ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 216

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
16 giugno 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2016/C 216/01

Parere della Banca centrale europea, del 6 aprile 2016, su una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (CON/2016/22)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 216/02

Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 216/03

Notifica a nome del governo irlandese a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva sul gas) riguardante la designazione di Gas Networks Ireland a gestore del sistema di trasporto — GST Gas

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2016/C 216/04

Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-25/15)

7

2016/C 216/05

Ricorso proposto il 16 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-30/15)

8

2016/C 216/06

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-31/15)

9

2016/C 216/07

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-32/15)

10

2016/C 216/08

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-33/15)

11

2016/C 216/09

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda (Causa E-34/15)

12

2016/C 216/10

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-35/15)

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 216/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8070 — Bancopopular-e/Assets of Barclays Bank) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

Banca centrale europea

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 aprile 2016

su una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale

(CON/2016/22)

(2016/C 216/01)

Introduzione e base giuridica

In data 30 ottobre 2015 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (l’«FMI» o il «Fondo») (di seguito, la «proposta di decisione») (1).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 138 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, al fine di garantire la posizione dell’euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione e previsa della BCE, può adottare misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1

La proposta di decisione si basa sulla Relazione dei cinque presidenti (2), che ha auspicato un maggiore unificazione nella rappresentanza esterna dell’Unione economica e monetaria (UEM), nella sua evoluzione verso un’Unione economica, finanziaria e fiscale. La BCE condivide l’obiettivo di rafforzare gradualmente la rappresentanza esterna dell’area dell’euro presso l’FMI con il fine ultimo di creare uno o più raggruppamenti dell’area dell’euro e assicurare che l’area dell’euro esprima una posizione comune.

1.2

La BCE sostiene con forza l’esigenza di rafforzare il coordinamento delle politiche per l’area dell’euro, essenziale al conseguimento di una rappresentanza esterna unificata, come previsto agli articoli 4 e 9 della proposta di decisione. Sebbene negli ultimi anni il coordinamento sia migliorato, esso deve essere ulteriormente rafforzato e migliorato per risultare proporzionato alla governance dell’economia dell’area dell’euro, recentemente rafforzata, e alla prevista maggiore integrazione delineata nella Relazione dei cinque presidenti.

1.3

La BCE vorrebbe sottolineare che al fine di conseguire una rappresentanza unificata ed efficace dell’area dell’euro nell’FMI è essenziale che tutte le parti coinvolte agiscano nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione. Al riguardo l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) richiede che l’Unione e gli Stati membri si rispettino e si assistano reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal TUE e dal TFUE (di seguito, congiuntamente, i «Trattati»). Tale principio richiede che gli Stati membri adottino ogni misura atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione e si astengano da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione. L’articolo 13, paragrafo 2 del TUE prevede che le istituzioni attuino tra loro una leale cooperazione.

1.4

La BCE osserva che la proposta di decisione mira a istituire una rappresentanza unificata dell’area dell’euro ai sensi del diritto dell’Unione, senza modificare l’attuale assetto, che prevede una partecipazione di singoli paesi in qualità di membri in conformità allo Statuto dell’FMI (3) (di seguito lo «statuto dell’FMI»). La completa unificazione della rappresentanza dell’area dell’euro nell’FMI parrebbe richiedere una modifica allo statuto dell’FMI, al fine di consentire l’affiliazione di organizzazioni sopranazionali come l’Unione e/o l’area dell’euro. La BCE osserva che la proposta di decisione non contempla una riforma siffatta. Pertanto la rappresentanza unificata dell’area dell’euro nell’FMI è limitata alle politiche devolute all’Unione.

1.5

La BCE osserva che le banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) assolvono un ruolo importante nel rappresentare i rispettivi paesi nell’FMI, nel quadro dell’attuale assetto dell’FMI che prevede la partecipazione di singoli paesi. Ai sensi dell’articolo V, paragrafo 1, dello statuto dell’FMI (4), ciascun paese membro deve designare le agenzie attraverso le quali trattare con l’FMI. Nella maggior parte degli Stati membri dell’area dell’euro, sono le BCN a essere state designate come agenzie (5). Inoltre le BCN assolvono un ruolo importante nella rappresentanza dei rispettivi Stati membri negli organi decisionali dell’FMI. Nella maggior parte degli Stati membri (6) dell’area dell’euro, il Governatore della BCN prende parte in qualità di Governatore per il proprio paese al Consiglio dei governatori dell’IMF mentre in altri Stati membri vi partecipa in qualità di Governatore supplente. Inoltre, in diversi casi il Governatore di una BCN è membro supplente del Comitato monetario e finanziario internazionale (CMFI). Oltre a ciò, numerose BCN sono coinvolte nella procedura di selezione dei direttori esecutivi (supplenti) per i rispettivi paesi, e in alcuni casi effettuano esse stesse la selezione.

In conformità allo statuto dell’FMI (7) ciascuno Stato membro dell’area dell’euro designa la propria banca centrale come depositaria di tutte le quote nella propria valuta detenute dall’IMF. Inoltre le BCN dell’Eurosistema detengono e gestiscono i diritti speciali di prelievo (DSP) assegnati ai rispettivi paesi in forza della loro partecipazione al dipartimento dell’FMI responsabile dei DSP (8) e partecipano agli scambi volontari di DSP. Inoltre, le BCN dell’Eurosistema partecipano al Financial Transaction Plan dell’FMI, provvedono alla sottoscrizione obbligatoria di quote per l’appartenenza al FMI del loro paese e, ove necessario e opportuno, forniscono linee di credito bilaterali all’FMI e nell’ambito dei General Agreements to Borrow e dei New Arrangements to Borrow.

1.6

Dal punto di vista del diritto dell’Unione, i Trattati riconoscono il ruolo assolto dalle BCN e dalla BCE rispetto all’FMI. Ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») la BCE e le BCN possono, ove opportuno, stabilire relazioni con organizzazioni internazionali e effettuare con esse tutti i tipi di operazioni bancarie, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive (9). È consentito alle BCN compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali (10). La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sull’FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività (11). Al riguardo, la BCE è stata designata dal Consiglio di amministrazione dell’FMI quale detentrice di DSP come prescritto dallo statuto dell’FMI (12).

1.7

La BCE dà per inteso che la proposta di decisione non intende modificare i meccanismi attuati dagli Stati membri dell’area dell’euro per garantire l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione all’FMI. Entro tali limiti, la BCE è disponibile a contribuire agli sforzi del Consiglio per assicurare una rappresentanza unificata dell’area dell’euro in tutti gli organi dell’FMI e a esercitare il proprio ruolo in una rappresentanza unificata dell’area dell’euro come deciso dal Consiglio. Tutte le misure basate sull’articolo 138 del TFUE dovranno tenere conto del fatto che l’ambito di applicazione di tale articolo è limitato alle politiche devolute all’Unione e ai casi in cui la BCE e le BCN esercitano in modo indipendente gli specifici poteri loro conferiti ai sensi del TFUE e dello Statuto del SEBC (13).

2.   Osservazioni specifiche

2.1   Indipendenza dell’Eurosistema

2.1.1

Come precedentemente osservato, l’obiettivo del conseguimento di una rappresentanza unificata dell’area dell’euro nell’FMI dovrà essere conseguito nel rispetto delle competenze dell’Eurosistema, in particolare ai sensi dell’articolo 127 del TFUE e della sua indipendenza, in particolare ai sensi dell’articolo 130 del TFUE e dell’articolo 7 dello Statuto del SEBC. Il principio di indipendenza sancito dal diritto dell’Unione mira a proteggere l’Eurosistema da qualsivoglia pressione politica per consentire ad esso di perseguire gli obiettivi ed esercitare i compiti assegnati, grazie all’esercizio indipendente degli specifici poteri di cui dispone in forza del diritto dell’Unione (14).

2.1.2

L’articolo 138, paragrafo 2, del TFUE non può limitare l’indipendenza dell’Eurosistema. Affinché le misure risultino «opportune» ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del TFUE, la proposta di decisione dovrebbe assicurare pertanto che l’esercizio indipendente dei compiti e dei poteri dell’Eurosistema sia tutelato nel corso del processo di elaborazione del modello ottimale di organizzazione della rappresentanza esterna unificata dell’area dell’euro nell’FMI. Sebbene gli obiettivi, i compiti e i poteri specifici tutelati dall’indipendenza dell’Eurosistema siano in continua evoluzione, si descrivono di seguito i più rilevanti.

2.1.3

L’obiettivo principale dell’Eurosistema è il mantenimento della stabilità dei prezzi (primi periodi degli articoli 127, paragrafo 1, del TFUE e dell’articolo 2 dello Statuto del SEBC e secondo periodo dell’articolo 282, paragrafo 2, del TFUE). L’assegnazione di tale obiettivo è strettamente connessa all’attribuzione all’Eurosistema di un elevato livello di indipendenza, poiché il requisito di indipendenza della banca centrale sancito dal TFUE riflette la visione generalmente condivisa che l’obiettivo principale della stabilità dei prezzi è salvaguardato al meglio da un sistema di banche centrali assolutamente indipendente con un mandato definito con precisione (15). Ai sensi del secondo periodo dell’articolo 282, paragrafo 1, del TFUE, la politica monetaria dell’Unione è condotta dall’Eurosistema. Nel contesto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e del secondo periodo dell’articolo 282, paragrafo 1, del TFUE il termine «politica monetaria» non deve essere interpretato restrittivamente e in senso tecnico come esclusivamente riferito ai compiti essenziali dell’Eurosistema di cui al primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del TFUE. Tale concezione ristretta non è giustificata né voluta. LA BCE interpreta l’espressione «politica monetaria» nel senso fatto proprio dal titolo della parte terza, titolo VIII, capo 2, del TFUE e ritiene pertanto che essa comprenda tutti i poteri specifici connessi all’euro come descritti nelle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare negli articoli 127 e 128 TFEU (16).

2.1.4

All’Eurosistema sono attribuiti anche obiettivi secondari: fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, l’Eurosistema sostiene le politiche economiche generali dell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del TUE (v. anche l’articolo 127, paragrafo 1, secondo periodo, del TFUE; l’articolo 282, paragrafo 2, terzo periodo, del TFUE e l’articolo 2 dello Statuto del SEBC). Gli obiettivi indicati nell’articolo 3 del TUE sono ulteriormente precisati negli articoli da 119 a 127 del TFUE.

2.1.5

Infine, oltre agli obiettivi indicati nel TFUE, l’Eurosistema contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del TFUE. Esso persegue l’obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi in relazione ai compiti specifici in merito alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi conferiti dal Consiglio alla BCE sulla base dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE. Dal novembre 2014, tali compiti sono esercitati dalla BCE nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. Al riguardo la BCE è soggetta all’obbligo del segreto professionale (17) ed è tenuta ad agire in modo indipendente in conformità all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

2.2   Ruolo di osservatore della BCE nell’FMI

2.2.1

La BCE è l’unica istituzionale tra quelle elencate nell’articolo 13, paragrafo 1, del TUE alla quale è stata attribuita personalità giuridica internazionale (18). In conformità agli articoli 6.1 e 6.2 dello Statuto del SEBC, nel campo della cooperazione internazionale in materia di compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato e se la BCE e, con l’autorizzazione di questa, le BCN possano partecipare a istituzioni finanziarie internazionali. L’articolo 6.3 dello Statuto del SEBC prevede che tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure opportune adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del TFUE per garantire una rappresentanza unificata dell’area dell’euro nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

LA BCE dovrebbe continuare a occupare un ruolo preminente nella rappresentanza dell’area dell’euro nell’FMI, ossia un ruolo che tenga pienamente conto del fatto che l’Eurosistema esercita in modo indipendente gli specifici poteri ad esso conferiti dal TFUE e dallo Statuto della BCE, analogamente alla BCE rispetto ai poteri ad essa conferiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Pertanto tale ruolo dovrebbe almeno includere i diritti di cui la BCE, come rappresentante dell’Eurosistema, gode in veste di osservatore presso l’FMI, ossia il diritto di far pervenire e sottoporre agli organi dell’FMI osservazioni scritte. Potrebbe essere necessario ampliare ulteriormente tale ruolo, ove l’organizzazione di una rappresentanza esterna unificata determini un ampliamento dei diritti dell’area dell’euro presso l’FMI. In questo contesto, la BCE ritiene che l’obiettivo di una rappresentanza unificata dell’area dell’euro nell’FMI possa essere conseguito solo nel pieno rispetto dell’impatto dell’esercizio indipendente di specifici poteri della BCE in materia di rappresentanza esterna. Le considerazioni e le conseguenti prese di posizione dell’area dell’euro dovrebbero essere attentamente coordinate ed essere espresse all’unisono. Ciò richiede, tuttavia, che l’organizzazione della rappresentanza unificata tenga pienamente conto della ripartizione interna delle competenze e dei rispettivi mandati delle varie istituzioni europee, nonché delle garanzie di indipendenza fondate sui Trattati che mirano a proteggere l’Eurosistema da qualsivoglia pressione politica per consentire ad esso di perseguire efficacemente gli obiettivi perseguiti dai suoi compiti.

2.2.2

Inoltre, come osservato in precedenza, la rappresentanza unificata dovrebbe essere strutturata nel pieno rispetto del principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione (articolo 13, paragrafo 2, del TUE). Pertanto, la BCE prevede che la Commissione e il Consiglio contribuiranno al conseguimento dell’obiettivo di una rappresentanza unificata dell’area dell’euro in linea con il mandato e i poteri dell’Eurosistema. Si presume che tale rappresentanza unificata rispetterà la prassi di lunga data di associare le banche centrali nell’elaborazione delle posizioni comuni dell’area dell’euro ai fini dei processi decisionali dell’FMI e la partecipazione delle BCN dell’Eurosistema a tali processi tenuto conto dell’esperienza da queste acquisita nei settori nei quali opera l’FMI.

2.2.3

La BCE attualmente è rappresentata in due organi dell’FMI in modo permanente. Il presidente della BCE partecipa in qualità di osservatore al CMFI. Inoltre, la BCE partecipa in veste di osservatore al Consiglio di amministrazione dell’FMI quando sono in discussione questioni connesse al suo mandato (19). In particolare, la BCE è invitata a partecipare con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell’FMI quando sono discusse le seguenti materie: (a) le politiche dell’area dell’euro nel quadro delle consultazioni di cui all’articolo IV con paesi membri; (b) la sorveglianza da parte del Fondo ai sensi dell’articolo IV delle politiche di singoli paesi dell’area dell’euro; (c) il ruolo dell’area dell’euro nel sistema finanziario internazionale; (d) le prospettive economiche mondiali; (e) i rapporti sulla stabilità finanziaria globale; (f) gli andamenti economici e dei mercati mondiali. Inoltre la BCE è invitata a partecipare con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell’FMI il cui ordine del giorno sia riconosciuto di reciproco interesse dalla BCE e dal Fondo ai fini dell’adempimento dei rispettivi mandati. Il ruolo di osservatore della BCE implica che, con il permesso del presidente, il rappresentante della BCE può rivolgersi, verbalmente o per iscritto, al Consiglio di amministrazione su questioni sulle quali la BCE è stata invitata ed esprimersi, mentre il diritto di interloquire e prendere decisioni inerenti a tutti gli argomenti discussi in consessi dell’FMI è riservato agli Stati membri.

2.3   Osservazioni tecniche e proposte redazionali

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, essa indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è allegato al presente parere ed è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 aprile 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 603 final

(2)  Cfr. Relazione dei cinque presidenti «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», 22 giugno 2015, disponibile al sito Internet www.ec.europa.eu.

(3)  Articoli II e III dello statuto dell’FMI.

(4)  Cfr. articolo V, sezione 1, dello statuto dell’FMI, che dispone che ciascun paese membro tratti con il Fondo esclusivamente per mezzo del tesoro, della banca centrale, del fondo di stabilizzazione o di altri organismi analighi, e che il Fondo tratti esclusivamente con le stesse agenzie o attraverso di esse.

(5)  Cfr. ad esempio l’Austria: Sezione 1 e 2 della legge federale del 23 giugno 1971 sull’aumento della quota dell’Austria nell’FMI e il trasferimento dell’intera quota dall’Oesterreichische Nationalbank (BGBl No. 309/1971); Germania: articolo 3, numero 2, della legge sullo statuto dell’FMI del 9 gennaio 1978 (BGBl. 1978 II pag. 13) come modificata dall’articolo 298 del regolamento del 31 agosto 2015 (BGBI. I pag. 1474); Finlandia: Sezione 2 del provvedimento 68/1977 relativo all’approvazione di modifiche al trattato sul Fondo monetario internazionale: Slovenia: articolo 4 della legge sulla partecipazione della Repubblica di Slovenia al Fondo monetario internazionale; Portogallo: articolo 1, numero 1, del decreto-legge n. 245/89 del 5 agosto 1989.

(6)  È il caso, ad esempio, di Belgio, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Slovenia, Finlandia e Portogallo.

(7)  Cfr. Articolo XIII, sezione 2, lettera a) dello statuto dell’FMI.

(8)  Cfr. Articolo XVII dello statuto dell’FMI.

(9)  Cfr. secondo e quarto trattino dell’articolo 23 dello statuto dell’FMI.

(10)  Cfr. Articolo 31.1 dello Statuto del SEBC.

(11)  Cfr. Articolo 30.5 dello Statuto del SEBC.

(12)  Cfr. Articolo XVII, sezione 3, dello statuto dell’FMI.

(13)  Per quanto riguarda la BCE, esse dovrebbero anche tenere conto dei compiti ad essa conferiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(14)  Cfr. paragrafo 134 della sentenza nella causa Commissione delle Comunità europee c. Banca centrale europea, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(15)  Cfr. primo paragrafo della sezione «Indipendenza funzionale» del Capitolo 2.2.3 del Rapporto sulla convergenza 2014, pag 21.

(16)  Cfr. Parere CON/2003/20, paragrafo 9, riguardo all’espressione «politica monetaria» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del TFUE. Poiché lo Statuto del SEBC costituisce parte integrante dei Trattati (articolo 51 del TUE), l’espressione «politica monetaria» si riferisce anche alle disposizioni in materia di politica monetaria di cui allo Statuto del SEBC.

(17)  Cfr. l’articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(18)  Cfr. l’articolo 282, paragrafo 3 TFUE; l’articolo 9.1 dello Statuto del SEBC e l’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. La personalità giuridica internazionale della BCE è limitata alle funzioni e alle disposizioni applicabili dei Trattati. Pertanto, in conformità agli articoli 6.1 e 6.2 dello Statuto del SEBC, nel campo della cooperazione internazionale in relazione ai compiti affidati al SEBC, la BCE deve decidere come il SEBC debba essere rappresentato e in che modo la BCE e, con l’autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possano partecipare a istituzioni finanziarie internazionali. L’articolo 6.3 dello Statuto del SEBC prevede che tali disposizioni lasciano impregiudicate le opportune misure adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del TFUE per garantire una rappresentanza unificata dell’area dell’euro nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

(19)  Decisione n. 12925-(03/1), del 27 dicembre 2002, come modificata dalle Decisioni nn. 13414-(05/01), del 23 dicembre 2004; 13612-(05/108), del 22 dicembre 2005, e 14517-(10/1), del 5 gennaio 2010.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 giugno 2016

(2016/C 216/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1230

JPY

yen giapponesi

119,29

DKK

corone danesi

7,4356

GBP

sterline inglesi

0,79158

SEK

corone svedesi

9,3540

CHF

franchi svizzeri

1,0817

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3415

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,073

HUF

fiorini ungheresi

313,86

PLN

zloty polacchi

4,4119

RON

leu rumeni

4,5358

TRY

lire turche

3,2905

AUD

dollari australiani

1,5188

CAD

dollari canadesi

1,4438

HKD

dollari di Hong Kong

8,7162

NZD

dollari neozelandesi

1,5974

SGD

dollari di Singapore

1,5215

KRW

won sudcoreani

1 316,08

ZAR

rand sudafricani

17,1016

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3905

HRK

kuna croata

7,5278

IDR

rupia indonesiana

15 010,63

MYR

ringgit malese

4,6054

PHP

peso filippino

52,032

RUB

rublo russo

73,7390

THB

baht thailandese

39,602

BRL

real brasiliano

3,8945

MXN

peso messicano

21,1993

INR

rupia indiana

75,3670


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/6


Notifica a nome del governo irlandese a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva sul gas) riguardante la designazione di Gas Networks Ireland a gestore del sistema di trasporto — GST Gas

(2016/C 216/03)

In seguito alla certificazione di Gas Networks Ireland come gestore del sistema di trasporto con separazione della proprietà (articolo 9 della direttiva sul gas), la Commission for Energy Regulation (CER), nella veste di autorità irlandese di regolamentazione, ha notificato alla Commissione l’approvazione e la designazione ufficiali della suddetta società quale gestore di sistema di trasporto che opera in conformità dell’articolo 10 della direttiva sul gas.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel seguente sito:

http://www.cer.ie/ (Ref: CER/16/113)


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/7


Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-25/15)

(2016/C 216/04)

In data 23 ottobre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Markus Schneider e Clémence Perrin, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che omettendo di adottare entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di stato dichiarati incompatibili con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL, dell’8 ottobre 2014, sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda; omettendo di annullare eventuali pagamenti dovuti di cui all’articolo 7, terza frase, della richiamata decisione; omettendo di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, tutte le informazioni indicate all’articolo 8 della richiamata decisione, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 all’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e agli articoli 6, 7 e 8 della decisione n. 404/14/COL.

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che l’Islanda ha mancato di ottemperare agli obblighi stabiliti dalla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL, dell’8 ottobre 2014, sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda («decisione di recupero» o «decisione»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene inoltre che nella decisione di recupero, l’Autorità ha tra l’altro riscontrato che cinque accordi di investimento conclusi dall’Islanda con società comprendevano un nuovo aiuto di stato incompatibile con l’accordo SEE.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che l’articolo 6 della decisione di recupero obbliga l’Islanda ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di stato illegali di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che la terza frase dell’articolo 7 della decisione di recupero impone all’Islanda l’obbligo di annullare eventuali pagamenti dovuti in relazione agli aiuti a decorrere dalla data di notifica della decisione, vale a dire dall’8 ottobre 2014.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene inoltre che, ai sensi dell’articolo 8 della decisione di recupero, l’Islanda era tenuta a comunicare all’Autorità le informazioni indicate all’articolo summenzionato entro il 9 dicembre 2014.


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/8


Ricorso proposto il 16 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-30/15)

(2016/C 216/05)

In data 16 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Clémence Perrin e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro il 14 marzo 2015, al parere motivato formulato dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 14 gennaio 2015 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/9


Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-31/15)

(2016/C 216/06)

In data 17 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Øyvind Bø e Íris Ísberg, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 9f dell’allegato XVII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda, dell’obbligo di conformarsi, entro l’8 giugno 2015, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 8 aprile 2015, concernente la mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, di cui al punto 9f dell’allegato XVII dell’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/10


Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

(Causa E-32/15)

(2016/C 216/07)

In data 17 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro il Principato del Liechtenstein l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Øyvind Bø e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare gli atti di cui al punto 24f dell’allegato VIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo:

direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida,

direttiva 2011/94/CE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e

direttiva 2012/36/CE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida,

adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi di cui agli atti e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte del Principato del Liechtenstein dell’obbligo di conformarsi, entro il 24 agosto 2015, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 24 giugno 2015 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nonché

la direttiva 2011/94/CE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e

la direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, di cui al punto 24f dell’allegato VIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare gli atti entro i termini prescritti, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


16.6.2016   

IT

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C 216/11


Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-33/15)

(2016/C 216/08)

In data 17 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Clémence Perrin e Íris Ísberg, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda, dell’obbligo di conformarsi, entro il 14 marzo 2015, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 14 gennaio 2015, concernente la mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva (2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza), di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


16.6.2016   

IT

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C 216/12


Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d’Islanda

(Causa E-34/15)

(2016/C 216/09)

In data 17 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Øyvind Bø e Íris Ísberg, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 1a del capo XXIV dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda, dell’obbligo di conformarsi, entro il 13 luglio 2015, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 13 maggio 2015, concernente la mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, di cui al punto 1a del capo XXIV dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/13


Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-35/15)

(2016/C 216/10)

In data 22 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro il Regno di Norvegia l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Markus Schneider e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 56i dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo, entro i termini prescritti, di:

a.

elaborare e attuare un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascun porto in Norvegia, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;

b.

valutare e approvare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti in Norvegia, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE; nonché

c.

di mettere a disposizione, in tutti i porti in Norvegia, impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE.

2.

condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Regno di Norvegia ha mancato di ottemperare, entro i termini prescritti, agli obblighi essenziali in materia di protezione dell’ambiente sanciti dalla direttiva 2000/59/CE («la direttiva» o «direttiva sugli impianti portuali di raccolta»).

Al fine di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, la direttiva impone agli Stati del SEE di garantire, in tutti i loro porti, la disponibilità di impianti adeguati in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico, e di elaborare e attuare piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascun porto.

Il 23 ottobre 2007 le autorità norvegesi hanno comunicato all’Autorità di vigilanza EFTA di aver recepito la direttiva sugli impianti portuali di raccolta nel diritto nazionale.

Su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima ha effettuato un’ispezione e, il 28 settembre 2010, ha pubblicato una relazione relativa tra l’altro alle carenze nell’osservanza della direttiva da parte del Regno di Norvegia.

Con parere motivato del 10 luglio 2013, l’Autorità di vigilanza EFTA affermava che il Regno di Norvegia era venuto meno, tra l’altro, agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva. Il Regno di Norvegia veniva invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il 10 settembre 2013.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Regno di Norvegia è venuto meno ai propri obblighi di: i) elaborare e attuare un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascun porto in Norvegia, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva; ii) valutare e approvare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti in Norvegia, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva; e iii) di mettere a disposizione, in tutti i porti sul suo territorio, impianti portuali di raccolta, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8070 — Bancopopular-e/Assets of Barclays Bank)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 216/11)

1.

In data 9 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Bancopopular-e SA («E-Com» o «l’acquirente») acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’attività di Barclays relativa alle carte di pagamento in Spagna e in Portogallo («l’oggetto dell’acquisizione») da Barclays Bank PLC («Barclays» o «il cedente»).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

E-Com presta servizi relativi all’emissione di carte di pagamento in Spagna. Opera anche, in misura minore, nei servizi di intermediazione e distribuzione assicurativa sul mercato spagnolo. E-Com è un’impresa comune controllata congiuntamente da Banco Popular e da fondi affiliati privati gestiti da Värde Partners Inc. («Värde»);

l’oggetto dell’acquisizione comprende l’attività di Barclays relativa alle carte di credito in Portogallo e in Spagna (apertura, commercializzazione e gestione di conti di credito, carte di credito, prodotti relativi alle carte di credito e di pagamento e prestiti su carte di credito). L’oggetto dell’acquisizione ha inoltre una presenza marginale sul mercato della distribuzione assicurativa in Spagna e in Portogallo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8070 — Bancopopular-e/Assets of Barclays Bank, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.