ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 221/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell) ( 1 ) |
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2016/C 221/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 221/03 |
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2016/C 221/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 221/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7917 — Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business) ( 1 ) |
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2016/C 221/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8011 — SIA Group/Airbus Group/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 221/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8034 — Verizon/Hearst/DreamWorks/Awesomeness TV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 221/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7860 — KH/Strabag/SPPD) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2016/C 221/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8065 — Verizon Communications/Hearst Corporation/Complex Media Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 221/01)
Il 14 giugno 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8024. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 221/02)
Il 3 giugno 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8038. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
17 giugno 2016
(2016/C 221/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1254 |
JPY |
yen giapponesi |
117,34 |
DKK |
corone danesi |
7,4362 |
GBP |
sterline inglesi |
0,78770 |
SEK |
corone svedesi |
9,3815 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0818 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,4310 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,069 |
HUF |
fiorini ungheresi |
314,26 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4463 |
RON |
leu rumeni |
4,5355 |
TRY |
lire turche |
3,2988 |
AUD |
dollari australiani |
1,5234 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4519 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7338 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5959 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5187 |
KRW |
won sudcoreani |
1 318,22 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,1218 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4171 |
HRK |
kuna croata |
7,5210 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 996,53 |
MYR |
ringgit malese |
4,6153 |
PHP |
peso filippino |
52,258 |
RUB |
rublo russo |
73,2867 |
THB |
baht thailandese |
39,704 |
BRL |
real brasiliano |
3,8942 |
MXN |
peso messicano |
21,2471 |
INR |
rupia indiana |
75,4975 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/3 |
Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi (1)
(2016/C 221/04)
AGOSTO 2015
Sede di servizio |
Parità economica agosto 2015 |
Tasso di cambio agosto 2015 (*) |
Coefficiente correttore agosto 2015 (**) |
Messico |
11,51 |
17,9459 |
64,1 |
Sud Sudan |
4,823 |
3,23173 |
149,2 |
SETTEMBRE 2015
Sede di servizio |
Parità economica settembre 2015 |
Tasso di cambio settembre 2015 (***) |
Coefficiente correttore settembre 2015 (****) |
Ucraina |
13,11 |
24,1425 |
54,3 |
OTTOBRE 2015
Sede di servizio |
Parità economica ottobre 2015 |
Tasso di cambio ottobre 2015 (*****) |
Coefficiente correttore ottobre 2015 (******) |
Serbia |
68,96 |
120,034 |
57,5 |
Sud Africa |
8,349 |
15,5812 |
53,6 |
Sudan |
10,51 |
7,20423 |
145,9 |
Swaziland |
9,296 |
15,5812 |
59,7 |
NOVEMBRE 2015
Sede di servizio |
Parità economica novembre 2015 |
Tasso di cambio novembre 2015 (*******) |
Coefficiente correttore novembre 2015 (********) |
Angola |
210,5 |
149,183 |
141,1 |
Cambogia |
3 624 |
4 509,50 |
80,4 |
Ghana |
2,995 |
4,18215 |
71,6 |
Haiti |
56,18 |
58,5093 |
96,0 |
Kazakhstan |
216,7 |
307,180 |
70,5 |
Nepal |
110,7 |
114,600 |
96,6 |
Zambia |
8,379 |
13,3112 |
62,9 |
DICEMBRE 2015
Sede di servizio |
Parità economica dicembre 2015 |
Tasso di cambio dicembre 2015 (*********) |
Coefficiente correttore dicembre 2015 (**********) |
Argentina |
9,781 |
10,2351 |
95,6 |
Malawi |
393,3 |
633,899 |
62,0 |
Moldova |
12,72 |
21,4181 |
59,4 |
Suriname |
3,034 |
4,23200 |
71,7 |
GENNAIO 2016
Sede di servizio |
Parità economica gennaio 2016 |
Tasso di cambio gennaio 2016 (***********) |
Coefficiente correttore gennaio 2016 (************) |
Etiopia |
20,88 |
23,0804 |
90,5 |
Messico |
10,86 |
18,8867 |
57,5 |
Mozambico |
34,45 |
49,3000 |
69,9 |
Serbia |
64,34 |
121,334 |
53,0 |
Sud Sudan |
5,037 |
16,7769 |
30,0 |
Zimbabwe |
1,007 |
1,09260 |
92,2 |
(1) Secondo la relazione Eurostat del 26 aprile 2016 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > «Data» > «Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(***) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(****) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*****) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(******) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*******) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(********) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*********) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(**********) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(***********) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(************) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7917 — Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 221/05)
1. |
In data 8 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il gruppo Boehringer Ingelheim (BI, Germania), attraverso la controllata al 100 % Boehringer Ingelheim International GmbH, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'attività di Sanofi relativa alla salute animale (Merial, Francia) mediante acquisto di quote e di elementi dell'attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — BI: opera su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione e nella commercializzazione di prodotti farmaceutici, tra cui prodotti soggetti a prescrizione, prodotti sanitari di consumo, prodotti biofarmaceutici e prodotti per la salute animale, — Merial: opera su scala mondiale nella produzione di un'ampia gamma di vaccini e prodotti farmaceutici per animali. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7917 — Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8011 — SIA Group/Airbus Group/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 221/06)
1. |
In data 8 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese SIA Engineering Company Limited («SIAEC», Singapore), appartenente al gruppo Singapore Airlines, e Airbus Services Asia Pacific Pte. Ltd. («ASAP», Singapore), appartenente al gruppo Airbus, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV», Singapore) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Singapore Airlines: prestazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci e di servizi ingegneristici (manutenzione e revisione della cellula, manutenzione di linea, assistenza tecnica a terra e programma di gestione della flotta). Singapore Airlines presta inoltre altri servizi (formazione di piloti, voli charter e vendita di viaggi all’ingrosso) a terzi, — Airbus: prestazione di servizi connessi ai settori aeronautico, spaziale e della difesa, — JV: prestazione di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (manutenzione pesante e, indirettamente, manutenzione di linea) a compagnie aeree commerciali la cui sede di attività principale si trova nella regione Asia-Pacifico e che operano aeromobili Airbus A350 XWB, A380 e A330. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8011 — SIA Group/Airbus Group/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8034 — Verizon/Hearst/DreamWorks/Awesomeness TV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 221/07)
1. |
In data 10 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Verizon Media LLC, («Verizon», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa AwesomenessTV Holdings, LLC («AwesomenessTV», Stati Uniti), un’impresa comune attualmente detenuta dal gruppo Hearst («Hearst», Stati Uniti) e da DreamWorks Animation SKG, Inc («DreamWorks», Stati Uniti), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Verizon: fornisce prodotti e servizi di comunicazione, informazione e intrattenimento a consumatori, imprese e enti pubblici; — Hearst: opera nel settore dei media e dell’informazione (proprietà di canali televisivi via cavo e giornali, investimenti in imprese dei settori digitale e video ecc.); — DreamWorks: produzione di film di animazione, serie televisive originali e cortometraggi, media interattivi, intrattenimento dal vivo, esperienze a tema, prodotti di consumo, editoria e tecnologia d’avanguardia; — AwesomenessTV: opera nella produzione di contenuti video. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8034 — Verizon/Hearst/DreamWorks/Awesomeness TV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7860 — KH/Strabag/SPPD)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 221/08)
1. |
In data 10 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Kulczyk Holding SA («KH»), controllata al 100 % di Kulczyk Investments SA («KI», Polonia), e Strabag Sp. z o.o. («Strabag», Austria), controllata al 100 % di Strabag SE, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa SPPD Sp. z o.o. («SPPD», Polonia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — KH: impresa di investimento appartenente a KI, un gruppo che investe in un’ampia gamma di settori quali minerali e attività estrattiva, energia, infrastrutture, sviluppo e gestione di progetti immobiliari e prodotti chimici. KI, le cui attività di investimento sono concentrate in Europa e in Africa, detiene, fra l’altro, partecipazioni di investimento in progetti infrastrutturali e concessioni nel settore autostradale in Polonia; — STRABAG: impresa operante nei settori dell’edilizia, dell’ingegneria civile e della costruzione di tunnel; — SPPD (impresa comune che sarà ribattezzata A2 Route Sp.z.o.o.): prestazione di servizi specifici di manutenzione pesante su strade e autostrade statali in Polonia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7860 — KH/Strabag/SPPD, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 221/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8065 — Verizon Communications/Hearst Corporation/Complex Media Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 221/09)
1. |
In data 10 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Verizon Media LLC («Verizon», Stati Uniti) e Hearst Group («Hearst», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Complex Media Inc («Complex», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Verizon: fornisce prodotti e servizi di comunicazione, informazione e intrattenimento a consumatori, imprese e enti pubblici; — Hearst: opera nel settore dei media e dell’informazione (proprietà di canali televisivi via cavo e giornali, investimenti in imprese dei settori digitale e video, ecc.); — Complex: fornisce contenuti multimediali digitali (per lo più articoli di testo e brevi video) imperniati sulla cultura popolare americana e distribuiti principalmente attraverso i suoi siti web e altre piattaforme. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8065 — Verizon Communications/Hearst Corporation/Complex Media Holdings, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.