ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
3 luglio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 213/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2017/C 213/02

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 213/03

Causa C-387/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza — Capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici — Articolo 48, paragrafo 3 — Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Articolo 51 — Possibilità di integrare l’offerta — Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) — Esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico per violazione grave)

5

2017/C 213/04

Causa C-239/15 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 — RFA International, LP/Commissione europea (Impugnazione — Dumping — Importazione di ferrosilicio originario della Russia — Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati)

6

2017/C 213/05

Causa C-274/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo [Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) — Esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai propri membri — Articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a) — Diritto alla detrazione per i membri dell’associazione — Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e articolo 28 — Membro che agisce in nome proprio ma per conto dell’associazione]

7

2017/C 213/06

Causa C-315/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu — Repubblica ceca) — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. [Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 3 — Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo — Portata — Esonero dall’obbligo di compensazione — Collisione tra un aeromobile e un volatile — Nozione di circostanze eccezionali — Nozione di misure del caso per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza]

7

2017/C 213/07

Causa C-339/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — procedimento penale a carico di Luc Vanderborght (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti — Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti — Esistenza di un elemento transfrontaliero — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità — Direttiva 2000/31/CE — Servizio della società dell’informazione — Pubblicità effettuata mediante un sito Internet — Membro di una professione regolamentata — Regole professionali — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Disposizioni nazionali relative alla salute — Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate)

8

2017/C 213/08

Causa C-502/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Articoli da 3 a 5 e 10 — Allegato I, punti A, B e D — Trattamento delle acque reflue urbane — Reti fognarie — Trattamento secondario o equivalente — Trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili)

9

2017/C 213/09

Causa C-699/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Prestazioni a titolo oneroso di servizi di ristorazione e di intrattenimento effettuate da un istituto d’insegnamento per un pubblico limitato)

10

2017/C 213/10

Causa C-13/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 95/46/CE — Articolo 7, lettera f) — Dati personali — Condizioni di liceità di un trattamento di dati personali — Nozione di trattamento necessario al perseguimento dell’interesse legittimo di un terzo — Domanda di comunicazione dei dati personali di una persona responsabile di un sinistro stradale al fine di agire giudizialmente — Obbligo del responsabile del trattamento di accogliere una siffatta domanda — Insussistenza)

11

2017/C 213/11

Causa C-17/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa — Articolo 3, paragrafo 1 — Persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione — Obbligo di dichiarazione — Zona internazionale di transito dell’aeroporto di uno Stato membro)

11

2017/C 213/12

Causa C-29/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Straslund — Germania) — HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 27 — Litispendenza — Giudice precedentemente adito — Articolo 30, punto 1 — Nozione di domanda giudiziale o di atto equivalente — Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva)

12

2017/C 213/13

Causa C-33/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da A Oy (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 148, lettera d) — Esenzione — Prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi adibite alla navigazione in alto mare e del loro carico — Carico e scarico effettuati da un subappaltatore per conto di un intermediario)

12

2017/C 213/14

Causa C-71/16 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 maggio 2017 — Comercializadora Eloro, SA/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Zumex Group, SA [Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Domanda di registrazione di un marchio figurativo contenente l’elemento denominativo ZUMEX — Opposizione del titolare del marchio denominativo JUMEX — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e articolo 42, paragrafo 2 — Prova dell’uso — Uso nell’Unione europea — Articolo 76, paragrafo 2 — Ulteriori prove dell’uso prodotte tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)]

13

2017/C 213/15

Causa C-98/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Articolo 40 dell’Accordo SEE — Imposte di successione — Legati a favore di organismi senza scopo di lucro — Applicazione di un’aliquota fiscale vantaggiosa per gli organismi che esistono o sono legalmente costituiti in Grecia, nonché per gli organismi stranieri simili, con riserva di reciprocità — Differenza di trattamento — Restrizione — Giustificazione)

14

2017/C 213/16

Causa C-417/16 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 maggio 2017 — August Storck KG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchio figurativo — Raffigurazione di una confezione quadrata bianca e blu — Carattere distintivo)

14

2017/C 213/17

Causa C-535/16: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș — Romania) — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 2, lettera b) — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Nozione di consumatore — Persona fisica che ha concluso un contratto di novazione con un istituto di credito al fine di adempiere gli obblighi di rimborso dei crediti ottenuti da una società commerciale nei confronti di tale istituto)

15

2017/C 213/18

Causa C-36/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 25 gennaio 2017 — Daher Muse Ahmed/Repubblica federale di Germania

15

2017/C 213/19

Causa C-86/17 P: Impugnazione proposta il 16 febbraio 2017 dalla Redpur GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-227/15, Redpur GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

16

2017/C 213/20

Causa C-112/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Hamburg (Germania) il 6 marzo 2017 — Angela Irmgard Diedrich e a./Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Causa C-125/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 10 marzo 2017 — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Causa C-132/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2017 — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Causa C-144/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italia) il 22 marzo 2017 — Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Causa C-149/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts München I (Germania) il 24 marzo 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Causa C-152/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 marzo 2017 — Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Causa C-165/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 3 aprile 2017 — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Causa C-185/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 10 aprile 2017 — Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Causa C-215/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2017 — Nova Kreditna banka Maribor, d.d./Repubblica di Slovenia

21

2017/C 213/29

Causa C-222/17 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2017 dalla Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) e dalla Armando Álvarez, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 17 febbraio 2017, causa T-40/15, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea

22

2017/C 213/30

Causa C-230/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 2 maggio 2017 — Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Ufficio danese per l’Immigrazione)

23

2017/C 213/31

Causa C-240/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 maggio 2017 — E.

23

 

Tribunale

2017/C 213/32

Causa T-531/14: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Sotiropoulou e altri/Consiglio (Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — Decisioni indirizzate a uno Stato membro al fine di correggere una situazione di disavanzo eccessivo — Riduzione e soppressione di diritti a pensione in Grecia — Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli)

25

2017/C 213/33

Cause riunite T-15/15 e 197/15: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2017 — Costa/Parlamento (Trattamento economico dei deputati del Parlamento — Pensione di anzianità — Sospensione — Recupero — Norma anticumulo — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento — Rinvio alla legislazione nazionale — Articolo 12, comma 2 bis, lettera v), del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati — Indennità percepita per l’esercizio della carica di presidente di un’autorità portuale italiana — Legittimo affidamento)

25

2017/C 213/34

Causa T-122/15: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi — Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 — Meccanismo di vigilanza unico — Competenze della BCE — Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali — Valutazione della significatività di un ente creditizio — Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE)

26

2017/C 213/35

Causa T-303/15: Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Barqawi/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione)

27

2017/C 213/36

Causa T-304/15: Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Abdulkarim/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione)

27

2017/C 213/37

Causa T-376/15: Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — KK/EASME (Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 — Invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro 2014 — 2015 — Programma di sostegno all’innovazione nelle PMI — Decisione dell’EASME che dichiara una proposta non ammissibile — Regola della presentazione unica — Procedura di riesame della valutazione — Inaccessibilità temporanea del portale elettronico per il deposito delle proposte — Errore di valutazione — Violazione delle norme procedurali — Responsabilità extracontrattuale)

28

2017/C 213/38

Causa T-159/16: Ordinanza del Tribunale 16 maggio 2017 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TRIPLE O NADA — Marchio dell’Unione europea anteriore figurativo TRIPLE BINGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

29

2017/C 213/39

Causa T-71/16: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2007 — Errori di diritto — Impugnazione manifestamente infondata)

29

2017/C 213/40

Causa T-73/16: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Responsabilità extracontrattuale — Errori di diritto — Impugnazione manifestamente infondata)

30

2017/C 213/41

Causa T-111/17: Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Causa T-211/17: Ricorso proposto il 6 aprile 2017 — Amplexor Luxembourg/Commissione

31

2017/C 213/43

Causa T-231/17: Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — SE/Consiglio

31

2017/C 213/44

Causa T-233/17: Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Portogallo/Commissione

32

2017/C 213/45

Causa T-245/17: Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — ViaSat/Commissione

33

2017/C 213/46

Causa T-256/17: Ricorso proposto il 2 maggio 2017 — Labiri/CESE

34

2017/C 213/47

Causa T-258/17: Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — Arbuzov/Consiglio

35

2017/C 213/48

Causa T-276/17: Ricorso proposto l’8 maggio 2017 — Ogrodnik/EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Causa T-278/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Causa T-279/17: Ricorso proposto l’11 maggio 2017 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Causa T-280/17: Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — GE.CO.P./Commissione

37

2017/C 213/52

Case T-287/17: Ricorso proposto l’8 maggio 2017 — Swemac Innovation/EUIPO — Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Rettifiche

2017/C 213/53

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-197/17 ( GU C 151 del 15.5.2017 )

39


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 213/01)

Ultima pubblicazione

GU C 202 del 26.6.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 195 del 19.6.2017

GU C 178 del 6.6.2017

GU C 168 del 29.5.2017

GU C 161 del 22.5.2017

GU C 151 del 15.5.2017

GU C 144 dell’8.5.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2017/C 213/02)

L’8 giugno 2017, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, a seguito dell’assunzione delle funzioni di giudice da parte del sig. Mac Eochaidh, su proposta del Presidente presentata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione di assegnazione dei giudici alle sezioni del 21 settembre 2016 (1), per il periodo compreso tra l’8 giugno 2017 e il 31 agosto 2019, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Valančius, sig. Nihoul, sig. Svenningsen e sig. Öberg, giudici.

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

a)

sig. Nihoul e sig. Svenningsen, giudici;

b)

sig. Valančius e sig. Öberg, giudici.

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Schalin, sig. Berke e sig.ra Costeira, giudici.

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione;

a)

sig. Schalin e sig.ra Costeira, giudici;

b)

sig. Buttigieg e sig. Berke, giudici.

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Forrester, sig.ra Półtorak e sig. Perillo, giudici.

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;

a)

sig. Forrester e sig. Perillo, giudici;

b)

sig. Kreuschitz e sig.ra Półtorak, giudici.

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos, sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

a)

sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

b)

sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Dittrich, sig. Ulloa Rubio e sig. Xuereb, giudici.

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

a)

sig. Dittrich e sig. Xuereb, giudici;

b)

sig.ra Labucka e sig. Ulloa Rubio, giudici.

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Papasavvas, sig. Spielmann, sig. Csehi e sig.ra Spineanu-Matei, giudici.

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione;

a)

sig. Papasavvas e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;

b)

sig. Spielmann e sig. Csehi, giudici.

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Bieliūnas, sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;

a)

sig. Bieliūnas e sig. Kornezov, giudici;

b)

sig. Bieliūnas e sig.ra Marcoulli, giudici;

c)

sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Bieliūnas, sig. Barents e sig. Passer, giudici.

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione;

a)

sig. Barents e sig. Passer, giudici;

b)

sig.ra Kancheva e sig. Barents, giudici;

c)

sig.ra Kancheva e sig. Passer, giudici.

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. da Silva Passos, sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici.

9a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

a)

sig. Madise e sig. da Silva Passos, giudici;

b)

sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici;

Le due sezioni composte da quattro giudici si riuniranno con un quinto giudice, includendo un giudice proveniente da una delle altre due sezioni composte da quattro giudici, ad esclusione del presidente di sezione, designato per un anno secondo l’ordine previsto all’articolo 8 del regolamento di procedura. La 7a Sezione sarà quindi ampliata con l’aggiunta di un giudice dell’8a Sezione e l’8a Sezione con l’aggiunta di un giudice della 7a Sezione.


(1)  GU 2016, C 392, pag. 2


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Causa C-387/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza - Capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici - Articolo 48, paragrafo 3 - Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti - Articolo 51 - Possibilità di integrare l’offerta - Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) - Esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico per violazione grave))

(2017/C 213/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

Parti

Ricorrente: Esaprojekt sp. z o.o.

Convenuto: Województwo Łódzkie

Con l’intervento di: Konsultant Komputer sp. z o.o.

Dispositivo

1)

L’articolo 51 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’articolo 2 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un operatore economico, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito delle candidature a un appalto pubblico, comunichi all’amministrazione aggiudicatrice, per provare che soddisfa le condizioni per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico, documenti non contenuti nella sua offerta iniziale, come un contratto eseguito da un soggetto terzo e l’impegno di quest’ultimo di mettere a disposizione di detto operatore determinate capacità e risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.

2)

L’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore economico di far affidamento sulle capacità di un altro soggetto, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, della suddetta direttiva, sommando le conoscenze e l’esperienza di due soggetti che, singolarmente, non possiedono le capacità richieste per l’esecuzione di un determinato appalto, qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che l’appalto di cui trattasi sia indivisibile e che siffatta esclusione della possibilità di far valere le esperienze di più operatori economici sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto di cui trattasi, il quale deve pertanto essere eseguito da un unico operatore.

3)

L’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore economico, che partecipi singolarmente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, di fare affidamento sull’esperienza di un raggruppamento di imprese, di cui abbia fatto parte nell’ambito di un altro appalto pubblico, qualora non abbia effettivamente e concretamente partecipato all’esecuzione di quest’ultimo.

4)

L’articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18, che consente l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a un appalto pubblico segnatamente se si è reso «gravemente colpevole» di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, deve essere interpretato nel senso che può essere applicato allorché l’operatore di cui trattasi si sia reso responsabile di una negligenza di una certa gravità, ossia una negligenza che può avere un’incidenza determinante sulle decisioni di esclusione, di selezione o di aggiudicazione di un appalto pubblico, e ciò a prescindere dalla constatazione di un comportamento doloso da parte di tale operatore.

5)

L’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sancito all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che consente a un operatore economico di fare affidamento su un’esperienza facendo valere contemporaneamente due o più contratti come un unico appalto, a meno che l’amministrazione aggiudicatrice abbia escluso siffatta possibilità in virtù di criteri connessi e proporzionati all’oggetto e alle finalità dell’appalto pubblico di cui trattasi.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 maggio 2017 — RFA International, LP/Commissione europea

(Causa C-239/15 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Importazione di ferrosilicio originario della Russia - Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati))

(2017/C 213/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RFA International, LP (rappresentanti: B. Evtimov, advokat, E. Borovikov, avocat e D. O'Keeffe, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, P. Němečková e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La RFA International LP è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-274/15) (1)

([Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai propri membri - Articolo 168, lettera a), e articolo 178, lettera a) - Diritto alla detrazione per i membri dell’associazione - Articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e articolo 28 - Membro che agisce in nome proprio ma per conto dell’associazione])

(2017/C 213/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, assistita da F. Kremer e P.-E. Partsch, avocats, nonché da B. Gasparotti, esperto)

Dispositivo

1)

Nel disciplinare il regime dell’imposta sul valore aggiunto relativo alle associazioni autonome di persone, come definito, in primo luogo, all’articolo 44, paragrafo 1, lettera y), del testo coordinato della legge del 12 febbraio 1979 concernente l’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), e con l’articolo 3 del regolamento granducale del 21 gennaio 2004 concernente l’esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri, in secondo luogo, all’articolo 4 del medesimo regolamento, in combinato disposto con la circolare amministrativa n. 707, del 29 gennaio 2004, nella parte in cui essa commenta il citato articolo 4 e, in terzo luogo, nella nota del 18 dicembre 2008 redatta dal gruppo di lavoro che opera in seno al comité d’observation des marchés (Comitato di osservazione dei mercati) (COBMA), in accordo con l’administration de l’Enregistrement et des Domaines (amministrazione finanziaria lussemburghese), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 168, lettera a), dell’articolo 178, lettera a), dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu — Repubblica ceca) — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Causa C-315/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo - Portata - Esonero dall’obbligo di compensazione - Collisione tra un aeromobile e un volatile - Nozione di «circostanze eccezionali» - Nozione di «misure del caso» per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza])

(2017/C 213/06)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu

Parti

Ricorrenti: Marcela Pešková, Jiří Peška

Convenuta: Travel Service a.s.

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono dovuti a circostanze eccezionali, allorché tale cancellazione o tale ritardo derivino dalla circostanza che il vettore aereo ha fatto ricorso a un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente le verifiche di sicurezza richieste da una collisione con un volatile, dopo che queste sono state già effettuate da un esperto autorizzato in forza delle normative applicabili.

3)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che le «misure del caso» che un vettore aereo è tenuto a porre in essere al fine di ridurre o anche di prevenire il rischio di collisione con un volatile e, quindi, essere esonerato dall’obbligo di compensazione dei passeggeri ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento includono il ricorso a misure di controllo a titolo preventivo dell’esistenza di detti volatili, a condizione che, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, misure del genere possano effettivamente essere adottate da tale vettore aereo, che le misure di cui trattasi non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e che detto vettore abbia dimostrato che le misure sono state effettivamente adottate per quanto riguarda il volo pregiudicato dalla collisione con un volatile, condizioni il cui soddisfacimento deve essere verificato dal giudice del rinvio.

4)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore, causato non soltanto da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze, ma altresì da un’altra circostanza non rientrante in detta categoria, il ritardo imputabile a tale prima circostanza deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 di tale regolamento.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — procedimento penale a carico di Luc Vanderborght

(Causa C-339/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti - Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti - Esistenza di un elemento transfrontaliero - Tutela della sanità pubblica - Proporzionalità - Direttiva 2000/31/CE - Servizio della società dell’informazione - Pubblicità effettuata mediante un sito Internet - Membro di una professione regolamentata - Regole professionali - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Disposizioni nazionali relative alla salute - Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate))

(2017/C 213/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parte nel procedimento penale principale

Luc Vanderborght

Dispositivo

1)

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

2)

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

3)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-502/15) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Articoli da 3 a 5 e 10 - Allegato I, punti A, B e D - Trattamento delle acque reflue urbane - Reti fognarie - Trattamento secondario o equivalente - Trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili))

(2017/C 213/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. Manhaeve, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling, agente, assistito da S. Ford, Barrister)

Dispositivo

1)

Non avendo assicurato che le acque raccolte in una rete fognaria combinata in cui confluiscono le acque reflue urbane e le acque piovane negli agglomerati di Gowerton e di Llanelli fossero conservate e convogliate verso un sistema di trattamento, in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 10 della direttiva nonché all’allegato I, punti A e B, della stessa.

2)

Non avendo attuato un trattamento secondario per le acque reflue urbane degli agglomerati di Ballycastle e non avendo sottoposto ad alcun trattamento le acque reflue urbane dell’agglomerato di Gibilterra, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271 e all’allegato I, punto B, alla stessa.

3)

Non avendo assicurato che le acque reflue urbane confluenti nella rete fognaria degli agglomerati di Tiverton, di Durham (Barkers Haugh), di Chester-le-Street, di Islip, di Broughton Astley, di Chilton, di Witham e di Chelmsford, prima di essere scaricate in aree sensibili, fossero sottoposte ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all’articolo 4 della direttiva 91/271, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi di cui all’articolo 5 della direttiva e all’allegato I, punto B, alla stessa.

4)

Il ricorso è respinto per il resto.

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 16 del 18.01.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College

(Causa C-699/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Prestazioni a titolo oneroso di servizi di ristorazione e di intrattenimento effettuate da un istituto d’insegnamento per un pubblico limitato))

(2017/C 213/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuto: Brockenhurst College

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che possono essere considerate prestazioni «strettamente connesse» alla prestazione principale d’insegnamento e, quindi, esentate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), attività, esercitate in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, consistenti nel fornire, da parte degli studenti di un istituto d’insegnamento superiore, nell’ambito della loro formazione e a titolo oneroso, servizi di ristorazione e di intrattenimento a terzi, allorché tali servizi sono indispensabili alla loro formazione e non sono destinati a generare entrate supplementari a tale istituto, mediante la realizzazione di operazioni in concorrenza diretta con imprese commerciali soggette all’IVA, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»

(Causa C-13/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 95/46/CE - Articolo 7, lettera f) - Dati personali - Condizioni di liceità di un trattamento di dati personali - Nozione di «trattamento necessario al perseguimento dell’interesse legittimo di un terzo» - Domanda di comunicazione dei dati personali di una persona responsabile di un sinistro stradale al fine di agire giudizialmente - Obbligo del responsabile del trattamento di accogliere una siffatta domanda - Insussistenza))

(2017/C 213/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Convenuto: Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme»

Dispositivo

L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che non impone l’obbligo di comunicare dati personali a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno causato dalla persona interessata dalla tutela di tali dati. Tuttavia l’articolo 7, lettera f), di tale direttiva non osta a una comunicazione siffatta che sia effettuata sulla base del diritto nazionale.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

(Causa C-17/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1889/2005 - Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa - Articolo 3, paragrafo 1 - Persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione - Obbligo di dichiarazione - Zona internazionale di transito dell’aeroporto di uno Stato membro))

(2017/C 213/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL

Convenuta: Administration des douanes et droits indirects

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di dichiarazione previsto da detta disposizione si applica nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Straslund — Germania) — HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

(Causa C-29/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 27 - Litispendenza - Giudice precedentemente adito - Articolo 30, punto 1 - Nozione di «domanda giudiziale» o di «atto equivalente» - Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva))

(2017/C 213/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Straslund

Parti

Ricorrente: HanseYachts AG

Convenute: Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

Dispositivo

L’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui «è considerato adito», ai sensi di detto articolo 30, punto 1, un giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro in seguito al risultato di detta misura.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento avviato da A Oy

(Causa C-33/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148, lettera d) - Esenzione - Prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi adibite alla navigazione in alto mare e del loro carico - Carico e scarico effettuati da un subappaltatore per conto di un intermediario))

(2017/C 213/13)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

A Oy

Con l’intervento di: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Dispositivo

1)

L’articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di carico e scarico su o verso una nave o a partire da quest’ultima sono servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi di cui all’articolo 148, lettera a), di tale direttiva.

2)

L’articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, possono essere esentate non solo le prestazioni che hanno ad oggetto operazioni di carico e scarico a bordo o a partire da una nave di cui all’articolo 148, lettera a), di tale direttiva che intervengono nello stadio finale di commercializzazione di un tale servizio, ma anche le prestazioni effettuate in uno stadio anteriore, come la prestazione fornita da un subappaltatore a un operatore economico che la riaddebita successivamente a un’impresa di spedizioni o a un’impresa di trasporti e, dall’altro, possono parimenti essere esentate le prestazioni di carico e scarico fornite al detentore di tale carico, quale l’esportatore o l’importatore di quest’ultimo.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 maggio 2017 — Comercializadora Eloro, SA/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Zumex Group, SA

(Causa C-71/16 P) (1)

([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Domanda di registrazione di un marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «ZUMEX» - Opposizione del titolare del marchio denominativo JUMEX - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e articolo 42, paragrafo 2 - Prova dell’uso - Uso nell’Unione europea - Articolo 76, paragrafo 2 - Ulteriori prove dell’uso prodotte tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)])

(2017/C 213/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercializadora Eloro, SA (rappresentante: J. L. de Castro Hermida, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente), Zumex Group, SA (rappresentante: M. C. March Cabrelles, abogada)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Comercializadora Eloro SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-98/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Articolo 40 dell’Accordo SEE - Imposte di successione - Legati a favore di organismi senza scopo di lucro - Applicazione di un’aliquota fiscale vantaggiosa per gli organismi che esistono o sono legalmente costituiti in Grecia, nonché per gli organismi stranieri simili, con riserva di reciprocità - Differenza di trattamento - Restrizione - Giustificazione))

(2017/C 213/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou e V. Karra, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un’aliquota fiscale vantaggiosa per i legati a favore di organismi senza scopo di lucro stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con riserva di reciprocità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 63 TFUE e dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 maggio 2017 — August Storck KG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-417/16 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchio figurativo - Raffigurazione di una confezione quadrata bianca e blu - Carattere distintivo))

(2017/C 213/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (rappresentanti: I. Rohr e P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

La August Storck KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 428 del 21.11.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/15


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș — Romania) — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

(Causa C-535/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 2, lettera b) - Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori - Nozione di «consumatore» - Persona fisica che ha concluso un contratto di novazione con un istituto di credito al fine di adempiere gli obblighi di rimborso dei crediti ottenuti da una società commerciale nei confronti di tale istituto))

(2017/C 213/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureș

Parti

Ricorrente: Michael Tibor Bachman

Convenuta: FAER IFN SA

Dispositivo

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che, a seguito di novazione, si è impegnata, mediante contratto, nei confronti di un istituto di credito a rimborsare crediti inizialmente concessi a una società commerciale per scopi inerenti all’attività di quest’ultima, può essere considerata un consumatore, ai sensi di tale disposizione, qualora tale persona fisica non abbia un legame evidente con tale società e abbia agito in tal modo per fini che esulano dalla sua attività professionale, ma sulla base dei suoi legami con la persona che controllava detta società nonché con la persona che ha sottoscritto contratti accessori ai contratti di credito originari (contratti di fideiussione o di garanzia immobiliare/ipoteca).


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden (Germania) il 25 gennaio 2017 — Daher Muse Ahmed/Repubblica federale di Germania

(Causa C-36/17)

(2017/C 213/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Minden

Parti

Ricorrenti: Daher Muse Ahmed

Convenuta: Repubblica federale di Germania

La Corte di giustizia dell’Unione europea (Terza Sezione) ha dichiarato con ordinanza del 5 aprile 2017 che le disposizioni e i principi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, che disciplinano, direttamente o indirettamente, i termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico non sono applicabili in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo abbia presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo che gli era stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/16


Impugnazione proposta il 16 febbraio 2017 dalla Redpur GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-227/15, Redpur GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-86/17 P)

(2017/C 213/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Redpur GmbH (rappresentante: S. Schiller, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Redwell Manufaktur GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 nella causa T-227/15 e respingere l’opposizione;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

condannare la Redwell Manufaktur GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Redpur» per prodotti nella classe 11 — Domanda di marchio comunitario n. 10 934 305

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Altre parti nel procedimento

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo e figurativo comunitario n. 004769717 «redwell INFRAROT HEIZUNGEN» per prodotti nella classe 11; marchio denominativo austriaco con il n. 232549 «Redwell» per prodotti nella classe 11; marchio denominativo internazionale (WIPO) con numero di registrazione 914971, «Redwell» per prodotti nella classe 11 e denominazione sociale in Austria «REDWELL Manufaktur GmbH» per sistemi di riscaldamento e apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, in particolare riscaldamenti a infrarossi e relativi impianti

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivo del ricorso: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1)


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , sul marchio comunitario; GU. L 78, pag. 1.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Hamburg (Germania) il 6 marzo 2017 — Angela Irmgard Diedrich e a./Société Air France SA

(Causa C-112/17)

(2017/C 213/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich

Convenuta: Société Air France SA

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 6 aprile 2017.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 10 marzo 2017 — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

(Causa C-125/17)

(2017/C 213/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Luigi Bisignani

Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

Questione pregiudiziale

Se l’art. 64 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in relazione al precedente art. 63, ed il successivo art. 65, nonché la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 (1), ove rispettivamente consentono alle legislazioni nazionali di mantenere le restrizioni, in vigore alla data del 31 dicembre 1993, ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, al fine di prevenire perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità o l’illegalità di operazioni che sembrino essere contrarie o costituire una violazione alla normativa fiscale ed, in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ex art. 5 del Trattato sull’Unione europea, distinguendo tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale, ostino ad una normativa nazionale che, ai sensi delle lettere c) e d) dell’art. 9, primo comma, della legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge europea 2013), almeno secondo l’interpretazione propostane da entrambe le parti, avrebbe abrogato in via definitiva (piuttosto che riformulato) la fattispecie dell’illecito tributario prevista e punita dagli artt. 4 e 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, oltretutto senza distinguere nell’ambito delle diverse ipotesi di circolazione di capitali tra Stati membri dell’Unione e tra questi con Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


(1)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64, pag. 1).


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 marzo 2017 — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Causa C-132/17)

(2017/C 213/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peugeot Deutschland GmbH

Resistente: Deutsche Umwelthilfe eV

Questione pregiudiziale

Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.


(1)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1).


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italia) il 22 marzo 2017 — Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

(Causa C-144/17)

(2017/C 213/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale Calabria

Parti nella causa principale

Ricorrente: Lloyd’s of London

Resistente: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

Questione pregiudiziale

Se i principi sanciti dalle norme europee in materia di concorrenza, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, quali l’autonomia e la segretezza delle offerte, ostino ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, che ammette la contemporanea partecipazione a una medesima gara indetta da un’amministrazione aggiudicatrice di diversi syndacates aderenti ai Lloyd’s of London, le cui offerte siano state sottoscritte da un’unica persona, Rappresentante Generale per il Paese.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts München I (Germania) il 24 marzo 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

(Causa C-149/17)

(2017/C 213/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Convenuto: Michael Strotzer

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1), debba essere interpretato nel senso che sussistono «sanzioni efficaci e dissuasive contro le violazioni del diritto di messa a disposizione del pubblico di un’opera» anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione Internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file (file sharing), qualora il titolare della connessione indichi almeno un familiare che, oltre a lui, abbia avuto accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la modalità di utilizzo di Internet da parte di tale familiare.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE (2) debba essere interpretato nel senso che sussistono «misure effettive finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione Internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file (file sharing), qualora il titolare della connessione indichi almeno un familiare che, oltre a lui, abbia avuto [Or. 3] accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la modalità di utilizzo di Internet da parte di tale familiare.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

(2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 marzo 2017 — Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Causa C-152/17)

(2017/C 213/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

Appellata: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme al diritto dell’Unione europea (in particolare con gli articoli 3, co.3, TUE, artt. 26, 56-58 e 101 TFUE, art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) ed alla direttiva 2004/17 (1) l’interpretazione del diritto interno che escluda la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la stessa direttiva, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità;

2)

se la direttiva 2004/17 (ove si ritenga che l’esclusione della revisione dei prezzi in tutti i contratti stipulati ed applicati nell’ambito dei cd. settori speciali discenda direttamente da essa), sia conforme ai principi dell’Unione europea (in particolare, agli articoli 3, co. 1 TUE, 26, 56-58 e 101 TFUE, art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), «per l’ingiustizia, la sproporzionatezza, l’alterazione dell’equilibrio contrattuale e, pertanto, delle regole di un mercato efficiente».


(1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 3 aprile 2017 — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances

(Causa C-165/17)

(2017/C 213/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Morgan Stanley & Co International plc

Resistente: Ministre de l’Économie et des Finances

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui le spese sopportate da una succursale stabilita in un primo Stato membro siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua casa madre stabilita in un altro Stato membro, le disposizioni di cui agli articoli 17, paragrafi 2, 3 e 5, e 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE (1), riprese negli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE (2), debbano essere interpretate nel senso che esse implicano che lo Stato membro della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato in funzione delle operazioni da questa realizzate nel proprio Stato di immatricolazione e delle norme applicabili in tale Stato, oppure il prorata di detrazione della casa madre, oppure ancora un prorata di detrazione specifico combinante le norme applicabili negli Stati membri di immatricolazione della succursale e della casa madre, in particolare tenendo conto dell’eventuale esistenza di un regime di opzione per l’assoggettamento delle operazioni all’imposta sul valore aggiunto.

2)

Quali norme occorra applicare nell’ipotesi particolare in cui le spese sopportate dalla succursale concorrano alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato di immatricolazione e alla realizzazione delle operazioni della casa madre, segnatamente con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 10 aprile 2017 — Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD

(Causa C-185/17)

(2017/C 213/27)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti

Ricorrente in cassazione: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Resistente in cassazione: Saksa OOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se la regola contenuta nella nota di cui alla tabella 3 della norma EN 590, divenuta la norma EN 590:2014, secondo cui «[è] possibile non applicare la definizione di gasolio ai sensi della tariffa doganale dell’Unione europea alle categorie destinate ad essere utilizzate nel clima artico o in rigide condizioni climatiche invernali» [traduzione libera], significhi che è possibile che, per tale tipologia di carburante, non valgano le regole generali contenute nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), della tariffa doganale ai fini della classificazione tariffaria della merce.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione e nell’ipotesi che la merce per la quale sorge l’obbligazione doganale corrisponda alla definizione di «carburante diesel destinato ad essere utilizzato nel clima artico o in rigide condizioni climatiche invernali» ai sensi della norma EN 590, se essa debba essere classificata nella voce tariffaria 2710 19 43 della nomenclatura combinata per il «gasolio» o se si applichino le regole generali contenute nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), della tariffa doganale comune.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano i criteri in base ai quali si deve valutare quando occorra applicare la definizione di gasolio secondo la tariffa doganale dell’Unione europea e quando si debba ricorrere ai criteri e ai metodi di esame di cui alla norma EN 590 ai fini della classificazione tariffaria della merce.

4)

Se i metodi e gli indicatori di esame contenuti nella nota complementare 2 al capitolo 27, lettere d) ed e), della tariffa doganale comune siano sufficienti per caratterizzare pienamente e precisamente la merce come «gasolio» o se debbano essere presi in considerazione tutti gli indicatori chimici per essi caratteristici.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 25 aprile 2017 — Nova Kreditna banka Maribor, d.d./Repubblica di Slovenia

(Causa C-215/17)

(2017/C 213/28)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nova Kreditna banka Maribor, d.d.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98, come modificato dalla direttiva 2013/37 (versione consolidata), in considerazione di un approccio di armonizzazione minima, debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale può consentire un accesso illimitato (assoluto) a tutte le informazioni risultanti da contratti vertenti su diritti d’autore e da contratti di consulenza, anche qualora questi siano definiti come segreto commerciale, e detta normativa preveda ciò soltanto in relazione ai soggetti sottoposti ad un’influenza dominante dello Stato, ma non anche per gli altri soggetti obbligati, e se sull’interpretazione influisca anche il regolamento (UE) n. 575/2013 con riguardo alle norme sulla divulgazione di informazioni, e segnatamente nel senso che l’accesso alle informazioni a carattere pubblico ai sensi della direttiva 2003/98 non può essere più ampio di quanto previsto dalle norme uniformi in materia di divulgazione di dati dettate dal citato regolamento.

2)

Se il regolamento n. 575/2013, considerato sotto il profilo delle norme sulla divulgazione di informazioni in relazione all’attività commerciale delle banche, e più precisamente gli articoli 446 e 432, paragrafo 2, di cui alla Parte Otto di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che tali norme ostano ad una normativa di uno Stato membro, la quale imponga ad una banca che si trova o si è trovata sotto l’influenza dominante di entità di diritto pubblico, di divulgare informazioni relative ai contratti conclusi per la fornitura di servizi di consulenza, di servizi di avvocati, di servizi di autori di opere dell’ingegno e di altri servizi di natura intellettuale, e più precisamente le informazioni riguardanti il tipo di negozio concluso, il partner contrattuale (per le persone giuridiche: la denominazione sociale o la ragione sociale, la sede, l’indirizzo commerciale), il valore del contratto, l’ammontare dei singoli pagamenti, la data di conclusione del contratto, la durata del rapporto negoziale e analoghi dati risultanti dagli allegati dei contratti — informazioni tutte venute in essere nel periodo di assoggettamento all’influenza dominante –, senza previsione di alcuna eccezione a tale obbligo e senza la possibilità di un bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad accedere ai dati e l’interesse della banca al mantenimento del segreto commerciale, nel caso in cui non venga in questione una fattispecie presentante elementi transnazionali.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/22


Impugnazione proposta il 27 aprile 2017 dalla Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) e dalla Armando Álvarez, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 17 febbraio 2017, causa T-40/15, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea

(Causa C-222/17 P)

(2017/C 213/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) e Armando Álvarez, S.A. (rappresentanti: S. Moya Izquierdo e M. Troncoso Ferrer, abogados)

Altra parte nel procedimento: Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

che sia annullata la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2017 nella causa T-40/15 e ingiunto all’Unione europea il pagamento alle ricorrenti di EUR 3 495 038,66, più interessi compensativi e di mora, a titolo di risarcimento per aver il Tribunale dell’Unione europea violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

1.

Difetto di motivazione ed errore di diritto nel calcolo del giusto intervallo di tempo tra la conclusione della fase scritta e l’apertura della fase orale.

2.

Errore di diritto riguardo alla valutazione come danno degli interessi sull’ammenda.

3.

Errore di diritto nell’applicazione del principio del divieto di statuire ultra petita.

4.

Violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti nell’ambito della valutazione del danno materiale sofferto.

5.

Errore di diritto per contenere la sentenza impugnata una chiara contraddizione relativamente al periodo indennizzabile.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 2 maggio 2017 — Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Ufficio danese per l’Immigrazione)

(Causa C-230/17)

(2017/C 213/30)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn

Resistente: Udlændingestyrelsen

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, per analogia, la direttiva sulla libera circolazione (1) ostino a che uno Stato membro rifiuti di concedere un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che ha fatto ritorno nello Stato membro in parola dopo aver esercitato il suo diritto di libera circolazione, qualora detto familiare non sia entrato nel territorio dello Stato membro o non abbia presentato una domanda di titolo di soggiorno nell’estensione naturale del ritorno del cittadino dell’Unione.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004 L 158, pag. 77).


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 maggio 2017 — E.

(Causa C-240/17)

(2017/C 213/31)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: E.

Resistente: Maahanmuuttovirasto

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo di consultazioni tra gli Stati contraenti, previsto dall’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, produca effetti giuridici che il cittadino di un paese terzo possa invocare qualora uno Stato contraente disponga nei suoi confronti un divieto d’ingresso nell’intero spazio Schengen e una decisione di rimpatrio verso il suo paese di origine in considerazione del fatto che questi rappresenterebbe un pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. [Or 9]

2)

Nell’ipotesi che l’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione medesima sia applicabile al momento dell’adozione della decisione di divieto d’ingresso, se le consultazioni debbano essere avviate anteriormente all’adozione di detta decisione o se possano essere avviate solo successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio e del divieto d’ingresso.

3)

Nell’ipotesi in cui le consultazioni possano essere avviate solamente successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio e all’emissione del divieto d’ingresso, se la pendenza delle consultazioni tra gli Stati contraenti e il fatto che l’altro Stato contraente non abbia dichiarato se intenda ritirare il titolo di soggiorno del cittadino del paese terzo ostino al rimpatrio del medesimo nel suo paese d’origine e all’entrata in vigore del divieto d’ingresso nell’intero spazio Schengen.

4)

Quale condotta debba adottare uno Stato contraente quando, malgrado reiterate richieste, lo Stato contraente che abbia rilasciato un titolo di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo non abbia preso posizione in merito al ritiro del titolo di soggiorno medesimo.


Tribunale

3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/25


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Sotiropoulou e altri/Consiglio

(Causa T-531/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Decisioni indirizzate a uno Stato membro al fine di correggere una situazione di disavanzo eccessivo - Riduzione e soppressione di diritti a pensione in Grecia - Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli»))

(2017/C 213/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Leïmonia Sotiropoulou (Patrasso, Grecia) e i 63 altri ricorrenti nominati nell’allegato alla sentenza (rappresentante: K. Chrysogonos, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou ed E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto in seguito all’adozione delle decisioni del Consiglio indirizzate alla Repubblica ellenica in attivazione del meccanismo previsto all’articolo 126 TFUE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig. a Leïmonia Sotiropoulou e gli altri ricorrenti nominati in allegato sono condannati alle spese.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/25


Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2017 — Costa/Parlamento

(Cause riunite T-15/15 e 197/15) (1)

((«Trattamento economico dei deputati del Parlamento - Pensione di anzianità - Sospensione - Recupero - Norma anticumulo - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento - Rinvio alla legislazione nazionale - Articolo 12, comma 2 bis, lettera v), del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati - Indennità percepita per l’esercizio della carica di presidente di un’autorità portuale italiana - Legittimo affidamento»))

(2017/C 213/33)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Paolo Costa (Venezia, Italia) (rappresentanti: G. Orsoni e M. Romeo, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Due domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento delle decisioni dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 20 ottobre 2014 e del 9 febbraio 2015 concernenti, rispettivamente, la sospensione della pensione provvisoria di cessata attività di cui beneficia il ricorrente e il recupero dell’importo di EUR 49 770,42 pagato a tal titolo, nonché della nota di addebito 2015-239, del 23 febbraio 2015, concernente detto recupero.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. Paolo Costa è condannato alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/26


Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE

(Causa T-122/15) (1)

((«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 - Meccanismo di vigilanza unico - Competenze della BCE - Esercizio decentrato da parte delle autorità nazionali - Valutazione della significatività di un ente creditizio - Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE»))

(2017/C 213/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landeskreditbank Baden Württemberg — Förderbank (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Glos, K. Lackhoff e M. Benzing, successivamente A. Glos e M. Benzing, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente E. Koupepidou, R. Bax e A. Riso, successivamente E. Koupepidou e R. Bax, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e K.-P. Wojcik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/15/1 della BCE, del 5 gennaio 2015, adottata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), con la quale la BCE ha escluso che la ricorrente potesse essere considerata un soggetto meno significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/27


Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Barqawi/Consiglio

(Causa T-303/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 213/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ahmad Barqawi (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e N. Rouam, successivamente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, e infine S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, p. 10), in quanto il nome del ricorrente è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte riguardante il sig. Ahmad Barqawi.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Barqawi.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/27


Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Abdulkarim/Consiglio

(Causa T-304/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 213/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e N. Rouam, successivamente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, e infine S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, p. 10), in quanto il nome del ricorrente è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte riguardante il sig. Mouhamad Wael Abdulkarim.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Abdulkarim.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/28


Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — KK/EASME

(Causa T-376/15) (1)

((«Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 - Invito a presentare proposte a titolo del programma di lavoro 2014 — 2015 - Programma di sostegno all’innovazione nelle PMI - Decisione dell’EASME che dichiara una proposta non ammissibile - Regola della “presentazione unica” - Procedura di riesame della valutazione - Inaccessibilità temporanea del portale elettronico per il deposito delle proposte - Errore di valutazione - Violazione delle norme procedurali - Responsabilità extracontrattuale»))

(2017/C 213/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KK (rappresentante: J.-P. Spitzer, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) (rappresentanti: A. Pallares Allueva e E. Fierro Sedano, agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EASME del 15 giugno 2015 che respinge la proposta depositata dalla ricorrente in risposta all’invito a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro del programma Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 2020 (GU 2013, C 361, pag. 9) e, dall’altra parte, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto di tale rigetto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La KK è condannata alle spese.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/29


Ordinanza del Tribunale 16 maggio 2017 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA)

(Causa T-159/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TRIPLE O NADA - Marchio dell’Unione europea anteriore figurativo TRIPLE BINGO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2017/C 213/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Metronia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Vela Ballesteros, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2016 (procedimento R 2605/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra Zitro IP e Metronia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Metronia, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/29


Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI

(Causa T-71/16) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2007 - Errori di diritto - Impugnazione manifestamente infondata»))

(2017/C 213/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli e F. Martin, successivamente G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12, EU:F:2015:166) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/30


Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — De Nicola/BEI

(Causa T-73/16) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Responsabilità extracontrattuale - Errori di diritto - Impugnazione manifestamente infondata»))

(2017/C 213/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli e T. Gilliams, successivamente G. Nuvoli e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/30


Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

(Causa T-111/17)

(2017/C 213/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Computer Market (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: B. Dimitrova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «COMPUTER MARKET» — Domanda di registrazione n. 14 688 477

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2017, procedimento R 1778/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/31


Ricorso proposto il 6 aprile 2017 — Amplexor Luxembourg/Commissione

(Causa T-211/17)

(2017/C 213/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luxembourg) (rappresentante: J.-F. Steichen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere il presente ricorso in quanto ricevibile;

nel merito, annullare la decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 13 febbraio 2017;

annullare, pertanto, la gara d’appalto n. 10651;

condannare la convenuta alla totalità delle spese del grado di giudizio;

riconoscere alla ricorrente qualsiasi altro diritto, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda l’annullamento della decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 13 febbraio 2017, nella parte in cui colloca la ricorrente in seconda posizione nella gara di appalto n. AO 10651 — Elaborazione di avvisi per la pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU S) (GU 2016/S 143-258115).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su violazioni delle norme e dei principi del diritto dell’Unione europea, in quanto l’Ufficio delle pubblicazioni, aprendo la possibilità di ricevere maggiori finanziamenti per le spese di acquisizione a offerenti che, al momento della presentazione dell’offerta, non erano controparti dell’Ufficio, avrebbe manifestamente violato il principio di parità. Ad avviso della ricorrente, siffatta modalità di agire, oltre ad essere notevolmente discriminatoria, viola in modo grave la ratio e i fondamenti stessi delle procedure di gara d’appalto.

2.

Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/31


Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — SE/Consiglio

(Causa T-231/17)

(2017/C 213/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SE (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e annullare,

la decisione dell’Unità Diritti Individuali, del 22 giugno 2016, che non ha riconosciuto sua nipote in quanto figlio a carico;

laddove necessario, la decisione esplicita del 24 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo proposto il 19 settembre 2016;

in tal modo,

dichiarare che la nipote del ricorrente è a suo carico in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 3, dell’allegato VII dello Statuto, a decorrere dal 13 giugno 2016;

riconoscere alla nipote del ricorrente il beneficio dell’assicurazione della cassa malattia (RCAM) attraverso il ricorrente, a decorrere dal 13 giugno 2016;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto, nonché sugli errori di valutazione e di interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 3, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, errori in cui sarebbe incorso il Consiglio nell’adottare le decisioni impugnate.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/32


Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-233/17)

(2017/C 213/44)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2017) 766 della Commissione, del 14 gennaio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di determinate spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude le spese dichiarate dal Portogallo a titolo del «POSEI — Regime Específico de Abastecimento [Regime specifico di approvvigionamento]» (EUR 1 288 044,79), e di «pagamenti diretti relativi alla campagna 2010» (EUR 830 326,12);

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90), relativamente ai requisiti sostanziali della comunicazione formale prevista alla disposizione in parola.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del disposto dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU 2006, L 42, pag. 1).


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/33


Ricorso proposto il 24 aprile 2017 — ViaSat/Commissione

(Causa T-245/17)

(2017/C 213/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Righini, J. Ruiz Calzado e A. Aresu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

constatare la carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 3, TFUE;

in subordine, annullare in tutto o in parte, ai sensi dell’articolo 263, paragrafi 2 e 4, TFUE, la decisione della Commissione contenuta in due lettere spedite alla ricorrente il 14 e il 21 febbraio 2017;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, dedotto a sostegno delle conclusioni per carenza, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di adottare una decisione per vietare un uso diverso della banda a 2 GHz.

La Commissione si è illegittimamente astenuta dal decidere che l’uso della spettro di frequenze a 2 GHz per servizi mobili satellitari su una rete principalmente terrestre costituisce un cambio fondamentale nell’uso della banda a 2 GHz, che è armonizzata e affidata in concessione a livello dell’Unione europea attraverso un procedimento di selezione dell’Unione. La Commissione avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità e agire per adottare una decisione che vietasse alle autorità nazionali di regolamentazione di autorizzare l’Inmarsat a utilizzare la banda dei 2 GHz soprattutto per servizi aria-terra, anziché principalmente per una rete satellitare per servizi mobili satellitari («MSS»), conformemente alle decisioni dell’UE sull’MSS.

2.

Secondo motivo, dedotto a sostegno delle conclusioni per carenza, vertente sul fatto che la Commissione non si è adoperata per impedire la frammentazione del mercato interno

La Commissione ha il dovere di esercitare i propri poteri per prevenire il rischio di frammentazione del mercato interno per i servizi mobili satellitari paneuropei che forniscono connettività universale, cosa che avverrebbe se talune autorità nazionali di regolamentazione («ANR») decidessero — di propria iniziativa — di autorizzare una specifica società a utilizzare la banda dei 2 GHz per nuovi scopi. Il mancato esercizio di tale dovere in risposta alla lettera con cui la ricorrente chiedeva di agire e alle richieste di orientamenti delle ANR ha appunto aumentato il rischio che taluni Stati membri autorizzino l’uso della banda dei 2 GHz per nuovi scopi.

3.

Terzo motivo, dedotto in via subordinata a sostegno delle conclusioni per annullamento, vertente su errori di interpretazione

La decisione della Commissione contenuta nelle summenzionate lettere del 14 e del 21 febbraio 2017 dovrebbe essere annullata in quanto la Commissione è incorsa in errore nell’interpretare: i) le disposizioni che definiscono i suoi poteri nel settore dell’armonizzazione dello spettro degli MSS; ii) la portata del suo obbligo di garantire il pieno rispetto dei principi generali delle norme dell’Unione, applicabili alla fattispecie, in materia di pubblici appalti; iii) i propri obblighi di prevenire divergenze tra le decisioni adottate dagli Stati membri e di garantire che il mercato interno per servizi mobili satellitari paneuropei che forniscono connettività universale non sia frammentato e iv) la portata del suo obbligo di leale cooperazione per assistere gli Stati membri nell’espletare i compiti derivanti dai Trattati.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/34


Ricorso proposto il 2 maggio 2017 — Labiri/CESE

(Causa T-256/17)

(2017/C 213/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare:

la decisione del Comitato economico e sociale europeo di non eseguire in buona fede il punto 3 dell’accordo di composizione amichevole tra parti, è annullata;

il Comitato economico e sociale europeo è condannato a pagare al ricorrente la somma di EUR 250 000;

il convenuto è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE nei limiti in cui la decisione impugnata, secondo cui il convenuto sarebbe nell’impossibilità di eseguire un accordo sottoscritto nell’ambito di una composizione amichevole intervenuta nella causa F-33/15, Labiri/CESE, costituirebbe una mancata esecuzione di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Una siffatta illegittima omissione di dare esecuzione all’accordo in tal modo concluso costituirebbe, peraltro, una violazione del dovere di diligenza nei confronti del ricorrente, del dovere di leale cooperazione previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dei principi di esecuzione in buona fede degli accordi volontari tra parti nonché del principio di buona amministrazione e del dovere di assistenza derivante dall’articolo 24 dello Statuto dei funzionari.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, consistente più precisamente in uno sviamento di procedura nei limiti in cui il convenuto non avrebbe mai avuto l’intenzione di eseguire lealmente l’accordo intervenuto tra parti e avrebbe firmato quest’ultimo al solo fine di ottenere la sua rinuncia agli atti nella causa F-33/15.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/35


Ricorso proposto il 3 maggio 2017 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-258/17)

(2017/C 213/47)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella parte in cui si applica a Sergej Arbuzov;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute da Sergej Arbuzov.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione

il ricorrente fonda la propria domanda, inter alia, sul fatto che il Consiglio dell’Unione europea non ha agito con la dovuta cura nell’adottare la decisione (PESC) 2017/381 del 3 marzo 2017, giacché prima dell’adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse essenzialmente da una sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

in proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, superflue e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/35


Ricorso proposto l’8 maggio 2017 — Ogrodnik/EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)

(Causa T-276/17)

(2017/C 213/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polonia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aviario Tropical, SA (Loures, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: il ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «Tropical» — Marchio dell’Unione europea n. 3 435 773

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2017 nel procedimento R 2125/2016-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’impugnazione della Aviário Tropical, SA, avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto, del 15 luglio 2013, causa 6029 C;

condannare l’EUIPO e la Aviário Tropical, SA, qualora quest’ultima dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/36


Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN)

(Causa T-278/17)

(2017/C 213/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett e K. Schlüter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nixen Partners (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NEXEN» — Domanda di registrazione n. 13 374 152

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2017 nel procedimento R 1570/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata del 23 febbraio 2017 nel procedimento R 1570/2016-2 e respingere l’opposizione;

condannare l’EUIPO a sopportare le spese del presente procedimento nonché del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione, ivi incluse tutte le spese necessarie della ricorrente in tali procedimenti.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/37


Ricorso proposto l’11 maggio 2017 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

(Causa T-279/17)

(2017/C 213/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hermann Bock GmbH (Verl, Germania) (rappresentanti: S. Maaßen e V. Schoene, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Push and Ready» — Domanda di registrazione n. 14 758 205

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2017 nel procedimento R 1279/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, notificata il 1o marzo 2017, con cui la commissione di ricorso ha confermato che il marchio figurativo n. 14758205 non può essere registrato, e rinviare la causa all’Ufficio ai fini di un nuovo esame.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/37


Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — GE.CO.P./Commissione

(Causa T-280/17)

(2017/C 213/51)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: G. Naticchioni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, previo accertamento dell’intervenuta adozione in maniera illegittima da parte della Commissione europea — Ufficio Infrastrutture e Logistica Lussemburgo — della Decisione del 7 marzo 2017 comportante nei confronti della ricorrente GE.CO.P. S.p.A. l’esclusione per 2 anni dalle procedure di gara europee e la pubblicazione del provvedimento, procedere all’annullamento di tale Decisione e di tutti gli atti ad essa conseguenziali o presupposti, anche non conosciuti da GE.CO.P. Con vittoria delle spese e compensi professionali relativi al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Alla base dell’attuale provvedimento impugnato vi è la risoluzione d’ufficio adottata dalla Commissione il 5 agosto 2015 del contratto di appalto n. 09bis/2012/OIL — Lotto 1, riguardante i lavori di ristrutturazione di due edifici, denominati «Foyer européen» siti in Lussemburgo, affidati alla GE.CO.P.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 8 del Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2015 L 286, pag. 1), nonché la violazione dell’articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non è stata preceduta da regolare procedura in contradittorio. La parte ricorrente sostiene di non essere stata avvisata dell’avvio della procedura di esclusione e quindi di non essere stata posta in grado di difendersi all’interno della procedura e di far valere le ragioni a proprio favore davanti all’Istanza.

Qualora la parte instante fosse stata posta in condizione di difendersi avrebbe fatto valere argomenti a propria difesa che verosimilmente avrebbero potuto condurre ad un altro parere in merito da parte dell’Istanza ed un altro esito, più favorevole a GE.CO.P., del complessivo procedimento.


3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/38


Ricorso proposto l’8 maggio 2017 — Swemac Innovation/EUIPO — Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

(Case T-287/17)

(2017/C 213/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Swemac Innovation AB (Linköping, Svezia) (rappresentante: G. Nygren, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swemac Medical Appliances AB (Linköping, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SWEMAC» — Marchio dell’Unione europea n. 6 326 177

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2017, procedimento R 3000/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e ripristinare la validità del numero MUE 006326177, incluso per i prodotti e servizi nelle classi 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici e medici» e 42 «Ricerca e sviluppo di apparecchi e strumenti chirurgici e medici»;

condannare la controinteressata alle spese di EUR 1 000 sostenute dalla ricorrente dinanzi all’EUIPO e alle commissioni di ricorso; e

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, del regolamento n. 207/2009.


Rettifiche

3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/39


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-197/17

( «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» C 151 del 15 maggio 2017 )

(2017/C 213/53)

La comunicazione nella GU relativa alla causa T-197/17, Abel e a./Commissione deve essere letta come segue:

Ricorso proposto il 28 marzo 2017 — Abel e altri/Commissione

(Causa T-197/17)

(2017/C 151/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Marc Abel (Montreuil, Francia) e altri 1 428 ricorrenti (rappresentante: J. Assous, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

riconoscere l’irregolarità del comportamento della Commissione europea,

riconoscere il danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell’adozione del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6),

condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1 000 per risarcimento del danno morale causato ai ricorrenti a causa dell’adozione di un siffatto regolamento e di 1 EUR simbolico per risarcimento del danno materiale,

pronunciare un’ingiunzione nei confronti della Commissione europea che la obblighi a riportare immediatamente il «fattore di conformità definitivo» istituito dal regolamento (UE) 2016/646 a 1, e a rinunciare al «fattore di conformità temporanea» fissato a 2,1,

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti elementi:

1.

La convenuta ha commesso errori quando ha adottato il regolamento in esame, nel contesto dell’esercizio della sua competenza che le era stata delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si tratta, concretamente:

della violazione delle norme, tanto primarie quanto derivate, del diritto dell’Unione in materia ambientale,

della violazione delle norme sussidiarie del diritto comunitario, quali i principi generali di non regressione, di precauzione, di prevenzione, di azione alla fonte e «chi inquina paga»,

di uno sviamento delle norme di procedura, in quanto la Commissione non poteva utilizzare la procedura di regolamentazione con controllo per modificare un elemento fondamentale del regolamento (CE) n. 715/2017,

della violazione delle forme sostanziali, in quanto il regolamento in oggetto non ha usufruito delle garanzie democratiche offerte dal ricorso alla procedura legislativa ordinaria di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.

Esistenza di un danno certo e reale e di un nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato.