ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 14

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
16 gennaio 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2017/C 14/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2017/C 14/02

Causa C-449/14 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016 — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Commissione europea, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Regno di Spagna, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore dell’organismo pubblico di radiodiffusione nazionale — Obblighi di servizio pubblico — Compensazione — Articolo 106, paragrafo 2, TFUE — Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno — Modifica delle modalità di finanziamento — Misure fiscali — Imposta a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento — Decisione che dichiara il regime di aiuti modificato compatibile con il mercato interno — Rilevanza delle modalità di finanziamento — Esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra l’imposta e il regime di aiuti — Incidenza diretta del gettito dell’imposta sull’entità dell’aiuto — Copertura dei costi netti dell’espletamento dell’incarico di servizio pubblico — Rapporto di concorrenza tra il debitore dell’imposta e il beneficiario dell’aiuto — Snaturamento della normativa nazionale)

2

2017/C 14/03

Causa C-504/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Tutela della natura — Direttiva 92/43/CEE — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, e articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d) — Fauna e flora selvatiche — Conservazione degli habitat naturali — Tartaruga marina Caretta caretta — Tutela delle tartarughe di mare nella baia di Kyparissia — Sito di importanza comunitaria Dune di Kyparissia — Tutela delle specie)

3

2017/C 14/04

Causa C-2/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Articolo 9 — Servizi postali nell’Unione europea — Obbligo di contribuire ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale — Portata)

4

2017/C 14/05

Causa C-30/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016 — Simba Toys GmbH & Co. KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Seven Towns Ltd (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Marchio tridimensionale a forma di cubo con facce aventi una struttura a griglia — Domanda di dichiarazione di nullità — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità)

4

2017/C 14/06

Causa C-156/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas — Lettonia) — Private Equity Insurance Group SIA/Swedbank AS (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/47/CE — Campo di applicazione — Nozioni di garanzia finanziaria, di obbligazioni finanziarie garantite e di fornitura di una garanzia finanziaria — Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza — Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia)

5

2017/C 14/07

Causa C-174/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 2006/115/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Prestito delle copie di opere — Articolo 2, paragrafo 1 — Prestito — Prestito della copia di un libro in formato digitale — Biblioteche pubbliche)

6

2017/C 14/08

Causa C-199/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45 — Articoli 49 e 56 TFUE — Appalti pubblici — Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali — Documento unico di regolarità contributiva — Rettifica di irregolarità)

7

2017/C 14/09

Causa C-216/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/104/CE — Lavoro tramite agenzia interinale — Ambito di applicazione — Nozione di lavoratore — Nozione di attività economica — Personale infermieristico non titolare di un contratto di lavoro messo a disposizione di una struttura sanitaria da un’associazione senza fini di lucro)

7

2017/C 14/10

Causa C-258/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 — Discriminazione basata sull’età — Limitazione dell’assunzione degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età — Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa — Obiettivo perseguito — Proporzionalità)

8

2017/C 14/11

Causa C-268/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Fernand Ullens de Schooten/État belge (Rinvio pregiudiziale — Libertà fondamentali — Articoli 49, 56 e 63 TFUE — Situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro — Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili al legislatore nazionale e ai giudici nazionali)

9

2017/C 14/12

Causa C-297/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV/Orifarm A/S (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 7, paragrafo 2 — Prodotti farmaceutici — Importazione parallela — Isolamento dei mercati — Necessità del riconfezionamento del prodotto munito del marchio — Prodotto farmaceutico immesso sul mercato di esportazione e sul mercato d’importazione dal titolare del marchio con gli stessi tipi di confezioni)

9

2017/C 14/13

Causa C-301/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi — Articoli 2 e 3 — Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico — Portata — Libri non disponibili che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione — Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili — Presunzione legale di accordo degli autori — Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli autori)

10

2017/C 14/14

Cause riunite C-313/15 e C-530/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État — Francia) — Eco-Emballages SA/Sphère France SAS e a. (C-313/15), Melitta France SAS e a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 94/62/CE — Articolo 3 — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Nozione — Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili (Mandrini) — Direttiva 2013/2/UE — Validità — Modifica da parte della Commissione europea dell’elenco degli esempi illustrativi di imballaggio di cui all’allegato I alla direttiva 94/62/CE — Travisamento della nozione di imballaggio — Violazione delle competenze di esecuzione)

11

2017/C 14/15

Causa C-316/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Queen, su istanza di Timothy Martin Hemming, operante con la denominazione Simply Pleasure Ltd e a./Westminster City Council (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 13, paragrafo 2 — Procedure di autorizzazione — Nozione di oneri che ne possono derivare)

12

2017/C 14/16

Causa C-348/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Rinvio pregiudiziale — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2011/92/UE — Ambito di applicazione — Nozione di atto legislativo nazionale specifico — Assenza di valutazione dell’impatto ambientale — Autorizzazione definitiva — Regolarizzazione legislativa a posteriori dell’assenza di valutazione dell’impatto ambientale — Principio di cooperazione — Articolo 4 TUE)

13

2017/C 14/17

Causa C-417/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Ambito di applicazione — Articolo 24, punto 1, primo comma — Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari — Articolo 7, punto 1, lettera a) — Competenze speciali in materia contrattuale — Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario]

13

2017/C 14/18

Causa C-432/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) — Nozione di prestazioni di servizi a titolo oneroso — Messa a disposizione di un cavallo ad un organizzatore di gare ippiche da parte di un soggetto passivo — Valutazione del corrispettivo — Diritto a detrazione delle spese connesse alla preparazione dei cavalli del soggetto passivo per le corse — Spese generali connesse al complesso dell’attività economica — Allegato III, punto 14 — Aliquota ridotta dell’IVA applicabile al diritto di uso di impianti sportivi — Applicabilità alla gestione di una scuderia per cavalli da corsa — Operazione costituita da una prestazione unica o da più prestazioni indipendenti)

14

2017/C 14/19

Causa C-548/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 2, 3 e 6 — Ambito di applicazione — Differenza di trattamento fondata sull’età — Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute — Accesso alla formazione professionale)

15

2017/C 14/20

Causa C-452/16 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Krzysztof Marek Poltorak [Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di decisione giudiziaria — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di autorità giudiziaria emittente — Mandato d’arresto europeo emesso dal Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà]

16

2017/C 14/21

Causa C-453/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Halil Ibrahim Özçelik (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) — Nozione di mandato d’arresto — Nozione autonoma di diritto dell’Unione — Mandato d’arresto nazionale emesso da un servizio di polizia e convalidato da un procuratore ai fini dell’azione penale)

17

2017/C 14/22

Causa C-477/16 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Ruslanas Kovalkovas (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di decisione giudiziaria — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di autorità giudiziaria emittente — Mandato d’arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà)

17

2017/C 14/23

Cause riunite da C-369/15 a C-372/15: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo — Spagna) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Metodo di allocazione delle quote a titolo gratuito — Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale — Decisione 2013/448/UE — Articolo 4 — Allegato II — Validità — Applicazione del fattore di correzione uniforme transettoriale agli impianti dei settori esposti a un rischio elevato di fughe di carbonio — Decisione 2011/278/UE — Articolo 10, paragrafo 9 — Validità)

18

2017/C 14/24

Causa C-351/16 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2016 dalla 100 % Capri Italia Srl avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Causa C-524/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 12 ottobre 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Causa C-525/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portogallo) il 13 ottobre 2016 — Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Causa C-526/16: Ricorso proposto il 12 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

21

2017/C 14/28

Causa C-527/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 ottobre 2016 — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Causa C-528/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 17 ottobre 2016 — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Causa C-530/16: Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

24

2017/C 14/31

Causa C-542/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 26 ottobre 2016 — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Causa C-544/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 ottobre 2016 — Marcandi Limited, operante con il nome commerciale di Madbid/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Causa C-545/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 ottobre 2016 — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Causa C-579/16 P: Impugnazione proposta il 16 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-386/14, Fih Holding and Fih Erhvervsbank/Commissione

28

 

Tribunale

2017/C 14/35

Cause riunite T-694/13 e T-2/15: Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2016 — Ipatau/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Proporzionalità)

30

2017/C 14/36

Causa T-328/15 P: Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2016 — Alsteens/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Rinnovo del contratto — Limitazione della durata di proroga del contratto — Diritti della difesa)

30

2017/C 14/37

Causa T-349/15: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo P PRO PLAYER — Marchi dell’Unione europea e nazionali figurativi anteriori P e P PROTECTIVE — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

31

2017/C 14/38

Causa T-769/15: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — SeNaPro/EUIPO — Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Dolokorn — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DOLOPUR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

32

2017/C 14/39

Cause riunite T-268/15 e T-272/15: Ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2016 — Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) [Marchio dell’Unione europea — Domande di marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo PARKWAY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

32

2017/C 14/40

Causa T-455/15: Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Vitra Collections/EUIPO — Consorzio Origini (Forma di una sedia) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

33

2017/C 14/41

Causa T-602/15: Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Jenkinson/Consiglio e a. (Clausola compromissoria — Personale delle missioni internazionali dell’Unione — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Domanda di risarcimento dei danni — Incompetenza manifesta — Irricevibilità manifesta)

34

2017/C 14/42

Causa T-41/16: Ordinanza del Tribunale 12 ottobre 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta Halloumi o Hellim — Lettere della Commissione riguardanti la partecipazione delle ricorrenti al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione — Atto non impugnabile con un ricorso — Irricevibilità)

34

2017/C 14/43

Causa T-116/16.: Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Imposta sulle società — Aiuti in favore dei porti belgi concessi dal Belgio — Lettera della Commissione che propone l’adozione di opportune misure — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

35

2017/C 14/44

Causa T-405/16: Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — The Regents of the University of California/UCVV — Nador Cott Protection e UCVV (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Causa T-701/16 P: Impugnazione proposta il 30 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-91/15, AV/Commissione

37

2017/C 14/46

Causa T-747/16: Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Causa T-752/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Novolipetsk Steel/Commissione

38

2017/C 14/48

Causa T-753/16: Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Severstal/Commissione

39

2017/C 14/49

Causa T-754/16: Ricorso proposto il 2 novembre 2016 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Raffigurazione di una silhouette a forma di ellisse)

40

2017/C 14/50

Causa T-762/16: Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Causa T-764/16: Ricorso proposto il 3 novembre 2016 — Paulini/BCE

42

2017/C 14/52

Causa T-769/16: Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Picard/Commissione

44

2017/C 14/53

Causa T-771/16: Ricorso proposto il 24 ottobre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Causa T-776/16: Ricorso proposto il 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Causa T-777/16: Ricorso proposto il 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Causa T-779/16: Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Luci)

46

2017/C 14/57

Causa T-781/16: Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Puma e a./Commissione

47

2017/C 14/58

Causa T-782/16: Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Timberland Europe/Commissione

48

2017/C 14/59

Causa T-788/16: Ricorso proposto il 10 novembre 2016 — De Geoffroy e a./Parlamento

49

2017/C 14/60

Causa T-789/16: Ricorso proposto l’8 novembre 2016 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Causa T-790/16: Ricorso proposto l’11 novembre 2016 — C & J Clark International/Commissione

51

2017/C 14/62

Causa T-791/16: Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Real Madrid Club de Fútbol/Commissione

52

2017/C 14/63

Causa T-806/16: Ricorso proposto il 15 novembre 2016 — Agricola J.M./EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Causa T-808/16: Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Jean Patou Worldwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Causa T-815/16: Ricorso proposto il 22 novembre 2016 — For Tune/EUIPO — Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Causa T-392/16: Ordinanza del Tribunale del 13 ottobre 2016 — Axium/Parlamento

55

2017/C 14/67

Causa T-565/16: Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2016 — Maubert/Consiglio

55


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2017/C 014/01)

Ultima pubblicazione

GU C 6 del 9.1.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 475 del 19.12.2016

GU C 462 del 12.12.2016

GU C 454 del 5.12.2016

GU C 441 del 28.11.2016

GU C 428 del 21.11.2016

GU C 419 del 14.11.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016 — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Commissione europea, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Regno di Spagna, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE)

(Causa C-449/14 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore dell’organismo pubblico di radiodiffusione nazionale - Obblighi di servizio pubblico - Compensazione - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Modifica delle modalità di finanziamento - Misure fiscali - Imposta a carico degli operatori di servizi televisivi a pagamento - Decisione che dichiara il regime di aiuti modificato compatibile con il mercato interno - Rilevanza delle modalità di finanziamento - Esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra l’imposta e il regime di aiuti - Incidenza diretta del gettito dell’imposta sull’entità dell’aiuto - Copertura dei costi netti dell’espletamento dell’incarico di servizio pubblico - Rapporto di concorrenza tra il debitore dell’imposta e il beneficiario dell’aiuto - Snaturamento della normativa nazionale))

(2017/C 014/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (rappresentanti: H. Brokelmann e M. Ganino, abogados)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes, B. Stromsky e G. Valero Jordana, agenti), Telefónica de España SA, Telefónica Móviles España SA (rappresentanti: F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra, abogados), Regno di Spagna (rappresentante: A. Sampol Pucurull, agente), Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) (rappresentanti: A. Martínez Sánchez e J. Rodríguez Ordóñez, abogados)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La DTS Distribuidora de Televisión Digital SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale.

3)

La Telefónica de España SA e la Telefónica Móviles España SA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione incidentale.

4)

La Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-504/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Tutela della natura - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafi 2 e 3, e articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d) - Fauna e flora selvatiche - Conservazione degli habitat naturali - Tartaruga marina Caretta caretta - Tutela delle tartarughe di mare nella baia di Kyparissia - Sito di importanza comunitaria «Dune di Kyparissia» - Tutela delle specie))

(2017/C 014/03)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica,

avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki (Grecia) nel corso del 2010, l’utilizzo, in assenza di una disciplina sufficiente, di altre case ad Agiannaki risalenti al 2006 e l’avvio dei lavori di costruzione relativi ad una cinquantina di edifici residenziali situati tra Agiannaki ed Elaia (Grecia), nonché avendo autorizzato la costruzione di tre dimore di villeggiatura a Vounaki (Grecia) nel corso del 2012;

avendo tollerato lo sviluppo delle infrastrutture d’accesso alla spiaggia situata nella zona di Kyparissia (Grecia), vale a dire l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e strade esistenti;

non avendo adottato misure sufficienti per garantire l’osservanza del divieto di campeggio libero in prossimità della spiaggia di Kalo Nero (Grecia) e a Elaia;

non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio dei bar situati tra Elaia e Kalo Nero, sulle spiagge in cui le tartarughe marine Caretta caretta si riproducono, e non avendo vigilato a che le emissioni nocive provocate da tali bar non perturbino tali specie;

non avendo adottato le misure necessarie per ridurre, all’interno della zona di Kyparissia, la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta e avendo autorizzato la costruzione di una piattaforma nei pressi dell’hotel Messina Mare;

non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso interessante le spiagge situate nella zona di Kyparissia e in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta, e

non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente le attività di pesca lungo le spiagge situate nella zona di Kyparissia in cui si riproducono le tartarughe marine Caretta caretta,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368).

2)

La Repubblica ellenica, avendo rilasciato concessioni per case costruite nel 2010 ad Agiannaki, per tre dimore di villeggiatura a Vounaki nel 2012 e per la costruzione di una piattaforma presso l’hotel Messina Mare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.

3)

La Repubblica ellenica,

non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia;

non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione di detta specie, e

non avendo adottato le misure necessarie per far osservare il divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione di detta specie,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 92/43.

4)

Il ricorso è respinto per il resto.

5)

La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

(Causa C-2/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 97/67/CE - Articolo 9 - Servizi postali nell’Unione europea - Obbligo di contribuire ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale - Portata))

(2017/C 014/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: DHL Express (Austria) GmbH

Convenuti: Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione per il settore postale.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 novembre 2016 — Simba Toys GmbH & Co. KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Seven Towns Ltd

(Causa C-30/15 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Marchio tridimensionale a forma di cubo con facce aventi una struttura a griglia - Domanda di dichiarazione di nullità - Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità))

(2017/C 014/05)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (rappresentante: O. Ruhl, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e A. Folliard-Monguiral, agenti), Seven Towns Ltd (rappresentanti: K. Szamosi e M. Borbás, ügyvédek)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 novembre 2014, Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) (T-450/09, EU:T:2014:983), è annullata.

2)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o settembre 2009 (procedimento R 1526/2008-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Seven Towns Ltd., è annullata.

3)

La Seven Towns Ltd. e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Simba Toys GmbH & Co. KG relative sia al procedimento di primo grado nella causa T 450/09 sia a quello di impugnazione.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas — Lettonia) — «Private Equity Insurance Group» SIA/«Swedbank» AS

(Causa C-156/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/47/CE - Campo di applicazione - Nozioni di «garanzia finanziaria», di «obbligazioni finanziarie garantite» e di «fornitura» di una garanzia finanziaria - Possibilità di escutere una garanzia finanziaria nonostante l’avvio di una procedura di insolvenza - Contratto di conto corrente che prevede una clausola di garanzia finanziaria pignoratizia))

(2017/C 014/06)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Private Equity Insurance Group» SIA

Convenuta:«Swedbank» AS

Dispositivo

La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, deve essere interpretata nel senso che conferisce al beneficiario di una garanzia finanziaria come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le somme depositate su un conto bancario fungono da garanzia pignoratizia per la banca e coprono integralmente i crediti della stessa nei confronti del titolare del conto, il diritto di escutere tale garanzia indipendentemente dall’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del datore della garanzia unicamente qualora, da un lato, le somme oggetto di tale garanzia siano state versate sul conto in questione prima dell’avvio di detta procedura o vi siano state versate alla data di avvio della medesima, avendo la banca dimostrato di non essere stata, né di aver potuto essere, a conoscenza della suddetta procedura, e qualora, dall’altro, per il titolare del conto di cui trattasi sia stato impossibile disporre di dette somme una volta versate sul conto stesso.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


16.1.2017   

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C 14/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht

(Causa C-174/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate - Direttiva 2006/115/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Prestito delle copie di opere - Articolo 2, paragrafo 1 - Prestito - Prestito della copia di un libro in formato digitale - Biblioteche pubbliche))

(2017/C 014/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrente: Vereniging Openbare Bibliotheken

Convenuta: Stichting Leenrecht

con l’intervento di: Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright,

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

2)

Il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 6 della direttiva 2006/115, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro subordini l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 alla condizione che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell’Unione europea da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


16.1.2017   

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C 14/7


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Causa C-199/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45 - Articoli 49 e 56 TFUE - Appalti pubblici - Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali - Documento unico di regolarità contributiva - Rettifica di irregolarità))

(2017/C 014/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Ciclat Soc. Coop.

Convenute: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

nei confronti di: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Team Service SCARL, in qualità di mandataria dell’ATI-Snam Lazio Sud Srl e dell’Ati-Linda Srl, Consorzio Servizi Integrati

Dispositivo

L’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


16.1.2017   

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C 14/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH

(Causa C-216/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro tramite agenzia interinale - Ambito di applicazione - Nozione di «lavoratore» - Nozione di «attività economica» - Personale infermieristico non titolare di un contratto di lavoro messo a disposizione di una struttura sanitaria da un’associazione senza fini di lucro))

(2017/C 014/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

Convenuta: Ruhrlandklinik gGmbH

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, dev’essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la messa a disposizione, da parte di un’associazione senza fini di lucro, a fronte di un rimborso, di uno dei suoi membri a favore di un’impresa utilizzatrice per erogarvi, a titolo principale e sotto la direzione di quest’ultima, una prestazione lavorativa retribuita, quando tale membro sia tutelato a detto titolo nello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e ciò anche laddove il membro medesimo non sia qualificabile come lavoratore ai sensi del diritto nazionale non avendo stipulato alcun contratto di lavoro con detta associazione.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


16.1.2017   

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C 14/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Causa C-258/15) (1)

((«Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 - Discriminazione basata sull’età - Limitazione dell’assunzione degli agenti della polizia della Comunità autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età - Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” - Obiettivo perseguito - Proporzionalità»))

(2017/C 014/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gorka Salaberria Sorondo

Convenuta: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


16.1.2017   

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C 14/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Fernand Ullens de Schooten/État belge

(Causa C-268/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libertà fondamentali - Articoli 49, 56 e 63 TFUE - Situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro - Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili al legislatore nazionale e ai giudici nazionali))

(2017/C 014/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Fernand Ullens de Schooten

Convenuto: État belge

Dispositivo

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato a trovare applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista agli articoli 49, 56 o 63 TFUE, da una normativa nazionale applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché, in una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro, non sussistono legami fra l’oggetto o le circostanze in discussione nel procedimento principale e i menzionati articoli.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


16.1.2017   

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C 14/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV/Orifarm A/S

(Causa C-297/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 7, paragrafo 2 - Prodotti farmaceutici - Importazione parallela - Isolamento dei mercati - Necessità del riconfezionamento del prodotto munito del marchio - Prodotto farmaceutico immesso sul mercato di esportazione e sul mercato d’importazione dal titolare del marchio con gli stessi tipi di confezioni))

(2017/C 014/12)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsretten

Parti

Ricorrente: Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV

Convenuta: Orifarm A/S

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo nel caso in cui quest’ultimo abbia proceduto al riconfezionamento di tale medicinale in un nuovo imballaggio e vi abbia riapposto il marchio, qualora, da un lato, il medicinale di cui trattasi possa essere commercializzato nello Stato d’importazione parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, nella stessa confezione in cui tale prodotto è commercializzato nello Stato di esportazione parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e, dall’altro lato, l’importatore non abbia dimostrato che il prodotto importato può essere commercializzato soltanto in una parte limitata del mercato dello Stato d’importazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


16.1.2017   

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C 14/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

(Causa C-301/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi - Articoli 2 e 3 - Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico - Portata - Libri «non disponibili» che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione - Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l’esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili - Presunzione legale di accordo degli autori - Assenza di un meccanismo che garantisca l’informazione effettiva e individuale degli autori))

(2017/C 014/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Marc Soulier, Sara Doke

Convenuti: Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

con l’intervento di: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert e a.

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, affidi a una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, dei libri detti «non disponibili», vale a dire dei libri pubblicati in Francia prima del 1o gennaio 2001 non più oggetto né di diffusione commerciale né di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale, pur consentendo agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État — Francia) — Eco-Emballages SA/Sphère France SAS e a. (C-313/15), Melitta France SAS e a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15)

(Cause riunite C-313/15 e C-530/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Articolo 3 - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Nozione - Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili («Mandrini») - Direttiva 2013/2/UE - Validità - Modifica da parte della Commissione europea dell’elenco degli esempi illustrativi di imballaggio di cui all’allegato I alla direttiva 94/62/CE - Travisamento della nozione di «imballaggio» - Violazione delle competenze di esecuzione))

(2017/C 014/14)

Lingua processuale: il francese

Giudici del rinvio

Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État

Parti

(Causa C-313/15)

Ricorrente: Eco-Emballages SA

Convenute: Sphère France SAS, Carrefour Import SAS, SCA Tissue France SAS, Melitta France SAS, SCA Hygiène Products SAS, Wepa France SAS, già Wepa Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Délipapier SAS, Scamark SAS, CMC France SARL, Schweitzer SAS, Paul Hartmann SA, Wepa France SAS, già Wepa Lille SAS, Système U Centrale Nationale SA, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

con l’intervento di: Group’Hygiène syndicat professionnel (C-313/15)

(Causa C-530/15)

Ricorrenti: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier SAS, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Kimberly-Clark SAS, Wepa France SAS, già Lucart France, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products SAS, SCA Tissue France SAS, Group’Hygiène syndicat professionnel

Convenuto: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Con l’intervento di: Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

Dispositivo

L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, dev’essere interpretato nel senso che i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, costituiscono «imballaggi», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015

GU C 414 del 14.1.2015


16.1.2017   

IT

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C 14/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — The Queen, su istanza di Timothy Martin Hemming, operante con la denominazione «Simply Pleasure Ltd» e a./Westminster City Council

(Causa C-316/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 13, paragrafo 2 - Procedure di autorizzazione - Nozione di oneri che ne possono derivare))

(2017/C 014/15)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: The queen, su istanza di: Timothy Martin Hemming, operante con la denominazione «Simply Pleasure Ltd.», James Alan Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, agissant sous le nom commercial «Janus», Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd, Swish Publications Ltd

Convenuto: Westminster City Council

con l’intervento di: The Architects’ Registration Board, The Solicitors’ Regulation Authority, The Bar Standards Board, The Care Quality Commission, The Farriers’ Registration Council, The Law Society, The Bar Council, The Local Government Association, Her Majesty’s Treasury

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, al requisito del pagamento, al momento della presentazione di una domanda diretta a ottenere il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione, di una tassa di cui una parte corrisponda ai costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione e alle relative attività di polizia amministrativa, anche se tale parte è recuperabile in caso di rigetto di detta domanda.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung

(Causa C-348/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati - Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 2011/92/UE - Ambito di applicazione - Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» - Assenza di valutazione dell’impatto ambientale - Autorizzazione definitiva - Regolarizzazione legislativa a posteriori dell’assenza di valutazione dell’impatto ambientale - Principio di cooperazione - Articolo 4 TUE))

(2017/C 014/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Stadt Wiener Neustadt

Convenuta: Niederösterreichische Landesregierung

Con l’intervento di: .A.S.A. Abfall Service AG

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che non esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima un progetto previsto da una disposizione normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell’Unione osta a una siffatta disposizione normativa nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell’impatto ambientale deve essere considerata realizzata per un siffatto progetto.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Austria) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Causa C-417/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Ambito di applicazione - Articolo 24, punto 1, primo comma - Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenze speciali in materia contrattuale - Azione diretta all’annullamento di un atto di donazione di un immobile e alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario])

(2017/C 014/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parti

Ricorrente: Wolfgang Schmidt

Convenuta: Christiane Schmidt

Dispositivo

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l’azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento.

L’azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/14


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová

(Causa C-432/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di «prestazioni di servizi a titolo oneroso» - Messa a disposizione di un cavallo ad un organizzatore di gare ippiche da parte di un soggetto passivo - Valutazione del corrispettivo - Diritto a detrazione delle spese connesse alla preparazione dei cavalli del soggetto passivo per le corse - Spese generali connesse al complesso dell’attività economica - Allegato III, punto 14 - Aliquota ridotta dell’IVA applicabile al diritto di uso di impianti sportivi - Applicabilità alla gestione di una scuderia per cavalli da corsa - Operazione costituita da una prestazione unica o da più prestazioni indipendenti))

(2017/C 014/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Odvolací finanční ředitelství

Convenuta: Pavlína Baštová

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, all’organizzatore di una gara ippica per far partecipare il cavallo alla corsa, non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della suddetta disposizione, nell’ipotesi in cui essa non comporti il versamento di un compenso per la partecipazione o di un’altra retribuzione diretta e in cui solo i proprietari dei cavalli che si sono classificati in una posizione utile nella corsa ricevano un premio, ancorché determinato in anticipo. Questa messa a disposizione di un cavallo costituisce invece una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso nel caso in cui dia luogo al versamento, da parte dell’organizzatore, di una retribuzione indipendente dalla posizione in classifica ottenuta dal cavallo in oggetto nella corsa.

2)

La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che sussiste un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte nel contesto delle operazioni relative alla preparazione e alla partecipazione alle gare ippiche dei cavalli appartenenti al soggetto passivo, il quale alleva e allena i propri cavalli da corsa nonché quelli di terzi, per il motivo che le spese relative a tali operazioni rientrano nelle spese generali connesse alla sua attività economica, a condizione che le spese sostenute per ciascuna operazione in causa presentino un nesso diretto e immediato con il complesso di tale attività. Ciò può accadere se i costi in tal modo generati sono relativi ai cavalli da corsa effettivamente destinati alla vendita o se la partecipazione di tali cavalli alle corse è, oggettivamente, un mezzo per promuovere l’attività economica, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Qualora un siffatto diritto a detrazione esista, il premio eventualmente vinto dal soggetto passivo per la posizione ottenuta da uno dei suoi cavalli nella gara non deve essere incluso nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto.

3)

L’articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con il punto 14 dell’allegato III di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi complessa unica, composta di più elementi attinenti, in particolare, all’allenamento dei cavalli, all’uso di impianti sportivi, alla scuderizzazione dei cavalli, al nutrimento e ad altre cure somministrate ai cavalli, non può essere assoggettata ad un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto quando l’uso di impianti sportivi ai sensi del punto 14 dell’allegato III di tale direttiva e l’allenamento dei cavalli costituiscono due elementi equivalenti di tale prestazione complessa o quando l’allenamento dei cavalli costituisce l’elemento principale di detta prestazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


16.1.2017   

IT

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C 14/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-548/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3 e 6 - Ambito di applicazione - Differenza di trattamento fondata sull’età - Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute - Accesso alla formazione professionale))

(2017/C 014/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: J.J. de Lange

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell’età di quest’ultima, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva, nei limiti in cui mira a favorire l’accesso alla formazione dei giovani.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta a un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, qualora, da un lato, detto regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi per conseguire tale obiettivo siano appropriati e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


16.1.2017   

IT

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C 14/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Krzysztof Marek Poltorak

(Causa C-452/16 PPU) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di «decisione giudiziaria» - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Mandato d’arresto europeo emesso dal Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia) ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà])

(2017/C 014/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Krzysztof Marek Poltorak

Dispositivo

La nozione di «autorità giudiziaria», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e tale articolo 6, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un servizio di polizia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia), non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


16.1.2017   

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C 14/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Halil Ibrahim Özçelik

(Causa C-453/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) - Nozione di «mandato d’arresto» - Nozione autonoma di diritto dell’Unione - Mandato d’arresto nazionale emesso da un servizio di polizia e convalidato da un procuratore ai fini dell’azione penale))

(2017/C 014/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

Halil Ibrahim Özçelik

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d’arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


16.1.2017   

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C 14/17


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Ruslanas Kovalkovas

(Causa C-477/16 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di «decisione giudiziaria» - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Mandato d’arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà))

(2017/C 014/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuto: Ruslanas Kovalkovas

Dispositivo

La nozione di «autorità giudiziaria», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e tale articolo 6, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, sia designato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


16.1.2017   

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C 14/18


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 ottobre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo — Spagna) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado

(Cause riunite da C-369/15 a C-372/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Metodo di allocazione delle quote a titolo gratuito - Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale - Decisione 2013/448/UE - Articolo 4 - Allegato II - Validità - Applicazione del fattore di correzione uniforme transettoriale agli impianti dei settori esposti a un rischio elevato di fughe di carbonio - Decisione 2011/278/UE - Articolo 10, paragrafo 9 - Validità))

(2017/C 014/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Siderurgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)

Convenuta: Administración del Estado

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repsol Petróleo SA BP Oil España SAU (C-371/15)

Dispositivo

1)

Non risulta né dalle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, lette alla luce dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, né dalla decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che la Commissione europea, nel determinare la quantità annuale massima di quote di emissioni dei gas a effetto serra, abbia escluso emissioni diverse da quelle imputabili ai produttori di elettricità.

2)

L’esame della terza questione, lettera b), non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278.

3)

L’esame della quarta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 10, paragrafo 9, primo comma, della decisione 2011/278.

4)

L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448 sono invalidi.

5)

Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo, sicché da una parte, tale dichiarazione produce effetto solo al termine di un periodo di dieci mesi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), per consentire alla Commissione europea di procedere all’adozione delle misure necessarie e, dall’altra, le misure adottate sino a tale termine sul fondamento delle disposizioni annullate non possono essere rimesse in questione.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


16.1.2017   

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C 14/19


Impugnazione proposta il 24 giugno 2016 dalla 100 % Capri Italia Srl avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri)

(Causa C-351/16 P)

(2017/C 014/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: 100 % Capri Italia Srl (rappresentanti: P. Pozzi, G. Ghisletti, F. Braga, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI)

Con ordinanza del 10 novembre 2016 la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione e disposto che la 100 % Capri Italia Srl sopporterà le proprie spese.


16.1.2017   

IT

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C 14/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti (Italia) il 12 ottobre 2016 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

(Causa C-524/16)

(2017/C 014/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Resistente: Francesco Faggiano

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disciplina comunitaria, dettata dal regolamento (CEE) n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 (1) e dal regolamento (CE) n. 1606/1998 del Consiglio del 29 giugno 1998 (2), debba essere interpretata nel senso di escludere che l’istanza di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in diverse gestioni pensionistiche, in particolare nello Stato di appartenenza e in un altro Paese dell’Unione europea, può essere presentata da un soggetto già titolare di trattamento pensionistico;

2)

se l’art. 49, paragrafo 1, lett. b), sub ii), del regolamento (CEE) n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 osti a una normativa nazionale, quale quella italiana dettata dall’art. 71 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, secondo la quale la domanda di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in diverse gestioni pensionistiche, in particolare nello Stato di appartenenza e in un altro Paese dell’Unione europea, sia limitata a favore di coloro che non abbiano ancora maturato il diritto a pensione in alcuna gestione previdenziale.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici (GU L 209, pag. 1).


16.1.2017   

IT

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C 14/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portogallo) il 13 ottobre 2016 — Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

(Causa C-525/16)

(2017/C 014/26)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parti

Ricorrente: Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Convenuta: Autoridade da Concorrência

Altra parte: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Questioni pregiudiziali

i)

Qualora nel quadro di un procedimento sanzionatorio emergano prove o indizi di fatti relativi agli effetti di un’eventuale pratica tariffaria discriminatoria attuata da un’impresa in posizione dominante su una delle imprese al dettaglio, che vede porsi in una situazione di svantaggio rispetto ai suoi concorrenti, se la circostanza in cui si consideri che tale comportamento determina uno svantaggio per la concorrenza, ai sensi dell’articolo 102, [paragrafo 2,] lettera c), TFUE, dipenda da un’ulteriore valutazione della gravità, rilevanza o importanza di tali effetti sulla posizione o la capacità concorrenziale dell’impresa interessata, in particolare per quanto concerne la capacità di assimilare la differenza dei costi sostenuti nell’ambito del servizio all’ingrosso.

ii)

Qualora nel quadro di un procedimento sanzionatorio emergano prove o indizi dell’importanza notevolmente ridotta assunta dalla pratica tariffaria discriminatoria, attuata da un’impresa in posizione dominante nei costi sostenuti, nei proventi ottenuti e nella redditività raggiunta dall’impresa al dettaglio interessata, se l’interpretazione conforme dell’articolo 102, [paragrafo 2,] lettera c), TFUE e della giurisprudenza risultante dalle sentenze British Airways (1) e Clearstream (2) risulti compatibile con la valutazione dell’assenza di indizi di abuso di posizione dominante e di pratiche vietate.

iii)

O, al contrario, se tale circostanza non basti a escludere che il comportamento in questione possa integrare un abuso di posizione dominante e una pratica vietata, ai sensi dell’articolo102, lettera c), TFUE, e rilevi solo all’atto di stabilire la responsabilità o sanzione dell’impresa che ha commesso l’infrazione.

iv)

Se l’espressione «determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza», di cui all’articolo 102, lettera c), TFUE debba essere interpretata nel senso che risponde al criterio per cui il vantaggio derivante dalla discriminazione coincida, a sua volta, con una percentuale minima della struttura dei costi dell’impresa interessata.

v)

Se l’espressione «determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza», di cui all’articolo 102, lettera c), TFUE, debba essere interpretata nel senso che risponde al criterio per cui il vantaggio derivante dalla discriminazione coincida, a sua volta, con una differenza minima tra i costi medi sostenuti dalle imprese concorrenti nell’ambito del servizio all’ingrosso di cui trattasi.

vi)

Se l’espressione «determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza», di cui all’articolo 102, lettera c), TFUE, possa essere interpretata nel senso che risponde al criterio per cui il vantaggio derivante dalla discriminazione coincida, nell’ambito del mercato e del servizio in questione, con valori superiori alle differenze riportate nelle (…) tabelle 5, 6 e 7, ai fini della considerazione del comportamento controverso come pratica vietata.

vii)

In caso di risposta affermativa a una delle questioni da sub iv) a sub vi), come debba essere stabilita la menzionata soglia minima di rilevanza dello svantaggio in relazione alla struttura dei costi o ai costi medi sostenuti dalle imprese concorrenti nell’ambito del servizio al dettaglio in questione.

viii)

Nel caso in cui si stabilisca detta soglia minima, se la sua inosservanza, per ciascun periodo dell’anno, consenta di confutare la presunzione scaturente dalla sentenza Clearstream, secondo cui occorre considerare che «l’applicazione, nei confronti di una controparte commerciale, di prezzi differenti per servizi equivalenti, e ciò senza soluzione di continuità per 5 anni e da parte di un’impresa detenente un monopolio di fatto sul mercato situato a monte, [produce] necessariamente uno svantaggio concorrenziale per la controparte commerciale medesima».


(1)  C-95/04 P, EU:C:2007:166.

(2)  T-301/04, EU:T:2009:317.


16.1.2017   

IT

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C 14/21


Ricorso proposto il 12 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-526/16)

(2017/C 014/27)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung, C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo esonerato dalla procedura di verifica della necessità di realizzare uno studio di impatto ambientale i progetti di prospezione o ricerca dei giacimenti minerari, effettuati mediante perforazione di pozzi di profondità fino a m 5 000, ad eccezione delle trivellazioni localizzate nelle zone di sorgenti d’acqua, nelle aree protette dei bacini di acque interne e nelle aree protette per motivi ambientali, come parchi nazionali, riserve naturali, parchi paesaggistici e aree «Natura 2000» nonché nelle zone cuscinetto delle suddette aree protette per motivi ambientali, dove alla procedura di verifica della necessità di realizzare uno studio di impatto ambientale sono sottoposti pozzi di profondità a partire da m 1 000, a seguito della fissazione di una soglia per le trivellazioni localizzate fuori dalle zone di sorgenti d’acqua, dalle aree protette dei bacini di acque interne e dalle aree protette per i motivi ambientali di cui sopra nonché dalle zone cuscinetto delle suddette aree protette, la quale costituisce un presupposto per la procedura in questione, non tenendo conto di tutti i criteri di selezione pertinenti, elencati nell’allegato III alla direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia la violazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, in combinato disposto con gli allegati II e III a tale direttiva.

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che «prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto».

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92, gli Stati membri determinano, esaminando caso per caso o applicando soglie o criteri da essi stabiliti (vale a dire, nell’ambito dello «screening»), se un progetto, rientrante nell’allegato II alla medesima direttiva, debba essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale.

Secondo l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, nel fissare criteri o soglie dello «screening»«si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III».

Le trivellazioni per ricerca e prospezione dei giacimenti minerari rientrano nell’allegato II alla direttiva 2011/92, in quanto esse vengono qualificate come «trivellazioni in profondità» ai sensi del punto 2, lettera d), dell’allegato in parola.

Trattasi di progetti che non possono essere considerati, sulla base di una valutazione globale, come privi di un impatto rilevante sull’ambiente.

Secondo la Commissione, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre tali progetti allo «screening», applicando i criteri pertinenti contenuti nell’allegato III alla direttiva 2011/92.

Tuttavia, la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/92 nell’ordinamento giuridico polacco esclude dalla procedura di «screening» i progetti di prospezione o ricerca dei giacimenti minerari, effettuati mediante perforazione di pozzi di profondità fino a m 5 000 (ad eccezione delle trivellazioni localizzate nelle cd. «aree sensibili», ossia nelle zone di sorgenti d’acqua, nelle aree protette dei bacini di acque interne e nelle aree protette per motivi ambientali, come parchi nazionali, riserve naturali, parchi paesaggistici e aree «Natura 2000» nonché nelle zone cuscinetto delle suddette aree protette per motivi ambientali, dove alla procedura di «screening» sono sottoposti pozzi di profondità a partire da m 1 000).

Ciò ha sostanzialmente l’effetto di esonerare dalla procedura di «screening» la stragrande maggioranza delle trivellazioni per prospezione o ricerca dei giacimenti minerari localizzati fuori dalle «aree sensibili».

Un siffatto esonero, senza tenere conto di tutti i criteri pertinenti contenuti nell’allegato III alla direttiva 2011/92, è, a parere della Commissione, incompatibile con gli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92, in combinato disposto con gli allegati II e III alla medesima direttiva.


(1)  GU L 26, pag. 1.


16.1.2017   

IT

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C 14/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 ottobre 2016 — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Causa C-527/16)

(2017/C 014/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Parti intervenienti: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’efficacia vincolante dei documenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), disciplinata dall’articolo 5 del suddetto regolamento n. 987/2009, operi anche nell’ambito di un procedimento dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

2)

Ove non sia data risposta negativa già alla prima questione:

a)

Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando, in precedenza, si è svolto un procedimento dinanzi alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non ha portato né a un accordo, né alla revoca dei documenti controversi.

b)

Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando un documento «A 1» viene rilasciato solo dopo che lo Stato membro ospitante ha formalmente accertato l’obbligo di assicurazione in base alla propria normativa. Se l’efficacia vincolante operi, in tali casi, anche retroattivamente.

3)

Ove, a determinate condizioni, i documenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 spieghino una limitata efficacia vincolante:

se sussista una violazione del divieto di sostituzione previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 quando la sostituzione avviene mediante un distacco non da parte dello stesso datore di lavoro ma di un altro datore di lavoro; se, a tal riguardo, rilevi

a)

il fatto che il datore di lavoro in parola ha la propria sede nello stesso Stato membro del primo datore di lavoro, oppure

b)

il fatto che tra il primo e il secondo datore di lavoro distaccante sussistono legami sotto il profilo del personale e/od organizzativo.


(1)  GU L 284, pag. 1.


16.1.2017   

IT

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C 14/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 17 ottobre 2016 — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Causa C-528/16)

(2017/C 014/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli organismi ottenuti per mutagenesi costituiscano organismi geneticamente modificati ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 (1), benché siano esentati in forza dell’articolo 3 e dell’allegato I B della direttiva dagli obblighi imposti ai fini dell’emissione e dell’immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati. In particolare, se le tecniche di mutagenesi, segnatamente le nuove tecniche di mutagenesi sito diretta che applicano processi d’ingegneria genetica, possano considerarsi annoverate tra le tecniche elencate nell’allegato I A, cui rinvia l’articolo 2. Di conseguenza, se gli articoli 2 e 3 e gli allegati I A e I B della direttiva 2001/18 del 12 marzo 2001 debbano essere interpretati nel senso che esentano dalle misure precauzionali, di valutazione del rischio e di tracciabilità tutti gli organismi e le sementi geneticamente modificati ottenuti per mutagenesi o soltanto gli organismi ottenuti con i metodi tradizionali di mutagenesi casuale mediante radiazioni ionizzanti o esposizione ad agenti chimici mutageni esistenti precedentemente all’adozione di tali norme.

2)

Se le varietà ottenute per mutagenesi costituiscano varietà geneticamente modificate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (2), che non sarebbero esentate dagli obblighi previsti da tale direttiva. Ovvero se, al contrario, l’ambito di applicazione della direttiva in parola sia identico a quello risultante dagli articoli 2 e 3 e dell’allegato I B della direttiva del 12 marzo 2001 e comporti parimenti l’esenzione delle varietà ottenute per mutagenesi dagli obblighi previsti dalla direttiva del 13 giugno 2002 ai fini dell’iscrizione di varietà geneticamente modificate al catalogo comune delle specie di piante agricole.

3)

Se gli articoli 2 e 3 e l’allegato I B della direttiva 2001/18/CE, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, poiché escludono la mutagenesi dall’ambito di applicazione degli obblighi previsti dalla direttiva, costituiscano una misura di armonizzazione completa che vieta agli Stati membri di assoggettare gli organismi ottenuti per mutagenesi al rispetto totale o parziale degli obblighi previsti dalla direttiva o a qualsivoglia altro obbligo o se gli Stati membri dispongano, in sede di trasposizione di tali articoli, di un margine di discrezionalità rispetto alla definizione del regime applicabile agli organismi ottenuti per mutagenesi.

4)

Se la validità degli articoli 2 e 3 e degli allegati I A e I B della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 rispetto al principio di precauzione garantito dall’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto tali disposizioni non assoggetterebbero gli organismi geneticamente modificati ottenuti per mutagenesi a misure precauzionali, di valutazione del rischio e di tracciabilità, possa essere messa in discussione tenendo conto dell’evoluzione dei processi dell’ingegneria genetica, della comparsa di nuove varietà di piante ottenute grazie a tali tecniche e delle attuali incertezze scientifiche sul loro impatto e sui potenziali rischi che possono derivarne per l’ambiente e la salute umana e animale.


(1)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106, pag. 1).

(2)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1).


16.1.2017   

IT

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C 14/24


Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-530/16)

(2017/C 014/30)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che,

non avendo adottato le misure necessarie per garantire l’indipendenza dell’autorità proposta alla sicurezza dall’impresa ferroviaria, dal gestore dell’infrastruttura, dal soggetto richiedente la certificazione e dall’ente appaltante, nonché,

non avendo adottato le misure necessarie per garantire l’indipendenza dell’organismo investigativo dall’impresa ferroviaria e dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza rispettivamente degli articoli 16, paragrafo 1 e 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia un errato recepimento nella legislazione polacca del principio di indipendenza, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, dell’organismo investigativo [ossia, della Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych (Commissione statale per le indagini sugli incidenti ferroviari); in prosieguo la «PKBWK»], come richiesto dall’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE. La PKBWK non ha ricevuto uno statuto idoneo a garantirle una siffatta indipendenza. La Commissione muove la censura che la PKBWK è parte integrante del ministero dei trasporti, senza alcuna garanzia di indipendenza da quest’ultimo, né dal gestore dell’infrastruttura. Inoltre, la PKBWK non agisce in nome proprio, il ministro incaricato dei trasporti nomina e revoca il presidente della PKBWK e il suo supplente, come anche il segretario della stessa nonché i membri permanenti e quelli non permanenti. Infine, il ministro incaricato dei trasporti non ha messo a disposizione della PKBWK, attraverso un dispositivo adeguato, le risorse sufficienti per consentire a tale organismo di assolvere i propri compiti.

La Commissione contesta inoltre alla Repubblica di Polonia un errato recepimento dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, per non aver garantito l’indipendenza dell’autorità proposta alla sicurezza [ossia, del Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Presidente dell’autorità dei trasporti ferroviari)] sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante.


(1)  GU L 164, pag. 44.


16.1.2017   

IT

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C 14/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 26 ottobre 2016 — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e a./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Causa C-542/16)

(2017/C 014/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Convenuti: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se la direttiva 2002/92 (1) si applichi all’attività in cui un intermediario assicurativo non aveva alcuna intenzione di concludere effettivamente un contratto di assicurazione. Se sia rilevante la circostanza che siffatta intenzione mancasse prima dell’inizio dell’attività oppure sia mancata solo successivamente.

b)

Nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l’intermediario, oltre all’attività fittizia, abbia svolto anche un’attività di intermediazione assicurativa vera e propria.

c)

Sempre nella situazione di cui alla questione 1 a), se sia rilevante la circostanza che l’attività apparisse al cliente prima facie come attività preparatoria alla conclusione di un contratto di assicurazione. Se abbia qualche rilevanza l’opinione del cliente, fondata o meno, circa la sussistenza di un’intermediazione assicurativa.

2)

a)

Se la direttiva 2002/92 si applichi alla consulenza, economica o di altro genere, fornita in relazione all’intermediazione assicurativa, ma che come tale non riguarda l’effettiva conclusione o proseguimento di un contratto di assicurazione. A tale riguardo, quale soluzione si applichi, in particolare, in relazione alla consulenza relativa al collocamento di capitale nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione.

b)

Se alla consulenza quale quella di cui alla questione 2 a), allorché essa configura, per definizione, consulenza in materia di investimenti rientrante nella direttiva 2004/39, si applichino anche, ovvero, esclusivamente le disposizioni di quest’ultima direttiva. Ove a siffatta consulenza si applichi anche la direttiva 2004/39, se un sistema normativo prevalga sull’altro.


(1)  Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003 L 9, pag. 3).


16.1.2017   

IT

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C 14/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 ottobre 2016 — Marcandi Limited, operante con il nome commerciale di «Madbid»/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-544/16)

(2017/C 014/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Marcandi Limited, operante con il nome commerciale di «Madbid»

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

In base a una corretta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 24, 62, 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale:

a)

se l’emissione di crediti a favore degli utenti da parte della Madbid a fronte di un pagamento in denaro costituisca

i)

un’«operazione preliminare» esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, come individuata dalla Corte nella [sua sentenza del 16 dicembre 2010, MacDonald Resorts Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, C-270/09, EU:C:2010:780], ai punti da 23 a 42; oppure

ii)

una prestazione di servizi effettuata dalla Madbid ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vale a dire la concessione di un diritto di partecipare ad aste online;

b)

qualora la concessione del diritto di partecipare ad aste online costituisca una prestazione di servizi erogata dalla Madbid, se essa integri una prestazione effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ossia a fronte del pagamento per essa effettuato (vale a dire il denaro ricevuto dalla Madbid da un utente per i crediti);

c)

se la risposta al punto b) sia diversa nel caso in cui il pagamento per i crediti costituisca anche il titolo, per l’utente, per acquistare beni dello stesso valore ove egli non si aggiudichi l’asta;

d)

qualora la Madbid, nel riconoscere i crediti a favore dei suoi utenti, non eroghi una prestazione di servizi a titolo oneroso a fronte di un pagamento in denaro, se essa eroghi una siffatta prestazione in un altro momento;

e quali principi debbano trovare applicazione nel rispondere alle suddette questioni.

2)

In base a una corretta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 14, 62, 63, 65, 73 e 79, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, se il corrispettivo sia percepito dalla Madbid in cambio delle cessioni di beni da essa effettuate a favore degli utenti per le finalità di cui agli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 73.

In particolare, tenuto conto della risposta alla prima questione:

a)

se il denaro corrisposto da un utente alla Madbid per i crediti costituisca un «pagamento di acconti» per una cessione di beni nell’ambito di applicazione dell’articolo 65, con la conseguenza che l’IVA è «esigibile» al momento dell’incasso e il pagamento ricevuto dalla Madbid dall’utente costituisce il corrispettivo per la cessione dei beni;

b)

qualora un utente acquisti beni mediante la funzione Buy Now (Acquista ora) o Earned Discount (Sconto accumulato), se il valore dei crediti utilizzati per fare offerte all’asta che, in caso di mancata aggiudicazione, genera Earned Discount o riduce il prezzo di Buy Now costituisca:

i)

un «ribasso» ai sensi dell’articolo 79, lettera b), cosicché il corrispettivo per la cessione di beni da parte della Madbid è il denaro effettivamente pagato a quest’ultima dall’utente all’atto dell’acquisto dei beni e null’altro; oppure

ii)

parte del corrispettivo per la cessione dei beni, cosicché il corrispettivo per detta cessione da parte della Madbid comprende sia il denaro versato a quest’ultima dall’utente all’atto dell’acquisto dei beni sia il denaro versato dall’utente per l’acquisto dei crediti utilizzati per piazzare le offerte non vincenti;

c)

qualora un utente eserciti il diritto di acquistare beni dopo essersi aggiudicato un’asta online, se il corrispettivo per la cessione di detti beni sia il prezzo stabilito per l’aggiudicazione dell’asta (maggiorato di spese di spedizione e di gestione) e nulla più o se il valore dei crediti che l’aggiudicatario ha usato per fare offerte nell’ambito della suddetta asta sia anch’esso parte del corrispettivo per la cessione dei beni di cui trattasi da parte della Madbid all’utente;

o quali principi debbano essere applicati nel rispondere alle suddette questioni.

3)

Qualora due Stati membri trattino un’operazione in maniera diversa ai fini dell’IVA, in che misura i giudici di uno dei due suddetti Stati membri debba tener conto, nell’interpretare le disposizioni applicabili di diritto dell’Unione e di diritto nazionale, dell’opportunità di evitare

a)

una doppia imposizione dell’operazione, e/o

b)

la mancata imposizione dell’operazione;

e quale impatto abbia su tale questione il principio di neutralità fiscale.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


16.1.2017   

IT

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C 14/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 ottobre 2016 — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-545/16)

(2017/C 014/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 (1) della Commissione, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia invalido in quanto classifica i veicoli oggetto del regolamento ai sensi del codice NC 8704 21 91 invece che del codice 8704 10.

2)

In particolare, se il regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia invalido in quanto: restringe indebitamente l’ambito di applicazione della sottovoce 8704 10; tiene conto di elementi inammissibili; è intrinsecamente incoerente; non tiene opportunamente conto delle Note esplicative, delle voci e delle Regole generali per l’interpretazione della NC; e/o omette di tenere conto dei pertinenti requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione alla voce della NC 8704 10.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/221 della Commissione, del 10 febbraio 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 37, pag. 1).


16.1.2017   

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C 14/28


Impugnazione proposta il 16 novembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-386/14, Fih Holding and Fih Erhvervsbank/Commissione

(Causa C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L Flynn, K. Blanck-Putz, A. Bouchagiar, agenti)

Altra parte nel procedimento: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, notificata alla Commissione il 16 settembre 2016, nella causa T-386/14, Fih Holding e Fih Erhvervsbank/Commissione;

pronunciarsi sul ricorso di primo grado e respingere il ricorso in quanto infondato in diritto, e

condannare i convenuti e ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento.

In alternativa, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016, notificata alla Commissione il 16 settembre 2016, nella causa T-386/14, Fih Holding e Fih Erhvervsbank/Commissione; e

rinviare la causa al Tribunale affinché esamini il secondo motivo; e

riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritendendo che, per stabilire la sussistenza di un aiuto di Stato nelle misure del 2012, fosse richiesto alla Commissione di applicare il criterio del creditore in un’economia di mercato, con riferimento al costo che sarebbe risultato per la Danimarca qualora non avesse adottato tali misure. Tale constatazione del Tribunale costituisce un errore di diritto, dal momento che il costo di cui trattasi è la conseguenza diretta della precedente concessione di aiuti di Stato da parte della Danimarca in favore della FIH e che la giurisprudenza costante della Corte chiarisce che la Commissione non può tener conto di un costo siffatto al momento di valutare se uno Stato membro abbia agito come avrebbe fatto un operatore in un’economia di mercato.


Tribunale

16.1.2017   

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C 14/30


Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2016 — Ipatau/Consiglio

(Cause riunite T-694/13 e T-2/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità»))

(2017/C 014/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vadzim Ipatau (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2013, L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2014, L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2014, L 311, pag. 2), nelle parti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il sig. Vadzim Ipatau è condannato alle spese.


(1)  GU C 93 del 29.03.2014.


16.1.2017   

IT

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C 14/30


Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2016 — Alsteens/Commissione

(Causa T-328/15 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Rinnovo del contratto - Limitazione della durata di proroga del contratto - Diritti della difesa»))

(2017/C 014/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi et T. Martin, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, G. Berscheid e T. Bohr, successivamente G. Berscheid e T. Bohr, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 21 aprile 2015, Alsteens/Commissione (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 21 aprile 2015, Alsteens/Commissione (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto i motivi di annullamento primo e terzo dedotti in primo grado e la domanda di risarcimento danni.

2)

L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è respinta.

3)

La decisione della Commissione europea del 18 novembre 2011 è annullata, nella parte in cui ha limitato la durata di proroga del contratto di agente temporaneo del sig. Geoffroy Alsteens al 31 marzo 2012.

4)

La causa è rinviata dinanzi a una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del sig. Alsteens.

5)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


16.1.2017   

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C 14/31


Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Causa T-349/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo P PRO PLAYER - Marchi dell’Unione europea e nazionali figurativi anteriori P e P PROTECTIVE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 014/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Germania) (rappresentante: T. Körber, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Stoyanova-Valchanova e M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (rappresentanti: O. Günzel e V. Ahmann, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2015 (procedimento R 2439/2014-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Perry Ellis International Group Holdings e la CG Verwaltunggsgesellschaft.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CG Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e della Perry Ellis International Group Holdings Ltd.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


16.1.2017   

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C 14/32


Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2016 — SeNaPro/EUIPO — Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn)

(Causa T-769/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Dolokorn - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DOLOPUR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2017/C 014/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SeNaPro GmbH (Pommelsbrunn, Germania) (rappresentante: A. Schröder, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Strittmatter e A. Folliard–Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH (Rottenmann, Autriche) (rappresentante: C. Ofner, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 23 ottobre 2015 (procedimento R 2643/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Paltentaler Splitt & Marmorwerke e la SeNaPro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La SeNaPro GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


16.1.2017   

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C 14/32


Ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2016 — Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY)

(Cause riunite T-268/15 e T-272/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domande di marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo PARKWAY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2017/C 014/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: A. Lohmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2015 (procedimenti R 2063/2014-4 e R 2062/2014-4), riguardanti domande di registrazione dei segni figurativo e denominativo PARKWAY come marchi dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Apcoa Parking Holdings GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


16.1.2017   

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C 14/33


Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Vitra Collections/EUIPO — Consorzio Origini (Forma di una sedia)

(Causa T-455/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))

(2017/C 014/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vitra Collections AG (Muttenz, Svizzera) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Bullock, successivamente D. Hanf, e infine D. Hanf e S. Bonne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Consorzio Origini per l’Internazionalizzazione (Firenze, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2015 (procedimento R 664/2011-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il Consorzio Origini e la Vitra Collections AG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Vitra Collections AG e il Consorzio Origini per I’Internazionalizzazione sono condannati a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


16.1.2017   

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C 14/34


Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Jenkinson/Consiglio e a.

(Causa T-602/15) (1)

((«Clausola compromissoria - Personale delle missioni internazionali dell’Unione - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Domanda di risarcimento dei danni - Incompetenza manifesta - Irricevibilità manifesta»))

(2017/C 014/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Liam Jenkinson (Killarney, Irlanda) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e S. Bartelt, agenti), Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt, E. Chaboureau e G. Pasqualetti, agenti), Eulex Kosovo (rappresentanti: D. Fouquet e E. Raoult, avvocati)

Oggetto

In via principale, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far riqualificare il rapporto contrattuale del ricorrente in contratto di lavoro a tempo indeterminato e a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa dell’uso abusivo di successivi contratti di lavoro a tempo determinato e di un licenziamento abusivo nonché, dall’altro, a far dichiarare che il Consiglio, la Commissione e il SEAE hanno trattato il ricorrente in modo discriminatorio e a condannarli, di conseguenza, a un risarcimento dei danni e, in subordine, domanda basata sulla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni europee.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Liam Jenkinson è condannato alle spese.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


16.1.2017   

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C 14/34


Ordinanza del Tribunale 12 ottobre 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione

(Causa T-41/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Domanda di registrazione di una denominazione d’origine protetta “Halloumi” o “Hellim” - Lettere della Commissione riguardanti la partecipazione delle ricorrenti al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione - Atto non impugnabile con un ricorso - Irricevibilità»))

(2017/C 014/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosia, Cipro), Animal Breeders and Producers Association (Nicosia), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd (Nicosia), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosia), Fatma Garanti (Güzelyurt) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel ed E. Bertolotto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, P. Aalto e J. Guillem Carrau, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento di due lettere della Commissione europea del 18 novembre 2015 [Ref. Ares (2015) 5171539] e del 15 gennaio 2016 [Ref. Ares (2016) 220922] riguardanti la partecipazione delle ricorrenti al procedimento di opposizione relativo alla procedura di registrazione del formaggio denominato «halloumi/hellim» quale denominazione di origine protetta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Cipro.

3)

La Cyprus Turkish Chamber of Industry, la Animal Breeders and Producers Association, la Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, la Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association e la sig.ra Fatma Garanti sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento cautelare.

4)

La Cyprus Turkish Chamber of Industry, la Animal Breeders and Producers Association, la Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, la Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association, la sig.ra Fatma Garanti, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Cipro sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


16.1.2017   

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C 14/35


Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione

(Causa T-116/16.) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Imposta sulle società - Aiuti in favore dei porti belgi concessi dal Belgio - Lettera della Commissione che propone l’adozione di opportune misure - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2017/C 014/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port autonome de Namur (Namur, Belgio), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio), Région wallonne (Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissiona europea (rappresentanti: S. Noë et B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione riguardante l’aiuto di Stato SA.38393 (2015/E) — Fiscalità dei porti in Belgio, allegata alla lettera della Commissione del 22 gennaio 2016 e diretta a proporre opportune misure al Regno del Belgio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, il Port autonome de Namur, il Port autonome de Charleroi, il Port autonome de Liège e la Région wallonne sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


16.1.2017   

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C 14/36


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — The Regents of the University of California/UCVV — Nador Cott Protection e UCVV (Tang Gold)

(Causa T-405/16)

(2017/C 014/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: The Regents of the University of California (Riverside, California, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: J. Muñoz-Delgado Mérida, S. Poza Martínez, M. Esteve Sanz e J. Lissen Arbeloa, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nador Cott Protection SARL (Saint-Raphaël, Francia) e Club de Variedades Vegetales Protegidas (Valencia, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV

Titolare del ritrovato vegetale, oggetto del diritto di privativa comunitaria, controverso: Ricorrente

Ritrovato vegetale, oggetto del diritto di privativa comunitaria, controverso: Ritrovato vegetale oggetto del diritto di privativa comunitaria n. EU 38924, denominazione della varietà: Tang Gold, specie: Citrus reticulata Bianco

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 29 aprile 2016 nel procedimento R A006/2014

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

attribuire alla varietà Nadorcott, per quanto riguarda il carattere n. 68 del protocollo UCVV-TP 201/2, il livello di espressione «molto alto» con punteggio 9 o, in subordine, il livello di espressione «alto» con punteggio 7, facendolo figurare nella relazione sulle differenze con varietà analoghe, che fa parte della descrizione ufficiale della varietà Tang Gold;

riconoscere l’esistenza di differenze manifeste tra le varietà Tang Gold e Nadorcott per quanto riguarda i caratteri n. 5, 6, 14, 15, 16, 37, 50, 60 e 65 del protocollo OCVV-TP 201/2, constatare tale fatto e disporre la modifica della relazione sulle differenze con varietà analoghe, che fa parte della descrizione ufficiale della varietà Tang Gold, in modo da includere dette differenze.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 57, 62, 67, 75 e 81 del regolamento n. 2100/94.

Violazione dell’articolo 49 del regolamento n. 874/2009.

Interpretazione errata della relazione dell’IVIA intitolata «Importanza della riduzione del contenuto di semi mediante mutagenesi indotta».

Indipendenza della caratteristica n. 68 dalle condizioni ambientali.

Comparabilità dei dati forniti dall’UCR sul numero di semi della varietà Nadorcott.


16.1.2017   

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C 14/37


Impugnazione proposta il 30 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-91/15, AV/Commissione

(Causa T-701/16 P)

(2017/C 014/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)

Parte controinteressata nel procedimento: AV (Cadrezzate, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rimettere la causa dinanzi al Tribunale in qualità di giudice di primo grado;

riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su due errori di diritto che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe commesso. In primo luogo, il TFP avrebbe annullato la decisione controversa, vale a dire la decisione della Commissione, del 16 settembre 2014, di applicare alla controparte la riserva medica prevista dall’articolo 32 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e di rifiutarle il beneficio dell'indennità di invalidità, benché l’annullamento di una decisione per violazione del principio del termine ragionevole costituisca soltanto un’eccezione. In secondo luogo, il TFP avrebbe ritenuto erroneamente che il ritardo eccessivo nel prendere la decisione potesse pregiudicare il contenuto stesso della decisione. La ricorrente constaterebbe peraltro una violazione dell’obbligo di motivazione quanto a questo secondo aspetto.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto che risulterebbe dal fatto che, dato che il TFP ha annullato la decisione controversa statuendo che il termine per l’espletamento delle procedure amministrative, ritenuto eccessivo, incideva sul contenuto stesso della decisione, la sentenza impugnata violerebbe il principio dell’autorità di cosa giudicata.


16.1.2017   

IT

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C 14/37


Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Vincenti/EUIPO

(Causa T-747/16)

(2017/C 014/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Guillaume Vincenti (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’EUIPO di non riconoscere l’invalidità permanente totale del ricorrente allo svolgimento dei propri doveri nonché la sua mancata dichiarazione di collocarlo a riposo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, delle pertinenti disposizioni dello Statuto dei funzionari, segnatamente i suoi articoli da 7 a 9, 13, 33 e 78, nonché gli articoli da 13 a 16 dell’allegato VIII a tale Statuto e, in particolare, l’articolo 53 dello Statuto dei funzionari.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, del suo obbligo fiduciario e del diritto ad una buona amministrazione [articoli 41, paragrafo 1, 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] nonché dei diritti processuali del ricorrente, altresì basando la decisione impugnata su fatti travisati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, dell’articolo 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

A sostegno dei predetti motivi il ricorrente deduce in particolare che l’Autorità che ha il potere di nomina non ha alcun potere discrezionale nell’ambito del procedimento per la dichiarazione d’invalidità conformemente alle pertinenti disposizioni dello Statuto dei funzionari al fine di riconoscere o meno l’invalidità permanente di un funzionario a svolgere i propri doveri, dal momento che la decisione della Commissione d’invalidità è vincolante e, pur supponendo che l’Autorità che ha il potere di nomina abbia un potere discrezionale nell’ambito di tale procedimento, non era giustificato, nel caso del ricorrente, il mancato riconoscimento della sua invalidità permanente.


16.1.2017   

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C 14/38


Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Novolipetsk Steel/Commissione

(Causa T-752/16)

(2017/C 014/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PAO Novolipetsk Steel (Lipetsk, Russia) (rappresentante: B. Evtimov, avvocato, e D. O’Keefe, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4. 8. 2016) nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata nonché sulla violazione dei diritti della difesa, del principio della parità delle armi e del principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, con cui si lamenta che la Commissione ha violato l’articolo 18 del regolamento di base (1), l’articolo 6.8 e l’allegato II dell’AAD (2) e il principio di proporzionalità e ha commesso un errore di diritto nonché un errore manifesto di valutazione per aver considerato la ricorrente un produttore che non ha collaborato e aver applicato i dati che aveva a disposizione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base e l’articolo 3.1 dell’AAD, ha snaturato le prove presentatele e ha commesso errori manifesti di valutazione, in quanto ha valutato in modo errato gli indicatori di pregiudizio e non ha svolto un esame obiettivo della situazione dell’industria dell’Unione.

La ricorrente lamenta che la Commissione si è basata solamente su una cerchia ristretta di indicatori economici della situazione dell’industria dell’Unione, trascurando indicatori essenziali che avrebbero rivelato una situazione dell’industria dell’Unione differente e maggiormente positiva.

La ricorrente deduce, inoltre, che la Commissione ha adottato un approccio prevenuto, preferendo le proprie conclusioni circa il pregiudizio e snaturando le prove presentatele, in quanto non ha esaminato in modo globale i mercati «libero» e «vincolato» del prodotto interessato, in violazione del proprio obbligo di effettuare un esame obiettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, in quanto essa ha valutato erroneamente il nesso causale tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e la situazione dell’industria dell’Unione. La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione non ha osservato il proprio obbligo di non attribuire alle importazioni asseritamente oggetto di dumping altri fattori che causano pregiudizio, e ha trascurato altri fattori che, congiuntamente e separatamente, erano idonei a interrompere il nesso di causalità.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errata determinazione, da parte della Commissione, del livello di eliminazione del pregiudizio, dal che sono conseguiti una violazione degli articoli 2, paragrafo 9, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e un errore manifesto di valutazione. In particolare, secondo la ricorrente, la Commissione ha stabilito un margine di profitto irragionevole ed eccessivo per l’industria dell’Unione e ha commesso un errore di valutazione nell’applicare, ai fini del margine di pregiudizio, e per analogia, l’adeguamento per le spese generali, amministrative e di vendita ragionevoli e i profitti di un importatore terzo, quale previsto all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

(2)  Accordo antidumping dell’OMC.


16.1.2017   

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C 14/39


Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Severstal/Commissione

(Causa T-753/16)

(2017/C 014/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Severstal (Cherepovets, Russia) (rappresentanti: B. Evtimov, avvocato e D. O’Keeffe, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, pubblicato nella GU L 210 del 4.8.2016, in toto per quanto concerne il ricorrente;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 18 del regolamento di base (1), dell’articolo 6, paragrafo 8, e dell’allegato II dell’ADA (2), allorché la Commissione ha considerato la ricorrente come un produttore che ha collaborato soltanto parzialmente e ha utilizzato nei suoi confronti i dati disponibili, nonché ha commesso un errore manifesto di valutazione. Secondo la ricorrente, inoltre, le conseguenze derivate dalla parziale omessa collaborazione erano manifestamente inappropriate alla luce della portata limitata delle carenze riscontrate.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio del diritto di essere ascoltato in modo imparziale e i diritti della difesa della ricorrente limitando le occasioni per la ricorrente di difendersi contro le conclusioni della Commissione ad essa sfavorevoli. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe efficacemente respinto/ignorato tutte le informazioni o gli argomenti ulteriori della ricorrente riguardo al suo status di produttore che ha collaborato soltanto parzialmente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di determinare un margine di dumping corretto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento di base dopo aver violato l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, e aver erroneamente interpretato l’articolo 2, paragrafo 9, e esser incorsa in errore di valutazione e sul fatto che la Commissione ha omesso di effettuare un confronto equo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base e l’articolo 3, paragrafo 1, dell’ADA, ha snaturato gli elementi di prova in suo possesso e ha commesso manifesti errori di valutazione, valutando scorrettamente gli indicatori di pregiudizio e omettendo di svolgere un esame obiettivo della situazione dell’industria dell’Unione. Secondo la ricorrente, la Commissione si è basata su un numero selezionato di indicatori economici della situazione dell’industria dell’Unione e ha trascurato gli indicatori chiave che avrebbero rivelato una situazione diversa, più positiva, dell’industria dell’Unione. La ricorrente afferma, inoltre, che la Commissione ha scelto un approccio viziato per supportare le sue conclusioni sul pregiudizio che snatura gli elementi di prova in suo possesso, omettendo di esaminare, cumulativamente e congiuntamente, i mercati «liberi» e quelli «vincolati» del prodotto interessato per tutti gli indicatori, e optando invece per una separata «triplice valutazione» che ha distorto tutta l’analisi.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, in quanto non ha debitamente valutato il nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e la situazione dell'industria dell'Unione. La ricorrente afferma, inoltre, che la Commissione é venuta meno al suo dovere di non attribuire il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni assertivamente oggetto di dumping e ha tralasciato altri fattori che, cumulativamente e separatamente, erano in grado di inficiare tale nesso di causalità.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente determinato il livello di eliminazione del pregiudizio, violando gli articoli 2, paragrafo 9, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e incorrendo in un errore di valutazione. In particolare, secondo la ricorrente, la Commissione ha determinato un margine di profitto irragionevole ed eccessivo per l'industria dell'Unione ed é incorsa in un errore manifesto di valutazione quando ha applicato, per calcolare il margine di pregiudizio, per analogia, gli adeguamenti per il margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto di un importatore indipendente, previsti all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

(2)  WTO Anti-dumping Agreement.


16.1.2017   

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C 14/40


Ricorso proposto il 2 novembre 2016 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Raffigurazione di una silhouette a forma di ellisse)

(Causa T-754/16)

(2017/C 014/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Ochoa Santamaría e V. Rodríguez Pombo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xuebo Ye (Wenzhou, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di una silhouette a forma di ellisse) — Domanda di registrazione n. 13 088 191

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2016 nel procedimento R 2608/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso, con tutti i suoi documenti e le corrispondenti copie;

ammettere le prove proposte;

accogliere il ricorso, annullando e privando di efficacia la decisione impugnata, nonché negando la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 088 191 ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.


16.1.2017   

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C 14/41


Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

(Causa T-762/16)

(2017/C 014/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo) e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Scheidmann e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ECHA del 26 settembre 2016 (n. ATD/52/2016);

in subordine, annullare la decisione dell’ECHA del 19 agosto 2016 (n. ATD/52/2016) nella parte in cui respinge la richiesta delle ricorrenti di accedere ai loro fascicoli;

condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola le predette disposizioni dichiarando erroneamente che gli interessi commerciali sarebbero lesi dalla divulgazione e fanno altresì valere che la decisione non tiene conto di prevalenti interessi pubblici.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, secondo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola detta disposizione e che, contrariamente a quanto affermato nella decisione, i documenti con riferimento ai quali è chiesto l’accesso fanno parte del fascicolo delle ricorrenti e non sono, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione.


16.1.2017   

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C 14/42


Ricorso proposto il 3 novembre 2016 — Paulini/BCE

(Causa T-764/16)

(2017/C 014/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jörn Paulini (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 15 dicembre 2015, come modificata il 10 febbraio 2016, con cui il ricorrente è informato in merito alla gratifica a lui concessa a titolo di adeguamento annuale dello stipendio e dei premi (ASBR) per il 2015;

accertare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni materiali quali descritti nei paragrafi da 99 a 103 della domanda;

accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale sofferto, stimato in EUR 10 000;

condannare la convenuta a pagare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità degli orientamenti ASBR per il 2015, in quanto essi violano il principio di non discriminazione, l’articolo 51 delle Condizioni di impiego e gli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In subordine, è dedotta l’illegittimità della decisione impugnata per violazione degli orientamenti ASBR per il 2015 e manifesto errore di valutazione.

Il ricorrente considera illegittimi gli orientamenti ASBR per il 2015, in quanto pongono in una posizione di svantaggio i membri del personale con disponibilità limitata nella loro area di operatività per motivi oggettivamente al di fuori del loro controllo, come in caso di congedo per malattia, lavoro a tempo parziale per disabilità, o dispensa dal tempo di lavoro per attività svolte nell’ambito del comitato del personale (o per una combinazione di tali motivi), rispetto ai colleghi disponibili a tempo pieno nella loro area di operatività. La decisione impugnata, adottata in base a orientamenti ASBR illegittimi, è pertanto altresì illegittima.

In subordine, qualora gli orientamenti ASBR 2015 siano considerati legittimi, il ricorrente considera nondimeno che la decisione impugnata viola tali orientamenti, dal momento che i suoi periodi di assenza sono stati utilizzati nel suo caso come elemento discriminatorio e, peraltro, avrebbero dovuto essere considerati come comprovanti un atteggiamento positivo che avrebbe dovuto influire positivamente sulla gratifica a titolo di ASBR. Tutti gli elementi da valutare in conformità agli orientamenti ASBR 2015 avrebbero manifestamente dovuto condurre, in termini di ASBR, a una remunerazione maggiore.

2.

Secondo motivo, vertente, riguardo all’applicazione della formula utilizzabile per le attività di rappresentanza del personale con dispensa dal lavoro, sull’illegittimità della decisione impugnata, poiché essa non ha neutralizzato le assenze per congedo di malattia e viola, pertanto, la decisione del 18 dicembre 2008, il principio di non discriminazione, gli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 51 delle condizioni d’impiego. In subordine, qualora la decisione del 18 dicembre 2008 non permettesse di neutralizzare un congedo di malattia, il ricorrente invoca l’illegittimità della decisione del 18 dicembre 2008 al riguardo.

Il ricorrente considera che la BCE avrebbe dovuto neutralizzare la sua assenza per congedo di malattia, quale risultante dalla sua dispensa dal lavoro per i mesi di gennaio e febbraio 2015, quando essa ha calcolato la sua gratifica a titolo di ASBR per le sue attività quale membro del comitato del personale, utilizzando la formula nella decisione del 18 dicembre 2008 sulla formula ASBR per i membri del personale in relazione alle attività da essi svolte nell’ambito del Comitato del personale.

Qualora la decisione del 18 dicembre 2008 non dovesse consentire tale possibilità, il ricorrente contesta con il presente ricorso, in subordine, la legittimità di detta decisione rispetto alla circostanza che i membri del comitato del personale la cui dispensa dal lavoro ha dovuto essere redistribuita a causa di assenza per motivi di salute sono svantaggiati rispetto ai loro colleghi che lavorano a tempo pieno, malgrado prestazioni o risultati simili, e sono svantaggiati a causa del loro coinvolgimento nel comitato del personale.

3.

Terzo motivo, vertente, riguardo alla prassi dell’arrotondamento, sulla violazione della decisione della BCE del 18 dicembre 2008, poiché la decisione del 18 dicembre 2008 non consente un arrotondamento in caso di membri del comitato del personale. In subordine, se detta decisione consentisse l’arrotondamento per i membri del comitato del personale, sarebbe manifestamente ingiustificata e inadeguata al riguardo.

Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente ha contestato la legittimità della decisione del 18 dicembre 2008 nell’ipotesi in cui tale decisione dovesse essere interpretata nel senso che non consente alla BCE di neutralizzare il congedo di malattia del ricorrente nell’applicare la formula stabilita per calcolare le gratifiche dell’ASBR. In tale motivo esso contesta la legittimità di tale decisione solo a tale riguardo. Inoltre, la BCE ricorre a una prassi che consiste nell’arrotondare il risultato della formula, al fine di convertirlo in punteggi, riconvertendo poi tali punteggi arrotondati in percentuale per determinate l’incremento salariale che il membro del personale riceverà.

Il ricorrente contesta tale prassi, la cui base legale non è rinvenibile nella normativa applicabile e, in particolare, nella decisione del 18 dicembre 2008. In subordine, qualora dovesse considerarsi che la decisione del 18 dicembre 2008 consente l’arrotondamento delle gratifiche ASBR per i membri del comitato del personale, tale decisione sarebbe illegittima al riguardo, in quanto manifestamente ingiustificata e inadeguata.


16.1.2017   

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C 14/44


Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Picard/Commissione

(Causa T-769/16)

(2017/C 014/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maxime Picard (Hettange-Grande, Francia) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione che fissa anticipatamente taluni elementi dei suoi diritti a pensione o la mancata adozione di siffatta decisione richiesta dallo Statuto derivante dal messaggio inviato il 4 gennaio 2016 al ricorrente da un responsabile del settore 001 «Pensioni» dell’Unita 4 del PMO, nel quale gli è stato comunicato, in risposta alla sua domanda del medesimo giorno, che i suoi diritti a pensione erano cambiati in seguito alla sua riassunzione nel gruppo di funzioni II a decorrere dal 1o giugno 2014, passando a 66 anni la sua età pensionabile e all’1,8 % il coefficiente di maturazione dei suoi diritti a pensione a partire dal 1o giugno 2014;

annullare, ove occorra, la decisione del 26 luglio 2016 del Direttore della Direzione E della Direzione generale delle risorse umane della Commissione, nella parte in cui respinge in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato, il reclamo del ricorrente, del 1o aprile 2016, avverso la decisione o la mancata decisione derivante dal messaggio del 4 gennaio 2016;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto e sulla violazione dell’articolo 77, commi 2 e 5, dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: «lo Statuto»), nonché degli articoli 21, comma 2, e 22, paragrafo 1, comma 2, dell’allegato XIII di quest’ultimo, applicabili ai sensi dell’articolo 109 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), dei quali sarebbe affetto il messaggio del 4 gennaio 2016, in quanto la data di entrata in servizio considerata al fine di applicare tali disposizioni dello Statuto è stata quella del 1o giugno 2014, data in cui è divenuto efficace il contratto con cui il ricorrente è passato al gruppo di funzioni II («GF II») in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 4, del RAA, mentre avrebbe dovuto essere stato preso in considerazione il 1o luglio 2008, data in cui è entrato per la prima volta in servizio alla Commissione come agente contrattuale del gruppo di funzioni I.

Tale motivo è suddiviso in due parti:

prima parte, vertente sul fatto che il settore 1 dell’Unità 4 dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali («PMO») e il Direttore della Direzione E della Direzione generale delle risorse umane della Commissione («DGHR») avrebbero erroneamente considerato, per il motivo che il contratto del 19 maggio 2014 con cui il ricorrente era passato al gruppo di funzioni II era nuovo e aveva dato luogo ad una nuova assunzione, che gli articoli 22, paragrafo 1, comma 2, e 21, comma 2, dell’allegato XIII dello Statuto non si applicavano nei suoi confronti, con la conseguenza che l’articolo 77, commi 5 e 2, dello Statuto erano invece applicabili nei suoi confronti, mentre la data di entrata in servizio considerata dagli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII è quella della prima assunzione.

Seconda parte, vertente sull’errore che il settore 1 dell’Unità PMO e il Direttore della Direzione E della DGHR avrebbero del pari commesso considerando, per il motivo che il contratto del 19 maggio 2014 con cui il ricorrente era passato al gruppo di funzioni II costituiva una rottura della continuità nella sua carriera, che gli articoli 22, paragrafo 1, comma 2, e 21, comma 2, dell’allegato XIII dello Statuto non si applicavano nei suoi confronti, con la conseguenza che l’articolo 77, commi 5 e 2, dello Statuto erano invece applicabili nei suoi confronti, mentre tale contratto sarebbe rientrato nella continuità della sua carriera dal momento che avrebbe avuto per oggetto e per effetto di riqualificarlo senza alcun cambiamento delle funzioni se non dal punto di vista formale.


16.1.2017   

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C 14/45


Ricorso proposto il 24 ottobre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

(Causa T-771/16)

(2017/C 014/53)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Toontrack Music AB (Umeå, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «EZMIX» — Domanda di registrazione n. 13 945 423

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2016 nel procedimento R 2436/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 7, paragrafo 1, lettera c), 7, paragrafo 2, 43 e 65 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio dell’Unione europea; e

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 7, paragrafo 1, lettera c), 7, paragrafo 2, e 43, del regolamento n. 207/2009.


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/45


Ricorso proposto il 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.)

(Causa T-776/16)

(2017/C 014/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Germania) (rappresentante: C. Thiele, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: iCell AB (Älvdalen, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «iCell.» — Domanda di registrazione n. 12 877 676

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 settembre 2016 nel procedimento R 2496/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata affinché sia accolta in toto l’opposizione e sia respinta la domanda di registrazione n. 12877676;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.1.2017   

IT

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C 14/46


Ricorso proposto il 4 novembre 2016 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

(Causa T-777/16)

(2017/C 014/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Germania) (rappresentante: C. Thiele, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: iCell AB (Älvdalen, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «iCell. Insulation Technology Made in Sweden» — Domanda di registrazione n. 12 882 023

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2016 nel procedimento R 181/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata affinché sia accolta in toto l’opposizione e sia respinta la domanda di registrazione n. 12882023;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/46


Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Luci)

(Causa T-779/16)

(2017/C 014/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lothar Rühland (Wendeburg, Germania) (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus e J. Engberding, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: il ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: il disegno o modello comunitario «Luci» n. 1 402 341-0006

Decisione impugnata: la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 luglio 2016 nel procedimento R 878/2015-3

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere il ricorso volto a dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario n. 0010402 341-0006;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, del regolamento n. 6/2002.


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/47


Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Puma e a./Commissione

(Causa T-781/16)

(2017/C 014/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) e altri 8 (rappresentante: E. Vermulst, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225, pag. 52);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245, pag. 16);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262, pag. 4), e

condannare la Commissione europea alle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era anzitutto competente ad adottare i regolamenti impugnati.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito la specifica base giuridica per l’adozione dei regolamenti impugnati, in violazione dell’articolo 296 TFUE, e ha violato i diritti di difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva delle ricorrenti.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la riapertura dei conclusi procedimenti relativi a determinate calzature e l’istituzione retroattiva del dazio antidumping scaduto ai fornitori delle ricorrenti (i) non si fonda su alcuna base giuridica, si basa su un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base e ha violato quest’ultimo, (ii) non è in linea con i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e irretroattività, e (iii) è in contrasto con l’articolo 266 TFUE, ha violato l’articolo 5, paragrafo 4, TFUE e si basa su uno sviamento di potere da parte della Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’istituzione retroattiva del dazio mediante i tre regolamenti impugnati è discriminatoria nei confronti delle ricorrenti.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la modalità di valutazione delle domande, presentate dai fornitori delle ricorrenti, di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale era discriminatoria ed era basata su uno sviamento di potere da parte della Commissione.


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/48


Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Timberland Europe/Commissione

(Causa T-782/16)

(2017/C 014/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Timberland Europe BV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentante: E. Vermulst, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225, pag. 52);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245, pag. 16);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262, pag. 4), e

condannare la Commissione europea alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era anzitutto competente ad adottare i regolamenti impugnati.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito la specifica base giuridica per l’adozione dei regolamenti impugnati, in violazione dell’articolo 296 TFUE, e ha violato i diritti di difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la riapertura dei conclusi procedimenti relativi a determinate calzature e l’istituzione retroattiva del dazio antidumping scaduto ai fornitori della ricorrente (i) non si fonda su alcuna base giuridica, si basa su un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base e ha violato quest’ultimo, (ii) non è in linea con i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e irretroattività, e (iii) è in contrasto con l’articolo 266 TFUE, ha violato l’articolo 5, paragrafo 4 e si basa su uno sviamento di potere da parte della Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’istituzione retroattiva del dazio mediante i tre regolamenti impugnati è discriminatoria nei confronti della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la modalità di valutazione delle domande, presentate dai fornitori della ricorrente, di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale era discriminatoria ed era basata su uno sviamento di potere da parte della Commissione.


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/49


Ricorso proposto il 10 novembre 2016 — De Geoffroy e a./Parlamento

(Causa T-788/16)

(2017/C 014/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Dominique De Geoffroy (Bruxelles, Belgio) e 14 altri (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia

dichiarare e statuire come segue:

le Guidelines del Parlamento, relative ai congedi («Guidelines on leave»), pubblicate il 21 marzo 2016, sono annullate;

la decisione del 13 giugno 2016 che ha rifiutato un congedo richiesto dal sig. Stéphane Grosjean è annullata;

la decisione del 12 aprile 2016 che ha accettato la domanda di congedi della sig.ra Françoise Joostens, ma che ha imputato i giorni di congedo richiesti alla quota di 3,5 giorni, è annullata;

la decisione del 2 giugno 2016 che ha rifiutato un congedo richiesto dalla sig.ra Françoise Joostens è annullata;

in ogni caso, con condanna della parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla totale assenza di motivazione da parte del convenuto, data l’assenza di risposta ai reclami proposti dai ricorrenti avverso le Guidelines del Parlamento relative ai congedi, pubblicate il 21 marzo 2016 (in prosieguo: le «Guidelines controverse»).

2.

Secondo motivo, avente ad oggetto un’eccezione di illegittimità, che sarebbe stata commessa in virtù dell’adozione delle Guidelines controverse da parte del Parlamento, in ragione della violazione dello Statuto dei funzionari e dei diritti riconosciuti dalle regole interne in materia di gestione dei congedi, nonché la violazione dei diritti acquisiti dalle parti ricorrenti.

Infatti, le due parti ricorrenti destinatarie delle tre decisioni individuali impugnate, rispettivamente del 2 giugno 2016, del 13 giugno 2016 e del 12 aprile 2016 — di cui le prime due rifiutano dei congedi richiesti da dette parti ricorrenti, mentre l’ultima accoglie la domanda di congedo di una di esse ma imputa i giorni di congedo richiesti alla quota di 3,5 giorni — affermano che tali decisioni individuali fanno valere il medesimo motivo ai fini dell’annullamento delle decisioni stesse.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione dei membri del personale del Parlamento in occasione dell’adozione delle Guidelines controverse ad opera di tale istituzione, il che integrerebbe una violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, relativo al mancato bilanciamento degli interessi dell’istituzione con quelli degli interpreti, alla violazione del principio di proporzionalità, ad un abuso di diritto, ad un errore di valutazione ed alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa l’istituzione convenuta adottando le Guidelines controverse.

5.

Quinto motivo, relativo alla discriminazione che l’adozione delle Guidelines controverse determina tra gli interpreti e gli altri funzionari e agenti.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità e di non discriminazione, e sulla violazione del principio della certezza del diritto e di preewdibilità relativamente alle eccezioni e ai casi speciali previsti mediante le citate Guidelines.


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/50


Ricorso proposto l’8 novembre 2016 — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Causa T-789/16)

(2017/C 014/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: InvoiceAuction B2B GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Jonas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio dell’Unione europea di cui trattasi: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «INVOICE AUCTION» — Domanda n. 13 821 095

Decisione impugnata: la decisione della pima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 agosto 2016, procedimento R 2201/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati:

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, paragrafo c), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, paragrafo b), del regolamento n. 207/2009


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/51


Ricorso proposto l’11 novembre 2016 — C & J Clark International/Commissione

(Causa T-790/16)

(2017/C 014/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: C & J Clark International Ltd (Somerset, Regno Unito) (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225, pag. 52);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, agendo in assenza di una valida base giuridica, ha violato il principio di attribuzione ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2014, C & J Clark International, C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74, ha violato l’articolo 266 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, istituendo un dazio antidumping sulle importazioni di calzature «che hanno avuto luogo nel periodo in cui si applicavano i [regolamenti annullati]», ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento di base (1) e il principio della certezza del diritto (irretroattività).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, istituendo un dazio antidumping senza effettuare una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione, ha violato l’articolo 21 del regolamento di base e, in ogni caso, sarebbe stato manifestamente erroneo ritenere che il dazio antidumping fosse istituito nell’interesse dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, adottando un atto che va al di là di quanto è necessario per raggiungere i propri obiettivi, ha violato gli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, TUE.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176, pag. 21).


16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/52


Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Real Madrid Club de Fútbol/Commissione

(Causa T-791/16)

(2017/C 014/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Pérez-Bustamante e F. Löwhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile la presente domanda;

annullare integralmente la decisione della Commissione del 4 luglio 2016 nel procedimento SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento ha considerato come aiuto di Stato una cessione di terreni tra il Real Madrid e il comune di Madrid, nei limiti in cui i terreni interessati dalla transazione sono stati sovrastimati in EUR 18,4 milioni.

Tale decisione trae origine dall’inadempimento, da parte del comune di Madrid, della convenzione di esecuzione del 1998, tramite la quale esso si era impegnato a trasferire al Real Madrid CF la parcella B-32 in Las Tablas. Il comune di Madrid e il Real Madrid CF hanno regolarizzato tale situazione con l’accordo transattivo del 2011, tramite il quale è stato concesso al Real Madrid CF un risarcimento, consistente nella cessione di terreni sopra menzionata.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Si afferma a tale riguardo che la Commissione è incorsa in errori manifesti nel giungere alla conclusione che l’accordo transattivo del 2011 abbia dato luogo a un vantaggio economico e, di conseguenza, a un aiuto di Stato a favore della ricorrente. Mediante l’accordo transattivo del 2011, il comune di Madrid si limitava a riconoscere la propria responsabilità per l’inadempimento della convenzione di esecuzione del 1998. Inoltre, la Commissione ha omesso di prendere in considerazione, nell’applicazione del principio dell’operatore in un’economia di mercato, il fatto che le alternative all’accordo transattivo del 2011, come, ad esempio, affrontare un’azione giudiziaria, sarebbero state molto più gravose per il comune.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché del principio generale di buona amministrazione.

Si afferma, a tale riguardo, che la Commissione è incorsa in gravi errori di valutazione, nel fondare la propria conclusione su una perizia priva di valore probatorio e nel respingere le altre stime della parcella B-32 contenute nel fascicolo, senza aver richiesto l’opinione del proprio perito o di un altro esperto con le qualifiche pertinenti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 TFUE, nonché del principio di buona amministrazione, nella determinazione del valore della compensazione concessa al Madrid FC in forza dell’accordo transattivo del 2011.

Si afferma a tale riguardo che la Commissione non ha stimato il valore degli immobili ceduti alla ricorrente in forza dell’accordo transattivo del 2011 a titolo di risarcimento, bensì ha applicato senza alcuna motivazione, e senza rispondere agli argomenti dettagliati della ricorrente al riguardo, il valore attribuito agli stessi dal comune, sebbene la stessa Commissione respinga decisamente altre stime (come quella della parcella B-32) realizzate dal comune in base allo stesso metodo.


16.1.2017   

IT

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C 14/53


Ricorso proposto il 15 novembre 2016 — Agricola J.M./EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)

(Causa T-806/16)

(2017/C 014/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agricola J.M., SL (Girona, Spagna) (rappresentante: J. Clos Creus, abogada)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Parte richiedente la registrazione del marchio: l’odierna ricorrente

Marchio controverso: marchio dell’Unione europea denominativo «CLOS DE LA TORRE» — domanda di registrazione n. 13 029 533

Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento di opposizione

Decisione impugnata: decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2016 nel procedimento R 2099/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 luglio 2016;

annullare la decisione emessa dalla Divisione di opposizione il 7 agosto 2015, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta per tutti i prodotti della classe 33: «bevande alcoliche, esclusa la birra», rifiutando la registrazione come marchio comunitario per tutti i prodotti contestati;

riformare le decisioni precedenti disponendo la registrazione come marchio a favore della ricorrente per tutti i prodotti della classe 33;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e della giurisprudenza formatasi in casi analoghi a quello presente.


16.1.2017   

IT

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C 14/54


Ricorso proposto il 14 novembre 2016 — Jean Patou Worldwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Causa T-808/16)

(2017/C 014/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jean Patou Worldwide Ltd (Watford, Regno Unito) (rappresentante: S. Baran, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Emboga, SA (Petrel, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «HISPANITAS JOY IS A CHOICE» — Domanda di registrazione n. 12 789 971

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2016 nel procedimento R 235/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi all’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


16.1.2017   

IT

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C 14/55


Ricorso proposto il 22 novembre 2016 — For Tune/EUIPO — Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Causa T-815/16)

(2017/C 014/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: For Tune sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: K. Popławska, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simplicity trade GmbH (Oelde, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «opus AETERNATUM» — Domanda di registrazione n. 11 024 296

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2016 nel procedimento R 152/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.1.2017   

IT

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C 14/55


Ordinanza del Tribunale del 13 ottobre 2016 — Axium/Parlamento

(Causa T-392/16) (1)

(2017/C 014/66)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 326 del 5.9.2016.


16.1.2017   

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C 14/55


Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2016 — Maubert/Consiglio

(Causa T-565/16) (1)

(2017/C 014/67)

Lingua processuale: il francese

Il presidente del Tribunal ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016 (Causa inizialmente iscritta nel ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-137/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016.