ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 454

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
5 dicembre 2016


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 454/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

2016/C 454/02

Designazione del primo avvocato generale

2

2016/C 454/03

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

2

2016/C 454/04

Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 193 del regolamento di procedura della Corte

2

2016/C 454/05

Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale del 4 ottobre 2016

2

2016/C 454/06

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti per le cause assegnate alle sezioni di tre giudici

3

2016/C 454/07

Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

4

2016/C 454/08

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

4

2016/C 454/09

Prestazione di giuramento di nuovi giudici del Tribunale

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 454/10

Causa C-102/14 P: Ordinanza della Corte del 29 settembre 2016 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Contratti relativi al contributo finanziario dell'Unione europea a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo — Relazione di audit che individua irregolarità — Decisione di procedere al recupero degli anticipi versati dalla Commissione europea — Ricorso di annullamento — Decisione di sospendere taluni pagamenti — Ricorso per responsabilità extracontrattuale — Decisione di non concludere una convenzione — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità)

5

2016/C 454/11

Causa C-224/14 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata)

5

2016/C 454/12

Causa C-237/14 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata)

6

2016/C 454/13

Causa C-551/14 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 settembre 2016 — Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra — Norme transitorie relative all’assegnazione armonizzata di quote di emissione a titolo gratuito a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di esecuzione presentate dalla Repubblica federale di Germania — Rigetto dell’iscrizione di taluni impianti negli elenchi degli impianti che ricevono quote di emissione assegnate a titolo gratuito — Disposizione relativa ai casi che presentano eccessive difficoltà — Competenze di esecuzione della Commissione)

6

2016/C 454/14

Causa C-564/14 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 settembre 2016 — Raffinerie Heide GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra — Norme transitorie relative all’assegnazione armonizzata di quote di emissione a titolo gratuito a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di esecuzione presentate dalla Repubblica federale di Germania — Rigetto dell’iscrizione di taluni impianti negli elenchi degli impianti che ricevono quote di emissione assegnate a titolo gratuito — Disposizione relativa ai casi che presentano eccessive difficoltà — Competenze di esecuzione della Commissione)

7

2016/C 454/15

Causa C-565/14 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 settembre 2016 — Romonta GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra — Norme transitorie relative all’assegnazione armonizzata di quote di emissione a titolo gratuito a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di esecuzione presentate dalla Repubblica federale di Germania — Rigetto dell’iscrizione di taluni impianti negli elenchi degli impianti che ricevono quote di emissione assegnate a titolo gratuito — Disposizione relativa ai casi che presentano eccessive difficoltà — Competenze di esecuzione della Commissione)

7

2016/C 454/16

Causa C-228/15: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania — Italia) — procedimento penale a carico di Snezhana Velikova (Rinvio pregiudiziale — Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell’Unione europea — Irrilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della soluzione del procedimento principale — Irricevibilità manifesta)

8

2016/C 454/17

Causa C-309/15 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016 — Real Express Srl/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Marchio figurativo blu e rosso contenente l’elemento verbale real — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali neri e bianchi contenenti gli elementi verbali Real e Real mark — Rigetto dell’opposizione]

8

2016/C 454/18

Causa C-322/15: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

9

2016/C 454/19

Causa C-338/15 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 luglio 2016 — Claire Staelen/Mediatore europeo (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale — Trattamento da parte del Mediatore europeo di una denuncia riguardante la gestione di un elenco di candidati idonei in un concorso generale — Regolamento di procedura della Corte — Articolo 181)

9

2016/C 454/20

Cause riunite C-363/15 P e C-364/15: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2016 — Louis Vuitton Malletier SA/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire)

10

2016/C 454/21

Causa C-438/15: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 settembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Taranto — Italia) — procedimento penale a carico di Davide Durante (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Restrizioni — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità — Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria — Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti)

10

2016/C 454/22

Causa C-534/15: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare — Romania) –Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Articolo 1, paragrafo 1 — Articolo 2, lettera b) — Status di consumatore — Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito — Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice)

11

2016/C 454/23

Causa C-542/15: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 settembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — procedimento penale a carico di Angela Manzo (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Restrizioni — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità — Appalti pubblici — Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria — Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 47 — Applicazione)

12

2016/C 454/24

Causa C-586/15 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2016 — Lotte Co. Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio dell’Unione europea — Marchio figurativo che contiene un elemento denominativo in lingua giapponese e l’immagine di un koala in un albero che tiene un piccolo koala — Opposizione del titolare dei marchi nazionali tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN e figurativo anteriore KOALA — Prova dell’uso effettivo del marchio — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata]

12

2016/C 454/25

Causa C-614/15: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Assistente veterinaria nel settore del controllo sanitario-veterinario — Settore pubblico — Clausola 5, punto 1 — Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato — Nozione di ragioni obiettive che giustificano tali contratti — Sostituzioni per posti di lavoro vacanti in attesa dell’esito di procedure di concorso)

13

2016/C 454/26

Causa C-631/15: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no1 de Oviedo — Spagna) — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 1999/70/CE — Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi nel settore pubblico — Insegnamento non universitario — Normativa nazionale — Concessione di una remunerazione integrativa — Presupposto — Ottenimento di un risultato positivo durante il processo di valutazione — Professori impiegati come dipendenti pubblici non di ruolo — Esclusione — Principio di non discriminazione)

14

2016/C 454/27

Cause riunite C-91/16 e C-120/16: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid — Spagna) — Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Tasso degli interessi di mora — Applicazione del tasso degli interessi corrispettivi — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Irricevibilità)

14

2016/C 454/28

Causa C-141/16: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano — Italia) — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi — Imposta unica sulle scommesse e i concorsi pronostici — Assoggettamento a imposta degli intermediari nazionali che trasmettono dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso Stato membro — Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale — Irricevibilità manifesta)

15

2016/C 454/29

Causa C-471/16 P: Impugnazione proposta il 24 agosto 2016 dalla Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2016, causa T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

15

2016/C 454/30

Causa C-492/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 settembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Causa C-493/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 14 settembre 2016 — Sicurbau Srl e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

17

2016/C 454/32

Causa C-494/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trapani (Italia) il 15 settembre 2016 — Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Causa C-503/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora (Portogallo) il 23 settembre 2016 — Luis Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

19

2016/C 454/34

Causa C-506/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 26 settembre 2016 — José Joaquim Neto de Sousa/Stato portoghese

19

2016/C 454/35

Causa C-1/15: Ordinanza del presidente della Corte del 22 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica d'Austria, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, Repubblica ceca

20

2016/C 454/36

Causa C-62/16: Ordinanza del presidente della Corte dell'8 luglio 2016 — Commissione europea/Romania

20

2016/C 454/37

Causa C-161/16: Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda Tingsrätt — Svezia) — Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Causa C-172/16: Ordinanza del presidente della Corte del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — - Germania) — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Causa C-257/16: Ordinanza del presidente della Corte del 18 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

21

 

Tribunale

2016/C 454/40

Causa T-672/14: Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — August Wolff e Remedia/Commissione (Medicinali per uso umano — Articolo 31 della direttiva 2001/83/CE — Articolo 116 della direttiva 2001/83 — Sostanza attiva estradiolo — Decisione della Commissione che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01 % di peso di estradiolo — Onere della prova — Proporzionalità — Parità di trattamento)

22

2016/C 454/41

Causa T-14/15: Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO — Mareea Comtur (airpass.ro) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo airpass.ro — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AirPlus International — Rigetto dell’opposizione — Regola 21 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Non luogo a statuire — Articolo 81, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009)

22

2016/C 454/42

Causa T-141/15: Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Repubblica ceca/Commissione (FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Protezione delle vigne — Spese sostenute dalla Repubblica ceca — Certezza del diritto — Legittimo affidamento)

23

2016/C 454/43

Causa T-407/15: Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Monster Energy/EUIPO — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HotoGo self-heating can technology — Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori rappresentanti artigli — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Assenza di associazione tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)

24

2016/C 454/44

Causa T-693/15: Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Clover Canyon/EUIPO — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo CLOVER CANYON — Marchio denominativo anteriore CANYON — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione)

24

2016/C 454/45

Causa T-543/15: Ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e altri/ECHA (Ricorso di annullamento — Inserimento come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità)

25

2016/C 454/46

Affaire T-564/15: Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione (Ricorso di annullamento — Assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l’Europa — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità)

26

2016/C 454/47

Causa T-620/15: Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2016 — Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Gehen wie auf Wolken — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

26

2016/C 454/48

Causa T-669/15: Ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e altri/ECHA (Ricorso di annullamento — Inserimento come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità)

27

2016/C 454/49

Causa T-699/16 P: Impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio2016, causa F-147/15, Meyrl/Parlamento

28

2016/C 454/50

Causa T-704/16: Ricorso proposto il 26 settembre 2016 — Murka/EUIPO (SCATTER LOTS)

28

2016/C 454/51

Causa T-705/16 P: Impugnazione proposta il 3 ottobre 2016 da WQ (*1)  avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-1/16, WQ (*1) /Parlamento

29

2016/C 454/52

Causa T-706/16 P: Impugnazione proposta il 3 ottobre 2016 da HB avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-125/15, HB/Commissione

30

2016/C 454/53

Causa T-721/16: Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Causa T-732/16: Ricorso proposto il 20 ottobre 2016 — Valencia Club de Fútbol/Commissione

31

2016/C 454/55

Causa T-733/16: Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Banque Postale/BCE

32

2016/C 454/56

Causa T-613/15: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e a./Frontex

33


 


IT

 

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 454/01)

Ultima pubblicazione

GU C 441 del 28.11.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 428 del 21.11.2016

GU C 419 del 14.11.2016

GU C 410 del 7.11.2016

GU C 402 del 31.10.2016

GU C 392 del 24.10.2016

GU C 383 del 17.10.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/2


Designazione del primo avvocato generale

(2016/C 454/02)

Nella riunione generale del 27 settembre 2016, la Corte ha designato il sig. Wathelet come primo avvocato generale, per il periodo dal 7 ottobre 2016 al 6 ottobre 2017.


5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/2


Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

(2016/C 454/03)

Nella riunione generale del 27 settembre 2016, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Quinta Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all’articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2016 al 6 ottobre 2017.


5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/2


Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 193 del regolamento di procedura della Corte

(2016/C 454/04)

Nella riunione generale del 27 settembre 2016, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Prima Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate all’articolo 193 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2016 al 6 ottobre 2017.


5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/2


Decisioni adottate dalla Corte nella riunione generale del 4 ottobre 2016

(2016/C 454/05)

Assegnazione dei giudici alle sezioni di tre giudici

Nel corso della riunione generale del 4 ottobre 2016, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di tre giudici nel modo seguente:

Sesta Sezione

Sig. Regan, presidente di sezione

Sigg. Bonichot, Arabadjiev, Fernlund e Rodin, giudici

Settima Sezione

Sig.ra Prechal, presidente di sezione

Sig. Rosas, sig.ra Toader e sig. Jarašiūnas, giudici

Ottava Sezione

Sig. Vilaras, presidente di sezione

Sigg. Malenovský, Safjan e Šváby, giudici

Nona Sezione

Sig. Juhász, presidente di sezione

Sig. Vajda, sig.ra Jürimäe e sig. Lycourgos, giudici

Decima Sezione

Sig.ra Berger, presidente di sezione

Sigg. Borg Barthet, Levits e Biltgen, giudici


5.12.2016   

IT

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C 454/3


Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti per le cause assegnate alle sezioni di tre giudici

(2016/C 454/06)

Nella riunione generale del 4 ottobre 2016, la Corte ha redatto gli elenchi per la determinazione della composizione delle sezioni in collegio di tre giudici nel modo seguente:

Sesta Sezione

Sig. Bonichot

Sig. Arabadjiev

Sig. Fernlund

Sig. Rodin

Settima Sezione

Sig. Rosas

Sig.ra Toader

Sig. Jarašiūnas

Ottava Sezione

Sig. Malenovský

Sig. Safjan

Sig. Šváby

Nona Sezione

Sig. Vajda

Sig.ra Jürimäe

Sig. Lycourgos

Decima Sezione

Sig. Borg Barthet

Sig. Levits

Sig. Biltgen


5.12.2016   

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C 454/4


Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

(2016/C 454/07)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 27 settembre 2016, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il sig. Regan come presidente della Sesta Sezione, la sig.ra Prechal come presidente della Settima Sezione, il sig. Vilaras come presidente dell’Ottava Sezione, il sig. Juhász come presidente della Nona Sezione e la sig.ra Berger come presidente della Decima Sezione, per il periodo dal 7 ottobre 2016 al 6 ottobre 2017.


5.12.2016   

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C 454/4


Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

(2016/C 454/08)

Il sig. Tanchev, nominato avvocato generale della Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 7 settembre 2016 (1), per il periodo dal 16 settembre 2016 al 6 ottobre 2021, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 19 settembre 2016.


(1)  GU L 247 del 15 settembre 2016, pag. 17.


5.12.2016   

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C 454/4


Prestazione di giuramento di nuovi giudici del Tribunale

(2016/C 454/09)

La sig.ra Kowalik-Bańczyk e il sig. Nihoul, nominati giudici del Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 23 marzo 2016 (1), per il periodo dal 1o settembre 2016 al 31 agosto 2022, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 19 settembre 2016.

Nominati giudici del Tribunale con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 7 settembre 2016 (2),

per il periodo dal 1o settembre 2016 al 31 agosto 2019,

i sigg. Kornezov e Perillo,

per il periodo dal 16 settembre 2016 al 31 agosto 2019,

il sig. Passer,

per il periodo dal 19 settembre 2016 al 31 agosto 2019,

il sig. Öberg,

per il periodo dal 1o settembre 2016 al 31 agosto 2022,

i sigg. Barents, Svenningsen, Csehi, Iliopoulos, la sig.ra Marcoulli e il sig. Spielmann

per il periodo dal 16 settembre 2016 al 31 agosto 2022,

la sig.ra Costeira, i sigg. Berke, da Silva Passos e la sig.ra Spineanu-Matei

hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia il 19 settembre 2016.


(1)  GU L 87 del 2 aprile 2016, pag. 33.

(2)  GU L 247 del 15 settembre 2016, pagg. 13, 15 e 18.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.12.2016   

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C 454/5


Ordinanza della Corte del 29 settembre 2016 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Commissione europea

(Causa C-102/14 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Contratti relativi al contributo finanziario dell'Unione europea a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo - Relazione di audit che individua irregolarità - Decisione di procedere al recupero degli anticipi versati dalla Commissione europea - Ricorso di annullamento - Decisione di sospendere taluni pagamenti - Ricorso per responsabilità extracontrattuale - Decisione di non concludere una convenzione - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità))

(2016/C 454/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (rappresentante: M. Jiménez Perona, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT SA è condannata alle spese relative all’impugnazione.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


5.12.2016   

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C 454/5


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-224/14 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata))

(2016/C 454/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz e A. K. Marx, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


5.12.2016   

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C 454/6


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-237/14 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata))

(2016/C 454/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz e A. K. Marx, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


5.12.2016   

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C 454/6


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 settembre 2016 — Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Commissione europea

(Causa C-551/14 P) (1)

((Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - Norme transitorie relative all’assegnazione armonizzata di quote di emissione a titolo gratuito a partire dal 2013 - Decisione 2011/278/UE - Misure nazionali di esecuzione presentate dalla Repubblica federale di Germania - Rigetto dell’iscrizione di taluni impianti negli elenchi degli impianti che ricevono quote di emissione assegnate a titolo gratuito - Disposizione relativa ai casi che presentano «eccessive difficoltà» - Competenze di esecuzione della Commissione))

(2016/C 454/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (rappresentanti: S. Kobes e B. Burkert, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Arctic Paper Mochenwangen GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


5.12.2016   

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C 454/7


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 settembre 2016 — Raffinerie Heide GmbH/Commissione europea

(Causa C-564/14 P) (1)

((Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - Norme transitorie relative all’assegnazione armonizzata di quote di emissione a titolo gratuito a partire dal 2013 - Decisione 2011/278/UE - Misure nazionali di esecuzione presentate dalla Repubblica federale di Germania - Rigetto dell’iscrizione di taluni impianti negli elenchi degli impianti che ricevono quote di emissione assegnate a titolo gratuito - Disposizione relativa ai casi che presentano «eccessive difficoltà» - Competenze di esecuzione della Commissione))

(2016/C 454/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raffinerie Heide GmbH (rappresentanti: U. Karpenstein e C. Eckart, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, E. White e K. Herrmann, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Raffinerie Heide GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


5.12.2016   

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C 454/7


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 settembre 2016 — Romonta GmbH/Commissione europea

(Causa C-565/14 P) (1)

((Impugnazione - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - Norme transitorie relative all’assegnazione armonizzata di quote di emissione a titolo gratuito a partire dal 2013 - Decisione 2011/278/UE - Misure nazionali di esecuzione presentate dalla Repubblica federale di Germania - Rigetto dell’iscrizione di taluni impianti negli elenchi degli impianti che ricevono quote di emissione assegnate a titolo gratuito - Disposizione relativa ai casi che presentano «eccessive difficoltà» - Competenze di esecuzione della Commissione))

(2016/C 454/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romonta GmbH (rappresentanti: I. Zenke e M.-Y. Vollmer, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Romonta GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


5.12.2016   

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C 454/8


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania — Italia) — procedimento penale a carico di Snezhana Velikova

(Causa C-228/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell’Unione europea - Irrilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della soluzione del procedimento principale - Irricevibilità manifesta))

(2016/C 454/16)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Catania

Imputato nella causa principale

Snezhana Velikova

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Catania (Italia), con decisione del 7 gennaio 2015, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


5.12.2016   

IT

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C 454/8


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016 — Real Express Srl/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

(Causa C-309/15 P) (1)

([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio figurativo blu e rosso contenente l’elemento verbale «real» - Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali neri e bianchi contenenti gli elementi verbali «Real» e «Real mark» - Rigetto dell’opposizione])

(2016/C 454/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Real Express Srl (rappresentante: C. Anitoae, avocată)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e D. Hanf, agenti), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Real Express SRL sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e a quelle della MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


5.12.2016   

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C 454/9


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-322/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale - Irricevibilità manifesta))

(2016/C 454/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con l’intervento di: Filandolarete Srl, Associazione Confindustria Radio Televisioni, Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), mediante decisione in data 22 aprile 2015, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


5.12.2016   

IT

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C 454/9


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 luglio 2016 — Claire Staelen/Mediatore europeo

(Causa C-338/15 P) (1)

((Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale - Trattamento da parte del Mediatore europeo di una denuncia riguardante la gestione di un elenco di candidati idonei in un concorso generale - Regolamento di procedura della Corte - Articolo 181))

(2016/C 454/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claire Staelen (rappresentante: V. Olona, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo (rappresentanti: inizialmente G. Grill, successivamente L. Papadias, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Claire Staelen è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 07.09.2015


5.12.2016   

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C 454/10


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 21 luglio 2016 — Louis Vuitton Malletier SA/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Cause riunite C-363/15 P e C-364/15) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Non luogo a statuire))

(2016/C 454/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier SA (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Bullock e D. Hanf, agenti), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (rappresenanti: T. Boddien e A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sull’impugnazione

2)

La Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nelle cause C-363/15 P e C-364/15 P.

3)

La Louis Vuitton Malletier SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nelle cause C-363/15 P e C-364/15 P.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


5.12.2016   

IT

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C 454/10


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 settembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Taranto — Italia) — procedimento penale a carico di Davide Durante

(Causa C-438/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Restrizioni - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità - Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria - Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti))

(2016/C 454/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Taranto

Procedimento penale a carico di

Davide Durante

Dispositivo

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


5.12.2016   

IT

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C 454/11


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare — Romania) –Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale

(Causa C-534/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, lettera b) - Status di consumatore - Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito - Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice))

(2016/C 454/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Satu Mare

Parti nel procedimento

Ricorrenti: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș

Convenuta: BRD Groupe Société Générale

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


5.12.2016   

IT

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C 454/12


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 settembre 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — procedimento penale a carico di Angela Manzo

(Causa C-542/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Restrizioni - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità - Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria - Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47 - Applicazione))

(2016/C 454/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Procedimento penale principale a carico di

Angela Manzo

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare il suo articolo 47, dev’essere interpretata nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel suo ambito di applicazione.


(1)  GU C 16 del 18.1.2016.


5.12.2016   

IT

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C 454/12


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2016 — Lotte Co. Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-586/15 P) (1)

([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio dell’Unione europea - Marchio figurativo che contiene un elemento denominativo in lingua giapponese e l’immagine di un koala in un albero che tiene un piccolo koala - Opposizione del titolare dei marchi nazionali tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN e figurativo anteriore KOALA - Prova dell’uso effettivo del marchio - Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata])

(2016/C 454/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (rappresentante: M. Knitter, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (rappresentante: A. Jaeger-Lenz, Rechtsanwältin), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lotte Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


5.12.2016   

IT

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C 454/13


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Causa C-614/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Assistente veterinaria nel settore del controllo sanitario-veterinario - Settore pubblico - Clausola 5, punto 1 - Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano tali contratti - Sostituzioni per posti di lavoro vacanti in attesa dell’esito di procedure di concorso))

(2016/C 454/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova — Romania

Parti

Ricorrente: Rodica Popescu

Convenuta: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Dispositivo

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che considera il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, nel settore pubblico, giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola per la sola ragione che le funzioni di controllo del personale assunto nell’ambito della sanità veterinaria hanno carattere non permanente a causa delle variazioni di volume delle attività degli stabilimenti da controllare, a meno che — ipotesi che spetta al giudice nazionale verificare — il rinnovo dei contratti sia effettivamente volto a soddisfare un’esigenza specifica nel settore interessato, senza che tuttavia considerazioni di bilancio possano esserne l’origine. Inoltre, la circostanza che il rinnovo di contratti a tempo determinato successivi sia effettuato in attesa dell’esito di procedure di concorso non può bastare a rendere tale normativa conforme a detta clausola, qualora risulti che l’applicazione concreta di quest’ultima conduce, di fatto, a un ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, il che spetta parimenti al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 68 del 22/2/2016.


5.12.2016   

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C 454/14


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo no1 de Oviedo — Spagna) — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Causa C-631/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 1999/70/CE - Accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi nel settore pubblico - Insegnamento non universitario - Normativa nazionale - Concessione di una remunerazione integrativa - Presupposto - Ottenimento di un risultato positivo durante il processo di valutazione - Professori impiegati come dipendenti pubblici non di ruolo - Esclusione - Principio di non discriminazione))

(2016/C 454/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Parti

Ricorrente: Carlos Álvarez Santirso

Convenuta: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, in base alla quale, senza alcuna giustificazione per ragioni oggettive, la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo finanziario che ne consegue in caso di valutazione positiva, vengano riservati ai soli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come dipendenti pubblici di ruolo, escludendo quelli assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di dipendenti non di ruolo.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


5.12.2016   

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C 454/14


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 settembre 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid — Spagna) — Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16)

(Cause riunite C-91/16 e C-120/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Tasso degli interessi di mora - Applicazione del tasso degli interessi corrispettivi - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità))

(2016/C 454/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Parti

Ricorrenti: Caixabank SA (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA (C-120/16)

Convenuti: Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16)

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dallo Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (tribunale di primo grado n.o60 di Madrid, Spagna), con decisioni dell’8 febbraio 2016 (causa C-91/16) e del 18 febbraio 2016 (causa C-120/16), sono manifestamente irricevibili.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


5.12.2016   

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C 454/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano — Italia) — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

(Causa C-141/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi - Imposta unica sulle scommesse e i concorsi pronostici - Assoggettamento a imposta degli intermediari nazionali che trasmettono dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso Stato membro - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale - Irricevibilità manifesta))

(2016/C 454/28)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Milano

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani

Convenuta: Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) con ordinanza del 29 settembre 2015 è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


5.12.2016   

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C 454/15


Impugnazione proposta il 24 agosto 2016 dalla Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 giugno 2016, causa T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-471/16 P)

(2016/C 454/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (rappresentanti: O. Spuhler und M. Geitz, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Meissen Keramik GmbH

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2016, causa T-789/14, e la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale del 29 settembre 2014, procedimenti R 1182/2013-4 e R 1245/2013-4;

in via subordinata, annullare la citata sentenza del Tribunale dell’Unione europea e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La ricorrente lamenta con la presente impugnazione che il Tribunale nella decisione impugnata ha commesso diverse violazioni del trattato sull’Unione europea (TUE) e del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009») (1).

2.

Innanzitutto, la ricorrente deduce una violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Il Tribunale non ha preso in considerazione la documentazione presentata in sede di ricorso. Tale documentazione ha solo integrato i precedenti elementi di fatto e di diritto. Il Tribunale non ha nemmeno motivato tale mancata considerazione, ma ha soltanto riprodotto una formulazione stereotipata di un’altra sentenza, che non è pertinente nel caso in esame.

3.

In tal modo, il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente a un equo processo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

4.

Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 per snaturamento dei fatti. Il Tribunale motiva tra l’altro la propria decisione adducendo che taluni prodotti non erano asseritamente menzionati nei documenti diretti a provare l’uso del marchio. Vero è, invece, che tali elementi sono menzionati nei documenti diretti a provare l’uso del marchio.

5.

Il Tribunale altera perciò il fondamento fattuale del procedimento e viola dunque l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

6.

Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale fonda la propria decisione sul fatto che il marchio Meissen® costituisce un’indicazione di provenienza geografica. Il marchio Meissen® è stato registrato dal convenuto in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sulla base dell’acquisito carattere distintivo. Perciò, il convenuto ha constatato in maniera definitiva proprio che detto marchio Meissen® non costituisce un’indicazione di provenienza geografica, bensì un’indicazione di origine commerciale.

7.

Attraverso la registrazione del marchio Meissen® in virtù dell’acquisito carattere distintivo, il convenuto ha conferito a tale marchio una tutela in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale classifica il marchio Meissen® come mera indicazione di provenienza geografica, privando così nuovamente, di fatto, il marchio Meissen® della sua tutela.

8.

D’altronde la ricorrente lamenta una violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale nega l’applicazione della tutela della notorietà in conformità all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in quanto non vi è somiglianza fra i prodotti e i servizi contrapposti. Come si evince dall’esplicito tenore letterario dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non è necessario che sussista una somiglianza fra i prodotti e fra i servizi. Di conseguenza, il Tribunale trasforma con la propria decisione l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 nel suo opposto.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1


5.12.2016   

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C 454/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 14 settembre 2016 — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Causa C-492/16)

(2016/C 454/30)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Incyte Corporation

Convenuto: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba interpretare l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (1), nel senso che la «data della prima autorizzazione di immissione in commercio nel[l’Unione europea]» non è corretta in una domanda di certificato protettivo complementare ai sensi di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (2), qualora tale data sia stata stabilita senza tener conto dell’interpretazione del diritto contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Seattle Genetics (C-471/14), cosicché è giustificato rettificare la data di scadenza del certificato protettivo complementare anche qualora il certificato sia stato rilasciato prima della pronuncia di tale sentenza e sia già decorso il termine previsto per impugnare tale decisione.

2)

Se l’autorità per la proprietà industriale di uno Stato membro, competente ai fini del rilascio del certificato protettivo complementare sia tenuta a rettificare d’ufficio la data di scadenza di tale certificato affinché quest’ultima sia conforme all’interpretazione del diritto contenuta nella sentenza Seattle Genetics (C-471/14).


(1)  GU 1996, L 198, pag. 30.

(2)  GU 2009, L 152, pag. 1.


5.12.2016   

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C 454/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 14 settembre 2016 — Sicurbau Srl e a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a.

(Causa C-493/16)

(2016/C 454/31)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Sicurbau Srl, IGR — Imprese Generali Riunite Srl, Iterga Costruzioni Generali SpA, Pa.Co. — Pacifico Costruzioni SpA

Resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità Portuale di Napoli, Soa Rina SpA

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE (1), ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella legge di gara ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


5.12.2016   

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C 454/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trapani (Italia) il 15 settembre 2016 — Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-494/16)

(2016/C 454/32)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Trapani

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giuseppa Santoro

Resistenti: Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

1)

Se rappresenti misura equivalente ed effettiva, nel senso di cui alle pronunce della Corte di Giustizia Mascolo [e a. (C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13)] e Marrosu [e Sardino](C-53/04), l’attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione (articolo 32, comma 5, l. n. 183/2010) al dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l’integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto.

2)

Se, il principio di equivalenza menzionato dalla Corte di Giustizia (fra l’altro) nelle dette pronunce, vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto di lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato.


5.12.2016   

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C 454/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora (Portogallo) il 23 settembre 2016 — Luis Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

(Causa C-503/16)

(2016/C 454/33)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Évora

Parti

Ricorrente: Luis Isidro Delgado Mendes

Resistente: Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso di un incidente stradale a seguito del quale un pedone ha riportato danni fisici e materiali per essere stato intenzionalmente investito dall’autoveicolo di cui il medesimo era proprietario, e che risultava essere guidato dal soggetto che lo aveva rubato, il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 12, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE (1), osti a che il diritto nazionale escluda il riconoscimento di qualsiasi risarcimento al suddetto pedone per il motivo che il medesimo è proprietario del veicolo e contraente dell’assicurazione.


(1)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009 L 263, pag. 11).


5.12.2016   

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C 454/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 26 settembre 2016 — José Joaquim Neto de Sousa/Stato portoghese

(Causa C-506/16)

(2016/C 454/34)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: José Joaquim Neto de Sousa

Resistente: Stato portoghese

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della Seconda (1) e della Terza direttiva (2), relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostino a che la normativa nazionale preveda il risarcimento dei danni patrimoniali al conducente responsabile dell’incidente a titolo di colpa in caso di decesso del coniuge che viaggiava a bordo del veicolo come passeggero, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del decreto legge 522/85, del 31 dicembre, nella versione modificata dal decreto legge 130/94, del 19 maggio.


(1)  Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984 L 8, pag. 17).

(2)  Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1990 L 129, pag. 33).


5.12.2016   

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C 454/20


Ordinanza del presidente della Corte del 22 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica d'Austria, sostenuta da: Repubblica federale di Germania, Repubblica ceca

(Causa C-1/15) (1)

(2016/C 454/35)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


5.12.2016   

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C 454/20


Ordinanza del presidente della Corte dell'8 luglio 2016 — Commissione europea/Romania

(Causa C-62/16) (1)

(2016/C 454/36)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 145 del 25.4.2016.


5.12.2016   

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C 454/20


Ordinanza del presidente della Corte del 15 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda Tingsrätt — Svezia) — Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Causa C-161/16) (1)

(2016/C 454/37)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 175 del 17.5.2016.


5.12.2016   

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C 454/20


Ordinanza del presidente della Corte del 21 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — - Germania) — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-172/16) (1)

(2016/C 454/38)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


5.12.2016   

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C 454/21


Ordinanza del presidente della Corte del 18 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

(Causa C-257/16) (1)

(2016/C 454/39)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 279 del 1o.8.2016.


Tribunale

5.12.2016   

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C 454/22


Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — August Wolff e Remedia/Commissione

(Causa T-672/14) (1)

((«Medicinali per uso umano - Articolo 31 della direttiva 2001/83/CE - Articolo 116 della direttiva 2001/83 - Sostanza attiva estradiolo - Decisione della Commissione che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01 % di peso di estradiolo - Onere della prova - Proporzionalità - Parità di trattamento»))

(2016/C 454/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) e Remedia d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentanti: P. Klappich, C. Schmidt e P. Arbeiter, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, M. Šimerdová e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della Commissione, del 19 agosto 2014 relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano topici, contenenti estradiolo ad alto dosaggio, nella parte in cui tale decisione obbliga gli Stati membri a rispettare gli obblighi da essa previsti per i medicinali per uso topico contenenti lo 0,01 % di peso di estradiolo citati e non citati nell’allegato I, eccetto la restrizione in forza della quale i medicamenti per uso topico contenenti lo 0,01 % di peso di estradiolo citati nel medesimo allegato possono essere ancora essere utilizzati solo per via intravaginale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel e la Remedia d.o.o. sono condannate alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


5.12.2016   

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C 454/22


Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO — Mareea Comtur (airpass.ro)

(Causa T-14/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo airpass.ro - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AirPlus International - Rigetto dell’opposizione - Regola 21 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Non luogo a statuire - Articolo 81, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 454/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu Isenburg, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Melgar e H. Kunz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: SC Mareea Comtur SRL (Deva, Romania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 ottobre 2014 (procedimento R 1918/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lufthansa AirPlus Servicekarten e la SC Mareea Comtur.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 ottobre 2014 (procedimento R 1918/2013-5) è annullata nella parte in cui riguarda i servizi «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio», rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


5.12.2016   

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C 454/23


Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-141/15) (1)

((«FEAGA e Feasr - Spese escluse dal finanziamento - Protezione delle vigne - Spese sostenute dalla Repubblica ceca - Certezza del diritto - Legittimo affidamento»))

(2016/C 454/42)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Očková, J. Vláčil e L. Březinová, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e P. Ondrůšek, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), nella parte in cui esclude spese sostenute dalla Repubblica ceca a titolo del FEAGA in favore di una determinata misura di tutela dei vigneti relativamente agli anni dal 2010 al 2012, che ammontano complessivamente a EUR 2 123 199,04.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ceca è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/24


Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Monster Energy/EUIPO — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)

(Causa T-407/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HotoGo self-heating can technology - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori rappresentanti artigli - Impedimenti relativi alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i segni - Assenza di rischio di confusione - Assenza di associazione tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 454/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e P. Ivanov, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd (Cheras, Malesia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 maggio 2015 (procedimento R 1028/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Monster Energy Company e la Hot-Can Intellectual Property.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Monster Energy Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


5.12.2016   

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C 454/24


Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — Clover Canyon/EUIPO — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

(Causa T-693/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo CLOVER CANYON - Marchio denominativo anteriore CANYON - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione»))

(2016/C 454/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clover Canyon, Inc (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Kaipa Sportswear GmbH (Heilbronn, Germania) (rappresentante: D. Pauli, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 agosto 2015 (procedimento R 3018/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kaipa Sportswear e la Clover Canyon.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Clover Canyon, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


5.12.2016   

IT

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C 454/25


Ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e altri/ECHA

(Causa T-543/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Inserimento come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»))

(2016/C 454/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania) e Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: C. Buchanan, W. Broere e M. Heikkilä, agenti assistiti da P. Oliver, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 17 giugno 2015 relativa all’inserimento della d’Oxea GmbH, con sede in Germania, come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Oxea GmbH e della BASF SE.

3)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, la Ecolab Deutschland GmbH, la Schülke & Mayr GmbH e la Diversey Europe Operations BV sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

4)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann, la Ecolab Deutschland, la Schülke & Mayr, la Diversey Europe Operations, l’ECHA, l’Oxea e la BASF sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


5.12.2016   

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C 454/26


Ordinanza del Tribunale dell’11 ottobre 2016 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione

(Affaire T-564/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l’Europa - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»))

(2016/C 454/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Glazener, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Samnadda, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), del 17 luglio 2015, relativa alla proposta della ricorrente in risposta all’invito a presentare proposte nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa, sulla base del programma di lavoro pluriennale adottato nel 2014 nel quadro della decisione di esecuzione C(2014) 1921 final della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce il programma pluriannuale di lavoro 2014 di assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


5.12.2016   

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C 454/26


Ordinanza del Tribunale del 17 ottobre 2016 — Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken)

(Causa T-620/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Gehen wie auf Wolken - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2016/C 454/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Orthema Service GmbH (Rotkreuz, Svizzera) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o settembre 2015 (procedimento R 404/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Gehen wie auf Wolken come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Orthema Service GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 dell’11.1.2016.


5.12.2016   

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C 454/27


Ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e altri/ECHA

(Causa T-669/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Inserimento come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»))

(2016/C 454/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania) e Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e C. Buchanan, agenti assistiti da P. Oliver)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 16 luglio 2015 relativa all’inserimento della società BASF SE, con sede in Germania, come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Oxea GmbH e della BASF SE.

3)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, la Ecolab Deutschland GmbH, la Schülke & Mayr GmbH e la Diversey Europe Operations BV sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

4)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann, la Ecolab Deutschland, la Schülke & Mayr, la Diversey Europe Operations, l’ECHA, l’Oxea e la BASF sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.


5.12.2016   

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C 454/28


Impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio2016, causa F-147/15, Meyrl/Parlamento

(Causa T-699/16 P)

(2016/C 454/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e M. Dean, agenti)

Controinteressata nel procedimento: Sonja Meyrl (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

di conseguenza, respingere il ricorso di primo grado;

decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al presente procedimento;

condannare la sig.ra Meyrl alle spese relative al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha concluso, al punto 25 della sentenza impugnata, che la possibilità della riassegnazione dell’altra parte del procedimento ad un altro posto avrebbe consentito a quest’ultima di non essere licenziata.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella conclusione, cui è giunto il TFP ai punti 23 e 30 della sentenza impugnata, che i problemi relazionali fossero una causa aggiuntiva del licenziamento dell’altra parte del procedimento.

1.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, che risulterebbe dalla conclusione del TFP secondo cui, se l’altra parte del procedimento fosse stata sentita anche sui problemi relazionali, ciò avrebbe potuto effettivamente cambiare l’esito del processo decisionale conclusosi con la decisione controversa, ossia il licenziamento di quest’ultima.


5.12.2016   

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C 454/28


Ricorso proposto il 26 settembre 2016 — Murka/EUIPO (SCATTER LOTS)

(Causa T-704/16)

(2016/C 454/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Murka Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: S. Santos Rodriguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SCATTER LOTS» — Domanda di registrazione n. 14 590 889

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2016 nel procedimento R 471/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, ivi comprese quelle sostenute nei procedimenti dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


5.12.2016   

IT

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C 454/29


Impugnazione proposta il 3 ottobre 2016 da  WQ (*1) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-1/16,  WQ (*1)/Parlamento

(Causa T-705/16 P)

(2016/C 454/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WQ (*1) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del TFP nella causa F-1/16,  WQ (*1)/Parlamento;

annullare la decisione dell’APN del 27 marzo 2015 di non includere il nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna per la certificazione del 2014;

condannare il Parlamento alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe commesso nell’esaminare il motivo dedotto dal ricorrente in primo grado, vertente sulla violazione del principio generale di parità di trattamento, per aver statuito che quest’ultimo versava in una situazione fattuale diversa rispetto a quella di un candidato in possesso di un diploma dello stesso livello che aveva frequentato un corso di almeno un anno.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto che risulterebbe dal fatto che il TFP ha statuito che la decisione controversa, vale a dire quella di non includere il nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna per la certificazione del 2014, non violava l’articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri nel settore dell’insegnamento.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto che il TFP avrebbe commesso respingendo l’eccezione di illegittimità, dedotta dal ricorrente in primo grado, dichiarando che il criterio della frequenza di un corso di almeno un anno era giustificato e proporzionato, tenuto conto della natura della procedura di certificazione. In tale contesto, il ricorrente ritiene che il TFP abbia altresì snaturato i suoi argomenti allorché ha statuito che egli non aveva contestato il fatto che, se fosse stato preso in considerazione il titolo controverso, la sua esperienza professionale acquisita presso le istituzioni sarebbe stata conteggiata due volte.


(*1)  Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.


5.12.2016   

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C 454/30


Impugnazione proposta il 3 ottobre 2016 da HB avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-125/15, HB/Commissione

(Causa T-706/16 P)

(2016/C 454/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (Schweich, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza pronunciata dal TFP nella causa F-125/15, HB/Commissione;

statuendo tramite nuove disposizioni,

annullare la decisione di non promuovere la ricorrente a titolo dell’esercizio di promozione 2014;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo del danno morale subìto, la somma di EUR 15 000;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti su vari errori di diritto che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe commesso.

In primo luogo, la parte ricorrente ritiene che il TFP sia incorso in un errore di diritto affermando che l’autorità che ha il potere di nomina (APN) aveva proceduto ad uno scrutinio comparativo dei meriti effettivo, vale a dire su una base obiettiva e paritaria, mentre invece essa si sarebbe limitata a non tener conto dei meriti della parte ricorrente per l’anno 2013, in assenza di valutazione nel rapporto informativo 2013, senza cercare di disporre di fonti di informazione o di ragguagli paragonabili.

In secondo luogo, la parte ricorrente afferma che il TFP ha commesso un errore di diritto statuendo che l’assenza di valutazione nel rapporto informativo 2013 è imputabile alla ricorrente medesima e che il fatto di non averlo contestato nei termini previsti dallo Statuto impedisce che l’APN valuti i suoi meriti per quell’anno.

In terzo luogo, il TFP avrebbe, a dire della parte ricorrente, commesso un errore di diritto statuendo che quest’ultima non aveva dimostrato l’esistenza di fatti che consentissero di far presumere l’esistenza di una discriminazione fondata sul sesso, essendo il suo rapporto informativo privo di qualsiasi valutazione sostanziale, esclusivamente in ragione delle sue assenze di lunga durata giustificate da congedi di maternità e di malattia a motivo delle complicazioni legate alla sua gravidanza.


5.12.2016   

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C 454/31


Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)

(Causa T-721/16)

(2016/C 454/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Luxottica Group S.p.A. (Milano, Italia) (rappresentanti: E. M. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Xian Chen (Wenzhou, China)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «BeyBeni» — Domanda di registrazione no 12 511 317

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016, nel procedimento R 675/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso annullando e dichiarando priva di effetti la decisione adottata dalla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016, procedimento R 675/2015-5, e respingendo la registrazione del marchio dell’Unione europea no 12 511 317 «BeyBeni» a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in relazione all’analisi dei requisiti previsti per la sua applicazione;

Violazione degli articoli 63, paragrafo 2, e 75 del regolamento n. 207/2009 in relazione a una possibile violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere sentiti in fase di ricorso.


5.12.2016   

IT

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C 454/31


Ricorso proposto il 20 ottobre 2016 — Valencia Club de Fútbol/Commissione

(Causa T-732/16)

(2016/C 454/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Valencia Club de Fútbol, SAD (Valenza, Spagna) (rappresentanti: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier ed A. Guerrero Righetto, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione della Commissione europea, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/CP), concesso dalla Spagna al Valencia Club de Fútbol, S.A.D. (e ad altri club di calcio), in particolare le misure 1 e 4, che interessano il Valencia CF;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi:

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione di tre dei quattro criteri per considerare un avallo come un aiuto di Stato. Al riguardo si sostiene che la Commissione ha errato per il fatto di aver ritenuto che il Valencia FC si trovasse in una situazione finanziaria difficile, di essersi fondata su informazioni frammentarie e senza tener conto del modello imprenditoriale specifico dei club calcistici, di essersi basata sul valore contabile dei giocatori e non sul loro reale valore di mercato, e di non aver analizzato un piano di risanamento che in qualsiasi istante si fondava su assunti realistici. In secondo luogo, la Commissione avrebbe errato per aver ritenuto che la garanzia coprisse più dell’80 % dell’agevolazione creditizia. E, in terzo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente valutato il tasso di interesse generale sull’agevolazione creditizia rispetto al prezzo di mercato.

2.

Secondo motivo, invocato in subordine, e vertente sull’esistenza di errori manifesti commessi dalla Commissione in sede di applicazione del test di compatibilità per quattro dei sei criteri inclusi nelle sue Direttive per il salvataggio e la ristrutturazione, e in concreto: il recupero della redditività a lungo termine, la prevenzione delle indebite alterazioni della concorrenza mediante contropartite, il principio di aiuto limitato al minimo e il principio di aiuto unico.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione nel valutare il rilevante valore della contropartita offerta; in concreto, il pegno su azioni, come pure garanzie supplementari concesse dalla Fundación Valencia all’Instituto Valenciano de Finanzas.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore nella valutazione del capitale e degli interessi del presunto aiuto che deve essere recuperato, poiché la Commissione ha proceduto ad un riferimento inappropriato riguardo ai tassi di riferimento costanti nel periodo di durata delle misure, nonchè in merito al termine delle stesse.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, giacché gli importi di cui la Commissione ordina il recupero sono sproporzionati alla luce di quelli già pagati.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione per non aver considerato il mutuante come beneficiario, e neppure considerato l’esistenza di un nuovo proprietario del Club.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, nella misura in cui la Commissione ha realizzato una valutazione egualitaria delle diverse situazioni dei club sottoposti ad indagine, quando questi si trovano in circostanze assolutamente distinte.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti.


5.12.2016   

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C 454/32


Ricorso proposto il 18 ottobre 2016 — Banque Postale/BCE

(Causa T-733/16)

(2016/C 454/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Banque Postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Guillaume e L. Coudray)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Banca centrale europea del 24 agosto 2016 sulla domanda presentata da La Banque Postale al fine di ottenere l’autorizzazione ad escludere delle esposizioni sul settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria conformemente all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;

condannare la Banca centrale europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Banca centrale europea (BCE), derivante dal carattere prematuro della decisione del 24 agosto 2016 sulla domanda presentata da La Banque Postale al fine di ottenere l’autorizzazione ad escludere delle esposizioni sul settore pubblico dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2.

Secondo motivo, vertente sull’assenza di potere discrezionale della BCE ai fini dell’applicazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013»).

3.

Terzo motivo, vertente sulle violazioni di diritto che la BCE avrebbe perpetrato adottando la decisione impugnata, riguardanti segnatamente:

la mancanza di effetto di leva in materia di risparmio centralizzato de La Banque Postale;

i presunti rischi di insolvenza di pagamento della Caisse des dépôts et consignations e dello Stato francese;

i presunti rischi operativi connessi alla raccolta del risparmio centralizzato de La Banque Postale.


5.12.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/33


Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2016 — European Dynamics Luxembourg e a./Frontex

(Causa T-613/15) (1)

(2016/C 454/56)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 7 dell’11.1.2016.