ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
23 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 200/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8502 — Softbank/Bharti/Hon Hai/SB Energy) ( 1 )

1

2017/C 200/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8475 — Softbank Group/Fortress Investment Group) ( 1 )

1

2017/C 200/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8494 — Ardian France/Lasalle Investment Management/Europa) ( 1 )

2

2017/C 200/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8476 — Oaktree/Vitanas) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 200/05

Tassi di cambio dell'euro

3

2017/C 200/06

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 giugno 2017, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Rosé des Riceys (DOP)]

4

 

Garante europeo della protezione dei dati

2017/C 200/07

Sintesi del parere sulla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

10

2017/C 200/08

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla nuova base giuridica del sistema d’informazione Schengen

14


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2017/C 200/09

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 200/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8484 — Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

2017/C 200/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8532 — Blackstone Group/Sponda) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28

2017/C 200/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8452 — SUEZ/GE Water & Process Technologies) ( 1 )

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8502 — Softbank/Bharti/Hon Hai/SB Energy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 200/01)

Il 15 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8502. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8475 — Softbank Group/Fortress Investment Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 200/02)

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8475. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8494 — Ardian France/Lasalle Investment Management/Europa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 200/03)

Il 9 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8494. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8476 — Oaktree/Vitanas)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 200/04)

Il 14 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8476. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 giugno 2017

(2017/C 200/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1169

JPY

yen giapponesi

124,27

DKK

corone danesi

7,4388

GBP

sterline inglesi

0,88168

SEK

corone svedesi

9,7683

CHF

franchi svizzeri

1,0867

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4855

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,270

HUF

fiorini ungheresi

309,22

PLN

zloty polacchi

4,2402

RON

leu rumeni

4,5823

TRY

lire turche

3,9277

AUD

dollari australiani

1,4812

CAD

dollari canadesi

1,4853

HKD

dollari di Hong Kong

8,7127

NZD

dollari neozelandesi

1,5395

SGD

dollari di Singapore

1,5529

KRW

won sudcoreani

1 275,96

ZAR

rand sudafricani

14,5204

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6323

HRK

kuna croata

7,4215

IDR

rupia indonesiana

14 885,48

MYR

ringgit malese

4,8021

PHP

peso filippino

56,234

RUB

rublo russo

66,7825

THB

baht thailandese

37,975

BRL

real brasiliano

3,7164

MXN

peso messicano

20,2844

INR

rupia indiana

72,1515


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/4


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2017

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Rosé des Riceys (DOP)]

(2017/C 200/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Rosé des Riceys» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha esaminato tale domanda e accertato che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Rosé des Riceys»,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Rosé des Riceys» (DOP) a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell’allegato della presente decisione.

A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è possibile opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

«ROSE DES RICEYS»

PDO-FR-A1363-AM01

Data di presentazione della domanda: 22 dicembre 2014

Domanda di modifica del disciplinare

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Pratiche vitivinicole

Al punto VI «Conduzione del vigneto», 1. «modalità di conduzione», a) «densità di impianto» del disciplinare, è aggiunta la frase seguente: «Disposizioni particolari: al fine di consentire il passaggio di macchinari adeguati, le particelle con pendenza superiore al 35 % oppure con una pendenza superiore al 25 % associata a un’inclinazione superiore al 10 % possono disporre di interfilari larghi da 1,50 a 3 metri, con una frequenza massima di un filare su sei. In tal caso, la somma della distanza tra gli altri filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,30 metri».

Alcune particelle della vigna si trovano in una situazione di forte pendenza in cui non è possibile lavorare con macchinari agricoli classici. Per rispettare il divieto di trattamenti dall’elicottero, il ricorso a macchinari adatti a forti pendenze necessita di interfilari più larghi della distanza massima autorizzata. La disposizione introdotta autorizza per queste situazioni di forte pendenza (pendenza superiore al 35 % o pendenza superiore al 25 % associata a un’inclinazione superiore al 10 %) l’impianto con interfilari larghi da 1,50 a 3 metri.

La somma della distanza (distanza tra i ceppi + distanza tra i filari) è ridotta da 2,50 a 2,30 metri per gli altri filari.

Questo punto compare nel documento unico al punto 5 «Pratiche vitivinicole» con il titolo «Densità di impianto/disposizioni particolari».

Al punto IX «Trasformazione, affinamento, invecchiamento, confezionamento, stoccaggio», 1. «disposizioni generali», c) «pratica enologica e trattamenti fisici» del disciplinare, sono eliminate le parole «di rovere», al fine di non limitare il divieto di utilizzare pezzi di legno a pezzi di «legno di rovere».

Questo punto compare nel documento unico al punto 5 «Pratiche vitivinicole» con il titolo «Pratica enologica specifica».

2.2.   Regole di presentazione e di etichettatura

Al punto XII «Regole di presentazione e di etichettatura» del disciplinare è inserita la lettera b), che autorizza la menzione nell’etichetta dei vini di un’unità geografica più piccola, a norma dell’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Vengono precisate le condizioni d’uso di detta indicazione.

Questo punto compare nel documento unico al punto 9 «Altre pratiche essenziali» con il titolo «Denominazioni aggiuntive/disposizioni aggiuntive relative all’etichettatura».

2.3.   Conduzione del vigneto

Al punto VI «Conduzione del vigneto», 1. «modalità di conduzione», b) «regole di potatura» del disciplinare, per semplificare i controlli è stata descritta la potatura a Guyot asimmetrica, che fino ad ora era citata semplicemente come una variante delle altre forme di potatura. È stata eliminata la potatura a cordone permanente. Sembra infatti che questo metodo di potatura sia una variante del cordone di Royat (descritto nel disciplinare), con l’unica differenza del tasso di rinnovamento. Non è pertanto necessaria una descrizione specifica di questo tipo di potatura.

Questa disposizione non pregiudica il documento unico.

Al punto VI «Conduzione del vigneto», 1. «modalità di conduzione» del disciplinare, è stata inserita la lettera g) «carico massimo medio per particella» dopo la lettera f) «altezza del fogliame». Le lettere g) e h) sono rinominate h) e i). Questo nuovo punto fissa a 19 700 chilogrammi di uve per ettaro e 17 grappoli per metro quadrato il carico massimo medio per particella, al termine del periodo di sperimentazione relativo alle rese previsto nello Champagne e tenuto conto dei risultati ottenuti.

Questa disposizione non pregiudica il documento unico.

Al punto VI «Conduzione del vigneto», 2. «altre pratiche colturali» del disciplinare viene specificato che «è vietata qualsiasi modifica sostanziale della morfologia, del sottosuolo o degli elementi che consentono di garantire l’integrità e la stabilità del terreno di una particella destinata alla produzione della denominazione di origine controllata, ad esclusione dei lavori di scasso classico». Questa disposizione mira a vietare i lavori che comportano una modifica sostanziale del terreno, dato che talvolta sono stati accertati alcuni eccessi.

Questa disposizione non pregiudica il documento unico.

2.4.   Rese – Entrata in produzione

Al punto VIII «Rese – Entrata in produzione» 1. «Rese» del capitolo I del disciplinare, la resa permanente è fissata a 12 400 kg di uve per ettaro, al termine del periodo sperimentale (dalla raccolta 2007 alla fine della campagna 2011/2012) e tenuto conto dei risultati ottenuti. La resa passa pertanto da 10 400 kg di uve/ha l’anno a 12 400 kg di uve/ha.

La rivalutazione della resa del disciplinare è parsa necessaria a seguito dell’aumento della resa agronomica dovuto al miglioramento del materiale vegetale, della padronanza delle tecniche fitosanitarie, delle pratiche colturali che consentono di garantire la longevità della vigna e dell’evoluzione del clima. L’aumento non ha avuto conseguenze negative sulla qualità dei vini. Va osservato che nel documento unico è riportata solo la resa limite.

Al punto VIII «Rese – entrata in produzione», 4. «disposizioni particolari» del disciplinare, è inserita la frase seguente: «Per una determinata raccolta e tenendo conto in particolare delle caratteristiche della raccolta stessa, un decreto interministeriale può diminuire detto volume». Conformemente alla regolamentazione francese (articolo R. 642-7, ultimo capoverso, del Code rural et de la pêche maritime), tale disposizione mira a consentire una diminuzione del volume autorizzato di mosto sfecciato ottenuto dalla pressatura di 160 kg per una determinata campagna.

Questa disposizione non pregiudica il documento unico.

2.5.   Altre modifiche

a)

Al punto I «Obblighi di dichiarazione» del capitolo II del disciplinare sono inserite due nuove dichiarazioni:

al punto 2. la «Dichiarazione di adeguamento della densità dell’impianto in base alle disposizioni particolari»: questa dichiarazione permette di assicurare l’attuazione della disposizione introdotta al punto VI «Conduzione del vigneto», 1. «modalità di conduzione», a) «Densità di impianto/disposizioni particolari».

Questa modifica non pregiudica il documento unico,

al punto 3. la «Dichiarazione di impianto delle particelle»: questa dichiarazione permette di assicurare l’attuazione della disposizione introdotta al punto VI «Conduzione del vigneto», 2. «altre pratiche colturali», c).

Questa modifica non pregiudica il documento unico;

b)

La tabella dei punti principali da controllare e dei metodi di valutazione che figura al capitolo III del disciplinare è stata completata con un punto relativo all’impianto delle particelle, data l’importanza rivestita dalla conservazione delle caratteristiche delle particelle per la specificità del prodotto.

Questa modifica non pregiudica il documento unico;

c)

Al punto II del capitolo III del disciplinare il riferimento relativo alla struttura di controllo è stato completato e il nuovo indirizzo dell’INAO è stato aggiornato.

Queste informazioni sono riportate nella sezione «altre informazioni» della domanda di modifica del disciplinare;

d)

Modifiche redazionali:

al punto IX «Trasformazione, affinamento, invecchiamento, confezionamento, stoccaggio» del capitolo I del disciplinare, le disposizioni relative alla distruzione dei sottoprodotti dell’affinamento dei vini sono state adeguate alla pertinente regolamentazione in materia. Al punto 2), lettera b), è stata modificata la seguente frase: «L’affinamento dei vini comporta l’eliminazione, entro il 31 luglio dell’anno successivo alla raccolta, dei sottoprodotti della vinificazione in ragione dell’1,5 % dei mosti sfecciati.»,

al punto XI «Misure transitorie» del capitolo I del disciplinare, dato che si è giunti al termine del periodo di sperimentazione, sono eliminate le disposizioni relative alla resa e al carico massimo medio per particella di cui al punto 2. «resa e carico massimo medio per particella».

Questa modifica non pregiudica il documento unico;

e)

Altre modifiche

Nell’ambito della presente domanda di modifica il documento unico è stato aggiornato in base alle nuove norme di inserimento introdotte nel software e-Ambrosia.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione(i)

Rosé des Riceys (FR)

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino/dei vini

Vini rosati fermi.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

I vini presentano un tenore in zuccheri fermentabili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 3 grammi per litro.

Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo, il titolo alcolometrico effettivo minimo, l’acidità totale minima, l’acidità volatile massima, il tenore massimo di anidride solforosa totale, si applicano le norme previste dalla regolamentazione generale.

Visivamente, il suo colore, luminoso e intenso, va dal salmone chiaro al rosso robbia. Vino sottile e delicato, è dotato di una buona persistenza in bocca. Il vino giovane può presentare aromi di frutti rossi. Dopo diversi anni di invecchiamento sviluppa un bouquet complesso, caratterizzato spesso da aromi di frutta secca e di spezie, a volte di frutta candita, a seconda delle annate. In generale, è un vino caratterizzato da finezza, equilibrio gustativo e armonia.

5.   Pratiche vitivinicole

a.   Pratiche enologiche essenziali

Carbone

Pratica enologica specifica

È vietato l’impiego di carbone per uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni. È vietato l’uso di pezzi di legno.

L’aumento del volume del mosto in fermentazione non deve superare l’1,12 %, per l’1 % di aumento del titolo alcolometrico volumico durante l’operazione di arricchimento.

Oltre alle suddette disposizioni i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, gli obblighi previsti a livello dell’UE e nel codice rurale.

Densità d’impianto - Disposizioni generali

Pratica colturale

I vigneti sono piantati con una distanza tra i filari non superiore a 1,50 metri. La distanza tra i ceppi su uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,50 metri. La somma della distanza tra i filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,50 metri.

Densità d’impianto - Disposizioni particolari

Pratica colturale

Per consentire il passaggio di macchinari adeguati, le particelle che presentano

una pendenza superiore al 35 %,

una pendenza superiore al 25 % associata a un’inclinazione superiore al 10 %

possono presentare interfilari di larghezza compresa tra 1,50 e 3 metri, con una frequenza massima di un filare su 6. In tal caso, la somma della distanza tra gli altri filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,30 metri.

Norme di potatura

Pratica colturale

Sono vietate le sovrapposizioni tra i ceppi e fra i tralci da frutto. Il numero di gemme franche è inferiore o pari a 18 gemme per metro quadrato. La potatura è effettuata al massimo entro lo stadio fenologico (F) (12 Lorenz), ossia quattro foglie distese. Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche:

potatura in cordone di Royat.

potatura a guyot semplice, doppio o asimmetrico

b.   Rese massime:

15 500 kg di uve per ettaro

6.   Zona delimitata

a)

La raccolta delle uve, la vinificazione, l’affinamento e l’invecchiamento dei vini sono effettuati nel territorio del seguente comune del dipartimento dell’Aube: Les Riceys.

b)

La vinificazione, l’affinamento e l’invecchiamento dei vini sono effettuati anche nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell’Aube: Avirey-Lingey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Gyé-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine.

7.   Uve da vino principali

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

1.   Informazioni sulla zona geografica

a)

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende su otto comuni nel sud del dipartimento dell’Aube. Il paesaggio dei Riceys appartiene alla sequenza geologica della Côte des Bar. Il piano kimmeridgiano costituisce la parte fondamentale del substrato geologico, scavato in profondità al centro dalla valle della Laignes e da numerosi valloni periferici. Il kimmeridgiano, caratterizzato da un’alternanza di marne e banchi calcarei, è all’origine dei migliori terreni del vigneto, costituiti da suoli colluviali argillo-calcarei di colore grigio che hanno coperto le pendenze, e che comprendono una miriade di piccole pietre che contribuiscono al riscaldamento del suolo. I vigneti piantati su particelle ben delimitate sono situate sui pendii più ripidi, più alti e più soleggiati, esposti a est e a sud. L’ubicazione settentrionale è caratterizzata da un clima piuttosto freddo, ma la configurazione circolare del vigneto, incassato nei valloni, contribuisce a conferirgli un mesoclima molto favorevole.

b)

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

L’origine del vigneto dei Riceys risale all’VIII secolo ed è attestata da documenti comprovanti l’esistenza di vigne sul territorio del comune. Dall’inizio del XVIII secolo i vini dei Riceys danno vita a importanti scambi commerciali con i Paesi Bassi, il Belgio, la regione parigina e il nord della Francia, come testimoniano le statistiche delle spedizioni redatte dagli uffici delle tratte della provincia dello Champagne. Nel 1875 il vigneto prospera e quasi 35 commercianti vendono vini dei Riceys. Questa prosperità è indebolita dalla crisi fillosserica e dallo sviluppo dell’industria tessile nell’Aube, che assorbe la manodopera rurale. Il vigneto viene ristabilito in parte grazie all’inserimento dell’Aube nell’area dello Champagne Viticole dal 1927, ma la ricostruzione è difficile. Resistono alcuni coltivatori che l’8 dicembre 1947 vedono ricompensata la loro tenacia con il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosé des Riceys». Grazie all’insediamento di molti giovani viticoltori negli anni ‘60 una ripresa dell’attività viticola rilancia la produzione. Il 26 settembre 1968 viene fondato il sindacato dei produttori della DOC Rosé des Riceys.

2.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Il «Rosé des Riceys» è un vino fermo obbligatoriamente di annata. Visivamente, il suo colore, luminoso e intenso, va dal salmone chiaro al rosso robbia. Vino sottile e delicato, è dotato di una buona persistenza in bocca. Il vino giovane può presentare aromi di frutti rossi. Dopo diversi anni di invecchiamento sviluppa un bouquet complesso, caratterizzato spesso da aromi di frutta secca e di spezie, a volte di frutta candita, a seconda delle annate. In generale, è un vino caratterizzato da finezza, equilibrio gustativo e armonia.

3.   Interazioni causali

I terreni pietrosi dei versanti esposti meglio a sud e a est, nonché i più scoscesi, grazie a una luminosità ottimale e a un buon riscaldamento del terreno consentono un avvio precoce della vegetazione in primavera, ottimizzano la fotosintesi e garantiscono la maturazione degli acini. L’altitudine dei pendii viticoli evita il contatto con l’aria fredda stagnante del fondovalle e il manto forestale che copre la parte alta dei versanti, insieme ai numerosi boschetti disseminati sul territorio, conferisce una protezione apprezzabile contro le masse d’aria fredda provenienti dagli altopiani. La pendenza dei versanti viticoli assicura un drenaggio naturale ottimale, garantito anche dalla fissurazione dei calcari kimmeridgiani. Le marne, intercalate tra i banchi calcarei, forniscono la riserva idrica necessaria in estate, soprattutto durante le annate calde e asciutte. Infine le temperature calde che si registrano d’estate, associate al calore sprigionato dai raggi del sole che si riflettono sulle pietre kimmeridgiane, conferiscono al vino le sue note caratteristiche di frutta candita e di spezie durante l’invecchiamento. Già nel XIX secolo Jules GUYOT riteneva che il pinot nero N fosse il vitigno migliore per la produzione di vini dei Riceys. L’intera raccolta di uve deve essere sistemata nei tini per preservare al meglio gli aromi del vitigno pinot nero N e consentirne il pieno sviluppo durante la macerazione, la cui durata è controllata alla perfezione dalla competenza e dall’esperienza del vinificatore. Per citare Victor Rendu, «aux Riceys, on réserve les plans fins pour les premières cuvées. On évite les longues cuvaisons afin de conserver à ce vin la finesse et la franchise de goût qui caractérise le vin des Riceys». In altri termini, le piante migliori sono riservate alle prime cuvées, evitando lunghe macerazioni per preservare la finezza e il gusto schietto che caratterizzano il vino dei Riceys.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Indicazione dell’annata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

i vini devono essere presentati obbligatoriamente con l’indicazione dell’annata.

Denominazioni aggiuntive

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

La DOC «Rosé dei Riceys» può essere completata dal nome di un’unità geografica più piccola secondo le disposizioni stabilite nel capitolato d’oneri.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e6797aa-7711-4406-975b-1ca510a31f66


Garante europeo della protezione dei dati

23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/10


Sintesi del parere sulla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale

(Il testo integrale del parere è disponibile in EN, FR e DE sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

(2017/C 200/07)

Il GEPD riconosce l’importanza di un’economia basata sui dati per la crescita nell’Unione europea e il suo ruolo di rilievo nell’ambiente digitale, come stabilito nella strategia per il mercato unico digitale. Abbiamo costantemente promosso sinergie e complementarità tra le norme in materia di tutela dei consumatori e protezione dei dati. Condividiamo pertanto l’obiettivo della proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel dicembre 2015, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, per rafforzare la protezione dei consumatori sollecitati a divulgare dati quale condizione per la fornitura di «beni digitali».

Nondimeno, la proposta presenta un aspetto problematico, dal momento che sarà applicabile alle situazioni in cui per i contenuti digitali viene corrisposto un prezzo, ma anche quando un contenuto digitale viene fornito a fronte di una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato. Il GEPD mette in guardia contro nuove disposizioni che introducono il concetto che le persone possono pagare con i propri dati, nello stesso modo in cui pagano in denaro. I diritti fondamentali, come il diritto alla protezione dei dati personali, non possono essere ridotti a semplici interessi dei consumatori e i dati personali non possono essere considerati una mera merce.

Il quadro di protezione dei dati recentemente adottato (il «RGPD») non è ancora pienamente in vigore e la proposta di nuove disposizioni in materia di ePrivacy è attualmente in discussione. L’UE dovrebbe pertanto evitare nuove proposte che perturbano il delicato equilibrio negoziato dal legislatore dell’UE in materia di protezione dei dati. La sovrapposizione di iniziative potrebbe involontariamente compromettere la coerenza del mercato unico digitale, risultando in una frammentazione normativa e nell’incertezza giuridica. Il GEPD raccomanda all’UE di applicare il RGPD come mezzo per disciplinare l’utilizzo dei dati personali nell’economia digitale.

La nozione di «dati come controprestazione» - non definita nella proposta - potrebbe creare confusione circa l’esatta funzione dei dati in una determinata transazione. La mancanza di informazioni chiare da parte dei fornitori a questo proposito potrebbe aggiungere ulteriori difficoltà. Per risolvere questo problema suggeriamo, pertanto, di utilizzare la definizione di servizi di cui al TFUE o la disposizione utilizzata dal RGPD per definire il suo ambito di applicazione territoriale.

Il presente parere esamina le diverse potenziali interazioni della proposta con il RGPD.

In primo luogo, l’ampia definizione di «dati personali» ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati potrebbe avere come effetto che tutti i dati soggetti alla direttiva proposta siano considerati «dati personali» ai sensi del RGPD.

In secondo luogo, le rigorose condizioni per effettuare un trattamento sono già stabilite dal RGPD e non richiedono modifiche o aggiunte ai sensi della direttiva proposta. Mentre la proposta sembra considerare legittimo l’uso dei dati come controprestazione, il RGPD prevede, ad esempio, una nuova serie di condizioni per valutare la validità del consenso e determinare se possa essere considerato manifestazione di volontà libera nel contesto di transazioni digitali.

Infine, i diritti che vengono proposti ai consumatori per ottenere i propri dati dal fornitore alla risoluzione del contratto, e l’obbligo per il fornitore di astenersi dall’utilizzare i dati, presentano potenziali sovrapposizioni con i diritti di accesso e portabilità, con l’obbligo del fornitore di astenersi dall’utilizzare i dati e gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati ai sensi del RGPD. Questo potrebbe involontariamente indurre a confusione per quanto concerne il sistema applicabile.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.1.   La consultazione del GEPD da parte del Consiglio

1.

Il 9 dicembre 2015, la Commissione europea ha presentato due proposte legislative riguardanti nuove norme contrattuali sulla vendita online. Le norme proposte per i contratti del settore digitale comprendono due progetti legislativi:

una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (1),

una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online di beni (materiali) (2).

2.

Le due proposte vanno considerate come un pacchetto avente obiettivi comuni, e in particolare, rimuovere i principali ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero nell’UE (3). Per quanto riguarda più specificamente la proposta di direttiva concernente i contratti di fornitura di contenuto digitale ai consumatori (in appresso «la proposta»), il suo intento è creare un unico corpus di norme che disciplini i contratti di vendita e noleggio di contenuti digitali, nonché i contratti per servizi di contenuto digitale (4). Al momento dell’adozione della proposta, il GEPD non era stato consultato dalla Commissione.

3.

Il 21 novembre 2016, la commissione LIBE ha emesso un parere sulla proposta (5). Il 7 novembre 2016. la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la Commissione giuridica del Parlamento hanno pubblicato un progetto di relazione congiunta sulla proposta (6).

4.

Il Consiglio sta attualmente discutendo la proposta all’interno del gruppo per le questioni civili (diritto contrattuale). In tale contesto, il 10 gennaio 2017 il Consiglio ha deciso di consultare il GEPD sulla proposta. Quest’ultimo accoglie con favore l’iniziativa del Consiglio di consultare il GEPD su questa importante proposta legislativa che solleva molte domande con riferimento al diritto dell’UE sulla protezione dei dati personali. Il presente parere è la risposta del GEPD alla richiesta del Consiglio.

1.2.   La proposta

5.

Attualmente la fornitura di contenuto digitale a livello dell’UE è disciplinata in parte dalla direttiva sui diritti dei consumatori (7), dalla direttiva sulle clausole abusive (8) e dalla direttiva sul commercio elettronico (9). La direttiva sulle vendite ai consumatori non è applicabile, dal momento che la definizione di «beni di consumo» in tale direttiva si estende solo ai «beni mobili materiali».

6.

Diversi Stati membri hanno già adottato norme specifiche per i contenuti digitali, creando differenze, in termini di ambito di applicazione e contenuto, tra le norme nazionali che disciplinano tali contratti (10). La proposta si prefigge pertanto di prevedere una protezione armonizzata dei consumatori per quanto riguarda il contenuto digitale. In questo contesto, la proposta prevede un livello massimo di armonizzazione.

7.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della proposta, vi rientrerebbero non solo beni digitali (come film o musica, programmi informatici, applicazioni mobili, libri elettronici), ma anche servizi digitali (ad esempio, piattaforme di media sociali e servizi di cloud computing). Per rientrare nel campo di applicazione della direttiva proposta, un contratto digitale deve prevedere un prezzo che il consumatore deve corrispondere, oppure quest’ultimo deve «[fornire] attivamente una controprestazione […] sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato» (11).

8.

La proposta introduce una «gerarchia di rimedi» in caso di difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio fornito dal venditore, e prevede il diritto del consumatore di recuperare i dati in un «formato di uso comune», alla risoluzione del contratto (12). La proposta impone altresì ai fornitori l’obbligo di astenersi dall’uso dei dati forniti a titolo di controprestazione dopo la risoluzione del contratto (13).

9.

La proposta fa riferimento al concetto di dati personali in tre situazioni:

l’uso dei dati (compresi i dati personali) come «controprestazione non pecuniaria» (14),

un riferimento a dati «strettamente [necessari] ai fini dell’esecuzione del contratto» (15),

un riferimento a «altri dati prodotti o generati a seguito dell’utilizzo del contenuto digitale da parte del consumatore» (16).

10.

Il riferimento al concetto di dati personali crea una potenziale interazione tra la proposta e le norme sulla protezione dei dati, come stabilito, tra l’altro, dalla direttiva sulla protezione dei dati 95/46/EC (17) e dal RGPD (18). Inoltre, come indicato nella proposta, la direttiva non pregiudica la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (19). Il presente parere esaminerà, pertanto, l’interazione tra la proposta e il quadro dell’UE attuale e futuro in materia di protezione dei dati (20).

CONCLUSIONE

79.

Il GEPD accoglie favorevolmente l’iniziativa della Commissione, che intende fornire un’ampia protezione ai consumatori nell’UE, estendendo tale protezione ai «beni digitali» e includendo i casi in cui i consumatori non pagano un corrispettivo in denaro.

80.

Il GEPD riconosce l’importanza di disporre di norme chiare e aggiornate, che possano accompagnare e favorire lo sviluppo dell’economia digitale. A tale riguardo, il GEPD continua a seguire attivamente le iniziative della Commissione per quanto riguarda il mercato unico digitale, dal momento che l’importanza dei dati quale fonte di crescita e innovazione sta alla base di tali iniziative.

81.

In tale contesto, accogliamo con favore l’iniziativa del Consiglio di consultare il GEPD. Per il GEPD questa è un’occasione per presentare diverse raccomandazioni e messaggi ai legislatori, in sede di discussione della proposta presentatagli.

82.

Con riferimento all’interazione della proposta con la normativa sulla protezione dei dati:

la proposta solleva una serie di questioni in ragione della natura di diritti fondamentali di tali dati e della protezione specifica accordata a tali dati nell’ambito del quadro giuridico dell’UE in materia di protezione dei dati,

la proposta dovrebbe evitare di prevedere disposizioni che potrebbero ripercuotersi sul quadro di protezione dei dati, dal momento che essa si fonda sull’articolo 114, TFUE, che non costituisce più la base adeguata per disciplinare il trattamento dei dati,

la proposta non dovrebbe in alcun modo alterare l’equilibrio raggiunto dal RGPD per quanto riguarda le circostanze in cui il trattamento dei dati personali può avvenire nel mercato digitale.

83.

Con riferimento all’uso dei dati come controprestazione:

il GEPD ritiene che il termine «dati come controprestazione» dovrebbe essere evitato,

a tal fine, il GEPD propone le seguenti alternative:

l’utilizzo della nozione di «servizi» nel diritto dell’UE può essere utile nel considerare come inquadrare i servizi quando non viene pagato un prezzo,

può costituire un’utile considerazione anche l’ambito di applicazione del RGPD, in cui rientrano beni e servizi a prescindere dal fatto che venga richiesto un pagamento.

84.

Con riferimento all’interazione della proposta con il RGPD:

considerando l’ampia definizione di dati personali, è probabile che quasi tutti i dati forniti dal consumatore al fornitore del contenuto digitale saranno considerati dati personali,

il GEPD raccomanda di evitare riferimenti a dati forniti (attivamente) dal consumatore, dal momento che ciò è in contraddizione con le norme esistenti e future sulla protezione dei dati,

la proposta dovrebbe stabilire esplicitamente che i dati trattati dai fornitori possono essere utilizzati solo nella misura in cui ciò sia in linea con il quadro giuridico dell’UE in materia di protezione dei dati, compresi il RGPD e le disposizioni in materia di ePrivacy,

il GEPD raccomanda che gli articoli 13 e 16 della proposta facciano riferimento al RGPD, quando si tratta di diritti di cancellazione e di accesso ai dati, nella misura in cui si tratti di dati personali. In caso di trattamento di dati non personali («altri dati»), il GEPD raccomanda che le disposizioni degli articoli 13 e 16 siano allineate al sistema previsto dal RGPD, per motivi di coerenza.

Bruxelles, 14 marzo 2017

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, COM/2015/0634, consultabile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634

(2)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, COM/2015/0635 final.

(3)  Per maggiori informazioni consultare http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm

(4)  In questo ambito vi era già stato un tentativo della Commissione: cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita, COM/2011/0635 definitivo; questa proposta è stata abbandonata dalla Commissione.

(5)  Consultabile all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-582.370%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT

(6)  Consultabile all’indirizzohttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-582.370%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT

(7)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(8)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(9)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(10)  Cfr. la relazione della proposta, pag. 3.

(11)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, della proposta.

(12)  Cfr. l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), della proposta.

(13)  Cfr. l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), della proposta.

(14)  Cfr. l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 16, paragrafo 4, lettera a), della proposta.

(15)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 4, della proposta.

(16)  Cfr. l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 16, paragrafo 4, lettera b), della proposta..

(17)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(18)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(19)  Articolo 3, paragrafo 8, della proposta.

(20)  Attualmente, nel contesto dell’analisi della proposta, i testi principali applicabili sono la direttiva 95/46/CE, che sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/679, e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37) (denominata anche «direttiva e-privacy»). La direttiva e-privacy dovrebbe essere abrogata dalla recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE, del 10 gennaio 2017, COM (2017) 10 final (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche).


23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/14


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla nuova base giuridica del sistema d’informazione Schengen

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2017/C 200/08)

Il sistema d’informazione Schengen (SIS) è uno dei sistemi d’informazione esistenti su ampia scala più ampi e duraturi che sostengono il controllo delle frontiere esterne e la cooperazione nell’attività di contrasto negli Stati Schengen. Dopo tre anni di esercizio della seconda generazione del SIS, la Commissione ha effettuato la valutazione complessiva a cui ha fatto seguito, il 21 dicembre 2016, la presentazione del pacchetto legislativo che abroga l’attuale base giuridica del SIS. Tali cambiamenti giuridici fanno anche parte di un processo più ampio volto a migliorare la gestione delle frontiere esterne e la sicurezza interna nell’Unione europea per far fronte alle sfide create dalle minacce terroristiche e dal significativo afflusso di migranti.

Il GEPD prende atto delle riflessioni in corso sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione su larga scala dell’UE, compreso il SIS, che sono stati creati per affrontare le esigenze specifiche in un dato momento. Ciò ha portato a un quadro giuridico complesso nel campo della migrazione, della gestione delle frontiere e della cooperazione di polizia. A tale riguardo, il GEPD vorrebbe incoraggiare il legislatore a riflettere ulteriormente, al di là delle proposte attuali, su un quadro giuridico più coerente, coeso e onnicomprensivo per i sistemi d’informazione su larga scala dell’UE per la gestione e la sicurezza delle frontiere nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati.

Il pacchetto legislativo è costituito da tre progetti di regolamento in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, controlli alle frontiere e rimpatrio. Tali proposte puntano principalmente a sostenere meglio le politiche dell’UE in materia di lotta al terrorismo e di rimpatrio, ad armonizzare le procedure nazionali per l’utilizzo del SIS e a migliorare la sicurezza del sistema.

Tenuto conto del suo ruolo di autorità di supervisione del sistema centrale SIS, il GEPD plaude all’attenzione riservata alla protezione dei dati nelle proposte e alla coerenza con gli altri atti giuridici riguardanti la protezione dei dati.

Il GEPD ritiene che l’introduzione di nuove categorie di dati, compresi i nuovi identificatori biometrici, sollevi la questione relativa alla necessità e alla proporzionalità delle modifiche proposte e pertanto le proposte dovrebbero essere integrate dalla valutazione d’impatto sul diritto alla tutela della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Inoltre, il numero più elevato di autorità con accesso al sistema è fonte di preoccupazione in merito alla responsabilità finale e all’assunzione delle responsabilità relative al trattamento dei dati personali da parte di diversi attori. In alcuni casi, le proposte dovrebbero specificare meglio i diritti di accesso ai diversi tipi di segnalazioni nel SIS. A tale riguardo dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla ripartizione dei ruoli, alle responsabilità e ai diritti di accesso dei diversi utenti che possono accedere al sistema.

Infine, il GEPD chiede una migliore motivazione dell’estensione del periodo di conservazione di dati per le segnalazioni di persone e propone una serie di altre raccomandazioni per migliorare ulteriormente le proposte.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Il sistema d’informazione Schengen (in appresso «SIS») è stato istituito nel 1995 dall’articolo 92 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (1). La seconda generazione del sistema d’informazione Schengen (in appresso «SIS II») è divenuto operativo il 9 aprile 2013 sulla base dei seguenti strumenti giuridici:

regolamento (CE) n. 1987/2006 (2) relativo all’utilizzo del SIS II nei controlli sui cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d’ingresso o permanenza nello spazio Schengen,

decisione 2007/533/GAI (3) del Consiglio relativa all’utilizzo del SIS II per la cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale, e

regolamento (CE) n. 1986/2006 (4) sull’accesso al SIS II dei servizi negli Stati membri competenti per l’immatricolazione dei veicoli (5).

2.

Nel 2016, la Commissione ha effettuato una valutazione del SIS dopo tre anni di esercizio del sistema di seconda generazione (6), che ha messo in luce la necessità di migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema. In tale contesto, il 21 dicembre 2016 la Commissione ha presentato tre proposte di regolamenti che rappresentano un primo pacchetto legislativo sul sistema d’informazione Schengen:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (in appresso «proposta del SIS sulle verifiche di frontiera» (7)),

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (in appresso «proposta del SIS sulla cooperazione giudiziaria e di polizia» (8)), e

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in appresso «proposta del SIS sul rimpatrio» (9)).

3.

In tale contesto, è opportuno rammentare che la Commissione intende presentare nei prossimi mesi una seconda serie di proposte legislative sul SIS onde migliorarne l’interoperabilità con altri sistemi IT su larga scala nell’UE sulla base dei risultati ottenuti dal gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l’interoperabilità (10).

4.

Il GEPD rileva che il SIS, insieme agli altri sistemi d’informazione su larga scala esistenti nell’UE (nonché quelli nuovi proposti), rientra in una riflessione più ampia avviata dalla Commissione relativa al modo in cui rendere la gestione e l’utilizzo dei dati più efficaci ed efficienti sia per la gestione delle frontiere sia per fini di sicurezza. Il GEPD comprende che gli obiettivi di una tale riflessione sono la massimizzazione dei vantaggi dei sistemi d’informazione esistenti e lo sviluppo di nuove azioni come pure di azioni integrative per colmare le lacune. Un modo identificato dalla Commissione per raggiungere tali obiettivi è lo sviluppo dell’interoperabilità fra i sistemi d’informazione dell’UE, compreso il SIS (11).

5.

Il GEPD rileva che la molteplicità dei sistemi d’informazione dell’UE su vasta scala è il risultato delle necessità specifiche affrontate sulla base dei contesti istituzionali, politici e giuridici in evoluzione. Ciò ha portato alla complessità dei quadri giuridici e dei modelli di governance.

6.

In tale contesto, il GEPD incoraggia il legislatore a riflettere, al di là delle proposte attuali, su un quadro giuridico più coerente, coeso e onnicomprensivo in cui le banche dati dell’UE per la gestione delle frontiere e per le attività di contrasto inglobino meglio una moderna serie di principi per la protezione dei dati di base quali per esempio: limitazione delle finalità, utilizzo di sistemi di sicurezza all’avanguardia, periodi di tempo proporzionati per la conservazione dei dati, qualità dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione, tracciabilità, supervisione efficace e sanzioni dissuasive per usi impropri.

7.

Per quanto riguarda la presente proposta, il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato in modo informale dai servizi della Commissione prima dell’adozione del pacchetto legislativo riguardante il SIS II. Si rammarica tuttavia del fatto che, a causa della scadenza ravvicinata, della complessità e della lunghezza delle proposte, non sia stato possibile fornire un contributo in tale momento.

5.   CONCLUSIONE

52.

In linea di massima, il GEPD rileva la complessità del panorama esistente dei sistemi d’informazione dell’UE e desidera incoraggiare il legislatore a riflettere, al di là delle proposte attuali, su un quadro giuridico più coerente, coeso e onnicomprensivo per i sistemi su larga scala dell’UE per la gestione delle frontiere e per fini di contrasto nel completo rispetto dei principi sulla protezione dei dati.

53.

Il GEPD accoglie con favore l’attenzione riservata alla protezione dei dati in tutte le proposte sul SIS. Ritiene tuttavia che siano possibili miglioramenti sulle questioni di seguito indicate.

54.

Il GEPD desidera sottolineare che la mancanza di una valutazione d’impatto (sulla protezione dei dati) non rende possibile la completa valutazione della necessità e della proporzionalità delle modifiche proposte all’attuale base giuridica per il SIS II. In particolare, alla luce dei rischi posti dall’introduzione di nuove categorie di dati nel sistema, soprattutto i nuovi identificatori biometrici, il GEPD consiglia lo svolgimento di una valutazione della necessità di raccogliere e utilizzare tali dati nel SIS e della proporzionalità della loro raccolta.

55.

Per quanto riguarda l’accesso al SIS da parte delle unità della guardia di frontiera e costiera europea, delle unità di personale coinvolte nelle attività riguardanti il rimpatrio e dei membri delle unità di sostegno alla gestione della migrazione, il GEPD sottolinea che l’elevato numero di diversi attori coinvolti nel trattamento dei dati non dovrebbe portare a confondere le responsabilità tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri. Raccomanda pertanto di specificare nelle proposte che la responsabilità finale e l’assunzione delle responsabilità per il trattamento dei dati personali spetteranno alle autorità degli Stati membri interessati, che saranno considerati come «titolari del trattamento» in conformità della normativa dell’UE sulla protezione dei dati.

56.

Inoltre, le unità della guardia costiera e di frontiera europea, le unità di personale coinvolte in attività riguardanti il rimpatrio e i membri delle unità di sostegno alla gestione della migrazione, non dovrebbero avere accesso a tutte le categorie di segnalazioni nel SIS ma solo a quelle pertinenti alla missione dell’unità interessata. Le proposte dovrebbero contemporaneamente specificare in modo chiaro che l’accesso al SIS deve essere limitato solo ai rappresentanti degli organismi autorizzati.

57.

Il GEPD desidera altresì portare l’attenzione del legislatore alla necessità di motivare pienamente la proporzionalità dell’estensione del periodo di conservazione dei dati delle segnalazioni sulle persone dai tre anni dell’attuale base giuridica ai cinque anni del pacchetto legislativo proposto.

58.

Oltre alle suindicate questioni principali, le raccomandazioni del GEPD nel presente parere riguardano i seguenti aspetti delle proposte:

l’elaborazione di relazioni sui problemi in materia di sicurezza,

la campagna informativa,

l’architettura del sistema,

l’utilizzo di sistemi di riconoscimento automatico delle targhe,

le statistiche generate dal sistema.

59.

Il GEPD resta a disposizione per fornire ulteriori pareri sulle proposte, anche in relazione a eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in linea con le proposte di regolamento, che potrebbero avere un impatto sul trattamento dei dati personali.

Bruxelles, 3 maggio 2017

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

(2)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(3)  Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(4)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

(5)  Gli atti giuridici citati sono integrati dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143) che ha istituito un sostegno finanziario per la creazione del SIS II.

(6)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 43, paragrafo 3 e dell’articolo 50, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3 e dell’articolo 66, paragrafo 5 della decisione 2007/533/GAI, COM(2016) 880 final.

(7)  COM(2016) 882 final.

(8)  COM(2016) 883 final.

(9)  COM(2016) 881 final.

(10)  Decisione della Commissione 2016/C 257/03 del 17.6.2016, ulteriori informazioni disponibili: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435&Lang=IT

(11)  Comunicazione del 6 aprile 2016 su «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», COM(2016) 205.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/17


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia

(2017/C 200/09)

La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 10 maggio 2017 dall’Associazione dei produttori europei di ferroleghe («Euroalliages») per conto dell’unico produttore UE di of ferrocromo a basso tenore di carbonio, Elektrowerk Weisweiler GmbH («il denunciante»). Il denunciante rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da ferrocromo, contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio («il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia («i paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC 7202 49 50. Questo codice NC è fornito solo a titolo informativo.

Le informazioni a disposizione della Commissione contengono un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi interessati.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, informati gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese e in Russia

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e della Russia oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e della Russia ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica popolare cinese e dalla Russia e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese e dalla Russia in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese e dalla Russia.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).

b)   Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. La Commissione esaminerà se possa essere loro concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.2.2.2.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.2.1.2.   Procedura per i produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta in Turchia

I produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori della Turchia sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e richiedere un questionario. Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti della Turchia, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.

I produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è di norma determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese di riferimento. Il paese provvisoriamente prescelto è la Russia. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un’economia di mercato sono, tra gli altri, il Brasile, il Sud Africa, la Turchia, Taiwan e gli Stati Uniti d’America. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese di riferimento, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga effettivamente prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese. La Commissione valuterà solo i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale sia stata accolta.

I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diverse disposizioni.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dalla Russia e dalla Turchia sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore noto dell’Unione o al produttore rappresentativo noto dell’Unione e all’associazione nota di produttori dell’Unione, vale a dire a: Elektrowerk Weisweiler GmbH e Euroalliages.

Il produttore dell’Unione e l’associazione di produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email

:

TRADE-AD638-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-AD638-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

TRADE-AD638-DUMPING-TURKEY@ec.europa.eu

TRADE-AD638-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(4)  I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8484 — Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 200/10)

1.

In data 14 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Gasunie LNG Holding B.V, controllata di N.V. Nederlandse Gasunie («Gasunie», Paesi Bassi), Vopak LNG Holding B.V., controllata di Koninlijke Vopak N.V. («Vopak», Paesi Bassi) e Oiltanking GmbH («Oiltanking» Germania), controllata di Marquard & Bahls AG («M&B») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Gasunie: impresa europea di infrastrutture relative al gas, che detiene e gestisce l’operatore neerlandese del sistema di trasmissione e un terminal di GPL nei Paesi Bassi,

—   Vopak: fornitore indipendente di servizi di stoccaggio in cisterna, che gestisce due terminal di importazione di GPL nei Paesi Bassi e in Messico,

—   Oiltanking: fornitore indipendente di servizi di stoccaggio per prodotti petroliferi, gas chimici e prodotti secchi alla rinfusa; M&B non opera altrimenti nei mercati relativi al GPL,

—   Joint Venture: deterrà e gestirà un terminal GPL nel nord della Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8484 — Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/28


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8532 — Blackstone Group/Sponda)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 200/11)

1.

In data 15 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo indiretto di Sponda Plc («Sponda», Finlandia) mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Blackstone: gestore di attivi su scala internazionale. Ha la sede centrale negli Stati Uniti e uffici in Europa e in Asia,

—   Sponda: società pubblica finlandese di investimenti immobiliari specializzata nella locazione di locali commerciali e nello sviluppo e nel possesso di proprietà.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8532 — Blackstone Group/Sponda, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


23.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/29


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8452 — SUEZ/GE Water & Process Technologies)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 200/12)

1.

In data 14 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione SUEZ SA («Suez», Francia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di GE Power’s Water and Process Technologies business («GE Water», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Suez: prestazione di servizi di gestione delle risorse idriche, riciclaggio e recupero delle acque reflue e servizi di sviluppo urbano,

—   GE Water: fornitura, al settore industriale e ai comuni, di prodotti chimici e di apparecchiature per il trattamento delle acque.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8452 — SUEZ/GE Water & Process Technologies, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).