ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 178

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
6 giugno 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 178/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 178/02

Causa C-38/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 gennaio 2017 — GT/HS

2

2017/C 178/03

Causa C-79/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Austria) il 14 febbraio 2017 — Gmalieva s.r.o. e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich

3

2017/C 178/04

Causa C-84/17 P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2017 dalla Société des produits Nestlé SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

4

2017/C 178/05

Causa C-85/17 P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2017 dalla Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Société des produits Nestlé SA

5

2017/C 178/06

Causa C-115/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 marzo 2017 — Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

6

2017/C 178/07

Causa C-116/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 7 marzo 2017 — Reinhard Nagel/Swiss International Air Lines AG

6

2017/C 178/08

Causa C-119/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 6 marzo 2017 — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA tramite Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA

7

2017/C 178/09

Causa C-124/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekammer Südbayern (Germania) il 10 marzo 2017 — Vossloh Laeis GmbH/Stadtwerke München GmbH

8

2017/C 178/10

Causa C-137/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 20 marzo 2017 — Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.

9

2017/C 178/11

Causa C-153/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 27 marzo 2017 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

10

2017/C 178/12

Causa C-160/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 1o marzo 2017 — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Regione vallona

11

2017/C 178/13

Causa C-164/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

11

2017/C 178/14

Causa C-167/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

12

2017/C 178/15

Causa C-175/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 aprile 2017 — X, altra parte: Belastingdienst/Toeslagen

13

 

Tribunale

2017/C 178/16

Causa T-570/16: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2017 — HF/Parlamento (Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Articolo 24 dello Statuto — Domanda di assistenza — Articolo 12 bis dello Statuto — Molestie psicologiche — Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto — Termine statutario di risposta di quattro mesi — Decisione dell’AACC di avviare un’indagine amministrativa — Mancata presa di posizione dell’AACC, entro il termine statutario di risposta, sulla sussistenza delle lamentate molestie psicologiche — Nozione di decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza — Atto inesistente — Irricevibilità)

14

2017/C 178/17

Causa T-584/16: Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2017 — HF/Parlamento (Funzione pubblica — Agenti contrattuali ausiliari — Articolo 3 ter del RAA — Successione di assunzioni come agente — Contratti a tempo determinato — Decisione di non rinnovo — Sviamento di potere — Richiesta di assistenza — Diritto di essere ascoltato — Responsabilità extracontrattuale)

14

2017/C 178/18

Causa T-152/12: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — Deutsche Post/Commissione (Aiuti di Stato — Settore postale — Aiuti concessi dalle autorità tedesche alla Deutsche Post — Aumento del prezzo dei francobolli combinato con sovvenzioni erogate per coprire i costi delle pensioni dei lavoratori aventi lo status di funzionario — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Non luogo a statuire)

15

2017/C 178/19

Causa T-488/15: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

16

2017/C 178/20

Causa T-489/15: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

16

2017/C 178/21

Causa T-498/15: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (Viewty) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

17

2017/C 178/22

Causa T-499/15: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

17

2017/C 178/23

Causa T-500/15: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

18

2017/C 178/24

Causa T-534/15: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (Viewty GT) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

18

2017/C 178/25

Causa T-603/15: Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2017 — Frank/Commissione (Ricorso di annullamento — Programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 — Invito a sottoporre progetti e attività collegate ai sensi del programma di lavoro ERC 2015 — Decisione dell’ERCEA che dichiara non ammissibile il progetto presentato dalla ricorrente — Decisione implicita della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’ERCEA — Designazione erronea della convenuta — Irricevibilità)

19

2017/C 178/26

Causa T-101/16: Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Klausner Holz Niedersachsen/Commissione (Ricorso per carenza — Aiuti di Stato — Fornitura di legname — Esame preliminare di un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche sotto forma di contratti di fornitura di legname — Mancata presa di posizione della Commissione entro un termine ragionevole — Irricevibilità manifesta)

20

2017/C 178/27

Causa T-199/16: Ordinanza del Tribunale del 20 marzo 2017 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione [Ricorso di annullamento — Regime relativo alle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/304 — Termine per la trasmissione da parte delle autorità competenti alla Commissione della notifica di opposizione — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

20

2017/C 178/28

Causa T-203/16: Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark/Commissione (Aiuti di Stato — Denuncia — Ricorso per carenza — Presa di posizione della Commissione che mette fine alla carenza — Non luogo a statuire)

21

2017/C 178/29

Causa T-725/16: Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2017 — Palos Caravina/CdT (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Funzionari — Assunzione — Comunicazione delle informazioni riguardanti la nomina di una terza persona — Articolo 25, terzo comma, dello Statuto — Non luogo a statuire)

21

2017/C 178/30

Causa T-20/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Ungheria/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Imposta ungherese sul fatturato legato alla pubblicità — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero — Domanda di sospensione dell’esecuzione — mancanza dell’urgenza)

22

2017/C 178/31

Causa T-86/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 aprile 2017 — Le Pen/Parlamento (Procedimento sommario — Membro del Parlamento europeo — Recupero mediante compensazione di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

22

2017/C 178/32

Causa T-139/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kibelisa/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive — Repubblica democratica del Congo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

23

2017/C 178/33

Causa T-140/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kampete/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive — Repubblica democratica del Congo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

23

2017/C 178/34

Causa T-141/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Amisi Kumba/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive — Repubblica democratica del Congo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

24

2017/C 178/35

Causa T-142/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kaimbi/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive — Repubblica democratica del Congo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

24

2017/C 178/36

Causa T-143/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Ilunga Luyoyo/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive — Repubblica democratica del Congo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

25

2017/C 178/37

Causa T-144/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 – Numbi/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive — Repubblica democratica del Congo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

25

2017/C 178/38

Causa T-145/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kanyama/Consiglio (Procedimento sommario — Misure restrittive — Repubblica democratica del Congo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

26

2017/C 178/39

Causa T-167/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2017 — RV/Commissione (Procedimento sommario — Funzione pubblica — Collocamento in congedo e a riposo — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

26

2017/C 178/40

Causa T-191/17: Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — Boehringer Ingelheim International/Commissione

27

2017/C 178/41

Causa T-192/17: Ricorso proposto il 24 marzo 2017 — RZ/CESE e Comitato delle Regioni

27

2017/C 178/42

Causa T-200/17: Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — SB/EUIPO

29

2017/C 178/43

Causa T-214/17: Ricorso proposto il 6 aprile 2017 — Out of the blue/EUIPO — Dubois e MFunds USA (FUNNY BANDS)

29

2017/C 178/44

Causa T-218/17: Ricorso proposto il 12 aprile 2017 — HF/Parlamento

30

2017/C 178/45

Causa T-219/17: Ricorso proposto il 12 aprile 2017 — M J Quinlan & Associates/EUIPO — Intersnack Group (Forma di canguro)

31

2017/C 178/46

Causa T-220/17: Ricorso proposto il 12 aprile 2017 — Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz)

31

2017/C 178/47

Causa T-230/17: Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Rstudio/EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

32

2017/C 178/48

Causa T-299/13: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — El Corte Inglés/EUIPO — AATC Trading (ALIA)

33

2017/C 178/49

Causa T-788/14: Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — MPF Holdings/Commissione

33

2017/C 178/50

Causa T-145/16: Ordinanza del Tribunale del 3 aprile 2017 — Corsini Santolaria/EUIPO — Molins Tura (biombo 13)

33

2017/C 178/51

Causa T-383/16: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — Tri Ocean Energy/Consiglio

33

2017/C 178/52

Causa T-709/16: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2017 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (Rappresentazione di una figura con angoli)

34

2017/C 178/53

Causa T-710/16: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2017 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (AEROBATIX)

34

2017/C 178/54

Causa T-30/17: Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 febbraio 2017 — Bender/Parlamento

34

2017/C 178/55

Causa T-75/17: Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — TeamLava/EUIPO — King.com (Icone animate)

34

2017/C 178/56

Causa T-76/17: Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — TeamLava/EUIPO — King.com (Icone animate)

34

2017/C 178/57

Causa T-77/17: Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — TeamLava/EUIPO — King.com (Icone animate)

35


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 178/01)

Ultima pubblicazione

GU C 168 del 29.5.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 161 del 22.5.2017

GU C 151 del 15.5.2017

GU C 144 dell’8.5.2017

GU C 129 del 24.4.2017

GU C 121 del 18.4.2017

GU C 112 del 10.4.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 gennaio 2017 — GT/HS

(Causa C-38/17)

(2017/C 178/02)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: GT

Convenuta: HS

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con le funzioni dell’Unione europea relative alla garanzia di un elevato livello di tutela dei consumatori,

con l’uguaglianza davanti alla legge e i diritti fondamentali dell’Unione europea relativi a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo nonché

con talune parti del preambolo della direttiva 93/13/CEE (1)(«(…) considerando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori hanno sottolineato l'importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; che tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello; considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo “Protezione degli interessi economici dei consumatori” dei due programmi, gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e dall'esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti; considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società; considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini del contratto siano contenuti in uno o più documenti; considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva; (…) considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore; (…)») e, infine,

con gli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CE

una giurisprudenza nazionale a carattere normativo, che (ipotesi a e/o b)

a)

non obbliga la controparte del consumatore, a titolo di condizione di validità del contratto, a informare il consumatore — prima della stipulazione del contatto — delle clausole contrattuali, redatte in modo chiaro e comprensibile, che costituiscono l’oggetto principale del contratto — incluso il tipo di cambio applicabile al versamento di un credito espresso in valuta estera — al fine di evitare la nullità del contratto;

b)

consente alla controparte del consumatore di rendere note (ad esempio, in un documento a parte) le clausole contrattuali, redatte in modo chiaro e comprensibile, che costituiscono l’oggetto principale del contratto — incluso il tipo di cambio applicabile al versamento di un credito espresso in valuta estera — esclusivamente una volta che il consumatore abbia già contratto l’obbligo irrevocabile di adempiere al contratto, senza che tale circostanza sia considerata motivo di nullità del medesimo.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Austria) il 14 febbraio 2017 — Gmalieva s.r.o. e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich

(Causa C-79/17)

(2017/C 178/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Gmalieva s.r.o., Celik KG, PBW GmbH, Antoaneta Claudia Gruber, Play For Me GmbH, Haydar Demir

Convenuta: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba essere considerato coerente ai sensi dell’articolo 56 TFUE un regime monopolistico legale sui giochi d’azzardo, in relazione al quale

partendo dall’ipotesi che

a)

sia sufficiente un accertamento e una valutazione dei fatti in base alle prove prodotte da enti pubblici e da soggetti privati, parti del procedimento, nonché in base a fatti di pubblica notorietà (v. a tal proposito la causa C-685/15) e

b)

non vi sia alcun vincolo derivante dall’analisi giuridica di altri giudici nazionali, non basatisi su un autonomo controllo di coerenza (v. a tal proposito la causa C-589/16) –

in un procedimento giudiziario che pone attenzione alle citate precauzioni e pertanto presumibilmente rispondente al principio di equità sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e rispettivamente dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si siano affermati i seguenti punti cardine fondamentali:

che la dipendenza dal gioco non costituisce un problema sociale che giustifichi un intervento da parte dello Stato,

che i giochi d’azzardo proibiti non configurano condotte penalmente rilevanti, ma meramente (anche se frequenti) illeciti amministrativi,

che le entrate statali derivanti dal gioco d’azzardo ammontano a più di EUR 500 milioni all’anno (pari allo 0,4 % dell’intero budget annuale dello Stato), e

che le misure pubblicitarie dei concessionari mirano prevalentemente ad incitare a partecipare al gioco d’azzardo i soggetti ancora estranei.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia da ritenersi coerente ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE un tale sistema, che non stabilisce per legge in modo esplicito né gli scopi perseguiti né l’onere della prova dello Stato in relazione al raggiungimento degli stessi, bensì affida ai giudici nazionali l’enucleazione dei criteri essenziali di coerenza e la loro verifica a tal punto che alla fine non è garantito un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU e, rispettivamente, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se un tale sistema sia da qualificarsi come proporzionato ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, in relazione agli ampi poteri d’intervento delle autorità esecutive stabiliti per legge, non soggetti a previa autorizzazione o previo controllo da parte del giudice.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione, se un tale sistema sia da qualificarsi come proporzionato ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, alla luce del fatto che la sola normazione di rigide condizioni di accesso senza la contemporanea fissazione del numero delle concessioni da rilasciare costituirebbe un’ingerenza relativamente modesta nella libera prestazione di esercizi.

5)

In caso di risposta negativa ad una nelle questioni sopra riportate, se un giudice nazionale, che ha accertato la contrarietà al diritto dell’Unione del sistema monopolistico della legge sul gioco d’azzardo, su tali basi debba non solo accertare l’illegittimità per tale ragione delle misure di intervento di cui ai procedimenti dinanzi a lui pendenti, ma anche affrontare, nell’ambito delle competenze proprie del suo ufficio (ad esempio tramite la riapertura di quei procedimenti), l’annullamento di sanzioni necessariamente accessorie, ma già divenute definitive (come ad esempio pene pecuniarie).


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/4


Impugnazione proposta il 15 febbraio 2017 dalla Société des produits Nestlé SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-84/17 P)

(2017/C 178/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (rappresentante: G.S.P. Vos, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2016, causa T-112/13, sulla base del fatto che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea (in prosieguo: «RMUE») (1); e

condannare la Mondelez UK Holdings & Services Ltd, convenuta e ricorrente dinanzi al Tribunale, alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Nestlé impugna la sentenza del Tribunale per il motivo che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 207/2009 modificato dal regolamento (UE) n. 2015/2424 (2), noto anche come RMUE.

Più in particolare, l’impugnazione della Nestlé è diretta contro la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha stabilito che, per quanto riguarda l’ambito territoriale nel quale è necessario accertare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di un marchio, tale carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio deve essere dimostrato in tutto il territorio dell’Unione europea, ossia, in tutti gli Stati Membri interessati.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).


6.6.2017   

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C 178/5


Impugnazione proposta il 15 febbraio 2017 dalla Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Société des produits Nestlé SA

(Causa C-85/17 P)

(2017/C 178/05)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd (rappresentanti: T. Mitcheson QC, barrister, P. Walsh, J. Blum e S. Dunstan, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Société des produits Nestlé SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-112/13 nelle parti di seguito indicate:

1)

il ragionamento concernente la seconda parte del primo motivo esposto ai punti da 37 a 44;

2)

il ragionamento concernente la prima parte del primo motivo esposto ai punti da 58 a 64;

3)

il ragionamento concernente la terza parte del primo motivo di cui ai punti da 78 a 111; e

4)

il ragionamento concernente la quarta parte di cui ai punti da 144 a 169, nonché il passaggio di cui al punto 177 formulato nei seguenti termini: «Benché sia stato accertato che il marchio contestato avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito».

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la seconda parte del primo motivo esposto ai punti da 37 a 44. Tale parte verte sull’uso del marchio con riferimento a tutti i prodotti per i quali esso è stato registrato. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l’uso in commercio per una tavoletta di cioccolato, composta da quattro barre trapezoidali, potesse essere classificato come riferito a un dolce o a un biscotto.

2)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la prima parte del primo motivo esposto ai punti da 58 a 64. Detta parte verte sull’uso del marchio nella forma in cui esso è stato registrato. La Mondelez afferma che il marchio non è stato affatto utilizzato in tale forma. Il Tribunale ha applicato i criteri giuridici errati (i) nel non attribuire sufficiente importanza alla sua conclusione secondo cui la tavoletta costituiva una forma che viene naturalmente in mente per i prodotti in esame, e (ii) nel basarsi su una «spontanea e immediata associazione» compiuta tra la forma e il termine KIT KAT, in spregio agli orientamenti sanciti nella sentenza Société des Produits Nestlé, causa C-215/14, EU:C:2015:604 (in prosieguo: la «causa C-215/14»).

3)

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la terza parte del primo motivo esposto ai punti da 78 a 111. Tale parte verte sul mancato uso del marchio quale indicatore di origine e sulle prove fornite al riguardo. Il Tribunale ha applicato il criterio giuridico errato nel basarsi sugli accertamenti attinenti al riconoscimento o all’associazione. L’approccio corretto consiste nel chiedere se gli ambienti interessati percepiscano il prodotto o il servizio designato dall’unico marchio di cui è chiesta la registrazione, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa, in linea con il ragionamento seguito dalla Corte nella causa C-215/14.

4)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la quarta parte del primo motivo esposto ai punti da 144 a 169, nonché nel passaggio di cui al punto 177 formulato nei seguenti termini: «Benché sia stato accertato che il marchio contestato avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito». La quarta parte si riferisce alla mancanza di prove dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio in tutta l’Unione europea. Il Tribunale ha correttamente stabilito che la Nestlé non aveva dimostrato l’acquisizione del carattere distintivo da parte del marchio in tutta l’Unione e la Mondelez non intende mettere in discussione tale decisione. Tuttavia, quest’ultima nega che la Nestlé abbia mai dimostrato l’acquisizione del carattere distintivo per i prodotti in dieci Stati membri dell’Unione europea o in generale. Il Tribunale ha errato nell’applicare il criterio giuridico non corretto rispetto a ciascuno degli Stati membri in questione, dal momento che né il riconoscimento, né l’attribuzione o l’associazione equivalgono alla percezione del marchio, da parte dei consumatori interessati, quale indicativo dell’origine, come richiesto dal criterio fissato dalla Corte nella causa C-215/14.


6.6.2017   

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C 178/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 marzo 2017 — Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

(Causa C-115/17)

(2017/C 178/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Resistenti: Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una persona sia condannata per avere ottenuto indebite restituzioni all’esportazione mediante manovre o false dichiarazioni sulla natura delle merci per le quali erano chieste le restituzioni, laddove, in seguito a un cambiamento della regolamentazione intervenuto successivamente ai fatti, le merci che essa ha effettivamente esportato sono state ammesse al beneficio di tali restituzioni.


6.6.2017   

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C 178/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 7 marzo 2017 — Reinhard Nagel/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-116/17)

(2017/C 178/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Reinhard Nagel

Resistente: Swiss International Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa effettuarla sempre, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.

2)

Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice nazionale debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (1) sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.


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C 178/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 6 marzo 2017 — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA tramite Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA

(Causa C-119/17)

(2017/C 178/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrenti: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean

Resistenti: OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA tramite Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT tramite OTPBANK SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/[1]3/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), unitamente al principio «in dubio pro consumer», derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, della medesima direttiva, e alla giurisprudenza dell’Unione, possa essere interpretato nel senso che clausole di un contratto di mutuo bancario:

che concedono al mutuatario una somma di denaro espressa in una moneta (valuta estera) e lo obbligano a rimborsarla nella medesima moneta (valuta estera), ma dalle circostanze che accompagnano la stipulazione e l’esecuzione del contratto emerge che la messa a disposizione effettiva del prestito è stata effettuata in tutt’altra moneta e che la moneta di conto è utilizzata soltanto virtualmente e per il calcolo;

che trasferiscono l’intero rischio dell’apprezzamento del valore esterno e/o interno della moneta di conto utilizzata virtualmente (la valuta estera) sul mutuatario (consumatore), sebbene egli abbia incassato una diversa moneta di pagamento, realmente consumata;

che non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di cambio della moneta di conto utilizzata virtualmente, affinché il consumatore possa valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche risultanti dalla firma del contratto;

che comportano un obbligo pecuniario in capo al consumatore di pagare, nell’ambito delle rate del mutuo, somme che derivano dalla differenza tra le rate calcolate nella moneta di conto virtualmente offerta al mutuatario e quelle calcolate nella moneta di pagamento realmente consumata;

possono presentare il rischio di essere abusive.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare per analizzare tale eventuale carattere abusivo, in relazione alla situazione di fatto descritta nella prima questione.

3)

Se le clausole descritte nella prima questione possano essere considerate al di fuori dell’oggetto principale del contratto di mutuo.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).


6.6.2017   

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C 178/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekammer Südbayern (Germania) il 10 marzo 2017 — Vossloh Laeis GmbH/Stadtwerke München GmbH

(Causa C-124/17)

(2017/C 178/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekammer Südbayern

Parti

Ricorrente: Vossloh Laeis GmbH

Resistente: Stadtwerke München GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa nazionale, che preveda, quale requisito per il ravvedimento operoso di un operatore economico, che quest’ultimo chiarisca esaurientemente i fatti e le circostanze connessi al reato o all’illecito, nonché al danno che ne sia derivato, collaborando attivamente non soltanto con le autorità investigative, ma anche con l’amministrazione aggiudicatrice, sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE (1) in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE (2).

2)

In caso di risposta negativa alla questione sub a): se l’articolo 57, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato, in questo contesto, nel senso che, ai fini del ravvedimento operoso, l’operatore economico in questione sia tenuto, in ogni caso, a chiarire i fatti nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice affinché questa possa valutare se i provvedimenti inerenti al ravvedimento operoso adottati (di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, oltre che in materia di risarcimento danni) siano idonei e sufficienti.

3)

Premesso che, per i motivi di esclusione facoltativi contemplati dall’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, il periodo massimo di esclusione ovvero il termine di esclusione, ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo 57, equivale a tre anni dalla data del fatto in questione, se per detto fatto debba senz’altro intendersi la realizzazione dei motivi di esclusione contemplati dal medesimo paragrafo 4 ovvero se rilevi invece il momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice disponga di sicura e solida conoscenza della sussistenza del motivo di esclusione.

4)

Se, conseguentemente, in presenza di una fattispecie di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE derivante dalla partecipazione di un operatore economico ad un’intesa, il fatto rilevante ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva medesima sia rappresentato dalla cessazione della partecipazione all’intesa o dall’acquisizione di sicura e solida conoscenza, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, della partecipazione all’intesa stessa.


(1)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94, pag. 243).

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


6.6.2017   

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C 178/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 20 marzo 2017 — Procedimento penale a carico di Van Gennip BVBA e a.

(Causa C-137/17)

(2017/C 178/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Imputati nella causa principale

Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

Questioni pregiudiziali

1)

Se le seguenti violazioni della normativa belga sugli articoli pirotecnici siano qualificabili come «violazioni gravi», ai sensi dell’articolo 45 della direttiva 2013/29/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici:

a)

la vendita di articoli pirotecnici in quantità di 2,666 kg di miscela pirotecnica (abbreviata in «PTS»), configurante una violazione degli articoli 265, paragrafo 7, e 257 del regio decreto 23 settembre 1958, recante un regolamento generale sulla fabbricazione, il deposito, il possesso, la vendita, il trasporto e l’uso di esplosivi, che vieta la vendita di articoli pirotecnici in quantità superiore a 1 kg di PTS qualora il consumatore non disponga di un’autorizzazione amministrativa ottenuta individualmente a detenere una quantità superiore di articoli pirotecnici;

b)

il superamento del limite circoscritto del deposito e il mancato rispetto dei luoghi di deposito previsti in un’autorizzazione pirotecnica federale, mentre era già disponibile un’autorizzazione ambientale regionale per l’immagazzinamento in tali luoghi delle quantità superiori effettive di cui trattasi;

c)

il deposito a titolo provvisorio di quantità molto ridotte di articoli pirotecnici in luoghi diversi non specificamene autorizzati per il deposito, entro il perimetro di un negozio di articoli pirotecnici al dettaglio, che dispone sia di un’autorizzazione federale per i fuochi d’artificio che di un’autorizzazione ambientale regionale.

2)

Se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici [attualmente divenuto articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE (…)], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 della direttiva 2006/123/CE (3), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, osti ad una normativa nazionale che assoggetta i luoghi di deposito di articoli pirotecnici conformi alla direttiva, connessi al commercio al dettaglio, al duplice requisito di disporre, da un lato, di un’autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vertente sulla fabbricazione, il deposito, il possesso, la vendita, il trasporto e l’uso degli esplosivi, e, dall’altro, di un’autorizzazione rilasciata nel contesto della normativa sulle autorizzazioni ambientali per impianti nocivi, mentre entrambi i regimi di autorizzazione perseguono di fatto lo stesso obiettivo (la prevenzione di rischi per la sicurezza) e solo uno dei due regimi di autorizzazioni (nella fattispecie quello relativo agli esplosivi) prevede un limite massimo (molto) ridotto per il deposito di fuochi d’artificio per feste (fino a 50 kg di miscela pirotecnica quale sostanza attiva).

3)

Se il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/29 (…) e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23/CE (…) (eventualmente in combinato disposto con gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in combinato disposto con il principio di proporzionalità, osti ad un regime nazionale che vieta il possesso o l’uso e la vendita a consumatori di fuochi d’artificio per feste (fuochi d’artificio di categoria 2 e 3 ai sensi della direttiva 2007/23/CE) che contengono più di 1 kg di miscela pirotecnica.


(1)  GU 2013, L 178, pag. 27.

(2)  GU 2007, L 154, pag. 1.

(3)  GU 2006, L 376, pag. 36.


6.6.2017   

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C 178/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 27 marzo 2017 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Causa C-153/17)

(2017/C 178/11)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Convenuta: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui le spese generali imputabili a operazioni di vendita a rate (consistenti nella concessione di finanziamenti, operazione esente, e nella cessione di autovetture, operazione imponibile) siano state integrate soltanto nel prezzo delle concessioni di finanziamenti, operazioni esenti, del soggetto passivo, se questi abbia diritto di detrarre l’imposta assolta a monte in relazione a tali spese.

2)

Quale sia l’interpretazione corretta del punto 31 della sentenza Midland Bank, C-93/98, e, in particolare, dell’affermazione secondo cui i costi generali «fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti di un’impresa».

In particolare:

a)

se tale passaggio debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve sempre attribuire una determinata imposta assolta a monte a ciascuna operazione, per qualsiasi metodo particolare adottato ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (1);

b)

se ciò valga anche quando, di fatto, le spese generali non sono integrate nel prezzo delle operazioni imponibili effettuate dall’impresa.

3)

Se il fatto che le spese generali siano state effettivamente utilizzate, almeno in una certa misura, per effettuare cessioni imponibili di autovetture:

a)

comporti che una parte dell’imposta assolta a monte relativamente a tali spese debba essere detraibile;

b)

se ciò valga anche quando, di fatto, le spese generali non sono integrate nel prezzo delle cessioni imponibili di autovetture.

4)

Se sia legittimo, in via di principio, ignorare le cessioni imponibili di autovetture (o il loro valore) al fine di pervenire a un metodo particolare ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


6.6.2017   

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C 178/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 1o marzo 2017 — Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Regione vallona

(Causa C-160/17)

(2017/C 178/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Resistente: Regione vallona

Questione pregiudiziale

«Se l’articolo 2, a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (1), debba essere interpretata nel senso di includere nella nozione di piano o programma un perimetro previsto da una disposizione di natura legislativa adottata da un’autorità regionale:

avente ad oggetto la definizione del contorno di un’area geografica ai fini dell’eventuale realizzazione di un progetto di urbanizzazione, fermo restando che il progetto, che dovrà perseguire un obiettivo determinato — riguardante, nella specie, la riqualificazione e lo sviluppo di funzioni urbane, e che necessita della creazione, della modifica, dell’ampliamento, della soppressione o del rifacimento della rete stradale e degli spazi pubblici — costituisca il fondamento dell’adozione del perimetro, il quale implica dunque l’accoglimento del relativo principio, dovendo essere peraltro oggetto di ulteriore rilascio di concessioni soggette ad una valutazione degli effetti; e

avente per effetto, sul piano procedurale, di consentire alle richieste di concessione per opere o lavori da effettuarsi nell’ambito del perimetro di beneficiare di una procedura in deroga, fermo restando che le prescrizioni urbanistiche applicabili ai suoli interessati prima dell’adozione del perimetro continuano ad applicarsi, ove detta procedura attribuisce peraltro il vantaggio di poter ottenere più facilmente una deroga a tali prescrizioni;

e che beneficia di una presunzione di pubblica utilità per le espropriazioni da eseguire nel quadro del piano di espropriazione ad esso allegato».


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).


6.6.2017   

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C 178/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

(Causa C-164/17)

(2017/C 178/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Edel Grace, Peter Sweetman

Resistente: An Bord Pleanala

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui

(a)

un sito protetto abbia come obiettivo essenziale la creazione di un habitat per una specie specifica

(b)

la natura dell’habitat che è propizia a quella specie implichi che la parte del sito che è favorevole subirà necessariamente mutamenti nel tempo, e

(c)

come parte del piano di sviluppo proposto debba essere attuato un piano di gestione per il sito nel suo complesso (comprese modifiche alla gestione di parti del sito non direttamente influenzate dal progetto stesso), volto a garantire che, in qualsiasi momento, la parte del sito adatta come habitat sopra menzionato non risulti ridotta ma possa invece essere incrementata; ma

(d)

per la durata del progetto, una parte del sito sicuramente non sarà idonea a garantire l’habitat adatto,

se misure come quelle descritte alla lettera (c) possano essere correttamente considerate misure di attenuazione.


6.6.2017   

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C 178/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 3 aprile 2017 — Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

(Causa C-167/17)

(2017/C 178/14)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Volkmar Klohn

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto relativo alla «procedura (…) non eccessivamente onerosa», di cui all’articolo 10 bis della direttiva sulla partecipazione del pubblico, sia potenzialmente applicabile in una fattispecie come quella in esame, in cui l’autorizzazione urbanistica impugnata nel procedimento era stata rilasciata prima della data ultima per la trasposizione della direttiva medesima e in cui anche il procedimento di impugnazione di tale autorizzazione è stato introdotto prima della data di cui trattasi. In tal caso, se il disposto dalla direttiva sulla partecipazione del pubblico, relativo alla «procedura (…) non eccessivamente onerosa», si applichi potenzialmente a tutte le spese sostenute nel procedimento o soltanto a quelle sostenute dopo la data ultima per la trasposizione.

2)

Qualora lo Stato membro interessato non abbia adottato misure specifiche al fine della trasposizione dell’articolo 10 bis della direttiva sulla partecipazione del pubblico, se, quando pronuncia una condanna alle spese in un procedimento al quale è applicabile la direttiva di cui trattasi, un giudice nazionale, che gode di potere discrezionale quanto al riconoscimento delle spese a carico di una parte soccombente, sia tenuto a garantire che tale condanna non renda il procedimento «eccessivamente oneroso», e ciò perché le relative disposizioni hanno efficacia diretta o perché il giudice dello Stato membro di cui trattasi è tenuto a interpretare il proprio diritto procedurale in un modo per quanto possibile conforme agli obiettivi dell’articolo 10 bis.

3)

Qualora una decisione di condanna alle spese non contenga limitazioni e, non essendo stata impugnata, sia considerata come definitiva e inappellabile ai sensi del diritto nazionale, se il diritto dell’Unione esiga che:

(a)

un Taxing Master al quale il diritto nazionale attribuisce il compito di quantificare l’ammontare delle spese ragionevolmente sostenute dalla parte vittoriosa; o

(b)

un giudice investito del riesame della decisione di detto Taxing Master

abbia comunque un obbligo di derogare alle misure di diritto nazionale altrimenti applicabili e stabilire l’ammontare delle spese da accordare in modo tale da garantire che le spese così riconosciute non rendano il procedimento eccessivamente oneroso.


6.6.2017   

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C 178/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 aprile 2017 — X, altra parte: Belastingdienst/Toeslagen

(Causa C-175/17)

(2017/C 178/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Belastingdienst/Toeslagen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008 L 348, in prosieguo: la «direttiva sul rimpatrio»), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, abbia automaticamente effetto sospensivo quando il cittadino di un paese terzo sostiene che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determina un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato, cittadino di un paese terzo, debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione su detto appello, senza che tale cittadino di un paese terzo sia tenuto a presentare una domanda separata.

2)

Se l’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005 L 326: in prosieguo: la «direttiva procedure»), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che un mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di asilo ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2005/85/CE, abbia automaticamente effetto sospensivo. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, fino alla decisione sull’appello, senza che il cittadino di un paese terzo interessato sia tenuto a presentare una domanda separata.


Tribunale

6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/14


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2017 — HF/Parlamento

(Causa T-570/16) (1)

((«Funzione pubblica - Agente contrattuale ausiliario - Articolo 24 dello Statuto - Domanda di assistenza - Articolo 12 bis dello Statuto - Molestie psicologiche - Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto - Termine statutario di risposta di quattro mesi - Decisione dell’AACC di avviare un’indagine amministrativa - Mancata presa di posizione dell’AACC, entro il termine statutario di risposta, sulla sussistenza delle lamentate molestie psicologiche - Nozione di decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza - Atto inesistente - Irricevibilità»))

(2017/C 178/16)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: HF (rappresentante: A. Tymen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento di una decisione implicita dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento, asseritamente intervenuta l’11 aprile 2015, che ha respinto la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente l’11 dicembre 2014 e, dall’altro, al risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dalla sig.ra HF.

3)

La sig.ra HF sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-142/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/14


Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2017 — HF/Parlamento

(Causa T-584/16) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali ausiliari - Articolo 3 ter del RAA - Successione di assunzioni come agente - Contratti a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Sviamento di potere - Richiesta di assistenza - Diritto di essere ascoltato - Responsabilità extracontrattuale»))

(2017/C 178/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HF (rappresentante: A. Tymen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Deneys e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento di non rinnovare il contratto di agente contrattuale ausiliario alla ricorrente e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa, essenzialmente, di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra HF è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-14/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/15


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-152/12) (1)

((«Aiuti di Stato - Settore postale - Aiuti concessi dalle autorità tedesche alla Deutsche Post - Aumento del prezzo dei francobolli combinato con sovvenzioni erogate per coprire i costi delle pensioni dei lavoratori aventi lo status di funzionario - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) e United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: inizialmente E. Henny e T. Ottervanger, successivamente T. Ottervanger, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex NN 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore della Deutsche Post AG (GU 2012, L 289, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG.

3)

La UPS Europe e la United Parcel Service Deutschland sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.


6.6.2017   

IT

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C 178/16


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMART)

(Causa T-488/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e U. Hildebrandt, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 giugno 2015 (procedimento R 1734/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyrus Wellness Consulting GmbH e la LG Electronics, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La LG Electronics, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cyrus Wellness Consulting GmbH.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


6.6.2017   

IT

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C 178/16


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SNAP)

(Causa T-489/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e U. Hildebrandt, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2015 (procedimento R 1938/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyrus Wellness Consulting GmbH e la LG Electronics, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La LG Electronics, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cyrus Wellness Consulting GmbH.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/17


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (Viewty)

(Causa T-498/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e U. Hildebrandt, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 giugno 2015 (procedimenti riuniti R 1935/2014-2 e R 1563/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyrus Wellness Consulting GmbH e la LG Electronics, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La LG Electronics, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cyrus Wellness Consulting GmbH.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/17


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE)

(Causa T-499/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e U. Hildebrandt, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 giugno 2015 (procedimenti riuniti R 1565/2014-2 e R 1939/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyrus Wellness Consulting GmbH e la LG Electronics, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La LG Electronics, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cyrus Wellness Consulting GmbH.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


6.6.2017   

IT

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C 178/18


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO)

(Causa T-500/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e U. Hildebrandt, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 giugno 2015 (procedimento R 1940/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyrus Wellness Consulting GmbH e la LG Electronics, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La LG Electronics, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cyrus Wellness Consulting GmbH.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/18


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2017 — LG Electronics/EUIPO — Cyrus Wellness Consulting (Viewty GT)

(Causa T-534/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Wulff e U. Hildebrandt, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2015 (procedimenti riuniti R 1937/2014-2 e R 1564/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cyrus Wellness Consulting GmbH e la LG Electronics, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La LG Electronics, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Cyrus Wellness Consulting GmbH.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/19


Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2017 — Frank/Commissione

(Causa T-603/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Programma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 - Invito a sottoporre progetti e attività collegate ai sensi del programma di lavoro ERC 2015 - Decisione dell’ERCEA che dichiara non ammissibile il progetto presentato dalla ricorrente - Decisione implicita della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’ERCEA - Designazione erronea della convenuta - Irricevibilità»))

(2017/C 178/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Regine Frank (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente W. Trautner, successivamente E. Niitväli, M. Reysen, successivamente E. Niitväli, M. Reysen e S. Wachs, e infine S. Conrad, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) del 5 giugno 2015, concernente, nell’ambito del programma «ERC starting grant», il progetto n. 680151 della ricorrente, che non era stato valutato in modo positivo durante la prima fase e non era stato ammesso alla valutazione della seconda fase, nonché della decisione implicita della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Regine Frank e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/20


Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Klausner Holz Niedersachsen/Commissione

(Causa T-101/16) (1)

((«Ricorso per carenza - Aiuti di Stato - Fornitura di legname - Esame preliminare di un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche sotto forma di contratti di fornitura di legname - Mancata presa di posizione della Commissione entro un termine ragionevole - Irricevibilità manifesta»))

(2017/C 178/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klausner Holz Niedersachsen GmbH (Saalburg-Ebersdorf, Germania) (rappresentanti: D. Reich, C. Hipp e T. Ilgner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si sarebbe illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione, entro un termine ragionevole, nell’ambito dell’esame preliminare di un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche in favore della ricorrente sotto forma di contratti di fornitura di legname.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La Klausner Holz Niedersachsen GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


6.6.2017   

IT

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C 178/20


Ordinanza del Tribunale del 20 marzo 2017 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione

(Causa T-199/16) (1)

([«Ricorso di annullamento - Regime relativo alle specialità tradizionali garantite - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/304 - Termine per la trasmissione da parte delle autorità competenti alla Commissione della notifica di opposizione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2017/C 178/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Germania) e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Germania) (rappresentante: A. Wagner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou, J. Guillem Carrau e J. Herkommer, poi D. Triantafyllou e J. Herkommer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] (GU 2016, L 58, pag. 28).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La Kohrener Landmolkerei GmbH e la DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 232 del 27.6.2016.


6.6.2017   

IT

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C 178/21


Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark/Commissione

(Causa T-203/16) (1)

((«Aiuti di Stato - Denuncia - Ricorso per carenza - Presa di posizione della Commissione che mette fine alla carenza - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/28)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark (Ikast, Danimarca) (rappresentante: N. Gade, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e S. Maaløe, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di rispettare i termini riguardanti la durata del procedimento preliminare di esame degli aiuti di Stato e, dopo che il procedimento formale è stato avviato, ha illegittimamente omesso di adottare una decisione sulla denuncia, presentata dalla ricorrente, relativa a taluni aiuti di Stato.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 232 del 27.6.2016.


6.6.2017   

IT

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C 178/21


Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2017 — Palos Caravina/CdT

(Causa T-725/16) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Funzionari - Assunzione - Comunicazione delle informazioni riguardanti la nomina di una terza persona - Articolo 25, terzo comma, dello Statuto - Non luogo a statuire»))

(2017/C 178/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria José Palos Caravina (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. Salerno e P. Singer, avvocati)

Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) (rappresentanti: M. Garnier e J. Rikkert, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del CdT del 23 dicembre 2015 recante diniego di comunicare alla ricorrente informazioni relative alla nomina di un terzo e, dall’altro, della decisione del CdT del 5 luglio 2016 recante rigetto del reclamo della ricorrente contro tale diniego.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Maria José Palos Caravina.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


6.6.2017   

IT

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C 178/22


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Ungheria/Commissione

(Causa T-20/17 R)

((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Imposta ungherese sul fatturato legato alla pubblicità - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e dispone il suo recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - mancanza dell’urgenza»))

(2017/C 178/30)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentante: M. Fehér, agente)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P.-J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6929 def della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) applicata dall’Ungheria in materia di tassazione dei proventi della pubblicità.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

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C 178/22


Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 aprile 2017 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-86/17 R)

((«Procedimento sommario - Membro del Parlamento europeo - Recupero mediante compensazione di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Anne Perrine Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE con cui si chiede che venga sospesa l’esecuzione della decisione del segretario generale del Parlamento datata 5 dicembre 2016 — in cui si constata che l’importo di EUR 298 497,87 era stato indebitamente corrisposto in favore della ricorrente e doveva essere recuperato presso la stessa — nonché della nota di addebito 2016-1560, del 6 dicembre 2016, successiva a tale decisione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/23


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kibelisa/Consiglio

(Causa T-139/17 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive - Repubblica democratica del Congo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roger Kibelisa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: O. Okito e A. Ouannès, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L 336 I, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/23


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kampete/Consiglio

(Causa T-140/17 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive - Repubblica democratica del Congo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: O. Okito e A. Ouannès, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L 336 I, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Amisi Kumba/Consiglio

(Causa T-141/17 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive - Repubblica democratica del Congo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kasa-Vubu, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: O. Okito e A. Ouannès, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L 336 I, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kaimbi/Consiglio

(Causa T-142/17 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive - Repubblica democratica del Congo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delphin Kaimbi (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: O. Okito e A. Ouannès, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L 336 I, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/25


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Ilunga Luyoyo/Consiglio

(Causa T-143/17 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive - Repubblica democratica del Congo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kasa-Vubu, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: O. Okito e A. Ouannès, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L 336 I, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/25


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 – Numbi/Consiglio

(Causa T-144/17 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive - Repubblica democratica del Congo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: John Numbi (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: O. Okito e A. Ouannès, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L 336 I, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/26


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 marzo 2017 — Kanyama/Consiglio

(Causa T-145/17 R)

((«Procedimento sommario - Misure restrittive - Repubblica democratica del Congo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Célestin Kanyama (La Gombe, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: O. Okito e A. Ouannès, avvocati)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2016/2230 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2016, L 336 I, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/26


Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 marzo 2017 — RV/Commissione

(Causa T-167/17 R)

((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Collocamento in congedo e a riposo - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2017/C 178/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RV (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 21 dicembre 2016 che colloca il ricorrente in congedo nell’interesse del servizio e a riposo d’ufficio dal 1o aprile 2017.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


6.6.2017   

IT

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C 178/27


Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — Boehringer Ingelheim International/Commissione

(Causa T-191/17)

(2017/C 178/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2017)379 (final) della Commissione, del 19 gennaio 2017;

statuire che gli effetti della decisione di esecuzione della Commissione rimangono in vigore sino a quando la Commissione europea non avrà adottato una nuova decisione, e

condannare la Commissione europea alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione del 19 gennaio 2017 costituisce una violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 11 della Direttiva 2001/83/CE e la Guida ad uso dei richiedenti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione del 19 gennaio 2017 non è conforme all’applicazione delle pertinenti disposizioni e linee guida e prassi regolamentare in altre cause e, quindi, costituisce una violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione e determina una distorsione delle condizioni di concorrenza.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/27


Ricorso proposto il 24 marzo 2017 — RZ/CESE e Comitato delle Regioni

(Causa T-192/17)

(2017/C 178/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuti: Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle Regioni

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dare alla parte ricorrente accesso agli atti del fascicolo del procedimento nella causa [dato riservato] (1) relativi alla composizione amichevole della medesima, e autorizzarla a depositare osservazioni a tale riguardo;

annullare la decisione congiunta del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Comitato delle Regioni (CdR) di riassegnare [dato riservato] alla direzione della traduzione, decisione risultante dall’accordo in tal senso intercorso nel periodo compreso tra il 14 gennaio e il 4 febbraio 2016, nella parte in cui tale accordo avrebbe previsto sia la riassegnazione in esame sia il mantenimento da parte [dell’interessato] delle sue funzioni [dato riservato];

annullare la decisione di riassegnare [dato riservato] alla direzione della traduzione pur mantenendo in larga misura le sue funzioni [dato riservato], decisione adottata l’11 maggio 2016 da parte del CdR a seguito del suddetto accordo;

annullare le decisioni del 13 dicembre 2016 del Segretario generale del CdR e del 19 dicembre 2016 del Segretario generale del CESE, nella parte in cui confermano le istruzioni impartite il 30 giugno alla parte ricorrente dalla direzione della traduzione al fine di dare esecuzione alla decisione del CdR dell’11 maggio 2016;

condannare in solido il CESE e il CdR a versare alla parte ricorrente un importo pari e EUR 25 000, valutato provvisoriamente e in via equitativa quale risarcimento del danno alla sua reputazione professionale, alla sua autorità e alla sua salute, danno risultante dalle decisioni impugnate;

condannare in solido il CESE e il CdR alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, commi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 25, comma 2, dello statuto, in quanto la parte ricorrente non sarebbe stata ascoltata prima che il CESE e il CdR decidessero di comune accordo di riassegnare un funzionario, e/o in quanto la decisione adottata dal CdR in esecuzione di tale accordo non sarebbe stata notificata immediatamente e per iscritto alla parte ricorrente, mentre i suoi motivi non gli sono stati indicati in maniera chiara e completa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, comma 1, dello statuto nonché su uno sviamento di potere e di procedura, in quanto il funzionario interessato sarebbe stato riassegnato alla direzione della traduzione pur mantenendo in larga misura le sue funzioni nell’ambito dell’unità linguistica in questione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio, in quanto la riassegnazione sarebbe avvenuta allo scopo di porre fine a una situazione insostenibile o di proteggere il funzionario dalla parte ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21, commi 1 e 2, dello statuto, in quanto i Segretari generali del CESE avrebbero confermato l’ordine impartito dalla direzione della traduzione alla parte ricorrente di continuare ad attribuire o a far attribuire compiti al funzionario in questione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto i Segretari generali del avrebbero confermato l’istruzione impartita dalla direzione della traduzione alla parte ricorrente di far attribuire al funzionario in questione lavori equivalenti per numero e per rilevanza a quelli assegnati ai traduttori con un’esperienza simile alla sua, e di far rivedere le sue traduzioni secondo modalità comparabili.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle decisioni relative alle ferie, in quanto i Segretari generali avrebbero confermato l’istruzione impartita alla parte ricorrente dalla direzione della traduzione di far valere il giorno stesso o al più tardi l’indomani, limitandole a motivi imperativi, le ragioni di interesse del servizio che ostavano a una domanda di ferie del funzionario in questione.


(1)  Dato riservato coperto da segreto.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/29


Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — SB/EUIPO

(Causa T-200/17)

(2017/C 178/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SB (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore esecutivo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2016, con cui è stato negato alla ricorrente il secondo rinnovo del suo contratto, e il rigetto, da parte del direttore esecutivo dell’EUIPO, in data del 19 dicembre 2016, del reclamo della ricorrente del 1o settembre 2016;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dello Statuto dei funzionari nonché del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea risultante dall’applicazione delle norme interne del convenuto che equiparano i funzionari agli agenti temporanei con contratti a tempo indeterminato. Inoltre, il convenuto, distinguendo gli agenti temporanei con contratti a tempo determinato dagli agenti temporanei con contratti a tempo indeterminato, viola lo Statuto dei funzionari e, nel caso di specie, il principio della parità di trattamento.

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione o sull’illegittimità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto del dovere di diligenza nei confronti del personale.

4.

Quarto motivo, vertente sulla discriminazione fondata sull’età risultante dall’applicazione, da parte del convenuto, di una politica del personale volta a ridurre l’età media del personale.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/29


Ricorso proposto il 6 aprile 2017 — Out of the blue/EUIPO — Dubois e MFunds USA (FUNNY BANDS)

(Causa T-214/17)

(2017/C 178/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e A. Zarm, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Frédéric Dubois (Lasne, Belgio) e MFunds USA LLC (Miami Beach, Florida, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolari del marchio controverso: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «FUNNY BANDS» –Marchio dell’Unione europea n. 9 350 794

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2017 nel procedimento R 1081/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare l’invalidità del marchio dell’Unione europea n. 009 350 794«FUNNY BANDS», ai sensi degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

condannare l’EUIPO alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente;

in caso di intervento dei titolari del marchio in quanto parte interveniente, condannarli alle proprie spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/30


Ricorso proposto il 12 aprile 2017 — HF/Parlamento

(Causa T-218/17)

(2017/C 178/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HF (rappresentante: A. Tymen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato.

Di conseguenza,

annullare la decisione del 3 giugno 2016, recante rigetto della domanda di assistenza della ricorrente dell’11 dicembre 2014;

se necessario, annullare la decisione del 4 gennaio 2017, ricevuta l’11 gennaio 2017, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 6 settembre 2016;

condannare il convenuto al risarcimento dei danni, fissati in via equitativa in EUR 90 000, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, su una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, su una violazione del diritto a essere sentito e su una violazione del principio del contradditorio.

2.

Secondo motivo, vertente su errori procedurali idonei a viziare la decisione contestata e sulla parzialità nella procedura seguita dal Comitato.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su una violazione dell’obbligo di assistenza e del dovere di sollecitudine e su una violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/31


Ricorso proposto il 12 aprile 2017 — M J Quinlan & Associates/EUIPO — Intersnack Group (Forma di canguro)

(Causa T-219/17)

(2017/C 178/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: M J Quinlan & Associates Pty Ltd (Hope Island, Queensland, Australia) (rappresentanti: avv.ti M. Freiherr von Welser e A. Bender)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione tridimensionale (Forma di canguro) — Marchio dell’Unione europea n. 13 342

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27/01/2017 nel procedimento R 218/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

tenere un’udienza, al fine di garantire il diritto della ricorrente ad essere sentita.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/31


Ricorso proposto il 12 aprile 2017 — Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz)

(Causa T-220/17)

(2017/C 178/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG (Mutterstadt, Germania) (rappresentante: avv. C. Gehweiler)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «100 % Pfalz» — Domanda di registrazione n. 15 085 475

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 07/02/2017 nel procedimento R 1549/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009.


6.6.2017   

IT

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C 178/32


Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Rstudio/EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

(Causa T-230/17)

(2017/C 178/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e G. Smith, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea con riferimento al marchio denominativo «RSTUDIO» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 999 644

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 493/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a pagare alla ricorrente le spese generate dal presente ricorso e sorte in rapporto ad esso, nonché le spese sottoindicate; altrimenti, qualora effettivamente intervenga l’interveniente potenziale, condannare l’EUIPO e l’interveniente a rispondere individualmente e solidalmente delle spese sostenute dalla ricorrente, sorte in occasione del presente ricorso nonché delle spese sottoindicate.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente valutato i beni per i quali era stata fornita la prova del serio uso ed è, conseguentemente, venuta meno all’obbligo di svolgere una corretto raffronto tra tali beni;

La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza tra i beni in esame e la somiglianza tra i marchi pertinenti ed ha, quindi, erroneamente valutato l’esistenza di un rischio di confusione.


6.6.2017   

IT

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C 178/33


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — El Corte Inglés/EUIPO — AATC Trading (ALIA)

(Causa T-299/13)

(2017/C 178/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


6.6.2017   

IT

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C 178/33


Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — MPF Holdings/Commissione

(Causa T-788/14) (1)

(2017/C 178/49)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


6.6.2017   

IT

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C 178/33


Ordinanza del Tribunale del 3 aprile 2017 — Corsini Santolaria/EUIPO — Molins Tura (biombo 13)

(Causa T-145/16) (1)

(2017/C 178/50)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 222 del 20.6.2016.


6.6.2017   

IT

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C 178/33


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 — Tri Ocean Energy/Consiglio

(Causa T-383/16) (1)

(2017/C 178/51)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 350 del 26.9.2016.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/34


Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2017 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (Rappresentazione di una figura con angoli)

(Causa T-709/16) (1)

(2017/C 178/52)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/34


Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2017 — La Patrouille/EUIPO — Alpha Industries (AEROBATIX)

(Causa T-710/16) (1)

(2017/C 178/53)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/34


Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 febbraio 2017 — Bender/Parlamento

(Causa T-30/17)

(2017/C 178/54)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/34


Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — TeamLava/EUIPO — King.com (Icone animate)

(Causa T-75/17)

(2017/C 178/55)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


6.6.2017   

IT

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C 178/34


Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — TeamLava/EUIPO — King.com (Icone animate)

(Causa T-76/17)

(2017/C 178/56)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/35


Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2017 — TeamLava/EUIPO — King.com (Icone animate)

(Causa T-77/17)

(2017/C 178/57)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.