ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 207

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
30 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017

2017/C 207/01

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — L’analisi annuale della crescita 2017 della Commissione europea

1

2017/C 207/02

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — 60o anniversario della firma del trattato di Roma

5

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017

2017/C 207/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Far fronte alla carenza d’investimenti: come affrontare le sfide?

7

2017/C 207/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Capacità di bilancio e stabilizzatori automatici nell’Unione economica e monetaria

15

2017/C 207/05

Parere del Comitato europeo delle regioni — Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine

19

2017/C 207/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — La riqualificazione delle città portuali e delle aree portuali

25

2017/C 207/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di migrazione

32

2017/C 207/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro

39

2017/C 207/09

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un sistema efficace di gestione delle risorse idriche: un approccio per delle soluzioni innovative

45

2017/C 207/10

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una nuova strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici: un approccio integrato

51

2017/C 207/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Sostenere i giovani agricoltori europei

57

2017/C 207/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — La necessità e la messa a punto di una strategia dell’UE sulle questioni connesse con l’alcol

61


 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017

2017/C 207/13

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma del sistema europeo comune di asilo — 2o Pacchetto e un quadro dell'Unione per il reinsediamento

67

2017/C 207/14

Parere del Comitato europeo delle regioni — Diritto d'autore nel mercato unico digitale

80

2017/C 207/15

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame del pacchetto telecomunicazioni

87

2017/C 207/16

Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una strategia dell’UE per le relazioni culturali internazionali

95

2017/C 207/17

Parere del Comitato europeo delle regioni — Una politica dell’Unione europea per l’Artico

100

2017/C 207/18

Parere del Comitato europeo delle regioni — Valutazione intermedia del programma LIFE

104


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017

30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/1


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — L’analisi annuale della crescita 2017 della Commissione europea

(2017/C 207/01)

presentata dai gruppi politici PSE, PPE, ALDE, AE ed ECR

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),

visti la comunicazione della Commissione europea sull’analisi annuale della crescita 2017 (1) e l’avvio del Semestre europeo 2017,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2016 sul Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016 (2),

1.

accoglie con favore l’attenzione riservata dall’Analisi annuale della crescita agli investimenti, alle riforme strutturali e a finanze pubbliche responsabili, ma si sarebbe aspettato una maggiore attenzione all’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile come uno dei pilastri di una strategia economica, sociale e ambientale europea dopo il 2020;

2.

prende atto del fatto che numerosi indicatori (PIL, investimenti, creazione di posti di lavoro, tassi di occupazione e attività) segnalano che l’economia dell’UE è in fase di ripresa, malgrado una crescente incertezza a livello mondiale; condivide, tuttavia, la posizione della Commissione secondo cui non vi è spazio per compiacimenti, considerato che i tassi di disoccupazione ancora troppo elevati in molte regioni d’Europa e i numerosi anni consecutivi di investimenti insufficienti (la «carenza d’investimenti») gravano pesantemente sulla competitività e la coesione dell’Europa;

3.

vede con preoccupazione negli squilibri esistenti all’interno dell’UE e dell’area dell’euro una sfida rilevante per la crescita e la coesione e esprime inquietudine per la battuta d’arresto fatta segnare, in molti casi, dal processo di convergenza tra gli Stati membri e al loro interno; sottolinea che le disparità all’interno degli Stati membri sono una fonte importante di disparità economiche e sociali, che si stanno ulteriormente allargando nell’UE, e si rammarica per il fatto che esse non siano affrontate in maniera strutturata nell’Analisi annuale della crescita;

4.

sottolinea che un pilastro europeo dei diritti sociali, che deve rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, può apportare un contributo importante al coordinamento e alla convergenza verso l’alto degli standard sociali, rafforzando così la legittimità democratica dell’UE;

5.

chiede che la Commissione formuli una proposta per una capacità di bilancio per l’area dell’euro aperta a tutti gli Stati membri, associata a un’analisi dell’impatto di bilancio (3).

Rilanciare gli investimenti

6.

dà un giudizio positivo dei risultati del primo anno del FEIS per quanto riguarda l’entità degli investimenti che è riuscito ad attivare; constata con preoccupazione, tuttavia, i risultati incerti del FEIS rispetto all’addizionalità, la distribuzione geografica squilibrata dei progetti che ha finanziato e la mancanza di informazioni dettagliate e trasparenti in materia; prende nota del fatto che tali preoccupazioni sono condivise dalla Corte dei conti europea (4) e dagli autori della valutazione indipendente pubblicata dalla Commissione europea (5); evidenzia che i progetti dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS a partire da un valore del progetto di 10 milioni di EUR in modo che gli enti locali e regionali ricorrano maggiormente al FEIS, anche per mezzo di piattaforme d’investimento, e si rammarica del fatto che molti di loro ancora non siano informati sul Fondo; è convinto che risolvere i problemi di capacità amministrativa che spesso impediscono gli enti locali e regionali di ricorrere al FEIS dovrebbe essere considerata una priorità nel contesto del Semestre europeo;

7.

apprezza il riferimento contenuto nell’analisi annuale della crescita agli investimenti a livello locale e regionale; deplora, nondimeno, che l’analisi degli ostacoli agli investimenti lanciata nel Semestre europeo 2016, cui il CdR ha contribuito mediante un’analisi di tali ostacoli al livello territoriale (6), non abbia avuto seguito nell’Analisi annuale della crescita 2017; ritiene importante che si riconosca che le misure per approfondire il mercato interno stanno avendo un ruolo di rilievo nel migliorare il contesto generale per gli investimenti a livello dell’UE e nell’eliminare gli ostacoli agli investimenti a livello nazionale, regionale e locale;

8.

sottolinea il contributo dato dai fondi SIE agli investimenti, ricordando che 61 delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2016 sono incorporate nei programmi di politica di coesione a livello dei singoli paesi; condivide l’idea che i fondi SIE dovrebbero essere usati in combinazione con il FEIS, evidenziando nel contempo che i fondi SIE sono il principale strumento d’investimento dell’UE e hanno la finalità di aumentare la coesione, come sancito dai Trattati;

9.

accoglie con favore il riferimento contenuto nell’Analisi annuale della crescita alla necessità che i benefici della globalizzazione siano distribuiti equamente e all’esigenza di rafforzare la legittimità della politica commerciale; pone l’accento inoltre sul peso delle preoccupazioni dei cittadini e sulla necessità di garantire il margine di manovra e di azione democratica dell’Unione europea, dei parlamenti e dei governi degli Stati membri come pure delle regioni, assicurando così anche la possibilità dei cittadini di influire democraticamente; è del parere che la Commissione dovrebbe impegnarsi più a fondo nei negoziati e nella conclusione degli accordi commerciali al fine di mantenere gli standard di qualità europei, le regolamentazioni e norme nazionali, tra l’altro in settori come la protezione dell’ambiente, del benessere degli animali, del clima, dei dati, della salute e dei consumatori, affinché gli accordi commerciali portino ad un risultato equo e trasparente;

10.

si compiace per il fatto che l’Analisi annuale della crescita riconosca il ruolo che un orientamento chiaro in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per il finanziamento pubblico delle infrastrutture svolge nel facilitare il finanziamento dell’economia reale; mette in evidenza che una parte rilevante di tali finanziamenti riguarda servizi d’interesse economico generale e chiede alla Commissione di lavorare attivamente per ampliare l’ambito dei summenzionati servizi per tener conto delle nuove sfide.

Proseguire le riforme strutturali

11.

osserva che le riforme strutturali sono fattori chiave per rafforzare la competitività, che è sempre più necessaria per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva e posti di lavoro in un contesto di scambi commerciali globali e di concorrenza;

12.

apprezza il fatto che si riconosca l’importante ruolo degli appalti pubblici nel migliorare la competitività e ricorda che una grande parte delle gare per appalti pubblici è indetta dagli enti locali e regionali; sottolinea che gli sforzi diretti a migliorare le capacità amministrative per trattare gli appalti pubblici dovrebbero essere destinati specificamente agli enti locali e regionali;

13.

pone l’accento sul fatto che le PMI, le nuove imprese in fase di avviamento e l’imprenditorialità dovrebbero essere sostenute agevolando l’accesso ai finanziamenti, incentivando gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, riducendo gli oneri amministrativi e continuando a dare all’esigenza di legiferare meglio un posto di primo piano nell’agenda; mette in rilievo la necessità di fare in modo che le PMI di tutti i settori, inclusi i prestatori di servizi, possano partecipare alle catene di valore globali grazie, tra l’altro, una politica industriale e regolamentare favorevole;

14.

sottolinea che la mancanza di capacità amministrative della pubblica amministrazione a tutti i livelli, in particolare a livello locale e regionale, rappresenta un ostacolo all’attuazione di riforme strutturali e che la Commissione europea dovrebbe pubblicare un documento strategico unico di coordinamento di tutte le fonti di assistenza tecnica finanziata dall’UE per un’amministrazione più efficiente, compreso il Programma di sostegno alle riforme strutturali;

15.

apprezza il riferimento contenuto nell’Analisi annuale della crescita al sostegno prioritario agli investimenti in capitale umano. In particolare sottolinea l’importanza della promozione dell’attuazione della Garanzia per i giovani e l’invito a combattere ulteriormente la disoccupazione giovanile, dato che in diverse regioni e realtà locali è ancora elevata.

Garantire l’espansione di bilancio e finanze pubbliche responsabili

16.

accoglie con favore il dibattito su una posizione di bilancio positiva per l’area dell’euro nel suo complesso che deve necessariamente andare di pari passo con l’attuazione di riforme strutturali;

17.

ricorda che gli enti locali e regionali sono interessati a utilizzare pienamente la flessibilità consentita dal Patto di stabilità e di crescita; ribadisce la sua richiesta di escludere gli investimenti effettuati dagli enti locali e regionali nel quadro dei fondi SIE dai calcoli per stabilire il tetto del disavanzo e del debito in tutti i paesi dell’UE;

18.

mette in rilievo la necessità di garantire finanze pubbliche sane e la limitazione del debito pubblico a tutti i livelli di governo; nel quadro di questo sforzo generale, sottolinea che si dovrebbe migliorare la composizione della spesa pubblica, conformemente ai principi dell’OCSE in materia di investimenti pubblici efficaci a tutti i livelli di governo; sta lavorando per lanciare un’iniziativa di monitoraggio sull’applicazione di tali regole; invita la Commissione europea ad agire per promuovere il decentramento di bilancio in tutta l’UE, misura che, in base ai dati disponibili, contribuirebbe a migliorare l’efficacia della spesa pubblica.

Migliorare la governance del Semestre europeo

19.

constata che più della metà delle raccomandazioni specifiche per paese riguardano riforme strutturali che possono essere affrontate soltanto in partenariato con gli enti locali e regionali; sottolinea quindi che il limitato coinvolgimento degli enti locali e regionali sia una delle ragioni della mancanza di efficacia e di titolarità del coordinamento delle politiche economiche nel quadro del Semestre europeo, come dimostrano i modesti livelli di realizzazione delle riforme strutturali descritti nelle raccomandazioni specifiche per paese;

20.

si compiace del fatto che i funzionari specializzati nel semestre europeo distaccati dalla Commissione negli Stati membri collaborino già, in alcuni Stati membri, con gli enti regionali e locali. Tale procedura andrebbe resa permanente ed estesa a tutti gli Stati membri;

21.

deplora il mancato riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nell’Analisi annuale della crescita e il fatto che le raccomandazioni specifiche per paese non considerino che molte competenze sono competenze esclusive del livello regionale; ricorda che ha in preparazione un parere che propone un codice di condotta sul coinvolgimento degli enti locali e regionali nel Semestre europeo; apprezza il sostegno a questa proposta espresso dal Parlamento europeo; chiede che le istituzioni europee discutano la proposta non appena sarà pubblicata;

22.

rileva che molte raccomandazioni specifiche per paese chiedono riforme strutturali la cui attuazione può richiedere molto più di un anno. Pertanto, se si misura il grado di attuazione dopo un anno si rischia di sottostimare i progressi compiuti. Tale circostanza potrebbe essere sia fuorviante che scoraggiante per i livelli di governo nazionali e infranazionali coinvolti; il CdR invita pertanto la Commissione e il Consiglio a elaborare le raccomandazioni specifiche per paese in un modo che permetta una misurazione equa e trasparente dei progressi compiuti nella loro attuazione;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Parlamento europeo, alla presidenza maltese del Consiglio e al Presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 8 febbraio 2017.

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  COM(2016) 725 final.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0416+0+DOC+XML+V0//FR

(3)  Cfr. progetto di parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Capacità di bilancio e stabilizzatori automatici nell’Unione economica e monetaria, relatore: Carl Fredrik Graf (PPE/SE), ECON-VI/018, la cui adozione è prevista nella sessione plenaria del CdR del febbraio 2017.

(4)  Corte dei conti europea, «EFSI: an early proposal to extend and expand» (FEIS: una proposta prematura di estensione e espansione), parere n. 2/2016.

(5)  https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_en.

(6)  7th CoR Monitoring Report on Europe 2020 and the European Semester (7a relazione di monitoraggio sulla strategia Europa 2020 e sul Semestre europeo), http://portal.cor.europa.eu/europe2020/pub/Documents/2016/7mp.pdf.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/5


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni — 60o anniversario della firma del trattato di Roma

(2017/C 207/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Noi, i membri del Comitato europeo delle regioni (CdR):

1.

ci uniamo alle celebrazioni per la firma del trattato di Roma, occasione cruciale per un’ampia riflessione sul futuro dell’Unione europea (UE), e riaffermiamo che la ragion d’essere dell’Unione è quella di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la pace, la prosperità, la stabilità e nuove opportunità in tutta l’Unione per tutti i suoi cittadini;

2.

chiediamo un’Europa capace di rinsaldare la fiducia dei suoi cittadini e di affrontare meglio le sfide che si profilano sia all’interno dell’UE che a livello globale, nonché di prendere decisioni in merito ad azioni comuni in uno spirito di solidarietà, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà;

3.

ricordiamo che l’identità dell’Europa affonda le sue radici storiche nelle sue regioni, nelle sue città e nei suoi villaggi; rammentiamo che il contributo degli enti locali e regionali al processo d’integrazione europea si è andato costantemente rafforzando in termini economici, culturali e politici;

4.

richiamiamo l’attenzione sul riconoscimento della questione della distanza fra i cittadini e l’UE, affrontata 25 anni fa nel trattato di Maastricht, che ha istituito, tra l’altro, la cittadinanza dell’Unione europea e il Comitato europeo delle regioni. Tuttavia, il protagonismo degli enti territoriali decentrati previsto dal trattato di Lisbona è ancora necessario per garantire il principio di sussidiarietà e la partecipazione al processo legislativo europeo. È quindi assolutamente necessario migliorare l’attuale situazione in cui gli enti territoriali continuano troppo spesso a essere solamente i terminali delle politiche comunitarie e non reali protagonisti nell’elaborazione, anche e soprattutto legislativa, delle stesse, nonostante lo sforzo e l’impegno politico e istituzionale del Comitato delle regioni nel rapporto con le altre istituzioni comunitarie;

5.

riteniamo che il CdR, in quanto assemblea dell’UE che riunisce i rappresentanti regionali e locali, rappresenti un’Unione unita nella sua diversità culturale e linguistica in un mondo globalizzato; siamo impegnati senza riserve a promuovere la democrazia europea e una cittadinanza europea attiva, a contribuire a un ancoraggio dei diritti fondamentali e della tutela delle minoranze, ad accrescere la sicurezza, a promuovere l’uguaglianza e ad assicurare uno sviluppo armonioso e sostenibile in linea con i nostri obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale;

6.

sottolineamo l’impellente necessità di rafforzare il vincolo democratico tra l’Unione europea e i suoi cittadini, facendo in modo che l’Unione fornisca soluzioni rapide ed efficaci alle importanti sfide comuni che le città, le regioni e gli Stati membri non possono raccogliere da soli, vale a dire migliorare la competitività; rafforzare la coesione; rendere l’UE uno spazio sicuro in cui libertà, protezione e giustizia siano garantite per tutti; fornire ai giovani delle prospettive concrete di realizzazione del loro futuro, nello studio così come nel lavoro; gestire efficacemente la crisi dei migranti e dei rifugiati; salvaguardare l’area Schengen; contrastare i cambiamenti climatici e aumentare la resilienza ai disastri; promuovere un’economia a basse emissioni di carbonio e sostenere l’Unione dell’energia; potenziare il ruolo dell’Unione come attore globale, in particolare per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030; combattere la disoccupazione; lottare contro il terrorismo;

7.

ribadiamo che le «quattro libertà» del mercato unico dell’UE, vale a dire la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone, rappresentano realizzazioni concrete a vantaggio dei cittadini dell’UE e un elemento irrinunciabile del progetto politico europeo; esse costituiscono un insieme inscindibile di diritti che non possono essere considerati separatamente gli uni dagli altri a meno di non offuscare dei valori su cui l’UE basa la sua stessa esistenza; esprimiamo pertanto la preoccupazione per i tentativi di limitarne l’applicazione, soprattutto in materia di libertà di circolazione delle persone, da parte di alcuni Stati membri;

8.

riaffermiamo tuttavia che il «mercato unico» deve garantire anche il progresso sociale e che le regole delle principali libertà economiche e della concorrenza non devono prevalere sui diritti fondamentali, a partire dalla lotta alla discriminazione, alla povertà, alla disoccupazione;

9.

riteniamo che le celebrazioni del trattato di Roma debbano costituire l’occasione per realizzare la partecipazione diretta, esprimere il pensiero critico e l’interesse attivo dei cittadini europei nel plasmare il futuro dell’Unione, con decisioni prese al livello più vicino ai cittadini possibile; reputiamo che un tale processo debba essere partecipativo e rappresentativo, nel senso che in esso tutti i cittadini devono avere pari opportunità di partecipare, contribuire e esprimere la loro adesione all’Unione. Gli enti locali e regionali sono nella posizione ideale per portare avanti questo processo e aiutare a fare dell’Europa dei cittadini una realtà;

10.

crediamo in particolare nell’importanza di avere un quadro esatto delle aspirazioni e delle speranze dei cittadini nei confronti dell’UE, da un lato, e delle loro preoccupazioni e frustrazioni, dall’altro; accogliamo dunque con favore la relazione 2017 sulla cittadinanza dell’Unione, che si basa sulle informazioni fornite dai cittadini in una serie di sondaggi e in una consultazione pubblica;

11.

sottolineamo pertanto che l’UE:

deve essere capace di far fronte all’impatto squilibrato della globalizzazione sulle vite dei cittadini europei rafforzando i principi di un’Europa fondata sulla giustizia sociale, su un’economia forte e sulla solidarietà,

dovrebbe essere messa in grado dagli Stati membri, di concerto con gli enti locali e regionali, di agire quando la società e i cittadini si trovano ad affrontare sfide di rilievo, mediante idonei strumenti di governance e risorse finanziarie adeguate,

deve garantire un approccio decentrato nella propria comunicazione, informando sulle sue politiche e sui suoi processi in maniera accessibile e tale da fare emergere chiaramente la rilevanza delle decisioni prese a livello UE per le realtà locali dei diversi territori dell’UE; in tal senso il ruolo dei centri d’informazione Europe Direct e di altre reti d’informazione che collegano regioni e enti locali risulta essenziale,

deve avere una ripartizione delle competenze politiche più chiara e più trasparente, garantire che le sue istituzioni rendano conto del loro operato e che i suoi processi decisionali siano aperti ai cittadini, cosa che può comportare la necessità di ulteriori riforme dei Trattati,

dovrebbe valutare riforme istituzionali che accrescano il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, allo scopo di tener conto del loro ruolo legislativo nell’attuazione del principio di sussidiarietà e nel garantire la governance democratica esercitata dal basso in un’Europa dei cittadini, dei territori, delle regioni e degli enti locali;

12.

al fine di preparare il nostro contributo alle prossime discussioni politiche sul futuro della nostra Unione, ci impegniamo a:

avviare un ampio processo di dialoghi dei cittadini per ascoltare direttamente le opinioni, le proposte e le preoccupazioni della base in tutta Europa. Questo processo sarà accompagnato da consultazioni politiche cui prenderanno parte le associazioni europee e nazionali degli enti locali e regionali e altre parti interessate in tutti gli Stati membri con l’obiettivo di elaborare risposte innovative e concrete alle sfide che ci attendono,

condividere i risultati di questi processi paralleli con le altre istituzioni dell’UE al fine di contribuire a una futura Convenzione che prepari le modifiche ai Trattati necessarie per il futuro dell’Unione europea,

aumentare il nostro impegno per promuovere i diritti connessi alla cittadinanza europea e i nostri valori comuni, insieme con la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’Unione,

studiare le possibilità di potenziare ulteriormente il nostro dialogo con le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo,

approfondire il dialogo e il confronto con le istituzioni comunitarie e in particolare il Parlamento europeo prendendo spunto da iniziative come «Migliorare il funzionamento dell’Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona» oppure «Possibile evoluzione e adeguamento dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione europea» nell’ottica di proporre un’evoluzione ancora più` attiva e più efficace del Comitato europeo delle regioni nella fase di produzione legislativa comunitaria;

13.

ribadiamo l’importanza di garantire i diritti dei giovani in tutta Europa. Un’Unione europea più accessibile promuoverà un dialogo aperto tra i popoli e le persone di tutte le generazioni. Per quanto riguarda i principi fondanti della pace e della prosperità, un’Unione attenta e reattiva parlerà alle aspirazioni dei giovani.

14.

diamo mandato al nostro presidente di trasmettere la presente risoluzione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, ai parlamenti e ai governi nazionali, regionali e locali .

Bruxelles, 9 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


PARERI

Comitato delle regioni

121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017

30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/7


Parere del Comitato europeo delle regioni — Far fronte alla carenza d’investimenti: come affrontare le sfide?

(2017/C 207/03)

Relatore:

Markku Markkula (FI/PPE), consigliere comunale di Espoo

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

L’attuale carenza di investimenti nelle città e nelle regioni d’Europa

1.

rileva che gli investimenti in Europa sono diminuiti complessivamente del 15 % a causa della crisi economica e finanziaria ma anche, per quanto riguarda gli investimenti pubblici, a causa dei vincoli imposti dai meccanismi di regolamentazione di bilancio a livello europeo e nazionale, e che il livello degli investimenti totali nell’UE, in termini nominali, rimane al di sotto dei livelli precedenti la crisi: nel 2015 era inferiore di quasi 60 miliardi di euro a quello del 2008 (1); ritiene che, oltre al calo degli investimenti in termini assoluti, l’Unione europea soffra di un deficit di competitività dovuto a infrastrutture senescenti e a investimenti insufficienti nella transizione digitale ed ecologica e nell’innovazione;

2.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono responsabili di oltre la metà degli investimenti pubblici nell’UE e che i loro investimenti in settori quali le infrastrutture, l’energia, i trasporti pubblici, l’istruzione, la sanità e molti altri hanno un incidenza diretta sulle economie locali, sul dinamismo delle imprese e sulla vita e il benessere dei cittadini europei;

3.

condivide la richiesta del Parlamento europeo di una maggiore titolarità a livello nazionale, regionale e locale per l’elaborazione e l’attuazione delle strategie per la crescita e l’occupazione, e accoglie con favore il sostegno espresso alla richiesta del CdR di un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre europeo (2);

4.

in tale contesto, sottolinea che la spesa pubblica per gli investimenti è tuttora la metà di quella che era prima della crisi, il che significa che ogni anno nelle regioni e nelle città d’Europa mancano centinaia di milioni di EUR di investimenti;

5.

ricorda un’indagine svolta congiuntamente dal CdR e dall’OCSE nel 2015, in cui il 96 % degli intervistati che rappresentano le città e le regioni ha segnalato carenze nella spesa per investimenti pubblici (3). Questa situazione è stata confermata da una recente indagine del CdR (4), in cui il 75 % degli intervistati a livello regionale e locale afferma di aver constatato una significativa diminuzione del totale degli investimenti nella sua città o regione tra il 2008 e il 2014, e solo un terzo ritiene che la situazione sia in via di miglioramento;

6.

si fa portavoce dell’appello dell’OCSE (5) e dell’FMI ad uno stimolo di bilancio coordinato a livello mondiale alla luce degli attuali margini di manovra limitati della politica monetaria, dei tassi d’interesse estremamente bassi e del fatto che gli sforzi di consolidamento di bilancio degli ultimi anni hanno portato ad una riduzione del rapporto debito/PIL in numerosi paesi e offrono un margine di manovra più ampio. Per riuscire a stimolare di nuovo l’attività, l’incremento della spesa pubblica dovrebbe essere correttamente calibrato, e soprattutto attentamente mirato su priorità di investimento in grado di favorire la crescita, come la ricerca e sviluppo, la formazione dei lavoratori dipendenti o le infrastrutture verdi;

7.

sottolinea che il potenziale degli investimenti strategici nelle città e nelle regioni è molto più elevato rispetto a quanto indicavano le tendenze generali di prima della crisi, non da ultimo a causa dell’ampio sviluppo delle conoscenze e delle competenze, del calo dei tassi d’interesse e delle potenzialità offerte dalla digitalizzazione, dall’economia collaborativa e da quella circolare nonché per via dei margini disponibili per una migliore partecipazione delle PMI a un contesto imprenditoriale sempre più globale;

8.

ribadisce che questo continuo calo degli investimenti totali è insostenibile e che il basso livello degli investimenti non comporta soltanto un rallentamento della ripresa, ma compromette anche il futuro potenziale di crescita e di innovazione dell’UE, pregiudicando i risultati economici a lungo termine e la creazione di posti di lavoro;

9.

sottolinea che gli investimenti nelle città e regioni d’Europa sono essenziali per stimolare la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro in tutta Europa, nonché sostenere i posti di lavoro esistenti, in difficoltà a causa dell’attuale carenza di investimenti; richiama pertanto alla necessità di adoperarsi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al ritorno ai livelli di investimenti pre-crisi, e di investire nel vero potenziale che fa delle regioni e delle città il volano dell’Europa;

10.

sostiene lo sviluppo a livello globale, europeo e nazionale del «capitale paziente» come parte di un approccio a lungo termine per finanziare le esigenze essenziali che non rispondono alla logica di annualizzazione della spesa pubblica né a quella prevalente dei finanziatori privati, basata sulla «trimestralizzazione». L’attenzione dovrebbe concentrarsi sugli investimenti nelle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici, sulle infrastrutture strategiche, nonché sull’innovazione e sull’accesso alle risorse limitate;

11.

mette in risalto l’importanza di disporre di una visione globale in materia di investimenti sostenibili e intelligenti, che dovrebbero costituire la principale priorità politica per il mandato 2015-2020 (6). Il presente parere — tra gli altri e assieme alla dichiarazione di Bratislava (7) e al Piano d’azione del CdR per gli investimenti — rappresenta un passo fondamentale in tale processo.

Un approccio olistico agli investimenti nelle nostre regioni e città: il ruolo della politica di coesione, del piano di investimenti e di altri strumenti finanziari

12.

accoglie con favore le iniziative della Commissione europea e della Banca europea per gli investimenti (BEI) e l’attenzione fondamentale che attribuiscono al rilancio degli investimenti, e ricorda la proficua cooperazione tra la BEI e il CdR attraverso il loro piano d’azione comune (8);

13.

mette in risalto le azioni promosse dalla Commissione europea e della Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardanti l’implementazione di strumenti finanziari con il coinvolgimento di più regioni, in quanto contribuiscono notevolmente a incrementare la liquidità nei mercati e a generare investimenti;

14.

sottolinea che gli strumenti d’investimento europei possono — soprattutto in termini di preesistente capacità amministrativa — avere un impatto positivo sui fondi pubblici, in particolare nel caso di progetti che generano entrate, ragion per cui tali strumenti dovrebbero orientarsi verso l’uso di prestiti, strumenti finanziari innovativi e appalti pubblici innovativi; tuttavia, sottolinea anche il ruolo delle sovvenzioni in quanto strumento fondamentale col quale le regioni e nelle città finanziano progetti che rispondono ad una situazione di malfunzionamento del mercato o che non generano entrate sufficientemente interessanti per gli investitori privati;

15.

sottolinea l’importanza dei finanziamenti per la coesione, che devono continuare a essere la spina dorsale della politica degli investimenti dell’UE e a rafforzare il partenariato tra le regioni europee in quanto espressione genuina della cooperazione e della solidarietà: il futuro della politica di coesione è fondamentale per il futuro dell’UE. Occorre quindi garantire il ruolo della politica di coesione dell’UE dopo il 2020 (9);

16.

insiste sulla necessità di valutare tutte le forme di finanziamento: il quadro finanziario pluriennale (QFP), la politica di coesione e i fondi SIE, il piano Juncker e il FEIS e altri strumenti finanziari; tutte si ispirano a filosofie diverse ma non per questo antagoniste, e pertanto dovrebbero agire in modo complementare, pur operando in sinergia se e dove necessario;

17.

concorda con il principio della proroga del FEIS (10) in termini sia di durata che di capacità finanziaria, che offre un’opportunità per affinare le procedure esistenti; rileva tuttavia che, per rendere più efficace il FEIS, andrebbero ulteriormente chiarite e rafforzate le sinergie con la politica europea di coesione attraverso i fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE); ritiene che il FEIS non sarà impiegato per rimpiazzare gli esistenti strumenti della politica di coesione dell’UE; chiede che le regioni e gli enti locali siano maggiormente coinvolti nella gestione di questo fondo, in particolare per la costituzione delle piattaforme finanziarie a scala regionale o multiregionale, tenuto conto del loro ruolo propositivo e di programmazione di investimenti a media e lunga durata;

18.

chiede che siano rese pubblicamente disponibili informazioni più dettagliate su progetti finanziati dal FEIS, in particolare, se del caso, evidenziando la loro addizionalità e complementarità. Un maggiore coinvolgimento del CdR nella segnalazione e nel monitoraggio contribuisce al flusso di informazioni tra le regioni e le città; in tal senso, il Comitato sottolinea la necessità di garantire una reale addizionalità dei progetti finanziati attraverso il FEIS, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di fondi provenienti dal bilancio dell’UE, quali il meccanismo per collegare l’Europa e Orizzonte 2020;

19.

chiede che il FEIS non sia finanziato da altri fondi o programmi concorrenti.

Gli ostacoli al pieno sfruttamento del potenziale d’investimento delle regioni e delle città dell’UE

20.

rileva che affrontare gli ostacoli agli investimenti comporta profonde riforme a tutti i livelli di governo, volte a eliminare gli ostacoli amministrativi, normativi e di altra natura che scoraggiano gli investitori, al fine di migliorare il contesto degli investimenti;

21.

ricorda che gli investimenti a livello locale e regionale riguardano vari settori trasversali quali le infrastrutture, i trasporti, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, l’ambiente, la sanità, i servizi sociali, nonché altre forme di capitale sociale e umano, indispensabili per accrescere l’impatto a lungo termine degli investimenti strategici;

22.

osserva che gli enti locali e regionali possono avere una funzione di catalizzatori, riunendo diversi soggetti pubblici e privati per realizzare progetti di investimento, in particolare nel caso di progetti di grandi dimensioni o di partenariati pubblico-privati; considera tuttavia necessario promuovere ulteriormente le connessioni transfrontaliere e la cooperazione multilivello attraverso la promozione attiva degli investimenti interregionali per accelerare il mercato unico paneuropeo in particolare attraverso lo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali, continuando nel contempo ad affrontare le difficoltà di natura normativa e amministrativa, attraverso il programma Legiferare meglio della Commissione, in modo da garantire che gli obiettivi strategici siano raggiunti nel modo più efficace e meno oneroso possibile;

23.

sottolinea l’importanza delle strategie regionali di specializzazione intelligente come veicoli per la co-creazione di partenariati europei per l’apprendimento comparativo e l’organizzazione di progetti di investimento multilaterali e multidimensionali di alta qualità; in tale contesto, sottolinea che la riduzione degli ostacoli agli investimenti può andare di pari passo con l’attuazione in tutta l’UE di strategie di innovazione regionale basate sulla specializzazione intelligente (RIS3), che può costituire un utile strumento per incentrare il sostegno delle politiche e gli investimenti sulle priorità e le sfide chiave e così stimolare gli investimenti privati.

Gli ostacoli connessi al territorio: pesanti oneri normativi

24.

rileva che una parte significativa degli ostacoli agli investimenti evidenziati nell’ambito del semestre europeo è «legata al territorio», nel senso che è pertinente alle funzioni degli enti locali e regionali in materia di investimenti, oppure che i suddetti enti hanno il potenziale per contribuire a ridurre o eliminare tali ostacoli;

25.

gli attuali ostacoli agli investimenti, pertanto, possono spesso avere origine, ma conseguentemente anche trovare soluzione, a livello locale e regionale e nell’ambito della cooperazione transnazionale;

26.

sottolinea, tuttavia, l’esistenza di una grande diversità tra gli Stati membri per quanto riguarda i modelli di investimento e le barriere agli investimenti, e induce pertanto a concludere che non esiste un’unica soluzione valida per tutti;

27.

osserva che ciò è dovuto principalmente ai diversi ruoli degli enti regionali e locali in materia di investimenti: in primo luogo, le città e le regioni sono investitori, in quanto sono responsabili di oltre la metà (54 %) degli investimenti pubblici dell’UE. Detti investimenti sono realizzati in settori e funzioni diversi e complementari: capitale umano, competenze, istruzione, assistenza sanitaria e molti altri. Le città e le regioni sono, quindi, prestatori e facilitatori di servizi. Gli enti locali e regionali sono anche pianificatori, dal momento che indirizzano le strategie di sviluppo, e pianificando in anticipo possono incentrare il sostegno politico e gli investimenti sulle priorità e le sfide chiave e, stimolando così gli investimenti. Le città e le regioni sono catalizzatori e regolatori del cambiamento, per esempio per quanto riguarda la pianificazione territoriale e le licenze edilizie. Infine, sono partner d’investimento che riuniscono diversi soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei progetti di investimento (11);

28.

accoglie con favore l’attenzione della Commissione europea sull’individuazione di tali ostacoli e sfide per gli investimenti nell’ambito del semestre europeo, dall’analisi annuale della crescita (AAC) con il suo elenco di sfide in materia di investimenti, alle relazioni per paese e alle raccomandazioni specifiche per paese; tuttavia, nell’ottica di contribuire a un approccio alla spesa pubblica a livello europeo più qualitativo, sostiene la proposta secondo la quale, nell’ambito del semestre europeo, le raccomandazioni specifiche per paese dovrebbero contenere anche obiettivi minimi in termini di investimenti pubblici, in particolare rispetto alle spese correnti (12);

29.

in tale contesto, rilancia il suo invito alla Commissione europea a pubblicare un Libro bianco che definisca una tipologia a livello di UE per la qualità degli investimenti pubblici nella contabilità della spesa pubblica in funzione dei loro effetti a lungo termine (13);

30.

richiama altresì la propria proposta (14) alla Commissione europea di approvare ufficialmente la raccomandazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che stabilisce una serie di principi per gli investimenti pubblici (15) (marzo 2014); si rallegra del fatto che in tutti gli ambiti di azione politica (coordinamento degli investimenti pubblici, sviluppo delle capacità, definizione delle condizioni quadro), detta raccomandazione riconosce il ruolo importante e crescente degli enti regionali e locali nella pianificazione e nell’attuazione degli investimenti pubblici;

31.

sottolinea che delle 178 questioni connesse al territorio sollevate nelle relazioni per paese 2016 e riguardanti tutti i paesi e i settori di intervento, quasi il 60 %, si riferivano agli ostacoli agli investimenti, costituiti principalmente da gravosi regolamenti orizzontali e settoriali, dalla qualità insufficiente della pubblica amministrazione, da ostacoli specifici nel mercato del lavoro, nonché dal mercato dei finanziamenti per le piccole e medie imprese (16);

32.

segnala che secondo la recente indagine svolta dal CdR tra gli enti locali e regionali circa 9 partecipanti su 10 ritengono che le norme gravose che interessano gli investimenti e il contesto imprenditoriale, il mercato del lavoro, il commercio al dettaglio e altri settori, nonché le procedure amministrative costose/lunghe/complesse per avviare, estendere o chiudere un’attività e l’eccessiva lentezza e complessità delle procedure giudiziarie costituiscano ostacoli agli investimenti;

33.

raccomanda che l’individuazione delle sfide in materia di investimenti rappresenti tuttora un elemento chiave del semestre europeo, compresi gli aggiornamenti annuali degli ostacoli agli investimenti negli Stati membri, presentati parallelamente all’analisi annuale della crescita per la prima volta nel novembre 2015;

34.

chiede un più forte coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre europeo per affrontare efficacemente queste sfide riguardanti gli investimenti; invita il Parlamento europeo a coinvolgere il CdR in questo processo attraverso la sua partecipazione attiva agli incontri interparlamentari sul semestre europeo.

Mancanza di capacità amministrativa a livello locale e regionale

35.

ricorda la necessità di procedere a un’ulteriore semplificazione dei fondi dell’UE a gestione concorrente, in particolare per quanto riguarda l’uso di strumenti finanziari, e mette in rilievo l’importanza di aumentare la capacità amministrativa e le competenze istituzionali delle autorità pubbliche, colmando il divario di investimenti dell’UE;

36.

osserva che i partecipanti all’indagine del CdR sugli ostacoli agli investimenti (17), la maggior parte dei quali rappresentava di enti locali o regionali, hanno segnalato la capacità amministrativa di tali enti come una fonte di difficoltà per gli investimenti nella loro città o regione. Infatti, il 71 % considera la capacità di impegnarsi in partenariati pubblico-privati (PPP) un problema o un problema rilevante per gli investimenti, mentre il 70 % ritiene che rappresenti una difficoltà o una grave difficoltà sul piano della gestione degli appalti pubblici, in particolare per le procedure più complesse (18);

37.

ricorda che la mancanza di capacità amministrativa non è limitata a un numero esiguo di Stati membri e regioni meno sviluppati dell’UE, dal momento che nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2016 a 20 dei 28 Stati membri sono state rivolte raccomandazioni volte a migliorare la qualità della pubblica amministrazione, anche a livello subnazionale (19);

38.

esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a ridurre gli oneri amministrativi, nonché a lanciare nuove iniziative e a rafforzare quelle già esistenti al fine di migliorare le conoscenze, abilità e competenze necessarie per i processi dei partenariati pubblico-privati e l’efficienza amministrativa, in particolare quella degli enti locali e regionali, soprattutto alla luce dei molteplici ruoli che essi svolgono per quanto riguarda gli investimenti (pianificatori, investitori, partner d’investimento, autorità di regolamentazione, prestatore e promotore/facilitatore);

39.

sottolinea che gli investimenti strategici in contesti globali complessi richiedono nuovi tipi di capacità amministrative e gestionali per migliorare il futuro sviluppo dei modelli aziendali e la creazione del valore, coinvolgendo le organizzazioni con o senza scopo di lucro negli ecosistemi di creazione del valore a livello locale e regionale;

40.

rileva che strumenti efficaci per rafforzare l’efficienza amministrativa comprendono lo sviluppo delle competenze attraverso gli scambi, le missioni di esperti, le visite di studio e i seminari tra gli enti locali e regionali da pari a pari; fa riferimento, in tal senso, anche al modello utilizzato dallo strumento «Taiex Regio Peer 2 Peer» (20), che merita di essere riprodotto e ampliato;

41.

sottolinea la difficoltà di far uso degli strumenti finanziari per quanto riguarda la capacità amministrativa degli enti locali e regionali, come evidenzia l’indagine del CdR (21); plaude, a tal proposito, alla creazione della piattaforma Fi-Compass (22), nonché degli strumenti finanziari «standardizzati» della Commissione (23), entrambe iniziative valide in particolare per gli enti locali e regionali che hanno maggiori difficoltà sul piano della capacità amministrativa; incoraggia gli enti locali e regionali a utilizzare questi strumenti per mobilitare ulteriori risorse pubbliche e private per i loro progetti di investimento; sottolinea la propria disponibilità a collaborare con la Commissione europea al fine di agevolare e promuovere questa iniziativa.

Mancanza di consapevolezza per quanto concerne i fondi e le opportunità di finanziamento e di investimento

42.

sottolinea che gli enti locali e regionali, pur avendo un ruolo cruciale da svolgere nella corretta attuazione del FEIS, non sono molto informati a riguardo. Un’indagine del CdR ha rilevato che solo il 7 % dei partecipanti si considera «bene informato» circa le possibilità di utilizzare il FEIS nella sua città o regione, con un altro 18 % «parzialmente informato», mentre il 35 % ha dichiarato di avere solo informazioni di base e il 39 % si considera «non informato» (24);

43.

sottolinea che tale mancanza di consapevolezza si estende ad altre iniziative connesse con il FEIS: il 73 % dei partecipanti all’indagine ha dichiarato di essere «non informato» circa le possibilità di istituire piattaforme d’investimento per finanziare gli investimenti nella sua città o regione con il sostegno del FEIS, mentre solo il 2 % ha dichiarato di essere «bene informato» circa il portale dei progetti d’investimento europei o il polo europeo di consulenza sugli investimenti (25);

44.

invita la Commissione e la BEI a fare di più per migliorare la conoscenza e la comprensione del FEIS e di altre iniziative come i poli di consulenza degli attori pubblici e privati a livello locale e regionale, in quanto la situazione attuale rischia di compromettere il successo del piano di investimenti;

45.

suggerisce di lavorare con gli enti locali e regionali, il CdR, le sue reti, e le banche di promozione nazionali e regionali e altre istituzioni, al fine di individuare di esempi di progetti riusciti a livello nazionale e regionale e afferma la propria disponibilità a sostenere il potenziale di apprendimento comparativo delle regioni e delle città attraverso lo scambio delle migliori pratiche, in modo da creare una massa critica di beneficiari e autorità di gestione;

46.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione europea volti a sensibilizzare circa le possibilità di finanziamento attraverso le campagne itineranti, negli Stati membri, dedicate agli investimenti;

47.

rileva uno squilibrio nelle strategie di consulenza e di sensibilizzazione, teme che il solo ruolo consultivo delle piattaforme esistenti possa essere insufficiente per individuare e attrarre nuovi progetti nelle regioni che hanno scarsa consapevolezza delle opportunità di investimento;

48.

sottolinea la necessità di evitare che il FEIS aggravi le disparità in termini di coesione all’interno dell’UE, e di impiegare servizi e incentivi per rimediare allo squilibrio geografico, tra cui l’ampliamento della portata degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS, il miglioramento o il decentramento dei servizi di consulenza e delle competenze e un ruolo rafforzato per il centro consultivo europeo, nonché un migliore impiego del portale dei progetti d’investimento europei, teso a colmare il divario tra i promotori di progetti dell’UE alla ricerca di finanziamenti e gli investitori in tutto il mondo alla ricerca di opportunità di investimento.

La governance economica e il quadro di bilancio

49.

sottolinea che, affinché le nostre economie possano attrarre più investimenti e capitali, sono necessari cambiamenti fondamentali del quadro economico e di bilancio, che dovranno andare di pari passo con un maggiore impegno nella rimozione degli ostacoli normativi; benché la governance economica e le regole di bilancio non possano essere considerate un elemento del contesto di investimenti o un ostacolo agli investimenti, esse danno forma al quadro generale, in particolare dal punto di vista degli investimenti pubblici;

50.

è profondamente preoccupato per il fatto che gli investimenti pubblici sono spesso oggetto di tagli in tempi di crisi, dal momento che sono meno visibili e politicamente più facili da ridurre rispetto a molti altri tipi di spesa pubblica, in particolare gli investimenti fondamentali nel capitale umano, nella sanità e nell’istruzione che offrono rendimenti elevati a lungo termine; sottolinea pertanto che la crescita sostenibile e il benessere futuri dipendono in particolare dal miglioramento del contesto economico per le start-up e le imprese in crescita, dalla capacità di attrarre investimenti privati e dal mantenimento di investimenti pubblici a lungo termine, che devono essere preservati anche in tempi di risanamento dei bilanci;

51.

osserva che, sebbene il CdR sostenga un approccio alla politica di bilancio forte e basato sulle regole, potrebbe essere difficile rinnovare gli investimenti pubblici entro i limiti delle regole di bilancio vigenti, e sottolinea pertanto la necessità di studiare un approccio più favorevole agli investimenti, in particolare — ma non esclusivamente — ai PPP, che garantisca una piena applicazione delle norme di bilancio, e nel contempo punti a massimizzare le opportunità di investimento nelle regioni e nelle città d’Europa;

52.

una buona soluzione andrebbe cercata nell’ambito dell’attuale quadro di bilancio, in particolare nel freno all’indebitamento in caso di deficit strutturale che superi l’obiettivo a medio termine (OMT) contenuto nel Patto di stabilità e crescita e nel patto di bilancio. Al fine di garantire un margine sufficiente per investire nel rispetto delle regole di bilancio è necessario stabilire un disavanzo reale fisso per gli investimenti pubblici per gli enti locali e regionali, che non sarà conteggiato nel deficit strutturale da valutare rispetto all’OMT;

53.

ricorda, in tale contesto, la sua opposizione alla sospensione dei fondi SIE come diretta conseguenza della condizionalità macroeconomica nell’ambito del patto di stabilità e crescita, dal momento che ciò avrebbe effetti negativi sull’attuazione dei progetti cofinanziati dall’UE, e, in senso più ampio, peggiorerebbe la situazione degli investimenti negli Stati membri e regioni interessati;

54.

ribadisce la richiesta di non prendere in considerazione le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali per il cofinanziamento dei fondi SIE e della BEI tra le spese strutturali definite nel patto di stabilità e crescita, dal momento che tali investimenti sono per definizione di interesse generale europeo e hanno un provato effetto leva quando si tratta di promuovere la crescita economica.

Alla ricerca di soluzioni: incrementare il potenziale per gli investimenti locali e regionali

55.

ricorda che per il CdR è assolutamente prioritario rilanciare l’economia dell’UE con un approccio dal basso verso l’alto, che stimoli investimenti mirati sulla base delle esigenze locali, tragga insegnamenti dalle migliori pratiche a livello locale e promuova un nuovo spirito imprenditoriale; sottolinea altresì la necessità creare un’Europa innovativa, imprenditoriale e incentrata sui cittadini;

56.

sottolinea il proprio impegno a sostenere le città e le regioni affinché possano svolgere meglio tutte le loro funzioni: agevolando le pratiche tra pari che mettano insieme le conoscenze pratiche e stimolando gli incontri per incrementare i partenariati europei per creare le necessarie capacità di co-creazione di progetti complessi e di elevata qualità avvalendosi degli strumenti finanziari dei fondi SIE e del FEIS, tra gli altri;

57.

sottolinea l’importanza dei dati relativi ai progetti di investimento attualmente esistenti a livello locale, che sono al momento poco sviluppati ma di grande valore aggiunto per tutti i livelli di governo; propone, pertanto, l’istituzione di un quadro di valutazione europeo per gli investimenti locali e regionali e invita i suoi membri a condividere progetti, testimonianze e preoccupazioni, al fine di creare questa banca dati;

58.

mette in risalto la necessità che l’UE continui a lavorare per eliminare l’eccessiva burocrazia, al fine di rendere il clima degli investimenti più accessibile alle nuove imprese, ma anche a quelle già esistenti; sottolinea che, sebbene le città e le regioni possono fare molto al loro livello per alleggerire gli oneri normativi, le loro azioni devono essere integrate da iniziative ai livelli nazionale ed europeo;

59.

ribadisce che gli investimenti non devono riguardano solo i trasporti e altre infrastrutture, ma anche il capitale umano, le competenze, l’istruzione, la ricerca e l’innovazione, le reti energetiche intelligenti, l’edilizia abitativa, le infrastrutture sociali e sanitarie e il sostegno all’avvio e all’espansione di nuove imprese innovative e dinamiche;

60.

ricorda che i piani d’investimento dovrebbero mirare a creare un’economia più rispettosa dell’ambiente, più intelligente, più inclusiva e più equilibrata sul piano territoriale affinché l’UE possa rimanere competitiva sulla scena mondiale;

61.

è impegnato a cercare soluzioni con il settore privato per incrementare gli investimenti nelle città e nelle regioni, che è anche il messaggio centrale della Dichiarazione di Bratislava Investire e collegare, adottata dal CdR l’8 luglio 2016 (26).

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Cfr. Eurostat, codice dataset: tec00011 Gross fixed capital formation (investments) («Investimenti fissi lordi») e teina210, General government fixed investment («Investimenti fissi pubblici generali»).

(2)  Progetto di risoluzione del Parlamento europeo, del 26 ottobre 2016, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2016 [2016/2101(INI)]: «6. [Il PE] sostiene pienamente gli sforzi compiuti per garantire una maggiore titolarità nazionale nella formulazione e nell’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese come processo di riforma continuo; ritiene che, al fine di aumentare la titolarità nazionale e promuovere l’efficace attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, e poiché le autorità locali e regionali devono attuare più della metà delle raccomandazioni specifiche per paese, queste ultime dovrebbero essere chiaramente enunciate in base a priorità strutturate e ben definite a livello europeo, con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e delle autorità locali e regionali ove opportuno; ribadisce che, alla luce della ripartizione dei poteri e delle competenze nei diversi Stati membri, l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese potrebbe migliorare con la partecipazione attiva delle autorità locali e regionali e, a tal fine, sostiene la proposta di un codice di condotta per il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nel semestre europeo, come proposto dal Comitato delle regioni; chiede agli Stati membri di garantire un adeguato controllo democratico dei programmi nazionali di riforma nei rispettivi parlamenti nazionali

(3)  CdR, Risultati della consultazione CdR-OCSE delle amministrazioni subnazionali sul tema Pianificazione e investimenti in materia di infrastrutture a tutti i livelli di governo: difficoltà, esperienze e possibili soluzioni, marzo 2016. Disponibile online (in lingua inglese) qui.

(4)  CdR, Risultati del sondaggio online del CdR sul tema Gli ostacoli agli investimenti a livello locale e regionale. Settembre 2016. Disponibile online (in lingua inglese) qui.

(5)  Cfr. Global Economic Outlook (Prospettive economiche globali) pubblicate dall’OCSE il 28 novembre 2016: https://www.oecd.org/fr/eco/perspectives-economiques.htm.

(6)  CdR, Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2015-2020, ottobre 2015, disponibile online qui.

(7)  CdR, Un nuovo inizio per l’Europa — Le regioni e le città varano un piano di investimenti per un’UE incentrata sui cittadini (http://cor.europa.eu/it/news/Pages/Regions-and-cities-launch-investment-plan-for-a-citizen-centred-EU.aspx) e dichiarazione di Bratislava del CdR Investire e collegare, luglio 2016, disponibile online qui.

(8)  CdR, Più cooperazione tra la BEI e il Comitato delle regioni per favorire la ripresa economica dell’Europa, settembre 2015, comunicato stampa disponibile qui.

(9)  Progetto di parere sul tema Il futuro della politica di coesione dopo il 2020 — Per una politica europea di coesione forte ed efficace dopo il 2020, relatore: Michael Schneider (DE/PPE).

(10)  Per la posizione del CdR in merito alla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti, cfr. il progetto di parere FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) 2.0, relatore: Wim van de Donk (NL/PPE).

(11)  I molteplici ruoli degli enti regionali e locali per quanto riguarda gli investimenti pubblici e privati sono analizzati più nel dettaglio in uno studio commissionato dal CdR. Cfr. in particolare Metis GmbH, Gli ostacoli agli investimenti a livello locale e regionale, studio commissionato dal CdR, 2016 (capitolo 4). Disponibile online (in lingua inglese) qui.

(12)  La proposta si riallaccia alle raccomandazioni formulate nel novembre 2012 dal Parlamento europeo nella sua relazione sul Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi [1] , Relazione di Danuta Jazłowiecka (PL/PPE): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0419&language=IT.

(13)  Parere del CESE sul tema Promuovere la qualità della spesa pubblica in ambiti oggetto d’intervento dell’UE (CdR 4885/2014 — relatrice: Catiuscia Marini (IT/PSE), 3 dicembre 2014).

(14)  Ibidem.

(15)  http://www.oecd.org/gov/regional-policy/oecd-principles-on-effective-public-investment.htm.

(16)  CdR, Analisi territoriale delle relazioni per paese e della relativa comunicazione, relazione del comitato direttivo della Piattaforma di monitoraggio Europa 2020. Maggio 2016 Disponibile online (in lingua inglese) qui.

(17)  Cfr. la nota 4.

(18)  Cfr. la nota 4.

(19)  Cfr. la nota 16..

(20)  Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/taiex-regio-peer-2-peer

(21)  Due terzi degli intervistati hanno affermato che l’uso di strumenti finanziari innovativi, compresi gli strumenti finanziari, ha costituito un problema o un problema rilevante per gli investimenti nella loro città o regione. CdR, Risultati del sondaggio online del CdR sul tema Gli ostacoli agli investimenti a livello locale e regionale. Settembre 2016. Disponibile online (in lingua inglese) qui.

(22)  Maggiori informazioni sulla piattaforma Fi-Compass sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.fi-compass.eu/

(23)  Maggiori informazioni sui prodotti standardizzati sono disponibili cliccando su EC Regulatory Guidance al seguente indirizzo: https://www.fi-compass.eu/

(24)  Cfr. la nota 4.

(25)  Cfr. la nota 4.

(26)  Cfr. la nota 7.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/15


Parere del Comitato europeo delle regioni — Capacità di bilancio e stabilizzatori automatici nell’Unione economica e monetaria

(2017/C 207/04)

Relatore:

Carl Fredrik Graf (SE/PPE), consigliere comunale di Halmstad

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

II.   INTRODUZIONE

1.

fa notare che l’euro era inteso come una tutela contro le fluttuazioni dei tassi di cambio e che è stato concepito come uno strumento volto ad assicurare una maggiore crescita a lungo termine. Tuttavia, la sua introduzione ha determinato l’impossibilità di ricorrere ad opzioni politiche per far fronte agli shock asimmetrici, tra le quali la svalutazione del tasso di cambio;

2.

deplora le carenze riscontrate nell’Unione economica e monetaria (UEM) sin dalla sua creazione con il trattato di Maastricht, che ha attribuito all’Unione europea le competenze in materia di politica monetaria mentre la politica di bilancio è rimasta di competenza degli Stati membri ed è disciplinata unicamente da disposizioni che prevedono un coordinamento relativamente limitato delle politiche nazionali;

3.

osserva che la vulnerabilità dell’UEM è emersa durante la crisi economica e finanziaria mondiale, quando gli squilibri insostenibili determinati da livelli di debito pubblico e privato eccessivamente elevati sono sfociati in una crisi del debito sovrano, in cui i costi dell’indebitamento pubblico sono cresciuti in maniera drammatica in alcuni Stati membri, mettendo a repentaglio, in assenza di un solido sostegno di bilancio, la stessa esistenza della zona euro;

4.

prende atto dei risultati conseguiti sin dall’insorgere della crisi in termini di riduzione dei rischi e dell’importante numero di misure adottate dalle istituzioni dell’UE per migliorare il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali;

5.

osserva che, nonostante tali sforzi e il ritorno a tassi di crescita positivi in diverse regioni dell’UE, dovuto perlopiù a fattori esogeni, il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali di per sé non ha aumentato la capacità nazionale di assorbire gli shock economici né ha impedito l’emergere di un deficit di investimenti e l’aumento delle diseguaglianze nell’UEM (1), e che le politiche si sono rivelate insufficienti per avviare riforme strutturali sostenibili, socialmente equilibrate e atte a favorire la crescita;

6.

osserva che, sin dall’inizio della crisi, la Banca centrale europea (BCE) si è impegnata a favore della stabilizzazione del ciclo economico. Il presidente della BCE ha invocato delle istituzioni integrate e una politica di bilancio più forte e proattiva a livello della zona euro, e ha invitato gli Stati membri appartenenti a tale zona ad attuare riforme strutturali. Pur avvertendo che la politica monetaria da sola non può stimolare l’economia, sottolinea che gli attuali bassi tassi d’interesse sono propizi ai prestiti e agli investimenti. Le riforme strutturali fondamentali nonché la titolarità delle stesse al livello più vicino ai cittadini e la responsabilità di bilancio costituiscono gli elementi di base per tornare a una crescita sostenibile a lungo termine;

7.

osserva che, nella relazione dei cinque Presidenti intitolata «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», si sottolinea la necessità di disporre di una capacità di assorbimento degli shock a livello di zona euro che integri gli stabilizzatori automatici a livello nazionale, se e laddove necessario;

8.

sottolinea che, per ripristinare la fiducia, l’euro deve mantenere la sua promessa di stabilità, convergenza, crescita e occupazione. La capacità di bilancio potrebbe contribuire a conseguire questi obiettivi; La solidarietà è strettamente connessa alla responsabilità, dalla quale essa dipende, il che significa che un sostegno finanziario supplementare a livello di zona euro dovrebbe essere concesso soltanto se vi è la costante garanzia sia di una responsabilità di bilancio che di riforme strutturali;

9.

ribadisce che in tutte le decisioni relative allo sviluppo della UEM, come l’introduzione di una capacità di bilancio e di stabilizzatori automatici, il ruolo degli enti locali e regionali nel creare le condizioni per una crescita sostenibile dovrebbe essere pienamente riconosciuto ed anzi, ogniqualvolta ciò sia possibile, reso ancora più incisivo, in particolare nell’attuazione delle politiche economiche e sociali, nella realizzazione delle riforme strutturali e nella creazione di un clima favorevole alle imprese che agevoli la creazione di posti di lavoro e la promozione degli investimenti.

III.   PRINCIPI GENERALI

10.

ribadisce che la piena realizzazione dell’Unione bancaria costituisce, a breve termine, lo strumento più efficace per prevenire le crisi del sistema finanziario e ridurre al minimo gli effetti negativi degli shock economici (2);

11.

reputa che l’Unione bancaria dia ulteriore credibilità al principio della BCE secondo cui le esigenze di finanziamento dei sistemi bancari nazionali devono essere disgiunte dai bilanci pubblici degli Stati membri e una crisi bancaria in uno Stato membro non deve tradursi in una crisi bancaria in tutta l’UE;

12.

ritiene che gli enti locali e regionali nonché le parti economiche e sociali debbano essere integrati e coinvolti nel dibattito sull’introduzione di nuovi strumenti, quali gli stabilizzatori automatici, destinati ad attenuare gli effetti degli shock asimmetrici;

13.

considera che la dimensione sociale dell’UEM debba essere sviluppata dando seguito agli indicatori relativi ai progressi compiuti nei singoli paesi e nelle singole regioni, prestando particolare attenzione alle politiche attive per il mercato del lavoro e agli indicatori sociali strutturali. Le parti sociali, a livello regionale, nazionale e dell’UE, devono essere coinvolte nelle misure di follow-up relative a questi indicatori;

14.

prende atto della convinzione che una capacità di bilancio sia necessaria per permettere all’UEM di disporre di un meccanismo temporaneo di assorbimento degli shock (3). Un’eventuale capacità di bilancio, peraltro, non dovrebbe sovrapporsi agli strumenti della politica di coesione bensì integrarli;

15.

ritiene tuttavia che una capacità di bilancio a livello UE debba essere configurata in modo tale da non presentare il rischio intrinseco di trasferimenti permanenti, che pregiudicherebbe gli incentivi ad adottare e attuare politiche economiche e sociali solide a livello nazionale o regionale o a far fronte alle carenze strutturali nazionali o regionali. Pertanto, al fine di evitare il rischio morale, tale capacità andrebbe vincolata più strettamente al rispetto del quadro complessivo di governance dell’UE e ai progressi in materia di convergenza;

16.

chiede che gli Stati membri siano tenuti a dar prova di una politica economica responsabile per avere accesso agli strumenti europei volti a stabilizzare l’economia. L’applicazione di tali strumenti dovrebbe andare di pari passo con una piena attuazione delle riforme strutturali, al fine di accrescere la convergenza, il coordinamento e l’integrazione, e gli aiuti non dovrebbero in alcun caso tradursi in flussi permanenti e unidirezionali tra paesi (4). Gli aiuti devono essere definiti a livello UE ed essere temporanei e corredati di un preciso calendario delle scadenze;

17.

evidenzia che il patto di stabilità e crescita deve essere rispettato, come indicato nella comunicazione della Commissione del gennaio 2015 sul ricorso alla flessibilità nel quadro del patto di stabilità e crescita, e sottolinea l’importanza che ciascuno Stato membro attui politiche economiche solide e abbia finanze pubbliche stabili, in quanto prerequisiti per effettuare i necessari investimenti pubblici a breve e a lungo termine;

18.

reputa inoltre che, al fine di garantire un margine sufficiente per investire nel rispetto delle regole di bilancio, l’obiettivo a medio termine (OMT) di freno all’indebitamento in caso di deficit strutturale dovrebbe essere integrato calcolando un disavanzo reale fisso per gli investimenti pubblici per gli enti locali e regionali;

19.

ribadisce il suo invito ad accrescere la convergenza economica e sociale e a rafforzare la buona governance, visto che sono fondamentali per evitare trasferimenti permanenti e il rischio morale, e sottolinea la necessità di una maggiore convergenza;

20.

al tempo stesso, pone l’accento sul fatto che le disparità sociali, economiche e territoriali, sia tra gli Stati membri che all’interno di essi, possono essere ridotte solamente mediante un approccio dotato di una dimensione territoriale. Il concetto di responsabilità di bilancio non deve ridursi all’applicazione centralizzata di regole comuni. Difatti, più la spesa pubblica viene decentrata e localizzata, più numerosi sono gli incentivi e le condizioni favorevoli alla responsabilità di bilancio, alle riforme e all’attrattiva degli investimenti;

21.

osserva che, per combattere le disuguaglianze sociali, stimolare la crescita e creare posti di lavoro nonché migliorare la competitività e la coesione all’interno dell’UEM e dell’UE, è necessario affrontare le disparità regionali; e sottolinea inoltre il ruolo cruciale che gli enti regionali e locali svolgono in qualità di datori di lavoro, investitori, prestatori e facilitatori di servizi, pianificatori, catalizzatori e regolatori del cambiamento e partner d’investimento;

22.

fa notare che un grado elevato di titolarità delle riforme strutturali sul campo da parte degli enti locali e regionali interessati è una condizione essenziale per la buona riuscita di tali riforme; richiama l’attenzione sulla dimensione territoriale del semestre europeo, e ribadisce l’invito rivolto alla Commissione e al Parlamento europeo ad adottare un codice di condotta che garantisca la partecipazione strutturata degli enti locali e regionali al semestre europeo, il che costituisce anche un modo di predisporre le riforme strutturali (5);

23.

invita gli Stati membri a realizzare l’unione dei mercati dei capitali, che renderà possibile i flussi di capitale transfrontalieri senza minacciare la stabilità dei diversi paesi e regioni e consentirà alle imprese, e in particolare alle microimprese e alle PMI, di accedere a un’ampia gamma di fonti di finanziamento, contribuendo così ad attutire gli shock economici (6).

IV.   ASPETTI DI BILANCIO

24.

osserva che l’euro è stato introdotto senza il sostegno di alcuna struttura di bilancio destinata a correggere gli squilibri nell’area dell’euro, e che il bilancio dell’UE è in larga misura inadeguato a mobilitare rapidamente i finanziamenti che potrebbero rendersi necessari per stabilizzare i mercati, rifinanziare le banche e far fronte alle crisi delle bilance dei pagamenti;

25.

invita la Commissione a prendere in considerazione, nel definire le future politiche economiche e finanziarie europee, la possibilità di utilizzare indicatori economici che riflettano lo stato di salute delle singole regioni in termini di debito pubblico e il contributo di ciascuna di esse alla crescita del PIL europeo;

26.

sottolinea la necessità di discutere in modo approfondito della struttura e della configurazione della capacità di bilancio e di pervenire a una soluzione che sia in linea con i requisiti di trasparenza e controllo democratico nonché con il principio di «non salvataggio finanziario» (no bail-out) di cui all’articolo 125 del TFUE (7).

V.   CONSIDERAZIONI SULLA CAPACITÀ DI BILANCIO

27.

considera che dovrebbe essere possibile assolvere due funzioni: in primo luogo, si potrebbero incentivare le riforme strutturali negli Stati membri in periodi di congiuntura economica favorevole, al fine di promuovere la convergenza economica e sociale nell’area dell’euro e migliorare la competitività e la resilienza di tale area sul piano economico; in secondo luogo, si potrebbero attenuare le differenze nei cicli economici degli Stati membri della zona euro derivanti da fattori strutturali grazie alla creazione di uno strumento per affrontare gli shock asimmetrici;

28.

osserva che vi è bisogno di progressi significativi in materia di riforme strutturali sostenibili per stimolare la convergenza, la crescita, l’occupazione e la competitività, al fine di prevenire efficacemente gli shock asimmetrici;

29.

esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di una maggiore autonomia di bilancio per gli enti locali e regionali, in quanto strumento per creare titolarità riguardo alle riforme strutturali e garantire una migliore attuazione delle stesse;

30.

sottolinea che occorre valutare con cautela l’idea di un sostegno finanziario da parte dell’UE, diverso dagli attuali strumenti della politica di coesione, per realizzare le riforme strutturali concordate negli Stati membri. Ogni eventuale sostegno aggiuntivo non dovrebbe sovrapporsi agli strumenti esistenti ma piuttosto integrarli;

31.

ritiene che il sostegno finanziario dovrebbe essere subordinato all’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Il programma di sostegno alle riforme strutturali, concepito per fornire assistenza tecnica alle autorità nazionali, dovrebbe poter essere sviluppato ulteriormente come contributo alla funzione di sostegno alle riforme strutturali svolta dalla capacità di bilancio;

32.

reputa che sarebbe opportuno verificare l’efficacia di uno strumento aggiuntivo per promuovere le riforme strutturali che assuma la forma di prestiti destinati a finanziare una strategia di investimento pubblica. Ciò, infatti, potrebbe permettere di individuare un gruppo di fonti di finanziamento e di progetti d’investimento che potrebbero essere utili per sostenere l’attuazione delle riforme necessarie;

33.

sostiene che, indipendentemente dalle misure attuali in materia di convergenza e riforme strutturali sostenibili, non è possibile eliminare del tutto gli shock asimmetrici che incidono sulla stabilità della zona euro nel suo insieme, data la forte integrazione degli Stati membri della zona euro; e sottolinea pertanto la necessità di uno strumento in grado di assicurare un effetto di stabilizzazione immediato nelle situazioni di emergenza;

34.

evidenzia che in alcuni paesi gli enti locali e regionali possono essere più vulnerabili alle conseguenze degli shock asimmetrici, considerato il ruolo importante che svolgono nei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri;

35.

osserva che il meccanismo europeo di stabilità (MES) dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e trasformato in un fondo monetario europeo dotato di adeguate capacità di assumere ed erogare prestiti e di un mandato chiaramente definito, che comprenda il suo eventuale contributo a una capacità di bilancio della zona euro;

36.

reputa che la capacità di bilancio debba essere soggetta a un processo decisionale e a un’attuazione congiunti a livello di UEM, ma debba anche essere aperta, su base volontaria, agli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

VI.   OSSERVAZIONI FINALI

37.

ribadisce la sua richiesta di essere coinvolto nell’elaborazione del Libro bianco sulla transizione dalla prima alla seconda fase della riforma dell’UEM;

38.

sottolinea l’importanza di assicurare che le misure intese ad approfondire l’unione monetaria tengano conto anche delle conseguenze per i paesi non appartenenti alla zona euro;

39.

insiste sulla necessità che tutte le misure relative alla realizzazione dell’UEM siano attuate nel modo più trasparente possibile, nell’interesse della legittimità democratica dell’unione monetaria.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Cfr. l’indagine annuale sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa presentata il 20 dicembre 2016 dalla Commissione europea.

(2)  Parere sul tema Seguito dato alla relazione dei cinque Presidenti: Completare l’Unione economica e monetaria in Europa, relatore: Lindquist, 7 aprile 2016, COR-2015-05112, punto 24.

(3)  Parere di Lindquist, punto 35.

(4)  Parere di Lindquist, punto 33.

(5)  COR-2016-05386-00-00-DT.

(6)  Parere elaborato da Paul Lindquist, punto 30.

(7)  Risoluzione sul tema Un futuro sostenibile per l’Unione economica e monetaria (UEM), punto 21.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/19


Parere del Comitato europeo delle regioni — Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine

(2017/C 207/05)

Relatore:

Michiel Scheffer (NL/ALDE), assessore provinciale del Gelderland

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

rileva che l’integrazione europea si manifesta innanzitutto alle frontiere. L’idea di frontiere aperte e di infrastrutture che colleghino le persone rappresenta il nucleo fondante del progetto europeo. Lo sviluppo delle regioni di frontiera in Europa è determinato in ampia misura dall’esistenza di infrastrutture che consentono i collegamenti tra le città, le imprese e i cittadini su entrambi i versanti di un confine.

La chiusura dei confini indotta dalla recente crisi dei rifugiati pone a numerose regioni lungo le frontiere nuove sfide in relazione al loro sviluppo integrato.

2.

Le regioni frontaliere sono sempre più considerate come regioni funzionali che possono sfruttare il potenziale per la crescita e l’occupazione solo se esistono sufficienti possibilità di connessione tra i due lati della frontiera e la rete europea. L’impatto della migrazione nelle regioni di confine dovrebbe essere valutato in maniera equilibrata, tenendo conto degli interessi dei lavoratori transfrontalieri, dei consumatori, delle PMI e dei turisti.

3.

La cooperazione tra le regioni e gli Stati dovrebbe puntare anche a favorire l’occupazione su entrambi i lati della frontiera. Lo sviluppo di infrastrutture e collegamenti di qualità rappresenta, per gli abitanti delle regioni frontaliere, un incentivo a cercare un lavoro conforme alla loro formazione anche in luoghi più distanti da quello di residenza, consentendo così di accrescere il tasso di occupazione e la corrispondenza tra le qualifiche delle persone e quelle richieste dal mercato del lavoro, nonché di sfruttare meglio il potenziale offerto dal capitale umano. Non si tratta soltanto di accessibilità delle attività economiche, ma anche di raggiungibilità delle strutture di servizio.

4.

Il presente parere concentra l’attenzione sui collegamenti transfrontalieri ferroviari, stradali e, in misura minore, via acqua, limitando l’analisi alle regioni di confine all’interno dell’Europa. Tuttavia, considerando anche il parere in merito alla strategia per l’aviazione (1), il CdR non dimentica l’importanza dei collegamenti, siano essi aerei o marittimi, tra le regioni ultraperiferiche, periferiche e insulari e i territori transfrontalieri limitrofi, e chiede alla Commissione che la futura revisione della TEN-T tenga conto di questa situazione.

5.

Gli anelli mancanti nelle regioni di confine sono parte di un problema più vasto: la mancanza di risorse finanziarie per lo sviluppo delle infrastrutture locali e regionali. Per risolvere le questioni connesse alla mobilità nelle regioni frontaliere occorre pensare in chiave innovativa.

6.

In questi ultimi anni l’Unione europea si è concentrata sull’offerta di soluzioni centralizzate nell’ambito del progetto su grande scala della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), in particolare tramite il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), ma anche tramite il programma Orizzonte 2020. Sono invece relativamente scarse le risorse disponibili per strumenti decentrati come il programma Interreg per la creazione di collegamenti mancanti su piccola scala nelle aree europee di confine, mentre sono proprio i programmi di questo tipo a prendere meglio in considerazione le esigenze locali dei territori transfrontalieri interessati.

7.

Il meccanismo per collegare l’Europa (CEF) relativo al settennio 2014-2020 ha già finanziato numerosi progetti di significativo interesse per la mobilità nell’Unione e le relative risorse risultano per la maggior parte già assegnate. Sarebbe quindi importante rinnovare l’impegno economico del CEF, incrementandolo finanziariamente, anche favorendo azioni per l’implementazione della rete globale («comprehensive network») e del sistema delle connessioni alla rete TEN-T nell’ambito dei territori di frontiera.

8.

Un compito fondamentale è quindi quello di individuare e fornire sostegno finanziario per la creazione, il potenziamento o la riapertura di collegamenti transfrontalieri di trasporto, orientandosi verso una maggiore uniformità di trattamento degli Stati rispetto alle modalità di cofinanziamento. Un ruolo importante per il finanziamento delle opere spetta comunque agli Stati membri.

9.

La rete TEN-T è cruciale per uno sviluppo sostenibile delle regioni europee. La maggior parte dei finanziamenti è stanziata per i corridoi principali della rete TEN-T. Non devono però essere dimenticati i collegamenti con le reti locali e regionali globali. L’invito a presentare proposte per l’assegnazione di contributi CEF per la rete TEN-T, pubblicato nell’ottobre 2016 dalla Commissione europea specificamente per i collegamenti transfrontalieri, rappresenta un primo passo molto positivo.

10.

Questo invito nel quadro del CEF per progetti sui collegamenti mancanti rappresenta un buon esempio dei possibili risultati di una cooperazione interistituzionale tra la Commissione europea, il Parlamento europeo, il CdR, gli Stati membri, gli enti territoriali o le regioni interessate nel definire le sfide comuni delle regioni di frontiera, individuare le possibili soluzioni e fornire i mezzi necessari per far fronte a tali sfide. Questa cooperazione potrebbe aiutare a trarre possibili conclusioni per la futura progettazione del CEF dopo il 2020 e potrebbe diventare un modello per attività analoghe da portare avanti nel quadro di altre politiche dell’UE.

11.

La revisione del quadro finanziario pluriennale dell’UE alla fine del 2016 e il dibattito in corso sulla configurazione della politica di coesione dopo il 2020 forniscono un’ottima occasione per avanzare nuove proposte volte a ottenere il sostegno dell’UE per realizzare le infrastrutture mancanti nelle regioni di confine. In virtù del principio di sussidiarietà, la soluzione più appropriata sarebbe quella di consentire il finanziamento di tali infrastrutture (ivi comprese quelle di dimensioni minori) nel quadro di programmi di cooperazione transfrontaliera (Interreg A), aumentandone di conseguenza la dotazione.

12.

Lo studio dal titolo The potential of closing missing links of small scale infrastructure in Europe’s border regions for growth and employment  (2) [Il potenziale del completamento dei collegamenti mancanti delle infrastrutture di piccole dimensioni nelle regioni frontaliere d’Europa ai fini della crescita e dell’occupazione] presenta numerosi studi di casi specifici a sostegno di questa tesi.

Possibilità di sviluppo economico

13.

Le regioni frontaliere sono state spesso considerate periferiche ma possono fungere da snodo sul piano economico. Un sistema di mobilità ben funzionante rappresenta un prerequisito per la crescita economica regionale, la coesione territoriale e lo sviluppo del potenziale delle regioni funzionali transfrontaliere. È proprio nelle zone di confine che si possono trarre ancora numerosi vantaggi sul piano dello sviluppo economico e dell’incremento di posti di lavoro.

14.

Il Comitato richiama l’attenzione sul fatto che molte regioni di frontiera traggono benefici dagli scambi commerciali transfrontalieri. Migliorare l’offerta e la qualità dei collegamenti stradali, ferroviari e via acqua contribuirebbe indirettamente a risolvere una serie di problemi socioeconomici, e in particolare a ridurre il numero dei disoccupati e a migliorare la qualità di vita degli abitanti. Tali considerazioni devono avere la priorità quando si accede a un meccanismo di finanziamento pensato per i territori di frontiera.

15.

Il turismo può rappresentare un incentivo a migliorare le infrastrutture e, viceversa, migliorare le infrastrutture può anche favorire l’aumento del turismo. Tali catalizzatori dovrebbero essere utilizzati per lo sviluppo. In particolare, è opportuno non trascurare il ruolo che svolgono le reti ciclabili transfrontaliere nella valorizzazione turistica.

16.

Nei collegamenti transfrontalieri ci può volere più tempo prima che sul mercato si sviluppi un certo livello di domanda. Inoltre, il fatto che i costi siano più elevati indebolisce il rapporto costi/benefici, soprattutto nella fase di avvio. Questa considerazione deve essere tenuta presente nell’ingegneria finanziaria dei progetti, la quale riveste particolare importanza anche in termini di rendimento degli investimenti e a causa delle ricadute per l’attività economica degli investimenti nelle infrastrutture effettuati nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera e dei programmi di sviluppo a favore dei trasporti. La differente composizione delle fonti di finanziamento, l’importo del contributo proprio, il tasso di finanziamento delle attività e i costi per i soggetti del consorzio sono tutti fattori determinanti dal punto di vista dei progetti. Tenendo conto di questi elementi, il Comitato raccomanda che, nei casi di sviluppi della struttura dei trasporti significativi per entrambi i paesi interessati, vengano definiti orientamenti e una regolamentazione unici, comuni agli Stati membri, per ciascuna zona frontaliera, ai fini di una più efficace ammissibilità finanziaria dei progetti.

Infrastrutture e servizi

17.

Il completamento degli anelli mancanti non consiste soltanto nel realizzare le infrastrutture necessarie, ma anche nel rendere possibile la fornitura di servizi come nuovi collegamenti per il trasporto pubblico e il trasporto di merci; può anche trattarsi di riaprire una linea esistente. A tal riguardo, la domanda del mercato svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di nuovi collegamenti.

18.

Per completare gli anelli mancanti nei collegamenti transfrontalieri occorre adottare un approccio globale che comprenda sia il trasporto di merci che quello di passeggeri e riguardi tutte le modalità di trasporto, ossia su strada, su rotaia e via acqua. Occorre altresì prestare un’attenzione particolare ai servizi di biglietteria e di informazione per tragitti transfrontalieri senza barriere, favorendo l’intermodalità. A tal fine, sono essenziali il coinvolgimento e il coordinamento non solo delle varie imprese che operano nel quadro di tali collegamenti, specialmente le imprese statali, ma anche degli Stati membri e delle regioni nell’ambito delle rispettive competenze.

19.

Un primo passo in questo senso consiste nel coordinare meglio gli orari dei trasporti pubblici nelle regioni di confine. Un secondo passo può essere quello di realizzare delle concessioni transfrontaliere per il trasporto pubblico.

20.

Nelle regioni di confine, i mezzi di trasporto lenti come la bicicletta possono svolgere un ruolo importante. Infatti, la bicicletta costituisce in molti casi un modo di trasporto complementare ai trasporti pubblici, viene sempre più utilizzata e si rivela competitiva, in particolare nelle città con traffico congestionato. A tal fine è necessario seguire un approccio transfrontaliero realizzando una rete transfrontaliera di infrastrutture ciclistiche di buona qualità. Lo sviluppo della rete europea di itinerari ciclabili contribuirà anche ad accrescere l’accessibilità delle destinazioni turistiche e, in questo senso, può essere considerato come un obiettivo sociale ed economico.

21.

Anche nelle aree maggiormente rurali ed economicamente meno sviluppate è consigliabile una pianificazione integrata per eliminare gli ostacoli all’accessibilità ai luoghi di lavoro e alle strutture di servizio.

Necessità di una cooperazione transfrontaliera multilivello

22.

I valichi di frontiera non devono trovarsi soltanto sull’infrastruttura principale ma anche sulle reti globali, in modo da facilitare gli spostamenti casa-lavoro e rendere accessibile l’impiego su entrambi i lati della frontiera. Per creare un sistema di mobilità senza soluzione di continuità occorre rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra tutti i livelli di governo e le parti interessate.

23.

È necessaria inoltre un’iniziativa politica congiunta del Parlamento europeo, della Commissione europea, del CdR e degli Stati membri, che potrebbe comprendere i seguenti elementi:

utilizzare l’analisi della cooperazione transfrontaliera che la Commissione europea sta effettuando per rimuovere gli ostacoli esistenti alle soluzioni di trasporto transfrontaliero. Il CdR è pronto a svolgere un ruolo attivo per superare questi impedimenti;

creare una piattaforma per la valutazione dei progetti esistenti e per la diffusione di orientamenti e buone pratiche;

sviluppare una riserva comune di progetti per infrastrutture di trasporto nelle regioni di confine con il deciso sostegno della DG MOVE della Commissione europea, nell’ottica di promuovere lo scambio di conoscenze e la cooperazione su questioni attinenti alla mobilità transfrontaliera;

avvalersi dei programmi Interreg A per facilitare una migliore pianificazione delle infrastrutture, delle attrezzature transfrontaliere e dell’integrazione dei servizi, nonché fare ricorso sia allo strumento del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), per realizzare gli investimenti transfrontalieri — anche lungo i confini tra Stati membri e paesi terzi — e, in particolare, per sviluppare le componenti transfrontaliere delle infrastrutture di trasporto, che ad altre strutture di cooperazione transfrontaliera che contribuiscano a questa pianificazione attraverso lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

24.

Una parte dell’iniziativa può essere costituita da una riserva comune di progetti sulle infrastrutture di trasporto e sull’allineamento delle norme operative nelle regioni di confine. Questa componente può essere monitorata e sostenuta a livello politico.

In seno alla Commissione europea, la DG MOVE può svolgere un ruolo di coordinamento in relazione alle iniziative, alla condivisione delle conoscenze e alla cooperazione su questioni attinenti alla mobilità transfrontaliera e alla riserva di progetti.

25.

Oltre a fornire finanziamenti, Interreg può anche facilitare una migliore pianificazione delle infrastrutture e delle attrezzature transfrontaliere. La cooperazione nel quadro di Interreg A può svolgere un ruolo importante nel coordinamento e nella soluzione delle questioni connesse alla mobilità transfrontaliera.

26.

La realizzazione di investimenti può essere facilitata da un maggiore ricorso allo strumento del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), il quale può favorire anche lo sviluppo delle componenti transfrontaliere delle infrastrutture di trasporto.

Partecipazione tempestiva dei cittadini

27.

Il coinvolgimento dei cittadini fin dalle prime fasi di sviluppo dei progetti transfrontalieri è essenziale per la riuscita di questi ultimi e contribuisce alla loro accettazione. Tale partecipazione consente inoltre ai cittadini di avere un’idea più chiara delle opportunità esistenti nelle zone di frontiera.

28.

Nello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri occorre tener conto del diverso atteggiamento che si va facendo strada nei confronti delle frontiere aperte e che è legato alla crisi dei profughi, alla disoccupazione e all’aumento del nazionalismo.

29.

Occorre sostenere le iniziative volte a favorire l’integrazione tra le comunità delle zone frontaliere dei paesi dell’Unione europea e quelle dei paesi vicini, siano essi Stati membri o paesi terzi. Favorire i collegamenti di trasporto contribuirebbe a una maggiore conoscenza e una migliore comprensione reciproche. Questi miglioramenti favorirebbero un avvicinamento tra cittadini e imprese, e questo influirebbe sulla qualità di vita dei cittadini dei paesi limitrofi considerati.

Necessità di armonizzare gli aspetti tecnici e normativi

30.

Per garantire che le infrastrutture transfrontaliere siano ben collegate e approcciate in modo omogeneo da parte dei diversi Stati interessati è necessario armonizzare gli aspetti tecnici, normativi e di finanziamento. Occorre in particolare standardizzare le linee ferroviarie e le interconnessioni, soprattutto per quanto riguarda l’elettrificazione e il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), nonché i problemi legati ai differenti standard che esistono in numerosi paesi dell’Europa orientale in materia di scartamento dei binari delle reti ferroviarie. Per quanto riguarda l’armonizzazione degli aspetti tecnici, occorre anche menzionare la soppressione degli ostacoli alla trasmissione e alla diffusione delle informazioni, e la creazione di una piattaforma comune per l’informazione degli utenti, la vendita di biglietti su Internet e l’ammodernamento della trasmissione dei dati relativi alle infrastrutture. Per raggiungere questi obiettivi sono essenziali il coinvolgimento e il coordinamento tra i gestori statali dell’infrastruttura ferroviaria che sono competenti per questi collegamenti transfrontalieri.

31.

Oltre all’armonizzazione degli aspetti tecnici è necessaria anche l’armonizzazione delle normative e delle procedure autorizzative anche al fine di allineare le tempistiche per la realizzazione degli interventi transfrontalieri. Il rilascio di concessioni transfrontaliere per il trasporto pubblico può fungere da stimolo per migliorare il sistema di mobilità transfrontaliera. Occorre fare di più per quanto riguarda le aree di trasporto regionale transfrontaliero e le autorità transfrontaliere competenti.

32.

L’applicazione e l’eventuale estensione della proposta lussemburghese di introdurre uno «strumento per l’attribuzione e l’applicazione di disposizioni specifiche volte a migliorare la cooperazione transfrontaliera» consentirebbe di applicare le disposizioni giuridiche e tecniche di un determinato paese nel paese confinante, in caso di brevi tratti di collegamenti transfrontalieri. Questa misura potrebbe ridurre gli ostacoli tecnici e abbassare i costi. Il CdR invita la Commissione a esaminare la proposta di una convenzione transfrontaliera europea in merito a disposizioni specifiche nelle regioni di confine, a valutarne l’impiego potenziale e a presentare una proposta sulle relative modalità di attuazione.

Le infrastrutture aprono le frontiere e devono essere ammesse ai finanziamenti

33.

La maggior parte (95 %) dei finanziamenti UE (CEF per la rete TEN-T) è attualmente destinata ai corridoi della rete centrale TEN-T. Spesso i piccoli progetti sulla rete globale e gli interventi di collegamento alla rete TEN-T, pur essendo essenziali per la soluzione di problemi specifici e per lo sviluppo delle relazioni e delle economie transfrontaliere, non sono ammessi a beneficiare del (co)finanziamento e neppure dei finanziamenti a livello nazionale. Tale limitazione è in parte dovuta alla loro posizione di confine. Le rotte e i collegamenti nazionali hanno spesso dimensioni maggiori.

34.

I pacchetti coordinati di progetti di dimensioni relativamente ridotte possono contribuire in misura importante a rimuovere gli ostacoli nelle regioni di frontiera. Nell’agenda europea, i progetti infrastrutturali transfrontalieri di minori dimensioni devono pertanto avere la stessa priorità di quelli di maggiori dimensioni relativi alla rete TEN-T. Accanto agli interventi infrastrutturali risulta opportuno dare specifico risalto ad iniziative di sviluppo dei servizi e ad iniziative coordinate tra gli Stati di confine volte a gestire la domanda di mobilità, come ad esempio azioni finalizzate a disincentivare l’uso del mezzo privato e favorire l’utilizzo di forme di mobilità collettiva o condivisa. Parallelamente alle risorse dell’Unione, gli investimenti nelle infrastrutture richiedono anche un contributo proprio. I piccoli e grandi progetti finanziati da fondi dell’UE (fondi SIE) richiedono un contributo proprio dei partner del progetto. A livello degli Stati membri, il contributo dovrebbe essere integrato da un (co)finanziamento nazionale, di entità variabile, basato sulla ripartizione delle competenze all’interno dello Stato membro considerato. I progetti transfrontalieri, nonché la stabilità finanziaria dei partner del consorzio, sono garanti di un’attuazione e di una raccolta di fondi efficaci.

35.

Per quanto riguarda la mobilità delle merci può essere opportuno favorire interventi per armonizzare le regole della circolazione dei mezzi su strada, mettendo in essere iniziative per ridurre gli impatti sulla viabilità conseguenti alle limitazioni in vigore in taluni Stati, e favorire lo sviluppo dei terminal intermodali ferro-gomma a servizio dei traffici transfrontalieri.

36.

A tal fine possono essere utili modelli di finanziamento alternativi ed è essenziale semplificare le norme sugli appalti e sugli aiuti di Stato. Durante la pianificazione dell’uso delle risorse dirette dell’Unione, possono sorgere, fin dalla fase di sviluppo del progetto, delle incertezze circa le garanzie di contributi propri dei soggetti statali e non statali. In considerazione della grande portata degli investimenti nelle infrastrutture, potrebbe essere opportuno considerare la creazione di un fondo di risorse proprie destinato allo sviluppo dei trasporti e degli aiuti allo sviluppo dei progetti, come pure di fondi comuni e nazionali. Nel caso di progetti di cooperazione transfrontaliera, i partenariati possono trovarsi ad affrontare problemi già nella fase di pianificazione, data la mancanza di contributi propri.

37.

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) offre possibilità innovative di finanziamento dei progetti relativi alla mobilità e alle infrastrutture nelle regioni frontaliere. Il CdR esprime pertanto apprezzamento per la maggiore attenzione posta dal FEIS 2.0 sul finanziamento di un numero più elevato di progetti transfrontalieri e sostenibili.

38.

Tale fondo funziona meglio in caso di organismi finanziari o di cooperazione transfrontalieri. Bisognerebbe esaminare in che modo i GECT possano rappresentare una struttura adeguata a tal fine e possano essere utilizzati affinché siano ammissibili al sostegno erogato dal FEIS e/o dalla BEI.

39.

Nell’ambito del FEIS risulta opportuno sviluppare strumenti finanziari ulteriori rispetto alle garanzie, così da favorire la realizzazione di interventi di interesse transfrontaliero che, pur essenziali in un’ottica di rete e di miglioramento della mobilità e dei servizi, presentano bassi profili di redditività.

40.

L’elettrificazione delle infrastrutture ferroviarie già esistenti e ben utilizzate può prestarsi per un ricorso coordinato al FEIS.

Importanza della geografia e del rapporto costi/benefici

41.

Le regioni di frontiera non presentano tutte le stesse caratteristiche e lo stesso livello: vi sono regioni di frontiera urbane e regioni di frontiera più spiccatamente rurali. La posizione geografica e le barriere naturali influenzano le possibilità di realizzare collegamenti transfrontalieri adeguati ed efficienti, oltre ad essere fattori che dovrebbero favorire tali regioni più rurali o periferiche che si trovano in una posizione strategica e che non dispongono quasi di collegamenti transfrontalieri. A causa dei divari di sviluppo regionale, i fenomeni economici e sociali, in particolare la situazione occupazionale nelle regioni limitrofe dei paesi terzi, hanno un impatto considerevole sugli sforzi di sviluppo economico delle regioni frontaliere.

42.

Nelle regioni insulari i traghetti rappresentano spesso l’unico collegamento con i territori circostanti. Tale circostanza deve essere oggetto di un’attenzione particolare.

43.

Un’attenzione particolare va inoltre rivolta alle regioni transfrontaliere di montagna; in effetti talune catene montuose costituiscono una barriera di confine di difficile accesso che richiede la realizzazione di infrastrutture (viadotti, gallerie ecc.) adeguate e costose. Il miglioramento dei collegamenti ferroviari nelle zone montane può ridurre in misura significativa le emissioni di CO2 e accrescere la qualità dell’aria, ottimizzando anche il potenziale turistico e contribuendo così alla sostenibilità demografica e ambientale delle regioni di montagna.

44.

Lo sviluppo di progetti transfrontalieri e le relative decisioni devono essere basati su un’analisi dei costi e dei benefici, nonché su attività preparatorie che garantiscano il successo dei progetti di sviluppo. Un’infrastruttura di collegamento, quale una linea ferroviaria, è spesso assai costosa. In sede di attuazione dei progetti, occorre tenere in considerazione le procedure di gara, giuridiche, finanziarie e di analisi dei rischi, che spesso variano a seconda degli Stati membri. Nel processo decisionale bisogna tenere conto anche dei costi di funzionamento del collegamento ferroviario.

45.

Occorre valutare non soltanto gli argomenti economici a breve termine, ma considerare anche il valore più prettamente strategico rappresentato da nuovi collegamenti che possono fungere da volano di sviluppo nelle regioni frontaliere (periferiche). Nel caso dei progetti transfrontalieri occorre pertanto, sin dalla fase di pianificazione e di analisi dei costi delle infrastrutture, prendere in considerazione anche le strategie di sviluppo dei trasporti adottate dagli Stati membri, nonché le strategie nazionali, collegate alle precedenti, in materia di sviluppo fondate sulla protezione dell’ambiente, la ricerca tecnologica e l’innovazione, garantendo la coerenza con esse.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  COR-2016-00007.

(2)  http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Potential-missing-link.pdf


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/25


Parere del Comitato europeo delle regioni — La riqualificazione delle città portuali e delle aree portuali

(2017/C 207/06)

Relatore:

Stanisław Szwabski (PL/AE), consigliere comunale di Gdynia

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

sottolinea che le città e le aree portuali sono una componente essenziale del sistema economico dell’Unione europea (UE), che incide fortemente, in condizioni di crescente globalizzazione, sulla possibilità di rilanciare la crescita, migliorare l’efficienza, stimolare l’innovazione e garantire la competitività a lungo termine;

2.

richiama l’attenzione sul fatto che gli sviluppi tecnologici nel trasporto marittimo e nella navigazione interna determinano una concentrazione geografica delle attività portuali e incidono sull’importanza di numerosi porti di piccole e medie dimensioni, portando alla perdita delle funzioni economiche di tali porti e al degrado delle relative aree portuali e delle zone urbane connesse;

3.

fa notare altresì che la tendenza alla liberalizzazione della gestione dei porti contribuisce grandemente a migliorarne l’efficienza, il che a sua volta concorre a garantire la competitività del settore europeo dei trasporti. E al riguardo osserva che le resistenze nei confronti della liberalizzazione rischiano di ostacolare la prestazione, da parte dei porti stessi, di servizi di interesse economico generale (nonché di altre funzioni portuali che sono parte essenziale del funzionamento e dello sviluppo dei complessi porto-città); tuttavia, l’articolo 345 del TFUE stabilisce che i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, e le normative dell’UE non impongono un particolare modello gestionale agli enti di gestione dei porti;

4.

è del parere che le misure adottate finora a livello locale e regionale per la riqualificazione delle città e delle aree portuali, anche quelle situate sulle isole, richiedano un sostegno più intenso e mirato nel quadro della politica di coesione e delle altre politiche dell’UE, nello spirito dell’agenda territoriale, dell’agenda urbana, della Carta di Lipsia e del patto di Amsterdam e sfruttando le possibilità offerte da tali strumenti;

5.

accoglie con favore i principi enunciati nell’articolo 15 del regolamento sui porti e, senza rimettere in discussione l’accordo raggiunto, invita la Commissione europea a fornire ulteriori orientamenti per l’attuazione di tale regolamento. Segnala che le operazioni portuali commerciali sono effettuate da operatori privati, e che è necessario che le autorità portuali li consultino in merito allo sviluppo dei porti;

6.

incoraggia gli enti di gestione dei porti, gli armatori, le autorità fluviali, gli operatori dei terminal privati e le rispettive associazioni europee e regionali a dialogare con le autorità locali e regionali delle isole e delle zone costiere marittime e fluviali al fine di elaborare soluzioni condivise e flessibili per la riqualificazione di ogni tipo di porto, città e area portuale, marittimi e interni.

PROBLEMI E SFIDE

L’importanza dei porti e delle città portuali per l’economia dell’UE

7.

è ben consapevole del fatto che i porti marittimi, e soprattutto i 104 porti principali della rete RTE-T, rimangono i principali punti d’accesso allo spazio economico europeo, e che il loro collegamento con i porti e le città portuali di rilievo mondiale (ad esempio cinesi) riveste un’importanza fondamentale per mantenere e migliorare la competitività dell’economia dell’UE e, di conseguenza, la prosperità e la pace sociale;

8.

è ben consapevole del fatto che i porti interni, e in particolare i 79 connessi nella rete centrale e globale RTE-T, fungono da punti nodali per le economie regionali e locali. Essi, infatti, assolvono in modo efficiente la funzione di snodi multimodali lungo i corridoi europei della navigazione interna, e costituiscono l’interfaccia tra il trasporto marittimo/intercontinentale e i modi di trasporto terrestri (ferrovie, strade e idrovie), fungendo da porte d’accesso avanzate dei porti marittimi;

9.

sottolinea che alcuni enti locali europei, in particolare nelle zone rurali e nelle isole, svolgono anche le funzioni di autorità portuali, con un’ampia gamma di competenze in materia di sostegno alle comunità delle zone costiere, promozione dello sviluppo economico e sviluppo di porti marittimi ben funzionanti e sostenibili. Gli enti regionali e locali possono assicurare interventi pubblici di cruciale importanza ai fini di una gestione efficace dei porti;

10.

trae le sue conclusioni dalle numerose ricerche empiriche che dimostrano e documentano la tesi secondo cui le interrelazioni sviluppatesi attraverso i secoli tra i porti e le città portuali d’Europa sono oggi soggette a un drastico cambiamento dovuto all’aumento delle dimensioni delle navi mercantili e passeggeri nonché alla crescente containerizzazione e alla concentrazione geografica delle funzioni portuali;

11.

fa notare che, nonostante l’aumento dei trasporti marittimi in generale, numerose città portuali europee, nonché le regioni ad esse legate, stanno perdendo la loro funzione economica e quindi posti di lavoro, mentre nelle aree portuali all’interno di tali città si registra un crescente degrado;

12.

ribadisce che, stante la fase attuale di basso ciclo economico e considerate le previsioni, per la futura crescita economica è importante promuovere un’ulteriore innovazione, automazione e digitalizzazione e sfruttare il potenziale di nuovi mercati paneuropei e sostenibili quali l’economia circolare e la bioeconomia;

13.

sottolinea la necessità di garantire un clima di stabilità per gli investimenti e un finanziamento costante, da parte dell’UE, di progetti e iniziative innovativi. Sostiene le iniziative e le idee nate «dal basso», quali la piattaforma europea di lungo termine in materia di trasporti per idrovie interne, che riunisce operatori pubblici e privati e organismi pubblici di promozione della ricerca e dell’innovazione al fine di migliorare le relazioni porto-città e rafforzare la capacità di innovazione del settore;

14.

richiama in particolare l’attenzione sul fatto che, per effetto della globalizzazione, le esternalità positive generate dai porti — compresi quelli principali — vanno gradualmente spostandosi verso regioni e città lontane, anche extraeuropee; d’altro canto, però, accoglie con favore il fatto che alcuni porti già in crisi abbiano diversificato le loro funzioni convertendosi in poli di attrazione per nuove forme di attività economica, generando così ricadute positive sul territorio;

15.

osserva che, vista la necessità di ridurre il peso del trasporto su strada e alla luce dell’obiettivo, fissato dall’UE, di spostare il 30 % del trasporto merci su strada verso la ferrovia e le idrovie entro il 2030 (Libro bianco sui trasporti, COM(2011) 144 final), una rete ben sviluppata di vie navigabili interne, servite da una nutrita serie di porti interni, consentirebbe di accrescere l’importanza di questi porti ai fini di un migliore collegamento dei porti marittimi con l’entroterra;

16.

ricorda altresì il ruolo dei porti di media dimensione che appartengono alla rete RTE-T, così come dei piccoli porti delle isole, degli arcipelaghi e delle regioni ultraperiferiche, in quanto motori della crescita economica. Tali porti rivestono anche un’importanza fondamentale per la coesione territoriale dell’UE, e pertanto dovrebbero avere un accesso notevolmente più facile ai finanziamenti nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa;

17.

osserva che aumentare l’efficienza e la competitività dei porti marittimi e interni, migliorare il funzionamento delle città portuali e riqualificare le aree portuali riveste un’importanza essenziale per la soluzione degli attuali problemi di sviluppo dell’UE, dei suoi Stati membri e delle loro regioni, nonché ai fini della reindustrializzazione globale;

18.

ritiene, inoltre, che un maggiore sostegno alla rivitalizzazione della città e delle aree portuali nell’ambito della politica di coesione e delle altre politiche settoriali potrebbe diventare un catalizzatore dello sviluppo economico, sociale e territoriale dell’UE.

RACCOMANDAZIONI

Tipi di interrelazioni tra porto e città portuale

19.

fa notare che in Europa i porti e le città portuali, sia marittimi che interni, sono notevolmente diversi per dimensioni, posizione geografica, movimentazione (capacità di trasbordo e specializzazione) e rapporti con le loro altre funzioni economiche, così come assai diversa è l’importanza dei porti nell’economia delle rispettive città;

20.

osserva che le relazioni tra gli enti locali, regionali e metropolitani delle città costiere e i porti con piccola, media e grande movimentazione sono confrontate a situazioni problematiche di vario tipo, che richiedono un approccio differenziato; e suggerisce che la Commissione europea, nell’avanzare proposte sulle politiche pertinenti per la soluzione di questi problemi, tenga presente tale diversità di situazioni, tenendo conto dei punti di vista degli attori dell’economia marittima e degli enti locali e regionali delle aree costiere in linea con il principio di sussidiarietà;

21.

rileva che il predominio del porto sulla città portuale o viceversa comporta, in genere, uno sviluppo non armonico del sistema di relazioni tra il porto e la città portuale, a detrimento di entrambe le parti — cosa che si dovrebbe invece evitare, conformemente ai principi dell’agenda territoriale, con un’azione congiunta degli operatori del settore marittimo, dell’industria, dei servizi e delle autorità cittadine e regionali, sostenute con strumenti giuridici e finanziari da politiche europee settoriali ben coordinate.

Un approccio integrato per il rilancio delle città e delle aree portuali

22.

è ben consapevole del fatto che le aree portuali sono territori di tipo particolare, dove molteplici attività economiche, nonché bisogni e interessi ad esse connessi, si concentrano in uno spazio estremamente ridotto, dando vita a un complesso sistema di interazioni territoriali, economiche e sociali, con i conflitti e i contrasti che inevitabilmente ne derivano e che richiedono un approccio specifico e integrato, basato sul partenariato e articolato in più livelli;

23.

richiama l’attenzione sul fatto che numerosi porti europei, sviluppatisi in particolare nel XIX secolo, costituiscono di fatto dei quartieri portuali-industriali, dove si concentrano impianti produttivi per lavorazioni che necessitano di un accesso all’acqua o per la trasformazione di materie prime o semilavorati trasbordati nei porti, ma anche parecchi servizi connessi alla navigazione, alle operazioni di trasbordo o ad altre attività portuali quali pesca e acquacoltura, attività ricreative e produzione di energia;

24.

sottolinea la necessità di garantire un buon coordinamento tra i porti della stessa regione amministrativa, nonché una maggiore cooperazione tra i porti di una stessa area marittimo-portuale, indipendentemente dalla regione cui appartengono;

25.

sottolinea la necessità di migliorare le relazioni istituzionali tra i porti e le città e raccomanda di creare dei comitati per l’integrazione porto-città, seguendo le buone pratiche di alcuni grandi porti europei in cui esistono siffatti comitati, composti da rappresentanti degli enti locali e regionali e delle autorità portuali;

26.

chiede che i forum europei sui corridoi RTE-T trattino dei rapporti tra le città e le aree portuali e raccomanda di istituire apposite piattaforme per le città portuali che rientrano nella definizione di «nodi»;

27.

fa rilevare che il rilancio delle città e delle aree portuali dovrebbe tener conto in maniera integrata di molti e svariati aspetti e fattori: gestione strategica delle città portuali, sinergia tra le città portuali e nelle relazioni porto-città portuale-regione costiera, incentivi ed investimenti pubblici, diversificazione della struttura economica delle città e aree portuali, collegamenti con i trasporti via terra e per vie navigabili interne, collegamenti con il trasporto ferroviario, problemi ambientali, pianificazione territoriale del porto, della città e della zona costiera, integrazione del porto nella vita sociale della città;

28.

richiama l’attenzione sul fatto che, per garantire uno sviluppo sostenibile delle città portuali, è necessario adottare soluzioni innovative e integrate, in linea con i principi di sviluppo urbano integrato dell’UE, tenendo conto degli aspetti economici, sociali e ambientali di tali luoghi.

La necessità di una sinergia nelle relazioni porto-città

29.

osserva che, malgrado i nuovi terminal merci (in container e alla rinfusa) vengano costruiti sempre più lontano dalle aree portuali contigue alle città (e non di rado al centro cittadino), i fenomeni di sinergia nelle relazioni porto-città, benché trasformati, non cessano di esistere, soprattutto nel settore dei collegamenti di trasporto con l’entroterra, delle infrastrutture di telecomunicazione e dell’energia elettrica, in termini di accesso ai servizi urbani, forza lavoro qualificata, garanzia di sicurezza, ma anche di servizi portuali altamente specializzati e di contesto imprenditoriale;

30.

sottolinea che gli effetti di questa sinergia nelle relazioni porto-città dovrebbero essere individuati e potenziati. Laddove necessario, ci si potrebbe utilmente avvalere di strumenti politici non vincolanti, volti ad esempio a creare le condizioni per lo scambio di esperienze, comunicazioni, codici di condotta, linee guida.

Incentivi e investimenti pubblici nelle aree portuali

31.

osserva che le aree portuali in cui l’attività di trasbordo o industriale vicino all’acqua è, in tutto o in parte, venuta meno rappresentano da un lato un grave onere per le città portuali, ma dall’altro una grande opportunità di sviluppo, e che il rapporto rischi-opportunità dipende principalmente dal tipo di relazione instauratasi tra il porto e la città;

32.

richiama l’attenzione sul fatto che le aree portuali — o industriali vicine all’acqua — dismesse richiedono quasi sempre una costosa, lunga e complessa riqualificazione tecnica ed ambientale, mentre per le zone urbane circostanti può essere necessaria un’opera di riqualificazione sociale, e che ciò costituisce una condizione preliminare e imprescindibile per renderle disponibili per gli investimenti. Gli investimenti per la riqualificazione e la promozione della trasformazione potrebbero rivestire un’importanza fondamentale;

33.

chiede che, nel quadro dell’attuazione dell’agenda urbana e del patto di Amsterdam, si creino gli strumenti giuridici necessari a garantire un sostegno giuridico e finanziario alla riqualificazione tecnica ed ambientale di tali zone;

34.

i porti svolgono anche una funzione vitale sotto il profilo sia economico che storico e culturale per le zone rurali, insulari e periferiche. Lo sviluppo di attività veliche e turistiche — comprese le crociere — che valorizzino in modo ottimale il patrimonio naturale e culturale è fondamentale per la crescita. Nelle comunità rurali, insulari o remote, riqualificare e investire nei centri storici delle piccole città può assumere un’importanza persino più cruciale;

35.

suggerisce di consentire la creazione, nelle aree portuali — o industriali vicine all’acqua — dismesse, di soluzioni istituzionali simili a quelle adottate per le zone economiche speciali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della trasparenza finanziaria e sulla base di criteri chiaramente definiti per gli aiuti di Stato;

36.

segnala inoltre la possibilità di avvalersi dell’esperienza già acquisita, nonché delle soluzioni sviluppate a livello UE e di Stati membri, nel campo del partenariato pubblico-privato, in particolare nelle zone urbane contigue ai porti o comunque «vicine all’acqua» (waterfront).

Gli investimenti privati nelle aree portuali

37.

ricorda che i porti sono parte dell’infrastruttura pubblica dei trasporti dell’UE, e che, nella maggior parte dei casi, gli enti che li gestiscono continuano a fare capo ad autorità nazionali, regionali o locali — un assetto, questo, che occorre mantenere, se si vuole garantire uno sviluppo economico più intenso ed equilibrato su scala europea;

38.

è consapevole del fatto che la riqualificazione delle aree portuali e la connessa ripresa economica delle città portuali richiedono investimenti che vanno ben al di là della capacità dei bilanci pubblici, per cui è necessario il contributo degli investimenti privati e, di conseguenza, degli istituti finanziari. Sollecita pertanto le autorità pubbliche di tutta Europa, a tutti i livelli, ad adottare una combinazione di politiche attrattiva per tali investimenti, sì da permettere di destinare in modo più mirato le risorse dei bilanci pubblici — e in particolare di quelli i cui limiti sono messi a dura prova — alle situazioni in cui le forze del mercato non sono in grado, da sole, di fornire risposte adeguate;

39.

sottolinea che l’equilibrio tra gli interessi pubblici e privati, in relazione alla diversa importanza che i porti e le città portuali rivestono per l’UE e alle loro differenti condizioni di sviluppo, esige che si adotti un approccio specifico per ogni singolo caso e ci si adoperi per trovare soluzioni di compromesso volte a conseguire vantaggi a lungo termine per tutti gli interessati;

40.

esorta la Commissione europea a elaborare soluzioni che consentano di effettuare investimenti privati nelle aree portuali, garantendo libertà economica, parità di trattamento tra gli operatori, trasparenza finanziaria e criteri chiari per gli aiuti di Stato, e al tempo stesso prendendo in considerazione gli interessi regionali e locali a lungo termine.

La diversificazione funzionale delle città e delle aree portuali

41.

fa rilevare che, a causa dell’accresciuta globalizzazione e degli sviluppi tecnologici nel trasporto marittimo e terrestre, molti porti e città portuali d’Europa hanno modificato la loro posizione nell’ambito dei rispettivi sistemi economici, di insediamento e di trasporto nazionali e regionali;

42.

sottolinea che questi cambiamenti non comportano solo un indebolimento della base economica di tali porti e città portuali, ma anche una diversificazione funzionale delle città e delle loro comunità locali, nonché la necessità di una riconversione delle aree portuali abbandonate e dei siti industriali waterfront dismessi. Osserva che non sempre le nuove funzioni economiche dei porti e delle città portuali richiedono un’ubicazione waterfront, ma che gli investitori scelgono queste aree e questi siti per la loro facilità di accesso all’interno della città e alle infrastrutture, nonché per il loro valore paesaggistico e culturale;

43.

sottolinea, in particolare, che numerosi porti — marittimi e interni — europei possiedono un notevole valore culturale e, data la loro specificità, richiedono interventi speciali nel quadro dei programmi e progetti per la tutela del patrimonio culturale europeo;

44.

ritiene che i programmi e gli strumenti di sostegno alla riqualificazione delle aree portuali e industriali waterfront dismesse dovrebbero sostenere le imprese private e pubbliche che apportano a queste aree maggiori benefici, anche quando tali imprese non abbiano alcun nesso con l’economia marittima e la navigazione interna.

L’importanza dei collegamenti di trasporto tra il porto, la città portuale e l’entroterra

45.

richiama l’attenzione sul fatto che una gran parte degli ostacoli allo sviluppo dei porti marittimi europei è dovuta all’insufficienza dei collegamenti di trasporto di questi ultimi con l’entroterra, il che è di ostacolo all’efficienza delle catene di trasporto e logistica. Esorta pertanto a stabilire migliori collegamenti tra tutti gli altri modi di trasporto e i porti e le aree portuali, in particolare tramite collegamenti al trasporto ferroviario, e a far sì che queste ultime accolgano attività con un valore aggiunto per contribuire allo sviluppo sostenibile dei loro territori;

46.

sottolinea che, in una prospettiva di logistica integrata, la realizzazione di una rete trasportistica efficiente richiede necessariamente la creazione di piattaforme logistiche all’interno di aree retroportuali, destinate al deposito, allo smistamento e alla conservazione della merce, nonché finalizzate a soddisfare le esigenze dell’intermodalità;

47.

reputa che la Commissione europea dovrebbe sostenere — principalmente con la creazione di un quadro giuridico ma anche mediante nuovi strumenti finanziari — i progetti intesi a migliorare l’accessibilità dell’entroterra dai porti progettati o già esistenti, come pure la connettività delle aree remote, insulari e ultraperiferiche; e che a tal fine occorrerebbe ammodernare i collegamenti di trasporto esistenti nell’ambito delle reti RTE-T e RTE-R, nonché delle reti transeuropee di energia (RTE-E) e telecomunicazioni (RTE-Telecom), tenendo conto dei bisogni e degli interessi delle città portuali in materia di trasporti urbani e regionali;

48.

le zone costiere, soprattutto se includono dei porti, hanno, grazie ai loro vantaggi naturali, ottime potenzialità per trasformarsi in centri di eccellenza per le energie rinnovabili, il turismo sostenibile e le industrie creative. Spesso, però, esse sono situate in regioni periferiche e ultraperiferiche, e richiedono lo sviluppo di infrastrutture che le colleghino con le aree principali del mercato unico dell’UE e con il resto della regione cui appartengono.

Gli aspetti ambientali del funzionamento e dello sviluppo dei porti e delle città portuali

49.

riconosce che il funzionamento e lo sviluppo dei porti comportano numerosi e gravosi problemi ambientali, riguardanti non solo le stesse città portuali ma anche intere regioni costiere e bacini idrografici: alterazione dell’equilibrio e cementificazione delle rive e delle coste, inquinamento idrico, degrado degli ecosistemi acquatici e, su scala locale, produzione di rifiuti, anche pericolosi, rischi batteriologici, rumore ed emissioni nocive nell’atmosfera;

50.

ricorda che le aree portuali e industriali waterfront dismesse sono in genere gravemente contaminate e richiedono quindi una riqualificazione ambientale, che andrebbe sostenuta in modo specifico nel quadro di programmi e progetti ambientali di varia portata, e in particolare di quelli per la tutela dell’ambiente e le rive marini o fluviali. Ciò vale, in particolare, per i terminali per la movimentazione di petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale e per i relativi impianti di trasformazione, tutte strutture che pongono particolari rischi ambientali;

51.

sottolinea che la costruzione di nuovi terminal di movimentazione, generalmente lontano dalle aree portuali esistenti, comporta di solito gravi danni ambientali, il che richiede una pianificazione particolarmente accurata, con la partecipazione degli enti locali e regionali, degli attori sociali interessati e delle organizzazioni ambientaliste, al fine di ridurre al minimo tali danni e se possibile adottare misure di riparazione ambientale;

52.

sistemi di valutazione dei rischi e di gestione della sicurezza che siano di aiuto per i lavoratori sono della massima importanza per la continuità operativa dei porti, compresi quelli per le imbarcazioni da diporto. I porti dell’UE e le zone circostanti non possono permettersi di subire un danno d’immagine in questo campo;

53.

ricorda i nuovi obblighi imposti dalla direttiva 2014/94/UE sull’installazione nei porti delle infrastrutture di carburanti alternativi, che impone la messa a disposizione di LNG (Liquefied natural gas) e di elettricità alla banchina prima del 31 dicembre 2025. Queste nuove disposizioni, pienamente giustificate dal punto di vista ambientale e della salute delle popolazioni delle città portuali, necessitano di un sostegno finanziario europeo, che dovrebbe essere inserito nel pacchetto trasporti già in questa fase ma soprattutto nella prossima programmazione post 2020;

54.

fa notare che la problematica ambientale dovrebbe formare parte integrante di qualsiasi programma e progetto dell’UE per la riqualificazione delle città e delle aree portuali, in combinazione con i programmi e progetti per la tutela dell’ambiente e in particolare dell’ambiente marino e acquatico.

L’integrazione del porto nella vita della città portuale

55.

ricorda che, storicamente, a causa delle condizioni tecniche ed economiche dell’epoca, le aree portuali si sono perlopiù sviluppate nelle immediate adiacenze dei centri cittadini, dei quali costituiscono talora la parte più ricca di attrattive;

56.

è ben consapevole del fatto che, a seguito del decentramento di numerose funzioni verso le periferie urbane, i centri di molte città europee necessitano di una riqualificazione tecnica, economica e sociale volta a renderli più interessanti per i cittadini, il commercio, la ristorazione, la cultura, le istituzioni pubbliche e sociali;

57.

evidenzia l’opportunità di affrontare in modo globale le questioni delle aree degradate dei centri cittadini e delle aree portuali e industriali waterfront dismesse, in quanto bisognose di riqualificazione e sostegno conformemente ai principi dell’agenda urbana e del patto di Amsterdam;

58.

sottolinea che, per il successo dei progetti di questo tipo, assumono un’importanza cruciale il coinvolgimento della popolazione locale e la trasformazione di almeno una parte della zona riqualificata in uno spazio pubblico accessibile sia ai residenti che ai turisti;

59.

fa notare che, nell’effettuare la riqualificazione delle aree portuali, occorrerebbe utilizzare più ampiamente i programmi e i progetti europei, nazionali e regionali per la sistemazione degli spazi pubblici e il sostegno alle comunità locali.

Pianificazione strategica e territoriale: mare, zona costiera, città e aree portuali

60.

riconosce che la gestione efficace della riqualificazione delle città ed aree portuali richiede una stretta cooperazione fra tutte le parti interessate (private, pubbliche e sociali) e soluzioni innovative in materia di pianificazione strategica e territoriale delle zone costiere a livello locale e regionale, in relazione alle acque marine e interne così come alle città portuali e alle aree rivierasche;

61.

osserva che l’incoerenza delle norme e delle procedure per la pianificazione strategica e territoriale e la gestione delle aree portuali ne compromette gravemente la riqualificazione, e che al riguardo sono necessarie misure di sostegno, scambi di esperienze e, se del caso, norme europee non vincolanti.

L’agenda urbana dell’UE e il patto di Amsterdam di fronte ai problemi delle città ed aree portuali di diverse dimensioni

62.

chiede che l’agenda urbana dell’UE tenga conto della diversità geografica e funzionale delle nostre città, e segnatamente degli specifici problemi di sviluppo di quelle portuali, e che questi problemi e quegli aspetti vengano affrontati nel corso degli ulteriori lavori relativi all’attuazione;

63.

plaude al fatto che, in entrambi i documenti, siano accolti il principio del partenariato e quello dell’importanza decisiva del contributo delle autorità cittadine, degli attori della società civile, delle istanze che producono conoscenza e innovazione e delle imprese.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI

64.

ribadisce che, sebbene i problemi dei porti e delle città portuali siano anzitutto di competenza degli enti regionali e delle autorità nazionali, una cooperazione e un sostegno efficaci a livello di Unione europea possono nondimeno risultare vantaggiosi. È importante che si continui a sviluppare le diverse reti transeuropee, la RTE-T, la RTE-E e la RTE-Telecom, con particolare attenzione alla modernizzazione dei collegamenti di trasporto, dando la priorità alle reti ferroviarie transeuropee (RTE-R) e senza trascurare l’opportunità di realizzarne di nuovi;

65.

raccomanda che le politiche dell’UE in materia di trasporti, affari marittimi e protezione dell’ambiente marino e acquatico tengano conto delle sfide legate allo sviluppo dei porti e delle città portuali;

66.

raccomanda che in futuro i lavori relativi all’attuazione dell’agenda urbana e del patto di Amsterdam tengano conto delle specificità del funzionamento e dello sviluppo delle città portuali;

67.

raccomanda che i porti e le città portuali delle regioni periferiche dispongano di collegamenti migliori e più estesi con il trasporto ferroviario.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/32


Parere del Comitato europeo delle regioni — Quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di migrazione

(2017/C 207/07)

Relatore:

Peter Bossman (SI/PSE), sindaco di Pirano

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione

COM(2016) 385 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Contesto generale

In base ai dati dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees — UNHCR), oggi nel mondo si contano oltre 60 milioni di profughi e sfollati, metà dei quali proviene da due grandi regioni del pianeta: il Medio Oriente e il continente africano.

Secondo le stime dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), nel 2015 oltre 1,2 milioni di migranti sono arrivati in Europa via mare e quasi 35 000 per la via terrestre. Per fare un confronto, in tutto il 2014 il numero complessivo di migranti giunti via mare e via terra ammontava a 280 000. Queste cifre non comprendono tutti coloro che sono riusciti ad entrare in Europa senza venire registrati.

Mentre l’accordo tra l’UE e la Turchia ha notevolmente ridotto il numero di migranti provenienti su imbarcazioni che salpano dalle coste turche, il flusso di migranti dalle coste settentrionali dell’Africa è nuovamente aumentato. Nell’Africa occidentale il Niger costituisce il principale crocevia per i migranti provenienti da quella stessa regione e dall’Africa centrale: si stima che, nel maggio 2016, oltre 16 000 persone a settimana siano transitate per questo paese nel loro viaggio verso Nord. Secondo alcune stime, migliaia di migranti si trovano in Libia in cerca del modo per entrare nell’UE.

Il Comitato delle regioni è nettamente favorevole all’adozione di un approccio globale in materia di migrazione che consenta una gestione più decentrata ed efficiente dei movimenti migratori. Il CdR aderisce in toto alle dichiarazioni dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile allorché essa riconosce che la migrazione internazionale è un fenomeno a più dimensioni e di enorme rilievo per lo sviluppo dei paesi di origine, transito e destinazione, e richiede risposte coerenti e globali.

Il Comitato è inoltre impegnato a garantire il rispetto degli obblighi che discendono dai quattro pilastri della gestione della migrazione stabiliti dall’agenda europea sulla migrazione 2015, ossia: riduzione degli incentivi alla migrazione irregolare, una gestione delle frontiere più efficiente e una sicurezza rafforzata alle frontiere esterne dell’UE — incluse azioni di prevenzione dei rischi in mare per i migranti -, attuazione di una solida politica comune in materia di asilo e adozione di una nuova politica sulla migrazione legale.

Il CdR ha messo in evidenza che le cause profonde della migrazione irregolare — incluse le motivazioni economiche o sociali — dovrebbero essere affrontate alla radice dall’UE.

Il CdR è favorevole ad una cooperazione regionale e locale che garantisca una migrazione sicura, ordinata e regolare, nel pieno rispetto dei diritti umani, e un trattamento umano dei migranti, a prescindere dal loro status migratorio, nonché dei profughi e degli sfollati, come sottolineato nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la comunicazione sulla «creazione di un nuovo quadro di partenariato» in materia di migrazione, poiché tale documento mette in luce la complessità del problema e la necessità di affrontare il fenomeno migratorio a più livelli. Ricorda che l’asilo è un diritto umano fondamentale sancito dal diritto e dagli obblighi internazionali che vincolano tutti gli Stati membri. Chiede pertanto che l’UE e i suoi Stati membri istituiscano dei percorsi sicuri e legali per i rifugiati, come i corridoi umanitari, i visti per ragioni umanitarie e il ricongiungimento familiare in senso più ampio. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’eventualità che le domande di asilo possano essere presentate sia presso le loro ambasciate che presso i loro uffici consolari;

2.

riconosce che la comunicazione in esame formula un approccio innovativo basato prima di tutto sulla cooperazione con i paesi terzi, tenendo conto degli interessi sia dell’UE che dei paesi partner, con l’obiettivo di garantire una gestione migliore della migrazione;

3.

sostiene e conviene sulla necessità che l’UE si esprima con una voce sola e che vengano coinvolti tutti i soggetti interessati e le istituzioni pertinenti. Gli enti locali e regionali possono e devono svolgere un ruolo nell’azione condotta congiuntamente dall’UE, dalle autorità degli Stati membri e dai paesi terzi al fine di attuare partenariati (patti) globali in materia di migrazione: questo è vero in particolare per le regioni e i comuni in cui sono presenti folte comunità provenienti dai paesi interessati dal quadro di partenariato;

4.

concorda sulla necessità di fare molto di più, dato che l’UE non ha ancora superato la crisi umanitaria cui è confrontata. Paesi terzi e paesi partner dell’UE stanno accogliendo milioni di profughi (in gran parte minori non accompagnati) costretti ad abbandonare le loro case, nonché un gran numero di migranti economici desiderosi di venire in Europa. Su questo tema, la cooperazione internazionale tra l’UE e i paesi terzi deve assumere una nuova dimensione e introdurre nuovi strumenti concepiti «su misura» per fornire risposte adeguate alle sfide recenti e future in materia di migrazione;

5.

esorta la Commissione europea ad incoraggiare tutti i soggetti implicati (Stati membri, istituzioni dell’UE e paesi terzi strategici) a lavorare in partenariato per gestire in modo ordinato i flussi migratori e impedire che futuri richiedenti asilo e migranti economici privi di documenti finiscano nelle mani di trafficanti di esseri umani e intraprendano pericolosi viaggi via mare. Nel contempo, il CdR ha piena consapevolezza che è urgente agire per affrontare ed eliminare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati nei paesi di origine. La cooperazione — a livello internazionale, nazionale, regionale e locale — è un fattore chiave per realizzare concretamente una politica europea comune sulla migrazione, conformemente all’agenda europea in materia;

6.

prende atto che la politica in materia di migrazione e quella di sviluppo sono strettamente interconnesse — un collegamento che ha costituito un tema chiave delle discussioni in merito all’Agenda per lo sviluppo post-2015, adottata dall’ONU nel settembre 2015. Una gestione efficiente e umana dei flussi migratori deve essere considerata un aspetto essenziale per un’attuazione riuscita dell’Agenda. Il CdR è pienamente consapevole dei benefici e delle opportunità che una migrazione sicura, ordinata e regolare comporta tanto per i migranti quanto per i paesi di origine, di transito e di destinazione. Sottolinea altresì l’importanza di coinvolgere le comunità della diaspora nello sviluppo dei rispettivi paesi di origine. È inoltre cosciente dei danni che la migrazione irregolare arreca ai migranti e dell’obbligo che incombe ai paesi di origine di riaccogliere i loro cittadini nell’ambito di procedure di riammissione e di rimpatrio, in linea con la direttiva dell’UE sui rimpatri e con gli strumenti internazionali;

7.

ribadisce il suo sostegno all’agenda europea sulla migrazione, presentata nel 2015, che elenca tutte le iniziative da intraprendere in parallelo per affrontare sia gli aspetti esterni che quelli interni dell’attuale crisi migratoria. Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l’agenda europea sulla migrazione si concentra su partenariati con i paesi terzi intesi a definire obiettivi credibili e realistici per ridurre il numero di persone costrette a fuggire, prendendo in considerazione le cause profonde della migrazione irregolare;

8.

concorda sul fatto che, in aggiunta alle iniziative che l’UE ha già adottato — ad esempio il vertice di La Valletta, la dichiarazione UE-Turchia, i dialoghi ad alto livello sulla migrazione, la revisione della politica europea di vicinato o la riunione dei leader dei Balcani occidentali -, sia anche necessario rafforzare ulteriormente l’approccio strategico a lungo termine dell’UE nei confronti dei paesi terzi, nonché migliorare la coerenza interna e il coordinamento tra gli Stati membri dell’UE. Occorre un approccio più coordinato, sistematico e strutturato per massimizzare le sinergie e gli effetti leva delle politiche interne ed esterne dell’Unione. Inoltre, è necessario assicurare l’accesso diretto degli enti regionali e locali ai fondi della politica europea di vicinato come pure ad altri fondi che interessano la regione mediterranea;

9.

conviene sulla necessità che l’UE, oltre a ridurre le possibilità di migrazione irregolare e di ingresso illegale sul suo territorio, rafforzi, in collaborazione con i paesi di origine e con la partecipazione delle comunità immigrate negli Stati membri, politiche di riammissione e di rimpatrio coerenti, credibili ed efficaci, nel rispetto dei diritti umani e del principio di non respingimento oltre che tenendo conto della effettiva capacità dei paesi di origine o di transito di garantire i diritti di coloro che sono riammessi o rimpatriati;

10.

fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali di fornire protezione ai richiedenti asilo e a tutti coloro che hanno diritto ad altre forme di protezione internazionale a prescindere dalla regolarità o meno del loro ingresso nell’UE, chiede che per coloro che richiedono la protezione internazionale siano predisposti presso paesi terzi dei centri di raccolta (hotspot). Questi centri dovrebbero essere istituiti in paesi terzi e venire gestiti dall’UE e dagli organismi internazionali (UNHCR) con il compito di esaminare la legittimità delle richieste di asilo. Per coloro cui viene riconosciuto il diritto all’asilo o alla protezione internazionale dovrebbero essere predisposti trasporti su mezzi regolari verso i paesi europei di loro scelta, evitando così i trasbordi sulle «carrette del mare» gestite dai trafficanti;

11.

concorda inoltre sulla necessità che l’UE predisponga dei percorsi per quanti desiderino entrare legalmente sul suo territorio in cerca di protezione internazionale o di opportunità di lavoro, istruzione, ricerca o investimento;

12.

esorta l’UE e la Commissione europea a sollecitare una cooperazione più efficace tra i vari organismi e agenzie — Frontex, NATO, EUNAVFOR MED (European Union Naval Force-Mediterranean = Forza navale dell’Unione europea-Mediterraneo), il Centro europeo di Europol sul traffico di migranti — incaricati della lotta ai responsabili del traffico o del passaggio clandestino di esseri umani, nonché a chiedere una migliore condivisione dei dati di intelligence tra questi enti e le agenzie degli Stati membri;

13.

esorta inoltre l’UE a fornire un sostegno aggiuntivo ad enti, come l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che aiutano a rientrare nei paesi di origine i migranti che, una volta giunti nei paesi di transito, capiscono di essere stati tratti in inganno o semplicemente non intendono proseguire fino al territorio dell’UE.

Il quadro di partenariato — una nuova cooperazione globale con i paesi terzi sulla migrazione

14.

si compiace che il fine ultimo del quadro di partenariato consista in un impegno coerente e modulato in base al quale l’Unione e gli Stati membri agiscono in modo coordinato mettendo insieme strumenti e leve per instaurare partenariati (patti) globali con i paesi terzi intesi a gestire meglio la migrazione nel pieno rispetto degli obblighi di tutti i partner in termini di aiuti umanitari e diritti umani;

15.

sostiene appieno l’obiettivo a breve termine di salvare vite umane nel Mar Mediterraneo e chiede di stabilire, quale obiettivo a più lungo termine, una collaborazione con paesi partner per impedire i viaggi pericolosi in mare sotto il controllo di gruppi della criminalità organizzata; approva altresì l’intenzione della Commissione di adottare misure che incentivino il rimpatrio e la riammissione nei paesi di origine, e di consentire a migranti e profughi di restare quanto più vicino possibile alle loro case. Si dovrebbe dare la priorità ai richiedenti vulnerabili, riservando un’attenzione particolare ai minori non accompagnati: l’interesse superiore del minore deve infatti sempre prevalere, conformemente alle decisioni della Corte di giustizia. In quest’ottica, chiede alla Commissione europea di proseguire i suoi sforzi riguardo alla questione dei minori non accompagnati coinvolti nel processo migratorio, la cui gestione è spesso di competenza delle regioni, e attende quindi con impazienza che essa elabori, a complemento del piano d’azione sui minori non accompagnati (2011-2014), la nuova strategia globale intesa a tener conto della situazione dei minori scomparsi e di quelli non accompagnati;

16.

ribadisce l’impegno dell’UE di far fronte alle sfide economiche, sociali e demografiche di lungo termine e alle carenze di manodopera nel lungo periodo nell’Unione grazie a nuove politiche mirate in materia di migrazione legale, in linea con l’agenda europea sulla migrazione e altri strumenti fondamentali della politica migratoria, e osserva che si può pervenire a questo risultato anche assecondando le legittime aspirazioni dei residenti di lungo periodo a partecipare e contribuire alla vita pubblica e alla politica. La migrazione da paesi terzi potrebbe assicurare la crescita sostenibile dell’economia dell’UE, e l’Europa ha bisogno di persone qualificate per garantire la propria competitività a livello mondiale. Nello stesso tempo, però, i paesi partner temono la «fuga di cervelli»; e, per scongiurare un simile pericolo in questi paesi, una soluzione potrebbe venire dalla migrazione circolare;

17.

rammenta al Consiglio il proprio ruolo di possibile facilitatore del dialogo e della cooperazione con gli enti locali e regionali nei paesi d’origine e di transito dei migranti, ad esempio tramite gli organismi e le piattaforme di cui già dispone (ARLEM, Corleap, comitati consultivi misti e gruppi di lavoro). Questa cooperazione è una condizione indispensabile per attuare le misure precedenti alla partenza finalizzate a preparare i migranti che entrano legalmente nell’UE o i profughi prima del loro reinsediamento in provenienza da paesi partner che attualmente li accolgono (ad esempio Turchia, Libano e Giordania);

18.

raccomanda di agevolare lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali dell’UE e i paesi di origine dei migranti economici, in quanto ciò ridurrebbe in misura significativa gli incentivi alla migrazione irregolare; tali scambi di informazioni dovrebbero tra l’altro includere la sensibilizzazione agli accordi di riammissione, informazioni per chi intenda raggiungere l’UE sulle reali opportunità di lavoro che possono trovarvi e sui pericoli cui vanno incontro percorrendo rotte migratorie illegali, la situazione reale riguardo a norme e regolamenti che disciplinano la protezione internazionale (spesso presentati in modo distorto per ingannare i migranti e fare in modo che si affidino ai trafficanti), le opportunità occupazionali, le prestazioni sociali disponibili ecc.;

19.

condivide l’idea che, nella politica di sviluppo dell’UE, dovrebbero trovare spazio incentivi positivi destinati a ricompensare i paesi che rispettano l’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini, quelli che collaborano alla gestione dei flussi migratori dai paesi terzi e quelli che prendono provvedimenti per accogliere adeguatamente chi fugge da conflitti e persecuzioni;

20.

concorda nel ritenere che, per una riuscita attuazione del nuovo approccio, sia necessaria una combinazione di incentivi positivi e negativi nei confronti dei paesi partner. Al tempo stesso, occorre trovare un ben ponderato equilibrio tra incentivi alla gestione dei flussi migratori e aiuti globali allo sviluppo erogati dall’UE. Gli aiuti non dovrebbero essere interamente condizionati al rispetto degli obblighi stabiliti da accordi di riammissione con paesi terzi, poiché questo potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’attuazione degli impegni assunti dall’UE e sanciti nel trattato di Lisbona ad eliminare l’estrema povertà e le diseguaglianze. La capacità e la volontà dei paesi partner di cooperare con l’UE nella gestione dei flussi migratori dovrebbero essere nettamente distinte, dato che sono due concetti sostanzialmente diversi. In quest’ottica, il CdR ritiene che il ricorso all’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dovrebbe essere incentrato su progetti in materia di sicurezza e di gestione delle frontiere unicamente se questi apportano vantaggi evidenti ai beneficiari. I paesi partner che non sono in grado di attuare accordi in materia di migrazione dovrebbero comunque beneficiare dell’applicazione di strumenti finanziari e di altro tipo volti a rendere pienamente operativi i patti UE sulla migrazione;

21.

esorta pertanto l’UE ad adoperarsi per definire accordi di partenariato «su misura» con terzi in cui trovino autenticamente spazio esigenze, preoccupazioni e capacità delle controparti, tenendo presente che partner diversi si trovano a dover affrontare sfide diverse in contesti diversi;

22.

incoraggia gli Stati membri dell’UE che tradizionalmente intrattengono stretti legami storici, culturali, economici o di altro genere con determinati paesi ad avvalersene per promuovere la cooperazione con e tra questi stessi paesi, in modo tale da facilitare la riammissione e il reinserimento delle persone riammesse;

23.

invita la Commissione europea a completare prima possibile la definizione delle nuove priorità di partenariato con la Giordania e il Libano, facendo seguito all’esercizio di revisione della politica europea di vicinato del 2015. Questi due paesi accolgono, insieme alla Turchia, la maggior parte dei 5 milioni di profughi siriani. Oggi in Giordania una persona su nove è un profugo fuggito dalla guerra civile in Siria, per un totale di quasi 700 000 profughi su una popolazione di 6,7 milioni. In Libano il numero dei profughi siriani ammonta a 1,1 milioni su 4,6 milioni di abitanti, mentre in Turchia se ne contano oltre 2,5 milioni su una popolazione di 79,5 milioni;

24.

esprime preoccupazione in merito all’accordo sui profughi concluso il 18 marzo 2016 tra l’UE e la Turchia, soprattutto a causa di una serie di gravi problemi in materia di diritti umani che riguardano il trattenimento di richiedenti asilo in punti di crisi (hotspot) situati su isole greche del Mar Egeo, ma anche perché dei richiedenti asilo vengono rimpatriati in Turchia, considerata «paese di primo asilo» e «paese terzo sicuro», e per via dei timori che la Turchia possa rimpatriare dei profughi verso la stessa Siria. Inoltre, il CdR è preoccupato per la lentezza con cui in Grecia si va consolidando la capacità del sistema di asilo di gestire le procedure di asilo nei punti di crisi e per i ritardi nell’erogazione di sostegno al paese, per il livello estremamente basso di reinsediamenti di profughi provenienti dalla Turchia registrato sinora e, infine, per il ritardo con cui viene erogata l’assistenza finanziaria dell’UE per l’impegno profuso dalla Turchia a sostegno dei profughi siriani;

25.

deplora il fatto che la comunicazione indichi, senza alcuna vera garanzia, 16 paesi prioritari ai fini della conclusione dei nuovi accordi, dato che non tutti questi Stati possono essere considerati «paesi terzi sicuri» e/o presentano un bilancio accettabile nel campo dei diritti umani. Benché il principio del «paese terzo sicuro» non si applichi nel quadro dei nuovi patti, l’esempio della Turchia invia segnali preoccupanti al riguardo. Occorre introdurre meccanismi di controllo, da parte dell’UE, dell’accoglienza fornita in tali paesi;

26.

attende con interesse l’adozione dell’annunciata comunicazione strategica sulla Tunisia. La prosecuzione del processo, avviato nel paese dopo la rivoluzione, di transizione pacifica e democratica verso la stabilità sotto il profilo sia economico che della sicurezza trasmetterebbe un segnale molto positivo al resto della regione e dovrebbe quindi essere sostenuta dall’UE;

27.

rammenta che la situazione in Libia richiede una particolare attenzione e iniziative strategiche, e si compiace perciò dell’impegno strategico previsto per il paese nella comunicazione in esame. Il CdR sottolinea l’importanza della cooperazione con gli enti locali e regionali libici, e invita la Commissione europea a dare il suo pieno appoggio agli sforzi compiuti dal Comitato stesso e dall’ARLEM per promuovere iniziative di cooperazione tra gli enti locali e regionali dell’UE e i loro omologhi in Libia, la prima delle quali (l’iniziativa di Nicosia) è stata avviata durante l’ultima sessione plenaria dell’ARLEM nella capitale cipriota;

28.

esprime apprezzamento per l’accento posto sulla cooperazione con i paesi di transito, i quali solitamente devono sostenere notevoli oneri finanziari — soprattutto a livello locale e regionale — per l’accoglienza di richiedenti asilo e migranti irregolari. La dichiarazione di New York sui profughi e i migranti, adottata dall’ONU nel settembre 2016, riconosce che i movimenti di massa di profughi e migranti incidono in modo sproporzionato sui paesi vicini e di transito e ne mettono a dura prova le capacità. Di conseguenza, gli enti locali e regionali e dei paesi di transito dovrebbero beneficiare di iniziative, guidate dall’UE, volte a svilupparne le capacità, fornire assistenza finanziaria e condividere informazioni. Invita l’UE a introdurre strumenti di sostegno ad una cooperazione diretta inter pares tra enti locali e regionali dell’Unione e dei paesi partner volta a rafforzare le capacità di pianificazione e di gestione a livello locale e regionale;

29.

concorda sul fatto che un elemento fondamentale di ciascun patto consisterà nello sforzo comune per far funzionare il sistema di rimpatrio e riammissione dei richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta e dei migranti irregolari. Il CdR riconosce che gli enti locali e regionali dei paesi di origine sono impegnati in prima linea nelle politiche migratorie, con le loro molteplici competenze fondamentali in materia, ad esempio, di accesso al mercato del lavoro, alloggio, istruzione e assistenza sanitaria — tutti aspetti, questi, che hanno ripercussioni dirette sulla loro capacità di garantire il reinserimento dei rimpatriati e, quindi, la coesione sociale e la sostenibilità delle società. I problemi quotidiani inerenti all’accoglienza, all’integrazione e al reinserimento dei migranti hanno una particolare incidenza a livello locale e regionale. I suddetti patti dovrebbero quindi puntare ad accrescere l’efficacia e la sostenibilità del processo di rimpatrio e a fornire un sostegno finanziario adeguato per i rimpatri volontari, oltre che prefiggersi di aiutare i paesi di origine nel reinserimento dei loro cittadini che saranno stati riammessi;

30.

ritiene che la governance multilivello rappresenti lo strumento più idoneo per ottenere la combinazione necessaria di misure e iniziative in grado di conseguire risultati ottimali in materia di accoglienza, integrazione e reinserimento dei migranti;

31.

ribadisce che gli enti locali e regionali dell’UE e quelli dei paesi terzi devono condividere le buone pratiche in merito a tutti gli aspetti della migrazione, tra i quali figurano anche — ma non solo — le strategie di integrazione e reinserimento dei migranti, la lotta alla migrazione irregolare, il riconoscimento di segnali d’allerta precoce e/o la prevenzione nella fase iniziale delle situazioni di crisi e l’azione di contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti (in linea con il piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti 2015-2020, il protocollo dell’ONU per la lotta al traffico di migranti via terra, via mare e via aria, la strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 e il protocollo di Palermo). Il CdR si trova nella posizione ideale per poter dialogare con le città e le regioni dei paesi partner al fine di agevolare e incoraggiare lo scambio di idee e pratiche innovative e di promuovere un più significativo coinvolgimento degli enti locali e regionali nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di migrazione e integrazione, in linea con la governance multilivello e conformemente al principio di sussidiarietà;

32.

concorda sul fatto che le competenze e le risorse degli Stati membri siano fondamentali per l’attuazione dei patti, come pure che l’efficacia della cooperazione dipenda dalla presenza sul campo di reti di esperti dell’UE, soprattutto se provvisti di una buona conoscenza della dimensione locale e regionale del fenomeno migratorio. Accoglie quindi con favore il distacco, nei paesi prioritari di origine e di transito dei migranti, di funzionari di collegamento europei per la migrazione allo scopo di contribuire a coordinare la cooperazione dell’UE nell’azione di contrasto al traffico di migranti, e sollecita le autorità degli Stati membri a designare in tempi brevi gli esperti adeguati per questo compito.

L’assistenza finanziaria

33.

approva il ricorso agli strumenti finanziari e ai fondi fiduciari esistenti per la realizzazione degli obiettivi a breve termine dei patti, ma invita gli Stati membri dell’Unione, in tale contesto, a versare senza indugio i rispettivi contributi a tali fondi in base agli accordi stabiliti;

34.

sottolinea che è importante sfruttare le sinergie tra i fondi disponibili, quali ad esempio: lo strumento per i profughi in Turchia (3 miliardi di EUR), il fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa (1,8 miliardi di EUR), il fondo fiduciario regionale dell’UE in risposta alla crisi siriana (1 miliardo di EUR), nonché altri strumenti finanziari che nel periodo 2016-2020 potrebbero fornire fino a un massimo di 8 miliardi di EUR per l’attuazione dei patti. Andrebbero inoltre prese in considerazione eventuali sinergie con i fondi strutturali;

35.

plaude alla proposta della Commissione di attuare un ambizioso piano di investimenti esteri che affronti le cause profonde della migrazione irregolare e aiuti i paesi partner nel gestire l’impatto di quest’ultima sul continente africano e sui paesi del vicinato dell’UE, contribuendo nel contempo al conseguimento di altri obiettivi di sviluppo fissati dall’ONU, ed esorta la Commissione a mettere a punto prima possibile tale strumento, in un dialogo ravvicinato con gli Stati membri dell’UE e i partner internazionali;

36.

accoglie con favore il pacchetto proposto per l’Africa e i paesi del vicinato dell’UE nel quadro del piano di investimenti esteri finalizzato a mobilitare gli investimenti (grazie ad un migliorato contesto imprenditoriale, ad un unico punto di ingresso per le richieste di finanziamento degli investimenti e al finanziamento del settore privato) e a stimolare la creazione di occupazione nei paesi partner;

37.

si compiace del potenziamento dell’assistenza tecnica dell’UE e del sostegno alle riforme economiche e strutturali per migliorare il contesto imprenditoriale. Chiede in particolare che la proposta di erogare un’assistenza tecnica preveda il coinvolgimento di autorità e imprese locali, per sostenerle nell’elaborare un maggior numero di progetti finanziabili che migliorino il contesto generale per le imprese e nel pubblicizzarli presso la comunità degli investitori internazionali;

38.

esprime la convinzione che il piano di investimenti proposto avrà un impatto sia nel breve che nel lungo periodo in termini di un migliore sviluppo sostenibile dei paesi partner dell’UE che sono importanti paesi di origine di migranti o paesi di transito di richiedenti asilo e migranti irregolari. Pertanto, il piano proposto affronterà direttamente le cause profonde della migrazione irregolare e contribuirà a ridurre gli incentivi ad effettuare movimenti migratori in modo irregolare;

39.

prende atto di quanto sia importante che l’UE, gli Stati membri, i paesi terzi, le istituzioni finanziarie internazionali, le istituzioni bilaterali europee attive nel settore dello sviluppo e il settore privato diano ciascuno il proprio contributo al piano di investimenti. Accoglie quindi con favore l’iniziativa della Commissione europea di presentare questo ambizioso piano di investimenti esteri, che si prefigge di mobilitare 62 miliardi di EUR per contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo dell’ONU e, quindi, ad eradicare le cause profonde della migrazione irregolare;

40.

a tale proposito, chiede che l’iniziativa della Commissione venga attuata mediante la sottoscrizione di un accordo preciso con gli Stati membri e gli altri partner internazionali, che li impegni a fornire a loro volta l’equivalente del totale dei contributi messi a disposizione da parte dell’UE, quali incentivi per nuovi investimenti pubblici e privati;

41.

accoglie positivamente il piano, presentato in settembre, che si basa su tre pilastri: la mobilitazione degli investimenti privati, il potenziamento dell’assistenza tecnica e il miglioramento del contesto generale per le imprese; deplora l’assenza di qualsiasi riferimento agli enti locali e regionali nella comunicazione e insiste sull’importanza di convogliare aiuti e risorse verso tali enti. Riguardo al secondo pilastro, è evidente la necessità di coinvolgere anche gli enti locali e regionali, e il Comitato delle regioni dovrebbe svolgere un ruolo di partner nella sua attuazione. L’Atlante della cooperazione decentrata del CdR può essere uno strumento utile per aiutare a selezionare i progetti che necessitano di finanziamenti e di eventuali partner di cooperazione. Chiede che rappresentanti di enti locali e regionali entrino a far parte della struttura di governance del piano di investimenti esteri;

42.

chiede pertanto alla Commissione di essere coinvolto nell’elaborazione del piano di investimenti esteri nella sua qualità di portavoce degli enti locali e regionali dell’UE, molti dei quali possono vantare una vasta esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo;

43.

esorta la Commissione ad esplorare i modi per coinvolgere le diverse comunità delle diaspore di migranti presenti negli Stati membri dell’UE affinché partecipino al finanziamento degli investimenti nei loro paesi di origine. Nel 2013, i migranti provenienti da paesi in via di sviluppo hanno inviato denaro per oltre 400 miliardi di euro nei paesi di origine. L’invio di queste rimesse tende ad essere più stabile rispetto ad altri flussi di capitale privato: ha infatti segnato solo una lieve diminuzione del 5 % durante la recente crisi finanziaria mondiale e sta rapidamente risalendo ai livelli precedenti alla crisi. Una buona illustrazione del potenziale delle rimesse è offerta dal Senegal, paese in cui nel 2013 le rimesse della comunità senegalese all’estero rappresentavano il 10 % del PIL.

Il ruolo d’informazione degli enti regionali e locali

44.

ribadisce che gli enti locali e regionali, sia nell’UE che nei paesi terzi, possono e devono svolgere un ruolo nell’azione condotta congiuntamente dall’UE, dalle autorità degli Stati membri e dai paesi terzi al fine di attuare i partenariati in materia di migrazione. Questi enti svolgono in particolare una funzione essenziale nel sensibilizzare e fornire le informazioni necessarie ai loro cittadini nei paesi di origine, di transito e di destinazione;

45.

i migranti potenziali devono essere consapevoli dei rischi e dei pericoli ai quali vanno incontro nel tentativo di entrare irregolarmente nell’UE. Devono inoltre essere informati circa le condizioni e le strutture esistenti nei paesi di destinazione, e venire ragguagliati in particolare sul mercato del lavoro, l’accesso a formazioni adeguate e corsi di lingua, nonché in merito ai criteri per il ricongiungimento familiare. I migranti potenziali dovrebbero essere sensibilizzati alle differenze culturali tra il loro paese d’origine e quello di destinazione, per metterli in guardia dall’adottare comportamenti o pratiche inaccettabili;

46.

i singoli e le imprese nei paesi di destinazione dovrebbero ricevere informazioni sui vantaggi della migrazione ed essere adeguatamente formati per poter contribuire all’integrazione dei migranti. I relativi programmi o campagne di informazione possono essere realizzati con maggior successo a livello regionale e locale, quello cioè in cui le autorità sono più vicine ai cittadini. Politiche efficaci in materia di migrazione legale e di integrazione a lungo termine a livello locale e regionale sono strumenti utili per lottare contro i fenomeni del razzismo e della xenofobia;

47.

sottolinea che la comunicazione in esame, se fa riferimento nell’introduzione alla necessità di rafforzare la creazione di capacità locali avvalendosi delle politiche di sviluppo e di vicinato, non indica però le misure concrete da adottare per soddisfare tale esigenza. Il CdR può e dovrebbe essere un interlocutore negli sforzi intrapresi dai paesi partner per sviluppare le loro capacità a livello locale e regionale;

48.

mette l’accento sulla necessità di investire in capacità locali e nelle azioni dei governi locali e regionali dei paesi partner. I governi locali dovrebbero diventare dei partner per tutti e tre i pilastri del piano di investimenti esteri, e il CdR appoggia la proposta del progetto PLATFORMA sulla cooperazione tra una città dell’UE e una città di un paese partner, poiché si tratta di uno strumento cruciale per attuare il nuovo approccio, oltre che per lo sviluppo di capacità e la condivisione di competenze tecniche in materia di gestione della migrazione a livello locale; in tal senso, ritiene che il piano di investimenti esteri debba finanziare una cooperazione bilaterale tra singole città e singole regioni;

49.

pone l’accento sul fatto che la cooperazione tra l’UE, gli Stati membri, gli enti locali e regionali dell’Unione e quelli dei paesi di origine e di transito dei migranti può contribuire ad una gestione migliore dei flussi migratori, a beneficio di tutti i soggetti interessati. Per realizzare questo obiettivo, l’UE e gli Stati membri devono offrire il loro sostegno agli enti locali e regionali sotto il profilo sia finanziario che politico.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/39


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro

(2017/C 207/08)

Relatore:

Jesús Gamallo Aller (ES/PPE), direttore generale per le Relazioni esterne e con l’Unione europea, giunta regionale della Galizia

Documento di riferimento:

Comunicazione della Commissione — Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo: il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro

COM(2016) 740 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

osserva che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, stabilisce un nuovo e ambizioso quadro di impegni che invita tutti i paesi a fare uno sforzo di trasformazione per avanzare verso strategie di sviluppo sostenibile e inclusivo, a livello sia nazionale che internazionale;

2.

dà atto che l’Agenda 2030 è stata definita, sin dall’inizio, con un’impostazione universale, perché impegna tutti i paesi e ciascuno di essi — quindi, anche l’UE e i suoi Stati membri — a modificare le proprie politiche interne e i propri obblighi internazionali per allinearli agli obiettivi e ai traguardi indicati nella suddetta Agenda; fa presente, tuttavia, che questo compito va svolto non solo a livello nazionale, ma anche nell’ambito delle politiche e delle competenze proprie dei governi regionali e locali dell’UE;

3.

sottolinea che l’UE e i suoi Stati membri devono svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo e nell’attuazione dell’Agenda 2030; in quest’ottica, valuta favorevolmente i progressi compiuti grazie alla comunicazione Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe — L’Unione europea a favore della sostenibilità e alla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’UE;

4.

osserva che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile va intesa come un’agenda multilivello e multilaterale, che rivolge un appello a tutte le pubbliche autorità ai vari livelli (locale, regionale, nazionale e internazionale) affinché si impegnino, come pure ad altri soggetti sociali estranei ai governi; fa osservare, al tempo stesso, che numerosi obiettivi e traguardi dell’Agenda 2030 riguardano direttamente gli ambiti di azione e di competenza propri degli enti territoriali, ragion per cui il loro raggiungimento richiede la promozione del pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel recepimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e nell’elaborazione delle politiche volte a realizzarli;

5.

condivide il giudizio della Commissione secondo cui bisogna definire un nuovo consenso in materia di sviluppo che riveda e aggiorni quanto era stato convenuto nel 2005, per così affrontare le sfide connesse all’Agenda 2030 e i cambiamenti occorsi nel contesto internazionale e nel sistema di cooperazione allo sviluppo;

6.

conviene con la Commissione che la maniera migliore di avanzare nell’Agenda di sviluppo 2030 consiste nel rafforzare il coordinamento delle politiche di cooperazione tra l’UE e i suoi Stati membri; ribadisce tuttavia che, alla luce del carattere onnicomprensivo dell’Agenda 2030 e dell’interconnessione dei suoi obiettivi, bisogna anche promuovere passi in avanti nella coerenza delle politiche, sia di quelle europee che di quelle degli Stati membri.

Sfide globali e Agenda 2030

7.

constata che i progressi nella dinamica di globalizzazione hanno dato forma a un mondo più integrato e complesso, con mutamenti nella natura e nella distribuzione internazionale del potere, una maggiore eterogeneità dei paesi in via di sviluppo, una nuova distribuzione della povertà a livello globale, un aumento delle diseguaglianze all’interno dei paesi e una dilatazione dello spazio proprio dei beni pubblici internazionali; ritiene che l’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile costituisca un chiaro tentativo di dare risposta alle summenzionate trasformazioni e alle sfide connesse alla promozione dello sviluppo nei prossimi decenni;

8.

dà atto del carattere universale dell’Agenda 2030, che obbliga tutti i paesi e le società a fare uno sforzo cooperativo per cercare di allineare le loro politiche agli obiettivi definiti dall’Agenda; osserva tuttavia che tale sforzo dev’essere compiuto a tutti i livelli dell’azione pubblica, compresi quello degli enti regionali e locali;

9.

ribadisce che gli intenti che animano gli Obiettivi di sviluppo sostenibile impongono di andare oltre il quadro di lavoro proprio dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS); ritiene che, sebbene l’APS rimarrà una fonte di finanziamento essenziale per i paesi più poveri e un meccanismo catalizzatore del cambiamento in altri paesi, la nuova Agenda obblighi a estendere lo sguardo a flussi e strumenti che non rientrano nel perimetro specifico dell’APS;

10.

reputa che l’esigenza di mobilitare risorse e capacità al di là degli aiuti imponga di agire in maniera più strategica attraverso i sistemi e le modalità di cooperazione di vario tipo che esistono a livello internazionale; anche se la cooperazione Nord-Sud continuerà a rivestire un ruolo importante in futuro, essa dovrà articolarsi in maniera più coordinata con i sistemi di cooperazione di tipo Sud-Sud o triangolari; analogamente, richiama l’attenzione sul ruolo di primo piano che la cooperazione decentrata può svolgere nella nuova Agenda, favorendo lo scambio di esperienze tra soggetti di livello infra-statale nell’ambito delle loro specifiche competenze; ritiene, infine, che l’UE e gli Stati membri dovranno lavorare più intensamente con i vari meccanismi di cooperazione regionale e multilaterale, conformemente alla logica multilivello in cui si articola l’Agenda 2030;

11.

considera, alla luce della larghezza di vedute e del carattere onnicomprensivo, che l’Agenda 2030 richieda a proprio sostegno la partecipazione di una gamma ampia e diversificata di soggetti, compresi tra l’altro gli enti locali e regionali, nonché le organizzazioni della società civile, le imprese, le fondazioni, le università e i centri studi, per mobilitare e far leva sul valore aggiunto che ognuno di tali soggetti racchiude in funzione della sua esperienza e del suo campo di azione.

La risposta dell’Unione europea

12.

appoggia l’intenzione di far sottoscrivere all’UE e ai suoi Stati membri un impegno deciso e attivo nell’attuazione dell’Agenda 2030, ragion per cui è necessario promuovere una coerente integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell’insieme delle politiche pubbliche applicate all’interno dell’UE a differenti livelli (europeo, nazionale, regionale e locale); sottolinea l’esigenza di allineare progressivamente le politiche e gli incentivi attraverso cui operano gli agenti alle finalità stabilite nell’Agenda;

13.

condivide il giudizio secondo cui l’azione esterna dell’UE ha un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e si compiace pertanto dei progressi compiuti nell’attuazione di tale compito, attraverso le priorità definite nel trattato sull’Unione europea (articolo 21, comma 2) e nel trattato sul funzionamento dell’UE (articolo 208); appoggia l’intenzione della Commissione di far sì che il nuovo consenso in materia di sviluppo contribuisca a dare attuazione concreta alle priorità dell’azione esterna dell’UE definite nella Strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza;

14.

appoggia il proposito della Commissione di rafforzare il coordinamento tra la politica di sviluppo e altre politiche dell’UE che dispiegano la loro azione a livello internazionale, tra cui quelle in materia di aiuti umanitari, commercio, integrazione regionale, salute, istruzione, energia, pesca, agricoltura, ambiente, scienza e tecnologia, migrazione e asilo, politica europea di vicinato e altre ancora; sottolinea tuttavia che non basta migliorare il coordinamento tra le politiche, ma occorre anche rendere tali politiche maggiormente coerenti con gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale;

15.

conviene con la Commissione che la risposta, per essere efficace, dev’essere congiunta e sottostare a criteri condivisi dall’UE; sottolinea tuttavia che tale articolazione deve prodursi non soltanto tra l’UE e gli Stati membri, ma anche tra questi e gli enti regionali e locali, su cui ricadono alcune delle competenze necessarie per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

16.

sostiene il proposito della Commissione di fondare la cooperazione allo sviluppo dell’UE e degli Stati membri su un approccio basato sui diritti, che faccia dell’essere umano il protagonista e il destinatario degli sforzi di sviluppo; ritiene inoltre che tale approccio sia coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con il principio di «non lasciare indietro nessuno» che ispira l’Agenda 2030, e con lo sforzo di far sì che i progressi in materia di sviluppo giungano fino ai settori più fragili e vulnerabili della società;

17.

conviene con la Commissione sulla necessità di ribadire che la parità di genere è un elemento contrale di questo approccio basato sui diritti, e deve ispirare l’intera azione della cooperazione allo sviluppo dell’UE e dei suoi Stati membri, nonché della cooperazione decentrata; di conseguenza, occorre non soltanto intervenire contro le disparità esistenti in questo campo, ma anche promuovere i diritti delle donne, la loro emancipazione e il loro accesso all’istruzione a tutti i livelli.

Le nostre comuni priorità

18.

ritiene che una delle finalità principali della politica di sviluppo dell’UE e degli Stati membri consista nel sostenere i paesi nella lotta contro la povertà, anche migliorando i livelli di prestazione e la qualità dei servizi sociali di base destinati all’insieme della popolazione, come stabilisce l’Agenda 2030; sottolinea tuttavia che tali servizi sono in buona parte erogati dalle amministrazioni decentrate, e che quindi è cruciale il sostegno accordato agli enti regionali e locali nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

19.

condivide l’obiettivo dell’Agenda 2030 di costruire società inclusive attraverso la lotta contro la disuguaglianza e la promozione della coesione sociale; ritiene al tempo stesso che l’amministrazione decentrata svolga un ruolo essenziale nell’individuazione e correzione dei processi di esclusione e di marginalizzazione sociale che sono alla radice di tali disuguaglianze;

20.

si rende conto dell’importanza di costruire società pacifiche e ben governate, estirpando l’insicurezza e la violenza e rafforzando istituzioni efficaci e trasparenti; segnala l’esigenza di strutturare tale processo a partire dal livello territoriale più vicino ai cittadini sostenendo il miglioramento delle istituzioni locali e regionali, per facilitare in tal modo il radicamento dei meccanismi di partecipazione e di controllo democratico da parte della cittadinanza impegnata nel raggiungere i traguardi indicati dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; per questo motivo, l’educazione alla cittadinanza globale deve diventare una dimensione insostituibile delle politiche e strategie dei vari operatori e soggetti, governativi o meno, che compongono il sistema internazionale di cooperazione allo sviluppo;

21.

condivide la finalità dell’Agenda 2030 di assicurare le condizioni di sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo, migliorando la gestione delle risorse naturali e la protezione degli ecosistemi più fragili; anche in questo caso, gli enti locali e regionali sono essenziali per intraprendere queste politiche cercando di rendere compatibili sostenibilità e progresso economico e sociale delle comunità interessate; tale finalità è particolarmente pertinente in rapporto all’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 11, che delinea la necessità di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

22.

considera importante incoraggiare, all’interno dei singoli paesi, un percorso di crescita economica inclusiva e sostenibile, in grado di creare lavoro dignitoso, come prevede l’Agenda 2030; segnala il ruolo che gli enti regionali e locali possono svolgere nella promozione di questi processi, generando un tessuto produttivo su basi territoriali ben definite attraverso alleanze tra vari soggetti, comprese le piccole e medie imprese locali;

23.

in sintesi, richiama l’attenzione sull’importanza delle amministrazioni pubbliche decentrate nei paesi partner, ai fini dell’attuazione concreta dell’Agenda 2030; ribadisce il ruolo che la cooperazione decentrata può avere nel trasferimento di esperienze e capacità tra tali soggetti; raccomanda inoltre che il nuovo consenso in materia di sviluppo riconosca e stimoli le potenzialità insite in questa modalità di cooperazione.

Partenariato: L’Unione europea come forza trainante per l’attuazione dell’Agenda 2030

24.

osserva che, anche se ciascun paese dev’essere responsabile del proprio sviluppo, agli obiettivi di sviluppo sostenibile potrà essere data attuazione concreta solo se si istituisce un’alleanza globale comprendente tutti i paesi, le istituzioni multilaterali e i rimanenti soggetti sociali, che agisca in forma collaborativa per elaborare strategie di sviluppo inclusive e sostenibili, come richiede l’Agenda 2030; riafferma al tempo stesso che gli enti regionali e locali devono partecipare a tale sforzo collaborativo, contribuendovi con le capacità e le risorse del loro ambito di azione;

25.

ribadisce che la cooperazione decentrata può avere un ruolo essenziale nella formazione di alleanze multilaterali orientate a promuovere cambiamenti nei paesi in via di sviluppo nella direzione segnalata dall’Agenda 2030; il nuovo consenso in merito allo sviluppo deve riconoscere il contributo di questa modalità di cooperazione e la sua complementarità con altre modalità;

26.

sottolinea che è utile che l’UE e i suoi Stati membri facilitino i processi di coordinamento, divisione dei compiti e coerenza tra i vari soggetti nel quadro della suddetta alleanza globale; ritiene che tale obiettivo sarà raggiunto più facilmente se l’UE e i suoi Stati membri rafforzeranno la programmazione congiunta in materia di cooperazione allo sviluppo, sulla base di visioni comuni negoziate con i paesi partner; segnala tuttavia che è necessario che gli enti locali e regionali partecipino a tale processo di dialogo e di concertazione;

27.

ritiene, analogamente, che tale sforzo di coordinamento debba tradursi in termini operativi nell’avviamento di programmi indicativi congiunti nei paesi partner; sottolinea inoltre l’importanza di operare, se possibile, attraverso azioni congiunte a livello nazionale, regionale o internazionale per migliorare l’impatto aggregato dell’azione dell’UE e dei suoi Stati membri; fa inoltre presente che i soggetti della cooperazione decentrata devono partecipare anche ai processi di definizione e attuazione di tali programmi, nonché alle relative attività di monitoraggio e valutazione;

28.

chiede che, ove possibile, nei paesi partner si ricorra a modalità di cooperazione quali il sostegno diretto al bilancio o i fondi fiduciari dell’UE, che facilitano il coordinamento tra i soggetti e consentono un uso più integrato e flessibile delle risorse nei paesi partner;

29.

conviene con a Commissione sull’importanza di mobilitare ingenti risorse pubbliche e private, nazionali e internazionali, al servizio delle finalità dell’Agenda 2030, come indicato nel Piano d’azione di Accra; ritiene che a tal fine sia importante utilizzare risorse pubbliche con l’obiettivo di mobilitare e di far leva sulle private a favore dello sviluppo attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovatori e a vari meccanismi di combinazione (blending) di sovvenzioni e prestiti; segnala tuttavia l’esigenza di garantire adeguatamente che le risorse mobilitate: i) abbiano una chiara finalità di sviluppo, ii) rispondano alle priorità del paese partner; iii) comportino una chiara addizionalità rispetto alle risorse pubbliche; iv) siano sottoposte ad efficaci meccanismi di controllo del loro utilizzo/destinazione e a progressive verifiche sul perseguimento degli obiettivi di sviluppo dichiarati;

30.

sottolinea che è importante che la cooperazione allo sviluppo dell’UE e degli Stati membri chiami a raccolta, mobiliti e coinvolga il maggior numero di soggetti a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi — tra gli altri — gli enti locali e regionali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico, ciascuno nel quadro delle rispettive capacità, esperienze e risorse; fa osservare che la cooperazione decentrata è una modalità di cooperazione particolarmente indicata per promuovere e articolare questo tipo di alleanze multilaterali basate sul territorio; esorta la Commissione e gli Stati membri a far sì che le amministrazioni pubbliche regionali e locali possano inserire gli OSS nelle loro politiche e sottolinea che la cooperazione decentrata è particolarmente propizia alla creazione di spazi per la cittadinanza globale, affinché i cittadini conducano una riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e partecipino alle politiche pubbliche non solo in vista del conseguimento di tali obiettivi, ma anche per il monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030;

31.

ricorda l’importanza di rafforzare le capacità tecniche e istituzionali dei paesi partner, affinché possano stimolare il passaggio a strategie di sviluppo inclusive e sostenibili, come chiede l’Agenda 2030; fa presente l’esigenza che questo processo abbracci anche l’amministrazione decentrata dei paesi partner;

32.

sottolinea che è opportuno che la cooperazione allo sviluppo dell’UE e dei suoi Stati membri distribuisca le proprie risorse in base a regole chiare e trasparenti, tenendo conto delle necessità, dei divari strutturali e delle capacità dei paesi partner di mobilitare risorse alternative; ribadisce al tempo stesso che l’impiego delle risorse e l’esecuzione delle attività devono essere orientate al principio di «non lasciare indietro nessuno»;

33.

evidenzia che, in linea con quanto sopra, i destinatari prioritari delle condizioni più favorevoli degli aiuti internazionali dell’UE e dei suoi Stati membri dovrebbero essere i paesi a più basso reddito, e specialmente i paesi meno avanzati (PMA), oppure quelli con apparati statali fragili o in situazioni postbelliche;

34.

fa tuttavia osservare che ampi gruppi di paesi a reddito medio risentono di serie limitazioni strutturali, e si caratterizzano per situazioni interne molto eterogenee, istituzioni fragili e società frammentate; la cooperazione allo sviluppo, anche di natura finanziaria, può essere utile per fare in modo che questi paesi superino le proprie limitazioni e promuovano un processo di sviluppo sostenuto, in grado anche di migliorare la loro capacità di partecipare più attivamente all’attuazione dell’Agenda 2030;

35.

ritiene che una migrazione ordinata possa costituire una leva per il progresso sia del paese di provenienza che di quello di destinazione, oltre ad essere utile ai migranti stessi; ritiene che la gestione ordinata delle migrazioni vada inclusa tra le finalità dell’azione di sviluppo, nell’ottica di fornire risposte normative e sostegni adeguati per la difesa dei diritti umani dei migranti lungo il percorso migratorio e nel paese di destinazione e per offrire loro delle opportunità nei paesi di origine, allo scopo di attenuare la pressione esercitata dai flussi migratori incontrollati;

36.

si rende conto che gli strumenti della cooperazione allo sviluppo si estendono al di là della specificità degli aiuti internazionali, comprendendo meccanismi che, sebbene non possano essere considerati come APS, hanno l’effetto potenziale di generare opportunità di sviluppo; ritiene che la cooperazione allo sviluppo dell’UE e dei suoi Stati membri debba integrare attivamente tale insieme di meccanismi e mezzi, oltre ad adattare le fonti e gli strumenti utilizzati alle condizioni proprie di ciascuno dei paesi partner, compresi quelli a medio reddito;

37.

appoggia la proposta della Commissione di avviare un ambizioso piano di investimenti esterni per cercare di mobilitare l’investimento privato, rafforzare l’assistenza tecnica per una formulazione adeguata di progetti da parte degli enti locali e delle imprese, nonché per generare un clima imprenditoriale favorevole, tenendo in debita considerazione le priorità degli enti locali e regionali in relazione allo sviluppo territoriale; ritiene che detto piano debba essere conforme agli obiettivi definiti nell’Agenda 2030; bisogna infine agevolare la partecipazione degli enti locali e regionali per garantirne un’adeguata attuazione;

38.

conviene con la Commissione sull’importanza di sostenere i progetti di integrazione regionale per consentire il rafforzamento dei processi di sviluppo dei paesi coinvolti e migliorare la fornitura di beni pubblici regionali, ai fini di una migliore attuazione dell’Agenda 2030; prende atto della revisione della politica di vicinato in funzione delle nuove priorità derivanti dall’Agenda 2030; al tempo stesso, sottolinea la necessità di potenziare, nel quadro di questa politica, la cooperazione tra le regioni attraverso adeguate misure di sostegno.

Migliorare l’impatto dell’Unione europea

39.

sottolinea l’esigenza di proseguire lo sforzo volto ad accrescere l’efficacia della cooperazione allo sviluppo, applicando quanto è stato concordato nei vertici di Roma, Parigi, Accra e Busan; ritiene al tempo stesso importante sostenere lo sviluppo di capacità istituzionali nei paesi partner e sensibilizzare questi ultimi a tenere conto, nei loro documenti programmatici nazionali, delle principali priorità degli enti locali e regionali, affinché gli sforzi di cooperazione diano frutto e rispecchino i bisogni di ciascun territorio e dei suoi abitanti;

40.

si rende conto che la cooperazione allo sviluppo non è in grado, da sola, di finanziare le trasformazioni richieste dall’Agenda 2030; sottolinea pertanto la necessità che l’UE e gli Stati membri utilizzino la cooperazione come uno strumento per far leva su risorse aggiuntive provenienti da altre fonti, e come meccanismo catalizzatore volto a cambiare gli incentivi e promuovere trasformazioni concrete nei paesi in via di sviluppo;

41.

ribadisce che, se vogliono essere un riferimento credibile nel contesto internazionale, gli Stati dell’UE devono rispettare gli impegni assunti; ritiene pertanto che si debbano realizzare gli obiettivi fissati dall’UE nel quadro dell’Agenda internazionale in materia di finanziamento dello sviluppo e sottolinea inoltre la necessità di tener fede agli impegni assunti nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, compresi gli accordi in materia di finanziamento ambientale;

42.

ricorda l’utilità di adattare la cooperazione al quadro degli strumenti e delle azioni che, al di là degli aiuti, si stanno attuando nel sistema internazionale a sostegno dei processi di sviluppo; in quest’ottica, conviene sull’opportunità di dar seguito agli sforzi dell’OCSE per dotare il settore del finanziamento allo sviluppo di una nuova metodologia, introducendo tra l’altro il concetto di sostegno ufficiale totale allo sviluppo sostenibile (TOSSD);

43.

rileva che per molti dei problemi cui fa riferimento l’Agenda 2030 mancano risposte tecniche affidabili, e occorre ricercare alternative basate sulla creatività, la promozione della conoscenza e l’innovazione tecnologica e sociale; ritiene che in tale ambito possa svolgere un ruolo rilevante la cooperazione decentrata, grazie alla trasmissione di esperienze realizzate negli ambiti locali e regionali;

44.

osserva che l’Agenda 2030 non potrà essere attuata se non si migliorerà sensibilmente la coerenza delle politiche, tenendo conto dell’effetto esercitato dall’insieme delle politiche pubbliche sugli obiettivi di sviluppo; ribadisce inoltre che i progressi in materia di coerenza devono essere realizzati sia nei settori dell’azione pubblica (orizzontale) che tra i livelli di governo (locale, regionale, nazionale ed europeo) attraverso l’adozione di un «approccio di tutto il governo» (whole-of-government approach) nelle politiche e nei programmi pubblici a corto, medio e lungo termine;

45.

richiama l’attenzione sull’esigenza che tutti i soggetti della cooperazione dell’UE partecipino a uno sforzo di trasparenza, che dovrebbe riflettersi sulle risorse mobilitate da ciascuno di essi; ritiene che le pubbliche autorità (a livello europeo, nazionale, regionale e locale) debbano avere un ruolo di primo piano in tale sforzo, come mezzo per migliorare l’assunzione di responsabilità e la qualità dei loro interventi;

46.

ritiene che il radicamento nel territorio delle attività di trasformazione, con la partecipazione dei soggetti che in esso coesistono e con il sostegno della cooperazione decentrata, possa essere il modo migliore per promuovere un processo intenso e diffuso di passaggio verso modelli inclusivi e sostenibili di sviluppo;

47.

in connessione con quanto sopra, il Comitato delle regioni rinnova la propria offerta di contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 e allo scambio di conoscenze ed esperienze, con le altre pubbliche autorità e con le autorità omologhe nei paesi in via di sviluppo, attraverso la piattaforma (il portale) di informazione e discussione in materia di sviluppo rivolto agli enti locali e regionali, il dialogo biennale sulla cooperazione decentrata (le cosiddette «Assise»), i forum internazionali dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) e la Conferenza degli enti regionali e locali del partenariato orientale (Corleap). Il Comitato delle regioni intende stimolare e coordinare la cooperazione decentrata tra gli enti locali e regionali dell’Unione europea e gli enti omologhi dei paesi vicini nel quadro di iniziative specifiche, come l’iniziativa di Nicosia per la Libia;

48.

ritiene importante attuare una valida politica di comunicazione in materia di sviluppo sostenibile, affinché dia vita ad una visione più accurata delle sfide e delle politiche da attuare e permetta un sostegno più cosciente ed attivo da parte dei cittadini, i quali devono considerare la cooperazione allo sviluppo e gli impegni a titolo dell’Agenda 2030 come un investimento per il futuro; è inoltre necessario far capire ai cittadini l’importanza degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo facendo conoscere i mutui benefici derivanti da questa politica, come la creazione di condizioni di stabilità nelle regioni; infine occorre dare visibilità all’azione dei vari soggetti coinvolti nel processo, come gli enti locali e regionali e, più in particolare, le regioni ultraperiferiche, dato che da anni queste regioni portano avanti con successo politiche di cooperazione con i paesi vicini.

Monitoraggio dei nostri impegni

49.

auspica che tutti i soggetti della cooperazione adattino progressivamente i loro sistemi di rendicontazione e i loro indicatori di monitoraggio ai contenuti dell’Agenda 2030; è inoltre favorevole all’elaborazione di rapporti di sintesi congiunti, che riferiscano in merito allo stato di avanzamento dei lavori in rapporto all’Agenda 2030, da presentare al Forum politico ad alto livello delle Nazioni Unite; sollecita la partecipazione attiva degli enti locali e regionali all’elaborazione di tali rapporti, riferendo in merito alle azioni eseguite nei loro settori di competenza e nel quadro della cooperazione decentrata;

50.

conviene sulla necessità di rafforzare i sistemi statistici per il monitoraggio dell’Agenda 2030; richiama l’attenzione sull’esigenza di rafforzare anche la produzione di informazioni di carattere regionale e locale, per garantire che i progressi riguardino tutti i settori e territori.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/45


Parere del Comitato europeo delle regioni — Un sistema efficace di gestione delle risorse idriche: un approccio per delle soluzioni innovative

(2017/C 207/09)

Relatore:

Cees Loggen (NL/ALDE) assessore provinciale dell’Olanda settentrionale

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

constata che la disponibilità di acqua pura e in quantità sufficiente, in quanto fonte di vita, è indispensabile per la nostra salute e il nostro benessere. L’acqua offre numerose possibilità di sviluppo, ma rappresenta anche un pericolo: le inondazioni, la siccità e la cattiva qualità di questa risorsa minacciano la vita, la salute e la prosperità;

2.

esprime apprezzamento per il fatto che nel 2000 la Commissione europea abbia adottato la direttiva quadro sulle acque che, integrata da normative UE più specifiche (1), ha razionalizzato gran parte della vecchia regolamentazione, disciplinato l’approccio di gestione delle risorse idriche sulla base dei bacini idrografici e introdotto obiettivi ambiziosi di lungo termine in materia di gestione delle acque;

3.

è a conoscenza del fatto che la Commissione europea sta lavorando sulle seguenti componenti della politica europea in materia di risorse idriche:

a)

la revisione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), per il 2019: il servizio di ricerca del Parlamento europeo ha effettuato un’analisi dal titolo Water Legislation, COST of Non-Europe Report (Legislazione in materia di risorse idriche, relazione sul costo della non Europa), nella quale individua una serie di problemi a livello di attuazione,

b)

diverse azioni, tra cui la proposta di uno strumento legislativo per sviluppare il riutilizzo dell’acqua, che costituisce una componente essenziale del paesaggio ecoindustriale dell’UE. L’iniziativa volta a promuovere il riutilizzo dell’acqua è un elemento fondamentale nell’ambito di un piano di azione sull’economia circolare, che richiede una proposta legislativa sui requisiti qualitativi minimi da applicare alle acque riutilizzate, ad esempio per l’irrigazione e il ravvenamento delle acque sotterranee,

c)

la prevista revisione della direttiva sull’acqua potabile (98/83/CE) per il 2017: le consultazioni e gli studi preparatori svolti hanno messo in evidenza la necessità di migliorare la politica dell’UE sull’acqua potabile in termini di concretizzazione del diritto umano all’acqua e ai servizi fognari,

d)

l’eventuale revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE);

4.

richiama l’attenzione sul fatto che, nella maggior parte degli Stati membri, la gestione delle risorse idriche rientra nelle responsabilità e nelle competenze istituzionali e politiche degli enti locali e regionali, i quali sono pertanto chiamati a dare applicazione concreta alla maggior parte delle direttive UE sulle acque. Spesso, gli enti locali e regionali sono anche responsabili di politiche importanti ai fini di una gestione sostenibile dell’acqua, quali l’assetto territoriale, le infrastrutture, le politiche sulla mobilità, il rilascio di concessioni, l’agricoltura e la gestione del paesaggio, l’approvvigionamento idrico, la tutela delle acque superficiali e sotterranee, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la protezione dalle alluvioni;

5.

prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo sulla gestione sostenibile delle risorse idriche del 17 ottobre 2016, condivide l’avviso del Consiglio secondo cui l’acqua è una delle massime priorità e concorda con il riconoscimento che le questioni in relazione alla gestione di questa risorsa sono differenti a seconda delle regioni dell’UE e che, di conseguenza, occorre essere flessibili nella scelta delle soluzioni da adottare, considerando anche la necessità di realizzare infrastrutture di regolazione delle risorse idriche per conseguire un elevato grado dello stato ecologico delle masse idriche e garantire il soddisfacimento della domanda;

6.

sottolinea quindi l’importanza del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In caso di misure collegate, ad esempio, al riutilizzo dell’acqua o a miglioramenti dell’efficienza sul fronte della domanda (risparmio idrico), il livello nazionale, regionale e locale è determinante, perché il grado della disponibilità idrica differisce. È quindi importante che, da un punto di vista europeo, sia offerto un margine di manovra che consenta di valutare la questione a livello nazionale, regionale e locale e di adottare, a questi livelli, le misure necessarie;

7.

prende atto dell’assai ambiziosa iniziativa volontaria rappresentata dall’agenda urbana 2030 per le risorse idriche, definita nella conferenza «Cites and Water» di Leeuwarden (Paesi Bassi) nel febbraio 2016, e incoraggia le città europee a sottoscriverla;

8.

accoglie con favore l’intenzione della Commissione europea di presentare, nel 2017, nel quadro dell’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare, una proposta di requisiti minimi per il riutilizzo dell’acqua e di procedere alla revisione della direttiva sull’acqua potabile (2) (nel quadro del programma REFIT), ma invita a fare attenzione che gli eventuali effetti negativi non siano sproporzionati per altri settori, ad esempio quello agricolo;

9.

sottolinea che occorre tenere in considerazione le differenze regionali in termini di sufficienza delle risorse idriche. Non si può introdurre un obbligo ingiustificato di riutilizzare l’acqua. Questa tecnica può essenzialmente offrire una soluzione nelle regioni dove sussistono problemi di approvvigionamento idrico;

10.

invita al riguardo, nell’ottica di un approccio equilibrato e coerente, la Commissione europea a garantire che il riutilizzo dell’acqua sia considerato soltanto come opzione aggiuntiva di approvvigionamento idrico e sia accompagnato, in parallelo, da miglioramenti dell’efficienza sul fronte della domanda, e ad assicurare altresì che siano analizzati e presi in considerazione gli eventuali effetti della ridotta disponibilità d’acqua;

11.

reputa infatti essenziale che gli enti locali e regionali formulino, tramite il presente parere di iniziativa del CdR, raccomandazioni sul modo in cui migliorare l’attuazione della vigente normativa UE sulle acque e rimangano pienamente coinvolti nella futura politica europea in materia di risorse idriche.

Contesto e delimitazione del parere di iniziativa

12.

si è già pronunciato in diverse occasioni su vari temi connessi alla gestione delle risorse idriche. Il presente parere di iniziativa costituisce il seguito di altri pareri adottati in precedenza dal CdR, quali:

a)

il parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, CdR 1120/2012 (3),

b)

il parere in merito al Settimo programma d’azione dell’UE in materia di ambiente, CdR 593/2013 (4),

c)

il parere sul tema Aggiudicazione dei contratti di concessione, CdR 100/2012 (5),

d)

il parere sul tema Il ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di una gestione sostenibile dell’acqua, CdR 5/2011 (6);

13.

sottolinea che, per quanto riguarda le conseguenze dei cambiamenti climatici sulla gestione delle risorse idriche, è necessario garantire la coerenza e la corrispondenza tra le misure politiche adottate a livello UE, nazionale, regionale e locale e quelle adottate nel quadro della strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici e, al riguardo, rimanda al parere intitolato Verso una nuova strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici: un approccio integrato, CdR 2430/2016;

14.

riconosce che la politica in materia di risorse idriche è un settore assai ampio, e ritiene che il presente parere di iniziativa debba concentrarsi sulla gestione delle acque interne, in particolare per quanto riguarda la qualità dell’acqua, la penuria d’acqua dolce e la protezione dalle inondazioni. Il parere non tratta invece della gestione delle acque marittime e oceaniche né, quindi, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, che hanno già formato oggetto di precedenti pareri del CdR.

L’importanza di una buona gestione delle risorse idriche

15.

richiama l’attenzione — dati i cambiamenti climatici e lo sfruttamento sempre più intensivo del suolo — sulle grandi sfide che ci attendono in materia di gestione delle risorse idriche, e in particolare:

a)

a breve termine, la crescente variabilità del regime delle precipitazioni aumenterà il rischio di inondazioni e siccità. L’aumento della temperatura dell’acqua e la variazione dei fenomeni estremi, in particolare le piene e la siccità, hanno un effetto sulla qualità di questa risorsa; analogamente, le variazioni nella quantità e nella qualità dell’acqua incidono sulla sua disponibilità, stabilità e accessibilità, e hanno effetti tanto sul funzionamento quanto sull’impiego delle infrastrutture esistenti e sulle pratiche di gestione;

b)

a medio termine, la sfida consisterà nel raggiungere effettivamente gli obiettivi perseguiti in materia di qualità dell’acqua,

c)

a più lungo termine, i problemi principali saranno dati dagli effetti dell’innalzamento del livello dei mari e dalla scarsità di acqua (dolce), con gravi conseguenze socioeconomiche, quali l’abbandono dei territori soggetti a inondazioni dal mare e/o ormai privi di acqua dolce; analogamente, i cambiamenti previsti nelle precipitazioni e nella temperatura incideranno probabilmente anche sull’occorrenza di inondazioni, con un grande impatto socioeconomico e sanitario;

16.

sottolinea il notevole valore economico del settore idrico e l’importanza economica di una buona gestione delle risorse idriche, fornendo a tal riguardo alcuni esempi:

a)

il settore mondiale della fornitura, del trattamento e della distribuzione dell’acqua costituisce un fattore cruciale per la nostra società: ci garantisce l’alimentazione, i servizi igienico-sanitari, la salute e il benessere. Dei 70 miliardi di EUR che formano il volume totale dell’economia mondiale, circa 63 miliardi dipendono direttamente dall’acqua (7),

b)

secondo le stime formulate in una recente relazione delle Nazioni Unite, un miliardo di posti di lavoro in tutto il mondo, ossia il 40 % dei posti di lavoro complessivi, dipende in forte misura dall’acqua e un altro miliardo vi dipende moderatamente. Ciò significa che da questa risorsa dipende praticamente l’80 % dei posti di lavoro nel mondo (8),

c)

nel settore europeo delle risorse idriche operano 9 000 piccole e medie imprese e le aziende pubbliche del comparto forniscono, da sole, 600 000 posti di lavoro (9),

d)

nel 2010 il valore aggiunto lordo totale stimato del settore dei servizi igienico-sanitari ha raggiunto i 44 miliardi di EUR e, sempre nello stesso anno, tale settore ha fornito circa 500 000 posti di lavoro (10),

e)

nel corso degli ultimi 15 anni le inondazioni hanno causato sinistri per un valore di almeno 25 miliardi di EUR, senza contare i costi non assicurati, e i danni annui, stimati per il solo 2014 a quasi 5 miliardi di EUR, potrebbero quintuplicarsi entro il 2050 (11).

La necessità di un’altra forma di politica

17.

reputa che basare le politiche del settore su un «modello» possa essere considerato un buon punto di partenza per migliorare le relazioni tra le diverse istituzioni ed esplorare nuove vie innovative nel fare politica, che consentano la collaborazione tra i diversi ambiti settoriali, cercando sinergie ed evitando i conflitti, dal momento che esiste ancora notevole incertezza attorno alla portata e all’impatto dei problemi futuri legati all’acqua e che anche i quadri normativi sono diversi tra loro. Occorre dare attuazione a quella che può essere definita la «politica adattativa». Nella tabella seguente sono riportate le diverse possibilità:

 

Norme e valori

corrispondenti

differenti

conoscenze

consenso

politica pianificata

negoziazione sulle norme

dissenso

negoziazione sulle conoscenze

politica adattativa

18.

chiede alla Commissione europea di valutare le possibilità di adottare una politica adattativa in materia di risorse idriche, in particolare nel quadro della prevista revisione della direttiva sull’acqua potabile, dell’elaborazione delle misure relative al riutilizzo dell’acqua, dell’eventuale revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e, più a lungo termine, della revisione della direttiva quadro sulle acque. Questa analisi dovrebbe essere incentrata sulle principali condizioni per applicare una politica di questo tipo, vale a dire: integralità, scambio di informazioni, flessibilità, differenziazione riguardo agli obiettivi e agli sforzi, e innovazione. Nell’analisi delle possibilità di una nuova politica, la Commissione dovrebbe consultare gli enti locali e regionali al fine di garantire che qualsiasi futura proposta serva i loro interessi e ne sostenga, anziché ridurne, le competenze.

Politica integrata

19.

invita la Commissione europea a trasformare la sua politica, per molti aspetti settoriale, in materia di risorse idriche in una politica integrata e, a tal proposito, ad adoperarsi affinché la gestione dell’acqua sia inserita come elemento trasversale in altre politiche strettamente legate a questa risorsa, quali il consumo umano, l’energia, l’agricoltura, la pesca, il turismo, l’ambiente ecc.;

20.

reputa che il principio di precauzione e il principio «chi inquina paga» debbano continuare a fungere da punto di partenza nel settore della gestione delle acque. Tuttavia, un approccio differenziato deve rimanere aperto a tutte le possibilità per giungere alle soluzioni più efficaci ed efficienti, in modo da poter, in casi eccezionali, allontanarsi dal punto di partenza stesso. Tali soluzioni sono realizzabili grazie ad approcci scientifici innovativi, specifici e sostenibili dal punto di vista ambientale;

21.

fa presente, a tal riguardo, che l’energia e i costi energetici possono costituire un notevole ostacolo all’attuazione dell’innovazione e di soluzioni non convenzionali per far fronte alla carenza d’acqua, quali il trasporto d’acqua verso le zone siccitose o il ricorso a dissalatori, e sottolinea che l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili in questo contesto, nonché il potenziale dell’acqua stessa come fonte di energia, devono essere presi in considerazione in sede di elaborazione delle politiche dell’UE;

22.

richiama l’attenzione sul crescente utilizzo di farmaci, quali ad esempio gli antibiotici, i cui principi attivi vanno a finire, attraverso la rete fognaria, nelle acque di superficie, aumentando non solo gli sforzi necessari per la produzione di acqua potabile dalle acque superficiali, ma possibilmente anche i rischi di resistenza agli antibiotici. La soluzione del problema consiste in un approccio indirizzato alle fonti diffuse di residui farmaceutici: scarti di medicinali e principi attivi eliminati nelle urine e nelle feci;

23.

incoraggia gli Stati membri e gli enti locali e regionali a includere i concetti di infrastrutture verdi e di misure di ritenzione naturale delle acque nelle loro politiche in materia di risorse idriche, in aggiunta o in alternativa alle tradizionali misure strutturali «grigie» (ad esempio, per ridurre le pressioni idromorfologiche nei bacini fluviali), nei loro programmi operativi nel quadro dei finanziamenti a titolo dei fondi SIE (ad esempio, per il ripristino di zone umide e foreste) o nella pianificazione urbana (ad esempio, per la conservazione dell’acqua piovana (a fini di riutilizzo) o per aumentare le capacità di ritenzione idrica al fine di attenuare le conseguenze legate alle inondazioni);

24.

richiama l’attenzione sulla necessità di migliorare la gestione delle risorse idriche, contribuendo a proteggere la fornitura di acqua potabile in caso di catastrofe naturale (12);

25.

incoraggia gli enti locali e regionali a collaborare con le compagnie di assicurazione e i governi nazionali per garantire che tutte le famiglie, imprese e aziende agricole che potrebbero subire inondazioni possano ottenere una copertura assicurativa a prezzi abbordabili. Bisogna lavorare ancora per garantire che tutte le parti interessate riconoscano che la costruzione della resilienza, fin dall’inizio, è il metodo più efficace per minimizzare i rischi e ridurre i costi a lungo termine derivanti dalle catastrofi naturali.

Scambio di informazioni tra le istanze chiamate ad attuare le politiche e i decisori di tali politiche

26.

osserva che gli obiettivi delle diverse politiche sono di per sé ammissibili («politica pianificata»), ma le misure di attuazione necessarie sono spesso contraddittorie. Richiama l’attenzione sul fatto che le regioni e le città che sono chiamate all’attuazione devono spesso trovare un compromesso tra queste misure in conflitto tra loro;

27.

invita la Commissione europea a intensificare lo scambio verso l’alto di informazioni tra le istanze responsabili dell’attuazione delle politiche in materia di risorse idriche, ossia gli enti locali e regionali, e i decisori politici a Bruxelles, e la esorta a tenere conto delle informazioni riguardanti, ad esempio, gli obiettivi in conflitto, nella sua nuova politica o negli adeguamenti di quella vigente.

Revisione e attuazione della normativa esistente

28.

auspica che la prevista revisione della direttiva sull’acqua potabile migliori i sistemi di monitoraggio e i parametri di analisi, garantisca ai cittadini un migliore accesso alle informazioni sulla qualità dell’acqua potabile, affronti il problema delle perdite, elabori un quadro di regolamentazione per i sistemi di approvvigionamento d’acqua potabile individuali o di piccole dimensioni, proponga soluzioni ai problemi provocati da materiali a contatto con l’acqua potabile e aggiorni le deroghe alla legislazione vigente;

29.

insiste sul fatto che una futura revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane dovrebbe mirare, in particolare, a migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la divulgazione dei dati, e dovrebbe tenere conto dei punti in comune con l’economia circolare e l’impiego efficiente delle risorse nell’UE. Gli Stati membri che hanno già adempiuto agli obblighi, dovrebbero essere dispensati dall’obbligo di comunicazione;

30.

accoglie con favore il nuovo approccio della Commissione europea che consiste nel valutare «la deviazione dalla conformità», prestando particolare attenzione alle lacune ancora da colmare riguardo alle acque reflue effettivamente raccolte, collegate e trattate in maniera corretta, e a complemento della valutazione ufficiale del rispetto degli obblighi giuridici derivanti dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD); osserva con soddisfazione che la Commissione europea, nella sua 8a relazione sull’attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, ha per la prima volta analizzato e integrato i risultati a livello regionale; invita la Commissione europea a mantenere sia l’approccio basato sulla «deviazione dalla conformità» sia l’approccio regionale, e a sviluppare ulteriormente tali approcci, in collaborazione con gli attori locali e regionali;

31.

invita la Commissione europea, gli Stati membri e gli enti locali e regionali a ridurre la scarsità d’acqua e ad aumentare ulteriormente l’efficienza idrica, in particolare:

a)

dando una chiara priorità alla gestione della domanda d’acqua e all’efficienza idrica nei settori dell’irrigazione, dell’edilizia e dell’energia,

b)

contrastando l’eccessiva estrazione tramite una revisione dei permessi o una migliore applicazione della legge, in linea con la direttiva quadro sulle acque,

c)

intervenendo in una fase più precoce possibile della politica di prodotto, mediante, tra l’altro, disposizioni future volte ad aumentare l’efficienza idrica delle apparecchiature nei piani di lavoro ai sensi della direttiva sulla progettazione ecocompatibile,

d)

fornendo ulteriore sostegno alla misurazione del consumo d’acqua in tutti i settori e per tutti gli utenti,

e)

affrontando il problema delle perdite idriche provocate da falle nella rete, tramite la promozione di investimenti nelle infrastrutture, finanziati anche mediante una tariffazione adeguata dell’acqua, e l’adozione di appropriate misure di applicazione della legge.

Flessibilità e differenziazione degli obiettivi

32.

rileva che vi è una tensione tra gli obiettivi di qualità delle acque e la politica agricola comune (PAC), e invita la Commissione a migliorare il coordinamento tra queste due politiche. L’UE dovrebbe evitare che tali contraddizioni si accentuino e che i relativi oneri amministrativi aumentino in seguito all’attuazione di norme potenzialmente contradditorie, e dovrebbe piuttosto ricercare i compromessi più efficaci e vantaggiosi in termini di costi, in grado di rafforzarsi reciprocamente;

33.

ritiene opportuno e necessario far progredire l’integrazione nella direttiva quadro sulle acque della direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, ai fini di un’armonizzazione delle misure volte ad assicurare un buono stato delle masse idriche e la loro adeguatezza all’approvvigionamento umano;

34.

esorta la Commissione europea a esplorare le possibilità di realizzare una politica maggiormente flessibile e differenziata in materia di risorse idriche. La necessità di flessibilità è imposta dall’incertezza che ruota attorno ai problemi futuri legati all’acqua e che rende indispensabile che gli obiettivi e l’approccio delle politiche in materia trovino un equilibrio tra la necessità di certezza giuridica, per consentire la pianificazione a lungo termine e investimenti pluriennali onerosi, da un lato, e la necessità di adeguarsi, se necessario, alle nuove circostanze, dall’altro. La differenziazione degli obiettivi nel tempo e nello spazio è quindi necessaria per rafforzare l’efficacia delle misure e aumentarne l’accettazione (13), senza che ciò porti a ridurre le ambizioni;

35.

invita la Commissione europea a elaborare un’alternativa al principio di monitoraggio totalmente eliminatorio («one out, all out») nell’ambito della direttiva quadro sulle acque. Tale principio eliminatorio fornisce un quadro poco preciso delle condizioni ecologiche e chimiche effettive e degli sforzi già compiuti per migliorare la qualità dell’acqua. È necessario mettere a punto uno strumento di monitoraggio che rispecchi adeguatamente i risultati già raggiunti negli Stati membri, non da ultimo per garantire l’accettazione delle misure necessarie.

Ricerca e innovazione

36.

è convinto che, oltre all’innovazione politica, le innovazioni tecniche di grande portata siano della massima importanza per far fronte alle sfide attuali e future in materia di risorse idriche (14). Al fine di sostenere questo tipo di innovazione, sottolinea la possibile utilità di un programma europeo a favore dell’innovazione in materia di risorse idriche, per lo sviluppo di una società sostenibile e circolare, nella quale tali risorse siano gestite in maniera intelligente. Tale scenario permetterebbe di incoraggiare gli Stati membri e gli enti locali e regionali, con il sostegno della Commissione europea, ad applicare approcci innovativi sistemici e a creare o favorire partenariati per la realizzazione di progetti di innovazione in materia di risorse idriche. Nonostante il forte sviluppo e rafforzamento, nonché la grande espansione delle piattaforme per lo scambio di conoscenze e delle possibilità di finanziamento a favore dell’innovazione, il Comitato ritiene che vi siano due ostacoli che impediscono l’introduzione di soluzioni innovative. Invita pertanto la Commissione europea a:

a)

ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi necessari per accedere ai fondi europei a sostegno dell’innovazione attraverso la cooperazione e gli investimenti, nell’ottica di prevenire l’insorgere di gravi difficoltà a lungo termine nella gestione delle risorse idriche in tutta l’UE. Bisogna, in particolare, prestare attenzione alle normative contradditorie in materia di aiuti di Stato e alle difficoltà che incontrano le imprese nell’accedere a tali fondi,

b)

esaminare la possibilità di prevedere un margine di sperimentazione per le situazioni in cui esistono restrizioni, derivanti da altre politiche, che impediscono l’attuazione di soluzioni innovative.

Osservazioni conclusive

37.

sottolinea che la gestione delle risorse idriche è un settore ad alta intensità di capitale nel quale vengono realizzati investimenti cospicui, che in futuro sono solo destinati ad aumentare. Se si allarga la prospettiva per la definizione dei problemi e le possibili soluzioni e si migliora l’integrazione con le politiche collegate già proposta dalla normativa attuale (in materia, ad esempio, di agricoltura, energia e sanità), sarà possibile ridurre il rischio di disinvestimenti, dischiudere nuove opportunità e creare un terreno fertile per l’innovazione. La sfida consiste nel prendere decisioni sagge che tengano conto di ciò che si vuole mantenere, ma offrano anche un sufficiente margine di manovra per affrontare le difficoltà future, ancora avvolte dall’incertezza, nel gestire quella che è la fonte di vita (« Manage the source of life!» ).

Bruxelles, 9 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Direttiva sulle acque sotterranee (2006), direttiva sugli standard di qualità ambientale (2008), direttiva sulle acque reflue urbane (1991), direttiva sui nitrati (1991), nuova direttiva sulle acque di balneazione (2006), direttiva sull’acqua potabile (1998), direttiva sulle alluvioni (2007), direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008) e due decisioni della Commissione (2005 e 2008) sullo stato ecologico.

(2)  Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016) 710 final), allegato I.

(3)  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 91.

(4)  GU C 218 del 30.7.2013, pag. 53.

(5)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 74.

(6)  GU C 259 del 2.9.2011, pag. 13.

(7)  WssTP, The Value of Water: Towards a Future-proof Model for a European Water-smart Society, ottobre 2016. http://wsstp.eu/publications/

(8)  Rapporto 2016 delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche mondiali.

(9)  COM(2012) 216 final.

(10)  Eurostat (2013) in COM(2014) 363 final.

(11)  Giovanni Forzieri et al., «Multi-hazard assessment in Europe under climate change», Climatic Change, luglio 2016, vol. 137, n. 1, pagg. 105-119.

(12)  CdR 2646/2014.

(13)  Ad esempio, per evitare le inondazioni o migliorare la qualità delle acque di un bacino idrografico è molto più efficace adottare misure a monte piuttosto che a valle. È ovvio quindi che le regioni a valle dovranno contribuire all’adozione delle misure a monte.

(14)  Le acque reflue, ad esempio, una volta sottoposte alla depurazione secondaria, costituiscono una buona fonte per la produzione di acqua potabile, soprattutto rispetto alla desalinizzazione. La sfida sta però nell’ottenere l’accettazione da parte dell’opinione pubblica.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/51


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una nuova strategia UE di adattamento ai cambiamenti climatici: un approccio integrato

(2017/C 207/10)

Relatrice:

Sirpa Hertell (FI/PPE), consigliere comunale di Espoo

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

fa presente che buona parte delle raccomandazioni che aveva già formulato sulla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dell’UE (CdR 3752/2013) rimangono valide e andrebbero lette in combinato disposto con quelle del presente parere; richiama l’attenzione, in particolare, sulle proposte di collegare più direttamente la strategia di adattamento con il concetto di «resilienza ai cambiamenti climatici» e di sviluppare ulteriormente il concetto/le valutazioni della «vulnerabilità» dei vari territori; sulla proposta di dare maggiore risalto a soluzioni di adattamento basate sulle infrastrutture verdi e su considerazioni legate alla biodiversità e agli ecosistemi; e infine, sull’avvertimento che, qualora gli sforzi a livello globale nel contesto dell’attuazione dell’accordo di Parigi non andassero a buon fine, potrebbe essere necessario anche definire scenari di adattamento ad un aumento della temperatura non limitato a 2 oC;

2.

riconosce che si sta lavorando su tutte le otto azioni della Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici e che si vedono i primi risultati (ad esempio l’adozione di strategie nazionali di adattamento nel 75 % degli Stati membri dell’UE, il varo dell’iniziativa Mayors ADAPT, ora integrata nel Patto dei sindaci); pertanto, attende con interesse la valutazione e la revisione da parte della Commissione europea della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Sottolinea che si tratta di un processo in fieri, nel cui ambito gli Stati membri dovrebbero anche tenere in permanenza aggiornate le loro strategie rispetto alla base di conoscenze in evoluzione nonché ai quadri giuridici e agli accordi internazionali pertinenti.

A.    GOVERNANCE

Rafforzare il quadro di governance multilivello

3.

constata che, mentre la Commissione europea e gli Stati membri sono attori chiave nella creazione dei quadri politico e normativo, gli enti locali e regionali combattono in prima linea per ridurre la vulnerabilità dei loro territori ai vari impatti dei cambiamenti climatici, attraverso azioni di adattamento concrete; sottolinea pertanto che un quadro di governance multilivello ben funzionante è di importanza cruciale;

4.

invita la Commissione europea a incoraggiare una maggiore collaborazione tra i diversi livelli di governo (UE, Stati membri, enti regionali e locali) al fine di allineare le priorità, ridurre al minimo i processi contraddittori o paralleli disconnessi, massimizzare le sinergie fra le strategie e i piani sviluppati a livello nazionale e a livello UE, da un lato, e a livello regionale e locale, dall’altro lato, e garantire in tal modo una maggiore coerenza politica, ma anche un’azione coordinata e complementare;

5.

sostiene le iniziative dell’UE, come il Patto dei sindaci per il clima e l'energia e i nuovi partenariati dell'agenda urbana dell’UE, che favoriscono la diffusione di sistemi di governance e di piattaforme di cooperazione coordinati e multilivello. Si dovrebbe riconoscere che tali iniziative svolgono un ruolo di riflessione sulle esigenze delle città e delle regioni, e migliorano la collaborazione. Il CdR attende inoltre con grande interesse la tempestiva istituzione di un partenariato dell’agenda urbana sulla priorità tematica dell’adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese le relative dimensioni economica, sociale e ambientale;

6.

sottolinea, a questo proposito, la necessità di un maggiore coinvolgimento delle città e delle regioni nella preparazione e nell’attuazione delle strategie e dei piani di adattamento nazionali. Invita pertanto gli Stati membri a creare strutture o piattaforme istituzionali idonee a favorire una consultazione permanente e una più stretta cooperazione (ad esempio mediante gruppi di lavoro), tenendo conto delle specificità degli Stati membri, ed esorta la Commissione europea a sostenere e incoraggiare tale iniziativa;

7.

ritiene che la revisione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dovrà porre maggiormente in evidenza il ruolo essenziale delle regioni (ad esempio, attraverso un apposito capitolo) e sostenere con maggiore efficacia i loro sforzi. Le regioni svolgono certamente un ruolo di coordinamento/intermediazione nel processo di adattamento, assicurando che le priorità definite dagli Stati membri corrispondano ai bisogni e alle aspettative espressi sul territorio, e viceversa. Possono anche fungere da catalizzatrici e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali per rafforzare la loro resilienza ai rischi climatici e di catastrofi, con la costruzione di capacità e l’utilizzo dei finanziamenti disponibili, come dimostrato dalle regioni già impegnate nel Patto dei sindaci a titolo di «coordinatrici». Il Comitato europeo delle regioni (CdR) invita la Commissione europea a riconoscere ulteriormente le responsabilità assunte e le azioni svolte non solo dagli enti locali ma anche da quelli regionali nel quadro della sua iniziativa del Patto dei sindaci (ad esempio, analogamente a quanto sta attualmente facendo l’iniziativa RegionsAdapt);

8.

osserva che l’assenza di un quadro legislativo prescrittivo è percepita come un ostacolo all’azione dagli enti regionali e locali di alcuni Stati membri, che preferirebbero pertanto un mandato più chiaro dall’UE e dalle autorità nazionali per intraprendere azioni in materia di adattamento. A livello nazionale, il CdR accoglie con favore i recenti sforzi profusi da alcuni Stati membri per integrare le considerazioni relative all’adattamento in alcune normative specifiche (ad esempio a seguito della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni);

9.

invita la Commissione europea a verificare quanti enti locali e regionali, nell’UE e in ciascuno Stato membro, hanno una strategia o un piano di adattamento. Su tale base, la Commissione europea, in collaborazione con gli enti locali e regionali, potrebbe proporre obiettivi di livello UE e nazionali per promuovere l’ulteriore sviluppo delle strategie e dei piani di adattamento locali e regionali da parte degli enti locali e regionali.

B.    COINVOLGIMENTO E GESTIONE

Rafforzare l’impegno multipartecipativo e superare l’approccio «a compartimenti stagni»

10.

sottolinea che, oltre a un quadro di governance multilivello ben funzionante, la revisione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dovrà porre maggiormente l’accento sulla necessità di un coinvolgimento multipartecipativo e di un approccio intersettoriale (anziché compartimentalizzato) per un’azione locale di adattamento più efficiente e integrata. La revisione potrebbe integrare (o riorientare verso) alcuni esempi concreti che dimostrano i vantaggi che si ottengono lavorando assieme piuttosto che in maniera isolata, per la co-creazione di soluzioni a livello regionale/locale. Tali approcci partecipativi dovrebbero essere vivamente incoraggiati e sostenuti, anche mediante progetti finanziati dall’UE (ad esempio, nell’ambito dei futuri bandi di LIFE o di Orizzonte 2020);

11.

sottolinea l’importanza di esaminare in modo approfondito i fattori di successo e gli ostacoli alle diverse forme di cooperazione tra scienziati, operatori del settore e responsabili politici a livello locale/regionale. Sulla base dei dati ricavati da questa analisi andrebbero formulate raccomandazioni pratiche fondate su esempi concreti di partenariati (multipartecipativi/pubblico-privato) che meriterebbero un’ampia diffusione, ad esempio attraverso la piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT);

12.

rammenta la necessità di rafforzare la consapevolezza circa l’esigenza di intraprendere azioni integrate di adattamento e di mitigazione attraverso tutti i possibili canali di comunicazione, al fine di realizzare il più elevato potenziale di sinergie tra le due componenti della strategia per il clima e di evitare fenomeni di «maladattamento». A tal fine, il CdR invita la Commissione europea a esaminare, nella revisione, meccanismi innovativi per accrescere la consapevolezza e l’accettazione tra gli attori regionali e locali (inclusi i cittadini e le imprese), e per incoraggiare un cambiamento dei comportamenti.

Investire nello sviluppo di capacità e nella condivisione delle conoscenze

13.

insiste sull’importanza di sviluppare ulteriormente le capacità e colmare le lacune a livello di conoscenze nelle città e nelle regioni europee, e ritiene che il portale Climate-ADAPT e il relativo strumento di supporto all’adattamento urbano siano una buona base da cui partire per il conseguimento di tali obiettivi. Tale base dev’essere tuttavia costantemente consolidata e arricchita, ulteriormente diffusa e meglio collegata con la piattaforma del Patto dei sindaci, oltre che migliorata nella facilità di utilizzo. Il CdR invita la Commissione a consultare le città e le regioni per stabilire di concerto come adattare il portale Climate-ADAPT per soddisfare al meglio le loro esigenze, e decidere se lo strumento debba essere integrato nel sito del Patto dei sindaci;

14.

ribadisce la necessità di continuare a raccogliere esempi di buone pratiche sperimentate sul campo. Le buone pratiche individuate nelle città e nelle regioni devono essere inserite in un unico repertorio accessibile al pubblico e nel quale sia agevole compiere ricerche (ad esempio il portale Climate-ADAPT e/o l’elenco degli esempi di eccellenza sul sito del Patto dei sindaci) per facilitare la condivisione di esperienze tra pari. Una simile banca dati dovrebbe in particolare presentare caratteristiche idonee a consentire il reperimento di esempi basati su situazioni analoghe (ad esempio rischi di incidenti climatici, densità di popolazione) o che presentano caratteristiche geografiche simili (ad esempio, ubicazione più o meno nelle vicinanze di montagne, fiumi o mari) allo scopo di definire delle tipologie di adattamento. Il CdR è pronto a contribuire all’individuazione di pratiche regionali di successo e alla mobilitazione delle regioni all’avanguardia, a cominciare dal lavoro svolto dalla sua commissione ENVE e del gruppo di ambasciatori del Patto del CdR, che dovrebbe essere ulteriormente ampliato e promosso;

15.

fa osservare che il trasferimento delle conoscenze deve essere altresì facilitato attraverso la cooperazione tra le città. Occorre inoltre che idonee attività tra pari e di tutoraggio siano individuate, promosse e adeguatamente finanziate dalla Commissione europea. I programmi di gemellaggio già proposti dal Patto dei sindaci si sono rivelati validi e hanno riscosso successo; pertanto dovrebbero essere replicati e ampliati in futuro (ad esempio tramite inviti annuali a presentare candidature);

16.

esorta la Commissione europea a consolidare gli sforzi intesi a creare un quadro di sostegno per lo sviluppo di capacità nelle città e nelle regioni. La molteplicità di iniziative, strumenti e programmi UE che offrono già varie possibilità di sviluppo delle capacità per le città e le regioni (ad esempio seminari, webinar, materiali di orientamento) provocano attualmente confusione tra i loro beneficiari;

17.

malgrado gli sforzi compiuti, in particolare con la recente creazione di un nuovo portale «sportello unico» nel quadro dell’agenda urbana dell’UE, la Commissione dovrebbe fare chiarezza sulle specificità ma anche sulle complementarità tra i diversi servizi proposti alle città e alle regioni nei settori collegati all’adattamento, e dovrà impegnarsi a colmare i divari in termini di conoscenze che emergono nel corso di questo esercizio di individuazione e compilazione. In questo processo, il CdR invita la Commissione ad agire come segue:

a.

sfruttare al meglio la sua principale iniziativa UE per le città e le regioni in materia di adattamento, vale a dire il Patto dei sindaci per il clima e l’energia, e attribuirle il ruolo di principale iniziativa quadro per l’azione locale per il clima;

b.

continuare ad integrare le considerazioni relative all’adattamento in altre iniziative in corso dell’UE con una dimensione urbana, regionale o rurale;

c.

rafforzare le sinergie con le iniziative di altri partner (ad esempio Regions Adapt, Under2MoU, Campagna sulle città resilienti), per sfruttare le loro esperienze e competenze, garantire una maggiore coerenza e stimolare azioni comuni a vantaggio delle città e delle regioni;

d.

promuovere collegamenti con iniziative a livello nazionale, regionale e locale che puntino ad obiettivi ambiziosi, indipendentemente dal coinvolgimento nelle summenzionate iniziative, e offrano opportunità di creazione di/partecipazione a reti e partenariati.

Ampliare la base di conoscenze in merito alle vulnerabilità e ai rischi climatici

18.

riconosce che tutti i livelli di governo (città e regioni comprese) devono disporre di buone conoscenze relative alle vulnerabilità e ai rischi climatici dei rispettivi territori per poter orientare i loro processi decisionali e di definizione delle politiche. A questo proposito, il CdR invita la Commissione a sostenere ulteriormente i quadri di valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico a livello regionale e locale, in quanto costituiscono il punto di partenza di qualsiasi strategia di adattamento e servono a sostenere un’azione basata su elementi concreti;

19.

fa osservare che gli enti regionali e locali segnalano regolarmente come ostacoli all’azione di adattamento: 1) una mancanza di (accesso a) informazioni utili e comprensibili sul clima e 2) una carenza di competenze ed esperienze nell’interpretazione di tali informazioni. Occorre quindi fornire loro ulteriore assistenza, in termini di documentazione e condivisione di buone pratiche, per guidarli innanzitutto tra le informazioni già disponibili e per aiutarli, successivamente, nell’esercizio di ridimensionamento e interpretazione degli impatti a livello di città/regione;

20.

invita la Commissione a sostenere ulteriormente le iniziative in corso di città e regioni in materia di proiezioni climatiche e valutazione dei rischi, mediante il rafforzamento delle proprie attività (di ricerca) relative all’identificazione di adeguati strumenti e metodi (di modellizzazione dei rischi), lo sviluppo di scenari di impatto climatico a livello (macro) regionale, e la creazione di reti di servizi climatici (nel quadro del programma Orizzonte 2020) a livello internazionale, europeo e (sub)nazionale. Dette reti di servizi climatici mobilitano gli esperti e i fornitori di dati competenti (ad esempio, la comunità di ricerca) e rendono le informazioni e le conoscenze esistenti accessibili e comprensibili per i responsabili politici locali e regionali;

21.

sottolinea l’importanza di sostenere la divulgazione di informazioni sui rischi climatici per incentivare azioni di adattamento e stimolare gli investimenti. Attualmente si stanno diffondendo diverse nuove iniziative, volontarie e/o private, in materia di divulgazione di informazioni sul rischio, che potrebbero essere ulteriormente sostenute e promosse dalla Commissione;

22.

accoglie con favore, a questo proposito, l’iniziativa della Commissione di esplorare le possibilità di collaborazione con il settore delle società di assicurazioni in quanto principale fornitore di dati e di potenziali investimenti. Invita la Commissione a valutare i meccanismi di assicurazione che potrebbero incentivare la prevenzione dei rischi e sostenere la riduzione dei danni, e ad adoperarsi affinché le compagnie assicurative condividano con il settore pubblico le loro conoscenze e competenze in materia di modellizzazione del rischio e di gestione del rischio di catastrofi. In sede di revisione dovrebbero essere ulteriormente promossi i partenariati di successo esistenti, perché possano ispirare e motivare altri esempi. Sottolinea poi in questo contesto che, al contrario, città e regioni ritenute «ad alto rischio» dalle compagnie di assicurazione possono anche dover affrontare particolari ostacoli agli investimenti e allo sviluppo, e invita la Commissione europea a valutare nel quadro della revisione i modi per trovare soluzioni a questo problema.

Valutare i benefici socioeconomici

23.

ritiene che la revisione dovrà promuovere ulteriormente i vantaggi derivanti dalla realizzazione di una valutazione delle implicazioni socioeconomiche dell’adattamento. Tale analisi socioeconomica guida i decisori fornendo loro una visione più chiara dei possibili costi e benefici di un intervento di adattamento rispetto a un mancato intervento, e consente pertanto di accrescere la consapevolezza, comprendere i limiti in termini di capacità e individuare le opzioni politiche più economicamente sostenibili;

24.

sottolinea che le città e le regioni hanno bisogno di maggiori informazioni sui diversi metodi esistenti che possono essere applicati per svolgere una tale valutazione (ad esempio, rapporto costi-benefici, pluralità di criteri, decisione delle parti interessate, sperimentazione e osservazione) e sulla loro pertinenza in diversi contesti; pertanto, raccomanda alla Commissione di fornire un sostegno adeguato mediante le sue piattaforme di riferimento: Climate-ADAPT e il Patto dei sindaci.

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione delle azioni

25.

sottolinea la necessità di dotare gli enti regionali e locali di adeguati strumenti e indicatori di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, per informare e sostenere la pianificazione di misure di adattamento a livello locale. Quest’ultima azione potrebbe, ancora una volta, essere promossa attraverso le piattaforme di riferimento in materia di adattamento (Climate-ADAPT e il Patto dei sindaci);

26.

è convinto dell’importanza di assicurare che i quadri di monitoraggio, rendicontazione e valutazione a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale/locale siano reciprocamente compatibili e si integrino a vicenda, in modo da garantire coerenza e ridurre al minimo l’onere per le città e le regioni;

27.

accoglie con favore i progressi compiuti in tal senso, dalla pubblicazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, con lo sviluppo del «quadro comparativo sulla capacità di adattamento per gli Stati membri dell’UE e del modello di monitoraggio e rendicontazione del Patto dei sindaci» per le città firmatarie, e si compiace degli stretti legami tra i due, pur ritenendo ancora necessarie ulteriori azioni di promozione e orientamento sul loro utilizzo (ad esempio, attraverso il sito web del Patto dei sindaci);

28.

sottolinea l’importanza di continuare a esplorare ulteriori sinergie con le iniziative di altri partner proposte in parallelo a livello internazionale o europeo (ad esempio, Regions ADAPT, CRAFT, Città resilienti) che dispongono di propri sistemi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, ma precisa che gli ulteriori sforzi di armonizzazione o azioni di collaborazione non dovrebbero andare a scapito dei bisogni e degli interessi delle città/regioni.

C.    FINANZIAMENTO

Sostenere l’accesso ai finanziamenti pubblici

29.

si compiace del fatto che esistano strumenti di finanziamento dell’UE a sostegno dell’azione locale e regionale per il clima (ad esempio, i fondi strutturali e d’investimento europei, ma anche Orizzonte 2020, LIFE, il Fondo di solidarietà dell’UE, lo strumento di finanziamento del capitale naturale), ma fa presente che l’accesso a tali fondi è ancora considerato come la sfida più importante cui devono far fronte le regioni e le città. Invita quindi la Commissione a fornire agli enti locali e regionali europei: 1) informazioni comprensibili e facilmente accessibili su fondi e strumenti finanziari disponibili per lo sviluppo e l’attuazione dei loro piani d’azione; 2) un orientamento e un sostegno supplementari sulle modalità di accesso e di applicazione degli strumenti esistenti, ed eventualmente anche sulle possibilità di combinare tra loro tali strumenti (ad esempio attraverso una formazione ad hoc);

30.

ricorda la propria proposta riguardante l’adozione di un approccio basato sul concetto di «ciclo di vita completo» per valutare i costi e i benefici del capitale onde garantire l’ammortamento a lungo termine degli investimenti a favore della resilienza ai cambiamenti climatici. Si dovrebbe esigere che nella contabilità e nei registri dei rischi vengano precisate le implicazioni economiche, ambientali e sociali dell’azione e degli investimenti in capitale che non tengono conto dei cambiamenti climatici, nonché dell’opzione «nessuna azione»;

31.

auspica che la revisione ponga maggiormente l’accento sul ruolo potenziale delle regioni nel facilitare l’accesso a determinati programmi di finanziamento. Alcune regioni forniscono già assistenza in materia di gestione e ridistribuzione dei fondi strutturali UE, combinando e mettendo in comune progetti di portata minore elaborati dai comuni nei loro territori, oppure erogano finanziamenti in forma diretta. Il CdR sottolinea tuttavia che sono ancora necessari ulteriori orientamenti per aiutare tali autorità di gestione a sfruttare tutto il potenziale dei fondi europei disponibili e degli strumenti finanziari innovativi;

32.

invita la Commissione a esaminare ulteriormente l’idea di un accesso preferenziale agli strumenti finanziari per determinati enti locali e regionali, sulla base di fattori quali un impegno già assunto pubblicamente a favore di un adattamento globale (per esempio, l’adesione al Patto dei sindaci), la realizzazione di una valutazione approfondita dei rischi e delle vulnerabilità, o la messa a punto di un piano d’azione in materia di adattamento. La revisione dei presupposti per l’accesso a taluni fondi o dei criteri di selezione e di aggiudicazione per la concessione di sovvenzioni nell’ambito dei diversi programmi (ad esempio Orizzonte 2020 e LIFE) da parte della Commissione potrebbe consentire e promuovere tale «accesso preferenziale». Questa strada dovrebbe essere esplorata in maniera più convinta anche nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), raccomandando a tutte le autorità di gestione di fare propria l’opzione, già espressa in alcuni programmi operativi regionali, di dare priorità agli interventi previsti nei piani d’azione per l’energia sostenibile (SEAP) e nei piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima (SECAP) adottati dai comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci.

Perfezionare gli strumenti di finanziamento esistenti

33.

accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea — in preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) — volta a fare il punto dei progressi compiuti nell’attuazione dei vari fondi dell’UE e nell’uso delle sovvenzioni e di altri strumenti finanziari (ad esempio, gli insegnamenti tratti dal programma LIFE e l’integrazione dell’azione per il clima nei fondi SIE). Ciò dovrebbe contribuire 1) a proporre la giusta combinazione di strumenti di finanziamento, sia tradizionali che più specifici per l’adattamento, senza ridurre le necessarie risorse di bilancio destinate all’attenuazione dei cambiamenti climatici; e 2) a formulare raccomandazioni per i prossimi inviti a presentare progetti (ad esempio, nell’ambito dei programmi LIFE e Orizzonte 2020), colmando in tal modo le rimanenti lacune nel finanziamento delle azioni locali di adattamento ai cambiamenti climatici;

34.

sottolinea che il programma LIFE — e più in particolare i progetti integrati in materia di azione per il clima — è considerato dalle città e dalle regioni uno dei principali strumenti finanziari per testare, sperimentare e dimostrare le azioni di adattamento attraverso un approccio intersettoriale e su una scala territoriale ampia (regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale), e pertanto incoraggia vivamente la Commissione a estenderlo e a sostenerlo ulteriormente.

Promuovere gli investimenti

35.

riconosce che un gran numero di città e regioni europee presenta enormi potenzialità inutilizzate in materia di attrazione di ulteriori investimenti e molte di loro incontrano anche seri ostacoli nella realizzazione di propri investimenti;

36.

ritiene che la Commissione dovrà pertanto continuare a esplorare metodi innovativi per convogliare verso gli enti locali e regionali gli investimenti per le azioni di adattamento, e invita la Commissione a fornire loro mezzi adeguati in termini di consulenza di esperti, orientamento e assistenza per la preparazione di investimenti sostenibili (ad esempio attraverso il polo europeo di consulenza sugli investimenti o altre attività mirate di rafforzamento delle capacità) e il reperimento di finanziamenti. La revisione potrebbe indicare esempi di come coinvolgere gli investitori privati e collaborare con le compagnie assicurative, e la Commissione dovrà continuare a sostenere iniziative pilota che vadano in questa direzione.

Combinazione tra fondi pubblici e privati

37.

sottolinea che le città e le regioni dovrebbero essere aiutate a trovare la combinazione di fondi pubblici e privati — da fonti internazionali, europee, nazionali e locali — più adatta al loro contesto locale per finanziare le azioni di adattamento. Come indicato nella revisione intermedia del QFP 2014-2020, la Commissione deve inoltre valutare le modalità per affrontare le rimanenti esigenze di investimento, mettendo assieme finanziamenti dell’UE, nazionali e privati.

D.    PROIETTARSI sulla scena internazionale

Una sfida internazionale che richiede una risposta internazionale

38.

riconosce che negli ultimi anni il dialogo internazionale in materia climatica si è intensificato e ha portato a nuovi accordi internazionali, quali il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, e invita pertanto la Commissione a radicare ulteriormente la sua azione in questi quadri globali, a rafforzare il suo ruolo di esempio nonché a contribuire alla creazione di sinergie tra queste iniziative;

39.

sottolinea che la revisione dovrebbe condurre una riflessione più approfondita sull’aspetto transfrontaliero della gestione del rischio climatico. A questo proposito, la cooperazione macroregionale appare come un approccio pertinente per promuovere l’adattamento dell’UE ai cambiamenti climatici, favorendo lo scambio di informazioni e le sinergie al di là dei confini amministrativi. Di conseguenza, la Commissione deve valutare l’opportunità di sostenere maggiormente le sue iniziative transnazionali pilota — come quelle nelle regioni danubiana, baltica, alpina, adriatica e ionica — e di estenderle ad altre macroregioni in Europa e altrove;

40.

invita la Commissione a porre maggiormente l’accento sui vantaggi della cooperazione tra regioni (e tra città). A tale riguardo, il nuovo Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia offrirà ad altre regioni del mondo nuove opportunità di sfruttare l’esperienza e gli esempi dell’Europa, ma darà anche agli enti locali e regionali europei la possibilità di trarre insegnamenti dalle esperienze dei loro omologhi negli altri continenti;

41.

sottolinea che, considerate le recenti previsioni dell’UNFCCC circa i futuri flussi migratori, la revisione deve prendere in considerazione il legame tra l’adattamento ai cambiamenti climatici e le migrazioni e, quindi, integrare un nuovo capitolo sulle sfide e le opportunità rappresentate dalle migrazioni indotte dal clima. A tale riguardo, la Commissione deve valutare in che modo si possano sostenere ulteriormente le città e le regioni nel far fronte alla questione della mobilità ed eventualmente al problema dell’integrazione dei migranti e dei rifugiati;

42.

in conclusione, il Comitato europeo delle regioni desidera esprimere la sua volontà di partecipare al processo di consultazione delle parti interessate sulla revisione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, che verrà condotto dalla Commissione europea all’inizio del 2017, e ritiene che le raccomandazioni contenute nel presente parere (ma anche in altri pareri su temi connessi all’adattamento) (1) rappresentino una buona base per i futuri scambi.

Bruxelles, 9 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Un sistema efficace di gestione delle risorse idriche: un approccio a soluzioni innovative, relatore: Cees Loggen.

Valutazione intermedia del programma LIFE, relatore: Witold Stepien.

Piano d’azione relativo al quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 — Un approccio consapevole dei rischi di catastrofi per tutte le politiche dell’UE, relatore: Adam Banaszak.

Attuare l’accordo di Parigi sul clima — un approccio territoriale alla COP22 di Marrakech, relatore: Francesco Pigliaru.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/57


Parere del Comitato europeo delle regioni — Sostenere i giovani agricoltori europei

(2017/C 207/11)

Relatore:

Arnold Hatch (UK/ECR), consigliere distrettuale di Craigavon

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

rileva che appena il 6 % del totale di quanti dirigono aziende agricole nell’UE ha meno di 35 anni, mentre oltre la metà ha superato i 55 anni. L’aumento della proporzione di persone anziane è una caratteristica generale della demografia dell’Unione, dovuta a un’aspettativa di vita in crescita e a tassi di natalità in diminuzione. Questa tendenza, tuttavia, è più accentuata nel settore agricolo rispetto ad altri settori dell’economia. Per via della durata di vita prolungata degli agricoltori più anziani, che sono spinti in misura notevole a rimanere in attività nel settore agricolo e hanno ben pochi incentivi ad abbandonarlo, la forza lavoro agricola in Europa sta subendo un progressivo invecchiamento, il che frappone sostanziali barriere all’ingresso di nuovi agricoltori;

2.

osserva che, nel complesso, la riluttanza degli agricoltori anziani a passar la mano nelle loro aziende agricole è determinata anche dal fatto che il lavoro in agricoltura costituisce uno stile di vita basato sulla comunità al quale ci si continua a conformare al di là dell’età pensionabile prevista per legge: sotto questo aspetto, l’attività agricola differisce da molte altre attività economiche. Gli ostacoli a trasferire la conduzione delle aziende spesso derivano dal fatto che, per un anziano che gestisce un’azienda agricola, è difficile abbandonarla e distaccarsi progressivamente dall’attività agricola, in quanto il luogo in cui svolge quest’ultima e il luogo di residenza coincidono. Il fenomeno generale della «fuga di cervelli» dalle aree rurali rende oggi il problema ancora più grave, dato che in tali zone una forza lavoro sempre più istruita non si mostra più interessata ad avere un posto di lavoro nell’agricoltura;

3.

è persuaso che molti giovani oggi tendano a considerare l’attività agricola come un mestiere ben poco attraente per via del basso reddito, dello scarso rendimento degli investimenti, delle lunghe ore di lavoro, delle poche possibilità di prendere giorni di riposo — soprattutto nel caso delle aziende agricole dedite all’allevamento — e dei numerosi rischi e incertezze associati a questo lavoro. Se è vero che la successione diretta in linea familiare è tuttora il meccanismo più comune per un primo ingresso nel settore dell’agricoltura, vi sono indicazioni che il numero di nuovi agricoltori che non hanno ereditato la loro azienda agricola sia in crescita. Le sfide cui devono far fronte le zone rurali — accesso limitato o difficoltoso ai trasporti; scarse comunicazioni; servizi educativi, culturali, sociali o sanitari — aggravano questo problema. Per poter rimanere in queste zone, i giovani hanno bisogno di un’economia rurale sviluppata dotata di servizi e opportunità di svago, altrimenti spesso preferiranno trasferirsi nelle città e sceglieranno attività non agricole;

4.

ritiene che lo scarso numero di giovani che intendono fare dell’agricoltura una professione sia di ostacolo alla sostenibilità economica e sociale delle aree rurali. Sostenere i giovani agricoltori è un presupposto necessario per preservare l’agricoltura in tutta l’UE e garantire un tessuto rurale dinamico, al fine di conseguire l’obiettivo della coesione territoriale sancito dal trattato di Lisbona;

5.

rivolge nuovamente alla Commissione e agli Stati membri l’esortazione a dimostrarsi più proattivi nell’incoraggiare e favorire l’insediamento di giovani nelle zone rurali, e in particolare delle donne, attraverso la promozione di attività che consentano agli agricoltori di conciliare meglio vita professionale e vita privata (1);

6.

ritiene che si dovrebbe fare di più per individuare e abbattere le barriere cui le donne seguitano ad essere confrontate quando avviano e cercano di consolidare un percorso professionale in questo settore;

7.

prende atto del lancio, nel 2015, del «Manifesto dei giovani agricoltori» a cura del Consiglio europeo dei giovani agricoltori, nel quale vengono avanzate le seguenti richieste: accesso alla terra e al credito tramite misure di sostegno pubblico; regolamentazione volta a contrastare le pratiche commerciali sleali all’interno della filiera alimentare; misure per ridurre la volatilità del reddito dei giovani agricoltori; protezione giuridica dell’insieme delle norme UE nei negoziati commerciali e maggiori aiuti alla promozione per i produttori dell’Unione; e infine, sostegno per l’accesso alla terra onde salvaguardare e tutelare i suoli e ottimizzarne l’uso per la produzione alimentare da parte dei giovani agricoltori;

8.

condivide le preoccupazioni espresse nella dichiarazione di Cork 2.0 del 6 settembre 2016 circa l’esodo dalle zone rurali e la «fuga dei giovani», e conviene sulla necessità di fare in modo che le zone e comunità rurali (campagne, aziende agricole, borghi e cittadine) rimangano luoghi attraenti dove vivere e lavorare grazie ad un accesso migliorato a servizi e opportunità per i cittadini di tali aree rurali e alla promozione dell’imprenditorialità sia negli ambiti rurali tradizionali che nei nuovi settori dell’economia.

Finanziamento

9.

è del parere che l’attuale crisi economica abbia reso più difficile l’accesso al credito per molti giovani imprenditori rurali, i quali spesso non offrono il livello di sicurezza necessario per garantire un prestito, e possono trovarsi ad affrontare eccessivi adempimenti burocratici;

10.

accoglie con favore l’istituzione di uno strumento di garanzia agricola, proposto nel marzo 2015 dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti, poiché tale strumento dovrebbe agevolare l’accesso al credito dei giovani agricoltori;

11.

si compiace che la riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 abbia introdotto nuove misure di sostegno alla creazione di aziende agricole da parte di giovani agricoltori, ma teme che la burocrazia e gli adempimenti amministrativi possano ostacolare l’adozione di tali misure. È importante evitare che un eccesso di adempimenti burocratici possa impedire ai giovani agricoltori di avvalersi al meglio delle nuove misure. In alcuni Stati membri, ad esempio, i giovani agricoltori si uniscono in società semplici. Le misure provenienti da Bruxelles devono quindi tener conto di queste strutture giuridiche e finanziarie locali;

12.

esorta gli Stati membri ad avvalersi delle possibilità offerte dalla nuova PAC di sostenere i giovani agricoltori e il ricambio generazionale, ad esempio sotto forma di un sostegno a norma degli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

13.

richiama l’attenzione sulle opportunità per i giovani agricoltori offerte dai fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) (2) di concepire e attuare strumenti finanziari sotto forma di prestiti, garanzie o capitale al fine di consentire un accesso al finanziamento a chi ne ha bisogno;

14.

reputa, tuttavia, che il rafforzamento della situazione economica dei giovani agricoltori sia più forte e più efficace dopo l’effettiva acquisizione dell’azienda. Per consolidare la situazione economica dei giovani agricoltori che acquisiscono l’azienda sotto forma di società semplice, occorre modificare il paragrafo 5 dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il CdR propone pertanto, nel caso di un’eventuale revisione futura del regolamento, di sopprimere interamente la seconda frase di tale paragrafo, in modo che il testo risultante reciti: «Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni». Il Comitato chiede inoltre alla Commissione europea di adottare una soluzione transitoria che consenta ai giovani agricoltori di avvalersi al meglio di tali misure;

15.

rileva che nella proposta di regolamento «omnibus» presentata nel 2016 la Commissione intende estendere la possibilità di utilizzare il sostegno del tipo «strumento finanziario» anche all’aiuto all’avviamento di impresa per i giovani agricoltori, il che consentirà un maggiore livello di finanziamento per questa categoria tenuto conto della natura di questi tipi di strumenti (l’aiuto contenuto in un prestito o in una garanzia è assai inferiore a quello contenuto in una sovvenzione);

16.

ritiene che il sostegno vada assegnato in primo luogo e soprattutto alle aziende agricole a conduzione familiare in quanto queste imprese creano valore aggiunto e posti di lavoro, e permettono inoltre a nuove generazioni di agricoltori di fare il loro ingresso nel settore, dal momento che è più agevole trasferire ai successori imprese agricole redditizie e di dimensioni ragionevoli.

Accesso alla terra e lotta contro l’accaparramento dei terreni  (3)

17.

fa presente che la relazione della Commissione europea sulle esigenze dei giovani agricoltori sottolinea che la disponibilità di terreni da acquistare e da affittare rappresenta il maggior problema che i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori si trovano ad affrontare nell’avviare la loro attività (4);

18.

prende atto con preoccupazione che l’attività agricola sta abbandonando a ritmo sempre più rapido il modello dell’azienda a conduzione familiare, al punto che il 2014 venne proclamato Anno internazionale dell’agricoltura familiare per attirare l’attenzione a livello mondiale su tale problematica. Ritiene che, dal momento che l’acquisto di terreni tende ad essere un investimento sicuro per gli investitori non agrari, l’accesso alla terra stia diventando sempre più difficile per i giovani agricoltori che intendono avviare un’impresa agricola;

19.

chiede alla Commissione di valutare gli effetti, diretti e indiretti, della politica dell’UE in materia di concentrazione della proprietà agraria e accaparramento dei terreni in Europa; ad esempio, la PAC e le sovvenzioni concesse nell’ambito di tale politica favoriscono espressamente le grandi aziende agricole e marginalizzano le piccole aziende, e questo può avere ripercussioni di tipo diverso su differenti settori;

20.

rilevando che in diversi paesi dell’UE vigono norme di diritto interno volte a impedire la concentrazione della proprietà agraria e l’acquisizione di terreni da parte di stranieri — ad esempio con un sistema di diritti di prelazione sull’acquisto -, reputa che gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere dotati di maggiori poteri di regolamentare i terreni agricoli e di stabilire restrizioni a tal fine, con l’obiettivo in particolare di contrastare i fenomeni di accaparramento dei terreni e di concentrazione della proprietà agraria, i quali limitano le opzioni disponibili per i giovani agricoltori all’inizio della loro attività;

21.

osserva che, sebbene la Commissione europea disponga di un margine d’intervento molto ristretto in materia di legislazione sul mercato fondiario (un settore che è di competenza nazionale), si potrebbero esplorare le seguenti idee:

incentivare il ricorso alle possibilità offerte dallo sviluppo rurale per sostenere nuove azioni volte a promuovere la mobilità fondiaria (banche fondiarie, programmi di messa in corrispondenza tra agricoltori e terreni agricoli e altre iniziative attuate a livello locale per incoraggiare l’accesso alla terra da parte di nuovi agricoltori);

ampliare la portata delle azioni di sostegno alla creazione di nuovi modelli imprenditoriali nel settore agricolo (in particolare tipi innovativi di partenariato tra agricoltori);

promuovere politiche nazionali più attive con raccomandazioni formulate dall’UE sull’accesso alla terra corredate da migliori pratiche (a seconda del livello di ambizione);

22.

è del parere che l’industria, il tempo libero e soprattutto la crescente urbanizzazione stiano determinando un rapido riassetto del territorio e portando alla scomparsa dei terreni agricoli. Ritiene quindi che le comunità locali dovrebbero essere coinvolte nelle decisioni relative all’uso dei terreni, e che pertanto andrebbero loro accordati nuovi diritti e facoltà.

Occupazione e formazione

23.

nel sottolineare che occorre offrire ai giovani agricoltori prospettive a lungo termine se si vuole risolvere il problema dello spopolamento delle aree rurali, chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare iniziative di sostegno all’imprenditoria, alle industrie emergenti e al mercato del lavoro nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura al fine di preservare i posti di lavoro esistenti nel settore agricolo e di crearne di nuovi, oltre che di renderli più attraenti per i giovani;

24.

osserva che le esigenze di formazione e di informazione dei giovani agricoltori sono notevoli e di natura assai disparata: per alcuni di essi l’esigenza principale consiste nel disporre di competenze tecnologiche e di altro tipo legate allo sviluppo di una strategia per la loro azienda agricola, mentre altri giovani agricoltori necessitano di competenze imprenditoriali — ad esempio nel campo del marketing, della costituzione di reti, della comunicazione e di tipo finanziario — per preservare la redditività della loro azienda. I giovani agricoltori non sempre sono consapevoli della possibilità che hanno di beneficiare di tutti questi diversi tipi di competenze, ma tendono invece a perpetuare una gestione tradizionale delle loro aziende senza avvertire la necessità di apportarvi dei cambiamenti;

25.

ritiene pertanto che ci si dovrebbe adoperare per una maggiore sensibilizzazione a tali opportunità e ai benefici di un aggiornamento delle competenze nell’istruzione secondaria e terziaria. Gli enti locali e regionali, come pure le agenzie nazionali e dell’UE, hanno un ruolo importante da svolgere in questo campo;

26.

sottolinea che i giovani agricoltori sono anche giovani imprenditori e per questo evidenzia l’importante potenziale che rappresenta il programma «Erasmus per giovani imprenditori» (finanziato dal programma quadro COSME per la competitività delle PMI). Il programma, che consente scambi transfrontalieri che offrono ai nuovi imprenditori — o aspiranti tali — l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da imprenditori già affermati, va adeguatamente valorizzato e attuato anche nel settore primario;

27.

ricorda che, nel parere sul tema Innovazione e modernizzazione dell’economia rurale, ha raccomandato di rendere più moderna l’offerta di formazione professionale nelle zone rurali e di adeguarla alle condizioni della concorrenza mondiale e alle esigenze delle imprese locali, ed esortato inoltre ad incrementare il finanziamento della formazione professionale nelle zone rurali da parte dell’FSE (5).

Bruxelles, 9 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

(2)  Disciplinate dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 («regolamento recante disposizioni comuni») nonché dai relativi atti delegati e di esecuzione.

(3)  Con «accaparramento dei terreni» si intende il processo di acquisizione su vasta scala di terreni agricoli senza prima aver consultato la popolazione locale o averne ottenuto il consenso. Tale fenomeno, in ultima analisi, riduce le possibilità della popolazione locale di condurre attività e imprese agricole in modo indipendente.

(4)  http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2015/young-farmers/final-report-1_en.pdf.

(5)  GU C 120 del 5.4.2016, pag. 10.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/61


Parere del Comitato europeo delle regioni — La necessità e la messa a punto di una strategia dell’UE sulle questioni connesse con l’alcol

(2017/C 207/12)

Relatrice:

Ewa-May Karlsson (SE/ALDE) Consigliere comunale di Vindeln

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

PRESUPPOSTI PER IL TRATTAMENTO A LIVELLO DI UE DELLE QUESTIONI CONNESSE CON L’ALCOL

Occorre tenere conto della sussidiarietà, del contesto e dell’occupazione

1.

raccomanda in generale di definire, sulla base di criteri scientifici, i termini «consumo eccessivo», «consumo nocivo» e «abuso» di alcol;

2.

fa osservare che l’uso nocivo di alcol comporta costi sociali notevoli e sottolinea che il benessere, la salute e la prosperità dei cittadini europei dovrebbero prevalere sugli interessi economici;

3.

reputa che, in base al trattato, le misure adottate nel settore della salute sono destinate a migliorare la salute pubblica, promuovere la ricerca e prevenire le malattie e i rischi sanitari, compresi quelli legati allo stile di vita, come ad esempio, l’abuso di alcol;

4.

riconosce la particolare vulnerabilità durante la gestazione, l’infanzia e l’adolescenza in caso di assunzione di alcol, nonché il danno dovuto ai disturbi dello sviluppo neurologico;

5.

sottolinea che nell’affrontare le questioni connesse con l’alcol sarà necessario rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità e puntare ad integrare le politiche nazionali in materia e le iniziative degli Stati membri nel settore della sanità pubblica, nonché incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri;

6.

fa presente che occorre tenere conto delle abitudini di consumo di alcol, delle condizioni sanitarie, delle disparità in ambito sanitario e del contesto culturale, geografico e storico nei diversi Stati membri. È importante tenere in considerazione le diverse condizioni ed esigenze che si riscontrano nelle varie regioni e nei comuni in Europa;

7.

sottolinea che le istituzioni dell’UE svolgono un ruolo importante nell’incoraggiare gli Stati membri, in modi diversi, a promuovere la ricerca e nella valutazione delle politiche, misure ed azioni, nonché delle conseguenze delle modifiche legislative e delle restrizioni;

8.

prende atto dell’importanza del settore vitivinicolo, che fornisce occupazione a 3 milioni di persone (1), dell’industria della birra che offre 2,3 milioni di posti di lavoro lungo tutta la catena produttiva (2), e del settore delle bevande spiritose, nel quale circa 1 milione di posti di lavoro sono riconducibili alla produzione e alla vendita di tali bevande (3). La produzione va inoltre a beneficio del settore alberghiero e della ristorazione, contribuendo in tal modo a creare ulteriori posti di lavoro.

Ripercussioni sociali ed economiche dell’abuso di alcol

9.

fa osservare che l’alcol, ancora prima del tabagismo, costituisce il principale fattore di rischio per l’onere mondiale delle malattie per le persone di età compresa tra i 15 e i 49 anni (4). I dati statistici degli Stati membri dimostrano che, tra le persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni, il consumo di alcol è responsabile di un decesso su sette nel caso degli uomini e di un decesso su tredici nel caso delle donne (5);

10.

è consapevole del fatto che il consumo a rischio, l’abuso e la dipendenza da alcol comportano notevoli costi economici in termini di perdita di produzione (11,3 miliardi di euro) e di disoccupazione (17,6 miliardi di euro) (6);

11.

osserva che i costi sociali diretti dei danni derivanti dall’alcol nell’UE sono stimati a 155,8 miliardi di euro, i quali ricadono per lo più (82,9 miliardi di euro) al di fuori del sistema di assistenza sanitaria (7). Se si tiene conto anche dei danni arrecati a terzi, vale a dire gli eventuali danni alla società e ai minori nonché alle donne e agli uomini che vengono a contatto con coloro che consumano alcol, i costi sociali del consumo di alcol raddoppiano (8);

12.

ribadisce che è necessario realizzare interventi di prevenzione della violenza, riservando un’attenzione speciale ai gruppi più vulnerabili e a situazioni specifiche, come gli abusi sessuali nei luoghi di ritrovo della vita notturna;

13.

sottolinea che in media i costi sociali legati al consumo di alcol sono stimati all’1,3 % circa del PIL di un paese (9);

14.

osserva che l’abuso di alcol costituisce un fattore di rischio per oltre 60 malattie croniche. Tali malattie sono in aumento all’interno dell’UE e i costi dell’assistenza sanitaria sono stimati a 700 miliardi di euro l’anno (10).

Il trattamento futuro delle questioni connesse con l’alcol a livello di UE

15.

chiede una nuova strategia dell’UE in materia di alcol e desidera assicurarsi che le istituzioni dell’Unione continueranno a rafforzare le capacità degli Stati membri e a garantire un coordinamento efficace. Sostiene pertanto le richieste formulate dal Consiglio e dal Parlamento europeo di una forte leadership politica al riguardo (11);

16.

fa notare che le iniziative comuni a livello di UE dovrebbero comprendere raccomandazioni ed esempi validi delle azioni da intraprendere per rafforzare le attività a livello nazionale, regionale e comunale;

17.

sottolinea che la Commissione europea dovrebbe appoggiare e non ostacolare gli Stati membri che scelgono di sviluppare una politica preventiva in materia di alcol;

18.

sottolinea l’importanza di consentire agli enti locali e regionali di contribuire con le loro esperienze e conoscenze, poiché dispongono delle competenze e conoscenze migliori in merito alle esigenze e alle condizioni per evitare il consumo nocivo di alcol e ridurne gli effetti negativi sulla società. Il livello locale è particolarmente importante in quanto è il più vicino ai cittadini e alle comunità di cui fanno parte;

19.

ritiene che le attività di prevenzione previste dalla Commissione nel quadro dell’impegno futuro per la cura delle malattie croniche siano valide ma non sufficienti poiché trascurano l’aspetto preventivo e i danni a terzi (12);

20.

osserva che fra le attività condotte dall’UE nel suo complesso dovrebbero figurare raccomandazioni volte ad evitare che l’abuso di alcol e i rischi ad esso associati diventino elementi di attrazione per promuovere destinazioni turistiche;

21.

considera importante che le attività strategiche relative alle questioni connesse con l’alcol si basino sui lavori in corso a livello internazionale e siano coordinate con questi. Sottolinea in questo contesto che nei futuri lavori si dovrebbero cercare maggiori sinergie con il piano di azione dell’OMS (13) e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

22.

osserva che, grazie alle loro competenze specifiche e alla loro esperienza a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, le ONG costituiscono degli attori importanti con cui occorre collaborare.

ORIENTAMENTI PER IL TRATTAMENTO FUTURO DELLE QUESTIONI CONNESSE CON L’ALCOL A LIVELLO DI UE

Necessità di piattaforme di cooperazione a livello UE

23.

osserva che nel corso dei quattro anni trascorsi dal termine dell’ultima strategia dell’UE in materia di alcol (2006–2012) (14) sono state in parte portate avanti le attività e le piattaforme di cooperazione come il Comitato per le politiche e le azioni nazionali riguardo all’alcol (CNAPA) e il Forum europeo «Alcol e salute» (EAHF). Continua a sussistere la necessità di disporre di queste e di altre piattaforme in cui affrontare le questioni connesse con l’alcol. Occorre tenere conto delle loro competenze ed esperienze e svilupparle ulteriormente;

24.

segnala che sia il Piano d’azione europeo sul consumo di alcol tra i giovani e l’assunzione occasionale e smodata di alcol sia l’Iniziativa congiunta per la riduzione dei danni legati al consumo di bevande alcoliche (RAHRA) giungono a termine nel 2016; osserva che è indispensabile prorogare l’attuale piano d’azione e/o lanciarne uno nuovo che sia rivolto ai bambini e ai giovani;

25.

sottolinea l’importanza del sostegno dell’UE alla ricerca e a una più rapida applicazione delle conoscenze nella pratica e in nuovi metodi di lavoro. È importante evidenziare come le misure adottate possano anche contribuire a ridurre le disuguaglianze sanitarie;

26.

accoglie con favore lo scambio di buone pratiche all’interno degli Stati membri e tra di essi poiché costituisce un fattore di importanza strategica, ed incita ad apprendere, a raccogliere informazioni e ad individuare problemi comuni. Le misure e le azioni adottate dovrebbero fondarsi sui fatti e sull’esperienza acquisita per assicurare l’efficacia in termini di costi;

27.

sottolinea l’importanza di monitorare efficacemente l’evoluzione della politica in materia di alcol. È essenziale sviluppare ulteriormente le banche dati esistenti che dispongono di indicatori comparabili, affidabili e standardizzati da utilizzare per il monitoraggio e l’analisi;

28.

ritiene che si potrebbe istituire un gruppo scientifico per sostenere il processo di raccolta scientifica di informazioni.

Marketing e pubblicità delle bevande alcoliche

29.

sottolinea che il marketing e la pubblicità travalicano i confini nazionali e che pertanto la cooperazione tra gli Stati membri risulta determinante;

30.

osserva che le azioni volte a contrastare l’esposizione dei bambini e dei giovani al marketing e alla pubblicità di bevande alcoliche dovrebbero avere carattere restrittivo-coercitivo, vale a dire vietare sia la commercializzazione che la pubblicità di bevande alcoliche che sono rivolte ai minori;

31.

sottolinea quanto sia importante che i produttori e i distributori di bevande alcoliche rispettino in modo scrupoloso le norme definite in materia di marketing e di pubblicità;

32.

ritiene che le iniziative volte a ridurre l’esposizione dei bambini e dei giovani al marketing e alla pubblicità di bevande alcoliche debbano tenere conto anche del marketing attraverso i social media e Internet, nonché dell’inserimento di prodotti e di ogni altra attività promozionale legata ai marchi di alcolici. In Finlandia, dal 2015 vige il divieto di utilizzare concorsi e giochi per la commercializzazione di alcolici; è vietato anche pubblicizzare alcolici nelle aree pubbliche e nei social media (15);

33.

segnala che la sponsorizzazione di manifestazioni sportive e culturali costituisce un mercato in espansione e una strategia di marketing efficace in termini di costi. I giovani costituiscono un gruppo di destinatari che è esposto al marketing di alcolici sia nei luoghi delle manifestazioni sia nei programmi televisivi;

34.

segnala l’importanza di introdurre, in qualsiasi attività di marketing e di pubblicità di bevande alcoliche, informazioni sui rischi legati all’abuso di alcol;

35.

è consapevole che, in materia di marketing di bevande alcoliche, nell’UE si ricorre ampiamente all’autoregolamentazione, nonostante vi sia disaccordo circa l’efficacia del metodo per ridurre il consumo di alcol (16) e sia evidente che non è sufficiente per proteggere le donne incinte, i bambini e i giovani dagli effetti negativi dell’alcol (17).

Diritti dei minori e dei giovani

36.

segnala che sono troppi i bambini e i giovani che crescono in famiglie con problemi di abuso e dipendenza da sostanze alcoliche. Si calcola che nell’UE il numero di bambini che vivono in famiglie in cui si fa un consumo nocivo di alcol è compreso tra 5 e 9 milioni (18). Questi bambini rischiano di trovarsi svantaggiati in termini di istruzione, formazione e salute;

37.

sottolinea l’importanza di individuare, tra i settori di azione in cui gli Stati membri devono intervenire, la riduzione dell’assunzione massiccia di alcol, allo scopo di garantire un ambiente sano e sicuro per i bambini e i giovani. In tale contesto sottolinea inoltre l’importanza di promuovere attività ricreative e festive non collegate al consumo di alcol;

38.

riconosce che il periodo della gestazione e dell’allattamento è particolarmente vulnerabile, dato che è in questo periodo che compaiono i disturbi dello spettro fetale alcolico; l’alcol ha un effetto sulla crescita e sullo sviluppo del feto in ogni momento della gestazione, e non si conosce alcun livello sicuro di consumo di alcol durante la gravidanza;

39.

conviene sul fatto che il rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo comporti la tutela dei bambini e dei giovani dagli effetti nocivi dell’alcol. In base all’articolo 33 di detta Convenzione, gli Stati firmatari sono tenuti ad adottare una prospettiva che tenga conto dei bambini e a tenerla in considerazione e rispettarla in tutte le decisioni che li riguardano;

40.

considera prioritario eseguire azioni di prevenzione durante la gravidanza, l’infanzia e l’adolescenza, promuovendo una cultura della prevenzione e della promozione della salute;

41.

fa notare che la scuola costituisce una sede importante per promuovere la salute, dal momento che consente di potenziare i fattori protettivi dei minori, e per consentire il rilevamento precoce dell’abuso di alcol e dei minori in situazione di rischio. I programmi scolastici sui rischi dell’alcol destinati ai minori devono essere fondati su riscontri scientifici, perché i programmi e le azioni di sola informazione non hanno la necessaria efficacia e devono giungere in forma integrale a tutti i soggetti della comunità didattica, vale a dire studenti, famiglia e insegnanti;

42.

sottolinea l’importanza di ridurre l’abuso di alcol tra gli adulti, grazie anche a misure formative, dato che il loro esempio è fondamentale per ottimizzare gli effetti delle misure di prevenzione destinate ai giovani e ai giovani adulti. Il materiale formativo destinato sia agli adulti che ai bambini deve essere elaborato da un organismo indipendente fondato sulla ricerca. Per tale motivo, sarebbe importante collaborare con il settore alberghiero e della ristorazione al fine di formare alla distribuzione responsabile di bevande alcoliche riducendo al minimo un’assunzione massiccia di alcol nella popolazione adulta;

43.

giudica prioritaria la realizzazione di programmi di prevenzione in ambito familiare, in quanto si tratta di un ambiente fondamentale per l’educazione e la formazione dei figli e per la trasmissione di strategie, valori, capacità e competenze.

Informazioni per i consumatori — elenco degli ingredienti e informazioni sul valore nutrizionale e sull’apporto calorico

44.

invita le istituzioni dell’UE a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche a livello UE e a elaborare una relazione sulle modalità di inclusione degli imballaggi di tali prodotti nella legislazione in vigore sull’etichettatura dei contenuti con informazioni sugli ingredienti, il valore nutrizionale e calorico. Sottolinea che i consumatori hanno il diritto di conoscere il contenuto dei prodotti per poter operare una scelta informata;

45.

ritiene che un’avvertenza specifica destinata alle donne gestanti, ai bambini, ai giovani e ai conducenti di veicoli costituisca un complemento importante e uno strumento per evidenziare e ridurre i rischi del consumo di alcol. È importante adattare tali avvertenze ai diversi gruppi di destinatari. Accoglie con favore le iniziative già intraprese in questo campo da alcuni produttori e distributori;

46.

raccomanda che l’istruzione e le campagne di sensibilizzazione siano orientate ad incrementare le conoscenze sui rischi dell’assunzione occasionale e smodata di alcol e a fornire informazioni sui luoghi in cui trovare consigli, sostegno e assistenza;

47.

sottolinea il ruolo importante che svolgono i mass media nel dare informazioni precise sui rischi del consumo di alcol.

Accesso all’alcol e vendita di alcolici a prezzi bassi

48.

osserva che i gruppi e i giovani vulnerabili dal punto di vista socioeconomico soffrono maggiormente di problemi di salute e desidera limitare l’aumento di questo tipo di disuguaglianza. A questo proposito, gli alcolici a prezzi eccessivamente bassi e facilmente accessibili costituiscono un problema, poiché rischiano di determinare un consumo elevato che a sua volta può causare patologie epatiche e morte prematura (19). Gli Stati membri possono esaminare la possibilità di adottare misure comuni per evitare che gli alcolici siano venduti a prezzi molto bassi, vendita che è effettuata anche online;

49.

osserva che l’accessibilità dell’alcol ha un grosso impatto sui livelli di consumo nocivo e dei danni derivanti dall’alcol. La ricerca evidenzia che una maggiore accessibilità dell’alcol determina un maggiore consumo, il che implica a sua volta maggiori problemi di salute e danni (20);

50.

ritiene che gli Stati membri possano rafforzare ulteriormente le restrizioni e i controlli dell’acquisto e della vendita di alcolici, anche se la maggior parte di essi ha già imposto un limite di età di diciotto anni. Altre possibilità consistono nel limitare il numero dei punti di vendita, nel vietare il consumo e la vendita sulla pubblica via in determinate fasce orarie, nel limitare gli orari di apertura e le licenze di mescita e nel promuovere una vendita responsabile attraverso misure di formazione per i professionisti, i distributori e il settore alberghiero e della ristorazione. Le restrizioni andrebbero integrate con misure di controllo.

Prevenzione sul posto di lavoro

51.

osserva che il consumo a rischio, l’abuso e la dipendenza da alcol accrescono il rischio sia di assenze dal lavoro per malattia sia di prestazioni lavorative più scarse, oltre ad avere un impatto negativo su altre persone. Le persone in stato di ebbrezza costituiscono un rischio per la sicurezza e sono all’origine del 20-25 % di tutti gli incidenti sul lavoro. Il posto di lavoro costituisce un luogo importante in cui adottare misure atte a prevenire il consumo pericoloso di alcol (21);

52.

sottolinea che è opportuno prevedere la possibilità che il trasgressore accetti di seguire un programma educativo o formativo in alternativa alle sanzioni o ad altre misure di controllo, specie se si tratta di un minore;

53.

sottolinea che il consumo di alcol andrebbe affrontato sul posto di lavoro attraverso il cosiddetto intervento precoce. Sul posto di lavoro dovrebbero essere disponibili istruzioni su come agire in questa situazione. Si tratterebbe di un’opportuna azione preventiva di medicina del lavoro;

54.

sottolinea che il settore pubblico può svolgere un ruolo guida nella prevenzione del consumo di alcol al fine di creare un ambiente di lavoro sicuro e protetto, anche perché molti lavoratori del settore forniscono servizi sociali essenziali ai cittadini.

Prevenzione nel settore dell’assistenza sanitaria

55.

ravvisa la necessità di disporre di un accesso a misure di intervento, assistenza e trattamento precoci e di assicurare consulenza e sostegno ai minori i cui genitori sono sottoposti a un trattamento per dipendenza e abuso di alcol. Un modo per prevenire le malattie consiste nel promuovere abitudini di vita sane offrendo sostegno per combattere i rischi legati al consumo di alcol;

56.

sottolinea la necessità di promuovere, in ambito lavorativo, accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali coinvolgendo l’imprenditore/imprenditrice nelle misure di prevenzione appositamente elaborate;

57.

osserva che le malattie epatiche legate all’alcol spesso colpiscono persone in età lavorativa. Esiste inoltre un nesso sul piano medico tra l’abuso di alcol e numerose altre malattie gravi come il cancro, le malattie cardiovascolari e le malattie mentali (22).

Sicurezza stradale

58.

osserva che i limiti del tasso alcolemico, le misure di sensibilizzazione, le azioni di formazione e i controlli contribuiscono alla sicurezza stradale. La guida in stato di ebbrezza causa il 25 % di tutti gli incidenti stradali mortali nell’UE (23);

59.

accoglie con favore lo studio pubblicato dalla Commissione europea nel 2014 sui dispositivi di tipo alcolock e su come possono ridurre il numero di incidenti stradali legati al consumo di alcol (24);

60.

ritiene che si possano compiere ulteriori passi avanti per migliorare la sicurezza stradale nell’UE, ad esempio monitorando gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza e procedendo allo scambio di esperienze tra gli Stati membri in merito alle misure più efficaci in questo settore. È importante che i neopatentati siano a conoscenza delle conseguenze della guida in stato di ebbrezza.

Bruxelles, 9 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  http://www.ceev.eu/about-the-eu-wine-sector.

(2)  http://www.brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2016/EU_economic_report_2016_web.pdf.

(3)  http://spirits.eu/spirits/a-spirit-of-growth/introduction-2.

(4)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/178163/E96726.pdf?ua=1.

(5)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/190430/Status-Report-on-Alcohol-and-Health-in-35-European-Countries.pdf.

(6)  Centre for Addiction and Mental Health (2012), Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe (Centro per le dipendenze, la salute mentale (2012), Il consumo di alcol, la dipendenza dall’alcol e il carico di morbilità attribuibili in Europa).

(7)  Ibid.

(8)  Cfr. la nota 4.

(9)  http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_europe_en.pdf.

P. Anderson e B. Baumberg, Alcohol in Europe: A public health perspective (L’alcol in Europa nell’ottica della salute pubblica), 2006. Institute of Alcohol Studies, Londra.

(10)  http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/reflection_process_cd_en.pdf.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015XG1216(01).

(12)  Il concetto di «danni a terzi» si riferisce ai danni che possono riguardare la società o gli individui che circondano le persone che consumano alcol. L’espressione equivalente inglese è «alcohol’s harm to others».

(13)  Cfr. la nota 4.

(14)  Parere del Comitato delle regioni «Una strategia dell’UE volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol» (GU C 197, del 24.8.2007).

(15)  http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2013/20130070.pdf.

(16)  Babor, T. F. (2010). Alcohol: No Ordinary Commodity — a summary of the second edition. Addiction (L’alcol: non una merce qualsiasi — sintesi della seconda edizione. Dipendenza).

(17)  CAMY (2003) Alcohol Advertising on Sports Television 2001 to 2003: Center on Alcohol Marketing and Youth (La pubblicità degli alcolici nei programmi televisivi sportivi 2001-2003 — Centro per la commercializzazione degli alcolici e i giovani), Madden, P. A., & Grube, J. W. (1994). The frequency and nature of alcohol and tobacco advertising in televised sports, 1990 through 1992 (La frequenza e la natura della pubblicità di alcol e tabacco nei programmi televisivi sportivi 1990-1992). Am J Public Health.

(18)  http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_europe_en.pdf, page 6.

(19)  http://www.easl.eu/medias/EASLimg/News/3f9dd90221ef292_file.pdf.

(20)  Cfr. la nota 4.

(21)  http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/science_02_en.pdf.

(22)  http://www.eurocare.org/library/updates/eurocare_eu_alcohol_strategy2.

(23)  http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/fitness_to_drive/index_it.htm.

(24)  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf.


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

121a sessione plenaria dell'8 e 9 febbraio 2017

30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/67


Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma del sistema europeo comune di asilo — 2o Pacchetto e un quadro dell'Unione per il reinsediamento

(2017/C 207/13)

Relatore:

Vincenzo Bianco (PSE/IT), sindaco di Catania

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

COM(2016) 465 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

COM(2016) 466 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

COM(2016) 467 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM(2016) 468 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2016) 466 final (Criteri di qualificazione per il riconoscimento della protezione)

Emendamento 1

Articolo 8.3 — Protezione interna

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Potranno essere valutate anche informazioni e orientamenti forniti da fonti ed esperti indipendenti.

Motivazione

Si ritiene che le informazioni e valutazioni indipendenti possano contribuire a fornire elementi non sempre disponibili attraverso le fonti ufficiali.

Emendamento 2

Articolo 15 — Riesame dello status di rifugiato

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:

a)

qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

a)

qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;

b)

al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.

b)

al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato , con procedura semplificata: qualora nel corso della procedura semplificata emergano elementi, come quelli previsti alla lettera (a), che possono motivare un eventuale diniego del rinnovo, questa deve essere immediatamente convertita nella procedura ordinaria, dandone comunicazione all'interessato; è salva, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso il mancato rinnovo.

Motivazione

La proposta della Commissione introduce il riesame dello status concesso ai rifugiati; ciò avviene: a) d'ufficio, ogni qualvolta vengono segnalati attraverso l'EASO cambiamenti significativi nella situazione del paese di origine; b) in ogni caso, a scadenze periodiche, anche quando non siano stati segnalati cambiamenti; si ritiene però che, in questo secondo caso, il rinnovo possa e debba avvenire con procedura semplificata, per non gravare i rifugiati di eccessivi oneri e ingenerare sentimenti di eccessiva instabilità.

COM(2016) 467 final (Procedure comuni per il riconoscimento della protezione internazionale)

Emendamento 3

Articolo 7.4 — Obblighi dei richiedenti

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio e del numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

Motivazione

Il richiedente dovrebbe comunicare sia il luogo di residenza o domicilio, e non soltanto un numero di telefono, in modo da poter essere informato per tempo delle decisioni in merito allo stato della procedura che lo riguarda.

Emendamento 4

Articolo 15.5 — Assistenza e rappresentanza legali gratuite (nella procedura d'impugnazione)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se:

La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se:

a)

il richiedente dispone di risorse sufficienti;

a)

il richiedente dispone di risorse sufficienti.

b)

il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;

 

c)

il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.

 

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Se il ricorso risulta presentato per motivi meramente strumentali o manifestamente infondato, il giudice può decidere di revocare l'assistenza e rappresentanza legale gratuita e di ridurre o azzerare il compenso dovuto dallo Stato al professionista (laddove previsto).

Motivazione

Si ritiene che, particolarmente nel caso della procedura d'impugnazione (sia in primo che in secondo grado e/o nei gradi più elevati), il diniego del diritto all'assistenza legale debba avvenire sulla base di un criterio necessariamente rigido e il meno possibile probabilistico o discrezionale e che debba essere necessariamente un giudice a effettuare la relativa valutazione.

Emendamento 5

Articolo 33.2 — Esame della domanda

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

2.   L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

a)

dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

a)

dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

b)

tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;

b)

tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;

c)

analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo);

c)

analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo);

d)

situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d)

situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

e)

eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e)

eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

f)

eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

f)

eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

 

(g)

dichiarazioni, se supportate da documenti ufficiali, e documenti presentati dal richiedente volti a evidenziare le sue preferenze, legami familiari, collegamenti con comunità del paese di origine, abilità linguistiche o professionali che possano facilitare l'inserimento in uno o più Stati membri di destinazione.

Motivazione

L'emendamento è coerente con quello contenuto nel parere sulla revisione del Regolamento di Dublino (….) già approvato dalla commissione CIVEX, secondo cui occorre tenere in considerazione le preferenze e i legami del richiedente anche al fine di determinare lo Stato membro responsabile.

Emendamento 6

Articolo 34 — Durata della procedura d'esame

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.

1.   L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.

Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

 

2.   L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

2.   L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

3.   L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a tre mesi se:

3.   L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a ulteriori sei mesi se:

a)

un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

a)

un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

b)

il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto.

b)

il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto.

Motivazione

La variabilità dei termini può affievolire l'esercizio del diritto di difesa aggravando gli oneri di verifica e di aggiornamento della posizione del proprio assistito gravanti sul difensore.

Considerata la possibilità di situazioni di crisi o eccessiva affluenza, pur tenuto conto del supporto straordinario di EASO o di altri Stati membri, è consigliabile elevare da nove mesi a un anno (nel complesso) la durata massima della procedura.

Emendamento 7

Articolo 36.2 — Decisione sull'ammissibilità della domanda e sulla competenza

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1.

La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1 o quando, in base all'art. 7 del regolamento (UE) XXX/XXX (Regolamento Dublino), il richiedente ha espresso una preferenza per uno o più Stati membri di destinazione nei quali, secondo i dati forniti trimestralmente da EASO, non è stata raggiunta la soglia prevista dagli art. 7 e 35 del citato regolamento .

Motivazione

Anche in questo caso l'emendamento è coerente con il parere sulla proposta di revisione del Regolamento di Dublino già approvata dalla commissione CIVEX; nell'ipotesi evidenziata, infatti, l'esame del merito compete allo Stato designato in base al criterio della preferenza/legame e non al primo paese di arrivo, che dovrà semplicemente provvedere al trasferimento dell'interessato verso il paese competente.

Emendamento 8

Articolo 39 — Ritiro implicito della domanda

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando:

1.   L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando:

[…]

[…]

2.   Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

2.   Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro due mesi dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

3.   L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

3.   L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di due mesi il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

4.   L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

4.   L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di due mesi il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

Motivazione

Si ritiene che, per le difficoltà di comunicazione che può incontrare l'interessato, debba essere introdotto un termine di maggiore garanzia.

Emendamento 9

Articolo 43 — Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Fatto salvo il principio di «non respingimento» (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

Fatto salvo il principio di «non respingimento» (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

a)

l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

a)

l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

b)

in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

b)

in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza;

la disposizione di cui al comma b) non si applica qualora la precedente domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e, nella fattispecie, l'interessato non abbia goduto di assistenza legale;

Motivazione

Considerato che gli obblighi di informazione, rappresentanza e assistenza vengono introdotti a tutti i livelli solo con l'attuale pacchetto di proposte della Commissione, si ritiene che gli Stati non possano esimersi dal concedere il diritto di permanenza nel loro territorio allorquando il richiedente non abbia goduto di assistenza legale nel corso della sua prima domanda.

Emendamento 10

Articolo 45.3 — Concetto di paese terzo sicuro

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

a)

il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine ;

a)

il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse, tra l'altro perché vi ha soggiornato per un periodo considerevole o sussistono legami o relazioni con familiari o connazionali ;

b)

il richiedente non ha addotto gravi motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese terzo sicuro.

b)

il richiedente non ha addotto gravi motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese terzo sicuro.

Motivazione

Il semplice transito attraverso un paese terzo nel tragitto verso l'UE (o lo stazionamento solo per il tempo necessario a preparare la partenza) non può essere considerato criterio sufficiente per il rinvio del richiedente verso il paese in questione.

Emendamento 11

Articolo 53.6 — Diritto a un ricorso effettivo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1:

Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1:

a)

entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

a)

entro quindici giorni nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

b)

entro due settimane nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

b)

entro quindici giorni nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

c)

entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

c)

entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Motivazione

Si ritiene che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, debbano essere introdotti termini minimi congrui e non differenziati tra loro.

COM(2016) 465 final (condizioni di accoglienza)

Emendamento 12

Articolo 7.5 — Residenza e libera circolazione

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo , o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza, indirizzo e un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione.

Motivazione

Il richiedente dovrebbe comunicare sia il luogo di residenza che il domicilio, e non soltanto un numero di telefono, in modo da poter essere informato per tempo delle decisioni in merito allo stato della procedura che lo riguarda.

Emendamento 13

Art. 19 — Sostituzione, riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

1.   Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2:

a)

sostituire alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità forniti in forma di sussidi economici o buoni, con condizioni materiali di accoglienza in natura; oppure

a)

sostituire alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità forniti in forma di sussidi economici o buoni, con condizioni materiali di accoglienza in natura; oppure

b)

ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare il sussidio per le spese giornaliere.

b)

ridurre il sussidio per le spese giornaliere.

2.   Il paragrafo 1 si applica qualora il richiedente:

2.   Il paragrafo 1 si applica qualora il richiedente:

a)

lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o si renda irreperibile; o

a)

lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o si renda irreperibile per un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale ; o

b)

contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o

b)

contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale; o

c)

abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'articolo [4, paragrafo 2, lettera i),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]; o

c)

abbia presentato una domanda reiterata quale definita all'articolo [4, paragrafo 2, lettera i),] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure]; o

d)

abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza; o

d)

abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza; o

e)

abbia gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo gravemente violento; o

e)

abbia gravemente violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo gravemente violento; o

f)

ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

f)

ometta di partecipare a misure obbligatorie di integrazione; o

g)

non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o

g)

non abbia rispettato l'obbligo di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino] e si sia recato senza un'adeguata giustificazione in un altro Stato membro nel quale abbia presentato la domanda di asilo; o

h)

sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

h)

sia stato rinviato dopo essere fuggito in un altro Stato membro.

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse.

In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse.

3.   Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

3.   Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3.

Motivazione

Si ritiene che l'irreperibilità debba essere dichiarata solo quando l'assenza si protrae per un periodo congruo, così da evitare che allontanamenti sporadici o determinati da necessità possano portare a penalizzazioni eccessive. Per quanto riguarda il sussidio, se ne propone solo la possibilità di riduzione, in quanto una revoca totale potrebbe generare situazioni di instabilità sociale.

Emendamento 14

Articolo 23 — Minori non accompagnati

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Minori non accompagnati

Minori non accompagnati

Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri adottano entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, o comunque nel più breve tempo possibile, misure atte ad assicurare che un rappresentante o garante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

 

Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio, in attesa della nomina di un rappresentante o garante, qualsiasi forma appropriata di rappresentanza prevista dall'ordinamento nazionale e invocabile ai sensi della legge, in grado di tutelare l'interesse superiore del minore per le questioni urgenti e suscettibili di arrecargli irreparabile pregiudizio, sia sufficiente anche ai fini della presente direttiva.

Motivazione

In un periodo in cui l'UE accoglie un gran numero di minori non accompagnati, può rivelarsi necessario non porre termini perentori per la nomina di un tutore. Il concetto di «tutore» e il termine stesso possono essere fuorvianti e non coerenti con il diritto di molti Stati membri: si chiede la sua modifica in «garante».

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

sottolinea la necessità di un approccio comprensivo e globale che favorisca la sostenibilità delle politiche in materia di asilo e di integrazione dei richiedenti e che coinvolga l'Unione nel suo insieme e nell'ambito di un sistema di effettiva solidarietà anche tra gli Stati membri;

2.

sottolinea inoltre il fortissimo interesse primario delle autorità regionali e locali, quali partner necessari degli Stati membri e dell'Unione europea nella gestione e nell'accoglienza dei richiedenti asilo, per un'equa e trasparente regolamentazione della materia, nel rispetto delle condizioni di convivenza sociale e dei diritti fondamentali della persona; sottolinea inoltre che gli enti locali, garanti dei diritti dei cittadini in generale, potranno espletare meglio questa funzione se avranno a disposizione riferimenti normativi comunitari e mezzi adeguati per garantire la sicurezza dei cittadini e i diritti fondamentali dei richiedenti asilo;

3.

ribadisce, come già sottolineato nel parere sul primo pacchetto di proposte, la necessità di soluzioni durevoli che affrontino la questione in modo strutturale, abbandonando l'illusione che si debba far fronte a singole emergenze; pertanto, pur apprezzando lo sforzo della Commissione di offrire delle soluzioni a fronte dell'urgenza e della pressione politica che ne consegue, ritiene che sia necessaria una riflessione più approfondita che vada alle radici del problema, tenendo conto degli obblighi internazionali, dei diritti dei migranti e delle esigenze dei diversi livelli di governo, nonché in tutte le aree geografiche dell'Unione, senza sovraccaricare, con motivazioni formali e di principio, gli Stati di frontiera o comunque più esposti o più ambiti dai richiedenti;

4.

accoglie positivamente l'avvicinamento e l'uniformizzazione delle condizioni di assistenza accordate ai richiedenti, anche al fine di scoraggiare i movimenti secondari interni all'Unione europea; ritiene tuttavia che un approccio basato esclusivamente sulla parificazione delle condizioni materiali e sulle sanzioni collegate ai movimenti secondari non autorizzati sia insufficiente;

5.

ritiene infatti che, per favorire l'integrazione e rimuovere quanto più possibile alla radice le cause dei movimenti secondari, sia importante e necessario tenere conto dei legami effettivi, delle abilità lavorative e delle preferenze dei richiedenti rispetto a uno o più Stati membri, come già sottolineato nel parere espresso sul primo pacchetto di proposte della Commissione europea e, sottolinea, a tal fine, l'importanza di raccogliere, con la collaborazione degli interessati, i dati rilevanti per facilitarne l'inserimento sociale e professionale;

6.

pur considerando positivamente la velocizzazione delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale, sottolinea tuttavia che ciò non deve tradursi in una compressione dei diritti fondamentali e che le procedure sommarie previste nel pacchetto di proposte devono essere utilizzabili con estrema cautela e previa attenta verifica dei presupposti che ne consentono l'utilizzazione;

7.

esprime forte perplessità sulla soluzione normativa adottata per il Quadro Comune di Reinsediamento — COM(2016) 468 final — (adozione del quadro di riferimento con atto del Consiglio e implementazione con decisione della Commissione) che esclude il Parlamento europeo ed è rara in questo settore, a differenza che nella politica estera e di sicurezza;

8.

valuta positivamente le proposte della Commissione volte a facilitare l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione, anche professionale, dei beneficiari di protezione internazionale. Invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad adottare meccanismi agili ed efficaci per consentire l'omologazione dei titoli e il riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione internazionale;

9.

valuta positivamente il rafforzamento del ruolo di EASO nel sostegno agli Stati membri;

10.

valuta positivamente l'espressa previsione del diritto generalizzato all'assistenza legale, sottolineandone il potenziale effetto positivo anche sulla riduzione dei tempi e del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale;

11.

raccomanda che l'implementazione delle misure relative alle condizioni di accoglienza sia sostenuta da un rafforzamento dell'accesso e della dotazione dei fondi comunitari, favorendone l'accesso alle regioni e agli enti locali, ai quali occorre assicurare condizioni adeguate per offrire un'accoglienza di qualità ai richiedenti asilo e ai nuovi arrivati;

12.

accoglie con favore il fatto che le proposte della Commissione tengano conto, in linea di principio, degli interessi e del benessere dei minori non accompagnati e prevedano, tra l'altro, la nomina quanto più rapidamente possibile di un rappresentante o di un garante. In un periodo in cui l'UE accoglie un elevato numero di minori non accompagnati, può tuttavia rivelarsi necessario non fissare termini rigidi per la nomina che in molti Stati membri avviene nell'ambito di un procedimento giudiziario. Tale procedura è accompagnata dalle relative garanzie procedurali, quali la designazione di un interprete, e da determinate esigenze imposte dall'indagine, alle quali non è possibile ottemperare nei termini proposti dalla Commissione;

13.

riconosce che le proposte rispettano il principio di sussidiarietà, affrontando in maniera esaustiva i problemi di natura transnazionale, quali la solidarietà tra gli Stati membri, la costruzione di un sistema d'asilo più integrato ed il rafforzamento dello scambio di informazioni tra Stati membri: obiettivi che non sarebbero singolarmente perseguibili dagli Stati membri; riconosce che le misure proposte, stabilendo regole uniformi applicabili per tutta l'Unione europea, osservano anche il principio di proporzionalità; auspica un monitoraggio costante durante l'intero processo decisionale, in modo da verificare il rispetto di detti principi.

COM(2016) 467 final

14.

raccomanda che la nozione di «tutore» (art. 4.2 lettera f) evidenzi la terzietà e indipendenza dall'amministrazione della persona o dell'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal regolamento;

15.

raccomanda che il minore debba essere sempre assistito anche da un avvocato nei colloqui con l'autorità amministrativa che esamina la sua domanda (art. 22);

16.

raccomanda altresì (sempre con riferimento all'art. 22), che il rappresentante del minore nei colloqui sia una figura o organo indipendente rispetto all'amministrazione e nominato in base alla legge o da un'autorità giudiziaria, nel solo interesse del minore stesso;

17.

raccomanda, con riferimento alle domande reiterate (art. 42) di prevedere che, nell'esame preliminare della domanda ai fini della sua ammissibilità, sia verificato se l'interessato, in occasione della precedente domanda, abbia usufruito di effettiva informazione e assistenza legale e che la mancata informazione o assistenza legale sia considerata causa di giustificazione per la reiterazione;

18.

raccomanda di rivedere la disposizione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della proposta di regolamento, secondo cui la persona che funge da tutore è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Ad esempio, in caso di un cambiamento di residenza del minore può essere necessario designare un altro rappresentante sul posto;

19.

raccomanda, con riferimento al concetto di primo paese di asilo, che l'inciso «ha goduto di protezione» sia interpretato nel senso che tale protezione sia stata formalmente riconosciuta e non semplicemente accordata di fatto;

20.

con riferimento alla durata del primo grado d'impugnazione (art. 55) sottolinea e raccomanda che i relativi termini non vadano intesi come perentori e che (come recita espressamente l'articolo) non precludano un esame adeguato e completo del ricorso.

COM(2016) 466 final

21.

si oppone fermamente all'introduzione del riesame periodico e della procedura di revoca della protezione internazionale: queste, infatti, non solo possono essere causa di potenziale aggravio per le amministrazioni (anche locali e regionali) nell'espletamento delle pratiche e dei compiti legati all'integrazione dei rifugiati, ma anche fonte di insicurezza per gli interessati. A questo proposito, condanna i discorsi politici xenofobi e populisti che fomentano la violenza e favoriscono la criminalizzazione dell'insieme dei richiedenti asilo, generando tensioni sociali, e si appella alla responsabilità delle autorità e degli esponenti politici;

22.

esprime forte perplessità in merito all'introduzione di un limite temporale alla durata massima della protezione internazionale e alla legittimità di tale introduzione, invitando i co-legislatori a una ulteriore riflessione del punto;

23.

raccomanda di considerare la possibilità, in caso di revoca della protezione internazionale, di concedere un periodo più lungo rispetto a quello previsto nella proposta della Commissione (es. sei mesi) per ottenere un permesso di soggiorno per altri motivi (es. ricerca di lavoro) considerato che la proposta prevede un termine piuttosto breve (tre mesi).

COM(2016) 465 final

24.

raccomanda di riconsiderare la disposizione di cui all'art. 17 bis della proposta della Commissione, secondo cui, negli Stati membri diversi da quello di competenza, il richiedente non ha diritto a nessuna delle condizioni materiali di assistenza previste dal regolamento, prevedendo che, qualora egli giustifichi il suo allontanamento per cause di necessità o forza maggiore, tali condizioni, eventualmente con le riduzioni previste dall'art. 19, possano essere garantite per un periodo limitato;

25.

raccomanda di rivedere la disposizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della proposta di direttiva, secondo cui la persona che funge da tutore è sostituita «solo in caso di necessità». Ad esempio, in caso di un cambiamento di residenza del minore può essere necessario designare un altro rappresentante sul posto;

26.

raccomanda di riconsiderare la disposizione di cui all'art. 17 bis della proposta della Commissione, secondo cui gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti, impegnando l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere, anche finanziariamente, gli enti locali che contribuiscono a garantire un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti.

COM(2016) 468 final

27.

raccomanda di riconsiderare la scelta di escludere dal reinsediamento i richiedenti che negli ultimi cinque anni sono entrati irregolarmente nel territorio dell'Unione europea; considerate le diffuse condizioni di illegalità legate alle partenze dai paesi limitrofi, tale scelta appare eccessivamente penalizzante per i richiedenti, che spesso sono vittime di tale fenomeno.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/80


Parere del Comitato europeo delle regioni — Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(2017/C 207/14)

Relatore:

Mauro D'Attis (IT/PPE), consigliere del comune di Brindisi

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016) 592 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016) 593 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe essere minimo.

Gli Stati membri possono prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione, il pregiudizio — anche se minimo — implica comunque un vantaggio tangibile per i beneficiari dell'eccezione .

Motivazione

Nel considerando 10, il testo della Commissione include tra i beneficiari anche quegli istituti di ricerca «coinvolti in partenariati pubblico-privato». Ne segue che il settore privato può acquisire un vantaggio indiretto grazie all'eccezione. In questo senso, la Commissione non dovrebbe escludere un approccio più aperto in merito al tema della compensazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze , e a beneficio degli aventi diritto coinvolti, è essenziale istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace le cui fondamenta siano, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, facendo uso degli avanzamenti tecnologici disponibili a tali fini, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Motivazione

La Commissione sottolinea il ruolo chiave esercitato dalle società di gestione collettiva, ma dovrebbe incoraggiare esplicitamente una modernizzazione più ambiziosa di tali organizzazioni. Questa considerazione viene fatta alla luce di avanzamenti tecnologici che, se adottati e pienamente sviluppati dalle società di gestione, migliorerebbero in primo luogo gli attuali processi per ottenere licenze, raccogliere e distribuire diritti, e di conseguenza la prosperità dei membri.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci atte a conseguire un'equa ridistribuzione del valore verso gli aventi diritto . L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

All'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione evidenzia correttamente l'importanza dell'istituzione di prassi per il riconoscimento di contenuti.

Strettamente legato a questo aspetto è il tema della ridistribuzione del valore, in favore degli aventi diritto, creato dalle opere una volta riconosciute. Per maggiore coerenza tra i due punti (considerando 38 e articolo 13, paragrafo 3), riteniamo che il testo debba esplicitare questo dettaglio, poiché il semplice riconoscimento delle opere è solo la fase iniziale nella catena di valore.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

1.   Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

2.   Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

2.   Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

3.   I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

3.   I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza in termini di integrità, disponibilità e riservatezza delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4.   Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3 , incluse quelle atte a conseguire un'equa ridistribuzione del valore verso gli aventi diritto .

Motivazione

Il modello classico della sicurezza delle informazioni definisce tre obiettivi di sicurezza: il mantenimento della riservatezza, l'integrità, e la disponibilità. Ciascun obiettivo tratta un differente aspetto del fornire protezione alle informazioni. In questo punto la Commissione potrebbe specificare un obiettivo esplicito: quello di incoraggiare misure per chiudere il divario nel valore generato tra i fornitori di servizi e gli aventi diritto le cui opere vengono sfruttate.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Meccanismo di negoziazione

Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi.

Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti audio-visivi . Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi.

Entro il [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo di cui al paragrafo 1.

Entro il [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo di cui al paragrafo 1.

Motivazione

L'articolo originale può essere interpretato ambiguamente se non si chiarisce che si sta parlando solo di diritti audio-visivi, e non ad esempio dei diritti delle opere musicali incluse nelle produzioni audio-visive. La nostra aggiunta rimuove l'ambiguità iniziale.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

1.   I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate , nonché atte a conseguire un'equa ridistribuzione del valore verso gli aventi diritto . I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Motivazione

All'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione evidenzia correttamente l'importanza dell'istituzione di prassi per il riconoscimento di contenuti.

Strettamente legato a questo aspetto è il tema della ridistribuzione del valore, in favore degli aventi diritto, creato dalle opere una volta riconosciute. Per maggiore coerenza tra i due punti (articolo 13, paragrafi 1 e 3), riteniamo che il testo debba esplicitare questo dettaglio, poiché il semplice riconoscimento delle opere è solo la fase iniziale nella catena di valore.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello adeguato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

2.   L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello adeguato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

3.   Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

3.   Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

Motivazione

«Periodicamente», così come espresso nel paragrafo 1, potrebbe risultare ambiguo. Sulla base delle prassi del settore, un periodo di un anno sembra appropriato, senza escludere che periodi più brevi sono ovviamente auspicabili, e spesso realizzabili.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Meccanismo di adeguamento contrattuale

Meccanismo di adeguamento contrattuale

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. Tale meccanismo deve garantire il raggiungimento di un equo compenso tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori.

Motivazione

Questo meccanismo rischia di creare incertezza giuridica se applicato in modo uniforme a tutti i settori dell'industria creativa, come la stessa Commissione rileva nel considerando 42.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni preliminari

1.

conferma il ruolo cruciale ed il potenziale degli enti locali e regionali nel campo dei servizi digitali per i cittadini, della creazione e gestione dell'infrastruttura digitale, spesso in un ambito di cooperazione transfrontaliera o interregionale, con il fine di abbattere le barriere all'attività online;

2.

accoglie favorevolmente le proposte di interventi per il mercato interno delle comunicazioni elettroniche destinate ad accelerare lo sviluppo dinamico e sostenibile di tutti i settori economici e a creare nuovi posti di lavoro, nonché a garantire l'aggiornamento della normativa sul diritto d'autore tenendo conto della rivoluzione digitale e della modifica dei comportamenti dei consumatori;

3.

sostiene lo sviluppo di misure volte a migliorare la posizione dei titolari dei diritti per quanto riguarda la negoziazione relativa allo sfruttamento dei contenuti cui tali diritti si riferiscono, in particolare per utilizzazioni da parte di servizi online che danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e talvolta non forniscono un'equa remunerazione per tale sfruttamento; sottolinea, tuttavia, che gli attori locali e regionali, le imprese in fase di avviamento e le piccole aziende si trovano spesso in una posizione più debole rispetto a titolari dei diritti con un peso maggiore e non devono essere indebitamente limitate;

4.

osserva che gli argomenti addotti dalla Commissione sul valore aggiunto di un'azione normativa a livello europeo in questo settore sono pienamente convincenti, e che tale azione rispetta quindi il principio di sussidiarietà. Lo stesso vale per gli argomenti presentati riguardo alla proporzionalità (1).

Il diritto d'autore nel mercato digitale

5.

apprezza che la Commissione abbia lasciato libertà ai vari Stati membri in materia di applicazione delle eccezioni per l'uso di opere protette a scopo educativo. Si rispettano in questo modo le identità nazionali, regionali e locali e la conseguente presenza di particolari tipi di licenze che hanno avuto origine in contesti politici e sociali differenti;

6.

auspica un approfondimento sul ruolo svolto dalle società di gestione collettiva nel raggiungere un'implementazione del diritto d'autore che sia al contempo equa, moderna ed efficace;

7.

sottolinea l'importanza di poter utilizzare il materiale didattico digitale anche, per esempio, nei corsi a distanza e durante i soggiorni temporanei all'estero, e non solo nello Stato membro in cui ha sede l'istituto d'insegnamento;

8.

propone in particolare che la Commissione ribadisca come, senza investimenti mirati in strumenti di modernizzazione, le società di gestione precludano al mercato ed ai propri membri un servizio che migliori i sistemi di licenze da un lato, e di raccolta e distribuzione dei proventi dall'altro;

9.

condivide il richiamo a pratiche di trasparenza in un mercato che per molto tempo ne ha patito la mancanza, favorendo interessi di categorie privilegiate e risultando spesso in accordi contrattuali dannosi per i creatori;

10.

deplora altresì che si voglia introdurre una deroga all'obbligo di trasparenza qualora il contributo di un autore o artista non sia significativo. Le attuali tecnologie di riconoscimento e documentazione del repertorio possono elaborare con sufficiente accuratezza il valore complessivo di un'opera e delle varie parti interessate, indipendentemente dal livello del contributo individuale;

11.

concorda con l'idea che il rafforzamento delle clausole di trasparenza dei contratti tra i creatori e le loro controparti abbia lo scopo principale di ribilanciare il potere contrattuale in contesti penalizzanti per gli autori. Rileva quindi che un intervento di questo tipo non costituisce una violazione della libertà contrattuale, rispettando pertanto il ruolo del mercato nell'identificazione di offerte adeguate alle esigenze dei soggetti in questione;

12.

propone che la Commissione incoraggi fornitori di servizi e organizzazioni nella catena del valore a sviluppare congiuntamente formati standard per lo scambio di informazioni sull'utilizzazione di opere, con il fine di garantire maggiore efficienza di gestione ed interoperabilità.

La conservazione del patrimonio culturale

13.

apprezza l'accento posto dalla Commissione europea sulla preservazione di opere soggette ad obsolescenza tecnologica o a degrado dei supporti originali. È convinto che questa eccezione faciliterà il processo volto a preservare la ricchezza culturale e artistica degli Stati membri, e si augura che incoraggi partenariati istituiti nel pubblico interesse a fini di conservazione, con il coinvolgimento degli enti che gestiscono il patrimonio culturale e degli istituti di ricerca (2).

La crescita del catalogo audiovisivo europeo

14.

approva l'intenzione della Commissione di accrescere la presenza del catalogo audiovisivo europeo sulle diverse piattaforme digitali, soprattutto in virtù della scarsa presenza di opere che per il loro limitato valore economico soffrono nel trovare spazio nei canali di distribuzione tradizionali;

15.

supporta l'estensione delle licenze collettive per opere fuori commercio tra società di gestione dei diritti ed istituzioni per la conservazione del patrimonio culturale. Evidenzia, in particolare, i benefici di tali misure per assicurare adeguata remunerazione per gli aventi diritto, nonché certezza giuridica per gli istituti;

16.

rimprovera però che nel testo non si faccia menzione del carattere locale e regionale di queste opere. In particolare è utile rilevare come, senza le frequenti collaborazioni tra artisti, imprenditori ed amministrazioni locali che offrono sovvenzioni culturali, molte di queste opere non vedrebbero la luce.

Il ruolo degli editori

17.

sostiene la difesa del ruolo fondamentale degli editori per la circolazione di pubblicazioni di qualità, per le quali sono necessari investimenti cospicui al fine di mantenere indipendenza ed integrità;

18.

approva il supporto agli editori affinché abbiano strumenti di diritto adeguati a competere nell'arena digitale.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

(1)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

(1)  Secondo la relazione del Gruppo di Esperti sulla Sussidiarietà del CdR, basata sulla consultazione che ha avuto luogo dal 4 al 14 ottobre 2016.

(2)  Già nel 1996, la collaborazione tra il LIM, Laboratorio di Informatica Musicale dell'Università statale di Milano, ed il Teatro alla Scala di Milano ha portato alla digitalizzazione di più di 5 000 nastri magnetici dall'archivio fonico, rendendoli così accessibili alle generazioni future in maniera permanente e con qualità superiore.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/87


Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame del pacchetto telecomunicazioni

(2017/C 207/15)

Relatore:

Mart Võrklaev (EE/ALDE), sindaco di Rae

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea

COM(2016) 587 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il 5G per l'Europa: un piano d'azione

COM(2016) 588 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali

COM(2016) 589 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata che contribuisca, entro i limiti delle proposte effettivamente ricevute e nel pieno rispetto dei principi per le forme specifiche di assistenza finanziaria definiti nel Regolamento finanziario, alla coesione economia sociale e territoriale dell'UE, tenendo particolarmente conto dei bisogni delle comunità locali .

Motivazione

Una distribuzione geograficamente equilibrata non ha senso se non è al servizio dell'obiettivo di coesione.

Emendamento 2

Dopo l'attuale considerando 11, inserire il seguente nuovo testo:

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Per far sì che anche nei piccoli centri e nelle zone rurali siano installati punti di accesso locali alle reti wireless, è necessario attuare, in cooperazione con gli Stati membri, le regioni e le organizzazioni di enti locali interessate, una campagna di comunicazione specifica sull'assistenza finanziaria offerta da questa iniziativa.

Motivazione

È essenziale che le informazioni sull'iniziativa WIFI4EU raggiungano anche i piccoli centri ed i comuni rurali.

Emendamento 3

Articolo 2, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.   l'articolo 5 è così modificato:

3.   l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

a)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

 

«7.   L'importo di bilancio complessivo assegnato agli strumenti finanziari per le reti a banda larga non supera l'ammontare minimo necessario per decidere interventi efficienti in termini di costi che sono determinati in base alle valutazioni ex-ante di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

 

«7.   L'importo di bilancio complessivo assegnato agli strumenti finanziari per le reti a banda larga non supera l'ammontare minimo necessario per decidere interventi efficienti in termini di costi che sono determinati in base alle valutazioni ex-ante di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

 

Tale importo è pari al massimo al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»;

 

Tale importo è pari al massimo al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«5 bis.   Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono sostenute da:

 

«5 bis.   Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune e sono conformi alle norme tecniche minime stabilite per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono sostenute da:

 

a)

sovvenzioni; e/o

 

a)

sovvenzioni; e/o

 

b)

altre forme di assistenza finanziaria diverse dagli strumenti finanziari.»;

 

b)

altre forme di assistenza finanziaria diverse dagli strumenti finanziari.

 

 

c)

La Commissione stabilisce con atto delegato le norme tecniche minime di cui al presente paragrafo.»;

Motivazione

È essenziale che la rete WiFi4EU risponda a determinati requisiti tecnici minimi. La messa a punto di requisiti uniformi, infatti, impedisce che siano realizzate delle reti basate su tecnologie già obsolete o interessate da problemi di qualità.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

6.   nell'allegato è aggiunta la sezione seguente:

6.   nell'allegato è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE 4 CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

«SEZIONE 4 CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria.

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti locali e i prestatori di servizi pubblici che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti locali e i prestatori di servizi pubblici che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

I progetti per la fornitura di connettività senza fili tramite punti di accesso locali senza fili accessibili gratuitamente possono beneficiare di un finanziamento se:

I progetti per la fornitura di connettività senza fili tramite punti di accesso locali senza fili accessibili gratuitamente possono beneficiare di un finanziamento se:

1)

sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

1)

sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

2)

si basano su una connettività a banda larga ad altissima velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

2)

si basano su una connettività a banda larga ad altissima velocità , conformemente alle specifiche tecniche minime di cui all'articolo 5, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 283/2014, in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

 

a.

sia gratuita e di facile accesso e utilizzi apparecchiature all'avanguardia;

 

a.

sia gratuita e di facile accesso e utilizzi apparecchiature all'avanguardia;

 

b.

agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;

 

b.

agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;

3)

utilizzi l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati.

3)

utilizzi l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati.

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e , in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio “primo arrivato, primo servito”)» .

Il bilancio disponibile è assegnato a progetti che soddisfano le suddette condizioni in un modo geograficamente equilibrato che contribuisca, nei limiti delle proposte effettivamente ricevute e nel pieno rispetto dei principi per le forme specifiche di assistenza finanziaria definiti nel regolamento finanziario, alla coesione economia sociale e territoriale dell'UE , tenendo particolarmente conto dei bisogni delle comunità locali

Motivazione

È essenziale che la rete WiFi4EU risponda a determinati requisiti tecnici minimi. La messa a punto di requisiti uniformi, infatti, impedisce che siano realizzate delle reti basate su tecnologie già obsolete o interessate da problemi di qualità.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

fa notare che, per la prima volta, l'accesso di base alla banda larga è considerato un servizio universale. I cittadini europei hanno il diritto di accedere a una connessione Internet funzionale e a prezzi accessibili, che consenta di partecipare pienamente all'economia e alla società digitali in tutto il territorio dell'Unione europea. Questo è un grandissimo passo avanti verso l’inclusione digitale, in cui rientrano anche le necessarie opzioni tariffarie speciali o la distribuzione di voucher («buoni») ai cittadini con esigenze specifiche e ai centri abitati grandi e piccoli affinché mettano a disposizione gratuitamente punti pubblici di accesso alla rete Wi-Fi;

2.

ritiene che assicurare un accesso di base alla banda larga sia un obiettivo di interesse generale, e che la considerazione di tale accesso come servizio universale debba accompagnarsi al pieno riconoscimento degli obblighi di servizio universale; ciò è di capitale importanza in zone in cui il mercato non svolge la sua funzione e in cui gli investimenti pubblici sono cruciali;

3.

constata che le cose sono molto cambiate dall'ultima revisione del quadro normativo dell'UE in materia di telecomunicazioni, che è stata effettuata nel 2009. Sebbene tale quadro abbia senz'altro contribuito a garantire la disponibilità in tutta l’UE di un accesso di base alla banda larga, stiamo assistendo a una clamorosa espansione di nuovi bisogni e nuovi modi di consumo che continuerà sicuramente nei prossimi anni a ritmo esponenziale. Lo sviluppo dell’Internet degli oggetti, della realtà virtuale e aumentata, del cloud computing, della gestione di enormi volumi di dati, dei servizi e delle applicazioni dell’economia della condivisione e delle industrie 4.0 accentuerà la domanda di reti e collegamenti ad alta capacità;

4.

pone l'accento sul fatto che quella che stiamo progettando oggi è l’infrastruttura che utilizzeremo domani;

5.

sottolinea che l’aumento del consumo di dati (1) e degli usi simultanei, le tendenze verso le alte velocità di caricamento/scaricamento, la necessità di trasmissioni pervasive e istantanee, che siano al tempo stesso reattive ed affidabili, richiederanno, in tutta Europa, la messa a disposizione di reti ad altissima capacità, sempre più vicine all’utilizzatore finale. La connettività Gigabit è già una realtà in alcuni paesi — come il Giappone e la Corea del Sud — e dovrà esserlo anche in Europa se questa vuole garantirsi crescita e occupazione, competitività e coesione interna;

6.

ritiene importante che attori economici e sociali quali scuole, università, centri di ricerca e poli di trasporto, fornitori di servizi pubblici — come ospedali e istituti d'istruzione — ed imprese ottengano un accesso ad Internet ad alta velocità che consenta agli utenti di caricare e scaricare dati alla velocità di 1 Gbit/s;

7.

è del parere che tutte le famiglie dell'UE, sia nelle zone urbane che in quelle rurali, dovrebbero disporre di un collegamento Internet con una velocità di scaricamento pari ad almeno 100 Mbit/s, espandibile fino a 1 Gbit/s;

8.

concorda con la Commissione nel ritenere che tutte le zone urbane e i più importanti assi di trasporto terrestre dovrebbero disporre di una copertura 5G completa; e appoggia l'obiettivo intermedio di rendere disponibile entro il 2020 una connessione 5G come servizio commerciale in almeno una grande città di ciascuno Stato membro. Onde evitare che si adottino soluzioni isolate, la Commissione europea deve portare a termine al più presto le misure di normazione ancora necessarie per queste nuove tecnologie senza fili. L'obiettivo di introdurre il 5G entro il 2020 è assai ambizioso anche per altri motivi: le reti 4G appena realizzate si prestano già adesso a essere rese più performanti, potendo raggiungere velocità ben superiori a 1 000 Mbit/s, ragion per cui le imprese di telecomunicazioni che hanno effettuato notevoli investimenti per sviluppare queste reti potrebbero essere assai poco propense a un nuovo cambiamento di tecnologia se non si creeranno le condizioni quadro favorevoli in tal senso;

9.

approva il nuovo sistema di buoni per le connessioni Wi-Fi, il lancio — da parte della Commissione in cooperazione con la BEI — di un «Fondo per la banda larga» e l'obiettivo di accrescere il sostegno finanziario per il dopo 2020, osservando che si tratta di passi nella giusta direzione;

10.

accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire entro la fine del 2016, in cooperazione con il Comitato delle regioni, una piattaforma partecipativa per la banda larga, volta a garantire che gli attori pubblici e privati collaborino e si impegnino fermamente a favore degli investimenti nello sviluppo delle reti a banda larga nonché a favore dei progressi nell'attuazione dei piani nazionali di sviluppo di tali reti; ed è pronto a cooperare in maniera completa e costruttiva all'istituzione di tale piattaforma;

11.

reputa che, nelle riunioni della piattaforma, le discussioni dovrebbero vertere sui seguenti temi: scelte politiche (esplorare le opzioni politiche migliori in relazione alle diverse competenze locali e regionali e ai bisogni specifici a livello locale e regionale); scelte tecnologiche (discutere l'applicazione delle migliori tecnologie adatte a tali zone); opportunità finanziarie (coinvolgere la BEI nella discussione e ricercare sinergie tra i fondi — CEF, FEIS, fondi SIE — e il nuovo sistema di buoni proposto per WIFI4EU); e altre questioni relative alle misure di sviluppo delle capacità a livello locale e regionale, alla mappatura degli investimenti in informatica e della copertura della banda larga nonché alla promozione delle competenze digitali e dei servizi amministrativi online (e-government);

12.

reputa che l'effetto principale della piattaforma per la banda larga dovrebbe essere quello di concorrere a una diffusione più rapida, efficace e sostenibile della banda larga ad alta velocità nelle zone rurali e scarsamente popolate dell'UE, considerati i loro gravi problemi strutturali, economici e sociali, e quindi di contribuire a ridurre il divario digitale in queste zone;

13.

constata che i piani sono conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, dato che si tratta di questioni che travalicano i singoli Stati membri e possono essere disciplinate in modo uniforme, valido ed efficace soltanto a livello europeo;

14.

si rende conto che, quando si parla di mercato unico digitale europeo, si intende il superamento dei compartimenti stagni e anche la digitalizzazione del mercato interno dell'UE. Il riesame del pacchetto telecomunicazioni mira a promuovere l'economia e a stimolare la competitività europee, a incoraggiare le comunità ad essere parti attive del mercato unico digitale e a rispondere alle crescenti esigenze di connettività;

15.

sottolinea che caratteristiche quali ruralità, ultraperifericità e perifericità, combinate con la bassa densità di popolazione, contribuiscono a rendere un territorio poco attraente per gli investimenti privati nelle infrastrutture TIC. Nelle aree con tali caratteristiche, a differenza che negli agglomerati urbani, la realizzazione di una connessione a banda larga incontra una serie di problemi comuni, quali una domanda strutturalmente inferiore e frammentata e un più elevato costo unitario (ossia per utilizzatore finale) di installazione e manutenzione dell’infrastruttura;

16.

osserva che in particolare la domanda di connettività è un fattore trainante cruciale per gli investimenti degli operatori privati. Di conseguenza, per gli attori del mercato le zone in cui la densità di popolazione non può garantire una richiesta di servizio tale da giustificare i costi di installazione non presentano alcun interesse economico. Nelle aree dove si riscontrano un fallimento e/o una distorsione del mercato, i poteri pubblici sono chiamati a svolgere molteplici ruoli: come è agevole dimostrare, infatti, in ogni parte d'Europa gli enti locali e regionali fungono da finanziatori, assuntori del rischio, promotori o facilitatori della realizzazione di connessioni a banda larga e/o del potenziamento delle iniziative esistenti.

Una società dei Gigabit

17.

sottolinea l'importanza dello sviluppo delle reti a banda larga ad alta velocità di ultima generazione, in particolare nelle aree scarsamente popolate. Tutte le misure normative e finanziarie in questo ambito vanno accolte con favore;

18.

mette in guardia contro l’eccesso di congestione che può derivare da una maggiore disponibilità di connettività ad alta capacità nelle aree di eccellenza e/o conoscenza. In queste aree si concentrerebbe l’attività produttiva e avrebbe luogo un maggiore afflusso di popolazione, con effetti negativi sul piano territoriale. In altre zone, per contro, tale afflusso subirebbe un drastico calo, in particolare per quanto riguarda le attività innovative digitali e le professioni tecnologiche. Pertanto, si dovrebbe promuovere la connettività ad alta capacità nel modo più omogeneo possibile;

19.

fa notare che, per lo sviluppo dell'intera UE, è importante risolvere il problema del cosiddetto «ultimo miglio», e che, per risolvere tale problema, è necessario adottare misure flessibili;

20.

propone che, a partire dal prossimo periodo di programmazione finanziaria, siano previste risorse per lo sviluppo, oltre che di una rete di base, anche di reti di accesso nelle zone rurali e ultraperiferiche;

21.

pone l'accento sul fatto che i prezzi della connettività forniscono indicazioni utili sui livelli di concorrenza ed efficienza nei mercati della comunicazione. L'analisi comparativa di questi prezzi permette alle parti interessate, compresi gli operatori delle telecomunicazioni, i responsabili dell'elaborazione delle politiche e i consumatori, di valutare i progressi compiuti in direzione degli obiettivi. Potrebbe quindi essere utile disporre di indicatori che consentano di comparare i prezzi della connettività, come fa l’OCSE nella sua relazione intitolata Measuring the Digital Economy. A New Perspective [«Misurare l'economia digitale: una nuova prospettiva»] (2);

22.

sottolinea come sia importante, ai fini dello sviluppo e della pianificazione della rete, che le autorità pubbliche abbiano un accesso diretto ad una connessione Internet affidabile. Per garantire la qualità di tali connessioni, sono importanti sia un orientamento a livello statale che una consulenza a livello locale, in modo che gli investimenti possano essere effettuati in maniera ottimale e i servizi essere utilizzati in tempi brevi dal maggior numero possibile di utenti;

23.

osserva che, per conseguire gli obiettivi di copertura e penetrazione della banda larga fissati dall'Unione europea per il 2020, nell'attuale periodo di programmazione (2014-2020) sono già disponibili circa 22 miliardi di euro di fondi pubblici dell’UE per l'installazione di nuove infrastrutture a banda larga o il potenziamento di quelle esistenti. I fondi UE sono essenziali non solo per il loro contributo diretto al finanziamento delle infrastrutture a banda larga, ma anche per l’effetto leva che si prevede essi produrranno nell'attirare investimenti da altre fonti, comprese quelle private.

Il piano d'azione per il 5G

24.

sottolinea che la «quinta generazione» di sistemi di telecomunicazione — la cosiddetta 5G — sarà l'elemento costitutivo più cruciale della società digitale nel prossimo decennio. L’Europa ha adottato misure importanti per porsi alla guida degli sviluppi globali verso questa tecnologia strategica, dove comunicazioni via cavo e senza fili utilizzeranno la stessa infrastruttura, aprendo la strada alla società connessa in rete del futuro. Si prevede infatti che, potendo fornire una «connettività» a banda larga superveloce virtualmente pervasiva, non solo ai singoli utenti ma anche agli oggetti connessi (l'«Internet degli oggetti»), la futura infrastruttura 5G servirà una vasta gamma di applicazioni e settori, anche per usi professionali (ad esempio la guida assistita, la sanità elettronica, la gestione dell’energia, eventuali applicazioni di sicurezza ecc.);

25.

richiama l’attenzione sulla comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC, adottata lo scorso aprile dalla Commissione (3), che propone misure concrete per accelerare lo sviluppo di norme comuni concentrandosi su cinque settori prioritari, uno dei quali è proprio il 5G;

26.

pone espressamente l'accento sulla necessità di evitare ad ogni costo che in regioni diverse siano introdotti standard 5G diversi e incompatibili fra loro;

27.

fa notare che il livello locale può contribuire utilmente allo sviluppo della rete e alla presentazione delle domande, nonché essere di grande aiuto nella pianificazione della rete stessa. In tal modo, infatti, nella pianificazione e nello sviluppo della nuova rete 5G si può già tener conto dei piani degli enti locali per la realizzazione di nuove strade e l'ubicazione di altri tipi di infrastrutture;

28.

reputa importante far notare che l'introduzione in tutta l'UE di prodotti e servizi basati su connessioni in rete ad alta velocità 5G è possibile solo presupponendo la copertura dell'intera UE con connessioni Internet veloci; e ritiene altresì importante fare in modo che non si ripetano gli errori commessi nell'introdurre la rete 4G e non vi siano differenze sostanziali tra i singoli Stati membri riguardo alla qualità e alla velocità delle reti. Lo sviluppo della rete 5G dovrebbe infatti aver luogo simultaneamente nell'intera UE e con la medesima velocità.

L'iniziativa «WiFi4EU»

29.

accoglie con favore l'iniziativa di offrire a tutti gli enti locali interessati la possibilità di mettere a disposizione dei rispettivi cittadini una connessione Wi-Fi gratuita di alta qualità, e questo sia negli edifici pubblici e nelle aree adiacenti che in parchi, piazze ed altri spazi pubblici. Nell'UE vi sono ancora molte località che non dispongono di una connettività Internet sufficiente, e vi sono persino cittadini che non possono permettersi una connessione ad Internet. L'iniziativa WiFi4EU offre una soluzione a questo problema;

30.

sottolinea che è necessario garantire che tale regime continui ad applicarsi soltanto ai nuovi punti di accesso gratuiti alla rete Wi-Fi. Occorre evitare, infatti, che iniziative finanziate con fondi pubblici competano con i sistemi privati esistenti;

31.

accoglie con favore i piani della Commissione volti ad offrire in tempi brevi la possibilità di realizzare l'iniziativa WiFi4EU facendo sì che, in base all'attuale programmazione, gli enti locali e regionali possano presentare le relative proposte già all'inizio dell'estate 2017;

32.

apprezza le agili misure di finanziamento, finora non utilizzate in relazione alle sovvenzioni UE, basate su buoni del settore pubblico, misure che sono attuabili in tempi brevi e consentono di ottenere risultati rapidi ed evitare molti adempimenti burocratici; fa osservare, però, che i potenziali punti deboli del sistema dei buoni (mancanza di trasparenza, ritardi o problemi legati ai pagamenti, differenze tra gli Stati membri in relazione alle condizioni di aggiudicazione degli appalti) devono essere debitamente prevenuti in modo che non costituiscano per le imprese un deterrente all'uso del sistema dei buoni per i progetti;

33.

sottolinea che, per la ripartizione delle sovvenzioni, si devono trovare metodi che garantiscano che anche i piccoli comuni e le zone rurali traggano beneficio dall'iniziativa WiFi4EU;

34.

pone l'accento sul fatto che le risorse da ripartire sono limitate e che la Commissione punta ad attuare l'iniziativa WiFi4EU nella maniera più rapida e capillare possibile, ragion per cui anche gli enti locali e regionali dovrebbero essere informati il più presto possibile circa il programma previsto e le relative condizioni;

35.

un'informazione tempestiva, inoltre, consente agli enti locali e regionali di avviare già i preparativi, in modo che, alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, i fondi possano essere richiesti in tempi brevi e le risorse disponibili essere impiegate rapidamente a beneficio della popolazione locale, del paese e in generale dell'Unione europea;

36.

è del parere che al Comitato delle regioni spetti senz'altro svolgere un ruolo decisivo, nel quadro del coinvolgimento degli enti locali e regionali e della promozione dello scambio di informazioni e delle buone pratiche;

37.

ritiene importante far notare che agli enti locali e regionali deve essere spiegato con chiarezza che essi sono tenuti a rendere disponibili connessioni a banda larga per la rete Wi-Fi in corso di realizzazione e a garantire la manutenzione quotidiana della rete. Fa notare che l'iniziativa WiFi4EU deve essere sostenibile e comportare bassi costi generali per gli enti locali chiamati ad attuarla;

38.

raccomanda di elaborare requisiti minimi per la rete WiFi4EU. La messa a punto di requisiti uniformi, infatti, impedisce che siano realizzate delle reti basate su tecnologie già obsolete o interessate da problemi di qualità; e raccomanda inoltre di creare una pagina introduttiva per l'iniziativa WiFi4EU che fornisca dettagli in merito all'iniziativa e ai luoghi in cui questa è disponibile;

39.

fa notare che le nuove reti da realizzare dovranno essere sicure per chi le utilizza, e raccomanda pertanto di ricorrere a modelli di rete basati sull'esempio di eduroam (4)/govroam (5). Modelli di questo tipo, infatti, consentono agli utenti già autenticati nella rete di navigare in sicurezza in tutta Europa, e per l'autenticazione degli utenti si possono impiegare soluzioni eIDAS (6);

40.

ritiene che, per garantire la facilità d'uso, sia preferibile rinunciare all'impiego di un captive portal e utilizzare eventualmente una landing page che si apra soltanto dopo l'autenticazione dell'utente. In tal modo, infatti, la fruizione della rete sarà più semplice e rapida per l'utilizzatore finale. La landing page che si apre dopo l'autenticazione consentirà all'utente di ottenere, se del caso, informazioni sui servizi offerti dagli enti locali e regionali, e conterrà informazioni sintetiche sugli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU;

41.

sottolinea che si dovrebbe evitare di richiedere agli utenti di fornire dati personali, perché ciò risulta loro sgradito e può generare in loro il timore infondato che i dati siano utilizzati per finalità commerciali o altri scopi indesiderati. Apprezza quindi il fatto che, tra gli aspetti che impedirebbero di considerare gratuita la connettività locale senza fili, sia menzionata la richiesta di fornire dati personali;

42.

accoglie con favore l'idea che la rete WiFi4EU sia soggetta a un controllo qualitativo costante e che i risultati di tale monitoraggio siano messi a disposizione del pubblico;

43.

reputa essenziale che l'iniziativa WiFi4EU (SSID) crei una rete comune paneuropea: ciò, infatti, da un lato sarebbe una buona «pubblicità» per un'iniziativa dell'UE volta a creare reti WiFi gratuite e dall'altro costituirebbe il «marchio di fabbrica» di un Wi-Fi paneuropeo veloce e sicuro; e ritiene che, se si vuole ampliare l'ambito dell'iniziativa, ad essa debbano poter aderire, fregiandosi così di tale «marchio comune», anche i sistemi analoghi già esistenti — conformi ai requisiti tecnici minimi e a tutti gli altri criteri previsti per l'iniziativa, ma non beneficiari della relativa assistenza finanziaria — che ne abbiano fatto richiesta.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  Secondo alcuni studi, le imprese che utilizzano l’analisi dei grandi dati (big data) possono aumentare la loro produttività del 5-10 % in più di quelle che non lo fanno, e in Europa tali pratiche potrebbero aggiungere al PIL 1,9 punti percentuali tra il 2014 e il 2020.

(2)  Pubblicata l'8 dicembre 2014: http://www.oecd.org/sti/measuring-the-digital-economy-9789264221796-en.htm.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016) 176 final).

(4)  Eduroam — World Wide Education Roaming for Research & Education https://www.eduroam.org/.

(5)  Govroam (che sta per government roaming, ossia servizio di roaming per le amministrazioni pubbliche) è un'infrastruttura basata sul protocollo RADIUS (http://govroam.be/).

(6)  Trust Services and eID [«Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche»]https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/95


Parere del Comitato europeo delle regioni — Verso una strategia dell’UE per le relazioni culturali internazionali

(2017/C 207/16)

Relatore:

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), governatore della regione della Macedonia centrale

Testo di riferimento:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Verso una strategia dell’Unione europea per le relazioni culturali internazionali,

JOIN(2016) 29 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la comunicazione congiunta Verso una strategia dell’UE per le relazioni culturali internazionali  (1) e i settori di intervento che individua; a suo avviso, infatti, si tratta di una valida base per sviluppare un approccio strategico globale e integrato per le relazioni culturali internazionali, al fine di promuovere la cooperazione con i paesi partner e rafforzare il ruolo dell’Unione europea in quanto attore forte sulla scena mondiale;

2.

ritiene che sarebbe alquanto diverso se la proposta presentasse già la strategia definitiva e non i passi da compiere in vista di tale strategia, data l’importanza cruciale del tema in esame. Invita pertanto gli Stati membri ad accelerare il processo di adozione della strategia;

3.

sottolinea che la cultura deve essere il fulcro delle relazioni internazionali dell’UE, considerato anche che, nell’attuale contesto di globalizzazione, la diplomazia internazionale si è arricchita di nuove competenze e si sono affermati forme e approcci alternativi, tra cui la diplomazia culturale, alla quale la comunicazione in esame dedica un’attenzione limitata;

4.

condivide l’enfasi posta sull’obbligo degli Stati membri di rispettare, proteggere e promuovere il diritto alla libertà di opinione e di espressione, compresa l’espressione artistica e culturale. La politica culturale si prefigge di permettere alla cultura di agire come una forza libera, indipendente e provocatrice all’interno della società. Deve essere questo il punto di partenza delle attività volte a promuovere il rispetto reciproco e il dialogo interculturale;

5.

invita pertanto la Commissione a dare priorità all’ulteriore sviluppo della diplomazia culturale in vista della sua introduzione nell’esercizio della politica esterna dell’UE;

6.

plaude al fatto che, in tutto il testo della comunicazione, la cultura e il patrimonio culturale siano riconosciuti come strumenti di sviluppo regionale e locale. La configurazione di un quadro globale e di un approccio coerente per promuovere le attività culturali, da un lato, crea un forte valore aggiunto europeo e, dall’altro, può incoraggiare l’elaborazione e lo sviluppo di programmi a livello di regioni e di città negli Stati membri dell’UE con i partner dei paesi terzi, a reciproco vantaggio di tutte le parti interessate;

7.

sottolinea che la diversità culturale è parte integrante dei valori dell’UE e che quest’ultima è fermamente impegnata a promuovere un ordine mondiale basato sulla pace, sullo Stato di diritto, sulla libertà di espressione, sulla comprensione reciproca e sul rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, nella sua qualità di partner chiave delle Nazioni Unite (ONU), l’UE deve continuare a cooperare strettamente con l’Unesco (2) per tutelare il patrimonio culturale mondiale. Come firmataria, altresì, della convenzione dell’Unesco (3) del 2005, l’UE deve tener fede all’impegno assunto di promuovere la diversità delle espressioni culturali nel quadro delle proprie relazioni culturali internazionali;

8.

plaude al riconoscimento del ruolo della cultura nei quadri geografici di cooperazione dell’UE, più precisamente a) nella politica di allargamento, b) nella politica europea di vicinato (PEV), c) nella cooperazione allo sviluppo e d) nell’accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000 (4);

9.

la diplomazia culturale europea si concentra sulla promozione dell’Europa e dei suoi Stati membri, anche attraverso scambi educativi e culturali, ma si rivolge anche all’opinione pubblica e ai cittadini dei paesi terzi, con un chiaro interesse per la promozione di un’immagine positiva dell’Europa e dei suoi Stati membri. L’importanza della diplomazia culturale si estende al dialogo tra i vari paesi, alla promozione della pace e della diversità culturale e agli scambi economici;

10.

l’emergere, in anni recenti, di diplomazie culturali nei paesi in via di sviluppo e in Oriente costituisce una prova di quanto sopra. È importante sviluppare la diplomazia culturale nell’UE ed essere quindi in grado di competere sulla scena mondiale con le nuove potenze emergenti a tutti i livelli, compreso quello culturale;

11.

ricorda che uno dei principi guida che ispirano l’azione dell’UE nel campo delle relazioni culturali internazionali è «garantire il rispetto della complementarità e sussidiarietà» (5). In materia di cultura, l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri (6). Le recenti conclusioni del Consiglio sulla cultura nelle relazioni esterne dell’UE evidenziano la necessità di un migliore coordinamento degli sforzi per definire un approccio strategico europeo (7);

12.

sottolinea con forza la necessità di approfondire ulteriormente la cooperazione a livello locale, regionale e nazionale nella definizione e nello sviluppo di strategie a sostegno delle relazioni e attività culturali internazionali. Si dovrebbe mirare — tramite un’armonizzazione delle strategie — a dar vita a un’identità culturale europea più distintiva e pluralistica che sia riconosciuta sia a livello internazionale che all’interno dell’UE dai cittadini di tutti gli Stati membri;

13.

ritiene importante che la società civile, le organizzazioni non governative, i circoli, le associazioni, le imprese, gli artisti, le unioni e le organizzazioni partecipino in modo ancora più attivo e coordinato allo sviluppo di azioni nell’ambito della strategia dell’UE per le relazioni culturali internazionali.

Priorità

14.

rileva che la strategia dell’UE per le relazioni culturali internazionali avrà un impatto limitato in mancanza di un’armonizzazione immediata delle azioni o di benefici concreti, oppure se questi ultimi si realizzeranno solo in un futuro lontano;

15.

sottolinea il valore intrinseco della produzione artistica e culturale, e dichiara che la cultura non deve essere intesa solo come un mezzo per conseguire un fine. Per tale motivo lo scambio di professionisti del settore culturale dovrebbe essere al centro dell’attenzione. La promozione della mobilità degli artisti e dei contenuti culturali costituisce un’importante missione dell’UE nell’ambito della politica culturale, in quanto produce un valore aggiunto europeo;

16.

ritiene che la strategia proposta dall’UE per le relazioni culturali internazionali vada precisata in stretto coordinamento con gli Stati membri in modo da definire e comprendere i seguenti elementi: a) specifiche modalità di esercizio e di attuazione della politica sulla base di un quadro comune di coordinamento con tutte le parti interessate, e b) obiettivi specifici e un orizzonte temporale chiaro per l’attuazione delle singole politiche. È inoltre auspicabile poter misurare l’efficacia e l’efficienza delle strategie messe in atto;

17.

ricorda le posizioni già espresse nel proprio parere sul tema Settori culturali e creativi per la crescita e l’occupazione  (8), in cui esortava, da un lato, a integrare meglio la cultura e la creatività nella strategia Europa 2020 e, dall’altro, a riconoscerne gli importanti legami con altri settori d’intervento quali l’industria, il turismo, l’ambiente, l’istruzione e la finanza;

18.

ritiene che per gli Stati membri, ma anche per i paesi partner dell’UE, una priorità debba consistere nel rendere le attività culturali realmente inclusive e accessibili a tutti, indipendentemente da fattori quali l’età, il genere, la disabilità, la nazionalità, la razza, l’origine etnica, la religione o l’estrazione socioeconomica della persona. Il fatto di incoraggiare un maggiore coinvolgimento e una partecipazione più attiva dei giovani alla concezione e alla realizzazione di attività culturali inclusive è fondamentale per l’integrazione sociale;

19.

le industrie culturali (cinema, arte, letteratura ecc.) sono uno dei settori che più incidono sulla diplomazia culturale e, grazie alle loro modalità di diffusione, raggiungono un pubblico molto vario. La diplomazia culturale dovrebbe in larga misura sostenere la diffusione di tali industrie all’estero, per rafforzare l’immagine dell’Europa nel mondo;

20.

ritiene che un ambito specifico della strategia dell’UE per le relazioni culturali internazionali sia costituito dal coordinamento delle azioni dell’UE con quelle dei suoi paesi partner sulla questione dei profughi e dei migranti. La recente crisi e l’aumento dei flussi migratori verso l’UE pongono nuove sfide che devono essere affrontate in modo adeguato. Un ruolo cruciale potrebbe essere svolto dallo sviluppo di azioni culturali che a) aiutino ad alleviare le preoccupazioni, le tensioni e la sfiducia, b) contribuiscano a migliorare la comprensione delle specificità e dei contesti culturali, c) rafforzino il processo di integrazione sociale dei rifugiati, d) consolidino e tutelino il modello — già affermato nell’UE — di una società libera, democratica e tollerante, e) accrescano il rispetto reciproco tra comunità di profughi e comunità di accoglienza, e f) mostrino alla società europea l’accoglienza di cui hanno beneficiato i nostri antenati quando, in passato, sono stati costretti a lasciare il continente europeo per ragioni economiche, politiche, religiose o belliche;

21.

richiama l’attenzione, in particolare, sul recente aumento delle posizioni estremistiche e dei fenomeni di populismo xenofobo che possono tradursi anche in talune forme di euroscetticismo. Ritiene pertanto che vi sia la necessità urgente di rafforzare le iniziative culturali volte a promuovere una migliore conoscenza delle espressioni artistiche e culturali e del patrimonio culturale presente in Europa. Reputa inoltre che i programmi di mobilità, ad esempio Erasmus+, e di cooperazione interuniversitaria, come pure Orizzonte 2020, il più grande programma multilaterale di ricerca e innovazione del mondo, siano strumenti importanti che mantengono aperti i canali di comunicazione e consentono uno scambio di idee, indipendentemente dal profilo culturale, religioso o nazionale degli interessati.

Aumento dell’impatto economico

22.

plaude all’importanza attribuita al rafforzamento delle industrie culturali e creative, poiché rappresentano una fonte importante di posti di lavoro di qualità e promuovono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

23.

ribadisce le posizioni già espresse in merito ai settori culturali e creativi per la crescita economica e l’occupazione  (9), secondo cui, al fine di massimizzare gli effetti economici, è necessario agevolare la produzione e il consumo di cultura e lo sviluppo della creatività. Sottolinea l’importanza di un apprendimento precoce delle competenze creative, sia all’interno del sistema di istruzione che durante il tempo libero, in modo da fornire ai giovani gli strumenti necessari per beneficiare appieno delle nuove forme di accesso alla cultura;

24.

riconosce che alcune regioni, ad esempio quelle insulari o ultraperiferiche, a causa dei loro vincoli geografici non possono sviluppare le loro industrie culturali e creative in condizioni analoghe a quelle di altre regioni dell’UE. Il ruolo delle regioni frontaliere e ultraperiferiche dell’UE è importante, in quanto esse apportano un valore aggiunto unico all’UE grazie ai legami storici, culturali e linguistici stabiliti nel corso dei secoli con gli altri continenti. Ritiene pertanto necessario promuovere la comunicazione e gli scambi culturali tra queste regioni e il resto dell’UE, predisponendo misure intese ad agevolare la mobilità degli artisti e delle loro opere culturali da dette regioni verso il resto dell’UE e i paesi terzi vicini e viceversa; sarà così data loro la possibilità di partecipare in condizioni di parità ai vantaggi competitivi che possono offrire le industrie creative e culturali, in particolare per quanto riguarda la crescita economica e l’occupazione, come il CdR ha sottolineato nel parere CDR2391-2012_00_00_TRA_AC;

25.

richiama l’attenzione sulle conseguenze che le scelte politiche — soprattutto in termini di elaborazione del bilancio e ripartizione delle risorse — hanno, tra l’altro, sul patrimonio culturale e la politica culturale, anche nel lungo periodo;

26.

ritiene essenziale predisporre uno strumento destinato specificamente ai giovani talenti, per promuovere la loro mobilità e accrescere le loro opportunità di formazione e di scambio con altri paesi, non soltanto all’interno dell’UE. Si potrebbe utilizzare come base l’idea di un programma Erasmus per i giovani creatori, che dedichi particolare attenzione ai giovani delle regioni più remote, come quelle ultraperiferiche, i quali, per le particolari caratteristiche delle regioni in cui risiedono, si trovano spesso nell’impossibilità di accedere ai programmi di mobilità in condizioni di parità con i giovani del continente;

27.

osserva che, a causa delle difficoltà economiche e finanziarie che numerosi Stati membri dell’UE stanno attraversando, gli investimenti nel settore della cultura sono stati fortemente colpiti e decurtati;

28.

sottolinea che la spesa per la cultura non costituisce un lusso, bensì un investimento, e che è necessario un supporto strategico per rendere possibile lo sviluppo di un settore, in Europa, che impiega oltre tre milioni di persone e in cui opera un milione di imprese.

Il ruolo degli enti regionali e locali

29.

sottolinea che, nella maggior parte degli Stati membri, gli enti locali e regionali sono i responsabili dei settori menzionati nella comunicazione congiunta, in particolare la cultura e il patrimonio culturale, la ricerca, l’istruzione, il turismo, la cooperazione allo sviluppo e l’occupazione;

30.

sottolinea che è opportuno integrare il settore della cultura nelle strategie nazionali e regionali di internazionalizzazione e impegnarsi per l’internazionalizzazione delle proprie industrie culturali;

31.

richiama l’attenzione sull’importanza di tutelare il paesaggio rurale e urbano tradizionale, e sul ruolo fondamentale di tale tutela per la salvaguardia del patrimonio culturale. Per rendere attraenti i centri abitati occorre promuovere i programmi contenenti soluzioni edilizie che si rifanno all’essenza della progettazione tradizionale e al suo uso dei materiali, pur nel rispetto degli attuali requisiti di spazio;

32.

richiama l’attenzione sul fatto che la futura strategia può contribuire a gettare le basi del turismo sostenibile nei paesi vicini dell’UE, promuovendo il riconoscimento dei vantaggi significativi generati dal patrimonio culturale a livello locale e regionale;

33.

invita la Commissione europea a coinvolgere il CdR nella fase di pianificazione e gli enti locali e regionali nelle fasi di sviluppo e attuazione delle linee d’azione e delle misure proposte nella comunicazione congiunta, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

34.

giudica importante semplificare e accelerare le procedure di finanziamento delle attività culturali, nonché garantire che gli enti regionali e locali abbiano un accesso più diretto all’attuale quadro di cooperazione e agli strumenti di finanziamento dei programmi tematici dell’UE per promuovere le relazioni culturali internazionali;

35.

accoglie con favore la proposta di istituire delle Case della cultura europea basate su un partenariato tra l’UE e il paese ospitante; ritiene necessaria un’analisi finanziaria più approfondita di tale proposta e chiede che gli attori regionali e locali siano coinvolti in tale iniziativa, insieme con le istituzioni culturali ed altri interlocutori. Osserva che questi centri potrebbero assumere forme diverse, funzionando, ad esempio, da biblioteche, digitali o meno. A tale riguardo, la formazione continua degli attori coinvolti condurrà al successo dell’iniziativa solo in presenza di una cooperazione autentica, e non di un clima di concorrenza, tra gli attori UE con sede nei paesi partner;

36.

suggerisce di includere gli attori regionali e locali nella piattaforma per la diplomazia culturale dell’UE creata nel febbraio 2016, con particolare attenzione per i partner strategici;

37.

ricorda le posizioni espresse in precedenza nel proprio parere sulle Capitali europee della cultura, che vanno considerate come un’istituzione preziosa che evidenzia la ricchezza, la diversità e gli aspetti comuni delle culture europee (10). Insieme all’iniziativa del marchio del patrimonio culturale europeo, le capitali europee potrebbero essere utilizzate anche come laboratori per la cooperazione e la partecipazione dei cittadini;

38.

ribadisce la propria posizione a favore dell’apertura dell’iniziativa delle Capitali europee, in modo da coinvolgere non soltanto le città dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati, ma anche quelle dei paesi PEV ed EFTA (11). Tale iniziativa costituisce un potenziale contributo alla PEV, nonché alle relazioni con altri paesi europei, poiché serve non solo a rafforzare la cooperazione culturale all’interno dell’UE, ma anche a creare legami ancor più stretti tra l’UE e i paesi vicini orientali e meridionali, allo scopo di promuovere la prosperità, la stabilità e la sicurezza lungo le frontiere esterne dell’UE;

39.

sottolinea che agli enti locali e regionali spettano competenze importanti in materia di promozione del dialogo interculturale, dal momento che molte iniziative di questo tipo vengono coordinate a livello locale e/o regionale. In virtù della loro vicinanza ai cittadini, gli enti locali e regionali si trovano in una posizione ideale per rispondere alle esigenze e alle richieste specifiche dei diversi gruppi culturali presenti sul loro territorio, nonché per mobilitarli efficacemente al fine di migliorare il dialogo interculturale (12);

40.

attende con vivo interesse la proposta legislativa della Commissione volta a combattere il traffico di beni culturali; sottolinea che tale proposta dovrebbe coprire non soltanto l’importazione illegale di beni culturali nell’UE, ma anche l’esportazione illegale dei beni culturali dell’UE, al fine di contrastare il traffico di tali beni e tutelare il patrimonio nazionale che presenta un valore artistico, storico o archeologico; tuttavia insiste sul fatto che tale proposta non deve introdurre restrizioni sproporzionate al commercio legale di beni culturali e deve mantenere assolutamente al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici che agiscono nella legalità. A suo giudizio è essenziale proporre disposizioni rigorose anche per quanto riguarda gli scavi non autorizzati nell’UE;

41.

appoggia la proposta della Commissione di designare il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale, in quanto questa sarà, tra l’altro, l’occasione per incoraggiare il dialogo interculturale e il ruolo della cultura quale promotrice di relazioni di pace tra le comunità.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  JOIN(2016) 29 final.

(2)  Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

(3)  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

(4)  http://ec.europa.eu/europeaid/node/1584

(5)  JOIN(2016) 29 final.

(6)  Articolo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(7)  Conclusioni del Consiglio sulla cultura nelle relazioni esterne dell’UE, in particolare sulla cultura nella cooperazione allo sviluppo, 24 novembre 2015.

(8)  CDR181-2010_FIN_AC.

(9)  CDR181-2010_FIN_AC.

(10)  CDR191-2011_FIN_AC.

(11)  CDR2077-2012_00_00_TRA_AC.

(12)  CDR11-2006_FIN_RES.


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/100


Parere del Comitato europeo delle regioni — Una politica dell’Unione europea per l’Artico

(2017/C 207/17)

Relatrice:

Pauliina Haijanen (FI/PPE), consigliere comunale di Laitila

Testo di riferimento:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Una politica integrata dell’Unione europea per l’Artico

JOIN(2016) 21 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la comunicazione congiunta presentata il 27 aprile 2016 dalla Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, e ritiene che gli ambiti prioritari della futura politica integrata dell’UE per l’Artico presentati in tale documento vadano nella giusta direzione;

2.

sottolinea che le sfide cui fa fronte la regione artica richiedono sforzi comuni a livello locale, regionale e internazionale, e si congratula con la Commissione per aver tenuto presenti le specificità geografiche e demografiche della regione artica nell’elaborare le politiche integrate al servizio degli obiettivi e delle esigenze di tale regione;

3.

osserva che la comunicazione in oggetto è la terza dedicata alla regione artica; Nella prima comunicazione della Commissione, presentata nel 2008, venivano proposti interventi volti alla protezione e alla conservazione della regione artica, tra l’altro attraverso vari accordi in materia ambientale e la cooperazione internazionale. Venivano inoltre proposte azioni intese a promuovere l’uso sostenibile delle risorse e un modello di governance multilaterale nella regione artica. L’obiettivo della comunicazione era sostenere un approccio strutturato e coerente alle questioni artiche, nonché aprire nuove prospettive di cooperazione con gli Stati artici;

4.

osserva che nel 2012 la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione congiunta nella quale, accanto a una forte dimensione ambientale, venivano tra l’altro messe in evidenza le nuove rotte commerciali (tra cui il passaggio a nordest) che potranno aprirsi a causa dei cambiamenti climatici, e le migliori possibilità di usare in modo sostenibile le risorse naturali grazie al contributo delle nuove tecnologie e conoscenze. La comunicazione menzionava inoltre l’importanza della cooperazione internazionale a sostegno della pace e della sicurezza;

5.

desidera richiamare l’attenzione sui tre ambiti prioritari della futura politica integrata dell’UE che vengono proposti nell’ultima comunicazione: cambiamenti climatici e tutela dell’ambiente artico, sviluppo sostenibile nell’Artico e nella zona circostante e cooperazione internazionale sulle questioni riguardanti la regione artica; una delle sfide principali consiste nel trovare l’equilibrio tra il benessere ambientale e lo sfruttamento delle nuove possibilità offerte dallo sviluppo socioeconomico;

6.

osserva che la comunicazione in esame segue le linee definite in precedenza in materia di clima e di ambiente, sviluppo sostenibile e cooperazione regionale. Nel suo parere, il Comitato delle regioni intende richiamare l’attenzione in particolare sui temi che hanno avuto minore considerazione nelle precedenti comunicazioni (come per esempio le questioni socioeconomiche) o che sono stati scelti come nuove priorità;

7.

sostiene gli obiettivi proposti nella comunicazione nel campo della sicurezza, della stabilità, dello sviluppo sostenibile e della prosperità della regione. La comunicazione presenta un quadro globale dell’azione dell’UE nella regione artica. Lo sviluppo sostenibile rimane al centro della politica dell’UE per la dimensione artica, ma sempre più spesso si parla anche di capacità di adattamento. Nel quadro dei lavori futuri si intende richiamare l’attenzione sugli ambienti di vita tradizionali degli abitanti della regione e sull’impatto dello sviluppo economico sul fragile ambiente artico. Il Comitato delle regioni apprezza che la comunicazione sottolinei energicamente l’esigenza di rafforzare il coordinamento in merito alle questioni riguardanti la regione artica;

8.

fa osservare che la comunicazione esamina la regione artica sotto due diverse prospettive. Dalla prospettiva europea, nella regione artica si trovano le regioni più settentrionali del continente, caratterizzata da perifericità, condizioni complesse, bassa densità di popolazione e invecchiamento demografico. In una prospettiva generale artica la comunicazione evidenzia le risorse naturali (minerali, foreste, economia marina e della pesca), l’elevato grado di sviluppo delle comunità e l’alto livello di conoscenza, tra l’altro in merito allo sviluppo di soluzioni tecnologiche sostenibili sotto il profilo ambientale. L’esame di cui al presente parere è condotto da una prospettiva prevalentemente europea;

9.

osserva che nella comunicazione della Commissione il concetto di regione artica è riferito alla regione circostante il Polo Nord e situata a nord del circolo polare artico (66o 32′ di latitudine nord). Questa zona comprende il Mar Glaciale Artico e territori appartenenti a otto Stati: Stati Uniti, Islanda, Canada, Norvegia, Svezia, Finlandia, Regno di Danimarca (comprese la Groenlandia e le Isole Fær Øer) e Federazione russa. La Groenlandia e le Isole Fær Øer, ufficialmente appartenenti al Regno di Danimarca ma dotate di ampia autonomia, non fanno parte dell’UE, ma vi sono legate da accordi di pesca e commerciali. La Groenlandia ha inoltre lo statuto di territorio d’oltremare dell’UE. La regione artica è abitata da 4 milioni di persone, circa un terzo delle quali appartengono a popoli indigeni;

10.

osserva che la definizione di regione artica utilizzata nella comunicazione si riferisce esclusivamente all’area situata a nord del circolo polare. Le ripercussioni della politica integrata dell’UE si estenderanno su un’area molto più estesa. Il Comitato delle regioni osserva che la delimitazione geografica della regione artica dovrebbe essere estesa nell’ambito della comunicazione, sulla base delle prospettive riguardanti la promozione dello sviluppo sostenibile, l’adeguamento ai mutamenti climatici e la promozione della competitività europea, nonché tenendo conto delle esigenze e delle possibilità delle comunità locali e delle popolazioni indigene.

I cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente artico

11.

considera importante il fatto che la comunicazione dedichi grande rilievo agli interventi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure alla tutela del fragile ambiente naturale artico. Oltre alle conseguenze del surriscaldamento della regione artica che si ripercuotono anche sull’attività dell’UE, bisogna valutare come le attività europee e globali si riflettono sull’intensificazione dei mutamenti climatici nella regione. L’accordo globale sul clima avrà un notevole impatto anche sul futuro della regione artica. La comunicazione menziona anche altri accordi internazionali, o l’esigenza di concludere tali accordi, tra l’altro nel campo della protezione ambientale;

12.

è consapevole dell’importanza attuale e futura dell’attività di ricerca e della cooperazione scientifica in merito alla regione artica, di cui fa menzione la Commissione. L’iniziativa EU-PolarNet, esposta nella comunicazione, costituisce un buon esempio di cooperazione scientifica ampia e significativa, cui partecipano università e istituti di ricerca di varie parti d’Europa. L’iniziativa mira a individuare gli obiettivi scientifici a breve e a lungo termine e a rafforzare la cooperazione interdisciplinare nel campo della ricerca sulla regione artica. In tale contesto la rete ha presentato il proprio obiettivo di realizzare una cooperazione su più vasta scala con soggetti della regione artica. Il Comitato delle regioni ritiene particolarmente importante che, nel definire gli obiettivi e gli strumenti della ricerca riguardante la multiforme realtà della regione artica, si collabori anche con gli organismi rappresentativi del livello locale e regionale;

13.

sottolinea in particolare il ruolo delle città artiche nel lavoro di sviluppo. Le città sono motori fondamentali nelle attività di sviluppo e nell’adeguamento a un contesto in evoluzione. Gli investimenti destinati alle infrastrutture urbane e, ad esempio, alle soluzioni caratterizzate da efficienza energetica, nonché le soluzioni richieste per i servizi alla popolazione, in particolare nelle regioni a scarsa densità di popolazione, stanno generando nuova attività imprenditoriale. Il Comitato delle regioni fa tuttavia osservare che le particolari sfide derivanti dalle grandi distanza, dalla scarsa densità di popolazione e dall’invecchiamento demografico richiederanno anche in futuro speciale attenzione nel contesto della politica di sviluppo.

Lo sviluppo sostenibile nella regione artica e nel suo vicinato

14.

ritiene che lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali sia un elemento essenziale per una crescita economica sostenibile e per un maggior benessere nella regione artica. Un presupposto di ciò è dato da collegamenti di trasporto e di telecomunicazione efficienti. È importante sviluppare collegamenti di trasporto più completi sulla direttrice nord-sud, ad esempio quello della rete TEN-T dalla Finlandia al Mar Glaciale Artico attraverso la Norvegia, ma anche collegamenti sulla direttrice est-ovest per connettere regioni settentrionali della Norvegia, della Svezia e della Finlandia alla rete di trasporti dell’UE. Gli investimenti effettuati nell’Artico, tra l’altro in strade, ferrovie, reti a banda larga e reti elettriche, generalmente si riflettono su un’area più estesa, e migliorano quindi le condizioni di attività in tutto il paese interessato, anche per quanto riguarda il settore industriale;

15.

ricorda, in tale contesto, la strategia dell’UE per la crescita blu, che favorisce uno sviluppo marittimo sostenibile e a lungo termine. Le misure previste dalla strategia per quanto riguarda le conoscenze oceanografiche, la pianificazione dello spazio marittimo e la sorveglianza marittima integrata sono promosse anche nel Mar glaciale artico. Nella regione artica rivestono particolare importanza gli interventi di sviluppo rivolti a promuovere l’acquacoltura e lo sfruttamento dell’energia oceanica;

16.

sottolinea che sfruttare le conoscenze presenti nella regione artica anche nel campo dell’industria, dell’energia, delle tecnologie pulite, dello sviluppo delle infrastrutture e del turismo accrescerà la competitività dell’intera Europa. È importante incoraggiare la cooperazione in materia di ricerca tra università e centri di ricerca della regione artica. Promuovere le innovazioni e convertirle in prodotti e in servizi commerciali è molto importante anche per contribuire allo sviluppo sostenibile. Il miglioramento del contesto di attività delle imprese nella regione artica rientra nell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale;

17.

fa osservare che le priorità della politica di coesione dell’UE nella regione artica dell’Europa per il periodo di programmazione 2014-2020 sono la ricerca, l’innovazione, la competitività delle piccole e medie imprese e il passaggio a un’economia a basso tenore di carbonio. Le strategie di specializzazione intelligente delle regioni settentrionali e, nel quadro della cooperazione transfrontaliera, Interreg per le zone periferiche settentrionali e il programma artico, Interreg Nord, Botnia-Atlantica e Norvegia-Svezia, intesi a creare una comunità forte, competitiva e sostenibile, costituiranno una solida base per i progetti finanziati dai fondi strutturali nelle regioni artiche dell’UE. Anche il programma dell’UE Kolarctic CBC relativo alle frontiere esterne dell’UE promuoverà la cooperazione con le regioni settentrionali della Finlandia, della Svezia e della Norvegia e con la regione di Barents;

18.

sottolinea che anche nell’attuazione della futura politica di coesione occorrerà mettere a disposizione dell’attività di sviluppo della regione artica strumenti di finanziamento diversificati, in grado di fornire soluzioni per lo sviluppo dell’attività economica locale e di promuovere competenze, innovazioni, prodotti e servizi capaci di accrescere la competitività dell’intera UE. Tra i principali nuovi temi figurano lo sviluppo di un’economia circolare così come pure il design artico nel senso ampio del termine. È importante che l’UE sia fortemente coinvolta nell’attività di ricerca e investimento nella regione artica anche nel prossimo periodo di programmazione;

19.

sottolinea le opportunità, menzionate nella comunicazione, che derivano dalle nuove tecnologie per la comunicazione elettronica, al fine di mantenere e sviluppare, tra l’altro, l’attività economica, le conoscenze e la cultura locali. Ciò è particolarmente importante per i rappresentanti dei popoli indigeni. La comunicazione menziona la riunione annuale tra la Commissione e i rappresentanti delle popolazioni indigene dell’Artico. Ascoltare le opinioni delle popolazioni indigene e tenerne conto nel processo decisionale è particolarmente importante anche nelle attività svolte a livello nazionale e regionale;

20.

apprezza il grande rilievo dato alla cooperazione nell’attuazione di una politica integrata per la regione artica. Viene menzionata anche l’esigenza di un miglior impiego dei vari strumenti di finanziamento per favorire gli investimenti nella regione artica, e la Commissione propone l’istituzione di un forum temporaneo euroartico di cooperazione (Forum dei portatori d’interesse dell’Artico europeo). Saranno invitati a far parte del forum i rappresentanti delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri e degli enti regionali e locali. Il compito del forum sarà individuare entro la fine del 2017 le principali priorità di investimento e di ricerca per i fondi UE. Il Comitato delle regioni raccomanda di precisare la composizione e il mandato del forum di cooperazione mentre la sua attività è ancora in fase di avviamento;

21.

propone che, nell’ambito dei lavori del forum di cooperazione, la Commissione rediga una guida alle opportunità di finanziamento nella regione artica (come è avvenuto tra l’altro nell’ambito della strategia dell’UE per la regione del Mar Baltico) e diffonda informazioni in materia nel quadro di eventi e riunioni di networking. Inoltre, i lavori del Forum dei portatori d’interesse dell’Artico europeo dovrebbero costituire la base del Forum artico dell’UE che, secondo la proposta della Commissione, dovrebbe essere istituito nel 2018.

La cooperazione internazionale nelle questioni artiche.

22.

ritiene che la promozione della cooperazione internazionale sia uno dei temi principali della comunicazione. La crescente importanza strategica della regione artica può portare a conflitti di interessi, cosa che accresce l’importanza di una stretta cooperazione internazionale. La cooperazione artica si svolge nel quadro di una serie di strutture di cooperazione già esistenti. Il Consiglio artico è il principale forum intergovernativo che promuove la cooperazione in merito alle questioni artiche tra gli Stati, le comunità indigene e altri abitanti della regione. Il Consiglio euroartico di Barents e il Consiglio regionale di Barents promuovono con il loro lavoro la stabilità e lo sviluppo sostenibile nella regione di Barents. Anche la cooperazione dell’UE nella regione del Baltico è connessa alla cooperazione artica;

23.

sottolinea l’importanza di proseguire la cooperazione con la Russia nell’ambito della dimensione nordica. Le opportunità di incontro tra soggetti dell’industria, ricercatori e cittadini create nel quadro della cooperazione hanno contribuito allo sviluppo di concreti progetti ambientali, economici e culturali;

24.

considera importante avvalersi delle strutture di cooperazione già esistenti per promuovere gli obiettivi della comunicazione. L’UE partecipa attivamente ai lavori delle varie organizzazioni e dei forum internazionali. Essa ha chiesto un ruolo di osservatore nel Consiglio artico, ed è importante che gli Stati membri promuovano la conclusione di tale processo;

25.

ritiene infine che l’importanza strategica della regione artica per l’UE aumenti continuamente, di pari passo con la necessità di azioni a livello dell’UE per risolvere le sfide determinate dalle specificità ambientali e socioeconomiche della regione artica. L’UE dovrebbe promuovere la cooperazione tra i propri Stati membri e i paesi terzi, al fine di garantire che il contesto di attività della regione artica rimanga stabile. È importante rafforzare l’approccio integrato, anche cercando i collegamenti e le sinergie tra diversi programmi di finanziamento ed altri strumenti finanziari. Gli enti locali e regionali devono essere coinvolti nei principali programmi e progetti volti a promuovere la cooperazione regionale, i trasporti o lo sviluppo economico sostenibile nella regione artica.

Bruxelles, 8 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/104


Parere del Comitato europeo delle regioni — Valutazione intermedia del programma LIFE

(2017/C 207/18)

Relatore:

Witold Stępień (PL/PPE), presidente della regione di Łódź

Testo di riferimento:

Lettera del vicepresidente della Commissione europea del 26 settembre 2016

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la richiesta della Commissione europea di elaborare un parere di prospettiva in merito alla valutazione intermedia del programma LIFE 2014-2020 — parere con cui mira a contribuire a tale valutazione, prevista dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1293/2013 («regolamento LIFE»), nonché all’atto di esecuzione che adotta il secondo programma di lavoro pluriennale LIFE (2018-2020) previsto dall’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento LIFE, e allo sviluppo del prossimo programma LIFE nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (2020-2027);

2.

è convinto che anche in futuro la tutela dell’ambiente e la preservazione della biodiversità continuerà ad essere uno degli obiettivi principali dell’Unione europea. Il programma LIFE per l’ambiente rafforza il capitale naturale dell’Europa e i relativi servizi ecosistemici, e contribuisce alla creazione di posti di lavoro «verdi», allo sviluppo dell’imprenditorialità locale e ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva — ossia a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 e le priorità politiche del CdR. L’introduzione di nuovi strumenti quali un sottoprogramma Azione per il clima è considerata di fondamentale importanza alla luce delle sfide climatiche che si profilano per l’Europa, anche come misura anticipatrice per spianare la strada all’agenda locale e regionale della strategia dell’UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici (1) e al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’UE per il 2020-2030 (2), nonché per recare un contributo all’accordo di Parigi (3);

3.

fa notare che gli enti locali e regionali sono tra i maggiori beneficiari del programma LIFE, che essi utilizzano sia direttamente, mediante la realizzazione di progetti LIFE, sia attraverso la creazione di partenariati locali e regionali. L’attrattiva di tale programma per gli enti regionali e locali deriva dall’ampia gamma di priorità tematiche finanziate, dalle possibilità di cooperazione con numerosi soggetti e dalla varietà dei modelli di finanziamento;

4.

ribadisce con forza che occorre prorogare il programma LIFE oltre il 2020 e aumentarne in misura consistente la dotazione di bilancio, in quanto si tratta di un programma di finanziamento indipendente, gestito direttamente e interamente dedicato all’ambiente e con un impatto significativo in termini di incremento occupazionale e di crescita (4). Considerate le sfide che si profilano nel campo dell’ambiente e del clima, nonché la necessità di innovazione, sono necessari approcci specifici per far fronte all’integrazione non uniforme degli obiettivi climatici e ambientali nelle pratiche degli Stati membri e provvedere all’attuazione della normativa;

Sezione 1. Modifiche in materia di costi ammissibili

Collegamento con le priorità dell’UE

5.

ritiene che le priorità tematiche del programma LIFE di cui all’allegato III del regolamento LIFE (5) siano ancora valide, ragion per cui non reputa necessaria la loro revisione intermedia mediante atto delegato prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento;

6.

continua a manifestare preoccupazione per il fatto che il bilancio complessivo allocato al settore prioritario Natura e diversità del programma LIFE per il 2014-2020 sia pari a circa 1,155 miliardi di euro, mentre la Commissione ha stimato in 5,8 miliardi di euro (6) l’importo degli investimenti annui necessari affinché l’intera rete Natura 2000 possa proteggere in modo adeguato la natura nell’UE, in linea con i requisiti dell’articolo 8 della direttiva Habitat. Il CdR si aspetta che una delle conclusioni sostanziali del processo di controllo dell’adeguatezza delle direttive Habitat e Uccelli attualmente in corso sia che i fondi allocati sono insufficienti per attuarle in modo appropriato, come lo stesso CdR ha già messo in evidenza (7). Di conseguenza, il CdR invita la Commissione europea ad aumentare, con atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento LIFE, l’allocazione di fondi alle «sovvenzioni per azioni» a titolo del settore prioritario Natura e biodiversità, e a stabilire una dotazione di bilancio nettamente più elevata per il dopo 2020, in modo da incrementare in misura significativa il contributo di tale programma al finanziamento di Natura 2000;

7.

raccomanda vivamente di mantenere e rafforzare il sottoprogramma sul clima nel 2o programma di lavoro pluriennale LIFE e per il dopo 2020, in quanto misura anticipatrice nel preparare il terreno per l’azione locale e regionale nell’agenda europea e internazionale della politica sul clima. A questo scopo, si potrebbe stabilire un aumento sostanziale della dotazione di bilancio destinata alle misure di lotta e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché tener conto dell’imminente riesame della strategia dell’UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici (8). Inoltre, le priorità tematiche e temi dei progetti nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima dovrebbero essere definiti e collegati con le sovvenzioni per azioni. In particolare per quanto riguarda il settore prioritario «Mitigazione dei cambiamenti climatici», essi dovrebbero fare riferimento alle priorità politiche dell’UE e al contributo dei principali settori economici, come quelli energetico e dei trasporti, alle tendenze relative alle emissioni di gas serra;

8.

reputa che il programma LIFE costituisca un catalizzatore importante per l’elaborazione di nuove soluzioni nel campo della protezione del clima e della tutela dell’ambiente, per la promozione dell’ecoinnovazione e per lo sviluppo delle potenzialità per nuovi strumenti quali le infrastrutture verdi (9) e le soluzioni ispirate alla natura (10). Il CdR esorta la Commissione a proseguire in questa direzione sia nel programma pluriennale in corso che dopo il 2020;

9.

sottolinea che lo sviluppo dell’economia circolare, delineato nel piano d’azione della Commissione europea sull’economia circolare e sostenuto dal CdR (11), richiederà la mobilitazione di fonti di finanziamento pubbliche e private per promuovere il miglioramento di tecnologie e processi, sviluppare le infrastrutture e rafforzare la cooperazione tra gli attori della catena del valore. Il CdR ritiene che le priorità tematiche in materia di rifiuti e uso efficiente delle risorse siano ampiamente in linea con tale concetto, e chiede che il 2o programma di lavoro pluriennale prosegua in questo senso, aggiungendo però un riferimento esplicito all’economia circolare nonché privilegiando le questioni da affrontare nell’imminente strategia sulla plastica nell’economia circolare e i rifiuti edilizi e di costruzione nell’ambito di un futuro programma LIFE;

10.

si compiace del ruolo svolto dal programma LIFE nell’affrontare il problema della disomogeneità e inadeguatezza dell’attuazione e applicazione della normativa ambientale negli Stati membri, che è una delle priorità fondamentali per il CdR (12). Nel prossimo programma, occorrerebbe proseguire su questa linea con assai maggior forza, continuando a realizzare progetti integrati e il settore prioritario del programma LIFE «Governance e informazione in materia ambientale»;

11.

in tale contesto, sottolinea altresì il contributo del programma LIFE all’obiettivo, perseguito dall’UE, del «miglioramento della regolamentazione», nonché alla creazione di crescita sostenibile e posti di lavoro e all’attuazione delle politiche ambientali e climatiche dell’Unione attraverso la definizione e l’adeguamento dei relativi obiettivi, mediante meccanismi di feedback più efficaci e grazie alle esperienze acquisite coi progetti sostenuti; ma sottolinea anche che il programma LIFE deve continuare a prefiggersi come obiettivo principale la tutela dell’ambiente e della biodiversità in quanto tali, poiché ad essere in gioco è il patrimonio biologico dell’Europa e in generale dell’umanità;

Bilancio e struttura dei costi ammissibili

12.

continua a manifestare preoccupazione per le limitate risorse di bilancio del programma LIFE, che, nel programma di lavoro pluriennale 2014-2020, rappresentano solo lo 0,3 % dell’importo complessivo degli stanziamenti d’impegno a norma del regolamento (UE) n. 1311/2013. Il CdR ribadisce l’invito, espresso già nel 2012, a stabilire un aumento sostanziale del bilancio del programma, da applicare dopo il 2020 (13);

13.

afferma che il conseguimento degli obiettivi del programma LIFE potrebbe essere ostacolato dal livello subottimale del tasso di cofinanziamento (14), che rende i potenziali beneficiari — e specialmente i partner senza scopo di lucro — particolarmente selettivi nelle loro richieste di finanziamenti. Il CdR invita quindi la Commissione europea ad aumentare il tasso di cofinanziamento per il prossimo programma LIFE e ad allineare meglio i tassi di cofinanziamento di tale programma a quelli fissati da altri programmi di finanziamento dell’UE a gestione sia diretta che congiunta, nonché con la differenziazione di tali tassi per le regioni meno sviluppate prevista da questi altri programmi. I tassi di cofinanziamento specifici per le sovvenzioni per azioni nel settore prioritario Natura e biodiversità potrebbero essere definiti in funzione di un fattore legato sia alle aree protette coperte che al benessere economico di una regione (ad esempio, il livello NUTS 3), senza però creare uno squilibrio svantaggioso per le regioni più sviluppate;

14.

esprime perplessità quanto alla «regola del 102 %» riguardante le «organizzazioni pubbliche», basata sul presupposto che l’entità complessiva del loro contributo al bilancio del progetto debba superare di almeno il 2 % la somma dei costi salariali previsti dei dipendenti pubblici assegnati al progetto stesso. Questa regola, infatti, rende spesso difficile o addirittura impossibile per tali organizzazioni (e in particolare per i centri scientifici, gli istituti di ricerca e le ONG) partecipare ai progetti LIFE, mentre invece il loro coinvolgimento è, in molti casi, essenziale per il conseguimento degli obiettivi di tali progetti;

15.

invita a riflettere sul fatto che, nell’ambito del programma LIFE, le risorse destinate al finanziamento delle infrastrutture sono limitate, in particolare per quanto riguarda i grandi progetti infrastrutturali. Invita la Commissione a tener conto, nella sua valutazione intermedia, del potenziale rischio che i progetti nel quadro del programma LIFE si orientino sempre più verso il rafforzamento delle capacità (capacity building) anziché verso il conseguimento di risultati ambientali o climatici concreti;

16.

chiede che si faccia più ampio ricorso a tassi fissi ed importi forfettari, così da ridurre gli oneri di comunicazione in materia di IVA senza compromettere l’ammissibilità del costo rappresentato da quest’ultima (15), come del resto già indicato nel considerando 38 dell’attuale regolamento LIFE. Il CdR, infatti, ribadisce la sua convinzione che l’esclusione dell’IVA dai costi ammissibili possa dissuadere molti potenziali richiedenti dall’elaborare una proposta. L’IVA dovrebbe perciò continuare a figurare tra i costi ammissibili nei casi in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che essa non può essere recuperata (16);

17.

sottolinea la necessità che anche in futuro l’acquisto di terreni continui ad essere ammissibile al finanziamento dell’UE nel quadro del programma LIFE (in virtù dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento LIFE), a condizione che i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, a scopi di conservazione della natura. In molti casi, infatti, l’acquisto di terreni costituisce una condizione indispensabile per preservare i siti della rete Natura 2000 e garantire la conservazione della natura a lungo termine;

Semplificazione della gestione

18.

sottolinea che, in molti casi, gli oneri amministrativi connessi alla preparazione e alla presentazione dei progetti scoraggiano le regioni che sarebbero intenzionate a chiedere il sostegno del programma LIFE. Ciò vale in particolare nel caso di grandi progetti (come ad esempio quelli integrati), che richiedono — soprattutto ai partner meno esperti — un notevole impiego di tempo, energia e risorse umane per completare e presentare una domanda di sostegno che abbia esito positivo. Ne consegue che è necessario, come proposto dal CdR in un suo precedente parere (17), semplificare le procedure di richiesta e amministrazione nonché abbreviare i tempi di attesa per ottenere una decisione sul finanziamento del progetto;

19.

raccomanda alla Commissione europea di considerare la possibilità di presentare le proposte relative ai progetti tradizionali nel quadro del programma LIFE in due fasi, come avvenuto finora per i progetti integrati: la prima fase dovrebbe comportare una breve descrizione generale del progetto proposto (concept notes), dopodiché, in caso di valutazione positiva, il beneficiario coordinatore dovrebbe presentare una proposta di progetto completa (full proposal). Raccomanda inoltre alla Commissione di valutare la possibilità di semplificare le procedure per l’approvazione finale degli elementi economici e tecnici di un progetto e di ripartirle su tutta la durata di quest’ultimo; ciò garantirà infatti una maggiore flessibilità per gli operatori economici e ridurrà il rischio che ci si concentri sulle questioni economiche e amministrative a scapito del contenuto tecnico dei progetti;

20.

apprezza il forte rilievo che l’articolo 3 del regolamento LIFE e il 1o programma di lavoro pluriennale 2014-2017 accordano ai nuovi indicatori ambientali, sociali ed economici — qualitativi e quantitativi — per misurare la buona riuscita del programma LIFE, ma chiede anche che tali indicatori siano ulteriormente semplificati, dato che molti di essi non possono essere valutati in modo affidabile entro l’arco temporale dei progetti. Gli indicatori, inoltre, dovrebbero essere resi più flessibili e adeguati alle specificità locali o regionali, e occorrerebbe ridurre al minimo il tempo necessario per comunicare i relativi dati;

Sezione 2. Complementarità dei meccanismi di finanziamento e di esecuzione dei programmi finanziati dall’UE

Complementarità con altri fondi dell’UE

21.

riconosce che, nell’attuale programma di lavoro pluriennale, sono state rafforzate la complementarità e la coerenza del programma LIFE con altri fondi dell’UE, come quelli della politica di coesione (FSE, FESR, FC), il Fondo di sviluppo rurale (FEASR) o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); e, ai fini dell’ulteriore sviluppo del programma LIFE dopo il 2020, sollecita a stabilire sinergie, nonché una cooperazione strutturata, con gli altri fondi dell’UE (18).

22.

reputa che il programma LIFE sia un programma piccolo ma flessibile, che sostiene obiettivi ambiziosi in materia di ambiente e di clima — obiettivi che gli altri programmi dell’UE non sostengono direttamente oppure realizzano in altri campi. Sostenendo progetti specifici a livello regionale, il programma LIFE è un eccellente catalizzatore per altri progetti nonché per mobilitare risorse nazionali e private (19). Il CdR invita la Commissione a sviluppare un modello per un ampio coordinamento del programma LIFE con gli altri programmi dell’UE connessi, direttamente o indirettamente, alla tutela dell’ambiente e del clima;

Utilizzo a livello nazionale

23.

esprime preoccupazione per l’utilizzo diseguale del programma LIFE da parte degli Stati membri e delle regioni dell’UE. Sia nel 2o programma di lavoro pluriennale che in un futuro programma LIFE sarà necessario inserire un forte piano d’azione che rafforzi la visibilità di LIFE nei paesi meno performanti e stimoli l’interesse a parteciparvi (20), piano che potrebbe essere introdotto in occasione della revisione annuale dell’efficienza dell’assorbimento dei fondi in ciascuno Stato membro;

24.

alla luce di quanto sopra, suggerisce di considerare la possibilità di mantenere le allocazioni nazionali — attualmente in corso di graduale abolizione — per i progetti LIFE tradizionali. La revoca dell’allocazione nazionale potrebbe infatti determinare un ulteriore aumento delle disparità geografiche nell’assorbimento dei fondi LIFE, riducendo le opportunità dei paesi che hanno meno esperienza ma che sono ancora alle prese con sfide ambientali e climatiche. Il CdR propone di valutare la possibilità di introdurre un sistema di allocazioni per un anno, anziché per un quadriennio, in modo da renderlo più flessibile rispetto alle risorse di bilancio disponibili e alla distribuzione geografica dell’assorbimento dei fondi; ma sottolinea tuttavia che, per creare valore aggiunto europeo, i progetti che ricevono i finanziamenti devono soddisfare requisiti in materia di grado d’innovazione e di riproducibilità; in alternativa, propone di riservare da un lato una determinata quota della dotazione a ciascun singolo paese e di fissare dall’altro una quota comune da ripartire tra gli Stati membri in base a un criterio meramente competitivo;

25.

riconosce che alcuni dei punti di contatto nazionali hanno compiuto sforzi straordinari per attrarre nuovi richiedenti. Invita gli Stati membri dove si registra un minore assorbimento a far sì che i loro punti di contatto nazionali promuovano attivamente il programma LIFE nei confronti dei rispettivi enti locali e regionali;

26.

e invita la Commissione europea a continuare a garantire il sostegno alle misure di formazione negli Stati membri in cui vi è minore esperienza nell’impiego dei fondi e il tasso di assorbimento di questi è ancora scarso. L’obiettivo dovrebbe essere quello di accrescere le capacità dei punti di contatto nazionali e regionali e di fornire un sostegno attivo ai richiedenti, così da ricevere un maggior numero di richieste di alta qualità, in particolare nei paesi confrontati a grandi sfide ambientali e climatiche ma con minore esperienza nella richiesta di fondi LIFE;

Sezione 3. Costruzione del consenso sociale e rafforzamento dei partenariati regionali e sovraregionali

Rapporti con le parti interessate e questioni sociali

27.

fa notare che il programma LIFE offre numerosi strumenti e meccanismi per stimolare la replicazione e il trasferimento di soluzioni e rappresenta uno strumento ideale per mostrare agli enti locali e regionali i benefici derivanti dagli investimenti nel campo dell’ambiente e del clima. La stabilità delle relazioni tra le parti interessate dipende dalla loro esperienza, dai contatti locali e tra regioni, dalla loro volontà di cooperare e dalla loro presa di coscienza, ma lo sviluppo di tale presa di coscienza è un processo a lungo termine. Il CdR esorta ad investire maggiormente nello sviluppo di tali capacità (21) attraverso il finanziamento di progetti di capacity building, anche dopo il 2020;

28.

ritiene che, nella protezione dell’ambiente e della natura, così come nella lotta contro i cambiamenti climatici, si debba sempre assicurare un equilibrio tra diversi obiettivi, garantendo la sicurezza, la vita e i beni delle persone. È necessario attivarsi e sostenere progetti per giungere, in questo campo, a compromessi accettabili tra tutte le parti interessate, e i progetti LIFE possono apportare un contributo in tal senso. Il CdR incoraggia pertanto la Commissione europea a tener conto, nel valutare i progetti per i quali si chiede il finanziamento, del loro potenziale in termini di promozione della definizione di nuove norme in grado di armonizzare la tutela della vita umana, minacciata da determinate specie, con la protezione delle specie a rischio di estinzione. e suggerisce altresì che una delle condizioni affinché un progetto ottenga una valutazione positiva debba essere il fatto di prevedere un dibattito pubblico aperto con le parti interessate nel territorio in questione nonché l’esame delle proposte da esse formulate;

Ecoinnovazione e diffusione sul mercato

29.

riconosce l’importanza del programma LIFE per lo sviluppo dell’innovazione nell’UE, e invita a studiare in quali modi la commercializzazione dei prototipi e delle soluzioni sviluppate nell’ambito di progetti LIFE possa essere potenziata da un modello finanziario appropriato. Occorrerebbe introdurre una procedura accelerata che, una volta conclusasi l’attuazione dei progetti LIFE, renda più efficace la commercializzazione delle innovazioni generate da tali progetti, aumentando così la competitività dell’UE sui mercati mondiali e rendendo possibile creare nuovi posti di lavoro «verdi»;

30.

richiama l’attenzione sull’importanza fondamentale del contributo dei centri di ricerca e del settore privato ai fini dello sviluppo e della commercializzazione delle ecoinnovazioni, ed esorta la Commissione a mantenere i meccanismi che agevolano tale cooperazione. Invita a sottoporre a verifica, tra le altre, la disposizione che consente di immettere sul mercato i prototipi sviluppati dai progetti LIFE soltanto dopo il completamento di questi ultimi, dato che tale disposizione riduce l’interesse delle imprese e degli istituti di ricerca a partecipare a progetti innovativi;

31.

ritiene che, se si vuole accrescere l’impatto del programma LIFE sulla trasformazione dell’economia dell’UE in un sistema di produzione e consumo circolare e decarbonizzato, una sfida cruciale per il 2o programma di lavoro pluriennale e un futuro programma LIFE consista nel passare dall’ecoinnovazione e dai progetti pilota e dimostrativi alla produzione su scala industriale. È necessario esplorare nuove strade per sostenere l’ampia diffusione e applicazione commerciale dei risultati dei progetti LIFE innovativi. Il CdR invita la Commissione a valutare, per un futuro programma LIFE, la possibilità di fornire un sostegno supplementare ai progetti coronati da successo, ad esempio sostenendo il perfezionamento e la diffusione delle migliori ecoinnovazioni anche tramite altri strumenti finanziari;

Sostenibilità a lungo termine, riproducibilità e trasferibilità dei risultati dei progetti (SRT)

32.

riconosce che, in linea di massima, i progetti LIFE producono effetti positivi a lungo termine e risultati replicabili e trasferibili (22), ma ritiene altresì che vi siano ancora margini di miglioramento. Nel 2o programma di lavoro pluriennale e dopo il 2020 sarà opportuno prestare un’attenzione costante affinché i risultati dei progetti siano sostenuti, trasferiti e replicati, il che è fondamentale per garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma LIFE, l’impiego efficiente dei fondi, il miglioramento dell’eco-innovazione e il sostegno a una crescita sostenibile e responsabile. Il CdR invita la Commissione a stabilire criteri di selezione chiari per valutare il potenziale SRT dei progetti proposti nelle domande di finanziamento, nonché indicatori dell’efficienza di tale SRT durante e dopo l’attuazione dei progetti;

33.

attribuisce particolare importanza al sostegno dei progetti volti al rilevamento statistico delle popolazioni, e delle dimensioni dello spazio vitale, delle specie animali protette, nonché dei progetti volti a tracciare un quadro delle minacce agli habitat naturali protetti, delle cause di tali minacce e dei fattori di rischio;

34.

constata con preoccupazione che gli animali selvatici sono sempre più spesso espulsi dai rispettivi habitat naturali, e raccomanda pertanto di sviluppare e applicare in maniera integrata misure innovative di gestione delle crisi per preservare l’habitat naturale originario degli animali;

35.

suggerisce alla Commissione europea di sviluppare un piano SRT per il programma LIFE al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni del programma in questo senso. Un piano siffatto potrebbe includere, tra l’altro (23): l’ulteriore sviluppo di una «piattaforma per l’innovazione» basata sulla banca dati online dei progetti LIFE, un ausilio prezioso per chi è alla ricerca di eco-idee replicabili; una diffusione efficiente e mirata delle informazioni relative all’innovazione; la creazione di piattaforme tematiche, reti e cluster di progetti riguardanti i medesimi settori prioritari; un uso migliore degli strumenti integrati di comunicazione disponibili sul sito web del programma LIFE; l’ulteriore sviluppo della selezione e diffusione dei risultati dei progetti LIFE in assoluto migliori («best of the best») (24);

36.

al fine di accrescere ulteriormente la sostenibilità a lungo termine dei progetti LIFE, vorrebbe che fosse mantenuto l’obbligo di fornire, per la fase «dopo-LIFE» dei progetti, un piano che dimostri la prosecuzione dei finanziamenti a sostegno dei risultati dei progetti ed indichi l’organismo incaricato di garantire la continuità del personale, il sostegno formale da parte delle autorità e la comunicazione con i soggetti interessati a livello locale;

Tipi di interventi e nuovi strumenti finanziari

37.

ritiene che i tipi di finanziamento del programma LIFE di cui all’articolo 17 del relativo regolamento siano tuttora validi e consentano alle regioni di fruire di un’ampia gamma di opzioni di finanziamento, ma auspica una valutazione dei risultati raggiunti nel periodo 2014-2017 allo scopo di migliorarli nel prossimo programma LIFE;

38.

riconosce l’importante funzione catalizzatrice svolta dai progetti integrati per le autorità pubbliche nel colmare le lacune nell’attuazione della politica ambientale dell’UE. Ritiene che, riguardo a questo tipo di finanziamento, non sia stata ancora acquisita un’esperienza sufficiente, e suggerisce che, anche per il 2o programma di lavoro pluriennale, la relativa dotazione di bilancio sia mantenuta al livello di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento LIFE; raccomanda inoltre di valutare i risultati dei progetti integrati alla fine del 2020, e ritiene che possano costituire uno strumento ancora più importante in un futuro programma LIFE; questo vale in particolare per la promozione dei quadri d’azione prioritaria mediante progetti integrati per la definizione di piani di gestione Natura 2000;

39.

chiede che anche in questo futuro programma LIFE siano finanziati i «progetti di assistenza tecnica», volti ad aiutare i richiedenti che non hanno ancora elaborato un progetto integrato, in considerazione della complessità della relativa domanda di finanziamento e del tempo e delle altre risorse necessari per prepararla (25);

40.

accoglie con favore due nuovi strumenti finanziari: lo strumento di finanziamento privato dell’efficienza energetica (PF4EE) e lo strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF), che offrono una nuova opportunità di indurre gli investitori privati a finanziare progetti in materia di efficienza energetica e capitale naturale e contribuiscono ad innescare una tendenza generale a privilegiare i finanziamenti «verdi». Riconosce che entrambi questi strumenti non hanno ancora raggiunto il loro pieno potenziale, soprattutto a causa della novità dei progetti da finanziare e di un certo grado di complessità amministrativa nei primi mesi di attuazione. Il CdR invita la Commissione a monitorare ulteriormente i programmi e a sviluppare una metodologia per la valutazione della loro efficienza. Esorta inoltre la Commissione europea a prendere in considerazione la possibilità di ampliare gli strumenti esistenti, o di introdurre un nuovo strumento finanziario dotato di fondi adeguati, allo scopo di attrarre investimenti anche nel settore prioritario «Ambiente e uso efficiente delle risorse». Sostiene inoltre la richiesta del Parlamento europeo secondo cui lo strumento PF4EE deve garantire che i progetti producano effetti adeguati, positivi e scientificamente dimostrabili per la biodiversità;

41.

riconosce l’importanza del ruolo del PF4EE, che sostiene l’attuazione delle priorità nazionali nel campo dell’efficienza energetica fornendo ai beneficiari sia un sostegno finanziario che un’assistenza tecnica e un apporto di know how. Il Comitato reputa che occorrerebbe sfruttare meglio le potenzialità offerte dal PF4EE, e suggerisce pertanto di utilizzare tale meccanismo come strumento di finanziamento complementare dei progetti LIFE nel campo dell’efficienza energetica. La Commissione dovrebbe fare riferimento alla possibilità di tale finanziamento complementare negli orientamenti annuali forniti ai richiedenti. Tale modello dovrebbe essere mantenuto fino alla fine del 2o programma di lavoro pluriennale e, in caso di valutazione positiva dello strumento in questione, anche dopo il 2020;

42.

apprezza il fatto che lo strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Finance Facility — NCFF) raccolga la sfida difficile e innovativa consistente nel finanziare i progetti relativi ai servizi ecosistemici e nell’incitare il settore privato a investire in questo campo; è del parere che gli investimenti nei servizi ecosistemici rappresentino il futuro dell’Europa, e accoglie con favore il fatto che il programma LIFE si sia impegnato in questa sfida. Il Comitato raccomanda di analizzare e valutare il funzionamento del meccanismo NCFF sulla base dei risultati già ottenuti e di quelli previsti, per garantire che esso sia utilizzato in maniera efficace fino alla fine del 2o programma di lavoro pluriennale e, in caso di valutazione positiva, anche dopo il 2020;

43.

apprezza il ruolo innovativo del programma LIFE, ed è del parere che le azioni per l’ambiente e per il clima non richiedano sempre l’elaborazione di soluzioni innovative, ma dipendano invece, in molti casi, dalla prosecuzione di azioni già intraprese o dall’applicazione di innovazioni sviluppate nel quadro di altri progetti. Il CdR chiede insomma alla Commissione europea di prendere in considerazione il finanziamento dei progetti che presentino la duplice caratteristica di essere innovativi e di rispettare i requisiti vigenti in materia di ambiente e di clima, tenendo presente, però, che la concessione di sovvenzioni non dovrebbe essere condizionata alla produzione di innovazione, bensì alla prosecuzione di attività che utilizzino innovazioni — e facciano proprie buone pratiche — introdotte da altri progetti LIFE.

Bruxelles, 9 febbraio 2017

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Markku MARKKULA


(1)  COM(2013) 216 final.

(2)  COM(2014) 015 final.

(3)  Cfr. anche il parere del CdR Attuare l’accordo di Parigi sul clima — Un approccio territoriale alla COP 22 di Marrakech, adottato il 12 ottobre 2016 (COR-2016-01412-00-01-AC-TRA).

(4)  Parere del CdR in merito alla Proposta di regolamento sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), adottato il 19 luglio 2012 (CdR 86/2012 fin).

(5)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.

(6)  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf. Si noti che tale stima non prende ancora in considerazione la Croazia.

(7)  Cfr. il parere del CdR Contributo al controllo dell’adeguatezza della direttiva sulla conservazione degli uccelli e della direttiva fauna-flora-habitat, adottato il 4 dicembre 2015 (COR-2015-02624-00-01-AC-TRA), e il parere CdR 86/2012 già citato.

(8)  Cfr. anche il parere del CdR ENVE-VI/015, attualmente in corso di elaborazione.

(9)  COM(2013) 249 final.

(10)  Relazione finale del gruppo di esperti di Orizzonte 2020, Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities [«Verso un’agenda politica dell’UE in materia di ricerca e innovazione per le soluzioni ispirate alla natura e la rinaturalizzazione urbana»], Commissione europea, 2015.

(11)  Cfr., rispettivamente, la relativa proposta della Commissione (COM(2015) 614 final) e il parere del CdR in merito, adottato il 12 ottobre 2016 (COR-2016-01415-00-01-AC-TRA).

(12)  Parere del CdR Legislazione ambientale dell’UE: migliorare la rendicontazione e la conformità, adottato il 7 aprile 2016 (COR-2015-05660-00-00-AC-TRA).

(13)  Cfr. la proposta della Commissione (COM(2015) 614 final, cit.), sostenuta dal parere CdR 1415/2016, cit.

(14)  Progetti tradizionali nel settore Natura e biodiversità: tasso di cofinanziamento del 60 %, ma del 75 % per i progetti riguardanti habitat e specie prioritari. Progetti integrati, preparatori e di assistenza tecnica: tasso di cofinanziamento del 60 %. Progetti di rafforzamento delle capacità (capacity building): tasso di cofinanziamento del 100 %. Tutti gli altri progetti, ossia progetti tradizionali a titolo del sottoprogramma Azione per il clima, progetti tradizionali nei settori prioritari Ambiente e uso efficiente delle risorse e Governance in materia ambientale, e progetti di informazione a titolo del sottoprogramma Ambiente: tasso di cofinanziamento del 60 % nel primo programma di lavoro pluriennale (2014-2017) e del 55 % nel secondo (2018-2020).

(15)  Pareri del CdR Lo strumento LIFE dell’UE: prospettive per il futuro, adottato il 1o luglio 2011 (CdR 6/2011 fin), e CdR 86/2012, cit.

(16)  Parere CdR 86/2012, cit.

(17)  Parere del CdR L’UE e la politica internazionale in materia di biodiversità dopo il 2010, adottato il 10 giugno 2010 (CdR 112/2010 fin).

(18)  COM(2013) 840 final

(19)  Pareri CdR 6/2011 fin, cit. e CdR 86/2012, cit.

(20)  Cfr. anche GHK e altri, Combined Impact Assessment and Ex Ante Evaluation of the Review of the LIFE+ Regulation [«Valutazione d’impatto combinata e valutazione ex ante del riesame del regolamento LIFE +»], 2011.

(21)  Parere CdR 86/2012, cit.

(22)  Commissione europea (DG ENVE), Long-term impact and sustainability of LIFE Nature [«Impatto e sostenibilità a lungo termine di LIFE Natura»], 2014; Parlamento europeo (DG IPOL), 2016.

(23)  Corte dei conti europea, relazione speciale (valutazione finale del programma LIFE+) SR 15/2013, 2014; Commissione europea (DG ENVE), Long-term impact and sustainability of LIFE Nature, cit., 2014; Parlamento europeo (DG IPOL), 2016; Parlamento europeo (commissione CONT), documento di lavoro sulla suddetta relazione speciale della Corte dei conti europea, PE535.987, 2014.

(24)  Ossia sul sito web della DG ENVE della Commissione europea dedicato al programma LIFE (http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm).

(25)  Parere CdR 86/2012, cit.