ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 334/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2017/C 334/02 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2017/C 334/03 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 ottobre 2017
(2017/C 334/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1742 |
JPY |
yen giapponesi |
132,05 |
DKK |
corone danesi |
7,4424 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89153 |
SEK |
corone svedesi |
9,5195 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1472 |
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,3500 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,837 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,42 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3000 |
RON |
leu rumeni |
4,5750 |
TRY |
lire turche |
4,1905 |
AUD |
dollari australiani |
1,5015 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4655 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1701 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6413 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5998 |
KRW |
won sudcoreani |
1 337,65 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,0020 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8108 |
HRK |
kuna croata |
7,5055 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 803,15 |
MYR |
ringgit malese |
4,9651 |
PHP |
peso filippino |
59,949 |
RUB |
rublo russo |
67,5273 |
THB |
baht thailandese |
39,160 |
BRL |
real brasiliano |
3,6772 |
MXN |
peso messicano |
21,4107 |
INR |
rupia indiana |
76,4965 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
6.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/2 |
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei trasporti per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2017) 5437 della Commissione (1) che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 (2) ]
(2017/C 334/02)
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei trasporti (dotazione generale).
Tale invito a presentare proposte affronta la priorità cielo unico europeo — SESAR, con un bilancio indicativo di 290 milioni di EUR.
Il termine di presentazione delle proposte è il 15 marzo 2018.
I testi completi degli inviti a presentare proposte sono disponibili all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals.
(1) Decisione di esecuzione C(2017) 5437 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione che stabilisce un programma di lavoro pluriennale 2014 per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei trasporti per il periodo 2014-2020.
(2) Decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione, del 26 marzo 2014.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
6.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 334/3 |
Avviso concernente la sentenza dell’11 luglio 2017 nella causa T-67/14 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India
(2017/C 334/03)
Sentenza
Il Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») ha annullato, nella sentenza dell’11 luglio 2017 nella causa T-67/14 Viraj Profiles Limited/Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (1), nella misura in cui esso si applica al produttore esportatore indiano Viraj Profiles Limited («il produttore esportatore interessato»).
Il Tribunale ha statuito che i diritti di difesa del produttore esportatore interessato sono stati violati dalle istituzioni che non hanno adempiuto al loro obbligo di motivazione.
Conseguenze
Conformemente all’articolo 266 del TFUE, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta. L’omessa motivazione dovrebbe quindi essere riesaminata alla luce delle circostanze particolari in cui si trova tale produttore esportatore.
Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento (2). L’inchiesta antidumping è un esempio di procedimento multi-fase. L’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, per quanto concerne Viraj Profiles Limited, ha riguardato una singola fase del procedimento amministrativo, cioè la comunicazione di informazioni al produttore esportatore interessato. Nel conformarsi alla sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza (3). Rimangono pertanto valide le conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno condotto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013.
Procedura di riapertura
In considerazione di quanto precede, la Commissione riapre l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India che ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 per quanto concerne il produttore esportatore interessato e la riprende al punto in cui si è verificata l’irregolarità.
La riapertura è limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la società Viraj Profiles Limited.
Comunicazioni scritte
Il produttore esportatore interessato e l’industria dell’Unione sono invitati a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale dovrebbero essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all’inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (5) («il regolamento di base»), un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/034 |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
E-mail: TRADE-SSW-DUMPING@ec.europa.eu |
Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente la nuova inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni saranno ignorate e saranno utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe l’onere supplementare di costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per quanto concerne le audizioni su questioni attinenti alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, l’esecuzione della sentenza.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).
Informazioni alle autorità doganali
I dazi antidumping definitivi corrisposti a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 sulle importazioni nell’Unione europea di determinati fili di acciaio inossidabile, attualmente classificati con i codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originari dell’India, prodotti da Viraj Profiles Limited (codice addizionale TARIC B780), e i dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 dovrebbero essere rimborsati o sgravati. Conformemente alla vigente legislazione doganale il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.
Comunicazione di informazioni
Il produttore esportatore interessato e l’industria dell’Unione saranno informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intende eseguire la sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.
(1) GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 1.
(2) Causa T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.
(3) Causa T-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-08147.
(4) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.