ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 14/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 14/02 |
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2018/C 14/03 |
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2018/C 14/04 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2018/C 14/05 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2018/C 14/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2018/C 14/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2018/C 14/08 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 14/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8736 — Toohil Telecom/Eircom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2018/C 14/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 14/01)
Il 4 gennaio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8718. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 gennaio 2018
(2018/C 14/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2277 |
JPY |
yen giapponesi |
135,81 |
DKK |
corone danesi |
7,4496 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89043 |
SEK |
corone svedesi |
9,8335 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1799 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,6708 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,531 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,90 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1686 |
RON |
leu rumeni |
4,6278 |
TRY |
lire turche |
4,6442 |
AUD |
dollari australiani |
1,5434 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5263 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,6050 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6828 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6223 |
KRW |
won sudcoreani |
1 305,74 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,1034 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9040 |
HRK |
kuna croata |
7,4340 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 337,05 |
MYR |
ringgit malese |
4,8568 |
PHP |
peso filippino |
61,753 |
RUB |
rublo russo |
69,2832 |
THB |
baht thailandese |
39,194 |
BRL |
real brasiliano |
3,9237 |
MXN |
peso messicano |
23,1195 |
INR |
rupia indiana |
77,9805 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/3 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o febbraio 2018
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
(2018/C 14/03)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 421 dell’8.12.2017, pag. 16.
Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
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MT |
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PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.2.2018 |
… |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
1.1.2018 |
31.1.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,13 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
1,89 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/4 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 14/04)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Spagna
Oggetto della commemorazione : siti del patrimonio culturale e naturale mondiale dell'Unesco - Santiago
Descrizione del disegno : la città di Santiago di Compostela è stata dichiarata patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO nel 1985, in considerazione della sua bellezza urbanistica e della sua integrità monumentale, che si aggiungono agli echi profondi del significato spirituale e culturale della città in epoca medievale, legato al pellegrinaggio del Cammino di Santiago.
Il Cammino di Santiago si compone di una vasta rete di antichi itinerari di pellegrinaggio che si estendono in tutta l'Europa e si incontrano presso la tomba di san Giacomo a Santiago di Compostela, nel nord-ovest della Spagna.
Il disegno riproduce la scultura di Santiago posta al centro della Puerta Santa della Cattedrale di Santiago di Compostela. A sinistra, a semicerchio, è riportata la dicitura “ESPAÑA”, in basso a sinistra l'anno di emissione, “2018”, e sotto il marchio della zecca.
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura stimata :
Data di emissione :
o
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio “Economia e finanza” del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/5 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 14/05)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Andorra
Oggetto della commemorazione : il 25o anniversario della Costituzione di Andorra
Descrizione del disegno : il disegno raffigura il “Monumento agli uomini e alle donne di Andorra che hanno voluto la Costituzione”, che si trova nella piazza del Consell General (il Parlamento di Andorra). Questo monumento mostra le sagome di un uomo e di una donna e commemora la volontà espressa dai cittadini di Andorra, nel referendum del 14 marzo 1993, di diventare uno Stato costituzionale, democratico e sociale, come previsto dall'articolo 1 della Costituzione. A destra del monumento è riprodotta la cartina geografica di Andorra con l'iscrizione latina “VIRTVS VNITA FORTIOR” (nell'unità la virtù è più forte), che è il motto del Principato di Andorra. Attorno al disegno figurano le diciture “25è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ 1993-2018” (25o anniversario della Costituzione 1993-2018) e il nome del paese, “ANDORRA”.
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Tiratura stimata :
Data di emissione : primo trimestre del 2018
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio “Economia e finanza” del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Garante europeo della protezione dei dati
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/6 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle garanzie e deroghe previste dall’articolo 89 RGPD nell’ambito di una proposta di regolamento relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)
(2018/C 14/06)
Il progetto di regolamento relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, proposto dalla Commissione europea previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, solleva, di per sé, poche questioni in termini di protezione dei dati. Tuttavia, dalle modifiche proposte nel contesto delle discussioni in seno al Consiglio emergono questioni nuove, inizialmente non presenti nella proposta della Commissione. In particolare, se tali modifiche dovessero essere incluse nel testo finale, il progetto di regolamento diventerebbe il primo strumento legislativo dell’UE a prevedere una deroga ai diritti di accesso e di rettifica, nonché al diritto di limitazione e al diritto di opporsi al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi dell’articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Pertanto, il GEPD accoglie con favore il fatto che il Consiglio lo abbia consultato in merito a questo nuovo sviluppo, fornendo in tal modo al GEPD l’opportunità di formulare un parere in questa fase della procedura.
Il presente parere pone l’accento sulla verifica della necessità per le deroghe di cui all’articolo 89 del RGPD, letto alla luce della Carta. Il GEPD sottolinea, in particolare, che i diritti di accesso e di rettifica sono stabiliti all’articolo 8, paragrafo 2, della Carta stessa e sono considerati componenti essenziali del diritto alla protezione dei dati personali. Qualsiasi deroga a tali diritti deve limitarsi a quanto strettamente necessario a conseguire il suo obiettivo e deve rispondere agli elevati requisiti previsti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 89 del RGPD.
Oltre a mettere in luce l’esigenza di una valutazione approfondita della necessità, il parere sottolinea altresì l’esigenza di ridurre al minimo la portata di eventuali limitazioni ed esamina la natura delle garanzie previste. Il parere prende inoltre in esame l’articolo 11 del RGPD, che potrebbe potenzialmente contribuire a rispondere ad alcune preoccupazioni degli istituti nazionali di statistica sollevate dal Consiglio, senza la necessità di deroghe ai sensi dell’articolo 89 del RGPD. In particolare, conformemente all’articolo 11, nei casi in cui un titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l’interessato, i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 20 non si applicano.
Alla luce di quanto precede, il GEPD raccomanda che il Consiglio rivaluti la necessità delle deroghe proposte, sotto il profilo del criterio stabilito all’articolo 89 del RGPD, letto alla luce della Carta. A meno che il legislatore europeo possa fornire ulteriori giustificazioni alla necessità di tali deroghe e adeguare il campo di applicazione delle disposizioni in senso più restrittivo, il GEPD raccomanda di considerare piuttosto in quale misura l’articolo 11 del RGPD potrebbe contribuire a rispondere ai timori legittimi degli istituti nazionali di statistica. Ciò può essere rilevante nelle fasi del trattamento dei dati in cui sono già state cancellate le chiavi che collegano gli individui alle serie di dati che li riguardano e sono state adottate altre misure tecniche e organizzative per assicurare che gli individui non possano essere identificati nuovamente dagli istituti di statistica o da qualsiasi altra parte.
Il GEPD evidenzia, tuttavia, che durante il periodo iniziale, spesso necessario per la preparazione delle statistiche e nel corso del quale gli individui devono rimanere direttamente o indirettamente identificabili, continuano ad applicarsi le norme generali esposte nel RGPD. Il fatto che la messa in atto di misure tecniche e organizzative per fornire alle persone l’accesso e altri diritti potrebbe richiedere risorse finanziarie e umane non costituisce, di per sé, una valida giustificazione per derogare ai diritti degli individui ai sensi del RGPD. Ciò vale per tutti i diritti degli interessati ai sensi del RGPD ed è particolarmente importante per i diritti di accesso e di rettifica espressamente previsti dalla Carta, che costituiscono elementi essenziali del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.
1. INTRODUZIONE E CONTESTO
Il 9 dicembre 2016 la Commissione europea («Commissione») ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 («proposta») (1). La proposta è intesa a creare un sistema più coerente, flessibile e interconnesso di statistiche sulle aziende agricole e a delineare il quadro legislativo per un programma di indagini sulle aziende agricole, a partire da un censimento dell’agricoltura previsto per il 2020.
Il progetto di regolamento in sé, proposto dalla Commissione previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD»), ha sollevato solo poche questioni relative alla protezione dei dati, che sono state trattate in modo adeguato nella proposta. Il GEPD si compiace del fatto di essere stato consultato dalla Commissione prima dell’adozione della proposta e che le sue osservazioni informali siano state prese in considerazione. In particolare, condivide i riferimenti, nel considerando 16, alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le rispettive disposizioni nazionali di attuazione, nonché il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a seconda dei casi. Accoglie inoltre con favore il riferimento, nel considerando 16, al fatto che il GEPD è stato consultato. Dal momento che la proposta, pubblicata il 9 dicembre 2016, non sollevava significative preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei dati, il GEPD ha deciso, in quella fase, di non emettere un parere formale.
Tuttavia, da alcune delle modifiche esaminate nel contesto dei negoziati in seno al Consiglio dell’Unione europea («Consiglio») nel corso del processo legislativo emergono nuove questioni, inizialmente non presenti nella proposta della Commissione. Se tali modifiche dovessero essere incluse nel testo finale, il progetto di regolamento diventerebbe il primo strumento dell’UE a prevedere espressamente una deroga ai diritti di accesso e di rettifica, nonché al diritto di limitazione e al diritto di opporsi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati («RGPD»).
Questo nuovo elemento significativo giustifica un parere del GEPD in questa fase della procedura. Il GEPD accoglie pertanto con favore il fatto che il Consiglio abbia deciso di consultarlo in merito a questo nuovo sviluppo e che gli abbia specificamente richiesto, il 26 settembre 2017, di esaminare tali modifiche proposte nel contesto dei negoziati in seno al Consiglio (4).
Lo scopo del presente parere è fornire raccomandazioni specifiche sul progetto di regolamento, con particolare riguardo ai progetti di modifica pertinenti in discussione in seno al Consiglio. Il punto centrale del presente parere, alla sezione 2, è esaminare e contribuire a valutare se le deroghe proposte soddisfino o meno il criterio di necessità per le deroghe a fini statistici di cui all’articolo 89 del RGPD e all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Inoltre, nella sezione 3 il GEPD fornisce raccomandazioni per quanto riguarda le disposizioni proposte sulle garanzie.
4. CONCLUSIONI
Se le modifiche proposte dovessero essere incluse nel testo finale, il progetto di regolamento diventerebbe il primo strumento legislativo dell’UE a prevedere una deroga ai diritti di accesso e di rettifica, nonché al diritto di limitazione e al diritto di opporsi al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi dell’articolo 89 del RGPD. In considerazione della novità e dell’importanza di questo argomento, il GEPD accoglie con favore e apprezzamento la consultazione del Consiglio e le preoccupazioni di quest’ultimo circa l’impatto che questa proposta potrebbe avere sulla protezione dei dati personali.
— |
Il GEPD raccomanda che il Consiglio rivaluti la necessità delle deroghe proposte sotto il profilo del criterio stabilito all’articolo 89 del RGPD, letto alla luce della Carta. |
— |
A meno che il legislatore europeo possa fornire ulteriori giustificazioni alla necessità di tali deroghe e adeguare il campo di applicazione delle disposizioni in senso più restrittivo, il GEPD raccomanda di considerare piuttosto in quale misura l’articolo 11 del RGPD potrebbe contribuire a rispondere ai timori legittimi degli istituti nazionali di statistica. In particolare, ciò può essere rilevante nelle fasi del trattamento dei dati in cui sono già state cancellate le chiavi che collegano gli individui alle serie di dati che li riguardano e sono state adottate altre misure tecniche e organizzative per assicurare che gli individui non possano essere identificati nuovamente dagli istituti di statistica o da qualsiasi altra parte. |
Qualora in un momento successivo la necessità di deroghe specifiche risultasse giustificata, il GEPD intende formulare le seguenti raccomandazioni supplementari per quanto riguarda l’articolo 12 bis in materia di condizioni e garanzie:
— |
il GEPD accoglie con favore la chiara affermazione che i dati personali non sono utilizzati per adottare misure o decisioni concernenti un determinato interessato; |
— |
il GEPD si compiace altresì della disposizione che prevede che i dati personali siano utilizzati solo a fini statistici; |
— |
il GEPD raccomanda una revisione del testo, affinché preveda chiaramente che il trattamento dei dati personali sia sottoposto a pseudonimizzazione e (anziché o) ad altre garanzie adeguate di cui all’articolo 89, paragrafo 1. |
Bruxelles, 20 novembre 2017
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo della protezione dei dati
(1) COM(2016) 786 final - 2016/0389 (COD).
(2) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(4) Cfr. la nota della presidenza alle delegazioni concernente «il considerando 16 bis e l’articolo 12 bis nel testo della presidenza (protezione dei dati)» (rif. n. 12351/17) datata Bruxelles, 21 settembre 2017. Questo documento è anche disponibile al pubblico nel registro del Consiglio all’indirizzo http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12351-2017-INIT/en/pdf
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/9 |
Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2018 dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2
(2018/C 14/07)
Si comunica che è indetto un invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2018 dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH 2 JU).
Tale piano di lavoro, comprensivo di scadenze e bilanci per le attività, è disponibile sul sito web del Participant Portal (portale del partecipante (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente ad informazioni sulle modalità dell’invito e delle attività relative, nonché le linee guida rivolte ai candidati per presentare la domanda. Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggiornate sullo stesso Participant Portal.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni
(2018/C 14/08)
1. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antisovvenzioni sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Fili di acciaio inossidabile |
India |
Dazio antisovvenzioni |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1.) |
8.9.2018 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8736 — Toohil Telecom/Eircom)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 14/09)
1. |
In data 8 gennaio 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Toohil Telecom acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Eircom. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Toohil Telecom: parte del gruppo di imprese controllato dal sig. Xavier Niel, la cui attività principale consiste in investimenti nei seguenti settori: telecomunicazioni, media, tecnologie, start-up e beni immobili. Il sig. Xavier Niel controlla in particolare Iliad, un'impresa francese operante nella fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile, di accesso a internet e di hosting; — Eircom: Eircom offre un'ampia gamma di servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse, banda larga ad alta velocità, mobili, televisivi, di telefonia via internet e Wi-Fi a consumatori singoli, famiglie, utenti aziendali, clienti grossisti, piccole e medie imprese e enti pubblici nella Repubblica d'Irlanda. Offre inoltre una serie di servizi di connettività a clienti del settore pubblico nell'Irlanda del Nord, nonché a imprese irlandesi con controllate o succursali nel Regno Unito. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8736 — Toohil Telecom/Eircom Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
16.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 14/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 14/10)
1. |
In data 9.1.2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). La notifica riguarda le seguenti imprese:
Canadian Solar e EDF ENR acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Newco. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
Newco opererà nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di lingotti, mattoni e wafer solari. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento: M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.