Conseguenze di una sentenza successiva della Corte che annulla parzialmente la sentenza del Tribunale - Assenza di fatti nuovi - Irricevibilità»))
(2018/C 042/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claire Staelen (Bridel, Lussemburgo) (rappresentante: V. Olona, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo (rappresentanti: inizialmente G. Grill, successivamente L. Papadias, agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)
Oggetto
Domanda di revocazione della sentenza del 29 aprile 2015, Staelen/Mediatore (T-217/11, EU:T:2015:238).
Dispositivo
1) |
La domanda di revocazione è respinta in quanto irricevibile. |
2) |
La sig.ra Claire Staelen è condannata alla spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/25 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 novembre 2017 — Ferrovial e a./Commissione
(Causa T-252/15 R)
((«Procedimento sommario - Regime di aiuti previsto dalla normativa fiscale spagnola - Disposizione riguardante l’imposta sulle società che consente alle imprese spagnole di ammortizzare l’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni in imprese estere - Nuova interpretazione amministrativa - Inclusione nel regime delle acquisizioni dirette di partecipazioni in società holding estere - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2018/C 042/36)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Ferrovial e a. (Madrid, Spagna), Ferrovial Servicios, SA (Madrid) e Amey UK plc (Oxford, Regno Unito) (rappresentanti: M. Muñoz Pérez e M. Linares Gil, avvocati)
Resistente: Commissione europea
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione (UE) 2015/314 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione — Regime di ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere (GU 2015, L 56, pag. 38).
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/25 |
Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2017 — HeidelbergCement / Commissione
(Causa T-902/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Concentrazioni - Mercato del cemento grigio in Croazia - Decisione di avvio della fase di esame approfondito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»))
(2018/C 042/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler e H. Weiß, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e T. Vecchi, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6591 final della Commissione, del 10 ottobre 2016, di avvio della fase di esame approfondito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, volta a verificare la compatibilità con il mercato interno dell’acquisizione del controllo della Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. e della Cemex Hrvatska d.d. da parte della HeidelbergCement e della Schwenk Zement KG tramite la Duna-Dráva Cement Kft.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La HeidelbergCement AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/26 |
Ordinanza del Tribunale 27 novembre 2017 — Schwenk Zement / Commissione
(Causa T-907/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Concentrazioni - Mercato del cemento grigio in Croazia - Decisione di avvio della fase di esame approfondito in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»))
(2018/C 042/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, M. Raible e G. Wecker, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e T. Vecchi, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6591 final della Commissione, del 10 ottobre 2016, di avvio della fase di esame approfondito in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, diretta a verificare la compatibilità con il mercato interno dell’acquisizione del controllo della Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. e della Cemex Hrvatska d.d. da parte della HeidelbergCement AG e della Schwenk Zement per il tramite della Duna-Dráva Cement Kft.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Schwenk Zement KG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/26 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Troszczynski / Parlamento
(Causa T-148/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Irricevibilità parziale - Non luogo a statuire parziale»))
(2018/C 042/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. Ceccaldi, poi F. Wagner, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jensen, M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 relativa al recupero presso la ricorrente di una somma di EUR 56 554 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito, e della decisione dei questori del 13 dicembre 2016 di rigetto del reclamo della ricorrente avverso la decisione del 23 giugno 2016.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 relativa al recupero presso la sig.ra Mylène Troszczynski di una somma di EUR 56 554 indebitamente versata a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito, nonché per quanto concerne la richiesta di condannare il Parlamento a versare alla ricorrente la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione dei questori del 13 dicembre 2016 di rigetto del reclamo della ricorrente avverso la decisione del 23 giugno 2016. |
3) |
La sig.ra Troszczynski è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal Parlamento. |
4) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/27 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2017 — Acsen / Parlamento e Consiglio
(Causa T-381/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Direttiva 2011/35/UE - Fusione delle società per azioni - Nullità della fusione - Assenza di distinzione tra la nullità assoluta e la nullità relativa della fusione - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità manifesta»))
(2018/C 042/40)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Ibram Acsen (Bucarest, Romania) (rappresentante: C. Gagu, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Pencheva e C. Ionescu Dima, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Petrova Cerchia e A. Varnav, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU 2011, L 110, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Ibram Acsen è condannato alle spese. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/28 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Hernando Avendaño e altri / CRU
(Causa T-669/17)
(2018/C 042/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: María Hernando Avendaño (Madrid, Spagna), Ignacio Ruiz-Rivas Hernando (Madrid), Juan Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid), Lucía Ruiz-Rivas Cuesta (Madrid) (rappresentante: P. Gabeiras Vázquez, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento, unitamente alla prova presentata e ai mezzi istruttori richiesti; |
— |
dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08; |
— |
disporre la condanna al risarcimento dei danni e dei pregiudizi causati. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/28 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2017 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España / CRU
(Causa T-735/17)
(2018/C 042/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) (Saragozza, Spagna) (rappresentante: J. Llanos Acuña, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e revocare la decisione impugnata.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è proposto avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico, adottata nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017 (decisione SRB/EES/2017/08), che approva l’attivazione del meccanismo di risoluzione unico e la sua applicazione nei confronti dell’ente creditizio spagnolo Banco Popular Español, S.A.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e altri/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e altri/Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/29 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2017 — Kerkosand / Commissione
(Causa T-745/17)
(2018/C 042/43)
Lingua processuale: tedesco
Parti
Ricorrente: Kerkosand spol. s.r.o. (Šajdíkové Humence, Repubblica slovacca) (rappresentata e difesa dagli avvocati A. Rosenfeld e C. Holtmann)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione COM(2017) 5050 final della Commissione europea del 20 luglio 2017 nel procedimento in materia di aiuti di Stato SA.38121 (2016/FC) — Repubblica slovacca «Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.»; |
— |
in subordine, dichiarare la nullità della comunicazione della Commissione europea del 5 settembre 2017 nel procedimento SA.38121 (2014/CP) «Alleged State aid to Slovak glass sand producer NAJPI a.s.», inviata agli avvocati della ricorrente; nonché |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di una disposizione formale e procedurale essenziale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, frase 1, in combinato disposto con l’articolo 4, del regolamento 2015/1589 (1).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del TFUE e delle norme che disciplinano la sua attuazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a, TFUE, dell’articolo 109 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 651/2014, nonché dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589.
Infine, la convenuta avrebbe violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, non avendo avviato il procedimento d’indagine formale. Durante il procedimento d’indagine, durato più di tre anni e mezzo, la convenuta avrebbe verificato la qualità di PMI della beneficiaria, attribuita dalla convenuta stessa, solo in modo insufficiente e incompleto. Inoltre, nell’ambito di un colloquio la convenuta avrebbe manifestato espressamente l’esistenza di difficoltà quanto alla valutazione se si trattasse di un aiuto concesso in base ad un regime di aiuti oppure di un aiuto ad hoc. La convenuta avrebbe potuto lasciare tale questione irrisolta solo se avesse verificato in modo sufficiente la qualità di PMI della beneficiaria e l’avesse correttamente affermata. Tuttavia, ciò non sarebbe avvenuto. Inoltre, solo nella decisione impugnata la convenuta avrebbe riconosciuto che non sussisterebbe alcuna compatibilità ai sensi del regolamento n. 800/2008 (3), dopo aver sostenuto il contrario per diversi anni. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU 2008, L 214, pag. 3).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/30 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) / Commissione
(Causa T-754/17)
(2018/C 042/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francia) (rappresentanti: J. Vanden Eynde e E. Wauters, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e, di conseguenza, annullare la decisione della Commissione recante il riferimento: C(2017) 5176 final relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Francia; |
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
conseguentemente, annullare la decisione della Commissione europea che qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche della Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest non siano soggette all’imposta sulle società; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto il procedimento di ricorso nella causa T-39/17, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commissione, introdotto dalla ricorrente in merito al diritto d’accesso al fascicolo amministrativo, è tuttora pendente. Pertanto, poiché la Commissione si sarebbe basata su documenti essenziali per determinare i motivi addebitati alla ricorrente senza tuttavia comunicarglieli e ciò, nonostante le numerose richieste di quest’ultima, la decisione di esaminare simili documenti dovrebbe risultare illegittima. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di valutazione circa la qualificazione delle operazioni effettuate dal porto di Brest. Tale motivo si suddivide in due parti:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’assenza di motivazione e sull’errore manifesto di valutazione circa la qualificazione da parte della Commissione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato. Tale motivo si suddivide in due parti.
|
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/31 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — u/EUIPO — United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
(Causa T-779/17)
(2018/C 042/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: United Wineries, SA (Cenicero, Spagna) (rappresentante: avv. J. Oria Sousa-Montes)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «VIÑA ALARDE» — Domanda di registrazione n. 13 390 521
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2017 nel procedimento R 281/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
declare admisible el presente recurso junto con sus anexos; |
— |
annullare la decisione impugnata |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 42, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/32 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Kraftpojkarna/Commissione
(Causa T-781/17)
(2018/C 042/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kraftpojkarna AB (Västerås, Svezia) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
annullare
|
2. |
annullare
|
3. |
condannare alle spese la Commissione e ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:
La Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), nonché l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all’atto della dichiarazione di immissione delle merce in libera pratica.
Tale motivo è basato sull’illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all’impegno.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/33 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione
(Causa T-782/17)
(2018/C 042/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (Yixing, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
annullare
|
2. |
annullare
|
3. |
condannare alle spese la Commissione, nonché ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:
La Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), nonché l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all’atto della dichiarazione di immissione delle merce in libera pratica.
Tale motivo è basato sull’illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all’impegno.
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/34 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2017 — GE Healthcare / Commissione
(Causa T-783/17)
(2018/C 042/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: GE Healthcare A/S (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: D. Scannell, Barrister, G. Castle e S. Oryszczuk, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2017) 7941 final del 23 novembre 2017, che sospende le autorizzazioni della ricorrente all’immissione in commercio di Omniscan (INN gadodiamide); |
— |
condannare la convenuta a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, secondo cui la decisione contestata viola l’articolo 116 della direttiva 2001/83/CE (1). |
2. |
Secondo motivo, in base al quale la decisione contestata viola il principio di precauzione. |
3. |
Terzo motivo, secondo cui la decisione contestata viola il principio di non discriminazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata è, in ogni caso, sproporzionata. |
5. |
Quinto motivo, secondo cui la decisione contestata viola il principio generale di buona amministrazione. |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/35 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2017 — BTC/Commissione
(Causa T-786/17)
(2018/C 042/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BTC GmbH (Bolzano, Italia) (rappresentanti: L. von Lutterotti e A. Frei, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il provvedimento della Commissione europea relativo al recupero dei finanziamenti accordati Ref. Ares (2017) 4799558 del 27 settembre 2017 e della relativa nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, unitamente alla comunicazione Ref. Ares (2017) 4790311 del 2 ottobre 2017, congiuntamente notificati per posta elettronica il 4 ottobre 2017 all’indirizzo info@btc-srl.com, nonché di tutti gli altri atti (anche non conosciuti), che hanno preceduto i due sopra menzionati, ad essi collegati o finalizzati alla loro esecuzione; |
— |
in subordine, stabilire, nel contesto di una domanda di arbitrato sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di sovvenzione n. C046311 del 29 giugno 2007, che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non è da questa dovuto e di conseguenza la ricorrente ha diritto di trattenerlo; |
— |
in ulteriore subordine, stabilire, del pari nel contesto di una domanda di arbitrato sulla base dell’articolo 272 TFUE e dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di sovvenzione n. C046311 del 29 giugno 2007 e solo nel caso che la ricorrente dovesse risultare debitrice di un qualsivoglia importo nei confronti della Comunità europea, sulla base della convenzione di sovvenzione n. C046311 del 29 giugno 2007, determinare l’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente, e precisamente in una misura inferiore a quella indicata nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017 della Commissione europea; |
— |
in ogni caso, condannare la convenuta a sopportare le spese legali conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura, quantificate nella misura di EUR 30 000, sulla base dei parametri italiani di liquidazione forense definiti dal decreto ministeriale del Ministero della Giustizia italiano n. 55/2014, oltre al 15 % per spese forfettarie in conformità con l’articolo 15 del decreto ministeriale del Ministero della Giustizia italiano n. 55/2014, al 4 % a titolo di contributo legale alla cassa forense e al 22 % a titolo di IVA nei limiti in cui sia dovuta, riservata la determinazione più precisa, nel corso del procedimento, connessa all’entità degli esborsi effettuati. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per prescrizione conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (1). |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a causa dei lunghi tempi di trattamento nel rilascio dell’atto e della summenzionata nota di addebito (violazione del principio di certezza del diritto e della ragionevole durata del processo). |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 nonché dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a causa dell’errato accertamento dei fatti, della mancanza di una motivazione dell’atto, dell’insufficienza o della contraddittorietà della medesima e della violazione del diritto di accesso ai documenti. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla nullità degli atti impugnati per violazione degli articoli 2 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali a causa del carattere sproporzionato degli importi richiesti in ripetizione, del mancato o dell’erroneo accertamento dei fatti e dell’insufficienza o della contraddittorietà della motivazione dell’atto. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non sarebbe dovuto, poiché la Commissione ha violato il principio contrattuale di buona fede, ha ritardato e ha accertato i fatti in modo tardivo o insufficiente e non ha valutato, o ha valutato erroneamente, le prove disponibili. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non sarebbe dovuto, poiché le conclusioni della Commissione basate sulla relazione OLAF non corrisponderebbero ai fatti. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’importo, richiesto dalla Commissione alla ricorrente nella nota di addebito n. 3241712708 del 2 ottobre 2017, non sarebbe dovuto in tale misura in quanto, conformemente all’articolo 19 dell’allegato II della convenzione di sovvenzione, dovrebbero essere restituiti soltanto gli importi indebitamente riscossi, ad esclusione di quelli che sono stati erogati sulla base di una detrazione veritiera e conforme ai Trattati (violazione del principio di buona fede e del principio di proporzionalità). |
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/36 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2017 — TecAlliance / EUIPO — Siemens (TecDocPower)
(Causa T-789/17)
(2018/C 042/50)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: TecAlliance GmbH (Ismaning, Germania) (rappresentante: P. Engemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Siemens AG (Monaco di Baviera, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «TecDocPower» — Marchio dell’Unione europea n. 13 402 326
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017 nel procedimento R 2433/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/37 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 — St. Andrews Links / EUIPO (ST ANDREWS)
(Causa T-790/17)
(2018/C 042/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Regno Unito) (rappresentante: avv. B. Hattier)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Details of the proceedings before EUIPO
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ST ANDREWS» — Domanda di registrazione n. 9 586 348
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2017 nel procedimento R 92/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il presente ricorso; |
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge il ricorso per i seguenti servizi della classe 41: «Organizzazione e conduzione di intrattenimento, seminari, congressi, manifestazioni, concorsi e conferenze; Servizi di clubs (divertimento o educazione); Fornitura di un sito Web contenente informazioni in materia di conferenze, congressi, manifestazioni e gare e seminari; Pianificazione di ricevimenti (divertimento); Organizzazione di manifestazioni culturali e di esposizioni di carattere educativo o culturale; Pubblicazione di libri nonché di libri e riviste specializzate elettronici on line; Orientamento professionale e istruzione (consulenza in materia d'istruzione o formazione)»; |
— |
consentire la registrazione del marchio dell’Unione europea n.. 9 586 348 per i suddetti servizi; e |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
— |
Errata valutazione da parte della commissione di ricorso del carattere distintivo del marchio europeo richiesto n. 9 586 348 per taluni servizi della classe 41. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/37 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 — St. Andrew Links / EUIPO (ST ANDREWS)
(Causa T-791/17)
(2018/C 042/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: St. Andrew Links Ltd (St. Andrews, Regno Unito) (rappresentante: B. Hattier, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «ST ANDREWS» — Domanda di registrazione n. 11 176 773
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 02/10/2017 nel procedimento R 93/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
ritenere il presente ricorso ammissibile; |
— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso per i seguenti servizi della classe 41: «Organizzazione e direzione di conferenze di intrattenimento, congressi, manifestazioni, concorsi e seminari; Servizi di clubs (divertimento o educazione); Messa a disposizione di un sito web contenente informazioni relative a conferenze, congressi, manifestazioni, concorsi e seminari; Pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi culturali e di esposizioni per scopi culturali o educativi, Pubblicazione di libri, di libri elettronici e di riviste on line; Orientamento professionale e servizi di insegnamento (consigli in materia di educazione o di formazione)»; |
— |
autorizzare la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 176 773 per i suddetti servizi; e |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le tasse e le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento. |
Motivo invocato
— |
La commissione di ricorso non ha valutato correttamente il carattere distintivo della domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 176 773 per quanto concerne determinati servizi della classe 41. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/38 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 — Man Truck & Bus / EUIPO — Halla Holdings (MANDO)
(Causa T-792/17)
(2018/C 042/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Man Truck & Bus AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Repubblica di Corea)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «MANDO» — Domanda di registrazione n. 11 276 301
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017 nel procedimento R 1677/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/39 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2017 — Star Television Productions /EUIPO — Marc Dorcel (STAR)
(Causa T-797/17)
(2018/C 042/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Star Television Productions Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche) (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marc Dorcel SA (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «STAR» — Marchio dell’Unione europea n. 1 992 510
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017 nel procedimento R 1519/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
respingere la domanda di decadenza e |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del presente ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/39 |
Ricorso proposto l’8 dicembre 2017 — De Masi e Varoufakis / BCE
(Causa T-798/17)
(2018/C 042/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Fabio De Masi (Amburgo, Germania) e Yanis Varoufakis (Atene, Grecia) (rappresentante: Prof. A. Fischer-Lescano)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea, comunicata con lettera del 16/10/2017, con cui è stata respinta la domanda di accesso al documento della Banca centrale europea «Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB» dei ricorrenti del 23/04/2015; e |
— |
condannare la convenuta, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dagli eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della decisione della Banca centrale europea del 04/03/2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (1).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della decisione della Banca centrale europea del 04/03/2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3).
|
(1) Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/40 |
Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — Scania e a. / Commissione
(Causa T-799/17)
(2018/C 042/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Scania AB (Södertälje, Svezia), Scania CV AB (Södertälje) e Scania Deutschland GmbH (Coblenza, Germania) (rappresentanti: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs e P. Hammarskiöld, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, e dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura, chiedendo alla Commissione di produrre le osservazioni scritte della DAF e dell’Iveco in merito alla comunicazione degli addebiti; |
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39824 — Autocarri) (in prosieguo: la «decisione impugnata»); |
— |
in via subordinata, annullare parzialmente la decisione impugnata e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003; |
— |
in ogni caso, sostituire la sua valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda l’importo dell’ammenda e ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003; e |
— |
condannare la Commissione alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dei diritti della difesa delle ricorrenti derivanti dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, dell’obbligo delle istituzioni dell’UE di effettuare un esame imparziale, derivante dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e del principio della presunzione di innocenza, sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in quanto ha negato alla Scania l’accesso a nuovi potenziali elementi di prova a discarico contenuti nelle risposte della DAF e della Iveco alla comunicazione degli addebiti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto in essa la Commissione ha ritenuto che gli scambi di informazioni all’interno della cerchia dei Test & Drive costituiscano un’infrazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 296 TFUE in quanto non adeguatamente motivato rispetto all’asserito accordo o all’asserita pratica concordata sull’immissione nel mercato di tecnologie in materia di emissioni, nonché sull’errata applicazione, da parte della stessa, dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, in quanto in essa la Commissione ha dichiarato che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata sui tempi dell’immissione nel mercato di tecnologie in materia di emissioni. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto in essa la Commissione non ha correttamente qualificato lo scambio di informazioni nella cerchia tedesca come un’infrazione «per oggetto». |
6. |
Sesto motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto, nel ritenere che l’ambito geografico della cerchia tedesca si estendesse a tutto lo Spazio economico europeo, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica. |
7. |
Settimo motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto, nel dichiarare che il comportamento individuato costituisce un’infrazione unica e continua e nell’accertare la responsabilità delle ricorrenti sotto tale profilo, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sull’errata applicazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nonché dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto infligge un’ammenda relativamente ad una condotta prescritta e, in ogni caso, in quanto non ha tenuto conto del fatto che la condotta non era continuata. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata del principio di proporzionalità e del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, nonché sul fatto che il Tribunale deve, in ogni caso, ridurre l’importo dell’ammenda in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/41 |
Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — Brown Street Holdings / EUIPO — Enesan (FIGHT LIFE)
(Causa T-800/17)
(2018/C 042/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Brown Street Holdings Ltd (Auckland, Nuova Zelanda) (rappresentanti: C. Hufnagel, M. Kleespies, A. Bender e J. Clayton-Chen, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Enesan AG (Zurigo, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 112 642 del marchio denominativo «FIGHT LIFE»
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2017 nel procedimento R 36/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 75, secondo periodo, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/42 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2017 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)
(Causa T-801/17)
(2018/C 042/58)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de» — Domanda di registrazione n. 15 073 381
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2017 nel procedimento R 524/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/43 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)
(Causa T-802/17)
(2018/C 042/59)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED» — Domanda di registrazione n. 15 073 398
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2017 nel procedimento R 525/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/43 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)
(Causa T-803/17)
(2018/C 042/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «ORIGINAL excellent dermatest» — Domanda di registrazione n. 15 073 364
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2017 nel procedimento R 526/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/44 |
Ricorso proposto l’11 settembre 2017 — Stada Arzneimittel / EUIPO (Rappresentazione di due archi opposti)
(Causa T-804/17)
(2018/C 042/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo — Domanda di registrazione n. 15 625 437
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2017 nel procedimento R 1887/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/44 |
Ricorso proposto l’11 dicembre 2017 — Pethke / EUIPO
(Causa T-808/17)
(2018/C 042/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sua relazione di valutazione per l’anno 2016, nella versione che gli è stata comunicata il 10 aprile 2017; |
— |
annullare, se del caso, la decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO relativa al reclamo presentato dal ricorrente il 18 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
Primo motivo: errore di valutazione del superiore gerarchico diretto del ricorrente
— |
Il ricorrente contesta al suo superiore gerarchico di non aver effettuato alcuna valutazione personale o analisi critica del contributo alla relazione da parte del direttore esecutivo riguardo alle prestazioni del ricorrente per il periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 17 ottobre 2016, in violazione della decisione della Commissione n. C(2013) 8985 final, del 16 dicembre 2013, relativa alle norme generali di applicazione dell’articolo 43 e dell’articolo 44, paragrafo 1, dello Statuto, nonché delle istruzioni operative dell’EUIPO. |
Secondo e terzo motivo: mancanza di competenza dell’organo di ricorso a risolvere la questione relativa al reclamo e mancanza di indipendenza di quest’ultimo
— |
Il direttore esecutivo, avendo partecipato in modo decisivo alla stesura di detta relazione, non potrebbe essere un organo di ricorso indipendente nell’ambito del procedimento annuale di valutazione del ricorrente. Le istruzioni operative dell’EUIPO per quanto concerne le valutazioni del direttore esecutivo prevederebbero, in casi del genere, l’esistenza di una commissione di ricorso per i reclami. |
Quarto motivo: rottura arbitraria del dialogo nell’ambito del reclamo
— |
Non si sarebbe tenuto alcun dialogo regolare nell’ambito del reclamo, in particolare, a causa di una rottura arbitraria del dialogo da parte del direttore esecutivo, il che costituirebbe una violazione delle norme del procedimento di reclamo, vale a dire, la decisione della Commissione e le corrispondenti istruzioni operative dell’EUIPO. Mancherebbe un’effettiva tutela giuridica amministrativa precontenziosa. |
Quinto motivo: Difetto di motivazione della relazione di valutazione
— |
Il contributo del direttore esecutivo e, di conseguenza, anche la stessa relazione di valutazione del 2016 sarebbero inficiati da un sostanziale difetto di motivazione che renderebbe parzialmente impossibile un’analisi da parte del ricorrente. La valutazione effettuata dal direttore esecutivo delle sue prestazioni sarebbe priva di fondamento di fatto e sarebbe in gran parte inammissibile. Nell’ambito del suo contributo, il direttore esecutivo effettuerebbe una valutazione delle prestazioni del ricorrente nelle sue funzioni di direttore all’interno del dipartimento «operazioni» notevolmente peggiore rispetto a quella risultante da quasi tutte le valutazioni precedenti delle prestazioni del ricorrente. La motivazione non corrisponderebbe al conseguente maggior livello di motivazione. |
Sesto motivo: errore manifesto di valutazione
— |
La relazione di valutazione del 2016 contenente il contributo del direttore esecutivo sarebbe inficiata da errori manifesti di valutazione, poiché si baserebbe su dati relativi alle prestazioni incompleti e scelti in modo arbitrario. La valutazione dei fatti sarebbe priva di qualunque ragionevolezza. |
— |
La relazione di valutazione non conterrebbe di per sé alcuna analisi delle cifre relative alle prestazioni del ricorrente per quanto concerne il sottoperiodo controverso, poiché il superiore gerarchico del ricorrente non avrebbe analizzato espressamente dette cifre nella propria relazione di valutazione. |
— |
Il contributo del direttore esecutivo e, come necessaria conseguenza, la relazione di valutazione stessa conterrebbero informazioni inesatte e si baserebbero su dati relativi alle prestazioni incompleti e unilateralmente negativi. Il direttore esecutivo ricorrerebbe a criteri di valutazione arbitrari e inadeguati e non si baserebbe, in gran parte, sugli indicatori chiave predefiniti negli obiettivi. Così, il contributo del direttore esecutivo distorcerebbe i fatti in modo tale da discostarsi da una valutazione delle prestazioni del ricorrente. Non sarebbe lecito che, alla fine di un anno, si effettui una valutazione negativa senza mai dare al ricorrente la possibilità di reagire ad eventuali carenze della sua prestazione. |
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/45 |
Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2017 — FE / Commissione
(Causa T-616/16) (1)
(2018/C 042/63)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-46/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/46 |
Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2017 — Lions Gate Entertainment / EUIPO (DIRTY DANCING)
(Causa T-64/17) (1)
(2018/C 042/64)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.