ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 22/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 022/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/2 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 23 novembre 2017 — Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA / Commissione europea, Repubblica italiana
(Causa C-472/15 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Assicurazione del credito all’esportazione - Copertura riassicurativa accordata da un’impresa pubblica a una sua controllata - Conferimenti di capitale volti a coprire le perdite della controllata - Nozione di aiuti di Stato - Imputabilità allo Stato - Criterio dell’investitore privato))
(2018/C 022/02)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA (rappresentanti: M. Siragusa e G. Rizza, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, G. Conte e D. Grespan, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) e la Sace BT SpA sono condannate a farsi carico, oltre delle proprie spese, di quelle della Commissione europea relative al procedimento di impugnazione. |
3) |
La Repubblica italiana sopporta le proprie spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2017 — Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) / Commissione europea
(Cause riunite C-596/15 P e C-597/15 P) (1)
([Impugnazione - Sanità pubblica - Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 13, paragrafo 3 - Elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari - Sostanze botaniche - Indicazioni sulla salute in sospeso - Ricorso per carenza - Articolo 265 TFUE - Presa di posizione da parte della Commissione europea - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire])
(2018/C 022/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau e N. Hußmann, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Grünheid e M. Wilderspin, agenti)
Dispositivo
1) |
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2015, Bionorica/Commissione (T-619/14, non pubblicata, EU:T:2015:723), è annullata. |
2) |
Il ricorso per carenza proposto dalla Bionorica SE nella causa T-619/14 è respinto in quanto irricevibile. |
3) |
L’impugnazione nella causa C-597/15 P è respinta. |
4) |
La Bionorica SE e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese, sostenute sia in primo grado nella causa T-619/14 sia in sede di impugnazione nella causa C-596/15 P. |
5) |
La Diapharm GmbH & Co. KG è condannata alle spese relative all’impugnazione nella causa C-597/15 P. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Robeco Hollands Bezit NV e a. / Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
(Causa C-658/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 4, paragrafo 1, punto 14 - Nozione di «mercato regolamentato» - Ambito di applicazione - Sistema a cui partecipano broker che rappresentano investitori, da un lato, e agenti di organismi di investimento collettivo di «tipo aperto» con l’obbligo di eseguire ordini relativi ai loro fondi, dall’altro lato))
(2018/C 022/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Robeco Hollands Bezit NV, Robeco Duurzaam Aandelen NV, Robeco Safe Mix NV, Robeco Solid Mix NV, Robeco Balanced Mix NV, Robeco Growth Mix NV, Robeco Life Cycle Funds NV, Robeco Afrika Fonds NV, Robeco Global Stars Equities, Robeco All Strategy Euro Bonds, Robeco High Yield Bonds, Robeco Property Equities
Convenuto: Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «mercato regolamentato», ai sensi di tale disposizione, un sistema di negoziazione nell’ambito del quale più agenti di fondi d’investimento e broker rappresentano, rispettivamente, organismi di investimento di «tipo aperto» e investitori, e che ha l’unico fine di assistere tali organismi di investimento nel loro obbligo di eseguire gli ordini di acquisto e di vendita di quote collocati da tali investitori.
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Président de l'Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d'endives (APVE) e a.
(Causa C-671/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Articolo 42 TFUE - Regolamento (CE) n. 2200/96 - Regolamento (CE) n. 1182/2007 - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Pratiche anticoncorrenziali - Articolo 101 TFUE - Regolamento n. 26 - Regolamento (CE) n. 1184/2006 - Organizzazioni di produttori - Associazioni di organizzazioni di produttori - Compiti di tali organizzazioni e associazioni - Pratica di fissazione di prezzi minimi di vendita - Pratica di concertazione sui quantitativi immessi sul mercato - Pratica di scambi di informazioni strategiche - Mercato francese dell’indivia))
(2018/C 022/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Président de l'Autorité de la concurrence
Convenuti: Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), Fraileg SARL, Prim’Santerre SARL, Union des endiviers, già Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), Soleil du Nord SARL, Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), Association des producteurs d’endives de France (APEF), Section nationale de l’endive (SNE), Fédération du commerce de l’endive (FCE), France endives société coopérative agricole, Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, Marché de Phalempin société coopérative agricole, Primacoop société coopérative agricole, Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles, Groupe Perle du Nord SAS, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Dispositivo
L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96, nonché l’articolo 122, primo comma, e gli articoli 175 e 176 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che:
— |
pratiche riguardanti la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, una concertazione sui quantitativi immessi sul mercato o lo scambio di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra diverse organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, nonché con entità non riconosciute da uno Stato membro ai fini della realizzazione di un obiettivo definito dal legislatore dell’Unione europea nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato considerato, come le organizzazioni professionali prive dello status di organizzazione di produttori, di associazione di organizzazioni di produttori o di organizzazione interprofessionale ai sensi della normativa dell’Unione europea, e |
— |
pratiche riguardanti una concertazione sui prezzi o sui quantitativi immessi sul mercato o scambi di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra membri di una medesima organizzazione di produttori o di una medesima associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta da uno Stato membro e siano strettamente necessarie al perseguimento dell’obiettivo, o degli obiettivi, assegnati all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori considerata, conformemente alla normativa dell’Unione europea. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 novembre 2017 — Commissione europea / Bilbaína de Alquitranes, SA e a.
(Causa C-691/15 P) (1)
([Impugnazione - Ambiente - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e di talune miscele - Regolamento (UE) n. 944/2013 - Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura - Categorie di tossicità acuta per l’ambiente acquatico (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico (H410) - Obbligo di diligenza - Errore manifesto di valutazione])
(2018/C 022/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e P.J. Loewenthal, agenti)
Altre parti nel procedimento: Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu e M. Grunchard, avocats e P. Sellar, advocate); Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: N. Herbatschek, W. Broere e M. Heikkilä, agenti), GrafTech Iberica, SL (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, e M. Grunchard, avocats e P. Sellar, advocate)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e M. N. Lyshøj, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e R. Kanitz, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, C. S. Schillemans e J. Langer, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bilbaína de Alquitranes SA, dalla Deza a.s., dalla Industrial Química del Nalón SA, dalla Koppers Denmark A/S, dalla Koppers UK Ltd, dalla Koppers Netherlands BV, dalla Rütgers basic aromatics GmbH, dalla Rütgers Belgium NV, dalla Rütgers Poland sp. z o.o., dalla Bawtry Carbon International Ltd, dal Grupo Ferroatlántica SA, dalla SGL Carbon GmbH (Germania), dalla SGL Carbon GmbH (Austria), dalla SGL Carbon, dalla SGL Carbon SA, dalla SGL Carbon Polska S.A., dalla ThyssenKrupp Steel Europe AG e dalla Tokai erftcarbon GmbH, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario che ha dato origine all’ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 luglio 2016, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a. (C-691/15 P-R, non pubblicata, EU:C:2016:597). |
3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese. |
4) |
La GrafTech Iberica SL e l’Agenzia europea per le sostanza chimiche sopportano le proprie spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017 — British Airways plc / Commissione europea
(Causa C-122/16 P) (1)
((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Decisione della Commissione riguardante accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci - Vizio di motivazione - Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione europea - Divieto di statuire ultra petita - Conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso in primo grado dirette al parziale annullamento della decisione controversa - Divieto, per il Tribunale dell’Unione europea, di pronunciare un annullamento totale della decisione controversa - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo))
(2018/C 022/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: British Airways plc (rappresentanti: J. Turner, QC, e R. O’Donoghue, barrister, per conto di A. Lyle-Smythe, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e A. Dawes, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La British Airways plc è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department
(Causa C-165/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Aventi diritto - Doppia cittadinanza - Cittadino dell’Unione che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza d’origine - Diritto di soggiorno, in tale Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare del cittadino dell’Unione))
(2018/C 022/08)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Toufik Lounes
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Dispositivo
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione europea abbia esercitato la propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva, abbia successivamente acquisito la cittadinanza di tale Stato membro, conservando al contempo anche la propria cittadinanza d’origine, e, alcuni anni dopo, abbia contratto matrimonio con un cittadino di uno Stato terzo con il quale continui a risiedere nel territorio di detto Stato membro, quest’ultimo cittadino non beneficia di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in questione sulla base delle disposizioni di detta direttiva. Egli può tuttavia beneficiare di tale diritto di soggiorno in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a condizioni che non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione di detto diritto a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia na mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) / Nachalnik na Mitnitsa Burgas
(Causa C-224/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Transito esterno - Trasporto di merci su strada in base a carnet TIR - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte a interpretare gli articoli 8 e 11 della convenzione TIR - Non appuramento dell’operazione TIR - Responsabilità dell’associazione garante - Articolo 8, paragrafo 7, della convenzione TIR - Obbligo di chiedere il pagamento, nella misura del possibile, alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) al pagamento prima di reclamarlo all’associazione garante - Note esplicative allegate alla convenzione TIR - Regolamento (CEE) n.o2454/93 - Articolo 457, paragrafo 2 - Codice doganale comunitario - Articoli 203 e 213 - Persone che hanno acquisito o detenuto la merce sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa era stata sottratta al controllo doganale))
(2018/C 022/09)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia na mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)
Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Burgas
Dispositivo
1) |
La Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 8 e 11 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975 e approvata a nome della Comunità economica europea dal regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, nella versione modificata e in forma consolidata pubblicata dalla decisione 2009/477/CE del Consiglio, del 28 maggio 2009. |
2) |
L’articolo 8, paragrafo 7, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, approvata a nome della Comunità dal regolamento n. 2112/78, nella versione modificata e in forma consolidata pubblicata dalla decisione 2009/477, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le autorità doganali hanno adempiuto l’obbligo, enunciato in tale disposizione, di richiedere il pagamento dei dazi e delle tasse all’importazione di cui trattasi, nella misura del possibile, al titolare del carnet TIR in quanto persona direttamente tenuta al pagamento di tali somme, prima di reclamarle all’associazione garante. |
3) |
L’articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, e l’articolo 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che un destinatario abbia acquisito o detenuto una merce sapendo che era stata trasportata con carnet TIR e il fatto che non è accertato che tale merce sia stata presentata all’ufficio doganale di destinazione e ivi dichiarata, non sono di per sé sufficienti per considerare che un siffatto destinatario sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che tale merce è stata sottratta al controllo doganale ai sensi della prima di tali disposizioni cosicché egli debba essere considerato debitore in solido per l’obbligazione doganale in forza della seconda di tali disposizioni. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa — Italia) — Enzo Di Maura / Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa
(Causa C-246/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma - Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale - Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri - Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore))
(2018/C 022/10)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Siracusa
Parti
Ricorrente: Enzo Di Maura
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa
Dispositivo
L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/9 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 novembre 2017 — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH / Commissione europea
(Causa C-250/16 P) (1)
((Impugnazione - Clausola compromissoria - Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Rimborso di una parte delle somme versate alla ricorrente - Risarcimenti forfettari))
(2018/C 022/11)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (rappresentante: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e F. Moro, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosnan
(Causa C-251/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) - Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) - Principio del divieto di pratiche abusive - Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio - Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento))
(2018/C 022/12)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrenti: Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston
Convenuto: T. G. Brosnan
Dispositivo
1) |
Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, indipendentemente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell’ordinamento giuridico interno, può essere direttamente applicato al fine di escludere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di vendite di beni immobili come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate prima della pronuncia della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), senza che vi ostino i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. |
2) |
La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non costituiscono una siffatta pratica possono essere soggette all’imposta sul valore aggiunto sulla base delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento. |
3) |
Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare, sulla base del punto 75 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), se lo scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un vantaggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l’obiettivo dei contratti di locazione anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale. |
4) |
Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che cessioni di beni immobili come quelle di cui al procedimento principale possono comportare l’ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale. |
5) |
Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che riguarda l’eventuale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di un’operazione di cessione di beni immobili. |
22.1.2018 |
IT |
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C 22/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso da A Oy
(Causa C-292/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Fiscalità diretta - Imposta sulle società - Direttiva 90/434/CEE - Articolo 10, paragrafo 2 - Conferimento di attivi - Stabile organizzazione non residente trasferita, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, a una società beneficiaria anch’essa non residente - Diritto dello Stato membro della società conferente di tassare gli utili o le plusvalenze di tale organizzazione emersi in occasione del conferimento di attivi - Normativa nazionale che prevede la tassazione immediata, a partire dall’anno del trasferimento, degli utili o delle plusvalenze - Riscossione dell’imposta da assolvere nell’esercizio fiscale di effettuazione dell’operazione di conferimento di attivi))
(2018/C 022/13)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Helsingin hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
A Oy
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze medesime avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l’assolvimento differito dell’imposta stessa.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
(Causa C-308/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 12, paragrafi 1 e 2 - Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) - Operazioni imponibili - Esenzione per le cessioni di fabbricati - Nozione di «prima occupazione» - Nozione di «trasformazione»))
(2018/C 022/14)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Kozuba Premium Selection sp. z o.o.
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto vanno interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di un’operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell’ipotesi di «miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30 % del suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso modo di quella di «trasformazione» di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modificarne l’uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione.
22.1.2018 |
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C 22/12 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Rochus Geissel; in qualità di liquidatore della RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss (C-374/16), e Finanzamt Bergisch Gladbach / Igor Butin (C-375/16)
(Cause riunite C-374/16 e C-375/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture - Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione))
(2018/C 022/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrenti: Rochus Geissel; in qualità di liquidatore della RGEX GmbH i.L. (C-374/16), Finanzamt Bergisch Gladbach (C-375/16)
Convenuti: Finanzamt Neuss (C-374/16), Igor Butin (C-75/16)
Dispositivo
L’articolo 168, lettera a), e l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte all’indicazione sulla fattura dell’indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest’ultima esercita la sua attività economica.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/13 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Salvador Benjumea Bravo de Laguna / Esteban Torras Ferrazzuolo
(Causa C-381/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Articolo 16 - Marchio in quanto oggetto di proprietà - Assimilazione del marchio dell’Unione europea al marchio nazionale - Articolo 18 - Trasferimento di un marchio registrato a nome dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio - Disposizione nazionale che offre la possibilità di esercitare un’azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale - Compatibilità con il regolamento n. 207/2009))
(2018/C 022/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Salvador Benjumea Bravo de Laguna
Convenuto: Esteban Torras Ferrazzuolo
Dispositivo
Gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione, nei confronti di un marchio dell’Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 18 di tale regolamento.
22.1.2018 |
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C 22/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «CHEZ Elektro Bulgaria» AD / Yordan Kotsev (C-427/16), e «FrontEx International» EAD / Emil Yanakiev (C-428/16)
(Cause riunite C-427/16 e C-428/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Libera prestazione di servizi - Fissazione degli onorari minimi da parte di un’organizzazione di categoria di avvocati - Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi - Normativa nazionale che considera l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell’ambito dell’esercizio di una professione liberale))
(2018/C 022/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Ricorrenti:«CHEZ Elektro Bulgaria» AD (C-427/16), «FrontEx International» EAD (C-428/16)
Convenuti: Yordan Kotsev (C-427/16), / Emil Yanakiev (C-428/16)
Dispositivo
1) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un lato, non consenta all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense, quale il Vissh advokatski savet (Consiglio superiore dell’ordine forense, Bulgaria), a pena di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato medesimo, e, dall’altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l’attuazione di tali legittimi obiettivi. |
2) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d’avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico. |
3) |
L’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale l’imposta sul valore aggiunto costituisca parte integrante degli onorari d’avvocato registrati, qualora ciò produca l’effetto di un doppio assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto degli onorari stessi. |
22.1.2018 |
IT |
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C 22/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Entertainment Bulgaria System EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Causa C-507/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera a), articolo 169, lettera a), articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), e articoli 289 et 290 - Detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o assolta a monte - Operazioni realizzate a valle in altri Stati membri - Regime di franchigia d’imposta nello Stato membro in cui il diritto alla detrazione viene esercitato))
(2018/C 022/18)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Entertainment Bulgaria System EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato membro per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito, per il motivo che quest’ultimo è registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a norma dell’una o dell’altra delle due fattispecie previste dall’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162. Per contro, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro e che vi beneficia di un regime di franchigia d’imposta di esercitare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito.
22.1.2018 |
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C 22/15 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
(Causa C-547/16) (1)
((Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Accordi tra imprese - Rapporti commerciali tra gestori di stazioni di servizio e imprese petrolifere - Accordo di fornitura in esclusiva a lungo termine di carburanti - Decisione con cui la Commissione europea rende obbligatori gli impegni assunti da un’impresa - Portata del vincolo dei giudici nazionali a una decisione concernente gli impegni adottata dalla Commissione - Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003))
(2018/C 022/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González
Convenuta: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA
Dispositivo
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una decisione concernente gli impegni adottata dalla Commissione europea con riferimento a determinati accordi tra imprese, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, non impedisce ai giudici nazionali di esaminare la conformità dei medesimi accordi alle regole di concorrenza e di dichiarare, se del caso, la nullità di questi ultimi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/16 |
Impugnazione proposta il 14 luglio 2017 da Vilislav Andreev Kaleychev avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 giugno 2017, causa T-58/17, Kaleychev / Corte europea dei diritti dell'uomo
(Causa C-424/17 P)
(2018/C 022/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vilislav Andreev Kaleychev (rappresentante: K. Mladenova, адвокат)
Altra parte nel procedimento: Corte europea dei diritti dell'uomo
Con ordinanza del 22 novembre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 31 luglio 2017 — Benedikt Brisch / TUIfly GmbH
(Causa C-455/17)
(2018/C 022/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti
Ricorrente: Benedikt Brisch
Resistente: TUIfly GmbH
La causa è stata cancellata dal registro della Corte con ordinanza del 21 settembre 2017.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) il 31 luglio 2017 — Gabriela Verena Glanzmann e a. / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-456/17)
(2018/C 022/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Köln
Parti
Ricorrenti: Gabriela Verena Glanzmann, Sara Glanzmann, Loris Glanzmann
Convenuta: Deutsche Lufthansa AG
Con ordinanza del 6 ottobre 2017, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 7 agosto 2017 — Teresa Coria Garcia e a. / Austrian Airlines AG
(Causa C-470/17)
(2018/C 022/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Teresa Coria Garcia, Marina Velasco Coria, Miriam Coria Garcia
Convenuta: Austrian Airlines AG
La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 25 ottobre 2017.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/17 |
Impugnazione proposta il 19 settembre 2017 dall’Ucraina avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-346/14 DEP, Yanukovych / Consiglio
(Causa C-549/17 P)
(2018/C 022/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Viktor Fedorovych Yanukovych, Consiglio dell’Unione europea, Repubblica di Polonia, Commissione europea
Con ordinanza del 23 novembre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/17 |
Impugnazione proposta il 19 settembre 2017 dall’Ucraina avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-347/14 DEP, Yanukovych / Consiglio
(Causa C-550/17 P)
(2018/C 022/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Con ordinanza del 23 novembre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/18 |
Impugnazione proposta il 19 settembre 2017 dall’Ucraina avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-348/14 DEP, Yanukovych / Consiglio
(Causa C-551/17 P)
(2018/C 022/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ucraina (rappresentante: M. Kostytska, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Con ordinanza del 23 novembre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 2 ottobre 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
(Causa C-577/17)
(2018/C 022/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Parti intervenienti: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, mj. Prince Nomamidobo
Questioni pregiudiziali
1) |
Se lo Stato membro richiesto — che risulta competente in basi ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III (1) — possa ancora accogliere efficacemente una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, anche quando il termine per la risposta stabilito nell’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento sia già scaduto e in precedenza lo Stato membro richiesto abbia già respinto entro i termini la richiesta di ripresa in carico, e anche per la domanda di riesame fondata sull’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (2) sia stato comunicato tempestivamente l’esito negativo. In caso di risposta negativa alla prima questione:Se, a seguito del rigetto della richiesta di ripresa in carico disposto entro i termini dallo Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III, lo Stato membro richiedente nel quale è stata presentata la nuova domanda sia tenuto a esaminarla al fine di assicurare che sia effettuato un esame della richiesta da parte di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
(2) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 10 ottobre 2017 — Prenatal S.A. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)
(Causa C-589/17)
(2018/C 022/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Prenatal S.A.
Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione C (2008) 6317 definitivo della Commissione, del 3 novembre 2008, la quale rileva che i dazi all’importazione vanno contabilizzati a posteriori e che non è giustificato lo sgravio di tali dazi in un caso particolare, con riferimento all’importazione di prodotti tessili dichiarati originari della Giamaica (caso REM 03/07) sia contraria al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 220, paragrafo 2, lettera b) e 239 del CDC. |
2) |
Quando viene chiesto uno sgravio e la Commissione notifica la decisione che il caso presenta elementi di fatto e di diritto paragonabili a un altro caso precedente da essa già definito o la decisione che dispone che esiste un caso analogo pendente, se ciascuna di tali decisioni debba essere considerata un atto con contenuto giuridico che vincola le autorità dello Stato membro in cui è presentato lo sgravio ed è pertanto impugnabile da parte della persona che chiede lo sgravio [articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1)] o che chiede che non si proceda a contabilizzazione [articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del suddetto codice doganale comunitario]. |
3) |
Nel caso in cui non sia considerata una decisione della Commissione con contenuto giuridico vincolante, se spetti quindi alle autorità nazionali valutare se nella fattispecie sussistano elementi di fatto o di diritto paragonabili. |
4) |
In caso di risposta affermativa, qualora sia stata effettuata detta analisi e si sia giunti alla conclusione che non sussistono tali elementi, se si debba applicare l’articolo 905, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) e, di conseguenza, se la Commissione debba emettere una decisione con contenuto giuridico vincolante per tali autorità nazionali. |
22.1.2018 |
IT |
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C 22/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 16 ottobre 2017 — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.
(Causa C-597/17)
(2018/C 022/29)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten e a., Plast.Surg. e a., Belgian Society for Private Clinics e a.
Resistente: Ministerraad
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che riserva l’esenzione in esso prevista, per quanto riguarda le pratiche sia convenzionali sia non convenzionali, a coloro che esercitano una professione medica o paramedica assoggettata alla normativa nazionale sulle professioni sanitarie e che soddisfano i requisiti fissati da detta normativa nazionale, mentre sono escluse dalla suddetta esenzione le persone che non soddisfano detti requisiti, ma sono affiliate ad un’associazione professionale di chiropratici o di osteopati e soddisfano i requisiti fissati da detta associazione. |
2. |
Se gli articoli 132, paragrafo 1, lettere b), c) e e), 134 e 198 della direttiva 2006/112/CE (…), in combinato disposto con i punti 3 e 4 dell’allegato III della direttiva, segnatamente sotto il profilo del principio di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso:
|
3. |
Se, nel caso in cui dalla risposta alla prima e alla seconda questione pregiudiziale discenda che esse sono contrarie al diritto dell’Unione europea, il [Grondwettelijk] Hof (Corte costituzionale) possa mantenere provvisoriamente gli effetti delle disposizioni (…) che devono essere annullate, nonché delle disposizioni che devono eventualmente essere interamente o parzialmente annullate, al fine di consentire al legislatore di adeguarle a detto diritto. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 16 ottobre 2017 — A-Fonds / Inspecteur van de Belastingdienst
(Causa C-598/17)
(2018/C 022/30)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: A-Fonds
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’ampliamento della portata di un regime di aiuti esistente, in conseguenza del fatto che il soggetto passivo ha invocato con successo il diritto alla libera circolazione dei capitali, di cui all’articolo 56 del Trattato CE (attualmente articolo 63 TFUE), configuri una nuova misura di aiuto da considerare come una modifica di un aiuto esistente. |
2) |
In caso di risposta affermativa, se l’assolvimento dei compiti del giudice nazionale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE osti a che a un soggetto passivo venga concessa un’agevolazione fiscale a cui esso ha diritto in forza dell’articolo 56 del Trattato CE (attualmente: articolo 63 TFUE), o se l’emananda decisione giurisdizionale, avente ad oggetto la concessione di detta agevolazione, debba essere preventivamente notificata alla Commissione, o ancora se il giudice nazionale debba compiere qualche altro atto o adottare qualche altra misura, in considerazione delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti per effetto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. |
22.1.2018 |
IT |
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C 22/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 18 ottobre 2017 — Dirk Harms e a. / Vueling Airlines SA
(Causa C-601/17)
(2018/C 022/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Dirk Harms e Ann-Kathrin Harms, in proprio e nella qualità di genitori legali rappresentanti di Nick-Julius Harms, Tom-Lukas Harms, Lilly-Karlotta Harms e Emma-Matilda Harms
Resistente: Vueling Airlines SA
Questioni pregiudiziali
Se la nozione di «rimborso (…), secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 (1) debba essere interpretata nel senso che debba ivi intendersi la somma versata dal passeggero per il biglietto aereo in questione o se occorra invece fare riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo avversario qualora, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che, senza peraltro dichiararlo, lucri la differenza tra l’importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
22.1.2018 |
IT |
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C 22/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 23 ottobre 2017 — PM/AH
(Causa C-604/17)
(2018/C 022/32)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad
Parti
Ricorrente: PM
Resistente: AH.
Questioni pregiudiziali
Se il regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) consenta, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 8 e 12 del regolamento, la trattazione delle cause relative alla responsabilità genitoriale da parte del giudice di uno Stato membro competente in materia di divorzio in forza dell’articolo 3 del regolamento, quando, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale giudice è obbligato a pronunciarsi d’ufficio, oltre che sulla domanda di divorzio, anche sull’esercizio dei diritti genitoriali, sulle misure relative al diritto di visita, sugli alimenti e sull’uso dell’abitazione familiare.
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).
22.1.2018 |
IT |
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C 22/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 ottobre 2017 — IBA Molecular Italy Srl / Azienda ULSS n. 3 e a.
(Causa C-606/17)
(2018/C 022/33)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: IBA Molecular Italy Srl
Resistenti: Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disciplina europea in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, segnatamente, gli articoli 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE (1), comprenda nel proprio ambito applicativo anche le operazioni complesse mediante le quali un’amministrazione pubblica aggiudicatrice intenda attribuire direttamente ad un determinato operatore economico un finanziamento di scopo, interamente finalizzato alla realizzazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente, senza ulteriore procedura di gara, a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di un qualsiasi corrispettivo al predetto soggetto fornitore; se, di conseguenza, la citata normativa europea osti ad una disciplina nazionale che consenta l’affidamento diretto di un finanziamento di scopo finalizzato alla realizzazione di prodotti destinati ad essere forniti, senza ulteriore procedura di gara, a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di un qualsiasi corrispettivo al predetto soggetto fornitore; |
2) |
se la disciplina europea in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, segnatamente, gli articoli 1 e 2 della Direttiva 2004/18/CE, e gli artt. 49, 56, 105 ss. del Trattato UE, ostino ad una normativa nazionale che, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, in assenza dei requisiti per il riconoscimento dell’organismo di diritto pubblico e dei presupposti dell’affidamento diretto, secondo il modello dell’in house providing, li sottrae alla disciplina nazionale ed europea dei contratti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di realizzare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, ricevendo contestualmente un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione di tali forniture. |
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
22.1.2018 |
IT |
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C 22/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 24 ottobre 2017 — Federazione Italiana Golf (FIG) / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Causa C-612/17)
(2018/C 022/34)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte dei Conti
Parti nella causa principale
Ricorrente: Federazione Italiana Golf (FIG)
Resistenti: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il concetto di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività» di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (1) (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane; |
2) |
se l’indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) («la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale») debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di tal une tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi); |
3) |
se, in base al combinato disposto dei par. 20.15 e 4.125 e 4.126 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo. |
(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 174, pag. 1).
22.1.2018 |
IT |
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C 22/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 24 ottobre 2017 — Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) / Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT
(Causa C-613/17)
(2018/C 022/35)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte dei Conti
Parti nella causa principale
Ricorrente: Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
Resistente: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il concetto di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività» di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (1) (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane; |
2) |
se l’indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) («la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale») debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di tal une tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi); |
3) |
se, in base al combinato disposto dei par. 20.15 e 4.125 e 4.126 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo. |
(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 174, pag. 1).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Foix (Francia) il 26 ottobre 2017 — Procureur de la République / Mathieu Blaise e a.
(Causa C-616/17)
(2018/C 022/36)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal correctionnel de Foix
Parti
Ricorrente: Procureur de la République
Convenuti: Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu, Marie Foray, Sylvestre Ganter, Dominique Masset, Ambroise Monsarrat, Sandrine Muscat, Jean-Charles Sutra, Blanche Yon, Kevin Leo-Pol Fred Perrin, Germain Yves Dedieu, Olivier Godard, Kevin Pao Donovan Schachner, Laura Dominique Chantal Escande, Nicolas Benoit Rey, Eric Malek Benromdan, Olivier Eric Labrunie, Simon Joseph Jeremie Boucard, Alexis Ganter, Pierre André Garcia
Altra parte: Espace Émeraude
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1); sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso non definisce con precisione la nozione di sostanza attiva, lasciando al richiedente il compito di scegliere ciò che lo stesso denomina sostanza attiva nel suo prodotto, e lasciandogli la possibilità di concentrare il suo intero fascicolo di domanda su un’unica sostanza, mentre il suo prodotto finito commercializzato ne contiene molteplici. |
2) |
Se il principio di precauzione e l’imparzialità dell’autorizzazione alla commercializzazione siano garantiti qualora i test, le analisi e le valutazioni necessari all’istruzione del fascicolo siano effettuati dai soli richiedenti che possono essere parziali nella loro presentazione, senza alcuna controanalisi indipendente e senza che siano pubblicati i rapporti di richieste di autorizzazione a motivo dell’addotta protezione del segreto industriale. |
3) |
Se il regolamento europeo sia conforme al principio di precauzione dal momento che non tiene in alcun modo conto delle molteplicità di sostanze attive e del loro impiego cumulativo, in particolare giacché non prevede alcuna analisi specifica completa a livello europeo delle combinazioni di sostanze attive in uno stesso prodotto. |
4) |
Se il regolamento europeo sia conforme al principio di precauzione dal momento che esso, nei capi 3 e 4, prevede un’esenzione dalle analisi di tossicità [genotossicità, esame di cancerogenicità, esame degli interferenti endocrini (…)] per i prodotti pesticidi nelle loro formulazioni commerciali quali immesse sul mercato e alle quali sono esposti i consumatori e l’ambiente, e impone solo test sommari che sono sempre effettuati dal richiedente. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Limoges (Francia) il 30 ottobre 2017 — BNP Paribas Personal Finance SA subentrata nei diritti della società Solfea / Roger Ducloux, Josée Ducloux, nata Lecay
(Causa C-618/17)
(2018/C 022/37)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'Instance de Limoges
Parti
Ricorrente: BNP Paribas Personal Finance SA subentrata nei diritti della società Solfea
Convenuti: Roger Ducloux, Josée Ducloux, nata Lecay
Questione pregiudiziale
Se, nel caso di un tasso annuo effettivo globale di un prestito al consumo pari al 5,97377 %, la regola prevista nelle versioni francesi delle direttive 98/7/CE del 16 febbraio 1998 (1) e 2008/48/CE del 23 aprile 2008 (2) secondo la quale «Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1» [traduzione letterale: «Il risultato del calcolo è espresso con un’accuratezza di almeno un decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno] consenta di ritenere che l’indicazione di un TAEG del 5,95 % sia corretta.
(1) Direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 101, pag. 17).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 novembre 2017 — Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras
(Causa C-619/17)
(2018/C 022/38)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Ministerio de Defensa
Convenuta: Ana de Diego Porras
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell’allegato della direttiva 1999/70 (1) debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che non stabilisce alcuna indennità per la cessazione di un contratto a termine — con durata determinata — per la copertura temporanea di un posto (c.d. «interinidad»), concluso per sostituire un altro lavoratore che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, quando tale cessazione ha luogo stante il rientro del lavoratore sostituito e, invece, prevede siffatta indennità quando la cessazione del contratto di lavoro è conseguente ad altre cause stabilite tassativamente dalla legge. |
2) |
Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia negativa, se rientri nell’ambito di cui alla clausola 5 dell’accordo quadro una misura quale quella stabilita dal legislatore spagnolo, che consiste nello stabilire un’indennità di 12 giorni di retribuzione per anno di servizio, da versare al lavoratore al termine di un contratto a tempo determinato anche quando la contrattazione a tempo determinato sia circoscritta ad un unico contratto. |
3) |
In caso di risposta positiva alla seconda questione, se sia contraria alla clausola 5 dell’accordo quadro una disposizione di legge che riconosce ai lavoratori con un contratto a tempo determinato un’indennità di 12 giorni di retribuzione per anno di servizio al termine del contratto, ma esclude dalla suddetta indennità i lavoratori assunti a tempo determinato quando il contratto sia a termine per la copertura temporanea di un posto (c.d. «interinidad») per sostituire un lavoratore avente diritto a conservare il proprio posto di lavoro. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 2 novembre 2017 — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe / Fővárosi Törvényszék
(Causa C-620/17)
(2018/C 022/39)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Székesfehérvári Törvényszék
Parti
Ricorrente: Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe
Convenuta: Fővárosi Törvényszék
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, comma 3, TUE e il requisito di interpretazione uniforme), come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza emessa nella causa Köbler, debbano essere interpretati nel senso che la dichiarazione di responsabilità del tribunale dello Stato membro, che decide in ultimo grado con una sentenza che viola il diritto dell’Unione, può esclusivamente basarsi sul diritto nazionale o sui criteri stabiliti dal diritto nazionale. In caso di risposta negativa, se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione, in particolare i tre criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Köbler al fine di dichiarare la responsabilità dello «Stato», debbano essere interpretati nel senso che la sussistenza dei requisiti ai fini della dichiarazione di responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici di tale Stato deve essere valutata sulla base del diritto nazionale. |
2) |
Se le norme e i principi fondamentali del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il requisito della tutela giurisdizionale effettiva), in particolare le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di responsabilità dello Stato membro pronunciate nelle cause Francovich, Brasserie du pêcheur e Köbler, inter alia, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità di cosa giudicata delle sentenze che violano il diritto dell’Unione pronunciate da giudici dello Stato membro che decidono in ultimo grado esclude la dichiarazione di responsabilità per danni in capo allo Stato membro. |
3) |
Se, alla luce della direttiva 89/665/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (1), e della direttiva 92/13/CEE, del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, la procedura di ricorso in materia di appalti pubblici con riferimento ad appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie e il controllo giudiziale della decisione amministrativa adottata in tale procedura, siano rilevanti ai fini del diritto dell’Unione. In caso di risposta affermativa, se il diritto dell’Unione e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (inter alia, le sentenze pronunciate nelle cause Kühne & Heitz, Kapferer e, in particolare, Impresa Pizzarotti) siano rilevanti rispetto alla necessità di rendere ammissibile il riesame, come mezzo di impugnazione straordinario, derivante dal diritto nazionale in relazione al controllo giudiziale della decisione amministrativa adottata nella suddetta procedura di ricorso in materia di appalti pubblici. |
4) |
Se le direttive sulla procedura di ricorso in materia di appalti pubblici (ossia la direttiva 89/665/CEE, nel frattempo modificata dalla direttiva 2007/66/CE, e la direttiva 92/13/CEE) debbano essere interpretate nel senso che è conforme ad esse una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici nazionali dinanzi ai quali pende la controversia principale sono legittimati a non tenere in considerazione un fatto che deve essere oggetto di esame ai sensi di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea — pronunciata in un procedimento di rinvio pregiudiziale nell’ambito di una procedura di ricorso in materia di appalti pubblici –, fatto che, del resto, non è nemmeno preso in considerazione dai giudici nazionali che si pronunciano in un procedimento avviato in seguito alla domanda di riesame presentata avverso la decisione adottata nella controversia principale. |
5) |
Se la direttiva 89/665/CEE, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 3 della stessa, e la direttiva 92/13/CEE, in particolare gli articoli 1 e 2 della stessa, — in particolare, alla luce delle sentenze rese nelle cause Willy Kempter, Pannon GSM e VB Pénzügyi Lízing, nonché Kühne & Heitz, Kapferer e Impresa Pizzarotti –, debbano essere interpretate nel senso che è conforme con tali direttive, con il requisito della tutela giurisdizionale effettiva e con i principi di equivalenza ed efficacia, una normativa nazionale, o una sua applicazione, ai sensi della quale, malgrado una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, emessa in un procedimento di rinvio pregiudiziale prima che sia pronunciata la sentenza nel procedimento di secondo grado, stabilisca un’interpretazione rilevante delle norme di diritto dell’Unione, il giudice dinanzi al quale pende la causa respinga tale interpretazione in quanto tardiva e successivamente il giudice adito con la domanda di riesame non consideri il riesame ammissibile. |
6) |
Qualora, sulla base del diritto nazionale, si debba ammettere il riesame al fine di ristabilire l’ordine costituzionale in forza di una nuova decisione della Corte costituzionale, se si debba ammettere il riesame, in ossequio al principio di equivalenza e al principio sancito dalla sentenza Transportes Urbanos, nel caso in cui non sia stato possibile tenere in considerazione una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel procedimento principale in ragione di quanto prescritto dal diritto nazionale in materia di termini processuali. |
7) |
Se la direttiva 89/665/CEE, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 3 della stessa, e la direttiva del Consiglio 92/13/CEE, in particolare gli articoli 1 e 2 della stessa, debbano essere interpretate alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-2/06, Willy Kempter, ai sensi della quale il singolo non è tenuto a invocare specificamente la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso che le procedure di ricorso in materia di appalti pubblici disciplinate da tali direttive possono essere avviate soltanto in forza di un ricorso che contenga una descrizione esplicita della violazione lamentata in materia di appalti pubblici — articolo e comma specifici –, ossia che nell’ambito della procedura di ricorso in materia di appalti pubblici possono essere esaminate soltanto le violazioni che il ricorrente abbia indicato mediante riferimento alla disposizione violata — articolo e comma specifici — in materia di appalti pubblici, mentre in qualsiasi altro procedimento amministrativo e civile è sufficiente che il singolo presenti le circostanze di fatto e le prove a loro fondamento, e l’autorità o il giudice competente statuisce sul ricorso in conformità al suo contenuto. |
8) |
Se il requisito della violazione sufficientemente caratterizzata, sancito dalle sentenze Köbler e Traghetti, debba essere interpretato nel senso per cui non sussiste tale violazione quando il giudice che si pronuncia in ultimo grado, disattendendo esplicitamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea consolidata e citata nel modo più dettagliato — che trova finanche fondamento in vari pareri giuridici, — respinge la domanda del singolo di sollevare una questione pregiudiziale sulla necessità di ammettere il riesame, basandosi sull’illogica tesi secondo cui la normativa dell’Unione — in tal caso, in particolare, le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — non prevede norme che disciplinano il riesame, malgrado sia stata a tal fine citata, anche nel modo più dettagliato, la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell’Unione europea, ivi inclusa la sentenza Impresa Pizzarotti, che dichiara proprio la necessità del riesame con riferimento alla procedura in materia di appalti pubblici. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-238/81, CILFIT, ci si chiede con quale grado di dettaglio debba giustificarsi il giudice nazionale che non ammetta il riesame, discostandosi dall’interpretazione giuridica obbligatoria fornita dalla Corte di giustizia. |
9) |
Se i principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza di cui agli articoli 19 TUE e 4, paragrafo 3, TUE, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui all’articolo 49 TFUE, e la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CEE, debbano essere interpretati nel senso che [non ostano a] che le autorità e i giudici competenti, disattendendo manifestamente il diritto dell’Unione applicabile, respingano, uno dopo l’altro, i ricorsi presentati dal ricorrente in ragione della sua esclusione da una procedura in materia di appalti pubblici, ricorsi per i quali, se del caso, è necessario predisporre numerosi documenti, con un considerevole impegno in termini economici e di tempo, o partecipare a udienze e, sebbene sia vero che sussiste teoricamente la possibilità di dichiarare la responsabilità per danni causati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, la normativa pertinente non consente al ricorrente di chiedere al giudice un risarcimento per i danni subiti a seguito dei provvedimenti illegittimi. |
10) |
Se i principi stabiliti nelle sentenze Köbler, Traghetti e Saint Giorgio debbano essere interpretati nel senso che non è risarcibile il danno causato dal fatto che, disattendendo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il giudice dello Stato membro che decide in ultimo grado non abbia ammesso la domanda di riesame tempestivamente presentata dal ricorrente, nell’ambito della quale quest’ultimo avrebbe potuto chiedere la rifusione delle spese sostenute. |
(1) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU 2007, L 335, pag. 31).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 3 novembre 2017 — Kiss Gyula / CIB Bank Zrt. e altri
(Causa C-621/17)
(2018/C 022/40)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Kiss Gyula
Convenuti: CIB Bank Zrt., Kiss Emil, Kiss Gyuláné
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il requisito relativo alla redazione in modo chiaro e comprensibile di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che, in un contratto di mutuo stipulato con i consumatori, tale requisito è soddisfatto da una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, che determina in modo preciso l’importo delle spese, delle commissioni e degli altri oneri (in prosieguo, congiuntamente: le «spese») a carico del consumatore, il relativo metodo di calcolo e il momento in cui devono essere pagati, la quale, tuttavia, non precisa a fronte di quali servizi specifici vengono pagate dette spese; oppure, se esso debba essere interpretato nel senso che il contratto deve altresì indicare quali siano tali servizi specifici. In quest’ultimo caso, se sia sufficiente che il contenuto del servizio reso possa dedursi dalla denominazione della spesa. |
2) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che la clausola contrattuale in materia di spese utilizzata nella presente fattispecie, senza che sia possibile individuare inequivocabilmente, in base al contratto, quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, determina, a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
22.1.2018 |
IT |
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C 22/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Investigatory Powers Tribunal — London (Regno Unito) il 31 ottobre 2017 — Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a.
(Causa C-623/17)
(2018/C 022/41)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Investigatory Powers Tribunal — London
Parti
Ricorrente: Privacy International
Resistenti: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service
Questioni pregiudiziali
In una fattispecie in cui:
a) |
le capacità delle SIA (1) di usare i BCD (2) di cui dispongono sono essenziali per la tutela della sicurezza nazionale del Regno Unito, anche ai fini di combattere il terrorismo, lo spionaggio e la proliferazione delle armi nucleari; |
b) |
un aspetto fondamentale dell’utilizzo di BCD da parte delle SIA consiste nel rilevare minacce alla sicurezza nazionale precedentemente ignote, attraverso tecniche di raccolta non mirate che si basano sull’aggregazione di BCD in un unico luogo, la cui principale utilità consiste nell’individuazione e nell’elaborazione tempestiva di obiettivi, oltre a fornire una base d’azione a fronte di una minaccia imminente; |
c) |
il fornitore di una rete di comunicazioni elettroniche non è successivamente tenuto a trattenere i BCD (oltre il periodo previsto per esigenze aziendali), che vengono quindi conservati unicamente dallo Stato (attraverso le SIA); |
d) |
il giudice nazionale ha accertato (con talune riserve) che le garanzie relative all’uso di BCD da parte delle SIA sono conformi con i requisiti imposti dalla CEDU (3); e |
e) |
il giudice nazionale ha accertato che l’imposizione delle prescrizioni specificate nei punti da 119 a 125 della sentenza [del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C-203/15 e C-698/15 (EU:C:2016:970)] (in prosieguo: le «prescrizioni della sentenza Watson»), ove applicabili, vanificherebbe le misure adottate dalle SIA per proteggere la sicurezza nazionale, mettendo perciò a rischio la sicurezza del Regno Unito; |
1) |
Se, tenuto conto dell’articolo 4 TUE e dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE (4), relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (la «direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche»), la prescrizione contenuta in un ordine rivolto da un ministro (Secretary of State) a un gestore di reti di comunicazione elettronica di fornire dati di comunicazione in massa alle agenzie di sicurezza e di intelligence («SIA») di uno Stato membro rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se al menzionato ordine ministeriale si applichi alcuna delle prescrizioni della sentenza Watson o qualsiasi altra prescrizione oltre a quelle imposte dalla CEDU. In caso affermativo, in qual misura ed entro quali limiti si applichino tali prescrizioni, tenuto conto dell’esigenza fondamentale delle SIA di utilizzare tecniche di acquisizione in massa e di trattamento automatizzato per proteggere la sicurezza nazionale, e altresì in qual misura le capacità di cui trattasi, qualora altrimenti conformi alla CEDU, possano essere seriamente ostacolate dall’imposizione di dette prescrizioni. |
(1) Agenzie di sicurezza e di intelligence.
(2) Dati di comunicazione in massa.
(3) Convenzione europea per i diritti umani e le libertà fondamentali.
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).
22.1.2018 |
IT |
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C 22/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski Sud u Rijeci (Croazia) il 9 novembre 2017 — Anica Milivojević / Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen
(Causa C-630/17)
(2018/C 022/42)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Općinski Sud u Rijeci
Parti
Ricorrente: Anica Milivojević
Resistente: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano alle disposizioni della Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (legge sulla nullità dei contratti di prestito che presentano aspetti internazionali stipulati nella Repubblica di Croazia con un creditore non autorizzato; Narodne novine n. 72/2017), in particolare al disposto dell’articolo 10 di tale legge, che stabilisce la nullità dei contratti di prestito e di altri atti giuridici redatti in conseguenza del contratto di prestito concluso tra un debitore (ai sensi degli articoli 1 e 2, primo trattino della citata legge) e il creditore non autorizzato (ai sensi dell’articolo 2, secondo trattino, della legge medesima) o sono basati su di esso, sebbene siano stati conclusi prima dell’entrata in vigore di detta legge e con effetto a partire dalla loro stipulazione, con la conseguenza che ognuna delle parti contraenti è obbligata a restituire alla controparte tutto quello che ha ricevuto in forza del contratto nullo e che, qualora ciò non risulti possibile o nel caso in cui la natura della prestazione eseguita osti alla restituzione, impone il pagamento di un indennizzo pecuniario adeguato in funzione dei prezzi correnti al momento in cui viene emessa la decisione giurisdizionale. |
2) |
Se il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), in particolare gli articoli 4, paragrafo 1, e 25, debba essere interpretato nel senso che osta al disposto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (Narodne novine n. 72/2017), in cui si stabilisce che, nelle controversie riguardanti contratti di prestito che presentano aspetti internazionali ai sensi di tale legge, il debitore può citare il creditore non autorizzato dinanzi ai giudici dello Stato in cui questo è domiciliato o, a prescindere dal domicilio del creditore non autorizzato, dinanzi ai giudici del luogo in cui il debitore abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale, mentre il creditore non autorizzato, ai sensi della citata legge, può avviare un procedimento nei confronti del debitore unicamente dinanzi ai giudici dello Stato in cui lo stesso abbia stabilito il domicilio personale o la sede sociale. |
3) |
Se esista un contratto stipulato da un consumatore ai sensi del disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e delle restanti disposizioni del diritto dell’Unione, allorché il beneficiario del prestito sia una persona fisica che ha concluso un contratto di mutuo al fine di investire in appartamenti per vacanze onde esercitare attività di locazione e offrire un servizio di alloggio privato a turisti. |
4) |
Se il disposto dell’articolo 24, punto 1), del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che i giudici della Repubblica di Croazia sono competenti a conoscere di un procedimento diretto a far dichiarare la nullità di un contratto di prestito e delle corrispondenti dichiarazioni di garanzia e altresì alla cancellazione di un’iscrizione di ipoteca nel registro immobiliare, nel caso in cui, al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestito, tale ipoteca sia stata costituita su immobili del debitore situati nel territorio della Repubblica di Croazia. |
22.1.2018 |
IT |
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C 22/31 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2017 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-678/17)
(2018/C 022/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J. Loewenthal, A. Bouchagiar, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che l’Irlanda, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie per recuperare dalla Apple Sales International e dalla Apple Operations Europe l’aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione (UE) 2017/1283 della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple (…) (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 di tale decisione, nonché dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE; |
— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Conformemente alla decisione della Commissione europea del 30 agosto 2016 relativa all’aiuto di Stato SA.38373, l’Irlanda avrebbe dovuto recuperare entro quattro mesi l’aiuto di Stato illegale e incompatibile concesso alla Apple Sales International (in prosieguo: l’«ASI») e alla Apple Operations Europe (in prosieguo: l’«AOE»). L’aiuto derivava da due ruling fiscali emanati dall’Irlanda in favore dell’ASI e dell’AOE il 29 gennaio 1991 ed il 23 maggio 2007, che consentivano a tali società di determinare, su base annua sino al 2014, l’imposta sulle società da esse dovuta in Irlanda.
L’Irlanda non ha recuperato l’aiuto di Stato entro quattro mesi dalla notifica della decisione della Commissione, come era obbligata a fare. Inoltre, l’Irlanda non ha ancora adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione della Commissione.
Tribunale
22.1.2018 |
IT |
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C 22/33 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2017 — Red Bull / EUIPO — Optimum Mark (Combinazione dei colori blu e argento)
(Cause riunite T-101/15 e T-102/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione dei colori blu e argento - Impedimento assoluto alla registrazione - Rappresentazione grafica sufficientemente chiara e precisa - Necessità di una disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante - Legittimo affidamento - Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 022/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentante: A. Renck, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Marques (Leicester, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente R. Mallinson e F. Delord, successivamente R. Mallinson, solicitors)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Optimum Mark sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: R. Skubisz, M. Mazurek, J. Dudzik e E. Jaroszyńska-Kozłowska, avvocati)
Oggetto
Due ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2014 (rispettivamente procedimento R 2037/2013-1 e procedimento R 2036/2013-1), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Optimum Mark e la Red Bull.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Red Bull GmbH è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Optimum Mark sp. z o.o. |
3) |
La Marques si farà carico delle proprie spese. |
22.1.2018 |
IT |
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C 22/33 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2017 — adp Gauselmann / EUIPO (Juwel)
(Causa T-31/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Juwel - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 022/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Schifko e A. Söder, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2015 (procedimento R 2571/2014-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Juwel come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/34 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2017 — Polskie Zdroje / EUIPO (perlage)
(Causa T-239/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo perlage - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 022/46)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polskie Zdroje sp. z o.o. sp.k. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: T. Gawrylczyk, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2016 (procedimento R 1129/2015-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo perlage come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Polskie Zdroje sp. z o.o. sp.k. è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/35 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2017 — Steel Invest & Finance (Luxembourg) / Commissione
(Causa T-254/16) (1)
((«Aiuti di Stato - Settore siderurgico - Aiuti concessi dal Belgio a favore di svariate imprese del settore siderurgico - Decisione con cui si dichiarano gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero - Obbligo di motivazione - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato»))
(2018/C 022/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: E. van den Broucke, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmenteÉ. Gippini Fournier e K. Herrmann, successivamente É. Gippini Fournier, V. Bottka e G. Luengo, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/2041 della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Duferco (GU 2016, L 314, pag. 22).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA sopporterà le proprie spese. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/35 |
Sentenza del Tribunale 30 novembre 2017 — FTI Touristik / EUIPO — Prantner e Giersch (Fl)
(Causa T-475/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea Fl - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore fly.de - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001]»))
(2018/C 022/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: FTI Touristik GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: A. Parr, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Harald Prantner (Amburgo, Germania) e Daniel Giersch (Monaco, Monaco) (rappresentanti: S. Eble e Y.-A. Wolff, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2016 (procedimento R 480/2015-5), relativa all’opposizione tra la FTI Touristik e i sigg. Prantner e Giersch.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FTI Touristik GmbH è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/36 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2017 — Bilde / Parlamento
(Causa T-633/16) (1)
((«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Competenza del segretario generale - Electa una via - Diritti della difesa - Onere della prova - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Diritti politici - Parità di trattamento - Sviamento di potere - Indipendenza dei deputati - Errore di fatto - Proporzionalità»))
(2018/C 022/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dominique Bilde (Lagarde, Francia) (rappresentante: G. Sauveur, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e A. Jensen, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 23 giugno 2016 relativa al recupero presso la ricorrente dell’importo di EUR 40 320 indebitamente versati per attività di assistenza parlamentare, della notifica e delle misure di esecuzione di tale decisione contenute nelle lettere del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento del 30 giugno e del 6 luglio 2016 nonché della relativa nota di addebito del 29 giugno 2016 e, dall’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa, in particolare, della decisione in parola.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Dominique Bilde sopporterà le proprie spese, nonché quelle sopportate dal Parlamento europeo. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/37 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2017 — Montel / Parlamento
(Causa T-634/16) (1)
((«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Competenza del segretario generale - Electa una via - Diritti della difesa - Onere della prova - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Diritti politici - Parità di trattamento - Sviamento di potere - Indipendenza dei deputati - Errore di fatto - Proporzionalità»))
(2018/C 022/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sophie Montel (Saint-Vit, Francia) (rappresentante: G. Sauveur, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer, A. Jensen, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 24 giugno 2016, relativa al recupero presso la ricorrente dell’importo di EUR 77 276,42 indebitamente versato a titolo dell’assistenza parlamentare, all’annullamento della notifica e delle misure di esecuzione di tale decisione contenute nelle lettere del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento del 5 e del 6 luglio 2016, nonché della nota di addebito relativa al recupero di detta somma del 4 luglio 2016 e, dall’altra, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito a causa, in particolare, di detta decisione.
Dispositivo
1) |
La decisione del segretario generale del Parlamento del 24 giugno 2016, relativa al recupero presso la sig.ra Sophie Montel della somma di EUR 77 275,42 indebitamente versata a titolo dell’assistenza parlamentare e la nota di addebito relativa a detta somma del 4 luglio 2016 sono annullate con riferimento alle somme versate nel periodo compreso tra il febbraio e l’aprile 2015. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/37 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2017 — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO –Nadal Esteban (STYLO & KOTON)
(Causa T-687/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo STYLO & KOTON - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001] - Assenza di malafede»])
(2018/C 022/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentanti: J. Güell Serra e E. Stoyanov Edissonov, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Joaquín Nadal Esteban (Alcobendas, Spagna) (rappresentante: J. Donoso Romero, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2016 (procedimento R 1779/2015-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret e il sig. Nadal Esteban.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/38 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2017 — Hanso Holding / EUIPO (REAL)
(Causa T-798/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo REAL - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2018/C 022/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hanso Holding AS (Tromsø, Norvegia) (rappresentante: M. Wirtz, avocat
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2016 (procedimento R 2405/2015-2), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo REAL come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Hanso Holding AS è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/39 |
Sentenza del Tribunale 30 novembre 2017 — Toontrack Music / EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)
(Causa T-895/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea SUPERIOR DRUMMER - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2017/1001]»))
(2018/C 022/53)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Toontrack Music (Umeå, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 ottobre 2016 (procedimento R 2438/2015-5), riguardante la registrazione del segno denominativo SUPERIOR DRUMMER come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Toontrack Music AB è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/39 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2017 — Laboratorios Ern / EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences)
(Causa T-909/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NRIM Life Sciences - Marchio nazionale denominativo anteriore RYM - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2001]»])
(2018/C 022/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Anil K. Sharma (Hillingdon, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 (procedimento R 2376/2015–5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e il sig. Sharma.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Laboratorios Ern, SA, è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/40 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2017 — Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY)
(Causa T-50/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TO CREATE REALITY - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001]»])
(2018/C 022/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: E. Stolz, U. Stelzenmüller e J. Weiser, avvocati)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul e S. Hanne, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2016 (procedimento R 995/2016–5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo TO CREATE REALITY come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart è condannata alle spese. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/40 |
Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 — Digital Rights Ireland / Commissione
(Causa T-670/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti - Società senza scopo di lucro di diritto irlandese - Mancanza di protezione dei dati personali per le persone giuridiche - Responsabile del trattamento - Ricorso in nome di membri e di organizzazioni - Ricorso nell’interesse del pubblico - Irricevibilità»))
(2018/C 022/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irlanda) (rappresentante: E. McGarr, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU 2016, L 207, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dall’Irlanda, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dagli Stati Uniti d’America, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica francese, dalla Business Software Alliance (BSA), dalla Microsoft Corporation, dalla Quadrature du Net, dalla French Data Network, dalla Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs e dall’Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir). |
3) |
La Digital Rights Ireland Ltd è condannata alle spese, eccettuate quelle relative alle istanze d’intervento. |
4) |
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica francese, la BSA, la Microsoft Corporation, la Quadrature du Net, la French Data Network, la Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs e l’UFC — Que choisir sopporteranno le rispettive spese afferenti alle istanze di intervento. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/41 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 novembre 2017 — Nexans France e Nexans / Commissione
(Causa T-423/17 R)
((«Procedimento sommario - Concorrenza - Cavi elettrici - Rigetto di una domanda di trattamento riservato di determinate informazioni contenute in una decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))
(2018/C 022/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Nexans France (Courbevoie, Francia) e Nexans (Courbevoie) (rappresentanti: G. Forwood, A. Rogers e A. Oh, e M. Powell, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. Meessen e I. Zaloguin, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2017) 3051 final della Commissione, del 2 maggio 2017, relativa a una richiesta di trattamento riservato (caso COMP/AT.39610 — Cavi elettrici), in quanto tale domanda viene respinta riguardo agli elementi risultanti da un sequestro presso le ricorrenti e presso un altro operatore economico, e, dall’altro, a ordinare alla Commissione di astenersi dal pubblicare una versione della sua decisione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014 (caso COMP/AT.39610 — Cavi elettrici), contenente tali elementi.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
L’ordinanza del 12 luglio 2017, Nexans France e Nexans/Commissione (T-423/17 R), è revocata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
22.1.2018 |
IT |
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C 22/42 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Ruiz Jayo e altri/CRU
(Causa T-526/17)
(2018/C 022/58)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: María Concepción Ruiz Jayo (Madrid, Spagna) e altri 3499 ricorrenti (rappresentanti: S. Rodríguez Bajón, F. Cremades García e M. Ruiz Núñez, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso di annullamento e dichiararlo fondato; |
— |
ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dichiarare l’inapplicabilità del regolamento (UE) n. 806/2014 o, in subordine, degli articoli 21, 22, paragrafo 2, lettera a), 24, nonché degli articoli 18 e 23 del citato regolamento (UE) n. 806/2014; |
— |
annullare la decisione CRU/SRB impugnata; |
— |
condannare il CRU/SRB a risarcire i ricorrenti per i danni e i pregiudizi causati alla ricorrente a seguito dell’applicazione di norme contrarie al diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, condannare il CRU a versare ai ricorrenti una compensazione per gli azionisti o i creditori, considerando la valutazione del Banco Popular presentata dai ricorrenti come la valutazione definitiva prevista nel regolamento n. 806/2014, al fine di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero beneficiato di un trattamento migliore se l’ente creditizio oggetto di risoluzione avesse avviato una procedura ordinaria di insolvenza; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è proposto avverso la decisione del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (SRB/EES/2017/08), che approva la risoluzione del Banco Popular Español, S.A.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
22.1.2018 |
IT |
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C 22/42 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2017 — García Gómez e altri/CRU
(Causa T-693/17)
(2018/C 022/59)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Abel García Gómez (Torrevieja, Spagna), e altri 2 199 ricorrenti (rappresentanti: J. Cremades García, S. Rodríguez Bajón e M. F. Ruiz Núñez, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso di annullamento e dichiararlo fondato; |
— |
ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dichiarare l’inapplicabilità del regolamento (UE) n. 806/2014 o, in subordine, degli articoli 21, 22, paragrafo 2, lettera a), 24, nonché degli articoli 18 e 23 del citato regolamento (UE) n. 806/2014; |
— |
annullare la decisione CRU/SRB impugnata; |
— |
condannare il CRU/SRB a risarcire i ricorrenti per i danni e i pregiudizi subiti a causa dell’applicazione di norme contrarie al diritto dell’Unione; |
— |
in subordine, condannare il CRU a versare ai ricorrenti una compensazione per gli azionisti o i creditori, considerando la valutazione del Banco Popular presentata dai ricorrenti come la valutazione definitiva prevista nel regolamento n. 806/2014, al fine di determinare se gli azionisti e i creditori avrebbero beneficiato di un trattamento migliore se l’ente creditizio oggetto di risoluzione avesse avviato una procedura ordinaria di insolvenza; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è proposto avverso la decisione del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (SRB/EES/2017/08), che approva la risoluzione del Banco Popular Español, S.A.
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/43 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2017 — DuPont de Nemours e a./Commissione
(Causa T-719/17)
(2018/C 022/60)
Lingua processuale: l’inglese.
Parti
Ricorrenti: DuPont de Nemours (Germania) GmbH (Neu-Isenburg, Germania) e 12 altri (rappresentanti: D. Waelbroeck, I. Antypas e A. Accarain, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle parti
Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva flupirsulfuron metile (in prosieguo: il «FPS») e il ritiro delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (1); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento PPP (n. 1107/2009) (2), del regolamento di rinnovo (n. 1141/2010) (3), del regolamento CLP (1272/2008) (4) e della direttiva sulla sperimentazione animale (2010/63) (5):
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul riferimento a orientamenti nuovi e non noti, in violazione del principio della certezza del diritto, dei diritti della difesa e di varie disposizioni di diritto dell’Unione:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla mancata esecuzione di una valutazione del rischio completa in violazione dei diritti della difesa e di varie disposizioni di diritto dell’Unione:
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità:
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione:
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e delle legittime aspettative della DuPont:
|
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 218, pag. 7).
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (GU 2010, L 322, pag. 10).
(4) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
(5) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU 2010, L 276, pag. 33).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/45 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2017 — PP e a. / SEAE
(Causa T-727/17)
(2018/C 022/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: PP, PQ e UQ (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare e statuire quanto segue:
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’eccezione d’illegittimità nei limiti in cui la decisione adottata dal convenuto di applicare un limite al rimborso delle spese scolastiche eccedenti il massimale previsto dallo Statuto, contestata nella specie, nonché la nota del 15 aprile 2016 sulla quale esso si basa e le Guidelines violerebbero lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e l’allegato X di quest’ultimo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione individuale per le seguenti censure:
|
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/46 |
Ricorso proposto il 24 ottobre 2017 — Marinvest e Porting/Commissione
(Causa T-728/17)
(2018/C 022/62)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovenia) e Porting d.o.o. (Izola-Isola) (rappresentanti: G. Cecovini Amigoni e L. Daniele, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 27.07.2017, C (2017) 5049 final (State Aid SA.45220 (2016/FC) — Slovenia — Alleged aid in favor of Komunala Izola d.o.o.), comunicata a Marinvest e Porting in data 16 agosto 2017; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del 27.07.2017, C (2017) 5049 final (Aiuto di Stato SA.45220 (2016/FC) — Slovenia — Presunto aiuto a favore di Komunala Izola d.o.o.), comunicata a Marinvest e Porting in data 16 agosto 2017.
1. |
Primo motivo relativo alla violazione del diritto al contraddittorio derivante dall’utilizzo nella decisione impugnata di elementi del tutto nuovi, non menzionati dalla Commissione nella lettera di invito a presentare osservazioni, alla violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della Carta, alla violazione del principio generale del contraddittorio e alla violazione dell’art. 24, par. 2, del regolamento 2015/1589
|
2. |
Secondo motivo relativo alla violazione del diritto al contraddittorio derivante dal diniego di accedere al fascicolo e di essere ascoltati prima dell’adozione della decisione finale, alla violazione del diritto fondamentale ad una buona amministrazione, previsto dall’art. 41 della Carta, alla violazione del principio generale del contraddittorio, alla violazione dell’art. 24, par. 2, del regolamento 2015/1589 e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione
|
3. |
Terzo motivo relativo alla errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio al commercio transfrontaliero, alla violazione dell’art. 107, par. 1, TFUE, alla violazione della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, alla violazione del principio generale del legittimo affidamento e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione
|
4. |
Quarto motivo relativo alla errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in relazione al requisito del pregiudizio alla concorrenza e al commercio transfrontaliero, all’errata ricostruzione e snaturamento dei fatti e all’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione
|
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/48 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2017 — Escribà Serra e altri/CRU
(Causa T-731/17)
(2018/C 022/63)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Juan Escribà Serra (Girona, Spagna) e altri 8 ricorrenti (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e condannare quest’ultimo a risarcire il danno subito dai ricorrenti derivante dall’insieme delle sue azioni ed omissioni che hanno privato i ricorrenti della totalità dei loro investimenti in obbligazioni subordinate del Banco Popular Español, S.A.; |
— |
condannare il Comitato a versare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno subito, l’importo di EUR 1 726 504 (l’«importo esigibile»), ripartito come segue:
|
— |
maggiorare l’importo esigibile di interessi compensativi a decorrere dal 7 giugno 2017 e fino alla pronuncia della sentenza che definirà il presente ricorso; |
— |
maggiorare l’importo esigibile degli interessi di mora corrispondenti a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale dell’importo esigibile, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti; |
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-659/17, Vallina Fonseca/Comitato di risoluzione unico.
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/48 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2017 — ViaSat / Commissione
(Causa T-734/17)
(2018/C 022/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà, e S. Semey, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita di rigetto della Commissione del 24 agosto 2017, derivante dall’assenza di risposta nei termini da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, alla domanda di conferma presentata dal richiedente per l’accesso ai documenti del 10 luglio 2017 in relazione alla richiesta di accesso ai documenti registrata il 2 maggio 2017 con il numero 2017/2592, nella parte in cui riguarda informazioni prodotte o scambiate nell’ambito di un invito a presentare candidature per i sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite; |
— |
condannare la Commissione alle spese, comprese quelle degli eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul mancato adempimento, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha proceduto ad un esame specifico e concreto dei documenti richiesti. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/49 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2017 — STIF-IDF / Commissione
(Causa T-738/17)
(2018/C 022/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret e C. Rydzynski, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui essa definisce, nel suo articolo 3, i «contributi C2 concessi dallo STIF nell'ambito del CT2» come «regime di aiuti cui [è stata data] illegalmente esecuzione», ma compatibile con il mercato interno; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che inficerebbe la decisione impugnata nella specie, cioè la decisione (UE) 2017/1470 della Commissione europea, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île-de-France (GU 2017, L 209, pag. 24). Una siffatta violazione sarebbe stata commessa dalla Commissione nel qualificare i contributi C2 nell’ambito del CT2 come aiuti di Stato, considerando che la misura conferiva ai suoi beneficiari un vantaggio economico. Il ricorrente considera, inoltre, che la Commissione, nella sua analisi, abbia commesso diversi errori di diritto e di valutazione nel pervenire alla conclusione che il quarto criterio della giurisprudenza Altmark non fosse soddisfatto nel caso di specie. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata, relativamente all’inosservanza del quarto criterio della giurisprudenza Altmark e all’esistenza di un vantaggio economico. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/50 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — TrekStor / EUIPO — Beats Electronics (i.Beat)
(Causa T-748/17)
(2018/C 022/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: avv.ti O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch,)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «i.Beat» — Marchio dell’Unione europea n. 5 009 139
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2017 nei procedimenti riuniti R 2175/2016-4 e R 2213/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa respinge il ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di annullamento del convenuto del 29 settembre 2016 e pertanto accoglie la domanda di decadenza della richiedente la nullità e dichiara decaduti i suoi diritti riguardo al marchio dell’Unione europea n. 005009139; |
— |
respingere la domanda di decadenza della richiedente; |
— |
condannare la richiedente la dichiarazione di nullità e l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/50 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2017 — TrekStor / EUIPO — Beats Electronics (i.Beat jess)
(Causa T-749/17)
(2018/C 022/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «i.Beat jess» Marchio dell’Unione europea n. 4 728 895
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2017 nel procedimento R 2234/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa accoglie la domanda di decadenza della richiedente la nullità e dichiara decaduti i suoi diritti riguardo al marchio dell’Unione europea n. 4 728 895; |
— |
respingere la domanda di decadenza della richiedente; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001; |
— |
Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/51 |
Ricorso proposto il 10 novembre 2017 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione
(Causa T-750/17)
(2018/C 022/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentata da: P. Hoffman, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 29 agosto 2017 che rifiuta l’accesso alle osservazioni della Commissione europea e al parere circostanziato della Repubblica di Malta, emessi nell’ambito della procedura di notifica 2016/398/PL riguardante la modifica della legge polacca in materia di giochi di azzardo; |
— |
condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti nonché sulla violazione dell’articolo 296 TFUE
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei considerando 3, 7 e 9, dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2015/1535 (1), e dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 (2)
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE e sullo snaturamento dei fatti
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 e dell’articolo 296 TFUE
|
(1) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 241, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).
(3) Sentenza del 7 settembre 2017, Francia/Schlyter (C-331/15 P, EU: C:2017:639).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/53 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2017 — CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP)
(Causa T-756/17)
(2018/C 022/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbH (Berlino, Germania) (rappresentante: P.-C. Thielen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo «WORLD LAW GROUP» — Domanda di registrazione n. 14 667 844
Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2017, procedimento R 329/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata relativa alla domanda di registrazione di marchio n. 14 667 844 nella misura in cui la domanda di registrazione di marchio è respinta; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/53 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2017 — Perfect Bar / EUIPO (PERFECT BAR)
(Causa T-758/17)
(2018/C 022/70)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso in questione: marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «PERFECT BAR» — Domanda di registrazione n. 15 374 085
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2017, procedimento R 2439/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e autorizzare la registrazione del marchio richiesto, ossia la domanda di marchio dell’Unione europea n. 015374085 «PERFECT BAR»; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese derivanti dal procedimento dinanzi al Tribunale e all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/54 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2017 — Perfect Bar / EUIPO (PERFECT Bar)
(Causa T-759/17)
(2018/C 022/71)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso in questione: marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «PERFECT Bar» — Domanda di registrazione n. 15 376 064
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2017, procedimento R 2440/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e autorizzare la registrazione del marchio richiesto, ossia la domanda di marchio dell’Unione europea n. 015376064 «PERFECT BAR»; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese derivanti dal procedimento dinanzi al Tribunale e all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/55 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2017 — Meesenburg Großhandel / EUIPO (Triotherm+)
(Causa T-760/17)
(2018/C 022/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meesenburg Großhandel KG (Flensburg, Germania) (rappresentante: D. Freiherr von Oldershausen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Triotherm+» — Domanda di registrazione n. 15 186 471
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 settembre 2017 nel procedimento R 1786/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/55 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2017 — Grammer/EUIPO (Rappresentazione di una figura geometrica)
(Causa T-762/17)
(2018/C 022/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Grammer AG (Amberg, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (rappresentazione di una figura geometrica) — Domanda di registrazione n. 15 389 621
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2017 nel procedimento R 2250/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/56 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2017 — Septona /EUIPO — Intersnack Group (welly)
(Causa T-763/17)
(2018/C 022/74)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Septona AVEE (Oinofyta, Grecia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «welly» — Domanda di registrazione n. 13 085 519
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12/07/2017 nel procedimento R 1525/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/56 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2017 — Kiku / UCVV — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
(Causa T-765/17)
(2018/C 022/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kiku GmbH (Cornaiano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresda, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV
Titolare della varietà vegetale controversa: controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Titolo controverso: privativa per la varietà di mela «PINOVA» — Certificato n. EU 1298
Procedimento dinanzi all’UCVV: Procedimento di annullamento
Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 16 agosto 2017, procedimento A005/2016
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UCVV alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 10 e 116, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/57 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2017 — Eglo Leuchten / EUIPO — Di Ka (Design di lampade)
(Causa T-766/17)
(2018/C 022/76)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Austria) (rappresentante: H. Lauf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2435768-0033
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2017 nel procedimento R 738/2016-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/58 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2017 — Eglo Leuchten/EUIPO — Briloner Leuchten (lampada da parete)
(Causa T-767/17)
(2018/C 022/77)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Austria) (rappresentante: H. Lauf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Briloner Leuchten GmbH (Brilon, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2435768-0036
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2017 nel procedimento R 746/2016-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/58 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2017 — roelliroelli confectionery schweiz/EUIPO — Tanner (ALPRAUSCH)
(Causa T-769/17)
(2018/C 022/78)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: roelliroelli confectionery schweiz GmbH (St. Gallen, Svizzera) (rappresentanti: S. Overhage e R. Böhm, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: André Tanner (Schindellegi, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 218 671 del marchio denominativo «ALPRAUSCH»
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o agosto 2017 nel procedimento R 1596/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/59 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2017 — Café del Mar e altri / EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)
(Causa T-772/17)
(2018/C 022/79)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spagna), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) e Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (rappresentanti: F. Miazzetto e J. L. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Café del Mar» — Marchio dell’Unione europea n. 2 090 520
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2017 nel procedimento R 1540/2015-5
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare la nullità del marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Café del Mar» n. 2 090 520; |
— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e il titolare del marchio di cui si chiede la nullità alle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/60 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2017 — Café del Mar e altri / EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)
(Causa T-773/17)
(2018/C 022/80)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spagna), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) e Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (rappresentanti: F. Miazzetto e J. L. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Café del Mar» — Marchio dell’Unione europea n. 1 054 303
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2017 nel procedimento R 1542/2015-5
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare la nullità del marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Café del Mar» n. 1 054 303; |
— |
condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e il titolare del marchio di cui si chiede la nullità alle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/60 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2017 — Café del Mar e altri/EUIPO — Guiral Broto (C del M)
(Causa T-774/17)
(2018/C 022/81)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spagna), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) e Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (rappresentanti: F. Miazzetto e J. L. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «C del M» — Marchio dell’Unione europea n. 5 889 126
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2017 nel procedimento R 1618/2015-5
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare la nullità del marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «C del M» n. 5 889 126; |
— |
dichiarare che le spese del presente procedimento sono a carico del convenuto e che quelle risultanti dal procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso dell’EUIPO sono sopportate dal proprietario del marchio di cui si chiede la nullità. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/61 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2017 — Pan/EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA)
(Causa T-777/17)
(2018/C 022/82)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Xianhao Pan (Roma, Italia) (rappresentante: M. Oliva, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Entertainment One UK Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: il ricorrente
Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «TOBBIA» — Marchio dell’Unione europea n. 11 775 509
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017, procedimento R 1776/2016-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare in toto la decisione impugnata. |
Motivi invocati
— |
Difetto di motivazione, violazione del metodo di valutazione della relazione tra i marchi nonché mancata valutazione per quanto attiene alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi; |
— |
Violazione dell’articolo 8, lettera b), paragrafo 1, in relazione all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/62 |
Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 — Baradel e a. / FEI
(Causa T-509/16) (1)
(2018/C 022/83)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 274 del 21.9.2013 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-72/13 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o settembre 2016).
22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/62 |
Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2017 — António Conde & Companhia / Commissione
(Causa T-244/17) (1)
(2018/C 022/84)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.