ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 277

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
21 agosto 2017


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 277/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 277/02

Causa C-258/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Eugenia Florescu e a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 143 TFUE — Difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro — Sostegno finanziario dell’Unione europea — Memorandum d’intesa concluso tra l’Unione europea e lo Stato membro beneficiario — Politica sociale — Principio della parità di trattamento — Normativa nazionale che vieta il cumulo tra una pensione pubblica e i redditi salariali provenienti dall’esercizio di attività presso un’istituzione pubblica — Differenza di trattamento tra le persone il cui mandato ha una durata prevista dalla Costituzione e i magistrati di carriera)

2

2017/C 277/03

Causa C-368/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato dalla Ilves Jakelu Oy (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Articolo 9 — Libera prestazione dei servizi — Servizi postali — Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali — Autorizzazioni generali e individuali — Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente — Requisiti imposti)

3

2017/C 277/04

Causa C-436/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB (Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3, paragrafo 1 — Finanziamento da parte del Fondo di coesione — Progetto di sviluppo di un sistema regionale di gestione dei rifiuti — Irregolarità — Nozione di programma pluriennale — Chiusura definitiva del programma pluriennale — Termine di prescrizione)

4

2017/C 277/05

Causa C-513/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — procedimento avviato dalla Agrodetalė UAB (Rinvio pregiudiziale — Mercato interno — Omologazione CE del tipo — Direttiva 2003/37/CE — Ambito di applicazione — Trattori agricoli o forestali — Immissione sul mercato e immatricolazione nell’Unione europea di veicoli di seconda mano o usati importati da un paese terzo — Nozione di veicolo nuovo e di messa in circolazione)

5

2017/C 277/06

Causa C-549/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Rinvio pregiudiziale — Promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili — Biocarburanti usati per il trasporto — Direttiva 2009/28/CE — Articolo 18, paragrafo 1 — Sistema di equilibrio di massa destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti — Validità — Articoli 34 e 114 TFUE — Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato — Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la rete di gas nazionale — Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse — Libera circolazione delle merci)

5

2017/C 277/07

Causa C-587/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli — Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi — Regolamento generale del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri — Incompetenza della Corte — Direttiva 2009/103/CE — Inapplicabilità ratione temporis — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE — Inapplicabilità ratione materiae — Articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Inapplicabilità — Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione)

6

2017/C 277/08

Causa C-591/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Rinvio pregiudiziale — Articolo 355, punto 3, TFUE — Status di Gibilterra — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione di servizi — Situazione puramente interna — Irricevibilità)

7

2017/C 277/09

Causa C-610/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo 3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozione — Piattaforma di condivisione online — Condivisione di file protetti, senza l’autorizzazione del titolare)

8

2017/C 277/10

Causa C-621/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Articolo 4 — Laboratori farmaceutici — Vaccino contro l’epatite B — Sclerosi multipla — Prove del difetto del vaccino e del nesso di causalità tra il difetto e il danno subito — Onere della prova — Modalità di prova — Mancanza di consenso scientifico — Indizi gravi, precisi e concordanti lasciati alla valutazione del giudice di merito — Ammissibilità — Presupposti)

8

2017/C 277/11

Causa C-678/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/39/CE — Mercati degli strumenti finanziari — Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 — Nozione di servizi di investimento — Allegato I, sezione A, punto 1 — Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari — Eventuale inclusione dell’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto di gestione di portafoglio)

9

2017/C 277/12

Causa C-685/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Online Games Handels GmbH e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Normativa restrittiva di uno Stato membro — Sanzioni amministrative a carattere penale — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Normativa nazionale che prevede l’obbligo per il giudice di istruire d’ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nell’ambito dell’azione punitiva contro gli illeciti amministrativi a carattere penale — Conformità)

10

2017/C 277/13

Causa C-9/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di A (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Articoli 20 e 21 — Attraversamento delle frontiere interne — Verifiche all’interno del territorio — Normativa nazionale che autorizza controlli al fine di determinare l’identità delle persone fermate in una zona sino a 30 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati contraenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen — Possibilità di controllo indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari — Normativa nazionale che permette determinate misure di controllo delle persone all’interno delle stazioni ferroviarie)

10

2017/C 277/14

Causa C-19/16 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea [Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Lotta contro il terrorismo — Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche incluse in un elenco predisposto dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni unite — Reinserimento dei nomi di tali persone nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento n. 881/2002 dopo l’annullamento dell’originario inserimento — Estinzione della persona giuridica in pendenza del giudizio — Capacità di stare in giudizio]

11

2017/C 277/15

Causa C-20/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza — Contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Deduzione di tali contributi — Condizione relativa all’assenza di un nesso diretto con le entrate esenti)

12

2017/C 277/16

Causa C-26/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) — Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo — Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione — Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione — Rischio di frode fiscale — Buona fede del venditore — Obbligo di diligenza del venditore]

12

2017/C 277/17

Causa C-38/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Rimborso dell’IVA indebitamente versata — Diritto alla detrazione dell’IVA — Modalità — Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale — Principio di effettività — Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione]

13

2017/C 277/18

Causa C-49/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Restrizioni — Condizioni per il rilascio di una concessione per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line — Impossibilità pratica di ottenere una simile autorizzazione per gli operatori privati aventi sede in altri Stati membri)

14

2017/C 277/19

Causa C-75/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona — Italia) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa [Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) — Direttiva 2008/52/CE — Direttiva 2013/11/UE — Articolo 3, paragrafo 2 — Opposizione proposta da consumatori nell’ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito — Diritto di accesso alla giustizia — Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione — Obbligo di essere assistito da un avvocato — Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale]

15

2017/C 277/20

Causa C-126/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articoli da 3 a 5 — Trasferimenti d’impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Eccezioni — Procedura d’insolvenza — pre-pack — Sopravvivenza di un’impresa)

15

2017/C 277/21

Causa C-249/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 1 — Nozioni di materia contrattuale e di contratto di prestazione di servizi — Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo — Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo)

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2017/C 277/22

Causa C-279/16 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017 — Regno di Spagna/Commissione europea, Repubblica di Lettonia (Impugnazione — Ricorso di annullamento — FEAOG, FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Spese effettuate dal Regno di Spagna)

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2017/C 277/23

Causa C-349/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — T.KUP SAS/Belgische Staat [Rinvio pregiudiziale — Dumping — Regolamento (CE) n. 1472/2006 — Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam — Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 — Procedimento di riesame di misure antidumping in previsione della scadenza — Importatori indipendenti — Campionamento — Interesse dell’Unione europea]

17

2017/C 277/24

Causa C-422/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH (Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli — Regolamento (UE) n. 1308/2013 — Articolo 78 e allegato VII, parte III — Decisione 2010/791/UE — Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita — Latte e prodotti lattiero-caseari — Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d’alimenti puramente vegetali)

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2017/C 277/25

Cause riunite C-444/16 e C-445/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 78/660/CEE — Conti annuali di taluni tipi di società — Principio del quadro fedele — Principio della prudenza — Società emittente di un’opzione su azioni che contabilizza il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile durante il quale l’opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità)

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2017/C 277/26

Causa C-449/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Genova — Italia) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 3 — Prestazioni familiari — Direttiva 2011/98/UE — Articolo 12 — Diritto alla parità di trattamento — Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico)

19

2017/C 277/27

Causa C-662/16 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 dalla Laboratoire de la mer avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2016, causa T-109/16, Laboratoire de la mer/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

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2017/C 277/28

Causa C-37/17 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio 2017 da Rudolf Keil avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-330/15, Rudolf Keil/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

20

2017/C 277/29

Causa C-87/17 P: Impugnazione proposta il 17 febbraio 2017 dalla CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 dicembre 2016, causa T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Corte di giustizia dell'Unione europea

20

2017/C 277/30

Causa C-177/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 5 aprile 2017 — Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Causa C-178/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 5 aprile 2017 — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Causa C-207/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italia) il 21 aprile 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Causa C-216/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 aprile 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e a.

23

2017/C 277/34

Causa C-270/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2017 — Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Causa C-271/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2017 — Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Causa C-272/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 maggio 2017 — K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Causa C-322/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 30 maggio 2017 — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Causa C-323/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 30 maggio 2017 — People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Causa C-345/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 12 giugno 2017 — Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Causa C-382/17: Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese

27

2017/C 277/41

Causa C-383/17: Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese

28

2017/C 277/42

Causa C-415/17: Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica di Croazia

28

 

Tribunale

2017/C 277/43

Causa T-67/14: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 — Viraj Profiles/Consiglio (Dumping — Importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India — Determinazione del costo di produzione — Spese generali, amministrative e di vendita — Obbligo di motivazione — Pregiudizio — Nesso causale — Denuncia — Avvio dell’indagine — Errore manifesto di valutazione)

30

2017/C 277/44

Causa T-74/14: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — Francia/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM — Aiuti alla ristrutturazione e misure adottate nell’ambito di un piano di privatizzazione — Criterio dell’investitore privato in economia di mercato — Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno — Riapertura del procedimento di indagine formale — Obbligo di motivazione)

30

2017/C 277/45

Causa T-343/14: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo CIPRIANI — Assenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di violazione di un diritto al nome noto di una persona — Articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

31

2017/C 277/46

Causa T-1/15: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — SNCM/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della SNCM — Aiuti alla ristrutturazione e misure adottate nell’ambito di un piano di privatizzazione — Criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato — Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno — Politica sociale degli Stati membri — Riapertura del procedimento formale di esame — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali)

32

2017/C 277/47

Causa T-215/15: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Azarov/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un’attività economica — Proporzionalità — Sviamento di potere — Principio di buona amministrazione — Errore manifesto di valutazione)

32

2017/C 277/48

Causa T-221/15: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Arbuzov/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente sull’elenco — Principio della buona amministrazione — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà)

33

2017/C 277/49

Causa T-234/15: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 — Systema Teknolotzis/Commissione [Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzioni di sovvenzione per i progetti PlayMancer, Mobiserv e PowerUp — Articolo 299 TFUE — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Proporzionalità — Dovere di diligenza — Obbligo di motivazione]

34

2017/C 277/50

Causa T-287/15: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo real — Uso effettivo — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso del marchio da parte di un terzo — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Prova dell’uso effettivo — Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione]

34

2017/C 277/51

Causa T-333/15: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo NN — Marchio nazionale denominativo anteriore NN — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo)

35

2017/C 277/52

Causa T-392/15: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie — Classificazione dell’offerta di un offerente — Rigetto dell’offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Offerta anormalmente bassa)

36

2017/C 277/53

Causa T-623/15: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

36

2017/C 277/54

Causa T-3/16: Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2017 — Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DRIVEWISE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009]

37

2017/C 277/55

Causa T-27/16: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — Regno Unito/Commissione (FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Ortofrutticoli — Errore di diritto — Articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 — Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 — Principio di legalità — Certezza del diritto — Parità di trattamento — Principio di non discriminazione — Obbligo di motivazione)

37

2017/C 277/56

Causa T-63/16: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — E-Control/ACER (Energia — Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica — Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero — Compatibilità con il regolamento (CE) n. 714/2009 — Parere dell’ACER — Nozione di decisione impugnabile dinanzi all’ACER — Articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 — Decisione della commissione di ricorso dell’ACER che respinge l’impugnazione in quanto irricevibile — Errore di diritto — Obbligo di motivazione)

38

2017/C 277/57

Causa T-81/16: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 — Pirelli Tyre/EUIPO (Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante due strisce arcuate a sviluppo circonferenziale posizionate sui fianchi di uno pneumatico — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009]

39

2017/C 277/58

Causa T-90/16: Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 –Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un cinturino per orologio elettronico — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivo di nullità — Carattere individuale — Impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Obbligo di motivazione — Articolo 62 del regolamento n. 6/2002]

39

2017/C 277/59

Causa T-306/16: Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2017 — Gamet/EUIPO — Metal-Bud II Robert Gubała (Maniglia di porta) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una maniglia di porta — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Margine di libertà dell’autore — Insussistenza di un’impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 63 del regolamento n. 6/2002]

40

2017/C 277/60

Causa T-359/16: Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TestBild — Marchi nazionali figurativi anteriori test — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra prodotti e servizi — Somiglianza tra segni — Carattere distintivo intrinseco — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009]

41

2017/C 277/61

Causa T-406/16: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 — Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo JAPRAG — Marchio nazionale figurativo anteriore JAPAN-RAG — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

41

2017/C 277/62

Cause riunite da T-427/16 a T-429/16: Sentenza del Tribunale 29 giugno 2017 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE E A.) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchi dell’Unione europea denominativi AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER e AN IDEAL HUSBAND — Insussistenza di un uso effettivo dei marchi — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di giusto motivo per il mancato uso)

42

2017/C 277/63

Causa T-448/16: Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Mr. KEBAB — Marchio spagnolo figurativo anteriore MISTER KEBAP — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

43

2017/C 277/64

Causa T-470/16: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — X-cen-tek/EUIPO (Rappresentazione di un triangolo) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un triangolo — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

43

2017/C 277/65

Causa T-479/16: Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo AROMASENSATIONS — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

44

2017/C 277/66

Causa T-506/16: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — Bodson e a./BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Natura contrattuale del rapporto di lavoro — Retribuzione — Riforma del sistema di retribuzione e di avanzamento retributivo — Legittimo affidamento — Certezza giuridica — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità — Dovere di sollecitudine — Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno della BEI)

44

2017/C 277/67

Causa T-508/16: Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — Bodson e a./BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Natura contrattuale del rapporto di lavoro — Retribuzione — Riforma del sistema dei premi — Legittimo affidamento — Certezza giuridica — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità — Dovere di sollecitudine — Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno della BEI — Parità di trattamento)

45

2017/C 277/68

Causa T-282/17: Ricorso proposto l’11 maggio 2017 —  UI ( *1 )/Consiglio

46

2017/C 277/69

Causa T-338/17: Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Air France/Commissione

46

2017/C 277/70

Causa T-377/17: Ricorso proposto il 15 giugno 2017 — SQ/BEI

48

2017/C 277/71

Causa T-399/17: Ricorso proposto il 28 giugno 2017 — Dalli/Commissione

49

2017/C 277/72

Causa T-402/17: Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Causa T-403/17: Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Causa T-411/17: Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

51

2017/C 277/75

Causa T-413/17: Ricorso proposto il 29 giugno 2017 — Karl Storz/EUIPO (3 D)

52

2017/C 277/76

Causa T-414/17: Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

53

2017/C 277/77

Causa T-416/17: Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Causa T-417/17: Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Cipro/EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Causa T-418/17: Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Causa T-419/17: Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Causa T-420/17: Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Portigon/SRB

56

2017/C 277/82

Causa T-425/17: Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Capo d’Anzio/Commissione

57

2017/C 277/83

Causa T-426/17: Ricorso proposto il 5 luglio 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Causa T-427/17: Ricorso proposto il 5 luglio 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Causa T-428/17: Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Causa T-778/15: Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2017 — It Works/EUIPO — KESA Holding Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Causa T-53/17: Ordinanza del Tribunale del 30 giugno 2017 — Austrian Power Grid/ACER

61


 


IT

 

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 277/01)

Ultima pubblicazione

GU C 269 del 14.8.2017.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 256 del 7.8.2017.

GU C 249 del 31.7.2017.

GU C 239 del 24.7.2017.

GU C 231 del 17.7.2017.

GU C 221 del 10.7.2017.

GU C 213 del 3.7.2017.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Eugenia Florescu e a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e a.

(Causa C-258/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 143 TFUE - Difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro - Sostegno finanziario dell’Unione europea - Memorandum d’intesa concluso tra l’Unione europea e lo Stato membro beneficiario - Politica sociale - Principio della parità di trattamento - Normativa nazionale che vieta il cumulo tra una pensione pubblica e i redditi salariali provenienti dall’esercizio di attività presso un’istituzione pubblica - Differenza di trattamento tra le persone il cui mandato ha una durata prevista dalla Costituzione e i magistrati di carriera))

(2017/C 277/02)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Anca Vidrighin (in qualità di erede di Bădilă Mircea), Eugenia Elena Bădilă (in qualità di erede di Bădilă Mircea)

Convenuti: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Statul român, Ministerul Finanţelor Publice

Dispositivo

1)

Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere considerato un atto adottato da un’istituzione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2)

Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

3)

L’articolo 6 TUE e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione superi una determinata soglia.

4)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica all’interpretazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il divieto che essa prevede di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche, qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, si applica ai magistrati di carriera ma non alle persone che sono state investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato dalla Ilves Jakelu Oy

(Causa C-368/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 97/67/CE - Articolo 9 - Libera prestazione dei servizi - Servizi postali - Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali - Autorizzazioni generali e individuali - Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente - Requisiti imposti))

(2017/C 277/03)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ilves Jakelu Oy

con l’intervento di: Liikenne- ja viestintäministeriö

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esula dall’ambito del servizio universale ove non corrisponda ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. La fornitura di servizi di invii postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere assoggettata solo alla concessione di un’autorizzazione generale.

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere subordinata ad obblighi come quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, di tale direttiva, come modificata.


(1)  GU C 311 del 21.09.2015


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

(Causa C-436/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3, paragrafo 1 - Finanziamento da parte del Fondo di coesione - Progetto di sviluppo di un sistema regionale di gestione dei rifiuti - Irregolarità - Nozione di «programma pluriennale» - Chiusura definitiva del programma pluriennale - Termine di prescrizione))

(2017/C 277/04)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Convenuta:«Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB

con l’intervento di: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, «Skirnuva» UAB, «Parama» UAB, «Alkesta» UAB, «Dzūkijos statyba» UAB

Dispositivo

1)

Un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nella realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti in una determinata regione e per il quale si prevedeva un’esecuzione nel corso di diversi anni, finanziata dalle risorse dell’Unione europea, rientra nella nozione di «programma pluriennale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione di un’irregolarità commessa nel quadro di un «programma pluriennale», come il progetto di cui trattasi nel procedimento principale, decorre a partire dalla data dell’esecuzione dell’irregolarità in questione, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, con la precisazione che, se si tratta di un’irregolarità «permanente o ripetuta», il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.

Inoltre, un «programma pluriennale» è considerato «definitivamente chiuso», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, alla data di conclusione prevista per tale programma, secondo le norme che lo disciplinano. In particolare, un programma pluriennale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, come modificato dal regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e dal regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, dev’essere considerato «definitivamente chiuso», ai sensi di detta disposizione, alla data indicata nella decisione della Commissione europea che ha approvato tale progetto come termine per il completamento dei lavori e per l’esecuzione dei pagamenti delle relative spese ammissibili, fatta salva un’eventuale proroga, stabilita da una nuova decisione della Commissione in tal senso.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — procedimento avviato dalla «Agrodetalė» UAB

(Causa C-513/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Omologazione CE del tipo - Direttiva 2003/37/CE - Ambito di applicazione - Trattori agricoli o forestali - Immissione sul mercato e immatricolazione nell’Unione europea di veicoli di seconda mano o usati importati da un paese terzo - Nozione di «veicolo nuovo» e di «messa in circolazione»))

(2017/C 277/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

«Agrodetalė» UAB

Dispositivo

1)

La direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e [che] abroga la direttiva 74/150/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, deve essere interpretata nel senso che la prima immissione sul mercato e l’immatricolazione, in uno Stato membro, di trattori di seconda mano o usati importati da un paese terzo sono subordinate al rispetto dei requisiti tecnici previsti da tale direttiva.

2)

L’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/37, come modificata dalla direttiva 2014/44, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni della suddetta direttiva si applicano ai veicoli di seconda mano appartenenti alle categorie T1, T2 e T3 importati nell’Unione europea da un paese terzo, allorché sono messi in circolazione nell’Unione per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2009.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


21.8.2017   

IT

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C 277/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet

(Causa C-549/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili - Biocarburanti usati per il trasporto - Direttiva 2009/28/CE - Articolo 18, paragrafo 1 - Sistema di «equilibrio di massa» destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti - Validità - Articoli 34 e 114 TFUE - Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all’interno di un luogo chiaramente delimitato - Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la rete di gas nazionale - Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse - Libera circolazione delle merci))

(2017/C 277/06)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Linköping

Parti

Ricorrente: E.ON Biofor Sverige AB

Convenuto: Statens energimyndighet

Dispositivo

1)

L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretato nel senso che non mira a creare, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni, attraverso le loro reti di gas nazionali interconnesse, di biogas che soddisfa i criteri di sostenibilità sanciti all’articolo 17 della direttiva summenzionata ed è destinato ad essere usato come biocarburante.

2)

Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento atto ad incidere sulla validità dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28.

3)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a un’ingiunzione, quale l’ingiunzione in esame nel procedimento principale, con cui un’autorità nazionale intende escludere che un operatore economico possa istituire un sistema di equilibrio di massa, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, riguardo al biogas sostenibile trasportato in reti di gas nazionali interconnesse, in forza di una disposizione adottata da tale autorità e secondo cui un siffatto equilibrio di massa deve essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato», mentre invece detta autorità ammette, in base alla disposizione citata, che un sistema di equilibrio di massa possa essere istituito riguardo a biogas sostenibile trasportato nella rete di gas nazionale dello Stato membro cui appartiene la stessa autorità.


(1)  GU C 7 del 11.01.2016


21.8.2017   

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C 277/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

(Causa C-587/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli - Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi - Regolamento generale del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri - Incompetenza della Corte - Direttiva 2009/103/CE - Inapplicabilità ratione temporis - Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE - Inapplicabilità ratione materiae - Articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Inapplicabilità - Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione))

(2017/C 277/07)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Convenuti: Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

Dispositivo

La Corte non è competente a statuire, in via pregiudiziale, sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio che riguardano l’interpretazione del regolamento generale del consiglio dei Bureaux, adottato con la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002, allegata come appendice alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Non essendo applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità,

non essendo applicabili ratione materiae a detta controversia la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, la direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio, e, pertanto,

non essendo applicabile alla medesima controversia neppure l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in assenza di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa,

le suddette direttive e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso di specie, alle conseguenze derivanti dalla giurisprudenza del giudice del rinvio secondo la quale grava sul Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ufficio lituano di assicurazione di autoveicoli), ai fini dell’azione di regresso, l’onere della prova relativa all’insieme degli elementi che determinano la responsabilità civile dei resistenti nel procedimento principale per il sinistro avvenuto il 20 luglio 2006.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


21.8.2017   

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C 277/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 giugno 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

(Causa C-591/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 355, punto 3, TFUE - Status di Gibilterra - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Situazione puramente interna - Irricevibilità))

(2017/C 277/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza di: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

Convenuti: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury

Dispositivo

L’articolo 355, punto 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a Gibilterra nei confronti di soggetti stabiliti nel Regno Unito costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro.


(1)  GU C 27 del 25.01.2016.


21.8.2017   

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C 277/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

(Causa C-610/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Nozione - Piattaforma di condivisione online - Condivisione di file protetti, senza l’autorizzazione del titolare))

(2017/C 277/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Brein

Convenuta: Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Dispositivo

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che comprende, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


21.8.2017   

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C 277/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

(Causa C-621/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Articolo 4 - Laboratori farmaceutici - Vaccino contro l’epatite B - Sclerosi multipla - Prove del difetto del vaccino e del nesso di causalità tra il difetto e il danno subito - Onere della prova - Modalità di prova - Mancanza di consenso scientifico - Indizi gravi, precisi e concordanti lasciati alla valutazione del giudice di merito - Ammissibilità - Presupposti))

(2017/C 277/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: N. W, L. W, C. W

Convenute: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

Dispositivo

1)

L’articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale, come quello di cui al procedimento principale, in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un’azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest’ultimo, può ritenere, nell’esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia. I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l’applicazione concreta che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare l’onere della prova instaurato da detto articolo 4 né ad arrecare pregiudizio all’effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva.

2)

L’articolo 4 della direttiva 85/374 dev’essere interpretato nel senso che osta a un regime probatorio fondato su presunzioni secondo il quale, quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


21.8.2017   

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C 277/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz

(Causa C-678/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/39/CE - Mercati degli strumenti finanziari - Articolo 4, paragrafo 1, punto 2 - Nozione di «servizi di investimento» - Allegato I, sezione A, punto 1 - Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari - Eventuale inclusione dell’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto di gestione di portafoglio))

(2017/C 277/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Mohammad Zadeh Khorassani

Convenuta: Kathrin Pflanz

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, letto in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che il servizio di investimento consistente nella ricezione e nella trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari non comprende l’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto avente ad oggetto un’attività di gestione di portafoglio.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


21.8.2017   

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C 277/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Online Games Handels GmbH e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Causa C-685/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Normativa restrittiva di uno Stato membro - Sanzioni amministrative a carattere penale - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Normativa nazionale che prevede l’obbligo per il giudice di istruire d’ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nell’ambito dell’azione punitiva contro gli illeciti amministrativi a carattere penale - Conformità))

(2017/C 277/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Convenuta: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Dispositivo

Gli articoli 49 e 56 TFUE, come interpretati segnatamente nella sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C 390/12, EU:C:2014:281), letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un sistema processuale nazionale in base al quale, nell’ambito dei procedimenti amministrativi a carattere penale, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione di una normativa che restringe l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea, come la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea, è tenuto a istruire d’ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nel contesto della verifica dell’esistenza di illeciti amministrativi, purché tale sistema non abbia come conseguenza che detto giudice sia tenuto a sostituirsi alle autorità competenti dello Stato membro interessato, alle quali incombe fornire gli elementi di prova necessari per consentire ad esso giudice di controllare se la restrizione in parola sia giustificata.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


21.8.2017   

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C 277/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl — Germania) — Procedimento penale a carico di A

(Causa C-9/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) - Articoli 20 e 21 - Attraversamento delle frontiere interne - Verifiche all’interno del territorio - Normativa nazionale che autorizza controlli al fine di determinare l’identità delle persone fermate in una zona sino a 30 chilometri dalla frontiera comune con altri Stati contraenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen - Possibilità di controllo indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari - Normativa nazionale che permette determinate misure di controllo delle persone all’interno delle stazioni ferroviarie))

(2017/C 277/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputat# nella causa principale

A

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositivo

1)

L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 20 e 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che attribuisce alle autorità di polizia dello Stato membro interessato la competenza a controllare l’identità di qualunque persona, in una zona di 30 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 luglio 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, allo scopo di prevenire o impedire l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio di detto Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari, a meno che tale normativa preveda la necessaria delimitazione di tale competenza, garantendo che l’esercizio pratico della stessa non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché gli articoli 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 610/2013, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che permette alle autorità di polizia dello Stato membro interessato di effettuare, a bordo dei treni e negli impianti ferroviari di tale Stato membro, controlli dell’identità o dei documenti che consentono di attraversare la frontiera di qualunque persona, nonché di fermare per breve tempo e d’interrogare qualunque persona per questo scopo, qualora tali controlli siano fondati su informazioni concrete o sull’esperienza della polizia di frontiera, a condizione che il diritto nazionale assoggetti l’esercizio di detti controlli a precisazioni e limitazioni che indichino l’intensità, la frequenza e la selettività di tali medesimi controlli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


21.8.2017   

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C 277/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-19/16 P) (1)

([Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Lotta contro il terrorismo - Misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche incluse in un elenco predisposto dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni unite - Reinserimento dei nomi di tali persone nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento n. 881/2002 dopo l’annullamento dell’originario inserimento - Estinzione della persona giuridica in pendenza del giudizio - Capacità di stare in giudizio])

(2017/C 277/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (rappresentanti: N. Garcia-Lora, Solicitor, E. Grieves, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Ronkes Agerbeek, D. Gauci e J. Norris-Usher, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Étienne, J.-P. Hix e H. Marcos Fraile, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

I sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah e Taher Nasuf sono condannati alle spese.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


21.8.2017   

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C 277/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

(Causa C-20/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza - Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza - Contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza - Deduzione di tali contributi - Condizione relativa all’assenza di un nesso diretto con le entrate esenti))

(2017/C 277/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Convenuto: Finanzamt Offenburg

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale un contribuente residente in tale Stato membro che lavora per l’amministrazione pubblica di un altro Stato membro non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito nel suo Stato membro di residenza i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dal suo stipendio nello Stato membro di impiego, a differenza dei contributi analoghi versati al regime previdenziale del suo Stato membro di residenza, qualora, in applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione tra i due Stati membri, lo stipendio non debba essere tassato nello Stato membro di residenza del lavoratore e vada semplicemente ad aumentare l’aliquota d’imposta applicabile agli altri redditi.


(1)  GU C 118 del 04.04.2016.


21.8.2017   

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C 277/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-26/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) - Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo - Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione - Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione - Rischio di frode fiscale - Buona fede del venditore - Obbligo di diligenza del venditore])

(2017/C 277/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

1)

L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta a che le disposizioni nazionali subordinino il beneficio dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l’acquirente di tale mezzo di trasporto sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo di trasporto medesimo.

2)

L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che l’esenzione della cessione di un mezzo di trasporto nuovo non può essere rifiutata nello Stato membro della cessione sulla base dell’unico rilievo secondo cui tale mezzo di trasporto è stato oggetto solo di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione.

3)

L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 osta a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest’ultimo Stato a titolo provvisorio, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto ove non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che detta imposta sia stata o sarà versata nello Stato membro di destinazione.

4)

L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostano a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e oggetto di immatricolazione provvisoria in quest’ultimo Stato, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto nell’ipotesi di evasione fiscale commessa dall’acquirente, a meno che non risulti dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva nel contesto di un’evasione commessa dall’acquirente e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli che poteva adottare per evitare la sua partecipazione a tale evasione. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò si verifichi nella specie, sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto del procedimento principale.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


21.8.2017   

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C 277/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-38/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborso dell’IVA indebitamente versata - Diritto alla detrazione dell’IVA - Modalità - Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale - Principio di effettività - Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione])

(2017/C 277/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Compass Contract Services Limited

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositivo

I principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall’altro, delle domande di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata o la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


21.8.2017   

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C 277/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

(Causa C-49/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Restrizioni - Condizioni per il rilascio di una concessione per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line - Impossibilità pratica di ottenere una simile autorizzazione per gli operatori privati aventi sede in altri Stati membri))

(2017/C 277/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Unibet International Ltd.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

Dispositivo

1)

L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori con sede in altri Stati membri oppure qualora contenga disposizioni non discriminatorie, ma che sono applicate in modo non trasparente o attuate in modo da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti che hanno sede in altri Stati membri.

2)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a sanzioni, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, inflitte a motivo della violazione della normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo, nel caso in cui una simile normativa nazionale risulti contraria al suddetto articolo.


(1)  GU C 136 del 18.4.2017.


21.8.2017   

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C 277/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona — Italia) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa

(Causa C-75/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) - Direttiva 2008/52/CE - Direttiva 2013/11/UE - Articolo 3, paragrafo 2 - Opposizione proposta da consumatori nell’ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito - Diritto di accesso alla giustizia - Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione - Obbligo di essere assistito da un avvocato - Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale])

(2017/C 277/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Verona

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Convenuto: Banco Popolare — Società Cooperativa

Dispositivo

La direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

La medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.


(1)  GU C 156 del 2.5.2016.


21.8.2017   

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C 277/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV.

(Causa C-126/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articoli da 3 a 5 - Trasferimenti d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Eccezioni - Procedura d’insolvenza - «pre-pack» - Sopravvivenza di un’impresa))

(2017/C 277/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Convenuta: Smallsteps BV

Dispositivo

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che la tutela dei lavoratori garantita dagli articoli 3 e 4 di tale direttiva permane in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui un’impresa sia trasferita in seguito ad una dichiarazione di fallimento nell’ambito di un pre-pack, preparato anteriormente a detta dichiarazione e realizzato immediatamente dopo la pronuncia di fallimento, nell’ambito del quale, in particolare, un «curatore designato», nominato da un giudice, esamini le possibilità di un’eventuale prosecuzione delle attività dell’impresa ad opera di un terzo e prepari azioni da svolgere subito dopo la pronuncia di fallimento per realizzare tale prosecuzione, e inoltre che non è rilevante, a tal riguardo, che l’obbiettivo perseguito da tale operazione di pre-pack miri anche a massimizzare gli introiti della cessione per l’insieme dei creditori dell’impresa in oggetto.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


21.8.2017   

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C 277/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Saale Kareda/Stefan Benkö

(Causa C-249/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1 - Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto di prestazione di servizi» - Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo - Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo))

(2017/C 277/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Saale Kareda

Convenuto: Stefan Benkö

Dispositivo

1)

L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

3)

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016


21.8.2017   

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C 277/17


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017 — Regno di Spagna/Commissione europea, Repubblica di Lettonia

(Causa C-279/16 P) (1)

((Impugnazione - Ricorso di annullamento - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dal Regno di Spagna))

(2017/C 277/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. J. García-Valdecasas Dorrego e V. Ester Casas, agenti)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e I. Galindo Martín, agenti), Repubblica di Lettonia

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.


21.8.2017   

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C 277/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — T.KUP SAS/Belgische Staat

(Causa C-349/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Dumping - Regolamento (CE) n. 1472/2006 - Importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 - Procedimento di riesame di misure antidumping in previsione della scadenza - Importatori indipendenti - Campionamento - Interesse dell’Unione europea])

(2017/C 277/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: T.KUP SAS

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

Dall’esame delle questioni pregiudiziali sollevate non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.


(1)  GU C 335 del 12.9.2016.


21.8.2017   

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C 277/18


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH

(Causa C-422/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Articolo 78 e allegato VII, parte III - Decisione 2010/791/UE - Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita - «Latte» e «prodotti lattiero-caseari» - Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d’alimenti puramente vegetali))

(2017/C 277/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Trier

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Convenuta: TofuTown.com GmbH

Dispositivo

L’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio.


(1)  GU C 350 del 26.09.2016.


21.8.2017   

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C 277/19


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge

(Cause riunite C-444/16 e C-445/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 78/660/CEE - Conti annuali di taluni tipi di società - Principio del quadro fedele - Principio della prudenza - Società emittente di un’opzione su azioni che contabilizza il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile durante il quale l’opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità))

(2017/C 277/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)

Convenuto: État belge

Dispositivo

I principi del quadro fedele e della prudenza enunciati rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 3 e all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE], e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, devono essere interpretati nel senso che non ostano a un metodo di contabilizzazione secondo il quale una società emittente di un diritto di opzione su azioni contabilizza come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità.


(1)  GU C 410 del 7.6.2016.


21.8.2017   

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C 277/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Genova — Italia) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(Causa C-449/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 3 - Prestazioni familiari - Direttiva 2011/98/UE - Articolo 12 - Diritto alla parità di trattamento - Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico))

(2017/C 277/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Genova

Parti

Ricorrente: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Dispositivo

L’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l’assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.


(1)  GU C 410 del 7.11.2016.


21.8.2017   

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C 277/20


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 dalla Laboratoire de la mer avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2016, causa T-109/16, Laboratoire de la mer/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-662/16 P)

(2017/C 277/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire de la mer (rappresentante: J. Blanchard, avocat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 20 giugno 2017, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile.


21.8.2017   

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C 277/20


Impugnazione proposta il 24 gennaio 2017 da Rudolf Keil avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-330/15, Rudolf Keil/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-37/17 P)

(2017/C 277/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rudolf Keil (rappresentante: J. Sachs, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

La Corte dell’Unione europea (Decima Sezione), con ordinanza del 31 maggio 2017, ha respinto l’impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.


21.8.2017   

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C 277/20


Impugnazione proposta il 17 febbraio 2017 dalla CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 dicembre 2016, causa T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-87/17 P)

(2017/C 277/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (rappresentante: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione), con ordinanza del 5 luglio 2017, ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle sue spese.


21.8.2017   

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C 277/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 5 aprile 2017 — Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

(Causa C-177/17)

(2017/C 277/30)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrente: Demarchi Gino S.a.s.

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questione pregiudiziale

Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall’art. 6, terzo comma, [TUE], in combinato disposto con il principio rinveniente dall’articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione realizza uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché del principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transnazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di «equa riparazione» per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’«equa riparazione» sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transnazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari.


21.8.2017   

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C 277/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 5 aprile 2017 — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

(Causa C-178/17)

(2017/C 277/31)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrente: Graziano Garavaldi

Convenuto: Ministero della Giustizia

Questione pregiudiziale

Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall’art. 6, terzo comma, [TUE], in combinato disposto con il principio rinveniente dall’articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione realizza uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché del principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transnazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di «equa riparazione» per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’«equa riparazione» sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transnazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari.


21.8.2017   

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C 277/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italia) il 21 aprile 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-207/17)

(2017/C 277/32)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rotho Blaas Srl

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Regolamento (CE) n. 91/2009, «che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese»  (1), [con il] Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, «che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese»  (2), [e il] Regolamento di esecuzione (UE) n. 519/2015, «che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009» (3) siano invalidi/illegittimi/incompatibili con l’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con la decisione del DSB del WTO del 28.7.2011;

2)

laddove venga dichiarata l’invalidità/illegittimità/incompatibilità del regolamento (CE) n. 91/2009, istitutivo del dazio antidumping, e dei regolamenti di esecuzione n. 924/2012 e n. 519/2015 ad esso correlat[i], se l’abrogazione dei dazi antidumping istituiti sulla base delle misure contestate spiega i suoi effetti giuridici dal momento dell’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2016 (4), oppure dalla data di entrata in vigore della misura contestata, ossia del Regolamento «di base» (CE) n. 91/2009.


(1)  Regolamento del Consiglio del 26 gennaio 2009 (GU L 29, pag. 1).

(2)  Regolamento del Consiglio del 4 ottobre 2012 (GU L 275, pag. 1)

(3)  Regolamento della Commissione del 26 marzo 2015 (GU L 82, pag. 78).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 52, pag. 24).


21.8.2017   

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C 277/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 aprile 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e a.

(Causa C-216/17)

(2017/C 277/33)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Appellate: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli [1] comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE (1) e l’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE (2) possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un accordo quadro in cui:

un’amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino direttamente alla sottoscrizione dell’accordo quadro stesso;

non sia determinata la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all’atto della conclusione da parte loro degli accordi successivi previsti dall’accordo quadro medesimo;

2)

nel caso in cui la risposta al quesito 1) fosse negativa,

se gli articoli [1] comma 5 e 32 della direttiva 2004/18/UE e l’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un accordo quadro in cui:

un’amministrazione aggiudicatrice agisca per essa stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici specificamente indicate, le quali però non partecipino direttamente alla sottoscrizione dell’accordo quadro stesso;

la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie all’atto della conclusione da parte loro degli accordi successivi previsti dall’accordo quadro medesimo sia determinata mediante il riferimento al loro ordinario fabbisogno.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 94, pag. 65).


21.8.2017   

IT

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C 277/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2017 — Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

(Causa C-270/17)

(2017/C 277/34)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Tadas Tupikas

Questione pregiudiziale

Se un procedimento d’appello

in cui ha avuto luogo un esame di merito e

che è terminato con una (nuova) condanna dell’interessato e/o con una conferma della condanna pronunciata in primo grado,

mentre il MAE [Mandato d’arresto europeo] mira all’esecuzione di tale condanna,

configuri il «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (1).


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


21.8.2017   

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C 277/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2017 — Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

(Causa C-271/17)

(2017/C 277/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Sławomir Andrzej Zdziaszek

Questioni pregiudiziali

1)

Se un procedimento

in cui il giudice dello Stato membro emittente decide sul cumulo di singole pene detentive, in precedenza irrogate all’interessato in via definitiva, in un’unica pena detentiva e/o sulla modifica di una pena detentiva cumulativa, in precedenza irrogata all’interessato in via definitiva, e

in cui il giudice non esamina più la questione della colpevolezza,

come il procedimento terminato con la pronuncia di pena cumulativa del 25 marzo 2014, configuri un «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (1)».

2)

Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione:

in un caso in cui il ricercato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione,

ma in cui l’autorità giudiziaria emittente, né nel MAE [Mandato d’arresto europeo], né nelle informazioni complementari richieste ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, ha effettuato le comunicazioni sull’applicabilità di una o più delle circostanze di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, ai sensi della formulazione di una o più delle categorie del punto 3 della sezione d) del modulo MAE,

possa già solo per questo motivo concludere che non sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d) della decisione quadro e possa pertanto rifiutare l’esecuzione del MAE

3)

Se un procedimento d’appello

in cui ha avuto luogo un esame di merito e

che è terminato con una (nuova) condanna dell’interessato e/o con una conferma della condanna pronunciata in primo grado

mentre il MAE mira all’esecuzione di tale condanna,

configuri il «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU2002, L 190, pag. 1).


21.8.2017   

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C 277/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 maggio 2017 — K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-272/17)

(2017/C 277/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: K.M. Zyla

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un lavoratore il quale, in base al regolamento n. 1408/71 (1) o n. 883/2004 (2), è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro per una parte di un anno di calendario, ai fini dell’ imposizione dei contributi previdenziali ha diritto soltanto ad una parte della deduzione forfettaria fissata in proporzione al periodo di assicurazione, qualora nella restante parte dell’anno di calendario il lavoratore non sia assicurato presso il sistema previdenziale dello stesso Stato membro e in quella restante parte dell’anno risieda in un altro Stato membro e abbia percepito il suo intero reddito annuo (quasi) interamente nel primo Stato membro.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


21.8.2017   

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C 277/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 30 maggio 2017 — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

(Causa C-322/17)

(2017/C 277/37)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Eugen Bogatu

Resistente: Minister for Social Protection

Questioni pregiudiziali

1)

Se il [regolamento n. 883/2004] (1) e, in particolare, il suo articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, esigano che, ai fini dell’ammissibilità a una «prestazione familiare» come definita all’articolo 1, lettera z), del regolamento, una persona sia un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro competente (come definito all’articolo 1, lettera s), del regolamento) o che, in alternativa, riceva una prestazione in denaro di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

2)

Se il riferimento a una «prestazione in denaro» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento debba essere interpretato nel senso che riguarda unicamente il periodo durante il quale il richiedente riceve effettivamente una prestazione in denaro, o se indichi qualsiasi periodo in cui un richiedente dispone di una copertura assicurativa per una prestazione in denaro futura, a prescindere dalla circostanza [OR. 10] che tale prestazione sia stata o meno richiesta alla data della domanda di prestazione familiare.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


21.8.2017   

IT

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C 277/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 30 maggio 2017 — People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

(Causa C-323/17)

(2017/C 277/38)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: People Over Wind, Peter Sweetman

Resistente: Coillte Teoranta

Questione pregiudiziale

Se, o in quali circostanze, si possano prendere in considerazione le misure di attenuazione quando si effettua il preesame sulla necessità dell’opportuna valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» (1).


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).


21.8.2017   

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C 277/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 12 giugno 2017 — Sergejs Buivids

(Causa C-345/17)

(2017/C 277/39)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sergejs Buivids

Altra parte nel procedimento: Datu valsts inspekcija

Questioni pregiudiziali

Se rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46 (1) attività come quelle oggetto della presente controversia, vale a dire la registrazione, in un commissariato di polizia, di funzionari di polizia mentre espletano formalità procedurali e la pubblicazione del relativo video sul sito Internet www.youtube.com.

Se la direttiva 95/46 debba essere interpretata nel senso che le attività di cui sopra possano essere considerate come un trattamento di dati personali a scopi giornalistici, ai sensi dell’articolo 9 di tale direttiva.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GU 1995, L 281, pag. 31).


21.8.2017   

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C 277/27


Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-382/17)

(2017/C 277/40)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo sviluppato, attuato e mantenuto, entro il 17 giugno 2012, un sistema di gestione della qualità per le parti operative delle attività dell’amministrazione in quanto Stato di bandiera, certificato conformemente alle norme di qualità internazionali applicabili, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/21/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva stabilisce, con chiarezza, che gli Stati membri devono sviluppare, attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato entro il 17 giugno 2012.

Ad oggi, giugno 2017, la Repubblica portoghese non risulta avere ancora adempiuto a quanto previsto dal menzionato articolo.

Agendo in tal modo, l’amministrazione portoghese compromette gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in parola, mettendo a rischio la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente. Inoltre, la condotta dell’amministrazione portoghese comporta il rischio di far sorgere un vantaggio concorrenziale sleale della flotta portoghese rispetto alle flotte degli altri Stati membri.


(1)  GU 2009, L 131, pag. 132.


21.8.2017   

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C 277/28


Ricorso proposto il 26 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-383/17)

(2017/C 277/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo trasmesso alla Commissione alcuna relazione sui risultati di controlla gli organismi riconosciuti delegati, non adempie agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva stabilisce, con chiarezza, che ciascuno Stato membro, almeno ogni due anni, deve controllare gli organismi riconosciuti delegati e trasmettere agli altri Stati membri ed alla Commissione una relazione sui risultati di tali verifiche al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui vengono effettuate.

Scaduto in data 17 giugno 2011 il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale, in conformità di quanto disposto all’articolo 13, paragrafo 1, la Repubblica portoghese avrebbe dovuto presentare una prima relazione entro il 31 marzo 2013, dato che poteva optare per effettuare la prima verifica nel corso del 2011 o del 2012.

Orbene, giunti a giugno 2017, la Repubblica portoghese non ha ancora provveduto a trasmettere alcuna relazione.


(1)  GU 2009, L 131, pag. 47.


21.8.2017   

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C 277/28


Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica di Croazia

(Causa C-415/17)

(2017/C 277/42)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, M. Mataija, e G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che non avendo adottato, entro il 17 giugno 2016, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU 2014, L 158, pag. 196) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Repubblica di Croazia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 della direttiva medesima;

condannare la Repubblica di Croazia, in conformità al disposto dell’articolo 260 TFUE, paragrafo 3, al pagamento di una penalità pari a EUR 9 275,20 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza con cui si dichiara il mancato adempimento dell’obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2014/56/UE; e

condannare la Repubblica di Croazia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Croazia è venuta meno al suo obbligo di informare circa le misure di trasposizione della direttiva 2014/56/UE entro il termine di cui all’articolo 2 della direttiva medesima.


Tribunale

21.8.2017   

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C 277/30


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 — Viraj Profiles/Consiglio

(Causa T-67/14) (1)

((«Dumping - Importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India - Determinazione del costo di produzione - Spese generali, amministrative e di vendita - Obbligo di motivazione - Pregiudizio - Nesso causale - Denuncia - Avvio dell’indagine - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 277/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen, C. Hipp e D. Reich, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India (GU 2013, L 298, pag. 1), nei limiti in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India, è annullato, nei limiti in cui riguarda la Viraj Profiles Ltd.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Viraj Profiles.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


21.8.2017   

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C 277/30


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — Francia/Commissione

(Causa T-74/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM - Aiuti alla ristrutturazione e misure adottate nell’ambito di un piano di privatizzazione - Criterio dell’investitore privato in economia di mercato - Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno - Riapertura del procedimento di indagine formale - Obbligo di motivazione»))

(2017/C 277/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, D. Colas, E. Belliard e J. Bousin, successivamente D. Colas, E. Belliard e J. Bousin, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 7066 final della Commissione, del 20 novembre 2013, riguardante gli aiuti di Stato SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


21.8.2017   

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C 277/31


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Causa T-343/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo CIPRIANI - Assenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di violazione di un diritto al nome noto di una persona - Articolo 53, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 277/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Arrigo Cipriani (Venezia, Italia) (rappresentanti: A. Vanzetti, G. Sironi e S. Bergia, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hotel Cipriani Srl (Venezia) (rappresentanti: inizialmente C. Hoole, solicitor, successivamente T. Alkin, B. Brandreth, barristers, W. Sander, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall e A. Ward, solicitors, e infine B. Brandreth, barrister, A. Poulter e P. Brownlow, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2014 (procedimento R 224/2012-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Cipriani e la Hotel Cipriani.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Arrigo Cipriani sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Hotel Cipriani Srl.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.


21.8.2017   

IT

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C 277/32


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — SNCM/Commissione

(Causa T-1/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della SNCM - Aiuti alla ristrutturazione e misure adottate nell’ambito di un piano di privatizzazione - Criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato - Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno - Politica sociale degli Stati membri - Riapertura del procedimento formale di esame - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali»))

(2017/C 277/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, C. Froitzheim e A. Dupuis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Corsica Ferries France (Bastia, Francia) (rappresentanti: N. Flandin e S. Rodrigues, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 7066 final della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa agli aiuti di Stato SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della SNCM.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) sopporterà le spese sostenute dalla Commissione europea e dalla Corsica Ferries France, nonché le proprie spese.

3)

Il comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 56 del 16.2.2015.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/32


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Azarov/Consiglio

(Causa T-215/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Proporzionalità - Sviamento di potere - Principio di buona amministrazione - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 277/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate dalle misure restrittive controverse.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mykola Yanovych Azarov è condannato alle spese.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/33


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-221/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente sull’elenco - Principio della buona amministrazione - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà»))

(2017/C 277/48)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Machytková e V. Fišar, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Sergej Arbuzov è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/34


Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 — Systema Teknolotzis/Commissione

(Causa T-234/15) (1)

([«Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzioni di sovvenzione per i progetti PlayMancer, Mobiserv e PowerUp - Articolo 299 TFUE - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Proporzionalità - Dovere di diligenza - Obbligo di motivazione»])

(2017/C 277/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Systema Teknolotzis AE — Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis (Atene, Grecia) (rappresentante: E. Georgilas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e L. Di Paolo, agenti, assistiti da E. Politis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 1677 final della Commissione, del 10 marzo 2015, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva presso la ricorrente di una somma di EUR 716 334,05, maggiorata degli interessi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Systema Teknolotzis AE — Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/34


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real)

(Causa T-287/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo real - Uso effettivo - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso del marchio da parte di un terzo - Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Prova dell’uso effettivo - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione»])

(2017/C 277/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tayto Group Ltd (Corby, Regno Unito) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2015 (procedimento R 2285/2013-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Tayto Group e la MIP Metro Group Intellectual Property.

Dispositivo

1)

Il presente ricorso è respinto.

2)

La Tayto Group Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


21.8.2017   

IT

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C 277/35


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland (NN)

(Causa T-333/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo NN - Marchio nazionale denominativo anteriore NN - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo»))

(2017/C 277/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Josel, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. L. Rivas Zurdo, successivamente J. Güell Serra, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nationale-Nederlanden Nederland BV («s-Gravenhage» Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente E. Morée e A. Janssen, successivamente A. Janssen, R. Sjoerdsma e C. Jehoram, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2015 (procedimento R 1531/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Josel e la Nationale-Nederlanden Nederland.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Josel, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 262 del 10.08.2015.


21.8.2017   

IT

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C 277/36


Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie

(Causa T-392/15) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie - Classificazione dell’offerta di un offerente - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Offerta anormalmente bassa»))

(2017/C 277/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) e European Dynamics Belgium SA, (Bruxelles, Belgio) (rappresrentanti: inizialmente I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, successivamente M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (rappresentanti: inizialmente J. Doppelbauer, successivamente G. Stärkle e Z. Pyloridou, agenti, assistiti da V. Christianos, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie relativa alla graduatoria delle offerte presentate dalle ricorrenti per i lotti 1 e 2 dell’appalto ERA/2015/01/OP «ESP EISD 5 — Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo di [quest’ultima]».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA, l’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e la European Dynamics Belgium sono condannate alle spese.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/36


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

(Causa T-623/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo JEDE FLASCHE ZÄHLT! - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 277/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter, A. Marx e A. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2015 (procedimento R 479/2015-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo JEDE FLASCHE ZÄHLT! come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


21.8.2017   

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C 277/37


Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2017 — Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE)

(Causa T-3/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DRIVEWISE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 277/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Allstate Insurance Company (Northfield, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Würtenberger e N. Martzivanou, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e K. Doherty, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 ottobre 2015 (procedimento R 956/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo DRIVEWISE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Allstate Insurance Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/37


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-27/16) (1)

((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Ortofrutticoli - Errore di diritto - Articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 - Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 - Principio di legalità - Certezza del diritto - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione - Obbligo di motivazione»))

(2017/C 277/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling e G. Brown, agenti, assistite da S. Lee e M. Gray, barristers)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e K. Skelly, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35), con cui, in particolare, la Commissione ha applicato agli esercizi dal 2008 al 2012 una rettifica finanziaria di EUR 1 849 194,86 in seguito all’esclusione di talune spese relative ai programmi operativi del 2008 e del 2009 delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli del Regno Unito per carenze nel sistema dei controlli essenziali di tali programmi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016


21.8.2017   

IT

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C 277/38


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — E-Control/ACER

(Causa T-63/16) (1)

((«Energia - Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica - Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero - Compatibilità con il regolamento (CE) n. 714/2009 - Parere dell’ACER - Nozione di decisione impugnabile dinanzi all’ACER - Articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 - Decisione della commissione di ricorso dell’ACER che respinge l’impugnazione in quanto irricevibile - Errore di diritto - Obbligo di motivazione»))

(2017/C 277/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (rappresentante: E Tremmel, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente) e Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Polonia) (rappresentanti: inizialmente M. Motylewski e A. Kulińska, poi H. Napieła e K. Figurska, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-001-2015 della commissione di ricorso dell’ACER, del 16 dicembre 2015, che respinge un ricorso proposto avverso il parere n. 09/2015 dell’ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale e orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15) e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra i sistemi nazionali di cui all’allegato I del medesimo regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso é respinto.

2)

L’Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) sopporterà le proprie spese nonché quelle dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia, la Repubblica d’Austria e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 156 del 2.5.2016.


21.8.2017   

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C 277/39


Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 — Pirelli Tyre/EUIPO (Posizione di due strisce arcuate sui fianchi di uno pneumatico)

(Causa T-81/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante due strisce arcuate a sviluppo circonferenziale posizionate sui fianchi di uno pneumatico - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76 del regolamento n. 207/2009»])

(2017/C 277/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: T. M. Müller e F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2015 (procedimento R 1019/2015-1), relativa a una domanda di registrazione del marchio di posizione consistente in due strisce arcuate a sviluppo circonferenziale posizionate sul fianco di uno pneumatico.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pirelli Tyre SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 156 del 2.5.2016.


21.8.2017   

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C 277/39


Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2017 –Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico)

(Causa T-90/16) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un cinturino per orologio elettronico - Disegno o modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 62 del regolamento n. 6/2002»])

(2017/C 277/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Thomas Murphy (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: N. Travers, SC, J. Gormeley, barrister, e M. O’Connor, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentati: C. Spinting, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2015 (procedimento R 736/2014-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Murphy e la Nike Innovate.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Thomas Murphy è condannato alle spese.


(1)  GU C 156 del 2.5.2016.


21.8.2017   

IT

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C 277/40


Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2017 — Gamet/EUIPO — «Metal-Bud II» Robert Gubała (Maniglia di porta)

(Causa T-306/16) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una maniglia di porta - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 63 del regolamento n. 6/2002»])

(2017/C 277/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gamet S.A. (Toruń, Polonia) (rappresentante: A. Rolbiecka, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Firma produkcyjno-handlowa «Metal-Bud II» Robert Gubała (Świątniki Górne, Polonia) (rappresentante: M. Mikosza, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2016 (procedimento R 2040/2014-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Firma produkcyjno-handlowa «Metal-Bud II» Robert Gubała e la Gamet.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gamet S.A. è condannata alle spese


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


21.8.2017   

IT

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C 277/41


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild)

(Causa T-359/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TestBild - Marchi nazionali figurativi anteriori test - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra prodotti e servizi - Somiglianza tra segni - Carattere distintivo intrinseco - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 277/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Axel Springer SE (Berlino, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher e G. Müllejans, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Stiftung Warentest (Berlino) (rappresentanti: inizialmente R. Mann, J. Smid, T. Branch, H. Nieland e A.-K. Kornrumpf, in seguito J. Smid, avvocati)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 maggio 2016 (procedimento R 555/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Stiftung Warentest e la Axel Springer.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 maggio 2016 (procedimento R 555/2015-4) è annullata, nella parte in cui ha riscontrato l’esistenza di un rischio di confusione per quanto riguarda «stampati, in particolare riviste comparative rivolte ai consumatori, informazioni per i consumatori, prospetti, cataloghi, libri, giornali e periodici; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi)», di cui alla classe 16 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 296 del 16.8.2016.


21.8.2017   

IT

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C 277/41


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017 — Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG)

(Causa T-406/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo JAPRAG - Marchio nazionale figurativo anteriore JAPAN-RAG - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 277/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dogg Label (Marsiglia, Francia) (rappresentante: M. Angelier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Patrick Chemoul (Parigi, Francia) (rappresentante: E. Hoffman, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R-2336/2015-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dogg Label e il sig. Chemoul.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2016 (procedimento R-2336/2015-2) è annullata.

2)

La Dogg Label, l’EUIPO e il sig. Patrick Chemoul sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


21.8.2017   

IT

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C 277/42


Sentenza del Tribunale 29 giugno 2017 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE E A.)

(Cause riunite da T-427/16 a T-429/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchi dell’Unione europea denominativi AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER e AN IDEAL HUSBAND - Insussistenza di un uso effettivo dei marchi - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di giusto motivo per il mancato uso»))

(2017/C 277/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Isabel Martín Osete (Parigi, Francia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Danielle Rey (Tolosa, Francia) (rappresentanti: P. Wallaert e J. Cockain-Barere, avvocati)

Oggetto

Ricorsi proposti contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 aprile 2016 (procedimenti R 1528/2015 2, R 1527/2015-2 e R 1526/2015-2), relative a procedimenti di decadenza tra la sig.ra Rey e la sig.ra Martín Osete.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti

2)

La sig.ra Isabel Martín Osete è condannata alle spese.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


21.8.2017   

IT

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C 277/43


Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2017 — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB)

(Causa T-448/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Mr. KEBAB - Marchio spagnolo figurativo anteriore MISTER KEBAP - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 277/63)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Mr. Kebab s. r. o. (Košice-Západ, Slovacchia) (rappresentante: L. Vojčík, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e R. Cottrellovú, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mister Kebap, SL (Finestrat, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 maggio 2016 (procedimento R 987/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mister Kebap e la Mr. Kebab.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mr. Kebab s. r. o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


21.8.2017   

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C 277/43


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — X-cen-tek/EUIPO (Rappresentazione di un triangolo)

(Causa T-470/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un triangolo - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 277/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Germania) (rappresentante: H. Hillers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 giugno 2016 (procedimento R 2565/2015-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta un triangolo come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La X-cen-tek GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


21.8.2017   

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C 277/44


Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2017 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS)

(Causa T-479/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo AROMASENSATIONS - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 277/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Zintler e A. Stolz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e M. Simandlova, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2016 (procedimento R 2482/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo AROMASENSATIONS come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Colgate-Palmolive Co. è condannata alle spese.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


21.8.2017   

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C 277/44


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — Bodson e a./BEI

(Causa T-506/16) (1)

((«Funzione pubblica - Personale della BEI - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Retribuzione - Riforma del sistema di retribuzione e di avanzamento retributivo - Legittimo affidamento - Certezza giuridica - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Dovere di sollecitudine - Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno della BEI»))

(2017/C 277/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli altri 483 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente C. Gómez de la Cruz, G.Nuvoli e T. Gilliams, successivamente T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni contenute nelle schede salariali dell’aprile 2015 e successive, che applicano ai ricorrenti la decisione del consiglio d’amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 e la decisione del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013, nonché l’articolo pubblicato il 5 febbraio 2013 che informava il personale dell’adozione di suddette due decisioni e, dall’altro lato, alla condanna della BEI al pagamento ai ricorrenti della somma pari alla differenza tra l’importo delle retribuzioni versate a norma delle summenzionate decisioni e quello delle retribuzioni dovute a norma del regime precedente, nonché al risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito a causa della loro perdita di potere d’acquisto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jean-Pierre Bodson e gli altri membri del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013 (procedimento inizialmente inscritto al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-45/13 e poi trasferito al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


21.8.2017   

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C 277/45


Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2017 — Bodson e a./BEI

(Causa T-508/16) (1)

((«Funzione pubblica - Personale della BEI - Natura contrattuale del rapporto di lavoro - Retribuzione - Riforma del sistema dei premi - Legittimo affidamento - Certezza giuridica - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Dovere di sollecitudine - Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno della BEI - Parità di trattamento»))

(2017/C 277/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli altri 450 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente, C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli e T. Gilliams, successivamente T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni, contenute nelle schede relative ai premi di aprile 2013, che applicano ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 14 dicembre 2010 e le decisioni del comitato direttivo della BEI del 9 novembre 2010, del 29 giugno e del 16 novembre 2011, e del 20 febbraio 2013 e, dall’altro lato, la condanna della BEI a versare ai ricorrenti una somma corrispondente alla differenza tra l’ammontare delle retribuzioni versate in applicazioni delle decisioni summenzionate e quello delle retribuzioni dovute in applicazione del regime anteriore o, altrimenti, del nuovo regime correttamente applicato, nonché il risarcimento dei danni materiali, a causa della perdita di potere d’acquisto da parte dei ricorrenti, e dei danni morali che questi ultimi affermano di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jean-Pierre Bodson e gli altri membri del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-61/13 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).


21.8.2017   

IT

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C 277/46


Ricorso proposto l’11 maggio 2017 —  UI (*1)/Consiglio

(Causa T-282/17)

(2017/C 277/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente:  UI (*1) (rappresentante: J. Diaz Cordova, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Ingiungere al convenuto di nominarlo al posto AST/SC 2 nel Segretariato generale del Consiglio (DG A3).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente contesta sostanzialmente la legittimità delle procedure che, secondo il ricorrente, hanno portato a omettere erroneamente la sua nomina al posto in questione. Il ricorrente fa riferimento, in particolare, alla stesura da parte del convenuto di un documento aggiuntivo che, ad avviso del ricorrente, non dovrebbe essere preso in considerazione nella sua valutazione, in quanto è stato presentato molto tempo dopo la fine del suo periodo di prova. Il ricorrente afferma che il convenuto ha violato determinati diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita privata, la riservatezza delle comunicazioni e il diritto di presentare reclami, nella valutazione del caso del ricorrente.


(*1)  Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.


21.8.2017   

IT

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C 277/46


Ricorso proposto il 30 maggio 2017 — Air France/Commissione

(Causa T-338/17)

(2017/C 277/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Air France (Tremblay-en-France, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare integralmente, sulla base dell’articolo 263 TFUE, la decisione C(2017) 1742 final della Commissione europea, del 17 marzo 2017 (caso AT.39258 — Trasporto aereo), in quanto la riguarda, nonché le motivazioni sottese al suo dispositivo, conformemente al primo, al secondo e al terzo motivo della ricorrente;

in subordine, qualora il Tribunale non pronunci l’annullamento integrale della decisione C(2017) 1742 final sulla base del primo, del secondo e del terzo motivo:

in primo luogo,

annullare l’articolo 1, primo comma, 1) (c), 2) (c), 3) (c) e 4) (c) della decisione C(2017) 1742 final, in quanto l’infrazione unica e continuata contestata alla ricorrente si basa su prove irricevibili fornite dalla Lufthansa nell’ambito della sua domanda di immunità dalle ammende, e le motivazioni ad esso sottese, l’articolo 3 (b) della decisione, nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 182 920 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sulla base dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tale ammenda, conformemente al primo motivo dedotto dalla ricorrente;

annullare l’articolo 1, primo comma, 1) (c), 2) (c), 3) (c) e 4) (c) della decisione C(2017) 1742 final, in quanto esclude dal perimetro dell’infrazione unica e continuata contestata alla ricorrente compagnie aeree di cui, nella motivazione della decisione impugnata, si prospetta il coinvolgimento nell’infrazione, e le motivazioni ad esso sottese, l’articolo 3 (b) della decisione, nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 182 920 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sulla base dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tale ammenda, conformemente al secondo motivo dedotto dalla ricorrente;

annullare l’articolo 1, primo comma, 2) (c) e 3) (c) della decisione C(2017) 1742 final, in quanto dichiara che l’infrazione unica e continuata contestata alla ricorrente comprende i servizi di trasporto aereo in ingresso verso il SEE (traffico inbound SEE), e le motivazioni ad esso sottese, l’articolo 3 (b) della decisione, nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 182 920 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sulla base dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tale ammenda, conformemente al terzo motivo dedotto dalla ricorrente;

in secondo luogo, annullare l’articolo 1, primo comma, 1) (c), 2) (c), 3) (c) e 4 (c) della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui dichiara che il rifiuto di pagare commissioni agli spedizionieri costituisce un elemento separato dell’infrazione unica e continuata contestata alla ricorrente, e le motivazioni ad esso sottese, l’articolo 3 (b) della decisione, nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 182 920 000, e l’articolo 4 della decisione, e ridurre di conseguenza, sulla base dell’articolo 261 TFUE, l’importo di tale ammenda, conformemente al quarto motivo dedotto dalla ricorrente;

in terzo luogo, annullare l’articolo 3 (b) della decisione C(2017) 1742 final, nella parte in cui infligge un’ammenda di EUR 182 920 000 alla ricorrente, in ragione del fatto che il calcolo di tale ammenda include le sue tariffe di trasporto aereo di merci e il 50 % delle sue entrate relative ai servizi di trasporto aereo in ingresso verso il SEE (entrate inbound SEE) (conformemente al suo quinto motivo), sovrastima la gravità dell’infrazione addebitatale (conformemente al suo sesto motivo), le contesta una durata dell’infrazione errata (conformemente al suo settimo motivo) e applica una riduzione dell’ammenda insufficiente a titolo dei regimi regolatori (conformemente al suo ottavo motivo), nonché le motivazioni ad esso sottese, e ridurre, sulla base dell’articolo 261 TFUE, tale ammenda a un importo appropriato;

in ogni caso, condannare la Commissione europea al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e dei suoi principi del legittimo affidamento, della parità di trattamento e di non discriminazione tra l’Air France e la Lufthansa, violazione che incide sulla ricevibilità dei documenti forniti nell’ambito della domanda di immunità della Lufthansa. Questo motivo è suddiviso in quattro parti:

prima parte, vertente sulla ricevibilità del primo motivo;

seconda parte, vertente sulla revoca dell’immunità concessa alla Lufthansa;

terza parte, vertente sull’irricevibilità delle prove fornite nell’ambito della sua domanda di immunità;

quarta parte, vertente sul fatto che l’irricevibilità degli elementi di prova forniti dalla Lufthansa nell’ambito della sua domanda di immunità dovrebbe necessariamente condurre all’annullamento della decisione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di tutela contro l’intervento arbitrario della Commissione, a causa dell’esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie aeree che avevano preso parte alle pratiche. Questo motivo è suddiviso in due parti:

prima parte, vertente sull’argomento secondo cui l’esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno preso parte alle pratiche sarebbe viziata da errore di motivazione;

seconda parte, vertente sull’argomento secondo cui l’esclusione dal dispositivo della decisione di compagnie che hanno preso parte alle pratiche sarebbe viziata da una violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione e del principio di tutela contro l’intervento arbitrario della Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle regole che delimitano la competenza territoriale della Commissione, violazione che risulterebbe integrata a causa dell’inclusione del traffico inbound SEE nell’infrazione unica e continuata. Tale motivo è suddiviso in due parti:

prima parte, vertente sul fatto che le pratiche relative al traffico inbound SEE non sarebbero state attuate all’interno del SEE;

seconda parte, secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato l’esistenza di gravi effetti all’interno del SEE legati alle pratiche relative al traffico inbound SEE.

4.

Quarto motivo, vertente sulla contraddizione nella motivazione e sull’errore manifesto di valutazione che vizia l’affermazione secondo cui il rifiuto di pagare commissioni agli spedizionieri costituirebbe un elemento separato dell’infrazione unica e continuata. Tale motivo è suddiviso in due parti:

prima parte, secondo cui tale affermazione sarebbe viziata da una contraddizione nella motivazione;

seconda parte, secondo cui tale affermazione sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione.

5.

Quinto motivo, vertente sull’erroneità dei valori delle vendite presi in considerazione per il calcolo dell’ammenda dell’Air France, e che è suddiviso in due parti:

prima parte, vertente sul fatto che l’inclusione delle tariffe nel valore delle vendite si baserebbe su una contraddizione di motivazione, su vari errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione;

seconda parte, vertente sul fatto che l’inclusione del 50 % delle entrate inbound SEE nel valore delle vendite violerebbe gli orientamenti sul calcolo delle ammende e il principio del ne bis in idem.

6.

Sesto motivo, vertente sull’errata valutazione della gravità dell’infrazione, suddiviso in due parti:

prima parte, vertente sull’argomento secondo cui la sovrastima della gravità delle pratiche si baserebbe su vari errori manifesti di valutazione e su una violazione dei principi di proporzionalità delle pene e della parità di trattamento;

seconda parte, vertente sull’argomento secondo cui la sovrastima della gravità delle pratiche risulterebbe dall’inclusione nel perimetro dell’infrazione di contatti relativi a pratiche attuate al di fuori del SEE, in violazione delle regole di competenza territoriale della Commissione.

7.

Settimo motivo, vertente sull’erroneità del calcolo della durata dell’infrazione.

8.

Ottavo motivo, vertente sul difetto di motivazione e sull’insufficienza della riduzione del 15 % concessa dalla Commissione a titolo dei regimi regolatori.


21.8.2017   

IT

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C 277/48


Ricorso proposto il 15 giugno 2017 — SQ/BEI

(Causa T-377/17)

(2017/C 277/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SQ (rappresentanti: N. Cambonie e P. Walter, avvocati)

Convenuta: Banca Europea per gli Investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui il Presidente conclude, erroneamente, in primo luogo, che le pratiche attuate dal Direttore della Comunicazione nei confronti della ricorrente, di cui ai punti da 20 a 24, 25, 31, 34, 46, 50 e 51 della relazione, non costituivano molestie psicologiche, in secondo luogo, che non era necessario avviare un procedimento disciplinare nei confronti di detto direttore e in terzo luogo, che la decisione impugnata che constatava che la ricorrente era stata vittima di molestie psicologiche deve rimanere strettamente riservata;

condannare la BEI al risarcimento, in primo luogo, del danno morale da essa subito risultante dalle molestie psicologiche del Direttore della Comunicazione constatate nella decisione impugnata e a concederle, a tale titolo, EUR 121 992 (cento ventun mila novecento novantadue), in secondo luogo, del danno morale da essa subito e che è separabile dall’illegittimità su cui è fondata la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata, e concederle, a tale titolo, EUR 25 000 (venticinquemila) e, in terzo luogo, del danno morale risultante, da un lato, dalla violazione, ad opera della Direttrice generale del personale, dell’indipendenza della procedura di segnalazione condotta dal Direttore della Conformità e, dall’altro lato, dall’atto di intimidazione o di minaccia di rappresaglie della Direttrice generale del personale nei confronti della ricorrente e a concederle a tale titolo EUR 25 000(venticinquemila);

condannare la BEI alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione nella qualificazione di talune pratiche denunciate dalla ricorrente, da cui sarebbe viziata la decisione della Banca europea per gli Investimenti (BEI) del 20 marzo 20 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:

prima parte, relativa a errori di diritto nell’applicazione del requisito secondo il quale gli atti di molestie psicologiche devono essere ripetitivi;

seconda parte, relativa a errori manifesti di valutazione risultanti dal fatto che talune pratiche denunciate sarebbero oggettivamente state di tale natura da minare la fiducia e in se stessi e l’autostima.

2.

Secondo motivo, relativo a errori legati al mancato avvio di un procedimento disciplinare, e che è diviso in due parti:

prima parte, sollevata in via principale, relativa a un errore di diritto;

seconda parte, sollevata in via subordinata, relativa a un errore manifesto di valutazione e/o a una violazione del principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, relativo a errori di diritto e errori manifesti di valutazione per quanto riguarda l’obbligo ingiunto alla ricorrente di mantenere riservata la decisione impugnata secondo la quale essa è stata vittima di molestie psicologiche da parte del Direttore della comunicazione.


21.8.2017   

IT

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C 277/49


Ricorso proposto il 28 giugno 2017 — Dalli/Commissione

(Causa T-399/17)

(2017/C 277/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente John Dalli (St. Julians, Malta) (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta al risarcimento del danno, in particolare del danno morale, per un valore stimato, a titolo provvisorio, di EUR 1 000 000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi, relativi a una pretesa illegittimità.

1.

Primo motivo, vertente sul comportamento illegittimo dell’OLAF.

I comportamenti illegittimi dell’OLAF sono, in particolare, i seguenti: illegittimità della decisione di aprire un’indagine; errori nella caratterizzazione delle indagini e illegittimità dell'estensione del campo di applicazione dell'indagine; violazione dei principi di raccolta delle prove (compresa la distorsione e la falsificazione della prova), violazione dei diritti della difesa e di diverse disposizioni UE (quali l’articolo 339 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli articoli 4, 8 e 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999, l’articolo 4 della decisione della Commissione n. 1999/396, l’articolo 18 delle istruzioni OLAF e l’articolo 13, paragrafo 5, delle regole del Comitato di Vigilanza) nonché violazione del principio della presunzione di innocenza e del diritto alla protezione dei dati a carattere personale.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento della Commissione.

I comportamenti illegittimi della Commissione sono i seguenti: violazione dei principi di buon andamento e di buona amministrazione e dell’obbligo di comportarsi in modo oggettivo, imparziale e legittimo e nel rispetto del principio di indipendenza, nonché violazione dell’indipendenza dell’OLAF.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/50


Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

(Causa T-402/17)

(2017/C 277/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vienna International Hotelmanagement AG (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Zrzavy, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Vienna House» — Domanda di registrazione n. 14 501 357

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 nel procedimento R 333/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/51


Ricorso proposto il 27 giugno 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

(Causa T-403/17)

(2017/C 277/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vienna International Hotelmanagement (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Zrzavy, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi di colore rosso «VIENNA HOUSE» — Domanda di registrazione n. 14 501 308

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 nel procedimento R 332/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

IT

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C 277/51


Ricorso proposto il 30 giugno 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Causa T-411/17)

(2017/C 277/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (Rappresentati: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2017 relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), nonché l’allegato, nei limiti in cui la decisione impugnata e l’allegato riguardano il contributo della ricorrente, e

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per insufficiente motivazione della decisione

2.

Secondo motivo: violazione del diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta in quanto la ricorrente non è stata ascoltata

3.

Terzo motivo: violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta per mancata assoggettabilità della decisione a riesame

4.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE (1), dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2), dell’articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), degli articoli 16 e 20 della Carta nonché del principio di proporzionalità a causa dell’applicazione del moltiplicatore per l’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme) (Sistema di tutela istituzionale)

5.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità a causa dell’applicazione del fattore di correzione per il rischio

6.

Sesto motivo: illegittimità degli articoli da 4 a 7 e dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63 nonché dell’allegato I del medesimo regolamento delegato


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 646/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2013, L 176, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


21.8.2017   

IT

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C 277/52


Ricorso proposto il 29 giugno 2017 — Karl Storz/EUIPO (3 D)

(Causa T-413/17)

(2017/C 277/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Germania) (rappresentante: S. Gruber, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «3D» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 272 627

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2017 nel procedimento R 1502/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale dell’11 aprile 2017 nel procedimento R 1502/2016/-2 e procedere alla registrazione del marchio «3D», registrazione internazionale n. 1 272 627, che designa l’Unione europea per tutti i prodotti per i quali è stata presentata domanda, inclusi i prodotti ancora interessati dalla decisione impugnata.

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

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C 277/53


Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(Causa T-414/17)

(2017/C 277/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) dell’11.04.2017 relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) [«Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)»], quanto meno nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente, nonché

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per notifica incompleta della decisione

2.

Secondo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione


21.8.2017   

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C 277/53


Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Causa T-416/17)

(2017/C 277/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo a colori contenente l’elemento denominativo «fino» — Domanda di registrazione n. 11 180 791

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20/04/2017 nel procedimento R 2759/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

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C 277/54


Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Cipro/EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

(Causa T-417/17)

(2017/C 277/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «fino Cyprus Halloumi Cheese» — Domanda di registrazione n. 11 180 791

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20/04/2017 nel procedimento R 2650/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

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C 277/55


Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

(Causa T-418/17)

(2017/C 277/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eduard Meier GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: S. Schicker e M. Knitter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Safari Club» — Domanda di registrazione n. 13 186 036

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2017, procedimento R 1158/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

IT

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C 277/55


Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Causa T-419/17)

(2017/C 277/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mendes SA (Lugano, Svizzera) (rappresentante: G. Carpineti, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Actial Farmaceutica Srl (Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «VSL#3» — Marchio dell’Unione europea n. 1 437 789

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2017 nel procedimento R 1306/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione impugnata della Commissione di Ricorso dell’UAMI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, paragrafo 1, lettera b) dell’RMUE;

in via subordinata, annullare la decisione impugnata della Commissione di Ricorso dell’UAMI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, paragrafo 1, lettera c) dell’RMUE;

in ogni caso, disporre l’integrale rifusione a favore della Ricorrente delle spese afferenti al procedimento, o quanto meno disporre l’integrale compensazione delle stesse.

Motivo invocato

Violazione dell’art. 51, paragrafo 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

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C 277/56


Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Portigon/SRB

(Causa T-420/17)

(2017/C 277/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener e V. Jungkind, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto dell’11 aprile 2017 relativa al calcolo dei contributi ex ante al fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte riguardante la ricorrente, nonché

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, commi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (2) in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (3)

Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione al fondo, in quanto nel regolamento (UE) n. 806/2014 e nella direttiva 2014/59/UE non sarebbe previsto alcun obbligo di contribuzione per gli enti soggetti a risoluzione. L’articolo 114 TFUE vieterebbe di riscuotere contributi da enti come quello della ricorrente, che svolgono attività residuali. Non sarebbero soddisfatte in riferimento alla ricorrente le condizioni per l’adozione di misure ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE. Anche l’articolo 114, paragrafo 2, TFUE osterebbe alla riscossione dei contributi.

Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all’obbligo di contribuzione al fondo, in quanto l’ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario. Tali circostanze violerebbero l’articolo 103, paragrafo 7, lettere a), d) e g), della direttiva 2014/59/UE.

La ricorrente non compirebbe più nuove operazioni dal 2012 e si troverebbe in liquidazione sulla base di una decisione della Commissione europea in materia di aiuti. Essa deterrebbe la maggior parte delle sue residue passività a titolo fiduciario per conto di un altro soggetto giuridico che si è accollato le opportunità e i rischi derivanti da tale attività.

Il regolamento delegato (UE) 2015/63 (4) violerebbe l’articolo 114 TFUE e l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE quale elemento essenziale per il calcolo dei contributi (articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, TFUE). Inoltre non avrebbe dovuto essere conferita al convenuto la facoltà di determinare ulteriori indicatori di rischio (articolo 290, paragrafo 1, TFUE).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 16 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto, sulla base della particolare situazione della ricorrente rispetto ad altri enti creditizi soggetti al pagamento dei contributi, la decisione violerebbe il principio generale di uguaglianza. Inoltre la decisione inciderebbe in misura sproporzionata sulla libertà imprenditoriale della ricorrente.

3.

Terzo motivo, in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, in quanto il convenuto avrebbe illegittimamente tralasciato, in sede di calcolo dell’importo dei contributi, di escludere dalle passività rilevanti per la riscossione dei contributi le attività fiduciarie della ricorrente prive di rischio iscritte in bilancio.

4.

Quarto motivo, in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente calcolato gli importi a carico del ricorrente sulla base di una valutazione al lordo dei contratti derivati.

5.

Quinto motivo, in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63, in quanto il convenuto, in sede di calcolo di calcolo dell’importo dei contributi, avrebbe erroneamente considerato la ricorrente come un ente in riorganizzazione e avrebbe dovuto impostare sul valore minimo l’indicatore di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/63.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per mancata audizione del ricorrente.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, per insufficiente motivazione della decisione.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


21.8.2017   

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C 277/57


Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Capo d’Anzio/Commissione

(Causa T-425/17)

(2017/C 277/82)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Capo d’Anzio SpA (Anzio, Italia) (rappresentante: S. Carloni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione C (2017) 2953 final della Commissione, del 28 aprile 2017, relativa al recupero di 193 120 euro, maggiorati degli interessi di mora, inizialmente accordati alla ricorrente a titolo di prefinanziamento anticipato, nel quadro della convenzione di sovvenzione LIFE10 ENV/IT/000369 — LCA4PORTS.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere che:

1.

La Società Capo d’Anzio ha sottoscritto in data 14.10.2011 accordo di sovvenzione LIFE10 — ENV/IT/000369 con il quale la Commissione Europea ha concesso alla Società Capo d’Anzio S.p.a. una sovvenzione (per la proporzione pari al 45,94 % del totale, con un massimo di € 485 300,00) nell’ambito del progetto per lo studio della sostenibilità ambientale dello sviluppo del Porto di Anzio previsto dal progetto di realizzazione, ristrutturazione ed ampliamento approvato dagli Enti Pubblici competenti.

2.

Nel corso dello svolgimento delle attività previste dal progetto, a fronte di un’iniziale piena conformità alle regole contrattuali e di legge, la Commissione ha rilevato l’inadempimento di alcuni obblighi formali determinando l’interruzione del progetto e domandando poi, con il provvedimento impugnato, la restituzione delle somme riconosciute.

3.

La violazione che si intende far valere è quella delle norme di cui agli artt. 11 e ss. delle Disposizioni comuni che regolamentano le procedure da porre in atto in caso di interruzione del progetto e di successiva risoluzione del contratto di sovvenzione e azione di recupero del pre-finanziamento.

4.

In specie la Commissione riferisce di aver ricevuto dalla Capo d’Anzio comunicazioni attestanti la temporaneità delle proprie difficoltà economico-finanziarie, con la indicazione espressa che dette difficoltà erano determinate da atti e fatti illegittimi non dipendenti dalla volontà dell’Ente.

5.

La Società Capo d’Anzio S.p.a. ha costantemente e lealmente riferito di dette difficoltà ad essa non imputabili, chiedendo da ultimo con nota del 02.11.2015 e successiva nota del 07.12.2015 di tenerne conto nell’assunzione delle decisioni connesse al contratto, chiedendo un incontro per poter illustrare le proprie ragioni espressamente impegnandosi in ogni caso alla restituzione del pre-finanziamento in caso di definitiva incapacità di far fronte alla richiesta rendicontazione del progetto.

6.

La Commissione, anziché tenere conto della giustificazione addotta e domandare approfondimenti per consentire il diritto alla difesa invocato dalla odierna ricorrente, ha applicato le disposizioni comuni equiparando la condotta della Capo d’Anzio S.p.a. ad un inadempimento colpevole.

7.

Era diritto della Società Capo d’Anzio S.p.a. avere la possibilità di esperire il richiesto confronto con la Commissione onde provare la inesistenza di una propria inadempienza colpevole e far valere così il proprio diritto a non essere pregiudicata da situazione ad essa non imputabile.

8.

La condotta della Commissione si è dunque sostanziata in una limitazione del diritto della Capo d’Anzio S.p.a. ed in una violazione dei principi generali di diritto che subordinano la risoluzione dei contratti ad un inadempimento colpevole.

9.

La violazione delle norme procedurali e sostanziali si è concretizzata nella iniquità del provvedimento impugnato, con il quale viene revocato il finanziamento parzialmente concesso nonostante la Capo d’Anzio S.p.a. abbia nella sostanza correttamente utilizzato le somme ricevute dalla Commissione per pagare i professionisti incaricati dell’esecuzione del progetto, dando privilegio al fatto meramente formale di non aver saputo dare tempestivo rendiconto dell’attività espletata.


21.8.2017   

IT

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C 277/59


Ricorso proposto il 5 luglio 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

(Causa T-426/17)

(2017/C 277/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e M. Vitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «EFUSE» — Domanda di registrazione n. 15 463 003

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 aprile 2017 nel procedimento R 1881/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/59


Ricorso proposto il 5 luglio 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

(Causa T-427/17)

(2017/C 277/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Germania) (rappresentante: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e M. Vitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «EFUSE» — Domanda di registrazione n. 15 463 011

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 aprile 2017 nel procedimento R 1882/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/60


Ricorso proposto l’11 luglio 2017 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Causa T-428/17)

(2017/C 277/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Germania) (rappresentante: T. -C. Leisenberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «ALPINEWELTEN Die Bergführer» — Domanda di registrazione n. 15 187 826

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 nel procedimento R 1339/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/60


Ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2017 — It Works/EUIPO — KESA Holding Luxembourg (IT it WORKS)

(Causa T-778/15) (1)

(2017/C 277/86)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/61


Ordinanza del Tribunale del 30 giugno 2017 — Austrian Power Grid/ACER

(Causa T-53/17) (1)

(2017/C 277/87)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.