ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 326/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2016/C 326/02 |
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2016/C 326/03 |
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2016/C 326/04 |
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2016/C 326/07 |
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2016/C 326/10 |
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2016/C 326/16 |
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2016/C 326/18 |
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2016/C 326/20 |
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2016/C 326/21 |
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2016/C 326/22 |
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2016/C 326/23 |
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2016/C 326/24 |
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2016/C 326/25 |
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2016/C 326/26 |
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2016/C 326/27 |
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2016/C 326/28 |
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2016/C 326/29 |
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2016/C 326/30 |
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2016/C 326/31 |
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2016/C 326/32 |
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2016/C 326/33 |
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2016/C 326/34 |
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2016/C 326/35 |
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2016/C 326/36 |
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2016/C 326/37 |
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Tribunale |
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2016/C 326/38 |
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2016/C 326/39 |
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2016/C 326/40 |
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2016/C 326/41 |
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2016/C 326/42 |
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2016/C 326/43 |
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2016/C 326/44 |
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2016/C 326/45 |
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2016/C 326/46 |
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2016/C 326/47 |
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2016/C 326/48 |
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2016/C 326/49 |
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2016/C 326/50 |
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2016/C 326/51 |
Causa T-17/16: Ricorso proposto il 19 luglio 2016 — MS/Commissione |
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2016/C 326/52 |
Causa T-375/16: Ricorso proposto il 13 luglio 2016 — Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE) |
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2016/C 326/53 |
Causa T-384/16: Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Tri-Ocean Trading/Consiglio |
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2016/C 326/54 |
Causa T-387/16: Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Terna/Commissione |
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2016/C 326/55 |
Causa T-391/16: Ricorso proposto il 19 luglio 2016 — Ayuntamiento de Madrid/Commissione |
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2016/C 326/56 |
Causa T-392/16: Ricorso proposto il 26 luglio 2016 — Axium/Parlamento |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2016/C 326/57 |
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2016/C 326/58 |
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2016/C 326/59 |
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2016/C 326/60 |
Causa F-34/16: Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — ZZ/Parlamento |
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2016/C 326/61 |
Causa F-35/16: Ricorso proposto l’11 luglio 2016 — ZZ/Commissione |
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2016/C 326/62 |
Causa F-6/15: Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica dell'11 giugno 2016 — FF/AESA |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 326/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/2 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena — Spagna) — Aktiv Kapital Portflolio As, Oslo, succursale di Zurigo, successore universale della Aktiv Kapital Portfolio Investment AG/Angel Luis Egea Torregrosa
(Causa C-122/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Procedura d’ingiunzione di pagamento - Procedura d’esecuzione - Competenza del giudice nazionale dell’esecuzione a sollevare d’ufficio la quesitone di nullità di una clausola abusiva - Principio di effettività - Principio dell’autorità della cosa giudicata))
(2016/C 326/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 5 di Cartagena
Parti
Ricorrente: Aktiv Kapital Portflolio As, Oslo, succursale di Zurigo, successore universale della Aktiv Kapital Portfolio Investment AG
Convenuto: Angel Luis Egea Torregrosa
Dispositivo
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale non consente al giudice adito per l’esecuzione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal fine necessari, la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e che ha costituito il fondamento per l’emanazione di detta ordinanza, in quanto, in assenza di opposizione del consumatore all’ingiunzione, il giudice che ha emesso detta ordinanza non ha potuto procedere a tale valutazione.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/3 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 31 maggio 2016 — Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis/Commissione europea
(Causa C-450/14 P) (1)
((Impugnazione - Regolamento di procedura della Corte - Articolo 181 - Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell’ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006), del programma eTEN, relativo alle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, nonché del programma-quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) - Rapporto d’audit che ha constatato l’inammissibilità delle spese sostenute - Domanda di restituzione dei contributi versati - Indennità forfettaria - Ricorso di annullamento - Domanda riconvenzionale))
(2016/C 326/03)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis (rappresentante: avv. S. Skliris)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Lejeune e A. Marcoulli, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è condannata alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/3 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 giugno 2016 — Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Euroalliages
(Causa C-345/15 P) (1)
([Impugnazione - Articolo 181 del Regolamento di procedura - Dumping - Regolamento d’esecuzione (UE) n. 60/2012 - Importazione di ferrosilicio originario, tra l’altro, della Russia - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 11, paragrafi 3 e 9 - Riesame intermedio parziale])
(2016/C 326/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (rappresentanti: avv. B. Evtimov, D. O’Keeffe, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, S. Boelaert e E. McGovern, agenti), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti), Euroalliages
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/4 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appelo di Bari — Italia) — Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH e a.
(Causa C-353/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Procedure di insolvenza - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali del debitore - Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro - Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine - Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria - Prova contraria])
(2016/C 326/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte di Appelo di Bari
Parti
Ricorrente: Leonmobili Srl, Gennaro Leone
Convenuti: Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Curatela del Fallimento Leonmobili Srl, ICO Srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bank SpA, Fida Srl, Elica SpA
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di origine, benché tale società non abbia più in quest’ultimo Stato alcuna dipendenza, solo se da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/4 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce
(Causa C-393/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Articolo 169, lettera a) - Società stabilita in uno Stato membro nel quale effettua operazioni soggette ad imposta - Filiale registrata in un altro Stato membro ai fini del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto - Realizzazione occasionale di operazioni soggette ad imposta in tale Stato - Attività principale consistente nella realizzazione di operazioni intrasocietarie a favore di detta società - Tassa sul valore aggiunto assolta a monte da tale succursale - Detrazione nello Stato membro di registrazione))
(2016/C 326/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
Convenuta: ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce
Dispositivo
L’articolo 168 e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una filiale, registrata ai fini del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro, di una società stabilita in un altro Stato membro e che effettua principalmente operazioni intrasocietarie, non sottoposte a tale imposta, a favore di tale società ma anche, occasionalmente, operazioni soggette ad imposta nel suo Stato di registrazione, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte in quest’ultimo Stato, relativa ai beni e ai servizi utilizzati per le esigenze delle operazioni tassate di tale società, effettuate nell’altro Stato membro in cui essa è stabilita.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/5 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari — Italia) — Salumificio Murru SpA/Autotrasporti di Marongiu Remigio
(Causa C-121/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 101 TFUE - Autotrasporto - Prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi che non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio - Concorrenza - Determinazione dei costi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti))
(2016/C 326/07)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile e penale di Cagliari
Parti
Ricorrente: Salumificio Murru SpA
Convenuta: Autotrasporti di Marongiu Remigio
Dispositivo
L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un’amministrazione nazionale.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/6 |
Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 dalla Harper Hygienics S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015, causa T-363/13, Harper Hygienics S.A./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)
(Causa C-474/15 P)
(2016/C 326/08)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (rappresentante: D. Rzążewska, radca prawny)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale — Clinique Laboratories, LLC
Con ordinanza del 7 aprile 2016, la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione in parte irricevibile e l’ha respinta quanto al resto.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/6 |
Impugnazione proposta il 23 luglio 2015 dalla Harper Hygienics S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015, causa T-364/12, Harper Hygienics/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale — Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)
(Causa C-475/15 P)
(2016/C 326/09)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Harper Hygienics S.A. (rappresentante: D. Rzążewska, radca prawny)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale — Clinique Laboratories, LLC
Con ordinanza del 7 aprile 2016, la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione in parte irricevibile e l’ha respinta quanto al resto.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/6 |
Impugnazione proposta il 25 settembre 2015 dalla Roland SE avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 luglio 2015, causa T-631/14, Roland SE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-515/15 P)
(2016/C 326/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roland SE (rappresentante: avv. C. Onken)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Christian Louboutin
La Corte, con ordinanza del 14 aprile 2016 (Nona Sezione), ha respinto l’impugnazione.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/7 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2015 da Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2015, causa T-364/13, Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/EUIPO
(Causa C-619/15 P)
(2016/C 326/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (rappresentante: B. Szczepaniak, radca prawny)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza del 21 giugno 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Austria) il 30 novembre 2015 — Susanne Sokoll- Seebacherr e Manfred Naderhirn
(Causa C-634/15)
(2016/C 326/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Susanne Sokoll- Seebacher, Manfred Naderhirn
Altre parti nel procedimento: Agnes Hemetsberger, Mag. Jungwirth und Mag. Fabian OHG e a.
Con ordinanza del 30 giugno 2016, la Corte (Ottava Sezione) statuisce quanto segue:
La sentenza del 13 febbraio 2014, Sokoll-Seebacher (C-367/12, EU:C:2014:68), deve essere intesa nel senso che il criterio relativo alla soglia tassativa del numero di «persone destinate ad approvvigionarsi», fissato nella normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, non deve applicarsi in modo generale, ai fini della verifica della necessità di aprire una nuova farmacia, in ogni situazione specifica che sarà oggetto di verifica.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/7 |
Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 da Min Liu avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2015, causa T-813/14, Min Liu/EUIPO
(Causa C-41/16 P)
(2016/C 326/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Min Liu (rappresentante: Y. Zhang, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza dell’8 giugno 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/8 |
Impugnazione proposta il 21 gennaio 2016 da Copernicus-Trademarks Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-186/12, Copernicus-Trademarks/EUIPO
(Causa C-43/16 P)
(2016/C 326/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (rappresentante: C. Röhl, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO
Con ordinanza del 14 giugno 2016 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koninie (Polonia) il 28 gennaio 2016 — Halina Grodecka
(Causa C-50/16)
(2016/C 326/15)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Koninie
Ricorrente nel procedimento principale
Halina Grodecka
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha dichiarato, con ordinanza del 2 giugno 2016, di essere manifestamente incompetente a rispondere alla questione presentata dal Sąd Rejonowy w Koninie (Polonia).
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/8 |
Impugnazione proposta il 16 febbraio 2016 dalla LTJ Diffusion avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2015, causa T-83/14, LTJ Diffusion/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale — Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)
(Causa C-94/16 P)
(2016/C 326/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: LTJ Diffusion (rappresentante: F. Fajgenbaum, avocate)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Arthur et Aston SAS
Con ordinanza del 15 giugno 2016 la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 23 maggio 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation e altri
(Causa C-287/16)
(2016/C 326/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: Fidelidade-Companhia de Seguros SA
Convenuti: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Chrystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE (1), l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE (2) e l’articolo 1 della direttiva 90/232/CEE (3), concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ostino a una normativa nazionale che sanzioni il carattere mendace delle dichiarazioni sulla proprietà dell’autoveicolo o sull’identità del suo conducente abituale con la nullità assoluta del contratto di assicurazione, qualora il soggetto che ha concluso il contratto non abbia interesse economico nella circolazione del veicolo e gli intervenienti (assicurato, proprietario e conducente abituale) mostrino la volontà fraudolenta di ottenere la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione, mediante i) la conclusione di un contratto che la società assicuratrice non stipulerebbe se conoscesse l’identità dell’assicurato; ii) il versamento di un premio inferiore a quello dovuto in ragione dell’età del conducente abituale.
(1) Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).
(2) Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984 L 8, pag. 17).
(3) Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland, sede di Groningen (Paesi Bassi) il 27 maggio 2016 — Bas Jacob Adriaan Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV
(Causa C-302/16)
(2016/C 326/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Noord-Nederland, sede di Groningen
Parti
Ricorrente: Bas Jacob Adriaan Krijgsman
Convenuta: Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV
Questioni pregiudiziali
Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 (1), qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
5.9.2016 |
IT |
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C 326/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 30 maggio 2016 — António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
(Causa C-306/16)
(2016/C 326/19)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti
Ricorrente: António Fernando Maio Marques da Rosa
Convenuta: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Alla luce degli articoli 5 della direttiva 93/104/CE (1) del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2003/88/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, nonché dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere un’attività continuata per 24 ore al giorno, se il giorno di riposo obbligatorio cui ha diritto il lavoratore debba necessariamente concedersi nell’ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, ossia, almeno il settimo giorno successivo a 6 giorni di lavoro consecutivi. |
2) |
Se sia o meno conforme alle menzionate direttive e disposizioni l’interpretazione secondo cui, in relazione a tali lavoratori, il datore di lavoro è libero di scegliere i giorni in cui concedere ai lavoratori, in ogni settimana, i periodi di riposo settimanale cui gli stessi hanno diritto, potendo obbligare il lavoratore, senza corrispondergli una retribuzione per orario straordinario, a lavorare per 10 giorni consecutivi (per esempio, dal mercoledì di una settimana, preceduto dal periodo di riposo il lunedì e il martedì, fino al venerdì della settimana successiva, seguito da riposo il sabato e la domenica). |
3) |
Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni un’interpretazione secondo cui il periodo di riposo ininterrotto di 24 ore può essere concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell’ambito di un determinato periodo di 7 giorni di calendario e anche il successivo periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le 11 ore di riposo giornaliero) può essere altresì concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell’ambito del periodo di 7 giorni di calendario immediatamente successivo a quello appena menzionato. |
4) |
Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni, tenuto conto anche del disposto di cui all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, l’interpretazione secondo cui un lavoratore, invece di beneficiare di un periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono 11 ore di riposo giornaliero) nell’ambito di ciascun periodo lavorativo di 7 giorni, possa beneficiare di due periodi, consecutivi o meno, di 24 ore di riposo ininterrotto in uno qualsiasi dei 4 giorni di calendario nell’ambito di un periodo di riferimento di 14 giorni di calendario. |
(1) Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18).
(2) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
5.9.2016 |
IT |
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C 326/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di Middelburg (Paesi Bassi) il 13 giugno 2016 — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-331/16)
(2016/C 326/20)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, sede di Middelburg
Parti
Ricorrente: K.
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 (1) consenta che un cittadino dell’Unione, come nel presente caso, rispetto al quale è stata accertata giudizialmente l’applicabilità dell’articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, venga dichiarato indesiderabile in quanto l’eccezionale gravità dei reati a cui si riferisce la citata disposizione della convenzione conduce alla conclusione che si deve presumere che la minaccia per un interesse fondamentale della società è per sua natura costantemente attuale. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, come procedere nel contesto di un esame finalizzato a dichiarare una persona indesiderabile se il comportamento del cittadino dell’Unione, come sopra indicato, al quale è stato dichiarato applicabile l’articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, debba essere considerato come una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. In che misura sia rilevante al riguardo il fatto che i comportamenti di cui all’articolo 1(F), come nel caso in discussione, sia trascorso un lasso di tempo considerevole — in questo caso: il periodo compreso fra il 1992 e il 1994. |
3) |
In che modo svolga un ruolo il principio di proporzionalità al fine di valutare se un provvedimento che dichiara una persona indesiderabile possa essere imposto ad un cittadino dell’Unione al quale è dichiarato applicabile l’articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, come nel caso in discussione. Se in tale contesto, o indipendentemente dallo stesso, debbano essere presi in considerazione gli elementi menzionati all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla libera circolazione. Se in tale contesto, o indipendentemente dallo stesso, debba essere preso in considerazione anche il periodo di dieci anni di soggiorno nello Stato membro ospitante, previsto all’articolo 28, paragrafo 3, parte iniziale, lettera a). Se debbano comunque essere considerati gli elementi menzionati al punto 3.3 degli Orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38 (COM(2009)313). |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
5.9.2016 |
IT |
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C 326/11 |
Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-550/15, Portogallo/Commissione
(Causa C-337/16 P)
(2016/C 326/21)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa; |
— |
dichiarare l’impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall’articolo 263 TFUE; |
— |
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:
A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015
Primo argomento
Violazione dell’articolo 263 TFUE
Secondo argomento
Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.
B — Secondo motivo – Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale
Primo argomento
Formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.
Secondo argomento
Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.
C — Terzo motivo – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l’interpretazione che non comporta la decadenza.
5.9.2016 |
IT |
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C 326/12 |
Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-551/15, Portogallo/Commissione
(Causa C-338/16 P)
(2016/C 326/22)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa; |
— |
dichiarare l’impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall’articolo 263 TFUE; |
— |
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:
A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015
Primo argomento
Violazione dell’articolo 263 TFUE
Secondo argomento
Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.
B — Secondo motivo – Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale
Primo argomento
Formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.
Secondo argomento
Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.
C — Terzo motivo – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l’interpretazione che non comporta la decadenza.
5.9.2016 |
IT |
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C 326/13 |
Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-556/15, Portogallo/Commissione
(Causa C-339/16 P)
(2016/C 326/23)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare l’ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa; |
— |
dichiarare l’impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall’articolo 263 TFUE; |
— |
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:
A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015
Primo argomento
Violazione dell’articolo 263 TFUE
Secondo argomento
Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.
B — Secondo motivo – Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale
Primo argomento
Formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.
Secondo argomento
Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.
C — Terzo motivo – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l’interpretazione che non comporta la decadenza.
5.9.2016 |
IT |
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C 326/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 giugno 2016 — Hanssen Beleggingen BV/Tanja Prast-Knipping
(Causa C-341/16)
(2016/C 326/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Hanssen Beleggingen BV
Resistente: Tanja Prast-Knipping
Questione pregiudiziale
Se la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di (…) marchi» di cui all’articolo 22, n. 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), ricomprenda parimenti il ricorso proposto contro la formale titolare di un marchio iscritta nel registro marchi del Benelux e teso ad ottenere il rilascio di dichiarazione, da parte della resistente, nei confronti dell’ufficio marchi del Benelux, di non aver alcun diritto sul marchio in questione e di rinunciare alla registrazione come titolare del detto marchio medesimo.
5.9.2016 |
IT |
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C 326/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 22 giugno 2016 — Jean Jacob, Dominique Lennertz/Stato belga
(Causa C-345/16)
(2016/C 326/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrenti: Jean Jacob, Dominique Lennertz
Convenuto: Stato belga.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 39 [CE] osti a che il regime fiscale belga, all’articolo 155 del CIR 92, indipendentemente dall’applicazione o meno della circolare del 12 marzo 2008 n. Ci.RH.331/575.420, comporti che le pensioni lussemburghesi del ricorrente, esenti ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione tra il Belgio e il Lussemburgo contro la doppia imposizione, siano incluse nel calcolo dell’imposta belga e costituiscano la base imponibile per la concessione delle agevolazioni fiscali previste dal CIR 92, e che il relativo beneficio, come quello della quota esente da imposta, per risparmio a lungo termine, per spese pagate tramite voucher sovvenzionati per prestazione di servizi [c.d. «titres services»], per spese effettuate al fine di ridurre i consumi energetici in un’abitazione, per spese relative a sistemi sicurezza delle abitazioni contro il furto o l’incendio, per liberalità del ricorrente, sia ridotto o concesso in misura inferiore rispetto all’ipotesi in cui i ricorrenti avessero entrambi redditi di origine belga e la ricorrente, invece del ricorrente, avesse beneficiato di pensioni di origine esclusivamente belga.
5.9.2016 |
IT |
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C 326/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 21 giugno 2016 — Balgarska energiyna borsa AD (BEB)/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
(Causa C-347/16)
(2016/C 326/26)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Balgarska energiyna borsa AD (BEB)
Resistente: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, consenta che la stessa persona sia azionista unica del gestore di sistemi di trasmissione indipendente e della società, le cui attività più importanti consistono nella generazione e nella trasmissione di energia elettrica. |
2. |
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE consenta che la stessa persona eserciti direttamente o indirettamente il controllo sul gestore di sistemi di trasmissione indipendente e su una società di generazione e fornitura di energia elettrica. |
3. |
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE consenta che la stessa persona nomini i membri del consiglio di vigilanza del gestore di sistemi di trasmissione indipendente (che elegge, a sua volta, il consiglio di amministrazione), nonché i membri del consiglio dei direttori della società di generazione e fornitura di energia elettrica. |
4. |
Se la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il regolamento (CE) n. 714/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (3), il regolamento (UE) 2015/1222 (4) [della Commissione del 24 luglio 2015] che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione [e] il regolamento (UE) n. 1227/2011 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, consentano restrizioni del numero di persone cui sia concessa una licenza per la trasmissione di energia elettrica in un determinato territorio. |
5. |
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni e [tenuto conto del fatto che], ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1 [dello Zakon na energetikata (legge sull’energia)], sul territorio della Repubblica di Bulgaria è concessa un’unica licenza, se debba ritenersi che sussiste un conflitto di interessi ai sensi [del considerando 12] della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE. |
6. |
Se debba ritenersi che la norma nazionale dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1 [della legge sull’energia], stabilendo che nel territorio nazionale sia concessa un’unica licenza per la trasmissione di energia elettrica, restringa la concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE. |
(3) Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU 2003, L 176, pag. 1).
5.9.2016 |
IT |
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C 326/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Navarra (Spagna) il 27 giugno 2016 — Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal
(Causa C-352/16)
(2016/C 326/27)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Navarra
Parti
Ricorrente in appello: Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor
Appellato: Joaquín Taberna Carvajal
Questioni pregiudiziali
Se il Real Decreto 1373/2003 (regio decreto 1373/2003) sia conforme agli articoli 4, paragrafo 3, [TUE] e 101 TFUE, poiché, pur trattandosi di una norma giuridica promulgata dallo Stato, non è consentito al giudice controllare se, in considerazione delle circostanze del caso, l’importo della tariffa sia eccessivo, atteso che siffatta limitazione del sindacato giurisdizionale potrebbe comportare, indipendentemente dall’importanza e dalla qualità dei servizi resi, una restrizione della libera concorrenza.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 22 giugno 2016 — MP/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-353/16)
(2016/C 326/28)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: MP
Resistente: Secretary of State for the Home Department.
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE (1) del Consiglio contempli un rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica del richiedente in caso di ritorno nel paese di origine, derivante da precedenti episodi di tortura o di trattamento inumano o degradante imputabili a detto paese.
(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/17 |
Impugnazione proposta il 7 luglio 2016 dalla Inclusion Alliance for Europe GEIE avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 aprile 2016, causa T-539/13, Inclusion Alliance for Europe/Commissione
(Causa C-378/16 P)
(2016/C 326/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Inclusion Alliance for Europe GEIE (rappresentante: S. Famiani, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione di luglio 2013, la Commissione Europea richiedeva a Inclusion Alliance for Europe il pagamento della somma complessiva di € 212 411,89 per i progetti No 224482 (MARE), No 216820 (SENIOR), No 225010 (ECRN). Inclusion Alliance for Europe proponeva ricorso per l’annullamento della decisione davanti al Tribunale, che decideva con ordinanza ex art. 126 Reg. Proc. Trib.
Inclusion Alliance for Europe richiede il totale annullamento dell’ordinanza impugnata per i motivi di seguito specificati.
L’ordinanza impugnata ha trascurato di considerare e applicare, nella valutazione del ricorso sulla decisione della Commissione, i principi generali del diritto dell’Unione.
Erroneamente il Tribunale ha considerato gli argomenti della memoria di replica come motivi presentati per la prima volta, mentre si tratta invece di una chiarificazione di motivi e argomenti già enunciati nel ricorso originario, per cui non sussiste violazione di quanto previsto dall’art. 44 par. 1 del Reg. Proc. Trib.
A proposito delle contestazioni sui principi comunitari applicabili alla procedura di audit, il Tribunale ha fornito una motivazione insufficiente, se non addirittura mancante, erroneamente persistendo nel ricondurre la fattispecie alla interpretazione/violazione contrattuale, anziché tener conto della violazione dei principi generali del diritto dell’Unione.
L’ordinanza impugnata trascura di considerare e applicare i principi generali del diritto dell’Unione con riferimento alle domande di indebito arricchimento e risarcimento del danno nei confronti della CE.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/18 |
Impugnazione proposta il 19 luglio 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 maggio 2016, causa T-47/15, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
(Causa C-405/16 P)
(2016/C 326/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti, assistiti da T. Lübbig, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale (Terza Sezione) del 10 maggio 2016 nella causa T-47/15, |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si fonda su tre motivi:
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la sentenza del Tribunale non avrebbe tenuto conto dei limiti della fattispecie dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’interpretare le nozioni di «risorse statali» e di «controllo» dello Stato sui finanziamenti delle imprese private. La sentenza impugnata partirebbe dall’erroneo presupposto che, a motivo delle disposizioni della legge tedesca sulle energie rinnovabili, talune «autorità» della Repubblica federale di Germania eserciterebbero un «controllo» e pertanto un potere di gestione sui fondi dei gestori del sistema di trasmissione e delle società di fornitura di energia, integrati nel sistema di incentivo delle energie rinnovabili vigente in Germania. Correttamente, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la legge sulle energie rinnovabili disciplina solamente rapporti contrattuali di diritto civile tra singole imprese del mercato energetico tedesco, senza tuttavia istituire alcun controllo statale sui fondi di tali imprese. |
2. |
Secondo motivo, con cui la ricorrente contesta al Tribunale di avere erroneamente ritenuto che la legge tedesca sulle energie rinnovabili procuri un vantaggio, rilevante come aiuto, alle imprese a forte consumo di energia quali consumatori finali. In tal modo il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza relativa alla compensazione dei vantaggi strutturali, nonché il presupposto relativo alla selettività dell’aiuto. |
3. |
Terzo motivo, con cui la ricorrente da ultimo lamenta una motivazione insufficiente della sentenza per quanto riguarda la posizione tanto dei gestori del sistema di trasmissione quanto delle società di fornitura di energia. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/19 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 9 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Østre Landsret (Danimarca) — Delta Air Lines Inc. /Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen
(Causa C-305/15) (1)
(2016/C 326/31)
Lingua processuale: il danese
Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/19 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 30 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) — J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-343/15) (1)
(2016/C 326/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/19 |
Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte del 1o giugno 2016 — The National Iranian Gas Company/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-359/15 P) (1)
(2016/C 326/33)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/19 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 21 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — R/S, T
(Causa C-492/15) (1)
(2016/C 326/34)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/20 |
Ordinanza del presidente della Corte del 20 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica ceca
(Causa C-581/15) (1)
(2016/C 326/35)
Lingua processuale: il ceco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/20 |
Ordinanza del presidente della Corte del 20 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV
(Causa C-40/16) (1)
(2016/C 326/36)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/20 |
Ordinanza del presidente della Corte del 21 aprile (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. /Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-114/16) (1)
(2016/C 326/37)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/21 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2016 — Oikonomopoulos/Commissione
(Causa T-483/13) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Danni causati dalla Commissione nell’ambito di un’indagine dell’OLAF nonché dall’OLAF - Ricorso per risarcimento danni - Domanda di dichiarazione dell’inesistenza giuridica e dell’irricevibilità a fini probatori dinanzi alle autorità nazionali di taluni atti dell’OLAF - Ricevibilità - Sviamento di potere - Trattamento di dati personali - Diritti della difesa»))
(2016/C 326/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Athanassios Oikonomopoulos (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente, N. Korogiannakis e I. Zarzoura, successivamente, G. Georgios, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di risarcimento dei danni causati dalla Commissione nonché dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, dall’altro, domanda volta alla dichiarazione che taluni atti dell’OLAF sono giuridicamente inesistenti ed irricevibili a fini probatori dinanzi alle autorità nazionali.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Athanassios Oikonomopoulos è condannato alle spese, incluse quelle attinenti al procedimento sommario. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/21 |
Sentenza del Tribunale del 21 luglio 2016 — Bredenkamp e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-66/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Zimbabwe - Congelamento dei capitali - Responsabilità extracontrattuale»))
(2016/C 326/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp (Harare, Zimbabwe), Echo Delta (Holdings) PCC Ltd (Castletown, Isola di Man), Scottlee Holdings (Private) Ltd (Harare), Fodya (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: P. Moser, QC, e G. Martin, solicitor)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti), e Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt, D. Gauci e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 77/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU 2009, L 23, pag. 5), del regolamento (UE) n. 173/2010 della Commissione, del 25 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU 2010, L 51, pag. 13), e del regolamento (UE) n. 174/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU 2011, L 49, pag. 23).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
John Arnold Bredenkamp, Echo Delta (Holdings) PCC Ltd, Scottlee Holdings (Private), Ltd e Fodya (Private) Ltd sopporteranno le spese del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2016 — TeamBank/EUIPO — Easy Asset Management (e@sy Credit)
(Causa T-745/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo e@sy Credit - Marchio nazionale figurativo anteriore EasyCredit - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 326/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (Norimberga, Germania) (rappresentanti: H. Lindner, D. Terheggen e T. Kiphuth, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, successivamente D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Easy Asset Management AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: M. Georgieva-Tabakova e H. Raychev, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2014 (procedimento R 1975/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Easy Asset Management e la TeamBank AG Nürnberg.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La TeamBank AG Nürnberg è condannata alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/23 |
Sentenza del Tribunale del 21 luglio 2016 — Hassan/Consiglio
(Causa T-790/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione - Annullamento degli atti anteriori mediante una sentenza del Tribunale - Nuovi atti che includono il nome del ricorrente sugli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Presunzione di innocenza - Responsabilità extracontrattuale»))
(2016/C 326/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Pettiti, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e G. Étienne, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 283, pag. 59), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 283, pag. 9), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), e del regolamento d’esecuzione (UE) n. 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 132, pag. 3), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa dei medesimi atti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Samir Hassan è condannato alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/23 |
Sentenza del Tribunale del 21 luglio 2016 — Ogrodnik/EUIPO — Aviário Tropical (Tropical)
(Causa T-804/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Tropical - Marchio nazionale denominativo anteriore TROPICAL - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Portata dei diritti del ricorrente in forza del diritto nazionale - Coesistenza dei marchi - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))
(2016/C 326/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Polonia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Garrido Otaola, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Aviário Tropical, SA (Loures, Portogallo)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2014 (procedimento R 1948/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Aviário Tropical e il sig. Ogrodnik.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 settembre 2014 (procedimento R 1948/2013-4) è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Tadeusz Ogrodnik. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/24 |
Sentenza del Tribunale 21 luglio 2016 — Nutria/Commissione
(Causa T-832/14) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Diniego di proroga del termine per il ritiro del latte scremato in polvere nell’ambito del programma di distribuzione di aiuti alimentari a favore degli indigenti nell’Unione per l’esercizio 2010 - Violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica avente lo scopo di conferire diritti ai singoli»))
(2016/C 326/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nutria AE Typopoiisis & Emporias Agrotikon Proïonton (Agios Konstantinos, Grecia) (rappresentanti: inizialmente, M.-J. Jacquot, successivamente, K. Makaronas, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito dalla ricorrente per effetto del diniego opposto dalla Commissione alla proroga del termine per il ritiro del latte scremato in polvere fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1111/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009 , recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2010 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3149/92 (GU 2009, L 306, pag. 5).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Nutria AE Typopoiisis & Emporias Agrotikon Proïonton sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/25 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2016 — Internet Consulting/EUIPO– Provincia Autonoma di Bolzano — Alto Adige (SUEDTIROL)
(Causa T-11/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento per la dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SUEDTIROL - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.o207/2009 - Impedimento assoluto alla registrazione - Indicazione geografica di provenienza - Carattere descrittivo»))
(2016/C 326/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Internet Consulting GmbH (Brunico, Italia) (rappresentanti: L. Miori e A. Bertella, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige (Italia) (rappresentante: C. Volkmann, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 10 ottobre 2014 (procedimento R 574/2013- G), relativa ad un procedimento per la dichiarazione di nullità tra la Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige e l’Internet Consulting.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Internet Consulting GmbH è condannata alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/25 |
Sentenza del Tribunale del 20 luglio 2016 — Reisenthel/EUIPO (keep it easy)
(Causa T-308/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio denominativo keep it easy - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 326/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peter Reisenthel (Gilching, Germania) (rappresentante: E. A. Busse, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 26 marzo 2015 (procedimento R 2659/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo keep it easy come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Peter Reisenthel è condannato alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/26 |
Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Modas Cristal/EUIPO — Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)
(Causa T-345/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo KRISTAL - Marchi nazionali denominativo figurativo anteriori MODAS CRISTAL e home CRISTAL - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 326/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Modas Cristal, SL (Santa Lucía, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Muñiz Rodríguez e A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Sirketi (Denizli, Turchia)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 24 aprile 2015 (procedimento R 341/2014-5), relativa a un’opposizione tra la Modas Cristal e la Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Modas Cristal, SL è condannata alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/26 |
Ordinanza del Tribunale del 27 giugno 2016 — Portogallo/Commissione
(Causa T-810/14) (1)
((«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato - Penalità - Decisione di liquidazione della penalità - Abrogazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione - Data della cessazione dell’inadempimento - Annullamento di una decisione precedente di liquidazione di una penalità inflitta in esecuzione della stessa sentenza della Corte - Autorità di cosa giudicata - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2016/C 326/47)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. de Oliveira e S. Nunes de Almeida, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e M. Heller, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione MARKT/A2/3523710 della Commissione, del 3 ottobre 2014, con cui si liquida la penalità dovuta dalla Repubblica portoghese per il periodo compreso tra il 10 e il 29 gennaio 2008, in esecuzione della sentenza del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo (C-70/06, EU:C:2008:3).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/27 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 — PTC Therapeutics International/EMA
(Causa T-718/15 R)
((«Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’EMA relativi a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale - Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Fumus boni iuris - Bilanciamento degli interessi»))
(2016/C 326/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Richiedente: PTC Therapeutics International Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Castle, B. Kelly, H. Billson, solicitors, M. Demetriou, QC, e C. Thomas, barrister)
Resistente: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: T. Jabłoński, A. Spina, A. Rusanov, S. Marino e N. Rampal Olmedo, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Cowlishaw, solicitor, e D. Scannell, barrister)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, in sostanza, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/722323/2015 dell’EMA, del 25 novembre 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a taluni documenti contenenti informazioni presentate nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Translarna.
Dispositivo
1) |
È sospesa l’esecuzione della decisione EMA/722323/2015 dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 25 novembre 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso alla relazione dello studio clinico «Ataluren (PTC124) PTC124-GD-007-DMD», relativa a uno studio sull’efficacia e sulla sicurezza di fase 2 B relativo all’Ataluren su soggetti che presentano una mutazione nonsenso di Duchenne e una distrofia muscolare di Becker. |
2) |
Si ingiunge all’EMA di non divulgare la relazione menzionata al punto 1. |
3) |
Le spese sono riservate. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2016 — Belgio/Commissione
(Causa T-131/16 R)
((«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Regime fiscale di esenzione degli utili in eccesso di talune società multinazionali - Esenzione accordata sulla base di decisioni fiscali anticipate (tax ruling) - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero degli aiuti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2016/C 326/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. J. Loewenthal e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a ottenere l’emissione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell’esecuzione degli articoli 2, 3 e 4 della decisione C (2015) 9887 final della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato concernente l’esenzione degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuata dal Belgio.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 — Direttore generale dell'OLAF/Commissione
(Causa T-251/16 R)
((«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Decisione di revocare l’immunità giurisdizionale del Direttore generale dell’OLAF - Atto suscettibile di mettere in discussione l’indipendenza del Direttore generale - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2016/C 326/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (rappresentanti: L. Jelínek, agente, assistito da G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, J.-P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta all’ottenimento della sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 1449 final della Commissione, del 2 marzo 2016, relativa a una domanda di revoca dell’immunità.
Dispositivo
1) |
La demanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
L’ordinanza del 6 giugno 2016 nella causa T-251/16 R è revocata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/29 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2016 — MS/Commissione
(Causa T-17/16)
(2016/C 326/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
— |
riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’UE; |
— |
ordinare la produzione dei documenti dichiarati riservati dalla Commissione e che costituiscono il supporto necessario della decisione di estromissione; |
— |
ordinare il risarcimento del danno morale risultante dal comportamento scorretto della Commissione, valutato ex aequo et bono in EUR 20 000; |
— |
ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse alla ricorrente e di reintegrarla nel Team Europe; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, relativo agli illeciti in cui è incorsa la Commissione, costitutivi di violazioni gravi di una norma di diritto avente ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli, che determinano la responsabilità extracontrattuale della Commissione. In primo luogo, la ricorrente considera che la Commissione non l’ha debitamente informata delle argomentazioni e degli elementi addotti nei suoi confronti e non le ha dato l’opportunità di formulare utilmente le sue osservazioni al riguardo prima dell’adozione della decisione di estromissione, in violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi generali di buona amministrazione, del rispetto dei diritti della difesa e dell’articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe esaminato con diligenza e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie prima di decidere di estromettere la ricorrente dalla rete Team Europe, in violazione del principio di diligenza sancito dall’articolo 41 della Carta e degli articoli 8, 9 e 11 del Codice. In tal modo, la Commissione avrebbe altresì violato la presunzione d’innocenza della ricorrente riconosciuta dall’articolo 48 della Carta. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha debitamente motivato la sua decisione, esponendo argomentazioni vaghe e, peraltro, inesatte, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e dell’articolo 18 del Codice. In ultimo luogo, la decisione adottata dalla Commissione sarebbe manifestamente infondata e sproporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. |
2. |
Secondo motivo, relativo al danno reale e certo che la ricorrente avrebbe subito, derivante dal comportamento contestato alla Commissione, che metterebbe in discussione l’integrità morale e professionale della ricorrente. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/30 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2016 — Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE)
(Causa T-375/16)
(2016/C 326/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sabre GLBL, Inc. (Southlake, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: J. Zecher, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «INSTASITE» — Domanda di registrazione n. 13 882 162
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2016 nel procedimento R 1742/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/30 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Tri-Ocean Trading/Consiglio
(Causa T-384/16)
(2016/C 326/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tri-Ocean Trading (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: P. Saini, QC, R. Mehta, Barrister, e N. Sheikh, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, nei limiti in cui si applica alla ricorrente, la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016 L 141, pag. 125), |
— |
annullare, nei limiti in cui si applica alla ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016 L 141, pag. 30), e |
— |
condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, secondo il quale non ricorrono le condizioni per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato della decisione e del regolamento impugnati come specificato dall’articolo 28, paragrafo 1, della Decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (la «decisione originale») e dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 36/2012, del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (il «regolamento originale»). |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha adempiuto il suo obbligo di motivazione, sia nella decisione che nel regolamento impugnati. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una limitazione ingiustificata e sproporzionata dei diritti della ricorrente alla proprietà e alla reputazione. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/31 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2016 — Terna/Commissione
(Causa T-387/16)
(2016/C 326/54)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Terna — Rete elettrica nazionale SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone, D. Carria, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale annullare la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti (Direzione Generale per l’Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. ENER/SRD.3/JCM/cID(2016)2952913 del 23 maggio 2016, di mera conferma del precedente provvedimento Move.srd.3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nonché il provvedimento della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti (Direzione Generale per l’Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. SRD.3/JCM/cl/D(2016)4477388 del 14 giugno 2016, con la quale si trasmette la Debit Note no. 3241608548 ordinando i pagamenti di Euro 494 871,39 entro il termine del 28 luglio 2016, per l’effetto annullando la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti (Direzione Generale per l’Energia — SRD.3 — Financial management), ref. no. Move.srd3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui si esclude il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91403, e si stabilisce l’obbligo di restituzione degli importi riconosciuti in relazione ai menzionati progetti, nella misura indicata nella tabella allegata al provvedimento impugnato; |
— |
in subordine, annullare la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti, ref. no. ENER/SRD.3/JCM/cID (2016)2952913 del 23 maggio 2016, in uno con la decisione della Commissione Europea — Direzione Generale Mobilità e Trasporti, ref. no. Move.srd3.dir(2015)2669621 del 6 luglio 2015, nelle parti in cui non si è ridotto il rimborso dei costi sostenuti da Terna in relazione ai progetti n. 2009-E255/09-ENER/09-TEN-E-SI2.564583 e n. 2007-E221/07/2007-TREN/07/TEN-E-S07.91.403 nella misura corrispondente ai soli utili realizzati da CESI. |
Motivi e principali argomenti
I provvedimenti impugnati nella presente causa hanno natura meramente confermativa delle precedenti determinazioni assunte dalla Commissione, le quali sono state già tempestivamente impugnate dalla ricorrente con ricorso pendente dinanzi al Tribunale nella causa T-544/15.
I motivi e principali argomenti sono quelli invocati in tale causa.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/32 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2016 — Ayuntamiento de Madrid/Commissione
(Causa T-391/16)
(2016/C 326/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ayuntamiento de Madrid (Spagna) (rappresentante: F. Zunzunegui Pastor, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il ricorso ed accogliere i motivi di annullamento dedotti nel presente ricorso; |
— |
annullare il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6), oggetto del ricorso; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla nullità del regolamento impugnato per incompetenza, a causa dell’uso improprio da parte della Commissione della procedura di regolamentazione con controllo. A tale riguardo, si censura la violazione da parte della Commissione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007 L 171, pag. 1). Si fa altresì valere che, nei limiti in cui il regolamento impugnato crea un sistema europeo di nuove soglie più elevate di emissioni di NOX, esso modifica un elemento essenziale di un atto di base, sicché la Commissione non ha rispettato le forme previste ai fini della sua adozione, incorrendo in una violazione delle forme sostanziali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di norme di diritto primario e diritto derivato, nonché di principi generali del diritto dell’Unione europea. Il ricorrente fa valere che il regolamento controverso viola le disposizioni degli articoli 3 e 11, dell’articolo 114, paragrafo 3, e dell’articolo 191 TFUE, nonché degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il ricorrente afferma altresì che il regolamento impugnato:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere:
|
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/33 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2016 — Axium/Parlamento
(Causa T-392/16)
(2016/C 326/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Axium (Oberschaeffolsheim, Francia) (rappresentante: N. Deleau, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 9 giugno 2016 con la quale il Parlamento europeo ha deciso di escludere l’offerta della società Axium dalla procedura d’appalto; |
— |
condannare il Parlamento europeo a versare alla società Axium la somma di EUR 4 000 ai sensi dell’articolo 133 e seguenti del regolamento di procedura; |
— |
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità esterna della decisione D 201714 del Parlamento europeo, del 9 giugno 2016, di rifiutare l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito del bando di gara d’appalto 06D30/2015/M064, riguardante la procedura «Francia-Strasburgo: Contratto quadro per lavori di rimozione dell'amianto negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo» (GU 2015/S 242-438527) e della decisione di concedere tale appalto ad un altro offerente (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nei limiti in cui la persona che ha firmato la lettera indirizzata alla ricorrente e contenente la decisione impugnata non disporrebbe di nessuna delega di poteri che la legittimi ad agire per conto dell’amministrazione aggiudicatrice, ossia il Parlamento europeo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità interna della decisione impugnata, nei limiti in cui l’esclusione dell’offerta della ricorrente non sarebbe conforme all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e, di conseguenza, non sarebbe giustificata. |
Tribunale della funzione pubblica
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/34 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 giugno 2016 — Lorenzet/AESA
(Causa F-144/15) (1)
((Funzione pubblica - Agenti temporanei - Articolo 2, lettera f), del RAA - Contratto a tempo indeterminato - Aspettativa senza assegni - Aspettativa per motivi personali - Diniego di prolungare di un altro anno il periodo di aspettativa senza assegni - Articolo 52 del RAA))
(2016/C 326/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Andrea Lorenzet (Parigi, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (rappresentanti: inizialmente F. Manuhutu e A. Haug, agenti, D. Waelbroeck e I. Antypas, avvocati, successivamente F. Manuhutu e A. Haug, agenti, A. Duron e C. Dekemexhe, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di non prolungare di un altro anno il periodo di aspettativa per motivi personali, senza assegni, del ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Andrea Lorenzet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. |
(1) GU C 48 dell’8/2/2016, pag. 102.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/34 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016 — Dominguez Perez/Commissione
(Causa F-56/14) (1)
((Funzione pubblica - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Diritti pensionistici maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, nell’ambito di un regime pensionistico nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Proposta di abbuono di annualità, accettata dall’interessato, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Atto non lesivo - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Articolo 81 del regolamento di procedura))
(2016/C 326/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dolores Dominguez Perez (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, agenti, in seguito G. Gattinara, agente, e infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento di due proposte di calcolo, relative al trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente al regime pensionistico dell’Unione, che applicano le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. |
2) |
La sig.ra Dolores Dominguez Perez sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 253 del 04/08/2014, pag. 70.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/35 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 — Siragusa/Consiglio
(Causa F-124/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Cessazione dal servizio - Domanda di pensionamento da parte di un funzionario - Modifica delle disposizioni statutarie dopo la domanda - Asserita revoca di una precedente decisione))
(2016/C 326/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e D. Nessaf, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione di non dare seguito alla domanda di pensionamento anticipato presentata dal ricorrente, in quanto è stata adottata dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto, revocando quindi la precedente decisione favorevole, nonché la domanda di risarcimento degli asseriti danni materiali e morali subiti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Sergio Siragusa sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 414 del 14/12/2015, pag. 42.
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/35 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2016 — ZZ/Parlamento
(Causa F-34/16)
(2016/C 326/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni di ripetizione delle somme che la ricorrente avrebbe indebitamente percepito a titolo di indennità scolastica e di assegno per i figli a carico nonché delle decisioni che pongono fine ai suoi diritti a determinate indennità.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la nuova decisione di ripetizione «percepito altrove»; |
— |
annullare la decisione di ripetizione «fine del diritto», nella parte in cui fissa la fine del diritto della ricorrente all’indennità scolastica per XX e YY al 1o luglio 2015, invece del 1o ottobre 2015, e nella parte in cui fissa la fine del suo diritto all’assegno di famiglia al 1o agosto 2015, invece del 1o ottobre 2015; |
— |
annullare, se necessario, la decisione con cui si respinge il reclamo; |
— |
condannare il convenuto a versare alla ricorrente gli interessi di mora sulle somme che sono state irregolarmente trattenute o ripetute, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti, a decorrere dalla data alla quale ogni somma avrebbe dovuto essere versata alla ricorrente. |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/36 |
Ricorso proposto l’11 luglio 2016 — ZZ/Commissione
(Causa F-35/16)
(2016/C 326/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: N. Flandin e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione che nega di classificare la ricorrente a un grado che, a suo avviso, corrisponderebbe alla sua esperienza professionale.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/36 |
Ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica dell'11 giugno 2016 — FF/AESA
(Causa F-6/15) (1)
(2016/C 326/62)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 107 del 30.3.2015, pag. 40.