ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 309/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2017/C 309/02 |
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2017/C 309/03 |
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2017/C 309/04 |
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2017/C 309/05 |
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2017/C 309/06 |
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2017/C 309/07 |
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2017/C 309/08 |
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2017/C 309/09 |
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2017/C 309/10 |
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2017/C 309/11 |
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2017/C 309/12 |
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2017/C 309/13 |
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2017/C 309/14 |
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2017/C 309/15 |
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2017/C 309/16 |
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2017/C 309/17 |
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2017/C 309/18 |
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2017/C 309/19 |
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2017/C 309/20 |
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2017/C 309/21 |
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2017/C 309/22 |
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2017/C 309/23 |
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2017/C 309/24 |
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2017/C 309/25 |
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2017/C 309/26 |
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2017/C 309/27 |
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2017/C 309/28 |
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2017/C 309/29 |
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2017/C 309/30 |
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2017/C 309/31 |
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2017/C 309/32 |
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2017/C 309/33 |
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2017/C 309/34 |
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2017/C 309/35 |
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2017/C 309/36 |
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2017/C 309/37 |
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2017/C 309/38 |
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2017/C 309/39 |
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2017/C 309/40 |
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2017/C 309/41 |
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2017/C 309/42 |
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Tribunale |
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2017/C 309/43 |
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2017/C 309/44 |
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2017/C 309/45 |
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2017/C 309/46 |
Causa T-456/17: Ricorso proposto il 21 luglio 2017 — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS) |
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2017/C 309/47 |
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2017/C 309/48 |
Causa T-464/17: Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — TP/Commissione |
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2017/C 309/49 |
Causa T-465/17: Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — VKR Holding/EUIPO (VELUX) |
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2017/C 309/50 |
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2017/C 309/51 |
Causa T-470/17: Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (sensotek) |
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2017/C 309/52 |
Causa T-471/17: Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — Edison/EUIPO (EDISON) |
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2017/C 309/53 |
Causa T-488/17: Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Ghost — Corporate Management/EUIPO (Dry Zone) |
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2017/C 309/54 |
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2017/C 309/55 |
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2017/C 309/56 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 309/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 — Consiglio dell’Unione europea/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea
(Causa C-599/14 P) (1)
([Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al terrorismo - Misure restrittive contro determinate persone ed entità - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici - Presupposti - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Decisione adottata da un’autorità competente - Obbligo di motivazione])
(2017/C 309/02)
Lingua processuale l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan, B. Driessen e G. Étienne, agenti)
Altre parti nel procedimento: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (rappresentanti: T. Buruma e A. M. van Eik, advocaten), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman e J. Langer, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, C. Crane, J. Kraehling e V. Kaye, agenti, assistiti da M. Gray, barrister), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e F. Castillo de la Torre, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas e B. Fodda, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). |
3) |
La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/3 |
Parere della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 — Parlamento europeo
(Parere 1/15) (1)
((Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Progetto di accordo tra il Canada e l’Unione europea - Trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei dall’Unione al Canada - Basi giuridiche adeguate - Articolo 16, paragrafo 2, TFUE, articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE e articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE - Compatibilità con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea))
(2017/C 309/03)
Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e D. Moore, agenti)
Dispositivo
1. |
La decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) deve essere fondata congiuntamente sull’articolo 16, paragrafo 2, TFUE e sull’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE. |
2. |
L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) è incompatibile con gli articoli 7, 8 e 21 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto non esclude il trasferimento dei dati sensibili dall’Unione europea al Canada nonché l’uso e la conservazione di tali dati. |
3. |
L’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR), per essere compatibile con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve:
|
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 — Consiglio dell’Unione europea/Hamas, Commissione europea
(Causa C-79/15 P) (1)
([Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al terrorismo - Misure restrittive contro determinate persone ed entità - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici - Presupposti - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Decisione adottata da un’autorità competente - Obbligo di motivazione])
(2017/C 309/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, G. Étienne e M. Bishop, agenti)
Altre parti nel procedimento: Hamas (rappresentante: L. Glock, avocate), Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis e R. Tricot, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, F. Fize e G. de Bergues, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2014, Hamas/Consiglio (T-400/10, EU:T:2014:1095), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 luglio 2017 — AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Commissione europea
(Causa C-517/15 P) (1)
([Impugnazione - Concorrenza - Articoli 101 TFUE e 102 TFUE - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 30 - Decisione della Commissione europea che accerta l’esistenza di un’intesa illecita nel mercato europeo del vetro destinato al settore auto - Pubblicazione di una versione non riservata di tale decisione - Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni - Mandato del consigliere-auditore - Decisione 2011/695/UE - Articolo 8 - Riservatezza - Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole - Rigetto parziale della domanda di trattamento riservato - Legittimo affidamento - Parità di trattamento])
(2017/C 309/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (rappresentanti: L. Garzaniti, F. Hoseinian e A. Burckett St Laurent, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen, P.J.O. Van Nuffel e F. van Schaik, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La AGC Glass Europe SA, la AGC Automotive Europe SA, la AGC France SAS, la AGC Flat Glass Italia Srl, la AGC Glass UK Ltd e la AGC Glass Germany GmbH sono condannate alle spese. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Causa C-560/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Servizi di telecomunicazioni - Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE - Assegnazione dei diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi - Annullamento di una procedura di selezione gratuita («beauty contest») in corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di gara - Intervento del legislatore nazionale - Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Previa consultazione - Criteri di assegnazione - Legittimo affidamento])
(2017/C 309/06)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Europa Way Srl, Persidera SpA
Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze
con l’intervento di: Elettronica Industriale SpA, Cairo Network Srl, Tivuitalia SpA, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Sky Italia Srl
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’annullamento, da parte del legislatore nazionale, di una procedura di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze in corso di svolgimento organizzata dall’autorità nazionale di regolamentazione competente, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, che era stata sospesa da una decisione ministeriale. |
2) |
L’articolo 9 della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una procedura gratuita di selezione per l’assegnazione di radiofrequenze, indetta per rimediare all’illegittima esclusione di taluni operatori del mercato, sia sostituita da una procedura onerosa, fondata su un piano riconfigurato di assegnazione delle radiofrequenze a seguito di una riduzione del numero di queste ultime, purché la nuova procedura di selezione sia basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e sia conforme agli obiettivi definiti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2002/21, come modificata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se le condizioni stabilite dalla procedura di selezione onerosa siano tali da consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori sul mercato della televisione digitale senza indebitamente avvantaggiare gli operatori già presenti sul mercato della televisione analogica o digitale. |
3) |
Il principio della tutela del legittimo affidamento dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’annullamento di una procedura di selezione per l’assegnazione delle radiofrequenze per il solo fatto che taluni operatori, quali i ricorrenti di cui al procedimento principale, erano stati ammessi a detta procedura e, in quanto unici offerenti, si sarebbero visti assegnare diritti d’uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi se la procedura non fosse stata annullata. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — nel procedimento promosso da Jan Šalplachta
(Causa C-670/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere - Direttiva 2003/8/CE - Norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie - Ambito di applicazione - Normativa di uno Stato membro che prevede la non rimborsabilità delle spese di traduzione dei documenti giustificativi necessari al trattamento di una domanda di patrocinio a spese dello Stato))
(2017/C 309/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Jan Šalplachta
Dispositivo
Il combinato disposto degli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, dev’essere interpretato nel senso che il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato una domanda di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di una controversia transfrontaliera, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento di tale domanda.
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017 — Repubblica ceca/Commissione europea
(Causa C-696/15 P) (1)
([Impugnazione - Trasporti - Direttiva 2010/40/UE - Diffusione di sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale - Articolo 7 - Delega di poteri alla Commissione europea - Limiti - Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 - Predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali - Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 - Dati e procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale - Articolo 290 TFUE - Delimitazione esplicita degli obbiettivi, del contenuto, della portata e della durata della delega di poteri - Elemento essenziale della materia in oggetto - Creazione di un organo di controllo])
(2017/C 309/08)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller e J. Pavliš, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, P. J. O. Van Nuffel, J. Hottiaux e Z. Malůšková, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
(Causa C-80/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis, paragrafo 1 - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Assegnazione gratuita delle quote - Decisione 2011/278/UE - Validità - Principio di buon andamento dell’amministrazione - Determinazione del parametro di riferimento per il prodotto per la ghisa allo stato fuso - Ricorso ai dati provenienti dal «BREF» ferro e acciaio ed alle linee guida per stabilire i parametri di riferimento della ghisa allo stato fuso - Nozione di «prodotti simili» - Impianti di riferimento - Obbligo di motivazione))
(2017/C 309/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Montreuil
Parti
Ricorrente: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
Convenuta: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
Dispositivo
L’esame delle questioni proposte non ha fatto emergere nessun elemento in grado di inficiare la validità della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 luglio 2017 — Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-84/16 P) (1)
((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «XKING» - Opposizione del titolare dei marchi nazionali e della registrazione internazionale contenente l’elemento denominativo «X» - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso - Rischio di confusione - Snaturamento degli elementi di prova))
(2017/C 309/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Continental Reifen Deutschland GmbH (rappresentanti: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche, Köhn-Gerdes e J. Schumacher, Rechtsanwalwälte)
Altre parti nel procedimento: Compagnie générale des établissements Michelin (rappresentante: E. Carrillo, abogada), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Continental Reifen Deutschland GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Compagnie générale des établissements Michelin. |
3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Causa C-112/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Comunicazioni elettroniche - Servizi di telecomunicazioni - Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE - Parità di trattamento - Determinazione del numero di radiofrequenze digitali da concedere a ciascun operatore già titolare di radiofrequenze analogiche - Presa in considerazione di radiofrequenze analogiche utilizzate illegittimamente - Corrispondenza tra il numero di radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali ottenute))
(2017/C 309/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Persidera SpA
Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti
con l’intervento di: Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Elettronica Industriale SpA, Television Broadcasting System Spa, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl, Rete A SpA, Centro Europa 7 Srl, Prima TV SpA, Sky Italia Srl, Elemedia SpA
Dispositivo
1) |
L’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale la quale, ai fini della conversione delle reti analogiche esistenti in reti digitali, tenga conto delle reti analogiche illegittimamente esercite, in quanto essa porta a prolungare o addirittura a rafforzare un vantaggio concorrenziale indebito. |
2) |
I principi di non discriminazione e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale la quale, in applicazione di un medesimo criterio di conversione, determini nei confronti di un operatore una riduzione del numero di reti digitali assegnate rispetto al numero di reti analogiche esercite in proporzione più elevata di quella imposta ai suoi concorrenti, a meno che detta disposizione non sia oggettivamente giustificata e proporzionata al suo obiettivo. La continuità dell’offerta televisiva costituisce un obiettivo legittimo idoneo a giustificare una siffatta diversità di trattamento. Tuttavia, una disposizione che portasse ad assegnare, agli operatori già presenti sul mercato, un numero di radiofrequenze digitali superiore al numero che sarebbe sufficiente per assicurare la continuità della loro offerta televisiva andrebbe oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di cui sopra e sarebbe, dunque, sproporzionata. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry
(Causa C-175/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 17 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Indennità complementari - Associazione di tutela dell’infanzia - «Genitori del villaggio dei bambini» - Assenza temporanea dei «genitori» titolari - Lavoratrici impiegate in veste di «genitori» sostituti - Nozione))
(2017/C 309/12)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrenti: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik
Convenuta: SOS-Lapsikylä ry
Dispositivo
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad un’attività subordinata, come quella di cui al procedimento principale, consistente nell’accudire bambini nelle condizioni di un ambiente familiare, in sostituzione della persona incaricata in via principale di tale missione, qualora non sia dimostrato che l’orario di lavoro, nel suo complesso, non sia misurato o predeterminato o che possa essere stabilito dal lavoratore stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 luglio 2017 — Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA
(Causa C-182/16 P) (1)
([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «STICK MiniMINI Beretta» - Opposizione del titolare del marchio dell’Unione europea denominativo Mini Wini - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Rischio di confusione - Livello di attenzione del pubblico di riferimento - Posizione distintiva autonoma - Carattere dominante - Criteri di valutazione della somiglianza visiva - Obbligo di motivazione])
(2017/C 309/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (rappresentante: S. Labesius, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Rajh, agente), Salumificio Fratelli Beretta SpA (rappresentanti: G. Ghisletti, F. Braga e P. Pozzi, avvocati)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 luglio 2017 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) e a./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata settore 10 — Ambiente
(Cause riunite C-196/16 e C-197/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 2011/92/UE - Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione))
(2017/C 309/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per le Marche
Parti
Ricorrenti: Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16), Marcello Bartolini (C-197/16), Filippo Bruè (C-197/16), Sergio Forti (C-197/16), Stefano Piatti (C-197/16), Gaetano Silvetti (C-197/16), Gianfranco Silvetti (C-197/16), Rocco Tirabasso (C-197/16), Sante Vagni (C-197/16), Albergo Ristorante Le Grazie Sas di Forti Sergio & Co. (C-197/16), Suolificio Elefante Srl (C-197/16), Suolificio Roxy Srl (C-197/16), Aldo Alessandrini (C-197/16)
Resistenti: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata settore 10 — Ambiente
nei confronti di: VBIO1 Società Agricola Srl (C-196/16), Regione Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) — Dipartimento Provinciale di Macerata, ARPAM, VBIO2 Società Agricola Srl (C-197/16), Azienda Sanitaria Unica Regionale — Marche (ASUR Marche) (C-197/16), ASUR Marche — Area Vasta 3 (C-197/16), Comune di Colmurano (C-197/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16)
Dispositivo
In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:
— |
le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e |
— |
la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Procedimento penale a carico di Mossa Ouhrami
(Causa C-225/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Direttiva 2008/115/CE - Articolo 11, paragrafo 2 - Decisione di divieto d’ingresso adottata prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e vertente su un periodo più lungo di quello previsto da detta direttiva - Dies a quo del periodo di divieto d’ingresso))
(2017/C 309/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Imputato nella causa principale
Mossa Ouhrami
Dispositivo
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che la durata del divieto d’ingresso prevista in tale disposizione, che non supera di norma i cinque anni, dev’essere calcolata a decorrere dalla data in cui l’interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri.
18.9.2017 |
IT |
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C 309/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano
(Causa C-348/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 12, 14, 31 e 46 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale - Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente))
(2017/C 309/16)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti
Ricorrente: Moussa Sacko
Convenuta: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano
Dispositivo
La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’articolo 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.
18.9.2017 |
IT |
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C 309/13 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Toridas» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-386/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 1 - Qualificazione di un’operazione quale cessione intracomunitaria - Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni - Intenzione dell’acquirente di rivendere i beni acquistati ad un soggetto passivo in un altro Stato membro prima del loro trasporto fuori dal territorio del primo Stato membro - Eventuale incidenza della trasformazione di una parte dei beni prima della loro spedizione])
(2017/C 309/17)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente:«Toridas» UAB
Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
con l’intervento di: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Dispositivo
1) |
L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall’imposta sul valore aggiunto in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l’acquirente, identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Stato membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. L’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell’acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un’operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un’operazione. |
2) |
Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell’acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell’acquirente finale, non incide sulle condizioni dell’eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 luglio 2017 — Staatliche Porzellan-Manufaktur meissen GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Meissen Keramik GmbH
(Causa C-471/16 P) (1)
([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «meissen» - Rigetto dell’opposizione - Elementi di prova presentati per la prima volta - Snaturamento - Uso effettivo dei marchi anteriori - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 3 - Articolo 8, paragrafo 5 - Nesso tra i marchi da confrontare])
(2017/C 309/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) GmbH (rappresentante: M. Fischer, agente), Meissen Keramik GmbH (rappresentanti: M. Vohwinkel e K. Gennen, Rechtsanwälte
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH è condannata alle spese. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/14 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — A.S./Repubblica di Slovenia
(Causa C-490/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati ad ottenere una protezione internazionale - Organizzazione dell’attraversamento della frontiera ad opera delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro - Ingresso autorizzato in virtù di una deroga per ragioni umanitarie - Articolo 13 - Attraversamento irregolare di una frontiera esterna - Termine di dodici mesi a partire dall’attraversamento della frontiera - Articolo 27 - Mezzo di ricorso - Portata del sindacato giurisdizionale - Articolo 29 - Termine di sei mesi per eseguire il trasferimento - Calcolo dei termini - Proposizione di un ricorso - Effetto sospensivo])
(2017/C 309/19)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A.S.
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Dispositivo
1) |
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che un richiedente la protezione internazionale può far valere, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’erronea applicazione del criterio di competenza attinente all’attraversamento irregolare della frontiera di uno Stato membro, enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sopra citato. |
2) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di un paese terzo, il cui ingresso sia stato tollerato, dalle autorità di un primo Stato membro impegnate a gestire l’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi intenzionati a transitare per tale Stato membro al fine di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza che fossero soddisfatti i requisiti di ingresso in linea di principio richiesti nel primo Stato membro di cui sopra, deve essere considerato come una persona che ha «varcato illegalmente» la frontiera del suddetto primo Stato membro ai sensi del citato articolo 13, paragrafo 1. |
3) |
L’articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 604/2013, letto in combinazione con l’articolo 7, paragrafo 2, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento è priva di effetti sul calcolo del termine previsto dal citato articolo 13, paragrafo 1. |
L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento deve essere interpretato nel senso che la presentazione di un ricorso siffatto implica che il termine enunciato in queste disposizioni comincia a decorrere soltanto a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, anche quando il giudice adito abbia deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, purché al ricorso stesso sia stato attribuito un effetto sospensivo in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
18.9.2017 |
IT |
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C 309/15 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portogallo) — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública
(Causa C-519/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti - Finanziamento dei controlli ufficiali - Articoli 26 e 27 - Imposizione fiscale generale - Diritti o tasse - Tassa a carico degli stabilimenti commerciali del settore alimentare])
(2017/C 309/20)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Superfoz — Supermercados Lda
Convenuta: Fazenda Pública
Dispositivo
Gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, come modificato dal regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’imposizione di una tassa, quale quella di cui al procedimento principale, ai soli stabilimenti commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, senza che il gettito di tale tassa serva a finanziare specificamente i controlli ufficiali realizzati a causa o a favore di tali soggetti passivi.
18.9.2017 |
IT |
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C 309/16 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da Khadija Jafari, Zainab Jafari
(Causa C-646/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale - Organizzazione dell’attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro - Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie - Articolo 2, lettera m) - Nozione di «visto» - Articolo 12 - Rilascio di un visto - Articolo 13 - Attraversamento irregolare di una frontiera esterna])
(2017/C 309/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Khadija Jafari, Zainab Jafari
Dispositivo
1) |
L’articolo 12 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera m), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il fatto, per le autorità di un primo Stato membro che si trovano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendono transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, di tollerare l’ingresso sul territorio di tali cittadini, che non soddisfano le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, non deve essere qualificato come «visto» ai sensi di detto articolo 12. |
2) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che occorre considerare che il cittadino di un paese terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato membro che si trovavano di fronte all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, che intendevano transitare in tale Stato membro allo scopo di presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in linea di principio, in tale primo Stato membro, ha «varcato illegalmente» la frontiera di detto primo Stato membro ai sensi di tale disposizione. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/17 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden — Germania) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-670/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 20 - Avvio della procedura di determinazione - Presentazione di una domanda di protezione internazionale - Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti - Articolo 21, paragrafo 1 - Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico - Trasferimento della competenza a un altro Stato membro - Articolo 27 - Mezzo di impugnazione - Portata del sindacato giurisdizionale))
(2017/C 309/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Minden
Parti
Ricorrente: Tsegezab Mengesteab
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell’ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico. |
2) |
L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 dev’essere interpretato nel senso che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac, ai sensi di detta disposizione. |
3) |
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 dev’essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l’autorità preposta all’esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un’autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 10 maggio 2017 — Solvay Chimica Italia SpA e a./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
(Causa C-262/17)
(2017/C 309/23)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA
Resistente: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le previsioni della direttiva 2009/72/CE (1), e in particolare l’art. 3, nn. 5) e 6), e l’art. 28, debbano essere interpretati nel senso che costituisca necessariamente una rete elettrica, e quindi un «sistema di distribuzione», ai sensi della stessa direttiva, un sistema costituito e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta con la rete pubblica, senza la possibilità di escludere da tale classificazione i sistemi privati con tali caratteristiche costituiti prima dell’entrata in vigore della direttiva e nati originariamente per finalità di autoproduzione; |
2) |
in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’unica possibilità offerta dalla direttiva per valorizzare le peculiarità di una rete elettrica privata sia quella di ascriverla alla categoria degli SDC di cui all’art. 28 della stessa direttiva, ovvero se sia consentito al legislatore nazionale individuare una diversa categoria di sistemi di distribuzione soggetti a una disciplina semplificata, diversa da quella dettata per gli SDC; |
3) |
indipendentemente dalle precedenti questioni, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che ai sistemi di distribuzione chiusi di cui all’art. 28 sia imposto in ogni caso l’obbligo di connessione di terzi; |
4) |
indipendentemente dalle precedenti questioni, se la classificazione di una rete elettrica privata come sistema di distribuzione chiuso, ai sensi dell’art. 28 della direttiva 2009/72/CE, consenta al legislatore nazionale di prevedere, in favore di tale sistema, soltanto le deroghe al regime generale dei sistemi di distribuzione espressamente contemplate dall’art. 28 e dall’art. 26, paragrafo 4 della stessa direttiva, ovvero se — alla luce di quanto espresso nei «considerando» (29) e (30) della direttiva — sia permesso ovvero imposto allo Stato membro di prevedere ulteriori eccezioni all’applicazione della disciplina generale dei sistemi di distribuzione, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nei suddetti «considerando»; |
5) |
nel caso in cui la Corte ritenga possibile o doveroso, da parte dello Stato membro, dettare una disciplina che tenga in considerazione la specificità dei sistemi di distribuzione chiusi, se osti alle previsioni della direttiva 2009/72/CE — e in particolare ai «considerando» (29) e (30); all’art. 15, paragrafo 7; all’art. 37, paragrafo 6, lett. b); all’art. 26, paragrafo 4 — una normativa nazionale, quale quella rilevante nel presente giudizio, che sottoponga i sistemi di distribuzione chiusi a una disciplina in materia di dispacciamento e unbundling del tutto analoga a quella dettata per le reti pubbliche e che, in materia di oneri generali di sistema elettrico, preveda che la corresponsione di tali corrispettivi sia in parte commisurata anche all’energia consumata all’interno del sistema chiuso. |
(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 10 maggio 2017 — Whirlpool Europe Srl e a./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
(Causa C-263/17)
(2017/C 309/24)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Whirlpool Europe Srl, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA
Resistente: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le previsioni della direttiva 2009/72/CE (1), e in particolare l’art. 3, nn. 5) e 6), e l’art. 28, debbano essere interpretati nel senso che costituisca necessariamente una rete elettrica, e quindi un «sistema di distribuzione», ai sensi della stessa direttiva, un sistema costituito e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta con la rete pubblica, senza la possibilità di escludere da tale classificazione i sistemi privati con tali caratteristiche costituiti prima dell’entrata in vigore della direttiva e nati originariamente per finalità di autoproduzione; |
2) |
in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’unica possibilità offerta dalla direttiva per valorizzare le peculiarità di una rete elettrica privata sia quella di ascriverla alla categoria degli SDC di cui all’art. 28 della stessa direttiva, ovvero se sia consentito al legislatore nazionale individuare una diversa categoria di sistemi di distribuzione soggetti a una disciplina semplificata, diversa da quella dettata per gli SDC; |
3) |
indipendentemente dalle precedenti questioni, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che ai sistemi di distribuzione chiusi di cui all’art. 28 sia imposto in ogni caso l’obbligo di connessione di terzi; |
4) |
indipendentemente dalle precedenti questioni, se la classificazione di una rete elettrica privata come sistema di distribuzione chiuso, ai sensi dell’art. 28 della direttiva 2009/72/CE, consenta al legislatore nazionale di prevedere, in favore di tale sistema, soltanto le deroghe al regime generale dei sistemi di distribuzione espressamente contemplate dall’art. 28 e dall’art. 26, paragrafo 4 della stessa direttiva, ovvero se — alla luce di quanto espresso nei «considerando» (29) e (30) della direttiva — sia permesso ovvero imposto allo Stato membro di prevedere ulteriori eccezioni all’applicazione della disciplina generale dei sistemi di distribuzione, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nei suddetti «considerando»; |
5) |
nel caso in cui la Corte ritenga possibile o doveroso, da parte dello Stato membro, dettare una disciplina che tenga in considerazione la specificità dei sistemi di distribuzione chiusi, se osti alle previsioni della direttiva 2009/72/CE — e in particolare ai «considerando» (29) e (30); all’art. 15, paragrafo 7; all’art. 37, paragrafo 6, lett. b); all’art. 26, paragrafo 4 — una normativa nazionale, quale quella rilevante nel presente giudizio, che sottoponga i sistemi di distribuzione chiusi a una disciplina in materia di dispacciamento e unbundling del tutto analoga a quella dettata per le reti pubbliche e che, in materia di oneri generali di sistema elettrico, preveda che la corresponsione di tali corrispettivi sia in parte commisurata anche all’energia consumata all’interno del sistema chiuso. |
(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).
18.9.2017 |
IT |
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C 309/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 10 maggio 2017 — Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
(Causa C-273/17)
(2017/C 309/25)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Sol Gas Primari Srl
Resistente: Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le previsioni della direttiva 2009/72/CE (1), e in particolare l’art. 3, nn. 5) e 6), e l’art. 28, debbano essere interpretati nel senso che costituisca necessariamente una rete elettrica, e quindi un «sistema di distribuzione», ai sensi della stessa direttiva, un sistema costituito e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta con la rete pubblica, senza la possibilità di escludere da tale classificazione i sistemi privati con tali caratteristiche costituiti prima dell’entrata in vigore della direttiva e nati originariamente per finalità di autoproduzione; |
2) |
in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’unica possibilità offerta dalla direttiva per valorizzare le peculiarità di una rete elettrica privata sia quella di ascriverla alla categoria degli SDC di cui all’art. 28 della stessa direttiva, ovvero se sia consentito al legislatore nazionale individuare una diversa categoria di sistemi di distribuzione soggetti a una disciplina semplificata, diversa da quella dettata per gli SDC; |
3) |
indipendentemente dalle precedenti questioni, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che ai sistemi di distribuzione chiusi di cui all’art. 28 sia imposto in ogni caso l’obbligo di connessione di terzi; |
4) |
indipendentemente dalle precedenti questioni, se la classificazione di una rete elettrica privata come sistema di distribuzione chiuso, ai sensi dell’art. 28 della direttiva 2009/72/CE, consenta al legislatore nazionale di prevedere, in favore di tale sistema, soltanto le deroghe al regime generale dei sistemi di distribuzione espressamente contemplate dall’art. 28 e dall’art. 26, paragrafo 4 della stessa direttiva, ovvero se — alla luce di quanto espresso nei «considerando» (29) e (30) della direttiva — sia permesso ovvero imposto allo Stato membro di prevedere ulteriori eccezioni all’applicazione della disciplina generale dei sistemi di distribuzione, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nei suddetti «considerando»; |
5) |
nel caso in cui la Corte ritenga possibile o doveroso, da parte dello Stato membro, dettare una disciplina che tenga in considerazione la specificità dei sistemi di distribuzione chiusi, se osti alle previsioni della direttiva 2009/72/CE — e in particolare ai «considerando» (29) e (30); all’art. 15, paragrafo 7; all’art. 37, paragrafo 6, lett. b); all’art. 26, paragrafo 4 — una normativa nazionale, quale quella rilevante nel presente giudizio, che sottoponga i sistemi di distribuzione chiusi a una disciplina in materia di dispacciamento e unbundling del tutto analoga a quella dettata per le reti pubbliche e che, in materia di oneri generali di sistema elettrico, preveda che la corresponsione di tali corrispettivi sia in parte commisurata anche all’energia consumata all’interno del sistema chiuso. |
(1) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55).
18.9.2017 |
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C 309/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 23 maggio 2017 — Bashar Ibrahim/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-297/17)
(2017/C 309/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bashar Ibrahim
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (1) osti all’applicazione di una disciplina nazionale, ai sensi della quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale è inammissibile, qualora il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina nazionale debba essere applicata alle domande presentate anteriormente al 20 luglio 2015. Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consenta agli Stati membri, in particolare, un’attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, con conseguente pari inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa. |
2) |
Se l’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE conceda riconosca agli Stati membri il diritto di scegliere se respingere, in quanto inammissibile, una domanda di asilo o per difetto di competenza internazionale (regolamento Dublino) o in base all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso protezione internazionale in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, nel caso in cui
|
4) |
In caso di risposta positiva alla terza questione sub b): se ciò valga anche nel caso in cui ai beneficiari della protezione sussidiaria non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini di detto Stato membro. |
5) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione:
|
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).
18.9.2017 |
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C 309/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 23 maggio 2017 — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.
(Causa C-299/17)
(2017/C 309/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Berlin
Parti
Ricorrente: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH
Resistente: Google Inc.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una normativa nazionale che vieti esclusivamente ai gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori di servizi commerciali che sviluppano contenuti, ma non ad altri utilizzatori, anche commerciali, di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e estratti di testo di porzioni ridotte), costituisca, ai sensi dell’articolo 1, punti 2 e 5, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (nella versione della direttiva 98/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), una regola che non riguarda specificamente i servizi ivi definiti, e, in caso di risposta in senso negativo, |
2) |
se una normativa nazionale che vieti esclusivamente ai gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori di servizi commerciali che sviluppano contenuti, ma non ad altri utilizzatori, anche commerciali, di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e estratti di testo di porzioni ridotte), costituisca, ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (nella versione della direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), una regola tecnica ovvero una disposizione la cui osservanza è obbligatoria per la prestazione di un servizio. |
(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche nella versione della direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18).
18.9.2017 |
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C 309/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamm (Germania) il 29 maggio 2017 — Surjit Singh Bedi/Repubblica federale di Germania, Repubblica federale di Germania per conto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-312/17)
(2017/C 309/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Hamm
Parti
Ricorrente: Surjit Singh Bedi
Resistenti: Repubblica federale di Germania, Repubblica federale di Germania per conto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina di un contratto collettivo secondo la quale il percepimento di un’indennità di transizione, che viene concessa con la finalità di garantire mezzi di sostentamento adeguati ai lavoratori che hanno perso il loro posto di lavoro, in funzione della remunerazione di base di cui al contratto collettivo, fino al raggiungimento di una sicurezza economica attraverso il diritto a una pensione in virtù del regime pensionistico legale, cessa con il conseguimento del diritto a una pensione di vecchiaia anticipata e che, nella sua applicazione, fa riferimento alla possibilità di ricevere una pensione di vecchiaia anticipata per disabilità.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
18.9.2017 |
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C 309/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 30 maggio 2017 — Mahmud Ibrahim e a./Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-318/17)
(2017/C 309/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, in persona dei suoi legali rappresentanti Fadwa und Mahmud Ibrahim, Ahmad Ibrahim, in persona dei suoi legali rappresentanti Fadwa und Mahmud Ibrahim
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (1) osti all’applicazione di una disciplina nazionale, ai sensi della quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale è inammissibile, qualora il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina nazionale debba essere applicata alle domande presentate anteriormente al 20 luglio 2015. Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consenta agli Stati membri, in particolare, un’attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, con conseguente pari inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa. |
2) |
Se l’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE conceda riconosca agli Stati membri il diritto di scegliere se respingere, in quanto inammissibile, una domanda di asilo o per difetto di competenza internazionale (regolamento Dublino) o in base all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso protezione internazionale in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, nel caso in cui
|
4) |
In caso di risposta positiva alla terza questione sub b): se ciò valga anche nel caso in cui ai beneficiari della protezione sussidiaria non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini di detto Stato membro. |
5) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione:
|
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).
18.9.2017 |
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C 309/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 30 maggio 2017 — Nisreen Sharqawi e a./Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-319/17)
(2017/C 309/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, in persona del suo legale rappresentante Nisreen Sharqawi, Hosam Fattayrji, in persona del suo legale rappresentante Nisreen Sharqawi
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (1) osti all’applicazione di una disciplina nazionale, ai sensi della quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale è inammissibile, qualora il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina nazionale debba essere applicata alle domande presentate anteriormente al 20 luglio 2015. Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consenta agli Stati membri, in particolare, un’attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, con conseguente pari inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa. |
2) |
Se l’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE conceda riconosca agli Stati membri il diritto di scegliere se respingere, in quanto inammissibile, una domanda di asilo o per difetto di competenza internazionale (regolamento Dublino) o in base all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso protezione internazionale in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, nel caso in cui
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4) |
In caso di risposta positiva alla terza questione sub b): se ciò valga anche nel caso in cui ai beneficiari della protezione sussidiaria non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini di detto Stato membro. |
5) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione:
|
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italia) il 31 maggio 2017 — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a./Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
(Causa C-328/17)
(2017/C 309/31)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl
Resistenti: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 1, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 CEE, avente ad oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), ostino ad una normativa nazionale che riconosca la possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla disciplina della gara un’altissima probabilità di non conseguire l’aggiudicazione.
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
18.9.2017 |
IT |
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C 309/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma (Italia) il 1o giugno 2017 — Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
(Causa C-331/17)
(2017/C 309/32)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d’appello di Roma
Parti nella causa principale
Appellante: Martina Sciotto
Appellata: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Questione pregiudiziale
Se la normativa europea (segnatamente clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (1)) osti ad una normativa nazionale (in particolare, art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100) che, escludendo in via generale i rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti di fondazioni lirico-sinfoniche dalla regola secondo cui la forma normale di rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, deve essere interpretata nel senso di una completa liberalizzazione di tali rapporti, senza previsione, anche in caso di reiterazione oltre il triennio (o altro periodo), di misure di conversione del rapporto (stabilizzazione) e/o di risarcimento dei danni.
18.9.2017 |
IT |
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C 309/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) l’8 giugno 2017 — Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova
(Causa C-342/17)
(2017/C 309/33)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia
Resistente: Comune di Padova
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione delle seguenti disposizioni dell’art. 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del comune di Padova:
«Non è in nessun caso consentito all’affidatario demandare a terzi la conservazione dell’urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma terzo).
È fatto obbligo di conservare l’urna esclusivamente presso l’abitazione dell’affidatario (comma quarto)…
In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma decimo)».
18.9.2017 |
IT |
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C 309/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 giugno 2017 — Hüsken e a./Lufthansa CityLine GmbH
(Causa C-368/17)
(2017/C 309/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Hüsken e a.
Convenuta: Lufthansa CityLine GmbH
La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 6 luglio 2017.
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 giugno 2017 — Finanzamt B/A-Brauerei
(Causa C-374/17)
(2017/C 309/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Convenuto in primo grado e ricorrente in cassazione: Finanzamt B
Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: A-Brauerei
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che si configura un aiuto vietato ai sensi di tale disposizione, qualora, secondo la normativa di uno Stato membro, l’imposta sull’acquisto di immobili per un acquisto imponibile a seguito di una trasformazione societaria (fusione) non venga applicata nel caso in cui all’operazione di trasformazione partecipino determinati soggetti di diritto (l’impresa controllante e una società controllata) e la partecipazione dell’impresa controllante nell’impresa controllata sia del 100 % nei cinque anni precedenti l’operazione imponibile e nei cinque anni successivi a quest’ultima.
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 29 giugno 2017 — Uždaroji akcinė bendrovė «EVP International»/Lietuvos bankas
(Causa C-389/17)
(2017/C 309/36)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente: Uždaroji akcinė bendrovė «EVP International»
Altra parte: Lietuvos bankas
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/110/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, i servizi di seguito indicati devono essere considerati come servizi di pagamento che (non) sono legati all’emissione di moneta elettronica:
(a) |
un’operazione di pagamento tramite la quale, su richiesta (istruzione) del detentore di moneta elettronica all’istituto di moneta elettronica (l’emittente), la moneta elettronica (i fondi rimborsabili) rimborsata al valore nominale è trasferita su un conto bancario di un terzo; |
(b) |
un’operazione di pagamento tramite la quale, su istruzione del venditore, l’acquirente (il pagatore) di beni e/o di servizi paga per tali beni e/o servizi effettuando un trasferimento/pagamento di fondi ad un istituto di moneta elettronica (l’emittente di moneta elettronica) il quale, dopo aver ricevuto i fondi, emette moneta elettronica, al valore nominale dei fondi ricevuti, a beneficio del venditore (il detentore di moneta elettronica). |
(1) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7).
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj (Romania) il 30 giugno 2017 — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — sucursala Dolj
(Causa C-400/17)
(2017/C 309/37)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Dolj
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă
Convenute: SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — sucursala Dolj
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) debba essere interpretato nel senso che il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivante dal contratto possa comprendere anche il caso in cui, durante l’esecuzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, la prestazione del consumatore sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto al momento della stipula del contratto a causa di variazioni significative del tasso di cambio, variazioni che nessuna parte avrebbe potuto prevedere. |
2) |
Se con chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, debba intendersi che tale clausola contrattuale debba prevedere soltanto i motivi posti alla base dell’inserimento nel contratto della clausola suddetta e il suo meccanismo di funzionamento oppure se debba prevedere anche tutte le sue possibili conseguenze in funzione delle quali può variare il prezzo pagato dal consumatore, come ad esempio il rischio di cambio. |
3) |
Se, nell’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, l’espressione «non vincolano il consumatore» possa essere interpretata nel senso che, in caso di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti emerso in seguito all’andamento del tasso di cambio, il giudice nazionale possa esonerare il consumatore dall’obbligo di sopportare integralmente il rischio di cambio. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
18.9.2017 |
IT |
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C 309/29 |
Impugnazione proposta il 4 luglio 2017 da JYSK sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 maggio 2017, causa T-403/15: JYSK sp. z o.o./Commissione europea
(Causa C-402/17 P)
(2017/C 309/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: JYSK sp. z o.o. (rappresentante: H. Sønderby Christensen, advokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale che dichiara inammissibile il ricorso da essa presentato con la motivazione che la decisione C(2015) 3228 final, dell’11 maggio 2015, della Commissione non la riguarda direttamente ed individualmente, deducendo che tale sentenza viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Motivi d’impugnazione e principali argomenti
La ricorrente sostiene che l’accesso indiretto alla Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale da parte delle giurisdizioni polacche non garantisce la tutela prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La ricorrente afferma che la decisione della Commissione sopra menzionata la riguarda direttamente ed individualmente.
18.9.2017 |
IT |
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C 309/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismas (Lituania) il 10 luglio 2017 — UAB «Roche Lietuva»/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
(Causa C-413/17)
(2017/C 309/39)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiojo Teismas
Parti
Ricorrente: Uždaroji akcinė bendrovė «Roche Lietuva»
Resistente: Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni degli articoli 2 e 23 e dell’Allegato VI della direttiva 2004/18 (1) (in combinato disposto o singolarmente, ma senza limitazione a dette disposizioni) debbano essere interpretate nel senso che, in una fattispecie in cui un’amministrazione aggiudicatrice — una struttura sanitaria — intenda acquistare forniture (attrezzature e materiali di diagnostica medica) o diritti specifici sulle medesime mediante una procedura di appalto pubblico al fine di poter condurre autonomamente test, il suo potere discrezionale comprende il diritto di definire nelle specifiche tecniche soltanto i requisiti per dette forniture che non descrivono separatamente le singole caratteristiche operazionali (tecniche) e legate all’uso (funzionali) delle attrezzature e/o dei materiali, ma definiscono invece i parametri qualitativi dei test che devono essere effettuati nonché le prestazioni del laboratorio di prova, il cui contenuto deve essere descritto separatamente nel capitolato d’oneri della procedura di aggiudicazione di cui trattasi.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).
18.9.2017 |
IT |
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C 309/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 17 luglio 2017 — Monachos Eirinaios (frate Ireneos), al secolo sig. Antonios Iakumakis/Ordine degli Avvocati di Atene
(Causa C-431/17)
(2017/C 309/40)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)
Parti
Ricorrente: Monachos Eirinaios (frate Ireneos), al secolo sig. Antonios Iakumakis di Emmanuel
Resistente: Ordine degli Avvocati di Atene
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE (1) debba essere inteso nel senso che l’iscrizione di un monaco della Chiesa di Grecia come avvocato nell’albo dell’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha conseguito il suo titolo professionale, allo scopo di esercitare ivi la sua professione con il suo titolo professionale di origine, possa essere vietata dal legislatore nazionale per il motivo che i monaci della Chiesa di Grecia non possono, ai sensi del diritto nazionale, essere iscritti negli albi degli ordini degli avvocati, in quanto non sussistono, a causa del loro status, le garanzie riconosciute indispensabili per l’esercizio dell’attività forense.
(1) Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36).
18.9.2017 |
IT |
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C 309/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 24 luglio 2017 — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents
(Causa C-443/17)
(2017/C 309/41)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: Abraxis Bioscience LLC
Resistente: Comptroller General of Patents
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 3, lettera d), del regolamento (1) CPC debba essere interpretato nel senso che esso consente il rilascio di un CPC qualora l’autorizzazione di immissione in commercio, di cui all’articolo 3, lettera b), sia la prima autorizzazione nell’ambito del brevetto di base per immettere in commercio il prodotto in quanto medicinale e qualora il prodotto sia una nuova formulazione di un principio attivo preesistente.
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).
18.9.2017 |
IT |
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C 309/31 |
Impugnazione proposta il 31 luglio 2017 dal sig. Rami Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 maggio 2017, causa T-410/16, Rami Makhlouf/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-458/17 P)
(2017/C 309/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata; |
di conseguenza,
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 18 maggio 2017, causa T-410/16, Rami Makhlouf/Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:T:2017:349; |
e
statuendo ex novo:
— |
annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 nonché i relativi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il le Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
— |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato prima dell’adozione delle nuove misure restrittive, diritto consacrato all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali; |
— |
secondo motivo, vertente su un errore di diritto e una distorsione dei fatti, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto degli articoli depositati dal ricorrente a sostegno del suo ricorso di annullamento onde dimostrare che non sosteneva il regime siriano; |
— |
terzo motivo, vertente su un errore di diritto, nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC, sulla base delle quali l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di sanzioni, rovesciando, nel contempo, l’onere della prova; |
— |
quarto motivo, vertente su un errore di diritto e un difetto di motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la nozione di imprenditore di spicco era sufficientemente precisa per inserire il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto dalle misure restrittive e che non erano giustificati i motivi per i quali esso considerava che il ricorrente avesse una qualsiasi influenza sul regime siriano. |
Tribunale
18.9.2017 |
IT |
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C 309/33 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2017 — Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione
(Causa T-371/17 R)
([«Procedimento sommario - Concorrenza - Antitrust - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 18, paragrafo 3 - Decisione di richiesta di informazioni - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell'urgenza»])
(2017/C 309/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti) e Qualcomm Europe, Inc. (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato e M. Davilla, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: H. Van Vliet, G. Conte, C. Urraca Caviedes e M. Farley, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori, al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 31 marzo 2017 relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1) [caso AT.39711 — Qualcomm (prezzi predatori)].
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/33 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)
(Causa T-429/17)
(2017/C 309/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Laboratoires Majorelle (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Odinot, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jardin Majorelle (Marrakech, Marocco)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LABORATOIRES MAJORELLE» — Domanda di registrazione n. 11 371 655
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2017 nel procedimento R 1238/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
concedere la registrazione del marchio comunitario «LABORATOIRES MAJORELLE» per: classe 3: Saponi; Cosmetici; Cosmetici; Preparati detergenti per l’igiene intima, deodoranti per l’igiene; Prodotti di cosmesi per la pelle; Prodotti non medicati per la cura della pelle; Prodotti per detergere la pelle; Prodotti per il trattamento della pelle; classe 5: Prodotti farmaceutici per le cure della pelle; Sostanze dietetiche (per uso medico); Erbe medicinali; Integratori dietetici ed integratori nutrizionali; Integratori alimentari per uso medico; Integratori alimentari naturali; Prodotti farmaceutici; classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; Articoli ortopedici; Materiale di sutura; Apparecchi e strumenti chirurgici; Apparecchi e strumenti medici; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda l’esistenza dei diritti anteriori sui cui si basa l’opposizione, l’esame delle prove dell’uso effettivo dei marchi anteriori e la valutazione globale del rischio di confusione. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/34 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2017 — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)
(Causa T-438/17)
(2017/C 309/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: The Scotch Whisky Association (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: F. Rodríguez Domínguez e J. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «JOHN COR» — Marchio dell’Unione europea n. 10 965 937
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 maggio 2017 nel procedimento R 1289/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. |
— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/35 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2017 — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS)
(Causa T-456/17)
(2017/C 309/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Victor Lupu (Bucarest, Romania) (rappresentante: P. Acsinte, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Djili soy original DS» — Domanda di registrazione n. 8 810 558
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2017 nel procedimento R 516/2011-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere l’opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea 008404551 «Djili DS» e/o annullare la registrazione del marchio dell’Unione europea 008404551 «Djili DS»; |
— |
in subordine, annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 3 maggio 2017 nel procedimento R 516/2011-5 e disporre la ripresa del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso nonché il mantenimento da parte di quest’ultima della sospensione del procedimento finché non sia fornita alla stessa commissione di ricorso una decisione finale scritta, motivata e firmata sul ricorso di annullamento, ruolo n. 2794/1/2016; |
— |
condannare l’EUIPO e Ibryam Dzhihangir alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; |
— |
violazione della regola 20, paragrafo 7, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario; |
— |
violazione, mutatis mutandis, dell’articolo 53, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, con riferimento al diritto d’autore del ricorrente sull’immagine dell’imballaggio «Djili» scritta in lettere rosse su uno sfondo blu con la figura di un pappagallo, e in riferimento ai diritti del ricorrente di usare un nome commerciale per prodotti, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Celine, C-17/06; |
— |
violazione di altre disposizioni pertinenti. |
18.9.2017 |
IT |
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C 309/36 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2017 — Fifth Avenue Entertainment/EUIPO — Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)
(Causa T-459/17)
(2017/C 309/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fifth Avenue Entertainment LLC (Orlando, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister e D. Cañadas Arcas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commodore Entertainment Corporation (Saint Paul, Minnesota, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «THE COMMODORES» — Domanda di registrazione n. 13 370 077
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2017 nel procedimento R 851/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/36 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — TP/Commissione
(Causa T-464/17)
(2017/C 309/48)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: TP (rappresentante: W. Limuti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare e revocare la decisione impugnata ed annullare ogni conseguente atto da esso discendente presupposto ed anche non conosciuto revocandosi ogni conseguente effetto di efficacia nei confronti del ricorrente e di effetto nella propria sfera giuridica e patrimoniale disponendo che la questione venga trattata in modo da permettere al ricorrente previe le necessarie informazioni per far valere le proprie ragioni, che la nuova decisione sia presa nel rispetto dei principi di fiducia, legalità e trasparenza; |
— |
Che venga disposto, in accoglimento del presente ricorso, il riconoscimento dei danno nelle more subiti dal funzionario ed in particolare non solo a titolo di danno patrimoniale ma anche non patrimoniale psico-fisico così per come rappresentato nella perizia medico-legale agli atti con riconoscimento di un danno esistenziale di medio grave entità, presenta un disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso, di tipo cronico provocato dal trauma subito in contesto lavorativo quantificabile nel 20 %. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione di rifiuto del reclamo presentato dal ricorrente, col quale veniva contestata la trattenuta, effettuata dall’Ufficio di Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (ufficio PMO) sul suo stipendio, a seguito della sentenza del Tribunale di Treviso, che ha dichiarato il divorzio tra il ricorrente e la sua ex-coniuge.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Violazione del diritto, posto a garanzia del funzionario, di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni. |
2. |
Violazione del diritto del ricorrente di ottenere le informazioni rilevanti per la sua difesa. |
3. |
Violazione del diritto del ricorrente di ottenere l’indicazione dei motivi per i quali non poteva ricevere le informazioni pertinenti. |
4. |
Violazione e falsa applicazione dell’Art. 7, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) e, in conseguenza, violazione del diritto alle informazioni in merito alla procedura in corso nei confronti del ricorrente e dell’obbligo di indicare i motivi delle decisioni. |
5. |
Violazione dell’Art. 24 dello Statuto e, in conseguenza, violazione del diritto del ricorrente di essere difeso e assistito dall’istituzione da attacchi di altre persone. |
6. |
Sussistenza di danno psico-fisico sulla persona del ricorrente e relativo nesso di causalità tra condotta dell’amministrazione e danno subito. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/37 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — VKR Holding/EUIPO (VELUX)
(Causa T-465/17)
(2017/C 309/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VKR Holding A/S (Søborg, Danimarca) (rappresentante: J. Heebøll, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «VELUX» — Domanda di registrazione n. T 2 299 611
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 maggio 2017 nel procedimento R 1927/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della commissione di respingere il ricorso e acconsentire quindi alla registrazione della domanda n. T 2 299 611 relativa al MUE 000651869 (VELUX); |
— |
in alternativa, rinviare la causa alla commissione. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 34, paragrafo 2, del RMUE e della regola 28 del REMUE. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/38 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)
(Causa T-469/17)
(2017/C 309/50)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: The Scotch Whisky Association (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: F. Rodríguez Domínguez e J. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «JOHN COR» — Marchio dell’Unione europea n. 10 965 937
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2017 nel procedimento R 1290/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. |
— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere g) e j), del regolamento n. 207/2009. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/38 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2017 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (sensotek)
(Causa T-470/17)
(2017/C 309/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sensotek GmbH (Reichenbach an der Fils, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Senso Tecnologie Srl (Roma, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «sensotek» — Domanda di registrazione n. 10 648 871
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 maggio 2017 nel procedimento R 1953/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/39 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2017 — Edison/EUIPO (EDISON)
(Causa T-471/17)
(2017/C 309/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Edison SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Boscariol de Roberto, D. Martucci e I. Gatto, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «EDISON» — Domanda di registrazione n. 3 315 991
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2017 nel procedimento R 1355/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Errata nell’escludere dalla classe 4 l’ «Energia elettrica» in quanto non rientrante in «fuel (including motors spirits)», «motor fuels» ed «illuminants»dell’Ottava edizione della Classificazione di Nizza. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/40 |
Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Ghost — Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)
(Causa T-488/17)
(2017/C 309/53)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Ghost — Corporate Management SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: S. de Barros Araújo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo «Dry Zone» — Domanda di registrazione n. 15 498 322
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 giugno 2017 nel procedimento R 0683/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il presente ricorso e, pertanto, annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso del 5 giugno 2017 e, di conseguenza, sostituire la decisione impugnata con un’altra che consideri la presentazione del ricorso n. R 683/2017-2, MUE n. 015498322 Dry Zone avvenuta entro i termini, di modo che lo svolgimento del procedimento prosegua; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Primo motivo: violazione dell’articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1) e della regola 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21); |
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secondo motivo: violazione delle garanzie processuali della ricorrente, non essendo stata verificata l’esistenza di fatti che non rientrano nella sua sfera di controllo o che configurano ipotesi di forza maggiore, con conseguente violazione del principio di proporzionalità; |
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terzo motivo: violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/40 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2017 — Windspiel Manufaktur/EUIPO (Rappresentazione di un tappo di bottiglia)
(Causa T-489/17)
(2017/C 309/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Windspiel Manufaktur GmbH (Daun, Germania) (rappresentante: O. Löffel, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Marchio di posizione dell’Unione europea (Rappresentazione di un tappo di bottiglia) — Domanda di registrazione n. 15 024 987
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o giugno 2017 nel procedimento R 1374/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/41 |
Ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2017 — Gauff/EUIPO — H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)
(Causa T-13/16) (1)
(2017/C 309/55)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/41 |
Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)
(Causa T-260/17) (1)
(2017/C 309/56)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.