ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 393

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
25 ottobre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 393/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2016/C 393/02

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 giugno 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39612(1) — Perindopril (Servier) — Relatore: Austria

2

2016/C 393/03

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 luglio 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39612(2) — Perindopril (Servier) — Relatore: Austria

3

2016/C 393/04

Relazione finale del consigliere-auditore — Perindopril (Servier) (AT.39612)

4

2016/C 393/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [Caso AT.39612 — Perindopril (Servier)] [notificata con il numero C(2014) 4955]

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 393/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8250 — Ardian/Weber Automotive) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2016/C 393/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8232 — Diamond Offshore Wind Holdings II/Eneco Wind Belgium/Elnu/Norther) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 393/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 ottobre 2016

(2016/C 393/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0891

JPY

yen giapponesi

113,29

DKK

corone danesi

7,4394

GBP

sterline inglesi

0,89015

SEK

corone svedesi

9,7050

CHF

franchi svizzeri

1,0821

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,9855

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

308,53

PLN

zloty polacchi

4,3166

RON

leu rumeni

4,5065

TRY

lire turche

3,3501

AUD

dollari australiani

1,4282

CAD

dollari canadesi

1,4547

HKD

dollari di Hong Kong

8,4478

NZD

dollari neozelandesi

1,5215

SGD

dollari di Singapore

1,5159

KRW

won sudcoreani

1 234,29

ZAR

rand sudafricani

15,1167

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3775

HRK

kuna croata

7,5083

IDR

rupia indonesiana

14 178,99

MYR

ringgit malese

4,5444

PHP

peso filippino

52,562

RUB

rublo russo

67,7970

THB

baht thailandese

38,119

BRL

real brasiliano

3,4200

MXN

peso messicano

20,2263

INR

rupia indiana

72,7975


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.10.2016   

IT

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C 393/2


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 30 giugno 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39612(1) — Perindopril (Servier)

Relatore: Austria

(2016/C 393/02)

(1)

Il comitato consultivo concorda con la definizione del mercato rilevante operata dalla Commissione per le formulazioni del perindopril nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Polonia e per la tecnologia per gli API del perindopril almeno nell’UE.

(2)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che Servier ha detenuto una posizione dominante sul mercato delle formulazioni del perindopril nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Polonia e almeno nel mercato UE per quanto concerne la tecnologia per gli API del perindopril nei rispettivi periodi di tempo.

(3)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le parti hanno concluso accodi aventi come oggetto una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

(4)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le parti hanno concluso accodi che hanno avuto come effetto una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE negli Stati membri interessati.

(5)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che gli accordi tra Servier e le imprese genericiste potevano influire in misura sensibile sugli scambi tra Stati membri dell’UE ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

(6)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.

(7)

Il comitato consultivo concorda sul fatto che Servier ha abusato della propria posizione dominante attuando una strategia di esclusione basata sull’acquisizione della tecnologia di Azad e sulla conclusione di cinque accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti, che insieme costituiscono un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 del TFUE.

(8)

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che non ricorrono le condizioni di giustificazione oggettiva di cui all’articolo 102 del TFUE.

(9)

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione in merito alla conclusione che l’abuso poteva influire in misura sensibile sugli scambi tra Stati membri dell’UE ai sensi dell’articolo 102 del TFUE.

(10)

Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

(11)

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda tutti i destinatari della decisione, in particolare per quanto attiene alla responsabilità della società madre.

(12)

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


25.10.2016   

IT

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C 393/3


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 luglio 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso AT.39612(2) — Perindopril (Servier)

Relatore: Austria

(2016/C 393/03)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ammende ai destinatari del progetto di decisione.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende per Servier.

3.

Il comitato consultivo condivide l’approccio della Commissione di basare il calcolo delle ammende per le imprese genericiste sul valore trasferito.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende per le imprese genericiste.

5.

Il comitato consultivo concorda con la decisione della Commissione nella sua interezza.

6.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 393/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Perindopril (Servier)

(AT.39612)

(2016/C 393/04)

Introduzione

1.

Il presente caso riguarda gli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti conclusi tra la società farmaceutica Servier produttrice del farmaco originale e cinque produttori di medicinali generici nel periodo 2005-2007 e un'acquisizione tecnologica effettuata da Servier nel 2004 in relazione alla fabbricazione e alla vendita di perindopril, un medicinale per il trattamento delle malattie cardiovascolari.

2.

A seguito di un'indagine ex officio, il 2 luglio 2009 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Servier S.A.S., Servier Laboratories Limited, Les Laboratoires Servier, Adir e Biogaran (denominati congiuntamente «Servier»), Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto («Krka»), Lupin Limited («Lupin»), Mylan Laboratories Limited (2), Niche Generics Limited («Niche») e Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Il 27 luglio 2012 è stato avviato un procedimento anche nei confronti di Teva Pharmaceuticals Europe B.V. e Teva UK Limited (3), Unichem Laboratories Limited («Unichem») e Mylan Inc (4). (tutti i destinatari sono denominati congiuntamente «parti»).

Comunicazione degli addebiti

3.

La Commissione ha emesso la comunicazione degli addebiti il 27 luglio 2012. In tale comunicazione si stabiliva in via preliminare che Servier e, rispettivamente, Krka, Lupin, Mylan, Niche, Teva e Unichem avevano stipulato accordi anticoncorrenziali di composizione delle controversie in materia di brevetti allo scopo di precludere o ritardare l’ingresso nel mercato del perindopril in un certo numero di Stati membri dell’UE. Tali accordi sono stati ritenuti contrari alle disposizioni di cui all’articolo 101 del TFUE.

4.

La comunicazione degli addebiti stabiliva inoltre in via preliminare che, concludendo accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti e acquisendo determinate tecnologie per gli Active Pharmaceutical Ingredient (API) (5), Servier aveva abusato della propria posizione dominante sul mercato del perindopril.

Accesso al fascicolo

5.

Nell'agosto 2012 è stato accordato alle parti l’accesso al fascicolo su DVD. Un ulteriore accesso al fascicolo in sala dati è stato concesso a Servier, Lupin, Niche, Teva e Unichem nel settembre 2012.

Ulteriori richieste di accesso al fascicolo

6.

Nel novembre 2012 il consigliere-auditore ha ricevuto da Servier tre richieste di accesso ad alcuni documenti del fascicolo della Commissione a cui la DG Concorrenza aveva negato l’accesso sulla base delle richieste di riservatezza delle imprese che avevano fornito le informazioni. Servier ha altresì chiesto l'intervento del consigliere-auditore per verificare che l’accesso al fascicolo nel caso di specie fosse stato concesso in conformità con la giurisprudenza e le norme applicabili. Servier affermava che la procedura di accesso al fascicolo era stata compromessa da problemi di sistema, al punto tale da richiedere un riavvio completo del processo.

7.

A seguito dell'intervento del consigliere-auditore la DG Concorrenza ha comunicato a Servier la maggior parte delle informazioni richieste. Per alcuni documenti il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Servier a norma dell’articolo 7 della decisione n. 2011/695/UE. In particolare ha respinto la richiesta di accesso a un documento che conteneva segreti aziendali di un'altra impresa e non sembrava rilevante ai fini della difesa di Servier. Il consigliere-auditore ha altresì respinto la richiesta di accesso ad altre informazioni (i) non inerenti ai prodotti oggetto dell’inchiesta o (ii) relative a giurisdizioni esterne al SEE.

8.

In risposta all'affermazione generica di Servier in merito ai «problemi di sistema» che avrebbero interessato la procedura di accesso al fascicolo, il consigliere-auditore ha rilevato che la controversia da risolvere riguardava solo l'1 % circa dei documenti considerati riservati dalla DG Concorrenza. Pertanto non ha concordato con Servier sull'esistenza di tale «problema di sistema». Il semplice fatto che sia stato necessario l'intervento del consigliere-auditore per ottenere la divulgazione di quasi tutti i documenti controversi non implica che la procedura di accesso al fascicolo fosse compromessa e che fosse necessario un riavvio completo del processo. A tale riguardo va osservato che la procedura di cui all’articolo 7 della decisione 2011/695/UE, che prevede un sistema di controllo e risoluzione delle controversie relative all’accesso al fascicolo, costituisce parte integrante della procedura di accesso al fascicolo.

Accesso alle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti

9.

La DG Concorrenza ha consentito a tutte le parti di accedere a copie della versione non riservata delle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto prima dell’audizione. Solo Servier si è avvalsa di questa facoltà (6).

Termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti

10.

La DG Concorrenza ha fissato inizialmente un termine di tre mesi per rispondere alla comunicazione degli addebiti, prorogandolo di 10 giorni per Krka, Lupin, Mylan e Servier. Poco dopo le parti hanno deferito al consigliere-auditore la questione della proroga del termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti. Sulla base delle argomentazioni presentate il consigliere-auditore ha prorogato i rispettivi termini per la risposta alla comunicazione degli addebiti.

11.

Successivamente il consigliere-auditore ha concesso a Servier un’ulteriore proroga fino al 14 gennaio 2013 affinché questa disponesse di un tempo sufficiente per ricevere i documenti inviati a seguito della sua richiesta di ulteriore accesso al fascicolo, esaminarli e rispondere.

Terzi interessati

12.

Su loro richiesta, il consigliere-auditore ha consentito ai ricorrenti nel caso The Secretary of State for Health and Others v Servier Laboratories Limited and Others dinanzi alla High Court of Justice of England and Wales di essere sentiti come terzi interessati. Il consigliere-auditore ha ritenuto che essi avessero dimostrato un interesse sufficiente (7) perché fanno parte del servizio sanitario nazionale inglese, che svolge un ruolo importante nell’acquisto di perindopril in Inghilterra, e sono stati i ricorrenti nel procedimento nazionale, che presenta una sovrapposizione significativa con il procedimento relativo al caso AT.39612.

13.

In seguito alla richiesta formulata nelle loro osservazioni scritte, il consigliere-auditore ha deciso di consentire ai terzi interessati di partecipare all’audizione.

Audizione

14.

L’audizione si è svolta dal 15 al 18 aprile 2013. Vi hanno partecipato tutte le parti e i terzi interessati ammessi.

Lettere di esposizione dei fatti

15.

Nel dicembre 2013 la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti a tutte le parti, a cui esse hanno risposto nel gennaio 2014. Le versioni non riservate delle risposte alle lettere di esposizione dei fatti sono state trasmesse a tutte le parti.

16.

Nell'aprile 2014 la Commissione ha inviato una seconda lettera di esposizione dei fatti a Mylan e a Niche/Unichem che conteneva nuovi elementi di prova che la Commissione intendeva utilizzare in relazione all’attribuzione della responsabilità della società madre. Nella sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti, Mylan lamentava che la Commissione avesse utilizzato detta lettera per riformulare e integrare le proprie obiezioni e, in particolare, che avesse modificato la base per l'accertamento della responsabilità della società madre. Mylan contestava quindi che i nuovi elementi di prova potessero essere comunicati con una lettera di esposizione dei fatti e che non fosse necessaria una comunicazione degli addebiti supplementare se la Commissione intendeva basarsi su di essi.

17.

Sebbene Mylan non avesse sollevato la questione presso il consigliere-auditore, questi ha esaminato la contestazione alla luce delle obiezioni sollevate nella comunicazione degli addebiti e degli elementi probatori contenuti nella lettera di esposizione dei fatti. Questa lettera effettivamente presentava, in merito all’attribuzione della responsabilità della società madre, un'argomentazione nuova e di natura diversa rispetto a quanto riportato nella comunicazione degli addebiti. Tuttavia questa nuova argomentazione alla fine non è stata utilizzata nel progetto di decisione. I diritti di difesa di Mylan non sono quindi stati violati.

Ulteriore accesso al fascicolo dopo l’audizione

18.

Nel gennaio 2014 Servier ha richiesto un ulteriore accesso al fascicolo in relazione ai documenti citati nella lettera di esposizione dei fatti. Dopo che la DG Concorrenza aveva inizialmente respinto tale richiesta, Servier ha portato la questione a conoscenza del consigliere-auditore (8). Dopo l'intervento di quest'ultimo la DG Concorrenza ha chiesto alle imprese che avevano fornito le informazioni di procedere a un riesame delle loro richieste di riservatezza. Queste hanno convenuto di fornire versioni riviste e non riservate dei documenti richiesti, che sono state successivamente trasmesse a Servier.

19.

Nel giugno 2014, quando il procedimento amministrativo si stava già avviando verso la fase della consultazione del comitato consultivo, Servier ha presentato una nuova richiesta di accesso a un documento del fascicolo. La DG Concorrenza ha respinto questa richiesta e, quando Servier ha sottoposto la questione al consigliere-auditore, questi ha confermato il rigetto. L’accesso al fascicolo non costituisce un fine in sé, bensì persegue lo scopo di consentire al destinatario della comunicazione degli addebiti di far valere utilmente il proprio punto di vista in merito alle conclusioni in essa raggiunte in via provvisoria dalla Commissione (9). Servier ha potuto accedere al fascicolo e ha avuto sufficientemente modo di chiedere un ulteriore accesso sia prima di rispondere alla comunicazione degli addebiti che prima di rispondere alla lettera di esposizione dei fatti, e in queste occasioni ha chiesto e ottenuto ulteriore accesso al documento in questione. Un ulteriore accesso al fascicolo in questa fase tardiva del procedimento non avrebbe altro scopo che ostacolare la Commissione nell'adempimento dell'obbligo di adottare una decisione entro un termine ragionevole, in conformità dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Il progetto di decisione

20.

A norma dell'articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

21.

Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, il 7 luglio 2014

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Ex Matrix Laboratories Limited.

(3)  Teva UK Limited, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. e Teva Pharmaceutical Industries Ltd. sono denominate congiuntamente «Teva».

(4)  Mylan Laboratories Limited e Mylan Inc. sono denominate congiuntamente «Mylan».

(5)  Principi attivi.

(6)  Nella sua lettera, Servier ha chiesto anche un ulteriore accesso a diverse pagine di un documento. È stata così realizzata una nuova versione non riservata del documento in questione, che la DG Concorrenza ha trasmesso a tutte le parti.

(7)  A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1); dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) e dell'articolo 5 della decisione 2011/695/UE.

(8)  Servier ha altresì chiesto l’accesso ad altri documenti senza aver prima sollevato la questione con la DG Concorrenza, come sarebbe di norma richiesto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 2011/695/UE.

(9)  Cfr. in proposito il caso T-25/95, ecc. Cimenteries e altri contro Commissione EU:T:2000:77, punti 156 e 142.


25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 393/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 9 luglio 2014

relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

[Caso AT.39612 — Perindopril (Servier)]

[notificata con il numero C(2014) 4955]

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(2016/C 393/05)

Il 9 luglio 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione Perindopril (Servier) riguarda: i) cinque accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti conclusi tra l’azienda farmaceutica Servier (2), produttrice del farmaco originale e cinque produttori di medicinali generici (2005-2007) e ii) un’acquisizione tecnologica effettuata da Servier (2004) allo scopo di ritardare l’ingresso dei medicinali generici nel mercato del perindopril, un medicinale per il trattamento delle malattie cardiovascolari.

(2)

Gli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti sono stati conclusi tra Servier e, rispettivamente:

Niche Generics Limited («Niche») e Unichem Laboratories Limited («Unichem»): un accordo applicabile in tutti gli Stati membri tranne l’Italia e la Croazia. La data di inizio dell’infrazione è l’8 febbraio 2005 (3) e la data di cessazione il 15 settembre 2008 (4);

Mylan Laboratories Limited (ex Matrix Laboratories Limited) («Matrix») e Mylan Inc. («Mylan»): un accordo applicabile in tutti gli Stati membri tranne l’Italia e la Croazia. La data di inizio dell’infrazione è l’8 febbraio 2005 (5) e la data di cessazione il 15 settembre 2008 (6);

Teva UK Limited, Teva Pharmaceutical Industries Ltd e Teva Pharmaceuticals Europe B.V. («Teva»): un accordo applicabile nel Regno Unito dal 13 giugno 2006 al 6 luglio 2007;

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto («Krka»): tre accordi, che costituiscono un’infrazione unica e continuata, applicabili in tutti gli Stati membri tranne la Croazia, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia. La data di inizio dell’infrazione è il 27 ottobre 2006 (7) e la data di cessazione il 6 maggio 2009 (8);

Lupin Limited («Lupin»): un accordo applicabile in tutti gli Stati membri tranne la Croazia. La data di inizio dell’infrazione è il 30 gennaio 2007 (9) e la data di cessazione il 6 maggio 2009 (10).

(3)

Il perindopril è un inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), usato per il trattamento delle malattie cardiovascolari, quali l’ipertensione. Il perindopril è diventato il prodotto di Servier di maggior successo, con vendite annue globali nel 2006 e 2007 superiori a un miliardo di USD.

(4)

La Commissione ha condotto un’indagine per accertare se Servier avesse elaborato, aggiornato e attuato una strategia per contrastare l’ingresso nel mercato dei medicinali generici, divenuto possibile in seguito alla scadenza del brevetto di Servier relativo al composto principale nel periodo 2001-2005. L’ingresso nel mercato dei medicinali generici di prodotti come il perindopril di norma determina due importanti mutamenti. In primo luogo si registra una considerevole diminuzione dei prezzi (fino al 90 %) e, in secondo luogo, si osserva un passaggio di grossi quantitativi dall’impresa produttrice del farmaco originale alle imprese genericiste.

(5)

Gli elementi probatori dimostrano che Servier ha messo a punto una strategia volta a prolungare la propria esclusiva sul perindopril. Servier si basava su alcuni brevetti di procedimento e relativi alla forma cristallina per i quali aveva presentato domanda. Nel 2004 Servier ha acquistato da Azad la tecnologia di produzione del perindopril, escludendo dal mercato una fonte prossima di concorrenza, il che trascendeva la necessità di far fronte alla concorrenza e la legittima tutela della proprietà intellettuale dell’impresa. In seguito Servier ha anche fatto valere i propri brevetti ed è stata coinvolta in controversie in materia di brevetti con alcuni concorrenti genericisti, i quali ritenevano probabile che i rispettivi prodotti a base di perindopril non violassero i brevetti di Servier e/o che il brevetto ‘947 di Servier fosse nullo.

(6)

Inoltre, tra il 2005 e il 2007, Servier ha stipulato cinque accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti sulla base di significativi incentivi nei confronti delle imprese genericiste interessate. Nella maggior parte dei casi tali induzioni hanno assunto la forma di pagamenti diretti, per un ammontare complessivo forse superiore a 90 milioni di EUR. Nel caso di Krka è stato invece siglato un accordo di ripartizione del mercato, in base al quale Servier concedeva una licenza per i mercati principali di Krka in contropartita del ritiro di quest’ultima dalla concorrenza sui maggiori mercati di Servier (in particolare Regno Unito e Francia). I cinque accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti vietavano l’ingresso nel mercato del prodotto generico prima della decadenza dei brevetti in lite e ponevano fine a una serie di procedimenti giudiziari in cui era contestata la validità del brevetto ‘947, successivamente dichiarato nullo e descritto da un giudice britannico come «il tipo di brevetto che può mettere in discredito il sistema dei brevetti».

(7)

La tabella seguente presenta una panoramica delle acquisizioni e degli accordi di composizione di cui trattasi.

Concorrenti

Azad

Niche/Unichem

Matrix

Teva

Krka

Lupin

Pratica

Acquisizione tecnologica

Accordo di composizione delle controversie in materia di brevetti

Zona interessata

UE

UE

UE

UK

20 Stati membri

UE

Data della stipula

9.11.2004

8.2.2005

8.2.2005

13.6.2006

27.10.2006

30.1.2007

Data di cessazione

n/d

Gli effetti sono cessati con la dichiarazione di nullità del brevetto sulla forma cristallina alfa

(UK: 6.7.2007, NL: 12.12.2008, IT: 13.2.2009, UEB: 6.5.2009) (11)

Valore trasferito (in milioni di EUR)

13,4

17,2  (12)

17,2

15,6

Ripartizione del mercato con utili da duopolio in 7 Stati membri (13)

40

(presentato come pagamento di DPI)

Infrazione

Articolo 102

Articoli 101/102

2.   PROCEDIMENTO

(8)

Nel novembre 2008 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di Servier e di varie imprese genericiste. Il 2 e il 27 luglio 2009 la Commissione ha avviato procedimenti formali e ha emesso la comunicazione degli addebiti nei confronti di Servier, Niche/Unichem, Matrix/Mylan, Teva, Krka e Lupin, comprese alcune società del gruppo affiliate a queste imprese (denominate congiuntamente le «parti»). L’audizione si è svolta dal 15 al 18 aprile 2013. Il 18 dicembre 2013 è stata inviata una lettera di esposizione dei fatti a tutte le parti e, il 4 aprile 2014, sono state inviate lettere di esposizione dei fatti a Niche/Unichem e Matrix/Mylan in relazione alla responsabilità delle società madri.

(9)

Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole all’adozione di una decisione di divieto ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 il 30 giugno 2014 e il 7 luglio 2014.

(10)

Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 7 luglio 2014.

3.   SINTESI DELLA VALUTAZIONE GIURIDICA DELLA COMMISSIONE

(11)

Gli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti sono valutati a norma dell’articolo 101 del trattato. Per quanto riguarda Servier, tali accordi e l’acquisizione tecnologica sono valutati anche a norma dell’articolo 102 del trattato.

1.   Definizione del mercato e posizione dominante sul mercato

(12)

La Commissione ha accertato che il perindopril costituiva un mercato rilevante distinto nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Polonia.

(13)

Sebbene un certo grado di sostituibilità funzionale tra il perindopril e altri ACE-inibitori sia stato riconosciuto per quanto riguarda i pazienti al primo impiego, la Commissione è pervenuta alla sua conclusione generale sulla base delle seguenti osservazioni relative alle vendite di perindopril: un livello non trascurabile di differenziazione tra il perindopril e altri trattamenti, il carattere di esperienza positiva dimostrato dal perindopril, costi di cambiamento importanti (a causa dei rischi associati, i pazienti tendevano ad attenersi al trattamento efficace) riguardanti la maggior parte dei pazienti trattati con perindopril, la presenza di medici fidelizzati fra gli operatori sanitari che prescrivono farmaci (che tendevano a prescrivere il prodotto che si era rivelato efficace nella cura di precedenti pazienti), la generale insensibilità al prezzo della domanda di perindopril, il quadro normativo, che teneva il perindopril al riparo dalle pressioni concorrenziali e il fatto che le pressioni sul prezzo del perindopril esercitate dai medicinali generici erano superiori di diversi ordini di grandezza a quelle esercitate da medicinali alternativi. Tutti questi elementi risultavano rafforzarsi a vicenda.

(14)

È stato constatato che Servier deteneva una posizione dominante sul mercato del perindopril nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Polonia nel periodo compreso fra il 2000 e il 2007 o 2009 (a seconda del mercato nazionale).

(15)

La decisione descrive anche il mercato delle tecnologie di produzione del principio attivo (API, Active Pharmaceutical Ingredient) del perindopril. La conclusione, in particolare, si basa sull’inelasticità della domanda, evidenziata da vari fattori (per esempio, l’impossibilità di usare la tecnologia per gli API di altri medicinali per produrre gli API del perindopril). È stato constatato che Servier deteneva una posizione dominante anche sul mercato delle tecnologie, quanto meno nel periodo 2001-2007.

2.   Applicazione dell’articolo 101 del trattato agli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti

a)   Valutazione della restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato

(16)

Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua decisione la Commissione rileva che gli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti, come tutti gli altri accordi, sono soggetti al diritto della concorrenza dell’Unione. Essa esprime il parere che un accordo di composizione di una controversia che comporta limitazioni della libertà commerciale dell’impresa genericista in contropartita di un trasferimento di valore può, nelle circostanze specifiche del caso, essere considerato una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(17)

Al fine di accertare se tutti gli accordi oggetto della decisione avevano il potenziale di restringere la concorrenza per la loro stessa natura, la Commissione ha analizzato le circostanze specifiche relative a ciascun accordo per stabilire se:

l’impresa genericista e l’impresa produttrice del farmaco originale erano quanto meno concorrenti potenziali;

l’impresa genericista si era impegnata, per la durata dell’accordo, a limitare i propri sforzi autonomi volti a entrare in uno o più mercati dell’UE con un prodotto generico;

l’accordo prevedeva un trasferimento di valore dall’impresa produttrice del farmaco originale, quale significativo incentivo, che ha ridotto notevolmente l’interesse delle imprese genericiste a perseguire autonomamente gli sforzi per entrare in uno o più mercati dell’UE con il prodotto generico.

Nella sua valutazione la Commissione, alla luce dei fatti relativi al caso, ha preso in considerazione il contesto economico e giuridico che ha portato alla conclusione degli accordi, i contenuti e gli obiettivi effettivi degli accordi e le intenzioni soggettive di ciascuna parte.

(18)

Nella fattispecie si è tenuto conto anche di altri fattori importanti.

Innanzitutto, le restrizioni sono state attuate per l’intero periodo di durata del brevetto, oppure non contenevano alcun impegno da parte di Servier di astenersi dall’avviare procedimenti d’infrazione in caso di immissione indipendente dei prodotti generici interessati dopo la scadenza dell’accordo.

In secondo luogo, nella maggior parte degli accordi, se non tutti, il valore trasferito da Servier alle imprese genericiste teneva conto del fatturato o degli utili che l’impresa genericista contava di realizzare se fosse riuscita a entrare con successo sul mercato.

In terzo luogo, gli obblighi di alcune imprese genericiste previsti dall’accordo trascendevano i diritti conferiti ai titolari di brevetti, in quanto le restrizioni in alcuni accordi andavano oltre quanto Servier avrebbe potuto legittimamente ottenere facendo valere i suoi brevetti nelle controversie.

(19)

Alla luce dell’analisi dei singoli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti, la Commissione ha concluso che il contenuto, gli obiettivi e il contesto giuridico ed economico degli accordi conclusi tra Servier e le imprese genericiste costituivano restrizioni della concorrenza per oggetto.

b)   Valutazione della restrizione della concorrenza per effetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato

(20)

Secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario tenere conto degli effetti concreti di un accordo quando è stato accertato che esso ha per oggetto di restringere la concorrenza.

(21)

A fini di completezza, la Commissione ha analizzato i probabili effetti restrittivi della concorrenza causati dagli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti. In questo contesto, essa ha tenuto conto delle condizioni effettive in cui gli accordi producevano i loro effetti, cioè il contesto economico e giuridico, la natura del prodotto interessato, le condizioni di funzionamento reali e la struttura del mercato interessato, nonché la concorrenza effettiva e potenziale.

(22)

Per quando riguarda i mercati del Regno Unito, della Francia, dei Paesi Bassi e della Polonia (14), la Commissione ha concluso che ciascun accordo di composizione delle controversie in materia di brevetti (compresi gli accordi connessi) verosimilmente comportava effetti restrittivi della concorrenza alla luce della concorrenza che sarebbe esistita in assenza dell’accordo e del basso livello di concorrenza restante.

c)   Valutazione a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato

(23)

Nessuna delle parti ha presentato gli elementi probatori necessari per dimostrare che tutte e quattro le condizioni di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato fossero soddisfatte.

3.   Applicazione dell’articolo 102 del trattato a un’acquisizione tecnologica e agli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti

(24)

Nella decisione la Commissione ha stabilito che Servier aveva abusato della sua posizione dominante attuando una strategia di esclusione basata su una serie di transazioni (un’acquisizione tecnologica e cinque accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti). La strategia di esclusione di Servier mirava a eliminare le fonti di concorrenza più prossime per il suo perindopril di marca.

(25)

Per quanto riguarda l’acquisizione tecnologica, la Commissione ha constatato che la tecnologia di Azad per produrre un API non coperto dai brevetti di Servier avrebbe probabilmente permesso ad Azad di diventare una fonte di concorrenza sul mercato degli API e sul mercato del prodotto finito. La tecnologia acquisita non è mai stata utilizzata da Servier. Gli elementi probatori dimostrano che faceva parte del «meccanismo di difesa» di Servier. Tale acquisizione ha precluso una fonte importante, in quanto molto rara, di concorrenza potenziale. La concorrenza non è stata eliminata per effetto dei meriti della tecnologia di Servier, ma grazie a un’acquisizione che escludeva una fonte indipendente. Ciò ha falsato la struttura concorrenziale dei mercati del perindopril individuati dalla Commissione e ha contribuito a creare i probabili effetti di preclusione della strategia di Servier, rendendo più difficile o ritardando l’ingresso nel mercato del medicinale generico.

(26)

L’acquisizione tecnologica è stata integrata dalla successiva conclusione, da parte di Servier, di cinque accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti che erano in grado o potenzialmente in grado di proteggere la posizione di mercato dell’impresa e alterava la concorrenza sulla base dei meriti, e ha contribuito agli effetti generali dell’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 del trattato da parte di Servier.

(27)

È stato constatato che il comportamento coerente e lineare di Servier nell’escludere le potenziali fonti di concorrenza mediante l’acquisizione di proprietà intellettuale e gli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti alterava la concorrenza sulla base dei meriti. Le considerazioni in materia di efficienza addotte da Servier riguardo all’acquisizione tecnologica e agli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti non erano fondate e non soddisfacevano le condizioni per poter considerare tale comportamento obiettivamente giustificato.

(28)

La strategia di esclusione di Servier, attuata mediante le suddette sei transazioni concluse nell’arco di 27 mesi, costituisce pertanto un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 del trattato nel periodo 2004-2009 sul mercato delle formulazioni di perindopril nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Polonia e sul mercato dell’UE della tecnologia per gli API del perindopril. Nella decisione nessun elemento costitutivo è ritenuto costituire un’infrazione a sé stante dell’articolo 102 del trattato.

4.   RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ MADRI

(29)

L’intero capitale di tutte le imprese controllate ritenute responsabili dell’infrazione pertinente era detenuto dalle rispettive società madri, fatta eccezione per Niche e Matrix. La Commissione ha ritenuto che la presunzione di un’influenza determinante fosse applicabile nel caso in esame e ha considerato le società madri responsabili in solido con le imprese controllate.

(30)

Per quanto riguarda Niche, il 60 % del suo capitale sociale era detenuto da Unichem per parte del periodo di durata dell’infrazione. Per quanto riguarda Matrix, il 71,5 % del suo capitale sociale è stato acquistato da Mylan nel periodo di durata dell’infrazione. La Commissione ha concluso che Unichem e Mylan avevano esercitato un’influenza determinante sul comportamento delle rispettive controllate e ha considerato dette società madri responsabili in solido dell’ammenda.

5.   DESTINATARI

(31)

Le seguenti imprese sono destinatarie della decisione della Commissione:

Servier S.A.S.

Servier Laboratories Limited

Les Laboratoires Servier

Biogaran

Niche Generics Limited

Unichem Laboratories Limited

Mylan Laboratories Limited

Mylan Inc.

Teva UK Limited

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Lupin Limited

6.   AMMENDE

(32)

Tenendo conto della gravità e della durata delle infrazioni degli articoli 101 e 102 del trattato, e conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende (15), la Commissione ha inflitto a Servier ammende per un importo totale pari a 330 997 200 EUR per le infrazioni in questione e alle imprese genericiste (e alle loro società madri) ammende per un importo totale pari a 96 699 308 EUR per la violazione dell’articolo 101 del trattato.

(33)

Per quanto riguarda Servier, le ammende tengono conto delle vendite effettive di perindopril realizzate dall’impresa. Per quanto riguarda le controparti genericiste di Servier, le ammende non possono essere calcolate in riferimento al valore delle vendite, in quanto il comportamento anticoncorrenziale mirava a escluderle dal mercato. Di conseguenza, la Commissione ha applicato il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (16) e si è basata sul valore trasferito alle controparti genericiste. L’importo del valore trasferito alle imprese genericiste dall’impresa produttrice del medicinale originale comprende vari aspetti dei quali le parti possono avere tenuto conto al momento della conclusione dell’accordo, segnatamente la solidità del potenziale ingresso. L’importo dell’ammenda calcolata per Niche/Unichem supera la soglia del 10 % del fatturato e di conseguenza l’importo definitivo è stato ridotto. Per tutte le altre imprese l’importo dell’ammenda è inferiore alla soglia del 10 % del fatturato.

(34)

Gli importi specifici delle ammende inflitte per l’infrazione degli articoli 101 e 102 del trattato sono i seguenti.

Per la violazione dell’articolo 101 del trattato tra Niche/Unichem e Servier:

a)

Niche Generics Limited e Unichem Laboratories Limited, responsabili in solido: 13 968 773 EUR;

b)

Servier S.A.S.; Les Laboratoires Servier; Servier Laboratories Limited, e Biogaran, responsabili in solido: 131 532 600 EUR.

Per la violazione dell’articolo 101 del trattato tra Matrix/Mylan e Servier:

a)

Mylan Laboratories Limited: 17 161 140 EUR, di cui in solido con Mylan Inc.: 8 045 914 EUR;

b)

Servier S.A.S. e Les Laboratoires Servier, responsabili in solido: 79 121 700 EUR.

Per la violazione dell’articolo 101 del trattato tra Teva e Servier:

a)

Teva UK Limited; Teva Pharmaceuticals Europe B.V. e Teva Pharmaceutical Industries Ltd, responsabili in solido: 15 569 395 EUR;

b)

Servier S.A.S.; Les Laboratoires Servier e Servier Laboratories Limited, responsabili in solido: 4 309 000 EUR.

Per la violazione dell’articolo 101 del trattato tra Krka e Servier:

a)

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto: 10 000 000 EUR;

b)

Servier S.A.S. e Les Laboratoires Servier, responsabili in solido: 37 661 800 EUR.

Per la violazione dell’articolo 101 del trattato tra Lupin e Servier:

a)

Lupin Limited: 40 000 000 EUR;

b)

Servier S.A.S. e Les Laboratoires Servier, responsabili in solido: 37 102 100 EUR.

Per la violazione dell’articolo 102 del trattato commessa da Servier:

a)

Servier S.A.S. in solido con Les Laboratoires Servier: 41 270 000 EUR.

(35)

La Commissione ha ingiunto alle imprese interessate di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Le imprese del gruppo Servier sono denominate congiuntamente «Servier».

(3)  Tranne per quanto riguarda la Lettonia, dove l’infrazione è iniziata il 1o luglio 2005, la Bulgaria e la Romania, dove l’infrazione è iniziata il 1o gennaio 2007, e Malta, dove l’infrazione è iniziata il 1o marzo 2007.

(4)  Tranne per quanto riguarda il Regno Unito, dove l’infrazione è cessata il 6 luglio 2007, e i Paesi Bassi, dove l’infrazione è cessata il 12 dicembre 2007.

(5)  Cfr. nota 3. L’infrazione di Mylan Inc. è iniziata l’8 gennaio 2007 ed è durata fino alla data di cessazione.

(6)  Cfr. nota 4.

(7)  Tranne per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, dove l’infrazione è iniziata il 1o gennaio 2007, Malta, dove l’infrazione è iniziata il 1o marzo 2007, e l’Italia, dove l’infrazione è iniziata il 13 febbraio 2009.

(8)  Cfr. nota 4.

(9)  Tranne per quanto riguarda Malta, dove l’infrazione è iniziata il 1o marzo 2007, e l’Italia, dove l’infrazione è iniziata il 13 febbraio 2009.

(10)  Tranne per quanto riguarda il Regno Unito, dove l’infrazione è cessata il 6 luglio 2007, i Paesi Bassi, dove l’infrazione è cessata il 12 dicembre 2007, e la Francia, dove l’infrazione è cessata il 16 settembre 2008.

(11)  Per quanto riguarda Lupin, la data di cessazione in Francia è il 16.9.2008, ultimo giorno prima che l’ingresso su scala ridotta del medicinale generico liberasse Lupin dall’obbligo di non ingresso nel mercato.

(12)  Niche ha concluso un accordo supplementare con Biogaran, controllata genericista di Servier, per ulteriori 2,5 milioni di GBP nell’ambito del «corrispettivo globale di conciliazione».

(13)  Seguita da un acquisto di DPI effettuato da Servier il 5 gennaio 2007 per un importo di 30 milioni di EUR.

(14)  L’accordo di composizione della controversia in materia di brevetti con Teva è risultato restringere la concorrenza soltanto nel Regno Unito, mentre gli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti con Krka restringevano la concorrenza nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi.

(15)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2) («Orientamenti per il calcolo delle ammende»).

(16)  Il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende prevede che «le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento [dalla] metodologia [generale]».


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 393/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8250 — Ardian/Weber Automotive)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 393/06)

1.

In data 17 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Ardian SAS («Ardian», Francia) acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Weber Automotive GmbH («Weber Automotive», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Ardian è una società di investimento privata indipendente, con sede a Parigi, che gestisce vari fondi specializzati in investimenti in private equity e gestione di attivi per investitori istituzionali,

Weber Automotive opera nella produzione e vendita di componenti auto, in particolare componenti lavorati del gruppo propulsore come blocchi motore, teste del cilindro e scatole del cambio. L'impresa opera inoltre nell'assemblaggio di gruppi motopropulsori per veicoli.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8250 — Ardian/Weber Automotive, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 393/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8232 — Diamond Offshore Wind Holdings II/Eneco Wind Belgium/Elnu/Norther)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 393/07)

1.

In data 14 ottobre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Eneco Wind Belgium NV («EWB», Belgio), controllata da Eneco Holding NV, Elnu NV (Belgio), controllata da Elicio NV, e Diamond Offshore Wind Holdings II BV («DOWH», Belgio), controllata da Mitsubishi Corporation, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Norther NV («Norther», Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EWB opera in Belgio nella produzione di elettricità da energia eolica. EWBpartecipa a e gestisce progetti relativi a parchi eolici onshore e offshore. Per i parchi eolici onshore, EWB è presente sia nella fase di sviluppo che nella fase operativa, mentre per i parchi eolici offshore attualmente EWB è presente in Belgio solo nella fase di sviluppo,

Elnu è una controllata al 100 % di Elicio NV («Elicio»). In Belgio Elicio (attraverso le sue controllate) produce energia elettrica da parchi eolici onshore operativi e sta sviluppando vari progetti relativi alla produzione di energia da biomassa e di energia eolica (compresi i parchi eolici offshore). Elicio è una controllata di Nethys SA,

DOWH è una società veicolo costituita da Diamond Generating Europe Limited, una controllata al 100 % di Mitsubishi Corporation («MC»). MC è un’impresa giapponese che opera su scala mondiale in diversi settori. Attualmente non svolge attività in Belgio nel settore dell’energia eolica,

Norther è un’impresa comune già esistente tra EWB e Elnu. Norther sarà proprietaria di un parco eolico nel Mare del Nord, di cui assicurerà la gestione e la manutenzione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8232 — Diamond Offshore Wind Holdings II/Eneco Wind Belgium/Elnu/Norther, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.