ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 198/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7881 — AB Inbev/Sabmiller) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 198/02 |
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Corte dei conti |
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2017/C 198/03 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2017/C 198/04 |
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2017/C 198/05 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2017/C 198/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 198/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8535 — Itochu/Toppan Printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 198/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8487 — Lone Star/Nani Holdings/Novo Banco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 198/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8251 — Bite/Tele2/Telia Lietuva/JV) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2017/C 198/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7881 — AB Inbev/Sabmiller)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 198/01)
Il 24 maggio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7881. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 giugno 2017
(2017/C 198/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1147 |
JPY |
yen giapponesi |
124,21 |
DKK |
corone danesi |
7,4403 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87810 |
SEK |
corone svedesi |
9,7808 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0857 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,5158 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,266 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,13 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2368 |
RON |
leu rumeni |
4,5900 |
TRY |
lire turche |
3,9311 |
AUD |
dollari australiani |
1,4738 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4803 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6954 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5402 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5487 |
KRW |
won sudcoreani |
1 273,11 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,5255 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6091 |
HRK |
kuna croata |
7,4165 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 833,90 |
MYR |
ringgit malese |
4,7793 |
PHP |
peso filippino |
56,053 |
RUB |
rublo russo |
66,2425 |
THB |
baht thailandese |
37,900 |
BRL |
real brasiliano |
3,7028 |
MXN |
peso messicano |
20,2564 |
INR |
rupia indiana |
71,9005 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/3 |
Relazione speciale n. 9/2017
«Il sostegno dell’UE alla lotta contro la tratta di esseri umani in Asia meridionale/sudorientale»
(2017/C 198/03)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 9/2017 «Il sostegno dell’UE alla lotta contro la tratta di esseri umani in Asia meridionale/sudorientale».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/4 |
Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni
(2017/C 198/04)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
Data di adozione della decisione |
: |
16 marzo 2017 |
||||
Numero dell’aiuto |
: |
80135 |
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Numero della decisione |
: |
045/17/COL |
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Stato EFTA |
: |
Norvegia |
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Regione |
: |
Norvegia |
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Titolo (e/o nome dei beneficiari potenziali) |
: |
Yara AS, Norcem AS, Klemetsrudanlegget AS e Statoil ASA |
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Base giuridica |
: |
Bilancio dello Stato norvegese |
||||
Tipo di misura |
: |
Misure di aiuto individuali |
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Obiettivo |
: |
Ambientale |
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Forma dell’aiuto |
: |
Sovvenzione |
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Dotazione di bilancio |
: |
360 000 000 NOK |
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Intensità |
: |
Fino al 100 % |
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Durata |
: |
2017 |
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Settori economici |
: |
Vari |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
|
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/5 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE
(2017/C 198/05)
L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:
Data di adozione della decisione |
: |
29 marzo 2017 |
Numero dell’aiuto |
: |
79248 |
Numero della decisione |
: |
064/17/COL |
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
Regione |
: |
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
|
Base giuridica |
: |
Decisione del parlamento norvegese del 14 dicembre 2015 e sezione 3-22 del regolamento n. 1451 dell’11 dicembre 2001 sulle accise |
Tipo di misura |
: |
|
Obiettivo |
: |
|
Forma dell’aiuto |
: |
Nessun aiuto |
Dotazione di bilancio |
: |
|
Intensità |
: |
|
Durata |
: |
|
Settori economici |
: |
|
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
|
Altre informazioni |
: |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 1o marzo 2017
nella causa E-10/16
Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda
(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione)
(2017/C 198/06)
Nella causa E-10/16, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto di cui al capo VIII, punti 6a e 6e, dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione), adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1, e agli obblighi previsti dall’articolo 7 dell’accordo, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’articolo 13 dell’atto – la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, (giudici), si è pronunciata il 1o marzo 2017 con sentenza il cui dispositivo è il seguente:
La Corte:
1. |
dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi previsti dall’atto di cui al capo VIII, punti 6a e 6e, dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e agli obblighi previsti dall’articolo 7 dell’accordo, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’articolo 13 dell’atto; |
2. |
condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8535 — Itochu/Toppan Printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 198/07)
1. |
In data 12 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Toppan Printing Co., Ltd. («Toppan Printing», Giappone), Itochu Corporation («Itochu», Giappone) e Thung Hua Sinn Enterprises Co, parte di Thung Hua Sinn group («THS», Tailandia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa TPN Food Packaging Co., Ltd («TPN», Tailandia) mediante acquisto di quote. TPN è attualmente controllata da THS. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Toppan Printing: sviluppo di tecnologie di stampa, — Itochu Corporation: commercio di vari prodotti, compresi tessili, macchinari, metalli, minerali, energia, sostanze chimiche, prodotti alimentari, informazione e comunicazione, tecnologia, immobili, assicurazioni servizi di logistica, costruzioni e finanza, — THS: produzione nel settore della stampa e degli imballaggi, — TPN: attualmente non in attività, dopo l’operazione proposta opererà nella produzione e vendita di imballaggi flessibili. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8535 — Itochu/Toppan Printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8487 — Lone Star/Nani Holdings/Novo Banco)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 198/08)
1. |
In data 12 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Lone Star Funds L.P. («Lone Star», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Novo Banco, SA («Novo Banco», Portogallo) attraverso Nani Holdings, SGPS, SA («Nani Holdings» Portogallo), mediante acquisto di quote. Novo Banco è attualmente controllato da Portuguese Resolution Fund. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8487 — Lone Star/Nani Holdings/Novo Banco, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8251 — Bite/Tele2/Telia Lietuva/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 198/09)
1. |
In data 15 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese UAB Bité Lietuva, controllata di Providence Equity, UAB Tele2, appartenente al gruppo Tele2 e Telia Lietuva AB, appartenente al gruppo Telia Group, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di una costituzione che si configura come impresa comune a pieno titolo, mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — UAB Bite Lietuva: fornitura all’ingrosso e al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile e vendita al dettaglio di telefoni cellulari, tablet e relativi accessori in Lituania, — UAB Tele2: fornitura all’ingrosso e al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile e vendita al dettaglio di telefoni cellulari, tablet e relativi accessori in Lituania, — Telia Lietuva AB: fornitura all’ingrosso e al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile e fissa in Lituania, e — JV: fornitura di servizi di pagamento su dispositivi mobili per consumatori e imprese in Lituania. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8251 — Bite/Tele2/Telia Lietuva/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
22.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198/10 |
Archiviazione della denuncia multipla CHAP (2014) 1984
(2017/C 198/10)
Una comunicazione di prearchiviazione della denuncia multipla CHAP (2014)1984, riguardo al progetto di ottenimento di dati sismici in 3D nelle acque del golfo di Valencia per la ricerca di eventuali riserve di idrocarburi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 94 del 25 marzo 2017, pag. 16. La comunicazione informava del fatto che, dopo aver valutato le informazioni disponibili, i servizi della Commissione avevano concluso che il caso in oggetto sarebbe stato archiviato. I denuncianti erano tuttavia invitati a presentare alla Commissione, entro quattro settimane dalla pubblicazione della comunicazione, qualsiasi nuova informazione in grado di dimostrare l’esistenza o la persistenza di un’infrazione del diritto dell’Unione europea. La comunicazione precisava inoltre che la Commissione avrebbe archiviato il caso alla scadenza del suddetto termine.
Non avendo ricevuto alcuna nuova informazione dai denuncianti entro il termine prestabilito e per i motivi esposti, la Commissione conferma che la denuncia multipla CHAP (2014) 1984 è archiviata alla data della pubblicazione della presente comunicazione.