ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2017/C 162/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) ( 1 ) |
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2017/C 162/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis) ( 1 ) |
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2017/C 162/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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|
Commissione europea |
|
2017/C 162/04 |
||
2017/C 162/05 |
Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell’articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2016 nel quadro della procedura di notifica della direttiva (UE) 2015/1535 ( 1 ) |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2017/C 162/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2017/C 162/07 |
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|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
23.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 162/01)
Il 10 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8379. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
23.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8388 — Ares/Baupost/Nova Eventis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 162/02)
Il 12 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8388. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
23.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8447 — EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 162/03)
Il 17 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8447. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
23.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 maggio 2017
(2017/C 162/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1243 |
JPY |
yen giapponesi |
125,18 |
DKK |
corone danesi |
7,4432 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86353 |
SEK |
corone svedesi |
9,7895 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0911 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,3723 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,488 |
HUF |
fiorini ungheresi |
308,65 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1927 |
RON |
leu rumeni |
4,5609 |
TRY |
lire turche |
4,0027 |
AUD |
dollari australiani |
1,5049 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5174 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7533 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6120 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5581 |
KRW |
won sudcoreani |
1 256,08 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,8198 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7457 |
HRK |
kuna croata |
7,4415 |
IDR |
rupia indonesiana |
, |
MYR |
ringgit malese |
4,8395 |
PHP |
peso filippino |
55,863 |
RUB |
rublo russo |
63,7417 |
THB |
baht thailandese |
38,642 |
BRL |
real brasiliano |
3,7029 |
MXN |
peso messicano |
20,9641 |
INR |
rupia indiana |
72,5570 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
23.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/4 |
Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell’articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1)
Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2016 nel quadro della procedura di notifica della direttiva (UE) 2015/1535
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2017/C 162/05)
I. Tabella relativa ai diversi tipi di risposta inviati agli Stati membri dell’Unione europea in merito ai progetti notificati da ciascuno di essi.
Stati membri |
Numero di notifiche |
Osservazioni (2) |
Pareri circostanziati (3) |
Proposte di normativa dell’UE |
||||
|
|
SM |
COM |
SM |
COM |
6.3 (6) |
6.4 (7) |
|
Belgio |
30 |
1 |
6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Bulgaria |
14 |
3 |
6 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
Repubblica ceca |
38 |
10 |
13 |
0 |
7 |
6 |
0 |
0 |
Danimarca |
34 |
2 |
9 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
Germania |
63 |
12 |
18 |
0 |
11 |
4 |
0 |
0 |
Estonia |
14 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Irlanda |
11 |
4 |
2 |
0 |
16 |
1 |
0 |
0 |
Grecia |
8 |
3 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Spagna |
19 |
3 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Francia |
80 |
10 |
14 |
0 |
4 |
11 |
0 |
0 |
Croazia |
18 |
6 |
9 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
Italia |
40 |
4 |
9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
Cipro |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Lettonia |
8 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Lituania |
7 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Lussemburgo |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ungheria |
31 |
6 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
Malta |
10 |
2 |
5 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Paesi Bassi |
45 |
6 |
9 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
Austria |
34 |
3 |
12 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
Polonia |
28 |
5 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Portogallo |
3 |
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Romania |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Slovenia |
20 |
2 |
10 |
0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Slovacchia |
12 |
8 |
9 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Finlandia |
43 |
8 |
7 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
Svezia |
33 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Regno Unito |
46 |
1 |
6 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Totale UE |
700 |
116 |
170 |
0 |
79 |
65 |
0 |
0 |
II. Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dagli Stati membri dell’Unione europea
Settore |
BE |
BG |
CZ |
CY |
DK |
DE |
EE |
IE |
GR |
ES |
FR |
HR |
IT |
LV |
LT |
LU |
HU |
MT |
NL |
AT |
PL |
PT |
RO |
SI |
SK |
FI |
SE |
UK |
Totale |
Edilizia e costruzione |
5 |
3 |
8 |
1 |
7 |
18 |
2 |
3 |
0 |
4 |
4 |
3 |
4 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
9 |
17 |
3 |
0 |
3 |
1 |
2 |
18 |
1 |
12 |
131 |
Agricoltura, pesca e prodotti alimentari |
4 |
9 |
13 |
0 |
7 |
5 |
0 |
7 |
1 |
5 |
16 |
3 |
14 |
4 |
2 |
0 |
6 |
8 |
8 |
2 |
5 |
0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
6 |
2 |
145 |
Prodotti chimici |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
5 |
0 |
32 |
Prodotti farmaceutici |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
37 |
Elettrodomestici e attrezzature ricreative |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
24 |
Meccanica |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
3 |
31 |
Energia, minerali, legno |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
3 |
37 |
Ambiente, imballaggi |
2 |
0 |
5 |
0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
7 |
2 |
8 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
8 |
3 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
55 |
Salute, apparecchiature mediche |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Trasporti |
6 |
0 |
0 |
0 |
10 |
7 |
1 |
0 |
1 |
2 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
11 |
11 |
71 |
Telecomunicazioni |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
6 |
31 |
Prodotti vari |
0 |
0 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
3 |
5 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
38 |
Servizi della società dell’informazione |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
4 |
1 |
2 |
4 |
2 |
0 |
0 |
8 |
1 |
2 |
0 |
1 |
58 |
Totale per Stato membro |
30 |
14 |
38 |
2 |
34 |
63 |
14 |
11 |
8 |
19 |
80 |
18 |
40 |
8 |
7 |
3 |
31 |
10 |
45 |
34 |
28 |
3 |
6 |
20 |
12 |
43 |
33 |
46 |
700 |
III. Tabella relativa alla distribuzione per numero di osservazioni espresse dalla Commissione europea relative ai progetti notificati dall’Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia (8) e dalla Svizzera (9)
Paese |
Notifiche |
Osservazioni della CE (10) |
Islanda |
6 |
1 |
Liechtenstein |
1 |
2 |
Svizzera |
1 |
5 |
Norvegia |
34 |
6 |
Totale |
42 |
14 |
IV. Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dall’Islanda, dalla Norvegia, dal Liechtenstein e dalla Svizzera
Settore |
Islanda |
Liechtenstein |
Norvegia |
Svizzera |
Totale |
Agricoltura, pesca e prodotti alimentari |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
Meccanica |
1 |
0 |
11 |
0 |
12 |
Edilizia e costruzione |
0 |
0 |
4 |
0 |
4 |
Trasporti |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
Telecomunicazioni |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Beni e prodotti vari |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
Ambiente |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Servizi della società dell’informazione |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Elettrodomestici e attrezzature ricreative |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Prodotti farmaceutici e cosmetici |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Totale per paese |
6 |
1 |
34 |
1 |
42 |
V. Tabella relativa ai progetti notificati dalla Turchia e alle osservazioni espresse dalla Commissione europea relative a tali progetti
Turchia |
Notifiche |
Osservazioni della CE |
Totale |
15 |
3 |
VI. Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dalla Turchia
Settore |
Turchia |
Edilizia e costruzione |
7 |
Trasporti |
2 |
Energia, minerali, legno |
1 |
Meccanica |
2 |
Prodotti vari |
3 |
Totale |
15 |
VII. Statistiche relative alle procedure d’infrazione in corso nel 2016, intraprese sulla base dell’articolo 258 del TFUE per violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535
Paese |
Numero di infrazioni in corso e intraprese nel 2016 |
Polonia |
2 |
Totale UE |
2 |
(1) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1. In prosieguo «la direttiva».
(2) Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.
(3) Articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.
(4) In virtù dell’accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell’EFTA firmatari dell’accordo applicano la direttiva (UE) 2015/1535, con gli adeguamenti necessari previsti all’allegato II, capitolo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri dell’Unione europea. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.
(5) La procedura di notifica di cui alla direttiva è stata estesa alla Turchia nel quadro dell’accordo di associazione concluso con tale paese [accordo che crea un’associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64) e delle decisioni 1/95 e 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia].
(6) Articolo 6, paragrafo 3, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l’adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regolamentazioni relative ai servizi della società dell’informazione) di dodici mesi a decorrere dalla data della sua ricezione da parte della Commissione, se quest’ultima notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.
(7) Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l’adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere dalla data della sua ricezione da parte della Commissione, se quest’ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
(8) L’accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. la nota 3 della tabella del punto I) prevede l’obbligo, da parte dei paesi dell’EFTA firmatari dell’accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regolamentazioni tecniche.
(9) Ai sensi dell’accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. la nota 3 della tabella del punto I), anche la Svizzera presenta alla Commissione i suoi progetti di regolamentazioni tecniche.
(10) L’unico tipo di risposta previsto dall’accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. la nota 3 della tabella del punto I e la nota 2 a piè di pagina) consiste nella possibilità da parte della Commissione europea di esprimere osservazioni (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, riportato nell’allegato II, capitolo XIX, punto 1, di detto accordo). In conformità dell’accordo informale stipulato tra l’UE e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato in merito alle notifiche di questo paese (cfr. la nota 3 della tabella del punto I e la nota 2 a piè di pagina).
Garante europeo della protezione dei dati
23.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/9 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta concernente un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)
(2017/C 162/06)
Negli ultimi anni la politica di gestione delle frontiere dell’UE ha registrato importanti sviluppi legati alle sfide poste dall’afflusso di rifugiati e migranti e a preoccupazioni relative alla sicurezza, amplificate dagli attentati di Parigi, Bruxelles e Nizza. La situazione attuale e la necessità di garantire la sicurezza all’interno del territorio degli Stati membri, hanno indotto la Commissione a intraprendere diverse iniziative legislative, volte a migliorare il controllo sulle persone che accedono allo spazio Schengen.
Una di queste iniziative è la proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), presentata dalla Commissione il 16 novembre 2016.
Secondo tale proposta, il sistema richiederebbe ai viaggiatori esenti dall’obbligo di visto di sottoporsi ad una valutazione del rischio in termini di sicurezza, immigrazione irregolare e salute pubblica, prima di presentarsi alle frontiere Schengen. Tale valutazione sarebbe effettuata per mezzo di un controllo incrociato dei dati presentati dal richiedente tramite l’ETIAS, con altri sistemi d’informazione dell’UE, un apposito elenco di controllo ETIAS e regole di screening. L’esito di questo processo sarà la concessione - o il rifiuto - di un’autorizzazione automatizzata per entrare nell’UE.
Con la proposta ETIAS, il legislatore dell’UE sembra seguire la crescente tendenza ad affrontare congiuntamente gli obiettivi di gestione della sicurezza e dell’immigrazione, senza tenere conto delle differenze sostanziali tra questi due settori. L’istituzione dell’ETIAS avrebbe un impatto significativo sul diritto alla protezione dei dati personali, dal momento che diversi tipi di dati inizialmente raccolti per scopi molto diversi diventerebbero accessibili ad un più ampio spettro di autorità pubbliche (ovvero autorità competenti per l’immigrazione, guardie di frontiera, autorità di contrasto, ecc.). Per questo motivo, il GEPD ritiene necessaria una valutazione dell’impatto che la proposta comporterà sul diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che farà il punto di tutte le misure esistenti a livello dell’UE con riferimento agli obiettivi migratori e di sicurezza.
Inoltre, la proposta ETIAS solleva perplessità per quanto riguarda il processo di determinazione dei possibili rischi posti dal richiedente. A questo proposito, occorre prestare particolare attenzione alla definizione di detti rischi in quanto tali. Dal momento che di conseguenza ad una persona potrebbe essere rifiutato l’ingresso, la legge dovrebbe definire chiaramente quali sono i rischi valutati. Il GEPD pone inoltre la questione dell’esistenza delle regole di screening ETIAS. Il GEPD comprende che l’obiettivo del legislatore è creare uno strumento che consenta l’individuazione automatica di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto, che potrebbero comportare tali rischi. Nondimeno, la profilazione, come qualsiasi altra forma di analisi informatizzata dei dati applicata alle persone, solleva serie questioni tecniche, legali ed etiche. Di conseguenza, il GEPD chiede che la necessità di ricorrere a strumenti di profilazione ai fini dell’ETIAS sia suffragata da prove convincenti.
Inoltre, il GEPD mette in dubbio la rilevanza della raccolta e del trattamento di dati sanitari, come previsti nella proposta. Chiede una migliore giustificazione per il periodo di conservazione dei dati prescelto e la necessità di accordare l’accesso alle autorità nazionali di contrasto e a Europol.
Fornisce infine raccomandazioni, ad esempio, circa la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, nonché in merito all’architettura e alla sicurezza delle informazioni dell’ETIAS.
I. INTRODUZIONE
1. |
L’iniziativa della Commissione europea di istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (in seguito denominato «ETIAS») risale ad una comunicazione del 2008 dal titolo «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell’Unione europea» (1). In tale comunicazione la Commissione ha proposto nuovi strumenti per la futura gestione delle frontiere europee - in particolare il sistema di ingressi/uscite (EES) e il programma per viaggiatori registrati (RTP) - ed ha considerato per la prima volta l’introduzione dell’ETIAS, all’epoca denominato sistema elettronico europeo d’autorizzazione di viaggio (sistema ESTA). Il GEPD ha formulato osservazioni preliminari (2) su tale comunicazione nello stesso anno. |
2. |
Nel febbraio 2011, la Commissione ha pubblicato uno studio strategico (3) che ha analizzato quattro diverse opzioni per l’introduzione di un sistema ESTA UE. Lo studio ha portato alla conclusione che, all’epoca, non sussistevano le condizioni per giustificare l’istituzione di un sistema ESTA UE. In una comunicazione (4) del 2011 relativa alle frontiere intelligenti, la Commissione ha ritenuto che la creazione di un sistema ESTA UE dovesse essere temporaneamente scartata, ma ha annunciato la sua intenzione di proseguire i lavori sul sistema EES e sull’RTP. |
3. |
Nella comunicazione (5)«Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» del 6 aprile 2016, la Commissione ha annunciato che valuterà la necessità, la fattibilità tecnica e la proporzionalità dell’istituzione di un futuro sistema dell’UE di informazione e autorizzazione ai viaggi. Lo stesso anno, la Commissione ha condotto uno studio di fattibilità, che ha utilizzato come valori di riferimento tre altri sistemi di autorizzazione di viaggio esistenti a livello mondiale: l’ESTA negli USA, l’eTA in Canada e l’eVisitor in Australia. |
4. |
Il 16 novembre, la Commissione ha pubblicato la relazione finale dello studio di fattibilità (6) (in seguito denominato «studio di fattibilità 2016») e la proposta ETIAS (in seguito denominata «la proposta»). |
5. |
Il GEPD accoglie con favore il fatto che i servizi della Commissione lo abbiano consultato in modo informale prima dell’adozione della proposta. Si rammarica tuttavia che, a causa della scadenza molto stretta, nonché dell’importanza e complessità della proposta, non sia stato possibile fornire un contributo significativo in tale momento. |
V. CONCLUSIONE
113. |
Il GEPD accoglie con favore l’attenzione rivolta alla protezione dei dati in tutta la proposta di istituzione del sistema ETIAS. |
114. |
Nel pieno rispetto del ruolo del legislatore nel valutare la necessità e la proporzionalità delle misure proposte, il GEPD rammenta che questi due requisiti legali di alto livello, sanciti dalla Carta, possono essere esaminati dalla Corte di giustizia dell’UE e che il GEPD è responsabile di garantirli. Il GEPD sottolinea che l’assenza di una valutazione d’impatto (sulla protezione dei dati) non consente di valutare la necessità e la proporzionalità del sistema ETIAS, nella forma in cui viene proposto attualmente. |
115. |
Dal momento che la proposta istituisce un sistema aggiuntivo che prevede il trattamento di una quantità significativa di dati personali di cittadini di paesi terzi a fini di immigrazione e sicurezza, il GEPD raccomanda al legislatore di procedere ad una valutazione di tutte le misure a livello dell’UE che comportano il trattamento di dati a fini di sicurezza e immigrazione e di condurre un’analisi approfondita in relazione ai loro obiettivi e risultati. |
116. |
In questo contesto, il GEPD raccomanda di inserire nella proposta una definizione del rischio di migrazione irregolare e minaccia alla sicurezza, nel rispetto del principio di limitazione delle finalità. |
117. |
Inoltre, il GEPD esprime la sua preoccupazione circa il fatto che l’utilizzo delle regole di screening ETIAS sarà pienamente conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Il GEPD raccomanda che le regole di screening ETIAS proposte siano sottoposte ad una previa valutazione completa del loro impatto sui diritti fondamentali. Si chiede, inoltre, se la necessità di utilizzare strumenti di profilazione ai fini dell’ETIAS sia suffragata da prove convincenti e, quod non, incoraggia il legislatore a riconsiderare l’utilizzo della profilazione. |
118. |
Il GEPD mette in dubbio la rilevanza e l’efficacia della raccolta e del trattamento dei dati sanitari, come previsti nella proposta, in ragione della loro mancanza di affidabilità. Si interroga, inoltre, sulla necessità di trattare tali dati, a causa della scarsa correlazione tra i rischi per la salute e i viaggiatori esenti dall’obbligo di visto. |
119. |
Per quanto riguarda i fini di contrasto e l’accesso ai dati ETIAS da parte di Europol, il GEPD sottolinea l’attuale mancanza di prove convincenti a sostegno della necessità di tale accesso. Il GEPD sottolinea che la necessità e la proporzionalità dei nuovi sistemi devono essere valutate sia a livello globale, prendendo in considerazione i sistemi IT su larga scala già esistenti nell’UE, sia a livello specifico, nel particolare caso dei cittadini di paesi terzi interessati che legalmente visitano ed entrano nell’Unione europea. |
120. |
Oltre alle suindicate questioni principali, le raccomandazioni del GEPD nel presente parere riguardano i seguenti aspetti della proposta:
|
121. |
Il GEPD resta a disposizione per fornire ulteriori pareri sulla proposta, anche in relazione ad eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in linea con la proposta di regolamento, che potrebbero avere un impatto sul trattamento dei dati personali. |
Bruxelles, 6 marzo 2017
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo della protezione dei dati
(1) Comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell’Unione europea», COM(2008) 69 final.
(2) Osservazioni preliminari del GEPD del 3 marzo 2008, disponibili all’indirizzo: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Comments/2008/08-03-03_Comments_border_package_EN.pdf.
(3) Studio strategico su un sistema elettronico UE di autorizzazione di viaggio (ETA UE) del febbraio 2011, disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/esta_annexes_en.pdf
(4) Comunicazione della Commissione, del 25 ottobre 2011, al Parlamento europeo e al Consiglio «Frontiere intelligenti - opzioni e prospettive», COM(2011) 680 final.
(5) Comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», COM(2016) 205 final.
(6) Studio di fattibilità del 16 novembre 2016 su un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - relazione finale consultabile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
23.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 162/12 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
(2017/C 162/07)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda di riesame è stata presentata da Hebei Yulong Casting Co., Ltd («il richiedente»), produttore esportatore cinese di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
Dato che le misure si applicano anche alle importazioni originarie della Thailandia, la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame delle importazioni originarie della Thailandia.
Il riesame si limita alla verifica della definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («i paesi interessati»).
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio (2).
4. Motivazione del riesame
Il richiedente chiede l’esclusione di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dal campo di applicazione delle attuali misure antidumping. I prodotti che dovrebbero essere esclusi sono:
— |
i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura DIN 28601, e |
— |
gli accessori a croce con due fori passanti centrali non filettati. |
La domanda, presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie addotti dal richiedente, da cui risulta che le caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche fondamentali dei prodotti da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto oggetto del riesame. Gli stessi elementi di prova sono ritenuti applicabili al prodotto oggetto del riesame originario dei due paesi interessati.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame parziale intermedio limitato alla verifica della definizione del prodotto al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Qualsiasi regolamento derivante dal presente riesame potrebbe eventualmente avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data di istituzione delle misure pertinenti o, in alternativa, da una data posteriore, ad esempio dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tutte le parti interessate, in particolare gli importatori, sono invitate a comunicare le loro osservazioni in proposito e a fornire i relativi elementi di prova.
5.1. Comunicazioni scritte
Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. La Commissione può inoltre inviare questionari alle parti interessate che si sono manifestate. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.2. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.3. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente a) alla Commissione di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (3).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
E-mail: TRADE-R661-MALLEABLE-FITTINGS@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).
(3) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.