ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 414

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
14 dicembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 414/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 414/02

Causa C-552/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao — Spagna) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 23, paragrafo 2 — Gestione di servizi sanitari pubblici — Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli ospedali pubblici, all’interno di strutture private — Requisito secondo cui le prestazioni sono da fornire in un comune specifico)

2

2015/C 414/03

Causa C-20/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, già BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità — Marchio denominativo — Stessa sequenza di lettere di un marchio anteriore — Aggiunta di un sintagma descrittivo — Sussistenza di un rischio di confusione)

3

2015/C 414/04

Causa C-126/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Sveda UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto a detrazione — Detrazione dell’imposta assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento — Percorso ricreativo direttamente destinato all’utilizzo gratuito da parte del pubblico — Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta)

3

2015/C 414/05

Causa C-185/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut (Rinvio pregiudiziale — Servizio di vaglia postale — Direttiva 97/67/CE — Ambito di applicazione — Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di fornitura del servizio di vaglia postale — Aiuto di Stato — Attività economica — Servizi di interesse economico generale)

4

2015/C 414/06

Causa C-194/14 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 — AC-Treuhand AG/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Articolo 81, paragrafo 1, CE — Ambito di applicazione — Impresa di consulenza che non opera nel mercato di riferimento — Nozioni di accordo tra imprese e di pratica concordata — Calcolo dell’importo delle ammende — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Competenza estesa al merito)

5

2015/C 414/07

Causa C-245/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Opposizione tardiva — Articolo 20, paragrafo 2 — Domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea — Eccezione di incompetenza del giudice d’origine — Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento — Assenza di carattere manifesto — Insussistenza di circostanze eccezionali)

5

2015/C 414/08

Causa C-264/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/David Hedqvist (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) — Servizi a titolo oneroso — Operazioni di cambio della valuta virtuale bitcoin contro valuta tradizionale — Esenzione)

6

2015/C 414/09

Causa C-277/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Diritto alla detrazione — Diniego — Vendita effettuata da un soggetto considerato inesistente)

7

2015/C 414/10

Causa C-347/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2010/13/UE — Nozioni di programma e di servizio di media audiovisivo — Determinazione dell’obiettivo principale di un servizio di media audiovisivo — Comparabilità del servizio alla radiodiffusione televisiva — Inclusione di filmati di breve durata in una sezione del sito di un quotidiano disponibile su Internet)

7

2015/C 414/11

Causa C-378/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 67 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 60, paragrafo 1 — Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio — Nozione di interessato — Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio — Residenza di tale genitore in un altro Stato membro — Astensione del medesimo genitore dalla richiesta di assegni familiari — Eventuale diritto dell’altro genitore di richiedere l’erogazione di tali assegni)

8

2015/C 414/12

Causa C-425/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto — Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva — Norme fondamentali del Trattato FUE — Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali — Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione — Ammissibilità — Proporzionalità)

9

2015/C 414/13

Causa C-523/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland — Paesi Bassi) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1 — Campo d’applicazione — Denuncia con costituzione di parte civile — Articolo 27 — Litispendenza — Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro — Istruttoria in corso — Articolo 30 — Data in cui un giudice è considerato adito)

10

2015/C 414/14

Causa C-215/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Sfera di applicazione — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale — Articolo 2 — Nozione di responsabilità genitoriale — Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo — Proroga di competenza — Articolo 12 — Presupposti — Accettazione della competenza del giudice adito — Contumacia della controparte — Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio dal giudice adito)

11

2015/C 414/15

Causa C-315/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 6 (Repubblica Ceca) il 26 giugno 2015 — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Causa C-363/15 P: Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

13

2015/C 414/17

Causa C-364/15 P: Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-360/12, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

14

2015/C 414/18

Causa C-442/15 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2015 dalla Pensa Pharma, SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 giugno 2015, causa T-544/12, Pensa Pharma, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

15

2015/C 414/19

Causa C-485/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 settembre 2015 — Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Causa C-494/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) il 21 settembre 2015 — Tommy Hilfiger Licensing LLC e altri/DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Causa C-499/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas il 22 settembre 2015 — W e V/X

17

2015/C 414/22

Causa C-501/15 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2015 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-24/13, Cactus S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

18

2015/C 414/23

Causa C-503/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Spagna) il 23 settembre 2015 — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Causa C-507/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel Gent (Belgio) il 24 settembre 2015 — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

20

2015/C 414/25

Causa C-513/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas il 25 settembre 2015 — Agrodetalė UAB e Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

20

2015/C 414/26

Causa C-518/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Causa C-524/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 1o ottobre 2015 — procedimento penale a carico di Menci Luca

22

2015/C 414/28

Causa C-525/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Álava (Spagna) il 5 ottobre 2015– Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Causa C-530/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l’8 ottobre 2015 — Melitta France SAS e a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Causa C-552/15: Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Commissione europea/Irlanda

23

 

Tribunale

2015/C 414/31

Causa T-552/13: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Oil Turbo Compressor/Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran per impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità — Domanda risarcitoria — Irricevibilità)

25

2015/C 414/32

Causa T-597/13: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Calida/UAMI — Quanzhou Green Garments (dadida) (Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo dadida — Marchio comunitario denominativo anteriore CALIDA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

25

2015/C 414/33

Causa T-636/13: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Trekstor/UAMI — MSI Technology (MovieStation) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo MovieStation — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52 del regolamento n. 207/2009)

26

2015/C 414/34

Causa T-649/13: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — TrekStor/UAMI (SmartTV Station) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SmartTV Station — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009]

27

2015/C 414/35

Causa T-96/14: Sentenza del Tribunale 23 ottobre 2015 — Vimeo/UAMI — PT Comunicações (VIMEO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VIMEO — Marchio figurativo comunitario anteriore meo — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancanza di coesistenza dei marchi — Rischio di confusione]

27

2015/C 414/36

Causa T-130/14 P: Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Consiglio/Simpson (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Avanzamento di grado — Inquadramento nel quadro — Decisione di non accordare all’interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest’ultimo di un concorso generale di grado AD 9 — Snaturamento degli elementi di prova)

28

2015/C 414/37

Causa T-137/14: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — I Castellani/UAMI — Chomarat (Rappresentazione di un cerchio) (Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio figurativo rappresentante un cerchio — Uso serio del marchio — Importanza dell’uso — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo — Diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009)

29

2015/C 414/38

Causa T-264/14: Sentenza del Tribunale 23 ottobre 2015 — Hansen/UAMI (WIN365) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WIN365 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1,letetra b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

29

2015/C 414/39

Causa T-431/14: Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Volkswagen/UAMI (CHOICE) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CHOICE — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impediemento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

30

2015/C 414/40

Causa T-714/14: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Bonney/UAMI — Bruno (ATHEIST) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ATHEIST — Marchio nazionale denominativo anteriore athé — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

31

2015/C 414/41

Causa T-822/14: Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/UAMI (Cottonfeel) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Cottonfeel — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) 207/2009)

31

2015/C 414/42

Causa T-560/15 P: Impugnazione proposta il 28 settembre 2015 da LM avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 14 luglio 2015 causa F-109/14, LM/Commissione

32

2015/C 414/43

Causa T-578/15: Ricorso proposto il 30 settembre 2015 — Azur Space Solar Power/UAMI (Raffigurazione di una cellula fotovoltaica)

33

2015/C 414/44

Causa T-583/15: Ricorso proposto il 5 ottobre 2015 — Monster Energy/UAMI (Raffigurazione di un simbolo della pace)

33

2015/C 414/45

Causa T-590/15: Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Onix Asigurări/EIOPA

34

2015/C 414/46

Causa T-592/15: Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Novartis/UAMI — SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico)

35

2015/C 414/47

Causa T-593/15: Ricorso proposto il 14 ottobre 2015 — The Art Company B & S/UAMI — G-Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Causa T-596/15: Ricorso proposto il 19 ottobre 2015 — Batmore Capital/UAMI — Univers Poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Causa T-604/15: Ricorso proposto il 27 ottobre 2015 — Ertico — Its Europe/Commissione

38

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 414/50

Causa F-99/15: Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — ZZ e a./BEI

40

2015/C 414/51

Causa F-100/15: Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — ZZ/BEI

41

2015/C 414/52

Causa F-124/15: Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — ZZ/Consiglio

42

2015/C 414/53

Causa F-126/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — ZZ e. a./Corte di giustizia

42

2015/C 414/54

Causa F-127/15: Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — ZZ/Commissione

43

2015/C 414/55

Causa F-128/15: Ricorso proposto il 30 settembre 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

43

2015/C 414/56

Causa F-129/15: Ricorso proposto il 30 settembre 2015 — ZZ/Commissione

44

2015/C 414/57

Causa F-131/15: Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — ZZ/Commissione

45

2015/C 414/58

Causa F-133/15: Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — ZZ/Commissione

45


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 414/01)

Ultima pubblicazione

GU C 406 del 7.12.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 398 del 30.11.2015

GU C 389 del 23.11.2015

GU C 381 del 16.11.2015

GU C 371 del 9.11.2015

GU C 363 del 3.11.2015

GU C 354 del 26.10.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 6 de Bilbao — Spagna) — Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

(Causa C-552/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 23, paragrafo 2 - Gestione di servizi sanitari pubblici - Fornitura di servizi sanitari che rientrano nell’ambito degli ospedali pubblici, all’interno di strutture private - Requisito secondo cui le prestazioni sono da fornire in un comune specifico))

(2015/C 414/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Parti

Ricorrente: Grupo Hospitalario Quirón SA

Convenuti: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osta ad un requisito come quello in discussione nel procedimento principale, formulato in quanto specifica tecnica in bandi di gara per appalti pubblici relativi alla fornitura di servizi sanitari, in base al quale le prestazioni sanitarie oggetto degli appalti devono essere fornite da strutture ospedaliere private ubicate esclusivamente in un dato comune, che può non coincidere con il comune di residenza dei pazienti interessati da siffatte prestazioni, poiché il requisito di cui trattasi comporta un’esclusione automatica degli offerenti che non possono fornire detti servizi in una struttura siffatta ubicata in tale comune, ma che soddisfano tutte le altre condizioni dei menzionati bandi di gara.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, già BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

(Causa C-20/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità - Marchio denominativo - Stessa sequenza di lettere di un marchio anteriore - Aggiunta di un sintagma descrittivo - Sussistenza di un rischio di confusione))

(2015/C 414/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, già BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Convenuto: Bodo Scholz

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di prodotti e di servizi identici o simili, per il pubblico di riferimento può sussistere un rischio di confusione tra un marchio anteriore composto da una sequenza di lettere, che ha carattere distintivo e che costituisce l’elemento dominante di tale marchio dotato di media forza identificativa, e un marchio posteriore che riproduce la medesima sequenza di lettere alla quale viene aggiunto un sintagma descrittivo composto da parole le cui iniziali corrispondono alle lettere di tale sequenza, sicché quest’ultima viene percepita da tale pubblico come l’acronimo del suddetto sintagma.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


14.12.2015   

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C 414/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Sveda» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-126/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto a detrazione - Detrazione dell’imposta assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento - Percorso ricreativo direttamente destinato all’utilizzo gratuito da parte del pubblico - Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta))

(2015/C 414/04)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente:«Sveda» UAB

Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

con l’intervento di: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositivo

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di conferire, in circostanze come quelle del procedimento principale, a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento intesi a un’attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo, i quali siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la realizzazione di operazioni soggette a imposta, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di elementi oggettivi.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


14.12.2015   

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C 414/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Causa C-185/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Servizio di vaglia postale - Direttiva 97/67/CE - Ambito di applicazione - Normativa nazionale che attribuisce un diritto esclusivo di fornitura del servizio di vaglia postale - Aiuto di Stato - Attività economica - Servizi di interesse economico generale))

(2015/C 414/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti:«EasyPay» AD, «Finance Engineering» AD

Convenuti: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Dispositivo

1)

La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretata nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il servizio di vaglia postale mediante il quale il mittente, in questo caso lo Stato, trasferisce importi in denaro ad un destinatario attraverso l’operatore tenuto a fornire il servizio postale universale.

2)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui l’attività di vaglia postale che consente l’erogazione delle pensioni costituisca un’attività economica, comunque non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione la concessione da parte di uno Stato membro del diritto esclusivo di procedere all’erogazione delle pensioni mediante vaglia postale ad un’impresa come quella di cui al procedimento principale, laddove tale servizio costituisca un servizio di interesse economico generale la cui compensazione rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da tale impresa per assolvere il suo obbligo di servizio pubblico.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


14.12.2015   

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C 414/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 — AC-Treuhand AG/Commissione europea

(Causa C-194/14 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri - Articolo 81, paragrafo 1, CE - Ambito di applicazione - Impresa di consulenza che non opera nel mercato di riferimento - Nozioni di «accordo tra imprese» e di «pratica concordata» - Calcolo dell’importo delle ammende - Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende - Competenza estesa al merito))

(2015/C 414/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AC-Treuhand AG (rappresentanti: C. Steinle, I. Bodenstein e C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La AC-Treuhand AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014.


14.12.2015   

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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH

(Causa C-245/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Opposizione tardiva - Articolo 20, paragrafo 2 - Domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europea - Eccezione di incompetenza del giudice d’origine - Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento - Assenza di carattere «manifesto» - Insussistenza di circostanze «eccezionali»))

(2015/C 414/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Thomas Cook Belgium NV

Convenuta: Thurner Hotel GmbH

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un’ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d’origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell’ingiunzione medesima.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


14.12.2015   

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C 414/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/David Hedqvist

(Causa C-264/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) - Servizi a titolo oneroso - Operazioni di cambio della valuta virtuale «bitcoin» contro valuta tradizionale - Esenzione))

(2015/C 414/08)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuto: David Hedqvist

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.

2)

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.

3)

L’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


14.12.2015   

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C 414/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Causa C-277/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Diritto alla detrazione - Diniego - Vendita effettuata da un soggetto considerato inesistente))

(2015/C 414/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Dispositivo

Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta del valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


14.12.2015   

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C 414/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

(Causa C-347/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2010/13/UE - Nozioni di «programma» e di «servizio di media audiovisivo» - Determinazione dell’obiettivo principale di un servizio di media audiovisivo - Comparabilità del servizio alla radiodiffusione televisiva - Inclusione di filmati di breve durata in una sezione del sito di un quotidiano disponibile su Internet))

(2015/C 414/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: New Media Online GmbH

Convenuto: Bundeskommunikationssenat

Dispositivo

1)

La nozione di «programma», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell’obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell’ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l’offerta audiovisiva presenta con l’offerta testuale. Tale valutazione spetta al giudice del rinvio.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


14.12.2015   

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C 414/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski

(Causa C-378/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 67 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 60, paragrafo 1 - Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio - Nozione di «interessato» - Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio - Residenza di tale genitore in un altro Stato membro - Astensione del medesimo genitore dalla richiesta di assegni familiari - Eventuale diritto dell’altro genitore di richiedere l’erogazione di tali assegni))

(2015/C 414/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen

Convenuto: Tomislaw Trapkowski

Dispositivo

1)

L’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a tale disposizione può portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, qualora tutti gli altri presupposti per l’erogazione di dette prestazioni stabiliti dall’ordinamento nazionale siano soddisfatti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non implica che al genitore del figlio per cui sono erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime se l’altro genitore, che risiede in un altro Stato membro, non ha presentato domanda di prestazioni familiari.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


14.12.2015   

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C 414/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Causa C-425/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto - Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva - Norme fondamentali del Trattato FUE - Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali - Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione - Ammissibilità - Proporzionalità))

(2015/C 414/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti

Ricorrenti: Impresa Edilux srl, in qualità di mandataria dell’ATI; Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Convenuti: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

nei confronti di: Icogen Srl

Dispositivo

Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


14.12.2015   

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C 414/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Gelderland — Paesi Bassi) — Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Causa C-523/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 1 - Campo d’applicazione - Denuncia con costituzione di parte civile - Articolo 27 - Litispendenza - Domanda proposta dinanzi al giudice di un altro Stato membro - Istruttoria in corso - Articolo 30 - Data in cui un giudice è considerato adito))

(2015/C 414/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti

Ricorrenti: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Convenuti: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Dispositivo

1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore rientra nel campo di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui essa ha per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante.

2)

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è stata presentata presso un giudice istruttore, pur se l’istruzione del procedimento di cui trattasi è ancora in corso.

3)

L’articolo 30 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore mediante deposito di un atto che, in base al diritto nazionale applicabile, non deve essere notificato o comunicato prima del deposito, la data che deve essere presa in considerazione perché detto giudice si possa considerare adito è quella in cui la denuncia è stata depositata.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


14.12.2015   

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C 414/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

(Causa C-215/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Sfera di applicazione - Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) - Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale - Articolo 2 - Nozione di «responsabilità genitoriale» - Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo - Proroga di competenza - Articolo 12 - Presupposti - Accettazione della competenza del giudice adito - Contumacia della controparte - Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio dal giudice adito))

(2015/C 414/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Vasilka Ivanova Gogova

Resistente: Ilia Dimitrov Iliev

Dispositivo

1)

L’azione con cui uno dei genitori chieda al giudice di sopperire al mancato consenso dell’altro genitore agli spostamenti del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del medesimo ed al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso ricade nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e ciò sebbene l’emananda decisione in esito a tale azione debba essere poi presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore stesso sia cittadino nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del passaporto.

2)

L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non può ritenersi che la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, in base al solo rilievo che il mandatario ad litem rappresentante della controparte citata in giudizio, nominato d’ufficio dal giudice stesso a fronte dell’impossibilità di notificare alla controparte medesima l’atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione di detto giudice.


(1)  GU C 236 del 20.7.2015.


14.12.2015   

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C 414/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 6 (Repubblica Ceca) il 26 giugno 2015 — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Causa C-315/15)

(2015/C 414/15)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 6

Parti

Ricorrenti: Marcela Pešková, Jiří Peška

Convenuta: Travel Service a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca un evento ai sensi del punto 22 della sentenza del 22 dicembre 2008 della Corte di giustizia dell’Unione europea [nella causa] C-549/07 [EU:C:2008:771] (in prosieguo: la «sentenza Wallentin-Hermann»), o costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del preambolo del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2) (in prosieguo: il «regolamento»), o [se una collisione siffatta] non rientri in nessuna delle nozioni di cui sopra.

2)

Ove la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del regolamento, se il vettore aereo possa considerare i meccanismi di controllo preventivi posti in essere, in particolare, in prossimità degli aeroporti (quali, per esempio, dispositivi di dissuasione acustica, la collaborazione con ornitologi, l’eliminazione dei principali punti di sosta o di volo dei volatili, l’allontanamento mediante emissioni luminose, ecc.), come misure del caso dirette a evitare una collisione siffatta. In tale caso si chiede cosa costituisca un evento ai sensi del punto 22 della sentenza Wallentin-Hermann.

3)

Ove la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca un evento ai sensi del punto 22 della sentenza Wallentin-Hermann, se la stessa possa parimenti essere considerata un evento ai sensi del considerando 14 del regolamento e se sia possibile, in tal caso, considerare che costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del regolamento il complesso delle misure tecniche e amministrative che il vettore aereo è tenuto ad adottare successivamente alla collisione di un aeromobile con un volatile il quale, tuttavia, non ha procurato danni all’aeromobile.

4)

Ove il complesso delle misure tecniche e amministrative adottate successivamente alla collisione di un aeromobile con un volatile che, tuttavia, non ha procurato danni all’aeromobile, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi del considerando 14 del regolamento, se sia possibile richiedere, nell’ambito delle misure del caso, che il vettore aereo prenda in considerazione, già in sede di programmazione dei voli, il rischio che si renda necessario mettere in atto tali misure tecniche e amministrative a seguito della collisione di un aeromobile con un volatile e che ne tenga già conto negli orari di volo.

5)

Si chiede come occorra valutare l’obbligo di compensazione pecuniaria incombente al vettore aereo ai sensi dell’articolo 7 del regolamento, qualora il ritardo sia causato non solo dalle misure amministrative e tecniche adottate successivamente alla collisione dell’aeromobile con un volatile che non ha procurato danni all’aeromobile, ma anche, in larga misura, dalla risoluzione di un problema tecnico privo di relazione con la suddetta collisione dell’aeromobile con un volatile.


(1)  GU L 46, del 17.2.2004; pag. 1.

(2)  GU L 36, dell’8.2.1991; pag. 5.


14.12.2015   

IT

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C 414/13


Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Causa C-363/15 P)

(2015/C 414/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parotta, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-359/12, notificata alla ricorrente il 29 aprile 2015;

condannare l’UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti;

condannare la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il presente ricorso Louis Vuitton Malletier (in prosieguo, «Louis Vuitton» o la «ricorrente») chiede che la Corte di giustizia annulli la decisione del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-359/12 (la «decisione impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di Louis Vuitton avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2012, nel procedimento R 1855/2011-1, che ha dichiarato integralmente nulla la registrazione del marchio comunitario n. 370445 (figurativo), per totale assenza di carattere distintivo.

2.

Il presente ricorso è volto a dimostrare che il Tribunale è incorso in errore nel concludere che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1) è applicabile al marchio controverso così come nel concludere che l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 52, paragrafo 2, del RCM non si applicano nella presente causa.

3.

In primo luogo, confermando la decisione della commissione di ricorso che ha dichiarato nullo il marchio controverso, in quanto non intrinsecamente distintivo, il Tribunale ha violato le norme relative all’onere della prova nei procedimenti di dichiarazione di nullità.

4.

In particolare, la ricorrente sostiene che per conformarsi ai principi della presunzione di validità di cui beneficia il marchio comunitario registrato e della ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di nullità, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata, sulla base del fatto che la Nanu-Nana non ha soddisfatto l’onere della prova, dal momento che non è stata in grado di dimostrare quali fossero le norme e gli usi del settore rilevante all’epoca della registrazione del marchio controverso e di conseguenza che quest’ultimo non si discostava significativamente da queste.

5.

In secondo luogo, richiedendo che la prova del carattere distintivo sia fornita per ogni Stato membro dell’Unione europea il Tribunale ha manifestamente violato la decisione della Corte di giustizia nella causa Lindt, secondo la quale «benché sia vero che l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso debba essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro» (v., sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, paragrafo 62).

6.

In particolare, la ricorrente sostiene che se il Tribunale avesse applicato correttamente la decisione della Corte nella causa Lindt, sarebbe giunto alla conclusione che il marchio controverso aveva acquisito carattere distintivo mediante l’uso e, conseguentemente, avrebbe annullato la decisione della commissione di ricorso su tale punto.

7.

Alla luce di quanto precede la ricorrente chiede che la Corte annulli la decisione impugnata e condanni l’UAMI e la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


14.12.2015   

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C 414/14


Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-360/12, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Causa C-364/15 P)

(2015/C 414/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-360/12, notificata alla ricorrente il 29 aprile 2015;

condannare l’UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti;

condannare la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il presente ricorso Louis Vuitton Malletier (in prosieguo, “Louis Vuitton o la «ricorrente») chiede che la Corte di giustizia annulli la decisione del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-360/12 (la «decisione impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di Louis Vuitton avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 16 maggio 2012, nel procedimento R 1854/2011-1, che ha dichiarato integralmente nulla la registrazione del marchio comunitario n. 658751 (figurativo), per assenza di carattere distintivo.

2.

Il presente ricorso è volto a dimostrare che il Tribunale è incorso in errore nel concludere che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1) è applicabile al marchio controverso.

3.

Confermando la decisione della commissione di ricorso che ha dichiarato nullo il marchio controverso, in quanto non intrinsecamente distintivo, il Tribunale ha violato le norme relative all’onere della prova nei procedimenti di dichiarazione di nullità.

4.

In particolare, la ricorrente sostiene che per conformarsi ai principi della presunzione di validità di cui beneficia il marchio comunitario registrato e della ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di nullità, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata, sulla base del fatto che la Nanu-Nana non ha soddisfatto l’onere della prova, dal momento che non è stata in grado di dimostrare quali fossero le norme e gli usi del settore rilevante all’epoca della registrazione del marchio controverso e di conseguenza che quest’ultimo non si discostava significativamente dagli stessi.

5.

Alla luce di quanto precede la ricorrente chiede che la Corte annulli la decisione impugnata e condanni l’UAMI e la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1


14.12.2015   

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C 414/15


Impugnazione proposta il 12 agosto 2015 dalla Pensa Pharma, SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 giugno 2015, causa T-544/12, Pensa Pharma, SA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

(Causa C-442/15 P)

(2015/C 414/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma, SA (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 3 giugno 2015, cause riunite T-544/12 E t-546/12;

accogliere il ricorso di annullamento proposto dalla Pensa Pharma S.A. avverso la decisione della commissione di ricorso nel procedimento R 1883/2011-5 nonché nel procedimento R 1884/2011-S;

condannare l’Ufficio e le altre parti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto incisivo nel respingere l’argomento della ricorrente secondo cui le affermazioni fatte nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale erano ammissibili in quanto non erano nuove ma ampliavano soltanto gli argomenti giuridici previamente esposti dinanzi alla commissione di ricorso nonché al Tribunale.

2.

Altresì, il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza secondo cui la commissione di ricorso non ha motivato per quale motivo essa abbia confermato la decisione della divisione di annullamento di accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del convenuto nel procedimento definitivo inizialmente costituito da tutti i quattro procedimenti dinanzi all’Ufficio, nonostante il fatto che entrambe le decisioni definitive fossero basate solo su diritti dedotti e/o spettanti a una delle due rispettivi ricorrenti.

3.

La decisione del Tribunale impugnata è, inoltre, basata su una distorsione dei fatti e della prova nonché su una erronea interpretazione e una erronea attribuzione della giurisdizione del Tribunale nella misura in cui esso non ha applicato adeguatamente i fatti disponibili e il diritto nel contesto del secondo motivo, vale a dire la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario (1). Se il Tribunale avesse rispettato i principi fondamentali di diritto, compreso il diritto a un equo processo nonché il diritto a fornire una motivazione a sostegno di una decisione, esso avrebbe dovuto accogliere il ricorso proposto dinanzi ad esso. Ciò vale a fortiori in quanto il Tribunale ha confermato le decisioni della commissione di ricorso in piena conoscenza della circostanza secondo cui il fondamento delle decisioni, segnatamente l’esistenza di un marchio nazionale Benelux e francese, all’epoca della decisione contestata dinanzi al Tribunale, non era né dimostrato dal convenuto né era fornita. Pertanto, il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, nonché l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario in quanto ha applicato erroneamente i criteri giuridici nello stabilire che le registrazioni dei marchi della ricorrente dovevano essere cancellate a motivo di registrazioni di marchi anteriori francese e Benelux.

4.

Gli errori commessi hanno sia natura processuale che sostanziale. Pertanto, la ricorrente desidera anzitutto illustrale la mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle affermazioni fatte nel corso dell’udienza e, poi, esporre le ragioni secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto giungere alla conclusione secondo cui il secondo motivo fatto valere dinanzi ad esso era fondato in merito alla violazione dei principi riconosciuti dell’equo processo nonché alla luce dei fatti dedotti.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


14.12.2015   

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C 414/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 settembre 2015 — Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

(Causa C-485/15)

(2015/C 414/19)

Lingua processuale: Italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA

Resistente: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

Questione pregiudiziale

Se i principi del Trattato dell’Unione europea di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, concorrenza ostino ad una disciplina nazionale quale quella costituita dal combinato disposto degli artt. 10 della legge n. 537/93, 6, 7, 8 e 17 del D.M. n. 521/1997, 17 del d.l. 67/97, 3 comma 2 del dlgs n. 96/2005, 11 del d.l. 216/2011, in relazione all’art. 6 del d.l. n. 78/2010, nella misura in cui tali disposizioni nazionali possano giustificare la sottrazione dell’assegnazione di una concessione quarantennale aeroportuale totale ad un affidamento con procedura concorsuale ad evidenza pubblica.


14.12.2015   

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C 414/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) il 21 settembre 2015 — Tommy Hilfiger Licensing LLC e altri/DELTA CENTER a.s.

(Causa C-494/15)

(2015/C 414/20)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky (Repubblica

Parti

Ricorrenti: Tommy Hilfiger Licensing LLC e altri

Convenuta: DELTA CENTER a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il locatario di un’area di mercato che fornisce in uso a singoli commercianti chioschi e spazi su cui erigere i chioschi, configuri un intermediario i cui servizi vengono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE (1), sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2)

Se sia possibile imporre al locatario di un’area di mercato che fornisce in uso a singoli commercianti chioschi e spazi su cui erigere i chioschi i provvedimenti previsti all’articolo 11 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, alle medesime condizioni formulate dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 2011, C-324/09, L’Oréal e a., ai fini dell’imposizione di misure agli operatori di un mercato online.


(1)  GU L 157, pag. 45.


14.12.2015   

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C 414/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas il 22 settembre 2015 — W e V/X

(Causa C-499/15)

(2015/C 414/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parti

Ricorrenti: W e V

Convenuto: X

Questione pregiudiziale

In base agli articoli da 8 a 14 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in quale Stato membro — ossia la Repubblica di Lituania o il Regno dei Paesi Bassi — si radichi la competenza giurisdizionale a conoscere della causa vertente sulla modifica del luogo di residenza, dell’importo degli alimenti e degli accordi in materia di diritto di visita al figlio minorenne, V, che risiede abitualmente nel Regno dei Paesi Bassi.


(1)  GU 2003 L 338, pag. 1.


14.12.2015   

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C 414/18


Impugnazione proposta il 22 settembre 2015 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-24/13, Cactus S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-501/15 P)

(2015/C 414/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altra parte nel procedimento: Cactus S.A.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere integralmente l’impugnazione;

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Cactus S.A. alle spese sostenute dall’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la sentenza «IP Translator» la designazione di cui al titolo di una classe può ricomprendere tutti i prodotti o servizi inclusi nell’elenco alfabetico di tale classe. Tuttavia, tale designazione non può equivalere a rivendicare la totalità dei beni e servizi di una specifica classe. Il Tribunale ha erroneamente applicato la sentenza «IP Translator» e ha violato l’articolo 28 del regolamento sul marchio comunitario (1) e la regola 2 del regolamento recante modalità di esecuzione del predetto regolamento, nell’equiparare ciò che è ricompreso dal titolo della classe 35 a tutti i servizi appartenenti a tale classe. Poiché né i servizi di commercio al dettaglio in quanto tali, né i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», sono ricompresi nell’elenco alfabetico della classe 35, i marchi comunitari anteriori non sono tutelati in relazione a tali servizi. Il requisito di precisare i prodotti o i tipi di prodotti cui si riferiscono i servizi di commercio al dettaglio, che si applica a tutti i marchi, compresi quelli richiesti prima della sentenza «Praktiker», è un ulteriore ostacolo alla conclusione del Tribunale secondo cui la designazione astratta del titolo della classe 35 si estende ai servizi di commercio al dettaglio in relazione a tutti i prodotti possibili.

L’affermazione secondo cui il mero uso del cactus stilizzato non altera il carattere distintivo del marchio figurativo anteriore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario, è inficiata da quattro errori di diritto. Fondando la sua conclusione solo sulla concordanza semantica tra il logo e l’elemento denominativo, il Tribunale non ha esaminato in che limiti nel marchio composito anteriore l’elemento denominativo «Cactus» fosse distintivo e importante. Il Tribunale non ha preso in considerazione le differenze visive e le (eventuali) differenze fonetiche tra il logo e il marchio composito, ha erroneamente basato la sua affermazione sulla conoscenza anteriore che il pubblico in Lussemburgo ha del marchio composito anteriore e non ha considerato la percezione del pubblico europeo nel suo insieme.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


14.12.2015   

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C 414/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Spagna) il 23 settembre 2015 — Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

(Causa C-503/15)

(2015/C 414/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Giudice Unico competente in materia di violenza sulle donne)

Parti

Ricorrente: Ramón Margarit Panicello

Resistente: Pilar Hernández Martínez

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 34, 35, 207, paragrafi 2, 3 e 4 della Legge 1/2000, nel disciplinare il procedimento amministrativo d’ingiunzione di pagamento degli onorari, siano in contrasto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) in quanto precludono la possibilità del sindacato giurisdizionale. In caso affermativo

se il Cancelliere, nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 34 e 35 della Legge 1/2000, sia un «organo giurisdizionale», ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2)

Se gli articoli 34 e 35 della Legge 1/2000 siano in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (2) e agli articoli 6, paragrafo 1, lettera d), 11 e 12 della direttiva 2005/29/CE (3), in quanto escludono il controllo d’ufficio delle eventuali clausole abusive o pratiche commerciali sleali contenute nei contratti stipulati tra avvocati e persone fisiche che agiscono con fini che esulano dalla loro attività professionale.

3)

Se gli articoli 34 e 35 della Legge 1/2000 siano in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 2 e punto 1, lettera q) dell’allegato della direttiva 93/13/CEE, in quanto impediscono la produzione di prove nel procedimento amministrativo di «ingiunzione di pagamento degli onorari» ai fini della decisione della questione.


(1)  GU 2000, C 364, pag. 1.

(2)  Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).


14.12.2015   

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C 414/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel Gent (Belgio) il 24 settembre 2015 — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Causa C-507/15)

(2015/C 414/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel Gent

Parti

Ricorrente: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Convenuta: Petersime NV

Questione pregiudiziale

Se la Handelsagentuurwet belga, che recepisce nel diritto nazionale belga la direttiva sull’agenzia commerciale (1), sia compatibile con tale direttiva e/o con le disposizioni dell’Accordo di associazione che ha l’obiettivo esplicito dell’adesione della Turchia all’Unione europea e/o con gli impegni assunti tra la Turchia e l’Unione europea al fine di abolire restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale legge prevede la sua applicazione esclusiva a agenti commerciali aventi sede in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell’applicazione della legge belga.


(1)  Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17).


14.12.2015   

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C 414/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas il 25 settembre 2015 — Agrodetalė UAB e Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

(Causa C-513/15)

(2015/C 414/25)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Parti interessate: Agrodetalė UAB, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (1), relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, si applichi alla fornitura al mercato dell’Unione europea e alla registrazione di veicoli usati o di seconda mano fabbricati fuori dall’Unione europea, o se gli Stati membri possano disciplinare la registrazione di siffatti veicoli in uno Stato membro con apposite norme nazionali ed imporre requisiti applicabili alla registrazione in questione (ad esempio l’obbligo di rispettare i requisiti di cui alla direttiva 2003/37/CE).

2)

Se l’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, in combinato disposto con il suo articolo 2, lettera q), possa essere interpretato nel senso che esso dispone che le disposizioni della direttiva sono applicabili alle macchine comprese nelle categorie T1, T2 e T3 fabbricate dopo il 1o luglio 2009.


(1)  GU 2003 L 171, pag. 1.


14.12.2015   

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C 414/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak

(Causa C-518/15)

(2015/C 414/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Giudice del lavoro di Bruxelles

Parti

Appellante: Città di Nivelles

Appellato: Rudy Matzak

Questioni pregiudiziali

1)

se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a escludere talune categorie di pompieri reclutati dai servizi pubblici antincendio da tutte le disposizioni che garantiscono la trasposizione della presente direttiva, ivi compresa quella che definisce l’orario di lavoro e i periodi di riposo;

2)

se, nella misura in cui la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede solamente prescrizioni minime, essa debba essere interpretata nel senso che non osta a che il legislatore nazionale mantenga o adotti una definizione meno restrittiva di orario di lavoro;

3)

se, tenuto conto dell’articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e degli obiettivi della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’articolo 2 di detta direttiva, in quanto definisce le principali nozioni utilizzate dalla stessa e, in particolare, quelle di orario di lavoro e di periodi di riposo, debba essere ritenuto non applicabile alla nozione di orario di lavoro che deve consentire di determinare le retribuzioni dovute in caso di servizi di guardia a domicilio;

4)

se la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti alla possibilità di considerare le ore di guardia a domicilio come orario di lavoro qualora, anche se il servizio di guardia è svolto presso il domicilio del lavoratore, i vincoli gravanti su quest’ultimo durante la guardia (come l’obbligo di rispondere alle chiamate dei datori di lavoro entro 8 minuti), limitino in modo significativo le possibilità di svolgere altre attività.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


14.12.2015   

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C 414/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 1o ottobre 2015 — procedimento penale a carico di Menci Luca

(Causa C-524/15)

(2015/C 414/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parte nella causa principale

Menci Luca

Questione pregiudiziale

Se la previsione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretato alla luce dell’art. 4 protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.


14.12.2015   

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C 414/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Álava (Spagna) il 5 ottobre 2015– Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

(Causa C-525/15)

(2015/C 414/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Álava

Parti

Ricorrente: Laboral Kutxa

Appellata: Esmeralda Martínez Quesada

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con il principio di non vincolatività sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la limitazione delle conseguenze dell’inefficacia di una clausola, in quanto la stessa è abusiva, circoscrivendo gli effetti restitutori di importi indebitamente percepiti sulla base della sua applicazione a partire da una data, e non invece dal momento in cui la clausola abusiva e nulla è stata applicata.


(1)  GU L 95, pag. 29.


14.12.2015   

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C 414/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l’8 ottobre 2015 — Melitta France SAS e a./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Causa C-530/15)

(2015/C 414/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État.

Parti

Ricorrenti: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Lucart France, Paul Hartmann AG, SCA Hygiène Products, SCA Tissue France, Group’Hygiène syndicat professionnel

Convenuto: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

Questioni pregiudiziali

La Corte di giustizia dell’Unione europea è invitata a pronunciarsi sulla questione se la direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013 (1), nell’includere tra gli esempi illustrativi di imballaggio i «mandrini» (rotoli, tubi, cilindri) intorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come carta e pellicole, venduti ai consumatori, si sia discostata dalla nozione di imballaggio di cui all’articolo 3 della direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 (2) e abbia travalicato i limiti dei poteri conferiti alla Commissione in base alle sue competenze di esecuzione.


(1)  Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013 , recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10).

(2)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).


14.12.2015   

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C 414/23


Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-552/15)

(2015/C 414/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier, J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che imponendo il pagamento integrale della tassa di immatricolazione per l’immatricolazione da parte di un residente irlandese di un veicolo a motore in leasing o noleggiato in un altro Stato membro, senza tenere conto del periodo di utilizzo, laddove non si intenda neppure utilizzare il veicolo essenzialmente in Irlanda in modo permanente né utilizzarlo effettivamente in tal modo, e prevedendo per il rimborso di tale tassa condizioni che vanno al di là di quanto strettamente necessario e proporzionato, l’Irlanda non ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Normativa nazionale in questione

La legge finanziaria irlandese del 1992 (come modificata) prevede l’imposizione di una tassa sull’immatricolazione dei veicoli a motore importati nello Stato. Conformemente a tale atto, si richiede a coloro che importano veicoli di versare, al momento dell’immatricolazione, l’intera tassa applicabile alle immatricolazioni permanenti. Questa previsione si applica a tutte le auto importate senza tener conto del previsto o effettivo periodo del loro utilizzo nello Stato comprese le auto in leasing o noleggiate dall’estero per un limitato periodo di tempo predeterminato. Sebbene le autorità irlandesi abbiano introdotto la possibilità di ottenere un successivo rimborso della tassa corrisposta in eccesso, tale rimborso può essere ottenuto solo a seguito di ispezione e esportazione del veicolo in questione. Non sussiste nessuna disposizione per gli interessi da corrispondere sulla tassa in eccesso che è stata trattenuta ed è previsto un diritto di EUR 500 per la gestione amministrativa del procedimento di rimborso.

Argomenti principali

La Commissione ritiene che il sistema irlandese per la tassazione dell’immatricolazione dei veicoli imponga un onere in termini di liquidità e un onere economico sproporzionati per i residenti irlandesi che intendono noleggiare o prendere in leasing auto per un limitato periodo di tempo predeterminato. Secondo la Commissione, le norme nazionali di cui trattasi rendono considerevolmente più difficoltoso e dispendioso noleggiare o prendere in leasing auto da altri Stati membri piuttosto che noleggiare o prendere in leasing auto da imprese stabilite in Irlanda. La Commissione sostiene che la tassa irlandese sull’immatricolazione è tale da ostacolare la fornitura e la fruizione dei servizi di leasing e noleggio, è sproporzionata e, conseguentemente, viola l’articolo 56 TFUE.


Tribunale

14.12.2015   

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C 414/25


Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Oil Turbo Compressor/Consiglio

(Causa T-552/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran per impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità - Domanda risarcitoria - Irricevibilità»))

(2015/C 414/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Téhéran, Iran) (rappresentante: K. Kleinschmidt, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e J. P. Hix, agenti)

Oggetto

Una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali regolamenti riguardano la ricorrente, e, dall’altro lato, una domanda risarcitoria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) sopporterà le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


14.12.2015   

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C 414/25


Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Calida/UAMI — Quanzhou Green Garments (dadida)

(Causa T-597/13) (1)

((«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo dadida - Marchio comunitario denominativo anteriore CALIDA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 414/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Calida Holding AG (Sursee, Svizzera) (rappresentanti: R. Kaase e H. Dirksmeier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 settembre 2013 (procedimento R 1190/2012-4), relativa ad un procedimento di annullamento tra Calida Holding AG e Quanzhou Green Garments Co. Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Calida Holding AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


14.12.2015   

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C 414/26


Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Trekstor/UAMI — MSI Technology (MovieStation)

(Causa T-636/13) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo MovieStation - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52 del regolamento n. 207/2009»))

(2015/C 414/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MSI Technology GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: T. Lieb, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 settembre 2013 (procedimento R 1914/2012-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la TrekStor Ltd e la MSI Technology GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TrekStor Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

La MSI Technology GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


14.12.2015   

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C 414/27


Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — TrekStor/UAMI (SmartTV Station)

(Causa T-649/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SmartTV Station - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 414/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M Fischer, successivamente G. Schneider e A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o ottobre 2013 (procedimento R 128/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo SmartTV come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TrekStor Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


14.12.2015   

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C 414/27


Sentenza del Tribunale 23 ottobre 2015 — Vimeo/UAMI — PT Comunicações (VIMEO)

(Causa T-96/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo VIMEO - Marchio figurativo comunitario anteriore meo - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 - Mancanza di coesistenza dei marchi - Rischio di confusione»])

(2015/C 414/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vimeo LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Poulter e M. Macdonald, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: PT Comunicações, SA (Lisbona, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 novembre 2013 (procedimento R 1092/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la PT Comunicações, SA e la Vimeo LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vimeo LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


14.12.2015   

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C 414/28


Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Consiglio/Simpson

(Causa T-130/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Avanzamento di grado - Inquadramento nel quadro - Decisione di non accordare all’interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest’ultimo di un concorso generale di grado AD 9 - Snaturamento degli elementi di prova»))

(2015/C 414/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e A. Bisch, successivamente M. Bauer ed E. Rebasti, agenti)

Altra parte nel procedimento: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F-142/1, Racc. FP, EU:F:2013:201).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F-142/11, Racc. FP, EU:F:2013:201) è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha respinto la domanda del sig. Erik Simpson diretta ad ottenere un avanzamento al grado AD 9 per il motivo che egli aveva superato il concorso EPSO/AD/113/07 e ha condannato il Consiglio alla totalità delle spese (punti da 1 a 3 del dispositivo di tale sentenza).

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


14.12.2015   

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C 414/29


Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — I Castellani/UAMI — Chomarat (Rappresentazione di un cerchio)

(Causa T-137/14) (1)

((«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio figurativo rappresentante un cerchio - Uso serio del marchio - Importanza dell’uso - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo - Diritti della difesa - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))

(2015/C 414/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: I Castellani Srl (Meldola, Italia) (rappresentanti: M. Caramelli, F. Boscariol de Roberto, I. Gatto e D. Martucci, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Compagnie Chomarat (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 13 dicembre 2013 (procedimento R 1001/2012-2), relativa a una procedura di decadenza tra la Compagnie Chomarat e la I Castellani Srl.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La I Castellani Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


14.12.2015   

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C 414/29


Sentenza del Tribunale 23 ottobre 2015 — Hansen/UAMI (WIN365)

(Causa T-264/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo WIN365 - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1,letetra b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 414/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Robert Hansen (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Pütz-Poulalion, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 febbraio 2014 (procedimento R 908/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo WIN365 come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Robert Hansen è condannato alle spese.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


14.12.2015   

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C 414/30


Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Volkswagen/UAMI (CHOICE)

(Causa T-431/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo CHOICE - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impediemento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 414/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 aprile 2014 (procedimento R 2019/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo CHOICE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volkswagen AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


14.12.2015   

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C 414/31


Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Bonney/UAMI — Bruno (ATHEIST)

(Causa T-714/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ATHEIST - Marchio nazionale denominativo anteriore athé - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 414/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: David Bonney (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente L. Rampini, successivamente D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Vanessa Bruno (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 agosto 2015 (procedimento R 803/2013-4), relativa a un’opposizione tra la sig.ra Vanessa Bruno e il sig. David Bonney.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. David Bonney è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


14.12.2015   

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C 414/31


Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/UAMI (Cottonfeel)

(Causa T-822/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Cottonfeel - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) 207/2009»))

(2015/C 414/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Geilenkothen Fabrik fur Schutzkleidung (Gerolstein-Müllenborn, Germania) (rappresentante: M. Straub, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 ottobre 2014 (procedimento R 2579/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Cottonfeel come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


14.12.2015   

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C 414/32


Impugnazione proposta il 28 settembre 2015 da LM avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 14 luglio 2015 causa F-109/14, LM/Commissione

(Causa T-560/15 P)

(2015/C 414/42)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: LM (Ispra, Italia) (rappresentante: L. Ribolzi, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l’ordinanza impugnata.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 14 luglio 2015 (causa F-109/14), che ha rigettato come manifestamente non fondato un ricorso diretto ad ottenere che la Commissione sia condannata a versare alla ricorrente, a titolo della pensione di reversibilità, di cui beneficia, il 35 % della pensione di anzianità percepita dal suo ex-coniuge al momento del suo decesso.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica non ha esaminato la richiesta di aumento della pensione ai sensi dell’articolo 25 della dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, e del proprio Trattato di Lisbona, che riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.


14.12.2015   

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C 414/33


Ricorso proposto il 30 settembre 2015 — Azur Space Solar Power/UAMI (Raffigurazione di una cellula fotovoltaica)

(Causa T-578/15)

(2015/C 414/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Germania) (rappresentante: J. Nicodemus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una cellula fotovoltaica) — Domanda di registrazione internazionale n. 1 201 973

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27/07/2015 nel procedimento R 2780/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il diniego dell’UAMI;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/33


Ricorso proposto il 5 ottobre 2015 — Monster Energy/UAMI (Raffigurazione di un simbolo della pace)

(Causa T-583/15)

(2015/C 414/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di un simbolo della pace) — Domanda di registrazione n. 11 363 611

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17/07/2015 nel procedimento R 2788/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

rinviare il procedimento della ricorrente alla seconda commissione di ricorso per una decisione sul merito della richiesta di restitutio in relazione alla decisione della prima commissione di ricorso dell’11 dicembre 2013 nel procedimento R- 285/2013-1;

condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 58, 65, paragrafo 5, 75 e 81, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 207/2009;

Violazione della regola 65 del regolamento n. 2868/95.


14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/34


Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Onix Asigurări/EIOPA

(Causa T-590/15)

(2015/C 414/45)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Onix Asigurări SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: M. Vladu, avvocato)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha omesso di agire ai fini dell’adozione di una decisione rispetto all’erronea applicazione da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio;

in subordine, disporre l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso BOA 2015 001, del 3 agosto 2015, e della decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014, confermata dalla posizione EIOPA-14-653 del 24 novembre 2014;

dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno subito dalla ricorrente per la mancata adozione da parte della convenuta di una decisione conformemente a quanto esposto al primo trattino, e, e rispettivamente, per l’adozione delle decisioni di cui al secondo trattino.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio:

non vi è una decisione legittima adottata dalla convenuta relativamente alla fondatezza e all’opportunità di avviare un’indagine;

la decisione del presidente EIOPA-14-267, del 6 giugno 2014, è stata emanata senza che ricorressero le condizioni previste dall’articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento;

la motivazione della decisione del presidente EIOPA-14-267, del 6 giugno 2014, non fa riferimento ad aspetti riguardanti l’opportunità di avviare un’indagine, in quanto contiene in realtà considerazioni sui mezzi processuali a disposizione della ricorrente avverso la decisione dell’autorità nazionale italiana.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale sostanziale in relazione alla decisione della Commissione di ricorso BOA 2015 001, del 3 agosto 2015 e alla decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014:

la decisione della Commissione di ricorso è stata adottata senza analizzare la legittimità e la fondatezza della decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014; la Commissione di ricorso si è pronunciata senza analizzare integralmente l’oggetto degli argomenti presentati ai fini della soluzione del procedimento;

la decisione del presidente EIOPA-14-267, del 6 giugno 2014, è stata emanata senza che fossero soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento, e non è stata motivata quantomeno relativamente agli aspetti essenziali dedotti ai fini dell’analisi.

3.

Terzo motivo, vertente sull’esistenza di un danno materiale e all’immagine subito dalla ricorrente (diminuzione del fatturato, degli utili, impatto negativo sulla reputazione), causato direttamente e intenzionalmente dalla convenuta attraverso, rispettivamente, la mancata adozione di una decisione e l’adozione delle decisioni viziate da nullità summenzionate.


14.12.2015   

IT

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C 414/35


Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Novartis/UAMI — SK Chemicals (Raffigurazione di un cerotto transdermico)

(Causa T-592/15)

(2015/C 414/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di un cerotto transdermico) — Domanda di registrazione n. 11 293 362

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 07/08/2015 nel procedimento R 2342/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione del principio del giusto processo da parte della commissione di ricorso dell’UAMI.


14.12.2015   

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C 414/36


Ricorso proposto il 14 ottobre 2015 — The Art Company B & S/UAMI — G-Star Raw (THE ART OF RAW)

(Causa T-593/15)

(2015/C 414/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Art Company B & S, SA (Quel, Spagna) (rappresentante: J. Villamor Muguerza e L. Sánchez Calderón, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «THE ART OF RAW» — Domanda di registrazione n. 11 093 036

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 09/07/2015 nel procedimento R 1980/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI nonché il richiedente la registrazione del marchio comunitario (nel caso in cui intervenga) a sopportare le spese del presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


14.12.2015   

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C 414/37


Ricorso proposto il 19 ottobre 2015 — Batmore Capital/UAMI — Univers Poche (POCKETBOOK)

(Causa T-596/15)

(2015/C 414/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Batmore Capital Ltd (Tortola, Isole vergini britanniche) (rappresentante: D. Masson, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Univers Poche (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale, che designa l’Unione europea, del marchio figurativo contenente l’elemento verbale «POCKETBOOK» — Domanda di registrazione n. 1 034 872

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30/07/2015 nel procedimento R 1952/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ritenere il presente ricorso ammissibile;

annullare integralmente la decisione impugnata;

registrare la parte comunitaria della registrazione internazionale del marchio n. 1 034 872;

condannare l’UAMI a sopportare le spese e i costi sostenuti dalla ricorrente nel corso dei presenti procedimenti.

Motivi invocati

Erronea valutazione della somiglianza tra prodotti e servizi;

Erronea valutazione del rischio di confusione tra i segni in conflitto.


14.12.2015   

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C 414/38


Ricorso proposto il 27 ottobre 2015 — Ertico — Its Europe/Commissione

(Causa T-604/15)

(2015/C 414/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — Its Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Wellinger e K. T’Syen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del gruppo di esperti in materia di convalida della Commissione europea, del 18 agosto 2015, che dichiara che la ricorrente non può essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36).

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 58/2003 (1), in quanto il gruppo di esperti in materia di convalida ha adottato la decisione impugnata più di due mesi dopo la data in cui è stato avviato il procedimento di ricorso con il gruppo di esperti in materia di convalida.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i) l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 58/2003; ii) il diritto di difesa della ricorrente; e iii) il principio della buona amministrazione, in quanto il gruppo di esperti in materia di convalida non ha preso in considerazione gli argomenti della ricorrente prima di adottare la decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i principi i) della certezza del diritto, ii) della buona amministrazione, iii) della tutela del legittimo affidamento della ricorrente; e iv) della «res judicata», in quanto il gruppo di esperti in materia di convalida, nonostante abbia affermato che gli argomenti addotti dalla ricorrente il 7 febbraio 2014 sono corretti, ha tuttavia sostituito la sua motivazione iniziale con una del tutto nuova, senza che vi fossero fatti nuovi e sostanziali.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (in prosieguo: la «raccomandazione sulle PMI»), in quanto la sua conclusione, secondo cui la ricorrente non può essere qualificata come impresa, si basa su criteri previsti non dalla raccomandazione sulle PMI, bensì dalla sezione 1.1.3.1, paragrafo 6, lettera c) della decisione 2012/838/UE (2) della Commissione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la conclusione della decisione impugnata, secondo cui la ricorrente non può essere qualificata come PMI, viola e ignora la chiara e inequivocabile formulazione della raccomandazione sulle PMI e si basa su un’interpretazione arbitraria e puramente soggettiva della raccomandazione sulle PMI.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata conclude erroneamente che la ricorrente non può essere qualificata come PMI ai sensi della raccomandazione sulle PMI: la ricorrente è un’«impresa» e la ricorrente è «autonoma» ai sensi dell’allegato della raccomandazione sulle PMI.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio del trattamento più favorevole ai sensi della decisione 2012/838/UE della Commissione, nonché la disposizione equivalente ai sensi del programma Orizzonte 2020.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria e insufficiente, a causa dell’inosservanza, da parte del gruppo di esperti in materia di convalida, dell’obbligo di adeguata motivazione della propria decisione.


(1)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003 L 11, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione del 18 dicembre 2012 sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (GU L 359, pag. 45).


Tribunale della funzione pubblica

14.12.2015   

IT

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C 414/40


Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — ZZ e a./BEI

(Causa F-99/15)

(2015/C 414/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea degli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento delle schede salariali dell'aprile 2015 e delle schede relative ai premi di incentivazione dell’aprile 2015 che, secondo le parti ricorrenti, attuano decisioni che non rispettano i loro diritti concernenti la progressione salariale, nonché domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subìti.

Conclusioni delle parti ricorrenti

L’annullamento delle decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio d'amministrazione della convenuta del 16 dicembre 2014, che fissa una progressione salariale limitata al 2,7 %, nonché la decisione del comitato direttivo della convenuta del 4 febbraio 2015, che comporta una perdita salariale, decisioni contenute nelle schede salariali dell'aprile 2015, e, inoltre, l’annullamento, nella stessa misura, di tutte le decisioni contenute nelle successive schede salariali;

L’annullamento delle schede relative al compenso delle prestazioni del 2015;

Pertanto, la condanna della convenuta:

al pagamento della differenza di retribuzione derivante dalle decisioni summenzionate del consiglio d'amministrazione della convenuta del 16 dicembre 2014 e del comitato direttivo della convenuta del 4 febbraio 2015 con riferimento all'applicazione dello schema di merito minimo; tale differenza di retribuzione deve essere aumentata degli interessi moratori decorrenti dal 12 aprile 2015 e, successivamente, dal 12 di ogni mese, fino alla completa estinzione, applicando tali interessi al tasso della BCE aumentato di 3 punti;

al pagamento della differenza di retribuzione derivante dall'applicazione del tasso del 16,3 % su un budget salariale definito in conformità agli impegni della convenuta;

al risarcimento del danno subìto a causa della perdita del potere d'acquisto, con valutazione del danno ex aequo et bono e, a titolo provvisionale, al 1,5 % della retribuzione mensile;

al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1  000 a titolo di risarcimento del danno morale;

la condanna della convenuta all'integralità delle spese.


14.12.2015   

IT

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C 414/41


Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — ZZ/BEI

(Causa F-100/15)

(2015/C 414/51)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Isola e G. Isola, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento, da un lato, del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2013 e, dall’altro, delle decisioni connesse e conseguenti della BEI, quale la decisione di non promuoverlo al grado D, nonché risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione adottata il giorno 8 dicembre 2014 dal comitato dei ricorsi, rimandandogli gli atti dopo aver fissato i criteri ai quali quello deve attenersi nell’adozione della nuova decisione;

annullare le linee guida stabilite dalla direzione risorse umane con la nota «Guidelines to the 2013 annual staff appraisal exercise», nella parte in cui prevedono che il giudizio finale debba essere espresso con una sintesi verbale, senza avere mai stabilito le corrispondenti declaratorie.

In subordine:

annullare l’intero rapporto informativo 2013 (cioè sia nella parte valutazione, che nella parte in cui non sintetizza quel giudizio con la nota «exceptional performance» o con la nota «very good performance» e non propone il ricorrente per la promozione alla funzione D e, infine, nella parte in cui non prevede il suo sviluppo di carriera e non fissa gli obiettivi per l’anno 2014);

annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le promozioni di cui alla nota «Performance Evaluation exercise 2013 — List of promotions and awards» distribuita il 31 marzo 2014;

accertare l’attività di mobbing messa in atto nei suoi confronti;

accertare la responsabilità dell’Unione europea, per istigazione al mobbing e violazione delle norme concernenti il «giusto processo»;

condannare i resistenti al solidale risarcimento dei danni fisici, morali e materiali dettagliatamente indicati ai precedenti punti 112-120;

condannare i resistenti al solidale risarcimento del danno da svalutazione monetaria sul credito riconosciuto ed al pagamento degli interessi di mora e compensativi;

condannare entrambi i resistenti al pagamento delle spese di lite.


14.12.2015   

IT

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C 414/42


Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — ZZ/Consiglio

(Causa F-124/15)

(2015/C 414/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non dare seguito alla domanda di pensionamento anticipato presentata dal ricorrente, in quanto è stata adottata dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto, con la quale è stata revocata una precedente decisione favorevole, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione controversa del 12 novembre 2014 e, di conseguenza,

risarcire il danno subito dal ricorrente, valutato, con riserva di aumento o riduzione nel corso del procedimento, a EUR 85  353,96 (ottantacinquemila, trecentocinquantatre euro e ottantasette centesimi), maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di presentazione del reclamo del 12 febbraio 2015, calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;

condannare il Consiglio alle spese.


14.12.2015   

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C 414/42


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — ZZ e. a./Corte di giustizia

(Causa F-126/15)

(2015/C 414/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e. altri (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Risarcimento dei ricorrenti per il danno materiale da essi subito a causa della perdita dei loro diritti a pensione acquisiti nel sistema nazionale in seguito al loro trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione europea.

Conclusioni dei ricorrenti

condannare la Corte di giustizia a versare gli importi citati nell’atto introduttivo del giudizio a qualsiasi fondo o assicurazione a nome dei ricorrenti;

in via subordinata, condannare la Corte di giustizia a versare EUR 61  121,08 a ZZ, EUR 1 29  440,98 a [altro ricorrente], EUR 76  324,29 a [altro ricorrente], EUR 99  565,13 a [altro ricorrente], importi che devono essere aumentati degli interessi composti al tasso del 3,1 % l’anno a decorrere dalla data del trasferimento dei loro diritti alla pensione nel RPIUE;

in ulteriore subordine, constatare che la Corte di giustizia ha commesso una colpa grave in occasione del trasferimento di tali diritti a pensione dei ricorrenti;

condannare la Corte di giustizia alle spese.


14.12.2015   

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C 414/43


Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-127/15)

(2015/C 414/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: C. W. Godfrey, C. Antoine, M. Gomes Lopes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione che applica la sanzione disciplinare della ritenuta di EUR 185 sulla pensione del ricorrente per un periodo di dodici mesi e che prenderà effetto alla data in cui egli sarà in pensione, a causa dell’esercizio di un’attività esterna non autorizzata.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2014, con tutte le conseguenze in diritto;

condannare la Commissione alla totalità delle spese di giudizio.


14.12.2015   

IT

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C 414/43


Ricorso proposto il 30 settembre 2015 — ZZ e ZZ/Commissione

(Causa F-128/15)

(2015/C 414/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento sia della proposta di calcolo, sia del calcolo definitivo, del numero di annualità riconosciute nel regime pensionistico dell’Unione e corrispondente ai diritti a pensione dei ricorrenti, acquisiti presso le casse nazionali, che essi intendono trasferire verso il regime pensionistico dell’Unione, in applicazione delle nuove disposizioni generali di (DGE) dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’allegato VIII allo Statuto.

Conclusioni dei ricorrenti

Annulare le decisioni del 30 aprile 2015, del 1o luglio 2015 e del 6 luglio 2015 che fissano l’abbuono nel regime pensionistico comunitario dei diritti a pensione dei ricorrenti maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione;

Condannare la Commissione alle spese.


14.12.2015   

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C 414/44


Ricorso proposto il 30 settembre 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-129/15)

(2015/C 414/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Jeannin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non prendere in considerazione, ai fini del calcolo del tasso della pensione di anzianità del ricorrente, il numero di annualità di un periodo di 26 giorni, riconosciute in seguito al trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti nel sistema nazionale verso il regime pensionistico dell'Unione europea, nonché domanda di concedere al ricorrente un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subìto.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente, nonché la decisione implicita, emessa con la decisione del 6 febbraio 2015, recante concessione e liquidazione dei diritti pensionistici del ricorrente, di non considerare, ai fini del calcolo del tasso di tale pensione, il periodo di 26 giorni acquisito con il trasferimento dei diritti pensionistici dai regimi pensionistici francesi denominati CNAVTS-ARRCO e MSA;

concedere un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la Commissione a pagare la somma di EUR 3  500 a titolo di spese.


14.12.2015   

IT

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C 414/45


Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-131/15)

(2015/C 414/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martina, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di non riqualificare il ricorrente al grado AD 13 in base all’esercizio di riqualificazione 2013.

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione dell’AHCC di non riqualificare il ricorrente al grado AD 13 in base all’esercizio di riqualificazione 2013;

condannare la Commissione alle spese.


14.12.2015   

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C 414/45


Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-133/15)

(2015/C 414/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione che stabilisce nei confronti del ricorrente una sanzione di retrogradazione permanente di due gradi all’esito di un’indagine relativa ad una situazione di conflitto d’interessi, nonché risarcimento del danno morale asseritamente subìto.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione del 10 dicembre 2014 che stabilisce nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della retrogradazione permanente dal grado AD 11 al grado AD 9, nell’ambito dello stesso gruppo di funzioni;

Riconoscere al ricorrente l’importo di EUR 1 00  000 a titolo di risarcimento danni in relazione alla lunga durata del procedimento;

Condannare la Commissione alle spese.