ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2016/C 067/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 067/02 |
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2016/C 067/03 |
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2016/C 067/04 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2016/C 067/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2016/C 067/06 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2016/C 067/07 |
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Rettifiche |
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2016/C 067/08 |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2016
sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro
(2016/C 67/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 148, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il tasso di disoccupazione nell’Unione, dopo essere aumentato fino a raggiungere un livello senza precedenti in seguito alla crisi economica e finanziaria del 2008-09, è attualmente in calo, mentre quello della disoccupazione di lungo periodo resta molto elevato. La disoccupazione di lungo periodo colpisce ogni Stato membro in misura diversa, in particolare in quanto l’impatto della crisi è stato disuguale e la situazione macroeconomica, la struttura economica e il funzionamento del mercato del lavoro differiscono da uno Stato membro all’altro. |
(2) |
Dopo anni di crescita debole e scarsa creazione di posti di lavoro, nel 2014 la disoccupazione di lungo periodo, definita da Eurostat come numero di persone che non hanno un lavoro e lo cercano attivamente da almeno un anno, ha colpito più di 12 milioni di persone, pari al 5 % della popolazione attiva dell’Unione, il 62 % delle quali era stato disoccupato per almeno due anni consecutivi. |
(3) |
La disoccupazione di lungo periodo sta colpendo le persone interessate, riducendo le potenzialità di crescita delle economie dell’Unione, aumentando il rischio di esclusione sociale, povertà e disuguaglianza e aggravando ulteriormente gli oneri sostenuti da servizi sociali e finanze pubbliche. Essa comporta perdita di reddito, decadimento delle competenze, maggiore incidenza dei problemi di salute e aumento della povertà delle famiglie. |
(4) |
Tra le persone più esposte alla disoccupazione di lungo periodo vi sono quelle con competenze o qualifiche scarse, i cittadini di paesi terzi, le persone con disabilità e le minoranze svantaggiate come i rom. Anche l’attività lavorativa svolta in precedenza da una persona svolge un ruolo importante, in quanto in alcuni paesi gli aspetti settoriali e ciclici sono fondamentali per spiegare la persistenza della disoccupazione di lungo periodo. |
(5) |
Ogni anno quasi un quinto dei disoccupati di lungo periodo nell’Unione si scoraggia e diventa inattivo perché la ricerca di un lavoro resta senza frutti. Gli ostacoli all’inserimento nel mercato del lavoro sono vari e spesso si sommano, cosicché per tale inserimento occorrono un approccio personalizzato e l’erogazione coordinata di servizi. |
(6) |
I disoccupati di lungo periodo rappresentano la metà del numero totale di disoccupati nell’Unione, ma meno di un quinto dei partecipanti a misure attive del mercato del lavoro. Di conseguenza solo una bassa percentuale di disoccupati di lungo periodo (in media il 24 %) beneficia del sussidio di disoccupazione. |
(7) |
Gli investimenti in capitale umano dovrebbero essere potenziati e resi più efficaci affinché possano conferire capacità e competenze utili e significative a un numero maggiore di persone, ovviare alle carenze di competenze e gettare le basi per una transizione agevole dall’apprendimento al lavoro e per il mantenimento dell’occupabilità. Migliorare l’efficacia e la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione contribuirà a ridurre il numero di nuovi disoccupati. A tal fine dovrebbe essere perseguita la modernizzazione dei sistemi di istruzione e di formazione in linea con gli obiettivi del semestre europeo, le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) (1) e la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2). |
(8) |
Al fine di sviluppare una strategia coordinata per l’occupazione, gli orientamenti del 2015 per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (3) invitano a ridurre significativamente la disoccupazione strutturale e di lungo periodo ricorrendo a strategie globali in grado di sostenersi reciprocamente che includano un sostegno attivo personalizzato per il reinserimento nel mercato del lavoro. |
(9) |
Se da un lato gli Stati membri rimangono competenti per la scelta delle misure del mercato del lavoro più adeguate alla loro situazione specifica, dall’altro lato gli orientamenti invitano gli Stati membri a promuovere l’occupabilità investendo nel capitale umano attraverso sistemi di istruzione e formazione efficaci ed efficienti che innalzino il livello di competenza della forza lavoro, e invitano inoltre più specificamente gli Stati membri a incoraggiare i sistemi di apprendimento basati sul lavoro come l’apprendimento duale e a potenziare la formazione professionale. Più in generale, gli orientamenti invitano gli Stati membri a prendere in considerazione i principi della flessicurezza e a rafforzare le misure attive del mercato del lavoro aumentandone efficacia, obiettivi, portata, campo d’azione e interazione con il sostegno al reddito e l’erogazione di servizi sociali. |
(10) |
Le iniziative proposte nella presente raccomandazione dovrebbero risultare pienamente compatibili con le raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo e la loro attuazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita. |
(11) |
La raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (4), delinea una strategia globale e integrata a favore dell’inclusione attiva di coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro, combinando un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro in grado di favorire l’inserimento e l’accesso a servizi di qualità. L’obiettivo è facilitare l’inserimento di coloro che sono in grado di lavorare in posti di lavoro sostenibili e di qualità e di fornire loro risorse sufficienti per vivere dignitosamente. |
(12) |
Il Fondo sociale europeo è il principale strumento finanziario dell’Unione per affrontare la disoccupazione di lungo periodo. Per il periodo 2014-2020, gli Stati membri hanno stanziato somme consistenti per sostenere l’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro. Anche altri fondi, come il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, possono integrare le misure finanziate dal Fondo sociale europeo in conformità con gli stanziamenti per le pertinenti priorità di investimento per il periodo 2014-2020, in particolare sostenendo la creazione di posti di lavoro, la modernizzazione dei servizi pubblici dell’impiego e la formazione professionale, la formazione di competenze e l’apprendimento permanente. In questo contesto, le future discussioni in materia dovrebbero considerare le modalità per rafforzare ulteriormente l’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro. |
(13) |
La raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (5) invita a prendere iniziative volte a offrire alle persone l’opportunità di dimostrare quanto hanno appreso al di fuori dell’istruzione e della formazione formali. |
(14) |
Le conclusioni del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013 hanno sottolineato che affrontare la disoccupazione è la sfida sociale più importante e che è di fondamentale importanza ridurre la disoccupazione di lungo periodo e garantire la piena partecipazione dei lavoratori anziani. |
(15) |
Il Parlamento europeo ha indicato la disoccupazione di lungo periodo come uno dei principali ostacoli alla crescita. |
(16) |
È opportuno intensificare le iniziative volte a inserire nel mercato del lavoro le persone più gravemente interessate dalla disoccupazione di lungo periodo tenendo conto delle pratiche nazionali, nonché aumentare il tasso di registrazione presso i servizi per l’impiego e altri organi competenti, cosa che permetterebbe di affrontare il problema della mancanza di copertura delle misure di sostegno. I paesi con un gran numero di disoccupati di lungo periodo registrati possono attribuire priorità nei loro interventi a coloro che sono già registrati. |
(17) |
Un approccio preventivo sarebbe vantaggioso in termini di efficienza ed efficacia. Dovrebbero essere rafforzate e, se del caso, completate misure di prevenzione e attivazione che si concentrino in particolare sull’inizio del periodo di disoccupazione. Iniziative specifiche per i disoccupati di lungo periodo registrati dovrebbero essere intraprese al più tardi al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione: questo infatti è il momento in cui in molti Stati membri cambiano i meccanismi e i servizi di sostegno per questo particolare gruppo. |
(18) |
Gli approcci personalizzati per sostenere i disoccupati di lungo periodo dovrebbero affrontare gli ostacoli che hanno portato al persistere della disoccupazione, aggiornando e completando la valutazione iniziale effettuata al momento della registrazione. Ciò consentirà di orientare i disoccupati di lungo periodo verso servizi di sostegno sufficientemente adattati alle esigenze individuali, quali consulenza sulla gestione dei debiti, riabilitazione, servizi di assistenza sociale, servizi di assistenza, integrazione dei migranti, assistenza abitativa e per la mobilità, intesi ad affrontare gli ostacoli all’occupazione e consentire loro di raggiungere obiettivi chiari che conducano all’occupazione. |
(19) |
Il coinvolgimento dei datori di lavoro nell’inserimento dei disoccupati di lungo periodo è essenziale e andrebbe sostenuto attraverso l’erogazione di servizi ad hoc da parte dei servizi dell’impiego insieme a incentivi finanziari mirati e al coinvolgimento delle parti sociali. Un maggior coinvolgimento dei datori di lavoro, integrato da misure intese a rafforzare la creazione di posti di lavoro nell’economia, può accrescere ulteriormente l’efficacia delle misure di inserimento. |
(20) |
Recenti iniziative politiche, come la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (6), sollecitano la collaborazione nell’ambito di partnership come nuovo metodo per attuare le politiche sociali e occupazionali. L’erogazione coordinata di servizi è fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la responsabilità di sostenere i disoccupati di lungo periodo è ripartita tra i servizi pubblici per l’impiego, gli enti per la previdenza sociale e le amministrazioni locali. |
(21) |
Tale accordo di inserimento lavorativo, redatto in modo da riflettere la situazione di un singolo disoccupato di lungo periodo, dovrebbe contenere un pacchetto dettagliato delle misure personalizzate disponibili a livello nazionale (quali quelle relative a mercato del lavoro, istruzione, formazione e servizi di assistenza sociale) destinato a sostenere un disoccupato di lungo periodo e dargli gli strumenti per superare gli ostacoli specifici all’occupazione. Gli accordi dovrebbero definire obiettivi, calendari, obblighi dei disoccupati di lungo periodo e offerta del prestatore o dei prestatori di servizi e dovrebbero indicare le misure di inserimento disponibili. |
(22) |
Le iniziative proposte nella presente raccomandazione dovrebbero tener conto della diversità degli Stati membri e dei loro diversi punti di partenza per quanto riguarda la situazione macroeconomica, il livello della disoccupazione di lungo periodo e la relativa fluttuazione, le caratteristiche istituzionali, le differenze regionali e la capacità dei vari soggetti che intervengono sul mercato del lavoro. Tali azioni dovrebbero integrare e rafforzare l’approccio politico attualmente seguito in molti Stati membri, in particolare introducendo componenti flessibili come l’approccio personalizzato e l’erogazione coordinata di servizi, e coinvolgendo i datori di lavoro. |
(23) |
La presente raccomandazione rispetta, rafforza e migliora debitamente i diritti fondamentali, stabiliti in particolare dall’articolo 29 e dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:
sostenere la registrazione delle persone in cerca di lavoro e un maggiore orientamento al mercato del lavoro delle misure di inserimento, tra l’altro tramite un più stretto legame con i datori di lavoro;
fornire una valutazione individuale ai disoccupati di lungo periodo;
offrire un accordo di inserimento lavorativo specifico quando i disoccupati abbiano raggiunto al più tardi i 18 mesi di disoccupazione. Ai fini della presente raccomandazione, per «accordo di inserimento lavorativo» si intende un accordo scritto tra un disoccupato di lungo periodo registrato e un punto di contatto unico avente l’obiettivo di facilitare la transizione dell’interessato verso l’occupazione sul mercato del lavoro.
A tal fine è necessario:
Registrazione
1) |
Favorire la registrazione delle persone in cerca di lavoro presso un servizio per l’impiego, in particolare attraverso una migliore informazione sul sostegno disponibile. |
Valutazione e approccio individuale
I servizi per l’impiego, unitamente ad altri partner che sostengono l’inserimento nel mercato del lavoro, forniscono un orientamento personalizzato ai soggetti interessati.
2) |
Garantire che ai disoccupati di lungo periodo registrati siano offerti approfonditi orientamenti e valutazioni individuali al più tardi al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione. La valutazione dovrebbe illustrare le loro prospettive di occupabilità, gli ostacoli all’occupazione e i tentativi precedenti di cercare lavoro. |
3) |
Informare i disoccupati di lungo periodo registrati delle offerte di lavoro e del sostegno disponibile nei diversi settori dell’economia e, ove opportuno, in regioni diverse e in altri Stati membri, in particolare mediante i servizi europei dell’occupazione (EURES). |
Accordi di inserimento lavorativo
Ai disoccupati di lungo periodo registrati che non beneficiano della garanzia per i giovani viene offerto al più tardi, al raggiungimento dei 18 mesi di disoccupazione, un accordo di inserimento lavorativo che dovrebbe comprendere almeno un’offerta di servizio individuale volta a trovare un lavoro e l’individuazione di un punto di contatto unico.
4) |
Mirare ai bisogni specifici dei disoccupati di lungo periodo registrati mediante un accordo di inserimento lavorativo che combini interventi e servizi pertinenti forniti da organizzazioni diverse.
|
5) |
Mettere in atto le disposizioni necessarie a garantire continuità e individuare un punto di contatto unico, incaricato di sostenere il disoccupato di lungo periodo registrato attraverso un’offerta coordinata di servizi che coinvolge i servizi per l’impiego e di assistenza sociale disponibili. Tale punto di contatto potrebbe essere basato su un quadro di coordinamento interistituzionale e/o essere individuato nell’ambito di strutture esistenti. Facilitare la trasmissione agevole e sicura, fra i prestatori di servizi interessati, delle informazioni pertinenti relative al sostegno precedente ai disoccupati di lungo periodo registrati e alle valutazioni individuali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, garantendo in tal modo la continuità del servizio. Consentire una migliore diffusione delle informazioni pertinenti sulle offerte di lavoro e sulle opportunità di formazione ai fornitori di servizi coinvolti e far sì che tali informazioni raggiungano i disoccupati di lungo periodo. |
Legami più stretti con i datori di lavoro
6) |
Incoraggiare e sviluppare partnership tra datori di lavoro, parti sociali, servizi per l’impiego, autorità pubbliche, servizi sociali ed erogatori d’istruzione e formazione per fornire servizi che rispondano meglio alle esigenze delle imprese e dei disoccupati di lungo periodo registrati. |
7) |
Sviluppare servizi per i datori di lavoro quali controllo delle offerte di lavoro, sostegno al collocamento, tutoraggio e formazione sul luogo di lavoro e sostegno post-collocamento, così da agevolare il reinserimento professionale dei disoccupati di lungo periodo registrati. |
8) |
Concentrare gli eventuali incentivi finanziari sui regimi che sostengono l’inserimento nel mercato del lavoro, come le sovvenzioni alle assunzioni e la riduzione dei contributi di sicurezza sociale, per incrementare le opportunità di lavoro dei disoccupati di lungo periodo registrati. |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI E ALLA COMMISSIONE DI:
Valutazione e monitoraggio
9) |
Monitorare in sede di comitato per l’occupazione, in stretta cooperazione con il comitato per la protezione sociale riguardo all’erogazione dei servizi sociali e di sostegno al reddito, l’attuazione della presente raccomandazione attraverso la sorveglianza multilaterale nel quadro del semestre europeo e attraverso il quadro di valutazione comune di indicatori. Il monitoraggio dovrebbe dare riscontri in merito alla percentuale di disoccupati di lungo periodo registrati che hanno ritrovato lavoro, alla sostenibilità del loro inserimento nel mercato del lavoro e all’uso fatto degli accordi di inserimento lavorativo. La rete europea dei servizi pubblici per l’impiego dovrebbe contribuire a tale monitoraggio. |
10) |
Incoraggiare la valutazione della prestazione dei servizi pubblici per l’impiego per quanto riguarda l’inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo periodo registrati, la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche nel quadro del processo di apprendimento comparativo della rete europea dei servizi pubblici per l’impiego istituita dalla decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) (7). |
11) |
Cooperare per impiegare al meglio i fondi strutturali e di investimento europei, in particolare il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità con le pertinenti priorità di investimento dei programmi 2014-2020. |
RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:
12) |
Sostenere e coordinare le iniziative volontarie e le alleanze di imprese impegnate nell’inserimento sostenibile dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro. |
13) |
Sostenere progetti di innovazione sociale per inserire i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, in particolare attraverso la sezione Progress del programma dell’Unione per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). |
14) |
Valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, le iniziative prese in seguito alla presente raccomandazione, e presentare una relazione al Consiglio entro il 15 febbraio 2019 sui risultati della valutazione. |
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
(1) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(2) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(3) Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).
(4) GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.
(5) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(6) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(7) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 febbraio 2016
(2016/C 67/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1096 |
JPY |
yen giapponesi |
125,40 |
DKK |
corone danesi |
7,4625 |
GBP |
sterline inglesi |
0,77715 |
SEK |
corone svedesi |
9,3838 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1017 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,5358 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,023 |
HUF |
fiorini ungheresi |
309,11 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3777 |
RON |
leu rumeni |
4,4670 |
TRY |
lire turche |
3,2903 |
AUD |
dollari australiani |
1,5605 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5274 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6268 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6761 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5617 |
KRW |
won sudcoreani |
1 368,69 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,1380 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2378 |
HRK |
kuna croata |
7,6180 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 988,04 |
MYR |
ringgit malese |
4,6836 |
PHP |
peso filippino |
52,843 |
RUB |
rublo russo |
85,1924 |
THB |
baht thailandese |
39,668 |
BRL |
real brasiliano |
4,4854 |
MXN |
peso messicano |
20,2927 |
INR |
rupia indiana |
75,9715 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/7 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o marzo 2016
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
(2016/C 67/03)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 15 del 16.1.2016, pag. 8.
Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
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HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.3.2016 |
… |
0,06 |
0,06 |
1,63 |
0,06 |
0,46 |
0,06 |
0,30 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
1,92 |
1,37 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
1,83 |
0,06 |
1,65 |
– 0,22 |
0,06 |
0,06 |
1,04 |
1.2.2016 |
29.2.2016 |
0,09 |
0,09 |
1,63 |
0,09 |
0,46 |
0,09 |
0,36 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
1,92 |
1,37 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
1,83 |
0,09 |
1,65 |
– 0,22 |
0,09 |
0,09 |
1,04 |
1.1.2016 |
31.1.2016 |
0,12 |
0,12 |
1,63 |
0,12 |
0,46 |
0,12 |
0,36 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
1,92 |
1,37 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
1,83 |
0,12 |
1,65 |
– 0,22 |
0,12 |
0,12 |
1,04 |
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/8 |
Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione
(2016/C 67/04)
Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le Parti contraenti (1) della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (in appresso «la convenzione»), le parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre Parti.
In base a tali comunicazioni, le tabelle allegate indicano la data di entrata in vigore del cumulo diagonale.
Le date indicate nella tabella 1 si riferiscono a:
— |
la data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all’appendice I, articolo 3, della convenzione, nel caso in cui l’accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso, la data è preceduta da «(C)», |
— |
la data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine, che istituiscono un cumulo diagonale, allegati all’accordo di libero scambio in questione, in altri casi. |
Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le Parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le Parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari in una Parte che non ha concluso accordi con le Parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» (3).
Le date indicate nella tabella 2 si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale, allegati agli accordi di libero scambio tra l’Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE. Ogni volta che ci si riferisce alla convenzione in un accordo di libero scambio tra Parti di questa tabella, alla tabella 1 si è aggiunta una data preceduta da «C».
Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra Unione europea e paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d’origine.
I codici per le Parti contraenti elencate nella tabella sono i seguenti:
— |
Unione europea |
EU |
|||||||||||||||||||||||||||
— |
Paesi EFTA: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
— |
le Isole Færøer |
FO |
|||||||||||||||||||||||||||
— |
Partecipanti al processo di Barcellona: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
— |
Turchia |
TR |
|||||||||||||||||||||||||||
— |
Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
— |
La Repubblica di Moldova |
MD |
Il presente avviso sostituisce l’avviso 2015/C 214/05 (GU C 214 del 30.6.2015, pag. 5).
Tabella 1
Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea
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Stati EFTA |
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Partecipanti al processo di Barcellona |
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Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE |
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EU |
CH(+LI) |
IS |
NO |
FO |
DZ |
EG |
IL |
JO |
LB |
MA |
PS |
SY |
TN |
TR |
AL |
BA |
KO |
ME |
MK |
RS |
MD |
EU |
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1.1.2006 (C) 1.2.2016 |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.12.2005 (C) 12.5.2015 |
1.11.2007 |
1.3.2006 (C) 1.2.2016 |
1.1.2006 |
1.7.2006 |
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1.12.2005 |
1.7.2009 |
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1.8.2006 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 1.2.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.2.2015 |
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CH(+LI) |
1.1.2006 (C) 1.2.2016 |
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1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.1.2006 |
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1.8.2007 |
1.7.2005 |
17.7.2007 |
1.1.2007 |
1.3.2005 |
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1.6.2005 |
1.9.2007 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.9.2012 |
1.2.2016 |
(C) 1.5.2015 |
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IS |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
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1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.11.2005 |
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1.8.2007 |
1.7.2005 |
17.7.2007 |
1.1.2007 |
1.3.2005 |
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|
1.3.2006 |
1.9.2007 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.10.2012 |
1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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NO |
1.1.2006 (C) 1.5.2015 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
1.8.2005 (C) 1.7.2013 |
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1.12.2005 |
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1.8.2007 |
1.7.2005 |
17.7.2007 |
1.1.2007 |
1.3.2005 |
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1.8.2005 |
1.9.2007 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.11.2012 |
1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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FO |
1.12.2005 (C) 12.5.2015 |
1.1.2006 |
1.11.2005 |
1.12.2005 |
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DZ |
1.11.2007 |
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EG |
1.3.2006 (C) 1.2.2016 |
1.8.2007 |
1.8.2007 |
1.8.2007 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
1.3.2007 |
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IL |
1.1.2006 |
1.7.2005 |
1.7.2005 |
1.7.2005 |
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9.2.2006 |
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1.3.2006 |
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JO |
1.7.2006 |
17.7.2007 |
17.7.2007 |
17.7.2007 |
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6.7.2006 |
9.2.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
1.3.2011 |
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LB |
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1.1.2007 |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
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MA |
1.12.2005 |
1.3.2005 |
1.3.2005 |
1.3.2005 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
1.1.2006 |
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PS |
1.7.2009 |
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1.1.2007 |
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TN |
1.8.2006 |
1.6.2005 |
1.3.2006 |
1.8.2005 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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6.7.2006 |
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1.7.2005 |
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TR |
1.9.2007 |
1.9.2007 |
1.9.2007 |
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1.3.2007 |
1.3.2006 |
1.3.2011 |
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1.1.2006 |
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1.1.2007 |
1.7.2005 |
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AL |
(C) 1.5.2015 |
C) 1.5.2015 |
C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
BA |
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(C) 1.1.2015 |
(C) 1.1.2015 |
(C) 1.1.2015 |
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(C) 1.2.2015 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
KO |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
ME |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.9.2012 |
(C) 1.10.2012 |
(C) 1.11.2012 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
MK |
(C) 1.5.2015 |
1.2.2016 |
1.5.2015 |
1.5.2015 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
RS |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
(C) 1.5.2015 |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.2.2015 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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(C) 1.4.2014 |
MD |
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(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
(C) 1.4.2014 |
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Tabella 2
Data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia
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EU |
AL |
BA |
MK |
ME |
RS |
TR |
EU |
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1.1.2007 |
1.7.2008 |
1.1.2007 |
1.1.2008 |
8.12.2009 |
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AL |
1.1.2007 |
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22.11.2007 |
26.7.2007 |
26.7.2007 |
24.10.2007 |
1.8.2011 |
BA |
1.7.2008 |
22.11.2007 |
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22.11.2007 |
22.11.2007 |
22.11.2007 |
14.12.2011 |
MK |
1.1.2007 |
26.7.2007 |
22.11.2007 |
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26.7.2007 |
24.10.2007 |
1.7.2009 |
ME |
1.1.2008 |
26.7.2007 |
22.11.2007 |
26.7.2007 |
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24.10.2007 |
1.3.2010 |
RS |
8.12.2009 |
24.10.2007 |
22.11.2007 |
24.10.2007 |
24.10.2007 |
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1.9.2010 |
TR |
1.8.2011 |
14.12.2011 |
1.7.2009 |
1.3.2010 |
1.9.2010 |
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(1) Le Parti contraenti sono Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), Libano, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3) GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.
(4) La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un’unione doganale.
(5) Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata secondo le conclusioni dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.
(6) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(7) Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1o gennaio 2007.
Per i prodotti del carbone e dell’acciaio la data di applicazione è il 1o marzo 2009.
(8) Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
Garante europeo della protezione dei dati
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/13 |
Sintesi esecutiva del parere del Garante europeo della protezione dei dati: «La risposta alle sfide dei megadati: richiesta di trasparenza, controllo da parte degli utilizzatori, protezione dei dati fin dalla progettazione e responsabilità»
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)
(2016/C 67/05)
«Il diritto di essere lasciati in pace è di fatto l’inizio di ogni libertà» (1).
I megadati, se gestiti in modo responsabile, possono offrire notevoli benefici e maggiore efficienza alla società e alle persone, non solo nei settori della sanità, della ricerca scientifica, dell’ambiente e in altri settori specifici. Sussistono, tuttavia, gravi preoccupazioni quanto all’impatto attuale e potenziale del trattamento di enormi quantità di dati sui diritti e le libertà delle persone, compreso il loro diritto alla vita privata. Le sfide e i rischi associati ai megadati richiedono, pertanto, una protezione dei dati più efficace.
Non può essere la tecnologia a determinare i nostri valori e diritti, ma nemmeno possono essere percepiti come incompatibili la promozione dell’innovazione e la tutela dei diritti fondamentali. I nuovi modelli commerciali che sfruttano nuove funzionalità per la raccolta massiccia, la trasmissione istantanea, la combinazione e il riutilizzo di dati personali per finalità non previste, hanno esposto i principi della protezione dei dati a nuove pressioni, che richiedono un esame approfondito quanto al modo in cui vengono applicati.
La normativa europea sulla protezione dei dati è stata elaborata per proteggere i diritti e i valori fondamentali, tra cui il nostro diritto alla vita privata. La questione non è se applicare le norme sulla protezione dei dati ai megadati, ma piuttosto come applicarle in modo innovativo in ambienti nuovi. I nostri attuali principi di protezione dei dati, inclusi la trasparenza, la proporzionalità e la limitazione delle finalità, forniscono la linea di base necessaria per proteggere in modo più dinamico i nostri diritti fondamentali nel mondo dei megadati. Essi devono, tuttavia, essere integrati dai «nuovi» principi sviluppatisi nel corso degli anni, quali la responsabilità, la protezione della privacy fin dalla progettazione e la protezione della privacy per default. Il pacchetto di riforma dell’UE in materia di protezione dei dati dovrebbe rafforzare e modernizzare il quadro normativo (2).
L’UE intende ottimizzare la crescita e la competitività attraverso lo sfruttamento dei megadati. Ma il mercato unico digitale non può importare acriticamente le tecnologie basate sui dati e i modelli commerciali diventati pratica economica corrente in altre zone del mondo. Deve invece assumere un ruolo guida nell’elaborazione di un trattamento dei dati personali affidabile. Internet si è evoluto in modo tale per cui il controllo — il monitoraggio del comportamento delle persone — è considerato un modello di reddito indispensabile per alcune delle società più influenti. Questa evoluzione rende necessaria una valutazione critica e la ricerca di altre alternative.
In ogni caso, e a prescindere dai modelli commerciali prescelti, le organizzazioni che trattano grandi volumi di dati personali sono tenute a rispettare la normativa sulla protezione dei dati applicabile. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ritiene che uno sviluppo responsabile e sostenibile dei megadati debba basarsi su quattro elementi fondamentali:
— |
le organizzazioni devono essere di gran lunga più trasparenti riguardo al modo in cui trattano i dati personali, |
— |
garantire agli utilizzatori un maggiore controllo sul modo in cui i loro dati vengono utilizzati, |
— |
integrare nei prodotti e servizi una protezione dei dati facilmente comprensibile fin dalla fase di progettazione, e |
— |
responsabilizzarsi ulteriormente rispetto a quello che fanno. |
Con riferimento alla trasparenza, le persone devono ricevere informazioni chiare su quali dati sono oggetto di trattamento, compresi i dati osservati o dedotti che le riguardano, e devono ricevere informazioni più precise sull’uso e sullo scopo di utilizzazione di tali dati, compresa la logica utilizzata negli algoritmi per determinare le presunzioni e le ipotesi che le riguardano.
Il controllo da parte degli utilizzatori contribuirà a garantire che gli individui siano in condizione di meglio rilevare le pratiche sleali, per contestare gli errori. Esso contribuirà ad impedire l’uso secondario dei dati per fini che non corrispondono alle loro legittime aspettative: con una nuova generazione di controllo da parte degli utilizzatori, le persone potranno, se del caso, scegliere in maniera più informata e approfondita e avere esse stesse maggiori possibilità di un migliore utilizzo dei dati che le riguardano.
Ampi diritti di accesso e portabilità dei dati ed efficaci meccanismi di accesso-recesso potrebbero fungere da requisito per assicurare agli utilizzatori un maggiore controllo sui propri dati e contribuire altresì allo sviluppo di modelli commerciali e ad un utilizzo più efficiente e trasparente dei dati personali.
Integrando la protezione dei dati nella progettazione dei loro sistemi e processi e adeguando la protezione dei dati in modo da garantire una reale trasparenza e controllo da parte degli utilizzatori, gli addetti al controllo responsabili potranno, inoltre, beneficiare dei vantaggi dei megadati, assicurando al contempo il rispetto della dignità e della libertà degli individui.
Ma la protezione dei dati è solo parte della risposta. L’UE deve utilizzare in modo più coerente i moderni strumenti a disposizione, anche nella sfera della protezione dei consumatori, dell’antitrust, della ricerca e dello sviluppo, per garantire misure di salvaguardia e una scelta nel mercato, dove possono prosperare servizi rispettosi della vita privata.
Per poter rispondere alle sfide dei megadati dobbiamo lasciar spazio all’innovazione e tutelare al contempo i diritti fondamentali. Spetta ora alle società e alle altre organizzazioni che investono nella ricerca di modi innovativi di trattamento dei dati personali, avere la stessa mentalità innovativa quando si tratta di applicare la normativa in materia di protezione dei dati.
Prendendo le mosse da precedenti contributi del mondo accademico e di numerosi organismi di regolamentazione e parti interessate, il GEPD intende promuovere un nuovo dibattito aperto e informato fuori e dentro l’UE, coinvolgendo maggiormente la società civile, designer, aziende, accademici, autorità e organismi di regolamentazione pubblici, sul modo migliore per utilizzare il potenziale creativo dell’industria di applicare la legge e salvaguardare la nostra vita privata e altri diritti fondamentali nel miglior modo possibile.
6. Le fasi successive: mettere in pratica i principi
Per poter rispondere alle sfide dei megadati dobbiamo lasciar spazio all’innovazione e tutelare al contempo i diritti fondamentali. Per raggiungere questo obiettivo, i principi consolidati della normativa europea sulla protezione dei dati devono essere mantenuti, ma applicati in modi nuovi.
6.1. Norme orientate al futuro
I negoziati per la proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati sono alle fasi finali. Abbiamo esortato i legislatori dell’UE ad adottare un pacchetto di riforma in materia di protezione dei dati, che rafforzi e modernizzi il quadro normativo affinché mantenga la propria efficacia nell’era dei megadati, rafforzando la fiducia e la sicurezza degli individui online e nel mercato unico digitale (3).
Nel parere 3/2015, accompagnato da raccomandazioni per un testo integrale della proposta di regolamento, abbiamo precisato che gli attuali principi di protezione dei dati, compresi la necessità, la proporzionalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità e la trasparenza, devono rimanere i principi chiave. Essi forniscono la linea di base necessaria per proteggere i nostri diritti fondamentali in un mondo di megadati (4).
Al contempo, questi principi devono essere rafforzati e applicati con maggiore efficacia e in modo più moderno, flessibile, creativo e innovativo. Devono altresì essere integrati da nuovi principi, come la responsabilità e la privacy dalla progettazione e per default.
Maggiore trasparenza, ampi diritti di accesso e portabilità dei dati, ed efficaci meccanismi di accesso-recesso potrebbero fungere da requisiti per assicurare agli utilizzatori un maggiore controllo sui propri dati e contribuire altresì a mercati più efficienti per i dati personali, a vantaggio sia dei consumatori, sia delle aziende.
Infine, estendere l’ambito di applicazione della normativa dell’UE sulla protezione dei dati alle organizzazioni che si rivolgono agli individui nell’UE e conferire alle autorità preposte alla protezione dei dati il potere di applicare misure correttive, comprese sanzioni efficaci, come prevederebbe la proposta di regolamento, sarà a sua volta un requisito fondamentale per applicare efficacemente le nostre leggi in un contesto globale. Il processo di riforma svolge un ruolo fondamentale in questo senso.
Per garantire che le regole siano applicate in modo efficace, le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati devono disporre non solo di poteri giuridici e strumenti efficaci, ma anche delle risorse necessarie per allineare la loro capacità alla crescita delle attività commerciali basate sui dati.
6.2. Come il GEPD intende portare avanti il dibattito
Una buona regolamentazione, se pur essenziale, non è sufficiente. Le società e le altre organizzazioni che investono nella ricerca di modi innovativi di trattamento dei dati personali devono avere la stessa mentalità innovativa quando si tratta di applicare i principi di protezione dei dati. A loro volta, le autorità preposte alla protezione dei dati dovrebbero esigere e premiare l’effettiva osservanza ed evitare di imporre superflui oneri burocratici.
Come annunciato nella Strategia del GEPD 2015-2019, il GEPD si propone di contribuire ad incoraggiare questi sforzi.
Intendiamo istituire un gruppo consultivo esterno di etica, composto da personalità distinte e indipendenti ed esperienze condivise in diverse discipline, capace di «studiare le relazioni tra diritti umani, tecnologia, mercati e modelli commerciali nel XXI secolo», analizzare più approfonditamente l’impatto dei megadati, valutare i conseguenti cambiamenti nelle nostre società, e contribuire ad individuare le problematiche che dovrebbero essere oggetto di un processo politico (5).
Svilupperemo, inoltre, un modello di politiche informative veritiere per gli organismi dell’UE, che offra servizi online in grado di contribuire alla migliore pratica per tutti gli addetti al controllo.
Infine, intendiamo altresì agevolare i dibattiti con lo scopo, ad esempio, di individuare, incoraggiare e promuovere le migliori pratiche per aumentare la trasparenza e rafforzare il controllo da parte degli utilizzatori, esaminare le opportunità per le basi di dati personali e la portabilità dei dati. Il GEPD intende organizzare un workshop sulla protezione dei megadati destinato ai responsabili politici, alle persone che gestiscono grandi volumi di dati personali nelle istituzioni dell’UE e agli esperti esterni, nonché per individuare le aree in cui sono necessari ulteriori orientamenti ed agevolare il lavoro dell’Internet Privacy Engineering Network («IPEN») [rete di ingegneria per la tutela della vita privata su Internet] come polo di conoscenze interdisciplinari per ingegneri ed esperti di privacy.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2015
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo della protezione dei dati
(1) Public Utilities Commission contro Pollak, 343 U.S. 451, 467 (1952) (giudice William O. Douglas, dissenziente).
(2) Il 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure per la riforma del quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Tale pacchetto comprende: i) una «comunicazione» [COM(2012) 9 def.]; ii) una proposta di «regolamento generale sulla protezione dei dati» («proposta di regolamento») [COM(2012) 11 def.]; e iii) una proposta di «direttiva» sulla protezione dei dati nel campo dell’applicazione del diritto penale [COM(2012) 10 def.].
(3) Parere del GEPD 3/2015.
(4) Quando si tratta di megadati, dobbiamo resistere alla tentazione di ridurre la portata dell’attuale livello di protezione nel tentativo di soddisfare l’avvertita necessità di un approccio normativo meno rigoroso. La protezione dei dati deve continuare ad essere applicata al trattamento nella sua interezza e deve comprendere non solo l’utilizzo dei dati, ma anche la loro raccolta. Non vi è giustificazione nemmeno per eccezioni globali concernenti il trattamento di dati «pseudonimizzati» o di dati accessibili al pubblico. La definizione di dati personali deve rimanere intatta, ma potrebbe beneficiare di ulteriori chiarimenti nel testo del regolamento stesso. Di fatto, deve comprendere tutti i dati che si riferiscono a qualsiasi individuo che sia identificato, individuato, o che possa essere identificato o individuato, dal responsabile del trattamento dei dati o da qualsiasi altra parte.
(5) Parere del GEPD 4/2015
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/16 |
Provvedimenti di risanamento
Decisione relativa a provvedimenti di risanamento a favore di «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (Società anonima di assicurazioni)
(2016/C 67/06)
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
Compagnia di assicurazioni |
«INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (INTERNATIONAL LIFE Società anonima di assicurazioni) con sede in Kifiasias 7 e Neapoleos 2, 15123 Marousi, Iscrizione alla Camera di commercio (GEMI) 000314501000, Partita IVA (AFM) 094130304, Identificativo della persona giuridica (LEI) 213800NED3OUL1K2V349 |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Decisione n. 171/2/14.12.2015 della commissione crediti e assicurazioni della Banca di Grecia (EPATH), relativa:
Entrata in vigore: 14.12.2015 Cessazione della validità: non definita |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
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Amministratore designato |
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Diritto applicabile |
Diritto greco, disposto degli articoli 9 e 17, lettere a) e c), del DL n. 400/1970. |
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/17 |
Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 67/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«KRUPNIOKI ŚLĄSKIE»
N. UE: PL-PGI-0005-01315 — 23.2.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Krupnioki śląskie»
2. Stato membro o paese terzo
Polonia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
I «Krupnioki śląskie» sono salumi a base di frattaglie, deperibili, affumicati, speziati, insaccati in budelli naturali. Il diametro dei salamini varia dai 30 ai 40 mm, la lunghezza da 15 a 25 cm, mentre il peso unitario di ciascun pezzo è pari a 200-300 g.
I «Krupnioki śląskie» sono salumi insaccati in budelli naturali. Sono caratterizzati da una superficie pulita, leggermente umida. Il budello aderisce strettamente all’imbottitura il cui spessore non supera i 5 mm. Al taglio le materie prime devono risultare disposte in maniera regolare, la consistenza deve essere ferma, le fettine dello spessore di 10 mm non possono disgregarsi, non sono ammessi grumi di ingredienti non mescolati.
Il tenore di grassi non è superiore al 35 %, il contenuto di sale non supera il 2,5 % e quello dei nitrati e nitrati (espresso in NaNO2 mg/kg) non è superiore a 50.
Colore in superficie: grigio-marrone o marrone scuro.
Colore al taglio: colore tipico della carne di maiale arrostita, della farina, dei grassi e della cotenna utilizzati, marrone scuro con una nota di viola o bronzo, tipico degli ingredienti utilizzati.
Consistenza e struttura: consistenza ferma, struttura friabile, pezzettini di carne magra e di farina fusi in un’unica massa.
Gusto e odore: caratteristico della carne e delle frattaglie, della farina di orzo o di grano saraceno, del grasso e delle cotenne affumicate, leggermente salato, spezie appena percettibili. Non sono ammessi gusto e odore di ingredienti non freschi o ammuffiti, acidi, amari o estranei.
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Le materie prime per la produzione dei «Krupnioki śląskie» non devono essere né in salamoia né sotto sale. A discrezione del produttore possono essere utilizzate materie prime sotto sale, ma occorre tenerne conto quando si stabilisce la quantità di sale da aggiungere al prodotto.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione devono svolgersi nell’area geografica delimitata:
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lavaggio e/o immersione, |
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trattamenti termici, |
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macinazione, |
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mescolamento e speziatura, |
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riempitura e legatura dei budelli, |
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parboiling, |
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raffreddamento. |
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
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4. Descrizione concisa della zona geografica
La zona geografica in cui vengono prodotti i «Krupnioki śląskie» comprende terreni ubicati nella regione della Slesia e di Opole e del comune di Dziadowa Kłoda (distretto di Oleśnica, regione della Bassa Slesia).
5. Legame con la zona geografica
La specificità dei «Krupnioki śląskie» deriva dalle eccezionali caratteristiche qualitative e dalla reputazione del prodotto.
I «Krupnioki śląskie» erano presenti sulle tavole della Slesia fin dal momento in cui hanno acuto inizio gli studi etnografici dedicati ai cibi della regione. Le prime testimonianze risalgono alla fine del XVII secolo da un villaggio non lontano da Gliwice. Numerosi riferimenti si trovano in fonti del XIX secolo. I «Krupnioki śląskie» compaiono nei menu dei banchetti nuziali anche se è negli anni ‘30 del XIX secolo che la loro presenza a tavola nella Slesia è diventata comune. Ciò è indubbiamente legato alla rapida crescita nel XIX secolo del numero di animali domestici, tra cui i maiali, in Slesia. È in quest’epoca che si diffonde l’uso delle teste degli animali macellati come uno degli ingredienti per produrre questi salami. La popolarità dei «Krupnioki śląskie» è aumentata con lo sviluppo dell’industria mineraria in Slesia. Infatti, i minatori impiegati nelle miniere di carbone avevano bisogno di cibi calorici e nutrienti per avere le forze necessarie per quel lavoro pesante.
La produzione dei «Krupnioki śląskie» è strettamente legata alla macellazione dei maiale che costituiva un rituale specifico e di grande importanza in Slesia. A partire dal XIX secolo molti polacchi originari della Slesia che risiedevano nei centri industriali non potevano coltivare la terra come i loro conterranei rimasti al paese che possedevano campi o orti. Gli abitanti delle città avevano a disposizione un giardinetto o una stalla in cui allevare maiali, conigli e piccioni. Per la macellazione dei maiali venivano coinvolti tutti i membri della famiglia e il macellaio svolgeva la funzione di maestro di cerimonia per quel giorno. Dopo la macellazione il sangue veniva utilizzato per preparare testa in cassetta e i «Krupnioki śląskie». Questi ultimi venivano tradizionalmente prodotti in grandi quantità per poter essere distribuiti tra i familiari e i vicini che avevano fornito i resti e le bucce per aiutare la famiglia a nutrire il maiale. L’usanza prevedeva di condividere tali prodotti anche con i parenti che non avevano presenziato. Le materie prime utilizzate per preparare questo prodotto permettevano un’utilizzazione ottimale delle frattaglie di maiale dopo la macellazione. Ciò era molto importante anche dal punto di vista economico per le famiglie dei minatori che, specialmente nel XIX secolo, non disponevano di grandi risorse finanziarie. Attualmente, poiché è tecnicamente possibile trasportare in maniera sicura le materie prime per la produzione dei «Krupnioki śląskie» nell’area di cui al punto 4, è permesso l’uso di materie prime provenienti dall’esterno.
Le caratteristiche specifiche dei «Krupnioki śląskie» derivano soprattutto dal processo di produzione nella zona geografica indicata, basato sulle competenze dei produttori sia nella selezione delle materie prime che nella conduzione del processo di produzione secondo parametri tecnici ottimali. Le competenze dei produttori dei «Krupnioki śląskie», sviluppatesi sulla base dell’esperienza e delle conoscenze tramandate di generazione in generazione, si rispecchiano nella qualità specifica del prodotto finale di cui al punto 3.2.
I «Krupnioki śląskie» si distinguono dagli altri prodotti che appartengono a questa categoria per il loro contenuto molto calorico, il gusto pronunciato e la friabilità. Ciò è dovuto non solo alle differenze nelle proporzioni di materie prime rispetto agli altri prodotti a base di frattaglie di questo tipo, ma anche alle esperienze e competenze dei produttori che permettono loro di realizzare un prodotto dalle caratteristiche organolettiche specifiche. Tali caratteristiche dei «Krupnioki śląskie» sono attribuibili principalmente alla mescolanza armoniosa di tutte le materie prime, le spezie, la farina selezionata, il fegato, la cipolla e il pepe che conferiscono al prodotto finito sapore e odore specifici.
La differenza principale per quanto riguarda la composizione dei «Krupnioki śląskie» rispetto ad altri prodotti simili è la percentuale più bassa di farina che è pari al 15 % mentre negli altri prodotti essa si attesta al 20-25 %. Almeno l’85 % delle materie prime dei «Krupnioki śląskie» è di origine animale; si tratta della percentuale più alta tra i prodotti tradizionali di questa categoria (per i quali la percentuale delle materie prime di origine animale è pari al 75-80 %), come certificato dalle Regole interne n. 21 adottate dall’Ufficio centrale per la produzione della carne nel 1964.
I «Krupnioki śląskie» godono da decenni di immensa popolarità non solo nel territorio della Slesia, ma anche in tutta la Polonia e al di là dei suoi confini. Lo testimoniano numerose espressioni in cui il prodotto viene associato con la Slesia. Basti pensare, ad esempio, all’affermazione: «C’è chi associa la Slesia con il carbone e l’agricoltura e chi con i krupniokì e la salsiccia roladà», una frase che conferma l’importanza dei «Krupnioki śląskie». Molti produttori di «Krupnioki śląskie» partecipano anche a numerose manifestazioni culinarie come le fiere e i festival (tra cui la fiera «Polagra» di Poznan, la gara «Il nostro patrimonio culinario. Sapori regionali» (Nasze Kulinarne Dziedzictwo — Smaki Regionów), il Meat Meeting di Sosnowiec, «La festa del krupniok della Slesia» (Święto krupnioka śląskiego) a Nikiszowiec (Katowice), Świętomięs Polski e altre fiere regionali, nazionali e straniere che si svolgono con cadenza regolare. Benché la reputazione dei «Krupnioki śląskie» sia ormai consolidata, nuovi eventi culinari nell’Opole della Slesia e nell’Alta Slesia stanno rafforzando ulteriormente la sua posizione come cibo strettamente connesso alla regione.
Un’ulteriore testimonianza della reputazione dei «Krupnioki śląskie» è il fatto che il loro nome è entrato in detti e proverbi. La reputazione dei «Krupnioki śląskie» è confermata anche da numerosi articoli di stampa e pubblicazioni turistiche che descrivono la cucina regionale di queste zone. Un esempio è costituito dalla guida delle regioni della Slesia e di Opole, pubblicata nella collana «Polska niezwykła», che nomina i «Krupnioki śląskie» e li descrive brevemente e dall’ultima edizione della guida Michelin dei ristoranti della Polonia che cita i «Krupnioki śląskie» tra i 15 prodotti regionali polacchi.
In un’opera intitolata O śląskich obyczajach, śląskich potrawach i niektórych śląskich słowach [Usi e costumi della Slesia, cibi della Slesia e alcune parole della Slesia], l’autore scrive: «Tuttavia la carriera più brillante l’hanno fatta alcune pietanze della Slesia i cui nomi sono entrati nella lingua polacca. Tra questi il più popolare in tutta la Polonia è probabilmente il “krupniok” [da krupy (farina o semola], denominato spesso “krupniok della Slesia”. Il nome si è diffuso accompagnato dall’aggettivo. Il nome indica una specialità tipica della Slesia […]».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne
(1) GU L 343 del 14.12.2012. pag. 1.
Rettifiche
20.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 67/20 |
Rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 357 del 29 ottobre 2015 )
(2016/C 67/08)
Alla pagina 5, punto 2. Prodotto in esame:
anziché:
«Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi utilizzati per applicazioni resistenti alla corrosione corrispondenti (secondo AISI A269) a WP 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, finiti o non finiti (“il prodotto in esame”).»,
leggasi:
«Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi utilizzati per applicazioni resistenti alla corrosione corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, finiti o non finiti (“il prodotto in esame”).».