ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 354

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
26 ottobre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 354/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1

 

Tribunale

2015/C 354/02

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 354/03

Causa C-398/13 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015 — Inuit Tapiriit e altri/Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Regolamento (CE) n. 737/2010 — Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca — Restrizioni all’importazione e alla commercializzazione di detti prodotti — Validità — Base giuridica — Articolo 95 CE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 17 — Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni — Articolo 19)

4

2015/C 354/04

Causa C-526/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB Fast Bunkering Klaipėda/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 148, lettera a) — Cessione di beni — Nozione — Esenzione — Cessioni di beni destinati all’approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare — Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio)

5

2015/C 354/05

Causa C-89/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A2A SpA /Agenzia delle Entrate (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune — Interessi semplici o interessi composti — Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 — Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento)

5

2015/C 354/06

Causa C-110/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea — Romania) — Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 2, lettera b) — Nozione di consumatore — Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato — Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario — Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto)

6

2015/C 354/07

Causa C-125/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Iron & Smith/Unilever NV (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore — Marchio comunitario che gode di notorietà nell’Unione europea — Portata geografica della notorietà)

7

2015/C 354/08

Causa C-127/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 94/19/CE — Allegato I, punto 7 — Sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di taluni depositanti dal sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di un dirigente)

7

2015/C 354/09

Causa C-309/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale — Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — Direttiva 2003/109/CE — Normativa nazionale — Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno — Presupposto — Contributo finanziario obbligatorio — Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale — Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE)

8

2015/C 354/10

Causa C-321/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici — Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1223/2009 — Ambito di applicazione — Lenti a contatto colorate con effetti estetici e non graduate — Indicazione sulla confezione che designa il prodotto di cui trattasi come prodotto cosmetico — Tutela dei consumatori)

9

2015/C 354/11

Causa C-383/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International (Rinvio pregiudiziale — Protezione degli interessi finanziari dell’Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3 — Recupero di un aiuto comunitario — Sanzione amministrativa — Misura amministrativa — Termine di prescrizione)

9

2015/C 354/12

Causa C-386/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles — Francia) — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Libertà di stabilimento — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 4, paragrafo 2 — Distribuzioni di dividendi a carattere transfrontaliero — Imposta sulle società — Imposizione dei gruppi (integrazione fiscale francese) — Esenzione dei dividendi versati dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato — Requisito di residenza — Dividendi versati da società controllate non residenti — Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione)

10

2015/C 354/13

Causa C-463/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 — Nozione di prestazione di servizi — Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Fatto generatore dell’imposta — Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi — Esigibilità dell’imposta)

11

2015/C 354/14

Causa C-342/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 luglio 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer

11

2015/C 354/15

Causa C-375/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 15 luglio 2015 — Verein für Konsumenteninformation/BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

12

2015/C 354/16

Causa C-380/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Baleares (Spagna) il 16 luglio 2015 — Francisca Garzón Ramos e José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. e Intercotrans S.L.

13

2015/C 354/17

Causa C-382/15 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-183/13, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

14

2015/C 354/18

Causa C-383/15 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-423/12, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

15

2015/C 354/19

Causa C-384/15 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-184/13, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

16

2015/C 354/20

Causa C-387/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 17 luglio 2015 — Hilde Orleans e a./Vlaams Gewest, altra parte; Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

18

2015/C 354/21

Causa C-388/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 17 luglio 2015 — Denis Malcorp e a./Vlaams Gewest, interveniente: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

19

2015/C 354/22

Causa C-395/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il 22 luglio 2015 — Mohamed Daouidi/Bootes Plus S.L.

19

2015/C 354/23

Causa C-398/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 luglio 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

20

2015/C 354/24

Causa C-431/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 7 agosto 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo

21

2015/C 354/25

Causa C-433/15: Ricorso presentato il 6 agosto 2015 — Commissione europea/Repubblica italiana

22

2015/C 354/26

Causa C-443/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court (Irlanda) il 13 agosto 2015 — Dr. David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

24

2015/C 354/27

Causa C-445/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 17 agosto 2015 — The Queen, su istanza di Nutricia Limited/Secretary of State for Health

25

2015/C 354/28

Causa C-458/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 28 agosto 2015 — Procedimento penale a carico di K. B.

27

2015/C 354/29

Causa C-468/15 P: Impugnazione proposta il 3 settembre 2015 dalla PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-26/12, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea

27

2015/C 354/30

Causa C-257/15: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover — Germania) — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

28

2015/C 354/31

Causa C-299/15: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher, e a., RFC. Seresien ASBL/Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

29

 

Tribunale

2015/C 354/32

Causa T-30/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

30

2015/C 354/33

Causa T-77/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo grigio) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo grigio — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

30

2015/C 354/34

Cause riunite T-91/14 e T-92/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Schniga/UCVV — Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) (Ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Gala Schnitzer — Esame tecnico — Distinzione — Linee guida di esame — Potere discrezionale del presidente dell’UCVV)

31

2015/C 354/35

Causa T-94/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo blu) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo blu — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

32

2015/C 354/36

Causa T-143/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo giallo) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo giallo — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

32

2015/C 354/37

Causa T-144/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo avorio) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo avorio — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

33

2015/C 354/38

Causa T-321/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Volkswagen/UAMI (STREET) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo STREET — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

33

2015/C 354/39

Causa T-568/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

34

2015/C 354/40

Causa T-569/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

35

2015/C 354/41

Causa T-570/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

35

2015/C 354/42

Causa T-571/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

36

2015/C 354/43

Causa T-572/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

36

2015/C 354/44

Causa T-608/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

37

2015/C 354/45

Causa T-609/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

38

2015/C 354/46

Causa T-610/14: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO organic) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo BIO organic — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

38

2015/C 354/47

Causa T-441/13: Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio (Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità — Autorità di cosa giudicata — Termine di ricorso — Ricevibilità — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

39

2015/C 354/48

Causa T-523/14: Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2015 — Squeeze Life/UAMI — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca della domanda di registrazione — Rettifica della decisione che pone termine al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Non luogo a statuire)

40

2015/C 354/49

Causa T-495/15: Ricorso proposto il 27 agosto 2015 — Sociedad agraria de transformación n. 9982 Montecitrus/UAMI — Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)

40

2015/C 354/50

Causa T-499/15: Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — LG Electronics/UAMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE)

41

2015/C 354/51

Causa T-500/15: Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — LG Electronics/UAMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO)

42

2015/C 354/52

Causa T-503/15: Ricorso proposto il 1o settembre 2015 — Aranynektá/UAMI — Naturval Apícola (Natür-bal)

43

2015/C 354/53

Causa T-504/15: Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Rafhaelo Gutti/UAMI — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)

43

2015/C 354/54

Causa T-507/15: Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Polonia/Commissione

44

2015/C 354/55

Causa T-509/15: Ricorso proposto il 3 settembre 2015 — Kessel medintim/HABM — Janssen-Cilag (Premeno)

45

2015/C 354/56

Causa T-510/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Mengozzi/UAMI — Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

46

2015/C 354/57

Causa T-512/15: Ricorso proposto il 4 settembre 2015 — Sun Cali/UAMI — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

47

2015/C 354/58

Causa T-513/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/UAMI (Limbic® Map)

48

2015/C 354/59

Causa T-516/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/UAMI (Limbic® Types)

48

2015/C 354/60

Causa T-517/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/UAMI (Limbic® Sales)

49

2015/C 354/61

Causa T-518/15: Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Francia/Commissione

50

2015/C 354/62

Causa T-520/15 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2015 da Filip Mikulik avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 25 giugno 2015, F-67/14, Mikulik/Consiglio

51

2015/C 354/63

Causa T-522/15: Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — CCPL e a./Commissione

52

2015/C 354/64

Causa T-523/15: Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — Italmobiliare e a./Commissione

53

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 354/65

Causa F-103/15: Ricorso proposto il 16 luglio 2015 — ZZ/Commissione europea

55

2015/C 354/66

Causa F-111/15: Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — ZZ/Commissione

55

2015/C 354/67

Causa F-119/15: Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — ZZ/Europol

56

2015/C 354/68

Causa F-120/15: Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — ZZ/Europol

56

2015/C 354/69

Causa F-121/15: Ricorso proposto il 21 agosto 2015 — ZZ/Commissione

57

2015/C 354/70

Causa F-122/15: Ricorso proposto il 22 agosto 2015 — ZZ/Commissione

57


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2015/C 354/01)

Ultima pubblicazione

GU C 346 del 19.10.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 337 del 12.10.2015

GU C 328 del 5.10.2015

GU C 320 del 28.9.2015

GU C 311 del 21.9.2015

GU C 302 del 14.9.2015

GU C 294 del 7.9.2015

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Tribunale

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2015/C 354/02)

L’8 ottobre 2015 la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, in seguito all’assunzione delle funzioni da parte del sig. Forrester, giudice, di modificare la decisione del Tribunale del 23 ottobre 2013 (1), sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.

Per il periodo compreso tra l’8 ottobre 2015 ed il 31 agosto 2016, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, vicepresidente, sig.ra Pelikánová, sig. Buttigieg, sig. Gervasoni e sig. Madise, giudici.

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, vicepresidente;

sig.ra Pelikánová, giudice;

sig. Buttigieg, giudice.

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione, sig. Bieliūnas, sig. Gervasoni, sig. Madise e sig. Forrester, giudici.

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione;

sig. Gervasoni, giudice;

sig. Madise, giudice.

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Papasavvas, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Bieliūnas, sig. Kreuschitz e sig. Forrester, giudici.

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Papasavvas, presidente di sezione;

sig. Bieliūnas, giudice;

sig. Forrester, giudice.

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Kreuschitz, giudici.

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione;

sig.ra Labucka, giudice;

sig. Kreuschitz, giudice.

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Dittrich, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig. Schwarcz, sig.ra Tomljenović e sig. Collins, giudici.

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Dittrich, presidente di sezione;

sig. Schwarcz, giudice;

sig.ra Tomljenović, giudice.

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig. Collins e sig. Ulloa Rubio, giudici.

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;

sig. Dehousse, giudice;

sig. Collins, giudice.

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. van der Woude, presidente di sezione, sig.ra Wiszniewska-Białecka, sig.ra Kancheva, sig. Wetter e sig. Ulloa Rubio, giudici.

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. van der Woude, presidente di sezione;

sig.ra Wiszniewska-Białecka, giudice;

sig. Ulloa Rubio, giudice.

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig. Popescu, sig.ra Kancheva e sig. Wetter, giudici.

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

sig.ra Kancheva, giudice;

sig. Wetter, giudice.

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Czúcz, sig.ra Pelikánová, sig. Popescu e sig. Buttigieg, giudici.

9a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione;

sig. Czúcz, giudice;

sig. Popescu, giudice.


(1)  GU C 344, del 23.11.2013, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015 — Inuit Tapiriit e altri/Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-398/13 P) (1)

((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 737/2010 - Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca - Restrizioni all’importazione e alla commercializzazione di detti prodotti - Validità - Base giuridica - Articolo 95 CE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 17 - Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni - Articolo 19))

(2015/C 354/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council, Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi, Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society, Ltd (rappresentanti: H. Viaene, J. Bouckaert et D. Gillet, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e C. Hermes, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e J. Rodrigues, agenti) Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e M. Moore, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters’ and Trappers’ Organisation, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Organisation, i sigg. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, la sig.ra Karliin Aariak, il Canadian Seal Marketing Group, la Ta Ma Su Seal Products Inc., il Fur Institute of Canada, la NuTan Furs Inc., la GC Rieber Skinn AS, l’Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), il sig. Johannes Egede, il Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), la William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Île-de-la-Madeleine, la Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi e la Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society Ltd sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


26.10.2015   

IT

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C 354/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB «Fast Bunkering Klaipėda»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-526/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148, lettera a) - Cessione di beni - Nozione - Esenzione - Cessioni di beni destinati all’approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare - Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio))

(2015/C 354/04)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti

Ricorrente: UAB «Fast Bunkering Klaipėda»

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositivo

L’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati all’approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche qualora, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le relative prove siano state fornite all’amministrazione tributaria, conformemente a una normativa nazionale. Tuttavia, in circostanze come quelle del procedimento principale, detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


26.10.2015   

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C 354/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A2A SpA /Agenzia delle Entrate

(Causa C-89/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune - Interessi semplici o interessi composti - Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 - Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento))

(2015/C 354/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A2A SpA

Resistente: Agenzia delle Entrate

Dispositivo

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


26.10.2015   

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C 354/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea — Romania) — Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

(Causa C-110/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 2, lettera b) - Nozione di «consumatore» - Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato - Rimborso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario - Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clausola prima della firma del contratto))

(2015/C 354/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Oradea

Parti

Ricorrente: Horațiu Ovidiu Costea

Convenuta: SC Volksbank România SA

Dispositivo

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


26.10.2015   

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C 354/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Iron & Smith/Unilever NV

(Causa C-125/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Registrazione di un marchio nazionale identico o simile a un marchio comunitario anteriore - Marchio comunitario che gode di notorietà nell’Unione europea - Portata geografica della notorietà))

(2015/C 354/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Iron & Smith kft

Convenuta: Unilever NV

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, laddove sia accertata la notorietà di un marchio comunitario anteriore su una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea, che può eventualmente coincidere con il territorio di un solo Stato membro, il quale non deve necessariamente essere quello in cui è stata depositata una domanda di registrazione di marchio nazionale posteriore, si deve ritenere che tale marchio goda di notorietà nell’Unione europea. I criteri che sono stati enucleati dalla giurisprudenza riguardo all’uso effettivo del marchio comunitario non sono, di per sé, rilevanti al fine di determinare la sussistenza di una «notorietà» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

2)

Nel caso in cui il marchio comunitario anteriore abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del marchio nazionale posteriore oggetto dell’opposizione, il titolare del marchio comunitario può beneficiare della tutela introdotta dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 laddove risulti che una parte non irrilevante dal punto di vista commerciale di detto pubblico conosce il suddetto marchio e stabilisce un nesso tra questo e il marchio nazionale posteriore, e laddove sussista, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, o una violazione effettiva e attuale del marchio comunitario ai sensi di tale disposizione, o, in mancanza, un rischio serio che una simile violazione si produca in futuro.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-127/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 94/19/CE - Allegato I, punto 7 - Sistema di garanzia dei depositi - Esclusione di taluni depositanti dal sistema di garanzia dei depositi - Esclusione di un «dirigente»))

(2015/C 354/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Andrejs Surmačs

Convenuta: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Dispositivo

1)

I depositi esclusi in forza dell’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, sono ivi elencati tassativamente, sicché gli Stati membri nel loro diritto nazionale non possono prevedere, al fine di applicarvi l’esclusione dalla garanzia dei depositi, ulteriori categorie di depositanti che non siano riconducibili, sotto il profilo delle funzioni esercitate, alle nozioni elencate nel citato punto.

2)

L’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva, in quanto dirigenti, le persone le quali, a causa della funzione svolta nell’ambito dell’ente creditizio, a prescindere dalla denominazione di detta funzione, dispongano di un livello di informazioni e di competenze che consente loro di valutare la reale situazione finanziaria dell’ente creditizio e i rischi connessi alle attività di quest’ultimo.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


26.10.2015   

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C 354/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-309/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Normativa nazionale - Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno - Presupposto - Contributo finanziario obbligatorio - Importo otto volte più elevato rispetto all’importo richiesto per ottenere la carta d’identità nazionale - Lesione dei principi della direttiva 2003/109/CE))

(2015/C 354/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dispositivo

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


26.10.2015   

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C 354/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH

(Causa C-321/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Ambito di applicazione - Lenti a contatto colorate con effetti estetici e non graduate - Indicazione sulla confezione che designa il prodotto di cui trattasi come prodotto cosmetico - Tutela dei consumatori))

(2015/C 354/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Krefeld

Parti

Ricorrente: Colena AG

Convenuta: Karnevalservice Bastian GmbH

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che le lenti a contatto colorate con effetti estetici e non graduate non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, ad onta del fatto che la loro confezione rechi l’indicazione «Accessorio cosmetico per gli occhi, soggetto alla direttiva cosmetici».


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


26.10.2015   

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C 354/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Sodiaal International

(Causa C-383/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Protezione degli interessi finanziari dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 3 - Recupero di un aiuto comunitario - Sanzione amministrativa - Misura amministrativa - Termine di prescrizione))

(2015/C 354/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Convenuta: Société Sodiaal International

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione da esso prevista è applicabile non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all’imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, ma anche ai procedimenti che conducono all’adozione di misure amministrative a norma dell’articolo 4 del suddetto regolamento.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles — Francia) — Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

(Causa C-386/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Normativa tributaria - Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 4, paragrafo 2 - Distribuzioni di dividendi a carattere transfrontaliero - Imposta sulle società - Imposizione dei gruppi («integrazione fiscale» francese) - Esenzione dei dividendi versati dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato - Requisito di residenza - Dividendi versati da società controllate non residenti - Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione))

(2015/C 354/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Groupe Steria SCA

Convenuto: Ministère des finances et des comptes publics

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale in forza della quale una società controllante integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5 % dell’importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-463/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 - Nozione di «prestazione di servizi» - Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza - Fatto generatore dell’imposta - Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi - Esigibilità dell’imposta))

(2015/C 354/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Asparuhovo Lake Investment Company OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

1)

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.

2)

Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza, come quelli di cui al procedimento principale, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


26.10.2015   

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C 354/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 luglio 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer

(Causa C-342/15)

(2015/C 354/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Leopoldine Gertraud Piringer

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 77/249/CEE (1) (…), intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere la certificazione dell’autenticità delle firme apposte sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili dalla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e riservare l’esercizio della suddetta attività ai pubblici notai.

2)

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale dello Stato in cui ha sede il registro (Austria) in base alla quale la certificazione dell’autenticità delle firme sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili è riservata ai pubblici notai, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel proprio paese da un avvocato residente nella Repubblica ceca circa l’autenticità di una firma non è riconosciuta nello Stato in cui ha sede il registro benché il diritto ceco attribuisca a tale dichiarazione il valore giuridico di un’autenticazione formale,

in particolare poiché:

a.

la questione del riconoscimento, nello Stato in cui ha sede il registro, di una dichiarazione sull’autenticità di una firma apposta su una domanda tavolare, resa nella Repubblica ceca da un avvocato ivi residente riguarda la concreta erogazione di un servizio da parte di un avvocato che, nello Stato in cui ha sede il registro, è preclusa agli avvocati ivi residenti, e pertanto il diniego del riconoscimento di una dichiarazione siffatta non soggiace al divieto di restrizioni

oppure

b.

una tale riserva è giustificata al fine di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti (documenti riguardanti negozi giuridici) e soddisfa così esigenze imperative di interesse generale oltre ad essere necessaria per il conseguimento di tale obiettivo nello Stato in cui ha sede il registro.


(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).


26.10.2015   

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C 354/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 15 luglio 2015 — Verein für Konsumenteninformation/BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

(Causa C-375/15)

(2015/C 354/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Resistente: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 41, paragrafo 1, nel combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE (1) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva sui servizi di pagamento), debba essere interpretato nel senso che un messaggio (in forma elettronica), trasmesso da un istituto di credito alla casella di posta elettronica del cliente nell’ambito di servizi bancari online (c.d. «e-banking»), in modo tale che il cliente possa visualizzare il messaggio stesso cliccandovi dopo aver effettuato l’accesso al sito e-banking, costituisca un’informazione comunicata su un supporto durevole.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 41, paragrafo 1, nel combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di pagamento, debba essere interpretata nel senso che, in una fattispecie di tal genere,

a)

l’informazione venga sì messa a disposizione dall’istituto di credito su un supporto durevole, senza essere peraltro trasmessa al cliente, bensì soltanto resa accessibile al medesimo, ovvero

b)

l’informazione sia solo resa accessibile, senza utilizzazione di un supporto durevole.


(1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).


26.10.2015   

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C 354/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Baleares (Spagna) il 16 luglio 2015 — Francisca Garzón Ramos e José Javier Ramos Martín/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. e Intercotrans S.L.

(Causa C-380/15)

(2015/C 354/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Les Illes Balears

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Francisca Garzón Ramos e José Javier Ramos Martín

Convenute: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. e Intercotrans S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 698, paragrafo 1, della Ley de Enjuiciamiento Civil spagnola sia compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), nella parte in cui la norma suddetta impedisce in ogni caso al giudice investito del procedimento ordinario vertente sulla nullità del titolo esecutivo di sospendere in via cautelare il procedimento di esecuzione ipotecaria basato sul medesimo titolo ritenuto nullo.

2)

Nel caso in cui la questione precedente venga risolta affermando l’incompatibilità della norma spagnola con il citato articolo della Carta europea, se possa dunque trasporsi alla presente fattispecie la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e in particolare quella enunciata nella sentenza della Prima Sezione del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García (C-169/14) (2).


(1)  GU 2000, C 364, pag. 1.

(2)  EU:C:2014:2099.


26.10.2015   

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C 354/14


Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-183/13, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-382/15 P)

(2015/C 354/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype (rappresentanti: A. Carboni, M. Browne, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky IP International Ltd, Sky plc

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione del Tribunale del 5 maggio 2015 nella causa T-183/13 e rinviare la domanda all’UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e

condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento nonché quelle (i) del ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T-183/13; (ii) del ricorso dinanzi alla quarta commissione di ricorso nel procedimento R 2398/2010-4; e (iii) dell’opposizione B 812 380 dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

L’unico motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente verte sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (1) nel pronunciarsi sulla causa T-183/13 relativa alla domanda di marchio comunitario n. 3 660 065 (il «marchio controverso»). In particolare, il Tribunale ha commesso i seguenti errori nel decidere di confermare le conclusioni del convenuto circa il rischio di confusione:

1.

nel considerare la somiglianza dei prodotti e servizi tra il marchio controverso e il marchio anteriore degli intervenienti, la Corte ha individuato un elenco errato di servizi contrassegnati dal marchio controverso;

2.

ha valutato in modo inesatto le caratteristiche del pubblico di riferimento, non considerando il fatto che il servizio Skype della ricorrente si basava su una forma di tecnologia nuovissima e innovativa alla data di priorità del marchio controverso (la «data di riferimento»), e quindi che il pubblico di riferimento aveva un livello di competenza tecnica al di sopra della media e una maggiore capacità di operare distinzioni tra marchi;

3.

avrebbe erroneamente dedotto che il riconoscimento da parte della ricorrente della circostanza che i servizi contrassegnati dal marchio controverso sono identici a taluni servizi contrassegnati dal marchio anteriore costituisse anche un riconoscimento della circostanza che il marchio anteriore aveva carattere distintivo accresciuto e/o notorietà in relazione alle aree che si sovrappongono a quelle specificate per il marchio controverso alla data di riferimento;

4.

ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’esame della valutazione effettuata dal convenuto della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi di cui trattasi, in particolare, facendo riferimento all’erronea finzione giuridica secondo cui il consumatore medio legge le singole parole corte da sinistra a destra e attribuendo indebita importanza alla coincidenza delle lettere S-K-Y all’inizio di entrambi i marchi, nonché non valutando il fatto che la differenza concettuale tra essi neutralizza ogni somiglianza visiva o fonetica;

5.

ha commesso due errori rilevanti nel confermare le conclusioni del convenuto secondo le quali il marchio anteriore ha un carattere distintivo accresciuto in relazione a prodotti e servizi diversi dai servizi «principali» di radiodiffusione televisiva degli intervenienti: in primo luogo, si è basato erroneamente sull’uso del marchio anteriore in relazione ai servizi «principali» degli intervenienti per dedurne il carattere distintivo per altri servizi e in secondo luogo ha tenuto conto della prova dell’uso successiva alla data di riferimento;

6.

ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’effettuare la valutazione complessiva del rischio di confusione non prendendo in considerazione:

i.

la significativa notorietà di cui godeva il marchio controverso alla data di riferimento; e

ii.

la prova effettiva della coesistenza pacifica nel mercato tra i marchi di cui trattasi per oltre dieci anni, senza che gli intervenienti proponessero alcuna azione per violazione, circostanza che è fortemente indicativa dell’insussistenza di rischio di confusione alla data di riferimento.

Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte: (1) annulli la decisione del Tribunale nella causa T-183/13 e rinvii la domanda al convenuto ai fini della prosecuzione del procedimento; e (2) ordini che siano rimborsate le spese alla ricorrente.


(1)  GU L 78, pag. 1.


26.10.2015   

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C 354/15


Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-423/12, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-383/15 P)

(2015/C 354/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype (rappresentanti: A. Carboni, M. Browne, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky IP International Ltd, Sky plc

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione del Tribunale del 5 maggio 2015 nella causa T-423/12 e rinviare la domanda all’UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e

condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento nonché quelle (i) del ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T-423/12; (ii) del ricorso dinanzi alla quarta commissione di ricorso nel procedimento R 1561/2010-4; e (iii) dell’opposizione B 1 023 680 dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

L’unico motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente verte sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (1) nel pronunciarsi sulla causa T-423/12 relativa alla domanda di marchio comunitario n. 4 546 248 (il «marchio controverso»). In particolare, il Tribunale ha commesso i seguenti errori nel decidere di confermare le conclusioni del convenuto circa il rischio di confusione:

1.

ha valutato in modo inesatto le caratteristiche del pubblico di riferimento, non considerando il fatto che il servizio Skype della ricorrente si basava su una forma di tecnologia nuovissima e innovativa alla data di priorità del marchio controverso (la «data di riferimento»), e quindi che il pubblico di riferimento aveva un livello di competenza tecnica al di sopra della media e una maggiore capacità di operare distinzioni tra marchi;

2.

avrebbe erroneamente dedotto che il riconoscimento da parte della ricorrente della circostanza che i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio controverso sono identici a taluni prodotti e servizi contrassegnati dal marchio anteriore costituisse anche un riconoscimento della circostanza che il marchio anteriore aveva carattere distintivo accresciuto e/o notorietà in relazione alle aree che si sovrappongono a quelle specificate per il marchio controverso alla data di riferimento;

3.

ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’esame della valutazione effettuata dal convenuto della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi di cui trattasi, in particolare, facendo riferimento all’erronea finzione giuridica secondo cui il consumatore medio legge le singole parole corte da sinistra a destra, attribuendo indebita importanza alla coincidenza delle lettere S-K-Y all’inizio di entrambi i marchi; non prendendo in considerazione l’elemento grafico del marchio controverso; e non valutando il fatto che la differenza concettuale tra i marchi neutralizza ogni somiglianza visiva o fonetica;

4.

ha commesso due errori rilevanti nel confermare le conclusioni del convenuto secondo le quali il marchio anteriore ha un carattere distintivo accresciuto in relazione a prodotti e servizi diversi dai servizi «principali» di radiodiffusione televisiva degli intervenienti: in primo luogo, si è basato erroneamente sull’uso del marchio anteriore in relazione ai servizi «principali» degli intervenienti per dedurre il carattere distintivo per altri servizi e in secondo luogo ha tenuto conto della prova dell’uso successiva alla data di riferimento;

5.

ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’effettuare la valutazione complessiva del rischio di confusione non prendendo in considerazione:

i.

la significativa notorietà di cui godeva il marchio controverso alla data di riferimento; e

ii.

la prova effettiva della coesistenza pacifica nel mercato tra i marchi di cui trattasi per oltre dieci anni, senza che gli intervenienti proponessero alcuna azione per violazione, circostanza che è fortemente indicativa dell’insussistenza di rischio di confusione alla data di riferimento.

Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte: (1) annulli la decisione del Tribunale nella causa T-423/12 e rinvii la domanda al convenuto ai fini della prosecuzione del procedimento; e (2) ordini che siano rimborsate le spese alla ricorrente.


(1)  GU L 78, pag. 1.


26.10.2015   

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C 354/16


Impugnazione proposta il 15 luglio 2015 dalla Skype avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 maggio 2015, causa T-184/13, Skype/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-384/15 P)

(2015/C 354/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype (rappresentanti: A. Carboni, M. Browne, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky IP International Ltd, Sky plc

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la decisione del Tribunale del 5 maggio 2015 nella causa T-184/13 e rinviare la domanda all’UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e

condannare l’UAMI e gli eventuali intervenienti nel presente procedimento alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento nonché quelle (i) del ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T-184/13; (ii) del ricorso dinanzi alla quarta commissione di ricorso nel procedimento R 121/2011-4; e (iii) dell’opposizione B 1 046 046 dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

L’unico motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente verte sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (1) nel pronunciarsi sulla causa T-184/13 relativa alla domanda di marchio comunitario n. 4 521 084 (il «marchio controverso»). In particolare, il Tribunale ha commesso i seguenti errori nel decidere di confermare le conclusioni del convenuto circa il rischio di confusione:

1.

ha valutato in modo inesatto le caratteristiche del pubblico di riferimento, non considerando il fatto che il servizio Skype della ricorrente si basava su una forma di tecnologia nuovissima e innovativa alla data di priorità del marchio controverso (la «data di riferimento»), e quindi che il pubblico di riferimento aveva un livello di competenza tecnica al di sopra della media e una maggiore capacità di operare distinzioni tra marchi;

2.

avrebbe erroneamente dedotto che il riconoscimento da parte della ricorrente della circostanza che i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio controverso sono identici a taluni prodotti e servizi contrassegnati dal marchio anteriore costituisse anche un riconoscimento della circostanza che il marchio anteriore aveva carattere distintivo accresciuto e/o notorietà in relazione alle aree che si sovrappongono a quelle specificate per il marchio controverso alla data di riferimento;

3.

ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’esame della valutazione effettuata dal convenuto della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi di cui trattasi, in particolare, facendo riferimento all’erronea finzione giuridica secondo cui il consumatore medio legge le singole parole corte da sinistra a destra e attribuendo indebita importanza alla coincidenza delle lettere S-K-Y all’inizio di entrambi i marchi, nonché non valutando il fatto che la differenza concettuale tra essi neutralizza ogni somiglianza visiva o fonetica;

4.

ha commesso due errori rilevanti nel confermare le conclusioni del convenuto secondo le quali il marchio anteriore ha un carattere distintivo accresciuto in relazione a prodotti e servizi diversi dai servizi «principali» di radiodiffusione televisiva degli intervenienti: in primo luogo, si è basato erroneamente sull’uso del marchio anteriore in relazione ai servizi «principali» degli intervenienti per dedurre il carattere distintivo per altri servizi e in secondo luogo ha tenuto conto della prova dell’uso successiva alla data di riferimento;

5.

ha applicato erroneamente la legge sotto vari aspetti nell’effettuare la valutazione complessiva del rischio di confusione non prendendo in considerazione:

i.

la significativa notorietà di cui godeva il marchio controverso alla data di riferimento; e

ii.

la prova effettiva della coesistenza pacifica nel mercato tra i marchi di cui trattasi per oltre dieci anni, senza che gli intervenienti proponessero alcuna azione per violazione, circostanza che è fortemente indicativa dell’insussistenza di rischio di confusione alla data di riferimento.

Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte: (1) annulli la decisione del Tribunale nella causa T-184/13 e rinvii la domanda al convenuto ai fini della prosecuzione del procedimento; e (2) ordini che siano rimborsate le spese alla ricorrente.


(1)  GU L 78, pag. 1.


26.10.2015   

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C 354/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 17 luglio 2015 — Hilde Orleans e a./Vlaams Gewest, altra parte; Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

(Causa C-387/15)

(2015/C 354/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers

Resistente: Vlaams Gewest

Interveniente: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Questioni pregiudiziali

Il GRUP (Strumento regionale di pianificazione urbanistica) contiene disposizioni urbanistiche di natura vincolante a norma delle quali lo sviluppo di zone (segnatamente per imprese operanti nel settore di porti e acque, per un parco logistico, per infrastrutture della navigazione e per infrastrutture stradali e dei trasporti) in cui si trovano aspetti di grande valore ecologico (area di un tipo di habitat naturale o caratterizzata dalla presenza di una specie per la quale è stata designata la zona di protezione speciale in questione) che forniscono un contributo alla realizzazione degli obiettivi di conservazione per le zone di protezione speciale di cui trattasi, è consentito soltanto dopo l’allestimento di un habitat duraturo in zone essenziali da preservare (indicate all’interno del sito natura 2000) e dopo una delibera del governo delle Fiandre, previo parere dell’amministrazione fiamminga competente per la conservazione della natura — che deve essere contenuta in una domanda per ottenere un’autorizzazione urbanistica a realizzare gli obiettivi menzionati — attestante che è stato realizzato l’allestimento duraturo delle zone essenziali da preservare.

Se siffatte disposizioni urbanistiche, con gli sviluppi positivi della zona essenziale da preservare in esse previsti, possano essere prese in considerazione al fine della determinazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (1), delle possibili incidenze significative e/o di un’opportuna valutazione, o se siffatte disposizioni urbanistiche possano essere considerate solo come «misure compensative», ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 6 della direttiva Habitat, nei limiti in cui ricorrano le condizioni stabilite da detta disposizione.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


26.10.2015   

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C 354/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 17 luglio 2015 — Denis Malcorp e a./Vlaams Gewest, interveniente: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

(Causa C-388/15)

(2015/C 354/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle

Resistente: Vlaams Gewest

Interveniente: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Questione pregiudiziale

Il GRUP contiene disposizioni urbanistiche di natura vincolante a norma delle quali lo sviluppo di zone (segnatamente per imprese operanti nel settore di porti e acque, per un parco logistico, per infrastrutture della navigazione e per infrastrutture stradali e dei trasporti) in cui si trovano aspetti di grande valore ecologico (area di un tipo di habitat naturale o caratterizzata dalla presenza di una specie per la quale è stata designata la zona di protezione speciale in questione) che forniscono un contributo alla realizzazione degli obiettivi di conservazione per le zone di protezione speciale di cui trattasi, è consentito soltanto dopo l’allestimento di un habitat duraturo in zone essenziali da preservare (indicate all’interno del sito natura 2000) e dopo una delibera del governo delle Fiandre, previo parere dell’amministrazione fiamminga competente per la conservazione della natura — che deve essere contenuta in una domanda per ottenere un’autorizzazione urbanistica a realizzare gli obiettivi menzionati — attestante che è stato realizzato l’allestimento duraturo delle zone essenziali da preservare.

Se siffatte disposizioni urbanistiche, con gli sviluppi positivi della zona essenziale da preservare in esse previsti, possano essere prese in considerazione al fine della determinazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (1), delle possibili incidenze significative e/o di un’opportuna valutazione, o se siffatte disposizioni urbanistiche possano essere considerate solo come «misure compensative», ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 6 della direttiva Habitat, nei limiti in cui ricorrano le condizioni stabilite da detta disposizione.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


26.10.2015   

IT

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C 354/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il 22 luglio 2015 — Mohamed Daouidi/Bootes Plus S.L.

(Causa C-395/15)

(2015/C 354/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Mohamed Daouidi

Convenuti: Bootes Plus S.L., Fondo de Garantía Salarial y Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1)

Se il divieto generale di discriminazione sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), debba essere interpretato nel senso che il divieto e la tutela ivi contemplati si estendono alla decisione del datore di lavoro di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali.

2)

Se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la tutela da erogare ad un lavoratore oggetto di un licenziamento palesemente arbitrario e privo di giustificato motivo, debba essere analoga a quella prevista dalla legislazione nazionale per ogni forma di licenziamento che violi un diritto fondamentale.

3)

Se la decisione di un datore di lavoro di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali, rientri nell’ambito di applicazione e/o di tutela di cui agli articoli 3, 15, 31, 34, paragrafo 1, e 35, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (uno, alcuni o tutti i suddetti articoli).

4)

Qualora le prime tre questioni (o una di esse) ricevano una risposta affermativa e si ritenga che la decisione di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali, rientri nell’ambito di applicazione e/o di tutela di uno o più articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, se il giudice nazionale possa applicare tali disposizioni per risolvere una controversia tra privati, vuoi perché — a seconda che si tratti di un «diritto» o di un «principio» — sia loro riconosciuta efficacia orizzontale, vuoi in virtù del principio dell’«interpretazione conforme».

Per il caso in cui le questioni anteriori ricevano una risposta negativa, si formula una quinta questione:

5)

Se la nozione di «discriminazione diretta fondata sull’handicap» come uno dei motivi di discriminazione contemplati dagli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/78 (2) possa comprendere la decisione di un datore di lavoro di licenziare un lavoratore fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro.


(1)  GU 2000, C 364, pag. 1.

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.10.2015   

IT

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C 354/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 luglio 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

(Causa C-398/15)

(2015/C 354/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Intimato: Salvatore Manni

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995 (1), attuata dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (2), nonché dal diritto nazionale agli art. 2188 c.c. e 8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti.

2)

Se, quindi, l’art. 3 della Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a «pubblicità», in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(2)  Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).


26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 7 agosto 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo

(Causa C-431/15)

(2015/C 354/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Cantabria

Parti

Ricorrente: Liberbank, S.A.

Resistente: Rafael Piris del Campo

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con principio di non vincolatività e con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori.

2)

Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il mantenimento degli effetti prodotti da una clausola «suolo» dichiarata nulla, in quanto abusiva, e inserita in un contratto stipulato con i consumatori.

3)

Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, disporre una limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori, poiché vi è un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico e alla buona fede.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, quando viene esercitata un’azione individuale di nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con i consumatori, risulti compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto di presumere un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico, o se, invece, tale rischio debba essere accertato e valutato in considerazione di dati economici concreti dai quali siano deducibili le ripercussioni macroeconomiche della retroattività della nullità di una clausola abusiva.

5)

Se, inoltre, nell’ambito di un’azione individuale di nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con i consumatori, sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 [concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori], una valutazione del rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico che prenda in considerazione gli effetti economici eventuali del potenziale esercizio di un’azione individuale da parte di molteplici consumatori; o se, invece, tale rischio debba essere valutato prendendo in considerazione soltanto le ripercussioni economiche per l’economia di un’azione individuale concreta, esercitata da un consumatore.

6)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3), se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la valutazione astratta della condotta di un qualsiasi professionista, al fine di accertare la buona fede.

7)

Oppure, in caso contrario, se, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia necessario esaminare e valutare la buona fede in ciascun caso specifico, in considerazione della condotta concreta di un professionista durante la stipulazione del contratto e l’inserzione della clausola abusiva nel contratto.


(1)  GU L 95, pag. 29.


26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/22


Ricorso presentato il 6 agosto 2015 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-433/15)

(2015/C 354/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, D. Nardi, J. Guillem Carrau, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

a)

dichiarare che, omettendo di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia si è verificata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo da loro dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero, qualora non pagato nei termini previsti, iscritto a ruolo e eventualmente riscosso coattivamente dagli stessi acquirenti o produttori, il governo italiano ha disatteso gli obblighi imposti dalle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione applicabili nelle campagne interessate, e precisamente gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3950/92 (1); dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003 (2); dagli articoli 79, 80 ed 83 del regolamento (CE) 1234/2007 (3); nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 536/1993 (4); dall’articolo 11 (1) e (2) del regolamento (CE) n. 1392/2001 (5) e, da ultimo, dagli articoli 15 e 17 del regolamento (CE) n. 595/2004 (6);

b)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria richiesta, la Commissione fa valere che, secondo i dati forniti dalle autorità italiane o comunque acquisiti nel corso della procedura precontenziosa, l’ammontare del prelievo supplementare ancora da recuperare corrisponde a 1  343 milioni di Euro. L’ammontare totale del prelievo supplementare effettivamente recuperato corrisponde a circa 282 milioni di Euro su un totale imputato a titolo di prelievo di circa 2  305 milioni di Euro, nel corso del periodo dalla prima campagna di commercializzazione nella quale il sistema del prelievo supplementare è stato formalmente introdotto in Italia (campagna 1995/1996) sino all’ultima campagna nella quale è stata registrata produzione in eccesso (campagna 2008/2009). Al netto delle somme interessate ai piani di rateizzazione (469 milioni di Euro) e delle somme dichiarate irrecuperabili (211 milioni di Euro), il rapporto tra il prelievo effettivamente percepito e quello che resta da recuperare al netto delle somme oggetto dei piani di rateizzazione e degli importi dichiarati irrecuperabili corrisponde a 21 %. In sostanza le somme effettivamente recuperate corrispondono a meno di 1/4 di quelle ancora da recuperare alla data fissata dal parere motivato.

La Commissione rileva che le percentuali tra le somme effettivamente recuperate e quelle imputate, per ogni campagna di commercializzazione interessata, al netto di quelle interessate ai piani di rateizzazione e di quelle dichiarate irrecuperabili, dimostrano la mancanza di effettività del sistema d’imposizione del prelievo supplementare, in quanto generalmente inferiori al 21 %, nel corso dei periodi considerati, e nonostante al termine fissato dal parere motivato fossero trascorsi più di 5 anni dal termine dell’ultima campagna di commercializzazione nella quale era stato registrato un eccesso di produzione in Italia.

Circa la giustificazione addotta dall’Italia, secondo la quale l’effettivo recupero delle somme dovute a titolo di prelievo sarebbe stata ostacolata dai numerosi ricorsi ancora pendenti che i debitori hanno instaurato contro le richieste di pagamento, la Commissione ha presentato i dati relativi alle somme effettivamente recuperate rispetto a quelle da recuperare per le quali non i relativi pagamenti non sono contestati, per ogni campagna di commercializzazione interessata. I dati dimostrano che su circa 1  068 milioni di Euro esigibili, solo 241 milioni di Euro sono stati recuperati corrispondenti al 23 % dell’esigibile, senza che esista alcuna giustificazione al riguardo.

Dato che la funzione del prelievo supplementare è dissuadere la produzione di latte in eccesso rispetto ai quantitativi di riferimento nazionali (QRN), il perdurante mancato recupero di somme così ingenti, a 20 anni dall’introduzione del contingentamento della produzione in Italia, e a sei anni dall’ultimo superamento registrato del QRN italiano ha determinato la perdita dell’effetto utile del sistema del prelievo supplementare come voluto dal legislatore, come dimostrato anche dai continui superamenti verificatisi in ognuna delle campagne dalla 1995/1996 alla 2008/2009.

La Commissione ritiene che il mancato recupero di così ingenti somme relative al prelievo supplementare sia imputabile a specifiche negligenze della Repubblica italiana, che spiegano la mancanza di effettività del regime d’imposizione del prelievo supplementare in Italia, nel periodo considerato.

In primo luogo, la confusione legislativa che ha caratterizzato la normativa italiana di attuazione ha generato un ritardo nell’effettiva attuazione del sistema del prelievo in Italia e una mole anomala di contenzioso che ha avuto l’effetto di inibirne la riscossione, a causa delle sospensive al pagamento accordate dai giudici nazionali a titolo cautelare.

In secondo luogo, l’Italia non ha efficacemente utilizzato tutti i meccanismi amministrativi disponibili per recuperare efficacemente le somme dovute a titolo di prelievo, quali la compensazione. La possibilità di compensare i prelievi da riscuotere e gli aiuti da erogare nell’ambito della politica agricola comune è stata introdotta in maniera inefficace e tardiva e persistono tuttora leggi italiane che ne ostacolano l’attuazione.

In terzo luogo, le procedure di riscossione sono state in gran parte bloccate a partire all’entrata in vigore della legge 33/2009 fino ad oggi, a causa dell’assenza di disposizioni d’attuazione o accordi convenzionali fra autorità ed enti coinvolti necessari a farle riprendere.

In quarto luogo, risulta alla Commissione che a causa di errori metodologici da parte delle amministrazioni incaricate di procedere al recupero, somme esigibili sono state considerate a torto non recuperabili, determinando così ulteriori carenze nell’effettività della riscossione del prelievo supplementare.


(1)  Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 270, pag. 123).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).

(6)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94, pag. 22).


26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court (Irlanda) il 13 agosto 2015 — Dr. David L. Parris/Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

(Causa C-443/15)

(2015/C 354/26)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

The Labour Court

Parti

Ricorrente: Dr. David L. Parris

Convenuti: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in contrasto con l’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE (1), l’applicazione, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, di una norma che limita l’erogazione di una prestazione di reversibilità al partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest’ultimo, subordinandola alla condizione che l’affiliato e il suo partner registrato superstite abbiano contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell’affiliato, qualora, anteriormente a tale data, l’affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un’unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi.

In caso di risposta negativa alla precedente questione:

2)

Se costituisca una discriminazione fondata sull’età, in contrasto con il combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE, il fatto che un fornitore di prestazioni nell’ambito di un regime previdenziale professionale limiti il diritto alla pensione di reversibilità del partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest’ultimo, subordinandolo alla condizione che l’affiliato e il suo partner registrato abbiano contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell’affiliato qualora:

(a)

la clausola relativa all’età in cui un affiliato deve aver contratto un’unione civile non sia un criterio utilizzato nei calcoli attuariali, e

(b)

anteriormente a tale data, l’affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un’unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

3)

Se costituiscano una discriminazione contraria al combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE le limitazioni dei diritti, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, descritte nella prima o nella seconda questione nell’ipotesi in cui dette limitazioni risultino dall’effetto combinato dell’età e dell’orientamento sessuale di un affiliato.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 17 agosto 2015 — The Queen, su istanza di Nutricia Limited/Secretary of State for Health

(Causa C-445/15)

(2015/C 354/27)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Nutricia Limited

Resistente: Secretary of State for Health

Questioni pregiudiziali

1.

Se, affinché un prodotto possa essere qualificato come alimento dietetico destinato a fini medici speciali secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (1):

a.

debba ricorrere il seguente presupposto oggettivo:

(i)

tutti i pazienti che soffrono della malattia, del disturbo specifico o di altro stato patologico, per la gestione alimentare dei quali il prodotto è commercializzato («la patologia indicata»), oppure

(ii)

un sottogruppo di tali pazienti

presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutrienti contenute negli alimenti o di metaboliti, oppure hanno altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici correlati alla patologia indicata, oppure

b.

in alternativa, se sia sufficiente che, in base alle indicazioni del fabbricante, l’uso del prodotto sia «dettato da motivi clinici» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva citata, nel senso che: (i) il fabbricante stabilisce che il prodotto deve essere utilizzato solamente sotto la sorveglianza di un medico che cura pazienti affetti dalla patologia indicata e (ii) un medico responsabile che eserciti detta sorveglianza può correttamente formulare un parere clinico, riferito a ogni singolo paziente, secondo cui l’uso di tale prodotto costituisce una forma utile di regime alimentare per taluni pazienti che soffrono della patologia indicata, in quanto il medico ritiene ragionevolmente che tale paziente presenti particolari esigenze nutrizionali connesse alla patologia indicata;

c.

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1, lettera a), punto (ii), in primo luogo, quale percentuale di pazienti con la condizione indicata debba presentare le alterazioni, i disturbi o i disordini della capacità [di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutrienti contenute negli alimenti o di metaboliti] pertinenti o debba avere altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici, oppure se non esista alcuna percentuale minima; in secondo luogo, se tale sottogruppo di pazienti debba essere identificabile in anticipo rispetto alla data di immissione in commercio del prodotto.

d.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, lettera b), quali siano allora le «particolari esigenze nutrizionali» per le quali il consumo del prodotto deve essere sicuro, salutare e rispondere efficacemente, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

2.

Riguardo alla frase «il cui equilibrio alimentare non può essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime dietetico o mediante altri alimenti a fini nutrizionali particolari o una combinazione di entrambi» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva summenzionata, come debbano essere valutate le potenzialità di una modifica della dieta. In particolare:

a.

Se le osservazioni in materia di sicurezza e fattibilità della modifica al regime dietetico siano pertinenti in tale valutazione e, in caso di risposta affermativa, in che modo debba tenersene conto.

b.

Se siffatte potenzialità della modifica del normale regime alimentare debbano essere valutate (comprese, se pertinenti, le osservazioni in materia di sicurezza e fattibilità):

(i)

generalmente ed ex ante, con riferimento a: (i) un soggetto tipico con regime alimentare tipico e capacità tipiche di modificare la sua dieta, oppure (ii) un soggetto tipico che soffre della patologia indicata, che osserva la dieta tipica di un simile paziente e presenta la capacità di modificarla, oppure (iii) un’altra ipotizzata serie di caratteristiche del paziente;

(ii)

singolarmente e durante il trattamento somministrato al paziente, servendosi del parere clinico del medico sorvegliante, di modo che risulti sufficiente che il fabbricante ragionevolmente affermi l’utilità sotto il profilo clinico del prodotto, poiché un medico sorvegliante, basandosi su fattori ragionevoli riguardanti il singolo paziente (sicurezza e fattibilità per il paziente, per esempio), può concludere che l’impiego di un alimento dietetico destinato a fini medici speciali potrebbe essere clinicamente preferibile rispetto ad altri tipi di modifica al regime dietetico per alcuni pazienti affetti dalla patologia indicata; oppure

(iii)

con altre modalità, ed eventualmente quali.

c.

Se l’espressione «modifica del normale regime dietetico» comprenda l’impiego di «integratori alimentari» ai sensi della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, oppure di «alimenti arricchiti» secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

d.

Qualora un gruppo di pazienti che soffre di una malattia o di un disturbo specifico o di altro stato patologico abbia difficoltà a ricordarsi di seguire un normale regime dietetico, a meno che ciò non gli venga rammentato, se un prodotto pensato per facilitare il consumo, da parte di tali pazienti, delle sostanze nutritive che rientrerebbero nel normale regime dietetico possa essere qualificato come alimento dietetico destinato a fini medici speciali ai sensi della direttiva 1999/21/CE della Commissione sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.


(1)  GU L 91, pag. 29.


26.10.2015   

IT

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C 354/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 28 agosto 2015 — Procedimento penale a carico di K. B.

(Causa C-458/15)

(2015/C 354/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Imputato nella causa principale

K. B..

Questioni pregiudiziali

Se sia invalida l’iscrizione delle Liberation Tigers of Tamil Eelam nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), per il periodo tra l’11 agosto 2007 e il 27 novembre 2009 compreso, in particolare, sulla base delle decisioni del Consiglio del 28 giugno 2007 (2007/445/CE) (2), del 20 dicembre 2007 (2007/868/CE nella versione della decisione di rettifica dello stesso giorno) (3), del 15 luglio 2008 (2008/583/CE) (4), del 26 gennaio 2009 (2009/62/CE) (5) e del regolamento (CE) n. 501/2009 del 15 giugno 2009 (6).


(1)  GU L 344, pag. 70.

(2)  GU L 169, pag. 58.

(3)  GU L 340, pag. 100.

(4)  GU L 188, pag. 21.

(5)  GU L 23, pag. 25.

(6)  GU L 151, pag. 14.


26.10.2015   

IT

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C 354/27


Impugnazione proposta il 3 settembre 2015 dalla PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-26/12, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-468/15 P)

(2015/C 354/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (rappresentante: D. Luff, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 giugno 2015, nella causa T-26/12, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea;

statuire in via definitiva, accogliendo le richieste formulate dalla PT Musim Mas dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 (1) del Consiglio, dell’ 8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 (2) del Consiglio, dell’11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011;

condannare il Consiglio e gli intervenienti, oltre che alle proprie spese, a tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (il «regolamento di base»), in quanto avrebbe applicato erroneamente la nozione di entità economica unica e avrebbe ritenuto che la ricorrente e l’ICOF S non formassero un’entità economica unica.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto ha dichiarato erroneamente che il Consiglio aveva dimostrato a sufficienza che le funzioni svolte dall’ICOF S erano analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione insufficiente e discriminatoria in base alle prove disponibili.

In terzo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base, poiché ha dichiarato erroneamente che il Consiglio non aveva indebitamente pregiudicato la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

In quarto luogo, il Tribunale non ha correttamente applicato il principio di buona amministrazione, in quanto avrebbe accettato erroneamente che il Consiglio utilizzasse solo le proprie prove, ignorando le prove e le informazioni rilevanti presentategli dalla ricorrente nel corso dell’inchiesta antidumping.


(1)  GU 2011, L 293, pag. 1.

(2)  GU 2012, L 352, pag. 1.


26.10.2015   

IT

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C 354/28


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover — Germania) — Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH

(Causa C-257/15) (1)

(2015/C 354/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


26.10.2015   

IT

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C 354/29


Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Daniele Striani, Mad Management SPRL, Franck Boucher, e a., RFC. Seresien ASBL/Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA)

(Causa C-299/15) (1)

(2015/C 354/31)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 270 del 17.8.2015.


Tribunale

26.10.2015   

IT

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C 354/30


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION)

(Causa T-30/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger e M. Zöbisch, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 novembre 2013 (procedimento R 1749/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 85 del 22.3.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/30


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo grigio)

(Causa T-77/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo grigio - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 ottobre 2013 (procedimento R 704/2013-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo grigio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EE Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/31


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Schniga/UCVV — Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)

(Cause riunite T-91/14 e T-92/14) (1)

((«Ritrovati vegetali - Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Gala Schnitzer - Esame tecnico - Distinzione - Linee guida di esame - Potere discrezionale del presidente dell’UCVV»))

(2015/C 354/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schniga GmbH (Bolzano, Italia) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: M. Ekvad e F. Mattina, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, intervenienti dinanzi al Tribunale: Brookfield New Zealand Ltd (Havelock North, Nuova Zelanda); e Elaris SNC (Angers, Francia) (rappresentante: M. Eller, avvocato)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso due decisioni della commissione di ricorso dell’UCVV del 20 settembre 2013 (procedimenti A 004/2007 e A 003/2007) riguardanti la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mele Gala Schnitzer.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Schniga Srl è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Brookfield New Zealand Ltd e dall’Elaris SNC. L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/32


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo blu)

(Causa T-94/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo blu - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 20 novembre 2013 (procedimento R 495/2013-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo blu.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2.

La EE Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


26.10.2015   

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C 354/32


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo giallo)

(Causa T-143/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo giallo - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 novembre 2013 (procedimento R 703/2013-2), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo giallo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EE Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/33


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — EE/UAMI (Rappresentazione di punti bianchi su sfondo avorio)

(Causa T-144/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo avorio - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EE Ltd (Hatfield, Regno Unito) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 7 gennaio 2014 (procedimento R 705/2013-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo rappresentante punti bianchi su sfondo avorio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EE Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 135 del 5.5.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/33


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Volkswagen/UAMI (STREET)

(Causa T-321/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo STREET - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 354/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 marzo 2014 (procedimento R 2025/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo STREET come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volkswagen AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


26.10.2015   

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C 354/34


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION)

(Causa T-568/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2014 (procedimento R 120/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/35


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION)

(Causa T-569/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2014 (procedimento R 122/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo BIO COMPLEXE DE PLANTES ENRICHI EN PROTÉINES PROPRE FABRICATION come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/35


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Causa T-570/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2014 (procedimento R 124/2014-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/36


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG)

(Causa T-571/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2014 (procedimento R 125/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/36


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Causa T-572/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2014 (procedimento R 527/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/37


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Causa T-608/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka e D. Botis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2014 (procedimento R 121/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/38


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION)

(Causa T-609/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka e D. Botis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2014 (procedimento R 123/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ORGANIC PROTEIN RICH PLANT COMPLEX FROM OUR OWN PRODUCTION come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/38


Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Laverana/UAMI (BIO organic)

(Causa T-610/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo BIO organic - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 354/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e D. Chatterjee, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Walicka e D. Botis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2014 (procedimento R 301/2014-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo BIO organic.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co.KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


26.10.2015   

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C 354/39


Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-441/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità - Autorità di cosa giudicata - Termine di ricorso - Ricevibilità - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))

(2015/C 354/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: C. Rygaert e G. Karouni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Eyad Makhlouf è condannato alle spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


26.10.2015   

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C 354/40


Ordinanza del Tribunale del 27 agosto 2015 — Squeeze Life/UAMI — Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE)

(Causa T-523/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Revoca della domanda di registrazione - Rettifica della decisione che pone termine al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Non luogo a statuire»))

(2015/C 354/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Squeeze Life, SL (Alicante, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Evolution Fresh, Inc. (San Bernardino, California, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2014 (procedimento R 595/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Squeeze Life, SL e la Evolution Fresh, Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Squeeze Life, SL.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


26.10.2015   

IT

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C 354/40


Ricorso proposto il 27 agosto 2015 — Sociedad agraria de transformación n. 9982 Montecitrus/UAMI — Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN)

(Causa T-495/15)

(2015/C 354/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sociedad agraria de transformación n. 9982 Montecitrus (Pulpí, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Spanish Oranges, SL (Castellón, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «MOUNTAIN CITRUS SPAIN» — Domanda di registrazione N. 11 290 293

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2015 nel procedimento R 871/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere la richiesta di marchio di cui trattasi per tutti i prodotti appartenenti alle classi 29 e 31;

condannare l’interveniente alle spese.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/41


Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — LG Electronics/UAMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY SMILE)

(Causa T-499/15)

(2015/C 354/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «VIEWTY SMILE» — Domanda di registrazione n. 9 125 601

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 giugno 2015 nei procedimenti riuniti R 1565/2014-2 e R 1939014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

IT

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C 354/42


Ricorso proposto il 31 agosto 2015 — LG Electronics/UAMI — Cyrus Wellness Consulting (VIEWTY PRO)

(Causa T-500/15)

(2015/C 354/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cyrus Wellness Consulting GmbH (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente ill marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «VIEWTY PRO» — Domanda di registrazione N. 9 125 071

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 giugno 2015 nel procedimento R 1940/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/43


Ricorso proposto il 1o settembre 2015 — Aranynektá/UAMI — Naturval Apícola (Natür-bal)

(Causa T-503/15)

(2015/C 354/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi kft (Dunavarsány, Ungheria) (rappresentanti: I. Molnár, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Naturval Apícola, SL (Monserrat, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Natür-bal» Domanda di registrazione n. 11 374 841

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17 giugno 2015 nel procedimento R 1158/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere la presente domanda (ricorso);

riformare la decisione impugnata, respingere il ricorso proposto dall’opponente avverso la decisione della divisione di opposizione (decisione n. B 2 156 383 del 5 marzo 2014) e accogliere detta decisione della divisione di opposizione.

condannare l’opponente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/43


Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Rafhaelo Gutti/UAMI — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA)

(Causa T-504/15)

(2015/C 354/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rafhaelo Gutti, SL (Loja, Spagna) (rappresentante: I. L. Sempere Massa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Transformados del Sur, SA (Siviglia, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «CAMISERIA LA ESPAÑOLA» — Domanda di registrazione n. 11 641 818

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 luglio 2015 nel procedimento R 2424/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso nel procedimento R 2424/2014-4 e, in seguito, annullare l’opposizione B 2 226 655 e accogliere la domanda di marchio comunitario n. 11 641 818 CAMISERIA LA ESPAÑOLA per i prodotti della classe 25 per i quali è stata negata la registrazione;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/44


Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Polonia/Commissione

(Causa T-507/15)

(2015/C 354/54)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 4076] (GU L 182, pag. 139) nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea gli importi di EUR 1 42  446,05 nonché di EUR 3 75  053,74 sostenuti come spese dall’organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia;

Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (1) nonché dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento in ragione dell’applicazione di una rettifica finanziaria sulla base di un’erronea valutazione dei fatti e di un’erronea interpretazione del diritto, nonostante il fatto che le spese siano state effettuate dalle autorità polacche conformemente alle disposizioni di diritto dell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in ragione dell’applicazione di una rettifica forfettaria di importo sproporzionato rispetto al rischio di eventuale danno finanziario per il bilancio dell’Unione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


26.10.2015   

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C 354/45


Ricorso proposto il 3 settembre 2015 — Kessel medintim/HABM — Janssen-Cilag (Premeno)

(Causa T-509/15)

(2015/C 354/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kessel medintim GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentanti: A. Jacob U. Staudenmaier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio denominativo comunitario «Premeno» — Domanda di registrazione n. 6 408 926

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 luglio 2015 nel procedimento R 349/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere l’opposizione;

in subordine, rinviare all’UAMI l’opposizione al fine di una nuova decisione;

condannare l’UAMI alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 75, periodo 2, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/46


Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Mengozzi/UAMI — Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano (TOSCORO)

(Causa T-510/15)

(2015/C 354/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Roberto Mengozzi (Monaco, Monaco) (rappresentante: T. Schuffenecker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP (Firenze, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «TOSCORO»/Marchio comunitario n. 2 752 509

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 giugno 2015 nel procedimento R 322/2014-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

confermare parzialmente la decisione impugnata e annullare la parte della decisione che dichiarava la nullità della registrazione del marchio comunitario per i prodotti «Oli e grassi commestibili; oli commestibili vegetali e in particolare olio d’oliva» nonché «creme di olive verdi e nere»;

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sopportate dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sopportate dal ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui dovesse divenire parte interveniente nel presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera k), del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 6, paragrafo 1), del regolamento EU n. 1151/2012;

Violazione dell’articolo 13, paragrafo 1), lettera b), del regolamento n. 1151/2012;

Violazione dell’articolo 15 dell’accordo TRIPS.


26.10.2015   

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C 354/47


Ricorso proposto il 4 settembre 2015 — Sun Cali/UAMI — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)

(Causa T-512/15)

(2015/C 354/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sun Cali, Inc. (Denver, Stati Uniti) (rappresentante: C. Thomas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «SUN CALI» — Marchio comunitario n. 5 482 369

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 giugno 2015 nel procedimento R 1260/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condannare l'eventuale interveniente alle spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso;

fissare una data per un’udienza nel caso in cui le conclusioni del Tribunale non siano possibili senza di essa.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nella causa T-1260/2014-5;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, nella causa T-1218/2014-5


26.10.2015   

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C 354/48


Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/UAMI (Limbic® Map)

(Causa T-513/15)

(2015/C 354/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Limbic® Map» — Domanda di registrazione n. 12 316 411

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 giugno 2015 nel procedimento R 1973/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata relativa alla domanda di marchio comunitario 012 316 411 Limbic® Map;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 63, 75, prima frase, e 76 del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/48


Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/UAMI (Limbic® Types)

(Causa T-516/15)

(2015/C 354/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Limbic® Types» — Domanda di registrazione n. 12 316 469

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 giugno 2015 nel procedimento R 1974/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata relativa alla domanda di marchio comunitario 012 316 469 Limbic® Types;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 63, 75, prima frase, e 76 del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

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C 354/49


Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Gruppe Nymphenburg Consult/UAMI (Limbic® Sales)

(Causa T-517/15)

(2015/C 354/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Limbic® Sales» — Domanda di registrazione n. 12 316 493

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 giugno 2015 nel procedimento R 1972/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata relativa alla domanda di marchio comunitario 012 316 493 Limbic® Sales;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 63, 75, prima frase, e 76 del regolamento n. 207/2009.


26.10.2015   

IT

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C 354/50


Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Francia/Commissione

(Causa T-518/15)

(2015/C 354/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. De Bergues, D. Colas, R. Coesme e A. Daly, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione C(2015) 4076 final, del 22 giugno 2015, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell’Unione le spese effettuate dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto Indennità compensative intese ad ovviare agli svantaggi naturali (Indemnités compensatoires des handicaps naturels) e del premio agroambientale per i pascoli (herbagère agro-environnementale) relativi al punto 2 del programma di sviluppo rurale sessennale (dèveloppement rural hexagonal) a titolo degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 per l’importo degli aiuti versati per le domande formulate in occasione delle campagne 2011, 2012 e 2013;

in subordine, annullare parzialmente tale decisione nella parte in cui include nella base della rettifica forfettaria le spese relative agli ovini-caprini che non sono stati oggetto di una richiesta di aiuto relativo al bestiame;

in estremo subordine, annullare parzialmente siffatta decisione nella parte in cui applica una rettifica forfettaria maggiorata del 10 % a causa del fatto che l’inadempienza addebitata alle autorità francesi per quanto riguarda il calcolo degli animali era ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 (1) nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 885/2006 (2), poiché la Commissione aveva ritenuto che la ricorrente fosse venuta meno ai suoi obblighi in materia di controllo di densità animale in occasione dei controlli in loco e poiché gli animali non erano «sottoposti al controllo di plausibilità» durante i controlli in loco.

2.

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe illegittimamente incluso nella base della rettifica forfettaria le spese relative agli ovini-caprini che non sono stati oggetto di una richiesta di aiuto relativo al bestiame.

3.

Terzo motivo, dedotto in estremo subordine, vertente sul mancato rispetto delle norme stabilite dall’allegato 2 del documento VI/5330/97 (3) e dalla comunicazione AGRI/60637/2006 (4), poiché la Commissione aveva applicato una rettifica forfettaria maggiorata del 10 % a causa del fatto che l’inadempienza addebitata alle autorità francesi in materia di calcolo degli animali era ricorrente.


(1)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25, pag. 8).

(2)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del Feasr (GU L 171, pag. 90).

(3)  Documento della Commissione n. VI/5330/97, del 23 dicembre 1997, relativo alle linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia.

(4)  La comunicazione della Commissione n. AGRI/60637/2006 final sul trattamento da parte della Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEOGA, dei casi di reiterazione di insufficienze dei sistemi di controllo.


26.10.2015   

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C 354/51


Impugnazione proposta il 7 settembre 2015 da Filip Mikulik avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 25 giugno 2015, F-67/14, Mikulik/Consiglio

(Causa T-520/15 P)

(2015/C 354/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Filip Mikulik (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 25 giugno 2015, F-67/14, Filip Mikulik/Consiglio dell’Unione europea, e statuire esso stesso sulla controversia;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Il primo motivo verte sulla violazione del diritto dell’Unione e dei principi superiori di diritto quali il principio di buona amministrazione e il principio della parità di trattamento, nella misura in cui la Guida sulla valutazione riguardante le disposizioni generali di esecuzione in materia di valutazione, non sarebbe applicabile per analogia al procedimento di valutazione delle prestazioni di un funzionario in prova in occasione della sua nomina.

2.

Il secondo motivo verte sullo snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») avrebbe considerato che la società terza, un consulente della quale era coinvolto nel procedimento di valutazione del funzionario, non avesse goduto di un consolidamento della sua posizione in seno al Consiglio.

3.

Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto dell’Unione e in particolare della giurisprudenza riguardante l’articolo 34 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e il dovere di sollecitudine, poiché il TFP avrebbe considerato che il periodo di prova e la valutazione si erano svolti in condizioni normali, sebbene il ricorrente fosse stato inquadrato e valutato da consulenti esterni e non abbia potuto beneficiare dell’affiancamento di un tutore.

4.

Il quarto motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché il Consiglio non avrebbe applicato nel caso di specie le norme in materia di tutoraggio previste da direttive interne.

5.

Il quinto motivo verte su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, in quanto il TFP non avrebbe considerato il tutoraggio e il micromanagement come due nozioni distinte ai sensi delle direttive interne.

6.

Il sesto motivo si basa sulla violazione del diritto dell’Unione e in particolare sull’articolo 34 dello Statuto, poiché il TFP avrebbe considerato che la non avvenuta trasmissione del primo parere al superiore gerarchico non era contraria a detto articolo.

7.

Il settimo motivo verte su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, poiché il TFP non avrebbe verificato se il parere del comitato dei rapporti fosse stato tempestivamente comunicato al superiore gerarchico.

8.

L’ottavo motivo verte sulla violazione dell’articolo 34 dello Statuto, in quanto il TFP avrebbe considerato di non potersi sostituire all’istituzione nella valutazione delle prestazioni del ricorrente.


26.10.2015   

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C 354/52


Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — CCPL e a./Commissione

(Causa T-522/15)

(2015/C 354/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italia), Coopbox group SpA (Reggio Emilia, Italia), Poliemme Srl (Reggio Emilia, Italia), Coopbox Hispania, SL (Lorca, Spagna), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti; o

in subordine, ridurne l’importo; e, in ogni caso

condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del 24 giugno 2015, n. C(2015) 4336 final, nel caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio, avente a oggetto la violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione in punto all’esistenza di effetti derivanti dall’infrazione.

Si fa valere a questo riguardo che le condotte contestate sono praticamente rimaste inattuate, come risulta dai documenti istruttori e come riconosciuto anche dalla Commissione nella decisione impugnata. Tale circostanza avrebbe dovuto essere tenuta in debita considerazione nella valutazione generale della gravità delle infrazioni e, quindi, della quantificazione delle ammende comminabili. La decisione impugnata, invece, ignora tale aspetto, senza offrire alcuna motivazione al riguardo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella fissazione dell’importo base della sanzione.

Si afferma a questo riguardo che ai fini del calcolo dell’importo base dell’ammenda la decisione impugnata ha preso in considerazione il valore delle vendite realizzate nell’ultimo anno di partecipazione all’infrazione, sebbene tale valore non fosse affatto rappresentativo della reale forza di mercato delle ricorrenti e delle altre parti del procedimento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. (CE) n. 1/2003.

Si afferma a questo riguardo che il valore preso in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo del limite del 10 % previsto dall’art. 23, paragrafo, 2 del Reg. (CE) n. 1/2003 è palesemente errato, in quanto tale dato:

include l’intero fatturato del Gruppo CCPL, ancorché la Commissione non abbia affatto provato la c.d. parental liability della società madre del Gruppo;

include il fatturato generato da entità che non facevano più parte del Gruppo CCPL al momento della decisione;

non tiene in alcuna considerazione alcune circostanze specifiche della composizione del fatturato attribuito al Gruppo CCPL.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’entità della sanzione.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non avrebbe minimamente preso in considerazione la situazione di grave crisi in cui versa il settore degli imballaggi e che l’ammenda imposta alle ricorrenti sarebbe palesemente e ingiustificatamente sproporzionata rispetto a quella delle altre parti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per aver tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla mancanza di capacità contributiva forniti dal gruppo CCPL.

La decisione impugnata, pur riconoscendo la situazione di gravissima crisi in cui versano le ricorrenti, non ne avrebbe tenuto sufficientemente conto nella graduazione della sanzione.


26.10.2015   

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C 354/53


Ricorso proposto il 10 settembre 2015 — Italmobiliare e a./Commissione

(Causa T-523/15)

(2015/C 354/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Italmobiliare SpA (Milano, Italia), Sirap-Gema SpA (Verolanuova, Italia), Sirap France SAS (Noves, Francia), Petruzalek GmbH (Tattendorf, Austria), Petruzalek kft (Budapest, Ungheria), Petruzalek s.r.o. (Bratislava, Slovacchia), Petruzalek s.r.o. (Břeclav, Repubblica ceca) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, F. Moretti, avvocato, A. Bardanzellu, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via preliminare, disporre una consulenza tecnica d’ufficio per l’analisi economica del caso;

annullare la Decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile a Linpac il beneficio dell’immunità dalle sanzioni di cui alla Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese («Comunicazione»);

annullare la Decisione nella parte in cui ha imputato anche a Italmobiliare le condotte sanzionate, condannandola in solido al pagamento delle ammende;

ridurre gli importi delle sanzioni inflitte;

condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa decisione impugnata nella causa T-522/15, CCPL e a./Commissione.

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo: violazione della Comunicazione e del principio di parità di trattamento per aver la Commissione concesso il beneficio dell’immunità a Linpac, sebbene non sussistessero le necessarie condizioni previste dalla Comunicazione stessa.

2.

Secondo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, dei principi di certezza del diritto, personalità della pena e presunzione di innocenza di cui agli artt. 6(2) e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («Convenzione») e artt. 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta di Nizza»), del diritto fondamentale di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, art. 14 della Convenzione, nonché artt. 17 e 21 della Carta di Nizza, nonché violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, per aver la Commissione erroneamente attribuito a Italmobiliare la responsabilità solidale, in quanto società madre, per atti compiuti da società controllate.

3.

Terzo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 23 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1), degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 («Orientamenti»), nonché dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, in relazione alla determinazione dei seguenti elementi/parametri di calcolo delle sanzioni: (i) valore delle vendite; (ii) importo per gravità; (iii) entry fee; (iv) adeguamenti dell’importo di base (in particolare, mancata considerazione dello stato di crisi del settore); (v) soglia edittale massima ex art. 23(2) del Reg. 1/2003; e (vi) insufficiente riduzione delle sanzioni in ragione della lunga durata del procedimento; nonché, infine, violazione dell’art. 101 TFUE, degli Orientamenti e dell’obbligo di motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda di applicazione del par. 35 dei suddetti Orientamenti.

4.

Quarto motivo: le ricorrenti chiedono che, in base all’art. 31 del Reg. 1/2003, il Tribunale dell’Unione europea eserciti la propria competenza giurisdizionale di merito e, anche in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, sostituisca la propria valutazione a quella della Commissione e riduca comunque le ammende complessivamente inflitte nella Decisione.


Tribunale della funzione pubblica

26.10.2015   

IT

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C 354/55


Ricorso proposto il 16 luglio 2015 — ZZ/Commissione europea

(Causa F-103/15)

(2015/C 354/65)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: C. Falagiani, avvocato)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullazione della decisione della Commissione di ritenere la somma di 14  207,60 euro della pensione del ricorrente come rimborso delle spese relative a ricoveri ospedalieri della sua moglie come conseguenza della sentenza del tribunale della funzione pubblica che ha annullato la decisione iniziale della Commissione di mettere a carico tutti i costi ospedalieri considerati eccessivi.

Conclusioni del ricorrente

Accertare e dichiarare che la Commissione Europea, in violazione di quanto statuito con la sentenza emessa in data 16.5.2013 da codesto stesso Tribunale e per le motivazioni tutte esposte nella narrativa del presente ricorso, ha illegittimamente prelevato dalla pensione del ricorrente la somma di € 14  207,60;

condannare la Commissione convenuta a corrispondergli, a titolo di restituzione di quanto indebitamente prelevato, lo somma di € 12  407,60 oltre interessi di mora;

condannare la Commissione Europea al pagamento di tutte le spese legali e processuali del presente procedimento.


26.10.2015   

IT

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C 354/55


Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-111/15)

(2015/C 354/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di negare al ricorrente e a sua moglie il rimborso delle spese relative a tre fatture per interventi medici e trattamenti in relazione al cancro di cui essa è affetta.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione con cui è stato negato il rimborso dei conteggi 67, 68 e 72 relativi all’assistenza sanitaria prestata alla moglie del ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


26.10.2015   

IT

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C 354/56


Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — ZZ/Europol

(Causa F-119/15)

(2015/C 354/67)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: W.J. Dammingh e N.D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale, che conferma il diniego di concedere al ricorrente un contratto a tempo indeterminato e che gli offre una somma forfettaria di un valore che, a giudizio del ricorrente, non è sufficiente per compensare il pregiudizio che egli asserisce di aver subito per la mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell’Europol del 29 luglio 2014 nella parte in cui tale decisione non concede al ricorrente un contratto a tempo indeterminato e non gli offre un importo compensativo pari a EUR 10  000, nonché la decisione del 22 maggio 2015 nella parte in cui respinge il reclamo proposto da detto ricorrente contro la decisione del 29 luglio 2014;

condannare l’Europol alle spese, comprese le spese legali.


26.10.2015   

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C 354/56


Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — ZZ/Europol

(Causa F-120/15)

(2015/C 354/68)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: W.J. Dammingh e N.D. Dane, avvocati)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Europol, adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale, che conferma il diniego di concedere alla ricorrente un contratto a tempo indeterminato e che le offre una somma forfettaria di un valore che, a giudizio della ricorrente, non è sufficiente per compensare il pregiudizio che essa asserisce di aver subito per la mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell’Europol del 29 luglio 2014 nella parte in cui tale decisione non concede alla ricorrente un contratto a tempo indeterminato e non le offre un importo compensativo pari a EUR 10  000, nonché la decisione del 22 maggio 2015 nella parte in cui respinge il reclamo proposto da detta ricorrente contro la decisione del 29 luglio 2014;

condannare l’Europol alle spese, comprese le spese legali.


26.10.2015   

IT

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C 354/57


Ricorso proposto il 21 agosto 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-121/15)

(2015/C 354/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di rigetto della candidatura della ricorrente alla posizione che è stata oggetto dell’avviso di posto vacante COM/2014/2036, fondata sul mancato rispetto del requisito dell’interruzione di contratto per una durata di sei mesi prima dell’assunzione di un agente che era stato precedentemente assunto a contratto nel grado AT2c, in applicazione della nota D(2005)18064 del 28 luglio 2005 della DG HR, nonché risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del 22 maggio 2014 nella quale la DG RRHH si opponeva all’assunzione della ricorrente;

annullare, se del caso, la decisione del 14 novembre 2014 di rigetto del reclamo;

ordinare il risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dalla ricorrente derivante da tali decisioni e stimato, su riserva di nuova valutazione, nella somma di EUR 3 26  275, unitamente agli interessi di mora indicizzati;

condannare la Commissione alle spese.


26.10.2015   

IT

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C 354/57


Ricorso proposto il 22 agosto 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-122/15)

(2015/C 354/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime delle pensioni dell’Unione, che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 6 gennaio 2015 che conferma il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti anteriormente alla sua entrata in servizio in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;

condannare la Commissione alle spese.