ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
3 agosto 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 252/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8557 — CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries) ( 1 )

1

2017/C 252/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8509 — LVMH/Marcolin/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 252/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2017/C 252/04

Decisione della Commissione, del 27 luglio 2017, che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione

3

2017/C 252/05

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Costi medi delle prestazioni in natura

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 252/06

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

10

2017/C 252/07

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

11


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 252/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8548 — Ardian/GPS Branch of Assystem Group) ( 1 )

12

2017/C 252/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8573 — CVC Group/Arzignanese/Pasubio) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 252/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

14

2017/C 252/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

17


 

Rettifiche

2017/C 252/12

Rettifica dell'invito a presentare proposte — GR/001/17 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria ( GU C 244 del 28.7.2017 )

21


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8557 — CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 252/01)

Il 26 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8557. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8509 — LVMH/Marcolin/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 252/02)

Il 27 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8509. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 agosto 2017

(2017/C 252/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1829

JPY

yen giapponesi

130,98

DKK

corone danesi

7,4384

GBP

sterline inglesi

0,89425

SEK

corone svedesi

9,5918

CHF

franchi svizzeri

1,1459

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3505

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,128

HUF

fiorini ungheresi

303,86

PLN

zloty polacchi

4,2540

RON

leu rumeni

4,5593

TRY

lire turche

4,1786

AUD

dollari australiani

1,4847

CAD

dollari canadesi

1,4841

HKD

dollari di Hong Kong

9,2461

NZD

dollari neozelandesi

1,5927

SGD

dollari di Singapore

1,6064

KRW

won sudcoreani

1 329,43

ZAR

rand sudafricani

15,7101

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9559

HRK

kuna croata

7,4063

IDR

rupia indonesiana

15 752,68

MYR

ringgit malese

5,0693

PHP

peso filippino

59,521

RUB

rublo russo

71,8059

THB

baht thailandese

39,355

BRL

real brasiliano

3,6995

MXN

peso messicano

21,1874

INR

rupia indiana

75,3272


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2017

che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione

(2017/C 252/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In vista di incrementare gli sforzi volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo e a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra tutti i pertinenti portatori di interessi, in conformità dell’invito ad agire formulato nell’Agenda europea sulla sicurezza (1), della comunicazione della Commissione sulla prevenzione della radicalizzazione (2), della strategia riveduta dell’UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento (3) e di altre conclusioni del Consiglio in materia (4), è necessario che la Commissione ricorra alle competenze di esperti ad alto livello riuniti in un organo consultivo.

(2)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti ad alto livello in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione e definirne le mansioni e la struttura.

(3)

Il gruppo dovrebbe contribuire all’ulteriore sviluppo e attuazione delle politiche, degli strumenti e delle iniziative di prevenzione dell’Unione, anche mediante l’elaborazione di principi guida e raccomandazioni per il proseguimento delle attività in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione a livello nazionale e di Unione europea, nonché sostenendo le attività volte a valutare la necessità di meccanismi di cooperazione più strutturati per gli interventi di prevenzione a livello di Unione, tenendo conto anche della dimensione esterna.

(4)

Al fine di raccogliere le opinioni e le competenze europee e nazionali utili, il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri, dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (5), dall’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea (6), dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (7), dall’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (8), dal Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione (9), dal Servizio europeo per l’azione esterna (10) e dal coordinatore antiterrorismo dell’UE (11).

(5)

Più specificamente, le agenzie dell’Unione offrono la loro esperienza sotto il profilo dell’applicazione della legge e della giustizia penale, tenendo conto dei diritti fondamentali e della necessità di rafforzare le capacità. Il Centro di eccellenza della Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione mette a disposizione la sua indipendenza, unica a livello di Unione, nel contrastare la radicalizzazione, la sua conoscenza delle esigenze e delle aspettative degli operatori del settore e la sua esperienza in materia di cooperazione transnazionale con i portatori di interessi. Il Servizio europeo per l’azione esterna contribuisce, mediante l’esperienza e la competenza acquisite, alla dimensione esterna dell’impegno dell’Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, alla quale contribuisce. Il coordinatore antiterrorismo dell’UE partecipa mettendo a disposizione le sue competenze basate su una visione globale degli strumenti d’intervento pertinenti.

(6)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(7)

È altresì opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione in materia di radicalizzazione (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha i seguenti compiti:

a)

fornire consulenza su come migliorare la cooperazione e la collaborazione tra i diversi portatori di interessi e in particolare con gli Stati membri su questioni riguardanti la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo;

b)

fornire consulenza e assistenza alla Commissione nell’ulteriore definizione di politiche dell’Unione volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo, anche mediante l’elaborazione di un insieme di principi e raccomandazioni per l’attuazione di misure mirate ed efficaci volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione a livello nazionale e di Unione, tra cui un uso più mirato dei programmi di finanziamento dell’Unione, tenendo in debita considerazione i risultati delle ricerche esistenti e future nel settore finanziate con fondi dell’UE;

c)

fornire consulenza e assistenza alla Commissione nella ricerca di opzioni riguardanti l’avvio di meccanismi di cooperazione futuri più strutturati a livello di Unione nel campo della prevenzione e del contrasto della radicalizzazione che porta all’estremismo violento e al terrorismo, basandosi sugli approcci esistenti in materia di scambio di migliori pratiche, creazione di reti e maggior coinvolgimento dei soggetti interessati.

Articolo 3

Composizione

1.   Il gruppo è composto dai seguenti membri:

a)

le autorità competenti degli Stati membri;

b)

l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto;

c)

l’Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea;

d)

l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali;

e)

l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto;

f)

il Centro di eccellenza della rete UE di sensibilizzazione alla radicalizzazione;

g)

il Servizio europeo per l’azione esterna;

h)

il coordinatore antiterrorismo dell’UE.

2.   I membri del gruppo nominano un rappresentante ad alto livello e un supplente. Ciascuno dei rappresentanti ad alto livello o dei supplenti può essere affiancato da un esperto in materia di prevenzione della radicalizzazione.

3.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle decisioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere del servizio della Commissione interessato, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che presentano le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

Articolo 4

Presidente

Il gruppo è presieduto da un rappresentante ad alto livello della direzione generale della Migrazione e degli affari interni (di seguito, «DG HOME») della Commissione.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo agisce su richiesta del suo presidente in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione che istituisce le regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (di seguito, «regole orizzontali») (12).

2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, presso i locali della Commissione.

3.   La DG HOME assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori sono invitati ad assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4.   D’intesa con la DG HOME, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5.   Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo ed è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

6.   Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni e alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 6

Sottogruppi

1.   La DG HOME ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri del gruppo possono designare rappresentanti per i sottogruppi che possiedano un livello elevato di conoscenze tecniche.

Articolo 7

Esperti invitati

In funzione di specifiche esigenze, la DG HOME può invitare a partecipare al lavoro del gruppo o dei sottogruppi esperti esterni, anche del settore privato, con competenze specifiche in un argomento all’ordine del giorno.

Articolo 8

Osservatori

1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni ed enti pubblici, in conformità delle regole orizzontali, su invito diretto del presidente.

2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 9

Regolamento interno

Su proposta dalla DG HOME e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali (13).

Articolo 10

Segreto professionale e trattamento delle informazioni riservate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (14) e 2015/444 (15) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 11

Trasparenza

1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo, i nomi dei membri e degli osservatori sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti.

3.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Articolo 12

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità delle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 13

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final del 28.4.2015.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento, COM(2016) 379 final del 14.6.2016.

(3)  9956/14 JAI 332 ENFOPOL 138 COTER 34.

(4)  Cfr., in particolare, le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento del 20 novembre 2015 (14419/15), le conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell’istruzione e della formazione del 30 maggio 2016 (9641/16), le conclusioni del Consiglio sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani del 30 maggio 2016 (9640/16), le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento del 21 novembre 2016 (14276/16), le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 (EUCO 8/17) e le conclusioni del Consiglio sull’azione esterna dell’UE relativa alla lotta al terrorismo del 19 giugno 2017 (10384/17).

(5)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(6)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 43 del 6.3.2002, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all’estremismo violento: rafforzare la risposta dell’UE, COM(2013) 941 final del 15.1.2014.

(10)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(11)  Dichiarazione del Consiglio europeo sulla lotta al terrorismo, 25 marzo 2004.

(12)  Decisione della Commissione C(2016) 3301, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(13)  Cfr. articolo 17 della decisione che istituisce le regole orizzontali.

(14)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(15)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(16)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


3.8.2017   

IT

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C 252/8


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2017/C 252/05)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2014

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72  (1)  (2)

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, secondo quanto stabilito all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (3), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

Articolo 94

Importo annuale

Importo mensile netto

x = 0,20

Irlanda

3 355,13 EUR

223,68 EUR

Regno Unito

2 191,19 GBP

146,08 GBP

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72  (4)

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai pensionati e ai loro familiari a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 saranno determinati in base ai seguenti costi medi (unicamente pro capite dal 2002):

Articolo 95

Importo annuale

Importo mensile netto

x = 0,20

Importo mensile netto

x = 0,15  (5)

Irlanda

7 605,41 EUR

507,03 EUR

538,72 EUR

Regno Unito

4 396,17 GBP

293,08 GBP

311,40 GBP

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2014

Applicazione dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009  (6)

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, secondo quanto stabilito all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Gruppo di età

Importo annuale

Importo mensile netto

x = 0,20

Norvegia

meno di 20 anni

16 132,22 NOK

1 075,48 NOK

20-64 anni

31 370,83 NOK

2 091,39 NOK

65 anni e oltre

113 347,79 NOK

7 556,52 NOK

Svezia

meno di 20 anni

12 937,05 SEK

862,47 SEK

20-64 anni

20 468,50 SEK

1 364,57 SEK

65 anni e oltre

55 802,63 SEK

3 720,18 SEK

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2014 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all'articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Gruppo di età

Importo annuale

Importo mensile netto

x = 0,20

Importo mensile netto

x = 0,15  (7)

Norvegia

meno di 20 anni

16 132,22 NOK

1 075,48 NOK

1 142,70 NOK

20-64 anni

31 370,83 NOK

2 091,39 NOK

2 222,10 NOK

65 anni e oltre

113 347,79 NOK

7 556,52 NOK

8 028,80 NOK

Svezia

meno di 20 anni

12 937,05 SEK

862,47 SEK

916,37 SEK

20-64 anni

20 468,50 SEK

1 364,57 SEK

1 449,85 SEK

65 anni e oltre

55 802,63 SEK

3 720,18 SEK

3 952,69 SEK


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2)  Con riferimento all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario fino al 1o maggio 2015.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  Cfr. nota n. 2.

(5)  Con riferimento all’articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009, l’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004.

(6)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(7)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/10


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 252/06)

Stato membro

Repubblica ceca

Rotte interessate

Ostrava - Amsterdam

Periodo di validità del contratto

1o ottobre 2017 – 30 settembre 2021

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

31 agosto 2017

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico modificati

Per ulteriori informazioni contattare:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 595622716

Fax +420 595622226

Email: martin.vymetal@msk.cz

Internet: www.msk.cz

oppure

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praga 4

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224827884

Fax +420 224827879

Email: sniehotta@akccs.cz

Internet: www.akccs.cz


3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/11


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 252/07)

Stato membro

Repubblica ceca

Rotte interessate

Ostrava - Helsinki

Periodo di validità del contratto

1o ottobre 2017 – 30 settembre 2021

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

31 agosto 2017

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico modificati

Per ulteriori informazioni contattare:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 595622716

Fax +420 595622226

Email: martin.vymetal@msk.cz

Internet: www.msk.cz

oppure

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praha 4

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224827884

Fax +420 224827879

Email: sniehotta@akccs.cz

Internet: www.akccs.cz


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8548 — Ardian/GPS Branch of Assystem Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 252/08)

1.

In data 24 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Ardian France SA («Ardian», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'attività «GPS» (Global Product Solutions) del gruppo Assystem («Assystem GPS», Francia) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Ardian: investimenti privati in Europa, America del Nord e Asia. Ardian detiene partecipazioni in Fives, Serma e Trigo, società che operano nel settore dell'ingegneria industriale o in settori collegati;

—   Assystem GPS: prodotti dell'ingegneristica e servizi post-sviluppo nei settori aereospaziale, automobilistico, dei trasporti e dell'industria.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8548 — Ardian/GPS Branch of Assystem Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8573 — CVC Group/Arzignanese/Pasubio)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 252/09)

1.

In data 26 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) acquisisce indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Arzignanese S.r.l. («Arzignanese», Italia) e Pasubio SpA («Pasubio», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CVC: il gruppo CVC fornisce consulenza e gestisce fondi e piattaforme di investimento;

—   Arzignanese e Pasubio («gruppo Pasubio»): Il gruppo Pasubio opera nella conciatura del pellame e nella produzione di prodotti in pelle finiti utilizzati in vari settori, compresi rivestimenti interni di autoveicoli, mobili e articoli di lusso.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8573 — CVC Group/Arzignanese/Pasubio, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/14


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 252/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«MAKÓI PETREZSELYEMGYÖKÉR»

N. UE: PGI-HU-02155 – 22.7.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Makói petrezselyemgyökér»

2.   Stato membro o paese terzo

Ungheria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione geografica protetta «Makói petrezselyemgyökér» indica una particolare radice di prezzemolo lungo di Makó, ossia la varietà Petroselinum crispum var. tuberosum.

La sua superficie è regolare e liscia, la sua consistenza compatta, la polpa è bianca, il colore esterno bianco crema mentre il gusto è dolciastro. Il profumo e il gusto sono gradevoli e la radice è caratterizzata da una resa elevata nonché da una buona conservazione.

Il prezzemolo tuberoso può essere indicato con la denominazione «Makói petrezselyemgyökér» se è di lunghezza superiore a 30 cm e di larghezza almeno pari a 3 cm.

Il suo tasso di materia secca molto elevato è mediamente pari al 35-40 % ma può superare il 45 %, a differenza delle altre varietà. L’elevato tasso di materia secca è propizio alla conservazione del prodotto.

Al momento della commercializzazione il «Makói petrezselyemgyökér» deve essere sano e intatto.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La coltura e la raccolta del «Makói petrezselyemgyökér» devono aver luogo nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Prima di essere commercializzato il «Makói petrezselyemgyökér» è messo in ammollo senza foglie in una vasca, pulito in una lavatrice a tamburo, calibrato, separato, imballato e infine asciugato.

Attraverso la calibratura il prezzemolo tuberoso può essere indicato con la denominazione «Makói petrezselyemgyökér» se è di lunghezza superiore a 30 cm e di larghezza pari a 3 cm.

Tutte le operazioni tecnologiche devono aver luogo nella subregione di Makó. La preparazione del prodotto è anch’essa effettuata nel luogo di stoccaggio, in caso contrario le radici iniziano ad appassire.

Lo stoccaggio si effettua in contenitori. Durante lo stoccaggio è opportuno mantenere la temperatura compresa fra 1o e 3 °C e un’umidità del 70 %, onde evitare qualsiasi perdita dovuta a un calo di volume.

L’imballaggio del «Makói petrezselyemgyökér» da parte del produttore è effettuato in funzione delle esigenze dell’acquirente. Le unità di imballaggio dell’IGP «Makói petrezselyemgyökér» sono le seguenti:

in vassoi da tre pezzi, 350 g e 500 g,

sotto pellicola microforata: 350 g,

sotto pellicola macroforata: 350 g, 500 g,

in cassette M10, rivestite internamente di pellicola: 5, 6, 8 e 10 kg.

I produttori devono tenere un registro dettagliato dei prodotti coltivati e commercializzati.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le etichette uniche utilizzate per marcare il prodotto sono emesse dall’associazione dei produttori «Csanád és Térsége Gazdakör» di Makó, membro della federazione nazionale delle associazioni di produttori e cooperative agricole ungheresi (MAGOSZ), e presentano le seguenti indicazioni:

la denominazione composta «Makói petrezselyemgyökér»,

il numero di registrazione dell’Ufficio dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (MVH).

Tutti i produttori che possono fregiarsi della denominazione ottengono l’etichetta in questione, indipendentemente dall’appartenenza a una cooperativa.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Makói petrezselyemgyökér» costituisce una zona continua situata nella subregione di Makó, nel dipartimento di Csongrád.

L’indicazione «Makói petrezselyemgyökér» è coltivata entro i confini amministrativi delle località elencate nel prosieguo: Makó, Csanádpalota, Apátfalva, Ambrózfalva, Csanádalberti, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák e Pitvaros.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona

I suoli della regione si sono formati a partire dalle alluvioni del fiume Mures dal corso mutevole e sono costituiti principalmente da uno strato superiore di terra gialla o lœss, la cui erosione ha generato un suolo caratteristico particolarmente fertile.

Il lœss e i suoli alluvionali sono ricchi di nutrienti e di oligoelementi, presentano una densità media, una struttura granulosa e una superficie piana, e sono ben aerati e drenati. Per quanto riguarda la composizione fisica, i suoli contengono calce, humus e un 10-15 % di argilla. La caratteristica friabilità del suolo è dovuta al tenore di calce, che ha per effetto di erodere la componente argillosa e far sì che il limo non sia completamente impermeabile.

Caratteristica climatica saliente del territorio di Makó sono le sue estati asciutte e calde. Durante il periodo vegetativo il soleggiamento è importante (2 100 ore/anno) e le temperature restano elevate (numero di giorni d’estate: 85-90 giorni, numero di giorni caldi: 30, temperatura media: 18,1 °C, temperature cumulate: 3 340 °C).

La nuvolosità della regione è molto modesta, con un valore compreso fra 30 e 55 %. Le precipitazioni annuali medie all’estuario del fiume Mures ammontano a 580 mm e le precipitazioni più importanti avvengono alla fine della primavera e all’inizio dell’estate.

Specificità del prodotto

Le caratteristiche del «Makói petrezselyemgyökér» sono le seguenti:

durante la crescita assume una forma lunga e larga che si restringe progressivamente, con una superficie regolare e liscia;

ha una lunghezza di oltre 30 cm e una larghezza compresa fra 3 e 5 cm;

la sua polpa è bianca, il colore esterno è bianco crema, il gusto è dolciastro, il profumo e il gusto sono gradevoli;

resiste al freddo e si conserva molto bene. In autunno, dopo il raccolto, può essere conservato 150 giorni senza magazzinaggio a freddo (a differenza dei 90 giorni delle altre varietà di prezzemolo in condizioni analoghe) e quasi un anno in condizioni ottimali di magazzinaggio (temperatura e umidità appropriate).

Legame causale

La specificità del «Makói petrezselyemgyökér» deriva dall’ambiente geografico, dal legame sviluppato con il territorio di Makó e dai fattori naturali (suoli e clima) nonché parzialmente dai fattori umani.

Questa regione è da tempo rinomata per le sue colture ortofrutticole. L’origine e l’evoluzione della produzione sono con ogni probabilità legate alla coltura su vasta scala delle cipolle. Il suo sviluppo va quindi di pari passo con quello della cipolla, intorno alla seconda metà del XVIII secolo.

La prima età dell’oro della produzione e della domanda di prezzemolo di Makó si situa nella seconda metà del secolo XIX. Questo periodo prospero è stato preceduto da un accurato lavoro di selezione che si è tradotto nella varietà di prezzemolo lungo di Makó Petroselinum crispum var. tuberosum oggi coltivata.

Grazie alla loro opera di perfezionamento i produttori di Makó hanno ottenuto una varietà di prezzemolo in armonia con le condizioni ambientali che è quella coltivata ancor oggi e la cui specificità è dovuta essenzialmente al suo forte tenore di materia secca e alla sua eccezionale durata di conservazione.

Tale tenore di materia secca molto elevato è dovuto ai suoli caratteristici della zona di Makó, alle azioni di bonifica dei suoli, al riapprovvigionamento in nutrienti sulla base delle prospezioni e delle condizioni climatiche, principalmente alle estati calde e asciutte.

La sua durata di conservazione eccezionale è dovuta al predetto tenore elevato di materia secca nonché al colletto particolarmente largo della tipica radice del «Makói petrezselyemgyökér». L’effetto combinato di questi due elementi fa sì che il prodotto arrivato a maturazione possa sopportare temperature fino a -10 o -20 °C.

In definitiva la coltura del «Makói petrezselyemgyökér» è consolidata da lungo tempo. Dal 1951 il prodotto dispone di un’autorizzazione alla commercializzazione in quanto varietà locale. I produttori della regione sono stati in grado di trasmettere alle generazioni successive le loro aziende agricole, le loro conoscenze e le loro tecniche produttive, il che ha consentito il perpetuarsi della coltura tradizionale del «Makói petrezselyemgyökér».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/1/f5/b1000/Makói%20petrezselyemgyökér.pdf

a pagina 24.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/17


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 252/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«MEĐIMURSKO MESO 'Z TIBLICE»

N. UE: IGPI-HR-02180 – 14.9.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Međimursko meso 'z tiblice»

2.   Stato membro o paese terzo

Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Međimursko meso 'z tiblice» è un prodotto composto da «slanína» (lardo) e tagli di carne suina affumicati e sottoposti a trattamento termico.

Lo «Slanína» (termine usato nella zona geografica delimitata) è un prodotto che si ottiene sottoponendo il lardo a trattamento termico in condizioni controllate. Il lardo viene cotto in acqua bollente per almeno 30 minuti con l’eventuale aggiunta di insaporitori (cipolla, aglio, pepe e foglie d’alloro). Una volta cotto, il lardo viene scolato e fatto raffreddare, quindi tritato, insaporito con il 2-3 % di sale da cucina con l’aggiunta d’aglio e lasciato riposare fino a 24 ore a temperatura ambiente.

I tagli di carne suina vengono messi sotto sale, eventualmente con l’aggiunta di insaporitori (zucchero, foglie d’alloro, aglio e pepe), per almeno 21 giorni, quindi vengono affumicati con legno di faggio e carpino finché raggiungono al centro una temperatura minima di 40 °C. I tagli di carne suina vengono poi arrostiti in forno per almeno 1 ora a una temperatura di 180-220 °C.

I tagli di carne sottoposti a trattamento termico vengono deposti a strati sul lardo in modo che ogni taglio di carne sia ricoperto di lardo. Dopo almeno 45 giorni di maturazione si ottiene il prodotto finale, denominato «Međimursko meso 'z tiblice», pronto per il consumo.

Proprietà organolettiche del prodotto

Aspetto esterno: il lardo è di colore bianco tendente al giallo, i tagli di carne sono di colore rossiccio.

Aspetto al taglio: i tagli di carne sono del colore rosso rosato con sfumature chiare tipico delle carni conservate.

Consistenza: i tagli di carne sono teneri e si sfaldano facilmente, mentre il grasso ha grana fine ed è spalmabile.

Aroma e sapore: la «Međimursko meso 'z tiblice» ha profumo delicato, aroma e sapore tipici delle carni suine trattate termicamente e affumicate, sapore moderatamente salato e profumo e aroma leggeri dati dalla stagionatura con aglio.

Le proprietà chimico-fisiche del prodotto sono definite dai seguenti parametri: carne suina: aw inferiore a 0,93; grasso: aw inferiore a 0,93.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le materie prime utilizzate per produrre la «Međimursko meso 'z tiblice» sono carne suina fresca (coscia intera, disossata e privata della cotenna, lombo, spalla, collo, arista e pancetta) e lardo. Si possono utilizzare carcasse di suino di peso fino a 105 kg. I suini devono avere un’età minima di 10 mesi alla macellazione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione della «Međimursko meso 'z tiblice», dalla macellazione e sezionamento alla salatura e affumicatura fino al trattamento termico e alla maturazione, si svolgono nella zona geografica definita al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto finale viene immesso sul mercato confezionato sotto vuoto o in un contenitore tradizionale chiamato «tiblica». Il prodotto finito deve essere composto almeno al 50 % da carne.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Quando viene immesso sul mercato, il prodotto deve recare il simbolo comune «Međimursko meso 'z tiblice». Tutti i produttori che immettono sul mercato il prodotto in conformità con il relativo disciplinare hanno il diritto di utilizzare il simbolo comune, alle stesse condizioni. Il simbolo è riportato di seguito.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione è costituita dal territorio della regione del Međimurje, situata nella Croazia nord-occidentale. La zona è delimitata da confini naturali: il fiume Mura a nord e il fiume Drava a sud. L’area collinosa occidentale fa parte della regione prealpina, mentre l’area centro-orientale è pianeggiante e fa parte della pianura pannonica. La regione del Međimurje è costituita da tre città e 22 comuni. Le città sono Čakovec, Mursko Središće e Prelog; i comuni sono Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu (sede: Lopatinec), Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova e Vratišinec.

5.   Legame con la zona geografica

La protezione della «Međimursko meso 'z tiblice» è basata sulla fama del prodotto e sull’abilità e perizia tradizionali degli abitanti locali nel metodo caratteristico di preparazione nella zona geografica delimitata, da cui dipende la qualità del prodotto. La regione del Međimurje è situata nella parte più settentrionale della Croazia, dove si incontrano le Alpi orientali e la pianura pannonica. Nella regione si distinguono due zone, ognuna delle quali caratterizzate dalla propria configurazione geografica naturale: l’alto Međimurje collinoso e il basso Međimurje pianeggiante. Le caratteristiche climatiche della regione sono determinate dall’appartenenza alla regione climatica della pianura pannonica, caratterizzata da estati calde e inverni freddi, da un rapido rialzo termico in primavera e da temperature miti in autunno. Il clima è continentale moderato, caratterizzato da una rapida transizione tra il periodo freddo e il periodo caldo dell’anno.

La suinicoltura è stata a lungo la principale attività di allevamento nella regione del Međimurje e lo è ancora oggi. Gli avvenimenti più importanti nella vita delle famiglie contadine del Međimurje erano la macellazione dei maiali, i matrimoni e le feste religiose. La macellazione dei maiali veniva effettuata in inverno tra novembre e gennaio, in genere intorno a Natale. I primi documenti scritti sulla macellazione dei maiali e sulla preparazione, conservazione e consumo della carne suina risalgono al periodo tra la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo secolo, così come i primi documenti scritti sulla «Međimursko meso 'z tiblice» (E. Kerecsenyi, Povijest i materijalna kultura pomurskih Hrvata [Storia e cultura materiale dei croati della Murania], 1982). Poiché nel Međimurje le famiglie erano numerose e povere, la maggior parte di esse aveva solo un maiale e nessuna parte dell’animale poteva andare sprecata. Le condizioni climatiche della zona geografica del Međimurje hanno influenzato fortemente i metodi di conservazione della carne suina. Il microclima specifico, con inverni freddi e estati calde, umidità relativamente elevata tutto l’anno e assenza di flussi d’aria significativi (venti) impedivano di conservare la carne essiccandola. Non potendo essiccare la carne di maiale e non avendo sistemi per la refrigerazione, le donne del Međimurje dovettero inventare un modo semplice per conservare quanta più carne possibile senza che si guastasse. Escogitarono quindi un modo molto efficace per conservare a lungo la carne, inframmezzandola con lardo in un contenitore di legno chiamato «tiblica». Il prodotto così preparato si conserva nella dispensa per mesi. Per evitare che questo metodo tradizionale di conservazione del cibo e preparazione della «Međimursko meso 'z tiblice» andasse perduto, lo si è inserito in un libro di cucina intitolato Vodič kroz hrvatske gastro ikone [Guida attraverso le icone culinarie croate] che riunisce vari prodotti tradizionali di tutta la Croazia sotto la definizione di «icone culturali», a dimostrazione della fama che la «Međimursko meso 'z tiblice» conferisce alla zona geografica del Međimurje (Vodič kroz hrvatske gastro ikone, 2007).

Il carattere distintivo della «Međimursko meso 'z tiblice» risiede soprattutto nel metodo di preparazione tradizionale, che influenza notevolmente le proprietà e la qualità del prodotto finito. Il metodo di preparazione della «Međimursko meso 'z tiblice», che nel tempo si è dimostrato molto efficace, in particolare per conservare a lungo la qualità del prodotto, si è tramandato fino a oggi. La «Međimursko meso 'z tiblice» viene preparata con un metodo specifico, mettendola a strati in un contenitore per farla maturare. Sul fondo del contenitore si dispone del lardo, quindi si sovrappone uno strato di carne di maiale e si procede in questo modo fino a riempire il contenitore; l’ultimo strato deve essere di lardo. È importante aver cura di fare uscire tutta l’aria così che la carne non si deteriori. Nella sistemazione degli strati di carne e di lardo sono importanti l’abilità e la perizia dei produttori, in particolare per premere la carne sul lardo e compattare con cura gli ingredienti al fine di evitare che rimanga dell’aria che potrebbe far guastare tutto il prodotto.

La «Međimursko meso 'z tiblice» è stata oggetto di vari studi scientifici, tra cui uno del 2012 in cui si è constatato che è un prodotto sicuro e sano, in quanto nessuno dei campioni di carne e tessuto adiposo esaminati conteneva batteri patogeni. Lo stesso studio ha evidenziato che il sapore, l’aroma e la consistenza della carne erano particolarmente buoni. Il sapore pieno e maturo (aromatico) del prodotto e la consistenza tenera della carne sono da attribuire ad interazioni o modificazioni del tessuto muscolare e del grasso (documento scientifico, I. Filipović, V. Dobranić, L. Kozačinski et al., 2012).

La fama e la qualità della «Međimursko meso 'z tiblice» sono dimostrate ancora oggi dal fatto che la denominazione e il metodo di preparazione sono citati in riviste specializzate e periodici sulla carne (rivista Meso, 2009 e periodico Vikend kuhinja, 2015).

La fama della «Međimursko meso 'z tiblice» si è affermata negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, quando nel Međimurje e altrove sono stati organizzati per la prima volta i seguenti concorsi di cucina, che si svolgono ancora oggi:

i piatti del Međimurje, in particolare la «Međimursko meso 'z tiblice», sono stati inseriti in concorso al festival Giornate del cibo del Međimurje già nel 1983 (rivista Međimurje n. 1516, 1983);

la «Međimursko meso 'z tiblice» è stata proposta come specialità gastronomica in una manifestazione intitolata «Međimursko meso 'z tiblice sulla tavola del Međimurje», in cui una giuria speciale ha assegnato un premio per la sua preparazione (Zbornik radova Središnjeg saveza uzgajivača svinja Međimurske županije [Atti dell’Associazione centrale dei suinicoltori della regione del Međimurje], 2009);

l’Associazione degli chef del Međimurje ha organizzato un concorso dedicato alla preparazione della «Međimursko meso 'z tiblice», in cui è stato proclamato un vincitore (rivista Međimurje, 2011, articolo intitolato «Slađana Herman – Vincitore della Coppa degli chef croati»).

Il legame tra la denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» e la zona geografica del Međimurje risulta evidente anche dal fatto che questa preparazione è pubblicizzata nelle guide turistiche della regione del Međimurje, in cui il prodotto viene presentato come una specialità locale tradizionale (Ufficio turistico della città di Čakovac, 2014).

La denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» compare anche in varie pubblicazioni di cucina che contengono la ricetta di questo prodotto (Međimurska kuharica [Ricettario del Međimurje], A. Tišlarić, 1991; Kolinje i domaće mesne prerađevine [Macellazione del maiale e preparazioni casalinghe di carne], 1987; Zipka u horvatskom cvetnjaku [La culla del giardino floreale croato], 1991). La denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» viene usata ancora oggi nel commercio e nella lingua quotidiana (fatture del 2013 e 2015).

Il legame causale tra la «Međimursko meso 'z tiblice» e la regione del Međimurje, dove ha origine il prodotto, si basa sull’abilità e perizia degli abitanti locali nella preparazione di questo prodotto e sulla sua qualità. La «Međimursko meso 'z tiblice» è un prodotto tradizionale di particolare qualità e valore ed è parte integrante del patrimonio culturale della regione del Međimurje. È un prodotto caratteristico che si è tramandato fino ad oggi e deve le sue proprietà innanzitutto al metodo di preparazione, ossia la conservazione della carne nel grasso.

L’interazione tra la carne e il lardo durante la conservazione influisce direttamente sulla formazione delle proprietà organolettiche della «Međimursko meso 'z tiblice» (gusto maturo e carne più tenera); anche i requisiti microbiologici di sicurezza e salubrità dei prodotti di carne sono soddisfatti. Oggi, la «Međimursko meso 'z tiblice» è un prodotto di interesse sia per i piccoli che per i grandi impianti di produzione di carne e per le aziende agricole, ed è destinata anche al mercato turistico. Insieme ad altri piatti tradizionali del Međimurje, questo prodotto autoctono si trova regolarmente nei menu dei ristoranti e delle case, e con la sua confezione caratteristica è presente anche in molti punti vendita.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/meso%20z%20tiblice/2017-03-01%20-%20Izmijenjena%20Specifikacija%20proizvoda%20Međimursko%20meso%20z%20tiblice.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

3.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/21


Rettifica dell'invito a presentare proposte — GR/001/17 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 28 luglio 2017 )

(2017/C 252/12)

Nella copertina, nel sommario e a pagina 5, nelle testatine del titolo:

anziché:

«PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA»,

leggasi:

«PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO DELL’UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE».