ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2017/C 189/01 |
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2017/C 189/02 |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2017/C 189/03 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 189/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8301 — GE/ATI/JV) ( 1 ) |
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2017/C 189/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8190 — Weichai/Kion) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2017/C 189/06 |
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2017/C 189/07 |
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2017/C 189/08 |
Conclusioni del Consiglio su un approccio strategico dell’UE alle relazioni culturali internazionali |
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2017/C 189/09 |
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Commissione europea |
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2017/C 189/10 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2017/C 189/11 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2017/C 189/12 |
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2017/C 189/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2017/C 189/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8467 — BNP Paribas/Commerz Finanz) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 189/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8483 — Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2017/C 189/16 |
Notifica preventiva di concentrazione [M.8440 — DuPont/FMC (Health and Nutrition business)] ( 1 ) |
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2017/C 189/17 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8504 — EDF Energy Services/ESSCI) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2017/C 189/18 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/1 |
Risoluzione del Consiglio sul dialogo strutturato e sul futuro sviluppo del dialogo con i giovani nel contesto delle politiche relative alla cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018
(2017/C 189/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RAMMENTANDO CHE
1. |
la risoluzione del Consiglio su «Incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica dell’Europa» (1) indicava che la priorità tematica generale della cooperazione europea per il dialogo strutturato nel settore della gioventù per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 30 giugno 2017 sarebbe stato: «Consentire a tutti i giovani di partecipare a un’Europa eterogenea, connessa e inclusiva» e che tale tema sarebbe stato il filo conduttore che avrebbe garantito continuità e coerenza ai lavori del trio di presidenza - Paesi Bassi, Slovacchia e Malta - in linea con il piano di lavoro dell’UE per la gioventù per il 2016-2018; |
RICONOSCENDO CHE
2. |
il dialogo strutturato costituisce un processo partecipativo e i risultati del quinto ciclo di lavori sono basati sui risultati conseguiti dalle consultazioni nazionali svoltesi durante le presidenze neerlandese, slovacca e maltese, nonché nelle conferenze UE sulla gioventù ad Amsterdam nell’aprile 2016, a Kosice nell’ottobre 2016 e a Malta nel marzo 2017; |
3. |
la presidenza neerlandese si è concentrata sull’esplorazione delle sfide e dei problemi cui fanno fronte i giovani nell’Europa di oggi. Durante la conferenza sulla gioventù ad Amsterdam (aprile 2016) sono stati elaborati quesiti orientativi per la consultazione con i giovani e i gruppi di lavoro nazionali a livello degli Stati membri sono stati invitati a svolgere la consultazione e fornire riscontri; |
4. |
la conferenza sulla gioventù a Kosice (ottobre 2016) ha preso in considerazione e discusso i risultati delle consultazioni con i giovani e i loro rappresentanti e, unitamente ai rappresentanti degli Stati membri, ha elaborato raccomandazioni comuni sul dialogo strutturato sulla gioventù, che sono state discusse in sede di Consiglio «Istruzione, gioventù, cultura e sport» nel novembre 2016, insieme alla situazione dei giovani in Europa. I risultati della discussione sono stati comunicati al presidente del Consiglio europeo; |
5. |
durante la conferenza sulla gioventù a Malta (marzo 2017) le raccomandazioni comuni sono state ulteriormente discusse, è stato stabilito un ordine di priorità e sono state sviluppate azioni per la loro attuazione, |
PRENDE ATTO
6. |
delle raccomandazioni comuni e delle azioni proposte del dialogo strutturato sulla gioventù «Consentire a tutti i giovani di partecipare a un’Europa eterogenea, connessa e inclusiva» che si concentrano sulle seguenti tematiche: accesso a informazioni critiche e di qualità; creare resilienza e fiducia in sé; superare la paura e l’intolleranza; verso un sistema d’istruzione che realizzi il potenziale dei giovani; promuovere l’impegno dei giovani all’interno della società; ripristinare la fiducia dei giovani nel progetto europeo; programmi di mobilità per tutti; l’impatto dell’animazione socioeducativa e delle organizzazioni giovanili per tutti, figuranti nell’allegato. |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ:
7. |
a tener conto delle raccomandazioni comuni e delle azioni proposte del dialogo strutturato sulla gioventù nell’elaborazione e attuazione delle future politiche per la gioventù, laddove opportuno; |
8. |
a intraprendere un riesame del processo di dialogo strutturato e dei suoi obiettivi per la cooperazione europea in materia di gioventù post 2018 e a valutare modalità innovative ed efficaci per promuovere un dialogo e un contatto significativi e costruttivi con i giovani di diverse estrazioni, le organizzazioni giovanili, i ricercatori in materia di gioventù e i responsabili politici, nonché con le parti interessate degli altri settori pertinenti. |
INVITA LA COMMISSIONE
9. |
a proporre un rinnovato processo di dialogo strutturato come parte della cooperazione europea in materia di gioventù post 2018, basato su dati concreti, valutazione e consultazioni. |
CONVIENE INOLTRE QUANTO SEGUE:
10. |
considerando che il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) giungerà a conclusione nel 2018, la priorità generale del dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni giovanili per il prossimo ciclo di lavori (1o luglio 2017 - 31 dicembre 2018) si dovrebbe concentrare sul prossimo quadro di cooperazione europea in materia di gioventù. Il sesto ciclo di dialogo strutturato si intitolerà «Giovani in Europa: prossime tappe»; |
11. |
il prossimo trio di presidenza - Estonia, Bulgaria e Austria - incentrerà il sesto ciclo di lavori del dialogo strutturato sulla valutazione, il riesame e il rinnovamento del dialogo strutturato, per rafforzarlo e promuoverlo ulteriormente. |
(1) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 10.
ALLEGATO
Raccomandazioni comuni sul dialogo strutturato sulla gioventù
Consentire a tutti i giovani di partecipare a un’Europa eterogenea, connessa e inclusiva
Accesso a informazioni critiche e di qualità
1. |
Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri dovrebbero sviluppare o proseguire l’attuazione di politiche e pratiche fondate su dati certi e concreti che mirino a migliorare costantemente le competenze dei giovani di valutare e trattare in modo critico le informazioni sia nell’istruzione formale che in quella non formale. |
2. |
Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri, in cooperazione con le organizzazioni della società civile, dovrebbero sostenere mezzi di comunicazione guidati dai giovani che siano trasparenti, indipendenti ed eterogenei, dal momento che ciò contribuisce alla promozione dell’alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico e analitico tra i giovani. La commissione CULT del Parlamento europeo e la Commissione europea sono invitate a tener conto di tale aspetto nel riesame di «Erasmus +», «Europa per i cittadini», «Europa creativa» e tutti gli altri programmi pertinenti. |
Giovani sotto pressione: creare resilienza e fiducia in sé
1. |
Considerando che nei contesti educativi ci si aspetta sempre più che i risultati siano competitivi, le autorità nazionali competenti devono garantire che i giovani dispongano di tempo e spazio sufficienti per attività che li aiutino a creare resilienza, consapevolezza di sé e fiducia in sé. |
2. |
Le autorità nazionali competenti dovrebbero portare avanti un’educazione al benessere mentale e alla salute mentale, sia attraverso il sistema d’istruzione formale che nel contesto non formale. L’obiettivo è porre fine alla stigmatizzazione sensibilizzando i giovani e consentendo loro di imparare come salvaguardare la propria salute mentale e come comunicare con i loro pari in quest’ambito. |
Superare la paura e l’intolleranza - vivere la diversità
1. |
Le autorità europee e nazionali dovrebbero aumentare i finanziamenti e il sostegno istituzionale all’avvio di programmi locali e scambi a livello nazionale per consentire a tutti i giovani di avere un contatto diretto con persone di diversa estrazione e che vivono in realtà differenti, in modo da rafforzare le competenze interculturali, contrastare la discriminazione, promuovere l’empatia e la solidarietà e far vivere i benefici della diversità. |
2. |
Affinché tutti i giovani vivano in un’Europa eterogenea, l’UE e le autorità nazionali competenti devono sviluppare o sostenere programmi di formazione e sviluppo destinati agli insegnanti e alle comunità scolastiche con l’obiettivo di creare un contesto sicuro e inclusivo dove i giovani possano sviluppare competenze in modo da superare la paura e la discriminazione. |
Verso un sistema d’istruzione che realizzi il potenziale dei giovani
1. |
Chiediamo che tutti gli Stati membri si impegnino a garantire servizi di orientamento e consulenza che mettano i giovani nelle condizioni di svilupparsi e trovare la propria strada nella vita in tutte le fasi dell’istruzione. |
2. |
L’istruzione non è in grado di fornire ai giovani le competenze pratiche necessarie e pertinenti nella società moderna. Esortiamo tutti gli Stati membri a incoraggiare l’inclusione nell’istruzione di competenze pratiche per la vita di modo che i giovani possano essere partecipanti attivi nelle società eterogenee e sul posto di lavoro. |
Promuovere l’impegno dei giovani all’interno della società, in particolare per i gruppi vulnerabili
1. |
Gli istituti di istruzione e le parti interessate a livello locale, in cooperazione con i giovani, dovrebbero fornire un sostegno su misura, servizi accessibili, nonché creare spazi per un’interazione significativa, affinché tutti i giovani possano scoprire e accettare la propria identità e valore individuali, il che costituisce la base della creazione di fiducia reciproca tra i giovani di estrazioni diverse. |
2. |
Rendendo accessibili le attività di volontariato, la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni giovane, indipendentemente dalla propria situazione personale e sociale, possa parteciparvi liberamente. Si dovrebbe garantire l’impegno, ad esempio in seno alle organizzazioni giovanili, a creare un senso di appartenenza e a rafforzare il ruolo dei giovani in qualità di cittadini. |
Ripristinare la fiducia dei giovani nel progetto europeo
1. |
La Commissione europea e il Forum europeo della gioventù dovrebbero collaborare per analizzare e comprendere come i giovani accedono alla comunicazione dell’UE e su di essa, e per sviluppare una strategia di comunicazione tesa a informare i giovani europei sull’UE e sulle possibilità di avere un impatto positivo sul progetto europeo. |
2. |
Per colmare la distanza esistente tra i giovani e l’UE e le sue politiche, occorre organizzare festival dell’UE per i giovani a livello nazionale e/o regionale in tutti gli Stati membri, in connessione a iniziative europee. Questi festival dovrebbero attirare giovani di diversa estrazione combinando attività sociali, politiche e culturali. Tali eventi promuoveranno l’apprendimento e il dibattito sull’UE e le sue opportunità, oltre a forgiarne le politiche in un contesto di condivisione e divertimento. |
Programma di mobilità: occupazione e istruzione per tutti
1. |
Gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero proseguire gli sforzi tesi a superare gli ostacoli esistenti all’accesso alla mobilità da parte dei giovani. Occorre semplificare l’accesso ai programmi di mobilità e adattarlo meglio alle variegate esigenze dei giovani. È opportuno fornire informazioni e orientamenti al fine di sensibilizzare circa le opportunità di mobilità. |
2. |
Gli Stati membri dell’UE dovrebbero creare un quadro giuridico per il riconoscimento e la convalida delle competenze acquisite mediante programmi di mobilità a livello nazionale ed europeo. Ciò consentirà non solo di accordare parità di accesso a varie opportunità di apprendimento, ma convaliderà anche le competenze acquisite e contribuirà all’inclusione sociale dei giovani. |
L’impatto dell’animazione socioeducativa e delle organizzazioni giovanili per tutti
1. |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero promuovere e sostenere una serie di spazi virtuali e fisici destinati all’animazione socioeducativa qualificata al fine di rispondere alle esigenze e agli interessi di tutti i giovani. |
2. |
La Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero stanziare finanziamenti operativi sufficienti in modo che le organizzazioni giovanili e di animazione socioeducativa siano in grado di intraprendere attività di animazione socioeducativa sostenibili, accessibili, pertinenti e significative per tutti i giovani. |
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/5 |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport
(1o luglio 2017 - 31 dicembre 2020)
(2017/C 189/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
I. INTRODUZIONE
1. |
RICORDANO le competenze assegnate all’Unione europea, segnatamente ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui lo sport è un settore in cui l’azione a livello di UE dovrebbe sostenere, coordinare e completare l’azione degli Stati membri. |
2. |
RICORDANO la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport per i periodi 2011-2014 (1) e 2014-2017 (2). |
3. |
ACCOLGONO CON FAVORE la relazione della Commissione sull’attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (2014 – 2017) (3). |
4. |
RITENGONO che lo sport possa contribuire alle priorità generali dell’agenda della politica economica e sociale e in materia di sicurezza dell’UE, e in particolare alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. |
5. |
RICONOSCONO che lo sport svolge un ruolo positivo nella cooperazione intersettoriale a livello dell’UE e contribuisce in tal modo a garantire lo sviluppo sostenibile e a far fronte in modo adeguato alle sfide generali in termini socioeconomici e di sicurezza che si pongono all’UE, ivi compresa la migrazione, l’esclusione sociale, la radicalizzazione, che può sfociare nell’estremismo violento, la disoccupazione nonché gli stili di vita malsani e l’obesità. |
6. |
RICONOSCONO la necessità di un’adeguata cooperazione con i soggetti interessati del mondo dello sport, tra l’altro, mediante il dialogo strutturato (4). |
7. |
PRENDONO ATTO dei risultati del sondaggio Eurobarometro sullo sport e l’attività fisica pubblicato nel 2014, che riconosce le grandi differenze esistenti fra gli Stati membri, anche in termini di risultati relativi al lavoro volontario e al comportamento sedentario, nonché delle statistiche elaborate da Eurostat riguardanti i dati economici e sociali fondamentali in materia di sport. |
8. |
RICONOSCONO la necessità di cooperare con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE, per promuovere i valori europei attraverso la diplomazia sportiva, nonché con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dello sport, compreso il Consiglio d’Europa, l’AMA e l’Organizzazione mondiale della sanità. |
9. |
CONVENGONO DI CONSEGUENZA
|
II. SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA DIMENSIONE EUROPEA DELLO SPORT MEDIANTE L’ELABORAZIONE DI UN PIANO DI LAVORO DELL’UE
10. |
RITENGONO che tale piano di lavoro dell’UE per lo sport debba essere improntato ai seguenti obiettivi guida:
|
11. |
SOTTOLINEANO che tale piano di lavoro dell’UE dovrebbe essere un quadro e uno strumento flessibile in grado di rispondere in modo tempestivo agli sviluppi nel settore dello sport e di tenere conto delle priorità delle future presidenze. |
12. |
CONVENGONO che le seguenti tematiche e questioni chiave dovrebbero avere la priorità per gli Stati membri e la Commissione nel periodo interessato dal piano di lavoro in questione e che potrebbero essere integrate da ciascuna presidenza alla luce di eventuali nuovi sviluppi:
I dettagli relativi all’attuazione delle suddette questioni chiave figurano nell’allegato I. |
13. |
CONVENGONO quanto segue:
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III. METODI E STRUTTURE DI LAVORO
14. |
RICONOSCONO l’esigenza di proseguire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione per l’attuazione del piano di lavoro. Riconoscono altresì che il movimento sportivo e le pertinenti organizzazioni competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, quali il Consiglio d’Europa, l’AMA e l’OMS, dovrebbero essere strettamente associati a tale cooperazione. |
15. |
RITENGONO che sia opportuno creare strutture e metodi di lavoro appropriati per dar seguito ai risultati conseguiti dai primi due piani di lavoro dell’UE e per stabilire nuovi risultati da raggiungere in linea con le tematiche prioritarie e le questioni chiave di cui al punto 12. La Commissione dovrebbe organizzare, se del caso, gruppi di esperti e riunioni tematiche nei settori strategici che sono stati, tra l’altro, ampiamente trattati dal presente piano di lavoro per lo sport e da quelli precedenti. Possono essere organizzate riunioni su iniziativa di uno o più Stati membri su temi di interesse comune (gruppi di Stati membri interessati). Tali riunioni riguarderanno, tra l’altro, le attività di apprendimento tra pari fra gli Stati membri partecipanti. Altre strutture e altri metodi di lavoro possono includere conferenze e seminari della presidenza, riunioni informali dei ministri dello sport e dei direttori per lo sport, studi, conferenze e seminari della Commissione. I principi fondamentali relativi ai vari metodi di lavoro sono esposti nell’allegato II. Nel secondo semestre del 2020 il Consiglio valuterà l’attuazione del presente piano di lavoro dell’UE in base ad una relazione elaborata dalla Commissione durante il primo semestre del 2020. |
IV. LAVORI FUTURI
16. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI A:
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17. |
INVITANO LE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO A:
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18. |
INVITANO LA COMMISSIONE A:
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(1) GU C 162 dell’1.6.2011, pag. 1.
(2) GU C 183, del 14.6.2014, pag. 12.
(3) Doc. 5516/17 + ADD 1.
(4) Risoluzione del Consiglio del 18 novembre 2010, nella quale il Consiglio ha convenuto di convocare periodicamente, di norma a margine di una sessione del Consiglio, una riunione informale dei principali rappresentanti delle autorità pubbliche UE e del movimento sportivo al fine di procedere a uno scambio di opinioni sulle questioni relative allo sport nell’UE (GU C 322, del 27.11.2010, pag. 1).
(5) Dieci priorità strategiche della Commissione Juncker http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_en
(6) Inclusa la risoluzione del Consiglio del 18 novembre 2010 relativa al dialogo strutturato.
ALLEGATO I
Questioni chiave (punto 12), risultati attesi e strutture di lavoro corrispondenti
Questione chiave |
Metodo di lavoro/Compiti |
Risultati e scadenza fissata |
Leader |
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Priorità 1: Integrità dello sport |
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Lotta al doping |
Consiglio e suoi organi preparatori Contributo di esperti sulle questioni relative all’antidoping da prepararsi nelle riunioni di esperti e da discutersi in sede di gruppo «Sport», in particolare riguardo alla compatibilità con il diritto dell’UE, per quanto concerne un’eventuale futura revisione del codice antidoping dell’AMA. |
2017 - 2019
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Commissione e presidenza |
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Preparazione della posizione dell’UE e dei suoi Stati membri per le riunioni del Comitato europeo ad hoc per l’Agenzia mondiale antidoping e dell’AMA, se necessario supportate da riunioni di esperti. |
2017 - 2020
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Commissione e presidenza |
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Seminario Modi per impedire il ricorso al doping da parte dei giovani nelle attività sportive professionali e di base. |
Secondo semestre 2017
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Presidenza |
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Sana gestione |
Gruppo di esperti Integrità Applicazione di norme di sana gestione e anticorruzione riconosciute a livello internazionale e di iniziative, in particolare esterne allo sport, da applicare nel settore dello sport. Partite truccate |
2018 - 2020
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Commissione |
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Consiglio e suoi organi preparatori Raccomandazioni su eventuali future iniziative contro la corruzione nello sport a livello dell’UE. |
Secondo semestre 2019
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Presidenza |
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Tutela dei minori |
Studio Prevalenza di abuso su minori nello sport |
Primo semestre 2019
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Commissione |
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Seminario Seguito delle raccomandazioni sulla protezione dei giovani atleti e sulla tutela dei diritti dei minori nello sport (1) |
Secondo semestre 2019
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Presidenza |
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Consiglio e suoi organi preparatori Tutelare l’integrità fisica e morale dei minori negli sport di base e di élite. |
Secondo semestre 2019
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Presidenza |
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Specificità dello sport |
Gruppo di Stati membri interessati Diritto dell’UE in materia di sport e di organizzazioni sportive |
Primo semestre 2019
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SE, FR, ES, NL |
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Seminario Specificità dello sport all’interno dell’UE |
Secondo semestre 2019
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Commissione |
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Priorità 2: Dimensione economica dello sport |
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Innovazione nello sport |
Riunione tematica I vantaggi economici dello sport attraverso i conti satellite per lo sport. L’uso pratico per i responsabili sportivi dei conti satellite per lo sport. |
Primo semestre 2018
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Commissione |
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Consiglio e suoi organi preparatori Sensibilizzare sulla dimensione economica dello sport, in particolare per quanto riguarda la strategia Europa 2020, concentrandosi sui vantaggi economici dello sport e dell’innovazione. |
Secondo semestre 2018
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Presidenza |
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Conferenza Sensibilizzare sulla dimensione economica dello sport, in particolare per quanto riguarda la strategia Europa 2020, concentrandosi sui vantaggi economici dello sport e dell’innovazione. |
Secondo semestre 2018
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Presidenza |
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Sport e mercato unico digitale |
Seminario I vantaggi e le sfide del mercato unico digitale per un migliore finanziamento e una migliore commercializzazione dello sport |
Primo semestre 2019
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Presidenza |
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Priorità 3: Sport e società |
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Sport e media |
Conferenza Ruolo e influenza dei media nel settore dello sport |
Primo semestre 2020
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Presidenza |
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Consiglio e suoi organi preparatori Ruolo e influenza dei media nel settore dello sport |
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Presidenza |
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Ruolo degli allenatori |
Consiglio e suoi organi preparatori Ruolo degli allenatori nella società |
Secondo semestre 2017
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Presidenza |
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Conferenza Ruolo, status e responsabilità degli allenatori nella società. |
Secondo semestre 2017
|
Presidenza |
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Istruzione nello sport e attraverso lo sport |
Conferenza Attività fisica, sport e duplice carriera dell’atleta, con un’attenzione particolare all’università e all’istruzione. |
Secondo semestre 2017
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Presidenza |
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Gruppo di esperti Sviluppo di competenze e risorse umane nel settore dello sport. |
2018 - 2020
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Commissione |
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Seminario Qualifiche e competenze sportive per gli allenatori |
Primo semestre 2020
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Presidenza |
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Inclusione sociale |
Consiglio e suoi organi preparatori Promuovere i valori europei attraverso lo sport |
Primo semestre 2018
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Presidenza |
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Conferenza Sport di base come strumento d’integrazione e legame tra tradizione e innovazione |
Primo semestre 2018
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Presidenza |
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Studio Accesso allo sport per le persone con disabilità |
Secondo semestre 2018
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Commissione |
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Consiglio e suoi organi preparatori Accesso allo sport per le persone con disabilità |
Primo semestre 2019
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Presidenza |
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Conferenza I vantaggi derivanti dalla pratica sportiva in un ambiente organizzato per le persone con minori opportunità |
Primo semestre 2019
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Presidenza |
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Riunione tematica Promozione dell’attività fisica salutare |
Secondo semestre 2017
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Commissione |
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Sport e salute |
Seminario Sport e attività fisica sul luogo di lavoro |
Secondo semestre 2018
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Presidenza |
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Sport e ambiente |
Gruppo di Stati membri interessati Sviluppo urbano, sport naturalistici, sostenibilità ambientale nel contesto di grandi eventi sportivi, impianti sportivi rispettosi dell’ambiente ed efficienti sotto il profilo energetico |
2019 - 2020
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FR, DE, PT |
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Diplomazia sportiva |
Studio Sport a sostegno delle relazioni esterne dell’UE |
Secondo semestre 2017
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Commissione |
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Seminario Follow-up del gruppo ad alto livello della Commissione, conclusioni del Consiglio del novembre 2016 e seminario sulla diplomazia sportiva |
Secondo semestre 2017
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Commissione |
(1) Gruppo di esperti sulla sana gestione, «Sfide: la violenza da cui i minori devono essere protetti nello sport», le raccomandazioni sulla protezione dei giovani atleti e sulla tutela dei diritti dei minori nello sport, luglio 2016, pag. 12.
ALLEGATO II
Principi riguardanti i metodi e le strutture di lavoro nonché la comunicazione
— |
La partecipazione degli Stati membri ai lavori dei gruppi di esperti, delle riunioni tematiche e dei gruppi di Stati membri interessati è volontaria e aperta a tutti gli Stati membri. |
— |
La Commissione garantirà la partecipazione più appropriata ed efficace di esperti provenienti da diversi settori, tra cui la pubblica amministrazione e i soggetti interessati del mondo dello sport. |
— |
Le norme dettagliate sulle procedure per la composizione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione sono contenute nella decisione della Commissione del 30 maggio 2016 (1). |
— |
I gruppi di Stati membri interessati possono definire le proprie strutture e metodi di lavoro in funzione delle loro particolari esigenze e dei risultati desiderati. La Commissione è associata ai lavori di questi gruppi, se del caso. |
— |
La Commissione riferirà al gruppo «Sport» in merito allo stato dei lavori nei rispettivi gruppi di esperti e riunioni tematiche e ne presenterà i risultati. I gruppi di Stati membri interessati nomineranno un rappresentante per fare altrettanto. |
— |
Se del caso, il gruppo «Sport» del Consiglio fornirà ulteriori orientamenti al fine di garantire i risultati auspicati e il rispetto del calendario. |
— |
Gli ordini del giorno e le relazioni riguardanti le riunioni di tutti i gruppi saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dal loro grado di partecipazione in un determinato settore. I risultati dei gruppi saranno pubblicati e diffusi a livello nazionale e dell’UE. |
— |
I risultati dei vari metodi di lavoro serviranno da base per la relazione della Commissione sull’attuazione del piano di lavoro. |
(1) Decisione C(2016) 3301 della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/15 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2017
sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(2017/C 189/03)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Le qualifiche hanno numerose finalità. Segnalano ai datori di lavoro quelle che sono, in linea di principio, le conoscenze e le capacità dei titolari delle qualifiche («risultati dell’apprendimento»). Possono essere un requisito preliminare all’accesso a determinate professioni regolamentate e consentono alle autorità e agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell’apprendimento conseguito da una persona. Le qualifiche sono inoltre importanti a titolo individuale in quanto sono l’espressione di una realizzazione personale. Svolgono pertanto un ruolo significativo nel migliorare l’occupabilità, agevolare la mobilità e facilitare l’accesso a livelli di istruzione ulteriori. |
(2) |
Le qualifiche sono il risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte di un’autorità competente e di norma sono rilasciate sotto forma di documenti quali certificati o diplomi. Esse indicano che i risultati dell’apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti. Detti risultati possono essere conseguiti mediante una serie di percorsi in contesti formali, non formali o informali, in un contesto nazionale o internazionale. Le informazioni sui risultati dell’apprendimento dovrebbero essere facilmente accessibili e trasparenti. |
(3) |
La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (1) ha istituito un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell’apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) è finalizzato a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini. |
(4) |
Gli obiettivi più generali della presente raccomandazione consistono nel contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell’aumentare l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. La raccomandazione mira inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale e a sostenere la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti in contesti diversi. |
(5) |
Gli Stati membri hanno elaborato o stanno elaborando quadri nazionali delle qualifiche basati sui risultati dell’apprendimento e li rapportano all’EQF mediante un processo «di referenziazione». I livelli dell’EQF e i descrittori dei risultati dell’apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti. Essi contribuiscono inoltre a spostare l’orientamento generale dell’istruzione e della formazione verso i risultati dell’apprendimento. La referenziazione all’EQF dovrebbe avvenire mediante i quadri nazionali delle qualifiche o, laddove non esistano, i sistemi nazionali delle qualifiche (in appresso «quadri o sistemi nazionali delle qualifiche»). |
(6) |
Le qualifiche sono più trasparenti e comparabili quando sono presentate in documenti che includono un riferimento al livello applicabile dell’EQF e una descrizione dei risultati dell’apprendimento conseguiti. |
(7) |
È opportuno coinvolgere un ampio spettro di portatori di interessi nell’attuazione dell’EQF a livello nazionale e di Unione per garantire un sostegno diffuso. I principali portatori di interessi includono tutti i discenti, gli erogatori di istruzione e formazione, le autorità preposte al rilascio di qualifiche, gli organismi di garanzia della qualità, i datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli organismi per il riconoscimento dei titoli accademici e professionali, i servizi per l’occupazione e quelli responsabili dell’integrazione dei migranti. |
(8) |
Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell’EQF la Commissione ha concluso che l’EQF è ampiamente accettato come punto di riferimento per la costituzione di quadri nazionali delle qualifiche, per l’attuazione dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento e per il miglioramento della trasparenza e del riconoscimento di abilità e competenze. Tale relazione sottolinea che l’Unione dovrebbe permettere a discenti e lavoratori di rendere più visibili le proprie abilità e competenze, indipendentemente da dove siano state acquisite. |
(9) |
Nella relazione la Commissione è giunta anche alla conclusione che il gruppo consultivo EQF ha formulato orientamenti efficaci per i processi nazionali di referenziazione e ha rafforzato la fiducia e la comprensione tra i paesi partecipanti. Ha concluso inoltre che l’efficacia dei punti nazionali di coordinamento dell’EQF dipende in larga misura da quanto strettamente essi siano collegati alla governance nazionale del processo di referenziazione. |
(10) |
Considerata la valutazione positiva di cui è oggetto, è essenziale che il gruppo consultivo EQF sia mantenuto ai fini dell’attuazione uniforme, coerente, trasparente e coordinata della presente raccomandazione. |
(11) |
La trasparenza e il riconoscimento di competenze e qualifiche sono una delle nuove priorità nell’ambito della relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020). Tale relazione insiste sulla necessità di un ulteriore approfondimento dell’EQF al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche. Per quanto riguarda i migranti arrivati di recente, sottolinea altresì che gli strumenti di trasparenza esistenti potrebbero contribuire a una migliore comprensione all’interno dell’Unione delle qualifiche conseguite all’estero e viceversa. |
(12) |
L’EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ad esso rapportati possono sostenere le pratiche di riconoscimento esistenti grazie al rafforzamento della fiducia, della comprensione e della comparabilità delle qualifiche che essi apportano. Il processo di riconoscimento a fini professionali e di apprendimento ne può risultare agevolato. I quadri generali delle qualifiche quali l’EQF potrebbero fungere da strumenti di informazione per le pratiche di riconoscimento come menzionato nella raccomandazione relativa all’uso dei quadri delle qualifiche nel riconoscimento di qualifiche straniere, adottata nel quadro della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea. |
(13) |
I quadri e i sistemi nazionali delle qualifiche cambiano con il passare del tempo; la referenziazione all’EQF dovrebbe pertanto essere regolarmente riveduta e aggiornata, se del caso. |
(14) |
La fiducia nella qualità e nel livello delle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportate all’EQF (in appresso «qualifiche corrispondenti a un livello EQF») è essenziale al fine di sostenere la mobilità dei discenti e dei lavoratori all’interno e al di là dei confini settoriali e geografici. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente contiene principi comuni di garanzia della qualità nell’istruzione superiore e nell’istruzione e formazione professionale. Essi rispettano la responsabilità degli Stati membri per le disposizioni in materia di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali, conformemente al principio di sussidiarietà. Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale gettano le basi di tali principi comuni. |
(15) |
Si potrebbe esaminare la possibilità di istituire un registro degli organismi di controllo dei sistemi di garanzia della qualità per le qualifiche, al di fuori del settore dell’istruzione superiore. |
(16) |
I sistemi di crediti possono aiutare le persone a progredire nell’apprendimento favorendo percorsi di apprendimento flessibili e trasferimenti tra livelli e tipi diversi di istruzione e formazione e al di là delle frontiere nazionali, consentendo ai discenti di accumulare e trasferire risultati dell’apprendimento diversi acquisiti in contesti di apprendimento diversi, compresi quelli online, non formali e informali. L’approccio basato sui risultati dell’apprendimento può anche agevolare la progettazione, l’offerta e la valutazione di qualifiche complete o componenti di qualifiche. |
(17) |
I sistemi di crediti a livello sia nazionale che europeo funzionano in contesti istituzionali quali l’istruzione superiore o l’istruzione e la formazione professionale. A livello europeo, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è stato istituito per l’istruzione superiore nello spazio europeo dell’istruzione superiore. Per l’istruzione e la formazione professionale è in corso di sviluppo il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale conformemente alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2). Si potrebbero promuovere, se del caso, collegamenti tra i quadri nazionali delle qualifiche e i sistemi di crediti. |
(18) |
Benché l’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale e di asilo preveda la parità di trattamento con i cittadini nazionali in termini di riconoscimento delle qualifiche e anche di misure di agevolazione per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), persistono elevati tassi di sovraqualificazione e di sottoccupazione tra i cittadini di paesi terzi con un’istruzione di livello terziario. La cooperazione tra l’Unione e i paesi terzi in materia di trasparenza delle qualifiche può promuovere l’integrazione dei migranti nei mercati del lavoro dell’Unione. Visti i crescenti flussi migratori da e verso l’Unione, è necessario assicurare una migliore comprensione e un equo riconoscimento delle qualifiche ottenute al di fuori dell’Unione. |
(19) |
Le caratteristiche principali dell’EQF, in particolare l’approccio basato sui risultati dell’apprendimento, la definizione dei descrittori dei livelli e la fissazione di criteri di referenziazione, elaborate dal gruppo consultivo EQF, sono state una fonte di ispirazione per lo sviluppo di quadri nazionali e regionali delle qualifiche in tutto il mondo. Un numero crescente di paesi terzi e di regioni sta cercando di stabilire collegamenti più ravvicinati tra i rispettivi quadri delle qualifiche e l’EQF. |
(20) |
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dispone che un quadro comune di formazione per le professioni regolamentate, inteso come un insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze, può essere stabilito mediante un atto delegato della Commissione. Il quadro comune di formazione deve essere basato sui livelli dell’EQF. Il riferimento ai livelli dell’EQF sulle qualifiche non deve influire sull’accesso al mercato del lavoro se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE. |
(21) |
Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore fornisce descrittori per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo dell’istruzione superiore. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione degli esiti e delle capacità legati ai titoli rilasciati alla fine di tale ciclo. L’EQF è compatibile con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore e con i suoi descrittori dei cicli. Il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore corrispondono rispettivamente ai livelli 5-8 dell’EQF. |
(22) |
La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) aiuta i cittadini a presentare meglio le proprie abilità, competenze e qualifiche. |
(23) |
La Commissione sta sviluppando una classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO). Utilizzata su base volontaria, potrebbe sostenere un collegamento più efficace tra istruzione e occupazione. I dati sviluppati dagli Stati membri nel contesto dell’EQF potrebbero servire come contributo a tale classificazione. |
(24) |
Le informazioni sul processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all’EQF e quelle sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbero essere facilmente accessibili al pubblico. L’uso di strutture e formati di dati comuni contribuirebbe a raggiungere questo obiettivo. Agevolerebbe anche la comprensione e l’utilizzo delle informazioni sulle qualifiche che vengono pubblicate. |
(25) |
È opportuno instaurare coerenza, complementarità e sinergie a livello nazionale e dell’Unione tra l’attuazione dell’EQF, i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e gli strumenti in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche, compresi gli strumenti per la garanzia della qualità, il cumulo e il trasferimento dei crediti e quelli istituiti nel contesto dello spazio europeo dell’istruzione superiore in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche. |
(26) |
Lo sviluppo dell’EQF dovrebbe avvenire in piena coerenza con la cooperazione europea esistente nel settore dell’istruzione e della formazione nell’ambito del quadro strategico ET 2020 e i futuri quadri strategici ET europei. |
(27) |
La presente raccomandazione non sostituisce né definisce quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. L’EQF non descrive qualifiche specifiche o competenze del soggetto; qualifiche particolari dovrebbero essere rapportate al livello corrispondente dell’EQF tramite i pertinenti sistemi nazionali delle qualifiche. |
(28) |
La presente raccomandazione consolida l’EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell’apprendimento, che funge da dispositivo di traduzione tra i diversi quadri o sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. |
(29) |
Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità in quanto sostiene e completa le attività degli Stati membri facilitando un’ulteriore cooperazione tra loro al fine di aumentare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini. Essa dovrebbe essere attuata in conformità con il diritto e le prassi nazionali, |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, DI:
1. |
usare l’EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle qualifiche nell’Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell’EQF di cui all’allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato III; |
2. |
rivedere e aggiornare, se del caso, la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ai livelli dell’EQF di cui all’allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato III, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale; |
3. |
garantire che le qualifiche corrispondenti a un livello EQF siano conformi ai principi comuni di garanzia della qualità di cui all’allegato IV, fatti salvi i principi nazionali di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali; |
4. |
promuovere, se del caso, collegamenti tra i sistemi di crediti e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo conto dei principi comuni per i sistemi di crediti di cui all’allegato V, fatte salve le decisioni nazionali relative: i) all’utilizzo dei sistemi di crediti; e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Tali principi comuni non comporteranno il riconoscimento automatico delle qualifiche; |
5. |
adottare, se del caso, misure affinché tutti i nuovi documenti relativi alle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche contengano un chiaro riferimento al livello adeguato dell’EQF; |
6. |
rendere i risultati del processo di referenziazione pubblicamente disponibili a livello nazionale e di Unione e, ove possibile, garantire che le informazioni sulle qualifiche e sui relativi risultati dell’apprendimento siano accessibili e pubblicate, utilizzando i campi dati conformemente all’allegato VI; |
7. |
incoraggiare l’uso dell’EQF da parte delle parti sociali, dei servizi pubblici per l’impiego, degli erogatori di istruzione, degli organismi di garanzia della qualità e delle autorità pubbliche al fine di sostenere il confronto delle qualifiche e la trasparenza dei risultati dell’apprendimento; |
8. |
garantire la continuazione e il coordinamento dei compiti svolti dai punti nazionali di coordinamento dell’EQF. I compiti principali di detti punti nazionali di coordinamento consistono nel sostenere le autorità nazionali nella referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all’EQF e nell’avvicinamento dell’EQF alle persone e alle organizzazioni; |
RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE, IN COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI E I PORTATORI DI INTERESSI ALL’INTERNO DEL GRUPPO CONSULTIVO EQF, DI:
9. |
sostenere la coerenza nell’ulteriore attuazione dell’EQF negli Stati membri comparando e discutendo le metodologie utilizzate per la definizione dei livelli per le qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale; |
10. |
sostenere, tenendo in debita considerazione i contesti nazionali, la definizione di metodologie per la descrizione, l’uso e l’applicazione dei risultati dell’apprendimento al fine di aumentare la trasparenza, come pure la comprensione e la comparabilità delle qualifiche; |
11. |
sostenere l’elaborazione di procedure volontarie in merito alla definizione dei livelli per le qualifiche internazionali mediante i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e lo scambio di informazioni e la consultazione tra Stati membri relativamente a tali procedure, al fine di garantire la coerenza; |
12. |
elaborare orientamenti per le comunicazioni relative all’EQF e in particolare una soluzione per l’indicazione dei livelli dell’EQF nei certificati, diplomi e supplementi di nuova emissione e/o nei registri delle qualifiche, conformemente ai sistemi e alle regolamentazioni nazionali sui certificati e i diplomi; |
13. |
esaminare possibilità di sviluppo e applicazione di criteri e procedure che consentano, in conformità degli accordi internazionali, il confronto tra i quadri nazionali e regionali delle qualifiche dei paesi terzi e l’EQF; |
14. |
istituire attività di apprendimento fra pari e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e facilitare, se del caso, consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri; |
RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:
15. |
garantire che l’attuazione della presente raccomandazione riceva il sostegno di azioni finanziate dai pertinenti programmi dell’Unione; |
16. |
garantire una governance efficace dell’attuazione dell’EQF mantenendo e sostenendo pienamente il gruppo consultivo EQF istituito nel 2009, composto da rappresentanti degli Stati membri e da altri paesi partecipanti, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi, se del caso. Il gruppo consultivo EQF dovrebbe garantire la coerenza generale e promuovere la trasparenza e la fiducia nel processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all’EQF; |
17. |
riferire sui progressi compiuti in seguito all’adozione della presente raccomandazione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e occupazione; |
18. |
esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione dei portatori di interessi, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione e riferire al Consiglio entro il 2022 in merito all’esperienza acquisita e alle implicazioni future, includendo se necessario un eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione. |
La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
E. BARTOLO
(1) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(2) GU C 155 dell’8.7.2009, pag. 11.
(3) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(4) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(5) Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).
ALLEGATO I
Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un’autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell’apprendimento rispetto a standard predefiniti; |
b) |
«sistema nazionale delle qualifiche»: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell’apprendimento e altri meccanismi che mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende l’elaborazione e l’attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale delle qualifiche può essere composto da vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale delle qualifiche; |
c) |
«quadro nazionale delle qualifiche»: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici; esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile; |
d) |
«qualifica internazionale»: qualifica, rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione, organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un paese e include i risultati dell’apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale; |
e) |
«risultati dell’apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia; |
f) |
«conoscenze»: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; |
g) |
«abilità»: capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili); |
h) |
«responsabilità e autonomia»: capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile; |
i) |
«competenza»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale; |
j) |
«convalida dell’apprendimento non formale e informale»: processo in base al quale un’autorità competente conferma l’acquisizione, in un contesto di apprendimento non formale e informale, di risultati dell’apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato; si articola nelle seguenti quattro fasi distinte: individuazione, mediante un colloquio, delle esperienze specifiche dell’interessato; documentazione per rendere visibili le esperienze dell’interessato; valutazione formale di tali esperienze e certificazione dei risultati della valutazione, che può portare a una qualifica parziale o completa; |
k) |
«riconoscimento formale dei risultati dell’apprendimento»: processo in base al quale un’autorità competente dà valore ufficiale ai risultati dell’apprendimento acquisiti a fini di studi ulteriori o di occupazione, mediante i) il rilascio di qualifiche (certificati, diplomi o titoli), ii) la convalida dell’apprendimento non formale e informale, iii) il riconoscimento di equivalenze, il rilascio di crediti o la concessione di deroghe; |
l) |
«crediti»: unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati dell’apprendimento, è stata valutata e convalidata da un’autorità competente, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi da autorità competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati dell’apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni, e possono essere espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di lavoro ritenuto solitamente necessario affinché una persona consegua i risultati dell’apprendimento corrispondenti; |
m) |
«sistemi di crediti»: strumenti di trasparenza volti ad agevolare il riconoscimento dei crediti. Tali sistemi possono comprendere tra l’altro equivalenze, esenzioni, possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli, autonomia degli erogatori che possono personalizzare i percorsi nonché convalida dell’apprendimento non formale e informale; |
n) |
«trasferimento di crediti»: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto. |
ALLEGATO II
Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)
Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell’apprendimento relativi alle qualifiche di tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche. |
|||
|
Conoscenze |
Abilità |
Responsabilità e autonomia |
|
Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. |
Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili). |
Nel contesto dell’EQF, la responsabilità e l’autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile. |
Livello 1 I risultati dell’apprendimento relativi al livello 1 sono: |
Conoscenze generali di base |
Abilità di base necessarie a svolgere compiti semplici |
Lavoro o studio, sotto supervisione diretta, in un contesto strutturato |
Livello 2 I risultati dell’apprendimento relativi al livello 2 sono: |
Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio |
Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all’uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici |
Lavoro o studio, sotto supervisione, con un certo grado di autonomia |
Livello 3 I risultati dell’apprendimento relativi al livello 3 sono: |
Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio |
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni |
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi |
Livello 4 I risultati dell’apprendimento relativi al livello 4 sono: |
Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio |
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un ambito di lavoro o di studio |
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio |
Livello 5 (*1) I risultati dell’apprendimento relativi al livello 5 sono: |
Conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze |
Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti |
Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri |
Livello 6 (*2) I risultati dell’apprendimento relativi al livello 6 sono: |
Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi |
Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio |
Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi |
Livello 7 (*3) I risultati dell’apprendimento relativi al livello 7 sono: |
Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all’avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originale e/o della ricerca Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza in un ambito e all’intersezione tra ambiti diversi |
Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell’innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi |
Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi |
Livello 8 (*4) I risultati dell’apprendimento relativi al livello 8 sono: |
Le conoscenze più all’avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all’intersezione tra ambiti diversi |
Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell’innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti |
Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca |
Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri responsabili dell’istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo. |
(*1) Il descrittore per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall’Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 5 dell’EQF.
(*2) Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 6 dell’EQF.
(*3) Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 7 dell’EQF.
(*4) Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell’apprendimento di livello 8 dell’EQF.
ALLEGATO III
Criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle qualifiche (EQF)
1. |
Le autorità competenti definiscono chiaramente e rendono pubbliche le responsabilità e/o le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione. |
2. |
Vi è una correlazione chiara e dimostrabile fra i livelli delle qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e i descrittori dei livelli dell’EQF. |
3. |
I quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e le relative qualifiche si basano sul principio e sull’obiettivo dei risultati dell’apprendimento e sono collegati alle disposizioni in materia di convalida dell’apprendimento non formale e informale e, se del caso, a sistemi di crediti. |
4. |
Le procedure per inserire le qualifiche nel quadro nazionale delle qualifiche o per descriverne la posizione nel sistema nazionale delle qualifiche sono trasparenti. |
5. |
I sistemi nazionali di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione fanno riferimento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità, come specificato nell’allegato IV della presente raccomandazione. |
6. |
Il processo di referenziazione prevede l’accordo espresso dei pertinenti organismi di garanzia della qualità, attestanti che il rapporto di referenziazione è conforme alle pertinenti disposizioni, regole e pratiche nazionali in materia di garanzia della qualità. |
7. |
Al processo di referenziazione partecipano esperti internazionali e i rapporti di referenziazione contengono una dichiarazione scritta relativa al processo stesso, redatta da almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi. |
8. |
La o le autorità competenti certificano la referenziazione all’EQF dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Le autorità competenti, compresi i punti nazionali di coordinamento dell’EQF, pubblicano una relazione completa che descrive il processo di referenziazione con gli elementi che lo giustificano e tratta separatamente ciascuno dei criteri. La stessa relazione può essere utilizzata per l’autocertificazione nell’ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore, conformemente ai criteri di autocertificazione ivi applicati. |
9. |
Entro sei mesi dalla referenziazione o dall’aggiornamento del rapporto di referenziazione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti pubblicano il rapporto di referenziazione e forniscono le informazioni utili a fini di confronto sul pertinente portale europeo. |
10. |
Una volta completato il processo di referenziazione, tutti i documenti di nuova emissione relativi alle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti dovrebbero contenere un chiaro riferimento, in base ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, al livello adeguato dell’EQF. |
ALLEGATO IV
Principi di garanzia della qualità per le qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportate al quadro europeo delle qualifiche (EQF)
Occorre assicurare la garanzia della qualità di tutte le qualifiche corrispondenti a un livello EQF al fine di aumentare la fiducia nella loro qualità e nel loro livello.
In funzione delle circostanze nazionali e tenendo conto delle differenze settoriali la garanzia della qualità delle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbe (1) (2):
1. |
riguardare la progettazione delle qualifiche nonché l’applicazione dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento; |
2. |
assicurare una valutazione corretta e attendibile conformemente a norme concordate e trasparenti, basate sui risultati dell’apprendimento e riguardare il processo di certificazione; |
3. |
consistere in meccanismi di feedback e procedure per un continuo miglioramento; |
4. |
coinvolgere tutti i portatori di interessi in tutte le fasi del processo; |
5. |
comporsi di metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna; |
6. |
essere parte integrante della gestione interna, comprese le attività subappaltate, degli organismi che rilasciano le qualifiche corrispondenti a un livello EQF; |
7. |
basarsi su obiettivi, norme ed orientamenti chiari e misurabili; |
8. |
essere sostenuta da risorse adeguate; |
9. |
comprendere l’esame periodico degli enti o agenzie di controllo esterni esistenti che effettuano valutazioni a garanzia della qualità; |
10. |
prevedere l’accessibilità elettronica dei risultati della valutazione. |
(1) Questi principi comuni sono pienamente compatibili con le norme e gli orientamenti europei (ESG) per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore e con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET).
(2) In funzione delle circostanze nazionali, tali principi potrebbero non applicarsi all’istruzione generale.
ALLEGATO V
Principi per i sistemi di crediti collegati ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportati al quadro europeo delle qualifiche (EQF) (1)
Utilizzando l’approccio basato sui risultati dell’apprendimento, l’EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero offrire un migliore sostegno ai cittadini nei loro passaggi i) tra i vari livelli di istruzione e formazione, ii) all’interno di e tra diversi settori dell’istruzione e della formazione, iii) tra istruzione e formazione e il mercato del lavoro e iv) a livello sia nazionale che transfrontaliero. Fatte salve le decisioni nazionali relative i) all’utilizzo dei sistemi di crediti e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, è opportuno che i diversi sistemi di crediti, se del caso, funzionino insieme ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche per sostenere le transizioni e agevolare la progressione. A tal fine i sistemi di crediti collegati, se del caso, ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero rispettare i principi di seguito descritti.
1. |
I sistemi di crediti dovrebbero sostenere percorsi di apprendimento flessibili, a vantaggio dei singoli discenti. |
2. |
Nel progettare ed elaborare le qualifiche, è opportuno avvalersi sistematicamente dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento allo scopo di agevolare il trasferimento delle qualifiche o dei loro componenti e la progressione nell’apprendimento. |
3. |
I sistemi di crediti dovrebbero facilitare il trasferimento dei risultati dell’apprendimento e la progressione dei discenti al di là dei confini istituzionali e nazionali. |
4. |
I sistemi di crediti dovrebbero essere sostenuti da disposizioni esplicite e trasparenti di garanzia della qualità. |
5. |
I crediti acquisiti da un soggetto dovrebbero essere documentati e indicare i risultati dell’apprendimento conseguiti, il nome del competente istituto che attribuisce i crediti e, se del caso, il relativo valore dei crediti. |
6. |
È opportuno creare sinergie tra i sistemi di accumulazione e trasferimento dei crediti e le modalità di convalida dell’apprendimento precedente, il cui funzionamento congiunto agevolerà e promuoverà il trasferimento dei crediti e la progressione dei discenti. |
7. |
I sistemi di crediti andrebbero sviluppati e migliorati mediante la cooperazione tra portatori di interessi ai livelli nazionale e dell’Unione appropriati. |
(1) Questi principi comuni sono pienamente compatibili con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e con il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET).
ALLEGATO VI
Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF
DATI |
Obbligatorio/Facoltativo |
||
Titolo della qualifica |
Obbligatorio |
||
Settore (*1) |
Obbligatorio |
||
Paese/regione (codice) |
Obbligatorio |
||
Livello dell’EQF |
Obbligatorio |
||
Descrizione della qualifica (*3) |
a seconda dei casi: |
Conoscenze |
Obbligatorio |
Abilità |
Obbligatorio |
||
Responsabilità e autonomia |
Obbligatorio |
||
oppure: |
Campo a testo libero per descrivere ciò che il discente dovrebbe conoscere, capire ed essere in grado di realizzare |
Obbligatorio |
|
Ente certificatore o autorità competente (*2) |
|
Obbligatorio |
|
Unità di credito/quantità di lavoro nozionale necessaria al conseguimento dei risultati dell’apprendimento |
|
Facoltativo |
|
Processi interni di garanzia della qualità |
|
Facoltativo |
|
Organismo esterno di garanzia della qualità/di regolamentazione |
|
Facoltativo |
|
Altre informazioni sulla qualifica |
|
Facoltativo |
|
Fonte di informazione |
|
Facoltativo |
|
Collegamento con i relativi supplementi |
|
Facoltativo |
|
URL della qualifica |
|
Facoltativo |
|
Lingua delle informazioni (codice) |
|
Facoltativo |
|
Requisiti di ammissione |
|
Facoltativo |
|
Data di scadenza (se pertinente) |
|
Facoltativo |
|
Modalità per l’acquisizione della qualifica |
|
Facoltativo |
|
Correlazione con le occupazioni o gli ambiti occupazionali |
|
Facoltativo |
(*1) ISCED-F 2013
(*2) I dati minimi obbligatori sull’ente certificatore o l’autorità competente dovrebbero agevolare il reperimento di ulteriori informazioni sullo stesso ente o autorità e dovrebbero quindi comprendere il nome o, se del caso, il nome del gruppo di enti certificatori o autorità competenti, corredato del relativo URL o recapito.
(*3) È composta da campi a testo libero, senza obbligo di utilizzo di una terminologia standard né obbligo, per gli Stati membri, di tradurre la descrizione in altre lingue dell’UE.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/29 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8301 — GE/ATI/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 189/04)
Il 2 giugno 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8301. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/29 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8190 — Weichai/Kion)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 189/05)
Il 15 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8190. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/30 |
Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’animazione socioeducativa nel sostegno dello sviluppo nei giovani di competenze essenziali per la vita che ne facilitino il passaggio positivo all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa
(2017/C 189/06)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RAMMENTANDO
1. |
il contesto politico nel quale s’iscrive la materia, riepilogato nell’allegato delle presenti conclusioni; |
RICONOSCE CHE
2. |
l’Unione europea sta affrontando importanti sfide economiche e sociali, in parte a causa della migrazione in aumento, all’indomani della crisi economica e finanziaria; |
3. |
tali sviluppi presentano problematiche particolari per i valori democratici, la coesione sociale, le prospettive occupazionali e la vita lavorativa nonché l’inclusione e il benessere dei giovani, in particolare quelli a rischio e con meno opportunità; |
4. |
se si intende affrontare con successo queste problematiche è essenziale rafforzare l’idea che i giovani hanno della cittadinanza attiva, dei suoi diritti e responsabilità, del suo riconoscimento e del rispetto dei valori democratici e della diversità culturale, della sua garanzia della libertà di espressione e di religione, mediante l’acquisizione delle necessarie competenze per la vita (1); |
5. |
lo sviluppo di competenze per la vita riveste la medesima importanza sia nella risposta ai costi economici, politici, sociali e umani derivanti dall’elevata disoccupazione giovanile che nell’aiutare i giovani a determinare e forgiare il loro futuro tramite occupazione di qualità, inclusione sociale e cittadinanza attiva. |
TENENDO CONTO
6. |
della risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva (2) e in particolare del fatto di riconoscere che «È importante andare al di là delle immediate necessità del mercato del lavoro e concentrarsi anche su quegli aspetti dell’istruzione e della formazione che sono in grado di guidare l’innovazione, l’imprenditorialità e la creatività, modellare settori, creare posti di lavoro e nuovi mercati, conferire responsabilità alle persone (comprese le più vulnerabili), arricchire la vita democratica e sviluppare cittadini impegnati, di talento e attivi»; |
7. |
della revisione della raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (3), la quale fornisce l’opportunità di un approccio inclusivo allo sviluppo di competenze che possono assistere i giovani e facilitarne il passaggio positivo all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa. Sebbene utilizzi una terminologia diversa, l’attuale quadro europeo delle competenze chiave fa già riferimento a molte delle competenze per la vita definite nelle presenti conclusioni del Consiglio. |
SOTTOLINEA CHE
8. |
nonostante la risposta alle sfide poste dalla disoccupazione giovanile, con la disgregazione del tessuto sociale e l’alienazione politica che ne derivano, sia caratterizzata da vari aspetti, il settore giovanile, tramite un’animazione socioeducativa efficace, ha un ruolo nel consentire ai giovani di acquisire e sviluppare competenze per la vita che li aiutino a massimizzare il loro potenziale e li sostengano nel raggiungere e mantenere una vita personale, sociale e lavorativa soddisfacente e produttiva. Tali competenze per la vita possono anche contribuire a prevenire la marginalizzazione e contrastare la propaganda, la retorica e i comportamenti che potrebbero essere collegati alla radicalizzazione e portare all’estremismo violento. |
RICONOSCE CHE
9. |
sebbene per animazione socioeducativa si possa intendere un’ampia gamma di misure, progetti, programmi, attività e iniziative offerti da vari soggetti in una serie di contesti, un elemento caratteristico delle pratiche e dell’ottica dell’animazione socioeducativa è lo sviluppo personale e sociale dei giovani; |
10. |
un’animazione socioeducativa efficace può portare a risultati positivi per i giovani attraverso:
|
11. |
le competenze per la vita sono comportamenti positivi, assertivi e utili per la risoluzione di problemi, utilizzati in modo opportuno e responsabile nella vita di tutti i giorni - a casa, online, nella comunità, nell’istruzione/formazione e sul posto di lavoro. Sono un insieme di competenze personali e sociali acquisite tramite l’istruzione e la formazione, l’animazione socioeducativa e l’apprendimento formale e informale, che possono essere usate per affrontare le sfide, le questioni e i problemi più frequenti della vita quotidiana. |
CONVIENE CHE
12. |
le competenze per la vita sono importanti per tutti i giovani, ma hanno un significato e un’importanza particolare per i giovani a rischio e per quelli con meno opportunità, nonché per le loro esigenze occupazionali, inclusione sociale e partecipazione democratica; |
13. |
la promozione e la garanzia dell’acquisizione e dello sviluppo di competenze per la vita da parte dei giovani può costituire una parte integrante della politica per la gioventù sia al livello europeo che degli Stati membri. |
OSSERVA CHE
14. |
l’allegato II riporta un compendio di competenze per la vita e ne indica una serie di caratteristiche. Tale compendio non è né prescrittivo né esclusivo e riprende le competenze per la vita che l’animazione socioeducativa può meglio promuovere e aiutare i giovani ad acquisire (4); |
15. |
le competenze per la vita, ai sensi della definizione di cui all’allegato II, sono in evoluzione e spetta agli Stati membri e alle parti interessate pertinenti a livello europeo, nazionale e locale determinare quale priorità attribuire loro, nonché come esse vadano presentate e promosse. |
INVITA GLI STATI MEMBRI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A
16. |
promuovere il contributo che l’animazione socioeducativa può apportare allo sviluppo delle competenze per la vita dei giovani nell’ambito dei quadri della politica per la gioventù e delle misure tese a sostenere i giovani; |
17. |
divulgare e promuovere tra i prestatori di animazione socioeducativa strumenti, metodologie e pratiche di apprendimento, in particolare quelli sviluppati dagli animatori socioeducativi che sono in grado di sostenere i giovani nell’acquisizione di competenze per la vita; |
18. |
sostenere ulteriormente l’istruzione, la formazione e le attività di apprendimento tra pari per i prestatori di animazione socioeducativa al fine di potenziarne la capacità di sostenere i giovani nell’acquisizione di competenze per la vita; |
19. |
se del caso, riconoscere e convalidare i programmi di istruzione e formazione che potenziano la capacità degli operatori e animatori socioeducativi, sia retribuiti che volontari, di utilizzare con efficacia gli strumenti, le metodologie e le pratiche di apprendimento in grado di aiutare i giovani a individuare, acquisire e sviluppare competenze per la vita, ricorrendo a strumenti e metodi di valutazione e autovalutazione; |
20. |
promuovere e rafforzare, tra i giovani, il volontariato che può aiutarli ad acquisire competenze per la vita e a partecipare ai progetti e alle iniziative dell’animazione socioeducativa insieme ai prestatori di animazione socioeducativa. |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A
21. |
promuovere e prevedere opportunità di apprendimento reciproco e tra pari, progetti e iniziative affinché i prestatori di animazione socioeducativa condividano conoscenze, strumenti ed esperienze attinenti alla promozione e allo sviluppo di competenze per la vita nei giovani; |
22. |
esaminare in che modo e quali competenze per la vita acquisite dai giovani mediante l’animazione socioeducativa possono essere individuate, e documentate, per agevolare la valutazione e la certificazione mediante meccanismi per la convalida dell’apprendimento non formale e informale (5); |
23. |
ottimizzare l’utilizzo di Erasmus+ e altri programmi di finanziamento dell’UE a sostegno della pratica dell’animazione socioeducativa in modo da promuovere e sviluppare competenze per la vita nei giovani; |
24. |
rafforzare il dialogo tra l’animazione socioeducativa, la politica per la gioventù e la ricerca sui giovani e il coordinamento tra i livelli locale, regionale, nazionale ed europeo, facilitando in tal modo le attività di rete, la cooperazione, l’apprendimento tra pari e gli scambi riguardanti la promozione e lo sviluppo di competenze per la vita tra i giovani; |
25. |
individuare, sostenere e diffondere strumenti, metodologie e pratiche esistenti e innovativi che promuovono le competenze per la vita nei diversi contesti dell’animazione socioeducativa; |
26. |
promuovere e sostenere i partenariati e le iniziative transettoriali, in particolare tra i prestatori di animazione socioeducativa, gli istituti di istruzione e formazione, i servizi sociali e occupazionali e le parti sociali, che aiutano i giovani ad acquisire e sviluppare competenze per la vita. |
INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A
27. |
contribuire allo sviluppo delle conoscenze sulle competenze per la vita promosse e sviluppate mediante l’animazione socioeducativa e sostenere gli Stati membri nella promozione della creazione di capacità e dello sviluppo professionale degli animatori socioeducativi; |
28. |
promuovere l’animazione socioeducativa quale parte integrante della nuova agenda per le competenze, che apporta valore aggiunto, integra e sostiene tutti gli aspetti dell’agenda; |
29. |
promuovere e sostenere un approccio transettoriale nell’aiutare i giovani ad acquisire e sviluppare le competenze necessarie per facilitarne il passaggio positivo all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa; |
30. |
garantire che le presenti conclusioni del Consiglio contribuiscano al riesame della raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente al fine di rafforzarne la dimensione delle competenze per la vita nel quadro europeo delle competenze chiave, e renderla con questo coerente. |
(1) Per una definizione di competenze per la vita ai sensi delle presenti conclusioni del Consiglio si veda l’allegato II, punti 10-12.
(2) Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva (GU C 467 del 15.12.2016, pag. 1).
(3) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).
(4) Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio, per prestatori di animazione socioeducativa si intende qualsiasi organizzazione, agenzia e altro organismo, sia sovvenzionato dallo Stato che volontario, che offre programmi, progetti, iniziative e attività basati sull’animazione socioeducativa destinati ai giovani.
(5) Raccomandazione sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
Contesto politico
— |
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10). |
— |
Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1). |
— |
Raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1). |
— |
Conclusioni del Consiglio sul contributo di un’animazione socioeducativa di qualità allo sviluppo, al benessere e all’inclusione sociale dei giovani (GU C 168 del 14.6.2013, pag. 5). |
— |
Conclusioni del Consiglio sulla piena realizzazione del potenziale della politica per la gioventù nel perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (GU C 224 del 3.8.2013, pag. 2). |
— |
Conclusioni del Consiglio sul miglioramento dell’inclusione sociale dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (GU C 30 dell’1.2.2014, pag. 5). |
— |
Conclusioni del Consiglio relative alla promozione dell’imprenditorialità giovanile per favorire l’inclusione sociale dei giovani (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 18). |
— |
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell’animazione socioeducativa destinata ai giovani per garantire società coese (GU C 170 del 23.5.2015, pag. 2). |
— |
Risoluzione del Consiglio sull’incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica dell’Europa (GU C 417 del 15.12.2015, pag. 10). |
— |
Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018) (GU C 417 del 15.12.2015, pag. 17). |
— |
Conclusioni del Consiglio sul ruolo delle attività di volontariato nello sport per promuovere la cittadinanza attiva (GU C 372 del 20.12.2011, pag. 24). |
— |
Conclusioni del Consiglio sull’ottimizzazione del ruolo degli sport di base nello sviluppo delle competenze trasversali, specie tra i giovani (GU C 172 del 27.5.2015, pag. 8). |
— |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l’Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività» (2016). |
— |
Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva (GU C 467 del 15.12.2016, pag. 1). |
— |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento (GU C 467 del 15.12.2016, pag. 3). |
Studi, relazioni dei gruppi di esperti e dichiarazioni
— |
«Working with young people: the value of youth work in the European Union» (Lavorare con i giovani – Il valore dell’animazione giovanile nell’UE), 2014. |
— |
«Developing the creativity and innovative potential of young people through non-formal learning in ways that are relevant for employment» (Sviluppare la creatività e il potenziale innovativo dei giovani mediante l’apprendimento non formale in modi pertinenti per l’occupazione), 2014. |
— |
«Quality Youth Work — A common framework for the further development of youth work» (Un’animazione socioeducativa di qualità — Quadro comune per l’ulteriore sviluppo dell’animazione socioeducativa), 2015. |
— |
«The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular, the transition from education and employment» (Il contributo dell’animazione giovanile per affrontare le sfide cui i giovani sono confrontati, in particolare nel passaggio tra istruzione e occupazione), 2015. |
— |
Dichiarazione della 1a convenzione europea sull’animazione socioeducativa, 2010. |
— |
Relazione e dichiarazione della 2a convenzione europea sull’animazione socioeducativa, 2015. |
ALLEGATO II (1)
Compendio di competenze per la vita e loro caratteristiche
Tali competenze per la vita hanno le seguenti caratteristiche:
|
(1) Il compendio di competenze per la vita comprende alcune delle abilità e competenze più comunemente citate nella letteratura internazionale, in particolare negli studi e nelle relazioni dei gruppi di esperti di cui all’allegato I.
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/35 |
Conclusioni del Consiglio sulle prospettive strategiche per la cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018
(2017/C 189/07)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RICORDANDO
1. |
il contesto politico nel quale si iscrive la materia, riepilogato nell’allegato delle presenti conclusioni; |
RICONOSCENDO CHE:
2. |
la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una strategia dell’Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità - Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù» (1) mirava a stabilire un approccio intersettoriale per conferire maggiori responsabilità ai giovani in Europa e dare loro risorse e opportunità per diventare autonomi; |
3. |
la risoluzione del Consiglio su «Un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)» (2) rappresenta la strategia dell’UE per la gioventù finora più completa e ambiziosa. Il periodo coperto dal quadro ha coinciso con la crisi finanziaria ed economica che, pur colpendo in misura maggiore o minore tutti i cittadini e gli Stati membri dell’UE, ha avuto ripercussioni deleterie e sproporzionate sui giovani, in particolare sui giovani con meno opportunità, determinando alti livelli di disoccupazione e aumentando il rischio di disgregazione del tessuto sociale, alienazione politica e persino radicalizzazione violenta ed estremismo, che a loro volta hanno messo alla prova i valori democratici e la coesione sociale; |
4. |
come evidenziato nelle relazioni della Commissione europea sulla gioventù del 2012 e del 2015 e nella relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (3), il quadro ha dato un contributo importante e prezioso non solo alla cooperazione in materia di gioventù, ma anche alla vita, alle prospettive, al benessere, alla partecipazione e all’inclusione dei giovani di tutta l’Unione europea; |
5. |
i piani di lavoro dell’UE per la gioventù per il 2014-2015 (4) e il 2016-2018 (5) hanno rafforzato e potenziato gli strumenti e i processi per l’attuazione del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù, allineandolo maggiormente agli obiettivi della strategia Europa 2020 e affrontando le sfide emergenti; |
OSSERVA CHE:
6. |
il periodo di operatività del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù scadrà alla fine del 2018, mentre quelli di Europa 2020, della strategia decennale per la crescita e l’occupazione e del programma Erasmus+ scadranno tutti alla fine del 2020; |
SOTTOLINEA CHE:
7. |
nel determinare la futura cooperazione europea in materia di gioventù continuerà a essere fondamentale promuovere e salvaguardare i valori dell’Unione europea, sanciti dall’articolo 2 del TUE (6), nonché favorire il senso d’identità europea dei giovani e la loro fiducia nel progetto europeo, sviluppandone le competenze e incoraggiandone la partecipazione politica, l’impegno civico, le attività di volontariato e la mobilità per l’apprendimento; |
8. |
l’animazione socioeducativa e l’apprendimento non formale e informale rivestono un’importanza centrale nel campo della gioventù e contribuiscono allo sviluppo delle competenze dei giovani; |
CONVIENE CHE:
9. |
occorre sviluppare e sostenere un nuovo quadro di cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018, che ponga l’accento su un approccio intersettoriale con un chiaro valore aggiunto a livello UE e comprenda eventuali piani di lavoro dell’UE per la gioventù, tenendo conto al contempo dell’esito della valutazione del quadro attuale; |
INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
10. |
garantire che lo sviluppo del quadro della futura cooperazione europea in materia di gioventù sia basato su dati concreti, informato e fondato su una consultazione ampia e inclusiva con tutte le pertinenti parti interessate, tra cui i giovani, i prestatori di animazione socioeducativa (7), gli animatori socioeducativi (sia professionisti che volontari) e i decisori politici a tutti i livelli, al fine di creare un consenso sugli scopi e gli obiettivi della futura politica per la gioventù e un impegno in tal senso; |
11. |
ritenere che il quadro della futura cooperazione europea in materia di gioventù sia intersettoriale, flessibile, reattivo e trasparente e tenga conto delle circostanze politiche, sociali, culturali ed economiche in rapido mutamento a livello europeo e internazionale; |
12. |
assicurare che Erasmus + e altri programmi e strumenti contribuiscano e ove opportuno siano allineati all’attuazione del quadro; |
13. |
incentrare il quadro principalmente sui temi specifici della politica per la gioventù, di competenza delle strutture responsabili nel campo della gioventù, ma anche rafforzare ulteriormente gli sviluppi e le iniziative nei settori politici collegati, al fine di assicurare la cooperazione intersettoriale e il sostegno reciproco; |
14. |
valutare, riesaminare e rinnovare il dialogo strutturato e i suoi obiettivi al fine di agevolare un dialogo costruttivo innovativo, significativo e mirato non solo con i giovani appartenenti a organizzazioni giovanili, ma anche con quei giovani provenienti da contesti diversi, con meno opportunità e non organizzati; |
15. |
prendere ulteriormente in considerazione le competenze (conoscenze, capacità e attitudini) e i valori di cui i giovani hanno bisogno per mantenere una vita personale, sociale e lavorativa soddisfacente e, in particolare, coinvolgere e includere i giovani con meno opportunità; |
16. |
tener conto del ruolo che Internet, i social media e la digitalizzazione possono svolgere per promuovere la solidarietà, la partecipazione politica e la cittadinanza attiva fra i giovani e contrastare l’alienazione politica, il populismo, la propaganda e la radicalizzazione che possono sfociare nell’estremismo violento; |
17. |
valutare, rafforzare ulteriormente e sviluppare, ove possibile, strumenti, mezzi e metodi politici nonché forme di collaborazione complementari quali il partenariato fra l’UE e il CdE in materia di gioventù, allo scopo di mantenere e potenziare una cooperazione europea efficace in materia di gioventù dopo il 2018; |
DI CONSEGUENZA CONVIENE DI
18. |
invitare le future presidenze a predisporre un nuovo progetto di quadro di cooperazione europea in materia di gioventù dopo il 2018, tenendo conto delle presenti conclusioni e della prossima iniziativa della Commissione relativa a una strategia dell’UE per la gioventù dopo il 2018. Il presente progetto dovrebbe essere presentato al Consiglio ai fini dell’adozione. |
(1) Doc. 9008/09.
(2) GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.
(3) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 17.
(4) GU C 183 del 14.6.2014, pag. 5.
(5) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 1.
(6) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 17.
(7) Per prestatori di animazione socioeducativa si intende qualsiasi organizzazione, agenzia e altro organismo, sia sovvenzionato dallo Stato che volontario, che offre programmi, progetti, iniziative e attività basati sull’animazione socioeducativa destinati ai giovani.
ALLEGATO
CONTESTO POLITICO
1. |
Il trattato sull’Unione europea (1) |
2. |
Il quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) che definisce due obiettivi strategici globali e un duplice approccio per la loro realizzazione, impiegando iniziative specifiche nel campo dei giovani e iniziative di integrazione nel quadro degli otto settori di intervento. Il quadro prevede inoltre cicli di lavoro triennali le cui priorità devono essere concordate e un dialogo strutturato con i giovani per orientare il processo. |
3. |
La relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 che valuta l’impatto del quadro nel periodo 2013-2015. |
4. |
Europa 2020, la strategia di durata decennale dell’Unione europea in materia di occupazione e crescita, che comprende le iniziative faro «Gioventù in movimento» e «Agenda per nuove competenze e per l’occupazione». |
5. |
La dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 che promuove la cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione. |
6. |
La comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2015, sull’agenda europea sulla sicurezza, in cui si afferma che la partecipazione dei giovani svolge un ruolo decisivo nella prevenzione della radicalizzazione violenta, in quanto promuove i valori europei comuni, incentiva l’inclusione sociale e sviluppa la comprensione reciproca e la tolleranza. |
7. |
La comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l’Europa: lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività». |
8. |
La risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 2016, su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva. |
9. |
Le comunicazioni della Commissione europea, del 7 dicembre 2016, intitolate «Investire nei giovani d’Europa», «Migliorare e modernizzare l’istruzione» e «Un corpo europeo di solidarietà». |
10. |
Il Libro bianco sul futuro dell’Europa – Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025. |
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/38 |
Conclusioni del Consiglio su un approccio strategico dell’UE alle relazioni culturali internazionali
(2017/C 189/08)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
1. |
RAMMENTA le conclusioni del Consiglio, del 24 novembre 2015, sulla cultura nelle relazioni esterne dell’UE, in particolare sulla cultura nella cooperazione allo sviluppo (1), in cui tra l’altro si invitano la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a proporre un approccio più strategico alla cultura nelle relazioni esterne dell’UE; |
2. |
SI COMPIACE del fatto che l’8 giugno 2016, in risposta a tale invito, la Commissione e l’alto rappresentante abbiano presentato una comunicazione congiunta dal titolo «Verso una strategia dell’UE per le relazioni culturali internazionali» (2); |
3. |
RICORDA le conclusioni del Consiglio sulla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea (3), del 17 ottobre 2016, in cui si approvano i settori prioritari per l’attuazione della strategia globale e si pone in evidenza il ruolo della diplomazia culturale; |
4. |
SI RALLEGRA del fatto che nella strategia globale (4) si riconosca il ruolo della cultura nella politica estera e di sicurezza dell’UE in generale e particolarmente in settori quali la lotta al terrorismo, la resilienza delle società e la soluzione dei conflitti; |
5. |
RICONOSCE pertanto che la cultura rientra in un approccio strategico e trasversale alle relazioni internazionali dell’Unione; |
6. |
TENENDO IN DEBITA CONSIDERAZIONE gli ambiti di competenza rispettivamente dell’Unione europea e degli Stati membri, nonché il principio di sussidiarietà, SOTTOLINEA che un approccio strategico alle relazioni culturali internazionali dovrebbe abbracciare tutte le politiche pertinenti e tenere conto della comunicazione congiunta dell’8 giugno 2016, così come dovrebbe essere in linea con la convenzione dell’Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Più nello specifico, tale approccio dovrebbe:
|
7. |
partendo dalla premessa che la cultura è una componente essenziale delle relazioni internazionali dell’UE, RACCOMANDA l’intervento di un gruppo degli amici della presidenza quale piattaforma trasversale per elaborare un approccio strategico integrato, globale e graduale dell’UE alle relazioni culturali internazionali, che valuti possibili sinergie in tutte le politiche pertinenti nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Il gruppo individuerebbe in tal modo i principi, le priorità e gli obiettivi strategici comuni di tale approccio, da inserire in una tabella di marcia, determinando gli ambiti nei quali possa essere pertinente intraprendere azioni comuni a livello dell’UE; |
INVITA GLI STATI MEMBRI a:
8. |
potenziare la collaborazione tra i ministeri pertinenti, in particolare i ministeri della cultura e degli affari esteri, le autorità locali e regionali e i soggetti interessati; |
INVITA LA COMMISSIONE E IL SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA (SEAE) a:
9. |
sostenere il gruppo degli amici della presidenza fornendo consulenza tecnica, ad esempio mediante la piattaforma per la diplomazia culturale (6); |
10. |
attribuire priorità alle iniziative nel settore delle relazioni culturali internazionali attraverso le politiche e i programmi dell’UE, e valutare la possibilità di renderle visibili mediante un portale di accesso unico; |
INVITA GLI STATI MEMBRI, LA COMMISSIONE E IL SEAE a:
11. |
raccogliere e condividere le migliori pratiche relative alle iniziative culturali nei paesi terzi, anche attraverso la piattaforma per la diplomazia culturale; |
12. |
valutare eventuali progetti pilota nei paesi terzi per vagliare forme di collaborazione, tra cui attività congiunte e partenariati creativi intersettoriali, coinvolgendo gli attori culturali locali, le autorità locali e regionali, le ONG pertinenti, gli istituti di cultura nazionali, i cluster di EUNIC (7) e le delegazioni dell’UE. |
(1) Conclusioni del Consiglio sulla cultura nelle relazioni esterne dell’UE, in particolare sulla cultura nella cooperazione allo sviluppo (GU C 417 del 15.12.2015, pag. 41).
(2) Doc. 10082/16.
(3) Doc. 13202/16.
(4) Doc. 10715/16.
(5) Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sulle competenze interculturali (GU C 141 del 7.6.2008, pag. 14).
(6) La piattaforma per la diplomazia culturale è stata lanciata nel marzo 2016 dal servizio degli strumenti di politica estera della Commissione europea al fine di sostenere le istituzioni dell’UE nell’attuazione di una strategia dell’Unione europea per le relazioni culturali internazionali. Obiettivo della piattaforma è svolgere attività che rafforzino il dialogo culturale dell’UE con i paesi terzi e i loro cittadini, in particolar modo fornendo sostegno e consulenza alle istituzioni dell’UE, comprese le delegazioni, e definendo un programma mondiale di formazione sulla leadership culturale.
(Fonte: http://www.cultureinexternalrelations.eu/)
(7) L’EUNIC (Istituti di cultura nazionali dell’Unione europea) è un coordinamento di reti che raduna istituti di cultura nazionali e ambasciate.
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/40 |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sullo sport come piattaforma per l’inclusione sociale attraverso il volontariato
(2017/C 189/09)
IL CONSIGLIO DELL’UE E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RAMMENTANDO CHE
1. |
Lo sport costituisce la principale attività sociale e di volontariato in Europa. Sono molte le persone che si interessano allo sport, il quale svolge un ruolo importante consentendo di avvicinare soggetti provenienti da contesti diversi. |
2. |
Le società europee si trovano ad affrontare varie sfide per preservare la coesione e il loro carattere inclusivo. Il volontariato nello sport in quanto impegno all’interno della società può favorire l’integrazione sociale, contribuire alla cittadinanza attiva ed essere utilizzato per contrastare l’esclusione sociale (1). |
3. |
Il volontariato nel settore dello sport può creare un più forte senso di appartenenza alla società tra i membri vulnerabili della stessa e contribuire così alla promozione della cittadinanza attiva. Riconoscendo le diversità esistenti all’interno della società europea, le presenti conclusioni del Consiglio si rivolgono in particolare ai gruppi a rischio di emarginazione, segnatamente migranti e rifugiati (2), anziani, persone con disabilità e giovani in situazione di vulnerabilità (3). |
RICONOSCENDO CHE
4. |
Vari Stati membri dell’UE hanno continuato a combattere contro povertà ed esclusione sociale anche a fronte di una ripresa soltanto modesta dalla crisi economica e finanziaria (4). L’inclusione sociale implica la parità di trattamento di tutti i gruppi all’interno della società, con un accento particolare sulla partecipazione. |
5. |
I conflitti, le crisi e le situazioni di instabilità nei paesi terzi hanno provocato un aumento senza precedenti del numero di migranti e rifugiati (5) in Europa dal 2010, dando origine a una crisi dei migranti e dei rifugiati in Europa che ha visto gli Stati membri dell’UE far fronte con difficoltà a un simile afflusso. |
6. |
La dichiarazione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo sulle priorità legislative dell’UE per il 2017 intende affrontare le sfide più urgenti cui l’UE è attualmente confrontata. Essa definisce sei settori specifici che dovrebbero essere considerati prioritari, tra i quali figurano «dedicarsi alla dimensione sociale dell’Unione europea» e «riformare e sviluppare la politica migratoria dell’UE». (6) |
7. |
Il volontariato nello sport può raggiungere le persone a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, incoraggiare la cittadinanza attiva e costituire inoltre un potente strumento sociale in molti settori. Può essere utilizzato per concorrere all’integrazione della crescente popolazione di migranti, combattere l’esclusione sociale o rafforzare la solidarietà tra le generazioni, oltre che per contribuire alla parità di genere. È inoltre parte integrante della creazione di coesione sociale e di comunità inclusive. In tale contesto le autorità locali, in collaborazione con i club sportivi, le associazioni e gli altri enti che si avvalgono dello sport come metodo di lavoro, ricoprono un ruolo fondamentale. |
8. |
Gli anziani rappresentano una parte importante e sempre più ampia della società, dell’economia, della cultura e della vita in Europa. Una serie di fattori, tra cui reddito basso, cattive condizioni di salute, discriminazione basata sul genere e/o sull’età avanzata, ridotte capacità fisiche o mentali, disoccupazione, isolamento, abusi e accesso limitato ai servizi, può contribuire ad accrescere il rischio di povertà e di esclusione sociale (7) di alcune persone appartenenti a tale categoria. Il volontariato nello sport può sottrarre queste persone al loro isolamento e indurle a condividere le proprie esperienze, favorendo un dialogo intergenerazionale. |
9. |
Il volontariato nello sport, oltre a sviluppare un’ampia gamma di competenze e capacità, offre ai giovani opportunità di apprendimento non formali e informali che consentono loro di acquisire atteggiamenti sociali positivi fondati sui valori sviluppati mediante lo sport. (8) Il volontariato nello sport può inoltre fungere da rete di sicurezza per i giovani che non studiano e non lavorano e che si trovano ai margini della società (9). |
10. |
Garantire pari opportunità alle persone con disabilità consente loro di partecipare alle attività di volontariato nello sport su base di uguaglianza con gli altri. (10) Tutte le persone con disabilità dovrebbero avere il diritto di prendere pienamente parte alle attività sportive, anche in qualità di volontari. (11) |
RICONOSCENDO CHE
11. |
Secondo l’indagine Eurobarometro 2014, il 7 % dei cittadini dell’UE afferma di impegnarsi a titolo volontario a sostegno di attività sportive (12). Dall’indagine emerge che un terzo degli intervistati dedica più di sei ore al mese al volontariato, mentre l’8 % vi consacra 21 ore o più. |
12. |
Il volontariato svolge un ruolo essenziale nell’integrazione delle persone all’interno di una comunità in quanto ne rafforza il ruolo di cittadini attivi, aumenta l’occupabilità e promuove i valori e il dialogo interculturale. Le attività di volontariato nello sport possono assumere forme diverse ed essere svolte in modo occasionale (ad esempio la preparazione e l’organizzazione di eventi sportivi locali, regionali, nazionali e internazionali) o in modo più regolare, su base quotidiana (ad esempio le attività legate alla gestione di vari organismi sportivi o associazioni attive nel settore dello sport) (13). |
13. |
Continuano a mancare prove a sostegno delle politiche in materia di inclusione sociale e volontariato nello sport. Ad oggi non è stato condotto alcuno studio sistematico e transnazionale incentrato nello specifico sulle condizioni politiche, sulle implicazioni economiche e sociali e sulle caratteristiche strutturali di associazioni, federazioni, club e altre entità sportive che promuovono l’inclusione sociale e il volontariato nello sport. (14) (15) |
14. |
Il Corpo europeo di solidarietà si propone di permettere a un numero più elevato di giovani di partecipare a un’ampia gamma di attività solidali attraverso il volontariato, l’occupazione, i tirocini o l’apprendistato per contribuire ad affrontare situazioni difficili in tutta Europa. Può aiutarli a sviluppare le competenze di cui necessitano sia sul mercato del lavoro sia per una cittadinanza attiva, il che potrebbe a sua volta concorrere a promuovere l’inclusione sociale e i valori europei (16). |
INVITANO GLI STATI MEMBRI A
15. |
Esaminare e sostenere il volontariato nello sport quale piattaforma di inclusione sociale, supportando e incentivando le autorità locali e regionali, in collaborazione con i club e le organizzazioni sportive (incluse le organizzazioni non governative), ad avvalersi dello sport come metodo per fornire accesso a coloro che si trovano in condizioni di esclusione sociale. Questo servirebbe a promuovere e sviluppare modi innovativi con cui incentivare l’inclusione sociale delle minoranze e dei gruppi vulnerabili (compresi gli anziani isolati, i giovani vulnerabili, le persone con disabilità, i migranti e i rifugiati) attraverso la promozione del volontariato nello sport, dotando così tali minoranze di nuove competenze e trasmettendo loro il concetto di sport come stile di vita. |
16. |
Promuovere il volontariato nello sport tra persone provenienti da tutte le sfere della società, compresi i migranti, gli anziani, le persone con disabilità e i giovani vulnerabili. |
17. |
Sviluppare e promuovere il volontariato nello sport come prezioso concetto educativo da includere nei vari livelli dell’apprendimento informale e non formale, coinvolgendo le organizzazioni giovanili, le organizzazioni sportive e altre parti interessate della società civile e rafforzando la cooperazione tra le stesse. Ciò potrebbe includere l’introduzione, in cooperazione con le organizzazioni sportive, di programmi educativi che mettano in luce i benefici del benessere fisico e mentale nonché l’importanza del volontariato nello sport. |
18. |
Promuovere il volontariato attraverso l’organizzazione di grandi eventi sportivi in collaborazione con il movimento sportivo. I grandi eventi sportivi possono offrire un’ottima opportunità per creare condizioni adatte alla formazione di volontari, aiutandoli ad acquisire le necessarie competenze. |
INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A
19. |
Sostenere, tra tutti gli Stati membri dell’UE, lo scambio di buone pratiche e di conoscenze relative al volontariato nello sport in vista del suo contributo e del suo impatto in termini di inclusione sociale. |
20. |
Prendere in considerazione la possibilità di sostenere iniziative transnazionali (ad esempio scambio di buone pratiche, studi, reti, progetti) incentrate sull’attuazione di azioni strategiche nazionali e internazionali in materia di inclusione sociale nel quadro di programmi di finanziamento dell’UE, in particolare Erasmus+ e il Fondo sociale europeo, ponendo l’accento sul volontariato nello sport. |
INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA E GLI STATI MEMBRI, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A
21. |
Considerare la settimana europea dello sport un’iniziativa finalizzata a promuovere il volontariato nello sport e coinvolgere persone di ogni estrazione sociale, che può rivelarsi uno strumento atto a raggiungere tutte le componenti della società attraverso l’organizzazione di attività in zone svantaggiate e ad attirare volontari nello sport all’interno di tali zone. |
22. |
Promuovere il riconoscimento e la convalida dell’apprendimento non formale e informale acquisito attraverso il volontariato nello sport, in particolare avvalendosi di strumenti e orientamenti (17) europei che possano facilitare la convalida e migliorare la comparabilità, la trasparenza e un migliore riconoscimento dei risultati dell’apprendimento. Lo scopo sarebbe esaminare le modalità con cui rafforzare lo status dei volontari al fine di garantire il riconoscimento delle competenze da essi acquisite. |
23. |
Promuovere l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento e del Fondo di coesione per le infrastrutture e altri programmi destinati ai club sportivi nell’ottica di migliorare le condizioni sociali, soprattutto nelle zone con un’elevata concentrazione di gruppi a rischio di emarginazione. |
24. |
Promuovere il concetto del Corpo europeo di solidarietà tra le organizzazioni sportive e incoraggiare queste ultime a partecipare all’iniziativa, in modo che i giovani attivi nel settore dello sport possano accedere più agevolmente al programma. |
INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO A CONSIDERARE L’EVENTUALITÀ DI
25. |
Incoraggiare l’inclusione di migranti, rifugiati, anziani, persone con disabilità e giovani vulnerabili facendo assumere loro vari ruoli di volontariato nel quadro di attività sportive di base mediante l’organizzazione di piccole e grandi manifestazioni sportive e, nell’ambito dello sport di base, rendendo più accessibile il volontariato nello sport onde conferire titolarità a queste persone. |
26. |
Sviluppare la cooperazione con le organizzazioni sportive, le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni non governative su come promuovere, coinvolgere e mantenere i volontari al fine di massimizzare le opportunità di volontariato nello sport, ad esempio nell’ambito di grandi eventi sportivi. |
27. |
Creare opportunità di apprendimento e formazione per migliorare le competenze del personale volontario delle organizzazioni sportive, compresi migranti e rifugiati, anziani, persone con disabilità, giovani vulnerabili e altre minoranze, rafforzando al contempo le capacità dei responsabili dell’assunzione e della gestione dei diversi gruppi di volontari. |
28. |
Incoraggiare le pari opportunità nei club sportivi, compresa la parità di trattamento dei gruppi a rischio di emarginazione, rispetto all’adesione e alla partecipazione in qualità di volontari associati. |
29. |
Promuovere la partecipazione degli anziani nei club sportivi e l’integrazione dei volontari senior, avvalendosi della loro preziosa esperienza di vita all’interno delle strutture sportive a tutti i livelli. |
(1) Per esclusione sociale si intende il processo che spinge le persone ai margini della società, che limita il loro accesso alle risorse e alle opportunità e che riduce la loro partecipazione alla normale vita sociale e culturale, facendole sentire emarginate, impotenti e vittime di discriminazione.
(2) Il presente documento fa riferimento all’integrazione di migranti e rifugiati in linea con le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nell’Unione europea adottate il 9 dicembre 2016. (15312/16).
(3) Gruppi esposti a un rischio di povertà e di esclusione sociale superiore a quello della popolazione in generale. Le minoranze etniche, i migranti, le persone con disabilità, i senza fissa dimora, coloro che lottano contro la tossicodipendenza, gli anziani e i giovani isolati: tutti, spesso, si trovano ad affrontare difficoltà (come il basso livello di istruzione, la disoccupazione o la sottoccupazione) che possono acuire la loro esclusione sociale.
(4) «Riforme della politica sociale nell’UE: un confronto transnazionale», Osservatorio Social Inclusion Monitor Europe (SIM) –Barometro delle riforme. Jan Arpe, Simona Milio, Andrej Stuchlik (ed.)
(5) Libro bianco sul futuro dell’Europa – Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025, pag. 4: «La crisi dei rifugiati, che ha registrato l’arrivo in Europa di 1,2 milioni di persone nel 2015, è di dimensioni senza precedenti dalla seconda guerra mondiale» (cfr. anche la nota 3).
(6) Dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale per il 2017 – Approvazione (doc. 15375/16).
(7) «I cittadini anziani attivi per l’Europa - Una guida per l’UE», Piattaforma AGE Europa, 2012.
(8) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 24.
(9) Promuovere l’inclusione e i valori fondamentali attraverso l’apprendimento formale e non formale: misure a livello dell’UE per l’attuazione della dichiarazione di Parigi.
(10) GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5.
(11) COM(2010) 636 definitivo -«Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere».
(12) Sport e attività fisica, Eurobarometro speciale 412 (2014).
(13) Gruppo di esperti sullo sviluppo delle risorse umane e lo sport. Raccomandazioni per la promozione del volontariato nello sport, migliori pratiche relative ai meccanismi giuridici e fiscali.
(14) Progetto «Inclusione sociale e volontariato nei club sportivi in Europa» (SIVSCE), con il sostegno del programma Erasmus+ dell’Unione europea (2015-2017)
(15) Rete europea per l’inclusione nello sport - Promuovere le pari opportunità per quanto concerne i migranti e le minoranze attraverso il volontariato nello sport.
(16) Articolo 2 del trattato sull’Unione europea.
(17) Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).
ALLEGATO
I seguenti documenti chiave sottolineano l’importanza delle attività di volontariato nello sport quale strumento di inclusione sociale:
1. |
La strategia Europa 2020 e una delle sue iniziative faro che pone in evidenza l’esigenza di crescita e creazione di posti di lavoro in modo tale che le persone che si trovano sulla soglia di povertà e sono vittime di esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società (doc. 7110/10). |
2. |
Conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 2010, sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell’inclusione sociale attiva (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5). |
3. |
Comunicazione sulle politiche dell’UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell’UE (COM(2011)568 definitivo). |
4. |
Conclusioni del Consiglio sul ruolo delle attività di volontariato nello sport per promuovere la cittadinanza attiva (GU C 372 del 20.12.2011, pag. 24). |
5. |
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1). |
6. |
Piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (2014-2017) (GU C 183, 14.6.2014, pag. 12). |
7. |
Sport e attività fisica, Eurobarometro speciale 412 (2014). |
8. |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Una nuova agenda per le competenze per l’Europa - Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività» (doc. 10038/16). |
9. |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nell’Unione europea, adottate il 9 dicembre 2016 (doc. 15312/16). |
10. |
Dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale per il 2017 (doc. 15375/16). |
11. |
Investire nei giovani d’Europa
|
12. |
Gruppo di esperti sullo sviluppo delle risorse umane e lo sport. Raccomandazioni per la promozione del volontariato nello sport, migliori pratiche relative ai meccanismi giuridici e fiscali (dicembre 2016). |
13. |
Rete europea per l’inclusione nello sport - Promuovere le pari opportunità per quanto concerne i migranti e le minoranze attraverso il volontariato nello sport. |
14. |
COM(2010) 636 definitivo - «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere». |
Commissione europea
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/45 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 giugno 2017
(2017/C 189/10)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1203 |
JPY |
yen giapponesi |
123,58 |
DKK |
corone danesi |
7,4363 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87960 |
SEK |
corone svedesi |
9,7448 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0874 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,4140 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,163 |
HUF |
fiorini ungheresi |
306,39 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1967 |
RON |
leu rumeni |
4,5664 |
TRY |
lire turche |
3,9362 |
AUD |
dollari australiani |
1,4778 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4796 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7392 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5453 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5457 |
KRW |
won sudcoreani |
1 260,45 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,2697 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6147 |
HRK |
kuna croata |
7,3995 |
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rupia indonesiana |
14 880,38 |
MYR |
ringgit malese |
4,7702 |
PHP |
peso filippino |
55,465 |
RUB |
rublo russo |
63,9450 |
THB |
baht thailandese |
38,023 |
BRL |
real brasiliano |
3,7027 |
MXN |
peso messicano |
20,2078 |
INR |
rupia indiana |
72,0350 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/46 |
Avviso della Norvegia in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Invito a presentare domande di autorizzazione a produrre petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2017 nelle aree prestabilite
(2017/C 189/11)
Il ministero norvegese del Petrolio e dell’energia bandisce un invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Le autorizzazioni alla produzione saranno concesse a società per azioni registrate in Norvegia o in un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) o a persone fisiche domiciliate in uno Stato parte contraente dell’accordo SEE.
Possono ottenere autorizzazioni alla produzione le società che non sono licenziatarie sulla piattaforma continentale norvegese, se sono state preselezionate come licenziatarie sulla suddetta piattaforma.
Le società individuali e quelle che presentano domanda come componenti di un gruppo saranno trattate dal ministero alle stesse condizioni. Ai fini della domanda di autorizzazione alla produzione, saranno equiparati i richiedenti che presentano domande individuali e quelli che presentano domande congiunte nell’ambito di un gruppo. Sulla base delle domande presentate da gruppi o di quelle individuali, il ministero può stabilire la composizione dei gruppi aggiudicatari a cui verrà concessa un’autorizzazione alla produzione, anche rimuovendo da un gruppo alcuni richiedenti che ne fanno parte e aggiungendo dei richiedenti individuali, e designare l’operatore per tali gruppi.
Per aggiudicarsi una partecipazione in un’autorizzazione alla produzione, il licenziatario deve sottoscrivere un accordo sulle attività petrolifere, comprendente un accordo operativo comune e un accordo contabile. Se l’autorizzazione alla produzione è suddivisa in modo stratigrafico, i licenziatari delle due autorizzazioni suddivise in modo stratigrafico dovranno anche sottoscrivere uno specifico accordo operativo comune che disciplini i reciproci rapporti sotto questo aspetto.
Una volta firmati i suddetti accordi, i licenziatari costituiranno un’impresa comune nella quale l’entità della loro partecipazione sarà sempre identica alla partecipazione che detengono nell’autorizzazione alla produzione.
I documenti di autorizzazione saranno basati prevalentemente sui documenti pertinenti delle aggiudicazioni 2016 nelle aree prestabilite. L’obiettivo è quello di rendere noti all’industria gli aspetti fondamentali di eventuali adeguamenti del quadro, prima della presentazione della domanda.
Criteri per il rilascio di un’autorizzazione alla produzione
Nell’intento di promuovere una buona gestione delle risorse e una rapida ed efficiente ricerca e produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese, ivi compresa la composizione dei gruppi a tal fine, la concessione di partecipazioni nelle autorizzazioni alla produzione e la nomina dell’operatore sono subordinate al rispetto dei seguenti criteri:
a) |
la conoscenza da parte del richiedente delle caratteristiche geologiche della zona geografica in questione e le modalità con cui il licenziatario intende effettuare una ricerca efficace di petrolio; |
b) |
la competenza tecnica del richiedente nel settore e le modalità in cui tale competenza può attivamente contribuire a una ricerca economicamente efficiente e, se del caso, alla produzione di petrolio nella zona geografica in questione; |
c) |
l’esperienza del richiedente sulla piattaforma continentale norvegese o una pertinente esperienza equivalente in altre zone; |
d) |
capacità finanziaria sufficiente del richiedente per condurre attività di ricerca e, se del caso, produrre petrolio nella zona geografica in questione; |
e) |
se il richiedente è o è stato licenziatario di un’autorizzazione alla produzione, il ministero può tener conto di qualsiasi forma di inefficienza o di mancanza di responsabilità dimostrata dal richiedente in quanto licenziatario; |
f) |
le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a imprese comuni nelle quali almeno un licenziatario abbia svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o abbia un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma; |
g) |
le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a due o più licenziatari, dei quali almeno uno abbia l’esperienza di cui alla lettera f); |
h) |
l’operatore designato per le autorizzazioni alla produzione nel Mare di Barents deve aver svolto almeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma; |
i) |
per le autorizzazioni alla produzione in acque profonde, l’operatore designato e almeno un altro licenziatario devono aver svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o devono avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma. Per l’autorizzazione alla produzione, almeno un licenziatario deve aver svolto un’attività di perforazione in acque profonde come operatore; |
j) |
per le autorizzazioni alla produzione che comportino perforazioni esplorative ad alta pressione e/o a temperatura elevata (HPHT), l’operatore designato e almeno un altro licenziatario devono aver svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o devono avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma. Per l’autorizzazione alla produzione, un licenziatario deve aver svolto un’attività di perforazione ad alta pressione e/o a temperatura elevata (HPHT) come operatore. |
Blocchi disponibili per le domande di autorizzazione
Si possono richiedere partecipazioni nelle autorizzazioni alla produzione per i blocchi non oggetto di autorizzazione all’interno della zona prestabilita, conformemente alle mappe pubblicate dalla Direzione norvegese per i prodotti petroliferi (NPD). È inoltre possibile richiedere una superficie abbandonata all’interno della zona prestabilita in seguito all’avviso in linea con le mappe aggiornate nell’ambito delle Factmaps interattive della Direzione norvegese per i prodotti petroliferi, reperibili sulla pagina web della NPD.
Ogni autorizzazione alla produzione può comprendere uno o più blocchi o parti di blocchi. I richiedenti sono pregati di limitare la descrizione della domanda ad aree in cui hanno già effettuato l’indagine prospettica.
Per il testo integrale dell’avviso e le mappe dettagliate delle aree disponibili, consultare il sito della Direzione norvegese per i prodotti petroliferi www.npd.no/apa2017.
Le domande di autorizzazione alla produzione di petrolio vanno inviate a:
Ministero del petrolio e dell’energia |
P.O. Box 8148 Dep. |
NO-0033 Oslo |
NORVEGIA |
È necessario inviare due copie a:
Direzione norvegese per i prodotti petroliferi |
Casella postale 600 |
4003 Stavanger |
NORVEGIA |
Termine di trasmissione: 1o settembre 2017, ore 12:00.
Le autorizzazioni alla produzione petrolifera nel quadro delle aggiudicazioni 2017 nelle aree prestabilite della piattaforma continentale norvegese saranno rilasciate prevedibilmente nel primo trimestre del 2018.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/48 |
ORDINANZA DELLA CORTE
del 15 novembre 2016
nella causa E-7/16
Míla ehf. contro Autorità di vigilanza EFTA
(Eccezione di irricevibilità — Aiuto di Stato — Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale)
(2017/C 189/12)
Nella causa E-7/16, Míla ehf. contro Autorità di vigilanza EFTA – ISTANZA ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia per l’annullamento della decisione n. 061/16/COL, del 16 marzo 2016, dell’Autorità di vigilanza EFTA di chiudere il procedimento di indagine formale in merito a un presunto aiuto di Stato sotto forma di locazione di una fibra ottica precedentemente gestita per conto della NATO, la Corte, composta da Carl Baudenbacher (presidente), Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson (giudici), ha emesso, in data 15 novembre 2016, l’ordinanza il cui dispositivo è il seguente:
1. |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2. |
Il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali. |
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/49 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 16 novembre 2016
nella causa E-4/16
Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia
(Inosservanza di una sentenza della Corte che accerta la mancata ottemperanza agli obblighi — articolo 33 AVC — Misure necessarie per conformarsi ad una sentenza della Corte)
(2017/C 189/13)
Nella causa E-4/16, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia – ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Regno di Norvegia non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 33 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2013 nella causa E-13/13, ESA/Norvegia) – la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha pronunciato una sentenza in data 16 novembre 2016, il cui dispositivo è il seguente:
La Corte
1. |
Dichiara che il Regno di Norvegia è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 33 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2013 nella causa E-13/13, ESA/Norvegia. |
2. |
Condanna il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/50 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8467 — BNP Paribas/Commerz Finanz)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 189/14)
1. |
In data 6 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa BNP Paribas Personal Finance S.A. («BNPP PF», Francia), controllata al 100 % di BNP Paribas S.A., acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Commerz Finanz GmbH («CFG», Germania), che attualmente è sotto il controllo congiunto di BNPP PF e Commerzbank AG («Commerzbank», Germania), mediante acquisto di elementi dell’attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — CFG: banca per crediti al consumo, attualmente detenuta congiuntamente da BNPP PF e Commerzbank, operante principalmente nel settore del credito ai privati in Germania. Come parte dell’operazione prevista, l’impresa sarà suddivisa tra BNPP PF e Commerzbank mediante uno split-off in due unità operative separate e indipendenti, ossia l’unità «Point of Sale Finance» e l’unità «Banking». L’unità «Point of Sale Finance» resterà con CFG (BNPP PF sarà azionista unico) e comprenderà tutte le attività relative alla distribuzione di prodotti CFG direttamente ai clienti o tramite il «punto vendita» (offline e online) di un dettagliante. — BNPP PF: impresa di servizi finanziari interamente controllata da BNP Paribas, operante principalmente nel settore del credito al consumo. BNP Paribas SA è un gruppo bancario internazionale che opera in tutti i principali servizi bancari: attività bancaria al dettaglio, gestione di attivi, servizi bancari per le imprese e di investimento; |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8467 — BNP Paribas/Commerz Finanz, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/51 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8483 — Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 189/15)
1. |
In data 2 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione fondi gestiti da Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital», Stati Uniti) e fondi gestiti da Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated, agendo attraverso il proprio partner generale, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited («Cinven», Regno Unito), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft («Stada», Germania) mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Bain Capital: investimenti in private equity in imprese dei vari settori, tra cui le tecnologie dell’informazione, l’assistenza sanitaria, i prodotti al dettaglio e i beni di consumo, le comunicazioni, la finanza e il settore industriale/manifatturiero, — Cinven: investimenti in private equity concentrati in sei settori chiave: servizi alle imprese, beni di consumo, servizi finanziari, sanità, prodotti industriali, tecnologia, media e telecomunicazioni, — Stada: sviluppo, produzione, registrazione, vendita, commercializzazione, distribuzione e promozione di prodotti delle scienze della vita come medicinali (in particolare ingredienti farmaceutici non coperti da brevetto), integratori alimentari, prodotti cosmetici e una serie di altri prodotti sanitari. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8483 — Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/52 |
Notifica preventiva di concentrazione
[M.8440 — DuPont/FMC (Health and Nutrition business)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 189/16)
1. |
In data 7 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa E.I. du Pont de Nemours and Company («DuPont», Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di «Health and Nutrition» («H&N»), divisione di FMC Corporation («FMC», Stati Uniti) che comprende le attività relative a ingredienti alimentari e eccipienti farmaceutici (escluse tuttavia le attività relative a Omega-3). La concentrazione proposta rappresenta parte di un accordo di vendita e di acquisto, stipulato tra DuPont e CCP il 31 marzo 2017, che prevede l’acquisizione da parte di FMC di talune attività di DuPont sulla base degli impegni di cessione accettati da DuPont e Dow Chemical Company («Dow») nell’ambito del procedimento di controllo relativo alla proposta di concentrazione tra DuPont e Dow (caso M.7932). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8440 — DuPont/FMC (Health and Nutrition business), al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/53 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8504 — EDF Energy Services/ESSCI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 189/17)
1. |
In data 6 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione EDF Energy Services Limited («EDFES», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di ESSCI Limited («ESSCI», Regno Unito), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — EDFES: controllata in ultima istanza dal gruppo EDF, è stata costituita per fornire servizi energetici nel Regno Unito; — ESSCI: fornisce servizi tecnici gestiti nel Regno Unito e in Irlanda; attraverso la sua controllata Imtech, opera nei settori dell'ingegneria meccanica e elettrica, della gestione di impianti tecnici e l'integrazione di sistemi industriali. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8504 — EDF Energy Services/ESSCI, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
Rettifiche
15.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/54 |
Rettifica della procedura di liquidazione — Decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di ADRIA Way
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 123 del 20 aprile 2017 )
(2017/C 189/18)
Pagina 3, nel titolo, dopo «Impresa di assicurazione» e dopo «Data, entrata in vigore e natura della decisione»:
anziché:
«ADRIA Way»
leggasi:
«Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo “v likvidaci”».