ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
9 agosto 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 288/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 288/02

Bilancio dell’alcole etilico nell’UE-28 relativo all’anno 2015 [Stilato il 28 luglio 2016 a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003]

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2016/C 288/03

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

3

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 288/04

Avviso destinato a Aslan Avgazarovich Byutukaev e Ayrat Nasimovich Vakhitov, i cui nomi sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2016/1347 della Commissione

14


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 agosto 2016

(2016/C 288/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1087

JPY

yen giapponesi

113,59

DKK

corone danesi

7,4368

GBP

sterline inglesi

0,84955

SEK

corone svedesi

9,5250

CHF

franchi svizzeri

1,0883

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4065

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,027

HUF

fiorini ungheresi

311,02

PLN

zloty polacchi

4,2786

RON

leu rumeni

4,4584

TRY

lire turche

3,3082

AUD

dollari australiani

1,4520

CAD

dollari canadesi

1,4573

HKD

dollari di Hong Kong

8,5999

NZD

dollari neozelandesi

1,5548

SGD

dollari di Singapore

1,4944

KRW

won sudcoreani

1 229,38

ZAR

rand sudafricani

15,1284

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3848

HRK

kuna croata

7,4799

IDR

rupia indonesiana

14 552,80

MYR

ringgit malese

4,4694

PHP

peso filippino

52,004

RUB

rublo russo

71,8090

THB

baht thailandese

38,793

BRL

real brasiliano

3,5239

MXN

peso messicano

20,6443

INR

rupia indiana

74,1000


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/2


Bilancio dell’alcole etilico nell’UE-28 relativo all’anno 2015

[Stilato il 28 luglio 2016 a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003]

(2016/C 288/02)

 

Bilancio dell’alcole etilico nell’UE-28 relativo all’anno 2015

Stilato il 28 luglio 2016 a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 (1)

In ettolitri di alcole puro (HAP)

1.

Scorta iniziale

Alcole di origine agricola

16 926 851

Alcole di origine non agricola

2.

Produzione

Alcole di origine agricola

64 201 116

Alcole di origine non agricola

3.

Importazioni (2)  (3)

4 721 410

dazio 0 %

2 448 098

dazio ridotto

dazio 100 %

2 273 312

4.

Disponibilità totali

85 849 377

5.

Esportazioni

1 626 361

6.

Uso interno

65 772 749

 

Alcole di origine agricola

Alcole di origine non agricola

Totale

Alimentare

9 294 927

 

 

Industriale

8 158 146

 

 

Combustibile (3)

45 216 528

 

 

Altro

3 103 148

 

 

 

Totale

65 772 749

 

 

7.

Scorta finale

Alcole di origine agricola

18 450 267

Alcole di origine non agricola


(1)  Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell’alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).

(2)  Comprende unicamente i prodotti NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 e NC 2208 90 99.

(3)  Sono esclusi 3,5 mio HAP dei codici NC 3824 90 92, 3824 90 93 e 3824 90 96 e 0,9 mio HAP di ETBE del codice NC 2909 19 10, utilizzati per la produzione di carburante.

Fonti: comunicazioni degli Stati membri/Eurostat Comext.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

9.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/3


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

(2016/C 288/03)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base») (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 4 maggio 2016 dall’Alliance for the Defence of Open Mesh Fabrics («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm di larghezza e lunghezza e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510019 e 7019590019).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio (3), esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio (4) alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio (5) alle importazioni spedite da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi, esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio (6) alle importazioni spedite dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi, ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione (7) alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta modificati, anch’essi originari della Repubblica popolare cinese.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso il Canada. L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame, originario nel paese interessato, venduto per l’esportazione nell’Unione europea. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova sul prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame, originario del paese interessato, venduto all’esportazione in altri paesi terzi.

I margini di dumping calcolati sono significativi per il paese interessato. In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e tenuto conto che il mercato dell’Unione continua a essere attraente in termini di volume e di prezzi.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che la scadenza delle misure si tradurrebbe nella ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, che potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (8) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite e delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese non retto da un’economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente il Canada è stato utilizzato come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Ai fini della presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente il Canada come paese terzo a economia di mercato adeguato. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un’economia di mercato possono avere sede, tra l’altro, in Bangladesh, India, Indonesia, Moldova, Filippine, Taiwan, Thailandia e Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (9)  (10)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per l’inserimento nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificandone i motivi. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) (11).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni delle deleghe e delle certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzi email per la corrispondenza:

Per gli aspetti relativi al dumping

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-DUMPING@ec.europa.eu

Per gli aspetti relativi al pregiudizio

:

TRADE-OPEN-MESH-R648-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12).


(1)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 384 del 18.11.2015, pag. 5).

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch’essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

(8)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(9)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. In conformità all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone si considerano legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(10)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(11)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALTRI ATTI

Commissione europea

9.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/14


Avviso destinato a Aslan Avgazarovich Byutukaev e Ayrat Nasimovich Vakhitov, i cui nomi sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2016/1347 della Commissione

(2016/C 288/04)

1.

La posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda,

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda, e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso,

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 3 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta delle voci relative a Aslan Avgazarovich Byutukaev e Ayrat Nasimovich Vakhito all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

Aslan Avgazarovich Byutukaev e Ayrat Nasimovich Vakhito possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Tel.: +1 2129632671

Fax: +1 2129631300/3778

Email: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1347 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge i nomi di Aslan Avgazarovich Byutukaev e Ayrat Nasimovich Vakhitov all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis); e

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento (UE) 2016/1347 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2016/1347 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 214 del 9.8.2016, pag. 12.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.