ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 168

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
29 maggio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 168/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Corte di giustizia

2017/C 168/02

Decisione della Corte di giustizia del 7 marzo 2017 relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

2

 

Tribunale

2017/C 168/03

Decisione del Tribunale del 5 aprile 2017 relativa alle ferie giudiziarie

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 168/04

Causa C-598/14 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 aprile 2017 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 4 — Articolo 65, paragrafi 1 e 2 — Marchio denominativo LAGUIOLE — Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un diritto anteriore, acquisito in forza del diritto nazionale — Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO — Ufficio di giudice dell’Unione)

5

2017/C 168/05

Cause riunite C-217/15 e C-350/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — Procedimento penale a carico di Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15) (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2 e 273 — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Identità della persona imputata o sanzionata — Insussistenza)

5

2017/C 168/06

Causa C-298/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB Borta/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/17/CE — Appalto che non raggiunge la soglia prevista da tale direttiva — Articoli 49 e 56 TFUE — Limitazione del ricorso al subappalto — Presentazione di un’offerta congiunta — Capacità professionali degli offerenti — Modifiche del capitolato d’oneri)

6

2017/C 168/07

Causa C-336/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbetsdomstolen — Svezia) — Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 3 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese — Contratti collettivi applicabili al cessionario e al cedente — Termini di preavviso supplementare concesso ai lavoratori licenziati — Rilevanza dell’anzianità acquisita presso il cedente)

7

2017/C 168/08

Causa C-337/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2017 — Mediatore europeo/Claire Staelen (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Trattamento da parte del Mediatore europeo di una denuncia relativa alla gestione di un elenco di candidati idonei in esito a un concorso generale — Violazioni dell’obbligo di diligenza — Nozione di violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione — Danno morale — Perdita di fiducia nella funzione del Mediatore europeo)

8

2017/C 168/09

Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017 — Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 — Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafi 10 e 11 — Esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping — Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale nel caso di importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato)

8

2017/C 168/10

Causa C-391/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Spagna) — Marina del Mediterráneo SL e a./Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Procedure di ricorso — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 1, paragrafo 1 — Articolo 2, paragrafo 1 — Decisione dell’autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un’offerta — Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile)

9

2017/C 168/11

Cause riunite C-435/15 e C-666/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania, Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) [Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione delle merci — Videocamere digitali — Nomenclatura combinata — Sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 — Note esplicative — Interpretazione — Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1249/2011 e (UE) n. 876/2014 — Interpretazione — Validità]

10

2017/C 168/12

Causa C-488/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/50/CE — Qualità dell’aria ambiente — Articolo 13, paragrafo 1 — Allegato XI — Valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 — Superamento sistematico e continuato dei valori limite — Articolo 22 — Proroga del termine per il conseguimento di determinati valori limite — Presupposti d’applicazione — Articolo 23, paragrafo 1 — Piani per la qualità dell’aria — Periodo di superamento il più breve possibile — Misure appropriate — Elementi di valutazione)

11

2017/C 168/13

Cause riunite C-497/15 e C-498/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasporti su strada — Disposizioni tributarie — Direttiva 1999/62/CE — Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture — Pedaggio — Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive — Sanzione forfettaria — Proporzionalità)

12

2017/C 168/14

Causa C-544/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/114/CE — Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) — Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi — Diniego di ammissione — Nozione di minaccia per la sicurezza pubblica — Discrezionalità)

12

2017/C 168/15

Causa C-638/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2011/64/UE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) — Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) — Nozioni di tabacco da fumo, tabacco trinciato o in altro modo frazionato e trasformazione industriale)

13

2017/C 168/16

Causa C-665/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Patente di guida — Rete delle patenti di guida dell’Unione europea — Utilizzo e collegamento alla rete dell’Unione)

14

2017/C 168/17

Causa C-668/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto del sig. Ismar Huskic (Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica — Direttiva 2000/43/CE — Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) — Istituto di credito che richiede un documento di identità supplementare, consistente in una copia del passaporto o del permesso di soggiorno, alle persone che richiedono un prestito per l’acquisto di un autoveicolo e che si sono identificate mediante la loro patente di guida, nella quale è indicato un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio)

14

2017/C 168/18

Causa C-58/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Miglioramento della sicurezza dei porti — Direttiva 2005/65/CE — Articolo 2, paragrafo 3, e articoli 6, 7 e 9 — Violazione — Mancata valutazione della sicurezza del porto — Confini, piano si sicurezza e agenti di sicurezza del porto — Mancata definizione)

15

2017/C 168/19

Cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München, Landgericht München I — Germania) — Procedimento penale a carico di Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16) (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Direttiva 2012/13/UE — Diritto all’informazione nei procedimenti penali — Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico — Notifica di un decreto penale di condanna — Modalità — Nomina obbligatoria di un domiciliatario — Imputato non residente e senza domicilio abituale — Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario)

15

2017/C 168/20

Causa C-153/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno Stato — Deposito inadeguato di un ingente quantitativo di pneumatici usati — Discarica che non soddisfa i requisiti fissati dalle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE — Situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria)

16

2017/C 168/21

Causa C-83/16: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Heta Asset Resolution Bulgaria OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Codice doganale — Dichiarazione d’esportazione a posteriori — Nozione di documentazione sufficiente — Valutazione della sufficienza dei documenti giustificativi)

17

2017/C 168/22

Causa C-232/16 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017 — Simet SpA/Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Settore dei trasporti — Servizi di trasporto interregionale tramite autobus — Regolamento (CEE) n. 1191/69 — Diritto a una compensazione degli oneri derivanti dall’esecuzione di obblighi di servizio pubblico — Decisione giudiziaria nazionale — Aiuto incompatibile con il mercato interno)

17

2017/C 168/23

Causa C-497/16: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — procedimento penale a carico di Juraj Sokáč (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Precursori di droghe — Regolamento (CE) n. 273/2004 — Articolo 2, lettera a) — Nozione di sostanze classificate — Esclusione dei medicinali — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 1, punto 2 — Nozione di medicinale — Medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina — Regolamento (CE) n. 111/2005 — Articolo 2, lettera a) — Nozione di sostanze classificate — Allegato — Inclusione dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina — Assenza di incidenza sulla sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004)

18

2017/C 168/24

Causa C-515/16: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles — Francia) — Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articoli 107 e 108 TFUE — Nozione di intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali — Elettricità di origine solare — Obbligo di acquisto a un prezzo superiore al prezzo di mercato — Compensazione integrale — Mancanza di notifica preliminare)

19

2017/C 168/25

Causa C-14/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 gennaio 2017 — VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Causa C-83/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 febbraio 2017 — KP, rappresentata dalla madre/LO

20

2017/C 168/27

Causa C-99/17 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Infineon Technologies AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-758/14, Infineon Technologies AG/Commissione europea

20

2017/C 168/28

Causa C-100/17 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Gul Ahmed Textile Mills Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Consiglio dell’Unione europea

21

2017/C 168/29

Causa C-104/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești (Romania) il 27 febbraio 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Causa C-113/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 6 marzo 2017 — QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Causa C-120/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) il 7 marzo 2017 — Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Causa C-131/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 13 marzo 2017 — Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Causa C-136/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 15 marzo 2017 — G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Causa C-156/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 marzo 2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Causa C-157/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 marzo 2017 — X/Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Causa C-172/17 P: Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-768/14, ANKO/Commissione europea

27

2017/C 168/37

Causa C-173/17 P: Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-771/14, ANKO/Commissione europea

28

2017/C 168/38

Causa C-184/17 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017 nella causa T-381/15, IMG/Commissione

29

 

Tribunale

2017/C 168/39

Causa T-201/17: Ricorso proposto il 31 marzo 2017 — Printeos/Commissione

30

2017/C 168/40

Causa T-207/17: Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Causa T-208/17: Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Causa T-209/17: Ricorso proposto il 4 aprile 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Causa T-213/17: Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Causa T-215/17: Ricorso proposto il 7 aprile 2017 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

33


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 168/01)

Ultima pubblicazione

GU C 161 del 22.5.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 151 del 15.5.2017

GU C 144 dell’8.5.2017

GU C 129 del 24.4.2017

GU C 121 del 18.4.2017

GU C 112 del 10.4.2017

GU C 104 del 3.4.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/2


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 7 marzo 2017

relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

(2017/C 168/02)

LA CORTE

visto l’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,

considerando che, in applicazione di tale disposizione, occorre stabilire l’elenco delle festività legalmente riconosciute e fissare le date delle ferie giudiziarie,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:

il Capodanno,

il lunedì dell’Angelo,

il 1o maggio,

l’Ascensione,

il lunedì di Pentecoste,

il 23 giugno,

il 15 agosto,

il 1o novembre,

il 25 dicembre,

il 26 dicembre.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1o novembre 2017 e il 31 ottobre 2018, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

Natale 2017: da lunedì 18 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 inclusi,

Pasqua 2018: da lunedì 26 marzo 2018 a domenica 8 aprile 2018 inclusi,

Estate 2018: da lunedì 16 luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 inclusi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 7 marzo 2017

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il presidente

K. LENAERTS


Tribunale

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/4


DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 5 aprile 2017

relativa alle ferie giudiziarie

(2017/C 168/03)

IL TRIBUNALE

Visto l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l’anno giudiziario che inizia il 1o settembre 2017, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

Natale 2017: da lunedì 18 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 inclusi,

Pasqua 2018: da lunedì 26 marzo 2018 a domenica 8 aprile 2018 inclusi,

Estate 2018: da lunedì 16 luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 inclusi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2017

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 aprile 2017 — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole

(Causa C-598/14 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 4 - Articolo 65, paragrafi 1 e 2 - Marchio denominativo LAGUIOLE - Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un diritto anteriore, acquisito in forza del diritto nazionale - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO - Ufficio di giudice dell’Unione))

(2017/C 168/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altre parti nel procedimento: Gilbert Szajner (rappresentante: A. Sam-Simenot, avocate), Forge de Laguiole (rappresentante: F. Fajgenbaum, avocate)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

3)

La Forge de Laguiole SARL sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 96 del 23.3.2015.


29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — Procedimento penale a carico di Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15)

(Cause riunite C-217/15 e C-350/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2 e 273 - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Identità della persona imputata o sanzionata - Insussistenza))

(2017/C 168/05)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Imputati nella causa principale

Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15)

Dispositivo

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015

GU C 311 del 21.9.2015


29.5.2017   

IT

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C 168/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB «Borta»/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ

(Causa C-298/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/17/CE - Appalto che non raggiunge la soglia prevista da tale direttiva - Articoli 49 e 56 TFUE - Limitazione del ricorso al subappalto - Presentazione di un’offerta congiunta - Capacità professionali degli offerenti - Modifiche del capitolato d’oneri))

(2017/C 168/06)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Borta»

Convenuta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ

Dispositivo

1)

Riguardo a un appalto pubblico che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale, come l’articolo 24, paragrafo 5, della Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (legge lituana relativa agli appalti pubblici), che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per l’esecuzione di un appalto di lavori, l’aggiudicatario è tenuto a realizzare esso stesso l’opera principale, definita come tale dall’ente aggiudicatore.

2)

Riguardo a un siffatto appalto pubblico, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza, che derivano in particolare dagli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che l’ente aggiudicatore modifichi, dopo la pubblicazione del bando di gara, una clausola del capitolato d’oneri relativa alle condizioni e alle modalità di cumulo delle capacità professionali, come la clausola 4.3 di cui trattasi nel procedimento principale, purché, in primo luogo, le modifiche effettuate non siano così sostanziali da attirare potenziali offerenti che, in assenza delle stesse, non sarebbero in grado di presentare un’offerta, in secondo luogo, dette modifiche siano oggetto di un’adeguata pubblicità, e, in terzo luogo, esse intervengano prima della presentazione delle offerte da parte degli offerenti, il termine di presentazione di tali offerte sia prorogato qualora le modifiche considerate siano rilevanti, la durata di tale proroga sia commisurata alla rilevanza di dette modifiche e sufficiente al fine di consentire agli operatori economici interessati di adeguare la loro offerta di conseguenza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 54, paragrafo 6, della direttiva 2004/17, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, deve essere interpretato nel senso che osta a una clausola di un capitolato d’oneri, come la clausola 4.3 di cui trattasi nel procedimento principale, che, in caso di presentazione di un’offerta congiunta da parte di più offerenti, richiede che il contributo di ciascuno di essi per soddisfare i requisiti applicabili in materia di capacità professionali corrisponda, proporzionalmente, alla parte dei lavori che eseguirà effettivamente se gli verrà aggiudicato l’appalto considerato.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


29.5.2017   

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C 168/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbetsdomstolen — Svezia) — Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

(Causa C-336/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 3 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese - Contratti collettivi applicabili al cessionario e al cedente - Termini di preavviso supplementare concesso ai lavoratori licenziati - Rilevanza dell’anzianità acquisita presso il cedente))

(2017/C 168/07)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Arbetsdomstolen

Parti

Ricorrente: Unionen

Convenuta: Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il cessionario deve includere, all’atto del licenziamento di un lavoratore ad oltre un anno dal trasferimento dell’impresa, nel calcolo dell’anzianità del lavoratore rilevante ai fini della determinazione del preavviso al medesimo spettante, l’anzianità da questi acquisita presso il cedente.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


29.5.2017   

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C 168/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2017 — Mediatore europeo/Claire Staelen

(Causa C-337/15 P) (1)

((Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Trattamento da parte del Mediatore europeo di una denuncia relativa alla gestione di un elenco di candidati idonei in esito a un concorso generale - Violazioni dell’obbligo di diligenza - Nozione di «violazione sufficientemente qualificata» di una norma di diritto dell’Unione - Danno morale - Perdita di fiducia nella funzione del Mediatore europeo))

(2017/C 168/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mediatore europeo (rappresentanti: inizialmente G. Grill, successivamente L. Papadias, P. Dyrberg, agenti)

Altra parte nel procedimento: Claire Staelen (rappresentante: V. Olona, avocate)

Dispositivo

1)

La domanda formulata dalla sig.ra Claire Staelen nella sua comparsa di risposta e diretta a ottenere la condanna del Mediatore europeo a versarle un indennizzo di EUR 50 000 è irricevibile.

2)

I punti 1, 3 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Staelen/Mediatore (T-217/11, EU:T:2015:238), sono annullati.

3)

Il Mediatore europeo è condannato a pagare un indennizzo di EUR 7 000 alla sig.ra Claire Staelen.

4)

La sig.ra Claire Staelen è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Mediatore europeo relative all’impugnazione incidentale, respinta con l’ordinanza del 29 giugno 2016, Mediatore/Staelen (C-337/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:670).

5)

Il Mediatore europeo è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla sig.ra Claire Staelen, relative sia al procedimento di primo grado sia all’impugnazione principale.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


29.5.2017   

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C 168/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017 — Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

(Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 2, paragrafi 10 e 11 - Esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping - Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale nel caso di importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato))

(2017/C 168/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Boelaert, agenti, assistiti da N. Tuominen, avocat), Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e M. França, agenti), European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener/Consiglio (T-558/12 e T-559/12, EU:T:2015:237), è annullata.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd.

3)

L’impugnazione nella causa C-377/15 P è respinta.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Changshu City Standard Parts Factory e dalla Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T-558/12 e T-559/12 quanto al procedimento di impugnazione nella causa C-376/15 P.

5)

La Changshu City Standard Parts Factory e la Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative al procedimento di impugnazione nella causa C-377/15.

6)

La Commissione europea sopporta le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nelle cause T-558/12 e T-559/12 quanto al procedimento di impugnazione nelle cause C-376/15 P e C-377/15 P.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


29.5.2017   

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C 168/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Spagna) — Marina del Mediterráneo SL e a./Agencia Pública de Puertos de Andalucía

(Causa C-391/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, paragrafo 1 - Decisione dell’autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un’offerta - Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile))

(2017/C 168/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Parti

Ricorrenti: Marina del Mediterráneo SL, Marina del Mediterráneo Duquesa SL, Marina del Mediterráneo Estepona SL, Marina del Mediterráneo Este SL, Marinas del Mediterráneo Torre SL, Marina del Mediterráneo Marbella SL, Gómez Palma SC, Enrique Alemán SA, Cyes Infraestructuras SA, Cysur Obras y Medioambiente SA

Convenuta: Agencia Pública de Puertos de Andalucía

con l’intervento di: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Nassir Bin Abdullah and Sons SL, Puerto Deportivo de Marbella SA, Ayuntamiento de Marbella

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostano a una normativa nazionale in forza della quale la decisione di ammettere un offerente alla procedura di aggiudicazione, decisione che si asserisce violi il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o la normativa nazionale che lo traspone, non figura tra gli atti preparatori di un’autorità aggiudicatrice che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale autonomo.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, hanno effetto diretto.


(1)  GU C 346 del 19.10.2015.


29.5.2017   

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C 168/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania, Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15)

(Cause riunite C-435/15 e C-666/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione delle merci - Videocamere digitali - Nomenclatura combinata - Sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 - Note esplicative - Interpretazione - Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1249/2011 e (UE) n. 876/2014 - Interpretazione - Validità])

(2017/C 168/11)

Lingua processuale: il tedesco e il neerlandese

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg, Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrenti: GROFA GmbH (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA (C-666/15)

Convenuti: Hauptzollamt Hannover (C-435/15), Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15)

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che non è applicabile, per analogia, a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella causa C-435/15.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che è applicabile per analogia a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella citata causa, ma è invalido.

3)

Le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, devono essere interpretate, alla luce delle note esplicative di tale nomenclatura combinata relative a tali sottovoci, nel senso che una sequenza video di più di 30 minuti, registrata in file distinti di una durata singola inferiore a 30 minuti, deve essere considerata come una registrazione di almeno 30 minuti di un’unica sequenza video, indipendentemente dal fatto che l’utente non possa percepire il passaggio da un file all’altro durante la loro lettura o che, invece, debba aprire, durante tale lettura, in linea di principio, separatamente ogni singolo file.

4)

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dai regolamenti di esecuzione nn. 1006/2011, 927/2012 e 1001/2013, deve essere interpretata nel senso che una videocamera che è in grado di registrare segnali provenienti da fonti esterne, senza tuttavia poterli riprodurre mediante la televisione o un monitor esterno, dato che tale videocamera può leggere su uno schermo o su un monitor esterni unicamente i file che essa stessa ha registrato attraverso la sua lente, non può formare oggetto di una classificazione nella sottovoce doganale 8525 80 99 di tale nomenclatura combinata.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.

GU C 106 del 21.3.2016.


29.5.2017   

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C 168/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-488/15) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1 - Allegato XI - Valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite - Articolo 22 - Proroga del termine per il conseguimento di determinati valori limite - Presupposti d’applicazione - Articolo 23, paragrafo 1 - Piani per la qualità dell’aria - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate - Elementi di valutazione))

(2017/C 168/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, S. Petrova, P. Mihaylova e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e M. Georgieva, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: A. Gawłowska, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Bulgaria:

a causa dell’inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 sino al 2014 incluso, dei valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 nelle zone e negli agglomerati BG0001 AG Sofia, BG0002 AG Plovdiv, BG0004 nord, BG0005 sud-ovest e BG0006 sud-est;

a causa dell’inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 sino al 2014 incluso, del valore limite giornaliero applicabile alle concentrazioni di PM10 nella zona BG0003 AG Varna e del valore limite annuale, nel 2007, nel 2008 e dal 2010 sino al 2014 incluso, nella medesima zona BG0003 AG Varna,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e

a causa del fatto che il superamento dei valori limite giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di PM10 è persistito in tutte le zone e gli agglomerati suddetti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della suddetta direttiva e, segnatamente, all’obbligo di provvedere affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile, con riferimento al periodo dall’11 giugno 2010 sino al 2014 incluso.

2)

La Repubblica di Bulgaria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 389 del 23.11.2015.


29.5.2017   

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C 168/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya

(Cause riunite C-497/15 e C-498/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasporti su strada - Disposizioni tributarie - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture - Pedaggio - Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Sanzione forfettaria - Proporzionalità))

(2017/C 168/13)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrenti: Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)

Convenuto: Budapest Rendőrfőkapitánya

Dispositivo

1)

L’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, deve essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità previsto da quest’ultimo osta ad un regime sanzionatorio, come quello di cui ai procedimenti principali, che prevede l’imposizione di una sanzione di importo forfettario per tutte le infrazioni, a prescindere dalla loro natura e dalla loro gravità, alle norme sull’obbligo di pagare preventivamente il pedaggio relativo all’utilizzo di un’infrastruttura stradale.

2)

L’articolo 9 bis della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2011/76, deve essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità, previsto da quest’ultimo, non osta a un regime sanzionatorio, come quello di cui ai procedimenti principali, che stabilisce una responsabilità oggettiva. Per contro, deve essere interpretato nel senso che osta al livello della sanzione previsto da tale regime.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


29.5.2017   

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C 168/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-544/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/114/CE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) - Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi - Diniego di ammissione - Nozione di «minaccia per la sicurezza pubblica» - Discrezionalità))

(2017/C 168/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Sahar Fahimian

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Con l’intervento di: Stadt Darmstadt

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che le competenti autorità nazionali, quando sono adite da un cittadino di un paese terzo con una domanda di visto per motivi di studio, dispongono di un ampio margine discrezionale nel verificare, sulla base del complesso degli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione di tale cittadino, se quest’ultimo rappresenti una minaccia, quand’anche potenziale, per la sicurezza pubblica. Tale disposizione deve altresì essere interpretata nel senso che non osta a che le competenti autorità nazionali si rifiutino di ammettere nel territorio dello Stato membro interessato, per tali fini, un cittadino di un paese terzo che si sia laureato presso un’università colpita da misure restrittive dell’Unione per il significativo impegno di tale università presso il governo iraniano nel settore militare o in settori a questo correlati, e che intenda svolgere, in tale Stato membro, ricerche in un ambito delicato per la sicurezza pubblica, qualora gli elementi di cui dispongono dette autorità permettano di temere che le conoscenze che tale persona acquisirebbe nel corso delle sue ricerche possano successivamente essere impiegate a fini pregiudizievoli per la sicurezza pubblica. Il giudice nazionale, adito con un ricorso avverso la decisione delle competenti autorità nazionali di negare il rilascio del visto richiesto, è tenuto a verificare che tale decisione poggi su una motivazione adeguata e su una base di fatto sufficientemente solida.


(1)  GU C 429 del 21.12.2015.


29.5.2017   

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C 168/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel

(Causa C-638/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/64/UE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) - Nozioni di «tabacco da fumo», «tabacco trinciato o in altro modo frazionato» e «trasformazione industriale»))

(2017/C 168/15)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Eko-Tabak s.r.o.

Convenuto: Generální ředitelství cel

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, vanno interpretati nel senso che il tabacco in foglie essiccato, schiacciato, irregolare, parzialmente scostolato, che sia stato sottoposto a essiccazione primaria e successiva umidificazione controllata, che contenga glicerina e che possa essere fumato a seguito di una semplice trasformazione mediante triturazione o trinciatura a mano è ricompreso nella nozione di «tabacchi da fumo» ai sensi di dette disposizioni.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


29.5.2017   

IT

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C 168/14


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2017 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-665/15) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Trasporti - Patente di guida - Rete delle patenti di guida dell’Unione europea - Utilizzo e collegamento alla rete dell’Unione))

(2017/C 168/16)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, M. M. Farrajota e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e C. Guerra Santos, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo attuato la connessione alla rete delle patenti di guida dell’Unione europea, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


29.5.2017   

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C 168/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 aprile 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, per conto del sig. Ismar Huskic

(Causa C-668/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica - Direttiva 2000/43/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) - Istituto di credito che richiede un documento di identità supplementare, consistente in una copia del passaporto o del permesso di soggiorno, alle persone che richiedono un prestito per l’acquisto di un autoveicolo e che si sono identificate mediante la loro patente di guida, nella quale è indicato un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio))

(2017/C 168/17)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Jyske Finans A/S

Convenuta: Ligebehandlingsnævnet, per conto del sig. Ismar Huskic

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che non osta alla prassi di un istituto di credito, che impone al cliente la cui patente di guida indica un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio un requisito di identificazione supplementare, mediante la presentazione di una copia del suo passaporto o del suo permesso di soggiorno.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


29.5.2017   

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C 168/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-58/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Miglioramento della sicurezza dei porti - Direttiva 2005/65/CE - Articolo 2, paragrafo 3, e articoli 6, 7 e 9 - Violazione - Mancata valutazione della sicurezza del porto - Confini, piano si sicurezza e agenti di sicurezza del porto - Mancata definizione))

(2017/C 168/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di garantire, riguardo ai porti tedeschi di Düsseldorf, Köln-Niehl I, Godorf, Duisburg-Rheinhausen, Neuss, Duisburg Außen-/Parallelhafen, Krefeld-Linn, Stromhafen Krefeld, Duisburg Ruhrort-Meiderich, Gelsenkirchen e Mülheim, situati nel Land Renania settentrionale-Vestfalia (Germania), che fossero definiti i confini del porto, che fossero approvate le valutazioni e i piani di sicurezza portuale, e che fosse incaricato un agente di sicurezza, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, nonché degli articoli 6, 7 e 9 della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


29.5.2017   

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C 168/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München, Landgericht München I — Germania) — Procedimento penale a carico di Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16)

(Cause riunite C-124/16, C-188/16 e C-213/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico - Notifica di un decreto penale di condanna - Modalità - Nomina obbligatoria di un domiciliatario - Imputato non residente e senza domicilio abituale - Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario))

(2017/C 168/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht München, Landgericht München I

Imputati nella causa principale

Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16) Ionel Opria (C-188/16)

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft München I

Dispositivo

L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, prevede che l’imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest’ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest’ultimo acquisisca carattere esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario.

L’articolo 6 della direttiva 2012/13 prescrive tuttavia che, nell’esecuzione del decreto penale di condanna, non appena la persona interessata ha avuto effettiva conoscenza di tale decreto, essa venga messa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se detto decreto le fosse stato notificato personalmente e, in particolare, che disponga in toto del termine di opposizione, beneficiando, se necessario, di una rimessione in termini.

Spetta al giudice del rinvio vigilare affinché il procedimento nazionale di rimessione in termini, nonché le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, siano applicati in modo conforme a tali requisiti e che tale procedimento consenta così l’esercizio effettivo dei diritti previsti da detto articolo 6.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


29.5.2017   

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C 168/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 aprile 2017 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-153/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Deposito inadeguato di un ingente quantitativo di pneumatici usati - Discarica che non soddisfa i requisiti fissati dalle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE - Situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria))

(2017/C 168/20)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: A Grum, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Slovenia, avendo consentito, in una cava di ghiaia situata nel territorio del comune di Lovrenc na Dravskem polju (Slovenia) una situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria, con un deposito inadeguato di ingenti quantitativi di pneumatici usati, insieme ad altri rifiuti, anche pericolosi, e con il loro smaltimento in contrasto con le esigenze della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della stessa e degli articoli 12 e 13 nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 222 del 20.06.2016.


29.5.2017   

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C 168/17


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Causa C-83/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Codice doganale - Dichiarazione d’esportazione a posteriori - Nozione di «documentazione sufficiente» - Valutazione della sufficienza dei documenti giustificativi))

(2017/C 168/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente:«Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Dispositivo

1)

Il combinato disposto dell’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CCE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e dell’articolo 788 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, dev’essere interpretato nel senso che il venditore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea è considerato esportatore, ai sensi della prima disposizione, nel caso in cui, in seguito alla conclusione di una compravendita delle merci di cui trattasi, la proprietà di queste ultime sia trasferita ad un acquirente stabilito fuori di tale territorio doganale.

2)

L’articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali degli Stati membri hanno la possibilità di esigere documenti giustificativi in aggiunta al contratto di vendita di un’imbarcazione da diporto ad una persona stabilita in uno Stato terzo e alla radiazione di tale imbarcazione dai registri navali dello Stato membro interessato, a condizione che tale richiesta sia conforme al principio di proporzionalità.

3)

L’articolo 795 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 430/2010, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità doganale chiamata ad accettare la dichiarazione d’esportazione a posteriori ai sensi di tale disposizione non è vincolata, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dalla valutazione, emanata da un’altra autorità doganale, relativa alla sufficienza delle prove, ai sensi dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, di detto regolamento.


(1)  GU C 136 del 18.4.2016.


29.5.2017   

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C 168/17


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017 — Simet SpA/Commissione europea

(Causa C-232/16 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Settore dei trasporti - Servizi di trasporto interregionale tramite autobus - Regolamento (CEE) n. 1191/69 - Diritto a una compensazione degli oneri derivanti dall’esecuzione di obblighi di servizio pubblico - Decisione giudiziaria nazionale - Aiuto incompatibile con il mercato interno))

(2017/C 168/22)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Simet SpA (rappresentanti: A. Clarizia, C. Varrone e P. Clarizia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e P.J. Loewenthal, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Simet SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 232 del 27.6.2016.


29.5.2017   

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C 168/18


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — procedimento penale a carico di Juraj Sokáč

(Causa C-497/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Precursori di droghe - Regolamento (CE) n. 273/2004 - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «sostanze classificate» - Esclusione dei medicinali - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 1, punto 2 - Nozione di «medicinale» - Medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina - Regolamento (CE) n. 111/2005 - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «sostanze classificate» - Allegato - Inclusione dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina - Assenza di incidenza sulla sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004))

(2017/C 168/23)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parte nel procedimento penale principale

Juraj Sokáč

Dispositivo

1)

I «medicinali», ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, composti da «sostanze classificate», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, quali l’efedrina e la pseudoefedrina, restano esclusi dalla sfera di applicazione di quest’ultimo regolamento dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1258/2013 e del regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


29.5.2017   

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C 168/19


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Versailles — Francia) — Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

(Causa C-515/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articoli 107 e 108 TFUE - Nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» - Elettricità di origine solare - Obbligo di acquisto a un prezzo superiore al prezzo di mercato - Compensazione integrale - Mancanza di notifica preliminare))

(2017/C 168/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Enedis, SA

Convenuta: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

Dispositivo

1)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un meccanismo, come quello introdotto dalla normativa nazionale controversa in via principale, di obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano l’energia radiante del sole ad un prezzo superiore a quello di mercato e il cui finanziamento grava sui consumatori finali di elettricità dev’essere considerato un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

2)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in caso di mancata notifica preliminare alla Commissione europea di una misura nazionale che costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze da tale illegittimità, in particolare per quanto attiene alla validità degli atti di esecuzione di tale misura.


(1)  GU C 475 del 19.12.2016.


29.5.2017   

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C 168/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 gennaio 2017 — VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

(Causa C-14/17)

(2017/C 168/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: VAR Srl

Convenuta: Iveco Orecchia SpA

Questioni pregiudiziali

1)

In via principale: se l’art. 34, comma 8, della direttiva 2004/17/CE (1) debba essere inteso nel senso di imporre la prova dell’equivalenza all’originale dei prodotti da fornire già in sede di offerta;

2)

in via subordinata rispetto al primo quesito, per il caso in cui la questione di interpretazione di cui [al] precedente [punto 1)] sia risolta in senso negativo: con quali modalità debba essere assicurato il rispetto dei principi di parità di trattamento e imparzialità, di piena concorrenzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del diritto di difesa e contraddittorio degli altri concorrenti.


(1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).


29.5.2017   

IT

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C 168/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 febbraio 2017 — KP, rappresentata dalla madre/LO

(Causa C-83/17)

(2017/C 168/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: KP, rappresentata dalla madre

Resistente: LO

Questioni pregiudiziali

1.

Se la norma sulla sussidiarietà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, debba essere interpretata nel senso che essa si applichi solo ove il ricorso introduttivo del procedimento avente ad oggetto un’obbligazione alimentare venga presentato in uno Stato diverso da quello della residenza abituale del creditore.

Nel caso in cui alla questione sub 1) sia data risposta negativa:

2.

Se l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, debba essere interpretato nel senso che la locuzione «non possa ottenere alimenti» ricomprenda parimenti ipotesi in cui la normativa del luogo di residenza precedente non riconosca retroattivamente il diritto all’assegno alimentare solo per l’inosservanza di determinati presupposti giuridici.


29.5.2017   

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C 168/20


Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Infineon Technologies AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-758/14, Infineon Technologies AG/Commissione europea

(Causa C-99/17 P)

(2017/C 168/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (rappresentanti: M. Klusmann, Rechtsanwalt, T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni:

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-758/14;

annullare la decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014 (caso AT.39574 — Smart Card Chips) nella parte in cui riguarda la Infineon Technologies AG;

in subordine, ridurre ad un ammontare proporzionato l’ammenda di un importo di EUR 82 874,00 inflitta alla ricorrente ai sensi del punto 457, lettera a) della decisione della Commissione del 3 settembre 2014;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un riesame;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Il Tribunale ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo sufficiente della decisione impugnata, imposto dall’articolo 263 TFUE, segnatamente a causa del fatto che, nella fattispecie in esame, ha adottato un approccio erroneo avendo esercitato un controllo giurisdizionale incompleto e selettivo. Nonostante il fatto che la ricorrente abbia contestato tutti i contatti controversi nella decisione impugnata, il Tribunale ha controllato solo meno della metà di detti contatti, senza motivare adeguatamente la selezione dei contatti particolari da controllare o da non controllare e senza alcun fondamento giuridico a tal fine;

la Commissione e il Tribunale, rispettivamente, sono incorsi in un errore di diritto in relazione all’applicazione dell’articolo 101 TFUE, segnatamente avendo accertato una restrizione «complessiva» della concorrenza per oggetto ad opera della ricorrente, principalmente mediante uno scambio sulle tendenze generali del mercato e previsioni sugli sviluppi dei prezzi. Inoltre, la Commissione e il Tribunale hanno violato le condizioni che consentono di dimostrare un’infrazione unica e continuata, quali applicate dalla Corte nella sua giurisprudenza;

la Commissione e il Tribunale, rispettivamente, sono incorsi in un errore di diritto in relazione al calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente. Segnatamente, il Tribunale ha omesso di considerare gli effetti derivanti dal suo controllo incompleto e selettivo (per cui sono stati controllati soltanto alcuni dei contatti controversi) e, di conseguenza, ha violato il suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito in relazione all’ammenda inflitta. Il Tribunale inoltre è incorso in un errore di diritto — senza fornire una motivazione sufficiente — avendo preso in considerazione i ricavi non–SIM della ricorrente, rendendo così l’ammenda eccessiva e dunque sproporzionata.

Ulteriori argomenti vertono su diversi snaturamenti degli elementi di prova ad opera del Tribunale, su un’erronea ripartizione dell’onere della prova in relazione a prove potenzialmente inaffidabili e su errori di diritto in relazione alle prove utilizzate dalla Commissione contro la ricorrente che non sono state divulgate nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione.

In subordine, la sentenza è inficiata da una violazione del principio di proporzionalità, segnatamente in quanto il Tribunale non ha concesso alla ricorrente una sufficiente riduzione dell’ammenda come conseguenza della sua limitata partecipazione all’infrazione contestata, non ha preso sufficientemente in considerazione elementi attenuanti e l’importo complessivo dell’ammenda inflitta alla ricorrente è sproporzionato…


29.5.2017   

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C 168/21


Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Gul Ahmed Textile Mills Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-100/17 P)

(2017/C 168/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (rappresentante: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni:

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale;

statuire nel merito e annullare il regolamento n. 397/2004 (1) o rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci sul merito del ricorso di annullamento; e

condannare il Consiglio a pagare le spese della ricorrente per l’impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente non aveva più interesse ad agire quanto al secondo e al terzo motivo. Nel decidere sulla questione se la ricorrente conservi un interesse ad agire nella causa, il Tribunale deve tenere conto di tutte le prove e le informazioni che gli sono sottoposti e considerare il contesto complessivo. Gli errori del Consiglio nel calcolo del margine di dumping sono metodologici e possono ripetersi in futuro.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, senza esaminare correttamente (in alcuni casi senza esaminarli affatto) gli argomenti della ricorrente secondo cui lo spostamento nell’industria dell’Unione europea della produzione verso il segmento di alta qualità della biancheria da letto dell’Unione e l’aumento delle importazioni nell’Unione di biancheria da letto proveniente da producenti turchi connessi all’industria dell’Unione non interrompevano il nesso causale tra l’asserito dumping e l’asserito pregiudizio materiale subito dall’industria europea. Inoltre, le conclusioni del Tribunale sono fondate su uno snaturamento dei fatti come presentati nel regolamento n. 397/2004 e su un errore di qualificazione giuridica dei fatti.


(1)  Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (GU 2004, L 66 pag. 1).


29.5.2017   

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C 168/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești (Romania) il 27 febbraio 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

(Causa C-104/17)

(2017/C 168/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Pitești

Parti

Ricorrente: SC Cali Esprou SRL

Resistente: Administraţia Fondului pentru Mediu

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 15 della direttiva 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), possa essere interpretato nel senso che osta all’adozione di una normativa in uno Stato membro dell’Unione europea, che istituisce un contributo per l’operatore economico che immette sul mercato nazionale merce imballata e imballaggi, ma che non interviene in nessun modo sulle merci o sugli imballaggi, bensì li aliena nella medesima forma a un operatore economico il quale, a sua volta, li aliena al consumatore finale, contributo il cui importo è fissato per chilogrammo (kg), in base alla differenza tra, da una parte, le quantità di rifiuti di imballaggio corrispondenti agli obiettivi minimi di recupero o incenerimento negli impianti di incenerimento con recupero di energia e di recupero mediante riciclaggio e, dall’altra, le quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperate o incenerite negli impianti di incenerimento con recupero di energia e recuperate mediante riciclaggio.


(1)  Direttiva 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994 L 365, pag. 10).


29.5.2017   

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C 168/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 6 marzo 2017 — QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

(Causa C-113/17)

(2017/C 168/30)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: QJ

Convenuto: Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: «direttiva Procedure») debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale che valuta la fondatezza della necessità di protezione internazionale del richiedente può, per il fatto che la decisione di rigetto è stata in precedenza ripetutamente annullata, con rinvio degli atti all'autorità amministrativa a seguito del ripetuto esito positivo del ricorso — il quale con ciò si dimostra privo di effetti — decidere esso stesso di concederla al richiedente, benché siffatta competenza dell'organo giudiziario non risulti dalla normativa nazionale.

2)

Qualora la risposta alla questione precedente sia positiva, se tale competenza sia attribuita anche al giudice (supremo) dell'impugnazione.


(1)  GU 2013, L 180, pag. 60.


29.5.2017   

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C 168/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) il 7 marzo 2017 — Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

(Causa C-120/17)

(2017/C 168/31)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti

Richiedente: Administratīvā rajona tiesa

Altra parte nel procedimento: Ministru kabinets

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenendo conto delle competenze concorrenti fra l’Unione europea e gli Stati membri nel settore dell’agricoltura, le disposizioni del regolamento n. 1257/1999 (1), alla luce di uno dei suoi obiettivi — la partecipazione degli agricoltori alla misura sul prepensionamento –, debbano interpretarsi nel senso che ostano, nel contesto delle misure di applicazione del predetto regolamento, a che uno Stato membro adotti una normativa che consenta di ereditare il sostegno al prepensionamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, vale a dire qualora le disposizioni del regolamento n. 1257/1999 escludano la possibilità di ereditare il sostegno al prepensionamento, se sia possibile che, in una situazione nella quale una norma giuridica di uno Stato membro sia stata ritenuta dalla Commissione europea, all’esito di idonea procedura, conforme alle disposizioni del regolamento n. 1257/1999, e gli agricoltori abbiano beneficiato della misura di prepensionamento conformemente alla prassi nazionale, sia stato acquisito un diritto soggettivo a ereditare il sostegno concesso nell’ambito di detta misura.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, vale a dire qualora sia possibile che sia stato acquisito tale diritto soggettivo, se possa ritenersi che la conclusione raggiunta nella riunione del Comitato per lo sviluppo rurale della Commissione europea del 19 ottobre 2011, secondo la quale il sostegno al prepensionamento è intrasmissibile agli eredi del rilevatario dell’azienda agricola, costituisca motivo di estinzione anticipata del diritto soggettivo acquisito sopra menzionato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999, L 160, pag. 80).


29.5.2017   

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C 168/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 13 marzo 2017 — Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

(Causa C-131/17)

(2017/C 168/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: Hélder José Cunha Martins [esecutato nel procedimento di esecuzione]

Resistente: Fundo de Garantia Automóvel [esecutante nel procedimento di esecuzione]

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in caso di condanna in solido, nell’ambito di un’azione di responsabilità civile risultante da un sinistro stradale, in sede di ricorso dinanzi a un giudice di grado superiore, senza ricorrere al principio dell’immediatezza della prova e senza avvalersi appieno di tutti i mezzi di difesa, debba ritenersi che la causa sia stata decisa in modo giusto ed equo, ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Se sia contrario all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il pignoramento di beni nell'ambito di un procedimento di esecuzione in assenza di previo esperimento dell'azione di regresso.


29.5.2017   

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C 168/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 15 marzo 2017 — G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Causa C-136/17)

(2017/C 168/33)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: G. C., A. F., B. H., E. D.

Resistente: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in relazione alle responsabilità, alle competenze e alle possibilità specifiche del gestore di un motore di ricerca, il divieto imposto agli altri responsabili del trattamento di trattare i dati di cui ai paragrafi 1 e 5 dell’articolo 8 della direttiva del 24 ottobre 1995 (1), fatte salve le eccezioni previste da questo testo, sia applicabile anche a tale gestore quale responsabile del trattamento che costituisce tale motore.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione posta al punto 1:

se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che il divieto così imposto, fatte salve le eccezioni previste da tale direttiva, al gestore di un motore di ricerca di trattare i dati che rientrano in tali disposizioni lo obblighi sistematicamente ad accogliere le richieste di cancellazione relative ai link che rinviano a pagine web che trattano dati siffatti;

in una simile prospettiva, come debbano essere interpretate le eccezioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), della direttiva del 24 ottobre 1995, quando esse si applicano al gestore di un motore di ricerca, alla luce delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità specifiche. In particolare, se un tale gestore possa rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione qualora egli constati che i link in questione rinviano a contenuti che, sebbene comprendano dati che rientrano nelle categorie elencate al paragrafo 1 dell’articolo 8, rientrano anche nell’ambito d’applicazione delle eccezioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo, in particolar modo lettere a) ed e);

allo stesso modo, se le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che, qualora i link la cui cancellazione è richiesta rinviino a trattamenti di dati personali effettuati a soli scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria che, a tale titolo, possono, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva del 24 ottobre 1995, raccogliere e trattare dati che rientrano nelle categorie menzionate all’articolo 8, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva, il gestore di un motore di ricerca può, per tale motivo, rifiutare di accogliere una domanda di cancellazione;

3)

In caso di risposta negativa alla questione posta al punto 1:

quali requisiti specifici della direttiva del 24 ottobre 1995 debba soddisfare il gestore di un motore di ricerca, tenuto conto delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità;

se, qualora egli constati che le pagine web alle quali rinviano i link di cui è richiesta la cancellazione comprendono dati la cui pubblicazione, sulle suddette pagine, è illecita, le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che:

esse obbligano il gestore di un motore di ricerca ad eliminare tali link dall’elenco di risultati che compaiono a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente;

o che esse implichino solamente che egli tenga presente tale circostanza per valutare la fondatezza della domanda di cancellazione;

o che tale circostanza è irrilevante rispetto alla valutazione che egli deve compiere;

Inoltre, qualora tale circostanza non sia inconferente, come debba essere valutata la liceità della pubblicazione dei dati controversi sulle pagine web provenienti da trattamenti che non rientrano nell’ambito d’applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995 e, di conseguenza, delle normative nazionali che la attuano.

4)

Qualunque sia la risposta fornita alla questione posta al punto 1:

indipendentemente dalla liceità della pubblicazione dei dati personali sulla pagina web cui rinvia il link controverso, se le disposizioni della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che:

qualora il richiedente dimostri che tali dati sono divenuti incompleti o inesatti, o che non sono aggiornati, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere la relativa richiesta di cancellazione;

più precisamente, qualora il richiedente dimostri che, tenuto conto dello svolgimento del procedimento giudiziario, le informazioni relative ad uno stadio anteriore del procedimento non corrispondono più alla realtà attuale della sua situazione, il gestore di un motore di ricerca è tenuto a cancellare i link che rinviano a pagine web che contengono siffatte informazioni;

se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva del 24 ottobre 1995 debbano essere interpretate nel senso che le informazioni relative alla sottoposizione a indagine di un individuo o che riferiscono di un processo, e la condanna che ne consegue, costituiscono dati relativi alle infrazioni e alle condanne penali. In generale, se una pagina web comprendente dati che menzionano condanne o procedimenti giudiziari a carico di una persona fisica rientri nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).


29.5.2017   

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C 168/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 marzo 2017 — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-156/17)

(2017/C 168/34)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Köln-Aktienfonds Deka

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56 (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito fuori dai Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi trattenuta sui dividendi ad esso versati da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non è sostituto d’imposta ai fini dell’imposta olandese sui dividendi, mentre tale rimborso è concesso ad un organo di investimento collettivo a carattere fiscale stabilito nei Paesi Bassi che distribuisce annualmente ai suoi soci o partecipanti i suoi redditi d’investimento previa detrazione dell’imposta olandese sui dividendi dovuta.

2)

Se l’articolo 56 (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito fuori dai Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi trattenuta su dividendi percepiti da enti stabiliti nei Paesi Bassi per il motivo che esso non dimostra che i suoi soci o partecipanti soddisfano le condizioni previste dalla normativa olandese.

3)

Se l’articolo 56 (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito fuori dai Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi trattenuta su dividendi percepiti da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non distribuisce integralmente ogni anno ai suoi soci o partecipanti i suoi redditi d’investimento al più tardi nell’ottavo mese dopo la chiusura dell’esercizio, anche se nel paese in cui esso è stabilito, in forza della normativa ivi vigente, i suoi risultati, nei limiti in cui non sono distribuiti (a) sono considerati distribuiti, e/o (b) sono intesi per i soci o i partecipanti nell’imposizione di tale paese come utili distribuiti, mentre il rimborso in parola viene concesso ad un organo di investimento collettivo a carattere fiscale stabilito nei Paesi Bassi che distribuisce annualmente il risultato degli investimenti ai suoi soci o partecipanti previa detrazione dell’imposta olandese sui dividendi.


29.5.2017   

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C 168/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 marzo 2017 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-157/17)

(2017/C 168/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56 (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito fuori dai Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi trattenuta sui dividendi ad esso versati da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non è sostituto d’imposta ai fini dell’imposta olandese sui dividendi, mentre tale rimborso è concesso ad un organo di investimento collettivo a carattere fiscale stabilito nei Paesi Bassi che distribuisce annualmente ai suoi soci o partecipanti i suoi redditi d’investimento previa detrazione dell’imposta olandese sui dividendi dovuta.

2)

Se l’articolo 56 (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito fuori dai Paesi Bassi venga negato un rimborso dell’imposta olandese sui dividendi — che viene invece concesso ad un organo d’investimento collettivo a carattere fiscale olandese — qualora venga così ostacolata la sua capacità di attirare investitori residenti o stabiliti nei Paesi Bassi.


29.5.2017   

IT

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C 168/27


Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-768/14, ANKO/Commissione europea

(Causa C-172/17 P)

(2017/C 168/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stauroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente si pregia di chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea:

di annullare la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-768/14 e di rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;

di condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-768/14 contiene valutazioni in diritto che violano norme di diritto dell’Unione, e le impugna con il presente atto.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

i.

Primo, travisamento degli elementi di fatto per quanto riguarda l’attendibilità del sistema di rilevazione del tempo di occupazione.

ii.

Secondo, errore in diritto, per quanto riguarda l’azione, quanto alle regole relative all’oggetto e all’onere della prova.

iii.

Terzo, errore in diritto, per quanto riguarda l’impugnazione, quanto alle regole relative alla ripartizione dell’onere della prova.

iv.

Quarto, vizio sostanziale di procedura e, segnatamente, assenza di motivazione quanto al fatto che il credito della Commissione sia certo, liquido ed esigibile.


29.5.2017   

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C 168/28


Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-771/14, ANKO/Commissione europea

(Causa C-173/17 P)

(2017/C 168/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stauroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-771/14 e rinvio della causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-771/14 contiene valutazioni in diritto che violano norme di diritto dell’Unione, e le impugna con il presente atto.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

i.

Primo, travisamento degli elementi di fatto per quanto riguarda l’attendibilità del sistema di rilevazione del tempo di occupazione.

ii.

Secondo, errore in diritto, per quanto riguarda l’azione, quanto alle regole relative all’oggetto e all’onere della prova.

iii.

Terzo, errore in diritto, per quanto riguarda l’impugnazione, quanto alle regole relative alla ripartizione dell’onere della prova.

iv.

Quarto, vizio sostanziale di procedura e, segnatamente, assenza di motivazione quanto al fatto che il credito della Commissione sia certo, liquido ed esigibile.


29.5.2017   

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C 168/29


Impugnazione proposta l’11 aprile 2017 dall’International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2017 nella causa T-381/15, IMG/Commissione

(Causa C-184/17 P)

(2017/C 168/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Management Group (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2017, causa T-381/15;

Accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente, come riviste e, di conseguenza:

annullare la decisione della Commissione dell’8 maggio 2015 di rifiutare all’IMG la qualità di organizzazione internazionale ai sensi del regolamento finanziario,

condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale stimato, rispettivamente, in EUR 28 milioni e in EUR 1,

condannare la convenuta alle spese.

Condannare la convenuta alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti:

il primo, sulla violazione del regolamento di procedura del Tribunale, delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale e dei diritti di difesa; sulla violazione dell’obbligo di motivazione della convenuta; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del giudice di primo grado e sullo snaturamento del fascicolo;

il secondo, sulla violazione del regolamento finanziario del 2012 e del regolamento finanziario delegato, sulla violazione dell’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;

il terzo, sulla violazione dei diritti di difesa; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;

il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità; sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice e sullo snaturamento del fascicolo;

il quinto, sulla violazione del principio di certezza del diritto; sulla violazione da parte del primo giudice del suo obbligo di motivazione e sulla violazione dell’articolo 61 del regolamento finanziario del 2012;

Inoltre, la ricorrente contesta la decisione del Tribunale di respingere la sua domanda di risarcimento per assenza di colpa.

Infine, la ricorrente critica la decisione del Tribunale di dichiarare irricevibile e di non inserire nel fascicolo un parere del servizio giuridico della Commissione.


Tribunale

29.5.2017   

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C 168/30


Ricorso proposto il 31 marzo 2017 — Printeos/Commissione

(Causa T-201/17)

(2017/C 168/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna) (rappresentanti: H. Brokelmann y P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE e, in subordine, degli articoli 266, primo comma, 268 e 340, secondo comma, TFUE e 41.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, condannare la Commissione al pagamento:

a)

di un risarcimento corrispondente agli interessi compensativi sulla somma di 4 729 000 euro al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2015 e il 1o febbraio 2017, risultante in una somma di 184 592,95 euro, o, in mancanza, al tasso di interesse che la corte ritenga opportuno.

b)

degli interessi di mora sulla somma degli interessi compensativi di cui al precedente punto per il periodo dal 1o febbraio 2017 e la data di effettivo pagamento da parte della Commissione della somma richiesta al precedente punto in esecuzione dell’eventuale accoglimento del presente ricorso, al tasso di interesse della Banca centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento, aumentato di tre punti e mezzo percentuali o, in mancanza, al tasso di interesse che la Corte ritenga opportuno.

in subordine, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione della Commissione del 26 gennaio 2017, che consiste nel rimborsare solo il capitale corrispondente all'ammenda indebitamente pagata da essa per adempiere alla decisione «Buste», con esclusione di ogni interesse.

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel presente procedimento la ricorrente deduce, in via principale, un'azione di risarcimento danni al fine di concederle un indennizzo equivalente agli interessi che la Commissione avrebbe dovuto versarle quando le ha rimborsato il capitale della multa indebitamente pagata per ottemperare alla decisione C (2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE (AT.39780 — Envelopes) (decisione «Buste»), dopo che il Tribunale l’aveva annullata con sentenza del 13 dicembre 2016, causa T-95/15, Printeos S.A. e a./Commissione (sentenza «Printeos»). In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione, del 26 gennaio de 2017, con la quale è stata respinta la sua domanda di abbonarle i predetti interessi.

1.

A sostegno del ricorso per risarcimento danni, la ricorrente afferma che la domanda di risarcimento danni si fonda sull’articolo 266, primo comma, TFUE, avendo la Commissione dato incompleta esecuzione alla citata sentenza «Printeos», perché non le ha abbonato gli interessi corrispondenti; o in subordine, sugli articoli 266, secondo comma, e 340, secondo comma, TFUE e 41.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il danno causato dalla decisione «Buste» e dall’esecuzione incompleta della sentenza «Printeos».

Al riguardo si precisa che il comportamento illegittimo della Commissione non aveva alcun fondamento giuridico giacché il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002 L 357, pag. 1), richiamato dalla Commissione nella sua decisione del 26 gennaio de 2017, era già abrogato, e giacché il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012 L 362, pag. 1) deve essere considerato in contrasto con gli articoli 266 e 340 TFUE, 41.3 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

A sostegno del ricorso di annullamento in subordine, la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione del 26 gennaio 2017 si fonda su una base giuridica che era abrogata, che non era applicabile e che, in ogni caso, doveva essere considerata illegittima, deducendo al contempo un'eccezione di illegittimità al riguardo.


29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/31


Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

(Causa T-207/17)

(2017/C 168/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Senetic S.A. (Katowice, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio figurativo UE contenente le lettere «hp» — Marchio UE n. 8 579 021

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o febbraio 2017 nel procedimento R 1001/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’interveniente e l’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/31


Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (HP)

(Causa T-208/17)

(2017/C 168/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Senetic S.A. (Katowice, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio figurativo UE contenente le lettere «HP» — Marchio UE n. 52 449

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o febbraio 2017 nel procedimento R 1002/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’interveniente e l’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/32


Ricorso proposto il 4 aprile 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

(Causa T-209/17)

(2017/C 168/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZGS Bildungs-GmbH (Gelsenkirchen, Germania) (rappresentante: T. Remmerbach, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Schülerhilfe1» — Domanda di registrazione n. 15 113 038

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2017 nel procedimento R 1789/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ZGB Bildungs-GmbH.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/33


Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

(Causa T-213/17)

(2017/C 168/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romantik Hotels & Restaurants AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. Hofmann e W. Göpfert, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hotel Preidlhof GmbH (Naturno, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «ROMANTIK» — Marchio dell’Unione europea n. 2 527 109

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 febbraio 2017 nel procedimento R 1257/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui è confermata la dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea 2 527 109 «ROMANTIK» (marchio denominativo), e

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


29.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 168/33


Ricorso proposto il 7 aprile 2017 — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

(Causa T-215/17)

(2017/C 168/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pear Technologies Ltd (Macao, Cina) (rappresentanti: J. Coldham, Solicitor ed E. Himsworth, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio figurativo UE contenente l’elemento denominativo «PEAR» — Domanda di registrazione n. 13 115 076

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2017 nel procedimento R 860/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e/o

rinviare il caso per un ulteriore esame da parte della commissione di ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.