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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 435/01 |
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2015/C 435/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7610 — Danish Crown/Westfleisch/WestCrown JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2015/C 435/03 |
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Consiglio |
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2015/C 435/04 |
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2015/C 435/05 |
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Commissione europea |
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2015/C 435/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 435/07 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 435/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/1 |
Informazioni relative ai dati degli elenchi di fiducia degli Stati membri notificati a norma della decisione 2009/767/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2010/425/UE della Commissione e dalla decisione di esecuzione 2013/662/UE della Commissione
(2015/C 435/01)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2009/767/CE della Commissione (1), modificata dalla decisione 2010/425/UE della Commissione (2) e dalla decisione di esecuzione 2013/662/UE della Commissione (3), la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, attraverso un canale sicuro su un server web autenticato, le informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione, notificate dagli Stati membri, sia in un formato leggibile dall’uomo che in un formato leggibile a macchina e firmato.
Le informazioni fornite di seguito sostituiscono le informazioni pubblicate nella GU C 95 del 21 marzo 2015, pagiona 15, sullo stesso tema, ed entreranno in vigore l’8 gennaio 2016.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono disponibili ai seguenti indirizzi:
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per una versione firmata in xml leggibile a macchina: https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml |
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per una versione leggibile dall’uomo: https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf |
L’autenticità e l’integrità della versione leggibile a macchina delle informazioni sono garantite da una firma elettronica compatibile con uno dei seguenti certificati digitali che può essere autenticato attraverso le seguenti informazioni condensate:
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1) |
Valore condensato per il primo certificato, valido fino al 19 dicembre 2018:
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2) |
Valore condensato per il secondo certificato, valido fino al 4 dicembre 2018:
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3) |
Valore condensato per il terzo certificato, valido fino al 30 ottobre 2016:
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4) |
Valore condensato per il quarto certificato, valido fino al 26 giugno 2018:
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L’autenticità e l’integrità della pubblicazione della versione leggibile dall’uomo dell’«elenco compilato» sono garantite da una connessione sicura TLS/SSL compatibile con un certificato digitale valido fino al 10 maggio 2017. Il certificato può essere autenticato attraverso le seguenti informazioni condensate:
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SHA-1 (Hex): b4c0ea6694a5627e8a448bc830483cd38dbd63ec |
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— |
SHA-256 (Hex): e2b6c3009afa80bcab2eb5fec5a2c4ae0606aca205ba4ed62f2fb76cc11e08da |
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SHA-1 (Base64): tMDqZpSlYn6KRIvIMEg80429Y+w= |
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SHA-256 (Base64): 4rbDAJr6gLyrLrX+xaLErgYGrKIFuk7WLy+3bMEeCNo= |
L’autenticità e l’integrità dell’«elenco compilato» devono essere verificate dagli utenti prima di ogni uso. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto attiene al contenuto degli elenchi nazionali di fiducia, poiché tale responsabilità spetta ai soli Stati membri.
(1) Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli «sportelli unici» di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 299 del 14.11.2009, pag. 18).
(2) Decisione 2010/425/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri (GU L 199 del 31.7.2010, pag. 30).
(3) Decisione di esecuzione 2013/662/UE della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri, (GU L 306 del 16.11.2013, pag. 21).
ALLEGATO
Formato PEM dei certificati digitali utilizzati per garantire l’autenticità e l’integrità della versione leggibile a macchina delle informazioni
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1) |
Primo certificato, valido fino al 19 dicembre 2018: -----BEGIN CERTIFICATE----- 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 -----END CERTIFICATE----- |
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2) |
Secondo certificato, valido fino al 4 dicembre 2018: -----BEGIN CERTIFICATE----- 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 -----END CERTIFICATE----- |
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3) |
Terzo certificato, valido fino al 30 ottobre 2016: -----BEGIN CERTIFICATE----- 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 -----END CERTIFICATE----- |
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4) |
Quarto certificato, valido fino al 26 giugno 2018: -----BEGIN CERTIFICATE----- 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 -----END CERTIFICATE----- |
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7610 — Danish Crown/Westfleisch/WestCrown JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 435/02)
Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7610. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/6 |
DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 14 dicembre 2015
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(2015/C 435/03)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (1),
visti gli articoli 10 e 25 del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (in appresso «misure di attuazione»), l'importo massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsate per i collaboratori, di cui all'articolo 33, paragrafo 4, di tali misure è, se del caso, indicizzato ogni anno sulla base di dati stabiliti in applicazione dell'articolo 65 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3). |
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(2) |
La Commissione ha fissato, in tale contesto, il tasso di adeguamento per l'anno 2015 al 2,4 %. Pertanto, l'importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsate dovrebbe essere portato a 21 892 EUR a decorrere dal 1o luglio 2015. Tenuto conto della decisione dell'Ufficio di presidenza del 26 ottobre 2015 (4), tale importo dovrebbe essere portato a 23 392 EUR a decorrere dal 1o gennaio 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 33 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 21 892 EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 31 dicembre 2015. Tale importo è fissato a 23 392 EUR a decorrere dal 1o gennaio 2016.».
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).
(3) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(4) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 26 ottobre 2015, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 397 del 28.11.2015, pag. 2).
Consiglio
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/7 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/798/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/2459 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
(2015/C 435/04)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2013/798/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2015/2459 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454 (4) del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.
Il 20 ottobre 2015 il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una delle persone figuranti nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 della risoluzione 2134 (2014). Il 18 dicembre 2015 il Comitato delle sanzioni ha deciso di aggiungere due persone all’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai punti 30 e 32 della risoluzione 2134 (2014).
Le persone interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
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Focal Point for De-listing |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
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Room DC2 0853B |
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United Nations |
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New York, N.Y. 10017 |
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UNITED STATES OF AMERICA |
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Tel. +1 9173679448 |
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Fax +1 2129631300 |
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Email: delisting@un.org |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/2127/
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone designate dalle Nazioni Unite devono essere incluse negli elenchi delle persone e delle entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2013/798/PESC e dal regolamento (UE) n. 224/2014. I motivi che hanno determinato l’inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell’allegato della decisione del Consiglio e dell’allegato I del regolamento del Consiglio.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 224/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.
(2) GU L 339 del 24.12.2015, pag. 48.
(3) GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.
(4) GU L 339 del 24.12.2015, pag. 36.
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/9 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
(2015/C 435/05)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454 del Consiglio (3).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 224/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (4).
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 70 dell' 11.3.2014, pag. 1.
(3) GU L 339 del 24.12.2015, pag. 36.
(4) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 dicembre 2015
(2015/C 435/06)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0916 |
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JPY |
yen giapponesi |
131,92 |
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DKK |
corone danesi |
7,4617 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,73300 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2090 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0812 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5270 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,033 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
314,85 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2469 |
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RON |
leu rumeni |
4,5240 |
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TRY |
lire turche |
3,2018 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5115 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5176 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4607 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6117 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5366 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 281,86 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,6610 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0709 |
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HRK |
kuna croata |
7,6415 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 913,86 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7061 |
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PHP |
peso filippino |
51,597 |
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RUB |
rublo russo |
77,1325 |
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THB |
baht thailandese |
39,363 |
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BRL |
real brasiliano |
4,3311 |
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MXN |
peso messicano |
18,7712 |
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INR |
rupia indiana |
72,2748 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/11 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea
(2015/C 435/07)
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Stato membro |
Spagna |
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Rotta interessata |
Menorca — Madrid |
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Data di riapertura ai vettori aerei comunitari della rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico (OSP) |
1.10.2016 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi altra informazione e/o documentazione correlata agli oneri di servizio pubblico |
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La rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico può essere servita in regime di libera concorrenza a decorrere dall’1 ottobre 2016. Se nessun vettore aereo avrà presentato un programma di servizi conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, l’accesso sarà limitato a un solo vettore aereo mediante la corrispondente procedura di gara pubblica, in conformità all’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
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24.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 435/12 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 435/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
DOCUMENTO UNICO
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
«CARNE DE SALAMANCA»
N. UE: ES-PGI-0005-01174 – 8.11.2013
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Carne de Salamanca»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1- Carne fresca (e frattaglie)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
I bovini atti a fornire la carne protetta da questa Indicazione geografica protetta sono animali ottenuti in linea pura da femmine riproduttrici di razza Morucha, oppure dai suoi incroci con maschi delle razze Charolaise e Limousine, svezzati ad un’età minima di cinque mesi ed allevati in base alle tecniche e alle pratiche di utilizzo delle risorse naturali in regime estensivo.
A seconda dell’età degli animali al momento della macellazione, si distinguono i seguenti tipi:
— vitello: animale destinato al macello ad un’età inferiore o pari a 12 mesi,
— vitellone: animale destinato al macello ad un’età superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi,
— manzo: animale destinato al macello ad un’età superiore a 24 mesi e fino a 48 mesi.
Il periodo minimo di maturazione della carne, a partire da giorno della macellazione, è di due giorni per la carne di vitello, di quattro giorni per quella di vitellone e di sei giorni per quella di manzo.
Le categorie, stabilite in funzione dell’età e del sesso degli animali, sono A, B, C ed E. Nel caso del vitello le carcasse sono classificate nelle categorie V e Z a seconda dell’età di macellazione.
La conformazione delle carcasse rientra nelle classi U, R ed O.
Il peso minimo della carcassa varia a seconda della categoria degli animali:
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140 kg per il vitello, |
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— |
200 kg per il vitellone, |
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280 kg per il manzo. |
Il grado di ingrasso all’esterno della carcassa e sulla parte interna della gabbia toracica è ad ogni modo il 2, corrispondente alla copertura leggera.
24 ore dopo la macellazione, il pH della carne, misurato a livello del muscolo dorsale lungo della carcassa, deve essere pari od inferiore a 6.
Le caratteristiche della carne fresca protetta, dopo la macellazione e il sezionamento, sono:
— vitello: la carne presenta colore variabile, che copre tutta la gamma del rosa fino al rosso chiaro con superficie brillante, grasso di colore bianco e consistenza soda al tatto,
— vitellone: la carne presenta un colore fra il rosso chiaro e il rosso ciliegia con superficie brillante, grasso di colore variabile dal bianco al giallognolo chiaro e consistenza soda al tatto,
— manzo: la carne presenta colore intenso, fra il rosso ciliegia e il rosso porpora, con superficie brillante, grasso di colore giallognolo o crema e consistenza soda al tatto.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
Dato che le madri non restano nelle stalle, la loro alimentazione si basa, durante tutto l’anno, sullo sfruttamento dei pascoli e delle stoppie della dehesa (tipo di prateria arborata), integrati dalla paglia dell’azienda stessa durante i periodi di penuria di risorse naturali.
In primavera esse si nutrono delle erbe abbondanti dei pascoli parte delle quali viene raccolta e immagazzinata. Durante l’estate gli animali si spostano verso le zone prossime ai vari fiumi e ruscelli che attraversano i terreni delle aziende o si alimentano delle stoppie residue della falciatura dei foraggi o dei raccolti.
Con il sopraggiungere dell’autunno e il rinnovo dei pascoli, gli animali ricominciano a nutrirsi delle erbe di questi ultimi e, a seconda del livello di abbondanza, la loro alimentazione viene integrata con le erbe o il fieno falciati in primavera.
Alla fine dell’anno, quando i pascoli sono praticamente esauriti, compare la ghianda, che è in effetti una risorsa importante per gli animali ma non del tutto sufficiente; la loro alimentazione va quindi integrata con le erbe dei pascoli immagazzinate in primavera o con i foraggi e la paglia ottenuti nell’ambito dell’azienda stessa.
I vitelli restano con le madri nei campi da cinque a sette mesi, periodo durante il quale essi sono allattati naturalmente, iniziando molto presto a completare la loro dieta lattea con gli alimenti che condividono con le madri al pascolo. Una volta svezzati, i vitelli sono sottoposti ad un processo di ingrasso con fieno, foraggi ecc., provenienti dall’azienda stessa nonché con alimenti naturali a base di cereali, fino alla macellazione.
Nei periodi di penuria di alimenti, causata da condizioni climatiche avverse e nella fase d’ingrasso, è possibile somministrare razioni di mantenimento come foraggi e fieno provenienti esclusivamente dalla zona geografica nonché alimenti di origine vegetale, nella cui composizione predominano i cereali (con un minimo del 60 % della composizione quantitativa) e senza oltrepassare il 50 % della materia secca annuale. È rigorosamente vietato l’utilizzo di prodotti che possano interferire con il normale ritmo di crescita e di sviluppo degli animali.
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La nascita, l’allevamento e l’ingrasso degli animali protetti dalla denominazione fino al momento della macellazione devono avere luogo nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Il prodotto può presentarsi porzionato, in filetti, a pezzi oppure tritato, purché le relative operazioni siano realizzate da operatori sottoposti ad un controllo finalizzato a verificare il corretto utilizzo della denominazione protetta.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
La marchiatura delle carcasse nei locali del mattatoio viene realizzata con metodi indelebili o supporti non riutilizzabili, nella parte interna delle due mezzene e in modo tale che i quattro quarti della carcassa rimangano perfettamente identificabili dopo essere stati separati.
I pezzi di carne protetta, come pure le confezioni che contengono la carne porzionata, in filetti, a pezzi o tritata, prima della spedizione devono essere provvisti di un’etichetta numerata sulla quale figurano almeno le due diciture «Indicación Geográfica Protegida» e «Carne de Salamanca».
Allorché il prodotto è ottenuto esclusivamente da animali di razza Morucha, è possibile apporre anche la dicitura «Raza Morucha».
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La provincia di Salamanca.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’allevamento e la produzione della mandria bovina atta alla produzione di «Carne de Salamanca» è profondamente legata ad un ambiente geografico specifico, la dehesa (tipo di prateria arborata) che presenta grande valore ecologico ed è caratterizzata dalla presenza di querce.
Un clima continentale, caratterizzato da inverni lunghi e freddi, un lungo periodo di gelate, estati asciutte, calde e con notevoli escursioni termiche, insieme alle piogge stagionali che coincidono con l’autunno e l’inverno, fanno sì che la dehesa contenga un insieme vegetale ricco di specie con i lecci a foglie perenni e coriacee ed un sottobosco di arbusti. Nei pascoli della dehesa prolifera una macchia di tipo mediterraneo associata a lecci, querce da sughero, roveri, lecci ed altre specie di macchia mediterranea, principalmente cistacee, ginestre, cisti e ginestroni. Si trovano anche specie annue di graminacee e leguminose. Tutta questa vegetazione della dehesa costituisce l’offerta più importante in termini di risorse naturali per l’alimentazione dei bovini.
Il sistema di produzione in questo ambiente è caratterizzato dal modo in cui gli allevatori perpetuano le pratiche tradizionali basate sul processo di adattamento del bestiame alle risorse della dehesa senza che gli animali stabulino in nessun’epoca dell’anno. Gli animali non hanno bisogno di alcun tipo di riparo specifico poiché sono esposti in permanenza alle intemperie senza altro riparo se non quello fornito dalle querce. In tal modo, il sistema di allevamento rispetta i cicli naturali; il vitello nasce nei campi, senza aiuto di sorta, e rimane con la madre per un periodo di cinque – sette mesi nutrendosi mediante allattamento naturale e brucando l’erba dei pascoli.
La mandria bovina condivide lo spazio con i cavalli, i tori da combattimento ed i suini iberici; «il vaquero charro», spesso a cavallo, è incaricato della sorveglianza di tutti questi animali di cui si prende cura e che guida affinché possano sfruttare e mantenere la dehesa nel miglior modo possibile. L’importanza e la singolarità di questi uomini sono riconosciute nella città di Salamanca che ha reso loro omaggio facendo erigere in loro onore una statua, opera di Venancio Blanco, collocata in una delle sue piazze principali.
Nel corso dei secoli si è verificata una selezione naturale nella dehesa, generando una mandria bovina adattata alle difficili condizioni naturali ed allo sfruttamento dei suoi pascoli, rafforzando in questi animali uno spiccato istinto materno per la difesa dei vitelli di fronte agli attacchi dei lupi e delle volpi nonché una rusticità che permette loro di sopportare questo tipo di sistema di allevamento. La razza Morucha ed i suoi incroci possiedono queste qualità. La razza Morucha apporta la componente relativa alla razza della «Carne de Salamanca»; essa si è formata nelle dehesas di Salamanca in cui in passato i bovini appartenenti a questa razza erano adoperati come animali da tiro nei lavori agricoli e in piccoli spettacoli taurini (combattimenti) ma anche ai fini della produzione di carne. Tuttavia, col passare del tempo, essa si è trasformata in una razza estremamente adatta alla produzione di carne, soprattutto a causa delle sue qualità materne e di allevamento. Alla metà del secolo scorso furono introdotte nuove razze come la Charolaise e la Limousine, utilizzate nelle stesse condizioni e, col trascorrere degli anni, sono gli animali di razza Morucha e quelli ottenuti dagli incroci di questa razza con le razze Charolaise e Limousine ad essere perfettamente adattati all’ecosistema della dehesa; essi sono infatti in grado di mettere a profitto le risorse vegetali pur producendo una carne molto apprezzata.
5.2. Specificità del prodotto
Le carcasse della «Carne de Salamanca» sono caratterizzale da un grado di ingrasso tale che lo strato di grasso all’esterno e nella parte interna della gabbia toracica non è molto spesso.
La «Carne de Salamanca» presenta consistenza poco fibrosa a causa di una maggiore sottigliezza delle fibre muscolari. Il colore della carne è molto intenso e brillante e varia dal rosa al rosso porpora. Il grasso infiltrato sembra omogeneamente distribuito senza formare accumuli, con un colore che varia dal bianco al giallo o al crema, e conferisce alla carne il suo sapore ed aroma caratteristici.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
I fattori più importanti sono senza alcun dubbio i metodi tradizionali di alimentazione, dal latte materno ai pascoli naturali, la gestione del bestiame nell’ambiente naturale della dehesa di Salamanca nonché la componente di base relativa alla razza di questi animali, la razza Morucha. Tutti questi elementi rendono possibile ottenere un prodotto dalle qualità particolarissime che rendono la «Carne de Salamanca» diversa dalle altre carni bovine; essa si contraddistingue infatti per le fibre muscolari più sottili, per la colorazione e la brillantezza più accentuati, tra il rosa e il rosso porpora, ed il grasso omogeneamente distribuito senza formare accumuli.
Il sistema di allevamento tradizionale di tipo estensivo ha fatto sì che per decenni sia stato selezionato un tipo di animale perfettamente adattato alla dehesa e caratterizzato da:
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animali di taglia da piccola a intermedia e di poco peso, con alta capacità digestiva per sopperire alle loro necessità alimentari mediante lo sfruttamento di pascoli non molto abbondanti e poveri, |
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animali che presentano un discreto sviluppo muscolare adatto all’attività fisica, oltremodo agili e dotati di facilità di movimento in modo da poter pascolare su vaste superfici, dal momento che devono percorrere molti chilometri al giorno per potersi nutrire e trovare acqua, |
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animali dotati di grande rusticità, qualità che permette loro di resistere alle temperature estreme del clima della zona geografica, tanto d’estate come d’inverno. |
La genetica di questo tipo di animali, unita all’intensa attività muscolare che essi praticano quotidianamente si abbina positivamente ad una massa muscolare dotata di fibre muscolari più sottili rispetto a quelle generalmente presenti nei bovini, dando luogo ad una carne di consistenza poco fibrosa.
Lo stato di ingrasso della carcassa è legato al sistema di allevamento e all’elevato grado di rusticità e precocità nello sviluppo di questi animali. Il continuo movimento del bestiame impedisce l’eccessivo accumulo di grasso in alcune zone localizzate, consentendo agli animali di percorrere più efficacemente distanze lunghe per procurarsi il nutrimento. Nelle fasi di abbondanza di alimenti, gli animali possono accumulare riserve di grasso che si infiltrano a livello intramuscolare, senza tuttavia comprometterne l’agilità. Tutti questi elementi si traducono in un tipo di carne che presenta grasso uniformemente distribuito senza formazione di accumuli, il cui colore varia dal bianco al giallo o al crema a seconda dell’età di macellazione.
Il rispetto del ciclo naturale dell’allattamento, visto che questi animali sono svezzati più tardi rispetto agli altri, e il fatto di rimanere continuamente con le madri nella dehesa fanno sì che i vitelli inizino ad integrare la loro dieta a base di latte materno con le risorse della dehesa, costituite per lo più dai pascoli di primavera, i quali contengono una maggior quantità di pigmenti (clorofilla e carotenoidi), conferendo alla carne la sua brillantezza e il suo colore caratteristici. Questi fattori, insieme alla componente di base della razza che, geneticamente, presenta una carne più rossa, fanno sì che il colore della carne sia estremamente intenso e senz’altro più brillante, variando dal rosa al rosso porpora.
L’allevamento di bovini ed il consumo delle sue carni sono intimamente correlati a questa regione, in cui, fin dal secolo XV, la «Carne de Salamanca» era utilizzata per pagare le rendite feudali, per via della sua notorietà e della sua reputazione.
Dalla metà del secolo XX in poi, è molto frequente che le macellerie e i ristoranti della regione segnalino con orgoglio la disponibilità di «Carne de Salamanca» rispettivamente nelle loro vetrine e menu, per mostrare ai clienti che essi dispongono dei migliori pezzi di carne della zona, molto apprezzati e richiesti dai consumatori.
Numerosi sono i documenti che confermano il riconoscimento e la preferenza dei consumatori per «la carne de Salamanca», come ad esempio Luis Carandell nell’introduzione del suo libro Vivir en Madrid (1967) il quale scrive: «sono nato a Barcellona nel 1929 e sono rinato a Madrid nel 1947 … una città che faceva venire gli ortaggi da Valencia, il pesce da Bilbao, la carne da Salamanca, il vino dalla Mancha e le stoffe dalla Catalogna».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare [Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.