ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
60° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2017/C 30/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2017/C 030/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 novembre 2016 — Commissione europea/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)
(Causa C-673/13 P) (1)
([Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 6, paragrafo 1 - Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica - Nozione di «informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente» - Documenti relativi alla procedura di autorizzazione di una sostanza attiva contenuta in prodotti fitosanitari - Sostanza attiva glifosato])
(2017/C 030/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver e L. Pignataro-Nolin, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (rappresentanti: M. Abenhaïm, avocat, K. Nordlander, advokat, e P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (rappresentanti: D. Abrahams, barrister, R. Cana e E. Mullier, avocats, nonché A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (rappresentanti: I. Antypas e D. Waelbroeck, avocats, nonché D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (rappresentante: S. Pappas, dikigoros), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti)
Altre parti nel procedimento: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (rappresentanti: B.N. Kloostra e A. van den Biesen, advocaten)
Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno di Svezia (rappresentanti: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz e N. Otte Widgren, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 ottobre 2013, Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione (T-545/11, EU:T:2013:523), è annullata. |
2) |
La causa T-545/11 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Causa C-442/14) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Articolo 4, paragrafo 2 - Accesso del pubblico all’informazione - Nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» - Direttiva 91/414/CEE - Direttiva 98/8/CE - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi - Riservatezza - Tutela degli interessi industriali e commerciali])
(2017/C 030/03)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting
Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
con l’intervento di: Makhtesim-Agan Holland BV
Dispositivo
1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento riservato delle informazioni presentate nell’ambito di detto procedimento sulla base dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, o degli articoli 33, paragrafo 4, e 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo presenti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sulla base della direttiva 2003/4, esamini l’opposizione di detto richiedente a tale domanda di accesso e, eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della suddetta direttiva con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. |
2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che:
|
3) |
L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), d), e da f) a h), di tale direttiva, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-461/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali))
(2017/C 030/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. Sanfrutos Cano, D. Loma-Osorio Lerena e G. Wilms, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato le misure idonee a prevenire, nella zona di protezione speciale «Campiñas de Sevilla», il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché le perturbazioni dannose per le specie per cui tale zona è stata creata, il Regno di Spagna è venuto meno, per quanto riguarda il periodo precedente al 29 luglio 2008, agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e, per quanto riguarda il periodo successivo a tale data, agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione europea e il Regno di Spagna sono condannati a sopportare le proprie spese. |
30.1.2017 |
IT |
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C 30/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Lisboa — Portogallo) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública
(Causa C-464/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articoli da 63 a 65 TFUE - Accordo di associazione CE-Tunisia - Articoli 31, 34 e 89 - Accordo di associazione CE-Libano - Articoli 31, 33 e 85 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Dividendi percepiti da una società stabilita nello Stato membro della società beneficiaria - Dividendi percepiti da una società stabilita in uno Stato terzo parte all’accordo di associazione - Differenza di trattamento - Restrizione - Giustificazione - Efficacia dei controlli fiscali - Possibilità di invocare l’articolo 64 TFUE in presenza degli accordi di associazione CE-Tunisia e CE-Libano))
(2017/C 030/05)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Tributário de Lisboa
Parti
Ricorrente: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Convenuta: Fazenda Pública
Dispositivo
1) |
Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che:
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2) |
L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che:
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3) |
L’articolo 34, paragrafo 1, dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 e approvato, a nome della Comunità europea e della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, con la decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, 98/238/CE, CECA, dev’essere interpretato nel senso che:
|
4) |
L’articolo 31 dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 e approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2006/356/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, dev’essere interpretato nel senso che:
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5) |
Per quanto riguarda le conseguenze sul procedimento principale dell’interpretazione degli articoli da 63 a 65 TFUE nonché degli accordi euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, ed euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Repubblica libanese, dall’altra:
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30.1.2017 |
IT |
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C 30/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd
(Causa C-177/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Informazione e tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Misure transitorie - Articolo 28, paragrafo 2 - Prodotti recanti un marchio o una denominazione commerciale esistente anteriormente al 1o gennaio 2005 - Preparati a base di «fiori di Bach» - Marchio dell’Unione europea RESCUE - Prodotti commercializzati come medicinali anteriormente al 1o gennaio 2005 e come prodotti alimentari dopo tale data])
(2017/C 030/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Nelsons GmbH
Convenuti: Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd
Dispositivo
L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica in una situazione in cui un prodotto alimentare recante un marchio o una denominazione commerciale, anteriormente al 1o gennaio 2005 era commercializzato come medicinale e successivamente, dopo tale data, pur presentando le stesse caratteristiche sostanziali e riportando lo stesso marchio o la stessa denominazione commerciale, come alimento.
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-314/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articolo 4, paragrafi 1 e 3 - Trattamento secondario o trattamento equivalente))
(2017/C 030/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: S. Ghiandoni, A. Daly e D. Colas)
Dispositivo
1) |
Non avendo assicurato un trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Goyave, di Bastelica, di Morne-à-l’Eau, di Aiguilles-Château-Ville Vieille, di Borgo-Nord, di Isola, di Plombières-les-Bains, di Saint-Céré, di Vincey, di Etueffont nonché di Volx-Villeneuve, per tutti i loro scarichi, in relazione agli agglomerati con un a.e. (abitante equivalente) compreso tra 10 000 e 15 000, o per gli scarichi in acque dolci ed estuari, in relazione agli agglomerati con un a.e. compreso tra 2 000 e 10 000, la Repubblica francese non ha adempiuto agli obblighi su di essa incombenti in virtù delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o dicembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona — Spagna) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
(Causa C-395/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli da 1 a 3 - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap - Esistenza di un «handicap» - Nozione di «durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali» - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 3, 15, 21, 30, 31, 34 e 35 - Licenziamento di un lavoratore in situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta))
(2017/C 030/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona
Parti
Ricorrente: Mohamed Daouidi
Convenuti: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal
Dispositivo
La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che:
— |
il fatto che l’interessato si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, di durata incerta, non implica, di per sé, che la limitazione della capacità di tale persona possa essere qualificata come «duratura» ai sensi della definizione di «handicap» contemplata da tale direttiva, letta alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009; |
— |
tra gli indizi che consentono di considerare che una siffatta limitazione è «duratura» figura in particolare la circostanza che, all’epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell’interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona, e |
— |
nel contesto dell’esame di tale carattere «duraturo», il giudice del rinvio deve basarsi sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2016 — Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e altri (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e altri (C-409/15 P)/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Cause riunite C-408/15 P e C-409/15 P) (1)
((Impugnazione - Ricorso di annullamento - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Diritto di ricorso - Legittimazione ad agire - Atto riguardante individualmente persone fisiche o giuridiche a causa di «determinate qualità loro particolari» - Regolamento (UE) n. 511/2014 - Misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Esenzione dei costitutori))
(2017/C 030/09)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV (C-409/15 P) (rappresentanti: P. de Jong, E. Bertolotto, K. Claeyé, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Rodrigues e R. van de Westelaken, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e M. Moore, agenti)
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, la Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, la Deutsche Saatveredelung AG, la Ernst Benary, la Samenzucht GmbH, la Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, la Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, la Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, la KWS Saat AG, la Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, la Nordsaat Saatzuchts GmbH, la M. Peter Franck-Oberaspach, la P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, la Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, la Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, la Strube Research GmbH & Co. KG, la Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, la W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, la ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, la Agriom BV, la Agrisemen BV, la Anthura BV, la Barenbrug Holding BV, la De Bolster BV, la Evanthia BV, la Gebr. Vletter & Den Haan VOF, la Hilverda Kooij BV, la Holland-Select BV, la Könst Breeding BV, la Koninklijke Van Zanten BV, la Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, la Kwekerij de Wester-Bouwing BV, la Limgroup BV e la Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV sono condannate alle spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court, Ireland — Irlanda) — David L. Parris/Trinity College Dublin e a.
(Causa C-443/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2 - Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’età - Regime pensionistico nazionale - Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile - Presupposto - Stipulazione dell’unione civile prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato a tale regime - Unione civile - Impossibilità nello Stato membro interessato prima del 2010 - Relazione stabile accertata - Articolo 6, paragrafo 2 - Giustificazione delle differenze di trattamento fondate sull’età))
(2017/C 030/10)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
The Labour Court, Ireland
Parti
Ricorrente: Dr. David L. Parris
Convenuti: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform and Department of Education and Skills
Dispositivo
1) |
L’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età. |
2) |
Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’età una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età. |
3) |
Gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale non è tale da istituire una discriminazione fondata su una combinazione dell’orientamento sessuale e dell’età, qualora detta normativa non costituisca una discriminazione né in base all’orientamento sessuale né in base all’età, separatamente considerati. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Landesarbeitsgericht — Germania) — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (curatore fallimentare della Baumarkt Praktiker DIY GmbH)
(Causa C-454/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/94/CE - Articolo 8 - Tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro - Disposizioni relative alla sicurezza sociale - Portata - Misure necessarie alla tutela dei diritti maturati o in corso di maturazione dei lavoratori subordinati nell’ambito di un regime complementare di previdenza - Obbligo di prevedere un diritto di separazione dalla massa fallimentare dei contributi previdenziali non pagati - Insussistenza))
(2017/C 030/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessisches Landesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Jürgen Webb-Sämann
Convenuto: Christopher Seagon (curatore fallimentare della Baumarkt Praktiker DIY GmbH)
Dispositivo
L’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non impone, in caso di insolvenza del datore di lavoro, che le ritenute sullo stipendio convertite in contributi previdenziali di un ex dipendente, ritenute che il suddetto datore di lavoro avrebbe dovuto versare su un conto pensione a beneficio di detto dipendente, siano escluse dalla massa fallimentare.
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/12 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica francese, Orange, Repubblica federale di Germania
(Causa C-486/15 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Misure finanziarie a favore della France Télécom - Offerta di prestito d’azionista - Dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dello Stato francese - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Nozione di «aiuto» - Nozione di «vantaggio economico» - Criterio dell’investitore privato avveduto - Obbligo di motivazione del Tribunale - Limiti del sindacato giurisdizionale - Snaturamento della decisione controversa))
(2017/C 030/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan e T. Maxian Rusche, agenti)
Altre parti nel procedimento: Repubblica francese (appresentanti: G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti), Orange, già France Télécom (rappresentanti: S. Hautbourg e S. Cochard-Quesson, avocats), Repubblica federale di Germania
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o dicembre 2016 — Toni Klement/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Bullerjan GmbH
(Causa C-642/15 P) (1)
([Impugnazione - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Marchio tridimensionale avente la forma di un forno - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) - Domanda di decadenza di un marchio dell’Unione europea - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) - Uso effettivo del marchio - Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità])
(2017/C 030/13)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Toni Klement (rappresentante: J. Weiser, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente), Bullerjan GmbH
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno) (T-211/14, non pubblicata, EU:T:2015:688), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern
(Causa C-645/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 2011/92/UE - Progetto sottoposto alla valutazione - Allegato I, punto 7 - Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) - Ampliamento di una strada a quattro corsie su una lunghezza di meno di 10 km))
(2017/C 030/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde
Convenuto: Freistaat Bayern
con l’intervento di: Stadt Nürnberg
Dispositivo
1) |
L’allegato I, punto 7, lettera c), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, non può essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad un progetto di riassetto viario che, pur riferendosi, come nel procedimento principale, ad un tratto di lunghezza inferiore a 10 km, consiste invero in un allargamento o in un riassetto di una strada preesistente a quattro o più corsie. |
2) |
L’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le «vie di rapida comunicazione», ai sensi di tale disposizione, sono le strade le cui caratteristiche tecniche sono quelle contenute nella definizione di cui all’allegato II, punto II.3, dell’accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), concluso a Ginevra il 15 novembre 1975, anche qualora tali strade non facciano parte della rete di grandi strade di traffico internazionale disciplinata da tale accordo o siano situate in zona urbana. |
3) |
La nozione di «costruzione», ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva 2011/92, deve essere interpretata nel senso che si riferisce alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti. Nel valutare se una siffatta modifica possa essere considerata equivalente, per portata e modalità, a detta costruzione, spetta al giudice del rinvio tener conto dell’insieme delle caratteristiche dell’opera interessata, e non soltanto della sua lunghezza o del mantenimento del suo tracciato iniziale. |
30.1.2017 |
IT |
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C 30/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH
(Causa C-662/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici - Dispositivo di classe I (medicazioni chirurgiche) che è stato oggetto di una procedura di valutazione di conformità da parte del produttore - Importazione parallela - Aggiunta sull’etichetta dei dati relativi all’importatore - Procedura di valutazione complementare di conformità])
(2017/C 030/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Convenuta: BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH
Dispositivo
Gli articoli 1, paragrafo 2, lettera f), e 11 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, devono essere interpretati nel senso che non impongono a un importatore parallelo di un dispositivo medico, come quello di cui al procedimento principale, provvisto di una marcatura CE e già sottoposto ad una valutazione di conformità ai sensi di tale articolo 11, di procedere ad una nuova valutazione destinata ad attestare la conformità delle informazioni che consentono di identificarlo da esso aggiunte all’etichettatura di tale dispositivo ai fini della sua immissione in commercio nello Stato membro d’importazione.
30.1.2017 |
IT |
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C 30/15 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1o dicembre 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-152/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1071/2009 - Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada - Articolo 16, paragrafi 1 e 5 - Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada - Omessa connessione con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri))
(2017/C 030/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Hottiaux, agente)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: D. Holderer, agente)
Dispositivo
1) |
Il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di istituire un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada pienamente conforme e connesso con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europei e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |
30.1.2017 |
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C 30/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 5 ottobre 2016 — Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH
(Causa C-520/16)
(2017/C 030/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti
Attori: Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel
Convenuta: Germanwings GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che l’evitabilità si riferisca unicamente al verificarsi delle circostanze eccezionali ovvero anche alle conseguenze derivanti da tali circostanze eccezionali, vale a dire la cancellazione o il ritardo prolungato. |
2) |
Qualora la Corte risponda alla prima questione nel senso che l’evitabilità si riferisca al ritardo: se, nel caso in cui le circostanze eccezionali colpiscano l’aeromobile utilizzato nel volo precedente, il vettore aereo operativo debba attivarsi, non appena si verifichino le circostanze eccezionali durante il volo precedente, per reperire un aeromobile sostitutivo, ovvero se possa attendere finché risulti certo che le circostanze eccezionali comporteranno un notevole ritardo del volo successivo. |
3) |
Qualora la Corte risponda alla prima questione nel senso che l’evitabilità si riferisca al ritardo: se sia irragionevole esigere la prenotazione di un aeromobile noleggiato presso un’altra compagnia («subcharter»), allorché i relativi costi siano all’incirca il triplo rispetto a quelli del volo normalmente effettuato. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
30.1.2017 |
IT |
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C 30/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 5 ottobre 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH
(Causa C-521/16)
(2017/C 030/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti
Ricorrenti: Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter
Resistente: Germanwings GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che l’evitabilità si riferisca unicamente al verificarsi delle circostanze eccezionali ovvero anche alle conseguenze derivanti da tali circostanze eccezionali, vale a dire la cancellazione o il ritardo prolungato. |
2) |
Qualora la Corte risponda alla prima questione nel senso che l’evitabilità si riferisca al ritardo: se, nel caso in cui le circostanze eccezionali colpiscano l’aeromobile utilizzato nel volo precedente, il vettore aereo operativo debba attivarsi, non appena si verifichino le circostanze eccezionali durante il volo precedente, per reperire un aeromobile sostitutivo, ovvero se possa attendere finché risulti certo che le circostanze eccezionali comporteranno un notevole ritardo del volo successivo. |
3) |
Qualora la Corte risponda alla prima questione nel senso che l’evitabilità si riferisca al ritardo: se sia irragionevole esigere la prenotazione di un aeromobile noleggiato presso un’altra compagnia («subcharter»), allorché i relativi costi siano all’incirca il triplo rispetto a quelli del volo normalmente effettuato. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
30.1.2017 |
IT |
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C 30/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 ottobre 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München
(Causa C-529/16)
(2017/C 030/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrenti: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH
Resistenti: Hauptzollamt München
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni di cui agli articoli 28 e segg. del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel testo modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (2), consentano di indicare come valore in dogana, mediante applicazione del criterio di ripartizione, un prezzo determinato, in base a comune accordo, in via di compensazione, composto quindi dall’importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta al termine del periodo di fatturazione, a prescindere dal fatto che, al termine del periodo di fatturazione, venga emessa, nei confronti degli interessati, una nota di accredito o di addebito. |
2) |
In caso affermativo: Se il valore in dogana possa essere verificato o fissato in base a sistemi semplificati laddove debbano essere riconosciuti gli effetti di adattamenti ex post del prezzo determinato in via di compensazione (sia verso l’alto che verso il basso). |
30.1.2017 |
IT |
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C 30/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 ottobre 2016 — Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
(Causa C-538/16)
(2017/C 030/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Attore: Kevin Joseph Devine
Convenuto: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che la nozione «in materia contrattuale» comprenda parimenti il diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2), azionato nei confronti di un vettore aereo operativo distinto dalla controparte contrattuale del passeggero interessato. |
2) |
Qualora trovi applicazione l’articolo 7, punto 1, del regolamento (CE) n. 1215/2012: Se, nel caso di un trasporto passeggeri effettuato su due voli senza significativa permanenza nell’aeroporto di scalo, la destinazione finale del passeggero debba essere considerata quale luogo di esecuzione ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1215/2012 anche qualora il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere in giudizio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 si fondi su un disguido verificatosi nella prima tratta di volo e la domanda sia rivolta al vettore aereo operativo del primo volo, distinta dalla controparte del contratto di trasporto. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 ottobre 2016 — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional
(Causa C-539/16)
(2017/C 030/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti nel procedimento principale
Attore: Richard Rodriguez Serin
Convenuta: HOP!-Regional
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale (1), il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che la nozione «in materia contrattuale» comprenda parimenti il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2), azionato nei confronti di un vettore aereo operativo distinto dalla controparte contrattuale del passeggero interessato. |
2) |
Qualora trovi applicazione l’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001: Se, nel caso di un trasporto passeggeri effettuato su due voli senza significativa permanenza nell’aeroporto di scalo, la destinazione finale del passeggero debba essere considerata quale luogo di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 anche quando il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere in giudizio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 si fondi su un disguido verificatosi nella prima tratta [Or. 3] di volo e la domanda sia rivolta al vettore aereo operativo del primo volo, distinto dalla controparte del contratto di trasporto. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons (Belgio) il 28 ottobre 2016 — Stato belga/Biologie Dr Antoine SPRL
(Causa C-548/16)
(2017/C 030/22)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Mons
Parti
Ricorrente: Stato belga
Convenuto: Biologie Dr Antoine SPRL
Questioni pregiudiziali
«Se sia compatibile con le norme in materia di bilancio contenute nella quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva 78/660/CEE, GU L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11), secondo cui:
— |
i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva); |
— |
gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza (articolo 20, paragrafo 1, della direttiva); |
— |
occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:
|
— |
si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi [articolo 31, paragrafo 1, lettera d), della direttiva]; |
— |
gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente [articolo 31, paragrafo 1, lettera e), della direttiva]; |
il fatto che una società emittente di un’opzione su azioni possa contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di detta opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale l’opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall’emittente dell’opzione con l’impegno da esso assunto [e non] nel corso dell’esercizio in cui l’opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall’emittente dell’opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento».
30.1.2017 |
IT |
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C 30/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italia) il 31 ottobre 2016 — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl
(Causa C-549/16)
(2017/C 030/23)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano
Convenuta: Palais Kaiserkron Srl
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro (a carico dei contratti di locazione di beni strumentali di cui all’art. 40 e art. 5, comma 1, lett. a) bis della Tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986 n. 131) possono essere riscoss[e] in modo cumulativo, ovvero che siffatto ultimo tributo abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari.
30.1.2017 |
IT |
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C 30/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2016 — J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Causa C-551/16)
(2017/C 030/24)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: J. Klein Schiphorst
Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in considerazione degli articoli 63 e 7 del regolamento n. 883/2004 (1), dell’obiettivo e della portata del regolamento n. 883/2004 e della libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori, la facoltà conferita dall’articolo 64, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), del regolamento n. 883/2004 possa essere esercitata in modo tale che una domanda di proroga dell’esportabilità di una prestazione di disoccupazione viene in linea di principio respinta, a meno che, a giudizio dell’Uwv [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Consiglio di amministrazione dell’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati] considerate le circostanze particolari del caso di specie, ad esempio nel caso di prospettiva concreta e comprovata di un lavoro, il rifiuto della proroga non sia manifestamente irragionevole. In caso negativo |
2) |
Come debba essere esercitata dagli Stati membri la facoltà conferita dall’articolo 64, paragrafo 1, parte iniziale e lettera c), del regolamento n. 883/2004 |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 3 novembre 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf
(Causa C-558/16)
(2017/C 030/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parti
Richiedente: Doris Margret Lisette Mahnkopf
Interveniente: Sven Mahnkopf
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni (1) debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione del regolamento («successioni a causa di morte») si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del codice civile tedesco (BGB), disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l’aumento della quota ereditaria legittima dell’altro coniuge. |
2) |
Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione, gli articoli 68, lettera l), e 67, paragrafo 1, del regolamento in materia di successioni debbano comunque essere interpretati nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, ancorché una frazione della stessa risulti da un aumento dovuto a una norma in materia di regimi patrimoniali quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, può essere inserita in toto nel certificato successorio europeo. Qualora in linea di principio si debba rispondere in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui
|
3) |
Se, in caso di risposta complessivamente negativa alla prima e seconda questione, l’articolo 68, lettera l), del regolamento in materia di successioni debba essere interpretato nel senso che la quota ereditaria del coniuge superstite, aumentata in forza della normativa in materia di regimi patrimoniali, può essere inserita per intero — tuttavia solo a titolo informativo a motivo dell’aumento — nel certificato successorio europeo. |
(1) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 14 novembre 2016 — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez
(Causa C-574/16)
(2017/C 030/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Grupo Norte Facility S.A.
Altra parte: Angel Manuel Moreira Gómez
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ai fini del principio di equivalenza tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, debbano considerarsi situazioni «comparabili» l’estinzione del contratto di lavoro per «circostanze oggettive», ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori e la cessazione del contratto di lavoro derivante da «cause oggettive» ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto dei lavoratori e quindi se la differenza tra le prestazioni indennitarie previste per l’uno e per l’altro caso costituisca una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato vietata dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio (1), del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato. |
2) |
In caso affermativo, se si debba ritenere che gli obiettivi di politica sociale che hanno legittimato l’istituzione della modalità di contratto per sostituzione possano anche giustificare, conformemente alla clausola 4, punto 1, del summenzionato accordo quadro, la disparità di trattamento costituita dalla previsione di un’indennità minore per l’estinzione del rapporto di lavoro, allorché il datore di lavoro sceglie liberamente che il contratto di sostituzione («contrato de relevo») sia a tempo determinato. |
3) |
Al fine di garantire l’effetto utile della citata direttiva 1999/70/CE, qualora si stabilisca che non sussistono ragioni oggettive ai sensi della clausola 4, punto 1, se debba ritenersi che la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, operata dalla summenzionata normativa spagnola in relazione all’indennità dovuta per l’estinzione del contratto di lavoro, costituisca una forma di discriminazione fra quelle vietate dall’articolo 21 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], risultando contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto dell’Unione. |
30.1.2017 |
IT |
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C 30/22 |
Impugnazione proposta il 17 novembre 2016 dalla Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e dalla Ranbaxy (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, e Ranbaxy (UK) Ltd/Commissione europea
(Causa C-586/16 P)
(2017/C 030/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, ex Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd (rappresentanti: R. Vidal, A. Penny, Solicitors, B. Kennelly QC, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-460/13 nella parte che respinge la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 19 giugno 2013 nella causa COMP/39226 — Lundbeck (citalopram), in cui viene dichiarata l’esistenza di un’infrazione per oggetto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 SEE, nella parte che riguarda le ricorrenti; |
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione nella parte che riguarda le ricorrenti; |
— |
annullare l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione nella parte in cui impone ammende alle ricorrenti o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda; e |
— |
condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento alle ricorrenti e ad ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Il Tribunale ha applicato in modo erroneo il criterio per la dimostrazione della violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, «per oggetto» stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea («CGUE»), in Cartes Bancaires/Commissione, C-67/13 P, ECLI: EU:C:2014:2204 (in prosieguo: la sentenza «Cartes Bancaires»). L’accordo tra le ricorrenti e la H. Lundbeck A/A (in prosieguo: la «Lundbeck») che è entrato in vigore il 16 giugno 2002 (in prosieguo: l’«accordo 2») non era per sua natura dannoso per la concorrenza. Il suo scopo consisteva prima facie nel comporre la controversia in materia di brevetti tra le ricorrenti e la Lundbeck. La questione se l’accordo fosse infatti dannoso per la concorrenza richiedeva che la Commissione ne esaminasse gli effetti. |
2. |
Nel ritenere che vi fosse una materiale «potenziale concorrenza» in atto tra le ricorrenti e la Lundbeck all’epoca dell’accordo, il Tribunale ha snaturato manifestamente gli elementi di prova contenuti nel fascicolo. Era stato richiesto alla Commissione di dimostrare oggettivamente che le ricorrenti avessero una reale concreta possibilità di inserirsi nel mercato in modo economicamente sostenibile. Gli elementi di prova hanno dimostrato che (a) un tale ingresso non costituiva una reale e concreta possibilità, vuoi oggettivamente, vuoi in termini di sostenibilità economica, prima della scadenza dell’accordo, e (b) nell’ambito dei negoziati che hanno condotto all’accordo, le ricorrenti non avevano alcun interesse a essere oneste riguardo alla loro disponibilità a fare ingresso nel mercato e, con l’inganno, hanno indotto la Lundbeck a che acconsentisse a fornire il loro prodotto alle ricorrenti ad un prezzo scontato e a procedere a un pagamento a loro favore. Ciò ha permesso infatti alle ricorrenti di inserirsi nel mercato immediatamente, cosa che fondamentalmente non avrebbero potuto fare altrimenti. Il Tribunale non ha considerato la distinzione chiave tra ricorrenti e gli altri produttori di farmaci generici che hanno concluso l’accordo con la Lundbeck, secondo cui le ricorrenti non avevano alcuna reale e concreta possibilità di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio durante il periodo di validità dell’accordo. |
3. |
In ogni caso, non dovrebbe essere applicata alcuna sanzione alle ricorrenti. All’epoca dell’accordo, le linee guida della Commissione non lo consideravano alla stregua di un’infrazione «per oggetto». Si trattava di una fattispecie inedita in cui la Lundbeck trovava prima facie tutela dalla concorrenza in materia di brevetti e barriere regolamentari laddove le ricorrenti avevano infatti migliorato la loro capacità di competere con la Lundbeck su un mercato rilevante, ottenendo forniture scontate del prodotto della Lundbeck che le ricorrenti potevano etichettare come proprio. La sanzione delle ricorrenti non ha considerato la novità della violazione e il ritardo irragionevole della Commissione: la notifica dell’inchiesta avrebbe potuto essere facilmente inviata alle ricorrenti più di cinque anni prima dell’attuale notifica. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/23 |
Impugnazione proposta il 18 novembre 2016 dalla Generics (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-469/13, Generics (UK)/Commissione
(Causa C-588/16 P)
(2017/C 030/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Generics (UK) Ltd (rappresentanti: I. Vandenborre, advocaat, T. Goetz, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza o adottare ogni altra misura ritenuta necessaria. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo. Il Tribunale non ha dimostrato che gli accordi transattivi costituiscono infrazione «per oggetto», ai sensi della sentenza Cartes Bancaires. In particolare, lo stesso non spiega come gli accordi transattivi comportino di per sé un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza senza che occorra esaminarne gli effetti reali e potenziali. Per contro, la Corte esprime dubbio e incertezza riguardo agli aspetti essenziali dell’analisi degli accordi transattivi. |
2. |
Secondo motivo. La prova a sostegno delle constatazioni del Tribunale non soddisfa il requisito di prova esatta, attendibile, concordante ed esauriente, che la Corte ha ritenuto necessario per soddisfare l’onere della prova di un’infrazione «per oggetto». |
3. |
Terzo motivo. Il Tribunale inverte l’onere della prova laddove impone alla Generics (UK) l’obbligo di dimostrare che un lancio a rischio avrebbe certamente determinato un contenzioso nell’ambito del quale la Generics sarebbe sicuramente risultata soccombente al fine di sostenere la legittimità degli accordi transattivi. |
4. |
Quarto motivo. Il Tribunale non ha esercitato pieno controllo sul diniego di applicabilità dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE da parte della Commissione. |
5. |
Quinto motivo. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicare il suo controllo di legittimità ultra vires quando ha accertato una nuova violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE che non era previsto nella decisione e ha sostituito i propri risultati a quelli della Commissione. |
6. |
Sesto motivo. Il Tribunale non ha individuato prove chiare, precise e concordanti a sostegno della constatazione secondo cui la Generics (UK) ha commesso la presunta violazione intenzionalmente o per negligenza secondo quanto disposto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/24 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-590/16)
(2017/C 030/29)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Flavia Tomat e Aikaterini Kyratsou, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che consente la messa a disposizione di prodotti petroliferi senza l’applicazione di accise nelle stazioni di servizio della società «Hellenic Duty Free Shops SA» ai valichi di frontiera di Kipoi sul fiume Evros, Kakavia e Euzone, che si trovano tutti in aree confinanti con paesi terzi — nello specifico, rispettivamente con la Turchia, l’Albania e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia — la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE (1); |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Secondo il parere motivato del 1o settembre 2014 inviato dalla Commissione alle autorità elleniche, con l’approvazione della messa a disposizione, nelle stazioni di servizio gestite dalla società «Hellenic Duty Free Shops SA», ai valichi di frontiera di Kipoi sul fiume Evros, Kakavia e Euzone, di prodotti petroliferi cui non vengono applicate accise, la Grecia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2008/118 relativa al regime generale delle accise, in quanto non ritiene che tale messa a disposizione costituisca una reale immissione in consumo. La fornitura diretta di combustibile ai veicoli in dette stazioni di servizio costituisce un’immissione in consumo ed è soggetta ad accisa. |
2. |
I casi di deroga alla norma di principio secondo cui l’imposta diviene esigibile nello Stato membro in cui avviene il consumo, sono espressamente indicati dal legislatore dell’Unione. L’applicazione delle procedure semplificate per l’esportazione in un paese terzo alla messa a disposizione dei prodotti petroliferi soggetti ad accisa è contraria alla direttiva 2008/118, in quanto non rientra nell’ambito di applicazione di una delle sue disposizioni rilevanti. |
(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 9.
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/25 |
Impugnazione proposta il 18 novembre 2016 dalla H. Lundbeck A/S e dalla Lundbeck Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Commissione europea
(Causa C-591/16 P)
(2017/C 030/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd (rappresentanti: R. Subiotto QC, Barrister, T. Kuhn, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA)
Conclusioni dei ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente o parzialmente la sentenza; |
— |
annullare la decisione nella misura in cui essa riguarda le ricorrenti o, in subordine, annullare le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione di tale decisione o, in ulteriore subordine, ridurre sostanzialmente le ammende inflitte alle ricorrenti in applicazione della decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese delle ricorrenti relative a tali procedimenti e ai procedimenti dinanzi al Tribunale; |
— |
se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame alla luce della sentenza della Corte; |
— |
adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria. |
Motivi e principali argomenti
Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’accogliere la decisione della Commissione secondo cui gli accordi avevano lo scopo di restringere la concorrenza. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che un accordo costituisca restrizione della concorrenza per oggetto nonostante rientri nell’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck. Tale accordo non può essere considerato per sua natura dannoso per la concorrenza, in quanto contiene restrizioni paragonabili a quelle che il titolare di brevetto avrebbe ottenuto attraverso le decisioni giudiziarie per l’applicazione dei suoi brevetti. Un mero pagamento non può trasformare un accordo, peraltro legittimo e non problematico, quale un accordo transattivo in materia di brevetti, in una restrizione della concorrenza per oggetto. Di conseguenza, l’accordo GUK UK, che il Tribunale ha ritenuto rientrante nell’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck, non sarebbe stato adottato per restringere la concorrenza per oggetto. La medesima decisione si applica agli altri cinque accordi, poiché il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel qualificarli come eccedenti l’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck.
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non applicare il corretto criterio giuridico per valutare se cinque dei sei accordi contenessero restrizioni che eccedevano l’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare se vi fosse un «accordo di volontà» ai sensi dell’articolo 101 TFUE tra la Lundbeck e ciascuna delle aziende di generici (insieme le «Generics») secondo cui l’accordo pertinente (o gli accordi pertinenti), ad eccezione dell’accordo GUK UK, aveva imposto restrizioni che eccedevano l’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck. L’applicazione di tale rimedio conduce all’inevitabile conclusione giuridica che gli accordi rientravano nell’oggetto dei brevetti della Lundbeck.
Con il loro terzo motivo, le ricorrenti sostengono che, anche qualora la qualificazione giuridica del Tribunale secondo cui cinque, o meno, dei sei accordi non rientravano nell’ambito di applicazione dei brevetti della Lundbeck fosse corretta, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che gli accordi che eccedono l’ambito dei brevetti restringevano la concorrenza per oggetto. Nel loro contesto economico e giuridico, gli accordi non erano per loro natura dannosi per la concorrenza e non sono paragonabili agli accordi di ripartizione di mercato, e il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha svolto una valutazione dello scenario controfattuale.
Con il loro quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ha commesso un manifesto errore di valutazione degli elementi di prova e ha fornito motivazioni contradditorie nell’accogliere la decisione della Commissione secondo cui la Lundbeck e le aziende di generici erano concorrenti attuali o potenziali all’epoca degli accordi, a prescindere da se i prodotti delle aziende di generici violassero i brevetti della Lundbeck. In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha inteso tener conto dell’’esistenza di barriere giuridiche, in particolare i brevetti della Lundbeck, che impedivano l’ingresso delle aziende di generici con prodotti di citalopram contraffatti. In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui Lundbeck dubitava della validità dei suoi brevetti è viziata da un errore di diritto, da un manifesto errore di valutazione degli elementi di prova e da una motivazione contraddittoria. In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel sostenere che gli elementi di prova posteriori alla conclusione degli accordi, ma in ogni caso anteriori alla scadenza degli accordi, non potevano essere decisivi nel determinare se le aziende di generici fossero un potenziale concorrente della Lundbeck. Tali documenti includono elementi di prova scientifici secondo cui le aziende di generici o i loro produttori titolari di autorizzazioni per principi attivi (API) avevano violato i brevetti della Lundbeck, le ordinanze dei giudici nazionali che prevedevano ingiunzioni preliminari o altre misure provvisorie a favore delle Lundbeck contro i prodotti di citalopram basati su API che talune delle aziende di generici usavano, e la conferma dell’ufficio dei brevetti europeo («UEB») della validità del brevetto sulla cristallizzazione della Lundbeck quanto a tutti gli aspetti pertinenti, sulla cui forza la Commissione si era interrogata. Infine, il Tribunale è incorso in un errore di diritto e non ha osservato l’obbligo di motivazione nello statuire che ciascuna delle aziende di generici aveva possibilità reali e concrete di inserirsi nel mercato senza valutare adeguatamente se avessero potuto farlo con prodotti citalopram non contraffatti.
Con il loro quinto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’accogliere l’imposizione delle ammende da parte della Commissione alla Lundbeck. In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicare in modo non corretto il criterio di colpevolezza. In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’accogliere la constatazione della Commissione secondo cui la Lundbeck non poteva non essere a conoscenza della natura anticoncorrenziale della propria condotta. In terzo luogo, il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto e di non retroattività nell’accogliere l’imposizione di un’ammenda più che simbolica.
Con il loro sesto motivo, le ricorrenti sostengono, in subordine, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e non ha fornito un’adeguata motivazione nell’accogliere il calcolo della Commissione delle ammende imposte alle ricorrenti. Il valore delle vendite su cui le ammende si basano comprende le vendite della Lundbeck in taluni degli Stati membri del SEE nei quali era vietato l’ingresso alle aziende di generici poiché non avevano ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio («MA») sino a dopo la scadenza degli accordi o, in merito all’Austria, in quanto il brevetto della Lundbeck sul principio attivo di citalopram era ancora in vigore durante un parte significativa del periodo degli accordi. Inoltre, tale causa giustifica l’applicazione di un minore tasso di gravità, in particolare poiché gli accordi non erano paragonabili ai cartelli e il loro effettivo ambito di applicazione geografica era molto più limitato del loro ambito di applicazione geografica letterale.
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/26 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2016 da Viktor Fedorovych Yanukovych avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2016, causa T-346/14, Yanukovych/Consiglio
(Causa C-598/16 P)
(2017/C 030/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica di Polonia
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2016, causa T-346/14, nella parte precisata nell’impugnazione, ossia i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza; |
— |
accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale come qui di seguito precisate, ossia:
nella parte in cui tali misure riguardano il ricorrente; e |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione e della domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare che il criterio d’inserimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalla seconda decisione di modifica, è compatibile con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune enunciati all’articolo 21 del Trattato sull’Unione europea. Il Tribunale non ha riconosciuto che, qualora, come nel caso di specie, vi siano prove attendibili del fatto che il paese interessato non presenti un quadro omogeneo ed adeguato in materia di rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani e di rispetto dello Stato di diritto, i presunti atti di appropriazione indebita di fondi pubblici devono essere oggetto quantomeno di un procedimento penale in corso o di un altro procedimento giudiziario in tale paese. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale (1) non concludendo che esistevano prove attendibili del fatto che l’Ucraina non presenta un quadro omogeneo ed adeguato in materia di rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani o di rispetto dello Stato di diritto e (2) definendo «alta autorità giudiziaria» talune autorità ucraine all’origine degli elementi di prova sui quali si è basato il Consiglio dell’Unione europea. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore non motivando in alcun modo le sue posizioni riguardo ai punti (1) e (2). |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale (1) dichiarando che l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, sulla base di una lettera del 10 ottobre 2014 da parte delle autorità ucraine, è conforme al criterio d’inserimento e (2) dichiarando che non sussisteva alcun errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio in merito all’inserimento del ricorrente nell’elenco. |
(1) Decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 24, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/27 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2016 da Oleksandr Viktorovych Yanukovych avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2016, causa T-348/14, Yanukovych/Consiglio
(Causa C-599/16 P)
(2017/C 030/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2016, causa T-348/14, nella parte precisata nell’impugnazione, ossia i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza; |
— |
accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale come qui di seguito precisate, ossia:
nella parte in cui tali misure riguardano il ricorrente; e |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione e della domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare che il criterio d’inserimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalla seconda decisione di modifica, è compatibile con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune enunciati all’articolo 21 del Trattato sull’Unione europea. Il Tribunale non ha riconosciuto che, qualora, come nel caso di specie, vi siano prove attendibili del fatto che il paese interessato non presenti un quadro omogeneo ed adeguato in materia di rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani e di rispetto dello Stato di diritto, i presunti atti di appropriazione indebita di fondi pubblici devono essere oggetto quantomeno di un procedimento penale in corso o di un altro procedimento giudiziario in tale paese. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale (1) non concludendo che esistevano prove attendibili del fatto che l’Ucraina non presenta un quadro omogeneo ed adeguato in materia di rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani o di rispetto dello Stato di diritto e (2) definendo «alta autorità giudiziaria» talune autorità ucraine all’origine degli elementi di prova sui quali si è basato il Consiglio dell’Unione europea. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore non motivando in alcun modo le sue posizioni riguardo ai punti (1) e (2). |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale (1) dichiarando che l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, sulla base di una lettera del 30 dicembre 2014 da parte delle autorità ucraine, è conforme al criterio d’inserimento e (2) dichiarando che non sussisteva alcun errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio in merito all’inserimento del ricorrente nell’elenco. |
(1) Decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 24, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/28 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dalla National Iranian Tanker Company avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-600/16 P)
(2017/C 030/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (rappresentanti: T. de la Mare QC, M. Lester QC, J. Pobjoy, Barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale, del 14 settembre 2016, causa T-207/15, National Iranian Tanker Company/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
statuire sulla causa e in particolare:
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015 non violavano i principi dell’autorità di cosa giudicata, della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di finalità, o il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i criteri di designazione fossero soddisfatti nei confronti della ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’ingerenza nei diritti fondamentali della ricorrente fosse proporzionata. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente respinto l’argomento della ricorrente, dedotto in subordine, secondo cui un’ampia interpretazione del criterio di designazione avrebbe reso quest’ultimo sproporzionato. |
(1) Decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 18).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 39, pag. 3).
(3) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/29 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 da Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Commissione europea
(Causa C-601/16 P)
(2017/C 030/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd (rappresentanti: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, e/o annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione della Commissione C(2013) 3803 final del 19 giugno 2013, procedimento AT.39226-Lundbeck, nella parte in cui riguardano la Arrow; o |
— |
in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, e rinviare la causa al Tribunale; o |
— |
in estremo subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, causa T-467/13, nella parte in cui la sentenza ha confermato l’ammenda inflitta alla Arrow conformemente all’articolo 2 della decisione della Commissione C(2013) 3803 final relativamente agli Accordi del Regno Unito e della Danimarca oppure ridurre l’importo di tale ammenda; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il criterio pertinente per valutare l’esistenza di una concorrenza potenziale:
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha spostato a carico della Arrow l’onere della prova e ha dispensato la Commissione dall’obbligo ad essa incombente di accertare l’esistenza di una concorrenza potenziale. |
2. |
In secondo luogo, il Tribunale è incorso in errore nel far scaturire l’esistenza di una concorrenza potenziale da una serie di ipotesi contrariamente al principio secondo il quale una concorrenza potenziale presuppone l’esistenza di una possibilità concreta ed effettiva di ingresso nel mercato. |
3. |
In terzo luogo, il Tribunale ha attribuito un’eccessiva importanza all’intenzione della Lundbeck e ha erroneamente valutato l’importanza sotto il profilo probatorio di fatti posteriori alla firma degli Accordi. |
4. |
In quarto luogo, il Tribunale ha omesso di considerare la rilevanza e l’impatto della sentenza Paroxetine del giudice inglese. |
5. |
In quinto luogo, il Tribunale ha dedotto erroneamente l’esistenza di una concorrenza potenziale dalla circostanza che la Arrow aveva adottato misure per preparare il suo ingresso nel mercato. |
6. |
In sesto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore applicando una presunzione di assenza provvisoria di validità e di assenza di contraffazione dei brevetti della Lundbeck. |
Secondo motivo: il Tribunale è incorso in errore nel considerare che gli accordi di transazione in materia di brevetti avessero ad oggetto la restrizione della concorrenza:
1. |
In primo luogo, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che un accordo che è «meramente idoneo» a restringere la concorrenza non configura un’infrazione per oggetto. |
2. |
In secondo luogo, il Tribunale è incorso in errore nel qualificare gli Accordi, in sostanza, come accordi di esclusione dal mercato. |
3. |
In terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente concluso che la Commissione avrebbe potuto provare l’oggetto anticoncorrenziale degli Accordi senza dover esaminare la situazione che si sarebbe configurata in assenza di questi ultimi. |
Terzo motivo: il Tribunale è incorso in errore nell’accogliere la conclusione della Commissione secondo la quale la Arrow ha agito deliberatamente o con negligenza nel commettere la presunta infrazione e non avrebbe dovuto essere inflitta alcuna ammenda.
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/31 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-111/14, Unitec Bio/Consiglio
(Causa C-602/16 P)
(2017/C 030/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Unitec Bio SA, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-111/14, Unitec Bio SA/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori argentini considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Argentina risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento preso in considerazione dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del primo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/32 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio
(Causa C-603/16 P)
(2017/C 030/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-120/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori indonesiani considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Indonesia risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano le ricorrenti in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento accolto dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del sesto motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalle ricorrenti in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
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C 30/33 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio
(Causa C-604/16 P)
(2017/C 030/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: PT Pelita Agung Agrindustri, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori indonesiani considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Indonesia risultante dal al sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento accolto dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del secondo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/34 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consiglio
(Causa C-605/16 P)
(2017/C 030/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: PT Ciliandra Perkasa, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori indonesiani considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Indonesia risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento accolto dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del terzo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/35 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-80/14, PT Musim Mas/Consiglio
(Causa C-606/16 P)
(2017/C 030/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-80/14, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime contenuti nei documenti contabili degli esportatori indonesiani considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Indonesia risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento accolto dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base della seconda parte del secondo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/36 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14, Molinos Río de la Plata e altri/Consiglio
(Causa C-607/16 P)
(2017/C 030/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, cause da T-112/14 a T-116/14 e T-119/14, Molinos Río de la Plata e altri/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere i ricorsi in primo grado diretti all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare le cause al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori argentini considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Argentina risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano le ricorrenti in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento preso in considerazione dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del primo motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere i ricorsi. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto dei ricorsi di annullamento del regolamento controverso proposti dalle ricorrenti in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/37 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-117/14, Cargill/Consiglio
(Causa C-608/16 P)
(2017/C 030/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Cargill SACI, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-117/14, Cargill SACI/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori argentini considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Argentina risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento preso in considerazione dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del primo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/38 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-118/14, LDC Argentina/Consiglio
(Causa C-609/16 P)
(2017/C 030/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)
Altre parti nel procedimento: LDC Argentina SA, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-118/14, LDC Argentina SA/Consiglio dell’Unione europea; |
— |
respingere il ricorso proposto dalla ricorrente in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione. |
In subordine,
— |
rinviare la causa al Tribunale per il riesame; |
— |
riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori argentini considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base (1). In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso. |
2. |
In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Argentina risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata. |
3. |
In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano la ricorrente in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento preso in considerazione dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità. |
4. |
Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del primo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso. |
5. |
Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalla ricorrente in primo grado. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/39 |
Impugnazione proposta il 25 novembre 2016 da Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, già Zoetis Products LLC, avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-471/13, Xellia Pahamaceuticals ApS, Alpharma/Commissione europea
(Causa C-611/16 P)
(2017/C 030/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, già Zoetis Products LLC (rappresentante: D. W. Hull, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata; |
— |
annullare, in tutto o in parte, la decisione; |
— |
annullare oppure ridurre in modo sostanziale l’ammenda; |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca conformemente alla sentenza della Corte di giustizia; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce a sostegno della sua impugnazione nove motivi fondati su errori di diritto commessi dal Tribunale.
1) |
Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo nel valutare se la Alpharma fosse un concorrente potenziale in un contesto in cui i suoi prodotti violavano i brevetti della Lundbeck. In mancanza di elementi probanti che i brevetti della Lundbeck sono deboli, si deve presumere che i brevetti siano validi e che un ingresso nel mercato con un prodotto che viola il brevetto sia illegale. |
2) |
Pur riconoscendo che la Alpharma aveva scoperto soltanto poco tempo prima della transazione che il brevetto della Lundbeck sarebbe stato rilasciato e che i suoi prodotti violavano i brevetti della Lundbeck, il Tribunale non ha valutato se la Commissione avesse fornito la prova che l’ingresso nel mercato della Alpharma restava una strategia economicamente realizzabile alla luce di tali ostacoli all’ingresso nel mercato. Il Tribunale invece si è basato su elementi di prova non citati nella decisione e ha erroneamente spostato a carico delle ricorrenti l’onere della prova al fine di confutare l’affermazione della Commissione secondo la quale la Alpharma era un potenziale concorrente. |
3) |
Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo per valutare se l’Accordo di transazione configurasse una restrizione della concorrenza «per oggetto», non avendo valutato se la Commissione avesse dimostrato che l’Accordo di transazione, con sufficiente probabilità, poteva avere effetti negativi e non avendo tenuto conto del fatto che la Commissione non aveva alcuna esperienza precedente con tale genere di accordi di transazione in materia di brevetti. |
4) |
Il Tribunale non ha esaminato se la Commissione avesse comprovato la sua affermazione secondo la quale la restrizione nell’Accordo di transazione andava oltre l’ambito dei brevetti della Lundbeck. |
5) |
Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo per esaminare se la durata dell’indagine della Commissione fosse eccessiva e violasse i diritti della difesa delle ricorrenti. |
6) |
Il Tribunale è incorso in errore nel confermare la decisione della Commissione di rendere la Zoetis (divenuta Alpharma LLC), ma non anche la Merck Generics Holding GmbH, destinataria della decisione, nonostante la Commissione nella decisione non avesse fornito alcun elemento per distinguere le situazioni di tali due società. |
7) |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il contesto normativo fosse sufficientemente chiaro alla data dell’Accordo di transazione perché le ricorrenti potessero conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza. |
8) |
Il Tribunale è incorso in errore nel confermare la decisione nonostante la chiara incapacità della Commissione di tener conto della gravità della presunta infrazione per fissare l’importo dell’ammenda conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1). |
9) |
Il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo per determinare l’anno di riferimento per il calcolo del limite del 10 % all’importo dell’ammenda inflitta alla A.L. Industrier. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/40 |
Impugnazione proposta il 28 novembre 2016 da Merck KGaA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016, causa T-470/13, Merck KGaA/Commissione europea
(Causa C-614/16 P)
(2017/C 030/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Merck KGaA (rappresentanti: B. Bär-Bouyssière, Rechtsanwalt, S. Smith, Solicitor, R. Kreisberger, Barrister, D. Mackersie, Advocate)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Generics (UK) Ltd
Conclusioni delle ricorrenti
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare il primo paragrafo del dispositivo della sentenza; |
— |
annullare gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, della decisione e gli articoli 3 e 4 nella parte in cui concernono la Merck; |
— |
in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alla Merck; |
— |
annullare il secondo paragrafo del dispositivo della sentenza e condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle della Merck per quanto riguarda sia il procedimento di primo grado sia l’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che gli accordi di transazione in materia di brevetti («ATB»), conclusi tra Generics (UK) («GUK») e Lundbeck, costituivano restrizioni per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE:
|
2. |
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che GUK e Lundbeck erano potenziali concorrenti alla data della conclusione degli ATB:
|
3. |
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel confermare l’ammenda imposta dalla Commissione alla ricorrente:
|
Tribunale
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/42 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Al-Ghabra/Commissione
(Causa T-248/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite - Inserimento del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Termine ragionevole - Obbligo di verificare e di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta - Sindacato giurisdizionale»))
(2017/C 030/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mohammed Al-Ghabra (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Konstantinidis, T. Scharf e F. Erlbacher, poi M. Konstantinidis e F. Erlbacher, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi Spencer e V. Kaye, poi V. Kaye, poi S. Brandon, infine C. Crane, agenti, assistiti da T. Eicke, QC), il Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e E. Finnegan, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, del regolamento (CE) n. 14/2007, della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU 2007, L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e, dall’altro, della decisione Ares (2013) 188023 della Commissione, del 6 marzo 2013, che conferma il mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan (GU 2002, L 139, pag. 9).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, nella parte in cui riguarda il sig. Mohammed Al-Ghabra. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato. |
3) |
Il sig. Al-Ghabra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/43 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — European Dynamics Luxembourg ed Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-764/14) (1)
([(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Assistenza tecnica, sviluppo e attuazione di un sistema per il transito doganale dell’ASEAN (ACTS) - Rigetto dell’offerta di un partecipante - Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di selezione - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Trasparenza»)])
(2017/C 030/46)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo) ed Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente M. Sfyri e I. Ampazis, avvocati, poi M. Sfyri)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e A. Marcoulli, poi S. Bartelt e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 5 settembre 2014, con la quale è stata respinta l’offerta delle ricorrenti nel contesto della gara d’appalto a procedura ristretta EuropeAid/135040/C/SER/MULTI, avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema pilota automatizzato per la gestione del transito doganale dell’ASEAN (ASEAN Customs Transit System), ed è stato aggiudicato l’appalto a un altro offerente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/43 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Printeos e a./Commissione
(Causa T-95/15) (1)
([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo delle buste standard disponibili a catalogo e delle buste speciali stampate - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE - Coordinamento dei prezzi di vendita e ripartizione della clientela - Procedura di transazione - Ammende - Importo di base - Adeguamento eccezionale - Massimale del 10 % del fatturato totale - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento»])
(2017/C 030/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna), Tompla Sobre Exprés, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stoccolma, Svezia), Tompla France SARL (Fleury-Mérogis, Francia), Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Germania) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 — Buste) e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 — Buste) è annullato. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/44 |
Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2016 — PAL-Bullermann/EUIPO — Symaga (PAL)
(Causa T-397/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo PAL - Dichiarazione parziale di decadenza - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma diversa dal marchio registrato - Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»))
(2017/C 030/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PAL-Bullermann GmbH (Friesoythe Markhausen, Germania) (rappresentante:J. Eberhardt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Symaga, SA (Villarta de San Juan, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 maggio 2015 (procedimento R 1626/2014-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la PAL-Bullermann e la Symaga
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PAL-Bullermann GmbH è condannata alle spese |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/45 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)
(Causa T-548/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Café del Sol - Marchio figurativo nazionale anteriore Café del Sol - Mancata produzione di prove nella lingua processuale dell’opposizione - Articoli 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Diritti della difesa»))
(2017/C 030/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. L. de Castro Hermida, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 luglio 2015 (procedimento R 2755/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Guiral Broto e la Gastro & Soul
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 luglio 2015 (procedimento R 2755/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Ramón Guiral Broto e la Gastro & Soul GmbH è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO e il sig. Guiral Broto sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/45 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
(Causa T-549/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CAFE DEL SOL - Marchio nazionale figurativo anteriore Café del Sol - Mancata produzione di prove nella lingua del procedimento di opposizione - Articoli 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regole 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Diritti della difesa»])
(2017/C 030/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J.L. de Castro Hermida, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 luglio 2015 (procedimento R 1888/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Guiral Broto e la Gastro & Soul.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 luglio 2015 (procedimento R 1888/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Ramón Guiral Broto e la Gastro & Soul GmbH è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO e il sig. Guiral Broto sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/46 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Puro Italian Style/EUIPO (smartline)
(Causa T-744/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo smartline - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 030/51)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Puro Italian Style SpA (Modena, Italia) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 ottobre 2015 (procedimento R 2258/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del marchio figurativo smartline come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Puro Italian Style SpA sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/46 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 — Scorpio Poland/EUIPO
(Causa T-745/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo YO! - Marchio nazionale denominativo anteriore YO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2017/C 030/52)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Scorpio Poland, già FH Scorpio (Łódź, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Schifko e E. Śliwińska, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2015 (procedimento R 1546/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Eckes-Granini Group e la FH Scorpio.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Scorpio Poland è condannata alle spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/47 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/EUIPO — Mueloliva (FONTOLIVA)
(Causa T-24/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo FONTOLIVA - Marchio nazionale denominativo anteriore FUENOLIVA - Impedimento relativo alla registrazione - Validità della registrazione del marchio anteriore - Presentazione di fatti e di prove nuove dinanzi al Tribunale - Uso effettivo del marchio anteriore - Potere di riforma - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articoli 65 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 030/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sovena Portugal — Consumer Goods, SA (Algés, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mueloliva, SL (Cordova, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 novembre 2015 (procedimento R 1813/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mueloliva e la Sovena Portugal — Consumer Goods.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 novembre 2015 (procedimento R 1813/2014-2) è annullata. |
2) |
L’opposizione proposta dalla Mueloliva, SL nei confronti della registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio denominativo FONTOLIVA richiesto dalla Sovena Portugal — Consumer Goods, SA è respinta. |
3) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
4) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Sovena Portugal — Consumer Goods ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. |
5) |
L’EUIPO e la Mueloliva sopporteranno, ciascuno, la metà delle spese indispensabili sostenute dalla Sovena Portugal — Consumer Goods ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/48 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX)
(Causa T-58/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo APAX - Marchio internazionale denominativo anteriore APAX - Impedimento relative alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i prodotti e tra i servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 030/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apax Partners LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Rose, J. Warner e J. Curry, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e I. Moisescu, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Apax Partners Midmarket (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Moyou Joly, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 1441/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Apax Partners Midmarket e l’Apax Partners.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Apax Partners LLP è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dall’Apax Partners Midmarket, ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/48 |
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 — Grid applications/EUIPO (APlan)
(Causa T-154/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo APlan - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2017/C 030/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Grid applications GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Meyenburg, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2016 (procedimento R 1819/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo APlan come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Grid applications GmbH è condannata alle spese. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/49 |
Ricorso proposto il 18 novembre 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB
(Causa T-809/16)
(2017/C 030/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del comitato di risoluzione unico SRB/ES/SRF/2016/06 del 15 aprile 2016 [«Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/06)»] nonché la decisione del comitato di risoluzione unico SRB/ES/SRF/2016/13 del 20 maggio 2016 [«Decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)»], quanto meno nella parte in cui tali decisioni riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per mancata notifica (notifica incompleta) delle decisioni impugnate. |
2. |
Secondo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione delle decisioni impugnate. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/49 |
Ricorso proposto il 18 novembre 2016 — Di Bernardo/Commissione
(Causa T-811/16)
(2017/C 030/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:
— |
la decisione del 10 agosto 2016 con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST SC/03/15 ha escluso il ricorrente dal citato concorso è annullata; |
— |
la Commissione è condannata, comunque, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo, vertente su diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice nella valutazione dell’esperienza professionale del ricorrente.
Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sull’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, e fondato sulla mancata comunicazione al ricorrente dei criteri di selezione stabiliti dalla commissione giudicatrice.
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/50 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Abes/Commissione
(Causa T-813/16)
(2017/C 030/58)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portogallo) (rappresentante: N. Mimoso Ruiz, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
considerare regolarmente proposto e ricevibile il presente ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 e ai fini dell’articolo 264 TFUE; |
— |
annullare la decisione C (2016) 5054, del 9 agosto 2016, a norma e ai fini dell’articolo 263 TFUE, in quanto in essa si ritiene che la misura descritta nella denuncia non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; |
— |
annullare la decisione C (2016) 5054, del 9 agosto 2016, a norma e ai fini dell’articolo 263 TFUE, in quanto in essa si ritiene che, laddove la misura descritta nella denuncia costituisse un aiuto di Stato, essa sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento e alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione. La ricorrente sostiene che la decisione è inficiata da un difetto di motivazione, in quanto in essa si afferma che anche se la misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essa sarebbe compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, senza che tale conclusione sia motivata. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la decisione è viziata da un errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della misura di aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, giacché le ragioni che inducono la Commissione ad affermare che l’effetto della misura di aiuto di cui trattasi sugli scambi tra Stati membri è meramente ipotetico o presunto e che, laddove esistesse, avrebbe soltanto carattere marginale, non sono solide e avallano, nella prassi, la proliferazione di misure di aiuto puntuali analoghe, non solo nella regione di Tomar, ma in tutto il paese, con le relative conseguenze in termini di dissuasione sull’investimento nazionale e sull’investimento proveniente da altri Stati membri. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione i) non ha verificato con la diligenza necessaria e in maniera oggettiva se l’aiuto in questione potesse pregiudicare gli scambi tra Stati membri; ii) non ha tenuto conto del fatto che non esiste una soglia o una percentuale al di sotto delle quali si può ritenere a priori che gli scambi tra gli Stati membri non sono pregiudicati; iii) non ha tenuto in considerazione il fatto che il pregiudizio per gli scambi tra gli Stati membri non dipende dal carattere locale o regionale dei servizi prestati né dall’importanza dell’attività in questione; iv) non ha evidenziato a sufficienza che quando un aiuto concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa rispetto alle altre imprese concorrenti si deve ritenere che le imprese concorrenti della beneficiaria godranno di condizioni meno favorevoli per finanziare nuovi investimenti in detto Stato. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/51 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2016 — Netflix International e Netflix/Commissione
(Causa T-818/16)
(2017/C 030/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Netflix International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik e S. van Velze, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 1 settembre 2016 che ha dichiarato compatibile con il mercato interno la modifica della legge tedesca riguardante le misure per la promozione del cinema tedesco nella sua settima versione (1); e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2).
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 110 TFUE.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 56 TFUE.
|
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 49 TFUE.
|
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE.
|
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali.
|
(1) Decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1o settembre 2016, sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica [notificata con il numero C(2016) 5551] (GU 2016, L 314, pag. 63).
(2) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) («direttiva SMA») (GU 2010, L 95, pag. 1)
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/52 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2016 — Celio International/Commissione
(Causa T-832/16)
(2017/C 030/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Celio International SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio (1); |
— |
in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione; |
— |
in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nella parte in cui tali articoli (a) impongono il recupero presso entità diverse da quelle nei cui confronti è stata emanata una «decisione anticipata relativa all'esenzione degli utili in eccesso» («excess profit ruling»), come definita nella decisione e (b) impongono il recupero di un importo pari ai risparmi d’imposta del beneficiario, senza consentire al Belgio di prendere in considerazione un’effettiva rettifica in aumento da parte di un’altra amministrazione tributaria; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione nella parte in cui la decisione verte sull’esistenza di un regime di aiuti. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché su un manifesto errore di valutazione laddove la decisione qualifica l’asserito regime come un vantaggio selettivo. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché su un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la decisione afferma che l’asserito regime comporta un vantaggio. |
4. |
Quarto motivo, in subordine vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, su una violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione nella parte in cui la decisione condanna il Belgio al recupero dell’aiuto. |
(1) Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (notificata con il numero C(2015) 9837) (GU L 260, 2016, pag. 61).
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/53 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commissione
(Causa T-835/16)
(2017/C 030/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Louvers Belgium Company (Zaventem, Belgio) (rappresentante: V. Lejeune, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 settembre 2016 di non selezionare l’offerta della ricorrente e di aggiudicare l’appalto n. OIB.02/PO/2016/012/703 al gruppo RIDEAUPRESS ITLINE; |
— |
accogliere la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente; per l’effetto, condannare la Commissione europea a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 387 500 in linea capitale a titolo di risarcimento del danno subito a causa della perdita dell’appalto, maggiorata degli interessi di mora e legali al tasso legale sino al pagamento integrale; |
— |
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della ricorrente a una buona amministrazione e del principio di trasparenza, in quanto, nonostante le ripetute e insistenti richieste della ricorrente, la Commissione non le avrebbe comunicato le specifiche tecniche dei prodotti dell’aggiudicatario dell’appalto nonché i risultati della relazione sull’analisi delle offerte e dei campioni che essa le aveva trasmesso. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di trasparenza e della parità di trattamento degli offerenti sia al momento dell’elaborazione del capitolato d’oneri sia al momento della valutazione delle offerte degli offerenti da parte della Commissione. La ricorrente addebita in particolare alla convenuta:
|
Pertanto, nell’ambito di tale secondo motivo, la ricorrente ritiene che l’offerta da essa presentata fosse tecnicamente conforme e, di conseguenza, regolare. Quest’ultima avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto, dal momento che la sua offerta di prezzo era la più bassa.
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/54 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Repubblica di Polonia/Commissione
(Causa T-836/16)
(2017/C 030/62)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/EO) — Polonia — Imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio, notificata con il numero C (2016) 5596, nonché |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea qualificazione dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove commette un manifesto errore di valutazione del requisito della selettività
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché del principio di proporzionalità, laddove ordina l’immediata sospensione dell’applicazione del sistema di aliquote progressivo dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea ed insufficiente motivazione della decisione impugnata
|
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/55 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2016 — Alex/Commissione
(Causa T-841/16)
(2017/C 030/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alex SCI (Bayonne, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 21 settembre 2016; |
— |
dichiarare illegittimi e incompatibili con il mercato comune gli aiuti versati alla CABAB dal FERS, dallo Stato francese, dal Consiglio regionale d’Aquitania e dal Consiglio generale dei Pirenei Atlantici; |
di conseguenza,
— |
ingiungere allo Stato francese, al Consiglio regionale d’Aquitania e al Consiglio generale dei Pirenei Atlantici, enti decentrati dello Stato, nonché al Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), di recuperare gli aiuti illegittimamente versati, maggiorati degli interessi al tasso di legge a decorrere da quando l’aiuto è stato messo a disposizione; |
— |
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese di procedura, comprese le spese di avvocato per EUR 5 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità interna della decisione della Commissione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’omessa notifica del finanziamento del progetto «Technocité», operato dal FERS, dalla Repubblica francese, dal Consiglio regionale d’Aquitania e dal Consiglio generale dei Pirenei Atlantici in favore della Communauté d’agglomération Côte-Basque-Adour (CABAB). |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’incompatibilità del finanziamento con il mercato interno. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’inadempimento delle condizioni di attribuzione del finanziamento. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/56 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Fertisac/ECHA
(Causa T-855/16)
(2017/C 030/64)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fertisac, S.L. (Atarfe, Spagna) (rappresentante: J. Gómez Rodríguez, abogado)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione ECHA n. SME (2016) 5150, del 15 novembre 2016, con cui si dichiara che la FERTISAC S.L. non soddisfaceva i requisiti per beneficiare della riduzione della tariffa stabilita per le medie imprese e le si impone il pagamento di un onere amministrativo; |
— |
annullare la fattura n. 10060160 della ECHA, del 15 novembre 2016, emessa in base alla decisione ECHA n. SME (2016) 5150, per un importo pari alla differenza tra la tariffa pagata dalla FERTISAC S.L. e la tariffa applicabile alle grandi imprese; |
— |
annullare la fattura n. 10060161 della ECHA, del 15 novembre 2016, che fissa l’importo dell’onere amministrativo conformemente alla decisione ECHA n. SME (2016) 5150. |
— |
condannare l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di classificazione della FERTISAC S.L. come grande impresa.
Le soglie per effettuare la classificazione di una PMI sono due. Non si tratta solamente di superare una sola delle due soglie (come risulta dalle decisione della ECHA, che considera solo un requisito: il fatturato annuo), trascurando chiaramente il primo requisito, vale a dire il numero di persone, il quale è perfettamente differenziato mediante la congiunzione «e». Orbene, in nessun momento la FERTISAC S.L. ha oltrepassato la soglia di 250 persone. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un’erronea interpretazione da parte della convenuta della raccomandazione 2003/361.
|
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/57 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2016 — Fútbol Club Barcelona/Commissione
(Causa T-865/16)
(2017/C 030/65)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset e A. Selles Marco, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
In via principale, annullare la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna a determinate società calcistiche. |
— |
In subordine, annullare gli articoli 4 e 5 di detta decisione. |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 107 e 108 TFUE, nonché l’articolo16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto tutto il ragionamento svolto nella decisione impugnata si basa su una normativa nazionale che limita la libertà di stabilimento. |
2. |
Secondo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, i quanto (i) in essa non sono esaminate le detrazioni applicabili a seconda dell’aliquota di imposta, per ciascuna aliquota ed importo; (ii) non riflette un operato imparziale, indicando elementi di prova a carico e a discarico; di conseguenza, (iii) conclude in modo contrario a diritto che sussiste un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
3. |
Terzo motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata, nell’ordinare il recupero dell’aiuto presunto, viola (i) il principio di legittimo affidamento, tenuto conto che, alla luce dell’operato dell’amministrazione spagnola e della durata del procedimento, il FC Barcelona [club calcistico Barcellona] era autorizzato a fare legittimo affidamento sulla legittimità del regime tributario cui era sottoposto, nonché (ii) l’esigneza fondamentale di certezza del diritto. |
4. |
Quarto motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto non tiene conto del fatto che l’aiuto sarebbe giustificato dalla logica interna del regime tributario. |
5. |
Quinto motivo, con cui si afferma che la decisione impugnata viola l’articolo 108, paragrafo 1,TFUE e gli articoli da 21 a 23 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9), in quanto è ordinato il recupero di un aiuto esistente e non è rispettato il procedimento per questo tipo di aiuti. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/58 |
Ricorso proposto l’11 dicembre 2016 — QI e altri/Commissione e BCE
(Causa T-868/16)
(2017/C 030/66)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: QI (Atene, Grecia) e altri 15 ricorrenti (rappresentanti: S. Pappas e I. Ioannidis, avvocati)
Convenute: Commissione europea e Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
condannare l’Unione europea e/o il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) a risarcire il danno sofferto dai ricorrenti, per gli importi indicati nel ricorso, derivante dalla loro illegittima partecipazione alla ristrutturazione del debito del governo greco, a causa dell’attivazione retroattiva delle clausole di azione collettiva; |
— |
in subordine, condannare l’Unione europea e/o la banca centrale europea (BCE) a risarcire il danno sofferto dai ricorrenti, per gli importi indicati nel ricorso, derivante dall’illegittima esclusione dalla ristrutturazione del debito del governo greco dei creditori del settore ufficiale; |
— |
In ogni caso, condannare la BCE a risarcire i ricorrenti dei danni descritti nel ricorso per ciascuno di essi, derivanti dall’illegittima esclusione del SEBC dalla ristrutturazione del debito del governo greco; |
— |
condannare la BCE e/o l’Unione europea a sopportare le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC sarebbero viziate da eccesso di potere, e violerebbero gli articoli da 120 a 126, 127 e 352, paragrafo 2, TFUE. |
2. |
Secondo motivo, in base al quale le azioni intraprese dalla BCE e dal SEBC, con particolare riguardo all’esclusione del SEBC della ristrutturazione, violerebbero l’articolo 123 TFUE. |
3. |
Terzo motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC violerebbero il diritto di proprietà del ricorrente, sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4. |
Quarto motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC violerebbero la libera circolazione dei capitali, sancita dall’articolo 63 TFUE. |
5. |
Quinto motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC violerebbero il diritto del ricorrente alla parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/58 |
Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — repowermap/EUIPO — Repower (REPOWER)
(Causa T-872/16)
(2017/C 030/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: repowermap.org (Berna, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repower AG (Brusio, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «REPOWER» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 020 351
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Seconda decisione (in seguito a revoca) della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2016 nel procedimento R 2311/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
riformare la decisione impugnata dichiarando la nullità del marchio controverso per tutti i servizi e prodotti non annullati dalla decisione impugnata, ad eccezione dell’imballaggio e deposito di merci (Classe 39), dell’organizzazione di viaggi (Classe 39) e degli estintori (Classe 9); |
— |
condannare l’EUIPO e la Repower AG alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 296 TFUE. |