ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
15 settembre 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 305/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8570 — CTDI EU/Regenersis EMEA) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2017/C 305/02

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

2

2017/C 305/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

3

 

Commissione europea

2017/C 305/04

Tassi di cambio dell'euro

4

2017/C 305/05

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

5

2017/C 305/06

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 gennaio 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39861 — Derivati su tassi di interesse in yen — Relatore: Paesi Bassi

7

2017/C 305/07

Relazione finale del consigliere-auditore — Derivati sui tassi di interesse in yen (YIRD) (AT.39861)

8

2017/C 305/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 4 febbraio 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39861 — Derivati sui tassi di interesse in yen) [notificata con il numero C(2015) 432]

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 305/09

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

15


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 305/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8630 — Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2017/C 305/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8102 — Valeo/FTE Group) ( 1 )

18

2017/C 305/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8638 — Shell Midstream Partners/Crestwood Permian Basin Holdings/Crestwood Permian Basin) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 305/13

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20

2017/C 305/14

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

30


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.9.2017   

IT

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C 305/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8570 — CTDI EU/Regenersis EMEA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 305/01)

Il 1o settembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8570. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/2


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2017/C 305/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, entro il 27 ottobre 2017, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 237 del 15.9.2017, pag. 72.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 237 del 15.9.2017, pag. 44.


15.9.2017   

IT

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C 305/3


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2017/C 305/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio (3).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(3)  GU L 237 del 15.9.2017, pag. 44.

(4)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

15.9.2017   

IT

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C 305/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 settembre 2017

(2017/C 305/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1885

JPY

yen giapponesi

131,55

DKK

corone danesi

7,4399

GBP

sterline inglesi

0,89123

SEK

corone svedesi

9,5345

CHF

franchi svizzeri

1,1496

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3950

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,103

HUF

fiorini ungheresi

308,28

PLN

zloty polacchi

4,2843

RON

leu rumeni

4,6017

TRY

lire turche

4,1134

AUD

dollari australiani

1,4877

CAD

dollari canadesi

1,4501

HKD

dollari di Hong Kong

9,2843

NZD

dollari neozelandesi

1,6474

SGD

dollari di Singapore

1,6053

KRW

won sudcoreani

1 345,47

ZAR

rand sudafricani

15,6609

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7918

HRK

kuna croata

7,4835

IDR

rupia indonesiana

15 767,83

MYR

ringgit malese

4,9905

PHP

peso filippino

60,990

RUB

rublo russo

68,6480

THB

baht thailandese

39,363

BRL

real brasiliano

3,7295

MXN

peso messicano

21,1227

INR

rupia indiana

76,2095


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.9.2017   

IT

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C 305/5


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2017/C 305/05)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

a pagina 388

è inserito il testo seguente:

«9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l’acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti

Si vedano le note esplicative del SA, voce 9615, quarto comma.

Ai fini della presente voce l’espressione «fermagli per capelli ed oggetti simili» comprende le merci prodotte a partire da materiali solidi, in quanto gli articoli di questa voce sono generalmente costituiti da metalli comuni o materie plastiche. Pertanto la presente voce non comprende le fasce fermacapelli e gli elastici per capelli. Questi sono classificati come segue.

a)

Gli elastici per capelli e le fasce fermacapelli costituiti, ad esempio, da un anello elastico tubolare lavorato a maglia (cfr. foto 1), da un anello di gomma ricoperto di materie tessili (cfr. foto 2), da una fascia elastica completamente ricoperta da un tessuto di materie tessili (cfr. foto 3) o da un anello di tessuto elastico (cfr. foto 4) sono classificati come accessori di abbigliamento nella voce 6117 o 6217.

Esempi:

Image

Image

Image

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1.

Elastico per capelli

2.

Elastico per capelli

3.

Elastico per capelli

4.

Fascia fermacapelli

b)

Gli elastici per capelli e le fasce fermacapelli costituiti da un anello o da una fascia di materia tessile della sezione XI e decorati, ad esempio, con perle di legno, perle di plastica o elementi di cuoio o di materie tessili sono considerati come aventi il carattere essenziale di altri accessori di abbigliamento confezionati e sono pertanto classificati nella voce 6117 o 6217, in applicazione della regola generale 3, lettera b).

Esempi:

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c)

Gli elastici per capelli e le fasce fermacapelli costituiti principalmente da, ad esempio, lustrini di plastica, incollati o cuciti su una fascia di materia tessile non elastica e che coprono quasi tutta la superficie visibile dell’articolo, conferendogli quindi il suo carattere essenziale, sono classificati nella voce 7117 in applicazione della regola generale 3, lettera b), e delle note 9 a) e 11 del capitolo 71.

Esempio:

Image

d)

Gli elastici per capelli e le fasce fermacapelli costituiti interamente o parzialmente da perle naturali o coltivate, pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi sono classificati nelle voci 7113 e 7116 in applicazione delle note 1 e 9 a) del capitolo 71. Si vedano anche le note esplicative del SA, voce 9615, quarto comma.

e)

Gli elastici per capelli e le fasce fermacapelli costituiti interamente o parzialmente da pellicce o pellicce artificiali sono classificati nelle voci 4303 o 4304 in applicazione delle note 3 e 4 del capitolo 43.

Esempio:

Image

f)

Gli elastici per capelli e le fasce fermacapelli costituiti da altri materiali, non ricoperti di materie tessili, anche decorati [ad eccezione delle merci di cui alle lettere d) e e)] sono classificati in base alla materia costitutiva dell’anello, in quanto il carattere essenziale è conferito dall’anello e dalla sua funzione [(ad esempio, un anello di plastica è classificato nella voce 3926 (cfr. foto 1 e 2) e un anello di gomma è classificato nella voce 4015 (cfr. foto 3), in applicazione della regola generale 3, lettera b)].

Esempi:

Image

Image

Image

1.

Elastico per capelli

2.

Elastico per capelli

3.

Fascia fermacapelli

g)

Le merci classificabili nella voce 7117 in quanto minuterie di fantasia e che possono essere utilizzate, ad esempio, come braccialetti o braccialetti da caviglia, rimangono classificabili in tale voce anche se possono essere ugualmente utilizzate come elastico per capelli o fascia fermacapelli.

Esempio:

Image »


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.


15.9.2017   

IT

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C 305/7


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 gennaio 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39861 — Derivati su tassi di interesse in yen

Relatore: Paesi Bassi

(2017/C 305/06)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce una serie di accordi e/o pratiche concordate tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica degli accordi e/o delle pratiche concordate.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a una o più delle sette infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo degli accordi e/o delle pratiche concordate era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle infrazioni.

7.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ammende ai destinatari del progetto di decisione.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze aggravanti.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

15.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


15.9.2017   

IT

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C 305/8


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Derivati sui tassi di interesse in yen (YIRD)

(AT.39861)

(2017/C 305/07)

1.   Introduzione

Il presente caso ha seguito un cosiddetto procedimento di transazione ibrido. La Commissione ha deciso di concludere il caso con un procedimento di transazione per le sei parti del procedimento di transazione (2) mentre nei confronti di ICAP è stato seguito il procedimento ordinario.

2.   Indagine

2.1.

Il 12 febbraio 2013 la Commissione europea (di seguito la «Commissione») ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (3) nei confronti di UBS AG, UBS Securities Japan Co., Ltd., The Royal Bank of Scotland Group plc, The Royal Bank of Scotland plc, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Citigroup Inc., Citigroup Global Markets Japan Inc., JPMorgan Chase & Co, JPMorgan Chase Bank, National Association, J.P. Morgan Europe Limited, R.P. Martin Holdings Ltd e Martin Brokers (UK) Ltd (insieme di seguito denominate «le parti del procedimento di transazione»).

2.2.

Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di ICAP plc, ICAP Management Services Ltd e ICAP New Zealand Ltd (di seguito «ICAP»).

3.   Procedimento di transazione

3.1.

A seguito delle discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 (4), la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA»), in data 29 ottobre 2013 destinata alle parti del procedimento di transazione.

Le parti della transazione avrebbero partecipato, tra il 2007 e il 2010, a una o più di sette infrazioni bilaterali, distinte e separate le une dalle altre, dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Tali infrazioni riguardano i derivati sui tassi di interesse in yen (di seguito «YIRD») riferiti al LIBOR in yen giapponese e, nel caso di una infrazione, anche gli YIRD riferiti all’Euroyen TIBOR. Le parti hanno cercato di influenzare i livelli del LIBOR in yen e/o dell’Euroyen TIBOR allo scopo di incidere positivamente sulle posizioni di trading per i derivati delle banche che utilizzano questi tassi nell’ambito delle loro condizioni di pagamento.

3.2.

A seguito della conferma delle parti del procedimento di transazione che quanto sostenuto nella CA rispecchiava i contenuti delle loro proposte di transazione, il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione sulla transazione, destinata a tutte le parti del procedimento di transazione, e inflitto ammende a Citigroup, DB, JPMorgan, RBS e RP Martin.

3.3.

Il 12 novembre 2013, successivamente a una riunione con gruppo della Commissione incaricato del caso della direzione generale concorrenza (di seguito la «DG Concorrenza»), ICAP si è ritirata dal procedimento di transazione. Pertanto l’indagine nei confronti di ICAP è ripresa e ha continuato secondo il procedimento ordinario (cfr. di seguito).

4.   Procedimento ordinario relativo a ICAP

4.1.

Il 6 giugno 2014 la Commissione ha adottato una CA nei confronti di ICAP. La Commissione ritiene che ICAP abbia partecipato, in qualità di facilitatore, a sei violazioni separate dell’articolo 101 del TFUE, in relazione al settore degli YIRD.

4.2.

La DG Concorrenza inizialmente aveva accordato a ICAP un termine di quattro settimane per replicare alla CA, che ha prorogato di due settimane su richiesta di ICAP. Su richiesta di ICAP, il consigliere-auditore ha ulteriormente prorogato il termine per presentare la propria replica alla CA di due ulteriori settimane, fino al 14 agosto 2014.

4.3.

Nella sua replica alla CA, ICAP ha presentato una serie di lamentele, secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di presunzione d’innocenza, i diritti della difesa di ICAP e i principi di buona amministrazione. Tutte le lamentele esposte sono state debitamente trattate nel progetto di decisione.

4.4.

L’audizione orale si è tenuta il 12 settembre 2014.

4.5.

A seguito dell’audizione orale, ICAP ha presentato e ottenuto l’accesso agli atti della decisione sulla transazione. La DG Concorrenza ha accordato a ICAP un breve periodo di tempo per presentare ulteriori osservazioni scritte. In risposta alla richiesta di ICAP di prorogare la scadenza, il consigliere-auditore ha informato ICAP che il termine accordato dalla DG Concorrenza era sufficiente per consentire la verifica della decisione sulla transazione, in particolare rispetto alla metodologia di irrogazione delle ammende applicata dalla Commissione a RP Martin in qualità di facilitatore e per presentare ulteriori osservazioni al riguardo.

4.6.

Il 9 ottobre 2014, ICAP ha presentato alla DG Concorrenza un’ultima richiesta di ulteriore accesso a un numero imprecisato di atti concernenti talune informazioni relative al fatturato presentate alla Commissione dalle banche parti del procedimento di transazione. La DG Concorrenza ha respinto la richiesta e conseguentemente il 17 ottobre 2014 ICAP ha sottoposto il caso all’attenzione del consigliere-auditore.

4.7.

Il 5 novembre 2014 il consigliere-auditore ha respinto la richiesta presentata da ICAP, segnatamente sulla base del fatto che non esiste un diritto generale di una delle parti di ottenere i dati sulle vendite delle altre parti durante la fase amministrativa, per quanto, dopo l’imposizione di una ammenda in una decisione, tali dati possano essere considerati indirettamente rilevanti per il calcolo dell’ammenda da irrogare alla parte richiedente. Inoltre, nel caso di specie il consigliere-auditore ha ritenuto che le informazioni contenute nella CA non giustificassero la necessità di accedere ai dati sulle vendite delle altre parti sulla base dei diritti della difesa di ICAP.

4.8.

Infine in data 8, 9 e 16 ottobre 2014, ICAP ha presentato documenti specifici relativamente a quanto rappresentato dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti. La DG Concorrenza ha tenuto conto di tutti questi ulteriori documenti nel suo progetto di decisione.

5.   Conclusione

5.1.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione destinato a ICAP riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui ICAP aveva avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto a una conclusione positiva.

5.2.

Stante quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di ICAP.

Bruxelles, 30 gennaio 2015

Joos STRAGIER


(1)  Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Decisione della Commissione del 4 dicembre 2013. Il consigliere-auditore ha già presentato una relazione finale ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, in occasione dell’adozione della decisione da parte della Commissione il 4 dicembre 2013.

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).


15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/10


Sintesi della decisione della Commissione

del 4 febbraio 2015

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39861 — Derivati sui tassi di interesse in yen)

[notificata con il numero C(2015) 432]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 305/08)

Il 4 febbraio 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito il «Trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito l’«Accordo SEE»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , con la presente pubblicazione la Commissione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione riguarda sei casi separati di comportamento anticoncorrenziale bilaterale, relativi ai derivati sui tassi di interesse in yen (di seguito i «derivati sui tassi di interesse in yen» o «YIRD») riferiti al LIBOR in yen giapponese (di seguito «LIBOR in yen») cui i destinatari della presente decisione hanno preso parte in qualità di facilitatori.

(2)

Il comportamento anticoncorrenziale delle banche implicate consisteva in discussioni relative al livello delle presentazioni dell’imminente LIBOR in yen, con la rivelazione delle proprie preferenze per la direzione dei futuri movimenti LIBOR in yen e scambi di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale (2). L’intermediario ICAP ha facilitato il comportamento pertinente fungendo da tramite per le comunicazioni collusive (in uno dei casi) e contattando altre banche che appartenevano alla commissione per il LIBOR in yen o diffondendo informazioni tramite «Run Thrus» (3) manipolati con scadenza giornaliera nell’intento di influenzare le loro presentazioni LIBOR in yen in direzioni adeguate ai partecipanti al relativo comportamento (nei restanti cinque casi).

(3)

Il LIBOR in yen e l’Euroyen TIBOR sono importanti tassi d’interesse di riferimento (detti anche benchmark) per molti strumenti finanziari denominati in yen giapponesi. Il LIBOR in yen era fissato dalla British Bankers Association (BBA), mentre l’Euroyen TIBOR era fissato dalla Japanese Bankers Association (JBA). Questi tassi erano fissati con cadenza giornaliera per diverse scadenze (scadenze dei prestiti), sulla base delle informazioni fornite dalle banche che appartenevano alla commissione per il LIBOR in yen e alla commissione per l’Euroyen TIBOR. Detti istituti di credito erano invitati a trasmettere ogni giorno lavorativo, prima di una certa ora, le stime dei tassi di interesse a cui ritenevano di poter concedere, sul mercato monetario interbancario di Londra (nel caso del LIBOR in yen), prestiti non garantiti in volumi ragionevoli per il mercato o le stime di quelli che ritenevano essere tassi di mercato prevalenti per transazioni tra primari istituti nel mercato offshore del Giappone (nel caso dell’Euroyen TIBOR) a scadenze diverse. La BBA e la JBA determinavano quindi, sulla base della media di dette comunicazioni, il tasso giornaliero del LIBOR in yen e il tasso giornaliero dell’Euroyen TIBOR per ciascuna scadenza, escludendo i quattro (nel caso della BBA) e i due (nel caso della JBA) tassi più elevati e più bassi comunicati. I tassi così calcolati erano immediatamente pubblicati e messi a disposizione del pubblico ogni giorno lavorativo.

(4)

I tassi del LIBOR in yen e quelli dell’Euroyen TIBOR influiscono, tra l’altro, sul prezzo degli YIRD, che sono prodotti finanziari commercializzati a livello mondiale e utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi.

(5)

Gli YIRD più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement, ii) gli swap su tassi di interesse, iii) le opzioni su tassi di interesse e (iv) i future sui tassi di interesse. Gli YIRD possono essere negoziati fuori borsa o, nel caso dei future sui tassi di interesse, in borsa. Tutti questi prodotti di solito prevedono un tasso variabile (il tasso d’interesse di riferimento del contratto) e un tasso fisso. I tassi fissi riflettono le aspettative del mercato dei tassi d’interesse di riferimento dei future e sono normalmente calcolati dalle istituzioni finanziarie che partecipano alle negoziazioni YIRD sulla base delle cosiddette curve di rendimento.

(6)

Sono destinatarie della presente decisione le persone giuridiche appartenenti all’impresa ICAP (di seguito «i destinatari»):

a)

ICAP plc;

b)

ICAP Management Services Ltd;

c)

ICAP New Zealand Limited.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(7)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da UBS il 17 dicembre 2010. Il 20 aprile 2011 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a una serie di imprese attive nel settore degli YIRD. Il […] Citigroup ha presentato una domanda di immunità e/o di trattamento favorevole. Il […] Deutsche Bank ha presentato una domanda di riduzione delle ammende. Il […] RP Martin ha presentato una domanda di riduzione delle ammende. Il […] RBS ha presentato una domanda di riduzione delle ammende.

(8)

Il 12 febbraio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di UBS AG e UBS Securities Japan Co., Ltd., The Royal Bank of Scotland Group plc e The Royal Bank of Scotland plc; Deutsche Bank Aktiengesellschaft; Citigroup Inc. e Citigroup Global Markets Japan Inc.; JPMorgan Chase & Co e JPMorgan Chase Bank; National Association e J.P. Morgan Europe Limited; R.P. Martin Holdings Ltd e Martin Brokers (UK) Ltd. Il 29 ottobre 2013, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti con riferimento C(2013) 7395, destinata alle suddette imprese.

(9)

Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di ICAP plc, ICAP Management Services Limited e ICAP New Zealand Limited.

(10)

Il 31 ottobre 2013 si è tenuta una riunione di transazione con ICAP. Il 12 novembre 2013, ICAP ha informato la Commissione della sua intenzione di interrompere le discussioni sulla transazione.

(11)

Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha adottato una decisione di divieto e sull’ammenda, con riferimento C(2013) 8602/7 (di seguito la «decisione sulla transazione») avente come destinatarie le imprese indicate nel considerando (8).

(12)

In data 6 giugno 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a ICAP plc, ICAP Management Services Ltd e ICAP New Zealand Limited, con riferimento C(2014) 3768 final. ICAP ha comunicato alla Commissione la sua posizione in merito agli addebiti mossi a suo carico, per iscritto il 14 agosto 2014 e verbalmente nel corso di un’audizione tenutasi il 12 settembre 2014.

(13)

Il 30 gennaio 2015 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 4 febbraio 2015 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2.   Destinatari e durata

(14)

Nel caso di specie, la Commissione ha individuato le sei infrazioni bilaterali (4) descritte di seguito, con l’indicazione della durata del coinvolgimento delle imprese in ciascuna infrazione:

a)

infrazione [non-destinatario]/[non destinatario] 2007:

[non destinatario]: 8 febbraio 2007 – 1o novembre 2007

[non destinatario]: 8 febbraio 2007 – 1o novembre 2007

ICAP: 14 agosto 2007 – 1o novembre 2007

b)

infrazione [non-destinatario]/[non destinatario] 2008:

[non destinatario]: 7 maggio 2008 – 3 novembre 2008

[non destinatario]: 7 maggio 2008 – 3 novembre 2008

ICAP: 28 agosto 2008 – 3 novembre 2008

c)

infrazione [non-destinatario]/[non destinatario] 2008-2009:

[non destinatario]: 18 settembre 2008 – 10 agosto 2009

[non destinatario]: 18 settembre 2008 – 10 agosto 2009

[non destinatario]: 29 giugno 2009 – 10 agosto 2009

ICAP: 22 maggio 2009 – 10 agosto 2009

d)

violazione 2010 [non-destinatario]/[non destinatario]:

[non destinatario]: 3 marzo 2010 – 22 giugno 2010

[non destinatario]: 3 marzo 2010 – 22 giugno 2010

ICAP: 3 marzo 2010 – 22 giugno 2010

e)

infrazione [non-destinatario]/[non destinatario] 2010:

[non destinatario]: 26 marzo 2010 – 18 giugno 2010

[non destinatario]: 26 marzo 2010 – 18 giugno 2010

ICAP: 7 aprile 2010 – 7 giugno 2010

f)

infrazione [non-destinatario]/[non destinatario] 2010:

[non destinatario]: 28 aprile 2010 – 3 giugno 2010

[non destinatario]: 28 aprile 2010 – 3 giugno 2010

ICAP: 28 aprile 2010 – 2 giugno 2010

2.3.   Sintesi delle infrazioni

2.3.1.    Le pratiche anticoncorrenziali delle banche partecipanti

(15)

Nell’ambito delle rispettive infrazioni le parti (banche) in causa hanno posto in essere le seguenti pratiche anticoncorrenziali:

a)

i trader delle banche partecipanti nell’ambito delle rispettive infrazioni sono entrati a più riprese in contatto per discutere direttamente (e nel caso di [non destinatario] e di [non destinatario] nell’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 — indirettamente, tramite l’intermediario ICAP) della presentazione del tasso del LIBOR in yen a determinate scadenze di almeno una delle rispettive banche, nella consapevolezza che ciò avrebbe potuto rivelarsi vantaggioso per la posizione di negoziazione degli YIRD di almeno uno degli operatori coinvolti in tali contatti. A tal fine, almeno uno dei trader contattati si è rivolto, o ha manifestato la propria volontà di rivolgersi alle persone che, presso le rispettive banche, erano incaricate di comunicare il LIBOR in yen per chiedere loro di presentare alla BBA una stima che andasse in una certa direzione o, a diverse riprese, si situasse a un dato livello.

b)

I trader delle banche partecipanti nell’ambito delle rispettive infrazioni hanno comunicato e/o ricevuto reciprocamente (nel caso di [non destinatario] e [non destinatario] nell’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 — indirettamente, tramite l’intermediario ICAP), in talune occasioni, informazioni sensibili dal punto di vista commerciale relative a posizioni di negoziazione o sulle future presentazioni del LIBOR in yen di almeno una delle rispettive banche. Nell’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010, la comunicazione e/o le informazioni ricevute riguardavano anche talune proposte future per l’Euroyen TIBOR di almeno una delle rispettive banche.

2.3.2.    Facilitazione delle diverse infrazioni da parte di intermediari finanziari

2.3.2.1.   Facilitazione di [non destinatario]

(16)

[non destinatario] ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008-2009 nel periodo dal 29 giugno 2009 fino al 10 agosto 2009, per cui su richiesta di [non destinatario], [non destinatario] ha promesso di contattare, e almeno in alcune occasioni ha contattato, una serie di banche appartenenti alla commissione LIBOR in yen che non avevano partecipato alla violazione con l’intento di influenzare le loro presentazioni del LIBOR in yen. [non destinatario] non era al corrente di questa attività.

2.3.2.2.   Facilitazione di ICAP

(17)

ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2007 nel periodo dal 14 agosto 2007 al 1o novembre 2007, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [non destinatario] non era al corrente di questa attività.

(18)

ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008 nel periodo dal 28 agosto 2008 al 3 novembre 2008, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [non destinatario] non era al corrente di questa attività.

(19)

ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008-2009 nel periodo dal 22 maggio 2009 al 10 agosto 2009, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [non destinatario] non era al corrente di questa attività.

(20)

ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 nel periodo dal 3 marzo 2010 al 22 giugno 2010 fungendo da canale di comunicazione fra un trader di [non destinatario] e un trader di [non destinatario], dando luogo in tal modo alle pratiche anticoncorrenziali fra gli stessi.

(21)

ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 nel periodo dal 7 aprile 2010 al 7 giugno 2010, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [Non destinatario] non era al corrente di questa attività.

(22)

ICAP ha facilitato l’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 relativamente agli YIRD riferiti al LIBOR in yen (5) nel periodo dal 28 aprile 2010 al 2 giugno 2010, per cui su richiesta di [non destinatario], ICAP ha inteso influenzare talune banche facenti parte della commissione LIBOR in yen che non partecipavano all’infrazione affinché presentassero tassi LIBOR in yen in linea con le richieste da parte di [non destinatario] tramite i) la diffusione di informazioni fuorvianti alle stesse a mezzo del cosiddetto «Run Thrus» e/o ii) contattandole direttamente. [Non destinatario] non era al corrente di questa attività.

2.3.3.    Estensione geografica

(23)

L’estensione geografica di ciascuna delle sei infrazioni e di tutti i rispettivi partecipanti coinvolti ha interessato l’intero territorio del SEE.

2.4.   Rimedi

(24)

La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende (6) del 2006. La Commissione infligge le ammende alle imprese cui è destinata la presente decisione.

2.4.1.    Importo di base dell’ammenda

(25)

Gli orientamenti per il calcolo delle ammende forniscono indicazioni limitate sul calcolo delle ammende da irrogare ai facilitatori come ICAP, che non ha svolto un ruolo attivo diretto nell’ambito di intervento del cartello, cioè i derivati sui tassi d’interesse, ai fini delle violazioni. Di conseguenza, l’importo di base per ICAP per ciascuna delle violazioni è calcolato in conformità con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1/2003, dalla giurisprudenza e dal punto 37 degli orientamenti del 2006 sulle ammende, che tengono conto della gravità, della durata e della natura del suo coinvolgimento, oltre che della necessità di garantire che le ammende abbiano un effetto deterrente sufficiente.

(26)

Nel valutare la gravità delle violazioni, la Commissione tiene conto del fatto che ciascuna delle violazioni è, per sua stessa natura, fra le più dannose restrizioni della concorrenza, del fatto che ciascuna delle infrazioni ha riguardato tutto il SEE e del fatto che le attività collusive erano relative ai benchmark finanziari.

(27)

Nel calcolare le ammende da irrogare ai destinatari della presente decisione, la Commissione tiene altresì conto della durata della partecipazione di ICAP in ciascuna delle sei infrazioni.

(28)

Relativamente a ciascuna delle infrazioni, la Commissione tiene conto del fatto che ICAP ha partecipato alle violazioni in qualità di facilitatore, ruolo che non ha natura analoga a quello delle banche che hanno partecipato alle violazioni in questione. In quanto tale, nel determinare l’importo di base di ICAP per ciascuna infrazione, la Commissione applica un fattore di riduzione adeguato.

2.4.2.    Adeguamento dell’importo di base: circostanze aggravanti o attenuanti

(29)

Relativamente ai destinatari della presente decisione, non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti rispetto a ciascuna delle violazioni.

2.4.3.    Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(30)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa per ciascuna infrazione non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato da ICAP durante l’esercizio sociale precedente la data della decisione della Commissione.

(31)

Nel caso di specie, nessuna delle ammende supera il 10 % del volume d’affari totale di ICAP nell’esercizio sociale che precede la data di adozione della presente decisione.

3.   CONCLUSIONE: importo finale delle singole ammende da infliggere nell’ambito della presente decisione

(32)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Infrazione

Ammende (in EUR)

Infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2007

1 040 000

Infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008

1 950 000

Infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2008-2009

8 170 000

Infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010

1 930 000

Infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010

1 150 000

Infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010

720 000


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Una delle infrazioni ha riguardato anche gli YIRD riferiti all’Euroyen TIBOR.

(3)  Un foglio di calcolo diffuso ogni giorno lavorativo da ICAP presso una serie di istituzioni finanziarie, contenente informazioni sui tassi debitori prevalenti per le banche giapponesi e offshore per tutte le scadenze LIBOR in yen, nonché una tabella dal titolo «libor suggeriti» che consisteva nelle presentazioni LIBOR in yen suggerite per tutte le scadenze del giorno lavorativo pertinente.

(4)  Inoltre, la decisione adottata il 4 dicembre 2013 ha individuato anche l’«infrazione [non-destinatario]/[non destinatario] 2007», in cui ICAP non è stata coinvolta.

(5)  Per quanto le pratiche anticoncorrenziali di [non destinatario] e [non destinatario] nell’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 riguardassero gli YIRD riferiti al LIBOR in yen e l’Euroyen TIBOR, la facilitazione da parte di ICAP dell’infrazione [non destinatario]/[non destinatario] 2010 riguardava solo gli YIRD riferiti al LIBOR in yen.

(6)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/15


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 305/09)

Stato membro

Svezia

Rotte interessate

Arvidsjaur – Stoccolma (Arlanda)

Gällivare – Stoccolma (Arlanda)

Periodo di validità del contratto

Dicembre 2017 – ottobre 2019

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara

Per ulteriori informazioni contattare:

The Swedish Transport Administration (Amministrazione svedese dei Trasporti)

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/

Riferimento RFT: CTM:146241

Tel. +46 771921921

Contatti:

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se

Anna Fällbom: anna.fallbom@trafikverket.se


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8630 — Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 305/10)

1.

In data 8 settembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Cambourne LIFE Investment Pte. Ltd. (Singapore), controllata da GIC Pte. Ltd,

Massachusetts Mutual LIFE Insurance Company (Stati Uniti),

Rothesay HoldCo UK Ltd (Regno Unito).

Cambourne LIFE Investment Pte. Ltd («Cambourne») e Massachusetts Mutual LIFE Insurance Company («MassMutual») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Rothesay HoldCo UK Ltd («Rothesay», Regno Unito). Blackstone Group L.P. («Blackstone») è già un’azionista di controllo. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Blackstone: gestione di attivi,

—   Cambourne: impresa controllata in ultima istanza da GIC Pte. Ltd., società di gestione globale degli investimenti,

—   MassMutual: società di assicurazione sulla vita, prodotti pensionistici e di investimento che opera prevalentemente negli Stati Uniti,

—   Rothesay: società di assicurazioni che opera prevalentemente nel settore dei trasferimenti dei rischi connessi alle prestazioni pensionistiche all’interno del Regno Unito. Rothesay offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui i) soluzioni di buy-out, ii) soluzioni di buy-in e iii) contratti derivati sulla longevità.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8630 — Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+ 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.9.2017   

IT

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C 305/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8102 — Valeo/FTE Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 305/11)

1.

In data 7 settembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Valeo Holding GmbH (Germania), controllata da Valeo S.A. («Valeo», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di FTE Group Holding GmbH («FTE», Germania) mediante acquisto di quote.

La medesima concentrazione è già stata notificata alla Commissione in data 10 ottobre 2016, ma la notifica è stata successivamente ritirata in data 29 novembre 2016.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Valeo: progettazione, produzione e vendita di equipaggiamenti per automobili tra cui, in particolare, sistemi termici, sistemi di propulsione, sistemi di comfort e assistenza alla guida e sistemi di visibilità,

—   FTE: progettazione, produzione e vendita di i) componenti di sistemi di azionamento della frizione; ii) componenti di sistemi di azionamento del freno; iii) pompe dell’olio elettriche e altri componenti per cambi e sistemi di propulsione basati sulla tecnologia elettroidraulica. FTE opera anche nella rifabbricazione di pinze per freni.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8102 — Valeo/FTE Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8638 — Shell Midstream Partners/Crestwood Permian Basin Holdings/Crestwood Permian Basin)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 305/12)

1.

In data 8 settembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Shell Midstream Partners (Shell Midstream, Stati Uniti), controllata da Royal Dutch Shell plc (Shell, Regno Unito),

Crestwood Permian Basin Holdings (Stati Uniti) controllata da First Reserve Management LP (First Reserve, Isole Cayman) e Crestwood Equity Partners LP (Crestwood, Stati Uniti),

Crestwood Permian Basin LLC (Stati Uniti) controllata da Crestwood Permian Basin Holdings.

Shell Midstream acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Crestwood Permian Basin. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Shell: gruppo di società quotate alla borsa di Londra, Amsterdam e New York che opera a livello mondiale nei settori petrolchimico e dell’energia;

Crestwood Permian Basin Holdings: impresa comune controllata da First Reserve and Crestwood, attualmente proprietaria unica di Crestwood Permian Basin;

Crestwood Permian Basin: impresa costituita per costruire, controllare e gestire un sistema di raccolta di gas naturale nel Bacino Permiano, situato nella parte occidentale degli Stati Uniti. Fornirà servizi di raccolta, disidratazione, compressione and movimentazione di liquidi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8638 – Shell Midstream Partners/Crestwood Permian Basin Holdings/Crestwood Permian Basin

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/20


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 305/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«PANE DI MATERA»

n. UE: PGI-IT-02100 – 10.12.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio di Tutela del Pane di Matera IGP

Via De Amicis n. 54

75100 Matera

ITALIA

Il Consorzio di Tutela del Pane di Matera IGP è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato Membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Confezionamento; Organismo di Controllo; Zona geografica]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

La frase seguente dell’articolo 2 del disciplinare vigente:

«Tale sistema prevede l’utilizzo esclusivo di semola di grano duro (triticum durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

Glutine (%)

Valore ≥ 11

Indice di giallo

Valore ≥ 21

Umidità (%)

Valore ≤ 15,50

Ceneri (% s.s.)

Valore ≤ 2 % s.s.»

è sostituita dalla frase seguente dell’articolo 2 del disciplinare modificato:

«Tale sistema prevede l’utilizzo esclusivo di semola rimacinata e/o semolato di grano duro (triticum durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

Proteine (%) azoto × 5,70  (*2)

Valore ≥ 11

Indice di giallo (*1)

Valore ≥ 20

Umidità (%) (*2)

Valore ≤ 14,50

Ceneri (% s.s.) (*2)

Valore ≤ 1,35 % s.s.

Si specifica che per la produzione del Pane di Matera può essere utilizzata semola rimacinata e/o semolato di grano duro. Questa specifica migliora la descrizione della materia prima utilizzata per la produzione del «Pane di Matera». L’utilizzo del semolato per la produzione del pane, è una pratica diffusa nel settore della panificazione soprattutto nelle regioni meridionali dell’Italia ed anche nella stessa provincia di Matera. Pertanto, a fronte di una richiesta da parte dei produttori, si ritiene che non sussistano elementi ostativi l’utilizzo del semolato di grano duro per la produzione del «Pane di Matera» IGP.

Inoltre, sono meglio definiti e aggiornati i parametri chimici delle semole e del semolato. Nello specifico:

il glutine viene sostituito dal valore in proteine che resta dell’11 % e viene indicato il metodo di determinazione,

l’indice di giallo viene ridotto da ≥ 21 a ≥ 20 e viene specificata la tecnica di determinazione,

l’umidità viene ridotta da ≤ 15,5 % a ≤ 14,5 % per avere granella di migliore qualità e meglio conservata;

le ceneri vengono ridotte da ≤ 2 % a ≤ 1,35 % e viene indicato il metodo di determinazione.

La ridefinizione dei parametri chimici delle semole e del semolato, così come proposto nella modifica, permette di adeguare il disciplinare di produzione alle caratteristiche delle materie prime impiegate per la produzione del «Pane di Matera» IGP.

Le seguenti tabelle:

«Composizione di 100 g di Pane di Matera

 

Intervallo di variabilità

Proteine (2)

8,2 ÷ 8,3

Glucidi

51,3 ÷ 53,4

di cui fibra (totale)

2,9 ÷ 3,7

Grassi

1,0 ÷ 1,2

Ceneri (% s.s.)

2,24 ÷ 2,51


Caratteristiche sensoriali dei campioni di Pane di Matera

Descrittori sensoriali

Compresi tra

Croccantezza della crosta

4,8 e 5,7

Odore acido

1,3 e 1,6

Odore di bruciato

3,2 e 4,3

Sapore acido

1,3 e 2,0 »

sono così modificate:

«Composizione di 100 g di Pane di Matera

Proteine (%) azoto × 5,70

Valore ≥ 8,1

Glucidi (%)

Valore ≥ 51,3

Di cui fibra (%)

Valore ≥ 2,9

Grassi (%)

Valore ≥ 1,0

Ceneri (% s.s.)

Valore ≥ 2,24 »

La modifica della tabella relativa alla composizione del Pane di Matera si rende necessaria a seguito di una progressiva variazione delle caratteristiche delle materie prime reperibili sul mercato, osservata dai panificatori. Fermo restando l’utilizzo obbligatorio per almeno il 20 % di semola e semolato rimacinato proveniente da ecotipi e varietà locali, si lascia ai produttori la possibilità di avere valori più alti per proteine, glucidi, grassi e ceneri, per poter utilizzare anche nuove varietà di grano duro immesse sul mercato e permettere ai produttori di ampliare, per il restante 80 %, scelta della semola e del semolato da utilizzare nel processo di produzione del Pane di Matera.

«Profilo sensoriale del Pane di Matera IGP

Descrittori sensoriali

Valore inferiore

Valore superiore

Odore acido

1,0

2,0

Odore bruciato

3,0

4,5

Sapore acido

1,0

2,5

Croccantezza della crosta

4,5

6,0

Per la determinazione del sensoriale del Pane di Matera IGP si farà riferimento alla seguente normativa: ISO 13299:2016; ISO 8589:2007; ISO 5492:2008; ISO/IEC 17025:2005.»

Gli intervalli dei valori definiti per i descrittori sensoriali del Pane di Matera sono stati ampliati sulla base dell’esperienza produttiva dei panificatori. Per maggiore precisione, si è ritenuto opportuno indicare nel disciplinare le metodiche ufficiali per la determinazione del profilo sensoriale del Pane di Matera.

La seguente tabella è stata soppressa:

«Volume specifico delle forme e velocità di indurimento della mollica di campioni di Pane di Matera nel corso di sette giorni di conservazione.

Campioni di pane

Volume specifico (dm3/kg)

durata/giorno consistenza (3)

A

4,44 b

1,70

B

3,80 ab

1,57

C

3,70 a

3,08

D

3,64 a

3,77

La soppressione della tabella oltre a permettere di alleggerire il carico delle analisi e i conseguenti costi economici ai produttori, diviene necessaria alla luce delle modifiche proposte e in particolare dell’ampliamento delle pezzature. I risultati indicati nella tabella, non tenendo conto delle modifiche apportate, risultano imprecise. Pertanto si è ritenuto opportuno eliminare la tabella lasciando tuttavia al produttore la determinazione della conservabilità del Pane di Matera in relazione alla sua pezzatura nel rispetto dei giorni indicati all’articolo 6 del disciplinare.

La descrizione del «Pane di Matera» all’atto dell’immissione al consumo è stata modificata. Il seguente paragrafo dell’articolo 7 del disciplinare e il corrispondente punto 3.2 del documento unico:

«Il “Pane di Matera” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Forma a cornetto oppure a pane alto;

Pezzatura da 1 o 2 kg;

Spessore della crosta di almeno 3 mm;

Mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

Umidità non superiore al 33 %»

è così modificato:

«Il “Pane di Matera” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Forma a cornetto oppure a pane alto;

Pezzatura da 500 g a 10 kg;

Spessore della crosta di almeno 3 mm;

Mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

Marchiatura della forma sulla sommità prima della cottura, con timbro a pressione riportante le lettere in stampato maiuscolo “MT”.»

I parametri di umidità sono quelli previsti dalla normativa cogente.

Nello specifico, per far fronte alle nuove esigenze del consumatore e della ristorazione, è stato ampliato l’intervallo previsto per le pezzature da 1 a 2 kg si è passato da 500 g a 10 kg. Questa modifica punta a soddisfare da un lato l’esigenza dei piccoli nuclei famigliari che richiedono piccole pezzature, per evitare sprechi, dall’altro lato l’esigenza del settore della ristorazione che chiede pezzatura grandi che si conservano più a lungo e che si prestano meglio all’affettatura.

Il livello di umidità non superiore al 33 % è stato soppresso rimandando alla normativa cogente (legge del 4 luglio 1967 n. 580 articolo 16).

Inoltre, viene inserito tra le caratteristiche del prodotto la presenza del marchio sulla forma della sigla «MT», per permettere una maggiore riconoscibilità del prodotto. La sigla «MT» è impressa con un timbro a pressione sulla sommità della forma, prima della sua cottura.

Metodo di produzione

Preparazione lievito madre

Al fine di permettere l’utilizzo di altri contenitori, all’interno del quale posizionare l’impasto per la lievitazione, maggiormente compatibili con le norme in materia di igiene, viene sostituito il termine «cilindro di yuta alto e stretto» con «contenitore per alimenti graduato».

La quantità d’acqua utilizzata nei rimpasti passa dal 40 al 50 % del peso dell’impasto per effetto della diminuzione dell’umidità della semola rimacinata e/o semolato.

Il seguente paragrafo è stato soppresso a favore di una formulazione più chiara e agevole per i produttori:

«Il lievito madre può essere utilizzato al massimo per tre rinnovi. Il rinnovo consiste nell’utilizzare parte dell’impasto originario, precedentemente lievitato, in aggiunta ad un altro impasto di semola ed acqua da far lievitare per la panificazione successiva. Le quantità percentuali di lievito e di semola, in relazione all’impasto, sono comprese, rispettivamente, tra 7-8 % e 45-47 %. I tre rinnovi consentono di aumentare la massa fermentata mediante l’aggiunta di acqua e semola rimacinata di grano duro, nella percentuale del 15-25 % rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare. Al termine della lievitazione un’aliquota dell’impasto (dall’1,2 all’1,8 % in funzione delle temperature dell’ambiente) viene conservata a 3-5 °C per la produzione successiva.»

Sostituito con:

«La quantità di lievito madre di produzione, da utilizzare nel processo di panificazione, si ottiene aggiungendo acqua e semola ad una parte di lievito madre originario: questa operazione può essere ripetuta al massimo 3 volte, prima di incorporarlo all’impasto di pane. Un’aliquota del lievito madre di produzione viene conservata in frigo, a temperature positive, per la panificazione del giorno successivo.»

Processo di produzione ingredienti

Viene diminuita la quantità minima di sale da utilizzare nel processo di produzione cha passa da 2,5 a 2 kg in linea con le nuove indicazioni dietetiche

Si è ritenuto opportuno sopprimere il riferimento all’utilizzo di tele di cotone o lana per coprire l’impasto. Tale modifica si rende necessaria per permettere ai produttori di utilizzare teli anche di altri materiali più versatili ed idonei dal punto di vista igienico sanitario. La frase:

«Dopo l’impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, avendo l’accortezza di coprirlo con tele di cotone o lana».

è così modificata

«Dopo l’impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti».

Si amplia il peso delle pezzature per far fronte alle esigenze sia delle famiglie che preferiscono pezzature più piccole sia a quelle della ristorazione che preferiscono pezzature più grandi. La frase:

«Successivamente si procede a costituire ed a pesare le preforme di 1,2 kg e di 2,4 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale da 1 e 2 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10 %.»

è così modificata

«Successivamente si procede a costituire e a pesare le preforme di 0,6 kg a un massimo di 12 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale da 0,5 a un massimo di 10 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10 %.»

Si è ritenuto opportuno riformulare la seguente frase al fine di consentire, nel processo di produzione, l’utilizzo di altri attrezzi e materiali (contenitori e tele), il cui uso viene preferito dai produttori alle tavole di legno sia per ragioni legate a norme igienico-sanitarie sia per questioni tecniche. Sono ammessi contenitori che possono essere sia di legno sia di acciaio inox e teli di qualsiasi materiale adatto all’uso alimentare. Pertanto la frase:

«Queste preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno ricoprendoli con una tela di cotone»

è così modificata:

«Queste preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti in idonei contenitori in legno o in acciaio inox. Il contenitore di lievitazione e le preforme vanno coperti con teli».

Per una migliore riconoscibilità del prodotto, viene inserita nel disciplinare di produzione, attraverso la seguente frase, la fase di marchiatura delle forme con la sigla «MT».

«Successivamente alle preforme viene data manualmente la caratteristica forma del Pane di Matera e vengono marchiate sulla sommità con timbro a pressione riportante le lettere in stampato maiuscolo “MT”, per poi infornarle in forni a legna oppure a riscaldamento indiretto.»

Si elimina la frase: «Dopo una lievitazione finale per 30 minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna oppure a gas», poiché poco chiara. La frase, infatti, si riferisce alla fase precedente alla marchiatura. Non sono previste ulteriori fasi di lievitazione dopo la formatura. La fase successiva alla marchiatura è la cottura in forno.

Al fine di ampliare la tipologia di forni da utilizzare per la cottura del pane, si è provveduto a sostituire i riferimenti a «forni a gas» con «forni a riscaldamento indiretto». In questo modo sono utilizzabili dai produttori sia i forni a gas sia anche altre tipologie di forno. Inoltre, sono stati riconsiderati i tempi di cottura tenendo conto delle diverse pezzature del pane.

Il testo:

«Nel forno a legna, dopo un’ora e mezza di cottura, si apre la bocca per un tempo di 10-30 minuti in modo che fuoriesca il vapore; successivamente si richiude e si lascia cuocere per un’altra mezz’ora. Nei forni a gas, invece, dopo un’ora si aprono le valvole di sfogo per la fuoriuscita del vapore. Si richiude il forno per un’altra mezz’ora con le valvole aperte»

è così modificato:

«Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura e al tipo di forno utilizzato, da un minimo di 1 ora per le forme da 500 g a un massimo di 4 ore e 30 minuti per le forme da 10 kg. Indipendentemente dal tipo di forma utilizzato, negli ultimi 15-30 minuti di cottura, bisogna aprire i tiraggi o lo sportello del forno per la fuoriuscita del vapore creatosi durante la cottura stessa;».

Sono stati soppressi i riferimenti «da 2-3 mm fino anche a 60 mm» sul diametro dei pori della mollica. Tali informazioni sono del tutto irrilevanti considerata l’estrema variabilità delle dimensione delle bolle d’aria che si creano nel corso della fase di lievitazione del pane. Pertanto, la frase:

«Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all’interno del pane, del diametro variabile da 2-3 mm. fino anche a 60 mm.), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.»

è così modificata:

«Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati e alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all’interno del pane, di diametro variabile), un sapore ed un odore estremamente caratteristici».

I tempi di conservazione del pane sono stati adeguati e riferiti alle nuove pezzature introdotte.

Nello specifico la frase:

«La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i 9 giorni per la pezzatura da 2 kg.»

è così modificata:

«La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per le pezzatura da 1 kg ed i 14 giorni per la pezzatura da 10 kg.» Per le pezzature intermedie la conservabilità è definita dal panificatore nel rispetto dei giorni sopra indicati.

Confezionamento

Per permettere l’utilizzo di diversi materiali per il confezionamento, il riferimento al «confezionamento che deve essere effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata».

è così modificato

«Il confezionamento deve essere effettuato con film microforato plastico a uso alimentare o con sacchetto di carta anch’esso a uso alimentare.»

Sono stati soppressi i dettagli relativi alle caratteristiche del microforato plastico al fine di permettere ai produttori una maggiore flessibilità sulla presentazione del prodotto confezionato.

Organismo di controllo

Aggiornamento delle informazioni relative all’organismo di controllo.

Etichettatura

Viene regolamentata la raffigurazione della dicitura «pane cotto in forno a legna», dicitura già prevista dal disciplinare di produzione, inserendo la seguente frase:

«La dicitura “pane cotto in forno a legna” può figurare in prossimità del logo del prodotto e deve essere nettamente distinguibile dall’Indicazione geografica protetta “Pane di Matera”».

Viene previsto che per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «indicazione geografica protetta» nella lingua del paese di destinazione. La frase inserita è la seguente:

«Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione “indicazione geografica protetta” nella lingua del paese di destinazione.»

Area geografica

Si è provveduto ad allineare i contenuti dell’articolo 3 del disciplinare di produzione a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1151/2012, spostando il secondo paragrafo contente riferimenti al confezionamento e all’etichettatura al successivo articolo 6 del disciplinare di produzione.

Non sono state effettuate variazioni riguardo l’area geografica di produzione del Pane di Matera rispetto alla versione del disciplinare attualmente vigente.

DOCUMENTO UNICO

«PANE DI MATERA»

n. UE: PGI-IT-02100 – 10.12.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Pane di Matera»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3: Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Pane di Matera» è ottenuto utilizzando esclusivamente semola rimacinata e/o semolato di grano duro i cui quantitativi devono essere in linea con i seguenti parametri:

Proteine (%) azoto × 5,70  (*4)

Valore ≥ 11

Indice di giallo (*3)

Valore ≥ 20

Umidità (%) (*4)

Valore ≤ 14,50

Ceneri (% s.s.) (*4)

Valore ≤ 1,35 % s.s.

Il «Pane di Matera» si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all’interno del pane, di diametro variabile), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.

Il «Pane di Matera» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Forma a cornetto oppure a pane alto;

Pezzatura da 500 g a 10 kg;

Spessore della crosta di almeno 3 mm;

Mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

Marchiatura della forma sulla sommità prima della cottura, con timbro a pressione riportante le lettere in stampato maiuscolo «MT».

I parametri di umidità sono quelli previsti dalla normativa cogente.

Composizione di 100 G di «Pane di Matera»

Proteine (%) azoto × 5,70

Valore ≥ 8,1

Glucidi (%)

Valore ≥ 51,3

Di cui fibra (%)

Valore ≥ 2,9

Grassi (%)

Valore ≥ 1,0

Ceneri (% s.s.)

Valore ≥ 2,24


Profilo sensoriale del «Pane di Matera»

Descrittori sensoriali

Valore inferiore

Valore superiore

Odore acido

1,0

2,0

Odore bruciato

3,0

4,5

Sapore acido

1,0

2,5

Croccantezza della crosta

4,5

6,0

Per la determinazione del sensoriale del Pane di Matera IGP si farà riferimento alla seguente normativa: ISO 13299:2016; ISO 8589:2007; ISO 5492:2008; ISO/IEC 17025:2005.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Almeno il 20 % della semola rimacinata e/o semolato da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera.

Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Gli ingredienti sono i seguenti:

Semola rimacinata e/o semolato di grano duro

100 kg

Lievito madre di produzione

20-30 kg

Sale

2-3 kg

Acqua

75-85 l

Lievito compresso (Saccaromices cerevisiae)

0,5 -1 kg

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi dalla produzione del «Pane di Matera» sono effettuate nella Provincia di Matera.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il confezionamento deve essere effettuato con film microforato plastico ad uso alimentare o con sacchetto di carta anch’esso ad uso alimentare.

Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato nell’area geografica delimitata.

Tale scelta nasce dalla necessità di assicurare che tra la fase di preparazione e quella di confezionamento intercorra, come da tradizione, un brevissimo periodo di tempo, tale da garantire la conservazione di tutte le specificità del pane e dalla necessità di assicurare un controllo immediato e diretto sulle modalità di confezionamento, che in nessun modo devono contrastare con la preparazione del prodotto e alterarne la specificità e qualità. Ove infatti, il prodotto non venisse confezionato con immediatezza se ne comprometterebbe la conservabilità per un periodo di almeno una settimana, caratteristica questa specifica del prodotto.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera». Dovrà altresì comparire il simbolo dell’Unione e il logo del prodotto da utilizzare in modo inscindibile con l’IGP. La raffigurazione del logo del prodotto è riportata di seguito.

Se il prodotto è stato cotto in forno a legna, all’indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è consentita l’aggiunta della dicitura «pane cotto in forno a legna».

Image

La dicitura «pane cotto in forno a legna» può figurare in prossimità del logo del prodotto e deve essere nettamente distinguibile dall’Indicazione geografica protetta «Pane di Matera».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Pane di Matera» comprende tutto il territorio della provincia di Matera.

5.   Legame con la zona geografica

La reputazione di cui gode l’I.G.P. «Pane di Matera» è legata alla combinazione dei fattori ambientali e produttivi dell’area di produzione.

Grazie all’opera ed alla creatività dell’uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con le esigenze di vita e di cultura, il «Pane di Matera» è il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica ed è espressione autentica della civiltà contadina materana oltre che primaria risorsa economica.

L’ambiente di produzione del «Pane di Matera» incide profondamente sulle sue caratteristiche e sulle sue peculiarità in quanto influisce sulla composizione qualitativa dei lieviti naturali che vengono utilizzati per la panificazione, sull’attitudine alla panificazione delle semole ottenute dai frumenti coltivati nella «Collina materana» grazie alle caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui e temperature medie comprese tra 5,7 e 24,1 °C), sulla produzione di essenze legnose utilizzate nei tradizionali forni a legna che esaltano il profumo e l’odore caratteristici del prodotto, e sul tradizionale utilizzo della frutta per la preparazione del lievito madre.

Il «Pane di Matera», oltre a rappresentare il simbolo della tradizione contadina di Matera, è conosciuto e apprezzato dai consumatori per la sua lunga conservabilità.

Gli elementi che comprovano l’origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione nella produzione, risalente al regno di Napoli ed oltre. Già nel 1857 risultano essere presenti a Matera quattro «maestri di centimoli», cioè quattro mulini. In ogni famiglia contadina, in ogni casa, c’era sempre un mortaio, scavato nella pietra che serviva per la molitura familiare del grano. Il primo mulino industriale comparve nel 1884, aveva circa 50 operai e una sirena che indicava l’inizio e la fine della giornata lavorativa. In quei tempi lontani in ogni famiglia ci doveva essere un forno privato al sevizio della singola famiglia o di un gruppo di famiglie. In seguito nacquero i forni pubblici, cui le famiglie portavano, da cuocere, ognuna il proprio pane «fatto» in casa. Ogni forno era scavato nella roccia ed ermeticamente chiuso. Dentro ardeva la legna prevalentemente di macchia mediterranea che aveva ed ha il profumo tipico. Le donne, sistemato il proprio pane e mentre il fornaio chiudeva ermeticamente la bocca del forno, tornavano a casa. Dopo circa tre ore il portellone veniva rimosso e si tiravano fuori forme alte e rotonde dal colore dell’oro e da profumo inconfondibile che le donne ritiravano riconoscendole dal marchio con le iniziali del proprio capofamiglia posto sul pane prima dell’infornata. Nel 1857 Pietro Antonio Ridola contava undici forni; negli anni 1959-65 se ne contavano circa quindici. La cittadinanza materana non si è allontanata dal culto del pane nemmeno quando, a partire dagli anni 1969-70, sono nettamente migliorate le condizioni di vita e, come base alimentare, sono subentrati altri cibi facendo vincere così la tradizione, la cultura e la qualità.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Pane di Matera» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 9.10.2015.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP, IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(*1)  L’indice di giallo deve essere determinato sulla parte dello sfarinato restante sullo staccio con maglie di mm 0,180 di luce.

(*2)  Valori determinati su 100 parti di s.s.»

(2)  Il tenore proteico è determinato come “sostanze azotate totali”, moltiplicando il tenore in azoto per il coefficiente di trasformazione pari a 5,7.

(3)  La consistenza della mollica è stata valutata dalla sua durezza, misurata come forza (N) necessaria per comprimere del 25 % la parte centrale di una fetta di 25 mm di spessore.»

(*3)  L’indice di giallo deve essere determinato sulla parte dello sfarinato restante sullo staccio con maglie di mm 0,180 di luce.

(*4)  Valori determinati su 100 parti di s.s.


15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 305/30


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 305/14)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«MARRONI DEL MONFENERA»

n. UE: PGI-IT-02282 – 19.1.2017

DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Associazione Produttori Marroni della Marca Trevigiana

Piazza Case Rosse 14

31040 Onigo di Pederobba (TV)

ITALIA

E-mail

:

marronimonfenera.igp@pec.it

info@asso-marronimonfenera-igp.it

L’associazione Produttori Marroni della Marca Trevigiana è legittimata a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [Confezionamento]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

I seguenti due paragrafi dell’articolo 2 disciplinare di produzione:

1.

«Frutto: Forma prevalentemente ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l’altra marcatamente convessa; numero di frutti per Kg minore o uguale a 90.» […]

«Possono ottenere la IGP i frutti appartenenti alla categoria Extra (calibro del frutto superiore a 3 cm, massimo 4 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 3 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo) e alla Categoria I (calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm, massimo 6 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo).»

e del punto 3.2 del documento unico

2.

«Frutto: Forma ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l’altra marcatamente convessa; numero di frutti per Kg minore o uguale a 90.» […]

«Possono ottenere la IGP i frutti appartenenti alla categoria Extra (calibro del frutto superiore a 3 cm, massimo 4 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 3 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo) e alla Categoria I (calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm, massimo 6 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo).»

sono così modificati:

«Frutto: Forma prevalentemente ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l’altra marcatamente convessa. Numero di frutti per Kg minore o uguale a 120.» […]

«Possono ottenere la IGP i frutti appartenenti alla categoria Extra (calibro del frutto superiore a 3 cm, massimo 4 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 3 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo), alla Categoria I (calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm, massimo 6 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo) e alla categoria II (calibro compreso tra 2,6 e 2,8 cm massimo del 6 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo).»

Motivazioni:

Le modifiche ai punti 1 e 2 sono dovute ad una diminuzione del calibro dei frutti e, di conseguenza, ad un aumento del numero di tali frutti in 1 kg di prodotto. Infatti, poiché negli ultimi anni si sono verificate estati particolarmente siccitose che hanno causato la produzione di frutti più piccoli, si è resa evidente la necessità di commercializzare come IGP anche i marroni di calibro inferiore.

Inoltre si segnala la correzione di una incongruenza relativa alla descrizione della forma del frutto riscontrata nel documento unico rispetto a quanto indicato nel disciplinare di produzione. Trattandosi di un prodotto della natura risulta impossibile garantire una assoluta regolarità della forma, pertanto si è provveduto ad allineare il testo «Frutto: forma prevalentemente ovoidale», già previsto dal disciplinare di produzione, al documento unico.

Le altre caratteristiche indicate all’articolo 2 e al punto 3.2 del documento unico non sono influenzate dalla né dalla forma né dalla dimensione del frutto che mantiene inalterate le proprie peculiarità qualitative. Per tali ragioni si ritiene che la modifica possa essere classificata come minore conformemente a quanto prescritto dall’articolo 53, paragrafo 2, lettere da a) ad e) del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Etichettatura e confezionamento

Articolo 8 disciplinare di produzione – Punto 3.6 e 3.7 del Documento unico

3.

«II prodotto deve essere condizionato in appositi sacchetti di rete per alimenti, chiusi ai lembi superiori con un sistema di collatura a caldo o attraverso chiusura con cucitura.»

è così modificato:

«II prodotto deve essere condizionato in appositi sacchetti di rete per alimenti o in contenitori idonei per alimenti di dimensioni e materiali diversi. Tutte le tipologie di confezioni vanno sigillate in modo da impedire l’estrazione dei frutti senza la rottura del sigillo».

4.

«La commercializzazione viene eseguita in sacchetti per alimenti a rete, in confezioni da 1, 2, 3 (collatura a caldo), 5 e 10 Kg (con cucitura).»

è cosi modificata:

«Le confezioni possono essere da 0,5, 1, 2, 3, 5, 10 e 25 Kg.»

Motivazioni:

Le modiche 3 e 4 nascono dall’esigenza di non limitare la tipologia di confezione, dato che questa può essere soggetta a variazioni dovute sia alla disponibilità di materiali per l’imballaggio (ad esempio ora il sistema di collatura a caldo non è più disponibile sul mercato italiano) che alla possibilità in futuro di optare per materiali diversi, valutando ad esempio nuove confezioni in materiale più ecologico. La modifica incide esclusivamente sulle modalità di condizionamento e sul peso delle confezioni, per tali ragioni si ritiene che la modifica possa essere classificata come minore conformemente a quanto prescritto dall’articolo 53, paragrafo 2, lettere da a) ad e) del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.

Il punto:

«—

La categoria commerciale di appartenenza Extra o I;»

è così modificato:

«—

La categoria commerciale di appartenenza Extra, o I, II;».

È stata inserita la categoria II. La modifica rappresenta un logico adeguamento alla modifica di cui ai punti 1 e 2 e incide esclusivamente sull’etichettatura del prodotto, per tali ragioni si ritiene che la modifica possa essere classificata come minore conformemente a quanto prescritto dall’articolo 53, paragrafo 2, lettere da a) ad e) del regolamento (UE) n. 1151/2012.

DOCUMENTO UNICO

«MARRONI DEL MONFENERA»

n. UE: PGI-IT-02282 – 19.1.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Marroni del Monfenera»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6: Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I Marroni del Monfenera sono frutti allo stato fresco proventi dall’ecotipo locale di piante della specie Castanea sativa Mill. var. sativa. All’atto dell’immissione al consumo debbono presentare le seguenti caratteristiche: seme: uno per frutto, tendenzialmente liscio o leggermente rugoso; polpa: colore nocciola chiaro tendente al giallo paglierino, consistenza pastosa/farinosa dal sapore dolce e gradevole; episperma: colore nocciola, struttura pellicolare fibrosa e resistente scarsamente compenetrato nel seme; pericarpo: colore marrone brillante, con striature più scure che si sviluppano in senso meridiano, struttura coriacea e resistente, superficie tomentosa con residui stilari tormentosi; cicatrice ilare: forma tendenzialmente ovoidale, colore più chiaro del pericarpo con raggi più o meno evidenti che si sviluppano dal centro verso il bordo che non deborda sulle facce laterali; frutto: forma prevalentemente ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l’altra marcatamente convessa. Numero di frutti per Kg minore o uguale a 120. Il riccio contiene al massimo 3 frutti.

Possono ottenere la IGP i frutti appartenenti alla categoria Extra (calibro del frutto superiore a 3 cm, massimo 4 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 3 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo), alla Categoria I (calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm, massimo 6 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo) e alla categoria II (calibro compreso tra 2,6 e 2,8 cm massimo del 6 % in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5 % in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di raccolta, cernita, pulizia, calibratura e curatura devono avvenire nella zona geografica di produzione. Il prodotto che non viene immesso sul mercato entro le 48 ore dalla raccolta, subisce il trattamento di curatura. Tale operazione consiste nell’immergere i «Marroni del Monfenera» nell’acqua a temperatura ambiente, per un massimo di 9 giorni. Successivamente i «Marroni del Monfenera» vengono tolti dall’acqua e asciugati nell’apposita macchina. Tale fase consente la conservazione del prodotto allo stato fresco per un massimo di 3 mesi. L’operazione di curatura deve essere svolta entro poche ore dalla raccolta per impedire l’innesco di processi fermentativi nei mezzi di trasporto, in particolare nelle annate in cui la raccolta avviene in periodi piovosi o in condizioni di temperatura ancora elevate.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

II prodotto deve essere condizionato in appositi sacchetti di rete per alimenti o in contenitori idonei per alimenti di dimensioni e materiali diversi. Tutte le tipologie di confezioni vanno sigillate in modo da impedire l’estrazione dei frutti senza la rottura del sigillo. Le confezioni possono essere da 0,5, 1, 2, 3, 5, 10 e 25 Kg.

L’immissione al consumo non può avvenire prima del 15 settembre di ogni anno.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le confezioni recano obbligatoriamente sull’etichetta, oltre al simbolo grafico comunitario e le relative menzioni e informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni: «Marroni del Monfenera» seguita dall’acronimo IGP di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l’etichetta, come il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda confezionatrice, la categoria commerciale di appartenenza Extra, o I, II, ed il peso lordo all’origine.

Image

Il logo è formato da due ovali scostati uno dall’altro in maniera concentrica all’interno dei quali sono rappresentate le colline della Pedemontana del Grappa. La pianura che si estende è divisa dal fiume Piave che scende al centro e taglia il logo in due parti asimmetriche. Due castagni, posti uno alla destra ed uno alla sinistra del letto del fiume e risultano essere colmi di castagne. I ricci sono due, i marroni dieci avvolti da due foglie. Il tutto fuoriesce leggermente dal contorno ovale con direzione verso sinistra.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica dei «Marroni del Monfenera» comprende i territori dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Castelcucco, Monfumo, Cornuda, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

5.   Legame con la zona geografica

I terreni su cui sono prodotti i «Marroni del Monfenera» rientrano per la maggior parte nella associazione n. 21 della Carta dei Suoli d’Italia denominata «suoli bruni acidi, suoli bruni lisciviati, suoli bruni e litosuoli». Si tratta di una associazione che in questa zona è presente esclusivamente alla destra orografica del fiume Piave lungo la fascia altimetrica pedemontana occupando la gran parte della zona geografica di produzione. Tali terreni sono caratterizzati da reazione da molto acida ad acida, bassa saturazione in basi e da un elevato tasso di mineralizzazione della sostanza organica. Il clima è quello subalpino inferiore-iperumido condizionato dai versanti delle Prealpi dalle pendenze molto elevate esposti a sud; questa particolare conformazione ed esposizione fa sì sia che le masse d’aria risalgano dalla pianura provocando abbondanti precipitazioni, sia che siano limitate le gelate primaverili, sia che ci sia un favorevole sgrondo delle acque meteoriche. Questo equilibrio ambientale rende i terreni e l’ambiente circostante particolarmente favorevole alla coltivazione del «Marrone del Monfenera».

Le caratteristiche che rendono unici i «Marroni del Monfenera» a indicazione geografica protetta differenziandoli dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica, sono il sapore molto dolce della polpa, la struttura omogenea e compatta del frutto e la sua consistenza pastoso farinosa. Tali caratteristiche, in particolare il sapore, sono conseguenti alla particolare composizione chimica media dei «Marroni del Monfenera». Il confronto con i valori di composizione chimica delle castagne, calcolati dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la nutrizione) evidenzia per i «Marroni del Monfenera» una maggiore quantità di carboidrati, di lipidi e di potassio, nonché una minore quantità di sodio.

La composizione chimica dei frutti e quindi la loro qualità, è legata al fatto che il castagno, specie spiccatamente acidofila, è favorito all’interno dell’area di coltivazione dei «Marroni del Monfenera» per la presenza di terreni pedemontani tendenzialmente acidi di reazione opposta a quelli delle aree limitrofe, non presenti in altre aree pedemontane della provincia di Treviso. Ciò determina una maggiore quantità di potassio e una minore quantità di sodio nei «Marroni del Monfenera» rispetto alle castagne, come evidenziato dal confronto tra i valori di composizione chimica dei due prodotti facendo riferimento per le castagne alle tabelle INRAN. La qualità dei frutti deriva anche dal fatto che il castagno si avvantaggia delle abbondanti precipitazioni medie annue che consentono la lisciviazione delle basi dal terreno mantenendolo acido; inoltre la particolare conformazione ed esposizione della fascia pedemontana, limita notevolmente le gelate primaverili, alle quali la pianta è particolarmente suscettibile.

Oltre a questi importanti fattori ambientali è fondamentale è anche quello umano. La coltivazione dei «Marroni del Monfenera» risale al periodo medioevale, come testimoniato da un documento del 1351 che regolava la raccolta tra i capi famiglia della zona. La tutela dei castagneti nell’area dei «Marroni del Monfenera» è confermata anche nelle fonti notarili dei secoli successivi, che denunciavano alle autorità competenti i tagli abusivi dei castagneti o la presenza di animali da pascolo fuori stagione che compromettevano la raccolta delle castagne. La tradizione di tale coltivazione si è mantenuta fino ai nostri giorni grazie anche al sorgere di numerose manifestazioni, tra le quali la Mostra Mercato dei «Marroni del Monfenera» inaugurata nel 1970. L’importanza che rivestono i «Marroni del Monfenera» per l’economia locale e la loro reputazione, sono dimostrate dalle numerose iniziative che si svolgono ogni anno. Inoltre, in occasione del trentennale della Mostra Mercato, il Comune di Pederobba, che ospita l’iniziativa, ha promosso l’emissione di una serie di cartoline e di un annullo postale speciale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Marroni del Monfenera» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 256 del 2.11.2016.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP, IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.