ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 53

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
20 febbraio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 53/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 53/02

Causa C-503/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Articoli 21, 45 e 49 TFUE — Articoli 28 e 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Libera circolazione delle persone — Libera circolazione dei lavoratori — Libertà di stabilimento — Imposizione delle persone fisiche sulle plusvalenze risultanti da uno scambio di quote sociali — Imposizione delle persone fisiche sulle plusvalenze risultanti dal trasferimento della totalità del patrimonio destinato all’esercizio di un’attività imprenditoriale e professionale — Imposizione in uscita per i privati — Riscossione immediata dell’imposta — Differenza di trattamento tra le persone fisiche che scambiano quote sociali e mantengono la propria residenza nel territorio nazionale e quelle che effettuano tale scambio e trasferiscono la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo — Differenza di trattamento tra le persone fisiche che effettuano il trasferimento della totalità del patrimonio relativo ad un’attività esercitata individualmente a una società avente la sede e la direzione effettiva nel territorio portoghese e quelle che effettuano tale trasferimento a una società avente la sede o la direzione effettiva nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo — Proporzionalità)

2

2017/C 53/03

Causa C-524/14 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Hansestadt Lübeck, subentrata nei diritti della Flughafen Lübeck GmbH (Impugnazione — Aiuti di Stato — Diritti aeroportuali — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale — Ricevibilità di un ricorso per annullamento — Persona individualmente interessata — Interesse ad agire — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Condizione relativa alla selettività)

3

2017/C 53/04

Causa C-593/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Normativa fiscale in materia di sottocapitalizzazione delle controllate — Inclusione nell’utile imponibile di una società mutuante degli interessi sul finanziamento corrisposti da una controllata mutuataria non residente — Esenzione degli interessi corrisposti da una controllata mutuataria residente — Equa ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri — Necessità di prevenire il rischio di evasione fiscale)

3

2017/C 53/05

Cause riunite C-20/15 e C-21/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/World Duty Free Group SA, già Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Regime fiscale — Imposta sulle società — Deduzione — Ammortamento dell’avviamento finanziario risultante da acquisizione di partecipazioni azionarie almeno del 5 % da parte di imprese con domicilio fiscale in Spagna in imprese con domicilio fiscale al di fuori di detto Stato membro — Nozione di aiuto di Stato — Requisito afferente alla selettività)

4

2017/C 53/06

Causa C-51/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle — Germania) — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover (Rinvio pregiudiziale — Articolo 4, paragrafo 2, TUE — Rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali — Organizzazione interna degli Stati membri — Enti territoriali — Strumento giuridico che crea un nuovo ente di diritto pubblico e disciplina i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) — Nozione di appalto pubblico)

5

2017/C 53/07

Causa C-76/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Paul Vervloet e a./Ministerraad (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Aiuto introdotto dal Regno del Belgio a favore di società cooperative finanziarie del gruppo ARCO — Sistemi di garanzia dei depositi — Direttiva 94/19/CE — Ambito di applicazione — Regime di garanzia che tutela le partecipazioni di soci, persone fisiche, in società cooperative attive nel settore finanziario — Esclusione — Articoli 107 e 108 TFUE — Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno)

6

2017/C 53/08

Causa C-119/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Biuro podróży Partner sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Direttiva 2009/22/CE — Tutela dei consumatori — Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico — Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro — Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Nozione di giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno)

7

2017/C 53/09

Causa C-131/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2016 — Club Hotel Loutraki/Commissione europea, Repubblica ellenica, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Gestione di terminali di videolotterie — Concessione da parte di uno Stato membro di una licenza esclusiva — Decisione che dichiara l’insussistenza di aiuto di Stato — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articoli 4, 7 e 13 — Mancato avvio del procedimento d’indagine formale — Nozione di gravi difficoltà — Data della valutazione — Articolo 296 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 41 — Obbligo di motivazione — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Nozione di vantaggio economico — Valutazione congiunta delle misure notificate)

8

2017/C 53/10

Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti stipulati con i consumatori — Mutui ipotecari — Clausole abusive — Articolo 4, paragrafo 2 — Articolo 6, paragrafo 1 — Dichiarazione di nullità — Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva)

8

2017/C 53/11

Cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda (Impugnazione — Aiuti di Stato — Tassa nazionale sui trasporti aerei — Applicazione di tassi differenziati — Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale — Vantaggio — Selettività — Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi — Recupero — Accisa)

9

2017/C 53/12

Causa C-201/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 16 — Libertà d’impresa — Normativa nazionale che conferisce ad un’autorità amministrativa il potere di opporsi a licenziamenti collettivi in esito ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell’impresa e dell’interesse dell’economia nazionale — Crisi economica acuta — Tasso nazionale di disoccupazione particolarmente elevato)

10

2017/C 53/13

Cause riunite C-203/15 e C-698/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) e dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)] — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Rinvio pregiudiziale — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Riservatezza delle comunicazioni elettroniche — Tutela — Direttiva 2002/58/CE — Articoli 5, 6 e 9, nonché articolo 15, paragrafo 1 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1 — Normativa nazionale — Fornitori di servizi di comunicazione elettronica — Obbligo riguardante la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione — Autorità nazionali — Accesso ai dati — Assenza di controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente — Compatibilità con il diritto dell’Unione)

11

2017/C 53/14

Causa C-272/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi — Decisione n. 377/2013/UE — Articolo 1 — Deroga temporanea — Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera — Disparità di trattamento tra Stati terzi — Principio generale della parità di trattamento — Inapplicabilità)

12

2017/C 53/15

Causa C-327/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Servizio universale — Articoli 12 e 13 — Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale — Articolo 32 — Compensazione dei costi relativi ai servizi obbligatori supplementari — Effetto diretto — Articolo 107, paragrafo 1, e articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Servizi di sicurezza e soccorso marittimo garantiti in Danimarca e in Groenlandia — Normativa nazionale — Presentazione di una domanda di compensazione dei costi relativi ai servizi obbligatori supplementari — Termine di tre mesi — Principi di equivalenza e di effettività)

13

2017/C 53/16

Causa C-355/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Articolo 1, paragrafo 3 — Interesse ad agire — Articolo 2 bis, paragrafo 2 — Nozione di offerente interessato — Diritto di un offerente definitivamente escluso dall’amministrazione aggiudicatrice di ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione dell’appalto)

14

2017/C 53/17

Causa C-444/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italia) — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a. (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafo 3 — Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente — Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Nozione di uso di piccole aree a livello locale — Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate)

15

2017/C 53/18

Cause riunite C-508/15 e C-509/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 7, primo comma — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Presupposti — Assenza di necessità che il lavoratore turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro per i primi tre anni del soggiorno del familiare)

16

2017/C 53/19

Causa C-539/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2 — Discriminazione fondata sull’età — Contratto collettivo di lavoro — Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo — Disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età)

16

2017/C 53/20

Causa C-547/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth [Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 96 — Regime di transito esterno — Nozione di spedizioniere — Omessa presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione — Responsabilità — Sub-spedizioniere che ha rimesso le merci allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e preso nuovamente in consegna dette merci per il successivo tragitto]

17

2017/C 53/21

Causa C-618/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Rete di distribuzione selettiva — Rivendita fuori da una rete su Internet — Azione inibitoria della turbativa illecita — Collegamento)

18

2017/C 53/22

Causa C-654/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Länsförsäkringar AB/Matek A/S (Rinvio pregiudiziale — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 15, paragrafo 1 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) — Portata del diritto esclusivo concesso al titolare — Periodo quinquennale successivo alla registrazione)

18

2017/C 53/23

Causa C-104/16 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 — Consiglio dell’Unione europea/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commissione europea (Impugnazione — Relazioni esterne — Accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo a misure di liberalizzazione in materia di agricoltura e di pesca — Decisione che approva la conclusione di un accordo internazionale — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Applicazione territoriale dell’accordo — Interpretazione dell’accordo — Principio di autodeterminazione — Principio dell’effetto relativo dei trattati)

19

2017/C 53/24

Causa C-343/16 P: Impugnazione proposta il 20 giugno 2016 dalla Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. e dal sig. Horst Giesen avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2016, causa T-595/15, Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. e Horst Giesen/Commissione europea

20

2017/C 53/25

Causa C-508/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 26 settembre 2016 — Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

20

2017/C 53/26

Causa C-559/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2016 — Birgit Bossen e altri/Brussels Airlines

20

2017/C 53/27

Causa C-569/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

21

2017/C 53/28

Causa C-570/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Volker Willmeroth, nella sua qualità di titolare della ditta TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

21

2017/C 53/29

Causa C-572/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 14 novembre 2016 — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

22

2017/C 53/30

Causa C-646/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 dicembre 2016 — Khadija Jafari, Zainab Jafari/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

23

2017/C 53/31

Causa C-663/16 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 da Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016, causa T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

25

2017/C 53/32

Causa C-666/16 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 da Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016, causa T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

26

 

Tribunale

2017/C 53/33

Causa T-577/14: Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2017 — Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne/Unione europea (Responsabilità extracontrattuale — Precisione del ricorso — Prescrizione — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di giudizio — Danno materiale — Perdite subìte — Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata — Spese di garanzia bancaria — Perdita di un’opportunità — Danno morale — Nesso di causalità)

27

2017/C 53/34

Causa T-699/14: Sentenza del Tribunale dell’11 gennaio 2017 — Topps Europe/Commissione [Concorrenza — Intese — Abuso di posizione dominante — Concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale per oggetti da collezione relativi al gioco del calcio — Decisione di rigetto di una denuncia — Accesso al fascicolo — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 — Errore manifesto di valutazione — Mercato rilevante — Licenza esclusiva — Monomarchismo — Prezzo eccessivo]

28

2017/C 53/35

Causa T-774/14: Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2016 — Ica Foods/EUIPO — San Lucio (GROK) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

29

2017/C 53/36

Causa T-773/16: Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Salehi/Commissione

29

2017/C 53/37

Causa T-845/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016– QG/Commissione

30

2017/C 53/38

Causa T-846/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — QF/Commissione

31

2017/C 53/39

Causa T-851/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

31

2017/C 53/40

Causa T-852/16: Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

32

2017/C 53/41

Causa T-866/16: Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

33

2017/C 53/42

Causa T-877/16: Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — Verschuur/Commissione

34

2017/C 53/43

Causa T-879/16: Ricorso proposto il 14 dicembre 2016 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta)

34

2017/C 53/44

Causa T-880/16: Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — RF/Commissione

35

2017/C 53/45

Causa T-888/16: Ricorso proposto l’8 dicembre 2016 — BP/FRA

36

2017/C 53/46

Causa T-892/16: Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Apple Sales International e Apple Operations Europe/Commissione

37

2017/C 53/47

Causa T-896/16: Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Puma/EUIPO — Senator (TRINOMIC)

39

2017/C 53/48

Causa T-901/16: Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Elche Club de Fútbol/Commissione

40

2017/C 53/49

Causa T-902/16: Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — HeidelbergCement/Commissione

40

2017/C 53/50

Causa T-903/16: Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — RE/Commissione

41

2017/C 53/51

Causa T-905/16: Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

42

2017/C 53/52

Causa T-909/16: Ricorso proposto il 29 dicembre 2016 — Laboratorios Ern/EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences)

43

2017/C 53/53

Causa T-910/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/54

Causa T-911/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

44

2017/C 53/55

Causa T-1/17: Ricorso proposto il 2 gennaio 2017 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

45

2017/C 53/56

Causa T-5/17: Ricorso proposto il 4 gennaio 2017 — Sharif/Consiglio

46

2017/C 53/57

Causa T-67/16: Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2016 — fleur ami/EUIPO — 8 seasons design (Lampes)

47

2017/C 53/58

Causa T-736/16: Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2016 — Amira e altri/Commissione e BCE

47


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.2.2017   

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C 53/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 053/01)

Ultima pubblicazione

GU C 46 del 13.2.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 38 del 6.2.2017

GU C 30 del 30.1.2017

GU C 22 del 23.1.2017

GU C 14 del 16.1.2017

GU C 6 del 9.1.2017

GU C 475 del 19.12.2016

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.2.2017   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-503/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Articoli 21, 45 e 49 TFUE - Articoli 28 e 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo - Libera circolazione delle persone - Libera circolazione dei lavoratori - Libertà di stabilimento - Imposizione delle persone fisiche sulle plusvalenze risultanti da uno scambio di quote sociali - Imposizione delle persone fisiche sulle plusvalenze risultanti dal trasferimento della totalità del patrimonio destinato all’esercizio di un’attività imprenditoriale e professionale - Imposizione in uscita per i privati - Riscossione immediata dell’imposta - Differenza di trattamento tra le persone fisiche che scambiano quote sociali e mantengono la propria residenza nel territorio nazionale e quelle che effettuano tale scambio e trasferiscono la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo - Differenza di trattamento tra le persone fisiche che effettuano il trasferimento della totalità del patrimonio relativo ad un’attività esercitata individualmente a una società avente la sede e la direzione effettiva nel territorio portoghese e quelle che effettuano tale trasferimento a una società avente la sede o la direzione effettiva nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo - Proporzionalità))

(2017/C 053/02)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Rebelo e J. Martins da Silva, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, adottando e mantenendo in vigore l’articolo 10, paragrafo 9, lettera a), del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), ai sensi del quale, ai fini dell’imposizione per l’anno in cui un contribuente perde la qualità di residente nel territorio portoghese, si deve ritenere che rientri nella categoria delle plusvalenze l’importo che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, di detto codice, non è stato assoggettato a imposta al momento dello scambio di quote sociali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 21, 45 e 49 TFUE e degli articoli 28 e 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

2)

La Repubblica portoghese, adottando e mantenendo in vigore l’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del medesimo codice, che riserva il beneficio del differimento dell’imposizione di cui a tale disposizione alle persone fisiche che trasferiscono la totalità del patrimonio relativo ad un’attività imprenditoriale e professionale esercitata individualmente a una società avente la propria sede e la propria direzione effettiva nel territorio portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

3)

La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


20.2.2017   

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C 53/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Hansestadt Lübeck, subentrata nei diritti della Flughafen Lübeck GmbH

(Causa C-524/14 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Diritti aeroportuali - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale - Ricevibilità di un ricorso per annullamento - Persona individualmente interessata - Interesse ad agire - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Condizione relativa alla selettività))

(2017/C 053/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, R. Sauer e V. Di Bucci, agenti)

Altra parte nel procedimento: Hansestadt Lübeck, subentrata nei diritti della Flughafen Lübeck GmbH (rappresentanti: M. Núñez Müller e I. Ruck, Rechtsanwälte)

Interveniente a sostegno dell’altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: M.A. Sampol Pucurull, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Hansestadt Lübeck.

3)

La Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


20.2.2017   

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C 53/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Masco Denmark ApS, Damixa ApS/Skatteministeriet

(Causa C-593/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Normativa fiscale in materia di sottocapitalizzazione delle controllate - Inclusione nell’utile imponibile di una società mutuante degli interessi sul finanziamento corrisposti da una controllata mutuataria non residente - Esenzione degli interessi corrisposti da una controllata mutuataria residente - Equa ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri - Necessità di prevenire il rischio di evasione fiscale))

(2017/C 053/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Masco Denmark ApS, Damixa ApS

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che conceda ad una società residente un’esenzione fiscale per gli interessi attivi corrispostile da una controllata residente, laddove quest’ultima non abbia potuto portare in deduzione i corrispondenti oneri finanziari per effetto di una normativa restrittiva, in caso di sottocapitalizzazione, della deducibilità degli interessi corrisposti, ma escluda l’esenzione che conseguirebbe dall’applicazione della propria normativa in materia di sottocapitalizzazione allorché la controllata abbia sede in un altro Stato membro.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


20.2.2017   

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C 53/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/World Duty Free Group SA, già Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P)

(Cause riunite C-20/15 e C-21/15 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Regime fiscale - Imposta sulle società - Deduzione - Ammortamento dell’avviamento finanziario risultante da acquisizione di partecipazioni azionarie almeno del 5 % da parte di imprese con domicilio fiscale in Spagna in imprese con domicilio fiscale al di fuori di detto Stato membro - Nozione di «aiuto di Stato» - Requisito afferente alla selettività))

(2017/C 053/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: World Duty Free Group SA, già Autogrill España SA (C-20/15 P), Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-21/15 P) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, abogados)

Intervenienti a sostegno dell’altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti), Irlanda (rappresentanti: G. Hodge e E. Creedon, agenti, assistite da B. Doherty, barrister, e A. Goodman, barrister), Regno di Spagna (rappresentanti: M.A. Sampol Pucurull, agente)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T-219/10, EU:T:2014:939), e del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11, EU:T:2014:938), sono annullate.

2)

Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.

4)

La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


20.2.2017   

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C 53/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle — Germania) — Remondis GmbH & Co. KG Region Nord/Region Hannover

(Causa C-51/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 4, paragrafo 2, TUE - Rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali - Organizzazione interna degli Stati membri - Enti territoriali - Strumento giuridico che crea un nuovo ente di diritto pubblico e disciplina i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «appalto pubblico»))

(2017/C 053/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Remondis GmbH & Co. KG Region Nord

Convenuta: Region Hannover

con l’intervento di: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico un accordo concluso tra due enti territoriali, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, sulla base del quale questi ultimi adottano uno statuto che istituisce un consorzio intercomunale, persona giuridica di diritto pubblico, e trasferisce a tale nuovo ente pubblico talune competenze di cui tali enti erano investiti fino ad allora e che sono ormai proprie di tale consorzio intercomunale.

Tuttavia, un tale trasferimento di competenze riguardante l’espletamento di compiti pubblici può sussistere soltanto se riguarda sia le responsabilità connesse alla competenza trasferita sia i poteri che sono il corollario di quest’ultima, in modo che la nuova autorità pubblica competente disponga di un’autonomia decisionale e finanziaria, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 155 dell’11.5.2015.


20.2.2017   

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C 53/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Paul Vervloet e a./Ministerraad

(Causa C-76/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Aiuto introdotto dal Regno del Belgio a favore di società cooperative finanziarie del gruppo ARCO - Sistemi di garanzia dei depositi - Direttiva 94/19/CE - Ambito di applicazione - Regime di garanzia che tutela le partecipazioni di soci, persone fisiche, in società cooperative attive nel settore finanziario - Esclusione - Articoli 107 e 108 TFUE - Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno))

(2017/C 053/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: Paul Vervloet, Marc De Wit, Edgard Timperman, Godelieve Van Braekel, Patrick Beckx, Marc De Schryver, Guy Deneire, Steve Van Hoof, Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund, Gemeente Schaarbeek, Frédéric Ensch Famenne

Convenuto: Ministerraad

con l’intervento di: Arcofin CVBA, Arcopar CVBA, Arcoplus CVBA

Dispositivo

1)

Gli articoli 2 e 3 della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono agli Stati membri di adottare un regime di garanzia delle partecipazioni in società cooperative riconosciute attive nel settore finanziario, come quello di cui al procedimento principale, né che essi ostano a che uno Stato adotti un simile regime, purché detto regime non comprometta l’efficacia pratica del regime di garanzia dei depositi che tale direttiva impone agli Stati membri di istituire, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e sia conforme al Trattato FUE, in particolare agli articoli 107 e 108 TFUE.

2)

L’esame delle questioni pregiudiziali proposte dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) non ha rivelato alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione — Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie.

3)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad un regime di garanzia come quello di cui al procedimento principale, nei limiti in cui esso è stato attuato in violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


20.2.2017   

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C 53/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Causa C-119/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Direttiva 2009/22/CE - Tutela dei consumatori - Efficacia erga omnes di clausole abusive contenute in un registro pubblico - Sanzione pecuniaria inflitta a un professionista che ha utilizzato una clausola considerata equivalente a quella contenuta nel suddetto registro - Professionista che non ha partecipato al procedimento conclusosi con la dichiarazione del carattere abusivo della clausola - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Nozione di «giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno»))

(2017/C 053/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti

Ricorrente: Biuro podróży «Partner» sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej

Convenuto: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’utilizzo di clausole di condizioni generali — il cui contenuto è equivalente a quello di clausole dichiarate illecite da una decisione giurisdizionale definitiva e annotate in un registro nazionale delle clausole di condizioni generali ritenute illecite — sia considerato con riferimento a un professionista che non è stato parte del procedimento che ha condotto all’annotazione di tali clausole nel suddetto registro, un comportamento illecito, sempreché — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — tale professionista goda di un diritto di ricorso effettivo, tanto avverso la decisione che riconosce l’equivalenza delle clausole confrontate, relativamente alla questione se, considerate tutte le circostanze rilevanti specifiche di ciascun caso, tali clausole siano in concreto identiche, segnatamente riguardo agli effetti prodotti a danno dei consumatori, quanto avverso la decisione che fissi, eventualmente, l’importo dell’ammenda inflitta.

2)

L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale come il giudice del rinvio, le cui decisioni, pronunciate nell’ambito di una controversia come quella del procedimento principale, possano essere oggetto di un ricorso per cassazione, non può essere qualificato come «giurisdizione (…), avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno».


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


20.2.2017   

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C 53/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2016 — Club Hotel Loutraki/Commissione europea, Repubblica ellenica, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP)

(Causa C-131/15 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Gestione di terminali di videolotterie - Concessione da parte di uno Stato membro di una licenza esclusiva - Decisione che dichiara l’insussistenza di aiuto di Stato - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articoli 4, 7 e 13 - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Nozione di «gravi difficoltà» - Data della valutazione - Articolo 296 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 41 - Obbligo di motivazione - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di «vantaggio economico» - Valutazione congiunta delle misure notificate))

(2017/C 053/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE, Kazino Aigaiou AE (rappresentanti: I. Ioannidis, dikigoros, S. Pappas, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.J. Loewenthal, agenti), Repubblica ellenica, Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (rappresentanti: A. Tomtsis, dikigoros, M. Petite, avocat)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Club Hotel Loutraki AE, la Vivere Entertainment AE, la Theros International Gaming Inc., l’Elliniko Casino Kerkyras, il Casino Rodos, la Porto Carras AE e la Kazino Aigaiou AE sono condannati alle spese.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


20.2.2017   

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C 53/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

(Cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Mutui ipotecari - Clausole abusive - Articolo 4, paragrafo 2 - Articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione di nullità - Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva))

(2017/C 053/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante

Parti

Ricorrenti: Francisco Gutiérrez Naranjo (C-154/15), Ana María Palacios Martínez (C-307/15), Banco Popular Español SA (C-308/15)

Convenuti: Cajasur Banco SAU (C-154/15), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo.


(1)  GU C 228 del 13.7.2015.

GU C 279 del 24.8.2015.


20.2.2017   

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C 53/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 — Commissione europea/Aer Lingus Ltd, Ryanair Designated Activity Company, Irlanda

(Cause riunite C-164/15 P e C-165/15 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Tassa nazionale sui trasporti aerei - Applicazione di tassi differenziati - Tasso ridotto applicabile ai voli la cui destinazione sia situata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto nazionale - Vantaggio - Selettività - Valutazione nel caso in cui la misura fiscale possa costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi - Recupero - Accisa))

(2017/C 053/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

Altre parti nel procedimento: Aer Lingus Ltd (rappresentanti: K. Bacon e A. Robertson, QC, nonché D. Bailey, barrister, incaricato da A. Burnside, solicitor), Ryanair Designated Activity Company, già Ryanair Ltd (rappresentanti: B. Kennelly, QC, I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros, e E. Vahida, avocat), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da E. Regan, SC, e B. Doherty, BL)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 5 febbraio 2015, Aer Lingus/Commissione (T-473/12, non pubblicata, EU:T:2015:78), e del 5 febbraio 2015, Ryanair/Commissione (T-500/12, non pubblicata, EU:T:2015:73), sono annullate, in quanto annullano l’articolo 4 della decisione 2013/199/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, riguardante l’aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall’Irlanda al trasporto aereo, nella parte in cui tale articolo ordina il recupero dell’aiuto presso i beneficiari, per un importo che è fissato a EUR 8 per passeggero al considerando 70 di detta decisione.

2)

Le impugnazioni incidentali sono respinte.

3)

I ricorsi di annullamento proposti dalla Aer Lingus Ltd e dalla Ryanair Designated Activity Company avverso la decisione 2013/199 sono respinti.

4)

La Aer Lingus Ltd e la Ryanair Designated Activity Company sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

5)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


20.2.2017   

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C 53/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

(Causa C-201/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Normativa nazionale che conferisce ad un’autorità amministrativa il potere di opporsi a licenziamenti collettivi in esito ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell’impresa e dell’interesse dell’economia nazionale - Crisi economica acuta - Tasso nazionale di disoccupazione particolarmente elevato))

(2017/C 053/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

Resistente: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis

Con l’intervento di: Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas

Dispositivo

1)

La direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in forza della quale un datore di lavoro, in mancanza di accordo con i rappresentanti dei lavoratori su un piano di licenziamento collettivo, può procedere al suddetto licenziamento solo se l’autorità pubblica nazionale competente alla quale tale piano deve essere notificato non adotta, nel termine previsto dalla summenzionata normativa e in esito all’esame del fascicolo e ad una valutazione delle condizioni del mercato del lavoro, della situazione dell’impresa nonché dell’interesse dell’economia nazionale, una decisione motivata con la quale è negata l’autorizzazione a realizzare, in tutto o in parte, i licenziamenti prospettati. Diverso è tuttavia il caso qualora risulti — circostanza che spetta, eventualmente, al giudice del rinvio verificare — che, alla luce dei tre criteri di valutazione ai quali tale normativa fa riferimento e dell’applicazione concreta che ne dà la suddetta autorità pubblica, sotto il controllo delle autorità giurisdizionali competenti, la summenzionata normativa ha la conseguenza di privare le disposizioni della direttiva 98/59 del loro effetto utile.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, ad una normativa nazionale come quella descritta nella prima frase del primo comma del presente punto.

2)

L’eventuale esistenza, in uno Stato membro, di un contesto caratterizzato da una crisi economica acuta e da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato non è atta ad incidere sulle risposte contenute al punto 1 del presente dispositivo.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.


20.2.2017   

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C 53/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) e dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)] — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

(Cause riunite C-203/15 e C-698/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Comunicazioni elettroniche - Trattamento dei dati personali - Riservatezza delle comunicazioni elettroniche - Tutela - Direttiva 2002/58/CE - Articoli 5, 6 e 9, nonché articolo 15, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1 - Normativa nazionale - Fornitori di servizi di comunicazione elettronica - Obbligo riguardante la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione - Autorità nazionali - Accesso ai dati - Assenza di controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente - Compatibilità con il diritto dell’Unione))

(2017/C 053/13)

Lingue processuali: lo svedese e l’inglese

Giudici del rinvio

Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti nei procedimenti principali

Ricorrenti: Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Convenuti: Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

In presenza di: Open Rights Group, Privacy International, The Law Society of England and Wales

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di comunicazione elettronica.

2)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, e segnatamente l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta contro la criminalità, tale accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di cui trattasi siano conservati nel territorio dell’Unione.

3)

La seconda questione sollevata dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione per le cause in materia civile), Regno Unito] è irricevibile.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.

GU C 98 del 14.3.2016.


20.2.2017   

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C 53/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Swiss International Air Lines AG/The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

(Causa C-272/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi - Decisione n. 377/2013/UE - Articolo 1 - Deroga temporanea - Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera - Disparità di trattamento tra Stati terzi - Principio generale della parità di trattamento - Inapplicabilità))

(2017/C 053/14)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Swiss International Air Lines AG

Convenuti: The Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency

Dispositivo

L’esame della decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, non rivela, alla luce del principio della parità di trattamento, alcun elemento che possa inficiare la validità di tale decisione, nella parte in cui la deroga temporanea, prevista dall’articolo 1 della decisione stessa, agli obblighi dettati dall’articolo 12, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 16 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, per quanto riguarda la restituzione delle quote di emissioni a effetto serra per i voli effettuati nel 2012 tra gli Stati membri dell’Unione europea e la maggior parte dei paesi terzi, non si applica, in particolare, ai voli da e verso gli aeroporti situati in Svizzera.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


20.2.2017   

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C 53/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

(Causa C-327/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale - Articoli 12 e 13 - Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale - Articolo 32 - Compensazione dei costi relativi ai servizi obbligatori supplementari - Effetto diretto - Articolo 107, paragrafo 1, e articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Servizi di sicurezza e soccorso marittimo garantiti in Danimarca e in Groenlandia - Normativa nazionale - Presentazione di una domanda di compensazione dei costi relativi ai servizi obbligatori supplementari - Termine di tre mesi - Principi di equivalenza e di effettività))

(2017/C 053/15)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: TDC A/S

Convenuti: Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

Dispositivo

1)

Le disposizioni della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e, in particolare, l’articolo 32 della medesima, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede un meccanismo di compensazione per la fornitura di servizi obbligatori supplementari in forza del quale un’impresa non ha diritto alla compensazione da parte dello Stato membro del costo netto della fornitura di un servizio obbligatorio supplementare, quando l’eccedenza realizzata da tale impresa a titolo di altri servizi rientranti nei suoi obblighi di servizio universale è superiore al deficit connesso alla fornitura di tale servizio obbligatorio supplementare.

2)

La direttiva 2002/22 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un’impresa designata come fornitore di servizi obbligatori supplementari ha diritto alla compensazione da parte dello Stato membro del costo netto della fornitura di tali servizi solo nel caso in cui tale costo costituisca un onere eccessivo per tale impresa.

3)

La direttiva 2002/22 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il costo netto sopportato da un’impresa designata per adempiere un obbligo di servizio universale risulta dalla differenza tra il totale dei ricavi e il totale dei costi connessi alla fornitura del servizio in questione, ivi compresi i ricavi e i costi che l’impresa avrebbe comunque registrato se non fosse stata operatore di servizio universale.

4)

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fatto che l’impresa incaricata di un servizio obbligatorio supplementare ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2002/22 fornisca tale servizio non soltanto nel territorio della Danimarca, ma anche in quello della Groenlandia, non incide sull’interpretazione delle disposizioni di tale direttiva.

5)

L’articolo 32 della direttiva 2002/22 deve essere interpretato nel senso che ha un effetto diretto, in quanto vieta agli Stati membri di far sopportare all’impresa incaricata della fornitura di un servizio obbligatorio supplementare la totalità o una parte dei costi connessi a tale fornitura.

6)

I principi di lealtà, di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta la presentazione, da parte dell’operatore incaricato di un servizio universale, delle domande di compensazione del deficit dell’esercizio precedente a un termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine imposto a tale operatore per comunicare una relazione annuale all’autorità nazionale competente, a condizione che tale termine non sia meno favorevole di quello previsto nel diritto nazionale per una domanda analoga e che non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti alle imprese dalla direttiva 2002/22, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


20.2.2017   

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C 53/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH/Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien

(Causa C-355/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire - Articolo 2 bis, paragrafo 2 - Nozione di «offerente interessato» - Diritto di un offerente definitivamente escluso dall’amministrazione aggiudicatrice di ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione dell’appalto))

(2017/C 053/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH

Convenute: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co. KG in Wien

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che a un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva sia negato l’accesso ad un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi e la conclusione del contratto, allorché a presentare offerte siano stati unicamente l’offerente escluso e l’aggiudicatario e detto offerente sostenga che anche l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


20.2.2017   

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C 53/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italia) — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a.

(Causa C-444/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Articolo 3, paragrafo 3 - Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente - Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Nozione di uso di «piccole aree a livello locale» - Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate))

(2017/C 053/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parti

Ricorrente: Associazione Italia Nostra Onlus

Convenuti: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio

nei confronti di: Società Ca’ Roman Srl

Dispositivo

1)

L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2011, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, alla luce delle disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni:

che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, e

che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


20.2.2017   

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C 53/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin

(Cause riunite C-508/15 e C-509/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 7, primo comma - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Presupposti - Assenza di necessità che il lavoratore turco sia inserito nel regolare mercato del lavoro per i primi tre anni del soggiorno del familiare))

(2017/C 053/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrenti: Sidika Ucar (C-508/15), Recep Kilic (C-509/15)

Convenuto: Land Berlin

Dispositivo

L’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al familiare di un lavoratore turco che è stato autorizzato a fare ingresso in tale Stato membro, per ricongiungimento familiare, e che, a decorrere dal suo ingresso nel territorio del citato Stato membro, ha coabitato con tale lavoratore turco, anche qualora il periodo di almeno tre anni nel corso del quale quest’ultimo è stato inserito nel regolare mercato del lavoro non abbia seguito immediatamente l’arrivo del familiare interessato nello Stato membro ospitante, bensì sia ad esso posteriore.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


20.2.2017   

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C 53/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-539/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2 - Discriminazione fondata sull’età - Contratto collettivo di lavoro - Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo - Disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età))

(2017/C 053/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Daniel Bowman

Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un contratto collettivo nazionale di lavoro, come quello oggetto del procedimento principale, in base al quale ad un impiegato, che beneficia del computo dei periodi scolastici ai fini del suo inquadramento nel regime retributivo, si applica un prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo, laddove tale prolungamento si applichi a tutti gli impiegati che beneficiano del computo di tali periodi, ivi incluso, in maniera retroattiva, a quelli che abbiano già raggiunto i livelli successivi.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


20.2.2017   

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C 53/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Interservice d.o.o. Koper/Sándor Horváth

(Causa C-547/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 96 - Regime di transito esterno - Nozione di «spedizioniere» - Omessa presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione - Responsabilità - Sub-spedizioniere che ha rimesso le merci allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e preso nuovamente in consegna dette merci per il successivo tragitto])

(2017/C 053/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Interservice d.o.o. Koper

Resistente: Sándor Horváth

Dispositivo

1)

La nozione di «spedizioniere», il quale ha l’obbligo di presentare le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione in ottemperanza all’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretata nel senso che essa designa ogni persona, compreso un sub-spedizioniere, che realizzi il trasporto effettivo di merci poste in regime di transito comunitario esterno e abbia accettato detto trasporto sapendo che le merci erano soggette a tale regime.

2)

L’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che un sub-spedizioniere, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale abbia, da un lato, rimesso le merci, accompagnate dal documento di transito, allo spedizioniere principale nell’area di parcheggio dell’ufficio doganale di destinazione e, dall’altro, preso di nuovo in consegna tali merci in occasione di un successivo tragitto, aveva l’obbligo di assicurarsi della loro presentazione all’ufficio doganale di destinazione, e può essere ritenuto responsabile dell’omessa presentazione, solamente se, nel momento della nuova presa in consegna di dette merci, sapeva che il regime di transito non si era concluso correttamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


20.2.2017   

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C 53/18


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(Causa C-618/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale - Materia di illeciti civili dolosi o colposi - Rete di distribuzione selettiva - Rivendita fuori da una rete su Internet - Azione inibitoria della turbativa illecita - Collegamento))

(2017/C 053/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Concurrence SARL

Convenuti: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Dispositivo

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato, al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un’azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall’offerta, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di detta rete, nel senso che si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge detto divieto di vendita mediante l’azione in questione, territorio nel quale l’attore asserisce di aver sofferto una riduzione delle proprie vendite.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


20.2.2017   

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C 53/18


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Länsförsäkringar AB/Matek A/S

(Causa C-654/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 15, paragrafo 1 - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) - Portata del diritto esclusivo concesso al titolare - Periodo quinquennale successivo alla registrazione))

(2017/C 053/22)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Länsförsäkringar AB

Convenuta: Matek A/S

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, e con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell’Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o tali servizi.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


20.2.2017   

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C 53/19


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 — Consiglio dell’Unione europea/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), Commissione europea

(Causa C-104/16 P) (1)

((Impugnazione - Relazioni esterne - Accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo a misure di liberalizzazione in materia di agricoltura e di pesca - Decisione che approva la conclusione di un accordo internazionale - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Applicazione territoriale dell’accordo - Interpretazione dell’accordo - Principio di autodeterminazione - Principio dell’effetto relativo dei trattati))

(2017/C 053/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Altre parti nel procedimento: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (rappresentanti: G. Devers, avocat), Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta e B. Eggers, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e M. J.-C. Halleux, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e S. Centeno Huerta, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas, F. Fize e B. Fodda, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, agenti) Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) (rappresentanti: J.-F. Bellis, M. Struys, A. Bailleux, L. Eskenazi e R. Hicheri, avocats)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 dicembre 2015, Front Polisario/Consiglio (T 512/12, EU:T:2015:953) è annullata.

2)

Il ricorso del Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) è respinto in quanto irricevibile.

3)

Il Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese, la Commissione europea e la Confédération marocaine de l’agriculture e du développement rural (Comader) sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


20.2.2017   

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C 53/20


Impugnazione proposta il 20 giugno 2016 dalla Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. e dal sig. Horst Giesen avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2016, causa T-595/15, Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. e Horst Giesen/Commissione europea

(Causa C-343/16 P)

(2017/C 053/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. e Horst Giesen (rappresentante: Dr. P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

La Corte dell’Unione europea (Ottava Sezione), con ordinanza del 12 gennaio 2017, ha respinto l’impugnazione e ha deciso che i ricorrenti dovranno sopportare le proprie spese.


20.2.2017   

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C 53/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 26 settembre 2016 — Karim Boudjellal/Rauwers Contrôle SA

(Causa C-508/16)

(2017/C 053/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Karim Boudjellal

Resistente: Rauwers Contrôle SA

Con ordinanza dell’11 gennaio 2017, la Corte (Settima Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottoposte dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio).


20.2.2017   

IT

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C 53/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 4 novembre 2016 — Birgit Bossen e altri/Brussels Airlines

(Causa C-559/16)

(2017/C 053/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Attori: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Convenuta: Brussels Airlines

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l’ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.


20.2.2017   

IT

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C 53/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer

(Causa C-569/16)

(2017/C 053/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Stadt Wuppertal

Resistente in cassazione: Maria Elisabeth Bauer

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1) o l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») riconosca all’erede di un lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro un diritto a un’indennità pecuniaria per il periodo minimo di ferie annuali spettanti al lavoratore medesimo prima del decesso, contrariamente a quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 4, del Bundesurlaubsgesetz (legge federale sulle ferie — «BUrlG») in combinato disposto con l’articolo 1922, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile — «BGB»).


(1)  GU L 299, pag. 9.


20.2.2017   

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C 53/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 10 novembre 2016 — Volker Willmeroth, nella sua qualità di titolare della ditta TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn

(Causa C-570/16)

(2017/C 053/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Volker Willmeroth, nella sua qualità di titolare della ditta TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K.

Resistente: Martina Broßonn

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), o l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») riconosca all’erede di un lavoratore deceduto in pendenza del rapporto di lavoro un diritto a un’indennità finanziaria per il periodo minimo di ferie annuali maturato dal lavoratore medesimo prima del decesso, contrariamente a quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 4, del Bundesurlaubsgesetz (legge federale sulle ferie — «BUrlG») in combinato disposto con l’articolo 1922, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile — «BGB»).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se ciò valga anche in caso di rapporto di lavoro intercorrente tra due soggetti privati.


(1)  GU L 299, pag. 9.


20.2.2017   

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C 53/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 14 novembre 2016 — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-572/16)

(2017/C 053/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: INEOS Köln GmbH

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questione pregiudiziale

Se gli obblighi stabiliti dall’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), nonché le disposizioni della decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE (2), ostino a una normativa di uno Stato membro che, con riguardo al periodo di scambio 2013-2020, preveda un termine di decadenza sostanziale per le domande di assegnazione gratuita delle quote di emissioni agli impianti esistenti non presentate tempestivamente, escludendo in tal modo di poter di procedere, nella domanda di assegnazione, alla rettifica di errori o all’integrazione di eventuali dati (incompleti), accertati solo successivamente alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro medesimo.


(1)  GU L 275, pag. 32.

(2)  GU L 130, pag. 1.


20.2.2017   

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C 53/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 15 dicembre 2016 — Khadija Jafari, Zainab Jafari/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-646/16)

(2017/C 053/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti nel giudizio di revisione: Khadija Jafari, Zainab Jafari

Convenuto: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questioni pregiudiziali

1)

Se, per la comprensione dell’articolo 2, lettera m), dell’articolo 12 e dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 604/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), in prosieguo, sinteticamente: «regolamento Dublino III», si debbano prendere in considerazione altri atti giuridici, coi quali il regolamento Dublino III presenta punti di contatto, ovvero se a tali disposizioni debba essere attribuito un significato indipendente da essi.

2)

Per il caso in cui le disposizioni del regolamento Dublino III debbano essere interpretate a prescindere da altri atti giuridici:

a)

se, nelle condizioni dei casi oggetto delle cause principali, caratterizzati dal fatto di rientrare in un periodo in cui le autorità nazionali degli Stati prevalentemente coinvolti si trovavano di fronte ad un numero straordinariamente elevato di persone che richiedevano il transito attraverso il loro territorio nazionale, sia da considerare come «visto» ai sensi dell’articolo 2, lettera m), e dell’articolo 12 del regolamento Dublino III, l’ingresso di fatto tollerato nel territorio nazionale di uno Stato membro, che doveva avvenire soltanto allo scopo del transito proprio attraverso tale Stato membro e della presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Qualora alla questione 2, sub a), debba essere data risposta affermativa:

b)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito si debba ritenere che il «visto» abbia perso la sua validità con l’uscita dallo Stato membro interessato.

c)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba ritenere che il «visto» continui ad essere valido ove l’uscita dallo Stato membro interessato non sia ancora avvenuta, ovvero se il «visto» perda la sua validità, indipendentemente dall’uscita non avvenuta, nel momento in cui un richiedente rinuncia definitivamente alla sua intenzione di recarsi in un altro Stato membro.

d)

Se la rinuncia, da parte del richiedente, all’intenzione di recarsi nello Stato membro originariamente considerato come meta, abbia come conseguenza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, si debba configurare come comportamento fraudolento successivo al rilascio del «visto», di modo che lo Stato membro che ha rilasciato il «visto» non sia competente.

Qualora alla questione 2, sub a), debba essere data risposta negativa:

e)

Se l’espressione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III «ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro» debba essere intesa nel senso che nelle citate particolari condizioni dei casi oggetto della causa principale non deve considerarsi avvenuto un attraversamento illegale della frontiera esterna.

3)

Per il caso in cui le disposizioni del regolamento Dublino III debbano essere interpretate prendendo in considerazione altri atti giuridici:

a)

Se per valutare l’esistenza, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, di un «attraversamento illegale» della frontiera, debba prendersi specialmente in considerazione la questione se, in base al codice frontiere Schengen — in particolare in base all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, determinante a causa del momento dell’ingresso per i casi oggetto della causa principale — ricorrano le condizioni di ingresso.

Nel caso in cui alla questione 3, sub a), debba essere data risposta negativa:

b)

Quali disposizioni del diritto dell’Unione debbano in particolare essere prese in considerazione nel valutare se, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, sia riscontrabile un «attraversamento illegale» della frontiera.

Nel caso in cui alla questione 3, sub a), debba essere data risposta affermativa:

c)

Se, nelle condizioni dei casi oggetto della causa principale, caratterizzati dal fatto di svolgersi in un periodo in cui le autorità nazionali degli Stati prevalentemente coinvolti si trovavano di fronte ad un numero straordinariamente elevato di persone che richiedevano il transito attraverso il loro territorio nazionale, l’ingresso nel territorio di uno Stato membro — di fatto tollerato senza un esame delle circostanze del caso di specie — che doveva avvenire soltanto allo scopo del transito proprio attraverso tale Stato membro e della presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, debba essere considerato come autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen.

Nel caso in cui alle questioni 3, sub a), e 3, sub c), debba essere data risposta affermativa:

d)

Se dall’autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen consegua che si debba ritenere esistente un permesso equiparabile ad un visto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del codice frontiere Schengen e quindi un «visto» ai sensi dell’articolo 2, lettera m), del regolamento Dublino III, di modo che nell’applicazione delle disposizioni dirette all’accertamento dello Stato membro competente in base al regolamento Dublino III si debba prendere in considerazione anche l’articolo 12 di quest’ultimo.

Nel caso in cui alle questioni 3, sub a), 3, sub c), e 3, sub d), debba essere data risposta affermativa:

e)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba ritenere che il «visto» abbia perduto la sua validità con l’uscita dallo Stato membro interessato.

f)

Se, alla luce della tolleranza di fatto dell’ingresso a scopo di transito, si debba ritenere che il «visto» continui ad essere valido ove l’uscita dallo Stato membro interessato non sia ancora avvenuta, ovvero se il «visto» perda la sua validità, indipendentemente dall’uscita non avvenuta, nel momento in cui un richiedente rinuncia definitivamente alla sua intenzione di recarsi in un altro Stato membro.

g)

Se la rinuncia, da parte del richiedente, all’intenzione di recarsi nello Stato membro originariamente considerato come meta, abbia come conseguenza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento Dublino III, si debba configurare come comportamento fraudolento successivo al rilascio del «visto», di modo che lo Stato membro che ha rilasciato il «visto» non sia competente.

Nel caso in cui debba essere data risposta affermativa alle questioni 3, sub a), e 3, sub c), ma risposta negativa alla questione 3, sub d):

h)

Se l’espressione, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, «ha varcato illegalmente per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro» debba essere intesa nel senso che, nelle citate particolari condizioni dei casi oggetto della causa principale, l’attraversamento della frontiera, da qualificare come autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen non dev’essere considerato come attraversamento illegale della frontiera esterna.


(1)  GU L 180, pag. 31.

(2)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105,pag. 1).


20.2.2017   

IT

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C 53/25


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 da Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016, causa T-669/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-663/16 P)

(2017/C 053/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (rappresentanti: M. Grunchard, avvocato, K. Van Maldegem, avvocato, P. Sellar, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale, causa T-669/15; e

statuire sulla ricevibilità e rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sulla ricevibilità della domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato; e, se del caso, successivamente, si pronunci nel merito;

condannare la convenuta alla totalità delle spese (comprese le spese relative all’eccezione di irricevibilità dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha interpreto e applicato erroneamente il diritto, il che lo ha indotto a commettere un errore di diritto dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.

In particolare, le ricorrenti affermano che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell’interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Gli errori di diritto in cui è così incorso il Tribunale sono i seguenti:

il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, entrando nel merito della causa;

il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, omettendo di rinviare la propria decisione sulla ricevibilità a un momento successivo alla completa esposizione delle argomentazioni sul merito.

Inoltre, dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti, il Tribunale ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, il loro diritto di accedere alla giustizia e l’obbligo di motivazione, i quali rientrano nei diritti fondamentali della persona e pertanto riflettono i principi generali del diritto dell’Unione europea.

Per tali motivi le ricorrenti chiedono che sia annullata l’ordinanza del Tribunale nella causa T-669/15 e che la Corte statuisca sulla ricevibilità e rinvii la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito.


20.2.2017   

IT

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C 53/26


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2016 da Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2016, causa T-543/15, Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH/Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-666/16 P)

(2017/C 053/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH (rappresentanti: M. Grunchard, avvocato, K. Van Maldegem, avvocato, P. Sellar, Advocate)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale, causa T-543/15; e

statuire sulla ricevibilità e rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sulla ricevibilità della domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato; e, se del caso, successivamente, si pronunci nel merito;

condannare la convenuta alla totalità delle spese (comprese le spese relative all’eccezione di irricevibilità dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti affermano che il Tribunale ha interpreto e applicato erroneamente il diritto, il che lo ha indotto a commettere un errore di diritto dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.

In particolare, le ricorrenti affermano che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell’interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione delle ricorrenti. Gli errori di diritto in cui è così incorso il Tribunale sono i seguenti:

il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, entrando nel merito della causa;

il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, omettendo di rinviare la propria decisione sulla ricevibilità a un momento successivo alla completa esposizione delle argomentazioni sul merito.

Inoltre, dichiarando irricevibile la domanda delle ricorrenti, il Tribunale ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, il loro diritto di accedere alla giustizia e l’obbligo di motivazione, i quali rientrano nei diritti fondamentali della persona e pertanto riflettono i principi generali del diritto dell’Unione europea.

Per tali motivi le ricorrenti chiedono che sia annullata l’ordinanza del Tribunale nella causa T-543/15 e che la Corte statuisca sulla ricevibilità e rinvii la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito.


Tribunale

20.2.2017   

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C 53/27


Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2017 — Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne/Unione europea

(Causa T-577/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Precisione del ricorso - Prescrizione - Ricevibilità - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Termine ragionevole di giudizio - Danno materiale - Perdite subìte - Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata - Spese di garanzia bancaria - Perdita di un’opportunità - Danno morale - Nesso di causalità»))

(2017/C 053/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Germania) e Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francia) (rappresentanti: F. Puel, E. Durand e L. Marchal, avvocati)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, poi J. Inghelram e S. Chantre, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, V. Bottka e P. van Nuffel, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subìto in conseguenza della durata del procedimento, dinanzi al Tribunale, nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674).

Dispositivo

1)

L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 47 064,33 alla Gascogne per il danno materiale subìto da tale società in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T-72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T-79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674). Tale indennità sarà rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di riferimento, da Eurostat (Ufficio Statistico dell’Unione europea) nello Stato membro di stabilimento della medesima società.

2)

L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 5 000 alla Gascogne Sack Deutschland GmbH e un’indennità di EUR 5 000 alla Gascogne per il danno morale che tali società hanno rispettivamente subìto in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T-72/06 e T-79/06.

3)

Ciascuna delle indennità menzionate ai precedenti punti 1) e 2) sarà maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle che sono state esposte dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne e che afferiscono all’eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all’ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T-577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80).

6)

La Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne, da una parte, e l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese afferenti al ricorso che ha dato luogo alla presente sentenza.

7)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


20.2.2017   

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C 53/28


Sentenza del Tribunale dell’11 gennaio 2017 — Topps Europe/Commissione

(Causa T-699/14) (1)

([«Concorrenza - Intese - Abuso di posizione dominante - Concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale per oggetti da collezione relativi al gioco del calcio - Decisione di rigetto di una denuncia - Accesso al fascicolo - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 - Errore manifesto di valutazione - Mercato rilevante - Licenza esclusiva - Monomarchismo - Prezzo eccessivo»])

(2017/C 053/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente, R. Vidal, A. Penny, solicitors e B. Kennelly, QC, successivamente, R. Subiotto, QC, e A. Cleenewerck de Crayencour, avocat e infine T. de la Mare, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e M. Farley, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: A. Barav e D. Reymond, avocats) e Panini SpA (Modena, Italia) (rappresentanti: F. Wijckmans, F. Tuytschaever e M. Varga, avocats)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2014) 5123 final della Commissione, del 15 luglio 2014, recante il rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente nel procedimento AT.39899 — Concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale per oggetti da collezione relativi al gioco del calcio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Topps Europe Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e dalla Panini SpA.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


20.2.2017   

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C 53/29


Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2016 — Ica Foods/EUIPO — San Lucio (GROK)

(Causa T-774/14) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2017/C 053/35)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ica Foods SpA (Pomezia, Italia) (rappresentante: A. Nespega, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: San Lucio Srl (San Gervasio Bresciano, Italia) (rappresentante: F. Sangiacomo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2014 (caso R 1815/2013-2), relativa a un procedimento per dichiarazione di nullità tra la San Lucio Srl e la Ica Foods SpA.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Ica Foods SpA e la San Lucio Srl sono condannate a sopportare le loro spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


20.2.2017   

IT

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C 53/29


Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Salehi/Commissione

(Causa T-773/16)

(2017/C 053/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dominik Salehi (Brema, Germania) (rappresentante: C. Drews, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 [modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013], non avendo adottato, con riferimento alle lettere del ricorrente del 1o luglio 2016 e del 16 settembre 2016, le misure previste nella succitata disposizione e non avendo trasmesso una comunicazione alla parte ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di reciprocità dovuta alla rigorosa applicazione del Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inerzia della convenuta

Il ricorrente contesta alla Commissione di non avere adottato le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1).


20.2.2017   

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C 53/30


Ricorso proposto il 30 novembre 2016– QG/Commissione

(Causa T-845/16)

(2017/C 053/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: QF (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione della Commissione del 4 luglio 2016, relativa all’aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) , concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche, viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE in quanto la possibilità di consolidamento dei conti introdotta dall’autorizzazione rilasciata, per effetto della legge 10/1990, a quattro club di partecipare a diverse discipline sportive, al pari dell’applicazione di una aliquota fiscale ridotta per l’imposta sulle società, rappresenta parimenti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, come la Commissione europea avrebbe dovuto dichiarare;

di conseguenza, disporre l’annullamento del provvedimento, con l’obbligo per il Regno di Spagna di recuperare presso i beneficiari l’aiuto incompatibile con il mercato interno. Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3 TFUE.

La ricorrente, un club di pallacanestro, approva l’atto impugnato nei limiti in cui viene in esso dichiarato che il provvedimento introdotto dalla legge 10/1990, consistente nel concedere a determinati club calcistici un trattamento preferenziale in materia di imposta sulle società mediante un’aliquota fiscale ridotta, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

La ricorrente ritiene tuttavia che la Commissione sarebbe dovuta giungere alla stessa conclusione a proposito del privilegio fiscale, anch’esso offerto dalla legge 10/1990, che consiste nell’autorizzare questi stessi club a partecipare a diverse discipline sportive.

Solamente i club che potevano partecipare a competizioni professionistiche in varie discipline potevano consolidare i loro conti inerenti alla disciplina del calcio e della pallacanestro, i principali sport a livello europeo, con effetti diretti sul calcolo della base imponibile per l’imposta sulla società. Infatti, la consolidazione dei conti permette di detrarre dai redditi rilevanti derivanti dal calcio le perdite inerenti alla pallacanestro, sicché la base imponibile per l’imposta sulle società risulta sostanzialmente ridotta, al pari dell’importo dell’imposta da pagare.


20.2.2017   

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C 53/31


Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — QF/Commissione

(Causa T-846/16)

(2017/C 053/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: QF (Barcelona, Spagna) (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione della Commissione del 4 luglio 2016, relativa all’aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) , concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche, viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE in quanto la possibilità di consolidamento dei conti introdotta dall’autorizzazione rilasciata, per effetto della legge 10/1990, a quattro club di partecipare a diverse discipline sportive, al pari dell’applicazione di una aliquota fiscale ridotta per l’imposta sulle società, rappresenta parimenti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, come la Commissione europea avrebbe dovuto dichiarare;

di conseguenza, disporre l’annullamento del provvedimento, con l’obbligo per il Regno di Spagna di recuperare presso i beneficiari l’aiuto incompatibile con il mercato interno. Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-845/16, QG/Commissione.


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C 53/31


Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

(Causa T-851/16)

(2017/C 053/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2016) 6029 della Commissione del 19 settembre 2016 che nega l’accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1);

condannare la Commissione a rimborsare le spese legali sostenute dalla ricorrente, incluse le spese di qualsiasi interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso le relazioni internazionali.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso la tutela dei procedimenti giudiziari di cui alle cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16 e che l’accesso a tali documenti avrebbe pregiudicato l’interesse della Commissione nell’ottenimento di una consulenza legale e di un parere franco, obiettivo e completo. Nell’ambito di tale motivo, è altresì dedotto che la Commissione ha omesso di riconoscere che l’accesso ai documenti richiesti è di interesse pubblico prevalente e che per detto motivo dovrebbero essere divulgati.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso il processo decisionale e/o quando ha omesso di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, in particolare considerato che il processo decisionale in questione era stato finalizzato.

4.

Quarto motivo, in cui è dedotto, in via subordinata, che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando non ha consentito l’accesso almeno in modo parziale ai documenti, negandolo in toto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).


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C 53/32


Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commissione

(Causa T-852/16)

(2017/C 053/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2016) 6030 della Commissione del 19 settembre 2016 che nega l’accesso ai documenti richiesto dalla ricorrente ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1);

condannare la Commissione a rimborsare le spese legali sostenute dalla ricorrente, incluse le spese di qualsiasi interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso le relazioni internazionali.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso la tutela dei procedimenti giudiziari di cui alle cause T-192/16, T-193/16 e T-257/16 e che l’accesso a tali documenti avrebbe pregiudicato l’interesse della Commissione nell’ottenimento di una consulenza legale e di un parere franco, obiettivo e completo. Nell’ambito di tale motivo, è altresì dedotto che la Commissione ha omesso di riconoscere che l’accesso ai documenti richiesti è di interesse pubblico prevalente e che per detto motivo dovrebbero essere divulgati.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando ha ritenuto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe seriamente compromesso il processo decisionale e/o quando ha omesso di riconoscere l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, in particolare considerato che il processo decisionale in questione era stato finalizzato.

4.

Quarto motivo, in cui è dedotto, in via subordinata, che la Commissione ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 quando non ha consentito l’accesso almeno in modo parziale ai documenti, negandolo in toto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).


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C 53/33


Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de)

(Causa T-866/16)

(2017/C 053/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SilverTours GmbH (Freiburg im Breisgau, Germania) (rappresentante: P. Neuwald, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «billiger-mietwagen.de» — Domanda di registrazione n. 14 343 099

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 novembre 2016 nel procedimento R 206/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


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C 53/34


Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — Verschuur/Commissione

(Causa T-877/16)

(2017/C 053/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Steven Verschuur (Baarn, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Kreijger, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 3 ottobre 2016, C(2016) 6455 final, che respinge la domanda confermativa del ricorrente (1) di accesso a taluni documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) (GESTDEM 2015/3732); e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Con il primo motivo egli asserisce che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e avrebbe commesso quindi anche un manifesto errore in fatto.

2.

Con il secondo motivo egli asserisce che la Commissione avrebbe violato il primo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela del processo decisionale dell’istituzione, fornendo quindi anche una motivazione inadeguata.

3.

Con il terzo motivo egli asserisce che la Commissione avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela degli interessi commerciali di una persona giuridica, nonché l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’obbligo dell’istituzione di concedere la divulgazione delle parti restanti del documento richiesto, se sono interessate da una delle eccezioni solo alcune parti di esso; essa avrebbe pertanto fornito anche una motivazione inadeguata.


(1)  – Domanda di accesso a taluni documenti relativi alla decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso SA. 38374, Aiuti di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore della Starbucks.

(2)  – Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


20.2.2017   

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C 53/34


Ricorso proposto il 14 dicembre 2016 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta)

(Causa T-879/16)

(2017/C 053/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marpefa, SL (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «VIETA» — Marchio dell’Unione europea n. 1 790 674

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2016 nel procedimento R 1010/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese oltre a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009;

Violazione del principio di chiarezza e precisione degli elementi del marchio.


20.2.2017   

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C 53/35


Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — RF/Commissione

(Causa T-880/16)

(2017/C 053/44)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: RF (Gdynia, Polonia) (rappresentante: K. Komar-Komarowski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 15 settembre 2016 C(2016) 5925 final di rigetto della denuncia nel caso COMP AT.40251 — Trasporto ferroviario, spedizione di merci, e rinviare ad essa la questione per nuovo esame;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 6 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), per sua inesatta interpretazione o applicazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 105, paragrafo 1, TFUE.


20.2.2017   

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C 53/36


Ricorso proposto l’8 dicembre 2016 — BP/FRA

(Causa T-888/16)

(2017/C 053/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (Vienna, Austria) (rappresentante: E. Lazar, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AHCC), del 21 aprile 2016, di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente;

condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno materiale e morale subito a causa della illegittima decisione di mancato rinnovo, da un lato, e della illegittima esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P (1), dall’altro: EUR 63 246 a titolo di lucro cessante; EUR 26 630 a titolo di risarcimento della perdita dei diritti a pensione della ricorrente durante 19 mesi, o la somma capitale che la Corte vorrà fissare ex aequo et bono; EUR 1 200 a titolo di rimborso delle spese legali della ricorrente nella fase precontenziosa, a decorrere dalla data del progetto di decisione del 29 gennaio 2016 sino alla data della decisione della convenuta del 21 aprile 2016; EUR 60 000 a titolo di perdita della possibilità di vedersi offerto un contratto a tempo indeterminato, o l’importo che la Corte vorrà fissare ex aequo et bono; EUR 50 000 a titolo di danno morale arrecato alla ricorrente a causa di asseriti errori, irregolarità e danno, da parte della convenuta, nell’esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P;

condannare la convenuta a risarcire il danno materiale e morale subito dalla ricorrente a causa della mancata adozione da parte della convenuta di legittime norme sulla valutazione, sul reinquadramento e sul rinnovo e il relativo danno dovuto all’assenza di legittime norme di tal genere, da una parte, e il ritardo nel concludere i rapporti informativi della ricorrente e il relativo danno a causa dell’insussistenza di siffatti rapporti informativi conclusi in tempo utile, dall’altra;

dichiarare che le Linee guida della convenuta applicabili alla procedura di valutazione e reinquadramento e le Norme sulla procedura di rinnovo sono illegittime nella parte in cui tali norme sono state adottate in esito ad un procedimento illegittimo svolto da un’autorità priva di adeguata competenza;

esercitare il suo potere di giurisdizione estesa al merito al fine di garantire l’efficacia della sua decisione;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora al tasso principale della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali sull’importo eventualmente concesso o su qualsiasi altro pagamento di interessi che la Corte consideri equo e adeguato accordare, e

condannare la convenuta al pagamento delle spese in toto, anche nell’ipotesi di rigetto del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa:

la violazione del diritto di essere ascoltato, il mancato svolgimento, da parte dell’Autorità della FRA che ha del potere di nomina, di un’udienza giusta ed effettiva, e la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali;

la violazione della seconda componente del diritto di difesa (il diritto di accesso al fascicolo), il diniego di accesso al fascicolo personale e ai documenti utilizzati ai fini della decisione negativa del 27 febbraio 2012, la violazione degli articoli 25 e 26 dello Statuto e la violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.

3.

Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere e sul conflitto di interessi, sulla violazione dell’interesse del servizio, sul manifesto errore di valutazione e sull’erronea applicazione del principio di retroattività.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di eseguire onestamente e in buona fede la sentenza nella causa T-658/13 P.


(1)  Sentenza del 3 giugno 2015, BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356.


20.2.2017   

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C 53/37


Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Apple Sales International e Apple Operations Europe/Commissione

(Causa T-892/16)

(2017/C 053/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Apple Sales International (Cork, Irlanda) e Apple Operations Europe (Cork, Irlanda) (rappresentate da: A. von Bonin e E. van der Stok, avvocati, D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu e J. Bourke, Barristers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 30 agosto 2016 sull’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l’Irlanda ha dato esecuzione in favore della Apple;

in subordine, annullare la decisione in parte; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono 14 motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato il diritto irlandese.

Le ricorrenti affermano che, in quanto società irlandesi non residenti, esse erano soggette all’imposta irlandese sulle società ai sensi dell’articolo 25 del Taxes Consolidation Act 1997 (testo unico del 1997 sulle imposte) solo sugli «utili imponibili» attribuibili ad attività svolte dalle loro filiali irlandesi. I pareri riflettevano correttamente gli «utili imponibili» delle filiali e non conferivano pertanto un vantaggio. La Commissione sarebbe altresì incorsa in un errore ritenendo che l’assegnazione degli utili ai sensi dell’articolo 25 dovesse avvenire in conformità del principio delle «normali condizioni di mercato» («arm’s length principle»).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il principio delle normali condizioni di mercato sarebbe inoperante nella verifica dell’esistenza di aiuti di Stato nell’ambito delle valutazioni fiscali ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

La Commissione avrebbe considerato erroneamente che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE imponesse all’Irlanda di calcolare gli utili imponibili delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 25 in conformità del principio della Commissione delle normali condizioni di mercato.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori fondamentali in relazione alle attività delle ricorrenti fuori dell’Irlanda.

La Commissione avrebbe commesso errori fondamentali non riconoscendo che le attività delle ricorrenti generatrici di profitti, in particolare lo sviluppo e la commercializzazione di proprietà intellettuale («PI della Apple»), erano controllate e gestite negli Stati Uniti. Gli utili derivanti da tali attività erano attribuibili agli Stati Uniti, non all’Irlanda. La Commissione avrebbe erroneamente considerato solo i verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione delle ricorrenti e avrebbe ignorato tutte le altre prove delle attività.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori fondamentali in relazione alle attività delle ricorrenti in Irlanda.

La Commissione non ha riconosciuto che le filiali irlandesi svolgevano solo funzioni di routine e non erano coinvolte nello sviluppo e nella commercializzazione della PI della Apple generatrice di profitti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le presunzioni della Commissione contrasterebbero con l’onere della prova, gli orientamenti dell’OCSE e le prove unanimi degli esperti; la conclusione sarebbe in sé contraddittoria.

La Commissione ha presunto che tutte le attività cruciali delle ricorrenti generatrici di profitti fossero attribuibili alle filiali irlandesi senza valutare correttamente le prove, compreso l’abbondante materiale probatorio fornito da esperti comprovante che gli utili non erano attribuibili ad attività in Irlanda.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che le ricorrenti avrebbero ricevuto un trattamento paritario e non selettivo rispetto ad altri contribuenti non residenti in Irlanda.

La Commissione non ha dimostrato la selettività: essa ha erroneamente trattato le ricorrenti come se fossero società irlandesi residenti e come se dovessero essere assoggettate a imposta sui loro utili percepiti a livello mondiale.

7.

Settimo motivo, vertente sulla necessità di annullare la principale argomentazione per violazione di un requisito procedurale essenziale.

La decisione di avvio del procedimento non ha espresso in modo chiaro la principale argomentazione. Se lo avesse fatto, la Apple avrebbe potuto produrre elementi di prova che avrebbero potuto e dovuto modificare l’esito.

8.

Ottavo motivo, vertente sui presunti errori di fatto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’applicare il metodo del margine netto transazionale (TNMM) alle filiali irlandesi nell’ambito dell’argomentazione secondaria.

L’argomentazione secondaria della Commissione respinge erroneamente le prove degli esperti e non spiega le caratteristiche di un’analisi corretta dell’attribuzione dei profitti.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che l’argomentazione in via subordinata sarebbe viziata da violazione di requisiti procedurali essenziali e da un manifesto errore di valutazione.

La Commissione avrebbe erroneamente raffrontato i pareri con altri pareri dell’Irish Revenue (autorità tributaria irlandese) rivolti a terzi, poiché le circostanze fattuali erano diverse.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che le argomentazioni esposte in via secondaria e subordinata non consentirebbero il calcolo di un importo per il recupero.

La decisione non contiene alcuna spiegazione di quanto debba essere recuperato secondo le linee di ragionamento esposte in via secondaria e subordinata, in contrasto con le regole in materia di aiuti di Stato e il principio della certezza del diritto.

11.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di irretroattività ordinando il recupero del presunto aiuto.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sul mancato svolgimento di un’indagine diligente e imparziale.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sulla presunta violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

14.

Quattordicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione eccederebbe la competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La Commissione avrebbe violato la certezza del diritto ordinando il recupero sulla base di un’interpretazione imprevedibile della normativa sugli aiuti di Stato; non avrebbe esaminato tutti gli elementi di prova rilevanti, in contrasto con il suo obbligo di diligenza; non avrebbe motivato la decisione in modo adeguato; e avrebbe ecceduto la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 TFUE tentando di snaturare il sistema irlandese dell’imposta sulle società.


20.2.2017   

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C 53/39


Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Puma/EUIPO — Senator (TRINOMIC)

(Causa T-896/16)

(2017/C 053/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: M. Schunke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Senator GmbH & Co. KGaA (Groß-Bieberau, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «TRINOMIC» — Domanda di registrazione n. 12 697 074

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 ottobre 2016 nel procedimento R 70/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dei principi della parità di trattamento e dell’autolimitazione dell’amministrazione.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/40


Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Elche Club de Fútbol/Commissione

(Causa T-901/16)

(2017/C 053/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Elche Club de Fútbol, SAD (Elche, Spagna) (rappresentanti: M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere i motivi di annullamento dedotti nel ricorso;

annullare la decisione della Commissione europea, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/CP), concesso dalla Spagna a favore dell’Elche Club de Fútbol S.A.D. (e di altre società calcistiche), in particolare nella parte in cui riguarda l’Elche CF;

annullare l’articolo 1 della decisione relativamente alla misura 3;

annullare l’articolo 2 della decisione laddove dispone il recupero degli aiuti di Stato relativi alla misura 3 presso l’Elche CF;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di valutazione e di motivazione nell’individuazione della misura di aiuto e del beneficiario, avendo la Commissione ritenuto che delle garanzie concesse dall’Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) alla Fundación Elche CF abbia beneficiato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE, l’Elche CF.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e su un difetto di motivazione, avendo la Commissione qualificato come aiuto di Stato le garanzie concesse dall’IVF alla Fundación Elche CF. La Commissione non ha dimostrato l’imputabilità allo Stato, l’esistenza della concessione di un vantaggio e la selettività del medesimo e non ha valutato la distorsione della concorrenza né adeguatamente motivato l’effetto sugli scambi nell’ambito dello Spazio economico europeo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nella quantificazione dell’aiuto e dell’importo del recupero.

4.

Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nella valutazione della compatibilità dell’aiuto e nell’applicazione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/40


Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — HeidelbergCement/Commissione

(Causa T-902/16)

(2017/C 053/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler e H. Weiß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea n. (2016)6591 final del 10 ottobre 2016 di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio nel caso M. 7878 — HeidelbergerCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia riguardante la prevista acquisizione da parte della Duna-Dráva Cement Kft. del 100 % delle azioni della Cemex Hratska dd. e della Cemex Hungária Építőanyagok Kft.; e

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

Secondo la ricorrente, la Commissione europea ha commesso un errore manifesto di valutazione per aver considerato la ricorrente e la Schwenk Zement KG, anziché Duna-Dráva Cement Kft., un’impresa comune a pieno titolo in cui la ricorrente e la Schwenk Zement KG detengono rispettivamente ciascuna una partecipazione di controllo del 50 %, quali «imprese interessate» e ha quindi concluso che l’operazione ha una dimensione di interesse per l’Unione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Secondo la ricorrente, in realtà, la Commissione europea non è competente ad adottare la decisione controversa e ad esaminare l’operazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e pertanto la decisione controversa viola l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e i principi fondamentali di certezza del diritto e di sussidiarietà.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione europea è incorsa in un errore di diritto e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel basarsi sul paragrafo 147 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale (2) al fine di qualificare la ricorrente e la Schwenk Zement KG, anziché la Duna-Dráva Cement Kft., quali «imprese interessate».

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il paragrafo 147 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale sarebbe illegittimo se potesse essere, infatti, applicato al caso in esame, a causa della violazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e dei principi fondamentali di diritto primario della certezza di diritto e di sussidiarietà.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

(2)  Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1).


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/41


Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — RE/Commissione

(Causa T-903/16)

(2017/C 053/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RE (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare l’annullamento della decisione SEC 10.20/06/15 della Commissione europea del 12 ottobre 2016 per la parte relativa al regolamento 45/2001, e condannare la convenuta al pagamento nei confronti del ricorrente di dieci mila euro (EUR 10 000) come giusto ed equo risarcimento per i danni morali derivanti dal diniego illegittimo di accesso ai suoi dati personali;

ordinare alla convenuta di produrre un documento relativo all’assunzione del ricorrente, a norma dell’articolo 91, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale o, in subordine, comunicare tale documento al Tribunale ai sensi dell’articolo 104 del suddetto regolamento e condannare la convenuta a pagare trentamila euro (EUR 30 000) al ricorrente come risarcimento per i danni morali derivanti dal trattamento non etico e illegittimo dei suoi dati personali durante l’indagine;

condannare la convenuta alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso di annullamento, il ricorrente deduce che la decisione controversa sia viziata da un assoluto difetto di motivazione nella parte che riguarda i dati per i quali non è stata invocata alcuna eccezione che giustifichi il diniego di fornire alla ricorrente l’accesso a tali dati personali.

Inoltre, il ricorrente deduce che, dal momento che è stato impedito al ricorrente di accedere ai suoi dati personali facendo valere un’eccezione relativa alla tutela delle investigazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 45/2001 (1), la decisione controversa deve essere ritenuta illegittima in quanto non dimostra come una tale eccezione abbia continuato ad applicarsi dopo la chiusura dell’indagine in cui era coinvolto il ricorrente.

Il ricorrente sostiene inoltre che il rigetto della sua richiesta specifica, contenuta nella decisione controversa, di ottenere accesso in forma integrale/per estratto, presentata per la prima volta con la sua domanda del 21 settembre 2016, deve essere considerato illegittimo in quanto non sono state indicate le ragioni per cui la divulgazione dei dati personali del ricorrente per estratto non sarebbe possibile in questo caso, in particolare dopo la chiusura dell’indagine.

A sostegno della sua azione risarcitoria, il ricorrente deduce di aver sofferto un danno morale derivante dal diniego illegittimo da parte della Direzione generale Risorse umane e Sicurezza di accedere ai suoi dati personali, di aver subito un danno significativo al suo avanzamento professionale derivante dal trattamento illegittimo dei suoi dati personali da parte di detta direzione e più specificamente dalla diffusione illecita delle informazioni riguardanti l’indagine con l’intento di danneggiare lo sviluppo della sua carriera, al cui danno non si può porre rimedio soltanto con l’annullamento della decisione controversa. In tale contesto, il ricorrente chiede al Tribunale di considerare due documenti al fine di esaminare la pretesa del ricorrente per la riparazione del pregiudizio morale subito a causa dell’operato dell’amministrazione e di ordinare il risarcimento dei danni morali.


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/42


Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

(Causa T-905/16)

(2017/C 053/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chefaro Ireland DAC (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratoires M&L SA (Manosque, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «NUIT PRECIEUSE» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 063 952

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 ottobre 2016 nel procedimento R 2596/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Chefaro Ireland.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/43


Ricorso proposto il 29 dicembre 2016 — Laboratorios Ern/EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences)

(Causa T-909/16)

(2017/C 053/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anil K. Sharma (Hillingdon, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NRIM Life Sciences» — Domanda di registrazione n. 13 031 455

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 nel procedimento R 2376/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere il marchio dell’Unione europea n. 013031455 NRIM Life Sciences per tutti i prodotti della classe 5;

condannare alle spese l’EUIPO e ANIL K SHARMA, ove quest’ultima decidesse d’intervenire nel presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/44


Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

(Causa T-910/16)

(2017/C 053/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kurt Hesse (Norimberga, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TESTA ROSSA» — Marchio dell’Unione europea n. 7 070 519

Procedimento dinanzi all’EUIPO: decadenza

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 nel procedimento R 68/2016-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e dichiarare decaduto il marchio dell’Unione europea n. 7070519 anche per i seguenti prodotti:

Classe 21 — Recipienti per il governo della casa e della cucina; vetreria, porcellana, in particolare stoviglie; articoli in vetro per bevande;

Classe 25 — Abbigliamento, in particolare grembiuli, camicie, polo e t-shirt; cappelleria;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/44


Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

(Causa T-911/16)

(2017/C 053/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria) (rappresentante: T. Raubal, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kurt Hesse (Norimberga, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TESTA ROSSA» — Marchio dell’Unione europea n. 7 070 519

Procedimento dinanzi all’EUIPO: decadenza

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 nel procedimento R 68/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, o modificare, la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente e ha dichiarato decaduto il marchio della ricorrente per le classi 7, 11, 20, parti delle classi 21 e 25, la classe 28, parti della classe 30, le classi 34 e 38, e ha confermato a tal riguardo la decisione della divisione di annullamento del 17 novembre 2015 (la ricorrente non ricorre, invece, avverso la parte della decisione impugnata che ha accolto il suo ricorso);

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

la violazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con la relativa regola 22, paragrafi 3 e 4.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/45


Ricorso proposto il 2 gennaio 2017 — La Mafia Franchises/EUIPO — Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)

(Causa T-1/17)

(2017/C 053/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: La Mafia Franchises, SL (Saragozza, Spagna) (rappresentante: I. Sempere Massa, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repubblica italiana

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «La Mafia SE SIENTA A LA MESA» –Marchio dell’Unione europea n. 5 510 921

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 ottobre 2016 nel procedimento R 803/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare il marchio dell’Unione europea controverso «La Mafia SE SIENTA A LA MESA» n. 5 510 921 valido;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/46


Ricorso proposto il 4 gennaio 2017 — Sharif/Consiglio

(Causa T-5/17)

(2017/C 053/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: B. Kennelly, QC e J. Pobjoy, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 293, pag. 36; in prosieguo: la «decisione impugnata») e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 293, pag. 25; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui si applicano al ricorrente;

dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, che l’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14) e l’articolo 15, paragrafo 1bis, lettera a), del Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1) non si applicano nella parte in cui riguardano il ricorrente, e di conseguenza annullare la decisione impugnata e il regolamento impugnato, nella parte in cui si applicano al ricorrente;

risarcire il ricorrente, ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, dei danni a titolo della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea per gli atti illegittimi del Consiglio, e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione del Consiglio nel considerare che il criterio che consente l’inserimento del ricorrente nell’articolo 28 della Decisione 2013/255/PESC e nell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012 fosse soddisfatto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio e senza motivazione o proporzione, dei diritti fondamentali del ricorrente, compreso il suo diritto alla tutela della proprietà, della reputazione e degli affari commerciali. L’impatto delle misure impugnate nei confronti del ricorrente è ampio, sia per quanto riguarda la sua proprietà, sia per quanto concerne la sua reputazione nel mondo. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche del ricorrente sia collegato a, o giustificato da, uno scopo legittimo, e ancor meno che esso sia proporzionato rispetto a siffatto scopo.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che se, contrariamente al caso del ricorrente, il criterio di designazione debba essere interpretato nel senso che ricomprende qualsiasi esponente di spicco della comunità d’affari che opera in Siria, a prescindere dal fatto che detto esponente sia in qualsiasi modo associato o collegato al regime siriano, e indipendentemente dal fatto che tale soggetto tragga vantaggio da o sostenga il regime siriano, il ricorrente chiede che l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC e l’articolo 15, paragrafo 1bis, lettera a), del regolamento n. 36/2012 siano dichiarati inapplicabili nella parte in cui si applicano al ricorrente per il motivo che il criterio di designazione è sproporzionato rispetto agli scopi legittimi sotto altri profili di tali documenti.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/47


Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2016 — fleur ami/EUIPO — 8 seasons design (Lampes)

(Causa T-67/16) (1)

(2017/C 053/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


20.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/47


Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2016 — Amira e altri/Commissione e BCE

(Causa T-736/16) (1)

(2017/C 053/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 475 del 19.12.2016.