ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 46

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
13 febbraio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 46/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 46/02

Causa C-492/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa e a. (Rinvio pregiudiziale — Normative regionali che impongono la gratuità della distribuzione, sulle reti situate nella regione in questione, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili — Differenziazione in funzione della provenienza dell’elettricità verde — Articoli 28 e 30 CE — Libera circolazione delle merci — Direttiva 2001/77/CE — Articoli 3 e 4 — Meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde — Direttiva 2003/54/CE — Articoli 3 e 20 — Direttiva 96/92/CE — Articoli 3 e 16 — Mercato interno dell’energia elettrica — Accesso alle reti di distribuzione a condizioni tariffarie non discriminatorie — Obblighi di servizio pubblico — Mancanza di proporzionalità)

2

2017/C 46/03

Causa C-171/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45, paragrafo 2 — Situazione personale del candidato o dell’offerente — Cause di esclusione facoltative — Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale — Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità — Decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici — Direttiva 89/665/CEE — Sindacato giurisdizionale)

3

2017/C 46/04

Causa C-238/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche [Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Regolamento (UE) no 492/2011 — Articolo 7, paragrafo 2 — Sussidio economico per studi superiori — Condizione per gli studenti non residenti nel territorio dello Stato membro interessato di essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato la loro attività lavorativa in tale Stato membro per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore — Congruità — Proporzionalità]

4

2017/C 46/05

Causa C-256/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Drago Nemec/Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/35/CE — Lotta contro i ritardi di pagamento — Competenza della Corte — Contratto concluso prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea — Ambito di applicazione — Nozione di transazione commerciale — Nozione di impresa — Importo massimo degli interessi di mora)

4

2017/C 46/06

Causa C-378/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma — Italia) — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) — Ambito di applicazione — Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo — Operazioni accessorie — Utilizzo della cifra d’affari come indizio)

5

2017/C 46/07

Cause riunite da C-401/15 a C-403/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Diritti dei lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Sussidio economico per il compimento di studi superiori — Requisito di filiazione — Nozione di figlio — Figlio del coniuge o del partner registrato — Contributo al mantenimento di tale figlio)

6

2017/C 46/08

Causa C-558/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Alberto José Vieira de Azevedo e a./CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità — Direttiva 2000/26/CE — Articolo 4, paragrafo 5 — Impresa di assicurazione — Mandatario per la liquidazione dei sinistri — Poteri sufficienti di rappresentanza — Citazione in giudizio)

7

2017/C 46/09

Causa C-577/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 2016 — SV Capital OÜ/Autorità bancaria europea (ABE), Commissione europea (Impugnazione — Domanda di avvio di un’indagine avente ad oggetto le autorità di vigilanza estone e finlandese — Decisione dell’Autorità bancaria europea (ABE) — Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza — Regolamento (UE) n. 1093/2010 — Articoli 17 e 60 — Commissione di ricorso — Termine di ricorso — Errore scusabile)

7

2017/C 46/10

Causa C-644/15 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 dicembre 2016 — Ungheria/Commissione europea (Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Organizzazione comune dei mercati agricoli — Settore ortofrutticolo — Articolo 103 sexies — Aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo — Regolamento (CE) n. 1580/2007 — Articolo 97 — Decisione della Commissione riguardante il rimborso da parte dell’Unione europea dell’aiuto finanziario nazionale accordato dall’Ungheria alle organizzazioni di produttori)

8

2017/C 46/11

Causa C-667/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Pratica commerciale ingannevole — Sistema di promozione a carattere piramidale — Partecipazioni versate da nuovi aderenti e corrispettivi ricevuti dagli aderenti già presenti — Legame finanziario indiretto)

8

2017/C 46/12

Causa C-700/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija (Rinvio pregiudiziale — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Complementi alimentari rientranti nella voce tariffaria 2106 — Principio attivo quale componente essenziale — Eventuale classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata — Presentazione e commercializzazione dei prodotti come medicinali)

9

2017/C 46/13

Causa C-412/16 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dalla Ice Mountain Ibiza, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

10

2017/C 46/14

Causa C-413/16 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dalla Ice Mountain Ibiza, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

11

2017/C 46/15

Causa C-554/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 31 ottobre 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

Causa C-562/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Hannover (Germania) il 7 novembre 2016 — Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

Causa C-585/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

14

2017/C 46/18

Causa C-621/16 P: Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), nelle cause riunite T-353/14 e T-17/15, Italia/Commissione

16

2017/C 46/19

Causa C-633/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret (Danimarca) il 7 dicembre 2016 — Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

Causa C-636/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spagna) il 9 dicembre 2016 — Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno Central en Navarra

18

 

Tribunale

2017/C 46/21

Causa T-713/14: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — IPSO/BCE (BCE — Personale della BCE — Lavoratori interinali — Limitazione della durata massima della prestazione di uno stesso lavoratore interinale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Assegnazione diretta e individuale — Interesse ad agire — Termine di ricorso — Ricevibilità — Omessa informazione e consultazione dell’organizzazione sindacale ricorrente — Responsabilità extracontrattuale)

19

2017/C 46/22

Causa T-833/16: Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Karp/Parlamento

19

2017/C 46/23

Causa T-858/16: Ricorso proposto il 6 dicembre 2016 — Dow Corning e Dow Corning Europe/Commissione

20

2017/C 46/24

Causa T-867/16: Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Nomacorc/Commissione

21

2017/C 46/25

Causa T-874/16: Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — RA/Corte dei conti

22

2017/C 46/26

Causa T-875/16: Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Falcon Technologies International/Commissione

23

2017/C 46/27

Causa T-881/16: Ricorso proposto il 14 dicembre 2016 — HJ/EMA

24

2017/C 46/28

Causa T-882/16: Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

Causa T-893/16: Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Xiaomi/EUIPO — Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

Causa T-894/16: Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Air France/Commissione

26

2017/C 46/31

Causa T-895/16: Ricorso proposto il 13 dicembre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

27

2017/C 46/32

Causa T-908/16: Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

Causa T-916/16: Ricorso proposto il 28 dicembre 2016 — Winkler/Commissione

28


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

13.2.2017   

IT

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C 46/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2017/C 046/01)

Ultima pubblicazione

GU C 38 del 6.2.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 30 del 30.1.2017

GU C 22 del 23.1.2017

GU C 14 del 16.1.2017

GU C 6 del 9.1.2017

GU C 475 del 19.12.2016

GU C 462 del 12.12.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa e a.

(Causa C-492/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Normative regionali che impongono la gratuità della distribuzione, sulle reti situate nella regione in questione, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - Differenziazione in funzione della provenienza dell’elettricità verde - Articoli 28 e 30 CE - Libera circolazione delle merci - Direttiva 2001/77/CE - Articoli 3 e 4 - Meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde - Direttiva 2003/54/CE - Articoli 3 e 20 - Direttiva 96/92/CE - Articoli 3 e 16 - Mercato interno dell’energia elettrica - Accesso alle reti di distribuzione a condizioni tariffarie non discriminatorie - Obblighi di servizio pubblico - Mancanza di proporzionalità))

(2017/C 046/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: Essent Belgium NV

Convenuti: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

Con l’intervento di: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA

Dispositivo

Gli articoli 28 e 30 CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


13.2.2017   

IT

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C 46/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

(Causa C-171/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2 - Situazione personale del candidato o dell’offerente - Cause di esclusione facoltative - Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale - Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità - Decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici - Direttiva 89/665/CEE - Sindacato giurisdizionale))

(2017/C 046/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Connexxion Taxi Services BV

Convenuti: Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta a che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, obblighi un’amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un offerente in una gara d’appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale.

2)

Le disposizioni della direttiva 2004/18, in particolare quelle dell’articolo 2 e dell’allegato VII A, punto 17, della medesima, interpretate alla luce del principio della parità di trattamento, nonché dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretate nel senso che ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice decida di attribuire un appalto pubblico ad un offerente che ha commesso un grave errore professionale, per il fatto che l’esclusione di tale offerente dalla procedura di gara sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità, mentre, secondo le condizioni della gara d’appalto in questione, un offerente che avesse commesso un grave errore professionale avrebbe dovuto necessariamente essere escluso, senza tener conto del carattere proporzionato o meno di tale sanzione.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


13.2.2017   

IT

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C 46/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Causa C-238/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Regolamento (UE) no 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 2 - Sussidio economico per studi superiori - Condizione per gli studenti non residenti nel territorio dello Stato membro interessato di essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato la loro attività lavorativa in tale Stato membro per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni - Discriminazione indiretta - Giustificazione - Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore - Congruità - Proporzionalità])

(2017/C 046/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrenti: Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga

Convenuto: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori per gli studenti non residenti al requisito che, alla data della domanda di sussidio economico, almeno uno dei loro genitori abbia lavorato in tale Stato membro per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni, ma non prevede un siffatto requisito per gli studenti residenti nel territorio di detto Stato membro, al fine di promuovere l’incremento della percentuale di residenti titolari di un diploma di istruzione superiore.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


13.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Drago Nemec/Republika Slovenija

(Causa C-256/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/35/CE - Lotta contro i ritardi di pagamento - Competenza della Corte - Contratto concluso prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea - Ambito di applicazione - Nozione di «transazione commerciale» - Nozione di «impresa» - Importo massimo degli interessi di mora))

(2017/C 046/05)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Drago Nemec

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che una persona fisica titolare di un’autorizzazione all’esercizio di attività in qualità di artigiano autonomo dev’essere considerata un’«impresa» ai sensi di detta disposizione, e il contratto concluso da tale persona dev’essere considerato una «transazione commerciale» ai sensi della stessa disposizione, se tale contratto, pur non rientrando tra le attività oggetto dell’autorizzazione, si riferisce ad un’attività economica o professionale autonoma strutturata e continuativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie.

2)

La direttiva 2000/35 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una norma nazionale, quale l’articolo 376 dell’Obligacijski zakonik (codice delle obbligazioni), che prevede che gli interessi di mora maturati ma non pagati cessino di decorrere quando il loro ammontare raggiunge l’importo del capitale.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


13.2.2017   

IT

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C 46/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma — Italia) — Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

(Causa C-378/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) - Ambito di applicazione - Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo - Operazioni accessorie - Utilizzo della cifra d’affari come indizio))

(2017/C 046/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Roma

Parti

Ricorrente: Mercedes Benz Italia SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che impongono a un soggetto passivo:

di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate; e

di riferirsi alla composizione della sua cifra d’affari per l’individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


13.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

(Cause riunite da C-401/15 a C-403/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Diritti dei lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Sussidio economico per il compimento di studi superiori - Requisito di filiazione - Nozione di «figlio» - Figlio del coniuge o del partner registrato - Contributo al mantenimento di tale figlio))

(2017/C 046/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)

Convenuto: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, vanno interpretati nel senso che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione, quali il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la propria attività in tale Stato, non solo il figlio che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al mantenimento di tale figlio. Quest’ultimo requisito risulta da una situazione di fatto che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


13.2.2017   

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C 46/7


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — Alberto José Vieira de Azevedo e a./CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

(Causa C-558/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità - Direttiva 2000/26/CE - Articolo 4, paragrafo 5 - Impresa di assicurazione - Mandatario per la liquidazione dei sinistri - Poteri sufficienti di rappresentanza - Citazione in giudizio))

(2017/C 046/08)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrenti: Alberto José Vieira de Azevedo, Maria da Conceição Ferreira da Silva, Carlos Manuel Ferreira Alves, Rui Dinis Ferreira Alves, Vítor José Ferreira Alves

Convenuti: CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Garantia Automóvel

con l’intervento di: Instituto de Seguros de Portugal — Fundo de Acidentes de Trabalho

Dispositivo

L’articolo 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, dev’essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell’impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


13.2.2017   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 2016 — SV Capital OÜ/Autorità bancaria europea (ABE), Commissione europea

(Causa C-577/15 P) (1)

((Impugnazione - Domanda di avvio di un’indagine avente ad oggetto le autorità di vigilanza estone e finlandese - Decisione dell’Autorità bancaria europea (ABE) - Decisione della commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza - Regolamento (UE) n. 1093/2010 - Articoli 17 e 60 - Commissione di ricorso - Termine di ricorso - Errore scusabile))

(2017/C 046/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SV Capital OÜ (rappresentante: M. Greinoman, vandeadvokaat)

Altre parti nel procedimento: Autorità bancaria europea (ABE) (rappresentanti: J. Overett Somnier e Z. J. Giotaki, agenti, assistiti da F. Tuytschaever, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e K.-P. Wojcik, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La SV Capital OÜ è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Autorità bancaria europea (ABE).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


13.2.2017   

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C 46/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 dicembre 2016 — Ungheria/Commissione europea

(Causa C-644/15 P) (1)

((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Organizzazione comune dei mercati agricoli - Settore ortofrutticolo - Articolo 103 sexies - Aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo - Regolamento (CE) n. 1580/2007 - Articolo 97 - Decisione della Commissione riguardante il rimborso da parte dell’Unione europea dell’aiuto finanziario nazionale accordato dall’Ungheria alle organizzazioni di produttori))

(2017/C 046/10)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér e E. E. Sebestyén, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e B. Béres, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


13.2.2017   

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C 46/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW

(Causa C-667/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Pratica commerciale ingannevole - Sistema di promozione a carattere piramidale - Partecipazioni versate da nuovi aderenti e corrispettivi ricevuti dagli aderenti già presenti - Legame finanziario indiretto))

(2017/C 046/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Loterie Nationale — Nationale Loterij NV van publiek recht

Convenuti: Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW

Dispositivo

L’allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretato nel senso che tale disposizione consente di qualificare una pratica commerciale come «sistema di promozione a carattere piramidale» anche nell’ipotesi in cui sussiste solo un legame indiretto tra le partecipazioni versate da nuovi aderenti a tale sistema e i corrispettivi percepiti dagli aderenti già presenti.


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


13.2.2017   

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C 46/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija

(Causa C-700/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Complementi alimentari rientranti nella voce tariffaria 2106 - Principio attivo quale componente essenziale - Eventuale classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata - Presentazione e commercializzazione dei prodotti come medicinali))

(2017/C 046/12)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: LEK Farmacevtska Družba d.d.

Convenuta: Republika Slovenija

Dispositivo

1)

La voce 3004 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che non devono essere automaticamente classificati in tale voce i prodotti rientranti nella nozione di «medicinale», ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011.

2)

La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, contenuta nell’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che dei prodotti, come quelli in esame nel procedimento principale, aventi effetti benefici sulla salute in generale e il cui componente essenziale è un principio attivo contenuto in complementi alimentari classificati nella voce 2106 di detta nomenclatura, nonostante vengano presentati dal fabbricante come medicinali e vengano commercializzati e venduti come tali, rientrano nella voce summenzionata.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016.


13.2.2017   

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C 46/10


Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dalla Ice Mountain Ibiza, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

(Causa C-412/16 P)

(2017/C 046/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, S.L. (rappresentanti: J.L. Gracia Albero e F. Miazzetto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO (T-5/15, EU:T:2016:311);

emettere una sentenza che accolga integralmente le conclusioni formulate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse tutte quelle sostenute finora dinanzi alla prima commissione di ricorso del medesimo Ufficio e dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda sull’errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) e, specificamente, sui seguenti argomenti o motivi.

1.

La sentenza impugnata stabilisce a torto il carattere distintivo dell’elemento «OCEAN».

Snatura i mezzi di prova apportati e li valuta in modo illogico.

La sentenza, inoltre, disapplica la pertinente giurisprudenza in materia, vale a dire quella sviluppata dalla Corte nelle sentenze relative alle cause C-479/12 (2) (valuta la prova fornita in modo eccessivamente rigoroso, ove si consideri la difficoltà dell’oggetto probatorio) e C-24/05 P (3) (tralascia l’impressione del consumatore di riferimento).

2.

La sentenza impugnata valuta erroneamente il carattere dominante dei vari elementi.

Snaturamento dei fatti. Incoerenza tra gli argomenti considerati nella sentenza per concludere nel senso del carattere dominante degli elementi denominativi.

Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte nelle sentenze relative alle cause C-251/95 (4) e C-342/97 (5) (la sentenza rimanda a un consumatore di riferimento completamente snaturato).

Errata applicazione della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale nella sentenza relativa alla causa T-134/06 (6) (applicazione incoerente della definizione offerta per la nozione di «elemento dominante»).

Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale nelle sentenze relative alle cause riunite T-83/11 e T-84/11 (7). La sentenza non tiene conto della giurisprudenza esistente per fattispecie in cui un determinato mercato risulta saturo.

3.

La sentenza impugnata valuta erroneamente la somiglianza tra i marchi ignorando circostanze rilevanti ai fini di tale analisi.

Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte nella sentenza relativa alla causa C-251/95, unitamente alle sentenze emesse nelle cause C-361/04 P (8) e C-342/97 (9).

4.

La sentenza impugnata conclude a torto nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  EU:C:2014:75.

(3)  EU:C:2006:421.

(4)  EU:C:1997:528.

(5)  EU:C:1999:323.

(6)  EU:T:2007:387.

(7)  EU:T:2012:592.

(8)  EU:C:2006:25.

(9)  EU:C:1999:323.


13.2.2017   

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C 46/11


Impugnazione proposta il 27 luglio 2016 dalla Ice Mountain Ibiza, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

(Causa C-413/16 P)

(2017/C 046/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, S.L. (rappresentanti: J.L. Gracia Albero e F. Miazzetto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale del 25 maggio 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO (T-6/15, EU:T:2016:310);

emettere una sentenza che accolga integralmente le conclusioni formulate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse tutte quelle sostenute finora dinanzi alla prima commissione di ricorso del medesimo Ufficio e dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda sull’errata applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) e, specificamente, sui seguenti argomenti o motivi:

1.

La sentenza impugnata stabilisce a torto il carattere distintivo dell’elemento «OCEAN».

Snatura i mezzi di prova apportati e li valuta in modo illogico.

La sentenza, inoltre, disapplica la pertinente giurisprudenza in materia, vale a dire quella sviluppata dalla Corte nelle sentenze relative alle cause C-479/12 (2) (valuta la prova fornita in modo eccessivamente rigoroso, ove si consideri la difficoltà dell’oggetto probatorio) e C-24/05 P (3) (tralascia l’impressione del consumatore di riferimento).

2.

La sentenza impugnata valuta erroneamente il carattere dominante dei vari elementi.

Snaturamento dei fatti. Incoerenza tra gli argomenti considerati nella sentenza per concludere nel senso del carattere dominante degli elementi denominativi.

Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte nelle sentenze relative alle cause C-251/95 (4) e C-342/97 (5) (la sentenza rimanda a un consumatore di riferimento completamente snaturato).

Errata applicazione della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale nella sentenza relativa alla causa T-134/06 (6) (applicazione incoerente della definizione offerta per la nozione di «elemento dominante»).

Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale nelle sentenze relative alle cause riunite T-83/11 e T-84/11 (7). La sentenza non tiene conto della giurisprudenza esistente per fattispecie in cui un determinato mercato risulta saturo.

3.

La sentenza impugnata valuta erroneamente la somiglianza tra i marchi ignorando circostanze rilevanti ai fini di tale analisi.

Omessa applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte nella sentenza relativa alla causa C-251/95, unitamente alle sentenze emesse nelle cause C-361/04 P (8) e C-342/97 (9).

4.

La sentenza impugnata conclude a torto nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  EU:C:2014:75.

(3)  EU:C:2006:421.

(4)  EU:C:1997:528.

(5)  EU:C:1999:323.

(6)  EU:T:2007:387.

(7)  EU:T:2012:592.

(8)  EU:C:2006:25.

(9)  EU:C:1999:323.


13.2.2017   

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C 46/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 31 ottobre 2016 — EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Causa C-554/16)

(2017/C 046/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshofs

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EP Agrarhandel GmbH

Resistente: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE (1) della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (in prosieguo: la «decisione della Commissione»), GU L 235, del 4 settembre 2001, pag. 23, nel testo di cui alla decisione della Commissione del 25 maggio 2010, 2010/300/UE (2), GU L 127, del 26 maggio 2010, pag. 19, osti a una disposizione nazionale come quella dell’articolo 6, paragrafo 6, del Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (regolamento del Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sull’identificazione e la registrazione dei bovini; in prosieguo: il «regolamento del 2008 sull’identificazione dei bovini»), BGBl II, n. 201/2008, che, ai fini del rispetto di tutti i termini indicati nella disposizione medesima — e quindi anche di quello per la notifica dell’arrivo al pascolo estivo –, indica come determinante la data del ricevimento della relativa comunicazione.

2)

Quali effetti produca l’articolo 117, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 (3) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, GU L 030, del 31 gennaio 2009, pag. 16, sull’ammissibilità al premio di bovini il cui arrivo al pascolo estivo sia stato notificato tardivamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione della Commissione.


(1)  GU L 235, pag. 23.

(2)  GU L 127, pag. 19.

(3)  GU L 30, pag. 16.


13.2.2017   

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C 46/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Hannover (Germania) il 7 novembre 2016 — Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

(Causa C-562/16)

(2017/C 046/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgerichts Hannover

Parti nel procedimento principale

Attori: Peter Roßnagel, Alexandre Schröter

Convenuta: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se lo spostamento della prenotazione su un altro volo costituisca una fattispecie contemplata dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se tale disposizione si applichi anche allo spostamento della prenotazione su altro volo predisposto non dal vettore aereo, bensì unicamente dall’operatore turistico.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


13.2.2017   

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C 46/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 18 novembre 2016 — Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Causa C-585/16)

(2017/C 046/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Serin Alheto

Resistente: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questioni pregiudiziali

1.

Se dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 (1), in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 (2) e con l’articolo 78, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea risulti che:

A)

esso consente che la domanda di protezione internazionale presentata da un apolide di origine palestinese registrato come rifugiato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (in prosieguo: l’«UNRWA») e residente nell’area operativa di quest’ultima (la Striscia di Gaza) prima della presentazione della domanda venga esaminata come domanda ai sensi dell’articolo 1A, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 invece che come domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1D, secondo periodo, di detta Convenzione, a condizione che la competenza per l’esame della domanda sia stata assunta per motivi diversi da quelli familiari o umanitari e tale esame sia disciplinato dalla direttiva 2011/95.

B)

esso consente che una siffatta domanda venga esaminata senza tener conto delle condizioni stabilite dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 e che quindi non si applichi l’interpretazione di tale disposizione elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 5 della stessa direttiva, debba essere interpretato nel senso che osti a norme nazionali, come l’articolo 12, paragrafo 1, punto 4, dello Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge in materia di asilo e rifugiati, in prosieguo: lo «ZUB»), controverso nel procedimento principale, il quale non contempla, nella versione attualmente vigente, alcuna clausola esplicita sulla protezione ipso facto dei rifugiati palestinesi, né la condizione per cui l’assistenza non sia più concessa per qualsiasi motivo, nonché nel senso che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, sia sufficientemente preciso e incondizionato e pertanto abbia effetto diretto in modo da poter essere applicato anche senza che il richiedente protezione internazionale l’abbia espressamente invocato, ove la domanda di per sé debba essere esaminata ai sensi dell’articolo 1D, secondo periodo, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

3.

Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 consegua che, in un procedimento giudiziario di impugnazione contro un provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, e tenendo conto dei fatti del procedimento principale, esso consente che il giudice di primo grado tratti la domanda di protezione internazionale come domanda ai sensi dell’articolo 1D, secondo periodo, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e svolga la valutazione a termini dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, nel caso in cui abbia presentato domanda per la protezione internazionale un apolide di origine palestinese registrato come rifugiato presso l’UNRWA e residente nella zona operativa di quest’ultima (la Striscia di Gaza) prima della presentazione della domanda e nel provvedimento di diniego della protezione internazionale tale domanda non sia stata esaminata tenendo conto delle menzionate disposizioni.

4.

Se dalle disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, concernenti il diritto a un ricorso effettivo in ordine al requisito di un «esame completo ex nunc degli elementi di fatto e di diritto», interpretato in combinato disposto con gli articoli 33, 34 e 35, paragrafo 2, di detta direttiva, nonché con gli articoli 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, risulti che, in un procedimento giudiziario di impugnazione contro un provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, esse consentono:

A)

che il giudice di primo grado decida sull’ammissibilità della domanda di protezione internazionale e sul respingimento dell’apolide nel Paese in cui era residente prima della presentazione di tale domanda, solo dopo aver imposto all’autorità accertante di produrre le necessarie prove a sostegno e aver dato al richiedente l’opportunità di esprimersi sull’ammissibilità della domanda oppure

B)

che il giudice di primo grado annulli il provvedimento per un vizio sostanziale di procedura e condanni l’autorità accertante, seguendo le istruzioni relative all’interpretazione e all’applicazione della legge, a pronunciarsi nuovamente sulla domanda di protezione internazionale, espletando altresì il colloquio sull’ammissibilità previsto dall’articolo 34 della direttiva 2013/32 e decidendo sulla questione se sia possibile riportare l’apolide nel Paese in cui era residente prima della presentazione della domanda di protezione internazionale.

C)

che il giudice di primo grado valuti la sicurezza nel Paese nel quale era residente il richiedente al momento dell’udienza ovvero al momento dell’emanazione della sentenza, ove si siano verificati sostanziali cambiamenti delle condizioni, di cui occorre tener conto nella decisione nell’interesse del richiedente.

5.

Se l’assistenza concessa dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (in prosieguo: l’«UNRWA») costituisca una protezione altrimenti sufficiente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/32 nel rispettivo Stato all’interno della zona operativa dell’Agenzia, qualora detto Stato applichi alle persone assistite dall’Agenzia il principio di «non-refoulement» (non respingimento) ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951.

6.

Se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali risulti che il diritto a un ricorso effettivo, in relazione alla disposizione per cui «[esso prevede] se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE», imponga al giudice di primo grado, nell’ambito di un procedimento di impugnazione contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale a seguito dell’esame nel merito della relativa domanda, di emanare una sentenza, che

A)

abbia autorità di cosa giudicata, oltre che sulla questione della legittimità del diniego, anche sulle esigenze di protezione internazionale del richiedente conformemente alla direttiva 2011/95, e segnatamente anche nel caso in cui, secondo la normativa nazionale dello Stato membro interessato, la protezione internazionale possa essere concessa solo tramite una decisione di un’autorità amministrativa;

B)

riguardi la necessità di concedere protezione internazionale attraverso l’esame adeguato della relativa domanda, senza tener conto delle violazioni procedurali commesse dall’autorità accertante nell’esaminare la domanda.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)

(2)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).


13.2.2017   

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C 46/16


Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), nelle cause riunite T-353/14 e T-17/15, Italia/Commissione

(Causa C-621/16 P)

(2017/C 046/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Repubblica di Lituania

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:

annullare la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;

condannare la Repubblica italiana alle spese del presente giudizio e a quelle del giudizio di primo grado;

condannare la Repubblica di Lituania a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione fa valere quattro motivi: 1) errore di diritto nell'interpretazione della natura giuridica delle «Disposizioni generali» applicabili ai concorsi ed errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, par. 1, dell'allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (lo «Statuto») con conseguente erroneità della motivazione; 2) errore di diritto e violazione dell'obbligo di motivazione nell'interpretazione dell'art. 1 quinquies dello Statuto; 3) errori di diritto nell'interpretazione (peraltro contraddittoria) dell'art. 28 f dello Statuto e nell'interpretazione dei criteri relativi al controllo giurisdizionale del Tribunale; 4) errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 2 del regolamento n. 1/58 (GUCE 17 del 6 ottobre 1958 p. 385).

1.

Il primo motivo si divide in quattro parti. Con la prima parte, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione della natura giuridica delle «Disposizioni generali» applicabili ai concorsi generali (GUUE 2014 C 60 A/1), posto che, secondo la Commissione, dette Disposizioni stabilivano degli obblighi nuovi e specifici per lo svolgimento della procedura di concorso, obblighi che i bandi impugnati non modificavano. Con la seconda parte del primo motivo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, par. 1, dell'allegato III dello Statuto nel senso che l'EPSO non avrebbe il potere regolamentare per dettare norme generali e astratte sul regime linguistico dei concorsi che organizza. Secondo la Commissione, EPSO dispone di tale potere. A tale riguardo, la Commissione fa anche valere una violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui, al punto 57 della sentenza impugnata, in fine, il Tribunale si contraddice, ritenendo che EPSO abbia comunque il potere di valutare le necessità, anche linguistiche, delle singole istituzioni nell'organizzazione dei diversi concorsi. Con la terza parte del primo motivo, la Commissione considera che il Tribunale ha ritenuto, a torto, che le Disposizioni fossero dei meri atti volti ad annunciare i criteri per la scelta della seconda lingua nelle procedure di concorso organizzate dall'EPSO, posto che tali Disposizioni stabilivano invece, con efficacia vincolante, i criteri che giustificavano tale scelta. Con la quarta parte del primo motivo, infine, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la natura e il contenuto dei bandi impugnati nel senso che, sul punto del regime linguistico, i bandi fossero fonte di obblighi nuovi e specifici, commettendo cosi anche una violazione dell'obbligo di motivazione nel rigetto dell'eccezione d'irricevibilità, presentata dalla Commissione; in tal senso, secondo la Commissione, i bandi impugnati erano degli atti aventi contenuto meramente confermativo di quanto stabilito nelle Disposizioni generali.

2.

Il secondo motivo si divide in due parti. Con la prima parte, la Commissione fa valere un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 1 quinquies dello Statuto, ai sensi del quale una limitazione nella scelta della seconda lingua non è necessariamente una discriminazione, ma può essere giustificata alla luce di un obiettivo generale, come l'interesse del servizio nell'ambito della politica del personale. Con la seconda parte, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso una violazione dell'obbligo di motivazione poiché, nella ricerca di una giustificazione al limite della scelta della seconda lingua, nella sentenza impugnata il Tribunale si limita esclusivamente a prendere in considerazione i bandi di concorso, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione anche le DG e il loro contenuto.

3.

Il terzo motivo si divide in tre parti. Con la prima parte, la Commissione considera che il Tribunale non potesse ritenere, senza interpretare erroneamente l'art. 28 f dello Statuto, che i requisiti di capacità linguistica non facessero parte della competenza dei candidati di cui all'art. 27 dello Statuto. Con la seconda parte, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia erroneamente definito il parametro del proprio controllo giurisdizionale, che si sarebbe dovuto limitare ad una valutazione dell'errore manifesto di valutazione o del trattamento arbitrario. Con la terza parte, la Commissione argomenta che il Tribunale ha oltrepassato i limiti del proprio sindacato, procedendo a una valutazione di merito sulla scelta di non introdurre, oltre alle tre lingue indicate nei bandi di gara (inglese, francese e tedesco), anche altre lingue e sostituendosi, di conseguenza, all'amministrazione.

4.

Con il quarto motivo d'impugnazione, la Commissione considera che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 2 del regolamento n. 1/58 poiché ha ritenuto che le comunicazioni tra EPSO e i candidati rientrassero nel campo di applicazione di tale disposizione, con esclusione di qualsiasi possibilità di limitare la scelta della seconda lingua. Ed invece, la possibilità di apporre un limite del genere deriva, secondo la Commissione, dall'art. 1 quinquies, parr. 5 e 6 dello Statuto, al quale anche i candidati ad una procedura di concorso sono soggetti.


13.2.2017   

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C 46/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsret (Danimarca) il 7 dicembre 2016 — Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

(Causa C-633/16)

(2017/C 046/19)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsret

Parti

Ricorrente: Ernst & Young P/S

Convenuto: Konkurrencerådet

Questioni pregiudiziali

1)

Quali criteri debbano essere applicati per valutare se la condotta o le azioni di un’impresa rientrino nel divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (1) del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il divieto di esecuzione anticipata) e se un’azione di esecuzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, presupponga che detta azione formi in tutto o in parte, in fatto o in diritto, parte integrante dell’effettivo cambiamento di controllo o della fusione delle attività che continuano ad essere svolte dalle imprese partecipanti che — qualora vengano raggiunte le soglie quantitative prestabilite — fa sorgere l’obbligo di notifica.

2)

Se il recesso da un accordo di cooperazione, come quello di cui alla presente causa, che avvenga in circostanze simili a quelle descritte nell’ordinanza di rinvio, costituisca un’azione di esecuzione vietata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 del Consiglio e quali criteri debbano quindi essere applicati al fine di decidere nel caso di specie.

3)

Se la risposta alla seconda questione sia diversa qualora il recesso da detto accordo abbia concretamente prodotto effetti sul mercato rilevanti dal punto di vista del diritto della concorrenza.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, si chiede di chiarire quali criteri e quale grado di probabilità vadano applicati al fine di decidere, nel caso di specie, se il recesso dall’accordo in questione abbia prodotto i suddetti effetti sul mercato, in particolare l’importanza da attribuire alla possibilità che tali effetti siano dovuti ad altre cause.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).


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C 46/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Spagna) il 9 dicembre 2016 — Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno Central en Navarra

(Causa C-636/16)

(2017/C 046/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona

Parti

Ricorrente: Wilber López Pastuzano

Resistente: Delegación del Gobierno Central en Navarra

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (1), del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella oggetto della controversia principale, come interpretata dalla giurisprudenza, che non prevede l’applicazione delle condizioni della tutela contro l’allontanamento di un cittadino straniero soggiornante di lungo periodo rispetto a qualsiasi provvedimento amministrativo di allontanamento, qualunque ne siano la natura o le modalità giuridiche, ma che limita l’ambito di applicazione di tali condizioni soltanto a una determinata modalità di allontanamento.


(1)  GU 2004, L 16, pag. 44.


Tribunale

13.2.2017   

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C 46/19


Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — IPSO/BCE

(Causa T-713/14) (1)

((«BCE - Personale della BCE - Lavoratori interinali - Limitazione della durata massima della prestazione di uno stesso lavoratore interinale - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Assegnazione diretta e individuale - Interesse ad agire - Termine di ricorso - Ricevibilità - Omessa informazione e consultazione dell’organizzazione sindacale ricorrente - Responsabilità extracontrattuale»))

(2017/C 046/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organizzazione dei lavoratori a contratto presso le istituzioni europee e internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: inizialmente B. Ehlers, I. Köpfer e M. López Torres, successivamente B. Ehlers, P. Pfeifhofer e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento di un atto del comitato esecutivo della BCE del 20 maggio 2014 recante limitazione ad un massimo di due anni del periodo per il quale la BCE potrà ricorrere alla prestazioni di uno stesso lavoratore interinale per mansioni amministrative e di segreteria, e, dall’altro, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno morale subito.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) del 20 maggio 2014, recante limitazione ad un massimo di due anni del periodo per il quale la BCE potrà ricorrere alle prestazioni di uno stesso lavoratore interinale per mansioni amministrative e di segreteria è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La BCE sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese dell’Organizzazione dei lavoratori a contratto presso le istituzioni europee e internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO). L’IPSO sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 431 del 1.12. 2014.


13.2.2017   

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C 46/19


Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Karp/Parlamento

(Causa T-833/16)

(2017/C 046/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kevin Karp (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. Lambers e R. Ben Ammar, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per il gruppo ELDD in seno al Parlamento europeo che ha classificato il ricorrente nel gruppo di funzioni I nell’ambito del contratto di assistente parlamentare accreditato (APA) sottoscritto il 25 febbraio 2015 e nel gruppo di funzioni II nell’ambito del contratto di lavoro sottoscritto il 12 maggio 2016;

condannare il convenuto al risarcimento del danno materiale e immateriale subito dal ricorrente, provvisoriamente stimati, rispettivamente, nell’importo di EUR 40 888,68 e di EUR 63 323,20;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 80 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

Al ricorrente è stato attribuito un livello di retribuzione corrispondente al gruppo di funzioni I per il suo primo contratto e a un grado di base del gruppo di funzioni II per il secondo contratto offertogli. Il gruppo di funzioni II comprende «Lavori d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei» allorché la maggior parte delle mansioni affidate al ricorrente nell’ambito del suo primo e secondo contratto di lavoro erano mansioni amministrative e consultive, come dimostrato dagli allegati alla candidatura.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 82 dello Statuto dei funzionari — Regime applicabile agli altri agenti dell’unione europea

L’articolo 82 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilisce che un agente contrattuale può essere assunto nel gruppo di funzioni IV se dimostra di possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma o un'esperienza professionale di livello equivalente. Il ricorrente ha completato cinque anni di studi universitari attestati da due diplomi e, inoltre, per quanto concerne il secondo contratto offertogli, ha una precedente esperienza al Parlamento europeo in mansioni equivalenti a quelle che ha finito per svolgere.


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Ricorso proposto il 6 dicembre 2016 — Dow Corning e Dow Corning Europe/Commissione

(Causa T-858/16)

(2017/C 046/23)

Lingua processuale: l’inglese.

Parti

Ricorrente: Dow Corning Corporation (Midland, Michigan, Stati Uniti) e Dow Corning Europe (Seneffe, Belgio) (rappresentanti: S. Verschuur, M. Stroungi e L. Mélia, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sull’aiuto di Stato SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso cui il Belgio ha dato esecuzione («la decisione controversa») (1);

in subordine, annullare l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 (2) qualificando erroneamente il sistema di decisione fiscale anticipata («ruling») sugli utili in eccesso come regime, in tal modo commettendo vari errori manifesti di diritto, di fatto e di valutazione e fornendo altresì una motivazione insufficiente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE commettendo un errore di diritto significativo e un errore manifesto di valutazione nell’interpretare e applicare il sistema di riferimento con l’obiettivo di valutare se le decisioni fiscale anticipate sugli utili in eccesso abbiano conferito un vantaggio selettivo.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, stabilendo erroneamente che le decisioni fiscali anticipate sugli utili in eccesso hanno conferito un vantaggio selettivo, commettendo in tal modo vari errori manifesti di fatto e di valutazione, omettendo di procedere a un esame diligente e imparziale e fornendo una motivazione insufficiente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 16 del regolamento 2015/1589 e taluni principi del diritto dell’Unione, commettendo un errore di diritto significativo e un errore manifesto di valutazione e fornendo una motivazione insufficiente nello stabilire la metodologia per quantificare il presunto aiuto.


(1)  Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (notificata con il numero C(2015) 9837) (GU L 260, 2016, pag. 61)

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248, 2015, pag. 9)


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C 46/21


Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Nomacorc/Commissione

(Causa T-867/16)

(2017/C 046/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nomacorc (Thimister-Clermont, Belgio) (rappresentanti: S. Verschuur, M. Stroungi e L. Mélia, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 sull’aiuto di Stato SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso cui il Belgio ha dato esecuzione («la decisione controversa») (1);

in subordine, annullare l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 (2) qualificando erroneamente il sistema di decisione fiscale anticipata («ruling») sugli utili in eccesso come regime, in tal modo commettendo vari errori manifesti di diritto, di fatto e di valutazione e fornendo altresì una motivazione insufficiente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE commettendo un errore di diritto significativo e un errore manifesto di valutazione nell’interpretare e applicare il sistema di riferimento con l’obiettivo di valutare se le decisioni fiscali anticipate sugli utili in eccesso abbiano conferito un vantaggio selettivo.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, stabilendo erroneamente che le decisioni fiscali anticipate sugli utili in eccesso hanno conferito un vantaggio selettivo, commettendo in tal modo vari errori manifesti di fatto e di valutazione, omettendo di procedere a un esame diligente e imparziale e fornendo una motivazione insufficiente.


(1)  Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (notificata con il numero C(2015) 9837) (GU L 260, 2016, pag. 61).

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU, L 248, 2015, pag. 9)


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C 46/22


Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — RA/Corte dei conti

(Causa T-874/16)

(2017/C 046/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 4 marzo 2016 di non promuovere il ricorrente al grado AD 11;

condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccezione d’illegittimità sollevata dal ricorrente relativamente al sistema di promozione in vigore presso la Corte dei conti dell’Unione europea, attuato dalla decisione 53-2014 sulle promozioni, in quanto inciderebbe sulla possibilità per l’Autorità che ha il potere di nomina (APN) di evidenziare con metodo le disparità insite nel modo di valutare i funzionari come praticata dai diversi notatori dell’istituzione in funzione del loro punto di vista soggettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione del 4 marzo 2016 di non promuovere il ricorrente nel grado AD 11 viola l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea in quanto l’APN non avrebbe proceduto ad un esame comparativo dei suoi meriti in modo equo e oggettivo, a partire da fonti d’informazione ed elementi informativi equiparabili.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo rivelerebbe che la decisione impugnata è viziata da diversi errori manifesti di valutazione.


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C 46/23


Ricorso proposto il 12 dicembre 2016 — Falcon Technologies International/Commissione

(Causa T-875/16)

(2017/C 046/26)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: R. Sciaudone e G. Arpea, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ordinare alla Commissione di produrre il Rapporto finale;

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 14 ottobre 2016 con cui la Commissione ha respinto la domanda confermativa della ricorrente per l’accesso al documento «Final report of an assessment of ICIM (NB 0425), carried out in the framework of the joint assessment process for notified bodies (DG (SANTE) 2015-7552)».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca i tre motivi seguenti:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1)

La ricorrente censura, in primo luogo, l’errata applicazione della nozione d’interesse commerciale ai sensi dell’articolo 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Il giudizio emergente dal Rapporto finale, adottato all’esito di un ben articolato procedimento amministrativo sul rispetto, da parte di ICIM, della disciplina, regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 (2), applicabile agli organismi notificati, non contiene alcuna informazione tradizionalmente ritenuta commerciale. In ogni caso, il danno asseritamente reputazionale derivante dalla divulgazione del Rapporto finale non potrebbe essere, di per sé, sufficiente per applicare la deroga di cui dell’articolo 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. In secondo luogo, la decisione impugnata non fa emergere in modo chiaro, analitico e inequivoco gli elementi che hanno indotto la Commissione a ritenere pregiudizievole per ICIM l’accesso di FTI al Rapporto finale, né, tanto meno, rende noto l’esito del bilanciamento tra i presunti interessi commerciali di ICIM e l’interesse dei suoi partner commerciali — ivi inclusa la ricorrente — di conoscere il grado di affidabilità e credibilità dell’Organismo notificato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla errata esclusione dell’interesse pubblico prevalente e sull’errata interpretazione e applicazione dell’art. 4, par. 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001.

La decisione impugnata deve essere annullata per aver la Commissione escluso l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, da un lato, e l’esistenza di altri interessi pubblici tali da prevalere sugli interessi tutelati dall’articolo 4, par. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dall’altro. La ricorrente ritiene che, in violazione della giurisprudenza Commissione/EnBW (3), la natura essenziale del Rapporto finale ai fini della tutela giurisdizionale dinanzi i giudici nazionali sia stata omessa e non considerata come un interesse pubblico prevalente. La decisione impugnata è, in ogni caso, viziata anche per aver omesso di considerare come interessi pubblici prevalenti quelli della tutela della concorrenza e della salute pubblica.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione e applicazione dell’art. 4, par. 6, del regolamento n. 1049/2001

Infine, la Commissione non ha valutato correttamente la possibilità di concedere un accesso parziale al Rapporto finale, e ciò in violazione del principio di proporzionalità. Il giudizio, di tipo amministrativo, assunto dalla Commissione poteva essere occultato nei limiti in cui fossero stati indicati dati sensibili o oggettivamente segreti. Nulla impediva di preparare una versione non confidenziale del Rapporto finale che consentisse di avere una comprensione sufficiente della valutazione di ICIM senza, per ciò stesso, svelarne, eventuali (seppur improbabili) segreti commerciali.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)  Cfr. Corte giustizia, sentenza del 27 febbraio 2014, causa C-365/12 P, Commissione/EnBW, par. 107.


13.2.2017   

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C 46/24


Ricorso proposto il 14 dicembre 2016 — HJ/EMA

(Causa T-881/16)

(2017/C 046/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HJ (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta al pagamento al ricorrente di un euro simbolico come risarcimento del danno morale subito;

ingiungere alla convenuta il ritiro del memorandum del 22 luglio 2015 e, di conseguenza, della risposta del ricorrente, del 23 luglio 2015, dal fascicolo personale di quest’ultimo;

per quanto necessario, annullare la decisione dell’Autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), del 21 marzo 2016 recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente presentata il 26 novembre 2015 e annullare la decisione dell’AACC del 19 ottobre 2016 recante rigetto del reclamo del ricorrente del 20 giugno 2016 avverso la succitata decisione;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, con il quale sostiene che sussistano le condizioni per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, cioè l’illegittimità del comportamento contestato, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato. Secondo il ricorrente, i documenti del suo fascicolo personale che sarebbero stati resi pubblici e accessibili agli agenti dell’Agenzia europea per i medicinali per un determinato lasso di tempo, non sono stati trattati lealmente e lecitamente, bensì sarebbero stati trattati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati ottenuti senza che tale cambiamento di finalità fosse stato espressamente autorizzato dal ricorrente. La diffusione di tali dati sensibili avrebbe di conseguenza messo in discussione l’integrità del ricorrente, causandogli in tal modo un danno reale e certo. A parere del ricorrente, tale danno dev’essere integralmente imputato al comportamento illegittimo dell’Agenzia.


13.2.2017   

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C 46/25


Ricorso proposto il 15 dicembre 2016 — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA)

(Causa T-882/16)

(2017/C 046/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sipral World, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: La Dolfina, SA (Buenos Aires, Argentina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio UE denominativo «DOLFINA» — Domanda di marchio UE n. 3 701 828

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 nel procedimento R 1897/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente, LA DOLFINA S.A., a tutte le spese della controversia dinanzi al Tribunale, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla seconda commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 15, 42, 51, 75, 78 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con le regole 22 e 40 del regolamento n. 2868/95.


13.2.2017   

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C 46/26


Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Xiaomi/EUIPO — Apple (MI PAD)

(Causa T-893/16)

(2017/C 046/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xiaomi, Inc. (Beijing, Cina) (rappresentanti: T. Raab e C. Tenkhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio UE denominativo «MI PAD» — Domanda di registrazione n. 12 780 987

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 nel procedimento R 363/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.2.2017   

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C 46/26


Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Air France/Commissione

(Causa T-894/16)

(2017/C 046/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Air France (Roissy- en- France, Francia) (rappresentante: R. Sermier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto [notificata con il numero C(2014) 870];

condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su vizi che inficiano la decisione impugnata per quanto riguarda l’aiuto del dipartimento delle Bouches-du-Rhône all’aerostazione «Marsiglia Provenza» (MP2). In particolare,

la misura non risponderebbe ad obiettivi di interesse generale chiaramente definiti. La valutazione della Commissione contenuta nella decisione impugnata sarebbe viziata da una carenza di motivazione, un errore di diritto e un errore di valutazione per quanto concerne:

l’obiettivo consistente nel far fronte ad un incremento previsto del traffico aereo;

l’obiettivo volto alla promozione dello sviluppo economico della regione;

l’aiuto non sarebbe necessario.

2.

Secondo motivo, vertente su vizi che inficiano la decisione impugnata per quanto riguarda il contratto per l’acquisto di spazi pubblicitari sottoscritto con la società Airport Marketing Services.

3.

Terzo motivo, vertente su vizi che inficiano la decisione impugnata per quanto riguarda le tariffe dei diritti per passeggero nell'aerostazione MP2.


13.2.2017   

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C 46/27


Ricorso proposto il 13 dicembre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

(Causa T-895/16)

(2017/C 046/31)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Toontrack Music (Umeå, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SUPERIOR DRUMMER» — Domanda di registrazione n. 13 945 019

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 ottobre 2016 nel procedimento R 2438/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a rifonderle le spese processuali e a sopportare la proprie spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, nonché dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009.


13.2.2017   

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C 46/28


Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)

(Causa T-908/16)

(2017/C 046/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Starbucks (HK) Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: P. Kavanagh, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Now Wireless Ltd (Whyteleafe, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «nowwireless» — Domanda di registrazione n. 6 782 569

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 ottobre 2016 nel procedimento R 662/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nonché la decisione della divisione di opposizione;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


13.2.2017   

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C 46/28


Ricorso proposto il 28 dicembre 2016 — Winkler/Commissione

(Causa T-916/16)

(2017/C 046/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bernd Winkler (Grange, Irlanda) (rappresentante: A. Kässens, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 30 settembre 2016 sul reclamo e ordinare alla convenuta di emettere una decisione relativa al calcolo del capitale con riferimento al momento della registrazione dell’istanza del ricorrente e quindi al 14 settembre 2011;

in subordine, condannare la convenuta a pagare un’indennità dell’importo di EUR 19 920,39, da versarsi sul conto pensione del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi del termine ragionevole del procedimento, della certezza del diritto e di un esame equo della causa e sul mancato rispetto dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di sentire la parte.

Il ricorrente sostiene che la convenuta, non avendo dato tempestivamente seguito alla sua istanza, ha violato ogni principio di corretto svolgimento del procedimento. Inoltre, il ricorrente non sarebbe stato nemmeno sentito prima dell’adozione dell’atto lesivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione e di proporzionalità

Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente sostiene che analoghe istanze di altri colleghi, non più anziani del ricorrente, sono state trattate molto più rapidamente, senza che vi fosse alcuna ragione di fatto che giustificasse tale disparità di trattamento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento

Infine, il ricorrente lamenta la deduzione, dall’importo del capitale calcolato quale ad esso spettante, degli interessi per il periodo tra la presentazione dell’istanza e l’attribuzione finale dell’importo del capitale, elemento circa il quale il ricorrente non era stato preventivamente informato.