ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 350

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
26 settembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 350/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 350/02

Causa C-660/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 luglio 2016 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea (Ricorso di annullamento — Relazioni esterne dell’Unione europea — Accesso della Confederazione svizzera al mercato interno — Contributo finanziario della Confederazione svizzera alla coesione economica e sociale in un’Unione allargata — Memorandum d’intesa su un contributo finanziario della Confederazione svizzera destinato agli Stati divenuti membri in esito all’allargamento del 2004 — Allargamento dell’Unione alla Repubblica di Croazia — Addendum al memorandum d’intesa relativo al contributo finanziario svizzero in favore della Repubblica di Croazia — Firma dell’addendum da parte della Commissione europea in nome dell’Unione senza l’autorizzazione preventiva del Consiglio dell’Unione europea — Competenza — Articolo 13, paragrafo 2, articolo 16, paragrafi 1 e 6, nonché articolo 17, paragrafo 1, TUE — Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione)

2

2016/C 350/03

Causa C-469/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Viaggi di lunga durata — Allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d) — Periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto — Trasporti di bovini — Nozione di periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora — Possibilità d’interrompere il trasporto più volte — Articolo 22 — Ritardi nel trasporto — Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 817/2010 — Restituzioni all’esportazione — Norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il relativo trasporto — Regolamento n. 817/2010 — Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 — Veterinario ufficiale del punto di uscita — Relazione e dicitura sul documento attestante l’uscita degli animali dal territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda il rispetto o meno delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 — Risultato non soddisfacente dei controlli realizzati — Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) — Carattere vincolante o meno di detta dicitura nei confronti dell’autorità nazionale competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione]

3

2016/C 350/04

Causa C-543/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Ordre des barreaux francophones et germanophone e altri, Jimmy Tessens e altri, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon e altri/Conseil des ministres (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Validità e interpretazione della direttiva — Servizi prestati da avvocati — Assoggettamento all’IVA — Diritto a un ricorso effettivo — Parità delle armi — Gratuito patrocinio)

4

2016/C 350/05

Causa C-57/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — United Video Properties Inc./Telenet NV (Rinvio pregiudiziale — Diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 14 — Spese giudiziarie — Spese di avvocato — Rimborso forfettario — Importi massimi — Spese sostenute per un consulente tecnico — Rimborso — Condizione di fatto illecito commesso dalla parte soccombente)

5

2016/C 350/06

Causa C-80/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Robert Fuchs AG/Hauptzollamt Lörrach [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Regime dell’ammissione temporanea in esenzione dai dazi — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Condizioni stabilite per l’esonero totale dai dazi all’importazione — Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, immatricolati fuori dal territorio doganale dell’Unione e utilizzati da una persona stabilita fuori da tale territorio — Articolo 555, paragrafo 1, lettera a) — Uso commerciale — Nozione — Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo — Esclusione]

5

2016/C 350/07

Causa C-102/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Ambito di applicazione ratione materiae — Azione di ripetizione dell’indebito — Arricchimento senza causa — Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza]

6

2016/C 350/08

Causa C-147/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Città Metropolitana di Bari, già Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato Srl (Rinvio pregiudiziale — Tutela dell’ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttiva 2006/21/CE — Articolo 10, paragrafo 2 — Riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione — Conferimento in discarica o recupero dei suddetti rifiuti)

7

2016/C 350/09

Causa C-168/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Milena Tomášová/Slovenská republika — Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s. r. o. (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Contratto di credito contenente una clausola abusiva — Esecuzione forzata di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di tale clausola — Responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili a un organo giurisdizionale nazionale — Presupposti per la sussistenza — Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione)

7

2016/C 350/10

Causa C-191/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Tutela dei dati — Direttiva 95/46/CE — Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri — Clausole abusive — Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa — Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell’ambito di un’azione inibitoria — Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori]

8

2016/C 350/11

Causa C-240/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 3 — Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi — Assoggettamento di un’autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche)

9

2016/C 350/12

Causa C-330/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 — Johannes Tomana e a./Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate — Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento dei nomi dei ricorrenti)

10

2016/C 350/13

Causa C-332/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procedimento penale a carico di Giuseppe Astone (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 167, 168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 — Diritto a detrazione dell’IVA — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Termine di decadenza — Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali — Evasione fiscale)

10

2016/C 350/14

Causa C-379/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Developpement durable et de l'Énergie (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Atto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione — Conseguenze giuridiche — Potere del giudice nazionale di mantenere provvisoriamente taluni effetti di tale atto — Articolo 267, terzo comma, TFUE — Obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale)

11

2016/C 350/15

Causa C-423/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) — Direttiva 2006/54/CE — Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione — Nozione di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo — Candidatura a un posto di lavoro diretta a ottenere lo status formale di candidato soltanto al fine di poter azionare diritti al risarcimento del danno per discriminazione — Abuso di diritto)

12

2016/C 350/16

Causa C-457/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Vattenfall Europe Generation AG/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Ambito di applicazione ratione temporis — Momento di insorgenza dell’obbligo di scambio di quote — Articolo 3 — Allegato I — Nozione di impianto — Attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW)

13

2016/C 350/17

Causa C-289/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 maggio 2016 — Kamin und Grill Shop GmbH/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

14

2016/C 350/18

Causa C-354/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 27 giugno 2016 — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH

14

2016/C 350/19

Causa C-390/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 13 luglio 2016 — Procedimento penale a carico di Dániel Bertold Lada

15

2016/C 350/20

Causa C-391/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 14 luglio 2016 — M/Ministerstvo vnitra

16

2016/C 350/21

Causa C-392/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 13 luglio 2016 — Marcu Dumitru/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

16

2016/C 350/22

Causa C-422/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier (Germania) il 1o agosto 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e. V./TofuTown.com GmbH

17

2016/C 350/23

Causa C-423/16 P: Impugnazione proposta il 1o agosto 2016 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-723/16, HX/Consiglio

18

2016/C 350/24

Causa C-424/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 1o agosto 2016 — Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero

19

 

Tribunale

2016/C 350/25

Causa T-371/16: Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — BP Aromatics/Commissione

20

2016/C 350/26

Causa T-373/16: Ricorso proposto il 13 luglio 2016 — Victaulic Europe/Commissione

20

2016/C 350/27

Causa T-383/16: Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Tri Ocean Energy/Consiglio

21

2016/C 350/28

Causa T-388/16: Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Eval Europe/Commissione

22

2016/C 350/29

Causa T-420/16: Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — SJM Coordination Center/Commissione

23

2016/C 350/30

Causa T-434/16: Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Sensi Vigne & Vini/EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO)

24

2016/C 350/31

Causa T-439/16: Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — holyGhost/EUIPO — CBM (holyGhost)

25

2016/C 350/32

Causa T-444/16: Ricorso proposto il 9 agosto 2016 — Vasco Group e Astra Sweets/Commissione

26

2016/C 350/33

Causa T-447/16: Ricorso proposto il 4 agosto 2016 — Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber (raffigurazione di un battistrada)

27


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 350/01)

Ultima pubblicazione

GU C 343 del 19.9.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 335 del 12.9.2016

GU C 326 del 5.9.2016

GU C 314 del 29.8.2016

GU C 305 del 22.8.2016

GU C 296 del 16.8.2016

GU C 287 dell’8.8.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 luglio 2016 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea

(Causa C-660/13) (1)

((Ricorso di annullamento - Relazioni esterne dell’Unione europea - Accesso della Confederazione svizzera al mercato interno - Contributo finanziario della Confederazione svizzera alla coesione economica e sociale in un’Unione allargata - Memorandum d’intesa su un contributo finanziario della Confederazione svizzera destinato agli Stati divenuti membri in esito all’allargamento del 2004 - Allargamento dell’Unione alla Repubblica di Croazia - Addendum al memorandum d’intesa relativo al contributo finanziario svizzero in favore della Repubblica di Croazia - Firma dell’addendum da parte della Commissione europea in nome dell’Unione senza l’autorizzazione preventiva del Consiglio dell’Unione europea - Competenza - Articolo 13, paragrafo 2, articolo 16, paragrafi 1 e 6, nonché articolo 17, paragrafo 1, TUE - Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione))

(2016/C 350/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado, P. Mahnič e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, E. Ruffer e M. Hedvábná, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Chala e M. Tassapoulou, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize e N. Rouam, agenti), Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienè, agenti), Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Szima, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M. Gijzen e M. Noort, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e H. Leppo, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling, C. Brodie, S. Behzadi-Spencer e E. Jenkinson, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e T. Scharf, agenti)

Dispositivo

1)

La decisione C(2013) 6355 final della Commissione, del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell’addendum al memorandum d’intesa relativo a un contributo finanziario della Confederazione svizzera, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione C(2013) 6355 final della Commissione sono mantenuti sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova decisione destinata a sostituirla.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.

4)

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-469/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Protezione degli animali durante il trasporto - Viaggi di lunga durata - Allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d) - Periodi di viaggio e di riposo degli animali durante il trasporto - Trasporti di bovini - Nozione di «periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora» - Possibilità d’interrompere il trasporto più volte - Articolo 22 - Ritardi nel trasporto - Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 817/2010 - Restituzioni all’esportazione - Norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il relativo trasporto - Regolamento n. 817/2010 - Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 - Veterinario ufficiale del punto di uscita - Relazione e dicitura sul documento attestante l’uscita degli animali dal territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda il rispetto o meno delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 - Risultato non soddisfacente dei controlli realizzati - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) - Carattere vincolante o meno di detta dicitura nei confronti dell’autorità nazionale competente per il pagamento delle restituzioni all’esportazione])

(2016/C 350/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Masterrind GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Dispositivo

1)

L’allegato I, capo V, punto 1.4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un trasporto su strada di animali delle specie considerate, in particolare quelli della specie bovina tranne i vitelli, da un lato, il periodo di riposo tra i periodi di viaggio può essere di regola superiore a un’ora. Tuttavia, detta durata, laddove sia superiore a un’ora, non dev’essere tale, nelle condizioni concrete in cui si svolgono il riposo e il trasporto complessivamente considerati, da esporre a lesioni o a sofferenze inutili gli animali trasportati. Inoltre, i periodi di viaggio e di riposo combinati, previsti al punto 1.4, lettera d), di tale capo, non possono eccedere le 29 ore, fatta salva la possibilità di prolungarli di 2 ore nell’interesse degli animali, ai sensi del punto 1.8 di detto capo, e ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 del medesimo regolamento in caso di circostanze imprevedibili. Dall’altro lato, i periodi di spostamento della durata massima di 14 ore ciascuno possono includere una o più fasi di sosta. Tali fasi di sosta devono essere aggiunte alle fasi di spostamento ai fini del calcolo della durata totale del periodo di trasporto di un massimo di 14 ore di cui esse fanno parte.

2)

Il regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità competente per il pagamento di restituzioni all’esportazione di bovini non è vincolata alla dicitura apposta dal veterinario ufficiale del punto di uscita sul documento attestante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea degli animali di cui trattasi, secondo la quale le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1/2005 non sarebbero state rispettate nell’ambito del trasporto di tali animali per tutti o parte di questi ultimi.


(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Ordre des barreaux francophones et germanophone e altri, Jimmy Tessens e altri, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon e altri/Conseil des ministres

(Causa C-543/14) (1)

((IVA - Direttiva 2006/112/CE - Validità e interpretazione della direttiva - Servizi prestati da avvocati - Assoggettamento all’IVA - Diritto a un ricorso effettivo - Parità delle armi - Gratuito patrocinio))

(2016/C 350/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Jimmy Tessens e a., Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon e a.

Convenuto: Conseil des ministres

con l’intervento di: Association Syndicale des Magistrats ASBL, Conseil des barreaux européens

Dispositivo

1)

Dall’esame dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, alla luce del diritto a un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi sanciti all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità di tali disposizioni nella parte in cui esse assoggettano all’imposta sul valore aggiunto i servizi prestati dagli avvocati a individui che non beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio.

2)

L’articolo 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, non può essere evocato al fine di valutare la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.

3)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che i servizi prestati dagli avvocati a individui che beneficino del gratuito patrocinio nell’ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sono esentati dall’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


26.9.2016   

IT

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C 350/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — United Video Properties Inc./Telenet NV

(Causa C-57/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 14 - Spese giudiziarie - Spese di avvocato - Rimborso forfettario - Importi massimi - Spese sostenute per un consulente tecnico - Rimborso - Condizione di fatto illecito commesso dalla parte soccombente))

(2016/C 350/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: United Video Properties Inc.

Convenuta: Telenet NV

Dispositivo

1)

L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che preveda che la parte soccombente è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, l’articolo 14 di tale direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente.

2)

L’articolo 14 della direttiva 2004/48 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese sono direttamente e strettamente connesse ad un’azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto della proprietà intellettuale.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


26.9.2016   

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C 350/5


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Robert Fuchs AG/Hauptzollamt Lörrach

(Causa C-80/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Regime dell’ammissione temporanea in esenzione dai dazi - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Condizioni stabilite per l’esonero totale dai dazi all’importazione - Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, immatricolati fuori dal territorio doganale dell’Unione e utilizzati da una persona stabilita fuori da tale territorio - Articolo 555, paragrafo 1, lettera a) - Uso commerciale - Nozione - Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo - Esclusione])

(2016/C 350/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Robert Fuchs AG

Convenuto: Hauptzollamt Lörrach

Dispositivo

L’articolo 555, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che voli effettuati a titolo oneroso per l’addestramento al pilotaggio di un elicottero, a bordo del quale si trovano un allievo pilota e un istruttore di volo, non configurano un uso commerciale di un mezzo di trasporto ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 155 dell’11.5.2015


26.9.2016   

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C 350/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Causa C-102/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Ambito di applicazione ratione materiae - Azione di ripetizione dell’indebito - Arricchimento senza causa - Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza])

(2016/C 350/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Gazdasági Versenyhivatal

Convenuta: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Dispositivo

Un’azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha origine nel rimborso di un’ammenda inflitta nell’ambito di un procedimento in materia di diritto della concorrenza, non rientra nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


26.9.2016   

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C 350/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Città Metropolitana di Bari, già Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato Srl

(Causa C-147/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dell’ambiente - Gestione dei rifiuti - Direttiva 2006/21/CE - Articolo 10, paragrafo 2 - Riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione - Conferimento in discarica o recupero dei suddetti rifiuti))

(2016/C 350/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Città Metropolitana di Bari, già Provincia di Bari

Convenuta: Edilizia Mastrodonato Srl

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non produce l’effetto di assoggettare alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l’operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca un recupero di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


26.9.2016   

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C 350/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Milena Tomášová/Slovenská republika — Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s. r. o.

(Causa C-168/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di credito contenente una clausola abusiva - Esecuzione forzata di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di tale clausola - Responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili a un organo giurisdizionale nazionale - Presupposti per la sussistenza - Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione))

(2016/C 350/09)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Prešov

Parti

Ricorrente: Milena Tomášová

Convenuti: Slovenská republika — Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s. r. o.

Con l’intervento di: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS

Dispositivo

1)

La responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione mediante una decisione di un organo giurisdizionale nazionale può essere riconosciuta soltanto se tale decisione promani da un organo giurisdizionale di tale Stato membro che si pronuncia in ultimo grado, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare per quanto attiene alla controversia di cui al procedimento principale. In tal caso, una decisione di tale organo giurisdizionale nazionale che si pronuncia in ultimo grado può costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, idonea a far sorgere detta responsabilità soltanto se, mediante tale decisione, detto organo giurisdizionale abbia manifestamente violato il diritto applicabile o se tale violazione avvenga nonostante esista una giurisprudenza consolidata della Corte in materia.

Non si può ritenere che un organo giurisdizionale nazionale, il quale, prima della sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350), si era astenuto, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale che accoglieva una domanda di condanna al pagamento di crediti in applicazione di una clausola contrattuale che deve essere considerata abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dal valutare d’ufficio il carattere abusivo di tale clausola, pur disponendo degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine, abbia manifestamente violato la giurisprudenza della Corte in materia e, pertanto, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

2)

Le norme relative al risarcimento di un danno causato da una violazione del diritto dell’Unione, come quelle riguardanti la valutazione di un tale danno o l’articolazione tra una domanda volta a ottenere tale riparazione e gli altri mezzi di ricorso eventualmente disponibili, sono determinate dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e effettività.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


26.9.2016   

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C 350/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl

(Causa C-191/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Tutela dei dati - Direttiva 95/46/CE - Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri - Clausole abusive - Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa - Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell’ambito di un’azione inibitoria - Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori])

(2016/C 350/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: Amazon EU Sàrl

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l’articolo 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell’ambito di un’azione individuale o in quello di un’azione collettiva.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.

3)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.


26.9.2016   

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C 350/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-240/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 3 - Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi - Assoggettamento di un’autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche))

(2016/C 350/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Convenuti: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dispositivo

L’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e l’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che assoggetta un’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, a disposizioni nazionali applicabili in materia di finanza pubblica e, in particolare, a disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche, quali quelle di cui al procedimento principale.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


26.9.2016   

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C 350/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 — Johannes Tomana e a./Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-330/15 P) (1)

((Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità facenti parte del governo dello Zimbabwe o ad esso collegate - Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento dei nomi dei ricorrenti))

(2016/C 350/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Johannes Tomana e a. (rappresentanti: M. O'Kane, Solicitor, M. Lester e Z. Al-Rikabi, Barristers)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti), Commissione europea (reppresentanti: E. Georgieva, M. Konstantinidis e T. Scharf, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (reppresentanti: M. Holt, agente, assistito da S. Lee, barrister)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Johannes Tomana e gli altri 120 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato della presente sentenza sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 302 del 14.09.2015


26.9.2016   

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C 350/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procedimento penale a carico di Giuseppe Astone

(Causa C-332/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 - Diritto a detrazione dell’IVA - Requisiti sostanziali - Requisiti formali - Termine di decadenza - Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali - Evasione fiscale))

(2016/C 350/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Treviso

Imputato nella causa principale

Giuseppe Astone

Dispositivo

1)

Gli articoli 167, 168, 178, l’articolo 179, primo comma, e gli articoli 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, la quale preveda un termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, come quello controverso nel procedimento principale, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio.

2)

Gli articoli 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale permetta all’amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera fraudolenta — circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare — la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


26.9.2016   

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C 350/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Developpement durable et de l'Énergie

(Causa C-379/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Atto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione - Conseguenze giuridiche - Potere del giudice nazionale di mantenere provvisoriamente taluni effetti di tale atto - Articolo 267, terzo comma, TFUE - Obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale))

(2016/C 350/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association France Nature Environnement

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Ecologie, du Developpement durable et de l'Energie

Dispositivo

1)

Il giudice nazionale può limitare nel tempo, qualora il diritto interno lo consenta, eccezionalmente e caso per caso, taluni effetti di una dichiarazione di illegittimità di una disposizione del diritto nazionale, adottata in violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in particolare di quelli derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultima, a condizione che tale limitazione risulti necessaria alla luce di considerazioni imperative connesse alla tutela dell’ambiente e tenuto conto delle specifiche circostanze della controversia sottoposta al suo esame. Tale eccezionale facoltà può tuttavia essere esercitata soltanto allorché ricorrano tutte le condizioni indicate nella sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103), vale a dire:

che la norma del diritto nazionale impugnata costituisca una misura di corretta trasposizione del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente;

che l’adozione e l’entrata in vigore di una nuova disposizione del diritto nazionale non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente derivanti dall’annullamento della norma del diritto nazionale impugnata;

che dall’annullamento di quest’ultima consegua la creazione di un vuoto giuridico relativo alla trasposizione del diritto dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente che risulterebbe ancor più nocivo, nel senso che tale annullamento si risolverebbe in una minore protezione finendo, quindi, per contrastare con l’essenziale obiettivo del diritto dell’Unione, e

che il mantenimento eccezionale degli effetti della disposizione impugnata del diritto nazionale copra soltanto il lasso di tempo strettamente necessario all’adozione delle misure che consentano di rimediare all’irregolarità accertata.

2)

Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il giudice nazionale le cui decisioni non siano ulteriormente soggette a ricorso giurisdizionale è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale, affinché quest’ultima possa valutare se eccezionalmente determinate norme di diritto interno, giudicate contrarie al diritto dell’Unione, possano essere provvisoriamente mantenute, alla luce di considerazioni imperative attinenti alla tutela dell’ambiente e tenuto conto delle circostanze specifiche della controversia che detto giudice nazionale è chiamato a dirimere. Quest’ultimo è dispensato da tale obbligo soltanto allorché sia persuaso, cosa che è subordinata a circostanziata dimostrazione, che non sussistano ragionevoli dubbi riguardo all’interpretazione ed all’applicazione delle condizioni risultanti dalla sentenza del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103).


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


26.9.2016   

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C 350/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

(Causa C-423/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Direttiva 2006/54/CE - Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Ambito di applicazione - Nozione di «accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo» - Candidatura a un posto di lavoro diretta a ottenere lo status formale di candidato soltanto al fine di poter azionare diritti al risarcimento del danno per discriminazione - Abuso di diritto))

(2016/C 350/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Nils-Johannes Kratzer

Convenuta: R+V Allgemeine Versicherung AG

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che una situazione in cui una persona la quale, candidandosi per un posto di lavoro, miri a ottenere non tale posto di lavoro, bensì soltanto lo status formale di candidato, con l’unico scopo di poter azionare diritti al risarcimento del danno, non rientra nella nozione di «accesso all’occupazione o al lavoro dipendente» ai sensi di tali disposizioni e può essere valutata, nel caso in cui ricorrano gli elementi richiesti dal diritto dell’Unione, come abuso di diritto.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


26.9.2016   

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C 350/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Vattenfall Europe Generation AG/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-457/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Ambito di applicazione ratione temporis - Momento di insorgenza dell’obbligo di scambio di quote - Articolo 3 - Allegato I - Nozione di «impianto» - Attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW))

(2016/C 350/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Vattenfall Europe Generation AG

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, nei limiti in cui include la «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» nell’elenco delle categorie di attività alle quali tale direttiva si applica, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di scambio di quote di un impianto per la produzione di elettricità sorge a partire dal momento della prima emissione di gas a effetto serra, e quindi eventualmente anche in un momento anteriore alla prima produzione di elettricità dell’impianto.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


26.9.2016   

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C 350/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 maggio 2016 — Kamin und Grill Shop GmbH/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

(Causa C-289/16)

(2016/C 350/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Resistente: Kamin und Grill Shop GmbH

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Questione pregiudiziale

Se sussista una vendita effettuata «direttamente» al consumatore finale, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 (1), già per il sol fatto che l’operatore ovvero il suo personale addetto alla vendita vendano i prodotti al consumatore finale senza l’intermediazione di terzi, ovvero se, per poter ritenere che i prodotti siano venduti «direttamente» occorra altresì che la vendita avvenga presso il luogo di immagazzinamento dei prodotti in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.


(1)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1).


26.9.2016   

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C 350/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 27 giugno 2016 — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH

(Causa C-354/16)

(2016/C 350/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Verden

Parti

Ricorrente: Ute Kleinsteuber

Convenuta: Mars GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare la clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell’allegato della direttiva 97/81 (1) relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nella versione modificata dalla direttiva 98/23 (2), nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in combinato disposto con la direttiva 2000/78/CE (4) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a norme di legge o prassi nazionali che, nel calcolo dell’importo di una pensione aziendale o professionale, operano una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla base di reddito massima contributiva del regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore a detta base (la cosiddetta «formula pensionistica differenziata») e, in proposito, non trattano il reddito derivante da un’attività a tempo parziale calcolando, in primis, il reddito corrisposto per un corrispondente impiego a tempo pieno, e dunque la quota superiore e inferiore della base di reddito massima contributiva e applicando poi tale rapporto al reddito ridotto derivante dall’impiego a tempo parziale.

In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera a):

b)

Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare la clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell’allegato della direttiva 97/81 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nella versione modificata dalla direttiva 98/23, nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in combinato disposto con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a norme di legge o prassi nazionali che, nel calcolo dell’importo di una pensione aziendale o professionale, operano una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi del regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore a detta soglia (la cosiddetta «formula pensionistica differenziata») e, nel caso di un lavoratore dipendente che abbia lavorato in parte a tempo pieno, in parte a tempo parziale, non prevedono alcuna ripartizione per periodi (ad esempio singoli anni civili), ma stabiliscono un tasso di occupazione uniforme per la durata complessiva del rapporto di lavoro e applicano la formula pensionistica differenziata solo alla retribuzione media così ottenuta.

2.

Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare il divieto di discriminazione in ragione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al quale la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, segnatamente gli articoli 1, 2 e 6, della stessa, ha dato espressione concreta, debba essere interpretato nel senso che osta a norme di legge o prassi nazionali che prevedono una pensione di vecchiaia derivante da un regime professionale di un’entità corrispondente al rapporto tra l’anzianità di servizio e la durata del periodo compreso tra l’entrata in servizio e raggiungimento del limite di età ordinario previsto dal regime di assicurazione pensionistica obbligatoria (calcolo pro rata temporis) e che applicano, al riguardo, un limite massimo di anni di servizio rilevanti a fini pensionistici con la conseguenza che i lavoratori che hanno maturato il periodo di anzianità di servizio in giovane età percepiscono una pensione professionale inferiore rispetto ai lavoratori che hanno maturato detto periodo in età più avanzata, benché l’anzianità di servizio sia identica per le due categorie di lavoratori.


(1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, GU 1998, L 14, pag. 9.

(2)  Direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, GU 1998, L 131, pag. 10.

(3)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU 2006, L 204, pag. 23.

(4)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.


26.9.2016   

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C 350/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 13 luglio 2016 — Procedimento penale a carico di Dániel Bertold Lada

(Causa C-390/16)

(2016/C 350/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Törvényszék

Indagato nella causa principale

Dániel Bertold Lada

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 67 e 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») debbano essere interpretati nel senso che ostano all’avvio di un procedimento penale o di un altro tipo di procedimento nazionale, disciplinati dalla normativa nazionale, che vertano sul «riconoscimento» o sulla trasposizione in uno Stato membro degli effetti di una sentenza straniera — e a seguito dei quali si debba considerare la sentenza straniera come se fosse stata pronunciata da un tribunale nazionale — nei confronti di un indagato che è già stato sottoposto ad un processo penale, conclusosi con una sentenza straniera passata in giudicato, da parte di un tribunale nazionale di un altro Stato membro dell’Unione europea.

2)

Se sia compatibile con il principio «ne bis in idem» sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — alla luce della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008 (1) — il procedimento disciplinato da una normativa di uno Stato membro dell’Unione, nello specifico quello previsto agli articoli da 46 a 48 della legge ungherese XXXVIII del 1996 «per il riconoscimento dell’efficacia» in Ungheria [delle decisioni di condanna straniere], il quale sia collegato a un processo penale avviato e conclusosi in un altro Stato membro con una decisione definitiva (nei confronti della stessa persona e vertente sugli stessi fatti), sebbene, in realtà, detto procedimento non abbia come fine quello di eseguire tale decisione, bensì quello di accertarne il fondamento, affinché essa sia presa in considerazione nei processi penali che dovessero essere promossi in futuro.


(1)  Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).


26.9.2016   

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C 350/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 14 luglio 2016 — M/Ministerstvo vnitra

(Causa C-391/16)

(2016/C 350/20)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: M

Convenuto: Ministerstvo vnitra

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 14, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2011/95/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta sia invalido in quanto viola l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 78, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea.


(1)  GU 2011 L 337, pag. 9.


26.9.2016   

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C 350/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 13 luglio 2016 — Marcu Dumitru/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(Causa C-392/16)

(2016/C 350/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Marcu Dumitru

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Questione pregiudiziale

Se la direttiva IVA 77/388/CEE (1) e la direttiva 2006/112/CE (2) ostino, in circostanze come quelle della controversia di cui al procedimento principale, a una normativa nazionale o prassi fiscale secondo cui non sarebbe applicabile a un soggetto sottoposto a verifica e registrato successivamente a tale controllo, d’ufficio, ai fini dell’IVA, il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) — previsto all’epoca in modo inderogabile per le operazioni, relative a terreni, tra soggetti passivi ai fini dell’IVA — adducendo a motivo la circostanza che il soggetto controllato non ha chiesto e non ha ottenuto, prima dell’effettuazione delle operazioni o alla data di superamento del massimale, la registrazione ai fini dell’IVA.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977 L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).


26.9.2016   

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C 350/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Trier (Germania) il 1o agosto 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb e. V./TofuTown.com GmbH

(Causa C-422/16)

(2016/C 350/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Trier

Parti

Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

Convenuta: TofuTown.com GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1308/2013») possa essere interpretato nel senso che le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita figuranti nell’allegato VII non debbano essere conformi ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato, qualora le corrispondenti definizioni, designazioni o denominazioni di vendita siano integrate da indicazioni chiarificatrici o descrittive (come ad esempio «burro di tofu» per un prodotto puramente vegetale).

2)

Se l’allegato VII, parte III, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere inteso nel senso che il «latte» è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione oppure — eventualmente con l’aggiunta di diciture esplicative quali «latte di soia» — che esso possa essere utilizzato anche per prodotti vegetali (vegani) all’atto della loro commercializzazione.

3)

Se l’allegato VII, parte III, punto 2, relativo all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che le denominazioni ivi specificamente indicate al punto 2, lettera a), come «siero di latte», «crema di latte o panna», «burro», «latticello», «formaggio», «iogurt» o la dicitura «panna» ecc. sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari o se anche prodotti puramente vegetali/vegani, ottenuti senza latte (animale), ricadano nell’ambito di applicazione dell’allegato VII, parte III, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.


(1)  GU L 347, pag. 671.


26.9.2016   

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C 350/18


Impugnazione proposta il 1o agosto 2016 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 giugno 2016, causa T-723/16, HX/Consiglio

(Causa C-423/16 P)

(2016/C 350/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: avv. S. Koev)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il presente ricorso integralmente ammissibile e fondato, così come tutti i motivi di ricorso in esso contenuti;

dichiarare che gli atti giuridici impugnati possono essere parzialmente annullati;

annullare la parte della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) del 2 giugno 2016 nella causa T-723/16, HX/Consiglio dell'Unione europea, nella parte in cui respinge il ricorso del sig. HX;

annullare la decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255 (GU L 132, pag. 82), con cui il Consiglio ha prolungato la durata della validità della decisione 2013/255 fino al 1o giugno 2016, nella parte che si riferisce al sig. HX;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese sostenute dal ricorrente e a tutti i costi, gli onorari ecc. sopportati per la propria rappresentanza in giudizio

Motivi e principali argomenti

1.

Errore nell’applicazione del diritto, che ha comportato una violazione del diritto dell’Unione: poiché la decisione oggetto del ricorso respinto, non è stata notificata personalmente al ricorrente, sebbene il Consiglio conoscesse il suo indirizzo, occorre ritenere che l’adattamento del ricorso relativo a tali atti giuridici fosse ammissibile e avvenuto entro i termini;

2.

Errore nell’applicazione del diritto, consistente in una violazione delle norme di procedura che ha inciso negativamente sugli interessi del ricorrente nelle seguenti forme:

La mancanza di una domanda scritta separata non violerebbe i diritti della parte avversa e non renderebbe più difficoltoso il lavoro del Tribunale.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della lingua processuale, in quanto la versione bulgara del regolamento di procedura non prevede obbligatoriamente che debba essere prodotto un documento separato.

Violazione del principio del contraddittorio, sancito dall’articolo 64 del regolamento di procedura, in quanto il Tribunale non ha offerto al ricorrente l’occasione di acquisire dimestichezza con la decisione del Consiglio stessa o con le altre versioni linguistiche del regolamento di procedura per avere la possibilità di predisporre la domanda secondo le conoscenze linguistiche e le aspettative del Tribunale.

Il Tribunale non avrebbe adempiuto ai propri obblighi discendenti dall’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento di procedura, che prevede la possibilità, ed eventualmente un termine aggiuntivo, per la produzione di una copia della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio del 28 maggio 2015, la quale giustifica l’adattamento del ricorso.

Il Tribunale, in violazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nella sua relazione preliminare non avrebbe esaminato interamente le circostanze della causa.


26.9.2016   

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C 350/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 1o agosto 2016 — Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero

(Causa C-424/16)

(2016/C 350/24)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Resistente: Franco Vomero

Questioni pregiudiziali

1)

Se la protezione rafforzata di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a) (1), dipenda dal possesso di un diritto di soggiorno permanente ai sensi degli articoli 16 e 28, paragrafo 2.

Nel caso di risposta negativa a tale questione:

2)

se il periodo di soggiorno per i precedenti dieci anni, a cui fa riferimento l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), sia

(a)

un semplice periodo di calendario calcolando a ritroso dalla data rilevante (nella fattispecie quella della decisione di allontanamento), che comprende qualsiasi periodo di assenza o di detenzione,

(b)

un periodo potenzialmente non continuativo, ottenuto calcolando a ritroso dalla data rilevante e sommando tra loro i periodi in cui la persona di cui trattasi non era assente o in prigione, per arrivare, se possibile ad un totale di dieci anni di soggiorno precedente;

3)

quale sia l’effettivo rapporto tra il criterio di dieci anni di soggiorno a cui si riferisce l’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), e la valutazione complessiva di un legame di integrazione.


(1)  Direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77).


Tribunale

26.9.2016   

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C 350/20


Ricorso proposto il 14 luglio 2016 — BP Aromatics/Commissione

(Causa T-371/16)

(2016/C 350/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP Aromatics Ltd (Geel, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e sull’errore manifesto di valutazione, commessi dalla Commissione, nell’individuare l’asserita misura di aiuto e nel qualificarla come regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 (1) del Consiglio nonché dell’articolo 107 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 107 TFUE, non ha fornito alcuna motivazione e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che il sistema belga di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso costituisce una misura di aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589 del Consiglio e dei principi generali della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nell’imporre il recupero dell’asserito aiuto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 6, TFUE e il principio della parità di trattamento, nonché ha abusato dei suoi poteri, nell’utilizzare norme sugli aiuti di Stato per vietare il sistema belga di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso.


(1)  Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


26.9.2016   

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C 350/20


Ricorso proposto il 13 luglio 2016 — Victaulic Europe/Commissione

(Causa T-373/16)

(2016/C 350/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Victaulic Europe (Nazareth, Belgio) (rappresentante: C. Fairpo, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio, nella misura in cui la decisione classifica erroneamente il sistema di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso come regime, non individua adeguatamente l’asserita misura di aiuto di Stato, considera erroneamente la decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso come aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’articolo 107 TFUE e impone erroneamente al Belgio di recuperare importi indefinibili presso i destinatari delle decisioni fiscali anticipate di cui al sistema di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nel classificare erroneamente il sistema di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso come regime di aiuti.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nel non considerare se l’asserito aiuto concesso abbia effettivamente conferito un vantaggio.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione nel ritenere selettivo il sistema di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’obbligo del Belgio di recuperare l’asserito aiuto concesso viola il principio della certezza del diritto.


26.9.2016   

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C 350/21


Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Tri Ocean Energy/Consiglio

(Causa T-383/16)

(2016/C 350/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tri Ocean Energy (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: P. Saini, QC, R. Mehta, Barrister, e N. Sheikh, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nei limiti in cui si applica alla ricorrente, la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016 L 141, pag. 125),

annullare, nei limiti in cui si applica alla ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016 L 141, pag. 30), e

condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale non ricorrono le condizioni per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato della decisione e del regolamento impugnati come specificato dall’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (la «decisione originaria») e dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 36/2012, del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (il «regolamento originario»).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha adempiuto il suo obbligo di motivazione, tanto nella decisione quanto nel regolamento impugnati.

4.

Quarto motivo, vertente su una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei diritti della ricorrente alla proprietà e alla reputazione.

5.

Quinto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione.


26.9.2016   

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C 350/22


Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Eval Europe/Commissione

(Causa T-388/16)

(2016/C 350/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eval Europe NV (Zwijndrecht, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione,

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e sull’errore manifesto di valutazione, commessi dalla Commissione, nell’individuare l’asserita misura di aiuto e nel qualificarla come regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 (1) del Consiglio nonché dell’articolo 107 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 107 TFUE, non ha fornito alcuna motivazione e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che il sistema belga di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso costituisce una misura di aiuto di Stato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589 del Consiglio e dei principi generali della certezza del diritto e del legittimo affidamento, nell’imporre il recupero dell’asserito aiuto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 6, TFUE e il principio della parità di trattamento, nonché ha abusato dei suoi poteri, nell’utilizzare norme sugli aiuti di Stato per vietare il sistema belga di decisione fiscale anticipata degli utili in eccesso.


(1)  Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/23


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — SJM Coordination Center/Commissione

(Causa T-420/16)

(2016/C 350/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: F. Louis e J. Ylinen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui inserisce il ricorrente tra i beneficiari dell’asserito regime di aiuti;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui impone il recupero, presso il ricorrente, di qualsiasi importo degli asseriti aiuti;

condannare la Commissione alle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza.

Il ricorrente sostiene che la Commissione non è competente ad adottare la decisione impugnata e che la decisione impugnata viola il principio di attribuzione che limita le competenze dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

Il ricorrente fa valere che le posizioni contraddittorie della Commissione nella sua decisione di avvio e nella decisione impugnata hanno violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea qualificazione come regime di aiuti.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata ritiene erroneamente che sussista un regime di aiuti e che l’approccio della Commissione violi l’obbligo di quest’ultima di effettuare un esame esaustivo, diligente e imparziale sui fatti oggetto dell’indagine.

4.

Quarto motivo, vertente su una motivazione insufficiente.

Il ricorrente fa valere che la Commissione non fornisce in modo adeguato alcuna motivazione su cui è stata basata la decisione impugnata.

5.

Quinto motivo, vertente sull’erronea constatazione del carattere selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il ricorrente deduce che la decisione impugnata commette, in vari modi, errori riguardo a tutte e tre le fasi della constatazione del carattere selettivo: (1) l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Code des impôts sur les revenus 1992 («codice belga sull’imposta sul reddito» o «CIR») e la regola sugli utili in eccesso non possono essere esclusi dal sistema di riferimento; (2) la decisione fiscale anticipata ricevuta dal ricorrente non deroga né (a) al principio di libera concorrenza, né (b) al regime fiscale belga relativo all’imposta sul reddito delle società, e (3) l’asserita deroga sarebbe giustificata dalla necessità di evitare la doppia imposizione.

6.

Sesto motivo, vertente sull’assenza di un vantaggio.

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata non esamina la sussistenza di un vantaggio. Secondo il ricorrente, non gli è stato conferito alcun vantaggio e qualsiasi beneficio ad esso conferito sarebbe conforme al principio di libera concorrenza sancito all’articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), introdotto nella normativa belga dall’articolo 185, paragrafo 2, CIR.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della parità di trattamento (1) in quanto essa fa valere che il principio di libera concorrenza autorizza le amministrazioni tributarie ad aumentare la base imponibile delle imprese multinazionali e al tempo stesso richiede l’esistenza di un rischio concreto di doppia imposizione per autorizzare adeguamenti al ribasso e (2) in quanto limita l’esame del vantaggio al livello dell’unità belga dell’impresa multinazionale.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della legalità.

La decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto (1) discostandosi dalla giurisprudenza nonché dalla prassi anteriore della stessa Commissione e (2) omettendo di individuare l’asserito vantaggio.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che l’obbligo di recupero equivale a una doppia imposizione

Il ricorrente fa valere che la decisione impugnata ritiene erroneamente che non ci possa essere alcun rischio di doppia imposizione, rischio che aumenterebbe qualora fosse imposto al ricorrente di pagare qualsiasi importo nell’ambito della procedura di recupero. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata nella parte in cui impone il recupero, da parte del Belgio, di qualsiasi importo presso il ricorrente.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che l’obbligo di recupero non può essere oggetto del potere discrezionale della Commissione

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sembra riconoscere alla Commissione il potere discrezionale di rigettare adeguamenti della base imponibile del contribuente basati su effettive circostanze di fatto sussistenti allorché la decisione fiscale anticipata è stata emessa.


26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/24


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Sensi Vigne & Vini/EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO)

(Causa T-434/16)

(2016/C 350/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sensi Vigne & Vini Srl (Lamporecchio, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Grifo, SA (San Bartolomé de Lanzarote, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «CONTADO DEL GRIFO» — Domanda di registrazione n. 12 097 416

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2016 nel procedimento R 2218/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare integralmente la decisione del 25 maggio 2016 dell’EUIPO;

accogliere il presente ricorso statuendo nel merito per la registrazione del Marchio Ue n. 012097416 depositato il 28.08.2013 nella classe 33:

vittoria di spese di I e II grado.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8 (1) (b) del regolamento n. 207/2009.


26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/25


Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — holyGhost/EUIPO — CBM (holyGhost)

(Causa T-439/16)

(2016/C 350/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: holyGhost GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Wiedemann e S. Engbrink, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «holyGhost» — Domanda di registrazione n. 11 757 853

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 maggio 2016 nel procedimento R 2867/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/26


Ricorso proposto il 9 agosto 2016 — Vasco Group e Astra Sweets/Commissione

(Causa T-444/16)

(2016/C 350/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Vasco Group (Dilsen-Stokkem, Belgio) e Astra Sweets (Turnhout, Belgio) (rappresentante: H. Gilliams, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;

in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;

in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nella parte in cui tali articoli (1) impongono il recupero presso enti diversi da quelli nei cui confronti è stata rilasciata una «decisione fiscale anticipata sugli utili in eccesso» («excess profit ruling»), come definita nella decisione, e (2) impongono il recupero di un importo pari ai risparmi d’imposta del beneficiario, senza consentire al Belgio di prendere in considerazione un effettivo adeguamento al rialzo da parte di un’altra amministrazione tributaria;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nella misura in cui la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio constata l’esistenza di un regime di aiuti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE e dell’obbligo di motivazione nonché sull’errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la decisione impugnata qualifica l’asserito regime come una misura selettiva.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE e su un errore manifesto di valutazione, nella misura in cui la decisione impugnata afferma che l’asserito regime comporta un vantaggio.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, su una violazione del legittimo affidamento, su un errore manifesto di valutazione, su un eccesso di potere e su un difetto di motivazione, nella misura in cui la decisione impugnata condanna il Belgio al recupero dell’aiuto.


26.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 350/27


Ricorso proposto il 4 agosto 2016 — Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber (raffigurazione di un battistrada)

(Causa T-447/16)

(2016/C 350/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Müller e F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Yokohama Rubber Co. Ltd (Tokyo, Giappone)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo (Raffigurazione di un battistrada — Marchio dell’Unione europea n. 2 319 176)

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28/04/2016 nel procedimento R 2583/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio e ha condannato la ricorrente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), e) e ii) del regolamento n. 207/2009.