ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
2 giugno 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2016/C 195/01

Parere della Banca centrale europea, del 17 marzo 2016, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli (CON/2016/15)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 195/02

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o giugno 2016 — Tassi di cambio dell'euro

4

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2016/C 195/03

Nota d’informazione dell’Autorità di sorveglianza EFTA a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

5

2016/C 195/04

Nota d’informazione dell’Autorità di sorveglianza EFTA a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

6

2016/C 195/05

Nota informativa dell’Autorità di vigilanza EFTA a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

7

2016/C 195/06

Nota informativa dell’Autorità di vigilanza EFTA a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 195/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7965 — World Fuel Services Corporation/Certain aviation fuels assets belonging to Exxon) ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 195/08

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

10

2016/C 195/09

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

Banca centrale europea

2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2016

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli

(CON/2016/15)

(2016/C 195/01)

Introduzione e base giuridica

In data 8 marzo 2016 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti del Sistema europeo di banche centrali di attuare la politica monetaria dell'Unione e di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, e 127, paragrafo 5, del Trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

Il principale obiettivo perseguito dalla proposta di regolamento, che abrogherebbe la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è quello di semplificare la normativa in vigore relativa alla redazione, all'approvazione e alla diffusione dei prospetti e, di conseguenza, di ridurre i costi e gli oneri associati alla loro elaborazione. Più specificamente, la proposta di regolamento imporrà obblighi in materia di informativa calibrati sulle specifiche necessità dell'emittente e renderà più semplice per le società, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni, la raccolta di capitali nell'Unione. Inoltre, la proposta di regolamento aspira a ridurre l'incongruenza e la frammentazione delle norme in vigore nell'Unione determinate dall'attuazione eterogenea della Direttiva 2003/71/CE da parte di alcuni Stati membri. La BCE, in generale, valuta con favore e sostiene gli obiettivi perseguiti dalla proposta di regolamento e li ritiene un passo avanti verso il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali.

2.   Osservazioni specifiche

2.1   Esenzioni per offerte di titoli diversi dai titoli di capitale emessi dalla BCE e dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC e per azioni del capitale di BCN del SEBC

La BCE accoglie favorevolmente il fatto che titoli diversi dai titoli di capitale emessi dalla BCE e da BCN del SEBC siano esclusi dall'ambito di applicazione della proposta di regolamento (3). Tale esclusione è essenziale al fine di evitare di recare ostacolo alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema come, ad esempio, eventuali emissioni di strumenti di debito da parte della BCE e delle BCN del SEBC. La BCE valuta altresì con favore l'esenzione delle azioni nel capitale delle BCN del SEBC (4), che ha rilevanza diretta per quelle BCN le cui azioni sono detenute da investitori privati e/o quotate su mercati regolamentati o in altre sedi di negoziazione.

2.2   Requisiti obbligatori relativi all'uso del codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari (International Securities Identification Number, codice ISIN) e del codice identificativo globale del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier, codice LEI)

La proposta di regolamento è finalizzata ad assicurare la tutela degli investitori e ad accrescere l'efficienza dei mercati, rafforzando al contempo il mercato unico dei capitali (5). A tale fine, le informazioni destinate agli investitori dovrebbero essere «sufficienti e obiettive» ed essere fornite «in una forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile» (6). Tali informazioni dovrebbero comprendere identificativi unici sia per i titoli che per l'emittente. Come rilevato in precedenti occasioni (7), la BCE sostiene con forza l'uso di norme convenute a livello internazionale, come il codice ISIN o il codice LEI. L'identificazione univoca di emittenti, offerenti e garanti e dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione su mercati finanziari regolamentati può realizzarsi solo se si utilizzano standard internazionali come il codice ISIN o il codice LEI.

In primo luogo, il codice ISIN, che identifica univocamente l'emissione di un titolo è un identificativo assai diffuso, ampiamente utilizzato nei mercati finanziari. La necessità di un identificativo unico per i titoli è riconosciuta nella proposta di regolamento, nel Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (8) e nel Regolamento (UE) 2015/2365 (9). La proposta di regolamento dispone che la nota di sintesi del prospetto includa una sezione recante le informazioni chiave sui titoli indicante «eventuali codici di identificazione» (10). Analogamente, il Regolamento (CE) n. 809/2004 dispone che i prospetti relativi a titoli di debito, azioni e strumenti derivati debbano contenere una «descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compreso il codice ISIN […] o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari» (11). Tuttavia, non sono forniti ulteriori dettagli circa la natura di tali codici identificativi alternativi, ciò che può dar adito a diverse interpretazioni in merito alla possibilità che codici di limitata applicazione possano costituire alternative valide. Tale mancanza di specificità limita l'utilità di tali informazioni per l'investitore e ostacola l'unione dei mercati dei capitali. Infine, il Regolamento (UE) 2015/2365, dispone che, quando sono segnalate operazioni di finanziamento tramite titoli, deve essere indicato, tra l'altro, il codice ISIN di tali titoli (12). Gran parte dei titoli di debito emessi nell'area dell'euro sono dotati di codice ISIN, mentre i titoli di debito che ne sono privi sono generalmente concentrati in mercati e settori particolari e utilizzati per finalità specifiche. Le informazioni disponibili indicano che in taluni casi, l'emissione di titoli senza un codice ISIN è finalizzata a ridurre la tracciabilità di tali operazioni beneficiando al contempo della normativa applicabile ai titoli di debito. Si teme, inoltre, che l'emissione di titoli senza codice ISIN possa essere intesa ad evitare di fornire informazioni alle autorità di vigilanza e ai responsabili delle politiche. Per queste ragioni, la BCE raccomanda di eliminare ogni lacuna informativa per assicurare parità di condizioni tra mercati e giurisdizioni, rendendo obbligatoria l'indicazione del codice ISIN nei prospetti relativi ai titoli soggetti alla proposta di regolamento.

In secondo luogo, la BCE appoggia l'impiego del sistema di codici LEI, approvato dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (13), con modalità conformi alle Raccomandazioni dell'FSB (14). Il codice LEI permette di identificare in modo univoco gli emittenti, gli offerenti e i garanti del titolo, fornendo così informazioni chiave all'investitore. Inoltre, l'utilizzo del codice LEI si sta rapidamente diffondendo in relazione all'identificazione di persone e strutture giuridiche; pertanto, la BCE ritiene vantaggioso estenderne l'impiego, rendendone obbligatorio l'inserimento nei prospetti o nei documenti di registrazione per i titoli compresi nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento.

LA BCE è del parere che l'obbligo di segnalare i codici ISIN e LEI dovrebbe essere imposto tanto nella proposta di regolamento che nei connessi atti delegati di attuazione della proposta di regolamento, che la Commissione è tenuta adottare per specificare il formato del prospetto (15). Sul punto la BCE presenta proposte redazionali (16).

2.3   Pubblicazione dei prospetti in un meccanismo di stoccaggio online

La proposta di regolamento attribuisce all'ESMA il compito di pubblicare sul proprio sito internet tutti i prospetti ricevuti dalle autorità competenti. La pubblicazione deve essere assicurata dall'ESMA attraverso un meccanismo di stoccaggio centralizzato (17). La BCE dà per inteso che tale meccanismo di stoccaggio sarà dotato di una funzione di ricerca. La BCE ritiene che il meccanismo di stoccaggio dovrebbe presentare le informazioni contenute nei prospetti in un formato leggibile meccanicamente, utilizzando metadati, almeno per certi attributi chiave, come l'identificativo di titoli, emittenti, offerenti e garanti, poiché tali informazioni sono essenziali per assicurare che gli investitori (istituzionali) abbiano accesso a dati affidabili, suscettibili di essere utilizzati e analizzati in modo tempestivo ed efficiente. Sul punto la BCE presenta proposte redazionali (18).

2.4   Eliminazione degli incentivi all'emissione di titoli di debito di valore nominale elevato

Al fine di godere di un trattamento favorevole in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, alcuni emittenti impongono regole per il regolamento per somme minime e/o multipli di una certa somma in relazione a determinati titoli emessi a livello di sistema di deposito accentrato (central securities depository, CSD). Tuttavia, regolamenti non conformi a tali regole possono essere sempre effettuati a livello di CSD, ad esempio la compensazione a livello di controparti centrali di attività di negoziazione in importi standard o le attività diverse dalla negoziazione, come l'elaborazione di operazione societarie. Di conseguenza, le istruzioni impartite per questo tipo di regolamenti, anche se non confliggono con i requisiti imposti dalla Direttiva 2003/71/CE, non possono essere attuate mediante l'elaborazione standard consentita dalle piattaforme tecniche delle infrastrutture dei mercati finanziari nazionali. Di norma, il fenomeno è attenuato dall'utilizzo di espedienti manuali e inefficienti (procedure tecniche di elaborazione non lineari [non-straight through, non-STP]) ovvero di funzionalità tecniche più complesse.

Alla luce di quanto precede, la BCE accoglie con favore l'eliminazione degli incentivi all'emissione di titoli di debito di valore nominale elevato, ossia sopra 100 000 EUR (19). Inoltre la BCE è del parere che l'imposizione di valori nominali minimi e importi minimi a livello di regolamento contrasti con lo spirito della Direttiva 2003/71/CE. Sebbene tale direttiva imponga tali limitazioni solo all'offerta iniziale o nella fase di negoziazione, taluni emittenti dell'Unione li impongono a livello di CSD, creando ostacoli aggiuntivi per l'efficienza delle infrastrutture dei mercati finanziari e per i loro utenti, ossia i CSD, le controparti centrali e i rispettivi partecipanti, che possono essere costretti a ricorrere a procedure tecniche non-STP o a sviluppare funzionalità supplementari complesse per trattare i regolamenti non standard. Inoltre, nel contesto del Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), e dell'avvio della piattaforma di regolamento dell'Eurosistema TARGET2-Securities, le attuali inefficienze, determinate dalle regole in materia di importi minimi di regolamento, saranno amplificate a causa dell'attesa proliferazione dell'attività transfrontaliera di regolamento delle transazioni in titoli.

2.5   Osservazioni tecniche e proposte redazionali

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è allegato al presente parere ed è disponibile in lingua inglese sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2016

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 583 final

(2)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(3)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento.

(4)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della proposta di regolamento.

(5)  Cfr. il considerando 7 della proposta di regolamento.

(6)  Cfr. il considerando 21 della proposta di regolamento.

(7)  Cfr. il sesto sottoparagrafo del paragrafo 2.4 del Parere CON/2014/49 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(8)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(10)  Cfr. il primo trattino dell’articolo 7, paragrafo 7, lettera a), della proposta di regolamento.

(11)  Cfr. la voce 4.1 dell'allegato III, la voce 4.1 dell'allegato V, la voce 4.1.1 dell'allegato XII e la voce 4.2 dell'allegato XIII del Regolamento (CE) n. 809/2004.

(12)  Cfr. l'articolo 4, paragrafo 10, lettera b), del Regolamento (UE) 2015/2365.

(13)  Cfr. la «Raccomandazione dell’ABE sull’utilizzo dell’identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI)» (ABE/REC/2014/01), disponibile sul sito Internet dell'ABE all'indirizzo http://www.eba.europa.eu/ e il documento domande e risposte dell'ESMA «Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)» (ESMA/2016/242), giovedì 4 febbraio 2016, pag. 73, disponibile sul sito Internet dell'ESMA all'indiritto http://www.esma.europa.eu/.

(14)  Cfr. «A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets», 8 giugno 2012, disponibile sul sito Internet dell'FSB all'indirizzo http://www.financialstabilityboard.org.

(15)  Cfr. gli articoli 13 e 42 della proposta di regolamento.

(16)  Cfr. le proposte di modifica 2, 3, 4 e 5 nell'allegato al presente parere.

(17)  Cfr. l’articolo 20, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

(18)  Si veda la modifica n. 6 nell'allegato al presente parere.

(19)  Si veda la modifica n. 1 nell'allegato al presente parere.

(20)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/4


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o giugno 2016

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o giugno 2016

(2016/C 195/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1174

JPY

yen giapponesi

122,07

DKK

corone danesi

7,4385

GBP

sterline inglesi

0,77358

SEK

corone svedesi

9,2796

CHF

franchi svizzeri

1,1055

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3083

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,027

HUF

fiorini ungheresi

314,11

PLN

zloty polacchi

4,3978

RON

leu rumeni

4,5178

TRY

lire turche

3,2938

AUD

dollari australiani

1,5370

CAD

dollari canadesi

1,4586

HKD

dollari di Hong Kong

8,6818

NZD

dollari neozelandesi

1,6373

SGD

dollari di Singapore

1,5375

KRW

won sudcoreani

1 331,53

ZAR

rand sudafricani

17,5384

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3498

HRK

kuna croata

7,5118

IDR

rupia indonesiana

15 273,74

MYR

ringgit malese

4,6409

PHP

peso filippino

52,110

RUB

rublo russo

74,7806

THB

baht thailandese

39,846

BRL

real brasiliano

4,0211

MXN

peso messicano

20,6531

INR

rupia indiana

75,3780


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/5


Nota d’informazione dell’Autorità di sorveglianza EFTA a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(2016/C 195/03)

Stato membro

Norvegia

Rotta interessata

Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta

Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v., Sørkjosen – Tromsø v.v.

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

15 aprile 2013

(annunciata l’11 ottobre 2012 nella GU C 307 e nel supplemento SEE n. 57/2012)

Data di abrogazione

1o aprile 2017

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

PO Box 8010 Dep

0030 OSLO

NORVEGIA

Tel. +47 22248353

postmottak@sd.dep.no


2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/6


Nota d’informazione dell’Autorità di sorveglianza EFTA a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Abrogazione di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(2016/C 195/04)

Stato membro

Norvegia

Rotta interessata

Lakselv – Tromsø v.v.

Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v.

Harstad/Narvik – Tromsø v.v.

Leknes – Bodø v.v., Svolvær – Bodø v.v.

Røst – Bodø v.v.

Narvik (Framnes) – Bodø v.v.

Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.

Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.

Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v.

Mosjøen – Bodø v.v., Mosjøen – Trondheim v.v.

Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o aprile 2012

(annunciata il 25 agosto 2011 nella GU C 247 e nel supplemento SEE n. 47/2011)

Data di abrogazione

1o aprile 2017

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

PO Box 8010 Dep

0030 OSLO

NORVEGIA

Tel. +47 22 24 83 53

postmottak@sd.dep.no


2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/7


Nota informativa dell’Autorità di vigilanza EFTA a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(2016/C 195/05)

Stato membro

Norvegia

Rotte interessate

Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta

Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v., Sørkjosen – Tromsø v.v.

Lakselv – Tromsø v.v.

Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v.

Harstad/Narvik – Tromsø v.v.

Leknes – Bodø v.v., Svolvær – Bodø v.v.

Røst – Bodø v.v.

Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.

Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.

Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v.

Mosjøen – Bodø v.v., Mosjøen – Trondheim v.v.

Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o aprile 2017

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

PO Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

NORVEGIA

Tel. +47 22248353

postmottak@sd.dep.no

https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud


2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/8


Nota informativa dell’Autorità di vigilanza EFTA a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(2016/C 195/06)

Stato membro

Norvegia

Rotte interessate

Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta

Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v., Sørkjosen – Tromsø v.v.

Lakselv – Tromsø v.v.

Andenes – Bodø v.v., Andenes – Tromsø v.v.

Harstad/Narvik – Tromsø v.v.

Leknes – Bodø v.v., Svolvær – Bodø v.v.

Røst – Bodø v.v.

Brønnøysund – Bodø v.v., Brønnøysund – Trondheim v.v.

Sandnessjøen – Bodø v.v., Sandnessjøen – Trondheim v.v.

Mo i Rana – Bodø v.v., Mo i Rana – Trondheim v.v.

Mosjøen – Bodø v.v., Mosjøen – Trondheim v.v.

Namsos – Trondheim v.v., Rørvik – Trondheim v.v.

Periodo di validità del contratto

1o aprile 2017 – 31 marzo 2022

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

8 agosto 2016

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico modificati

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

PO Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

NORVEGIA

Tel. +47 22248353

postmottak@sd.dep.no

https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7965 — World Fuel Services Corporation/Certain aviation fuels assets belonging to Exxon)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 195/07)

1.

In data 24 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa World Fuel Services Corporation («WFS», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di ExxonMobil Corporation («Exxon», Stati Uniti) mediante acquisto di elementi dell’attivo («gli attivi oggetto dell’operazione»).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

WFS opera nella fornitura di carburanti per il trasporto aereo, marittimo e terrestre e nella prestazione dei servizi connessi,

Exxon opera principalmente nel settore dell’energia (prospezione e produzione di petrolio greggio e gas naturale, produzione di prodotti petroliferi, trasporto e vendita di gas naturale e prodotti petroliferi). Exxon opera inoltre nella produzione e nella commercializzazione di prodotti petrolchimici, tra cui olefine, aromatici, polietilene, polipropilene, materie plastiche e un’ampia gamma di prodotti speciali,

gli attivi oggetto dell’operazione comprendono le attività di Exxon relative al rifornimento degli aeromobili (into-plane) presso vari aeroporti del SEE.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7965 — World Fuel Services Corporation/Certain aviation fuels assets belonging to Exxon, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/10


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 195/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«POULET DU PERIGORD»

N. UE: FR-PGI-0005-01374 – 24.9.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Poulet du Périgord»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Poulet du Périgord» è un pollo ottenuto da ceppi a crescita lenta del tipo a collo nudo (pollo giallo) e/o di tipo non a collo nudo (pollo bianco).

Allevato per almeno 81 giorni, il «Poulet du Périgord» è un pollo carnoso con masse muscolari ben sviluppate e sode, ripartite su un’ossatura fine. La pelle sottile di colore uniforme, (gialla o bianca) ricopre un grasso sottocutaneo sufficiente ma non eccessivo. Lo stato d’ingrassamento è caratterizzato da un’uniforme distribuzione sottopelle, senza deposito nella cavità addominale, né a livello delle ascelle.

Può essere commercializzato in carcassa o sotto forma di tagli, fresco o surgelato. Può essere confezionato in apposita pellicola, sottovuoto o in atmosfera protettiva.

Le carcasse del «Poulet du Périgord» si presentano sotto forma di:

carcassa affusolata, (pollame spennato, eviscerato, con testa, zampe e frattaglie),

carcassa «pronta da cuocere» (PAC) (pollame spennato, eviscerato, senza testa, con o senza tarso),

carcassa «métifet» o «méti-fait» (pollame spennato, eviscerato, con o senza tarso e con testa ripiegata sotto le ali).

Le carcasse hanno un peso minimo di 1 kg, nel caso di carcasse pronte da cuocere (PAC) o di 1,3 kg se affilata.

La qualità della presentazione delle carcasse intere è curata in modo particolare e non presenta alcun difetto.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Durante tutto il periodo di allevamento, i mangimi distribuiti sono composti esclusivamente da vegetali, minerali e vitamine.

Tra i vegetali, nella miscela di mangime sono obbligatoriamente presenti:

il granturco, in percentuale variabile a seconda dell’età,

almeno un altro cereale, in particolare grano, orzo, triticale, sorgo, avena,

colture proteiche per equilibrare la razione.

Durante il periodo di allevamento, occorre distinguere 3 fasi corrispondenti a diverse esigenze fisiologiche nelle quali sono associati tassi di cereali diversi:

—   la fase di svezzamento, dal 1o giorno al 28o giorno:

L’alimento di svezzamento è composto (in peso) almeno per il 50 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti di cereali). Tra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo.

In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granturco (in peso) è del 25 % per il pollame giallo e 15 % per il pollame bianco.

—   la fase di crescita, dal 29o al 52o giorno:

L’alimento per la crescita è composto (in peso) almeno per il 70 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti di cereali). Tra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo.

In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granturco (in peso) è del 30 % per il pollame giallo e 15 % per il pollame bianco.

—   la fase di ingrasso, dal 53o giorno all’età di ritiro per i polli, ossia 81 giorni:

L’alimento per la crescita è composto (in peso) almeno per l’80 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti di cereali). Tra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo.

In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granturco (in peso) è del 30 % per il pollame giallo e 15 % per il pollame bianco.

Il complemento alimentare con argilla (bentonite), avviene sistematicamente in ciascun tipo di mangime. Il suo livello di incorporazione nel mangime è fissato a 2 kg/t al minimo.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L’allevamento e la macellazione del «Poulet du Périgord» deve avvenire nella zona geografica.

I macelli della regione di Périgord hanno sviluppato e mantenuto una serie di competenze specifiche per la selezione delle carcasse che contribuiscono alla reputazione del prodotto e alla qualità finale della presentazione dei prodotti.

Le operazioni di scottatura, di spiumatura ed eviscerazione, legatura e di asciugatura devono essere condotte con la massima cura poiché solo le carcasse senza difetti sono commercializzate intere. A tal fine, due selezioni hanno luogo prima della legatura e dopo l’asciugatura.

Per quanto riguarda i polli «métifet» o «métifait», le operazioni di eviscerazione e di finitura sono effettuate manualmente.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il taglio e il confezionamento avvengono nel luogo di abbattimento. Ciò consente la sequenza delle operazioni ed evita un’alterazione della qualità delle carni a contatto con l’aria. Le carni fresche e surgelate devono entrambe essere presentate senza difetti, le operazioni devono essere limitate, tanto più che il «Poulet du Périgord» presenta una pelle fine. La surgelazione deve aver luogo entro un termine massimo di 24 ore dalla macellazione. Tutti questi elementi diversi richiedono un condizionamento rapido, la sua realizzazione nella zona geografica permette di verificare il rispetto dei criteri di presentazione.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

L’etichetta contiene la denominazione dell’IGP «Poulet du Périgord».

Le etichette o i documenti di vendita devono obbligatoriamente riportare il logo comune:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica si estende ai dipartimenti di:

la Charente, limitato ai cantoni di: Aubeterre-sur-Dronne, Chalais, Montbron, Montemboeuf, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette;

la Charente-Maritime, limitato al cantone de Montguyon;

la Corrèze, limitato ai cantoni di: Argentat, Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Corrèze, Donzenac, Égletons, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Uzerche, Vigeois;

la Dordogne;

la Gironde, limitato ai cantoni di: Castillon-la-Bataille, Coutras, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande;

la Haute-Vienne, limitato ai cantoni di: Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Limoges-Couzeix, Limoges-Cité, Limoges-Le Palais, Limoges-Condat, Limoges-Panazol, Limoges-Corgnac, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Vigenal, Limoges-Émailleurs, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-La Bastide, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche;

di Lot, limitato ai cantoni di: Bretenoux, Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Cajarc, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lacapelle-Marival, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Livernon, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l’Évêque, Saint-Céré, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac, Vayrac;

di Lot-et-Garonne, limitato ai cantoni di: Cancon, Castelmoron-sur-Lot, Castillonnès, Duras, Fumel, Lauzun, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Monclar, Monflanquin, Sainte-Livrade-sur-Lot, Seyches, Tonneins, Tournon-d’Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Sud, Villeréal, Le Mas-d’Agenais.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La zona geografica è situata nel sud-ovest della Francia, e si concentra nel dipartimento Dordogne.

Il Périgord così definito corrisponde a una vasta zona pedemontana globalmente inclinata con una pendenza nord-est/sud-ovest. I numerosi corsi d’acqua, attraversando le rocce resistenti di questa zona, hanno costituito una rete di piccole valli, orientate e sagomate in vari modi, ma che costituisce uno dei maggiori elementi strutturanti del rilievo del Périgord. Solo le valli, ricche di depositi alluvionali, sono realmente favorevoli alla coltura dei cereali. I pendii spesso in pendenza e alberati sono piuttosto destinati all’allevamento.

La complessità geologica ha favorito la presenza di numerosi giacimenti minerari (ferro, oro, calcare, caolino). Alcuni di essi sono utilizzati per la produzione di argilla smectica, di tipo bentonite e montmorillonite, dalle proprietà specifiche.

Il clima della zona geografica è generalmente temperato, di tipo «oceanico degradato», vale a dire soggetto al sistema climatico del nord dell’Oceano Atlantico, ma con influenze marcate, sia di tipo continentale che di tipo mediterraneo.

La coltivazione del granturco è molto presente in tutta l’area geografica. I cereali a paglia sono ampiamente coltivati; il frumento tenero e il triticale sono predominanti.

Per quanto riguarda i fattori umani, a decorrere dal 14o secolo si è sviluppato in maniera significativa l’allevamento di pollame nel Périgord.

È solo nel corso del 19o secolo che il Périgord diventa una terra di produzione avicola a pieno titolo, la cui produzione conserva tuttavia il carattere tradizionale, di tipo familiare.

Il primo «Consorzio per la difesa del pollo di fattoria del Périgord» è sorto nel 1953. Nel suo disciplinare dell’epoca, in esso si definisce la maniera di allevare il pollame «secondo il metodo in azienda in uso nel Périgord».

Ancora oggi il «Pollo du Périgord» viene allevato riproducendo le condizioni di allevamento più estensive di un tempo. Essi sono allevati all’aperto a partire da ceppi detti «rustici a crescita lenta».

La razione comprende, indipendentemente dall’età del pollame, miscele di almeno due cereali comprendenti obbligatoriamente granturco, e almeno, in particolare, un cereale tra grano, orzo, triticale, sorgo, avena. L’allevatore della regione di Périgord distribuisce ogni giorno alcuni manciate di cereali sotto forma di grano intero nella lettiera del pollaio.

Questa razione è integrata in bentonite, argilla ben nota nel Périgord per le sue proprietà digestive per il pollame, e presente nei giacimenti minerari della zona.

Specificità del prodotto

Il «Poulet du Périgord» si presenta come un pollo con pelle di colore uniforme e masse muscolari ben sviluppate e consistenti, ben ripartite in tutta la struttura. Il sufficiente livello di d’ingrassamento, senza eccesso è caratterizzato da una distribuzione uniforme sottopelle e a livello dei muscoli (grasso interstiziale), senza deposito localizzato nella cavità addominale né a livello delle ascelle.

La qualità della presentazione delle carcasse intere va curata in modo particolare e non presenta nessun difetto.

Queste caratteristiche conferiscono una solida reputazione al «Poulet du Périgord».

Legame causale

Il legame causale all’origine del «Poulet du Périgord» è basato sulla qualità e sulla reputazione.

La zona geografica, il suo clima mite oceanico e la sua altitudine medio-bassa, costituisce un luogo propizio all’allevamento del pollame.

Le valli, ricchi di depositi alluvionali, sono utilizzate per la coltivazione di cereali e i pendii, spesso alberati e in pendenza, per i percorsi del pollame.

L’associazione di tali cereali nella razione alimentare si basa sul fatto che essi sono presenti regolarmente e da molto tempo sulle superfici coltivate delle aziende di Périgord e hanno un profilo nutrizionale specifico e particolarmente equilibrato per l’allevamento dei polli.

Tra i cereali utilizzati, il granturco la cui coltura è preponderante, occupa una posizione privilegiata: l’assenza di tegumento sul chicco gli conferisce una migliore digeribilità e quindi una migliore qualità di assimilazione; il suo tasso elevato di grasso e amido lo rendono un cereale particolarmente energetico, indicato per ottenere pollame in carne o ben formato.

Il sistematico completamento della razione alimentare con argilla (bentonite) assicura un ottimo stato sanitario e migliori condizioni ambientali in pollaio favorendo una crescita più armoniosa e regolare del pollame. Tale scelta da parte degli allevatori della regione del Périgord si rivela particolarmente importante e giustificata per lo sviluppo delle masse muscolari, e per lo stato di ingrasso del «Pollo du Périgord» ottenuto da ceppi a crescita lenta.

Il completamento di tutti gli alimenti in bentonite comporta una migliore assimilazione della razione durante tutta la vita dell’animale. Tale maggiore assimilazione favorisce un migliore sviluppo di tutti i tessuti, in particolare i muscoli, e promuove una migliore distribuzione del grasso. Le carcasse presentano meno ammassi di grasso nella cavità addominale e meno grasso sottocutaneo. La pelle è più fine, di colore più uniforme su tutta la carcassa e lascia intravvedere la massa muscolare.

Tale pratica è associata a quella ereditata dalla tradizione di distribuire ogni giorno alcuni manciate di cereali in grani interi sulla lettiera del pollaio. Tale gesto ancestrale, che consentiva un tempo al fattore di riunire il pollame, rafforza il legame tra l’allevatore e pollame, stimola nei pulcini il loro istinto di beccare e agevola l’esplorazione dei percorsi. Tale comportamento si traduce in una maggiore attività fisica, che comporta lo sviluppo di una muscolatura maggiore con una migliore ripartizione del grasso a livello muscolare.

Esso contribuisce altresì a favorire fin dalla giovane età il funzionamento del ventriglio e quindi agevola il miglioramento dell’assimilazione dei componenti della razione che contribuiscono allo sviluppo della massa muscolare.

Inoltre favorisce il continuo grattamento della lettiera per i pulcini, il che contribuisce all’aerazione e a mantenerla secca più a lungo tenuto conto della durata di allevamento di pollame.

Infine, la presenza all’interno del pollaio di una lettiera molto pulita, promuove lo sviluppo del piumaggio, il che si traduce in una maggiore facilità di spennatura, e quindi una qualità impeccabile di presentazione delle carcasse intere.

L’allevamento all’aperto su percorsi spesso in pendenza e alberati, ha un impatto anche sulle caratteristiche specifiche del «Poulet du Périgord»: si traduce in un’ossatura più solida che consente uno sviluppo più importante delle masse muscolari (filetti e cosce) a scapito del grasso sottocutaneo.

Tutti questi elementi sono stati messi in luce nel 1929 da parte de La Mazille, celebre cuoco della regione, nella sua raccolta di ricette locali: «Uno dei motivi principali dell’eccellenza del pollame di Périgord si spiega con il modo in cui è nutrito e ingrassato con granturco».

La reputazione del «Poulet du Périgord» è dimostrata anche dal 19o secolo grazie ai concorsi organizzati, prima in Dordogna (1862) e successivamente in tutti i dipartimenti limitrofi (Limoges, 1862, Agen 1863, Niort 1866) che premiavano maggiormente gli allevatori della regione del Périgord.

Ancora più recentemente, i risultati del concorso generale agricolo (Salone Internazionale dell’agricoltura, Parigi) nel corso dell’ultimo decennio confermano la posizione molto buona del «Poulet du Périgord» a livello nazionale, sia per il pollo intero che per i prodotti di taglio.

—   pollo intero: oro (2005-2010), argento (2004-2005-2010), bronzo (2006);

—   filetto di pollo: oro (2010), bronzo (2005-2006);

—   coscia di pollo: oro (2003-2007), argento (2009), bronzo (2004-2010)

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7f021529-d866-4d12-9860-ec61a860a6b0


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


2.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/15


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 195/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«ŠOLTANSKO MASLINOVO ULJE»

N. UE: HR-PDO-0005-01346 – 19.6.2015

PDO ( X ) PGI ( )

1.   Denominazione

«Šoltansko maslinovo ulje»

2.   Stato membro o paese terzo

Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’olio extra vergine di oliva conosciuto come «Šoltansko maslinovo ulje» [olio di oliva di Solta (Šolta)] è un olio ottenuto direttamente dal frutto dell’ulivo, unicamente con mezzi meccanici.

Per essere immesso sul mercato, lo «Šoltansko maslinovo ulje» deve presentare le seguenti proprietà fisico-chimiche:

percentuale di acidi grassi liberi: ≤ 0,70 %; indice di perossido: ≤ 7,0 mmol O2/kg; estinzione specifica nell’ultravioletto: K270 ≤ 0,220, K232 ≤ 2,50 e ∆K≤ 0,010

e organolettiche:

colore: verde giallastro, con profumo di foglie d’ulivo e di frutti verdi (fruttato verde), in genere con aromi floreale e fruttato. L’aroma fruttato più comune è quello di banana. Gusto: piacevolmente amaro e piccante.

L’olio non presenta difetti dal punto di vista organolettico, con mediane di fruttato, amaro e piccante di ≥ 1 ciascuna, dove la somma delle mediane delle proprietà organolettiche positive deve essere ≥ 5.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Lo «Šoltansko maslinovo ulje» è prodotto dal frutto delle varietà autoctone di ulivo conosciute come Levantinka (sinonimo: Šoltanka) e Oblica. La varietà Levantinka deve rappresentare almeno il 50 %, mentre la percentuale delle varietà Levantinka (sinonimo: Šoltanka) e Oblica combinate deve essere almeno del 95 %. Il restante 5 % o meno può provenire da altre varietà coltivate negli uliveti di Solta e, data la percentuale ridotta, non avrà alcun effetto sulle proprietà definitive del prodotto.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione dello «Šoltansko maslinovo ulje», dalla coltivazione e la raccolta delle olive, fino alla loro trasformazione in olio, devono essere effettuate nella zona geografica di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per mantenere le proprietà specifiche del prodotto e la qualità dell’olio, lo «Šoltansko maslinovo ulje» deve essere imbottigliato all’interno della zona geografica di cui al punto 4. Poiché Solta è un’isola, l’olio di oliva è trasportato anche via mare. Ciò significa che la luce, la temperatura e altri fattori naturali possono avere un effetto negativo sulla qualità del prodotto e che le proprietà organolettiche dell’olio d’oliva possono essere alterate. Per tale ragione, lo «Šoltansko maslinovo ulje» non può essere imballato al di fuori della zona geografica definita. Un sistema di ispezione garantisce l’origine e la tracciabilità del prodotto, il che sarebbe più difficile da realizzare al di fuori della zona di produzione. Lo «Šoltansko maslinovo ulje» deve essere imbottigliato in recipienti di vetro scuro, di capacità non superiore a 1 litro.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dello «Šoltansko maslinovo ulje» comprende l’isola di Solta e sette isole minori al largo della città di Porto Oliveto (Maslinica): Polebrnjak, Saskinja, Balkun, Kamik, Šarac, Grmej e Stipanska, che fanno parte del comune di Solta. Solta è un’isola dell’arcipelago della Dalmazia centrale, situata nella contea spalatino-dalmata. È separata a nord dalla terraferma e dall’isola di Bua (Čiovo) dal canale di Spalato, a est dall’isola di Brazza (Brač) dalla Porta di Spalato e a ovest dall’isola di Zirona Grande (Drvenik Veli) dal Canale di Solta.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Sull’isola di Solta i suoli presentano le caratteristiche del clima mediterraneo carsico. Sono il risultato della combinazione di diversi fattori pedogenetici - substrato di calcare dolomitico, terreno collinare e clima - che danno origine a un particolare tipo di suolo in questa zona mediterraneo-carsica: terre rosse e regosuoli.

L’isola di Solta è situata in una zona geografica ristretta, nel cuore della cosiddetta «zona euromediterranea dell’Adriatico orientale». In termini di clima e vegetazione, è una regione della costa adriatica che presenta particolari condizioni microecologiche, caratterizzate da scarsissime precipitazioni e da una temperatura annuale media molto elevata. Il clima dell’isola di Solta è principalmente caratterizzato da inverni miti e estati secche, con piogge tre volte più abbondanti nel mese più piovoso dell’anno rispetto al mese estivo più secco. La quantità di precipitazioni piovose nel mese più secco è inferiore a 40 mm. Le estati sono calde, secche e soleggiate. L’isola di Solta ha una temperatura atmosferica media annua di 16 °C e una media di precipitazioni di 847 mm. Fa parte di una regione mediamente calda e arida. Le piogge cadono per lo più a fine autunno - inizio inverno, in coincidenza di un’intensa attività ciclonica, e in primavera, nei mesi di marzo e aprile. Luglio è il mese meno piovoso. L’isola di Solta è situata nella parte più soleggiata della Croazia, con 2 713 ore di soleggiamento annue, in media circa 7,4 ore al giorno.

I venti che soffiano sull’isola sono la bora, lo scirocco e il maestrale. La bora è un vento secco e freddo, che soffia a raffiche, più frequente in inverno e all’inizio della primavera. Lo scirocco è un vento umido, caldo e regolare, seguito da abbondanti precipitazioni. Il maestrale è più frequente nel periodo estivo, a causa delle velocità diverse a cui mare e terra si riscaldano.

Fattori umani

Poiché gli uliveti dell’isola di Solta sono piantati per lo più in terreni carsici difficilmente accessibili, inadatti ad altri tipi di produzioni agricole, ancor oggi i produttori li lavorano, e raccolgono le olive, nel modo tradizionale: la terra è lavorata a mano, usando attrezzi manuali tradizionali (zappa e zappone (piccone)], mentre le erbacce sono estirpate manualmente e tagliate con un falcetto o una falce tradizionali. Le olive sono staccate dalla pianta scuotendo e «pettinando» i rami a mano, in modo da far cadere i frutti dentro una rete, un telo di plastica o un lenzuolo steso sotto le piante. Per la raccolta manuale delle olive è autorizzato l’uso di rastrelli di plastica o scuotitori a mano. Uno dei metodi specifici usati dagli olivicoltori locali per incrementare la produttività sull’isola di Solta è l’innesto, un metodo di riproduzione vegetativa nel quale un ramo della varietà Oblica viene innestato su un ramo della varietà Levantinka (sinonimo: Šoltanka).

Specificità del prodotto

La specificità e la qualità dello «Šoltansko maslinovo ulje» derivano dalle varietà autoctone Levantinka (sinonimo: Šoltanka) e Oblica utilizzate per produrlo, che insieme costituiscono oltre il 95 % del patrimonio di uliveti di Solta. In nessun altro luogo la varietà Levantinka (sinonimo: Šoltanka) è così ben rappresentata come sull’isola di Solta.

Le ricerche effettuate sulle componenti volatili dei campioni di olio di oliva dell’isola di Solta hanno dimostrato la presenza di un elevato numero di composti fenolici, cui si deve il profumo di foglie d’ulivo e di frutti verdi, ovvero il cosiddetto fruttato verde. I composti più frequenti sono l’(E)-2-esenale e lo (Z)-3-esenolo, mentre all’esil acetato si deve l’aroma fruttato (banana).

È stato accertato che l’olio d’oliva delle varietà Levantinka (sinonimo: Šoltanka) e Oblica presenta un elevato contenuto di polifenolo (antiossidante naturale), che impedisce all’olio di deteriorarsi e lo mantiene a lungo fresco e aromatico (M. Žanetić et al; Influences of polyphenolic compounds on the oxidative stability of virgin olive oils from selected autochthonous varieties, Journal of Food, Agriculture and Environment, 2013).

Per la varietà Levantinka (sinonimo: Šoltanka), le proprietà olfattive e gustative sono state giudicate equilibrate, mentre la varietà Oblica ha dimostrato di avere un profumo fruttato pronunciato, con una nota di amaro e di piccante meno spiccata (M. Žanetić et al; Ispitivanje fenolnih spojeva i senzorski profil dalmatinskih djevičanskih maslinovih ulja [Ricerca sui composti fenolici e il profilo organolettico degli oli di oliva vergini dalmati], Pomologia Croatica vol. 17, n. 1-2, 2011).

Le prime testimonianze scritte dell’olio di oliva dell’isola di Solta risalgono a un’epoca lontana. L’autore Mihovilović scrive che «… l’isola di Solta apparteneva alla città di Spalato e, sotto la dominazione veneziana, dal 1409 al 1797, la produzione agricola dell’isola di Solta era la fonte di approvvigionamento della città di Spalato. L’isola di Solta forniva vino, olio di oliva, cereali, frutta secca e lenticchie» (M. A. Mihovilović, Otok Šolta-monografija [L’isola di Solta – Una monografia], 1990).

I registri della parrocchia di Santo Stefano riportano la seguente annotazione: «Šolta è un importante centro per la coltivazione degli ulivi delle varietà Levantinka, greca o, com’è chiamata sul continente, Šoltanka» e elencano numerosi olivicoltori che le coltivano con ottimi risultati (Registri della parrocchia di Santo Stefano, Nada, Grohote, 1979).

Ancor oggi la denominazione «Šoltansko maslinovo ulje» è utilizzata nel linguaggio corrente (bolle di consegna e fatture, cooperativa Eko Rast Šolta, sala di degustazione Kapja i Bokun, 2011, 2013 e 2014).

Legame causale

La qualità dello «Šoltansko maslinovo ulje» è dovuta ai seguenti fattori, che stabiliscono il legame causale: clima, disponibilità di varietà autoctone, competenze tecniche ed esperienza dei produttori riguardo ai processi produttivi e tradizione storica dell’olivicoltura.

Le condizioni climatiche nella zona agricola definita, contraddistinte da estati calde, secche e soleggiate e da inverni miti, sono determinanti per la coltivazione delle varietà Levantinka (sinonimo: Šoltanka) e Oblica, tanto che il sottotipo climatico «Csa», prevalente sull’isola di Solta, è conosciuto anche come «clima dell’ulivo». Anche i venti che soffiano sull’isola hanno una grande influenza sugli uliveti di Solta. Grazie alla bora, fredda e secca, ovvero alle masse d’aria fredda e secca da essa trasportate, le infestazioni parassitarie e le malattie delle piante non causano danni significativi agli uliveti di Solta. Lo scirocco, umido e caldo, seguito da abbondanti precipitazioni, è frequente nei mesi estivi e particolarmente importante e gradito in quanto fornisce alle olive umidità nella misura necessaria. Il maestrale, che soffia in maggio e giugno, è importante nel periodo della fioritura e dell’impollinazione, quando gli ulivi fioriscono e producono i frutti.

La specificità e la qualità dello «Šoltansko maslinovo ulje» sono fondate sulle varietà degli uliveti dell’isola: la Levantinka (sinonimo: Šoltanka) e l’Oblica, che insieme costituiscono oltre il 95 % del patrimonio di uliveti dell’isola, mentre la Levantinka (sinonimo: Šoltanka), che è la varietà più diffusa, rappresenta da sola il 50-60 % degli uliveti dell’isola. Lo «Šoltansko maslinovo ulje» è caratterizzato da un aroma fruttato, con un delicato profumo di banana, e una lieve nota amara e piccante.

I produttori hanno sviluppato notevoli competenze tecniche ed esperienza per avere la meglio sul terreno carsico, difficilmente accessibile, su cui sono piantati gli uliveti di Solta. Ancora oggi gli uliveti sono lavorati a mano o usando piccoli attrezzi tradizionali. Effettuare a mano la raccolta delle olive significa poter selezionare i frutti sugli alberi, sul posto, e raccogliere solo le olive migliori e più sane per produrre lo «Šoltansko maslinovo ulje», garantendo in tal modo un olio di qualità costante. Al tempo stesso, i produttori dell’isola di Solta usano un metodo di innesto della varietà Oblica con la Levantinka (sinonimo: Šoltanka), ottenendo i cosiddetti alberi misti. Ciò consente di accrescere la fertilità degli ulivi della varietà Oblica e di aumentarne la resa.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/SOLTANSKO%20MASLINOVO%20ULJE/Izmijenjena%20specifikacija%20proizvoda%20Šoltansko%20maslinovo%20ulje_16.3.2016_133943.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.