ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 70/01 |
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Rettifiche |
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2017/C 70/42 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
(2017/C 070/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/2 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e a.
(Causa C-189/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Sgravi fiscali - Ambito di applicazione ratione materiae - Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico - Articolo 17 - Imprese a forte consumo di energia - Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero - Ammissibilità))
(2017/C 070/02)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia
Convenuti: Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità per l’energia elettrica e il gas
Nei confronti di: 2M SpA
Dispositivo
1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sgravi fiscali» gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizione, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano, con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa. |
2) |
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig — Germania) — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-282/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Articoli da 34 a 36 TFUE - Situazione puramente interna - Sicurezza alimentare - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Articolo 6 - Principio di analisi del rischio - Articolo 7 - Principio di precauzione - Regolamento (CE) n. 1925/2006 - Normativa di uno Stato membro che vieta la produzione e l’immissione in commercio di integratori alimentari contenenti amminoacidi - Situazione in cui una deroga temporanea a tale divieto rientra nel potere discrezionale dell’autorità nazionale))
(2017/C 070/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Braunschweig
Parti
Ricorrente: Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta di produrre, trattare o immettere in commercio qualsiasi integratore alimentare contenente amminoacidi, salva deroga accordata da un’autorità nazionale che dispone al riguardo di un potere discrezionale, quando tale normativa si fonda su un’analisi del rischio che riguarda solo taluni amminoacidi, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, tali articoli devono essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta normativa nazionale quando essa prevede che le deroghe al divieto previsto da detta legislazione possono essere accordate solo per un periodo determinato anche nel caso in cui sia dimostrata l’innocuità di una sostanza.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Appeal Commissioners — Irlanda) — National Roads Authority/The Revenue Commissioners
(Causa C-344/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma - Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio - Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità - Presenza di operatori privati - Distorsioni della concorrenza di una certa importanza - Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale))
(2017/C 070/04)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Appeal Commissioners
Parti
Ricorrente: National Roads Authority
Convenuto: The Revenue Commissioners
Dispositivo
L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2017 — Commissione europea/Total SA, Elf Aquitaine SA
(Causa C-351/15 P) (1)
((Impugnazione - Intese - Mercato dei metacrilati - Ammende - Responsabilità in solido di società controllanti e società controllata per il comportamento illecito di quest’ultima - Pagamento dell’ammenda da parte della controllata - Riduzione dell’importo dell’ammenda della controllata in seguito a una sentenza del Tribunale dell’Unione europea - Lettere dei servizi contabili della Commissione europea che chiedono alle società controllanti il pagamento della somma rimborsata dalla stessa alla controllata, maggiorata degli interessi di mora - Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Tutela giurisdizionale effettiva))
(2017/C 070/05)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e F. Dinilhac, agenti)
Altre parti nel procedimento: Total SA, Elf Aquitaine SA (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avocats)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentante: C. Perrin, agente)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA. |
3) |
L’Autorità di vigilanza EFTA è condannata a sopportare le proprie spese. |
6.3.2017 |
IT |
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C 70/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld
(Causa C-365/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Rimborso dei dazi all’importazione - Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) - Articolo 241, primo comma, primo trattino - Obbligo per uno Stato membro di prevedere il pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali))
(2017/C 070/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen
Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld
Dispositivo
Qualora siano rimborsati dazi all’importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/5 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS, spol. s r. o.
(Causa C-427/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Azione riguardante una lesione di un diritto di proprietà intellettuale - Diritto d’informazione - Richiesta di informazioni in un procedimento - Procedimento relativo all’azione conclusosi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale))
(2017/C 070/07)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrente: NEW WAVE CZ, a.s.
Convenuta: ALLTOYS, spol. s r. o.
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, dopo la conclusione definitiva del procedimento con cui è stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richieda, in un procedimento separato, informazioni sull’origine e le reti di distribuzione di merci o di servizi con cui è violato tale diritto.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-460/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Piano di monitoraggio - Regolamento (UE) n. 601/2012 - Articolo 49, paragrafo 1, e punto 10 dell’allegato IV - Calcolo delle emissioni dell’impianto - Sottrazione del biossido di carbonio (CO2) trasferito - Esclusione del CO2 utilizzato nella produzione di carbonato di calcio precipitato - Validità dell’esclusione])
(2017/C 070/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
Le disposizioni dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del punto 10, B, dell’allegato IV di tale regolamento sono invalide nei limiti in cui includono sistematicamente nelle emissioni dell’impianto di produzione di calce il biossido di carbonio (CO2) trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendentemente dal fatto che tale biossido di carbonio sia rilasciato o meno nell’atmosfera.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet
(Causa C-471/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Regime speciale d’imposizione del margine - Nozione di «beni d’occasione» - Vendita di pezzi di ricambio prelevati da veicoli fuori uso))
(2017/C 070/09)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Sjelle Autogenbrug I/S
Convenuto: Skatteministeriet
Dispositivo
L’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che pezzi usati, provenienti da autoveicoli fuori uso acquisiti da un’impresa di riciclaggio di automobili presso un privato e destinati a essere venduti come pezzi ricambio, costituiscono «beni d’occasione», ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che le cessioni di tali pezzi, effettuate da un soggetto passivo-rivenditore, sono assoggettate all’applicazione del regime del margine.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 gennaio 2017 — Toshiba Corp./Commissione europea
(Causa C-623/15 P) (1)
((Impugnazione - Intese - Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer - Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e dei clienti e di limitazione della produzione - Nozione di «unità economica» tra due società - Nozione di «influenza determinante» - Controllo congiunto da parte di due società controllanti - Snaturamento di elementi di prova))
(2017/C 070/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corp. (rappresentanti: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan, avvocato, A. Kadri, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan e V. Bottka, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Toshiba Corp. è condannata alle spese. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP)
(Causa C-37/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Operazioni imponibili - Nozione di «prestazione di servizi a titolo oneroso» - Versamento di canoni a favore di società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi a titolo di equo compenso - Esclusione))
(2017/C 070/11)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuta: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP)
Con l’intervento di: Prokuratura Generalna, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretata nel senso che i titolari di diritti di riproduzione non effettuano una prestazione di servizi, ai sensi di tale direttiva, a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi riscuotono, per conto di tali titolari ma a nome proprio, canoni sulla vendita di tali apparecchi e supporti.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/8 |
Impugnazione proposta l’11 agosto 2016 (fax del 4 agosto) dalla U-R LAB avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 maggio 2016, cause riunite T-422/15 e T-423/15, U-R LAB/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-450/16 P)
(2017/C 070/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: U-R LAB (rappresentante: A. Rudoni, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 25 novembre 2016 la Corte (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portogallo) il 5 dicembre 2016 — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial
(Causa C-627/16)
(2017/C 070/13)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu
Parti
Ricorrente: João Ventura Ramos
Resistente: Fundo de Garantia Salarial
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un termine di decadenza per presentare dinanzi all’organismo di garanzia una domanda di pagamento di crediti salariali scaduti risulti più favorevole per i lavoratori subordinati ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/94/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, qualora la riscossione di tali crediti salariali sia garantita solo nel caso in cui la richiesta di pagamento sia inoltrata all’organismo di garanzia entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del contratto di lavoro, oppure qualora la decorrenza di detto termine abbia inizio dalla data di avvio della procedura d’insolvenza, considerato che l’organismo di garanzia assicura soltanto il pagamento dei crediti del lavoratore che siano scaduti entro i sei mesi precedenti l’apertura di detta procedura. |
2) |
Nel caso in cui un lavoratore abbia lasciato scadere il termine per ragioni che esulano dalla sua responsabilità, se, in forza dell’articolo 11 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, le legislazioni degli Stati membri debbano prevedere un termine supplementare per la presentazione della domanda di pagamento all’organismo di garanzia, sempreché il lavoratore dimostri di non essere responsabile dell’inosservanza del termine di decadenza». |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/9 |
Impugnazione proposta l'8 dicembre 2016 dalla Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 ottobre 2016, causa T-564/15, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commissione europea
(Causa C-635/16 P)
(2017/C 070/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV (rappresentante: Y. de Vries, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2016, causa T-564/15; |
— |
rinviare la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione alle spese, comprese le spese dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando il ricorso irricevibile, dal momento che è proposto avverso la Commissione, che non è l’autore dell’atto impugnato.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando il ricorso irricevibile perché l’atto impugnato ha carattere meramente provvisorio e non costituisce, quindi, un atto definitivo.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo la richiesta della Spliethoff's di interpretare il suo ricorso di annullamento come se fosse rivolto avverso la decisione del 31 luglio (1).
(1) Decisione di esecuzione C(2015) 5274 final della Commissione, che istituisce un elenco di proposte selezionate al fine di ricevere l’assistenza finanziaria dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore dei trasporti a seguito degli inviti a presentare proposte fatti l’11 settembre 2014 sulla base del programma pluriennale di lavoro
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 12 dicembre 2016 — Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH/Expert France
(Causa C-641/16)
(2017/C 070/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH
Resistente: Expert France
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1), debba essere interpretato nel senso che spetta esclusivamente al tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza la competenza a conoscere dell’azione di responsabilità con la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nel contesto di detta procedura di essersi presentato indebitamente come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva degli articoli fabbricati dal debitore.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 15 dicembre 2016 — Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL
(Causa C-645/16)
(2017/C 070/16)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Conseils et mise en relations (CMR) SARL
Resistente: Demeures terre et tradition SARL
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1) si applichi quando l’estinzione del contratto di agenzia commerciale interviene durante il periodo di prova in esso stipulato.
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille (Francia) il 15 dicembre 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais
(Causa C-647/16)
(2017/C 070/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Lille
Parti
Ricorrente: Adil Hassan
Resistente: Préfet du Pas-de-Calais
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (1), ostino a che le autorità competenti dello Stato membro che ha formulato a un altro Stato membro, ritenendolo lo Stato competente in base all’applicazione dei criteri fissati dal regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo o di un apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale non ancora oggetto di una decisione definitiva, o di un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), del regolamento, adottino una decisione di trasferimento e la notifichino all’interessato prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato la suddetta presa o ripresa in carico.
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/11 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-668/16)
(2017/C 070/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare quanto segue:
la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2006/40/CE (1) (direttiva sugli impianti di condizionamento) e della direttiva 2007/46/CE (2) (direttiva quadro),
— |
avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per mettere i veicoli dei tipi 246, 176 e 117 in conformità con i rispettivi tipi omologati (articoli 12 e 30 della direttiva quadro); |
— |
avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari all’applicazione di sanzioni (articolo 46 in combinato disposto con gli articoli 5 e 18 della direttiva quadro); e |
— |
avendo accolto, il 17 maggio 2013, la domanda presentata dalla Daimler AG per l’estensione del preesistente tipo di veicolo 245G, per il quale in precedenza era stata rilasciata un’altra omologazione ai veicoli per i quali erano applicabili le nuove condizioni della direttiva sugli impianti di condizionamento, e avendo in tal modo eluso quest’ultima direttiva; |
la Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 12 e dell’allegato X della direttiva quadro gli Stati membri sono tenuti, in caso di non conformità della produzione, ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Parimenti, ai sensi dell’articolo 30 della direttiva quadro, in caso di non conformità di nuovi veicoli al tipo omologato, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli siano messi in conformità con il tipo omologato. La produzione e i veicoli nuovi di determinati tipi della Daimler AG non sarebbero conformi, per quanto riguarda l’uso di un determinato refrigerante, al loro tipo omologato. In violazione degli articoli 12 e 30 della direttiva quadro, le autorità tedesche non avrebbero adottato i provvedimenti necessari per la messa in conformità di detti veicoli.
Inoltre, le autorità tedesche avrebbero violato l’articolo 46 della direttiva quadro avendo omesso di irrogare sanzioni alla Daimler AG a seguito della violazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 18 della direttiva quadro.
Infine, le autorità tedesche avrebbero eluso la direttiva sugli impianti di condizionamento concedendo illegittimamente un’estensione rilasciata per vecchi tipi di veicoli ai succitati tipi di veicoli.
(1) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU 2006, L 161, pag. 12).
(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU 2007, L 263, pag. 1).
6.3.2017 |
IT |
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C 70/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 30 dicembre 2016 — BEI ApS/Skatteministeriet
(Causa C-682/16)
(2017/C 070/19)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: BEI ApS
Convenuto: Skatteministeriet
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE (1), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa, debba essere interpretato nel senso che una società residente in uno Stato membro cui si applica l’articolo 3 della direttiva e che, in circostanze come quelle del caso di specie, riceve interessi da una controllata stabilita in un altro Stato membro, è il «beneficiario effettivo» di detti interessi ai fini della direttiva.
|
2. |
Se, affinché uno Stato membro possa invocare l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, concernente l’applicazione di disposizioni nazionali per impedire frodi o abusi, o l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, sia necessario che lo Stato membro in questione abbia adottato una disposizione nazionale specifica di attuazione dell’articolo 5 della direttiva, o che la normativa nazionale contenga disposizioni o principi generali sulle frodi, gli abusi e l’evasione fiscale che possano essere interpretati conformemente all’articolo 5.
|
3. |
Se una disposizione di una convenzione sulla doppia imposizione stipulata fra due Stati membri e formulata secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE, in base alla quale la tassazione degli interessi è subordinata al fatto che il soggetto che li riceve sia considerato il beneficiario effettivo degli stessi, costituisca una disposizione convenzionale contro gli abusi ai sensi dell’articolo 5 della direttiva. |
4. |
Se uno Stato membro che non intenda riconoscere che una società di un altro Stato membro sia il beneficiario effettivo degli interessi e asserisca che tale società è una cosiddetta società interposta fittizia sia tenuto, in forza della direttiva 2003/49/CE o dell’articolo 10 CE, a indicare in tal caso quale sia a suo giudizio il beneficiario effettivo. |
(1) Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003, L 157, pag. 49).
Tribunale
6.3.2017 |
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C 70/15 |
Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2017 — Rath/EUIPO — Portela & Ca. (Diacor)
(Causa T-258/08) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Diacor - Marchio nazionale figurativo anteriore Diacol PORTUGAL - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Prove redatte in una lingua diversa dalla lingua processuale - Regola 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 (divenuta regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95, come modificato) - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])
(2017/C 070/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Matthias Rath (Città del Capo, Sudafrica) (rappresentanti: U. Vogt, C. Kleiner e S. Ziegler, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Portela & Ca., SA (São Mamede do Coronado, Portogallo)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2008 (procedimento R 1630/2006-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Portela & Ca. e il sig. Rath.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Matthias Rath è condannato alle spese. |
6.3.2017 |
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C 70/15 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 — ANKO/Commissione
(Causa T-768/14) (1)
([«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetto Pocemon - Costi ammissibili - Domanda riconvenzionale - Rimborso delle somme versate - Interessi di mora»])
(2017/C 070/21)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e P. Arenas, agenti, assistiti da O. Lytra, avvocato)
Oggetto
Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta al rimborso di una somma versata alla ricorrente in esecuzione della convenzione n. 216088 per il finanziamento del progetto intitolato «Piattaforma per il monitoraggio e la diagnostica di malattie autoimmuni», stipulata nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), e, dall’altra, una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente al rimborso di una somma versata indebitamente in esecuzione della suddetta convenzione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso proposto dall’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto. |
2) |
L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 377 733,93, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dal 3 maggio 2014 e fino al pagamento integrale di detta somma, al tasso del 3,75 %. |
3) |
L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese. |
6.3.2017 |
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C 70/16 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 — ANKO/Commissione
(Causa T-771/14) (1)
([«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del sesto programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Progetto Doc@Hand - Costi ammissibili - Domanda riconvenzionale - Rimborso delle somme versate - Interessi di mora»])
(2017/C 070/22)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e P. Arenas, agenti, assistiti da O. Lytra, avvocato)
Oggetto
Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta al rimborso di una somma versata alla ricorrente in esecuzione della convenzione n. 508015 per il finanziamento del progetto intitolato «Condivisione delle conoscenze e assistenza nel processo decisionale per i professionisti del settore sanitario», stipulata nell’ambito del sesto programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) e, dall’altra, una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente al rimborso di una somma versata indebitamente in esecuzione della suddetta convenzione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso proposto dall’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto. |
2) |
L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 296 149,77 maggiorata degli interessi di mora a decorrere dal 3 maggio 2014 e fino al pagamento integrale di detta somma, al tasso del 3,75 %. |
3) |
L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese. |
6.3.2017 |
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C 70/17 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 — Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO — Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love)
(Causa T-325/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Choco Love - Marchi dell’Unione europea e nazionale denominativi e figurativo anteriori CHOCOLATE, CSOKICSŐ e Chocolate Brown - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 070/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Á. László, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: I. Moisescu e A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2015 (procedimento R 1369/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató e la Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
6.3.2017 |
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C 70/17 |
Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017 — LP/Europol
(Causa T-719/15 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Decisione implicita di rigetto - Decisione di rigetto del reclamo - Obbligo di motivazione - Dovere di sollecitudine»))
(2017/C 070/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: LP (rappresentante: avv. M. Velardo)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e C. Falmagne, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)
Oggetto
Impugnazione volta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [riservato] (2).
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
LP sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) nell’ambito del presente grado di giudizio. |
(2) Dati riservati occultati.
6.3.2017 |
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C 70/18 |
Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2017 — Justice & Environment/Commissione
(Causa T-727/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione contro la Repubblica ceca - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale - Interesse pubblico prevalente - Convenzione di Aarhus - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»])
(2017/C 070/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Association Justice & Environment, z.s. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. S. Podskalská)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione iniziale della Commissione, del 19 agosto 2015, e della decisione confermativa della Commissione, del 15 ottobre 2015, con la quale si nega alla ricorrente l’accesso a taluni documenti contenuti nel fascicolo della procedura d'infrazione 2008/2186, avviata contro la Repubblica ceca e avente ad oggetto l’applicazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’ Association Justice & Environment, z.s, è condannata alle spese. |
6.3.2017 |
IT |
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C 70/19 |
Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2017 — Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE
(Causa T-749/15) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - BCE - Banche centrali nazionali - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Programma di acquisto di titoli - Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema - Coinvolgimento del settore privato - Clausole di azione collettiva - Supporto di credito sotto forma di un piano di riacquisto destinato a sostenere l’idoneità dei titoli quali garanzie - Creditori privati - Banche commerciali - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Legittimo affidamento - Parità di trattamento»))
(2017/C 070/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Nausicaa Anadyomène SAS (Parigi, Francia) e Banque d’escompte (Parigi) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avocats)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz, G. Varhelyi e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avocat)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE intesa ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito dai ricorrenti a seguito, in particolare, dell’adozione della decisione 2012/153/UE della BCE, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3) (GU 2012, L 77, pag. 19), nonché di altre misure della BCE correlate alla ristrutturazione del debito pubblico greco.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nausicaa Anadyomène SAS e la Banque d’escompte sono condannate alle spese. |
6.3.2017 |
IT |
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C 70/19 |
Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2017 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.)
(Causa T-96/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 070/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Solenis Technologies LP (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: A. Sanz Cerralbo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e A. Kusturovic, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 dicembre 2015 (procedimento R 613/2015-2), riguardante la domanda di registrazione del segno denominativo STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Solenis Technologies LP è condannata alle spese. |
6.3.2017 |
IT |
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C 70/20 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO — Viña y Bodega Botalcura (LITU)
(Causa T-187/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LITU - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 070/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (Erding, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Viña y Bodega Botalcura SA (Las Condes, Cile)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 febbraio 2016 (procedimento R 719/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik e la Viña y Bodega Botalcura.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
6.3.2017 |
IT |
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C 70/21 |
Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2017 — ACDA e a./Commissione
(Causa T-242/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Proroga della durata delle concessioni - Piano di rilancio autostradale nel territorio francese - Decisione di non sollevare obiezioni - Associazione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))
(2017/C 070/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Automobile club des avocats (ACDA) (Parigi, Francia), Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) (Bordeaux, Francia), Fédération française des motards en colère (FFMC) (Parigi), Fédération française de motocyclisme (Parigi), Union nationale des automobile clubs (Parigi) (rappresentante: M. Lesage, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e R Sauer, agenti)
Oggetto
Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento della decisione C(2014) 7850 final della Commissione, del 28 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.2014/N 38271 — Francia — Piano di rilancio autostradale.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica francese. |
3) |
L’Automobile club des avocats (ACDA), l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), la Fédération française des motards en colère (FFMC), la Fédération française de motocyclisme e l’Union nationale des automobile clubs sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative alla domanda d’intervento. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/21 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — MS/Commissione
(Causa T-435/16)
(2017/C 070/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
conseguentemente:
— |
annullare la decisione della Commissione di diniego di comunicazione dei dati personali riguardanti il ricorrente, adottata il 16 giugno 2016; |
— |
ingiungere il risarcimento del pregiudizio morale derivante dal comportamento illecito della Commissione europea, valutato ex bono et aequo in EUR 20 000; |
— |
condannare la convenuta all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e, in particolare, dei suoi articoli 8, 13 e 20. La parte ricorrente invoca anche la violazione del diritto fondamentale di accesso ai dati personali e del diritto al rispetto della vita privata, nonché la violazione del principio dei diritti della difesa, della parità delle armi e del diritto a una buona amministrazione. La decisione contestata sarebbe peraltro viziata da una motivazione irregolare e infondata. Tutte le illegittimità suddette costruirebbero illeciti tali da causare alla parte ricorrente un pregiudizio reale e certo.
6.3.2017 |
IT |
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C 70/22 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2016 — PJ/EUIPO — Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi)
(Causa T-664/16)
(2017/C 070/31)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: PJ (rappresentante: B. Schürmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Erdmann & Rossi GmbH (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Erdmann & Rossi» — Marchio dell’Unione europea n. 10 310 481
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2016 nel procedimento R 1670/2015-4
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del presente ricorso nonché del procedimento di annullamento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento. |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 52, 56, 63, 75 e 76 del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione delle regole 50, 55 e 94 del regolamento n. 2868/95; |
— |
Violazione dell’articolo 12 del regolamento n. 216/96; |
— |
Violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; |
— |
Violazione degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/23 |
Ricorso proposto il 28 dicembre 2016 — Collins/Parlamento
(Causa T-919/16)
(2017/C 070/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jane Maria Collins (Hotham, Regno Unito) (rappresentante: I. Anderson, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 di non difendere le immunità e i privilegi della ricorrente, |
— |
pronunciarsi sulla domanda della ricorrente diretta al Parlamento europeo di difendere le sue immunità e i suoi privilegi ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, |
— |
risarcire i danni morali sofferti dalla ricorrente in ragione di tale decisione, |
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo derivante dal mancato esame da parte della Commissione giuridica e del Parlamento europeo delle prove presentate dalla ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non avendo la Commissione giuridica e il Parlamento europeo chiarito adeguatamente le ragioni della decisione di non difendere l’immunità della ricorrente ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 6 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo derivante dal mancato svolgimento di un’audizione imparziale da parte della Commissione giuridica e del Parlamento europeo. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un grave errore di diritto da parte della Commissione giuridica e del Parlamento europeo. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/24 |
Ricorso proposto il 5 gennaio 2017 — RI/Consiglio
(Causa T-9/17)
(2017/C 070/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RI (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’AIPN del Consiglio dell’8 febbraio 2016 recante diniego del riconoscimento dell’invalidità della parte ricorrente come derivante da malattia professionale, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un travisamento della nozione di malattia professionale da parte della commissione di invalidità e da parte dell’Autorità che ha il potere di nomina («AIPN») del Consiglio. La parte ricorrente contesta in particolare le conclusioni di detta commissione, secondo le quali:
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la commissione di invalidità non avrebbe fornito esaurienti spiegazioni riguardo ai motivi che l’hanno indotta a discostarsi dai precedenti rapporti medici che avrebbero chiaramente attestato l’origine professionale della malattia della parte ricorrente, esaminata come «sindrome del tunnel carpale complicata da algoneurodistrofia». |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/24 |
Ricorso proposto l’11 gennaio 2017 — Constantinescu/Parlamento
(Causa T-17/17)
(2017/C 070/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Radu Constantinescu (Kreuzweiler, Germania) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
— |
annullare la decisione del 27 maggio 2016 dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Lussemburgo, che ha disposto l’iscrizione del figlio del ricorrente nel centro per l’infanzia di Bertrange Mamer e, pertanto, ha rifiutato la sua ammissione nel centro per l’infanzia di Kirchberg; |
— |
annullare la decisione del 7 ottobre 2016 del Parlamento europeo, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 6 giugno 2016 avverso tale decisione; |
— |
disporre il risarcimento per i danni materiali e morali subiti; |
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, relativo alla violazione degli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dell’articolo 1, quinquies, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, alla violazione del principio di non discriminazione e alla violazione delle norme relative all’onere della prova. Al riguardo, il ricorrente contesta al convenuto di aver concesso deroghe ad altre famiglie, mentre gli avrebbe rifiutato tale deroga senza che una disparità di trattamento fosse giustificata da circostanze oggettive. |
2. |
Secondo motivo, riguardante errori manifesti di valutazione, la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine e la violazione dell’articolo 41 della Carta, di cui sarebbe viziata la decisione impugnata. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/25 |
Ricorso proposto il 13 gennaio 2017 — Repubblica ceca/Commissione europea
(Causa T-18/17)
(2017/C 070/35)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vláčil)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Adottando il regolamento impugnato la Commissione ha inciso sui requisiti interni cechi per la completa denaturazione dell’alcole, malgrado il fatto che la Repubblica ceca non abbia effettuato la comunicazione di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/83 e anzi abbia ripetutamente comunicato alla Commissione che non era d’accordo con tale intenzione. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83, tuttavia, non si può interferire nei requisiti interni di uno Stato membro per la completa denaturazione dell’alcole in mancanza di comunicazione di tale Stato membro. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83, in quanto l’eurodenaturante 1:1:1 non soddisfa lo scopo di tale disposizione giacché non fornisce sufficienti garanzie nella lotta contro l’evasione delle imposte. L’eurodenaturante 1:1:1: è infatti una miscela denaturante molto debole, perciò l’alcole completamente denaturato con tale miscela può essere facilmente utilizzato abusivamente per la produzione di bevande alcoliche. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/26 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2017 — Fastweb/Commissione
(Causa T-19/17)
(2017/C 070/36)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Fastweb SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, L. Armati, A. Guarino e E. Cerchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Fastweb S.p.A. chiede l’annullamento della decisione del 1o settembre 2016 con cui la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione nel caso M.7758 Hutchinson 3 Italia/Wind/JV, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004 L 24, pag. 1), dichiarando compatibile con il mercato interno l’operazione mediante la quale Hutchinson Europe Telecommunications (HET) e Vimpel/Com Luxembourg Holdings (VIP) acquistano il controllo congiunto di una impresa comune di nuova costituzione (joint venture o JV) mediante conferimento alla JV delle rispettive attività nel settore delle telecomunicazioni in Italia, subordinandone la compatibilità a condizioni e obblighi tesi a consentire l’ingresso sul mercato interno di un nuovo operatore di rete (MNO).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, del principio di buona amministrazione e di trasparenza e violazione dell’articolo 8 del regolamento riferito.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e carenza nell’indagine della Commissione per aver ritenuto l’ingresso di un nuovo MNO sufficiente di per sé a risolvere gli effetti orizzontali della concentrazione, senza considerare i fattori che avevano determinato il successo dell’ingresso di H3G, società controllata di proprietà esclusiva di Hutchinson tramite cui essa opera.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione del pacchetto d’impegni.
|
4. |
Quarto motivo, vertente su un difetto d’istruttoria nel fondare l’analisi della concentrazione e degli impegni sull’assunto errato che il prezzo sia il solo fattore competitivo importante nel mercato rilevante.
|
5. |
Quinto motivo vertente sull’erronea valutazione dell’idoneità degli impegni a risolvere le preoccupazioni di effetti coordinati sul mercato al dettaglio.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sull’inidoneità degli impegni a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sul mercato dell’accesso all’ingrosso.
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, par. 2, del regolamento n. 139/2004 e la violazione del principio di buona amministrazione.
|
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/28 |
Ricorso proposto il 18 gennaio 2017 — Jalkh/Parlamento
(Causa T-26/17)
(2017/C 070/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Parte ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)
Parte convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo di revoca dell’immunità parlamentare del ricorrente, del 22 novembre 2016, relativa all’adozione della relazione n. A8-3019/2016 del sig. [X]; |
— |
condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
— |
condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del ricorso; |
— |
condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh a titolo di rimborso spese recuperabili, la somma di EUR 5 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. La parte ricorrente ritiene che il Parlamento abbia erroneamente applicato le norme relative all’immunità dei deputati del Parlamento francese e abbia finto di confondere gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla necessaria applicazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Le dichiarazioni e le opinioni che sarebbero state espresse durante l’intervento del sig. Le Pen sul sito del Front National, lo sarebbero state nel contesto delle attività politiche del sig. Le Pen e della parte ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione stessa d’immunità parlamentare. La parte ricorrente sostiene che il Parlamento abbia finto di ignorare che l’immunità parlamentare, in una democrazia, conferisce una doppia immunità giurisdizionale: l’irresponsabilità e l’inviolabilità. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione della giurisprudenza consolidata della commissione giuridica del Parlamento europeo in materia di:
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul mancato rispetto della certezza del diritto comunitario e sulla violazione del legittimo affidamento. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’indipendenza di un deputato. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo relative al procedimento che può condurre alla decadenza di un deputato (articolo 3, nuovo paragrafo 4, comma 2, del suddetto regolamento). Secondo la parte ricorrente, sebbene la legge francese preveda, per il reato contestatogli, la pena accessoria dell’ineleggibilità, che comporta la decadenza dal mandato, il governo francese non ha comunicato ciò al presidente del Parlamento, quando invece la procedura lo impone, e nessun organo competente del Parlamento (il presidente, la commissione giuridica, l’assemblea) gliene ha chiesto conto. L’omissione di tale formalità sostanziale sarebbe sufficiente a viziare la relazione e la decisione impugnata. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente. Quest’ultima non sarebbe stata invitata a partecipare alla votazione in seduta plenaria del Parlamento sulla richiesta di revoca della sua immunità. In tal modo, al ricorrente sarebbero stati concessi solo 10 minuti per far valere i suoi argomenti di difesa, rispetto a due fascicoli che lo riguardavano, dinanzi alla commissione giuridica, dopo la chiusura delle attività di quest’ultima, verso le ore 18. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla totale infondatezza delle imputazioni e della richiesta di revoca dell’immunità. La denuncia iniziale e le imputazioni contestate dalla procura francese contro la parte ricorrente sono infondate. Secondo la parte ricorrente, la relazione adottata dal Parlamento sarebbe a tal riguardo doppiamente falsa. Il fatto di perseguire giudizialmente la parte ricorrente quando la stessa ha posto fine alla violazione asseritamente commessa, di cui non era l’autore, e di decidere di revocare la sua immunità parlamentare, non avrebbe chiaramente a che fare con la giustizia ma con la volontà di diffamare, nuocere e perseguitare la parte ricorrente e il suo movimento. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/29 |
Ricorso proposto il 18 gennaio 2017 — Jalkh/Parlamento
(Causa T-27/17)
(2017/C 070/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Parte ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)
Parte convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo di revoca dell’immunità parlamentare del ricorrente, del 22 novembre 2016, relativa all’adozione della relazione n. A8-3018/2016 del sig. [X]; |
— |
condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
— |
condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del ricorso; |
— |
condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh a titolo di rimborso spese recuperabili la somma di EUR 5 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. La parte ricorrente ritiene che il Parlamento abbia erroneamente applicato le norme relative all’immunità dei deputati del Parlamento francese e abbia finto di confondere gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla necessaria applicazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Secondo il ricorrente, le autorità giudiziarie francesi gli contestano dichiarazioni di cui egli non è l’autore e di cui dette autorità non contestano che s’inseriscano nel contesto delle sue attività politiche. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione stessa d’immunità parlamentare. La parte ricorrente sostiene che il Parlamento abbia finto di ignorare che l’immunità parlamentare, in una democrazia, conferisce una doppia immunità giurisdizionale: l’irresponsabilità e l’inviolabilità. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione della giurisprudenza consolidata della commissione giuridica del Parlamento europeo in materia di:
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul mancato rispetto della certezza del diritto comunitario e sulla violazione del legittimo affidamento. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’indipendenza di un deputato. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo relative al procedimento che può condurre alla decadenza di un deputato (articolo 3, nuovo paragrafo 4, comma 2, del suddetto regolamento). Secondo la parte ricorrente, sebbene la legge francese preveda, per il reato contestatogli, la pena accessoria dell’ineleggibilità, che comporta la decadenza dal mandato, il governo francese non ha comunicato ciò al presidente del Parlamento, quando invece la procedura lo impone, e nessun organo competente del Parlamento (il presidente, la commissione giuridica, l’assemblea) gliene ha chiesto conto. L’omissione di tale formalità sostanziale sarebbe sufficiente a viziare la relazione e la decisione impugnata. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente. Quest’ultima non sarebbe stata invitata a partecipare alla votazione in seduta plenaria del Parlamento sulla richiesta di revoca della sua immunità. In tal modo, al ricorrente sarebbero stati concessi solo 10 minuti per far valere i suoi argomenti di difesa, rispetto a due fascicoli che lo riguardavano, dinanzi alla commissione giuridica, dopo la chiusura delle attività di quest’ultima, verso le ore 18. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla totale infondatezza delle imputazioni e della richiesta di revoca dell’immunità, in quanto:
|
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/30 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)
(Causa T-35/17)
(2017/C 070/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Weber-Stephen Products LLC (Palatine, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e A. Jauch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale n. 1 258 162 che designa l’Unione europea del marchio denominativo «iGrill»
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 04/11/2016 nel procedimento R 538/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/31 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)
(Causa T-36/17)
(2017/C 070/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Forest Pharma BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: T. Holman, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ipsen Pharma SAS (Boulogne Billancourt, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «COLINEB» — Domanda di registrazione n. 13 191 671
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinte commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 ottobre 2016 nel procedimento R 500/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/31 |
Ordinanza del Tribunale del 12 gennaio 2017 — Belis/Commissione
(Causa T-557/16) (1)
(2017/C 070/41)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 294 del 7.9.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-97/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
Rettifiche
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/32 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale nella causa C-561/16
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 22 del 23 gennaio 2017 )
(2017/C 070/42)
La comunicazione alla GU nella causa C-561/16, Saras Energía deve essere letta come segue:
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Saras Energía SA.
Convenuta: Administración del Estado
Altre parti: Endesa SA, Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI S.L.U., Viesgo Infraestructuras Energéticas S.L., Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.U., Nexus Energía SA, Nexus Renovables S.L.U., Engie España S.L., Villar Mir Energía S.L., Energya VM Gestión de Energía e Estaciones de Servicio de Guipúzcoa SA.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con l’articolo 7, paragrafi 1 e 9, della direttiva 2012/27/UE (1) una normativa di uno Stato membro che stabilisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica [la cui forma di] adempimento principale consiste in un contributo finanziario annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica (Fondo Nacional de Eficiencia Energética), costituito a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva stessa. |
2) |
Se sia compatibile con gli articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE una normativa nazionale che contempla la possibilità di adempiere gli obblighi di risparmio energetico mediante l’accreditamento del risparmio ottenuto come un’alternativa al versamento di un contributo finanziario a favore di un fondo nazionale per l’efficienza energetica |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se risulti compatibile con i citati articoli 7, paragrafo 1, e 20, paragrafo 6, della direttiva la previsione di tale possibilità alternativa di adempimento degli obblighi di risparmio energetico, allorché l’esistenza effettiva di quest’ultima dipende dalla circostanza che il governo la attui in via discrezionale mediante regolamento. E, sempre su questo punto, se la suddetta normativa risulti compatibile nel caso in cui il governo non proceda all’attuazione della citata possibilità alternativa. |
4) |
Se risulti compatibile con l’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva un regime nazionale che considera come parti soggette agli obblighi di risparmio energetico soltanto le società di vendita di gas e elettricità e i grossisti di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti, e non i distributori di gas e elettricità e i venditori al dettaglio di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti |
5) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se risulti compatibile con i citati paragrafi dell’articolo 7 la designazione come soggetti obbligati delle società di vendita di gas e elettricità e dei grossisti di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti senza individuare i motivi che hanno portato a non includere tra le parti obbligate i distributori di gas e elettricità e i venditori al dettaglio di prodotti petroliferi e di gas petroliferi liquefatti |
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).