ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
8 settembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 330/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8163 — AC/EYSA/JV) ( 1 )

1

2016/C 330/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8127 — Volvo Car Corporation/Volverk/Volvofinans Bank) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 330/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

Corte dei conti

2016/C 330/04

Relazione speciale n. 20/2016 — Il rafforzamento della capacità amministrativa in Montenegro: nonostante i progressi compiuti, sono necessari maggiori risultati in molti ambiti fondamentali

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 330/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8099 — Nissan/Mitsubishi) ( 1 )

4

2016/C 330/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8131 — Tele2 Sverige/TDC Sverige) ( 1 )

5

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 330/07

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

6


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8163 — AC/EYSA/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 330/01)

Il 1o settembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8163. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8127 — Volvo Car Corporation/Volverk/Volvofinans Bank)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 330/02)

Il 29 luglio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8127. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 settembre 2016

(2016/C 330/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1237

JPY

yen giapponesi

114,23

DKK

corone danesi

7,4441

GBP

sterline inglesi

0,83968

SEK

corone svedesi

9,5063

CHF

franchi svizzeri

1,0891

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1943

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

308,65

PLN

zloty polacchi

4,3186

RON

leu rumeni

4,4525

TRY

lire turche

3,2939

AUD

dollari australiani

1,4637

CAD

dollari canadesi

1,4444

HKD

dollari di Hong Kong

8,7145

NZD

dollari neozelandesi

1,5054

SGD

dollari di Singapore

1,5125

KRW

won sudcoreani

1 224,94

ZAR

rand sudafricani

15,7627

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4876

HRK

kuna croata

7,4865

IDR

rupia indonesiana

14 675,52

MYR

ringgit malese

4,5594

PHP

peso filippino

52,477

RUB

rublo russo

72,4813

THB

baht thailandese

38,914

BRL

real brasiliano

3,5944

MXN

peso messicano

20,6223

INR

rupia indiana

74,5655


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/3


Relazione speciale n. 20/2016

«Il rafforzamento della capacità amministrativa in Montenegro: nonostante i progressi compiuti, sono necessari maggiori risultati in molti ambiti fondamentali»

(2016/C 330/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 20/2016 «Il rafforzamento della capacità amministrativa in Montenegro: nonostante i progressi compiuti, sono necessari maggiori risultati in molti ambiti fondamentali».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu oppure su EU-Bookshop https://bookshop.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8099 — Nissan/Mitsubishi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 330/05)

1.

In data 31 agosto 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Nissan Motor Co., Ltd. («Nissan», Giappone), controllata da Renault (Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Mitsubishi Motors Corporation («MMC», Giappone) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Nissan è una società per azioni multinazionale giapponese con sede a Nishi-ku, Tokyo, Giappone, che produce e commercializza automobili. Nissan è un’affiliata di Renault, una società multinazionale francese che produce automobili con sede a Boulogne-Billancourt, Francia.

MMC è una società per azioni multinazionale giapponese con sede a Minato-ku, Tokyo, Giappone, che produce e commercializza automobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8099 — Nissan/Mitsubishi, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8131 — Tele2 Sverige/TDC Sverige)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 330/06)

1.

In data 2 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Tele2 Sverige AB («Tele 2», Svezia), controllata dalla società Kinnevik (Svezia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo dell’insieme di TDC Sverige AB («TDC Sverige», Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Tele2 è un operatore svedese di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile (voce e dati), di accesso fisso a Internet, di telefonia fissa, di trasmissione dati, PBX e servizi correlati a utenze domestiche, imprese e clienti del settore privato.

Kinnevik è una società svedese di investimento con partecipazioni al capitale nei settori delle telecomunicazioni, del commercio elettronico, dell’intrattenimento e dei servizi finanziari.

TDC Sverige è un operatore svedese di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile (voce e dati), di accesso fisso a Internet, di telefonia fissa, di trasmissione dati, PBX e servizi correlati, di servizi informatici, di soluzioni per centri dati e di servizi di consulenza alle imprese.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8131 — Tele2 Sverige/TDC Sverige, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

8.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 330/6


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 330/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«BRILLAT-SAVARIN»

N. UE: PGI-FR-02102 – 23.12.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Brillat-Savarin»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Brillat-Savarin» è un formaggio a pasta molle ottenuto da una cagliata lattica, fabbricato con latte vaccino e crema di latte vaccino, per il quale la prima immissione sul mercato ha luogo al più presto tre giorni dopo la cagliatura.

Quando è stagionato, il «Brillat-Savarin» deve avere, a decorrere dal giorno della cagliatura, almeno cinque giorni per i formati piccoli e almeno otto giorni per i formati grandi.

Al momento della prima immissione sul mercato, il «Brillat-Savarin» presenta le seguenti caratteristiche:

un estratto secco totale superiore o uguale al 40 %;

una materia grassa misurata sull’estratto secco superiore o uguale al 72 %;

un tasso di sale inferiore al 2 %;

un diametro compreso fra 60 e 100 mm ed uno spessore compreso fra 30 e 60 mm per i formati piccoli il cui peso è compreso fra 100 e 250 grammi;

un diametro compreso fra 110 e 140 mm ed uno spessore compreso fra 40 e 70 mm per i formati grandi il cui peso minimo è di 500 grammi.

Il «Brillat-Savarin» si presenta intero o tagliato. Quando è tagliato, il porzionamento si effettua rispettando il formaggio; ciò significa che deve essere tagliato in porzioni o settori tagliati secondo un piano o dei piani che passano attraverso l’asse del cilindro.

Il «Brillat-Savarin» presenta le caratteristiche organolettiche seguenti:

forma regolare, cilindrica con scalzo diritto o leggermente concavo e a facce piane;

aromi predominanti di crema o di burro freschi;

sapore leggermente acido (gusto lattico) e leggermente salato;

consistenza fondente;

pasta sottile e omogenea.

Allorché è qualificato come «stagionato», il «Brillat-Savarin» presenta una crosta di colore dal bianco al beige, ricoperta da una flora di superficie formata prevalentemente da Penicilium candidum e/o Geotrichum e sprigiona aromi di tipo fungo e sottobosco nonché note fruttate e di nocciola.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte destinato alla fabbricazione del «Brillat-Savarin» è un tipo di latte vaccino intero, raccolto entro un massimo di due giorni a decorrere dal giorno della prima mungitura. Il latte viene lavorato al più tardi entro i due giorni successivi al suo arrivo nel caseificio senza essere stato congelato.

La crema lavorata proviene unicamente dalla crema di latte vaccino, ottenuta mediante scrematura di latte vaccino intero. L’omogeneizzazione e la congelazione della crema sono vietati.

La qualità della crema è garantita dal rispetto dei seguenti criteri:

la scrematura ha luogo entro i due giorni successivi alla raccolta del latte;

l’acidità Dornic, misurata al momento della scrematura o dell’arrivo del latte nel caseificio, è inferiore o uguale a 14 ° Dornic;

la temperatura all’arrivo nel caseificio e al momento della conservazione è inferiore o uguale a 8 °C.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La fabbricazione e la stagionatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto a cui si applica la denominazione

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa, l’etichettatura di ciascuna forma di formaggio comporta:

il nome «Brillat-Savarin»;

il nome e l’indirizzo dell’ultimo operatore che interviene nell’elaborazione del prodotto e che ha sede nella zona geografica dell’IGP.

Quando il «Brillat-Savarin» viene qualificato come «stagionato», detto aggettivo figura nello stesso campo visivo ed è scritto a caratteri le cui dimensioni sono superiori o uguali alla metà di quelli della denominazione «Brillat-Savarin» e sono inferiori a quelle della denominazione «Brillat-Savarin».

4.   Descrizione concisa della delimitazione della zona geografica

La zona geografica del «Brillat-Savarin» corrisponde al territorio che comprende gli enti amministrativi in appresso:

—   Dipartimento dell’Aube:

cantone considerato parzialmente: Aix-en-Othe tranne i comuni di Aix-en-Othe, Bercenay-en-Othe, Bérulle, Bucey-en-Othe, Chennegy, Estissac, Fontvannes, Maraye-en-Othe, Messon, Neuville-sur-Vanne, Nogent-en-Othe, Paisy-Cosdon, Palis, Planty, Prugny, Rigny-le-Ferron, Saint-Benoist-sur-Vanne, Saint-Mards-en-Othe, Vauchassis, Villemaur-sur-Vanne, Villemoiron-en-Othe e Vulaines.

—   Dipartimento di Côte-d’Or:

cantoni considerati integralmente: Arnay-le-Duc, Beaune, Brazey-en-Plaine, Ladoix-Serrigny, Nuits-Saint-Georges et Semur-en-Auxois:

cantoni considerati parzialmente:

Longvic tranne i comuni di Bretenière, Longvic, Ouges, Perrigny-lès-Dijon;

Montbard tranne i comuni di Étais, Fontaines-les-Sèches, Nesle-et-Massoult, Planay, Verdonnet, La Villeneuve-les-Convers;

Talant tranne i comuni di Fleurey-sur-Ouche, Lantenay, Pasques, Plombières-lès-Dijon, Talant, Velars-sur-Ouche.

—   Dipartimento di Saône-et-Loire:

cantone considerato integralmente: Le Creusot 2;

cantoni considerati parzialmente:

Autun 1 tranne i comuni di Anost, Autun, Barnay, La Celle-en-Morvan, Chissey-en-Morvan, Cordesse, Curgy, Cussy-en-Morvan, Dracy-Saint-Loup, Igornay, Lucenay-l’Évêque, Monthelon, La Petite-Verrière, Reclesne, Roussillon-en-Morvan, Saint-Forgeot, Sommant e Tavernay;

Autun 2 tranne i comuni di Antully, Autun, Auxy, La Boulaye, Brion, Broye, La Chapelle-sous-Uchon, Charbonnat, La Comelle, Dettey, Étang-sur-Arroux, La Grande-Verrière, Laizy, Mesvre, Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Eugène, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Nizier-sur-Arroux, Saint-Prix, Saint-Symphorien-de-Marmagne, La Tagnière, Thil-sur-Arroux et Uchon;

Blanzy tranne i comuni di Collonge-en-Charollais, Écuisses, Genouilly, Gourdon, Joncy, Marigny, Mary, Montchanin, Mont-Saint-Vincent, Le Puley, Saint-Eusèbe, Saint-Julien-sur-Dheune, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-Martin-la-Patrouille e Saint-Micaud;

Chagny tranne i comuni di Charrecey, Morey et Saint-Bérain-sur-Dheune;

Gergy tranne i comuni di Bey, Damerey, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Maurice-en-Rivière e Sassenay;

Le Creusot 1 tranne il comune di Le Creusot;

Montceau-les-Mines tranne il comune di Montceau-les-Mines.

—   Dipartimento di Seine-et-Marne:

cantone considerato integralmente: Provins;

cantoni considerati parzialmente:

Coulommiers tranne i comuni di Aulnoy, Beautheil, Bellot, Boissy-le-Châtel, Boitron, La celle-en-Morin, Chailly-en-Brie, Chauffry, Coulommiers, Doue, Giremoutiers, Hondevilliers, Maisoncelles-en-Brie, Mauperthuis, Montdauphin, Montenils, Mouroux, Orly-sur-Morin, Rebais, Sablonnières, Saint-Augustin, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Demis-lès-Rebais, Saint-Germain-sur-Doue, Saint-Léger, Saint-Ouen-sur-Morin, Saints, La Trétoire, Verdelot e Villeneuve-sur-Bellot;

Fontenay-Trésigny tranne i comuni di Coubert, Évry-Grégy-sur-Yerre, Faremoutiers, Grisy-Suisnes, Guérard, Limoges-Fourches, Lissy, Pommeuse, Soignolles-en-Brie e Solers;

Nangis tranne i comuni di Andrezel, Argentières, Aubepierre-Ozouer-le-Repos, Beauvoir, Blandy, Bois-le-Roi, Bombon, Bréau, Champdeuil, Champeaux, La Chapelle-Gauthier, Chartrettes, Le Châtelet-en-Brie, Châtillon-la-Borde, Clos-Fontaine, Courtomer, Crisenoy, Échouboulains, Les Écrennes, Féricy, Fontaine-le-Port, Foutenailles, Fouju, Grandpuits-Bailly-Carrois, Guignes, Machault, Moisenay, Mormant, Pamfou, Quiers, Saint-Méry, Saint-Ouen-en-Brie, Sivry-Courtry, Valence-en-Brie, Verneuil-l’Étang et Yèbles;

Ozoir-la-Ferrière tranne i comuni di Chevry-Cossigny, Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré e Servon;

Serris tranne i comuni di Bailly-Romainvilliers, Bouleurs, Boutigny, Chessy, Condé-Sainte-Libiaire, Couilly-Pont-aux-Dames, Coulommes, Coupvray, Coutevroult, Crécy-la-Chapelle, Esbly, La Haute-Maison, Magny-le-Hongre, Montry, Quincy-Voisins, Saint-Fiacre, Saint-Germain-sur-Morin, Sancy, Serris, Vaucourtois, Villemareuil, Villiers-sur-Morin e Voulangis.

—   Dipartimento dell’Yonne:

cantoni considerati integralmente: Avallon, Brienon-sur-Armançon, Chablis, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Florentin, Sens 1, Sens 2, Thorigny-sur-Oreuse e Villeneuve-sur-Yonne;

cantoni considerati parzialmente:

Auxerre 2 tranne i comuni di Appoigny, Auxerre, Branches, Charbuy, Monéteau e Perrigny;

Gâtinais-en-Bourgogne tranne i comuni di La Belliole, Brannay, Chéroy, Courtoin, Dollot, Domats, Fouchères, Jouy, Montacher-Villegardin, Saint-Valérien, Savigny-sur-Clairis, Vallery, Vernoy, Villebougis, Villeneuve-la-Dondagre e Villeroy;

Joux-la-Ville tranne i comuni di Accolay, Arcy-sur-Cure, Asnières-sous-Bois, Asquins, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Blannay, Bois-d’Arcy, Brosses, Chamoux, Châtel-Censoir, Coulanges-sur-Yonne, Crain, Cravant, Domecy-sur-Cure, Festigny, Foissy-lès-Vézelay, Fontenay-près-Vézelay, Fontenay-sous-Fouronnes, Givry, Lichères-sur-Yonne, Lucy-sur-Cure, Lucy-sur-Yonne, Mailly-la-Ville, Mailly-le-Château, Merry-sur-Yonne, Montillot, Pierre-Perthuis, Prégilbert, Sacy, Sainte-Pallaye, Saint-Moré, Saint-Père, Sery, Tharoiseau, Trucy-sur-Yonne, Vermenton, Vézelay e Voutenay-sur-Cure;

Tonnerrois tranne i comuni di Arthonnay, Baon, Cruzy-le-Châtel, Gigny, Gland, Mélisey, Pimelles, Quincerot, Rugny, Saint-Martin-sur-Armançon, Sennevoy-le-Bas, Sennevoy-le-Haut, Tanlay, Thorey, Trichey e Villon.

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica, che si estende dalla parte settentrionale del dipartimento della Saône-et-Loire e quello della Seine-et-Marne, costituisce un territorio sul quale, nel corso degli ultimi cinquant’anni, si è diffusa una produzione di formaggi a cagliata di tipo lattico arricchita di materia grassa, che possono anche essere ricoperti da una crosta fiorita.

L’origine della fabbricazione di formaggi a pasta molle ottenuti da una cagliata prevalentemente lattica nella zona geografica in parola risale all’epoca medioevale nel corso della quale questa tecnica era particolarmente adattata al ritmo di vita nelle abbazie cistercensi.

Nel corso del XVII e XVIII secolo, la padronanza di questa tecnologia lattica, basata su un tempo di cagliatura lungo e sullo sgocciolamento spontaneo della cagliata, si è trasmessa alle fattorie dedite maggiormente alla policoltura e all’allevamento, in cui i lavori agricoli, numerosi e variati, lasciavano poco tempo agli agricoltori, di cui erano appannaggio, per concentrarsi sulla fabbricazione dei formaggi. A partire dal XVIX secolo, nella zona geografica si sono sviluppate pratiche di arricchimento del latte in materia grassa mediante l’aggiunta di crema di latte.

Nella regione della Brie, nella parte settentrionale della zona geografica, queste pratiche provengono da eccedenze di crema ottenute dalla fabbricazione di formaggi omonimi («L’arte di fare il burro e i formaggi migliori», Anderson, 1833). Più a sud, nella parte borgognona della zona geografica, in cui la produzione di crema era assente per via delle pratiche di trasformazione in latte intero, è la disponibilità della crema proveniente dalle regioni vicine, eccedentarie in materie grasse, che ha permesso a questa tecnologia di svilupparsi.

Il «Brillat-Savarin» presenta una pasta omogenea; esso offre la caratteristica di una consistenza particolarmente fondente e cremosa in bocca. Esso è caratterizzato anche da un sapore leggermente acido con un gusto lattico accentuato ed una grande finezza della grana della pasta. Le sue qualità olfattive sono dominate da aromi di crema o di burro freschi.

Il legame tra il «Brillat-Savarin» e la sua zona geografica si basa sulla sua qualità e sulla sua reputazione.

Questa qualità è associata a una tecnologia di difficile applicazione pratica su larga scala; i caseifici produttori di «Brillat-Savarin», ubicati oggi nella zona geografica, ne hanno perpetuato fino ai giorni nostri le competenze collettive.

La fabbricazione di questo formaggio richiede capacità particolari che uniscono sottilmente la padronanza della tecnologia lattica quella dell’arricchimento in materia grassa.

Prima della cagliatura, una fase di maturazione lunga del latte è realizzata a una temperatura limitata il cui obiettivo consiste nello sviluppare condizioni soddisfacenti di acidificazione. Essa conferisce al «Brillat-Savarin» i suoi aromi caratteristici di crema o di burro freschi.

L’equilibrio fra le coagulazioni enzimatiche e acide sfocia nell’ottenimento di una cagliata notevolmente demineralizzata, quindi molto fragile, che deve essere manipolata con grande precauzione fragile per evitare di romperla. L’aggiunta di materia grassa sfocia in una maggiore ritenzione idrica nella cagliata, il che ne riduce la coesione e la rende ancora più fragile. L’ottenimento di una cagliata lattica conferisce al formaggio un sapore leggermente acido con un gusto lattico pronunciato ed una grande finezza della pasta. L’elevato tasso di materia grassa conferisce al formaggio la sua consistenza fondente e la sua burrosità, ma è altresì un eccellente esaltatore degli aromi caratteristici del «Brillat-Savarin».

La padronanza delle delicate operazioni di sgocciolamento e di asciugatura garantisce la conservazione del carattere lattico percepito alla degustazione, del carattere fondente e omogeneo della pasta ma anche l’ottenimento della forma regolare, cilindrica a scalzo diritto e facce piane, del «Brillat-Savarin».

Ciò consente inoltre di ottenere una disponibilità dell’acqua favorevole allo sviluppo dei fermenti di stagionatura, allorché si procede alla stagionatura dei formaggi.

Cure particolarmente attente sono praticate durante la stagionatura allorché essa viene effettuata, come i rivoltamenti e la cernita dei formaggi nonché l’adattamento delle condizioni di aerazione e di temperatura del locale; queste operazioni devono infatti essere adattate alle caratteristiche di ciascuna delle diverse partite di formaggi fabbricate. In caso di stagionatura, il «Brillat-Savarin» presenta così una crosta di colore che va dal bianco al beige, di tipo fiorito, regolare e senza difetti, ricoperta di una flora di superficie con muffe superficiali. Esso sviluppa aromi di funghi, di sottobosco, di frutta e di nocciola.

La reputazione del «Brillat-Savarin» è successiva al suo successo commerciale all’inizio degli anni trenta. È Henry Androuët, formaggiaio stagionatore parigino di fama internazionale, che gli ha dato il suo nome, in omaggio al famoso magistrato, Anthelme Brillat-Savarin, autore dell’opera «Physiologie du Goût», pubblicata nel 1830.

I caseifici ubicati nella zona geografica, che storicamente padroneggiano le conoscenze e le capacità di produzione di formaggi ottenuti da una cagliata lattica arricchita con crema, commercializzano fin dagli anni sessanta i loro formaggi con il nome di «Brillat-Savarin».

Un caseificio sito in Côte-d’Or è premiato per il suo «Brillat-Savarin» stagionato con il conferimento di due medaglie d’oro e d’argento nel 1976 al Concours Général Agricole (Concorso generale agricolo). Questo avvenimento suscita grande attenzione nella stampa locale.

L’incremento della produzione del «Brillat-Savarin» a partire dagli anni settanta si spiega con il successo ottenuto presso i consumatori, in Francia come anche nel resto del mondo. In effetti, circa il 30 % della produzione viene esportato, soprattutto in Germania, Belgio, Inghilterra e America del Nord.

Recentemente commercializzato in libero servizio per rivolgersi al più gran numero possibile di clienti, in precedenza il «Brillat-Savarin» era invece venduto soprattutto secondo i canali tradizionali. Esso gode inoltre di grande fama presso i conoscitori che lo ritengono un formaggio prestigioso, riconosciuto per le sue specificità organolettiche e la sua grande finezza.

I maggiori ristoranti gastronomici regionali lo presentano sistematicamente sui loro menu. Così, i maîtres d’hôtel dei celebri ristoranti «Bernard Loiseau» a Saulieu nella Côte-d’Or e «Lameloise» a Chagny nella Saône-et-Loire, sottolineano che «i clienti apprezzano particolarmente il suo gusto cremoso».

Per Hervé Mons, rinomato formaggiaio stagionatore del dipartimento della Loira e «Meilleur Ouvrier de France» nel 2000, «le caratteristiche organolettiche (del Brillat-Savarin) sono estremamente interessanti… I clienti apprezzano questo formaggio per la sua burrosità, la finezza della pasta ed il gusto equilibrato e piuttosto burroso».

Infine, Rodolphe Le Meunier, anch’egli rinomato formaggiaio stagionatore e riconosciuto «Meilleur Ouvrier de France» nel 2007, parla del «Brillat-Savarin» come di «…un formaggio …richiesto regolarmente …delicato e fine, risponde alle esigenze del palato di molti clienti».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCBrillat-Savarin.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.