ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 353

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
20 ottobre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 353/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8362 — Lonza Group/Capsugel) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 353/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2017/C 353/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 14 marzo 2017 in relazione a un progetto di decisione sul Caso M.7932 — Dow/DuPont — Relatore: Bulgaria

3

2017/C 353/04

Relazione finale del consigliere-auditore — Caso M.7932 — Dow/DuPont

6

2017/C 353/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 27 marzo 2017, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.7932 — Dow/DuPont) [notificata con il numero C(2017)1946]  ( 1 )

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2017/C 353/06

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 353/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8522 — Avantor/VWR) ( 1 )

30

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 353/08

Avviso di consultazione pubblica — Nomi di prodotti del Messico da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea

31

2017/C 353/09

Avviso di consultazione pubblica — Nomi di prodotti del Mercosur da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea

34


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8362 — Lonza Group/Capsugel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 353/01)

Il 21 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8362. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 ottobre 2017

(2017/C 353/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1834

JPY

yen giapponesi

133,18

DKK

corone danesi

7,4440

GBP

sterline inglesi

0,89815

SEK

corone svedesi

9,6445

CHF

franchi svizzeri

1,1541

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4190

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,725

HUF

fiorini ungheresi

308,51

PLN

zloty polacchi

4,2392

RON

leu rumeni

4,5958

TRY

lire turche

4,3324

AUD

dollari australiani

1,5033

CAD

dollari canadesi

1,4743

HKD

dollari di Hong Kong

9,2334

NZD

dollari neozelandesi

1,6861

SGD

dollari di Singapore

1,6056

KRW

won sudcoreani

1 339,16

ZAR

rand sudafricani

16,0282

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8310

HRK

kuna croata

7,5088

IDR

rupia indonesiana

15 993,65

MYR

ringgit malese

4,9981

PHP

peso filippino

60,863

RUB

rublo russo

68,1785

THB

baht thailandese

39,200

BRL

real brasiliano

3,7561

MXN

peso messicano

22,2721

INR

rupia indiana

76,9540


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 14 marzo 2017 in relazione a un progetto di decisione sul Caso M.7932 — Dow/DuPont

Relatore: Bulgaria

(2017/C 353/03)

Operazione

1.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercato geografico e del prodotto

3.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con le definizioni fornite dalla Commissione per i mercati rilevanti del prodotto relativamente ai prodotti fitosanitari formulati, in particolare per quanto concerne la segmentazione dei:

3.1.

mercati degli erbicidi,

3.2.

mercati degli insetticidi,

3.3.

mercati dei nematocidi e

3.4.

mercati dei fungicidi.

4.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con le definizioni fornite dalla Commissione per i seguenti mercati rilevanti del prodotto:

4.1.

mercati del rilascio di licenze relative ai principi attivi,

4.2.

mercati delle sementi,

4.3.

mercati dell’editing genomico,

4.4.

mercati dei copolimeri acidi,

4.5.

mercati degli ionomeri,

4.6.

mercati di altri prodotti della scienza dei materiali e

4.7.

mercati dei prodotti speciali.

5.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione relativamente all’ambito della concorrenza in materia di innovazione.

6.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con le definizioni fornite dalla Commissione per i mercati geografici rilevanti relativamente ai:

6.1.

mercati dei prodotti fitosanitari formulati,

6.2.

mercati del rilascio di licenze relative ai principi attivi,

6.3.

mercati delle sementi,

6.4.

mercati dell’editing genomico,

6.5.

mercati dei prodotti della scienza dei materiali e

6.6.

mercati dei prodotti speciali.

7.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la definizione fornita dalla Commissione relativamente alla portata geografica della concorrenza in materia di innovazione.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

8.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati dei seguenti prodotti:

8.1.

erbicidi per cereali, colza, girasole, riso e pascoli,

8.2.

insetticidi per insetti masticatori e succhiatori (inclusi i tripidi) e

8.3.

fungicidi contro il brusone del riso.

9.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in materia di innovazione nel settore fitosanitario per quanto riguarda:

9.1.

le linee di ricerca e i prodotti in fase precoce di sviluppo che andrebbero a sovrapporsi, e

9.2.

l’industria dei prodotti fitosanitari nel suo complesso.

10.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati dei seguenti prodotti:

10.1.

copolimeri acidi e

10.2.

ionomeri.

11.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalle parti il 17 febbraio 2017 rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza.

12.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a seguito delle relazioni tra le attività delle parti nei seguenti mercati:

12.1.

mercati degli erbicidi di pre-emergenza ad ampio spettro per cereali, degli erbicidi di post-emergenza per barbabietole a foglia larga e degli erbicidi di post-emergenza per granturco a foglia larga,

12.2.

mercato degli insetticidi per colza,

12.3.

mercati dei fungicidi per cereali, dei fungicidi contro la rhizoctonia solani del riso, dei fungicidi per orticoltura e floricoltura e dei fungicidi per vitivinicoltura,

12.4.

mercati del controllo dei nematodi,

12.5.

mercati del rilascio di licenze relative ai principi attivi,

12.6.

mercati delle sementi,

12.7.

mercati dell’editing genomico,

12.8.

mercati dei prodotti della scienza dei materiali diversi dai copolimeri acidi e dagli ionomeri e

12.9.

mercati dei prodotti speciali.

13.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo la quale, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 17 febbraio 2017 siano rispettati integralmente, l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno

14.

Il comitato consultivo (9 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/6


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Caso M.7932 — Dow/DuPont

(2017/C 353/04)

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 22 giugno 2016 la Commissione europea (di seguito, «la Commissione») ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2). Con tale operazione le imprese Dow Chemical Company (di seguito, «Dow»), società madre dell’impresa comprendente il gruppo Dow, ed E.I. du Pont de Nemours and Company (di seguito, «DuPont»), società madre dell’impresa comprendente il gruppo DuPont, procedono ad una fusione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni (di seguito, «l’operazione»). Nel prosieguo, Dow e DuPont saranno denominate collettivamente le «parti».

II.   PROCEDIMENTO

2.

Durante la prima fase dell’indagine la Commissione ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e l’accordo SEE. L’11 agosto 2016 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 26 agosto 2016 le parti hanno trasmesso osservazioni scritte in merito alla decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

Comunicazione degli addebiti

3.

Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti in cui ha concluso, in via preliminare, che l’operazione avrebbe ostacolato in modo significativo la concorrenza effettiva, anche in materia di prodotti e innovazione, nel settore della protezione delle colture. Nella comunicazione si constatava inoltre in via preliminare che l’operazione avrebbe ostacolato seriamente la concorrenza effettiva nel settore dei copolimeri acidi e degli ionomeri (collettivamente, «poliolefine»).

4.

Le parti, cui è stato impartito il termine del 21 dicembre 2016 per rispondere alla comunicazione degli addebiti, hanno presentato congiuntamente in tale data la loro risposta, in cui chiedevano di essere ufficialmente sentite.

Accesso al fascicolo

5.

Le parti hanno avuto accesso al fascicolo mediante DVD e posta elettronica criptata nei giorni 8 e 20 dicembre 2016, 6 e 23 gennaio 2017, 2, 15 e 16 febbraio 2017 e 2, 10 e 13 marzo 2017. Una sala dati è stata messa a disposizione dei consulenti esterni delle parti nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2016.

6.

Le parti hanno chiesto alla DG Concorrenza l’accesso a versioni con meno omissis delle relazioni non riservate consultabili nella sala dati e hanno inoltrato successivamente tale richiesta al consigliere-auditore. Di conseguenza, i consulenti esterni sono stati autorizzati ad accedere alle versioni riservate di tali relazioni nei locali della Commissione il 22 dicembre 2016 e il 6 gennaio 2017, al fine di predisporre nuove versioni non riservate, nonché osservazioni riservate destinate alla Commissione.

7.

Sebbene si sia dibattuto, principalmente tra le parti e la DG Concorrenza, in merito alla possibilità o alla fattibilità di prevedere, in sede di audizione ufficiale, disposizioni particolari che permettessero di discutere di informazioni destinate a rimanere riservate per le stesse parti, queste ultime non ne hanno fatto richiesta formale al consigliere-auditore, a seguito del ripristino dell’accesso alle relazioni riservate consultabili nella sala dati. Nel corso dell’audizione ufficiale, le parti hanno affermato di non poter discutere di tali informazioni riservate. Il consigliere-auditore ha avuto tuttavia l’impressione che il modo non riservato in cui esse facevano riferimento agli elementi riservati fosse sufficiente ai fini del diritto di difesa.

Terzi interessati

8.

Le richieste di ammissione in qualità di terzi interessati presentate, rispettivamente, il 17 ottobre 2016 e il 16 dicembre 2016 da BASF SE (di seguito, «BASF») e da Finchimica S.p.A (di seguito, «Finchimica») sono state accolte, rispettivamente, il 24 ottobre 2016 e il 21 dicembre 2016.

9.

Successivamente alla richiesta delle parti di essere sentite oralmente, il consigliere-auditore è stato contattato da numerose entità e persone fisiche che intendevano comparire all’audizione ufficiale. In tali contatti non si è palesato alcun interesse all’esito del procedimento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE. Si è pertanto ritenuto che essi non potessero configurarsi quali richieste di essere sentiti in quanto terzi interessati (3). Il consigliere-auditore ha quindi provveduto a spiegare la procedura e i requisiti per introdurre una richiesta di essere sentiti in quanto terzi interessati, nonché la natura e la funzione dell’audizione ufficiale.

10.

L’audizione ufficiale ha carattere privato e il suo scopo principale — come si evince, tra l’altro, dai considerando 14 e 19 e dagli articoli 10, paragrafo 4, e 11, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, nonché dagli articoli 11 e 14 del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni (4) — è salvaguardare i diritti della difesa, in particolare quello di essere sentiti, offrendo alle parti notificanti e alle altre parti interessate [nel senso di cui all’articolo 11, lettera b), del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni, vale a dire «le parti della concentrazione proposta che non sono parti notificanti, quali ad esempio il venditore o l’impresa oggetto della concentrazione»] la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un’audizione ufficiale. All’occorrenza, possono essere autorizzate a partecipare all’audizione anche le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un interesse sufficiente ad ottenere il diritto di essere sentite. L’audizione ufficiale nei procedimenti relativi alle concentrazioni, analogamente a quella prevista nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non è una riunione o una consultazione pubblica, bensì un’opportunità per le parti di essere sentite per poter integrare le loro dichiarazioni o osservazioni scritte.

11.

Tra le quattro entità che hanno presentato una richiesta di essere sentite come terzi interessati a seguito delle spiegazioni fornite dal consigliere-auditore, quest’ultimo ha ammesso in qualità di terzi interessati nell’ambito del presente procedimento l’Organizzazione europea dei proprietari terrieri (ELO), EuropaBio e Rothamsted Research. Il consigliere-auditore ha ritenuto che una delle quattro entità che avevano chiesto di essere sentite non abbia dimostrato un «interesse sufficiente» ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni e l’ha informata per iscritto, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2011/695/UE.

12.

Dopo l’audizione ufficiale, Bayer Aktiengesellschaft e Monsanto Company, concorrenti delle parti, hanno chiesto e ottenuto di essere ammessi al procedimento come terzi interessati.

13.

Tutti i terzi interessati di cui sopra hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione degli addebiti e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Tutti i terzi interessati che avevano presentato domanda prima della data dell’audizione ufficiale sollecitata dalle parti hanno chiesto di parteciparvi. Il consigliere-auditore ha accolto le richieste di ciascuno dei terzi interessati, ad eccezione di Rothamsted Research, che ha ritirato la domanda di partecipazione.

14.

Nelle loro comunicazioni scritte, [due dei terzi interessati] hanno presentato osservazioni riguardo all’arco di tempo trascorso tra il momento in cui sono stati informati dell’audizione ufficiale e l’audizione stessa. Va rilevato, a tale proposito, che le richieste di essere ammessi al procedimento in qualità di terzi interessati non sono direttamente collegate all’audizione ufficiale. Tali richieste possono essere presentate a decorrere dalla data di notifica della concentrazione, che è stata pubblicata dalla Commissione (5).

Autorità garanti della concorrenza

15.

Le autorità nazionali garanti della concorrenza di ciascuno Stato membro sono state invitate all’audizione. Su richiesta, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha inoltre invitato i rappresentanti del Dipartimento della Giustizia statunitense in qualità di osservatori conformemente alle «disposizioni amministrative del 1999 concernenti la reciproca partecipazione» nel quadro dell’«accordo di cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti» (6), dopo aver ricevuto sia il consenso delle parti, sia garanzie soddisfacenti sulla riservatezza e sull’uso delle informazioni.

Audizione ufficiale

16.

L’audizione ufficiale si è svolta il 9 gennaio 2017 con la partecipazione delle parti, nonché dei loro consulenti legali ed economici esterni, dei terzi interessati (BASF, Finchimica, ELO ed EuropaBio), alcuni dei quali assistiti da consulenti esterni, dei servizi competenti della Commissione, delle autorità garanti della concorrenza di quattro Stati membri (Germania, Finlandia, Francia e Svezia) e del Dipartimento della Giustizia statunitense.

17.

Le parti e la Commissione hanno chiesto e ottenuto sessioni a porte chiuse per alcune sezioni delle loro presentazioni e sessioni di domande e risposte.

Lettere di esposizione dei fatti

18.

Il 20 gennaio 2017 la Commissione ha inviato alle parti una prima lettera di esposizione dei fatti nella quale segnalava ulteriori elementi di prova contenuti nel fascicolo in suo possesso, a sostegno dei risultati preliminari. Il 30 gennaio 2017 le parti hanno trasmesso le loro osservazioni scritte relative a questa prima lettera.

19.

Il 1o febbraio 2017 la Commissione ha inviato alle parti una seconda lettera di esposizione dei fatti, nella quale le informava di ulteriori elementi oggettivi a sostegno di alcune delle conclusioni preliminari. Il 6 febbraio 2017 le parti hanno trasmesso le loro osservazioni scritte relative a questa seconda lettera.

Impegni

20.

Il 7 febbraio 2017 le parti hanno presentato una prima serie di impegni. La Commissione, pertanto, ha ulteriormente prorogato il periodo d’esame di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. I suddetti impegni sono stati sottoposti a una verifica di mercato a decorrere dall’8 febbraio 2017. Alla luce dei risultati di tale verifica, le parti hanno presentato una serie definitiva di impegni il 17 febbraio 2017 («Impegni definitivi»).

Il progetto di decisione

21.

Il progetto di decisione dichiara che l’operazione, modificata sulla base degli impegni definitivi, è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, purché le parti rispettino detti impegni, allegati al progetto di decisione quali condizioni e obblighi.

22.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

III.   CONCLUSIONE

23.

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 16 marzo 2017

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

(3)  La Commissione non ha esercitato il suo potere discrezionale, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni, di invitare qualsiasi altra terza persona, che non fosse «terzo interessato», a presentare osservazioni in occasione dell’audizione ufficiale.

(4)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento di esecuzione del regolamento sulle concentrazioni») (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Nel caso di specie, la notifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 239 dell’1.7.2016, pag. 15).

(6)  Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza – Scambio di lettere interpretative con il governo degli Stati Uniti d’America (GU L 95 del 27.4.1995, pag. 47).


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/9


Sintesi della decisione della Commissione

del 27 marzo 2017

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.7932 — Dow/DuPont)

[notificata con il numero C(2017)1946]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 353/05)

Il 27 marzo 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata in inglese del testo integrale della decisione relativa al caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUZIONE

(1)

Il progetto di decisione accluso dichiara la concentrazione tra The Dow Chemical Company («Dow», USA) e E.I. du Pont de Nemours and Company («DuPont», USA) compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

II.   PROCEDIMENTO

(2)

Il 22 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004. Con tale operazione Dow e DuPont procedono a una fusione totale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni mediante un accordo e piano di fusione dell’11 dicembre 2015 («operazione»). Dow e DuPont sono indicate collettivamente come «le parti», mentre l’impresa risultante dall’operazione è denominata «l’entità risultante dalla concentrazione».

(3)

Con decisione dell’11 agosto 2016 la Commissione ha rilevato che l’operazione suscitava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

(4)

L’indagine approfondita ha confermato i problemi di concorrenza individuati in via preliminare.

(5)

Il 17 febbraio 2017 le parti hanno presentato gli impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l’operazione compatibile con il mercato interno.

(6)

Il 14 marzo 2017 il progetto di decisione è stato discusso con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha espresso parere favorevole sul procedimento nella relazione presentata il 16 marzo 2017.

III.   LE PARTI E L’OPERAZIONE

(7)

L’11 dicembre 2015, Dow e DuPont hanno annunciato una «fusione tra pari» che porterebbe alla nascita di un’entità combinata Dow-DuPont con una capitalizzazione di mercato di circa 130 miliardi di USD. In una seconda fase, Dow e DuPont intendono creare dalle loro attività combinate tre società separate quotate in borsa che si occuperanno rispettivamente di agricoltura, scienza dei materiali e prodotti speciali.

(8)

Dow è una società chimica diversificata che ha sede negli USA e opera nel settore delle materie plastiche e dei prodotti chimici, dell’agronomia, degli idrocarburi e dei prodotti e servizi energetici. Nel 2015, ha generato un fatturato di circa 46 miliardi di EUR.

(9)

DuPont è una società diversificata che ha sede negli USA e produce una vasta gamma di prodotti chimici, polimeri, prodotti chimici per l’agricoltura, sementi, ingredienti alimentari e altri prodotti. Nel 2015, ha generato un fatturato di circa 23 miliardi di EUR.

IV.   DIMENSIONE UE

(10)

Le imprese interessate realizzano insieme un fatturato totale superiore a 5 miliardi di EUR a livello mondiale (2) [Dow: 45 654 miliardi di EUR; DuPont: 21 382 miliardi di EUR (3)]. Ciascuna di esse realizza un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nell’UE [Dow: […] EUR; DuPont: […] EUR (4), ma le due imprese non realizzano oltre i due terzi del loro fatturato totale nell’Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro.

V.   VALUTAZIONE

V.1.   Definizione di mercato rilevante

V.1.1.   Protezione delle colture

(11)

Le società agrochimiche vendono principalmente prodotti formulati a distributori di prodotti fitosanitari o a cooperative di agricoltori. Inoltre, le società agrochimiche di R&S vendono la loro tecnologia sul mercato a monte attraverso la concessione in licenza dei principi attivi a operatori concorrenti del settore della protezione delle colture. Infine, è necessario considerare anche le attività di innovazione svolte dalle società agrochimiche di R&S al fine di individuare e sviluppare nuovi principi attivi che successivamente confluiranno nelle vendite di principi attivi e prodotti formulati.

V.1.1.1.   Mercati dei prodotti fitosanitari formulati

(12)

La Commissione ha constatato che il mercato rilevante per i prodotti formulati presenta segmentazioni corrispondenti alle combinazioni di coltura e specie nociva: gli agricoltori acquistano infatti prodotti fitosanitari formulati per rispondere alle loro particolari esigenze in base alla coltura da trattare, alla specie o alle specie nocive, al periodo ecc.

(13)

La Commissione ha inoltre ritenuto che i mercati dei prodotti formulati abbiano un’estensione geografica nazionale, poiché: i) i clienti hanno esigenze, abitudini e preferenze che dipendono dalla geografia e variano nei diversi paesi del SEE, ii) vi sono differenze nazionali nei prezzi e nell’evoluzione per gli stessi prodotti, iii) le autorizzazioni sono rimaste nazionali.

V.1.1.2.   Mercati delle tecnologie

(14)

L’estensione esatta del mercato dei prodotti e del mercato geografico per la vendita e la concessione in licenza dei principi attivi non è stata precisata perché l’operazione non pone problemi di concorrenza per i mercati delle tecnologie o della fornitura di principi attivi.

V.1.1.3.   Ambiti di innovazione

(15)

Secondo la Commissione, l’innovazione dovrebbe essere considerata non come un mercato di per sé, bensì come un’attività in ingresso sia per i mercati a monte delle tecnologie, sia per i mercati a valle dei prodotti formulati. Ciò non ha impedito tuttavia alla Commissione di valutare l’operazione sul piano delle attività di innovazione svolte dalle parti e dai loro concorrenti.

(16)

Innanzitutto, per valutare la concorrenza sul piano dell’innovazione occorre identificare le società che, a livello industriale, possiedono le risorse e le capacità per individuare e sviluppare nuovi principi attivi.

(17)

In secondo luogo, è opportuno inoltre identificare e analizzare anche gli ambiti in cui si esercita la concorrenza sul piano dell’innovazione nel settore dei prodotti fitosanitari. Gli operatori che si occupano di R&S non innovano per tutti i mercati di prodotti che compongono l’insieme del settore dei prodotti fitosanitari, e non innovano nemmeno in maniera casuale, senza orientare le proprie attività verso ambiti specifici di tale settore. Quando organizzano le loro capacità di innovazione e svolgono le attività di ricerca, gli operatori di R&S hanno obiettivi di scoperta specifici. Un obiettivo di scoperta si basa sulle colture principali e sulle specie nocive principali e può quindi riguardare principi attivi utilizzabili in diversi mercati di prodotti formulati a valle.

(18)

La Commissione ha inoltre ritenuto che la concorrenza tra società di R&S negli ambiti di innovazione operi a livello mondiale, con una forte differenziazione tra le diverse regioni o almeno a livello di SEE.

V.1.2.   Sementi e editing genetico

(19)

Per quanto riguarda le sementi, la Commissione ha constatato che si dovrebbe distinguere tra: i) il mercato a monte della commercializzazione di varietà sementiere e ii) il mercato a valle della commercializzazione di sementi, con un’ulteriore segmentazione basata sui singoli tipi di sementi per colture. La Commissione ha lasciato aperta la questione se il mercato possa essere ulteriormente segmentato sulla base della modificazione genetica delle sementi perché l’operazione non solleverebbe problemi sul piano della concorrenza per eventuali ulteriori segmentazioni. La Commissione ha inoltre constatato che i mercati della commercializzazione delle varietà sementiere hanno dimensioni che si estendono all’intero territorio del SEE, mentre i mercati della commercializzazione di sementi hanno dimensioni nazionali.

(20)

Per quanto riguarda l’editing genetico, l’estensione esatta del mercato dei prodotti rilevante non è stata precisata perché l’operazione non solleverebbe problemi sul piano della concorrenza al livello dell’editing genetico, a prescindere dal fatto che si considerino le diverse famiglie di nucleasi ingegnerizzate come appartenenti allo stesso mercato dei prodotti rilevante. Per lo stesso motivo, la Commissione ha ritenuto che l’estensione esatta del mercato geografico rilevante per l’editing genetico possa non essere precisata.

V.1.3.   Scienza dei materiali

(21)

L’operazione riguarda in modo specifico prodotti in polietilene a bassa densità realizzati con processi ad alta pressione, in particolare copolimeri acidi («ACP») e ionomeri.

(22)

Gli ACP sono prodotti mediante polimerizzazione ad alta pressione di etilene e un monomero, costituito da: i) acido acrilico glaciale, da cui si ottengono copolimeri etilene-acido acrilico («EAA»), oppure ii) acido metacrilico glaciale, da cui si ottengono copolimeri etilene-acido metacrilico («EMAA»).

(23)

La Commissione ha constatato che il mercato dei prodotti rilevante è il mercato complessivo degli ACP. La Commissione ha tuttavia lasciato aperta la questione se tale mercato si possa ulteriormente segmentare sulla base delle diverse applicazioni dei prodotti, del monomero a partire dal quale vengono prodotti gli ACP o del contenuto di acido degli ACP. La Commissione ha ritenuto che il mercato geografico rilevante si estenda almeno al territorio del SEE.

(24)

Gli ionomeri sono polimeri contenenti legami ionici tra le catene. Sono prodotti sulla base di ACP. DuPont produce e vende ionomeri a base di EMAA, mentre Dow produce e vende ionomeri a base di EAA.

(25)

La Commissione ha constatato che il mercato dei prodotti rilevante è il mercato complessivo degli ionomeri. La Commissione ha anche ritenuto che il mercato geografico rilevante sia il SEE, in particolare, in ragione dei flussi commerciali e dell’origine dei prodotti acquistati nel mercato degli ionomeri.

(26)

L’estensione esatta dei mercati dei prodotti e geografici per gli altri prodotti della scienza dei materiali che danno origine a mercati interessati non è stata precisata perché l’operazione non susciterebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza a tale livello.

V.1.4.   Prodotti speciali

(27)

L’operazione combina anche le attività delle parti relative ai cosiddetti prodotti speciali (ossia le attività di DuPont nei settori elettronica e comunicazioni, sicurezza e protezione, nutrizione e salute e bioscienze industriali e le attività di Dow nel settore dei materiali per elettronica). La definizione esatta del mercato dei prodotti e del mercato geografico in relazione ai prodotti rilevanti non è stata precisata perché l’operazione non susciterebbe preoccupazioni per la concorrenza a prescindere dalla definizione dei mercati.

V.2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(28)

La Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati dei seguenti prodotti: i) erbicidi per cereali, colza, girasole, riso e foraggi, ii) insetticidi per il controllo di insetti masticatori e succhiatori, iii) fungicidi per il controllo del brusone del riso, iv) ACP e v) ionomeri nel SEE, nonché la concorrenza sul piano dell’innovazione nel settore della protezione delle colture, compresi i prodotti in fase di scoperta per erbicidi, insetticidi e fungicidi.

V.2.1.   Protezione delle colture

V.2.1.1.   Concorrenza basata sui prodotti e sui prezzi

A)   Erbicidi

(29)

La Commissione ha constatato che le parti sono operatori con un forte posizionamento nei settori degli erbicidi per cereali nella maggior parte dei paesi del SEE, entrambe con un’ampia gamma di prodotti di successo per applicazioni primaverili contro le infestanti a foglia larga. Negli erbicidi per colza, riso e foraggi, Dow è uno dei principali operatori in molti paesi del SEE e DuPont è un concorrente più piccolo ma con una forte posizione. Il portafoglio combinato delle parti è destinato a diventare ancora più forte e più integrato con il prossimo lancio di Arylex e Rinskor, due promettenti nuovi prodotti di Dow che probabilmente cattureranno una quota significativa del mercato. [Arylex rafforzerà l’offerta Dow di prodotti per cereali e colza mentre Rinskor rafforzerà l’offerta di prodotti per riso]. Le parti, in particolare DuPont, stanno anche sviluppando vari erbicidi innovativi, molti dei quali superano gli standard del settore.

(30)

La Commissione ha inoltre constatato che fornitori concorrenti di erbicidi difficilmente potrebbero condizionare l’entità risultante dalla concentrazione nei mercati interessati. I pochi concorrenti rimanenti con attività di R&S integrate nel campo degli erbicidi si concentrano principalmente su aree di prodotto diverse, mentre la concorrenza delle imprese generiche è limitata per effetto delle strategie di difesa efficaci attuate dalle parti. L’indagine della Commissione non ha evidenziato, nei prodotti in sviluppo presso i concorrenti, prodotti in grado di modificare le future dinamiche concorrenziali a loro favore.

(31)

La Commissione ha concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati dei prodotti per cereali (prodotti di pre- e post-emergenza e post-emergenza per infestanti a foglia larga e prodotti di post-emergenza ad ampio spettro), colza (prodotti di post-emergenza per infestanti a foglia larga), girasole (prodotti di post-emergenza per infestanti a foglia larga), riso (prodotti di post-emergenza ad ampio spettro) e foraggi (prodotti selettivi).

(32)

Nei prodotti per i cereali la Commissione ha constatato che l’operazione creerebbe una posizione dominante, rafforzerebbe una posizione dominante e/o eliminerebbe un’importante pressione concorrenziale nei mercati degli erbicidi di post-emergenza per il controllo di infestanti a foglia larga in 21 paesi del SEE (5); nei mercati degli erbicidi di pre-emergenza per il controllo delle infestanti a foglia larga in quattro paesi del SEE (6); e nei mercati degli erbicidi di post-emergenza ad ampio spettro in cinque paesi del SEE (7).

(33)

Nei prodotti per la colza la Commissione ha constatato che l’operazione rafforzerebbe una posizione dominante a causa dell’eliminazione di un concorrente attuale o potenziale nei mercati degli erbicidi di post-emergenza per il controllo di infestanti a foglia larga in tutti i paesi del SEE eccetto l’Austria e potenzialmente in sette paesi del SEE (8).

(34)

Nei prodotti per il girasole la Commissione ha constatato che l’operazione rafforzerebbe una posizione dominante per gli erbicidi di post-emergenza per infestanti a foglia larga in 12 paesi del SEE (9).

(35)

Nei prodotti per il riso la Commissione ha constatato che nei mercati degli erbicidi di post emergenza ad ampio spettro l’operazione creerebbe una posizione dominante in tre paesi del SEE (10).

(36)

[Nei prodotti per i foraggi la Commissione ha constatato che l’operazione creerebbe una posizione dominante o rafforzerebbe una posizione dominante nei mercati degli erbicidi selettivi in cinque paesi del SEE] (11).

(37)

Inoltre, la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati degli erbicidi di pre-emergenza ad ampio spettro per cereali, degli erbicidi di post-emergenza per il controllo delle infestanti a foglia larga della barbabietola e degli erbicidi di post-emergenza per il controllo delle infestanti a foglia larga del mais, malgrado le sovrapposizioni tra le parti.

B)   Insetticidi

(38)

La Commissione ha constatato che le parti vendono diversi insetticidi di successo, tra cui prodotti recenti efficaci contro vari insetti in molti tipi di colture e hanno profili tossicologici generalmente buoni. Tali insetticidi includono il campione di vendite Rynaxypyr di DuPont e i prodotti a base di spinosine di Dow. Le parti stanno anche sviluppando o introducendo una serie di insetticidi promettenti.

(39)

La Commissione ha anche constatato che sebbene su vari mercati siano presenti fornitori concorrenti di insetticidi, la loro capacità di condizionare l’entità risultante dalla concentrazione sarebbe probabilmente limitata in molte circostanze. Alcuni dei prodotti dei concorrenti (quali i neonicotinoidi) sono oggetto di significative pressioni normative che probabilmente ne limiteranno la commerciabilità in futuro. L’indagine della Commissione non ha evidenziato, nei portafogli di sviluppo dei concorrenti, potenziali prodotti campioni di vendite.

(40)

La Commissione ha concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per alcuni mercati legati al controllo degli insetti masticatori (quali i lepidotteri, i coleotteri e i ditteri) e degli insetti succhiatori (quali gli emitteri).

(41)

Per il controllo degli insetti masticatori in varie colture (ortofrutticole, mais e cotone) la Commissione ha riscontrato che l’operazione determinerebbe la creazione di una posizione dominante con quote di mercato rilevanti o l’eliminazione di un’importante forza concorrenziale in vari paesi del SEE (12).

(42)

Nel controllo degli insetti succhiatori in alcune colture ortofrutticole la Commissione ha constatato che l’operazione determinerebbe l’eliminazione di un’importante forza concorrenziale in particolare in Spagna e in Italia.

(43)

Infine, la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nei mercati degli insetticidi per colza, malgrado le sovrapposizioni tra le parti, perché l’incremento della quota di mercato determinato dalla concentrazione sarebbe modesto […].

C)   Fungicidi

(44)

Per i fungicidi contro il brusone del riso, la Commissione ha constatato che Dow detiene attualmente una posizione dominante con il triciclazolo in Italia, Grecia e Spagna. DuPont ha appena registrato un prodotto efficace per il controllo del brusone del riso: il picoxystrobin. L’operazione rafforzerebbe quindi l’attuale posizione dominante di Dow. Inoltre, il numero limitato di prodotti concorrenti probabilmente non consentirebbe di contrastare questa posizione dominante rafforzata. La Commissione ha quindi concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati del controllo del brusone del riso in Italia, Grecia e Spagna.

(45)

Per i fungicidi per cereali, nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione ha sollevato obiezioni basate sul fatto che Dow e DuPont hanno principi attivi importanti e concorrenti in fase di sviluppo con nuovi memorandum d’intesa. Tuttavia, alla luce degli ulteriori elementi presentati dalle parti, la Commissione ha ritenuto che le parti siano attualmente operatori di dimensioni molto ridotte ed è poco probabile che accrescano il loro potere di mercato in misura sufficiente ad ostacolare una concorrenza effettiva. Inoltre, i concorrenti probabilmente continuerebbero a costituire una forza concorrenziale in grado di esercitare un effetto di controbilanciamento e di condizionare le parti.

(46)

Nel complesso, alla luce dei risultati dell’indagine di mercato e degli elementi a sua disposizione, la Commissione ha quindi constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva relativamente a tali mercati.

(47)

La Commissione ha inoltre rilevato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno per quanto riguarda gli altri mercati interessati dei fungicidi (fungicidi per il controllo dell’oidio dei cereali in Repubblica ceca, Slovacchia e Regno Unito; fungicidi per cereali in Slovenia; fungicidi per il controllo della rhizoctonia solani del riso in Italia, Spagna e Grecia; fungicidi per orticoltura e floricoltura in Repubblica ceca e Slovacchia; fungicidi per vitivinicoltura in Austria, Ungheria e Regno Unito).

D)   Nematocidi

(48)

Nella sua comunicazione degli addebiti la Commissione ha sollevato obiezioni basate sul fatto che Dow e DuPont sono gli attuali leader nei rispettivi segmenti del mercato dei prodotti per il controllo dei nematodi, ossia i nematocidi chimici fumiganti e non fumiganti. Inoltre, il principio attivo del [nome del prodotto] di DuPont, attualmente in fase di sviluppo, probabilmente rafforzerebbe la posizione di mercato combinata delle parti, una volta immesso sul mercato. Tuttavia, alla luce degli ulteriori elementi presentati dalle parti, la Commissione ha ritenuto che i prodotti di Dow e DuPont siano fortemente differenziati e che le loro applicazioni sovrapposte non rappresentino che una parte minima del mercato totale.

(49)

Nel complesso, alla luce dei risultati dell’indagine di mercato e degli elementi a sua disposizione, la Commissione ha quindi constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva relativamente al controllo dei nematodi nel SEE, comprese tutte le segmentazioni per paese e per coltura.

V.2.1.2.   Concorrenza sul piano dell’innovazione

(50)

In primo luogo, secondo la Commissione le caratteristiche di mercato del settore della protezione delle colture indicano che la rivalità è probabilmente un fattore propulsivo importante per l’innovazione, e che è probabile che una fusione tra innovatori rivali importanti porti a una riduzione dell’innovazione. Infatti: i) i singoli mercati dei prodotti fitosanitari sono contendibili sulla base dell’innovazione; ii) vista la valida protezione assicurata dai diritti di proprietà intellettuale, ci si può attendere che l’innovatore originale colga i benefici delle proprie innovazioni impedendo ai rivali di imitare le innovazioni di successo; iii) l’innovazione si basa perlopiù su innovazioni a livello di prodotti; iv) è improbabile che il consolidamento tra innovatori rivali si associ ad efficienze; v) il timore di cannibalizzazione dei propri prodotti esistenti è un disincentivo a innovare che probabilmente sarebbe rafforzato da una fusione tra innovatori rivali.

(51)

In queste circostanze, la letteratura economica sulla concorrenza e sull’innovazione sostiene una teoria del danno sulla base del fatto che una fusione tra innovatori concorrenti, riducendo la rivalità nel settore e aumentando la cannibalizzazione delle vendite esistenti e future, determina probabilmente una diminuzione dell’incentivo a innovare per le imprese partecipanti alla concentrazione. Le suddette caratteristiche del mercato possono anche spiegare il fatto che, in passato, la concentrazione nel settore si è accompagnata a una diminuzione dell’innovazione.

(52)

In secondo luogo, vari elementi indicano che l’operazione avverrebbe in un settore già caratterizzato da una concorrenza oligopolistica sul piano dell’innovazione, come indica in particolare quanto segue:

in seguito a ondate successive di consolidamenti, sono rimaste solo cinque imprese globali con attività di R&S integrate, ossia BASF, Bayer, Dow, DuPont e Syngenta,

gli ostacoli all’ingresso e all’espansione sono molto forti sia a livello di scoperta che a livello di sviluppo,

altri attori quali gli innovatori giapponesi, Monsanto Sumitomo o FMC non hanno capacità e incentivi simili.

(53)

La Commissione ha inoltre ritenuto che in ragione degli attivi, delle capacità e dei punti di forza differenziati, della capacità produttiva limitata e degli incentivi differenziati, il numero di operatori con capacità e incentivi simili a ogni livello dell’innovazione è probabilmente addirittura inferiore ai cinque operatori globali con attività di R&S integrate.

(54)

In terzo luogo, secondo la Commissione nella situazione pre-operazione le parti sarebbero concorrenti più attivi e importanti sul piano dell’innovazione di quanto suggerisca la semplice analisi delle rispettive quote a valle e della rispettiva spesa destinata all’innovazione. Questo vale in particolare per DuPont.

(55)

In quarto luogo, la Commissione ha rilevato che, in molti ambiti dell’innovazione, le parti sono state in passato concorrenti diretti e importanti e probabilmente continueranno a esserlo in futuro. Vi sono vari mercati in cui le parti hanno introdotto o stanno introducendo/sviluppando prodotti concorrenti per sottrarsi vicendevolmente ricavi. Inoltre, entrambe le parti hanno in fase iniziale di sviluppo vari prodotti originati dalle rispettive linee di ricerca che sottrarrebbero probabilmente ricavi all’altra parte in futuro. Negli ambiti di innovazione in cui si collocano questi prodotti in fase iniziale di sviluppo vi sono pochi concorrenti alternativi altrettanto efficienti già esistenti o in fase di sviluppo.

(56)

In quinto luogo, la Commissione ha esaminato i documenti dei piani di integrazione delle parti, in particolare: i) i piani di bilancio delle attività di R&S per la protezione delle colture dopo l’operazione rispetto al bilancio preventivo di R&S combinato delle parti senza l’operazione; ii) i piani relativi all’organico delle parti dopo l’operazione rispetto all’organico combinato delle parti senza l’operazione; iii) gli obiettivi riguardanti nuovi principi attivi dopo l’operazione rispetto agli obiettivi combinati delle parti senza l’operazione. Sulla base di tali documenti, la Commissione ha [appurato i piani delle parti relativamente alla spesa di R&S per la protezione delle colture e all’organico, nonché agli obiettivi dell’entità risultante dalla concentrazione in termini di numero di nuovi principi attivi].

(57)

Visti i fattori suddetti, la Commissione ha concluso che l’operazione probabilmente ridurrebbe in misura significativa la concorrenza sul piano dell’innovazione in diversi ambiti di innovazione nel settore della protezione delle colture e nell’industria in generale. La Commissione ha concluso che la riduzione degli incentivi all’innovazione e delle capacità di innovazione si manifesterebbero probabilmente con:

una riduzione immediata degli incentivi a proseguire alcune attività di innovazione esistenti (con la cessazione, il reindirizzamento o il rallentamento di linee di ricerca o prodotti in fase iniziale di sviluppo) nel caso di linee di ricerca sovrapposte e prodotti in fase iniziale di sviluppo tra le parti, e

una riduzione degli incentivi a sviluppare a lungo termine lo stesso numero di nuovi prodotti previsto negli obiettivi combinati delle parti senza l’operazione.

(58)

Secondo la Commissione, la presenza di operatori di R&S attivi nella fase di scoperta e di società con capacità di scoperta probabilmente non controbilancerebbe la riduzione dei risultati dell’innovazione indotta dall’operazione. Per quanto riguarda i tre operatori con attività di R&S integrate, la Commissione ritiene improbabile che accrescano le proprie attività di innovazione per controbilanciare la riduzione della concorrenza delle parti sul piano dell’innovazione ricavandone un vantaggio, in quanto: i) hanno attivi, capacità e punti di forza differenziati; ii) hanno limiti di capacità produttiva a livello di pre-sviluppo e sviluppo; iii) non hanno gli incentivi per competere in modo aggressivo sul mercato.

V.2.2.   Sementi

(59)

La Commissione ha constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva relativamente ai mercati di commercializzazione delle sementi e commercializzazione delle varietà sementiere, nonché relativamente al rapporto verticale tra i mercati a monte (commercializzazione delle varietà sementiere) e i mercati a valle (commercializzazione delle sementi).

(60)

La Commissione ha constatato che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per quanto riguarda le tecnologie di editing genetico.

V.2.3.   Scienza dei materiali

(61)

Le attività delle parti danno origine a tre mercati interessati a livello orizzontale: i) ACP, ii) ionomeri e iii) polimeri innestati con anidride maleica («MAH»). Tuttavia, alla luce dell’indagine di mercato e delle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha constatato che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva solo nel mercato degli ACP e degli ionomeri.

(62)

ACP. Con l’operazione il numero di fornitori di ACP nel SEE scenderebbe da quattro a tre. La riduzione della concorrenza tra le parti porterebbe a un aumento del potere di mercato dell’entità risultante dalla concentrazione per effetto della contiguità delle parti e dell’incapacità dei due concorrenti rimanenti di influenzare gli incentivi delle parti ad aumentare i prezzi.

(63)

In seguito all’operazione, le possibilità per i clienti di cambiare fornitore sarebbero limitate. Inoltre, la pressione concorrenziale esercitata da prodotti diversi (ad esempio prodotti diversi dagli ACP) è limitata; vi sono forti ostacoli all’ingresso e all’espansione e il potere degli acquirenti non sarebbe sufficiente a controbilanciare i significativi effetti non coordinati derivanti dall’operazione.

(64)

La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato degli ACP a causa di effetti non coordinati, in particolare perché eliminerebbe un’importante pressione concorrenziale.

(65)

Ionomeri. DuPont detiene una quota di mercato superiore a [80-90] %, sia in ricavi che in volume, tanto nel SEE quanto a livello mondiale. Gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali indicano che secondo una giurisprudenza consolidata quote di mercato molto grandi – 50 % o superiori – possono costituire di per sé la prova dell’esistenza di una posizione di mercato dominante.

(66)

Gli ionomeri di Dow risultano essere un’importante e diretta alternativa a quelli di DuPont, con potenzialità di crescita della loro influenza concorrenziale in assenza dell’operazione. La Commissione ha quindi ritenuto che malgrado la sua quota di mercato ([0-5 %]) Dow eserciti una pressione concorrenziale apprezzabile su DuPont. Inoltre, l’indagine di mercato non ha indicato una pressione concorrenziale significativa esercitata da fornitori di ionomeri diversi da Dow.

(67)

La Commissione ha anche ritenuto che gli ionomeri non siano soggetti a una pressione concorrenziale sufficiente da parte di altri prodotti poliolefinici nelle relative applicazioni. In più, il mercato è caratterizzato da forti ostacoli all’ingresso e all’espansione e il potere degli acquirenti non è sufficiente a controbilanciare gli effetti negativi derivanti dall’operazione relativamente agli ionomeri.

(68)

La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato degli ionomeri a causa di effetti non coordinati, rafforzando in particolare la posizione dominante di DuPont.

(69)

L’operazione dà inoltre origine a diversi mercati interessati a livello verticale. Tuttavia, in base ai dati di mercato forniti dalle parti, non vi sono problemi di concorrenza e l’indagine di mercato non ha indicato che la concorrenza sarebbe ostacolata in modo significativo relativamente ai seguenti prodotti: i) elastomeri poliolefinici (a monte) – polimeri innestati con MAH/poliammidi nylon/poliossimetilene (a valle); ii) acrilato di metile (a monte) – elastomero etilene-acrilico (a valle); iii) glicidil metacrilato/butil acrilato (a monte) – terpolimeri di etilene: E/nBA/GMA (a valle); iv) acido metacrilico glaciale (a monte) – ACP (a valle).

V.2.4.   Prodotti speciali

(70)

La Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno per effetto delle sovrapposizioni orizzontali tra le parti per quanto riguarda i seguenti prodotti: i) prodotti per l’eliminazione dei residui dopo processi di etching («PERR») e ii) membrane traspiranti per edilizia; nonché per effetto dei collegamenti verticali che interessano le attività delle parti relative ai seguenti prodotti: i) polimeri fotoresist e fotoresist 248 nm; ii) membrane traspiranti per edilizia e sistemi per coibentazione «a tetto rovescio»; iii) (idrossipropil)metilcellulosa e ingredienti alimentari; iv) glicole propilenico in applicazioni nel settore alimentare, delle bioscienze industriali e agricolo; v) isopropanolamine e prodotti PERR.

VI.   MISURE CORRETTIVE

(71)

Per rendere l’operazione compatibile con il mercato interno per quanto riguarda la concorrenza a livello di prezzi e di prodotti nei mercati degli: i) erbicidi per cereali, colza, girasole, riso e foraggi, ii) insetticidi per il controllo di insetti masticatori e succhiatori, (iii) fungicidi contro il brusone del riso, iv) ACP e v) ionomeri nel SEE e per quanto riguarda la concorrenza sul piano dell’innovazione nel settore della protezione delle colture, compresi i prodotti in fase di scoperta per erbicidi, insetticidi e fungicidi, le parti hanno presentato una prima serie di impegni. La Commissione ha svolto una verifica di mercato su tali impegni. In risposta alle questioni emerse nella verifica di mercato, il 17 febbraio 2017 le parti hanno presentato una serie di impegni definitivi.

(72)

Gli impegni definitivi presentati dalle parti consistono essenzialmente nella cessione a un unico acquirente di una parte consistente degli attivi di DuPont nel settore della protezione delle colture («attività Protezione delle colture da cedere»). Inoltre, gli impegni definitivi prevedono la cessione a un unico acquirente delle attività ACP e ionomeri di Dow («attività Poliolefine da cedere»).

VI.1.   Protezione delle colture

(73)

In base agli impegni definitivi, le parti si impegnano a cedere un’attività Protezione delle colture da cedere costituita da quanto segue: i) la divisione Erbicidi e la divisione Insetticidi e ii) la divisione R&S, con la sola eccezione degli attivi R&S non ceduti dall’entità risultante dalla concentrazione.

(74)

Scendendo nei particolari, la divisione Erbicidi è costituita dai prodotti DuPont nei mercati a valle degli erbicidi per i quali la Commissione ha espresso riserve, ossia tifensulfuron, tribenuron, metsulfuron, chlorsulfuron, etametsulfuron, triflusulfuron, flupirsulfuron, azimsulfuron e lenacil.

(75)

La divisione Insetticidi è costituita dai prodotti DuPont nei mercati a valle degli insetticidi per i quali la Commissione ha espresso riserve, ossia Rynaxypyr, Cyazypyr e Indoxacarb.

(76)

La divisione R&S è costituita dall’organizzazione di R&S da cedere e dai prodotti in ricerca e sviluppo da cedere:

prodotti in fase di sviluppo da cedere: tutti i prodotti fitosanitari in fase di sviluppo di DuPont da cedere nel segmento degli erbicidi e degli insetticidi nonché i prodotti in fase di scoperta nel segmento dei fungicidi. I prodotti in fase di ricerca e sviluppo da cedere comprendono anche la libreria DuPont di composti […],

organizzazione di R&S da cedere: organizzazione mondiale di R&S di DuPont, tranne gli attivi e il personale esplicitamente elencati nelle attività non cedute.

(77)

L’attività Protezione delle colture da cedere comprende diverse strutture di produzione nonché strutture di formulazione e confezionamento di DuPont. Per la divisione R&S comprende: i) la struttura di scoperta DuPont di Stine; ii) 14 strutture di biologia sul campo o centri di sviluppo e iii) il laboratorio per la protezione delle colture di DuPont […].

(78)

L’attività Protezione delle colture da cedere comprende [300-400] dipendenti per la divisione Erbicidi e [1 200-1 300] dipendenti per la divisione Insetticidi, tra cui addetti alla produzione, alle vendite e al marketing, a funzioni tecniche e a funzioni relative alle forniture. La divisione R&S comprende [400-500] dipendenti che corrispondono a tutto il personale dell’organizzazione di R&S di DuPont tranne il personale non ceduto.

(79)

Le divisioni Erbicidi e Insetticidi comprendono anche tutti i prodotti di DuPont, i suoi marchi, clienti, elenchi di clienti, registrazioni, eventuali studi e risultati di test che DuPont ha effettuato o ha in corso alla conclusione, per permettere il rinnovo di registrazioni da cedere e prodotti, etichette, dati connessi alla regolamentazione, marchi, brevetti e altra proprietà intellettuale relativa alle divisioni Erbicidi e Insetticidi o necessari per assicurare la redditività e la competitività di tali divisioni. La divisione R&S comprende tutti i brevetti e il know-how nonché eventuali altri elementi di proprietà intellettuale di proprietà di DuPont e legati alla sua organizzazione globale di R&S e ai suoi prodotti in sviluppo.

(80)

L’attività Protezione delle colture da cedere comprende vari accordi di fornitura di transizione (13). DuPont si impegna inoltre a trasferire all’acquirente, con la divisione R&S, contratti con terzi che DuPont ha attualmente in essere. I contratti trasferiti comprendono gli accordi di licenza e accordi di fornitura con Syngenta per Rynaxypyr e Cyazypyr.

(81)

Infine, l’attività Protezione delle colture da cedere comprende la licenza relativa al picoxystrobin, che prevede la fornitura di tale prodotto all’acquirente, in virtù di una licenza esclusiva, unicamente per l’impiego sul riso nel SEE. La fornitura sarà […] per un periodo di [< 10 anni] e […] successivamente.

VI.2.   Poliolefine

(82)

In base agli impegni definitivi, le parti si impegnano a cedere le seguenti attività di Dow: i) ACP e ii) ionomeri.

(83)

ACP. L’attività ACP di Dow comprende: i) l’impianto di ACP di Freeport e ii) l’impianto di ACP di Tarragona. Entrambi gli impianti sono impianti per la produzione di ACP […] con una capacità di attivi massima rispettivamente di […] e […] all’anno.

(84)

Per quanto riguarda l’impianto di ACP di Tarragona, nel periodo iniziale di transizione ([fino a 2 anni]) e, se necessario, per un ulteriore periodo di transizione (fino a [< 2 anni]), l’entità risultante dalla concentrazione continuerà a far funzionare l’impianto per conto dell’acquirente […] in forza di un accordo di servizi operativi («OSA») transitorio; i dipendenti dell’entità risultante dalla concentrazione saranno soggetti a rigorosi accordi di riservatezza e a barriere al flusso di informazioni.

(85)

Dow si impegna anche a coprire […] ogni investimento, fino a un massimo di […], realizzato dall’acquirente entro [< 4 anni] dalla data di efficacia […].

(86)

Nel caso dell’impianto di ACP di Freeport, a discrezione dell’acquirente la cessione potrà essere accompagnata da un OSA in virtù del quale il personale operativo delle parti continuerebbe a far funzionare l’impianto di ACP di Freeport a beneficio dell’acquirente. Il controllo e tutte le decisioni commerciali e strategiche di altro tipo spetteranno unicamente all’acquirente. Il coinvolgimento delle parti sarebbe limitato all’esercizio di detto impianto, conformemente alle istruzioni dell’acquirente, con barriere al flusso di informazioni per impedire fughe di informazioni commerciali sensibili.

(87)

Tutti i prodotti ACP e i dati relativi ai clienti, nonché il marchio Primacor, saranno trasferiti all’acquirente, unitamente ai contratti in essere con i clienti, riguardanti in modo specifico gli ACP, che possono essere legalmente trasferiti. Per i contratti che richiedono il consenso, Dow farà ogni ragionevole sforzo per ottenere tale consenso.

(88)

Dow si impegna a fare ragionevoli sforzi per trasferire [20-30] dipendenti che ricoprono ruoli operativi per l’impianto di ACP di Tarragona e [5-15] ulteriori dipendenti per gli impianti di ACP di Freeport e Tarragona.

(89)

Inoltre, a discrezione dell’acquirente, le parti sono disponibili a concludere un accordo di durata fino a [< 15 anni] per fornire etilene e GAA, […] e a condizioni eque e ragionevoli da negoziare con l’acquirente, per gli impianti di ACP di Freeport ([…]) e Tarragona ([…]). Dow si impegna anche a fare ogni ragionevole sforzo per trasferire tutti i contratti con fornitori terzi di prodotti e servizi, [dettagli sugli accordi di fornitura con terzi]).

(90)

Ionomeri. Dow non produce direttamente ionomeri ma ricorre a [nome della società] per produrre ionomeri in virtù di un accordo di produzione esterna («accordo con [nome della società]»). L’accordo con [nome della società], che si applica anche ad altri prodotti non rientranti nell’ambito dell’attività Poliolefine da cedere, sarà trasferito all’acquirente limitatamente agli ionomeri.

(91)

Le parti concederanno inoltre all’acquirente il diritto esclusivo, esente da royalty, di utilizzare il marchio Amplify IO per gli ionomeri basati nel SEE per un periodo di [< 3 anni] al fine di cambiare il marchio dei prodotti.

(92)

Tutti i prodotti ionomeri e i dati relativi ai clienti saranno trasferiti all’acquirente, unitamente ai contratti in essere con i clienti, riguardanti in modo specifico gli ionomeri, che possono essere legalmente trasferiti. Per i contratti che richiedono il consenso, Dow farà ogni ragionevole sforzo per ottenere tale consenso.

VII.   CONCLUSIONE

(93)

L’accluso progetto di decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento conclude che l’operazione non ostacolerebbe in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso a condizione che vengano pienamente rispettati gli impegni definitivi dell’17 febbraio 2017. La Commissione dichiara pertanto che la concentrazione è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  Fatturato calcolato in conformità dell’articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(3)  Dati relativi al 2015: Dow: 45 592 miliardi di EUR; DuPont: 22,589 miliardi di EUR.

(4)  Dati relativi al 2015: Dow: […] EUR; DuPont: […] EUR.

(5)  Irlanda, Germania, Svezia, Francia, Regno Unito, Portogallo, Grecia, Slovacchia, Cipro, Finlandia, Belgio, Repubblica ceca, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria e Spagna.

(6)  Francia, Cipro, Germania e Irlanda.

(7)  Slovacchia, Repubblica ceca, Polonia, Belgio e Danimarca.

(8)  Belgio, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Spagna.

(9)  Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

(10)  Grecia, Italia e Spagna.

(11)  Germania, Regno Unito, Polonia, Belgio e Paesi Bassi.

(12)  Tra cui ad esempio Grecia, Italia, Spagna, Ungheria, Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Repubblica ceca.

(13)  Tali accordi comprendono: i) accordo di fornitura di transizione per una durata fino a [< 3 anni] per la fornitura all’acquirente di prodotti […] che sono attualmente fabbricati da DuPont nelle strutture non cedute; ii) accordo di fornitura per conto terzi per la fornitura […] all’acquirente di prodotti fabbricati nelle strutture non cedute; iii) accordo di fornitura di servizi per la fornitura di servizi tossicologici della struttura di Haskell all’acquirente […] per un periodo di [< 5 anni]; e iv) accordo di servizi di transizione per la fornitura di supporto informatico in relazione alle procedure d’ufficio per le vendite per i prodotti inclusi nelle divisioni Erbicidi e Insetticidi, per [< 3 anni] […].


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/19


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

(2017/C 353/06)

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata l’8 settembre 2017 dall’Associazione europea dei costruttori di biciclette («AEPB») per conto di produttori («i denuncianti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di biciclette elettriche.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da biciclette con pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario («il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010). Questi codici sono forniti solo a titolo informativo.

Le informazioni a disposizione della Commissione contengono un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

I denuncianti hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dai denuncianti indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, informati gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica popolare cinese e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

b)   Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. La Commissione esaminerà se possa essere loro concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e restituirla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.2.2.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale viene in genere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Il paese provvisoriamente prescelto è la Svizzera. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, fra gli altri produttori che operano in un’economia di mercato vi sono il Giappone e Taiwan. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga effettivamente prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. La Commissione valuterà solo i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale sia stata accolta.

I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diverse disposizioni.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («a diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a inviare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email

:

TRADE-AD643-EBIKES-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-AD643-EBIKES-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(4)  I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

ALLEGATO II

Image

Testo di immagine

Image

Testo di immagine

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/30


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8522 — Avantor/VWR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 353/07)

1.

In data 11 ottobre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Avantor, INC. (Stati Uniti), controllata da Mew Mountain Capital LLC (Stati Uniti),

VWR Corporation (Stati Uniti).

Avantor acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di VWR.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. La stessa concentrazione era già stata notificata alla Commissione il 15 settembre 2017, ma era stata successivamente ritirata il 9 ottobre 2017.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Avantor: fornitore a livello mondiale di materiali ad altissima purezza, compresi i prodotti chimici di laboratorio per i settori delle scienze della vita e delle tecnologie di punta,

—   VWR: distributore a livello mondiale di prodotti e servizi di laboratorio. Distribuisce prodotti chimici di laboratorio, reagenti, materiali di consumo e attrezzature e strumenti scientifici e offre sia prodotti di marca che di marca commerciale. VWR opera anche nella produzione di prodotti nel settore delle bioscienze e di prodotti chimici di laboratorio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8522 — Avantor/VWR

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/31


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Nomi di prodotti del Messico da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea

(2017/C 353/08)

Nel quadro dei negoziati in corso con il Messico per un accordo globale aggiornato (in prosieguo «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità messicane hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, l’elenco di nomi accluso. La Commissione europea sta valutando se tali nomi debbano essere protetti in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A3@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), oppure di un nome figurante negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:

Stati della SADC aderenti all’APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa) (2)

Svizzera (3)

Corea (4)

America centrale (5)

Colombia, Perù ed Ecuador (6)

Montenegro (7)

Bosnia-Erzegovina (8)

Serbia (9)

Moldova (10)

Ucraina (11)

Georgia (12)

c)

tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d)

danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione dei nomi in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Nomi di prodotti agricoli e alimentari del Messico da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea  (13)

Nome

Descrizione sintetica

Café Veracruz

Semi di caffè

Café Chiapas

Semi di caffè

Mango Ataúlfo del Soconusco de Chiapas

Mango

Vainilla de Papantla

Vaniglia (spezia aromatica)

Chile Habanero de la Península de Yucatán

Peperoncino piccante (Peperone/Capsicum chinense Jacq)

Arroz del Estado de Morelos

Riso (Oryza sativa/chicco bianco)

Cacao Grijalva

Cacao

Pasta de Caña De Maiz J´Atzingueni

Pasta di canna

Fresana Fresa de Michoacan

Fragola

Michin

Trota

Limón Michoacano

Limone

Queso Cotija

Formaggio

Pan de Tingüindín

Pane

Banamich

Banane

Ate de Morelia

Frutta fresca cotta e gelificata

Cajeta de Celaya

Caramello spalmabile a base di latte di capra

Nopal Villa Valtierrilla

Nopal/Fico d’India

Pan Grande de Acámbaro

Pane

Chile jalapeño/Jalapeño Mexicano

Peperoncino piccante

Chile chipotle/Chipotle Mexicano

Peperoncino piccante

Berries de México

Mirtilli, fragole, lamponi e more


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1o giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

(3)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli - allegato 7.

(4)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

(5)  Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

(6)  Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

(7)  Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

(9)  Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

(10)  Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).

(11)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(12)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

(13)  Elenco fornito dalle autorità messicane nell’ambito dei negoziati in corso; nomi registrati in Messico.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 353/34


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Nomi di prodotti del Mercosur da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea

(2017/C 353/09)

Nel quadro dei negoziati in corso con il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) per un accordo di associazione (di seguito «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità del Mercosur hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, l’elenco di nomi accluso. La Commissione europea sta valutando se tali nomi debbano essere protetti in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A3@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (3), oppure di un nome figurante negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:

Australia (4)

Cile (5)

Stati della SADC aderenti all’APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa) (6)

Svizzera (7)

Messico (8)

Corea (9)

America centrale (10)

Colombia, Perù ed Ecuador (11)

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (12)

Canada (13)

Stati Uniti (14)

Albania (15)

Montenegro (16)

Bosnia-Erzegovina (17)

Serbia (18)

Moldova (19)

Ucraina (20)

Georgia (21)

c)

tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d)

danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione dei nomi in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Nomi di prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande spiritose del Mercosur da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea  (22)

Nome

Descrizione sintetica

Argentina

25 de Mayo

Vini

9 de Julio

Vini

Agrelo

Vini

Albardón

Vini

Alto valle de Río Negro

Vini

Angaco

Vini

Añelo

Vini

Arauco

Vini

Avellaneda

Vini

Barrancas

Vini

Barreal

Vini

Belén

Vini

Cachi

Vini

Cafayate - Valle de Cafayate

Vini

Calingasta

Vini

Castro Barros

Vini

Catamarca

Vini

Caucete

Vini

Chapadmalal

Vini

Chilecito

Vini

Chimbas

Vini

Colón

Vini

Colonia Caroya

Vini

Confluencia

Vini

Córdoba Argentina

Vini

Cruz del Eje

Vini

Cuyo

Vini

Distrito Medrano

Vini

El Paraíso

Vini

Famatina

Vini

Felipe Varela

Vini

General Alvear

Vini

General Conesa

Vini

General Lamadrid

Vini

General Roca

Vini

Godoy Cruz

Vini

Guaymallén

Vini

Iglesia

Vini

Jáchal

Vini

Jujuy

Vini

Junín

Vini

La Consulta

Vini

La Paz

Vini

La Rioja Argentina

Vini

Las Compuertas

Vini

Las Heras

Vini

Lavalle

Vini

Luján de Cuyo

Vini

Lunlunta

Vini

Maipú

Vini

Mendoza

Vini

Molinos

Vini

Neuquén

Vini

Paraje Altamira

Vini

Patagonia

Vini

Pichimahuida

Vini

Pocito

Vini

Pomán

Vini

Pozo de los Algarrobos

Vini

Quebrada de Humahuaca

Vini

Rawson

Vini

Río Negro

Vini

Rivadavia de San Juan

Vini

Rivadavia de Mendoza

Vini

Russel

Vini

Salta

Vini

San Blas de los Sauces

Vini

San Carlos de Mendoza

Vini

San Carlos de Salta

Vini

San Javier

Vini

San Juan

Vini

San Martín de Mendoza

Vini

San Martín de San Juan

Vini

San Rafael

Vini

Sanagasta

Vini

Santa Lucía

Vini

Santa María

Vini

Santa Rosa

Vini

Sarmiento

Vini

Tafí

Vini

Tinogasta

Vini

Tucumán

Vini

Tunuyán

Vini

Tupungato - Valle de Tupungato

Vini

Ullum

Vini

Valle de Chañarmuyo

Vini

Valle de Uco

Vini

Valle del Pedernal

Vini

Valle del Tulum

Vini

Valle Fértil

Vini

Valle de Zonda

Vini

Valles Calchaquíes

Vini

Valles del Famatina

Vini

Vinchina

Vini

Villa Ventana

Vini

Vista Flores

Vini

Zonda

Vini

Alcauciles Platenses/Alcachofas Platenses

Alcauciles Romanesco, Híbridos Violeta y Blanco

Ortofrutticoli e cereali, o trasformati: carciofo

Chivito Criollo del Norte Neuquino/Chivito mamón/Chivito de veranada

Prodotto a base di carni: agnello

Cordero Patagónico

Prodotto a base di carni: agnello

Dulce de membrillo Rubio de San Juan

Altri prodotti: confettura di mele cotogne

Melón de MEDIA Agua, San Juan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati: cantalupo

Salame de Tandil

Prodotto a base di carni: salame

Salame Típico de Colonia Caroya

Prodotto a base di carni: salame

Yerba Mate Argentina/Yerba Mate Elaborada con Palo

Altre bevande: mate

Brasile

Alta Mogiana

Caffè

Altos Montes

Vini e vini spumanti

Cachaça

Distillato di canna - Cachaça

Canastra

Formaggio

Carlópolis

Guava

Cruzeiro do Sul

Farina di manioca

Farroupilha

Vini bianchi, vini spumanti e liquorosi

Linhares

Semi di cacao

Litoral Norte Gaúcho

Riso

Manguezais de Alagoas

Propoli rosso

Mara Rosa

Zafferano

Maracaju

Salsiccia

Marialva

Uva da tavola di qualità superiore

Microrregião de Abaíra

Distillato di canna - Cachaça

Monte Belo

Vini e vini spumanti

Mossoró

Melone

Norte Pioneiro do Paraná

Caffè

Oeste do Paraná

Miele

Ortigueira

Miele

Pampa Gaúcho da Campanha Meridional

Carni bovine e prodotti a base di carni

Pantanal

Miele

Paraty

Distillato di canna - Cachaça

Pelotas

Caramelle di qualità superiore

Piauí

Cajuína

Pinto Bandeira

Vini: rossi, bianchi e spumanti

Região da Costa Negra

Gamberetti

Região da Própolis Verde de Minas Gerais

Propoli verde

Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais

Caffè

Região de Pinhal

Caffè

Região de Salinas

Distillato di canna - Cachaça

Região do Cerrado Mineiro

Caffè

Rio Negro

Pesci ornamentali

São Bento de Urânia

Igname

São Matheus

Erba mate

São Tiago

Shortbread (biscotti di pasta frolla)

Serro

Formaggio

Vale do Sinos

Cuoio rifinito

Vale do Submédio São Francisco

Uve da tavola e manghi

Vale dos Vinhedos

Vini: rossi, bianchi e spumanti

Vales da Uva Goethe

Vini bianchi, vini spumanti e liquorosi

Uruguay

Bella Unión

Vini

Atlántida

Vini

Canelón Chico

Vini

Canelones

Vini

Carmelo

Vini

Carpinteria

Vini

Cerro Carmelo

Vini

Cerro Chapeu

Vini

Constancia

Vini

El Carmen

Vini

Garzón

Vini

José Ignacio

Vini

Juanico

Vini

La Caballada

Vini

La Cruz

Vini

La Puebla

Vini

Las Brujas

Vini

Las Violetas

Vini

Lomas De La Paloma

Vini

Los Cerrillos

Vini

Los Cerros De San Juan

Vini

Manga

Vini

Paso Cuello

Vini

Progreso

Vini

Rincón De Olmos

Vini

Rincón del Colorado

Vini

San José

Vini

Santos Lugares

Vini

Sauce

Vini

Sierra de la Ballena

Vini

Sierra de Mahoma

Vini

Suarez

Vini

Villa Del Carmen

Vini

Montevideo

Vini

Sur de Florida

Vini

Maldonado

Vini

Sur de Rocha

Vini

Colonia

Vini

Soriano

Vini

Rio Negro

Vini

Salto

Vini

Paysandú

Vini

Artigas

Vini

Rivera

Vini

Tacuarembó

Vini

Flores

Vini

Norte de Florida

Vini

Cerro Largo

Vini

Norte de Lavalleja

Vini

Norte de Rocha

Vini

Colon

Vini

La Paz

Vini

San Carlos

Vini

Santa Rosa

Vini

Santa Lucía

Vini


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(4)  Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).

(5)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

(6)  Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1o giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

(7)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli - allegato 7.

(8)  Decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15).

(9)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

(10)  Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

(11)  Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

(12)  Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).

(13)  Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).

(14)  Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

(15)  Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra – Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1).

(16)  Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

(17)  Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

(18)  Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

(19)  Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).

(20)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(21)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

(22)  Elenco fornito dalle autorità del Mercosur nell’ambito dei negoziati in corso; nomi registrati in Argentina, Brasile e Uruguay.