ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 410

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
7 novembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 410/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 410/02

Causa C-432/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 2 agosto 2016 — Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. e Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Causa C-433/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 3 agosto 2016 — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Causa C-443/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 8 de Madrid (Spagna) l’8 agosto 2016 — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Causa C-444/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Mons (Belgio) l'8 agosto 2016 — Immo Chiaradia SPRL/Stato belga

5

2016/C 410/06

Causa C-445/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Mons (Belgio) l'8 agosto 2016 — Docteur De Bruyne SPRL/Stato belga

6

2016/C 410/07

Causa C-446/16 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2016 dalla Kohrener Landmolkerei GmbH e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 giugno 2016, causa T-178/15, Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione

7

2016/C 410/08

Causa C-449/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Genova (Italia) l’11 agosto 2016 — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Causa C-463/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 agosto 2016 — Stadion Amsterdam CV/Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Causa C-489/16: Ricorso proposto il 9 settembre 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

9

 

Tribunale

2016/C 410/11

Causa T-309/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Klein/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Direttiva 93/42/CEE — Regime armonizzato in materia di sicurezza e protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori e dei terzi nell’uso dei dispositivi medici — Articolo 8 — Notifica di una decisione di divieto d’immissione in commercio — Mancata presa di posizione della Commissione — Articolo 18 — Indebita marcatura CE — Danno — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Nesso di causalità)

10

2016/C 410/12

Causa T-363/14: Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2016 — Secolux/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a una gara d’appalto pubblico di servizi — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Accesso parziale — Interesse pubblico prevalente — Obbligo di motivazione]

10

2016/C 410/13

Causa T-435/14: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Tose’e Ta’avon Bank/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Eccezione di illegittimità — Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio — Criterio che si riferisce agli enti che forniscono un sostegno al governo iraniano — Errore di diritto — Errore di fatto — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Diritti fondamentali)

11

2016/C 410/14

Causa T-437/14: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Regno Unito/Commissione (FEAOG, Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sistema integrato di gestione e di controllo — Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole della condizionalità — Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente alle linee guida interne adottate in materia — Onere della prova — Interpretazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009)

12

2016/C 410/15

Causa T-632/14: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione [Clausola compromissoria — Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate alla ricorrente — Natura contrattuale della controversia — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5 bis, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 — Ricevibilità — Portata dell’audit — Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti]

12

2016/C 410/16

Causa T-206/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione [Clausola compromissoria — Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione relativa al progetto Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human — Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate — Irricevibilità — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 — Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti]

13

2016/C 410/17

Causa T-228/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Grupo de originación y análisis/EUIPO — Bankinter (BK PARTNERS) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BK PARTNERS — Marchio nazionale denominativo e figurativo anteriore bk. — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009]

14

2016/C 410/18

Causa T-237/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Łabowicz/EUIPO — Pure Fishing (NANO) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo NANO — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009]

14

2016/C 410/19

Causa T-362/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Lacamanda Group/EUIPO — Woolley (HENLEY) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo verbale HENLEY — Marchi del Regno Unito e dell’Unione europea denominativi anteriori HENLEYS — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.o207/2009 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore]

15

2016/C 410/20

Causa T-400/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016/Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO — University College London (CITRUS SATURDAY) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CITRUS SATURDAY — Marchio nazionale denominativo anteriore CITRUS — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Regola 19 e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95)

15

2016/C 410/21

Causa T-449/15: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2016 — Satkirit Holdings/EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvo) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo luvo — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore luvo — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

16

2016/C 410/22

Causa T-450/15: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2016 — Satkirit Holdings/EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvoworld) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo luvoworld — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore luvo — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

17

2016/C 410/23

Causa T-476/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo FITNESS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 37, lettera b), iv), e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso)

17

2016/C 410/24

Causa T-512/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Sun Cali/EUIPO Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo SUN CALI — Marchio nazionale figurativo anteriore CaLi co — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rappresentanza dinanzi alla commissione di ricorso — Stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione — Persone giuridiche con legami economici — Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009)

18

2016/C 410/25

Causa T-539/15: Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — LLR-G5/EUIPO — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — Marchi internazionali denominativi anteriori Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 e Silicium Organique G5 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

19

2016/C 410/26

Causa T-684/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Weissenfels/Parlamento (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale — Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica — Dati personali)

19

2016/C 410/27

Causa T-750/15: Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft/Commissione [Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Energie rinnovabili — Aiuto concesso da alcune disposizioni della legge tedesca modificata concernente le fonti di energia rinnovabili (legge EEG del 2014) — Aiuto in favore dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e sovrattassa EEG ridotta per gli utenti a forte consumo di energia — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Carenza d’interesse ad agire — Irricevibilità]

20

2016/C 410/28

Causa T-761/15: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Sogepa/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Cristalleria — Aiuto sotto forma di finanziamento — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Obbligo di recuperare l’aiuto concesso a favore di un’impresa in fallimento — Violazione dei requisiti formali — Irricevibilità)

20

2016/C 410/29

Causa T-78/16: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — Sartour/Parlamento (Appalti pubblici di servizi — Concessione del servizio di ristorazione in un edificio occupato dal Parlamento — Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Annullamento della gara d’appalto — Non luogo a statuire)

21

2016/C 410/30

Causa T-256/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 settembre 2016 — Niculae e a./Romania e a. (Procedimento sommario — Rigetto del ricorso principale — Non luogo a statuire)

21

2016/C 410/31

Causa T-632/16: Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Haeberlen/ENISA

22

2016/C 410/32

Causa T-647/16: Ricorso proposto il 15 settembre 2016 — Camerin/Parlamento

23

2016/C 410/33

Causa T-651/16: Ricorso proposto il 14 settembre 2016 — Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Calzature)

23

2016/C 410/34

Causa T-657/16: Ricorso proposto il 17 settembre 2016 — Márquez Alentà/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (Raffigurazione di una formica)

24

2016/C 410/35

Causa T-666/16 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 luglio 2016 causa F-100/15, De Nicola/BEI

25

2016/C 410/36

Causa T-669/16 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 luglio 2016 causa F-82/15, De Nicola/BEI

25

2016/C 410/37

Causa T-670/16: Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — Digital Rights Ireland/Commissione

26

2016/C 410/38

Causa T-672/16: Ricorso proposto il 21 settembre 2016 – C=Holdings/EUIPO - Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Causa T-675/16: Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Causa T-676/16: Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Causa T-683/16: Ricorso proposto il 21 settembre 2016 — KUKA Systems/EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Causa T-684/16: Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/EUIPO — Maan (cappe da cucina)

30

2016/C 410/43

Causa T-685/16: Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Causa T-687/16: Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Causa T-688/16: Ricorso proposto il 28 settembre 2016 — Janssen-Cases/Commissione

32

2016/C 410/46

Causa T-370/13: Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2016 — Gemeente Eindhoven/Commissione

32

2016/C 410/47

Causa T-446/15: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Causa T-447/15: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Causa T-463/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

33

2016/C 410/50

Causa T-464/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Othman/Consiglio

33

2016/C 410/51

Causa T-465/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

33

2016/C 410/52

Causa T-466/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

34

2016/C 410/53

Causa T-467/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Drex Technologies/Consiglio

34

2016/C 410/54

Causa T-468/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Souruh/Consiglio

34

2016/C 410/55

Causa T-469/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Bena Properties/Consiglio

34

2016/C 410/56

Causa T-470/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Cham/Consiglio

34

2016/C 410/57

Causa T-471/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

35

2016/C 410/58

Causa T-705/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

35

2016/C 410/59

Causa T-706/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

35

2016/C 410/60

Causa T-707/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Souruh/Consiglio

35

2016/C 410/61

Causa T-708/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Cham e Bena Properties/Consiglio

35

2016/C 410/62

Causa T-709/15: Ordinanza del Tribunale del 14settembre 2016 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

36

2016/C 410/63

Causa T-710/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Drex Technologies/Consiglio

36

2016/C 410/64

Causa T-711/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Othman/Consiglio

36

2016/C 410/65

Causa T-714/15: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

36

2016/C 410/66

Causa T-9/16: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2016 — Skechers USA France/EUIPO — IM Production (calzature)

36

2016/C 410/67

Causa T-237/16: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — NI/CEPD

37

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 410/68

Causa F-61/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 giugno 2016 — Stepien e Animali/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposte di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irricevibilità del ricorso — Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito — Articolo 83 del regolamento di procedura)

38

2016/C 410/69

Causa F-75/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 giugno 2016 — Wille e Skovsboell/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposta di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irricevibilità del ricorso — Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito — Articolo 83 del regolamento di procedura)

38

2016/C 410/70

Causa F-152/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 giugno 2016 — Poniskaitis/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposte di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irricevibilità del ricorso — Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito — Articolo 83 del regolamento di procedura)

39

2016/C 410/71

Causa F-39/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 giugno 2016 — Marinozzi/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Proposte di abbuono di annualità — Atto non lesivo — Irricevibilità del ricorso — Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito — Articolo 83 del regolamento di procedura)

40

2016/C 410/72

Causa F-87/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 giugno 2016 — Matzke/Commissione

40


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

7.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 410/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 410/01)

Ultima pubblicazione

GU C 402 del 31.10.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 392 del 24.10.2016

GU C 383 del 17.10.2016

GU C 371 del 10.10.2016

GU C 364 del 3.10.2016

GU C 350 del 26.9.2016

GU C 343 del 19.9.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

7.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 410/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 2 agosto 2016 — Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. e Fondo de Garantia Salarial

(Causa C-432/16)

(2016/C 410/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: Carolina Minayo Luque

Resistenti: Quitxalla Stars, S.L. e Fondo de Garantia Salarial

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che si intende che l’ipotesi dei «casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali», quale deroga al divieto di licenziare le lavoratrici gestanti, si realizzi con la mera attestazione del concorrere di motivi oggettivi di tipo economico, tecnico, organizzativo o connessi con la produzione, come definiti dall’articolo 51, paragrafo 1, dello Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores), cui fa riferimento l’articolo 52, lettera c), del medesimo.

2)

Se, in caso di licenziamento oggettivo individuale per motivi di tipo economico, tecnico, organizzativo o connessi con la produzione, al fine di valutare l’esistenza di casi eccezionali che giustifichino il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi dell’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE, debba essere una condizione necessaria il fatto che la lavoratrice interessata non può essere riassegnata ad un altro posto di lavoro, o che non vi sono altri lavoratori in posti di lavoro simili che possano essere licenziati, o se sia sufficiente dimostrare l’esistenza di motivi di tipo economico, tecnico e produttivo inerenti al suo posto di lavoro.

3)

Se sia conforme all’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE, che vieta il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, una normativa come quella spagnola che attua tale divieto stabilendo una garanzia in virtù della quale, in assenza di prova delle cause che giustificano il suo licenziamento, si dichiara la nullità dello stesso (tutela riparatrice) senza stabilire un divieto di licenziamento (tutela preventiva).

4)

Se sia conforme all’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE, una normativa nazionale, come quella spagnola, che non prevede un diritto di permanenza prioritaria nell’impresa delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in caso di licenziamento individuale di tipo oggettivo, per motivi di tipo economico, tecnico, organizzativo o connessi con la produzione.

5)

Ai fini dell’articolo 10, punto 2, della direttiva 92/85/CEE, se sia conforme a tale disposizione una normativa nazionale che considera sufficiente una lettera di licenziamento come quella prodotta nella causa a qua, che non fa alcun riferimento all’esistenza di una situazione eccezionale né a quali siano i criteri che giustificano la scelta della lavoratrice nonostante sia in stato di gravidanza».


(1)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348, pag. 1).


7.11.2016   

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C 410/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 3 agosto 2016 — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

(Causa C-433/16)

(2016/C 410/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG

Controricorrente: Acacia Srl

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’art. 24 del regolamento 44/01 la proposizione della contestazione della giurisdizione del giudice nazionale adito, effettuata in via pregiudiziale ma subordinata ad altre eccezioni pregiudiziali di rito, prima, comunque, delle questioni di merito, possa interpretarsi come accettazione della giurisdizione o meno;

2)

se la mancata previsione da parte dell’art. 82, comma 4, regolamento n. 6/02 di fori alternativi per le controversie in tema di accertamento negativo rispetto a quello del convenuto di cui all’art. 82, comma 1, dello stesso regolamento debba interpretarsi nel senso che ciò implichi l’attribuzione di una competenza esclusiva riguardo a queste ultime;

3)

se, ai fini di dirimere la questione di cui al punto [precedente], occorre peraltro correlarsi con l’interpretazione delle norme in tema di competenza esclusiva del regolamento 44 del 2001, in particolare con quella di cui all’art. 22, che stabilisce le ipotesi di siffatta competenza tra le quali è inclusa quella in materia di registrazione e nullità dei brevetti, marchi e disegni ma non anche le controversie in materia di accertamento negativo, nonché con quella di cui all’articolo 24 che prevede la possibilità dell’accettazione di un diverso foro da parte del convenuto oltre che nei casi in cui la competenza del giudice risulta da altre disposizioni del regolamento, con conseguente fissazione della competenza del giudice adito dall’attore;

4)

se l’orientamento espresso con sentenza della Corte di Giustizia 25 ottobre 2012 nella causa C-133/11 in tema di applicabilità dell’art. 5.3 reg. CE 44/01 rivesta o meno un carattere generale ed assoluto applicabile ad ogni azione di accertamento negativo di responsabilità per illecito ivi compreso quello di accertamento negativo della contraffazione in tema di disegni comunitari e, quindi, se nella fattispecie in esame trovi applicazione il foro di cui all’art. 81 del reg. 6/02 ovvero quello di cui al citato art. 5.3 regolamento 44/01 o se è rimesso all’attore optare per l’una o l’altra delle giurisdizioni possibili;

5)

se, nel caso in cui domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale vengano proposte nell’ambito di una controversia in tema di disegni comunitari alla quale sono connesse, in quanto il loro accoglimento presuppone il preventivo accoglimento della domanda di accertamento negativo, le stesse possano essere o meno trattate congiuntamente a quest’ultima innanzi al medesimo giudice secondo una interpretazione estensiva dell’art. 28 comma 3 del regolamento 44/01;

6)

se le due azioni di cui al punto [precedente] costituiscano una fattispecie di illecito civile e se, in caso di risposta affermativa, le stesse possono incidere in ordine alla applicabilità al caso di specie del regolamento 44/01 (art. 5.3) ovvero del regolamento n. [6/02] per quanto concerne la competenza giurisdizionale.


7.11.2016   

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C 410/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 8 de Madrid (Spagna) l’8 agosto 2016 — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(Causa C-443/16)

(2016/C 410/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 8 de Madrid

Parti

Ricorrente: Francisco Rodrigo Sanz

Convenuto: Universidad Politécnica de Madrid

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 4 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa, come quella descritta, la quale consenta la riduzione dell’orario di lavoro per il solo fatto che il lavoratore interessato è un dipendente pubblico temporaneo.

In caso di risposta affermativa:

se possa considerarsi quale motivo oggettivo che giustifica tale differenza di trattamento la situazione economica che rende necessaria la riduzione delle spese, in conseguenza di una riduzione dello stanziamento di bilancio;

se possa considerarsi quale motivo oggettivo che giustifica tale differenza di trattamento il potere di autorganizzazione dell’amministrazione.

2)

Se la clausola 4 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, debba essere interpretata nel senso che il potere di autorganizzazione dell’amministrazione sia in ogni caso limitato dall’obbligo di non discriminazione o [dal divieto] di disparità di trattamento dei propri dipendenti, a prescindere dalla loro qualifica quali dipendenti pubblici di ruolo o temporanei, reclutati occasionalmente o a tempo determinato.

3)

Se possano ritenersi contrarie alla clausola 4 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, l’interpretazione e l’applicazione del numero 3 della Disposición adicional segunda Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (seconda disposizione aggiuntiva alla legge organica del 12 aprile 2007, n. 4), che modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (legge organica del 21 dicembre 2001, n. 6 sulle università, [«]Del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad[»], («sul corpo docente titolare degli istituti di insegnamento superiori e sull’assorbimento dei suoi membri nel corpo docente titolare delle università»), in quanto prevedono che la procedura di accesso dei docenti titolari degli istituti di insegnamento superiori al corpo docente titolare delle università permetta ai primi di mantenere tutti i propri diritti e di conservare la piena capacità d’insegnamento, pur in assenza della qualifica di dottore di ricerca, mentre ciò non è consentito ai docenti titolari temporanei degli istituti di insegnamento superiori.

4)

In che misura possa ritenersi discriminatorio e, pertanto, contrario alla clausola 4 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, il suddetto requisito concernente la qualifica di dottore di ricerca, che è il motivo oggettivo addotto e a causa del quale ai docenti titolari temporanei degli istituti di insegnamento superiori che non lo possiedano si applica una riduzione dell’orario lavorativo del 50 %, a differenza dei docenti titolari non temporanei di tali istituti che del pari non lo detengano.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


7.11.2016   

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C 410/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Mons (Belgio) l'8 agosto 2016 — Immo Chiaradia SPRL/Stato belga

(Causa C-444/16)

(2016/C 410/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel di Mons

Parti

Appellante: Immo Chiaradia SPRL

Appellato: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con le norme in materia di bilancio contenute nella quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva 78/660/CEE, GU L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11), secondo cui:

i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);

gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza (articolo 20, paragrafo 1, della direttiva);

occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione; [articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punti aa) e bb), della direttiva];

si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi; [articolo 31, paragrafo 1, lettera d), della direttiva];

gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente [articolo 31, paragrafo 1, lettera e), della direttiva];

il fatto che una società emittente di un’opzione su azioni possa contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di detta opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale l’opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall’emittente dell’opzione con l’impegno da esso assunto [e non] nel corso dell’esercizio in cui l’opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall’emittente dell’opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento.


7.11.2016   

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C 410/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Mons (Belgio) l'8 agosto 2016 — Docteur De Bruyne SPRL/Stato belga

(Causa C-445/16)

(2016/C 410/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel di Mons

Parti

Appellante: Docteur De Bruyne SPRL

Appellato: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con le norme in materia di bilancio contenute nella quarta direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva 78/660/CEE, GU L 222 del 14 agosto 1978, pag. 11), secondo cui:

i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);

gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza (articolo 20, paragrafo 1, della direttiva);

occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:

possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;

occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione; [articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punti aa) e bb), della direttiva];

si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferiscono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei suddetti proventi; [articolo 31, paragrafo 1, lettera d), della direttiva];

gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente [articolo 31, paragrafo 1, lettera e), della direttiva];

il fatto che una società emittente di un’opzione su azioni possa contabilizzare come ricavo il prezzo della cessione di detta opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale l’opzione in questione è esercitata o alla scadenza della sua validità al fine di tener conto del rischio accollatosi dall’emittente dell’opzione con l’impegno da esso assunto [e non] nel corso dell’esercizio in cui l’opzione è concessa e il relativo prezzo è definitivamente acquisito, fermo restando che il rischio assunto dall’emittente dell’opzione è valutato separatamente mettendo a bilancio un accantonamento.


7.11.2016   

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C 410/7


Impugnazione proposta il 9 agosto 2016 dalla Kohrener Landmolkerei GmbH e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 giugno 2016, causa T-178/15, Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione

(Causa C-446/16 P)

(2016/C 410/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (rappresentante: A. Wagner, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2016 e condannare la convenuta

dichiarare ricevibile l’opposizione proposta dalle ricorrenti il 23 dicembre 2014 nel procedimento n. AT- TSG 0007- 01035.

Motivi e principali argomenti

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe ritenuto che l’argomentazione delle ricorrenti si riferisse unicamente alla mancata trasmissione, in tempo utile, da parte dell’autorità nazionale, dell’atto di opposizione. Tuttavia, le ricorrenti avrebbero parimenti dedotto di subire uno svantaggio da quanto disposto all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n.o1151/2012 (1) e che una siffatta normativa è illegittima, in quanto non contiene alcuna disposizione che fissi un termine entro cui l’autorità nazionale deve trasmettere alla convenuta un atto di opposizione delle ricorrenti. A tal riguardo, esse avrebbero evidenziato un vizio di tale disposizione, il quale, nella peggiore delle ipotesi, precluderebbe alle ricorrenti ogni possibilità di proporre opposizione. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato al riguardo.

Nell’ordinanza impugnata nel caso di specie, il Tribunale avrebbe soltanto constatato che esse non avevano eccepito a sufficienza l’illegittimità della disposizione citata. Tuttavia, già nel ricorso esse avrebbero sollevato il problema dell’erronea fissazione del termine di cui all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012. Ciò significherebbe che esse avevano censurato quanto previsto dalla citata disposizione e ritenuto che i loro diritti in qualità di opponenti non fossero stati sufficientemente tutelati.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).


7.11.2016   

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C 410/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Genova (Italia) l’11 agosto 2016 — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(Causa C-449/16)

(2016/C 410/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrente: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Convenuti: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Questioni pregiudiziali

1)

Se una prestazione come quella prevista dall’art. 65 della legge n. 448/1998, denominata «assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori» costituisca una prestazione familiare ai sensi dell’art. 3, paragrafo l, lettera j) del regolamento CE n. 883/2004 (1);

2)

In caso di riposta positiva, se il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (2) osti ad una normativa, come quella italiana, in base alla quale un lavoratore di paese terzo in possesso di «permesso unico per lavoro» (avente durata superiore ai sei mesi) non può beneficiare del suddetto «assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori» pur essendo convivente con tre o più figli minori e titolare di redditi inferiori al limite di legge.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

(2)  Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343, pag. 1).


7.11.2016   

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C 410/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 agosto 2016 — Stadion Amsterdam CV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-463/16)

(2016/C 410/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Stadion Amsterdam CV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la prestazione di un servizio, che costituisce un’unica prestazione ai fini della riscossione dell’IVA, sia composto da due o più elementi concreti e specifici che, se venissero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote IVA diverse, la riscossione dell’IVA vertente su tale prestazione di servizi complessa debba avvenire secondo le aliquote distinte applicabili a detti elementi quando il corrispettivo per la prestazione di servizi possa essere frazionato secondo una corretta proporzione di detti elementi.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977 L 145, pag. 1).


7.11.2016   

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C 410/9


Ricorso proposto il 9 settembre 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-489/16)

(2016/C 410/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e G. von Rintelen, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato, entro il 16 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico [GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32], o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, primo comma, della suddetta direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 8 710, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2012/34/UE;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 16 giugno 2015.

Dalle varie risposte del Granducato di Lussemburgo, segnatamente dalla risposta al parere motivato, emerge che oltre un anno dopo la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva, il Granducato di Lussemburgo non aveva adottato le misure richieste.

La determinazione della sanzione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE si basa sui tre criteri applicati nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, ossia la gravità dell’infrazione, la durata della medesima e la necessità di garantire che la sanzione abbia un effetto dissuasivo per prevenire recidive.


Tribunale

7.11.2016   

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C 410/10


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Klein/Commissione

(Causa T-309/10 RENV) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Direttiva 93/42/CEE - Regime armonizzato in materia di sicurezza e protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori e dei terzi nell’uso dei dispositivi medici - Articolo 8 - Notifica di una decisione di divieto d’immissione in commercio - Mancata presa di posizione della Commissione - Articolo 18 - Indebita marcatura CE - Danno - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Nesso di causalità»))

(2016/C 410/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (Groβgmain, Austria) (rappresentanti: inizialmente. H.-J. Ahlt e M. Ahlt, successivamente H.-J. Ahlt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e G. von Rintelen, agenti, assistiti da C. Winkler, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE, volta ad ottenere la rifusione del preteso danno subito dal ricorrente a causa della violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Christoph Klein, la Commissione europea e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


7.11.2016   

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C 410/10


Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2016 — Secolux/Commissione

(Causa T-363/14) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a una gara d’appalto pubblico di servizi - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Accesso parziale - Interesse pubblico prevalente - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 410/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Prüm-Carré e E. Billot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 1o e del 14 aprile 2014 che negano alla ricorrente l’accesso integrale a taluni documenti relativi a una gara di appalto con riferimento 02/2013/OIL e riguardante controlli di sicurezza da effettuare in vari immobili siti in Lussemburgo (GU 2013/S 156-271471).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, è condannata alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


7.11.2016   

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C 410/11


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Tose’e Ta’avon Bank/Consiglio

(Causa T-435/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Eccezione di illegittimità - Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio - Criterio che si riferisce agli enti che forniscono un sostegno al governo iraniano - Errore di diritto - Errore di fatto - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Diritti fondamentali»))

(2016/C 410/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tose’e Ta’avon Bank (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di mantenere l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allagato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), e in quello di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n.o267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), come comunicata con avviso del 15 marzo 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tose’e Ta’avon Bank è condannata alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


7.11.2016   

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C 410/12


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-437/14) (1)

((«FEAOG, Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Sistema integrato di gestione e di controllo - Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole della condizionalità - Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente alle linee guida interne adottate in materia - Onere della prova - Interpretazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009»))

(2016/C 410/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt e J. Kraehling, agenti, assistiti da V. Wakefield, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Skelly e D. Triantafyllou, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento di nove righe dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/191/UE della Commissione, del 4 aprile 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2014, L 104, pag. 43), per quanto riguarda la voce, inclusa nell’allegato della decisione, relativa alle rettifiche finanziarie applicate a spese sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Scozia nel corso degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, dell’importo di EUR 5 606 459,48, per mancata conformità alle norme dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


7.11.2016   

IT

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C 410/12


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione

(Causa T-632/14) (1)

([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate alla ricorrente - Natura contrattuale della controversia - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5 bis, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 - Ricevibilità - Portata dell’audit - Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»])

(2016/C 410/15)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: B. Eger, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far constatare la violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della convenzione di sovvenzione n. 224297, relativa al finanziamento del progetto ARTreat e all’annullamento della lettera della Commissione del 28 luglio 2014 con cui ha informato la ricorrente, sulla base di un audit effettuato nei suoi confronti, del recupero di un importo pari ad EUR 258 479,21 che le sarebbe stato indebitamente versato come contributo finanziario dell’Unione europea e, in subordine, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far constatare che le somme versate corrispondono a spese ammissibili e non devono, quindi, essere rimborsate.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Intercon Sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014.


7.11.2016   

IT

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C 410/13


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione

(Causa T-206/15) (1)

([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” - Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate - Irricevibilità - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 - Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»])

(2016/C 410/16)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: B. Eger, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e S. Lejeune, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far constatare, da un lato, la violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della convenzione di sovvenzione n. 224635, relativa al finanziamento del progetto «Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2)», e, dall’altro, che le somme versate a titolo di contributo finanziario dell’Unione europea corrispondono a spese ammissibili e che l’importo pari ad EUR 70 620 richiesto alla ricorrente mediante lettera della Commissione del 28 gennaio 2015 e nota di addebito in allegato non deve, quindi, essere rimborsato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Intercon Sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/14


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Grupo de originación y análisis/EUIPO — Bankinter (BK PARTNERS)

(Causa T-228/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BK PARTNERS - Marchio nazionale denominativo e figurativo anteriore bk. - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009»])

(2016/C 410/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo de originación y análisis, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Burgueño Minguela e H. Pequerul Palenciano, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: B. Uriarte Valiente e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bankinter, SA (Madrid) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 marzo 2015 (procedimento R 1329/2014-1), relativa ad un’opposizione tra la Bankinter e la Grupo de originación y análisis.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grupo de originación y análisis, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/14


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Łabowicz/EUIPO — Pure Fishing (NANO)

(Causa T-237/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo NANO - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 410/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Edward Łabowicz (Kłodzko, Polonia) (rappresentante: M. Żygadło, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Iowa, Stati Uniti) (rappresentante: J. Dickerson, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 marzo 2015 (procedimento R 2426/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pure Fishing et il sig. Łabowicz.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Edward Łabowicz è condannato alle spese.


(1)  GU C 228 del 13.7.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/15


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Lacamanda Group/EUIPO — Woolley (HENLEY)

(Causa T-362/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo verbale HENLEY - Marchi del Regno Unito e dell’Unione europea denominativi anteriori HENLEYS - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.o207/2009 - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»])

(2016/C 410/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Lacamanda Group (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: C. Scott, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nigel Woolley (Braceborough, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2015 (procedimento R 2255/2012-4), relativa ad una procedura di nullità tra il The Lacamanda Group e Nigel Woolley.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 aprile 2015 (procedimento R 2255/2012-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato a pagare le proprie spese e quelle sostenute dal The Lacamanda Group Ltd.

3)

Il sig. Nigel Woolley sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/15


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016/Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO — University College London (CITRUS SATURDAY)

(Causa T-400/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CITRUS SATURDAY - Marchio nazionale denominativo anteriore CITRUS - Produzione tardiva di documenti - Potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Regola 19 e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»))

(2016/C 410/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Algés, Porogallo) (rappresentante: A. Pita Negrão, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: University College London (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2015 (procedimento R 2109/2014-2), relativa ad un’opposizione tra la sig.ra Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto e l’University College London.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/16


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2016 — Satkirit Holdings/EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvo)

(Causa T-449/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo luvo - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore luvo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 410/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isola di Man) (rappresentante: M. Vanhegan, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Sliwinska e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2015 (procedimento R 877/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Advanced Mailing Solutions e la Satkirit Holdings.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Satkirit Holdings Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/17


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2016 — Satkirit Holdings/EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

(Causa T-450/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo luvoworld - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore luvo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]))

(2016/C 410/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isola di Man) (rappresentante: M. Vanhegan, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Sliwinska e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2015 (procedimento R 1480/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Advanced Mailing Solutions e la Satkirit Holdings.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Satkirit Holdings Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


7.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 410/17


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS)

(Causa T-476/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FITNESS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 37, lettera b), iv), e regola 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso»))

(2016/C 410/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Food (Drăgăneşti, Romania) (rappresentante: I. Speciac, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht e S. Cobet-Nüse, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 giugno 2015 (procedimento R 2542/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la European Food e la Société des produits Nestlé.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 giugno 2015 (procedimento R 2542/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la European Food SA e la Société des produits Nestlé SA è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’European Food.

3)

La Société des produits Nestlé SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


7.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 410/18


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Sun Cali/EUIPO Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

(Causa T-512/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo SUN CALI - Marchio nazionale figurativo anteriore CaLi co - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rappresentanza dinanzi alla commissione di ricorso - Stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nell’Unione - Persone giuridiche con legami economici - Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»))

(2016/C 410/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sun Cali, Inc. (Denver, Colorado, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Thomas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2015 (cause riunite R 1260/2014-5 e R 1281/2014-5), relativa a un procedimento di nullità tra l’Abercrombie & Fitch Europe e la Sun Cali

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sun Cali, Inc., è condannata alle spese.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/19


Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — LLR-G5/EUIPO — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

(Causa T-539/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 - Marchi internazionali denominativi anteriori Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 e Silicium Organique G5 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 410/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Glycan Finance Corp. Ltd (Sheffield, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 giugno 2015 (procedimento R 291/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Glycan Finance Corp. e la LLR-G5.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LLR-G5 Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


7.11.2016   

IT

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C 410/19


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Weissenfels/Parlamento

(Causa T-684/15) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Responsabilità extracontrattuale - Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica - Dati personali»))

(2016/C 410/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Roderich Weissenfels (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: G. Maximini, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 24 settembre 2015, Weissenfels/Parlamento (F-92/14, EU:F:2015:110), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Roderich Weissenfels è condannato alle spese.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

IT

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C 410/20


Ordinanza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft/Commissione

(Causa T-750/15) (1)

([«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Energie rinnovabili - Aiuto concesso da alcune disposizioni della legge tedesca modificata concernente le fonti di energia rinnovabili (legge EEG del 2014) - Aiuto in favore dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e sovrattassa EEG ridotta per gli utenti a forte consumo di energia - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Carenza d’interesse ad agire - Irricevibilità»])

(2016/C 410/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), RWE Power AG (Essen, Germania) e Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein, K. Dingemann e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2014) 5081 final della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.38632 (2014/N) eseguito dalla Repubblica federale di Germania (EEG 2014 — Riforma della legge sulle energie rinnovabili).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH), la RWE Power AG e la Vattenfall Europe Mining AG sono condannate alle spese.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

IT

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C 410/20


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Sogepa/Commissione

(Causa T-761/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Cristalleria - Aiuto sotto forma di finanziamento - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Obbligo di recuperare l’aiuto concesso a favore di un’impresa in fallimento - Violazione dei requisiti formali - Irricevibilità»))

(2016/C 410/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Società vallona di gestione e di partecipazioni (Sogepa) (Liegi, Belgio) (rappresentanti: A. Lepièce e H. Baeyens, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, L. Armati e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli da 3 a 6 della decisione (UE) 2015/1825 della Commissione, del 31 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato non notificato SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgio — Aiuto per il salvataggio di Val Saint-Lambert SA (GU 2015, L 269, pag. 47).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Società vallona di gestione e di partecipazioni (Sogepa) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 68 del 22.2.2016.


7.11.2016   

IT

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C 410/21


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2016 — Sartour/Parlamento

(Causa T-78/16) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Concessione del servizio di ristorazione in un edificio occupato dal Parlamento - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Annullamento della gara d’appalto - Non luogo a statuire»))

(2016/C 410/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sartour (Beveren, Belgio) (rappresentante: M. Cherchi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Z. Nagy e S. Toliušis, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2015, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara di appalto n. 06B40/2015/M073, volta alla concessione del servizio di ristorazione basato sulla dieta mediterranea nell’edificio Altiero Spinelli occupato dal Parlamento europeo a Bruxelles e, dall’altro, della «decisione» con cui il Parlamento avrebbe aggiudicato la predetta concessione a un altro offerente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


7.11.2016   

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C 410/21


Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 settembre 2016 — Niculae e a./Romania e a.

(Causa T-256/16 R)

((«Procedimento sommario - Rigetto del ricorso principale - Non luogo a statuire»))

(2016/C 410/30)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Richiedenti: Ioan Niculae (Bucarest, Romania) e gli altri 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: M. Vasii, avvocato)

Resistenti: Romania, Commissione europea, Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) (Romania)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori presentata nell’ambito di un ricorso contro la Romania, la Commissione europea, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e l’Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) (Romania).

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)

Il sig. Ioan Niculae e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese.


7.11.2016   

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C 410/22


Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Haeberlen/ENISA

(Causa T-632/16)

(2016/C 410/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thomas Haeberlen (Swisttal, Germania) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

e conseguentemente

annullare la decisione del 21 ottobre 2015;

ove occorra, annullare la decisione del 20 maggio 2016, ricevuta il 23 maggio 2016, che rigetta il ricorso;

ordinare il risarcimento del danno morale del ricorrente stimato in EUR 3 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dei regolamenti (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 5) e del regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 12) (in prosieguo: i «regolamenti impugnati»). In particolare, l’adozione dei regolamenti impugnati sarebbe viziata da diverse violazioni, e in particolare da una violazione delle forme sostanziali, dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 10 dell’allegato XI allo Statuto applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), da una violazione degli articoli 10, 11 e 65 dello Statuto, del principio del rispetto dei diritti quesiti e del principio di proporzionalità, del principio della tutela del legittimo affidamento, nonché delle regole del dialogo sociale.

2.

Secondo motivo, vertente su violazioni del principio di buona amministrazione, dell’obbligo di motivazione e del dovere di diligenza.


7.11.2016   

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C 410/23


Ricorso proposto il 15 settembre 2016 — Camerin/Parlamento

(Causa T-647/16)

(2016/C 410/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laure Camerin (Etterbeek, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile la domanda;

annullare la decisione impugnata;

annullare ove occorra la decisione di rigetto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione emessa l’1 dicembre 2015 dal Segretario generale di gruppo S&D del Parlamento europeo, che non concede la proroga dell’attività professionale della ricorrente oltre i 65 anni, fino al 31 dicembre 2016 (la decisione impugnata), la ricorrente deduce un unico motivo, diviso in due parti.

Prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 52 dello Statuto dei funzionari, su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione.

Seconda parte, vertente sulla violazione dell’articolo 1, sesto comma, dell’allegato II allo Statuto dei funzionari.


7.11.2016   

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C 410/23


Ricorso proposto il 14 settembre 2016 — Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Calzature)

(Causa T-651/16)

(2016/C 410/33)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Crocs, Inc. (Niwot, Colorado, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Guise, D. Knight, L. Cassidy, H. Seymour, solicitors, M. Berger, N. Hadjadj Cazier, H. Haouideg, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: disegno comunitario «calzature» — Disegno comunitario n. 257 001-0001

Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2016 (procedimento R 853/2014-3)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e dichiarare che le pubblicazioni su Internet non costituiscono una previa divulgazione ai sensi dell’articolo 7; accogliere la domanda di registrazione di disegno comunitario contestata e respingere la richiesta di dichiarazione di nullità;

pronunciarsi sulle spese in suo favore.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;

violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002.


7.11.2016   

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C 410/24


Ricorso proposto il 17 settembre 2016 — Márquez Alentà/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (Raffigurazione di una formica)

(Causa T-657/16)

(2016/C 410/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Marc Márquez Alentà (Cervera, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di una formica) — Domanda di registrazione n. 12 715 661

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 giugno 2016 nel procedimento R 1242/2015-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata per quanto riguarda l’accoglimento parziale del ricorso R 1242/2015-1 e l’opposizione per alcuni prodotti richiesti nella classe 16 e servizi della classe 35;

confermare di conseguenza la decisione della divisione di opposizione e, pertanto, la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi richiesti nelle classi 16, 35, 41 e 43;

condannare l’EUIPO alle spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.


7.11.2016   

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C 410/25


Impugnazione proposta il 20 settembre 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 luglio 2016 causa F-100/15, De Nicola/BEI

(Causa T-666/16 P)

(2016/C 410/35)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 1 e 2 del dispositivo, ed i punti 33, 46-60, 85-94, 100-106, 107-109 della sentenza stessa;

per l’effetto annullare e/o disapplicare la decisione adottata l’8 dicembre 2014 dal Comitato dei ricorsi, eventualmente rimandandogli gli atti dopo aver fissato i criteri ai quali quello deve attenersi nell’adozione della nuova decisione; accertare il mobbing posto in essere dalla BEI a danno del Dott. De Nicola, e condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti con il ricorso introduttivo del giudizio, o, in subordine rimettere la causa ad altra sezione di appello di codesto Tribunale, affinché, in diversa composizione decida nuovamente sui punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 21 luglio 2016 che ha respinto il ricorso, introdotto dalla ricorrente, avente per oggetto l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi dell’8 dicembre 2014, recante rigetto del suo ricorso diretto contro il suo rapporto informativo all’anno 2013, nonché della decisione della convenuta di non promuoverlo. Il ricorrente chiede inoltre l’accertamento delle molestie psicologiche di cui ritiene di essere vittima e la condanna della Banca al risarcimento dei danni morali, fisici e materiali che sostiene aver sofferto.

A sostegno delle proprie conclusioni, la parte ricorrente afferma che la richiesta di accertamento del mobbing si fonda proprio sull’articolo 41 del regolamento per il personale della Banca, e che pertanto non si pone un problema di contenuti e/o di materia da sottrarre alla giurisdizione comunitaria. Si sottolinea a questo riguardo che l’obbligo per il giudice dell’Unione di pronunciarsi sulla domanda di accertamento trova conferma nella giurisprudenza del Tribunale.

Il ricorrente sostiene inoltre che tutte le condizioni previste dalla giurisprudenza sono riunite per accogliere la domanda di condanna al risarcimento dei danni.

La ricorrente si oppone anche ai punti 46 a 60 della sentenza impugnata, avente per oggetto la domanda di annullamento della decisione del Comitato dei ricorsi, nella misura in cui questa parte della sentenza parte dal presupposto che non sarebbe stato provato che la decisione del Comitato dei ricorsi sarebbe stata affetta da manifesto errore di valutazione.


7.11.2016   

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C 410/25


Impugnazione proposta il 21 settembre 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 luglio 2016 causa F-82/15, De Nicola/BEI

(Causa T-669/16 P)

(2016/C 410/36)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare il capo 2 del dispositivo, nonché i punti 12-13, 24, 55-57, 123-135, 157-165 della sentenza stessa;

per l’effetto, condannare la convenuta a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 21 luglio 2016, che ha respinto il ricorso introdotto dal ricorrente, avente per oggetto, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 4 dicembre 2014, con la quale la convenuta gli ha negato il rimborso di certe spese mediche, e, d’altro lato, la condanna della convenuta e dell’Unione europea a risarcirgli i danni che egli avrebbe subito.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente si oppone alle conclusioni sulla validità scientifica della laser terapia contenuti nella sentenza impugnata.

Il ricorrente sostiene inoltre che nella fattispecie sono riunite le condizioni relative al risarcimento del danno sia materiale che morale.


7.11.2016   

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C 410/26


Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — Digital Rights Ireland/Commissione

(Causa T-670/16)

(2016/C 410/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irlanda) (rappresentante: E. McGarr, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso;

dichiarare che la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, costituisce un manifesto errore di valutazione della Commissione nella parte in cui afferma che negli USA sussiste un livello adeguato di protezione, per i dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE (1);

dichiarare la decisione impugnata nulla e disporre l’annullamento della decisione impugnata concernente l’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C—362/14, Schrems.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che i «principi in materia di privacy» e/o le «dichiarazioni e impegni ufficiali» (degli USA), contenuti agli allegati I e da III a VII della decisione impugnata non costituiscono «impegni internazionali» ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le disposizioni del Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 [legge del 2008 di modifica della legge del 1978 relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna; in prosieguo: la «legge del 2008 di modifica del FISA»] costituiscono norme di legge volte a consentire alle amministrazioni pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, non sono compatibili con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della legge del 2008 di modifica del FISA costituiscono norme di legge volte a consentire alle amministrazioni pubbliche di accedere segretamente e in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, non sono compatibili con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di recepire integralmente le disposizioni contenute nella direttiva 95/46 (segnatamente nell’articolo 28, paragrafo 3), la decisione impugnata, prima facie, omette di assicurare in modo adeguato che i diritti dei cittadini dell’Unione europea ai sensi del diritto UE siano pienamente garantiti quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti d’America.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è in contrasto con gli articoli 7 e 8 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

8.

Ottavo motivo, in cui si deduce che, nella parte in cui la decisione impugnata consente, o in alternativa omette o ha omesso la protezione nei confronti dell’accesso indiscriminato alle comunicazioni elettroniche da parte di autorità di contrasto straniere, è invalida in quanto viola il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e tutelati dai principi generali del diritto UE.

9.

Nono motivo, in cui si deduce che, nella parte in cui la decisione impugnata consente l’accesso indiscriminato alle comunicazioni elettroniche da parte di autorità di contrasto straniere, o in alternativa omette o ha omesso di proteggere nei confronti di tale accesso, nonché omette di istituire un mezzo di ricorso adeguato in favore dei cittadini dell’UE i cui dati personali siano in tal modo oggetto di accesso, nega agli individui il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a una buona amministrazione, in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto UE.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di recepire integralmente i diritti contenuti nella direttiva 95/46 (segnatamente negli articoli 14 e 15), la decisione impugnata, prima facie, omette di assicurare in modo adeguato che i diritti dei cittadini dell’Unione europea ai sensi del diritto UE siano pienamente garantiti quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti d’America.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).


7.11.2016   

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C 410/27


Ricorso proposto il 21 settembre 2016 – C=Holdings/EUIPO - Trademarkers (C=commodore)

(Causa T-672/16)

(2016/C 410/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: C=Holdings BV (Oldenzaal, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Maeyaert e K. Neefs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Trademarkers NV (Anversa, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «C=commodore» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 907 082

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 luglio 2016 nel procedimento R 2585/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui viene respinto il ricorso della ricorrente e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a) e 75 del regolamento n. 207/2009.


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C 410/28


Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Causa T-675/16)

(2016/C 410/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «mycard2go» — Domanda di registrazione n. 14 303 416

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 nel procedimento R 282/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per il proseguimento del procedimento di registrazione del marchio dell’Unione europea 014303416;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, dello stesso.


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C 410/29


Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Causa T-676/16)

(2016/C 410/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell’Unione figurativo contenente l’elemento denominativo «mycard2go» — Domanda di registrazione n. 14 303 457

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 luglio 2016 nel procedimento R 280/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi al convenuto ai fini del proseguimento della procedura di registrazione del marchio UE n. 014303457;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


7.11.2016   

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C 410/29


Ricorso proposto il 21 settembre 2016 — KUKA Systems/EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

(Causa T-683/16)

(2016/C 410/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KUKA Systems GmbH (Augsburg, Germania) (rappresentanti: B. Maneth e C. Huch.Hallwachs, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MATRIX BOY SHOP» — Domanda di registrazione n. 14 182 661

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2016 nel procedimento R 2503/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.


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C 410/30


Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/EUIPO — Maan (cappe da cucina)

(Causa T-684/16)

(2016/C 410/42)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (Sanok, Polonia) (rappresentante: M. Żabińska, radca prawny)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maan sp. z o.o. (Grójec, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 1 775 792-0002.

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/07/2016 nel procedimento R 1212/2015-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.


7.11.2016   

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C 410/30


Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

(Causa T-685/16)

(2016/C 410/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carlos Javier Jiménez Gasalla (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Estrella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «B2B SOLUTIONS» — Domanda di registrazione n. 14 016 224

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2016 nel procedimento R 244/2016-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2016;

annullare la decisione del 9 dicembre 2015, adottata in primo grado dall’EUIPO, recante rigetto integrale del marchio in questione;

modificare le decisioni precedenti autorizzando la registrazione integrale del marchio del ricorrente;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento nonché a quelle del ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009.


7.11.2016   

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C 410/31


Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

(Causa T-687/16)

(2016/C 410/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentanti: J. Güell Serra ed E. Stoyanov Edissonov, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joaquín Nadal Esteban (Alcobendas, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «STYLO & KOTON» — Marchio dell’Unione europea n. 9 917 436

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2016 nel procedimento R 1779/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare all’EUIPO di dichiarare la nullità del marchio in questione;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


7.11.2016   

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C 410/32


Ricorso proposto il 28 settembre 2016 — Janssen-Cases/Commissione

(Causa T-688/16)

(2016/C 410/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mercedes Janssen-Cases (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. -N. Louis e N. De Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione del 15 giugno 2016 di coprire il posto di Mediatore della Commissione con la nomina di un altro candidato e di respingere la candidatura della ricorrente a tale posto;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente la somma di centomila euro, a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione C(2002)601 della Commissione, relativa al servizio di mediazione rafforzato, in quanto le decisioni impugnate sono state adottate dalla Commissione sebbene siano di esclusiva competenza del suo Presidente, su proposta del direttore generale della direzione delle Risorse umane e della Sicurezza, previo parere del comitato del personale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali che sancisce il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella fattispecie il diritto alla consultazione effettiva del comitato del personale della Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere in cui è incorsa la Commissione nelle procedure adottate per la copertura del posto di Mediatore della Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e di buona amministrazione.


7.11.2016   

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Ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2016 — Gemeente Eindhoven/Commissione

(Causa T-370/13) (1)

(2016/C 410/46)

Lingua processuale: neerlandese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


7.11.2016   

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C 410/33


Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO)

(Causa T-446/15) (1)

(2016/C 410/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


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Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO SOUR)

(Causa T-447/15) (1)

(2016/C 410/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


7.11.2016   

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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-463/15) (1)

(2016/C 410/49)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Othman/Consiglio

(Causa T-464/15) (1)

(2016/C 410/50)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


7.11.2016   

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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-465/15) (1)

(2016/C 410/51)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


7.11.2016   

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C 410/34


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-466/15) (1)

(2016/C 410/52)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-467/15) (1)

(2016/C 410/53)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Souruh/Consiglio

(Causa T-468/15) (1)

(2016/C 410/54)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Bena Properties/Consiglio

(Causa T-469/15) (1)

(2016/C 410/55)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


7.11.2016   

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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Cham/Consiglio

(Causa T-470/15) (1)

(2016/C 410/56)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


7.11.2016   

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C 410/35


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

(Causa T-471/15) (1)

(2016/C 410/57)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


7.11.2016   

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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

(Causa T-705/15) (1)

(2016/C 410/58)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

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C 410/35


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-706/15) (1)

(2016/C 410/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 38 dell’1.2.2016.


7.11.2016   

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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Souruh/Consiglio

(Causa T-707/15) (1)

(2016/C 410/60)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

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C 410/35


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Cham e Bena Properties/Consiglio

(Causa T-708/15) (1)

(2016/C 410/61)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

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C 410/36


Ordinanza del Tribunale del 14settembre 2016 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-709/15) (1)

(2016/C 410/62)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

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C 410/36


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-710/15) (1)

(2016/C 410/63)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

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C 410/36


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Othman/Consiglio

(Causa T-711/15) (1)

(2016/C 410/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

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C 410/36


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-714/15) (1)

(2016/C 410/65)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


7.11.2016   

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C 410/36


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2016 — Skechers USA France/EUIPO — IM Production (calzature)

(Causa T-9/16) (1)

(2016/C 410/66)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 98 del 14.3.2016.


7.11.2016   

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C 410/37


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2016 — NI/CEPD

(Causa T-237/16) (1)

(2016/C 410/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.


Tribunale della funzione pubblica

7.11.2016   

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C 410/38


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 giugno 2016 — Stepien e Animali/Commissione

(Causa F-61/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Proposte di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Irricevibilità del ricorso - Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 410/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Beata Stepien (Bruxelles, Belgio) e Mario Animali (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, poi D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, successivamente J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, infine J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Baquero Cruz e D. Martin, agenti, poi J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente, infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle proposte di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione sulla base di un calcolo che prende in considerazione le nuove DGA entrate in vigore dopo le domande di trasferimento dei ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Beata Stepien e il sig. Mario Animali sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012, pag. 38.


7.11.2016   

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C 410/38


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 giugno 2016 — Wille e Skovsboell/Commissione

(Causa F-75/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Proposta di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Irricevibilità del ricorso - Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 410/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Daniel Wille (Mouscron, Belgio) e Bo Skovsboell (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, successivamente D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, in seguito J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, infine J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Baquero Cruz e D. Martin, agenti, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti, in seguito G. Gattinara, agente, infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione recante calcolo del bonifico dei diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione europea e il rigetto dei reclami proposti dai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Daniel Wille e il sig. Bo Skovsboell sopporteranno le rispettive spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 287 del 22.09.2012, pag. 41.


7.11.2016   

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C 410/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 giugno 2016 — Poniskaitis/Commissione

(Causa F-152/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Proposte di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Irricevibilità del ricorso - Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 410/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jonas Poniskaitis (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, poi D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, successivamente J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, infine J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e G. Gattinara, agenti, poi J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara, agente, infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di svolgere il calcolo dell’abbuono dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all'entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jonas Poniskaitis sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 71 del 9.3.2013, pag. 30.


7.11.2016   

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C 410/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 giugno 2016 — Marinozzi/Commissione

(Causa F-39/15) (1)

((Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Proposte di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Irricevibilità del ricorso - Domanda di statuire senza impegnare la discussione nel merito - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 410/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabrio Marinozzi (Santo Domingo, Repubblica dominicana) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente, infine, G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della proposta di trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Gabrio Marinozzi sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 178 del 01/06/2015, pag. 27.


7.11.2016   

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C 410/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 6 giugno 2016 — Matzke/Commissione

(Causa F-87/15) (1)

(2016/C 410/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015, pag. 43.