ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 257

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
15 luglio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 257/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8085 — AEA/Scan Global Logistics) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 257/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2016/C 257/03

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2016, che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l’interoperabilità

3

 

Corte dei conti

2016/C 257/04

Relazione speciale n. 17/2016 — Le istituzioni dell’UE possono fare di più per semplificare l’accesso ai loro appalti pubblici

7

 

Garante europeo della protezione dei dati

2016/C 257/05

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul progetto di decisione in merito all’adeguatezza dello scudo UE–USA per la privacy

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 257/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12

2016/C 257/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 257/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2016/C 257/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8081 — Triton/Voith Industrial Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2016/C 257/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 257/11

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8085 — AEA/Scan Global Logistics)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 257/01)

L’8 luglio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8085. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 luglio 2016

(2016/C 257/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1157

JPY

yen giapponesi

117,88

DKK

corone danesi

7,4378

GBP

sterline inglesi

0,83311

SEK

corone svedesi

9,4413

CHF

franchi svizzeri

1,0900

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3247

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,049

HUF

fiorini ungheresi

313,64

PLN

zloty polacchi

4,4115

RON

leu rumeni

4,4903

TRY

lire turche

3,2223

AUD

dollari australiani

1,4588

CAD

dollari canadesi

1,4422

HKD

dollari di Hong Kong

8,6538

NZD

dollari neozelandesi

1,5474

SGD

dollari di Singapore

1,4978

KRW

won sudcoreani

1 262,25

ZAR

rand sudafricani

15,8563

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4577

HRK

kuna croata

7,5116

IDR

rupia indonesiana

14 562,12

MYR

ringgit malese

4,3816

PHP

peso filippino

52,436

RUB

rublo russo

70,4687

THB

baht thailandese

39,115

BRL

real brasiliano

3,6041

MXN

peso messicano

20,3522

INR

rupia indiana

74,5940


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2016

che istituisce il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l’interoperabilità

(2016/C 257/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l’architettura della gestione dei dati dell’UE per il controllo delle frontiere e la sicurezza sotto il profilo strutturale, e segnatamente per sopperire alle lacune e alla mancanza di informazioni che si riscontrano attualmente nei sistemi d’informazione a livello dell’Unione, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (1), la Commissione ha bisogno di avvalersi della consulenza di esperti ad alto livello nel quadro di un organismo consultivo.

(2)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti ad alto livello nel settore dei sistemi di informazione e dell’interoperabilità e definirne le mansioni e la struttura.

(3)

Il gruppo dovrebbe contribuire allo sviluppo di una strategia comune per una gestione dei dati nell’UE più efficace ed efficiente, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, al fine di proteggere meglio le frontiere esterne e rafforzare la sicurezza interna. La prospettiva adottata dal gruppo in materia di gestione delle frontiere e di contrasto dovrebbe essere ampia e globale, e tenere conto dei ruoli, delle responsabilità e dei sistemi delle autorità doganali in questi ambiti.

(4)

Il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri e degli Stati associati allo spazio Schengen che non sono membri dell’Unione europea, dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) e dal coordinatore antiterrorismo (CTC).

(5)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(6)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2017. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l’interoperabilità (nel prosieguo «il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

fornire consulenza e assistenza alla Commissione per conseguire l’interoperabilità e l’interconnessione dei sistemi di informazione e gestione dei dati per la gestione delle frontiere e la sicurezza;

b)

sviluppare una visione strategica d’insieme per quanto concerne l’interoperabilità e l’interconnessione dei sistemi di informazione e una gestione dei dati più efficace ed efficiente per la gestione delle frontiere e la sicurezza nell’Unione, comprendente proposte di azioni concrete della Commissione per il seguito a breve, medio e lungo termine al fine di proteggere meglio le frontiere esterne e rafforzare la sicurezza interna attraverso una maggiore condivisione delle informazioni;

c)

istituire una cooperazione e un coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri sulle questioni relative all’attuazione della normativa dell’Unione in materia di interoperabilità e interconnessione dei sistemi di informazione e gestione dei dati per la gestione delle frontiere e la sicurezza dell’Unione.

Articolo 3

Composizione

1.   Il gruppo è composto dalle autorità competenti degli Stati membri e degli Stati associati allo spazio Schengen che non sono membri dell’Unione europea, dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) e dal coordinatore antiterrorismo (CTC).

2.   I membri del gruppo nominano i rappresentanti ad alto livello. Ciascuno dei rappresentanti ad alto livello può essere accompagnato da un esperto in materia di scambio di informazioni per assicurare un livello elevato di conoscenze tecniche.

Articolo 4

Presidente

Il gruppo è presieduto dal direttore generale della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo agisce su richiesta del suo presidente in conformità delle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti (nel prosieguo «regole orizzontali») (3).

2.   Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di massima, a Bruxelles.

3.   La direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione (nel prosieguo «DG HOME») fornisce i servizi di segreteria. Funzionari di altre direzioni della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4.   D’intesa con la DG HOME, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

5.   Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e dei pareri espressi dal gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.

6.   Il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione il gruppo si pronuncia a maggioranza semplice dei suoi membri. I membri che hanno votato contro hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni e alle relazioni un documento che sintetizzi le motivazioni della loro posizione.

Articolo 6

Sottogruppi

1.   La DG HOME ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano in conformità delle regole orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri del gruppo nominano i rappresentanti che compongono ogni sottogruppo.

Articolo 7

Esperti invitati

In funzione di specifiche esigenze, il presidente del gruppo può invitare a partecipare al lavoro del gruppo o dei sottogruppi esperti esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno.

Articolo 8

Osservatori

1.   Lo status di osservatore può essere concesso a persone, organizzazioni ed enti pubblici, in conformità delle regole orizzontali, mediante chiamata diretta del presidente.

2.   Le organizzazioni/gli organismi pubblici designati come osservatori nominano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Tuttavia essi non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo.

Articolo 9

Regolamento interno

Su proposta dalla DG HOME e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle regole orizzontali.

Articolo 10

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e 2015/444 (5) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 11

Trasparenza

1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (nel prosieguo «registro dei gruppi di esperti»).

2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicati i nomi dei suoi membri (comprese le autorità degli Stati membri) e degli osservatori.

3.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso a questi siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri pertinenti documenti di riferimento avviene a tempo debito prima della riunione, ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 12

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati in conformità alle disposizioni applicate dalla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 13

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, su sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza, COM(2016) 205.

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  C(2016) 3301.

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


Corte dei conti

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/7


Relazione speciale n. 17/2016

«Le istituzioni dell’UE possono fare di più per semplificare l’accesso ai loro appalti pubblici»

(2016/C 257/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 17/2016 «Le istituzioni dell’UE possono fare di più per semplificare l’accesso ai loro appalti pubblici».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu oppure su EU-Bookshop: https://bookshop.europa.eu


Garante europeo della protezione dei dati

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/8


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul progetto di decisione in merito all’adeguatezza dello scudo UE–USA per la privacy

[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

(2016/C 257/05)

I flussi di dati sono globali. L’UE è vincolata dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ne proteggono tutti i cittadini. Pertanto, l’UE è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali in tutte le operazioni di trattamento dei dati, compresi i trasferimenti.

Fin dalle rivelazioni del 2013 in materia di attività di sorveglianza, l’UE e il suo partner strategico, vale a dire gli Stati Uniti, tentano di definire una nuova serie di norme, sulla base di un sistema di autocertificazione, per il trasferimento agli USA, a fini commerciali, di dati personali inviati dall’UE. Analogamente alle autorità competenti in materia di protezione dei dati a livello nazionale dell’UE, il GEPD riconosce l’importanza, in un’epoca di flussi di dati globali, immediati e imprevedibili, di un quadro normativo sostenibile per i trasferimenti commerciali di dati tra l’UE e gli USA, che costituiscono il maggiore partenariato commerciale al mondo. Tuttavia, tale quadro deve riflettere appieno i valori democratici e individuali condivisi, basati sui diritti sanciti, in ambito UE, nel trattato di Lisbona e nella Carta dei diritti fondamentali e, in ambito USA, dalla costituzione americana.

Il progetto di scudo per la privacy potrebbe rappresentare un passo verso la giusta direzione; tuttavia, a nostro avviso, secondo la formulazione attuale, non include in misura adeguata tutti i meccanismi di salvaguardia atti a tutelare i diritti dell’individuo alla vita privata e alla protezione dei dati sanciti dall’UE, anche in materia di ricorso giurisdizionale. Servono miglioramenti significativi qualora la Commissione europea intenda adottare una decisione in merito all’adeguatezza dello scudo per la privacy. In particolare l’UE dovrebbe ottenere garanzie aggiuntive in termini di necessità e proporzionalità, invece di legittimare l’accesso sistematico da parte delle autorità degli USA ai dati trasferiti sulla base di criteri con un fondamento giuridico nel paese beneficiario, ma non riconosciuti come tali nell’UE, secondo quanto sancito dai trattati, dalle sentenze emesse nell’UE e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Inoltre, in un’epoca di elevata iperconnettività e sistemi distribuiti di reti, l’autoregolamentazione da parte degli organismi privati nonché le dichiarazioni e gli impegni dei funzionari pubblici possono essere determinanti nel breve termine, mentre nel più lungo termine non sarebbero sufficienti a salvaguardare i diritti e gli interessi dei singoli e a soddisfare appieno le esigenze di un mondo digitale globalizzato, in cui molti paesi sono ormai dotati di norme sulla protezione dei dati.

Pertanto, nel dialogo transatlantico sarebbe auspicabile una soluzione a più lungo termine, anche per consentire la chiara e concisa definizione, nel diritto federale vincolante, quanto meno dei principi chiave dei diritti, come avviene nei confronti di altri paesi non dell’UE, che sono stati oggetto di una «rigorosa valutazione» a garanzia di un adeguato livello di protezione. Tutto ciò va inteso, conformemente a quanto espresso dalla CGUE nella sentenza Schrems, come «sostanzialmente equivalente» alle norme applicabili in forza del diritto dell’UE e, secondo il Gruppo di lavoro dell’articolo 29, come contenente «la sostanza dei principi fondamentali» della protezione dei dati.

Prendiamo atto con soddisfazione dell’accresciuta trasparenza dimostrata dalle autorità degli USA riguardo all’esercizio dell’eccezione ai principi dello scudo per la privacy, ai fini dell’applicazione della legge e del contrasto, della sicurezza nazionale e dell’interesse pubblico.

Tuttavia, mentre la decisione del 2000 sull’approdo sicuro (Safe Harbour) trattava formalmente l’accesso per ragioni di sicurezza nazionale a titolo di eccezione, l’attenzione dedicata nel progetto di decisione sullo scudo per la privacy all’accesso, al filtro e all’analisi, da parte delle autorità di contrasto e dei servizi di intelligence, di dati personali trasferiti a fini commerciali, indica che l’eccezione potrebbe essersi convertita nella regola. In particolare, il GEPD osserva, a partire dal progetto di decisione e dai relativi allegati, che, nonostante la recente evoluzione da una sorveglianza indiscriminata su base generale ad approcci più mirati e selezionati, il livello di attività d’intelligence attraverso captazione di segnali (la cosiddetta signal intelligence) e la quantità di dati trasferiti dall’UE, che potrebbero essere oggetto di raccolta e uso dopo il trasferimento e, segnatamente, in fase di transito, potrebbero essere elevati e quindi problematici.

Sebbene tali pratiche siano altresì riferibili ai servizi di intelligence di altri paesi e per quanto accogliamo con favore la trasparenza dimostrata dalle autorità degli Stati Uniti riguardo a tale nuova realtà, l’attuale progetto di decisione potrebbe legittimare tale iter sistematico. Pertanto esortiamo la Commissione europea a dare un segnale più forte: alla luce degli obblighi imposti all’UE dal trattato di Lisbona, l’accesso e l’uso, da parte delle autorità pubbliche, di dati trasferiti a fini commerciali, anche in fase di transito, dovrebbero avere luogo esclusivamente in circostanze eccezionali e ove indispensabile per scopi specifici di interesse pubblico.

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti i trasferimenti a fini commerciali, non ci si dovrebbe attendere che gli addetti ai controlli modifichino continuamente i modelli di conformità. Inoltre il progetto di decisione è incentrato sul quadro normativo dell’UE esistente, che sarà sostituito dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) a maggio 2018, vale a dire a neanche un anno dalla completa attuazione dello scudo per la privacy da parte degli addetti ai controlli. Il GEPD istituisce e rafforza gli obblighi imposti ai controllori, i quali vengono estesi al di là dei nove principi sviluppati nell’ambito dello scudo per la privacy. Indipendentemente da eventuali modifiche definitive al progetto, raccomandiamo alla Commissione europea di valutare in modo esaustivo le prospettive future fin dalla sua prima relazione al fine di individuare tempestivamente le iniziative pertinenti nell’ottica di soluzioni più a lungo termine, che possano sostituire lo scudo per la privacy, se attuato, con quadri normativi più rigorosi e stabili al fine di dare impulso alle relazioni transatlantiche.

Pertanto il GEPD formula specifiche raccomandazioni sullo scudo per la privacy.

I.   Introduzione

Il 6 ottobre 2015 la Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la CGUE) ha dichiarato invalida (1) la decisione sull’adeguatezza dell’approdo sicuro (2). Il 2 febbraio 2016 la Commissione europea ha raggiunto un accordo politico con gli USA su un nuovo quadro per il trasferimento di dati personali denominato «lo scudo UE-USA per la privacy» (in prosieguo: lo scudo per la privacy). Il 29 febbraio la Commissione europea ha reso pubblico un progetto di decisione in merito all’adeguatezza di tale nuovo quadro (in prosieguo: il progetto di decisione) (3) e dei suoi sette allegati, compresi i principi dello scudo per la privacy e le dichiarazioni e gli impegni scritti da parte di funzionari e autorità degli USA. Il GEPD ha ricevuto il progetto di decisione per la relativa consultazione il 18 marzo di quest’anno.

Il GEPD ha fatto conoscere la propria posizione sul trasferimento di dati personali tra l’UE e gli USA in più occasioni (4) e ha contribuito al parere del Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (in prosieguo: GL29) sul progetto di decisione quale membro di tale gruppo (5). Il GL29 ha sollevato seri dubbi e ha chiesto alla Commissione europea di individuare soluzioni per fugarli. I membri del GL29 attendono di ricevere tutti i chiarimenti richiesti nel parere (6). Il 16 marzo 27 organizzazioni senza scopo di lucro hanno sollevato critiche al progetto di decisione in una lettera indirizzata alle autorità dell’UE e degli USA (7). Il 26 maggio il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui flussi di dati transatlantici (8), che invita la Commissione a negoziare ulteriori miglioramenti per l’accordo sullo scudo per la privacy con l’Amministrazione degli Stati Uniti alla luce delle sue attuali carenze (9).

In qualità di organismo di consulenza indipendente nei confronti dei legislatori dell’UE in forza del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD formula attualmente raccomandazioni per le parti coinvolte nel processo, in particolare la Commissione. Tale consulenza, intesa a essere di principio e prammatica, per fornire un aiuto proattivo all’UE a conseguire gli obiettivi che si prefigge con misure adeguate, integra ed evidenzia alcune, ma non tutte, raccomandazioni nell’ambito del parere del GL29.

Il progetto di decisione mostra diversi miglioramenti rispetto alla decisione sull’«Approdo sicuro», in particolare per quanto riguarda i principi relativi al trattamento dei dati a fini commerciali. Per quanto concerne l’accesso da parte delle autorità pubbliche ai dati trasferiti in forza dello scudo per la privacy, accogliamo altresì con favore il coinvolgimento, per la prima volta, del Dipartimento della giustizia, del Dipartimento di Stato e dell’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale nei negoziati. Tuttavia, i progressi compiuti rispetto alla precedente decisione sull’«Approdo sicuro» non sono di per sé sufficienti. Il termine di riferimento corretto non è una decisione dichiarata precedentemente invalida, in quanto la decisione sull’adeguatezza va basata sull’attuale quadro normativo dell’UE (in particolare la direttiva stessa, l’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo l’interpretazione della CGUE). L’articolo 45 del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (in prosieguo: il RGPD) (10) fornirà nuovi requisiti per i trasferimenti di dati sulla base di una decisione in merito all’adeguatezza.

L’anno scorso la CGUE ha affermato che la soglia per la valutazione dell’adeguatezza è la «sostanziale equivalenza» e ha chiesto una valutazione rigorosa rispetto a tale standard elevato (11). L’adeguatezza non comporta l’adozione di un quadro identico a quello esistente nell’UE, ma, considerati nel complesso, lo scudo per la privacy e l’ordinamento giuridico statunitense dovrebbero contemplare tutti gli elementi chiave del quadro dell’UE in materia di protezione dei dati. Quanto precede comporta sia una valutazione complessiva dell’ordinamento giuridico sia l’esame degli elementi più importanti del quadro dell’UE in materia di protezione dei dati (12). Riteniamo che la valutazione vada realizzata in termini globali, pur rispettando la sostanza di tali elementi. Inoltre, per effetto del trattato e della Carta, occorrerà tener conto di elementi specifici quali il controllo indipendente e i mezzi di ricorso.

A tale proposito il GEPD è consapevole del fatto che molte organizzazioni delle due sponde dell’Atlantico sono in attesa di un risultato relativo a tale decisione sull’adeguatezza. Tuttavia, i rischi di una nuova invalidazione da parte della CGUE per motivi di incertezza del diritto per gli interessati e l’onere, in particolare per le PMI, potrebbero rivelarsi alti. Inoltre, laddove il progetto di decisione venga adottato e successivamente dichiarato invalido dalla CGUE, ogni nuovo accordo sull’adeguatezza andrebbe negoziato in virtù del RGPD. Raccomandiamo pertanto un approccio orientato al futuro, nell’ottica dell’imminente data della completa applicazione del RGPD, che avrà luogo tra due anni.

Il progetto di decisione è fondamentale per le relazioni tra l’UE e gli USA, in un periodo di negoziati in materia di scambi e investimenti. Inoltre, molti degli elementi considerati nel nostro parere sono indirettamente pertinenti sia per lo scudo per la privacy sia per altri strumenti di trasferimento, quali le norme vincolanti d’impresa (in prosieguo: le NVI) e le clausole contrattuali tipo (in prosieguo: le CCT). Detto parere riveste altresì un’importanza a livello globale, in quanto molti paesi terzi vi si atterranno con rigore nel contesto dell’adozione del nuovo quadro dell’UE in materia di protezione dei dati.

Pertanto auspichiamo una soluzione generale per i trasferimenti tra l’UE e gli USA, purché sia sufficientemente esaustiva e affidabile. Ciò richiede tangibili miglioramenti onde garantire il rispetto sostenibile nel lungo termine per i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali. Laddove adottata in occasione della prima valutazione della Commissione europea, la decisione va riesaminata tempestivamente per individuare le iniziative pertinenti nell’ottica di soluzioni più a lungo termine per sostituire uno scudo per la privacy con un quadro normativo più rigoroso e stabile al fine di dare impulso alle relazioni transatlantiche.

Il GEPD osserva altresì, a partire dal progetto di decisione e dai relativi allegati, che, nonostante la recente evoluzione da una sorveglianza indiscriminata su base generale ad approcci più mirati e selezionati, il livello di signal intelligence e la quantità di dati trasferiti dall’UE, che potrebbero essere oggetto di raccolta e uso dopo il trasferimento e, segnatamente, in fase di transito, potrebbero essere elevati e quindi problematici.

Sebbene tali pratiche siano altresì riferibili ai servizi di intelligence di altri paesi e per quanto accogliamo con favore la trasparenza dimostrata dalle autorità degli Stati Uniti riguardo a tale nuova realtà, l’attuale progetto di decisione potrebbe essere interpretato come una legittimazione di tale iter sistematico. La questione necessita di un serio controllo democratico pubblico. Pertanto esortiamo la Commissione europea a dare un segnale più forte: alla luce degli obblighi imposti all’UE dal trattato di Lisbona, l’accesso e l’uso, da parte delle autorità pubbliche, di dati trasferiti a fini commerciali, anche in fase di transito, dovrebbero verificarsi esclusivamente in circostanze eccezionali e ove indispensabile per scopi specifici di interesse pubblico.

Inoltre notiamo che le dichiarazioni fondamentali pertinenti per la vita privata dei cittadini dell’UE sembrano essere rese con un livello importante di dettaglio unicamente in lettere interne alle autorità statunitensi (per esempio, dichiarazioni relative ad attività di signal intelligence attraverso cavi transatlantici, ove esistenti) (13). Pur non mettendo in questione l’autorità dei loro autori di chiara fama e comprendendo che, una volta pubblicate nella Gazzetta ufficiale e nel Federal Register, tali dichiarazioni saranno considerate alla stregua di «garanzie scritte», sulla cui base ha luogo la valutazione dell’UE, notiamo, in linea generale, che l’importanza di alcune di esse meriterebbe un peso giuridico superiore.

Oltre agli accordi internazionali e in materia di modifiche legislative (14), si potrebbero prendere in considerazione soluzioni pratiche aggiuntive. Il nostro parere mira a fornire consulenza prammatica al riguardo.

IV.   Conclusione

Il GEPD apprezza gli sforzi compiuti dalle parti per giungere a una soluzione in materia di trasferimenti di dati personali dall’UE agli USA a fini commerciali nell’ambito di un sistema di autocertificazione. Tuttavia sono necessari tangibili miglioramenti al fine di creare un quadro rigoroso e affidabile nel lungo termine.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Sentenza del 6 ottobre 2015, causa C–362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (in prosieguo: «Schrems»).

(2)  Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti [notificata con il numero di documento C(2000) 2441], (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 7).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione del XXX, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE–USA per la privacy, disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf

(4)  Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l’UE e gli USA» e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime «Approdo sicuro» dal punto di vista dei cittadini dell’UE e delle aziende ivi stabilite, del 20 febbraio 2014, nonché la memoria del GEPD innanzi alla CGUE nella causa Schrems, disponibili all’indirizzo: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Court/2015/15-03-24_EDPS_Pleading_Schrems_vs_Data_Commissioner_EN.pdf

(5)  Gruppo di lavoro dell’articolo 29, parere 1/2016 sulla decisione sull’adeguatezza dello scudo per la privacy (GL 238), disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/jus.tice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf

(6)  Cfr. anche il discorso introduttivo del Commissario per l’informazione del Regno Unito, Christopher Graham, in occasione della Conferenza generale europea del 2016 sulla protezione dei dati degli IAPP, tenutasi a Londra. Discorso disponibile (in video) all’indirizzo: https://iapp.org/news/video/iapp-europe-data-protection-intensive-2016-christopher-graham-keynote/

(7)  Lettera al Gruppo di lavoro dell’articolo 29 e altre istituzioni, firmata da Access Now e da altre 26 ONG.

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici [2016/2727(RSP)].

(9)  Idem, punto 14.

(10)  Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Schrems, punti 71, 73, 74 e 96.

(12)  Questo approccio è già stato considerato in uno dei primissimi documenti del GL29 in materia di trasferimenti di dati (GL12: «Documento di lavoro sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati», 24 luglio 1998).

(13)  Cfr. per esempio i chiarimenti figuranti nell’allegato VI.1., lettera a, secondo cui la direttiva presidenziale PPD28 si applicherebbe ai dati raccolti dai cavi transatlantici da parte dei servizi di intelligence statunitensi.

(14)  In sede di udienza dinanzi alla CGUE nella causa Schrems, il GEPD ha affermato che «L’unica soluzione efficace è la negoziazione di un accordo internazionale che fornisca un livello di protezione adeguato nei confronti della sorveglianza indiscriminata, compresi gli obblighi in materia di diritti al controllo, alla trasparenza, al ricorso e alla protezione dei dati» (conclusioni del GEPD all’udienza dinanzi alla Corte di giustizia del 24 marzo 2015, causa C–362/14 (Schrems/Data Protection Commissioner).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 257/06)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

9.6.2016

Durata

Dal 9.6.2016 al 31.12.2016

Stato membro

Lettonia

Stock o gruppo di stock

RED/N1G14P e RED/*5-14P

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV + acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

13/TQ72


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1


15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2016/C 257/07)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

11.6.2016

Durata

11.6.2016 - 31.12.2016

Stato membro

Germania

Stock o gruppo di stock

RED/N1G14P e RED/*5-14P

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV + acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

14/TQ72


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 257/08)

1.

In data 7 luglio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Gerdau S.A («Gerdau», Brasile) e Sumitomo Corporation («Sumitomo», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Brasile) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Gerdau: produzione e commercializzazione di prodotti in acciaio attraverso impianti ubicati in quattordici paesi delle Americhe, dell’Asia e dell’Europa;

—   Sumitomo: commercio di prodotti in metallo, sistemi per i trasporti e le costruzioni, ambiente e infrastrutture, prodotti chimici e elettronici, media, soluzioni di rete, beni lifestyle, risorse minerarie e energia;

—   JV: produzione e vendita di cilindri di laminatoio forgiati e fusi e di forgiati in acciaio quali alberi principali e anelli per cuscinetti, destinati principalmente a turbine eoliche, produzione di canna da zucchero, estrazione di minerali, cemento, generatori elettrici e a vapore, attività relative al petrolio e al gas.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7973 — Gerdau/Sumitomo/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8081 — Triton/Voith Industrial Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 257/09)

1.

In data 7 luglio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Triton Fund IV («Triton», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Voith Industrial Services («VISer», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Triton: impresa di investimento in private equity che investe in imprese di diversi settori con sede in Europa,

—   VISer: opera sul mercato nella prestazione di servizi tecnici per i settori automobilistico, ingegneristico, dell’energia e dei prodotti petrolchimici. Presta servizi di gestione tecnica degli impianti, manutenzione e automazione industriale, ingegneria dei processi di produzione, progettazione e fabbricazione di componenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8081 — Triton/Voith Industrial Services, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 257/10)

1.

In data 8 luglio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione FCA Bank, controllata in ultima istanza da Fiat Chrysler Automobiles Italy («FCA», Italia) e Crédit Agricole Consumer Finance («CA», Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ferrari Financial Services AG («FFS JV», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   FCA Bank: opera nei finanziamenti auto in 17 Stati membri dell’UE,

—   FFS JV: offre servizi finanziari per l’acquisto di veicoli Ferrari a privati e imprese in Germania, nel Regno Unito e in Svizzera.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8095 — Ferrari Financial Services/FCA Bank/FFS JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/16


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 257/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«VALE OF EVESHAM ASPARAGUS»

UE N. PGI-GB-02108 — 21.1.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Vale of Evesham Asparagus»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il termine «Vale of Evesham Asparagus» designa asparagi verdi coltivati nella zona geografica delimitata. La produzione dell’IGP «Vale of Evesham asparagus» ha luogo esclusivamente fra aprile e luglio.

Il colore del «Vale of Evesham asparagus» può variare dal verde chiaro al verde scuro, con punte color porpora, a seconda della velocità di crescita e delle temperature notturne.

La forma dipende dalle varietà e può presentare sottili differenze. Tipicamente, i turioni sono di forma lunga e sottile, il diametro oscilla fra 8 mm (intermedio) e 24 mm. La lunghezza massima per il raccolto è di 22 cm. Il sapore dell’asparago crudo ricorda quello dei piselli crudi ed è tenero e croccante al palato. L’asparago cotto assume un delicato sapore di carciofo e di noce ed ha l’aroma di erba fresca e di piselli freschi, che può variare a seconda della temperatura durante il raccolto.

L’asparago «Vale of Evesham Asparagus» è venduto in mazzi legati, sfusi in imballaggi chiusi o in involucri di plastica quando è destinato ai supermercati e in mazzi grandi quando è destinato alle aziende agricole. Il prodotto deve rispettare i requisiti qualitativi dell’«Evesham Asparagus», precisati in appresso.

Dimensioni

Il prodotto si presenta in mazzi preparati manualmente, di 15-22 cm di lunghezza. Il diametro dei turioni che compongono il mazzo varia nel seguente modo: 4-8, 8-12, 12-16, 16-20, 20-24 mm (misurazione effettuata nella parte centrale del turione).

Qualità

I turioni devono presentarsi puliti, freschi e interi, senza tracce di difetti, parassiti o fitopatie.

La curvatura deve essere minima e i prodotti devono presentare un aspetto uniforme. I turioni che presentano una curvatura atipica superiore a 70 gradi devono essere scartati; si deve evitare anche la curvatura intermedia. Le punte devono essere chiuse e devono presentare una spiga piccola e chiusa.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Gli asparagi devono essere coltivati nella zona della Vale of Evesham, come è definito nel disciplinare.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto a cui si applica la denominazione

Il prodotto «Vale of Evesham Asparagus» è commercializzato in base alle dimensioni e al diametro.

Esso deve quindi essere confezionato o in un mazzo legato, sfuso in imballaggi chiusi o in involucri di plastica quando è destinato ai supermercati, e in mazzi grandi quando è destinato alle aziende agricole.

Il prodotto deve essere confezionato in mazzetti di 4 mm di diametro, nel rispetto delle specifiche di qualità dell’«Evesham Asparagus».

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

Il logo dell’IGP deve figurare su tutte le etichette nello stesso campo visivo della denominazione protetta.

Il logo dell’IGP deve presentare il formato richiesto e il diametro deve essere pari o superiore a 15 mm.

Il materiale dell’imballaggio e dei punti vendita deve essere contrassegnato con il numero di certificazione del produttore, come è rilasciato dall’organismo di controllo.

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La definizione della zona corrisponde alle circoscrizioni amministrative di Malvern Hills, Wychavon e Stratford upon Avon.

5.   Legame con la zona geografica

Il sapore e la consistenza del prodotto «Vale of Evesham asparagus» sono attribuibili esclusivamente alle condizioni di coltivazione ed al tipo di suolo della «Vale of Evesham» nonché alle conoscenze ed all’esperienza relative a questo tipo di coltura. La «Vale of Evesham» possiede una lunga storia per quanto riguarda la coltivazione dell’asparago ed una ricca tradizione circonda il prodotto. La «Vale of Evesham» è nota per la produzione di asparagi di alta qualità.

Il microclima della «Vale of Evesham» e i tipi di suolo predominanti costituiscono fattori decisivi nel garantire la qualità del prodotto. L’asparago coltivato nella zona geografica è il prodotto di campi davvero unici, i cui suoli sono arenosi e profondi, risultato dello strato sottostante di gres di Devon nei bacini dei fiumi Severn (Worcestershire) e Avon (Worcestershire e Warwickshire). Il suolo arenoso è ben drenato e si riscalda rapidamente con le temperature primaverili.

Il sapore del prodotto «Vale of Evesham asparagus» è composto di metaboliti primari prodotti direttamente per fotosintesi come ad esempio gli zuccheri, e di metaboliti secondari, prodotti dalla pianta in reazione alle condizioni ambientali e, spesso, in reazione allo stress della pianta. Il microclima e l’ambiente edafico in cui gli asparagi vengono coltivati è di importanza cruciale nello sviluppo del sapore del prodotto.

La zona «Vale of Evesham» offre un clima temperato con estati calde e asciutte che favoriscono la fotosintesi durante il periodo dello sviluppo, facendo sì che la pianta rimanga verde fino all’inizio dell’autunno; questo turione tardivo permette lo sviluppo lento della fioritura, e sfocia in una varietà di dimensioni dei turioni, tipica dell’asparago della «Vale de Evesham», oltre all’elevato tasso di carboidrati che conferisce al sistema radicolare e che conferisce il sapore dolce di piselli al raccolto dell’anno successivo. La pluviosità media della regione si colloca attorno ai 700 mm, ben distribuita durante tutto l’anno, evitando la necessità di irrigazione durante il periodo di germinazione (luglio – ottobre). Le temperature estive variano tra i 15 °C e i 30 °C. In primavera la temperatura del suolo inizia ad aumentare, interrompendo delicatamente la dormienza dei germogli in modo che la stagione possa ricominciare all’inizio di aprile. Le temperature durante la stagione variano moltissimo; insieme alle caratteristiche del suolo, contribuiscono a fornire quel grado di stress leggero che dà impulso al sapore classico del prodotto «Vale of Evesham asparagus».

I suoli sabbiosi dei campi in cui si coltiva il prodotto «Vale of Evesham asparagus» forniscono la profondità necessaria affinché i germogli possano creare sistemi radicolari profondi in cui si immagazzinano gli zuccheri prodotti durante l’estate. Ciò contribuisce allo sviluppo di germogli sani e conferisce al prodotto una dolcezza straordinaria. Il calore della primavera consente di avere una stagione precoce. La frazione sabbiosa si riscalda nel suolo con un profilo termico ben definito che altera l’indice di crescita del turione altera man mano che esso si sviluppa. Tutti questi elementi contribuiscono alla produzione di metaboliti secondari (incluso l’equilibrio di antocianine) che conferiscono al prodotto «Vale de Evesham asparagus» il suo sapore peculiare.

La natura reattiva del suolo significa che le temperature reagiscono rapidamente all’evoluzione notturna e diurna, fornendo un altro tipo di stress moderato per i germogli in primavera, che contribuisce allo sviluppo del sapore ed incrementa il carattere distintivo del prodotto «Vale of Evesham». La mancanza di frazione sabbiosa significativa fa sì che il suolo opponga minore resistenza meccanica ai turioni e consente una certa libertà di movimento al turione quando emerge. In tal modo il turione acquista un diametro relativamente uniforme ed una consistenza soda e delicata.

La combinazione unica del suolo con il microclima produce turioni a crescita rapida e dal sapore e dalla consistenza caratteristici del prodotto «Vale of Evesham asparagus». Si procede alla rotazione dei suoli ma, in linea di massima, non è possibile ricominciare a piantare asparagi per circa trent’anni a causa della pressione astenica esercitata nel suolo. I terreni più adatti alla coltivazione degli asparagi non contengono pietre, in quanto ciò permette la loro crescita fino alla superficie senza alcun impedimento. Questo fattore è importante poiché la presenza di pietre pregiudica la qualità del turione. La selezione dei terreni riveste importanza fondamentale e non tutti i campi sono adatti alla produzione di asparagi proprio per questo motivo. È importante altresì che i coltivatori tengano conto dell’ambiente e selezionino unicamente i terreni che presentino l’aspetto corretto e che non favoriscano l’erosione del suolo con corsi d’acqua. I terreni ideali devono essere in leggera pendenza. Non è un caso che i campi di asparagi siano ubicati in queste zone di bacini idrografici, più adatte alla loro produzione.

Per ottenere risultati migliori, il coltivatore, facendo tesoro della propria esperienza sui terreni, deve sempre valutare attentamente il momento adatto per nebulizzare ed essiccare i germogli della campagna precedente e quello per preparare il terreno per la campagna successiva. È importante che il suolo sia sufficientemente asciutto per sopportare il peso del trattore, onde minimizzare la compattazione delle radici. Un suolo umido trasformato in campo destinato alla coltivazione degli asparagi avrà un drenaggio insufficiente ed una rapida compattazione sotto la pioggia e quando viene calpestato durante la fase del raccolto. Il coltivatore deve anche comprendere appieno il rischio dell’esposizione al vento relativamente a determinate varietà i cui turioni non hanno forza sufficiente per mantenersi eretti nel periodo fotosintetico post-raccolto. Le varietà povere in lignina non devono essere piantate in località ventose, poiché cadranno durante il periodo di vegetazione e non produrranno idrati di carbonio in quantità sufficiente per mantenere la produzione economica durante la campagna successiva.

All’inizio del raccolto a tutti gli operatori viene impartita una formazione sul modo di tagliare l’asparago. Si adopera un coltellino dentato innanzitutto per misurare l’altezza corretta del turione e, in secondo luogo, per consentire un’azione di spingere-tirare in modo da tagliare rapidamente il turione proprio al di sotto del livello del suolo senza farlo cadere. I turioni vengono poi collocati su appositi vassoi, punta contro punta, per evitare che la terra entri nella parte commestibile della pianta.

Durante l’epoca del raccolto, i coltivatori devono fare ricorso alle proprie abilità per determinare il momento del raccolto in ciascun terreno. Nei periodi freschi, quando la temperatura del suolo si aggira attorno ai 10 °C, la produzione è lenta, e i coltivatori devono recarsi nei campi ogni due giorni per tagliare all’altezza giusta gli asparagi destinati alla produzione di turioni. Tuttavia, se la temperatura dei suoli supera i 14 °C, i coltivatori devono recarsi sui campi al più presto, talvolta due volte al giorno, se necessario.

La «Vale of Evesham» è rinomata per la produzione di questo vegetale di lusso – l’asparago, localmente noto come «Gras». Evesham è l’unico centro urbano del Regno Unito a disporre di terreni coltivati ad asparagi al suo interno. L’importanza della coltivazione è tale per la storia economica e culturale della «Vale of Evesham» che si è andato sviluppando un grande evento che celebra questo vegetale, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo. Il festival si svolge nella regione per promuovere questa coltivazione, di interesse comunitario, di cui tutti i richiedenti sono membri, con l’unico obiettivo di promuovere l’asparago in questa zona. Il festival dell’asparago ha inizio il giorno di San Giorgio con la corsa dell’asparago attraverso la valle.

A Bretforton, da almeno 35 anni, si tiene un’asta dell’asparago nella Fleece Inn, che ha più di 650 anni. I migliori turioni locali o «buds of gras» (germogli) vengono accuratamente legati con rami di salice, formando i tradizionali fasci che vengono messi all’asta o estratti a sorte a favore della Bretforton Silver Band. Il prezzo più alto pagato per un mazzo è stato di 750 sterline, dal Pub Round of Gras, di Badsey, che si vanta di essere l’unico pub al mondo che porta il nome di un mazzo di asparagi. Ogni anno, tra il 23 aprile e il 21 giugno (epoca del raccolto), le feste che hanno a che vedere con l’asparago abbondano nella valle, ed offrono l’occasione di assaggiare, comprare, cucinare e informarsi sulla prelibatezza più ricercata della nazione.

La coltivazione dell’asparago nella Vale of Evesham costituisce una tradizione che può essere documentata fin dal 1768, quando Arthur Young, all’epoca segretario dell’agricoltura, visitò la città. Nel suo libro «A Six Months Tour of the North of England» (Viaggio di sei mesi nel nord d’Inghilterra), pubblicato nel 1771, ci racconta che l’asparago era trasportato da Evesham a Bath e Bristol, dove veniva venduto. Anche nella lettera inviata da uno scrittore di Evesham al giornale The Morning Chronicle, del 30 agosto 1782, si fa riferimento all’asparago inviato dalla città a Bath e a Bristol.

W Pitt, nel suo «General View of the Agriculture of the County of Worcester» (1813), racconta di aver visto varie distese di asparagi nei campi (Il termine che ha utilizzato, flat, significa una distesa a livello del terreno). Nel 1830, la Royal Horticultural Society conferì una medaglia a Anthony New per i suoi straordinari esemplari di asparago esposti nelle mostre della Vale of Evesham Society in quell’anno e durante il precedente (cfr. Gaut: A History of Worcs Agriculture, pagina 294).

Con lo sviluppo dell’orticoltura nell’ultimo trimestre del XIX secolo, anche la superficie di coltivazione dell’asparago nella Vale of Evesham è andata aumentando. La «L.B.G. Story» (Littleton & Badsey Growers Ltd), di C. A. Binyon, racconta dell’associazione storica fra la Vale of Evesham e la produzione dell’asparago. Fra il 1925 e il 1981, l’associazione Vale of Evesham Asparagus Growers Association prese a suo carico la promozione dell’asparago prodotto in questa zona.

La storia dell’attività è documentata con testo e fotografie dalla Badsey Society (www.badsey.org.uk).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento).

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-vale-of-evesham-asparagus-pgi


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.