ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 120

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
13 aprile 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2017/C 120/01 BCE/2017/8

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 31 marzo 2017, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (BCE/2017/8)

1

2017/C 120/02 BCE/2017/10

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/10)

2


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 120/03

Comunicazione della Commissione che aggiorna l’allegato della comunicazione C(2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi

10

2017/C 120/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8412 — Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings) ( 1 )

12


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 120/05

Tassi di cambio dell'euro

13

2017/C 120/06

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

14

2017/C 120/07

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

15

2017/C 120/08

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

16

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 120/09

Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

17


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2017/C 120/10

Sentenza della Corte, del 2 agosto 2016, nella causa E-33/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda (Inadempimento degli obblighi di un paese SEE/EFTA — mancata attuazione — direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza)

22

2017/C 120/11

Sentenza della Corte, del 2 agosto 2016, nella causa E-34/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Direttiva 2012/46/UE, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)

23

2017/C 120/12

Sentenza della Corte, del 2 agosto 2016, nella causa E-35/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico)

24

2017/C 120/13

Sentenza della Corte, del 3 agosto 2016, nelle cause riunite E-26/15 e E-27/15 — Procedimenti penali nei confronti di B nonché B contro Finanzmarktaufsicht (libera prestazione dei servizi — articolo 36 dell’accordo SEE — direttiva 2005/60/CE — proporzionalità)

25

2017/C 120/14

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dall’Oslo tingrett in data 31 agosto 2016 in relazione alla causa Mobil Betriebskrankenkasse/Tryg Forsikring (Causa E-11/16)

26

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 120/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8455 — STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

2017/C 120/16

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 120/17

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2017

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

(BCE/2017/8)

(2017/C 120/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises, è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2016. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2017.

(3)

La Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ha selezionato Mazars Réviseurs d’entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Mazars Réviseurs d’entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA quali revisori esterni della Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/2


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 aprile 2017

relativa a specifiche comuni per l’esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi

(BCE/2017/10)

(2017/C 120/02)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Ad essa compete la supervisione del funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati dell’attività di vigilanza negli Stati membri partecipanti.

(2)

La BCE è tenuta ad assicurare l’applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2).

(3)

In quanto autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, in relazione agli enti creditizi classificati come significativi, la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità previste regolamento (UE) n. 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3). Inoltre, nella propria guida del novembre 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (di seguito la «Guida della BCE»), la BCE ha indicato una serie comune di specifiche per l’esercizio, caso per caso, di altre opzioni a seguito di una valutazione individuale delle domande presentate dagli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché ai sensi della parte IV e dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014.

(4)

Al fine di promuovere un metodo di vigilanza comune da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) nella valutazione dell’esercizio individuale di opzioni e discrezionalità, la BCE può adottare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, una raccomandazione sulle specifiche da applicare nella valutazione di domande presentate da enti meno significativi.

(5)

Una serie comune di specifiche per l’esercizio individuale di opzioni e discrezionalità è necessario per promuovere, da un lato, coerenza, efficacia e trasparenza nella vigilanza di enti meno significativi nell’ambito dell’MVU e, dall’altro, laddove necessario, la parità di trattamento tra gli enti significativi e quelli meno significativi nonché parità di condizioni per tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti. Al contempo, deve tenersi conto del principio di proporzionalità e delle legittime aspettative degli enti creditizi vigilati.

(6)

A tal fine la BCE, tra quelle incluse nella Guida della BCE, ha individuato talune opzioni e discrezionalità che sarebbe appropriato esercitare con modalità identiche in relazione a enti significativi ed enti meno significativi. La BCE ha ulteriormente identificato altre opzioni e discrezionalità, tra le quali due di natura generale previste dall’articolo 380 e dall’articolo 420, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per il cui esercizio in relazione agli enti meno significativi è raccomandato un metodo specifico.

(7)

Riguardo alle opzioni e alle discrezionalità relative alla vigilanza consolidata e alle deroghe all’applicazione di requisiti prudenziali, in linea con le raccomandazioni contenute nella sezione II, capitolo 1 della Guida della BCE, le ANC dovrebbero essere incoraggiate a osservare un metodo prudente nella concessione delle deroghe su base individuale. Riguardo alle deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità a livello transfrontaliero, la BCE raccomanda un metodo specifico per gli enti meno significativi poiché non tutte le specifiche per la valutazione delle domande incluse nella Guida della BCE sono rilevanti per tali enti.

(8)

Nell’ambito dell’MVU, riguardo alle opzioni e alle discrezionalità relative ai fondi propri e ai requisiti patrimoniali, come previsto nella sezione II, capitoli 2 e 3, della Guida della BCE, dovrebbe osservarsi un metodo improntato a prudenza e uniformità, dato che tali decisioni di vigilanza incidono sull’ammontare dei fondi propri disponibili e sulla loro qualità. Lo stesso vale per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 o per gli interessi di minoranza che possono essere inclusi nei fondi propri idonei. Inoltre, per garantire parità di condizioni, il metodo standard, il metodo basato sui rating interni e il metodo basato sui modelli interni e il metodo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri dovrebbe applicarsi in modo uniforme a tutti gli enti creditizi nell’ambito dell’MVU. A tal fine, la valutazione di conformità ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per consentire l’applicazione di un coefficiente di ponderazione per il rischio dello zero per cento ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per esposizioni intragruppo dovrebbe essere basato su una serie di specifiche comuni. Tuttavia la BCE ha individuato alcune opzioni e discrezionalità relative ai requisiti di fondi propri e ai requisiti patrimoniali per i quali è necessario un metodo specifico in relazione agli enti creditizi meno significativi.

(9)

Per le opzioni e le discrezionalità concernenti gli enti che partecipano a un sistema di tutela istituzionale, è raccomandato l’utilizzo di una serie comune di specifiche per la valutazione delle domande di deroghe prudenziali, come previsto nella sezione II, capitolo 4, della Guida della BCE, al fine di garantire coerenza in tema di vigilanza, dato che i sistemi di tutela istituzionali includono tipicamente sia gli enti significativi che quello meno significativi. Tuttavia, riguardo a posizioni in altri enti che rientrano in sistemi di tutela istituzionale ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda per gli enti meno significativi un metodo specifico per ridurre per quanto possibile l’onere amministrativo relativo a tali enti.

(10)

Riguardo ai requisiti in materia di grandi esposizioni, il metodo delineato nella sezione II, capitolo 5, della Guida della BCE in relazione agli enti significativi dovrebbe essere adottato anche per gli enti meno significativi per promuovere un trattamento prudente delle grandi esposizioni rispetto a tutti gli enti creditizi nell’ambito dell’MVU in modo che i rischi di concentrazione siano adeguatamente gestiti e limitati.

(11)

La BCE raccomanda un metodo uniforme e prudente rispetto alle opzioni e alle discrezionalità relative ai requisiti di liquidità, come indicato nella sezione II, capitolo 6, della Guida della BCE, in quanto tali opzioni e discrezionalità incidono sul calcolo dei requisiti inerenti all’indice di copertura della liquidità, ad esempio specificando il trattamento di specifici afflussi e deflussi. Riguardo ai tassi di deflusso per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, le ANC possono applicare un tasso di deflusso inferiore al 5 per cento se il tasso di deflusso applicabile è stato calibrato sulla base di dati statistici.

(12)

Per quanto riguarda l’esercizio della deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per gli enti meno significativi è raccomandato il metodo indicato nella sezione II, capitolo 8, della Guida della BCE al fine di conseguire la parità di condizioni.

(13)

In merito alle opzioni e alle discrezionalità relative a dispositivi di governance e vigilanza prudenziale, si raccomanda un metodo uniforme e prudente, come indicato nella sezione II, capitolo 11, della Guida della BCE, per promuovere l’assoggettamento di tutti gli enti creditizi a requisiti di governance adeguati. Tuttavia, alla luce del principio di proporzionalità, riguardo all’istituzione di un comitato congiunto per i rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile si considera appropriato un metodo specifico.

(14)

Inoltre, la presente raccomandazione tratta le opzioni e le discrezionalità relative alla cooperazione tra autorità, in ragione della necessità di garantire un’agevole cooperazione nell’ambito dell’MVU.

(15)

Per quanto attiene agli accordi bilaterali relativi alla vigilanza su enti creditizi in Stati membri non partecipanti ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, si rende necessario un metodo specifico per gli enti meno significativi poiché tale opzione è a disposizione dell’autorità competente responsabile per le autorizzazioni. Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell’ambito dell’MVU a rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi; pertanto, per la conclusione di accordi bilaterali relativi alla vigilanza sugli enti creditizi in Stati membri non partecipanti è necessario il suo coinvolgimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

PARTE UNO

DISPOSIZIONI GENERALI

I.

1.   Oggetto e ambito di applicazione

La presente raccomandazione stabilisce i principi per l’esercizio da parte delle ANC di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell’Unione in relazione a enti meno significativi.

2.   Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, al regolamento (UE) n. 468/2014, al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (6).

PARTE DUE

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ IN RELAZIONE ALLE QUALI È RACCOMANDATO UN METODO SPECIFICO PER GLI ENTI MENO SIGNIFICATIVI

II.

Deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali

1.   Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità a livello transfrontaliero

Nell’esaminare le domande di deroga all’applicazione dei requisiti di liquidità a livello transfrontaliero, le ANC dovrebbero valutare il rispetto di tutte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicando le specifiche di valutazione di cui alla sezione II, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE ad accezione delle specifiche per la lettera b) dell’articolo 8, paragrafo 3.

III.

Requisiti patrimoniali

1.   Articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

Riguardo alle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite, un’ANC, per la valutazione di problemi potenziali di concentrazione significativi nello Stato membro partecipante interessato, dovrebbe coordinarsi con la BCE prima di decidere se derogare parzialmente all’applicazione dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 ed ammettere esposizioni classificate nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell’importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell’ente emittente.

2.   Articolo 311, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: trattamento delle esposizioni verso controparti centrali

2.1.

Un’ANC dovrebbe consentire a un ente creditizio di applicare il trattamento previsto dall’articolo 310 del regolamento (UE) n. 575/2013 alle proprie esposizioni da negoziazione e ai propri contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale ove quest’ultima abbia notificato all’ente creditizio di aver cessato di calcolare il KCCP (capitale ipotetico) come previsto nell’articolo 311, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.2.

Ai fini del paragrafo 2.1, nel valutare la validità delle ragioni per le quali la controparte centrale ha cessato di calcolare il KCCP (capitale ipotetico), le ANC dovrebbero applicare le conclusioni raggiunte dalla BCE rispetto alla stessa controparte centrale nel proprio esame delle motivazioni.

3.   Articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013: deroga in caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema

3.1.

In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema nell’accezione di cui all’articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013, confermata da una dichiarazione pubblica della BCE, e fino al rilascio da parte della BCE di una dichiarazione pubblica che confermi il ripristino del corretto funzionamento, la BCE dovrebbe valutare tale grave perturbazione e le ANC dovrebbero applicare le conclusioni raggiunte dalla valutazione della BCE e utilizzare l’opzione prevista dall’articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013. In questo caso:

a)

gli enti creditizi non dovrebbero essere tenuti al rispetto dei requisiti di fondi propri di cui agli articoli 378 e 379 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

il mancato regolamento di un’operazione di negoziazione da parte della controparte non dovrebbe essere considerato come default ai fini del rischio di credito.

3.2.

Se un’ANC intende rilasciare una dichiarazione pubblica che conferma l’esistenza di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema nell’accezione di cui all’articolo 380 del regolamento (UE) n. 575/2013, essa dovrebbe concordarla con la BCE prima della sua pubblicazione.

IV.

Sistemi di tutela istituzionale

1.   Articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deduzione di posizioni in enti che rientrano in sistemi di tutela istituzionale

1.1.

Ove siano presentate domande di autorizzazione a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti, le ANC dovrebbero utilizzare le specifiche indicate nella sezione II, capitolo 4, paragrafo 4, della Guida della BCE per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.2.

Un’ANC può consentire a un sistema di protezione istituzionale di presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per conto di tutti gli enti meno significativi che ne sono membri. In tal caso, l’ANC può emanare una decisione che accorda il permesso in conformità all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applica a tutti gli enti meno significativi elencati nella domanda.

V.

Liquidità

1.   Articolo 420, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deflussi di liquidità

1.1.

In linea con l’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/445, le ANC dovrebbero stabilire un tasso di deflusso di liquidità del 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, di cui all’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e al suo allegato I, utilizzato dagli enti nella valutazione dei deflussi di liquidità. Un’ANC dovrebbe richiedere agli enti creditizi di segnalarle i relativi deflussi in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (7).

1.2.

In deroga al paragrafo 1.1, un’ANC può stabilire un tasso di deflusso inferiore al 5 % sulla base di dati statistici per enti meno significativi aventi sede nello Stato membro interessato.

VI.

Vigilanza prudenziale

1.   Articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE: istituzione di un comitato congiunto per i rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile

1.1.

Riguardo agli enti meno significativi (inclusi gli enti creditizi che sono filiazioni di gruppo) che non sono considerati significativi ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le ANC dovrebbero esercitare l’opzione di consentire l’istituzione di un comitato congiunto per i rischi e per il controllo interno e la revisione contabile.

1.2.

Le ANC dovrebbero effettuare la valutazione di significatività ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, in termini di dimensioni, organizzazione interna nonché natura, portata e complessità delle attività svolte dall’ente creditizio, in conformità alle specifiche di valutazione di cui alla sezione II, capitolo 11, paragrafo 3, della Guida della BCE.

1.3.

Se la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2013/36/UE indica già criteri diversi dalle specifiche di cui alla sezione II, capitolo 11, paragrafo 3, della Guida della BCE, le ANC dovrebbero applicare i criteri stabiliti dalla normativa nazionale.

2.   Articolo 115, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE: accordi bilaterali relativi alla vigilanza su enti creditizi in Stati membri non partecipanti

2.1.

Data la competenza della BCE in materia di autorizzazione iniziale degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU e quella dell’ANC in materia di vigilanza prudenziale sugli enti meno significativi, le ANC dovrebbero notificare alla BCE la propria intenzione di delegare la loro responsabilità in materia di vigilanza diretta di enti meno significativi all’autorità competente che ha autorizzato l’impresa madre dell’ente meno significativo e esercita la vigilanza su di essa, ovvero di assumere la responsabilità di vigilare sull’ente creditizio che ne costituisce la filiazione autorizzato in un altro Stato membro. La BCE, in quanto autorità competente responsabile del rilascio dell’autorizzazione a enti creditizi, coopererà, insieme all’ANC interessata, alla conclusione di un accordo bilaterale per la delega o l’assunzione di compiti in materia di vigilanza per conto dell’ANC responsabile della costante vigilanza dell’impresa madre o della filiazione nell’ambito degli Stati membri partecipanti.

2.2.

Il paragrafo 2.1 si applica nei seguenti casi:

a)

un’ANC prende in considerazione la possibilità di delegare la propria responsabilità in materia di vigilanza diretta di un ente meno significativo a un’ANC che ha autorizzato e vigila sull’impresa madre; e

b)

un’ANC, nella propria qualità di soggetto preposto alla vigilanza diretta di un’impresa madre che sia un ente creditizio, intende o è stata richiesta di assumere responsabilità in materia di vigilanza su un ente creditizio che ne sia la filiazione autorizzato in un altro Stato membro.

PARTE TRE

OPZIONI E DISCREZIONALITÀ ESERCITATE CASO PER CASO PER LE QUALI DOVREBBE ESSERE ADOTTATO UN METODO COMUNE IN RELAZIONE A TUTTI GLI ENTI CREDITIZI

VII.

Le opzioni e le discrezionalità da esercitare caso per caso per le quali dovrebbe essere adottato un metodo comune in relazione a tutti gli enti creditizi sono indicate nell’allegato. Le ANC dovrebbero esercitare tali opzioni e discrezionalità in relazione agli enti meno significativi in conformità alla tabella di riferimento di cui all’allegato.

PARTE QUATTRO

DISPOSIZIONE FINALE

VIII.

Disposizione finale

Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17/1/2015, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Base giuridica dell’opzione e/o della discrezionalità

Metodo raccomandato: uniformità con le politiche in materia di opzioni e discrezionalità per gli enti significativi

Vigilanza consolidata e deroghe ai requisiti prudenziali

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti patrimoniali

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti di liquidità

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 9 del regolamento (UE) n. 575/2013: metodo di consolidamento individuale

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio - utilizzo dei principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards) a fini prudenziali

Sezione II, capitolo 1, paragrafo 8, della Guida della BCE

Fondi propri

Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: detrazione di posizioni in imprese di assicurazioni

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: detrazione di posizioni in entità del settore finanziario

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri - requisito relativo al margine patrimoniale in eccesso

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: riduzione di fondi propri - società mutue, cooperative ed enti di risparmio

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013: interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato

Sezione II, capitolo 2, paragrafo 10, della Guida della BCE

Requisiti patrimoniali

Articolo 113, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio - esposizioni intragruppo

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 3, della Guida della BCE

Articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: durata delle esposizioni

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 225, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: stime interne delle rettifiche per volatilità

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 243, paragrafo 2, e secondo comma dell’articolo 244, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: trasferimento significativo del rischio

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articolo 283, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: attuazione del metodo dei modelli interni

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 284, paragrafi 4 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore dell’esposizione per il rischio di credito di controparte

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 311, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: rischio di mercato (esposizioni verso controparti centrali)

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 11, della Guida della BCE

Articolo 366, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: calcolo del valore a rischio

Sezione II, capitolo 3, paragrafo 12, della Guida della BCE

Sistemi di tutela istituzionale

Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013: deroghe all’applicazione dei requisiti in materia di liquidità per i membri di sistemi di tutela istituzionale

Sezione II, capitolo 4, paragrafo 3, della Guida della BCE

Grandi esposizioni

Articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni

Sezione II, capitolo 5, paragrafo 3, della Guida della BCE

Liquidità

Articolo 422, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 29, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione: deflussi di liquidità intragruppo

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 11, della Guida della BCE

Articolo 425, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 34, del regolamento delegato (UE) 2015/61: afflussi di liquidità intragruppo

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 15, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/61: diversificazione delle attività liquide detenute

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: gestione delle attività liquide

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 6, della Guida della BCE

Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: disallineamenti di valuta

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: coefficienti di scarto per obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: moltiplicatore per depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: tassi di deflusso superiori

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 9, della Guida della BCE

Articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: deflussi con afflussi correlati

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi aggiuntivi relativi a garanzie reali attivati da deterioramenti

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 12, della Guida della BCE

Articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: massimale degli afflussi

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 13, della Guida della BCE

Articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione: enti creditizi specializzati

Sezione II, capitolo 6, paragrafo 14, della Guida della BCE

Leva finanziaria

Articolo 429, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013: esclusione di esposizioni intragruppo per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria

Sezione II, capitolo 7, paragrafo 3, della Guida della BCE

Condizioni generali di accesso all’attività degli enti creditizi

Articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2013/36/UE: deroghe per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Sezione II, capitolo 9, paragrafo 1, della Guida della BCE

Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

Articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: esercizio simultaneo delle funzioni di presidente e amministratore delegato

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 4, della Guida della BCE

Articol 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE: incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 5, della Guida della BCE

Articolo 108, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno per enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 7, della Guida della BCE

Articolo 111, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE: vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria o sulle società di partecipazione finanziaria miste con parte del gruppo in Stati membri non partecipanti

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 8, della Guida della BCE

Articoli 117 e 118 della direttiva 2013/36/UE: obblighi di cooperazione

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 10, della Guida della BCE

Articolo 142 della direttiva 2013/36/UE: piani di conservazione del capitale.

Sezione II, capitolo 11, paragrafo 13, della Guida della BCE


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/10


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che aggiorna l’allegato della comunicazione C(2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi

(2017/C 120/03)

INTRODUZIONE

Gli orientamenti in materia di trasporti marittimi (1) (di seguito: gli «orientamenti») stabiliscono i criteri per la compatibilità degli aiuti di Stato al trasporto marittimo con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In particolare, gli orientamenti elencano una serie di obiettivi specifici a sostegno degli interessi marittimi dell’Unione, tra cui «l’iscrizione o la reiscrizione del naviglio nei registri degli Stati membri».

L’iscrizione o la reiscrizione di navi ammissibili è quindi collegata all’immatricolazione nei registri navali degli Stati membri.

Ai fini della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, gli orientamenti fanno una distinzione tra diverse categorie di registri navali creati dagli Stati membri, ossia i «primi registri» e i «secondi registri». Ai sensi del sesto paragrafo del punto 1 degli orientamenti, per secondi registri si intendono innanzitutto i «registri off-shore» che appartengono a territori con un’autonomia più o meno grande nei confronti dello Stato membro e, in secondo luogo, i «registri internazionali», direttamente dipendenti dallo Stato che li ha creati.

In base alla definizione del termine «registri degli Stati membri», di cui alla prima frase dell’allegato degli orientamenti, per essere considerati registri degli Stati membri, i registri navali devono essere «istituiti con legge di uno Stato membro e applicabili al rispettivo territorio facente parte [dell’Unione]».

In base a tale definizione, i punti da 1 a 4 dell’allegato precisano quali registri sono considerati registri degli Stati membri e quali non lo sono.

Il punto 2 dell’allegato contiene un elenco esaustivo dei secondi registri tenuti negli Stati membri e soggetti alle rispettive leggi che sono considerati registri degli Stati membri.

L’attuale versione dell’allegato, e quindi l’elenco esaustivo di cui al punto 2, è stata adottata contemporaneamente agli orientamenti, che sono in vigore dal 17 gennaio 2004, e da allora non è stata aggiornata.

La Commissione è consapevole del fatto che gli Stati membri possono creare nuovi registri navali o modificare o abolire quelli esistenti. Ad esempio, nel 2005 la Francia ha creato il Registre International Français. Pertanto, l’elenco esaustivo completo dei secondi registri che sono considerati registri degli Stati membri, di cui al punto 2 dell’allegato degli orientamenti, è destinato a variare col tempo. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato periodicamente per tener conto dei cambiamenti avvenuti in tutti gli Stati membri che tengono registri.

Per questo motivo, occorre modificare il carattere dell’elenco di cui al punto 2 dell’allegato da esaustivo a non esaustivo, mantenendo la definizione di cui alla prima frase dell’allegato in base alla quale i secondi registri possono essere considerati registri degli Stati membri.

La modifica garantirà la necessaria flessibilità nell’applicazione degli orientamenti per quanto riguarda i secondi registri degli Stati membri e la certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento dei secondi registri degli Stati membri che sono stati istituiti dopo l’adozione degli orientamenti e che quindi non rientrano in nessuno dei punti dell’allegato. In generale, la modifica permetterà di conseguire l’obiettivo degli orientamenti per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato con un minimo onere amministrativo, nel pieno rispetto dei trattati.

Alla luce di quanto precede, è opportuno aggiornare il punto 2 dell’allegato degli orientamenti che va letto come segue:

«2.

Inoltre sono registri degli Stati membri i registri tenuti negli Stati membri e soggetti alle rispettive leggi, se sono tenuti nei territori in cui si applica il trattato e soggetti alle leggi di tali territori. Ad esempio, al momento dell’adozione dei presenti orientamenti, rientravano in questa categoria i seguenti registri:

il registro navale internazionale danese (Danish International Register of Shipping, DIS),

il registro navale internazionale tedesco (German International Shipping Register, ISR),

il registro navale internazionale italiano (Italian International Shipping Register),

il registro navale internazionale di Madera (Madera International Ship Register, MAR),

i registri delle Isole Canarie.»

Il presente aggiornamento è applicabile a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8412 — Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 120/04)

Il 6 aprile 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8412. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 aprile 2017

(2017/C 120/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0605

JPY

yen giapponesi

116,22

DKK

corone danesi

7,4369

GBP

sterline inglesi

0,84840

SEK

corone svedesi

9,5553

CHF

franchi svizzeri

1,0678

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1035

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,697

HUF

fiorini ungheresi

311,97

PLN

zloty polacchi

4,2485

RON

leu rumeni

4,5205

TRY

lire turche

3,8965

AUD

dollari australiani

1,4163

CAD

dollari canadesi

1,4114

HKD

dollari di Hong Kong

8,2416

NZD

dollari neozelandesi

1,5320

SGD

dollari di Singapore

1,4869

KRW

won sudcoreani

1 209,26

ZAR

rand sudafricani

14,5185

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3090

HRK

kuna croata

7,4385

IDR

rupia indonesiana

14 087,68

MYR

ringgit malese

4,6954

PHP

peso filippino

52,446

RUB

rublo russo

60,5067

THB

baht thailandese

36,555

BRL

real brasiliano

3,3330

MXN

peso messicano

19,9384

INR

rupia indiana

68,5895


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/14


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2017/C 120/06)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Repubblica di San Marino

Oggetto della commemorazione : 750o anniversario della nascita di Giotto

Descrizione del disegno : a sinistra, particolare del campanile di Santa Maria del Fiore a Firenze, opera architettonica di Giotto; in verticale, le scritte SAN MARINO, GIOTTO e 1267-2017 a indicazione delle date; a destra, particolare del ritratto di Giotto e iniziali LDS dell’autrice Luciana De Simoni; in basso, l’identificativo R della Zecca di Roma.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione : marzo 2017


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/15


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2017/C 120/07)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano

Oggetto della commemorazione : 1950o anniversario del martirio dei Santi Pietro e Paolo

Descrizione del disegno : sono raffigurati San Pietro e San Paolo con i rispettivi simboli delle chiavi e della spada. A semicerchio in alto figura la scritta «CITTÀ DEL VATICANO». A semicerchio in basso figura la scritta «1950o DEL MARTIRIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO». In basso a sinistra è indicato l’anno di emissione «2017», in basso a destra l’identificativo «R» della zecca; tra i due figura il nome dell’autore «G. TITOTTO».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione : giugno 2017


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/16


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2017/C 120/08)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Portogallo

Oggetto della commemorazione : centocinquantenario della Pubblica sicurezza

Descrizione del disegno : il disegno riporta figure umane ed edifici, in rappresentanza simbolica dei cittadini e delle aree urbane in cui opera principalmente la Pubblica sicurezza, e il simbolo semplificato della polizia. Le scritte nel campo monetale comprendono l’anno «1867» e l’anno di emissione «2017», il paese di emissione «PORTUGAL», l’oggetto della commemorazione («SEGURANÇA PÚBLICA» – Pubblica sicurezza), i tre elementi principali della cittadinanza («DIREITOS», «LIBERDADES», «GARANTIAS» – diritti, libertà, garanzie) e il nome dell’autore JOSÉ DE GUIMARÃES.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione : luglio 2017


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/17


Aggiornamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2017/C 120/09)

La pubblicazione dell’elenco dei valichi di frontiera di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

FRANCIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 401 del 29.10.2016.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree

(1)

Ajaccio-Napoléon-Bonaparte

(2)

Albert-Bray

(3)

Angers-Marcé

(4)

Angoulême-Brie-Champniers

(5)

Annecy-Methet

(6)

Auxerre-Branches

(7)

Avignon-Caumont

(8)

Bâle-Mulhouse

(9)

Bastia-Poretta

(10)

Beauvais-Tillé

(11)

Bergerac-Roumanière

(12)

Béziers-Vias

(13)

Biarritz-Pays Basque

(14)

Bordeaux-Mérignac

(15)

Brest-Bretagne

(16)

Brive-Souillac

(17)

Caen-Carpiquet

(18)

Calais-Dunkerque

(19)

Calvi-Sainte-Catherine

(20)

Cannes-Mandelieu

(21)

Carcassonne-Salvaza

(22)

Châlons-Vatry

(23)

Chambéry-Aix-les-Bains

(24)

Châteauroux-Déols

(25)

Cherbourg-Mauperthus

(26)

Clermont-Ferrand-Auvergne

(27)

Colmar-Houssen

(28)

Deauville-Normandie

(29)

Dijon-Longvic

(30)

Dinard-Pleurtuit-Saint Malo

(31)

Dôle-Tavaux

(32)

Epinal-Mirecourt

(33)

Figari-Sud Corse

(34)

Grenoble-Isère

(35)

Hyères-le Palivestre

(36)

Paris-Issy-les-Moulineaux

(37)

La Môle – Saint-Tropez, dal 15 giugno al 30 settembre 2017

(38)

La Rochelle-Ile de Ré

(39)

Laval-Entrammes

(40)

Le Havre-Octeville

(41)

Le Mans-Arnage

(42)

Le Touquet-Côte d’Opale

(43)

Lille-Lesquin

(44)

Limoges-Bellegarde

(45)

Lorient-Lann-Bihoué

(46)

Lyon-Bron

(47)

Lyon-Saint-Exupéry

(48)

Marseille-Provence

(49)

Metz-Nancy-Lorraine

(50)

Monaco-Héliport

(51)

Montpellier-Méditérranée

(52)

Nantes-Atlantique

(53)

Nice-Côte d’Azur

(54)

Nîmes-Garons

(55)

Orléans-Bricy

(56)

Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel

(57)

Paris-Charles de Gaulle

(58)

Paris-le Bourget

(59)

Paris-Orly

(60)

Pau-Pyrénées

(61)

Perpignan-Rivesaltes

(62)

Poitiers-Biard

(63)

Quimper-Pluguffan, aperto da inizio maggio a inizio settembre

(64)

Rennes Saint-Jacques

(65)

Rodez-Aveyron

(66)

Rouen-Vallée de Seine

(67)

Saint-Brieuc-Armor

(68)

Saint-Etienne Loire

(69)

Saint-Nazaire-Montoir

(70)

Strasbourg-Entzheim

(71)

Tarbes-Lourdes-Pyrénées

(72)

Toulouse-Blagnac

(73)

Tours-Val de Loire

(74)

Troyes-Barberey

Frontiere marittime

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bordeaux

(5)

Boulogne

(6)

Brest

(7)

Caen-Ouistreham

(8)

Calais

(9)

Cannes-Vieux Port

(10)

Carteret

(11)

Cherbourg

(12)

Dieppe

(13)

Douvres

(14)

Dunkerque

(15)

Granville

(16)

Honfleur

(17)

La Rochelle-La Pallice

(18)

Le Havre

(19)

Les Sables-d’Olonne-Port

(20)

Lorient

(21)

Marseille

(22)

Monaco-Port de la Condamine

(23)

Nantes-Saint-Nazaire

(24)

Nice

(25)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(26)

Port-la-Nouvelle

(27)

Port-Vendres

(28)

Roscoff

(29)

Rouen

(30)

Saint-Brieuc

(31)

Saint-Malo

(32)

Sète

(33)

Toulon

Frontiere terrestri:

(1)

Stazione di Bourg Saint Maurice (aperta da inizio dicembre a metà aprile)

(2)

Stazione di Moutiers (aperta da inizio dicembre a metà aprile)

(3)

Stazione di Ashford International

(4)

Stazione di Avignon-Centre

(5)

Cheriton/Coquelles

(6)

Stazione di Chessy-Marne-la-Vallée

(7)

Stazione di Fréthun

(8)

Stazione di Lille-Europe

(9)

Stazione di Paris-Nord

(10)

Stazione di Saint-Pancras

(11)

Stazione di Ebsfleet

(12)

Pas de la Case-Porta

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.

 

GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.

 

GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.

 

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 10.

 

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.

 

GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.

 

GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.

 

GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 17.

 

GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.

 

GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.

 

GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.

 

GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.

 

GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.

 

GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.

 

GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.

 

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.

 

GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.

 

GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.

 

GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.

 

GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.

 

GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.

 

GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.

 

GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.

 

GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.

 

GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.

 

GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.

 

GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.

 

GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.

 

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.

 

GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.

 

GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.

 

GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.

 

GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.

 

GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.

 

GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.

 

GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.

 

GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

 

GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.

 

GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.

 

GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.

 

GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.

 

GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.

 

GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.

 

GU C 32 dell’1.2.2017, pag. 4.

 

GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/22


SENTENZA DELLA CORTE

del 2 agosto 2016

nella causa E-33/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda

(Inadempimento degli obblighi di un paese SEE/EFTA — mancata attuazione — direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza)

(2017/C 120/10)

Nella causa E-10/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare, o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente (giudice relatore), Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1.

dichiara che la Repubblica d’Islanda, omettendo di adottare entro i termini prescritti le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo.

2.

condanna la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/23


SENTENZA DELLA CORTE

del 2 agosto 2016

nella causa E-34/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Direttiva 2012/46/UE, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali)

(2017/C 120/11)

Nella causa E-34/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali) adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, o ad ogni modo per aver omesso di informare l’Autorità di vigilanza EFTA, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1.

Dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’allegato II, capo XXIV, punto 1a dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, e di cui all’articolo 7 dell’accordo, per aver omesso di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.

2.

Condanna l’Islanda al pagamento delle spese.


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/24


SENTENZA DELLA CORTE

del 2 agosto 2016

nella causa E-35/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico)

(2017/C 120/12)

Nella causa E-35/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia— ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi impostigli dall’atto di cui al punto 56i dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo di: i) elaborare e applicare per ciascun porto il piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE, ii) valutare e approvare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE e iii) provvedere a mettere a disposizione in tutti i porti norvegesi impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE — la Corte, composta da Carl Baudenbacher (giudice relatore), presidente, e Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 2 agosto 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1.

dichiara che il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi impostigli dall’atto di cui al punto 56i dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo entro i termini prescritti di:

a)

elaborare e applicare per ciascun porto norvegese il piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti previsto all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;

b)

valutare e approvare per tutti i porti norvegesi i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE;

c)

provvedere a mettere a disposizione in tutti i porti norvegesi impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;

2.

condanna il Regno di Norvegia al pagamento delle spese processuali.


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/25


SENTENZA DELLA CORTE

del 3 agosto 2016

nelle cause riunite E-26/15 e E-27/15

Procedimenti penali nei confronti di B nonché B contro Finanzmarktaufsicht

(libera prestazione dei servizi — articolo 36 dell’accordo SEE — direttiva 2005/60/CE — proporzionalità)

(2017/C 120/13)

Nelle cause riunite E-26/15 e E-27/15, procedimenti penali contro B e B contro Finanzmarktaufsicht — ISTANZE alla Corte ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte della Corte d’appello del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) e la commissione di ricorso dell’Autorità per il mercato finanziario (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht), sull’interpretazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 3 agosto 2016 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

La direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un paese SEE ospitante sottoponga il prestatore di servizi alle società e ai trust operanti sul suo territorio in regime di libera prestazione di servizi, ai requisiti di diligenza previsti dalla sua legislazione nazionale.

2.

Tuttavia, nella misura in cui una tale normativa comporta difficoltà e costi aggiuntivi per le attività svolte nell’ambito delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi ed è tale da aggiungersi ai controlli già effettuati nello Stato SEE d’origine del prestatore di servizi alle società e ai trust, così dissuadendo quest’ultimo dallo svolgere tali attività, essa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. L’articolo 36 SEE va interpretato nel senso che non osta ad una normativa siffatta, purché essa sia applicata in modo non discriminatorio, giustificata dall’obiettivo di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, idonee a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questo. In particolare, affinché le misure nazionali di controllo dello Stato SEE ospitante, siano considerate proporzionate, non dovrebbe esservi alcuna presunzione generale di frode, che porti a controlli sistematici approfonditi di tutti coloro che sono stabiliti in altri Stati membri del SEE e che forniscono servizi a titolo temporaneo, sul territorio dello Stato SEE ospitante. Inoltre, lo Stato SEE ospitante deve, al momento della richiesta di informazioni, come ad esempio, documenti, che si trovano nello Stato SEE dove è stabilito il prestatore di servizi, accordare a quest’ultimo un termine congruo per fornire tali informazioni, ad esempio tramite la consegna di copie di documenti. A tale riguardo, la fissazione di un termine congruo dipenderà dalla quantità dei documenti richiesti e dal supporto sul quale questi ultimi sono archiviati.

3.

La risposta della Corte alla prima e alla seconda questione non muta nel caso in cui la società alla quale sono prestati i servizi amministrativi non è legalmente costituita in uno Stato SEE.


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/26


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dall’Oslo tingrett in data 31 agosto 2016 in relazione alla causa Mobil Betriebskrankenkasse/Tryg Forsikring

(Causa E-11/16)

(2017/C 120/14)

Con lettera del 31 agosto 2016 l’Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 7 settembre 2016, in relazione alla causa Mobil Betriebskrankenkasse/Tryg Forsikring, in merito alle seguenti questioni:

Questione 1, sull’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul coordinamento:

quando un ente nel paese di origine della parte lesa che è debitrice, in forza della legislazione di tale paese «si surroga» nel diritto della parte lesa nei confronti di «un terzo», gli altri Stati del SEE devono riconoscere la surrogazione dell’ente nel credito. Questo significa:

che gli altri Stati membri del SEE devono riconoscere che il credito è trasferito dalla parte lesa all’ente e che l’esistenza e la portata del credito dipendono dalla normativa del paese d’origine,

che gli altri Stati membri del SEE devono riconoscere che il credito è trasferito dalla parte lesa all’ente e che l’esistenza e la portata del credito dipendono dalla normativa del paese in cui è avvenuto il danno, oppure

che altri Stati membri del SEE devono riconoscere che il credito è trasferito dalla parte lesa all’ente, ma che il regolamento sul coordinamento non incide sulla scelta della legge applicabile per quanto riguarda l’esistenza e la portata del credito?

Questione 2, sull’interpretazione dell’articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul coordinamento:

quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, gli altri Stati membri riconoscono tale diritto. Questo significa:

che gli altri Stati membri del SEE devono riconoscere pienamente tale diritto, compreso il fatto che la sua esistenza e portata dipendono dalla normativa del paese d’origine, o

che gli altri Stati membri del SEE devono riconoscere il diritto, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni di legge del paese in cui si è verificato il danno?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8455 — STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 120/15)

1.

In data 5 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ILBAU Liegenschaftsverwaltung AG, controllata in ultima istanza da STRABAG SE («STRABAG», Austria), e Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft, controllata in ultima istanza da EVN AG («EVN», Austria), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa Projektgesellschaft Geoenergie Bayern Projekt Garching a.d. Alz GmbH & Co. KG («JV», Germania) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   STRABAG: opera su scala mondiale in tutti i segmenti dell’attività edilizia, in particolare l’ingegneria strutturale, edile e civile, e nella costruzione stradale,

—   EVN: opera principalmente nella prospezione e produzione di petrolio e gas, nello stoccaggio del gas e nella distribuzione di energia elettrica, gas e teleriscaldamento,

—   JV: detiene i diritti per lo sviluppo del progetto «Bruck», relativo all’energia geotermica profonda, ubicato a Garching a.d. Alz, in Baviera. La JV svilupperà ulteriormente il progetto Bruck e opererà nella produzione e nella fornitura a terzi di energia elettrica e teleriscaldamento. La JV svilupperà inoltre altri progetti relativi all’energia geotermica profonda.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8455 — STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/28


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 120/16)

1.

In data 7 aprile 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione The Carlyle Group («Carlyle», Stati Uniti), CITIC Capital e CITIC Limited («CITIC», Repubblica popolare cinese), insieme a McDonald’s Corporation («McDonald’s», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di McDonald’s China Management Limited («oggetto dell’operazione»), che comprende le attività di McDonald’s nella Cina continentale e a Hong Kong, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Carlyle: gestisce fondi che investono su scala mondiale in quattro ambiti di investimento: corporate private equity (buyout e capitale di crescita), attività reali (beni immobili, infrastrutture e energia), strategie globali di mercato (credito strutturato, fondi mezzanino, fondi distressed, hedge fund e debito del middle market) e soluzioni (programma di fondo di fondi di private equity, relativi coinvestimenti e attività accessorie),

—   CITIC: svolge attività finanziarie e non finanziarie. Le attività finanziarie del gruppo comprendono una gamma completa di servizi tra cui servizi bancari a carattere commerciale, servizi bancari d’investimento, servizi fiduciari, assicurazioni, gestione di fondi e gestione patrimoniale. Le attività non finanziarie del gruppo riguardano beni immobili, contratti di engineering, energia e risorse, costruzione di infrastrutture, produzione di macchinari e tecnologie dell’informazione,

—   McDonald’s: opera su scala mondiale nel settore della ristorazione veloce mediante gestione e franchising dei ristoranti McDonald’s, che servono menù di cibi e bevande adattati al gusto locale in oltre 36 000 sedi ubicate in più di 100 paesi. Il sistema globale di McDonald’s comprende sia i ristoranti di proprietà di McDonald’s che quelli in franchising; più dell’80 % dei ristoranti McDonald’s appartengono a e sono gestiti da affiliati indipendenti,

—   oggetto dell’operazione: l’oggetto dell’operazione comprende oltre 2 000 ristoranti McDonald’s nella Cina continentale e a Hong Kong.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/29


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 120/17)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«TERNERA DE EXTREMADURA»

N. UE: ES-PGI-0105-01129 — 8.7.2013

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Requisiti nazionali

Altro [struttura di controllo]

2.   Tipo di modifica

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Onde chiarire la terminologia ed evitare confusione nell’intero documento, è soppressa la frase seguente: «Le razze ottenute mediante incroci di seconda generazione non potranno essere riproduttrici protette ai sensi della presente IGP», sostituendola con la seguente: «Le femmine ottenute mediante assorbimento non potranno essere riproduttrici protette ai sensi della presente IGP».

Sono soppressi i paragrafi nei quali si descrivono le condizioni di allevamento e alimentazione, ribaditi alla sezione E «Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto».

Si sopprime l’espressione «integratori alimentari autorizzati in precedenza», sostituita con «integratori alimentari autorizzati», precisando in seguito alla sezione E «Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto» il tipo di integratori alimentari consentito.

Tenuto conto delle procedure operative degli addetti, è stato incrementato il periodo di rilevamento del valore del pH (da 24 a 48 ore), a causa dei diversi orari di macellazione e della stessa ora di entrata nel laboratorio di sezionamento. Sono state inoltre aggiunte ulteriori zone di misurazione del pH onde verificare tale parametro nelle carcasse destinate al sezionamento.

Elementi di prova dell’origine

D.2 Controlli di certificazione.

Si sopprime il paragrafo nel quale si illustrano le razze ammesse per ottenere le carni protette dall’IGP «Ternera de Extremadura», in quanto tali informazioni figurano già alla sezione B «Descrizione del prodotto».

Nel rispetto di quanto disposto dal nuovo regime di certificazione conforme alla norma UNE-EN-45011, sono modificati alcuni paragrafi in cui si descrivono i controlli effettuati dagli operatori a norma del disciplinare di produzione nonché la verifica del rispetto di detto disciplinare da parte dell’organismo di controllo e certificazione del Consiglio regolatore.

È consentito mescolare i capi provenienti da allevamenti iscritti e destinati all’IGP con altri animali, purché appartengano al medesimo lotto di trasporto e se ne mantenga l’identificazione, al fine di agevolare il trasporto per le piccole aziende; questo è dovuto al fatto che si usa lo stesso veicolo per trasportare al macello capi appartenenti a diverse aziende agricole associate a cooperative o a gruppi di produttori in alcune delle quali i capi tutelati dall’IGP condividono i recinti con capi non tutelati; non è pertanto ritenuta necessaria la separazione al momento del trasferimento verso il macello.

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

È modificata la dicitura del paragrafo relativo all’alimentazione delle riproduttrici onde precisarne il contenuto.

A tal fine sono soppressi i seguenti paragrafi, riformulati come segue:

è soppressa la dicitura «e leguminose e concentrati fibrosi autorizzati», sostituita con «mangimi proteici e altre materie prime sempre di origine vegetale nonché i minerali e le vitamine necessari»,

è soppresso il paragrafo: «Il Consiglio regolatore pubblicherà gli elenchi positivi di materie prime ammesse nell’alimentazione di questi capi.»

Sono consentite la macellazione e il sezionamento simultanei anche dei capi non tutelati dall’Indicazione geografica protetta, purché ne siano sempre salvaguardate la separazione e l’identificazione. Questa modifica è apportata per adeguarsi alle prassi dei macelli senza incidere sull’identificazione e la tracciabilità del prodotto.

In questo passaggio sono modificati i paragrafi che descrivevano i controlli svolti dal Consiglio regolatore in quanto non conformi al regime di certificazione vigente; si descrive il controllo che attualmente gli operatori effettuano relativamente ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione nonché la verifica del rispetto di detto disciplinare da parte dell’organismo di controllo e di certificazione del Consiglio regolatore, conformemente al nuovo regime di certificazione richiesto dalla norma UNE-EN-45011 o da altra norma equivalente.

Struttura di controllo

Sono stati aggiornati i dati relativi al Consiglio regolatore, con l’istituzione dell’organismo di controllo e certificazione, organo indipendente dal richiedente, riconosciuto dall’ENAC ai fini della certificazione di prodotti alimentari secondo i criteri della norma UNE-EN 45.011 (accreditamento 109/C-PR188)

I criteri sono stati successivamente adeguati alla norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012.

Etichettatura

Onde fornire ai consumatori informazioni più accurate in merito al prodotto finale per quanto riguarda gli incroci di prima o seconda generazione (elemento di difficile verifica che non figura nell’identificazione finale del prodotto), si indica sull’etichetta la provenienza della carne di un incrocio di qualsiasi generazione.

Da questa sezione sono soppressi tutti i riferimenti alla tracciabilità in quanto non sono parte dell’etichetta.

Nel paragrafo: «La macellazione e la lavorazione dei capi…» è stata eliminata la negazione «non» ed è stata introdotta l’espressione «purché ne siano sempre salvaguardate la separazione e l’identificazione.».

È soppressa l’indicazione all’uso del marchio.

Legislazione

Questa sezione è soppressa in quanto obsoleta successivamente all’adozione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (3).

Modifiche formali

È stato eliminato dai paragrafi in cui figurava il termine «presente» in riferimento al disciplinare di produzione:

al secondo paragrafo relativo agli elementi di prova dell’origine,

al terzo paragrafo relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto,

al secondo paragrafo relativo all’etichettatura.

Nella domanda di modifica non è spuntata la casella relativa al legame fra la qualità e la zona geografica in quanto si tratta di modifiche puramente formali (spostamento e soppressione di espressioni ridondanti).

Sono soppressi il primo, il quarto e il quarto paragrafo della sezione 3 «Sistema di produzione e di lavorazione», in quanto figurano già nella sezione B «Descrizione del prodotto».

Sono soppressi il secondo e il terzo paragrafo della sezione 3 «Sistema di produzione e di lavorazione», in quanto figurano già nella sezione E «Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto».

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (4)

«TERNERA DE EXTREMADURA»

N. UE: ES-PGI-0105-01129 — 8.7.2013

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Ternera de Extremadura»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Per «Ternera de Extremadura» si intendono le carcasse bovine derivate esclusivamente dalle razze autoctone «Retinta», «Avileña Negra-Ibérica», «Morucha», «Blanca Cacereña», «Berrendas» e dei relativi incroci, anche con le razze «Charolaise» e «Limousine», perfettamente adatte all’ambiente nonché con le razze autoctone menzionate e allevate in regime estensivo di produzione.

Le caratteristiche delle carni protette dall’Indicazione geografica protetta «Ternera de Extremadura» sono:

I)

Vitello: carne del capo inviato al macello avente un’età compresa fra 7 e 12 mesi meno un giorno. Presenta un colore rosso brillante, con grasso di colore bianco, consistenza soda, lievemente umida e struttura fine.

II)

Vitellone: carne del capo inviato al macello avente un’età compresa fra 12 e 16 mesi meno un giorno. Presenta un colore fra il rosso chiaro e il porpora, con grasso di colore bianco, consistenza soda al tatto, lievemente umida e struttura fine.

III)

Manzo: carne del capo inviato al macello avente un’età compresa fra 16 e 36 mesi. Presenta un colore rosso ciliegia, con grasso di colore crema, consistenza soda al tatto e lievemente umida, e struttura fine con un moderato livello di grasso intramuscolare.

I tipi di carcasse definiti saranno conformi alle norme in appresso:

1)

carcasse di categoria A ed E di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (5);

2)

conformazione: E.U.R.O.;

3)

copertura di grasso: 2, 3 e 4;

4)

igiene: applicazione delle norme europee e nazionali;

5)

pH inferiore a 6 a 24-48 ore dalla macellazione nel muscolo Longissimus dorsi all’altezza della 5a o 6a costola (e/o nei complessi muscolari della spalla e/o nella lombata e/o nella noce, per le carcasse inviate al sezionamento).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Le prassi di allevamento delle riproduttrici corrispondono alle tecniche e agli usi dello sfruttamento delle risorse naturali in regime estensivo. L’alimentazione delle riproduttrici è basata sui pascoli della dehesa e su altri pascoli locali dell’ecosistema dell’Estremadura, consumati al naturale durante tutto l’anno integrati se del caso da paglia, fieno, cereali, proteine e altre materie prime sempre di origine vegetale, oltre ai minerali e alle vitamine necessari.

I giovani bovini sono allattati dalle riproduttrici fino all’età minima di cinque mesi.

In ogni caso è fatto espresso divieto di utilizzare prodotti suscettibili di interferire con il ritmo naturale di crescita e sviluppo degli animali, sempre conformemente alla normativa vigente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi specifiche della produzione (nascita, crescita, macellazione e sezionamento) avvengono nella zona.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Onde comunicare ai consumatori informazioni più accurate in merito al prodotto finale per quanto riguarda gli incroci si indica sull’etichetta la provenienza della carne di un incrocio di qualsiasi generazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di allevamento dei capi la cui carne può fregiarsi dell’Indicazione geografica protetta «Ternera de Extremadura» comprende i seguenti distretti con i pertinenti comuni:

Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Brozas, Cáceres, Castuera, Coria, Don Benito, Herrera del Duque, Hervás, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Logrosán, Llerena, Mérida, Navalmoral de la Mata, Olivenza, Plasencia, Puebla de Alcocer, Trujillo e Valencia de Alcántara.

La zona geografica di trasformazione coincide con la zona di produzione.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona in questione presenta un 35 % di macchia (cisto ladanifero, cisto marino, ginestra spinosa, erica ecc.) e di ceduo (leccio, sughera, noce galla, quercia dei Pirenei ecc.), mentre il resto è composto da superfici a strato erboso fruibile dal bestiame.

La fauna delle specie animali domestiche reperibile in Estremadura è composta principalmente da razze autoctone, strettamente legate all’ambiente più tipico della regione (la dehesa). Grazie al loro carattere rustico e all’elevata capacità di adattamento in ambienti difficili, contribuiscono tutte a migliorare l’ecosistema, fertilizzando i suoli, migliorando la qualità dei pascoli e rallentando la progressione del ceduo. È opportuno precisare che nella maggioranza degli allevamenti queste razze sono allevate incrociandole con le razze da carne spagnole per adeguare la produzione alle attuali esigenze del mercato.

Le condizioni estreme di temperatura e pluviometria fanno sì che le razze ammesse all’IGP «Ternera de Extremadura» siano perfettamente adatte, in quanto in grado di resistere sia al freddo che al caldo nonché alla scarsità di acqua nei periodi di siccità.

L’ecosistema della dehesa, generato dall’azione dell’uomo sulla foresta mediterranea nel corso dei secoli, occupa vaste zone dell’Estremadura dove per tradizione gli allevamenti sono incentrati su un regime di tipo estensivo, mantenendo sempre un equilibrio tra specie animali (domestiche e selvatiche), ambiente naturale e intervento umano. Il concetto di allevamento estensivo è intimamente connesso allo sfruttamento di grandi superfici a pascolo da parte di un allevamento che per il suo carattere rustico si è perfettamente adattato all’ambiente. La durezza del clima e la scarsa qualità dei suoli hanno favorito lo sviluppo dell’allevamento.

I sistemi di dehesa sono caratterizzati dallo sfruttamento del pascolo ambientale da una parte del bestiame, che soddisfa con la produzione di erba la maggior parte delle esigenze energetiche degli animali. Il pascolo consente di ampliare l’offerta di risorse energetiche di questo sistema ed è costituito da una flora variata in cui abbondano specie annuali ad autosemina.

L’importanza degli alberi nelle zone di dehesa risiede nella diversità dello sfruttamento e nelle alternative produttive che lega l’ambiente alla gestione umana del sistema.

La parte alberata della dehesa è composta da due specie fondamentali: il leccio (Quercus ilex) e la sughera (Quercus suber), affiancate da altre di minore importanza come la quercia iberica (Quercus lusitanica), il castagno (Castanea sativa) e il rovere (Quercus robur). Gli alberi offrono prodotti diversi, come ghiande, germogli e lettiera fogliare che consentono il sostentamento del bestiame nei momenti di scarsità della componente erbacea.

Le specie più rappresentative che compongono la macchia sono il cisto ladanifero (Cistus ladaniferus), la ginestra dei carbonai (Sarothamnus scoparius) il cisto marino (Cistus monspeliense), e la ginestra spinosa (Genista spp.).

Secondo il tipo di suolo sottostante i pascoli possono essere classificati:

pascoli su suoli granitici,

pascoli su suoli di ardesia,

pascoli su suoli di sedimentazione terziaria e quaternaria,

pascoli di stabulazione,

altri pascoli ubicati in zone speciali: ossia quelli delle zone montane.

Si rammenta che, oltre ai pascoli, l’ecosistema della dehesa produce ghiande, cereali foraggeri (frumento, orzo, avena, segale e triticale), leguminose (ceci, fave ecc.), sughero, legna, carbone e altre risorse. Non vi sono pertanto dubbi che, nell’ambito di una comunità essenzialmente agricola come l’Estremadura, la dehesa sia un elemento di fondamentale importanza economica che genera il 45 % della produzione agricola finale.

I diversi studi effettuati (Espejo Díaz, M; García Torres, S, Características específicas y diferenciadoras de las carnes de ganado Bovino de las dehesas españolas) hanno dimostrato che i parametri qualitativi scelti in primo luogo dal consumatore aumentano considerevolmente nelle razze della dehesa.

5.2.   Specificità del prodotto

Lo studio «Características específicas y diferenciadoras de las carnes de ganado bovino de las dehesas españolas», presentato in occasione del Simposio Internacional de Caracterización de los Productos Ganaderos de la Dehesa, svoltosi a Mérida (Badajoz- España) EAAP pubblicazione n. 90 del 1998, stabilisce che le carni tutelate dall’IGP «Ternera de Extremadura» provengano dalle razze denominate «Razze della Dehesa», che presentano una qualità della carne che, attraverso le analisi sensoriali (con pannelli di degustatori allenati e consumatori) evidenzia chiaramente caratteristiche differenziate molto apprezzate.

Pertanto la carne tutelata dall’indicazione geografica protetta «Ternera de Extremadura» si definisce come un prodotto di elevata qualità per le sue caratteristiche sensoriali (tenerezza, succosità e gusto).

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La convivenza delle diverse razze ha fatto sì che tutte le razze, da quelle primitive esistenti nella penisola iberica fino a quelle attuali e ai relativi incroci, siano state riconosciute come razza «Extremeña».

Così l’incrocio della «Blanca Cacereña» con il ceppo dal mantello nero ha dato luogo al «Ganado barroso cacereño» e la «Colorada extremeña» alla razza «Retinta» attuale, degnamente rappresentate ai concorsi nazionali di bestiame del 1913. La ritroviamo poi come razza «Cacereña» negli anni 1922, 1926 e 1930 (in questi ultimi due come «Paradas de Cabestros») che continua negli anni 1953, 1956 e 1959, per poi sparire e tornare nel 1975 in un’esposizione in un lotto proveniente da una mandria statale (A. Sánchez Belda, Publicaciones de Extensión Agraria, 1984).

Troviamo anche menzioni dell’aspetto gastronomico che lega il vitello alla cucina dell’Estremadura con numerose ricette: vitello arrosto alla moda di La Vera [Cocina Tradicional de la Vera di José V. Serradilla Muñoz, 1992 3a Edición 1999, Gráficas Romero de Jaraíz de la Vera (Cáceres)], involtini di vitello (La cocina día a día, Cocina extremeña di Ana María Calera, 1987 Plaza y Janes S.A), cotoletta di manzo all’estremegna (Gran Enciclopedia de la Cocina, di ABC, 1994, Ediciones Nobel SA, Madrid), o bistecca al modo di Cáceres (Cocina Extremeña, di Teclo Villalón y Pedro Plasencia, 1999 editorial Everest).

Anche nella storia del XX secolo troviamo riferimenti ai nostri allevamenti, così il 10 gennaio 1927 veniva fondata la «Sociedad Productos de la Ganadería Extremeña», per la gestione del futuro macello di Mérida, e poco tempo dopo, fino al 1930, fra i diversi prodotti con eccedenze commercializzati al di fuori della regione, nelle fiere si trovava il bestiame da carne, del quale era venduto il 62 % dell’intero peso vivo (Extremadura: la historia, Archivo Ediciones Extremeñas, S.L. 1997).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.gobex.es/filescms/con03/uploaded_files/SectoresTematicos/Agroalimentario/Denominacionesdeorigen/IGP_TerneraDeExtremadura_PliegoCondiciones.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.