ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
II Comunicazioni |
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2016/C 146/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7988 — Rhône Capital/AP/GardaWorld Security) ( 1 ) |
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
|
|
Commissione europea |
|
2016/C 146/13 |
||
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione europea |
|
2016/C 146/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
Commissione europea |
|
2016/C 146/15 |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7988 — Rhône Capital/AP/GardaWorld Security)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 146/01)
Il 20 aprile 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7988. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 aprile 2016
(2016/C 146/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1264 |
JPY |
yen giapponesi |
124,95 |
DKK |
corone danesi |
7,4418 |
GBP |
sterline inglesi |
0,77640 |
SEK |
corone svedesi |
9,1570 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0973 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2735 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,047 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,30 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3911 |
RON |
leu rumeni |
4,4801 |
TRY |
lire turche |
3,2074 |
AUD |
dollari australiani |
1,4587 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4286 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7373 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6399 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5215 |
KRW |
won sudcoreani |
1 291,46 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,3141 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3145 |
HRK |
kuna croata |
7,4818 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 864,34 |
MYR |
ringgit malese |
4,3982 |
PHP |
peso filippino |
52,808 |
RUB |
rublo russo |
74,6713 |
THB |
baht thailandese |
39,499 |
BRL |
real brasiliano |
4,0168 |
MXN |
peso messicano |
19,8036 |
INR |
rupia indiana |
75,0190 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/3 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/03)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Belgio
Oggetto della commemorazione : Giornata internazionale dei bambini scomparsi
Descrizione del disegno : La parte interna della moneta reca al centro il viso di un bambino circondato dalle iscrizioni «MISSING-DISPARU-VERMIST», «WWW.CHILDFOCUS.BE» e dall’identificativo nazionale trilingue «BELGIQUE-BELGIE-BELGIEN» seguito dall’anno 2016. Il marchio della zecca di Bruxelles, la testa elmata dell’Arcangelo Michele, e il marchio del presidente della zecca figurano rispettivamente a sinistra e a destra del viso.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : maggio 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/4 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/04)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Finlandia
Oggetto della commemorazione : lo scrittore e poeta lirico finlandese Eino Leino
Descrizione del disegno : nella parte interna della moneta sono raffigurati una fiamma e un attizzatoio puntato verso l’alto sulla destra. A destra, a semicerchio, figurano l’iscrizione «EINO LEINO» e l’anno di emissione «2016». In basso a sinistra figurano l’indicazione del paese di emissione «FI» e il marchio della zecca.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : aprile 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/5 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/05)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Finlandia
Oggetto della commemorazione : 100o anniversario della nascita del filosofo Georg Henrik von Wright
Descrizione del disegno : Nella parte interna della moneta sono raffigurati un’antica colonna dorica e un ramo di quercia. L’iscrizione «GEORG HENRIK VON WRIGHT» è riportata a semicerchio da sinistra a destra e in alto a destra figura l’anno di emissione «2016». In alto a sinistra figurano l’indicazione del paese di emissione «FI» e il marchio della zecca.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : ottobre 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/6 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/06)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Francia
Oggetto della commemorazione : François Mitterrand
Descrizione del disegno : Il disegno raffigura François Mitterrand, di profilo, in piena riflessione. Su un lato, il simbolo personale dell’uomo, un albero di quercia e di olivo mischiati. L’insieme è sormontato dalle date del centenario della nascita («1916» e «2016») e dal nome. In basso, l’indicazione del paese di emissione «RF».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 10 milioni
Data di emissione : ottobre 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/7 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/07)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Lettonia
Oggetto della commemorazione : Vidzeme
Descrizione del disegno : Il disegno raffigura lo stemma della storica regione della Lettonia — la Vidzeme o Livland. In alto, l’indicazione del paese di emissione «LATVIJA» e in basso l’indicazione «VIDZEME». A destra figura l’anno di emissione «2016».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : novembre 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/8 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/08)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Repubblica di San Marino
Oggetto della commemorazione : 550o anniversario della morte di Donatello
Descrizione del disegno : Il disegno raffigura in primo piano, a sinistra, il volto di David, particolare della scultura in bronzo realizzata da Donatello. In alto, al centro, figura il marchio della zecca «R», a destra il nome del paese di emissione «San Marino», in basso a destra l’iscrizione «Donatello», con le date «1466-2016», e al centro le iniziali dell’artista «MB».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione :
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/9 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/09)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano
Oggetto della commemorazione : 200o anniversario della Gendarmeria vaticana.
Descrizione del disegno : Sulla faccia nazionale è raffigurato un agente della Gendarmeria vaticana di fronte alla cupola della Basilica di San Pietro. In alto figura, a semicerchio, l’iscrizione «CORPO DELLA GENDARMERIA 1816-2016». In basso figura, a semicerchio, il nome del paese di emissione «CITTÀ DEL VATICANO». A sinistra e a destra del disegno figurano, rispettivamente, il marchio della zecca «R» e il nome del disegnatore «D. Longo».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : giugno 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2016/C 146/10)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano
Oggetto della commemorazione : Giubileo della Misericordia
Descrizione del disegno : sulla faccia nazionale è raffigurato San Martino di Tours che divide il suo mantello con un povero. Il disegno è circondato dalle iscrizioni «GIUBILEO DELLA MISERICORDIA», a sinistra, e «CITTÀ DEL VATICANO», a destra, entrambe a semicerchio. A destra figura anche l’anno di emissione «2016», mentre in basso sono riportati il marchio della zecca «R» e il nome dell’artista «M. CRISCIOTTI».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : ottobre 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/11 |
Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni
(2016/C 146/11)
Con decisione del 30 novembre 2005 (1), il Tribunale ha deciso di riunirsi in tre sezioni e in seduta plenaria. Con decisione del 14 aprile 2016, il Tribunale, per il periodo dal 14 aprile 2016 al 31 agosto 2016, ha assegnato i giudici alle sezioni come segue:
|
1a Sezione Sig. R. BARENTS, presidente di sezione Sigg. E. PERILLO e J. SVENNINGSEN, giudici |
|
2a Sezione Sig. K. BRADLEY, presidente di sezione Sigg. J. SANT’ANNA e A. KORNEZOV, giudici |
|
3a Sezione, riunita a tre giudici Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale Sigg. E. PERILLO, J. SVENNINGSEN, J. SANT’ANNA e A. KORNEZOV, giudici |
In quest’ultima sezione, il presidente si riunirà, in alternanza, vuoi con i giudici E. PERILLO e A. KORNEZOV, vuoi con i giudici J. SVENNINGSEN e J. SANT’ANNA, fatte salve le cause connesse.
(1) GU C 322 del 17.12.2005, pag. 16.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/12 |
Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
(2016/C 146/12)
La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
ESTONIA
in sostituzione dell’elenco pubblicato sulla GU C 434 del 4.12.2014
A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all’ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica, cioè 86 EUR.
In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.
Elenco delle precedenti pubblicazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Vedere l’elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/14 |
Invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 — Programma Erasmus+:
modifica della scadenza per la presentazione delle candidature nel settore della gioventù in Grecia
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 347 del 20 ottobre 2015 )
(2016/C 146/13)
Il punto 5 «Termine per la presentazione delle domande» è stato modificato come segue per quanto concerne la scadenza del 26 aprile 2016 in Grecia nel settore della gioventù:
Azione chiave 1 |
|
Mobilità individuale nel settore della gioventù |
31 maggio 2016 |
Azione chiave 2 |
|
Partenariati strategici nel settore della gioventù |
31 maggio 2016 |
Azione chiave 3 |
|
Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù |
31 maggio 2016 |
Queste scadenze modificate si applicano esclusivamente alle candidature presentate in Grecia.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 146/14)
1. |
In data 18 aprile 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito) e Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di quattro strutture logistiche situate in Repubblica ceca (l’edificio «Damco» a Hostvice, Praga) e in Italia (Bologna DC 6 – Geodis, Bologna DC 7 – One Express, Castel San Giovanni (CSC) Edificio N) (insieme i «Target Assets», ossia le «strutture obiettivo») mediante acquisto di elementi dell’attivo. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — SEGRO: proprietà, gestione e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito, industria leggera e centri di dati; — PSPIB: gestione di azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse naturali. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento «Caso M.7985 — SEGRO/PSPIB/Target Assets», al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366, del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
26.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 146/16 |
Avviso destinato a Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini e Muhammad Sholeh Ibrahim, che sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2016/647 della Commissione
(2016/C 146/15)
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l’Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell’organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999). L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l’altro, nel:
|
2. |
Il 20 aprile 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta di Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini e Muhammad Sholeh Ibrahim all’elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda. Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini e Muhammad Sholeh Ibrahim possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/647 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini e Muhammad Sholeh Ibrahim all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»). Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
|
4. |
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento (UE) 2016/647 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
5. |
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2016/647 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
6. |
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 109 del 26.4.2016, pag. 23.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.