ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 328

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
5 ottobre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 328/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 328/02

Causa C-320/15: Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

2

2015/C 328/03

Causa C-340/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 7 luglio 2015 — Christine Nigl e altri

3

2015/C 328/04

Causa C-365/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 14 luglio 2015 — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld

5

2015/C 328/05

Causa C-408/15 P: Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 da Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 maggio 2015, causa T-559/14, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG e a./Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

5

2015/C 328/06

Causa C-409/15 P: Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 da ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 maggio 2015, causa T-560/14, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e a./Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

7

 

Tribunale

2015/C 328/07

Causa T-106/15: Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2015 — Opko Ireland Global Holdings/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca da parte dell’UAMI della decisione impugnata — Non luogo a statuire)

9

2015/C 328/08

Causa T-326/15: Ricorso proposto il 22 giugno 2015 — DIMA Verwaltungs/UAMI (Forma di un recipiente)

9

2015/C 328/09

Causa T-352/15: Ricorso proposto il 29 giugno 2015 — DEI/Commissione

10

2015/C 328/10

Causa T-354/15: Ricorso proposto il 2 luglio 2015 — Allergopharma/Commissione

11

2015/C 328/11

Causa T-383/15: Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — DIMA Verwaltungs/UAMI (Forma di un recipiente)

12

2015/C 328/12

Causa T-392/15: Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia ferroviaria europea

13

2015/C 328/13

Causa T-411/15: Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — Gappol Marzena Porczyńska/UAMI — Gap (ITM) (GAPPoL)

14

2015/C 328/14

Causa T-422/15: Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — U-R LAB/UAMI (THE DINING EXPERIENCE)

15

2015/C 328/15

Causa T-423/15: Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — U-R LAB/UAMI (THE DINING EXPERIENCE)

16

2015/C 328/16

Causa T-425/15: Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Schräder/UCVV — Hansson (Seimora)

16

2015/C 328/17

Causa T-426/15: Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Schräder/UCVV — Hansson (Seimora)

17

2015/C 328/18

Causa T-428/15: Ricorso proposto il 30 luglio 2015 — Schräder/UCVV — Hansson (SUMOST-02)

18

2015/C 328/19

Causa T-434/15: Ricorso proposto il 27 luglio 2015 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

19

2015/C 328/20

Causa T-435/15: Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commissione

19

2015/C 328/21

Causa T-436/15: Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione

20

2015/C 328/22

Causa T-437/15: Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione

22

2015/C 328/23

Causa T-439/15: Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Amrita e a./Commissione

24

2015/C 328/24

Causa T-441/15: Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia europea per i medicinali

26

2015/C 328/25

Causa T-448/15: Ricorso proposto il 6 agosto 2015 — EEB/Commissione

27

2015/C 328/26

Causa T-456/15: Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Foodcare/UAMI — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

29

2015/C 328/27

Causa T-457/15: Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Fakro/UAMI — Saint Gobain Cristalería (climaVera)

30

2015/C 328/28

Causa T-458/15: Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Automobile Club di Brescia/UAMI — Rebel Media (e-miglia)

31

2015/C 328/29

Causa T-461/15: Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Guccio Gucci/UAMI — Guess? IP Holder (Raffigurazione di segni intrecciati)

32

2015/C 328/30

Causa T-473/15: Ricorso proposto il 14 agosto 2015 — Capella/UAMI — Abus (APUS)

33

2015/C 328/31

Causa T-474/15: Ricorso proposto il 17 agosto 2015 — GGP Italy/Commissione

34

2015/C 328/32

Causa T-475/15: Ricorso proposto il 12 agosto 2015 — L’Oréal/UAMI — LR Health & Beauty Systems (LR)

35

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 328/33

Causa F-109/15: Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — ZZ/Parlamento

36

2015/C 328/34

Causa F-110/15: Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — ZZ/Commissione

36

2015/C 328/35

Causa F-116/15: Ricorso proposto il 17 agosto 2015 — ZZ/UAMI

37

2015/C 328/36

Causa F-117/15: Ricorso proposto il 18 agosto 2015 — ZZ/F4E

37


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 328/01)

Ultima pubblicazione

GU C 320 del 28.9.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 311 del 21.9.2015

GU C 302 del 14.9.2015

GU C 294 del 7.9.2015

GU C 279 del 24.8.2015

GU C 270 del 17.8.2015

GU C 262 del 10.8.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/2


Ricorso proposto il 26 giugno 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-320/15)

(2015/C 328/02)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE, (1) concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il suo ricorso la Commissione precisa gli impianti di determinati agglomerati della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti della direttiva, vuoi perché non sono stati adeguatamente costruiti o migliorati gli impianti necessari (agglomerati di Prosotsani, Doxatos, Eleftheroypoli, Vagia e Galatista) e pertanto le acque reflue urbane di detti agglomerati non sono sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario oppure un trattamento equivalente, vuoi perché i campioni prelevati (agglomerati di Desfina, Polychronos e Chanioti) indicano che gli impianti non operano conformemente ai requisiti della direttiva.

2.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEΕ le acque reflue urbane (degli agglomerati con oltre 2  000 a.e.) che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, mentre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, detti scarichi devono soddisfare i requisiti previsti all'allegato I B della direttiva (uno dei quali è che vengano prelevati campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati prima del loro scarico nelle acque recipienti).

3.

La Commissione sottolinea che, perché si possa considerare che uno Stato membro adempia gli obblighi della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, occorre che siano addotti elementi soddisfacenti quanto alla qualità delle acque reflue dopo il trattamento. Inoltre, affinché sussista una stima affidabile della qualità dei rifiuti di un agglomerato ai sensi della direttiva, e dunque l’adeguamento del loro trattamento ai sensi dell’articolo 4 della direttiva, gli Stati membri devono ottenere risultati soddisfacenti per un periodo di almeno un anno dopo l’attivazione dell’attrezzatura, mediante il prelevamento di campioni secondo la metodologia di cui alla direttiva 91/271/CEΕ.

Α)   Agglomerati di Prosotsani (a.e. 5882), Doxatos (a.e. 3815), Eleftheroypoli, (a.e. 4934) Vagia (a.e. 4509) e Galatista (a.e. 2974).

4.

La Commissione sostiene che, dal momento che le acque reflue urbane di quattro agglomerati (Prosotsani, Doxatos, Eleftheroypoli e Vagia) non sono sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, sussiste una violazione dell’articolo 4 della direttiva. Peraltro, le stesse autorità greche riconoscono che detti agglomerati si saranno pienamente adeguati alle disposizioni della direttiva solo quando avranno portato a termine le opere finanziate congiuntamente. La Commissione sostiene che, sebbene le opere necessarie siano già state integrate nell’asse prioritario «02 Tutela e gestione delle risorse idriche» del programma operativo «Ambiente e sviluppo sostenibile», non è previsto il tempestivo completamento degli agglomerati di Eleftheroypoli e di Prosotsani, mentre le autorità greche non hanno indicato una data chiara per gli agglomerati di Vagia e Doxatos. Dalle risposte delle autorità greche risulta che il funzionamento dei relativi impianti di Galatista è problematico e che occorrerebbe migliorarlo affinché funzioni conformemente alle disposizioni della direttiva.

Β)   Agglomerati di Desfina (a.e. 2024), Polychronos (a.e. 10,443) e Chanioti (a.e. 9000)

5.

Quanto a tre agglomerati [Desfina, Polychronos e Chanioti], sebbene le autorità greche abbiano inviato i risultati di diversi campioni prelevati negli impianti di trattamento delle acque reflue, la Commissione sostiene che i campioni dimostrano che tali impianti non operano conformemente ai requisiti della direttiva.

Agglomerato di Polychronos.

6.

La Commissione rileva che il numero dei campioni che non si sono adeguati, sia per il 2012 sia per il 2013, supera il numero consentito e non sono stati raccolti abbastanza campioni per il 2012 e il 2013.

Agglomerato di Chanioti.

7.

I campioni inviati alla Commissione per detto agglomerato non possono essere considerati rappresentativi e raccolti a intervalli regolari, dato che non era stato prelevato alcun campione tra gennaio e aprile per il 2012 e nessun campione era stato presentato relativamente al 2013 per l’agglomerato in parola.

Agglomerato di Desfina.

8.

Dato che il numero dei campioni raccolti per il 2012 e il 2013 era insufficiente, i campioni stessi non potevano essere prelevati a intervalli regolari come richiesto dalla direttiva (solo 2 campioni prelevati per il 2012 invece di 12), il che significa che sono rimasti scoperti 10 mesi; nel 2013 sono stati prelevati 8 campioni, due dei quali relativi al mese di luglio, il che significa che 5 mesi sono rimasti scoperti.


(1)  GU L 135, pag. 40.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 7 luglio 2015 — Christine Nigl e altri

(Causa C-340/15)

(2015/C 328/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrenti: Christine Nigl, Gisela Nigl sen., Gisela Nigl jun., Josef Nigl jun., Martin Nigl

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

Questioni pregiudiziali  (1)  (2)

1)

Se tre associazioni di persone, formate da diversi membri di una famiglia, che verso l’esterno, nei confronti dei fornitori e delle pubbliche autorità, si presentano in modo indipendente in tale veste e che dispongono, fatta eccezione per due beni patrimoniali, di mezzi di produzione propri, ma commercializzano per la maggior parte i loro prodotti con un marchio comune attraverso una società di capitali le cui quote sono detenute da membri delle stesse associazioni di persone e da altri familiari, costituiscano tre imprenditori autonomi (soggetti passivi).

2)

Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone non sono imprenditori autonomi (soggetti passivi), occorra considerare come imprenditore autonomo:

a)

la società di capitali distributrice;

b)

un’associazione di persone composta dai membri delle tre associazioni di persone, che non opera in tale veste sul mercato né nei confronti dei fornitori, né nei confronti dei clienti, oppure

c)

un’associazione di persone, composta dalle tre associazioni di persone e dalla società di capitali, che non opera in tale veste sul mercato né nei confronti dei fornitori, né nei confronti dei clienti.

3)

Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone non siano imprenditori autonomi (soggetti passivi), sia consentito, nel caso in cui esse siano state in un primo tempo riconosciute, a seguito di verifiche delle autorità tributarie, come imprenditori autonomi (soggetti passivi) dal Finanzamt, revocare la qualità di imprenditore (soggetto passivo)

a)

con effetto retroattivo;

b)

solo per il futuro, oppure

c)

mai.

4)

Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone siano imprenditori autonomi (soggetti passivi), si debba considerare, nel caso in cui tali associazioni di persone, che cooperano tra loro sul piano economico, rientrino individualmente nel regime forfettario per i produttori agricoli, ma la società di capitali — ovvero una propria associazione di persone formata dai membri delle tre associazioni di persone oppure una propria associazione di persone formata dalla società di capitali e dai membri delle tre associazioni di persone — sia esclusa ai sensi della legislazione nazionale dal regime forfettario a motivo delle dimensioni aziendali o della forma giuridica, che esse costituiscono viticoltori e quindi produttori agricoli soggetti al regime forfettario.

5)

Se, qualora si dovesse in linea di principio escludere per le tre citate associazioni di persone il regime forfettario previsto per i produttori agricoli, tale esclusione:

a)

abbia effetto retroattivo,

b)

sia valida solo per il futuro, oppure

c)

sia priva di efficacia.


(1)  Sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145, pag. 1.,

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347, pag. 1.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 14 luglio 2015 — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-365/15)

(2015/C 328/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

Resistente: Hauptzollamt Bielefeld

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 241 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), debba essere interpretato nel senso che gli ordinamenti nazionali cui viene ivi fatto riferimento debbano prevedere, in caso di rimborso di dazi all’importazione, in considerazione del principio del diritto dell’Unione di effettività, la corresponsione di interessi dal momento della riscossione dei dazi fino alla completa restituzione delle relative somme, anche nel caso in cui il diritto al rimborso non sia stato fatto valere giudizialmente dinanzi al giudice nazionale.


(1)  GU L 302, pag. 1.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/5


Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 da Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 maggio 2015, causa T-559/14, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG e a./Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-408/15 P)

(2015/C 328/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (rappresentanti: P. de Jong, avvocato, P. Vlaemminck, B. Van Vooren, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare che la Corte, nella sua ordinanza nella causa T-559/14, ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che le ricorrenti non sono individualmente interessate dal regolamento (UE) n. 511/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione;

annullare, nella sua integralità, l’ordinanza del Tribunale nella causa T-559/14, e dichiarare che le ricorrenti sono direttamente ed individualmente interessate dal regolamento controverso e, pertanto, dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo — Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che esse non sono individualmente interessate dal regolamento controverso. Esse sostengono di essere individualmente interessate ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4 TFUE, in quanto esiste un conflitto giuridico tra due trattati internazionali di cui l’Unione è parte [la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (in prosieguo: la «Convenzione UPOV») ed il Protocollo di Nagoya della convezione sulla diversità biologica], il primo dei quali attua l’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che sancisce la libertà della ricerca scientifica. Entrambi i trattati internazionali sono stati in seguito attuati dall’Unione con due regolamenti aventi efficacia diretta: in un primo momento, con il regolamento n. 2100/94, che riconosce il diritto fondamentale della libertà di ricerca a favore delle ricorrenti, e, successivamente, con il regolamento controverso n. 511/2014, che ha fortemente limitato tale libertà. In entrambi i regolamenti non è richiesto, né consentito ai sensi del diritto dell’Unione, alcun intervento legislativo degli Stati membri, e nessun atto di esecuzione o delegato deve essere adottato a livello dell’Unione europea.

In tale contesto normativo, le ricorrenti sostengono di essere individualmente (e direttamente) interessate ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni: sono membri di una categoria giuridica di persone contraddistinta da una «qualità giuridica peculiare» (in quanto beneficiarie del diritto positivo all’accesso libero al materiale vegetale commerciale, ossia dell’«esenzione a favore dei costitutori») che non è contenuta nel regolamento controverso stesso, ma in un altro regolamento avente efficacia diretta, che non richiede alcuna ulteriore attuazione a livello nazionale; il regolamento contestato è in contrasto con una norma giuridica di rango superiore, l’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, e con un accordo internazionale di cui l’Unione è parte; la categoria giuridica è chiusa e assoluta, e pertanto le ricorrenti non sono coinvolte dal punto di vista socio-economico, ma giuridico, in quanto esiste una sola, fondamentale, esenzione a favore dei costitutori, e non sono interessati diritti «analoghi».

Secondo motivo — Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove non si è pronunciato sulla questione se il legislatore dell’Unione fosse obbligato a tenere in particolare considerazione la situazione delle ricorrenti in base a disposizioni esplicite di norme giuridiche di rango superiore, e laddove il regolamento controverso obbliga le ricorrenti ad un rapporto contrattuale che contrasta con norme giuridiche di rango superiore, in particolare con l’articolo 13 della Carta dell’Unione.

Terzo motivo — Le ricorrenti sostengono che una dichiarazione di irricevibilità comporterebbe una lacuna nel sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione, violando l’articolo 47 della Carta dell’Unione. Da un lato, il diritto dei costitutori di varietà vegetali deriva direttamente dal regolamento n. 2100/94, che costituisce l’attuazione da parte dell’Unione dell’articolo 13 della Carta dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione europea derivanti dalla Convenzione UPOV. Dall’altro lato, il regolamento contestato n. 511/2014 impone un obbligo di dovuta diligenza avente efficacia diretta, laddove il regolamento controverso è esso stesso l’attuazione del Protocollo di Nagoya, del quale l’Unione è una parte contraente. In entrambi i casi, non è assolutamente necessaria, né consentita ai sensi del diritto dell’Unione, alcuna attuazione, né da parte delle istituzioni dell’Unione (attraverso atti regolamentari dell’Unione), né da parte degli Stati membri nelle loro leggi nazionali. Di conseguenza, l’articolo 267 TFUE non può essere applicato ai fini di un controllo giurisdizionale, né saranno adottati atti regolamentari ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Le ricorrenti sostengono che, nell’applicare i criteri di cui al punto 92 della sentenza Inuit (C-583/11 P), in cui il livello appropriato di controllo giurisdizionale è legato alla responsabilità dell’attuazione della misura contestata, si può concludere unicamente che, nel caso di specie, il ricorso diretto di cui all’articolo 263 TFUE è l’unica via procedurale disponibile ed appropriata per il controllo giurisdizionale.


(1)  GU L 150, pag. 59


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/7


Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 da ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 maggio 2015, causa T-560/14, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e a./Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-409/15 P)

(2015/C 328/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV (rappresentanti: P. de Jong, avvocato, P. Vlaemminck, B. Van Vooren, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare che la Corte, nella sua ordinanza nella causa T-560/14, ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che le ricorrenti non sono individualmente interessate dal regolamento (UE) n. 511/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione;

annullare, nella sua integralità, l’ordinanza del Tribunale nella causa T-560/14, e dichiarare che le ricorrenti sono direttamente ed individualmente interessate dal regolamento controverso e, pertanto, dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo — Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che esse non sono individualmente interessate dal regolamento controverso. Esse sostengono di essere individualmente interessate ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4 TFUE, in quanto esiste un conflitto giuridico tra due trattati internazionali di cui l’Unione è parte [la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (in prosieguo: la «Convenzione UPOV») ed il Protocollo di Nagoya della convezione sulla diversità biologica], il primo dei quali attua l’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che sancisce la libertà della ricerca scientifica. Entrambi i trattati internazionali sono stati attuati dall’Unione con due regolamenti aventi efficacia diretta: in un primo momento, con il regolamento n. 2100/94, che riconosce il diritto fondamentale della libertà di ricerca a favore delle ricorrenti, e, successivamente, con il regolamento controverso n. 511/2014, che ha fortemente limitato tale libertà. In entrambi i regolamenti non è richiesto, né consentito ai sensi del diritto dell’Unione, alcun intervento legislativo degli Stati membri, e nessun atto di esecuzione o delegato deve essere adottato a livello dell’Unione europea.

In tale contesto normativo, le ricorrenti sostengono di essere individualmente (e direttamente) interessate ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni: sono membri di una categoria giuridica di persone contraddistinta da una «qualità giuridica peculiare» (in quanto beneficiarie del diritto positivo all’accesso libero al materiale vegetale commerciale, ossia dell’«esenzione a favore dei costitutori») che non è contenuta nel regolamento controverso stesso, ma in un altro regolamento avente efficacia diretta, che non richiede alcuna ulteriore attuazione a livello nazionale; il regolamento contestato è in contrasto con una norma giuridica di rango superiore, l’articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, e con un accordo internazionale di cui l’Unione è parte; la categoria giuridica è chiusa e assoluta, e pertanto le ricorrenti non sono coinvolte dal punto di vista socio-economico, ma giuridico, in quanto esiste una sola, fondamentale, esenzione a favore dei costitutori, e non sono interessati diritti «analoghi».

Secondo motivo — Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove non si è pronunciato sulla questione se il legislatore dell’Unione fosse obbligato a tenere in particolare considerazione la situazione delle ricorrenti in base a disposizioni esplicite di norme giuridiche di rango superiore, e laddove il regolamento controverso obbliga le ricorrenti ad un rapporto contrattuale che contrasta con norme giuridiche di rango superiore, in particolare con l’articolo 13 della Carta dell’Unione.

Terzo motivo — Le ricorrenti sostengono che una dichiarazione di irricevibilità comporterebbe una lacuna nel sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione, violando l’articolo 47 della Carta dell’Unione. Da un lato, il diritto dei costitutori di varietà vegetali deriva direttamente dal regolamento n. 2100/94, che costituisce l’attuazione da parte dell’Unione dell’articolo 13 della Carta dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione europea derivanti dalla Convenzione UPOV. Dall’altro lato, il regolamento contestato n. 511/2014 impone un obbligo di dovuta diligenza avente efficacia diretta, laddove il regolamento controverso è esso stesso l’attuazione del Protocollo di Nagoya, del quale l’Unione è una parte contraente. In entrambi i casi, non è assolutamente necessaria, né consentita ai sensi del diritto dell’Unione, alcuna attuazione, né da parte delle istituzioni dell’Unione (attraverso atti regolamentari dell’Unione), né da parte degli Stati membri nelle loro leggi nazionali. Di conseguenza, l’articolo 267 TFUE non può essere applicato ai fini di un controllo giurisdizionale, né saranno adottati atti regolamentari ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. Le ricorrenti sostengono che, nell’applicare i criteri di cui al punto 92 della sentenza Inuit (C-583/11 P), in cui il livello appropriato di controllo giurisdizionale è legato alla responsabilità dell’attuazione della misura contestata, si può concludere unicamente che, nel caso di specie, il ricorso diretto di cui all’articolo 263 TFUE è l’unica via procedurale disponibile ed appropriata per il controllo giurisdizionale.


(1)  GU L 150, pag. 59


Tribunale

5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/9


Ordinanza del Tribunale del 16 luglio 2015 — Opko Ireland Global Holdings/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-106/15) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Revoca da parte dell’UAMI della decisione impugnata - Non luogo a statuire»))

(2015/C 328/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: G. Farrington, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2014 (procedimento R 2387/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Opko Ireland Global Holdings Ltd.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 228 del 13.7.2015.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/9


Ricorso proposto il 22 giugno 2015 — DIMA Verwaltungs/UAMI (Forma di un recipiente)

(Causa T-326/15)

(2015/C 328/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DIMA Verwaltungs GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Kerkhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: marchio comunitario tridimensionale (Forma di un recipiente) — Domanda di registrazione n. 12 649 174

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 aprile 2015 nel procedimento R 2567/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ingiungere al convenuto di riprendere il procedimento di registrazione;

in subordine dichiarare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non osta alla registrazione e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/10


Ricorso proposto il 29 giugno 2015 — DEI/Commissione

(Causa T-352/15)

(2015/C 328/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, Ch. Tagaras, Ch. Synodinos e Ε. Salaka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2015) 1942 final della Commissione europea, del 25 marzo 2015, nel procedimento SA.38101, nella parte in cui dichiara che alcun aiuto di Stato è stato concesso all’Aluminium SA e che, di conseguenza, la Commissione non è tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE;

annullare la decisione C (2015) 1942 final della Commissione europea, del 25 marzo 2015, nel procedimento SA.38101, nella parte in cui dichiara che la denuncia della DEI relativa all’aiuto di Stato istituito sulla base della motivazione della decisione 346/2012 dell’Autorità di regolamentazione per l’energia in Grecia («RAE») è divenuta priva di oggetto a seguito della decisione 1/2013 del tribunale arbitrale, e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla DEI.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali del procedimento, in quanto l’atto impugnato non soddisfa i requisiti procedurali per l’adozione di una siffatta decisione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di una motivazione adeguata, sulla contraddittorietà e sulla violazione dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi di diritto e di fatto rilevanti al fine di valutare se il compromesso arbitrale definiti «parametri chiari ed oggettivi» che «limitavano il potere discrezionale degli arbitri» e avevano come «logica conseguenza» il prezzo da ultimo fissato dell’energia elettrica.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nell’interpretazione ed applicazione del criterio dell’investitore privato avveduto e degli articoli 107, paragrafo 1 e 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda la valutazione secondo cui il prezzo dell’energia elettrica fissato dalla decisione del tribunale arbitrale costituisce una «conseguenza logica dei parametri correttamente determinati nel compromesso arbitrale».

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nell’interpretazione ed applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, per quanto riguarda la valutazione secondo cui la Commissione non era tenuta ad effettuare valutazioni economiche complesse, nonché vertente su un errore manifesto di diritto e un errore manifesto di valutazione dei fatti, in quanto la Commissione non ha provveduto ad esaminare questioni critiche per accertare la sussistenza o meno di un aiuto di Stato.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nell’applicazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE e su un errore manifesto di valutazione dei fatti per quanto riguarda l’applicazione del principio di un investitore privato avveduto in economia di mercato.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nell’interpretazione ed applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, su una violazione dell’obbligo di motivare sufficientemente e su un errore manifesto di valutazione dei fatti in ordine alla decisione della Commissione di non svolgere ulteriori indagini sulla denuncia della DEI del 2012 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in base alla sua valutazione secondo cui essa «è divenuta priva di oggetto» a seguito dell’adozione della decisione 1/2013 del tribunale arbitrale.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/11


Ricorso proposto il 2 luglio 2015 — Allergopharma/Commissione

(Causa T-354/15)

(2015/C 328/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Allergopharma GmbH & Co. KG (Reinbek, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Müller-Ibold e F.-C. Laprévote)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2015 recante approvazione di un regime di aiuti a imprese farmaceutiche tedesche in difficoltà finanziaria attraverso l’esonero dall’obbligo imposto ai produttori di praticare sconti sui prezzi — SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e sulla violazione del Trattato, del divieto di discriminazione e del principio del legittimo affidamento, a causa della mancata presa in considerazione degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (1)

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione viola i principi generali di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento ed è viziata da un errore di diritto, in quanto si discosterebbe in modo inammissibile dagli Orientamenti vincolanti sul salvataggio e la ristrutturazione, nonostante ciò non sia previsto in tali orientamenti. La motivazione secondo cui gli esoneri non mirerebbero a mantenere artificiosamente sul mercato imprese inefficienti sarebbe errata, a motivo del fatto (i) che essa distinguerebbe tra imprese efficienti ed inefficienti, ancorché gli Orientamenti non operino una distinzione in tal senso, e (ii) che la nozione di «efficienza» assunta dalla Commissione a fondamento sarebbe incompatibile con principi fondamentali della normativa sugli aiuti di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su errori di fatto e su manifesti errori di valutazione nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che, anche presupponendo che la Commissione possa valutare direttamente gli esoneri secondo il criterio di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la decisione sarebbe viziata da una serie di errori di diritto e di manifesti errori di valutazione, in quanto essa non definirebbe in modo chiaro lo scopo degli aiuti e, quindi, non chiarirebbe per quale motivo gli aiuti sarebbero necessari al conseguimento dello scopo. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Commissione non avrebbe preso in considerazione la circostanza che, secondo la giurisprudenza, gli aiuti al funzionamento approvati a favore di imprese in difficoltà sarebbero in linea di principio inadeguati al conseguimento di scopi d’interesse comune e che gli esoneri non avrebbero alcun effetto incentivante.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di garanzie procedurali essenziali nonché del diritto di essere sentiti

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata — violando il diritto di essere sentiti e le garanzie procedurali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2) — si spingerebbe molto al di là del mero chiarimento delle questioni sollevate nella decisione di avvio del procedimento. Da un lato, la decisione impugnata giungerebbe alla conclusione che non sarebbe congruo valutare gli aiuti alla luce degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, mentre, ai sensi della decisione di avvio, si tratterebbe dell’«unica base legale per una compatibilità con il mercato interno». Dall’altro, la decisione impugnata giungerebbe alla conclusione secondo cui, in via eccezionale, sarebbe adeguato valutare la compatibilità degli aiuti direttamente sulla base del criterio di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante la decisione di avvio non contenga alcuna indicazione in merito a tale possibilità. Ciò avrebbe privato la ricorrente della possibilità di esprimersi riguardo a tali questioni, in ultima analisi decisive per la Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata sarebbe inficiata da gravi difetti di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe esposto considerazioni condivisibili in relazione a numerosi punti. In particolare mancherebbero motivazioni condivisibili (i) in merito all’applicazione della disposizione derogatoria di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e (ii) in merito alle circostanze eccezionali che giustificherebbero l’approvazione di aiuti al funzionamento, come nel caso di specie.


(1)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/12


Ricorso proposto il 14 luglio 2015 — DIMA Verwaltungs/UAMI (Forma di un recipiente)

(Causa T-383/15)

(2015/C 328/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DIMA Verwaltungs GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Kerkhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: marchio comunitario tridimensionale (Forma di un recipiente) — Domanda di registrazione n. 12 649 364

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 marzo 2015 nel procedimento R 2568/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ingiungere al convenuto di riprendere il procedimento di registrazione;

in subordine, dichiarare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non osta alla registrazione e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/13


Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia ferroviaria europea

(Causa T-392/15)

(2015/C 328/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaiki Dinamiki — Proigmena Sistimata Tilepikinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Αtene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Βruxelles, Βelgio) (rappresentanti: I. Ambazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuta: Agenzia ferroviaria europea (ERA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia ferroviaria europea, notificata alle ricorrenti con lettera del 08/05/2015 del direttore dell’unità risorse e assistenza e con cui l’ERA ha classificato al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti per uno dei tre lotti distinti e, in particolare, per il lotto n. 1 «Assistenza, sostegno e sviluppo del sistema informativo relativo alle risorse e ai tempi in sede», nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. 2015/S 019-029728, denominata «ERA/2015/01/OP ESPEISD 5» — «Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo dell'Agenzia ferroviaria europea»,

annullare la decisione dell’Agenzia ferroviaria europea, notificata alle ricorrenti con lettera del 01/07/2015 del direttore dell’unità risorse e assistenza e con cui l’ERA ha classificato al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti per uno dei tre lotti distinti e, in particolare, per il lotto n. 2 «Assistenza, sostegno e sviluppo del sistema informativo fuori sede» nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. 2015/S 019- 029728 denominata «Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo dell'Agenzia ferroviaria europea» e

condannare l’Agenzia ferroviaria europea all’insieme delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Secondo le ricorrenti, le decisioni impugnate devono essere annullate, ai sensi dell’articolo 263 TFUE per inosservanza da parte dell’ERA dell’obbligo di motivazione, per insufficiente motivazione della valutazione dell’offerta tecnica delle ricorrenti in relazione all’esistenza di offerte anormalmente basse.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/14


Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — Gappol Marzena Porczyńska/UAMI — Gap (ITM) (GAPPoL)

(Causa T-411/15)

(2015/C 328/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: PP Gappol Marzena Porczyńska (Łódź, Polonia) [rappresentante: J. Gwiazdowska, consulente legale (radca prawny)]

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gap (ITM), Inc. (San Francisco, USA)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «GAPPoL» — Domanda di registrazione n. 8 34 165

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 maggio 2015 nel procedimento R 686/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

pronunciare in via definitiva una sentenza di riforma della decisione della commissione di ricorso che respinga l’opposizione anche per quanto riguarda i prodotti delle classi 20 e25;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 59 e 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»);

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 nonché della regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»);

Violazione dell’articolo 76 del regolamento n. 207/2009 nonché della regola 50, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 2868/95;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 8, paragrafo 5, e 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/15


Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — U-R LAB/UAMI (THE DINING EXPERIENCE)

(Causa T-422/15)

(2015/C 328/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: U-R LAB (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «THE DINING EXPERIENCE» — Domanda di registrazione n. 12 587 697

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2015 nel procedimento R 2541/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e riformare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/16


Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — U-R LAB/UAMI (THE DINING EXPERIENCE)

(Causa T-423/15)

(2015/C 328/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: U-R LAB (Parigi, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «THE DINING EXPERIENCE» — Domanda di registrazione n. 12 553 442

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 maggio 2015 nel procedimento R 2542/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e riformare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/16


Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Schräder/UCVV — Hansson (Seimora)

(Causa T-425/15)

(2015/C 328/16)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentante: T. Leidereiter, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV

Titolare della varietà vegetale tutelata a livello comunitario: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Varietà vegetale tutelata a livello comunitario di cui trattasi: Varietà comunitaria EU 8536 «SEIMORA»

Procedimento dinanzi all’UCVV: Azione di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 24 febbraio 2015 nel procedimento A003/2010

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e revocare la tutela della varietà vegetale comunitaria SEIMORA con effetto dal 4 ottobre 2005;

in subordine, annullare la decisione impugnata;

condannare l’UCVV alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94;

Violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 65 del regolamento n. 2100/94.


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/17


Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Schräder/UCVV — Hansson (Seimora)

(Causa T-426/15)

(2015/C 328/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentante: T. Leidereiter, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV

Titolare della varietà vegetale tutelata a livello comunitario: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Varietà vegetale tutelata a livello comunitario di cui trattasi: Varietà comunitaria EU 8536 «SEIMORA»

Procedimento dinanzi all’UCVV: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 24 febbraio 2015 nel procedimento A002/2014

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UCVV alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 2100/94;

Violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 2100/94 in combinato disposto con gli articoli 11, paragrafo 1, 54, paragrafo 2, e 76 del regolamento n. 2100/94 e con l’articolo 51 del regolamento n. 874/2009.


5.10.2015   

IT

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C 328/18


Ricorso proposto il 30 luglio 2015 — Schräder/UCVV — Hansson (SUMOST-02)

(Causa T-428/15)

(2015/C 328/18)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentante: T. Leidereiter, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato:«SUMOST-02» — Domanda n. 2001/1759

Procedimento dinanzi all’UCVV: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 24 febbraio 2015 nel procedimento A007/2009

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UCVV alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94;

Violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94 e delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova e sull’assunzione della prova.


5.10.2015   

IT

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C 328/19


Ricorso proposto il 27 luglio 2015 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

(Causa T-434/15)

(2015/C 328/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran); Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran); Khazar Sea Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran); Rahbaran Omid Darya Ship Management Co. (Teheran); Irinvestship Ltd (Londra, Regno Unito); e IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: M. Taher, Solicitor, M. Malek, QC, e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare il Consiglio a versare alle ricorrenti un risarcimento, il cui importo dev’essere determinato nel corso del presente procedimento, in misura tuttavia non inferiore a USD 57 1 0 40  504, maggiorato degli interessi, e

condannare il Consiglio alle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sulla circostanza che l’imposizione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di misure restrittive nei confronti delle ricorrenti era una grave violazione di obblighi volti a conferire diritti alle ricorrenti, il che implica, perciò, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea. Tale violazione è stata la diretta causa di un considerevole danno morale e materiale alle ricorrenti, a motivo del quale spetta a esse un risarcimento.


5.10.2015   

IT

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C 328/19


Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commissione

(Causa T-435/15)

(2015/C 328/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: P. Bentley, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 (1) nella parte in cui:

(i) respinge la domanda della ricorrente volta all’esonero da qualsiasi estensione delle misure antidumping alle importazioni di biciclette spedite dal Pakistan;

(ii) estende il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio (2) sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla ricorrente dal Pakistan, e

(iii) dispone la riscossione del suddetto dazio sulle importazioni di biciclette dal Pakistan e registrate ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 938/2014 (3).

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51). Più in particolare, applicando l’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), la convenuta ha commesso errori di procedura e di diritto e ha utilizzato un ragionamento incoerente.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122, pag. 4).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 938/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 263, pag. 5).


5.10.2015   

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C 328/20


Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione

(Causa T-436/15)

(2015/C 328/21)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi (Otranto, Italia); e Negro Daniele (Otranto) (rappresentanti: V. Pellegrino e A. Micolani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via preliminare, sospendere il provvedimento nei limiti dell’interesse dei ricorrenti ai sensi dell’art. 278 TFUE;

accertare e dichiarare l’illegittimità della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/789 ed in particolare dell’art. 9 e dell’Allegato I, nella parte in cui classificano la specie Vitis tra quelle sensibili agli isolati europei e non europei di Xylella fastidiosa e pertanto ne vietano la movimentazione «all’interno dell’unione, all’interno o all’esterno della zona delimitata» e per l’effetto annullarla nei limiti dell’interesse dei ricorrenti;

ordinare alla parte convenuta di pagare i costi del procedimento;

ordinare alla parte convenuta ogni altra misura che lo stesso ritenga opportuna, ivi compresi supplementi di istruttoria, anche per il tramite dell’EFSA.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle loro pretensioni, i ricorrenti fanno valere la violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 5 del TUE e 296 del TFUE, la violazione delle forme sostanziali sotto forma di carenza e/o erroneità della motivazione, nonché lo sviamento di potere per erroneità dei presupposti in fatto e diritto; il difetto di istruttoria e l’intrinseca contraddittorietà.

Le ricorrenti precisano che il ricorso muove dagli studi condotti dai ricercatori del CNR di Bari, i quali sulla scorta di osservazioni, analisi ed esperimenti, sul campo ed in laboratorio, dimostrano che:

il batterio isolato nel Salento è diverso per subspecie e ceppo da quello notoriamente responsabile delle fitopatologie della vite nei continenti extra-europei;

dal 2013 ad oggi i vitigni coltivati all’interno della Provincia di Lecce non hanno manifestato alcun sintomo né della Malattia di Pierce, né di altri disseccamenti patologici;

nello stesso periodo sui medesimi vitigni non è stata riscontrata alcuna traccia del batterio, neppure nelle zone vicine e a diretto contatto con gli ulivi infetti;

gli esperimenti condotti sulla vite in laboratorio (mediante inoculo e/o contatto con il vettore) hanno dato tutti esito negativo, sia con riguardo allo sviluppo dell’infezione sia con riguardo alla presenza stessa del batterio in forme asintomatiche.

Sicché l’inclusione della vite tra le piante specificate si appalesa, secondo le ricorrenti, illegittima perché non tiene conto delle risultanze istruttorie dalle quali emerge la certa immunità della vite al batterio diffusosi nella zona infetta.

Il provvedimento sarebbe altresì contraddittorio, atteso che a seguito di un primo parere EFSA 26/11/2013, in cui si dava atto della scarsa conoscenza del ceppo di Xylella fastidiosa apparso nel Salento, la Commissione nelle precedenti decisioni n. 87 e n. 497 del 2014 non aveva incluso la vite tra le piante sensibili, mentre sorprendentemente l’ha poi inserita vietandone la movimentazione pur a valle dell’acquisizione di studi più approfonditi della stessa EFSA e delle autorità italiane che hanno dimostrato l’immunità della stessa al batterio isolato nel Salento.


5.10.2015   

IT

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C 328/22


Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione

(Causa T-437/15)

(2015/C 328/22)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe (Copertino, Italia), Azienda Agricola Cairo & Doutcher di Cairo Uzi & C. Ss (Copertino, Italia), Ss Agricola Cairo Vito & Strafella Maria Rosa (Copertino, Italia), Vivai Del Salento Di Castrignano' Carmelo Antonio (Sanarica, Italia), Società Agricola Castrignano' Vivai Srl (Muro Leccese, Italia), Piante In Di Cipressa Carmine (Copertino, Italia), D'Elia Simone (Leverano, Italia), De Laurenzis Giuseppe (Copertino, Italia), Verde Giuranna Di Giuranna Alessio Mauro (Parabita, Italia), Maiorano Maurizio (Copertino, Italia), Vivai Mazzotta Di Mazzotta Carmine (Copertino, Italia), Società Agricola Mello Vivai di Mello Antonio Snc (Veglie, Italia), Mello Alessandro (Leverano, Italia), Mello Lucio (Carmiano, Italia), Romano Alessio Luigi (Giurdignano, Italia), Sansone Antonio (Copertino, Italia), Vivai Tarantino Ss (Cavallino, Italia), Verdesca Paolo (Copertino, Italia), Verdesca Giuseppe (Copertino, Italia), Hobby Flora di Miggiano Luigi (Poggiardo, Italia), Mauro Stefano (Muro Leccese, Italia), Miggiano Emanuele (Montesano Salentino, Italia), Miggiano Garden Center Sas di Miggiano Gianluigi & C. (San Cassiano, Italia), Miggiano Claudio (Maglie, Italia), Vivai Piante Rizzo Carmelo (Lecce, Italia), Cairo Antonio (Nardo', Italia), Floricoltura Marti di Marti Sandro (Porto Cesareo, Italia), Azienda Agricola Mariani Fabrizio (Alliste, Italia), Giannotta Giuseppe (Leverano, Italia), Ligetta & Solida Srl (Alezio, Italia), Vivai Caputo Sas di Carbone R. & F. Ss (San Donaci, Italia), Perrone Cosimo (Leverano, Italia), Durante Giuseppina (Leverano, Italia), Società Agricola CO.VI.SER Srl (Arnesano, Italia), Miggiano Antonio (Sanarica, Italia), Castrignano' Antonio (Sanarica, Italia), Stincone Giorgio (Sanarica, Italia), Zecca Fabio (Leverano, Italia), Società Agricola Florsilva Srl (Copertino, Italia) (rappresentante: G. Manelli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, emessa in data 18 maggio 2015 e pubblicata sulla GUUE in data 21 maggio 2015.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

La violazione delle regole di forma sostanziale, la carenza assoluta di motivazione, l’irrazionalità manifesta e la violazione del principio di proporzionalità

Le ricorrenti fanno valere che:

La Commissione europea, pur dando atto di una serie di studi effettuati in ambito europeo, non rende note le risultanze di tali studi e quindi non consente di valutare la congruità o meno delle misure applicate. Essa non spiega neppure le ragioni per cui ha ritenuto di recepire un elenco di oltre 180 piante specificate che, pur potendo essere astrattamente ospiti della Xylella fastidiosa, tali non sono state riscontrate nella Provincia di Lecce; né tantomeno esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di indicare all’interno dell’Allegato I un numero di specie superiore a 180 in cui sono ricomprese anche piante sensibili agli isolati «non europei», che chiaramente non vengono in rilievo nell’ambito del territorio interessato.

La Commissione europea non esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di dover applicare un divieto indiscriminato di movimentazione delle piante di cui all’Allegato I escludendo a monte la possibilità di utilizzare misure alternative che possano fronteggiare il rischio di diffusione.

La Commissione europea non esplicita quale norma dell’Unione europea giustificherebbe l’adozione della decisione di esecuzione; non esplicita le ragioni per cui ritiene di superare il principio di sussidiarietà, in una situazione in cui lo Stato membro non solo ha la competenza, ma ha anche esercitato la relativa funzione, e non esplicita le ragioni per cui il provvedimento dovrebbe ritenersi proporzionato rispetto al fine perseguito, mancando un raffronto ovvero una esplicita ponderazione degli interessi.

2.

La violazione delle regole di forma sostanziale sotto altro profilo, la carenza assoluta di motivazione, l’irrazionalità manifesta e la violazione del principio di proporzionalità.

Secondo le ricorrenti non è dato comprendere sulla base di quali presupposti scientifici le piante specificate non possano essere oggetto di movimentazione una volta che siano state riconosciute, attraverso apposite analisi con valenza scientifica, non attaccate dal patogeno. Né tantomeno è dato comprendere per quale ragione una pianta che abbia espletato una parte del proprio ciclo di crescita al di fuori dei sistemi screen house non possa essere introdotta in altri sistemi per completare il proprio ciclo di vita in maniera corretta per essere poi destinata al commercio.

3.

La violazione dell’art. 5, co. 3 e 4, del trattato e delle regole di diritto relative all’applicazione dello stesso, la violazione del principio di sussidiarietà e la violazione del principio di proporzionalità.

Secondo le parti ricorrenti:

La decisione comunitaria è illegittima con specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 6, rubricato «Misure di eradicazione». La previsione è aberrante e spropositata poiché se ne impone l’applicazione a piante sane o anche solo a piante sospettate di infezione entro un raggio di 100 metri dal sito della pianta infetta. Tale prescrizione non risponde a nessuna logica a base scientifica e soprattutto è sproporzionata rispetto al fine che si intende perseguire.

La decisione comunitaria è illegittima anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 9, rubricato «Spostamento delle piante specificate all’interno dell’Unione» poiché impone un divieto indiscriminato ed ingiustificato di movimentazione indipendentemente dallo stato di salute della pianta. Il che appare tanto più grave se solo si pone mente al fatto che il divieto in questione è imposto tanto al di fuori della zona delimitata, tanto all’interno della stessa.

La decisione impugnata viola i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

La decisione comunitaria è illegittima con specifico riferimento al comma 2, lett. d), f) ed h) dell’ art. 9, ove, ai fini della deroga della disposizione di cui al comma 1, si impone una fascia di rispetto di metri 200 intorno al sito di coltivazione e si prevedono una serie di adempimenti nella medesima fascia. Tale deroga è evidentemente inattuabile poiché la fascia di rispetto intorno al sito di coltura potrebbe sfuggire al potere di controllo delle aziende vivaistiche, in tutte le ipotesi in cui detta fascia ricade nella proprietà di soggetti terzi.


5.10.2015   

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C 328/24


Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Amrita e a./Commissione

(Causa T-439/15)

(2015/C 328/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Soc. coop. Amrita arl (Scorrano, Italia), Cesi Marta (Alliste, Italia), Comune Agricola Lunella — Soc. Mutua Coop Agricola (Galatone, Italia), Mustich Loredana Faustina (Lequile, Italia), Rollo Olga (Lecce, Italia), Borrello Claudia (Salve, Italia), Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi (Miggiano, Italia), Marzo Luigi (Specchia, Italia), Azienda Agricola Piccapane di Pellegrino Giuseppe (Castrignano del Capo, Italia), Azienda Agricola Le Lame di Russo Antonello e Russo Gianluigi Ss (Cutrofiano, Italia), Lanzieri Ivana (Ugento, Italia), Stendardo Giovanni (Presicce, Italia), Stasi Anna Maria (Castrignano del Capo, Italia), Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi (Muro Leccese, Italia), Castriota Maria Grazia (Galatone, Italia), Gabrieli Tommasi Emanuele (Calimera, Italia), Azienda Agricola di Canioni Fiorella (Melendugno, Italia), Azienda Agricola Spirdo Ss agricola (Ruffano, Italia), Coppola Silvia (Guagnano, Italia), Fondazione le Costantine (Uggiano la Chiesa, Italia), Impresa Agricola Stefania Stamerra (Lecce, Italia), Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco (Trepuzzi, Italia), Cooperativa Sociale Terrarossa (Tricase, Italia), Vaglio Irene (Tricase, Italia), Simone Cosimo Antonio (Morciano di Leuca, Italia), Azienda Agrituristica «Gli Ulivi» di Baglivo Cesaria (Tricase, Italia), Preite Osvaldo (Taurisano, Italia), Masseria Alti Pareti Società Agricola arl (Maglie, Italia), Società Agricola Li Matonni Sas di Sammarco Ascanio & C. (Erchie, Italia) (rappresentanti: L. Paccione e V. Stamerra, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea del 18 maggio 2015 n. 789, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 125/36 del 21 maggio 2015, ad oggetto «Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)», ove occorra previa disapplicazione della direttiva del Consiglio dell’8 maggio 2000, n. 29, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 169 del 10 luglio 2000. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e competenze di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa delle cause T-436/15, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione, e T-437/15, Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione.

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono sedici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della direttiva 2000/29 per violazione dell’art. 48 TUE in relazione all’art. 3 TFUE e all’art. 5 TUE, sull’incompetenza e sulla violazione del principio di leale cooperazione.

Si afferma a questo riguardo che la direttiva attribuisce all’Unione una competenza esclusiva non riconosciuta dai Trattati.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della direttiva 2000/29 per incompetenza e per violazione dell’art. 5 TUE in relazione ai principi di leale cooperazione e di sussidiarietà.

Si afferma a questo riguardo che la direttiva affida alla Commissione il potere, non riconosciuto dai Trattati, di abrogazione delle misure adottate dallo Stato membro in materia di regolazione dei requisiti fitosanitari dei vegetali.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione della Commissione 2015/789 a motivo dell’illegittimità della presupposta direttiva 2000/29 come da precedenti punti 1 e 2.

4.

Quarto motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 6 TUE in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale già accordata alle parti ricorrenti dal Giudice amministrativo dello Stato italiano.

5.

Quinto motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE in relazione ai principi di leale cooperazione e di sussidiarietà stante la mancanza assoluta di motivazione sul decisivo punto della eventuale insufficienza delle azioni di contrasto al batterio Xylella fastidiosa da parte dello Stato membro.

6.

Sesto motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE, in relazione ai principi di proporzionalità e di precauzione.

Si afferma a questo riguardo che il contenuto prescrittivo della decisione impugnata appare eccessivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

7.

Settimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione della Commissione 2015/789 per violazione della norma ISPM n. 9 in relazione all’art. 5 TUE e al Protocollo (n. 2) TFUE sull’applicazione dei principi di proporzionalità e di precauzione.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 nella parte in cui, in violazione dell’art. 5 TUE e del principio di proporzionalità ivi sancito, indica l’intera provincia di Lecce come «zona infetta» e una fascia di almeno 10 km a Nord di detta provincia come «zona cuscinetto». La misura impugnata viola inoltre le forme essenziali della decisione essendo carente di istruttoria e di motivazione nonché viziata da erronei e ingiusti convincimenti.

9.

Nono motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE e per incompetenza, dato che solo lo Stato italiano avrebbe potuto identificare e perimetrare la eventuale zona infetta.

10.

Decimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE e per incompetenza nella parte in cui ivi è prescritto il divieto di impianto delle piante ospiti nella «zona infetta»; e per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, traducendosi la misura impugnata in una compressione non codificata dei diritti reali delle parti ricorrenti sui suoli agricoli in loro possesso.

11.

Undicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione degli artt. 11 e 191 TFUE, per violazione del principio di precauzione e dell’art. 5 TUE in relazione alla direttiva comunitaria n. 2001/42, in quanto la misura di svellimento di piante infette e sane nel raggio di 100 mt., in uno alla prescrizione di trattamenti fitosanitari obbligatori per l’eradicazione dell’insetto vettore, comporta danni all’ambiente e alterazione del profilo paesaggistico del Salento in assenza della Valutazione Ambientale Strategica e dell’esame dei rischi sull’ambiente e sulla salute umana.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione degli artt. 11 e 191 TFUE e della direttiva comunitaria n. 43/1992 perché le misure adottate non valutano i rischi che svellimenti, eradicazione e fitofarmaci possono comportare su parti di territorio specialmente protette dal diritto dell’Unione in quanto censite come zone protezione speciale, parchi naturali e siti di interesse comunitario.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione della convenzione europea sul paesaggio firmata a Firenze il 20.10.2000 e per violazione degli artt. 191 e 11 TFUE, in relazione alla direttiva comunitaria n. 43/1992.

Si afferma a questo riguardo che il provvedimento UE impone lo svellimento indiscriminato di alberi di ulivo con obbligo di somministrazione di pesticidi chimici tassativamente vietati in agricoltura biologica, comportando di fatto l’estinzione delle aziende ricorrenti che da anni praticano l’olivicoltura biologica.

14.

Quattordicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 28.01.2002, n. 178, nonché degli artt. 11 e 191 TFUE anche in relazione alla direttiva CE 2009/128, e per violazione del principio di proporzionalità e delle forme sostanziali.

Si afferma a questo riguardo che la decisione dell' UE obbliga le parti ricorrenti a somministrare sostanze chimiche non autorizzate in agricoltura biologica e a divellere le piante anche solo sospette di infezione. Tali misure sarebbero contrarie alle indicazioni dei pareri scientifici dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, oltre che basate sul convincimento dell’esistenza di un nesso causale tra disseccamento rapido dell’olivo e batterio Xylella ad oggi non provato.

15.

Quindicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 nella misura in cui la Commissione europea, anziché adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute, avrebbe svolto un approccio puramente ipotetico del rischio che la Corte di giustizia tassativamente esclude.

16.

Sedicesimo motivo, vertente sull’illegittimità diretta della decisione 2015/789 per violazione dell’art. 5 TUE, per violazione delle forme sostanziali e per violazione del principio di proporzionalità.

Si afferma a questo riguardo che l’uso di pesticidi e la misura dell’eradicazione, giudicate dall’EFSA inefficaci ed impraticabili, sono non necessarie allo scopo che la normativa UE si pone con la direttiva 2000/29/CE, violando il principio di proporzionalità.


5.10.2015   

IT

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C 328/26


Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia europea per i medicinali

(Causa T-441/15)

(2015/C 328/24)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Abazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), notificata con messaggio di posta elettronica del 04/06/2015 del direttore delle risorse delle tecnologie dell’informazione e con cui l’EMA ha respinto due dei candidati presentati dalle ricorrenti in seguito alla richiesta di servizi n. SC001 (Request Form for Services) nell’ambito dell’accordo quadro EMA/2012/10/TIC ,

condannare l’EMA a risarcire il danno subito dalle ricorrenti per aver perso l’opportunità di stipulare un contratto specifico per responsabile di progetto (Project Manager) in forza della richiesta di servizio n. SC001 (Request Form for Services), danno stimato ex aequo et bono in otto mila euro (EUR 8  000,00), unitamente agli interessi a decorrere dalla pronuncia della sentenza o a qualsiasi altro importo fissato dal Tribunale, e

condannare l’EMA a tutte le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto sarebbe contraria al principio di proporzionalità che regola gli appalti pubblici. In particolare, la decisione impugnata ha respinto i candidati delle ricorrenti a causa dell’assenza di certificazione della metodologia PRINCE2, un criterio che non è né adeguato né necessario, e quindi in contrasto con il principio di proporzionalità in materia di appalti pubblici.

Pertanto, l’EMA ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una determinata regola di diritto (articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario), preordinata a conferire diritti ai singoli, cagionando un danno alle ricorrenti poiché hanno perso l’opportunità di stipulare un contratto specifico per responsabile di progetto (Project Manager), sicché ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno subito dalle ricorrenti.


5.10.2015   

IT

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C 328/27


Ricorso proposto il 6 agosto 2015 — EEB/Commissione

(Causa T-448/15)

(2015/C 328/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio europeo per l’ambiente (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento (CE) n. 1367/2006 e la Convenzione di Aarhus, e segnatamente:

a.

gli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1), avendo omesso di interpretare tali prescrizioni conformemente all’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della Convenzione di Aahrus e/o avendo omesso di applicare direttamente l’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 della Convenzione di Aarhus alle informazioni ambientali, dato che gli articoli 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono incompatibili con l’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della Convenzione di Aarhus ed illegittimamente estendono i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) alle informazioni ambientali;

b.

l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, avendo omesso di interpretare ed applicare i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in modo restrittivo e/o avendo omesso di considerare l’interesse pubblico alla divulgazione di informazioni ambientali e/o di considerare che le informazioni di cui trattasi riguardano emissioni nell’ambiente;

dichiarare che la Commissione ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001, e segnatamente:

a.

l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, non avendo fornito una motivazione dettagliata per il diniego dell’accesso ai documenti di cui trattasi;

b.

l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, avendo applicato il primo paragrafo di tale disposizione a documenti connessi a un determinato processo decisionale;

c.

l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, avendo omesso di valutare in modo adeguato se sussistesse un prevalente interesse pubblico alla divulgazione;

d.

gli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafi 1 e 3, e 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, non avendo compiuto alcuno sforzo per conferire informalmente al fine di trovare una soluzione equa e non avendo adottato una decisione entro i termini prescritti;

condannare l’UE, in persona della Commissione, a risarcire ogni danno patito dall’EEB in conseguenza del fatto che l’EEB non ha potuto accedere tempestivamente ai documenti richiesti, che non sono stati divulgati dalla Commissione entro i termini prescritti dagli articoli 7, paragrafi 1 e 3, e 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, inclusi gli interessi, a concorrenza di un importo da determinarsi da parte del Tribunale, ma non inferiore a EUR 1;

annullare la controversa decisione della Commissione del 1o giugno 2015, e

condannare la Commissione alle spese, incluse quelle sostenute dalle parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i motivi e argomenti di seguito esposti, riguardanti la violazione, da parte della Commissione, dei regolamenti (CE) n. 1367/2006 e 1049/2001 nonché della Convenzione di Aahrus (3).

1.

Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e/o degli articoli 4, paragrafi 1, 3 e 4, della Convenzione di Aarhus.

L’informazione richiesta è qualificabile come informazione ambientale ai sensi della Convenzione di Aarhus e degli articoli 2, lettera d), punto iii), 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006;

gli articoli 3 e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono incompatibili con l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della Convenzione di Aarhus ed estendono illegittimamente i motivi di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle informazioni ambientali;

la Commissione ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 per quanto concerne l’interpretazione restrittiva delle eccezioni al principio generale della divulgazione, relativo all’obbligo di bilanciamento degli interessi e relativo alla «regola delle emissioni».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Il motivo di diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non si applica ai documenti richiesti;

la divulgazione dei documenti richiesti non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale della Commissione;

violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto la Commissione non ha correttamente bilanciato gli interessi protetti dalla non divulgazione rispetto al pubblico interesse alla divulgazione dei documenti di cui trattasi.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.

Quarto motivo, riguardante l’azione per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340 TFUE, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(3)  Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1).


5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/29


Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Foodcare/UAMI — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

(Causa T-456/15)

(2015/C 328/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foodcare sp. z o.o. (Zabierzów, Polonia) (rappresentante: A. Matusik, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «T.G.R. ENERGY DRINK» — Marchio comunitario n. 5 689 237

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 maggio 2015 nel procedimento R 265/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la decisione impugnata integralmente nulla;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

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C 328/30


Ricorso proposto l’11 agosto 2015 — Fakro/UAMI — Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Causa T-457/15)

(2015/C 328/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Fakro Sp. z o.o. (Nowy Sącz, Polonia) [rappresentante: J. Radłowski, radca prawny (consulente legale)]

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «climaVera» — Marchio comunitario n. 1 152 1366.

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 12 maggio 2015 nel procedimento R 2095/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare integralmente la decisione impugnata e rinviare la causa all’UAMI perché decida nuovamente;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento, ivi incluse le spese di rappresentanza, in conformità delle norme vigenti.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

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C 328/31


Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Automobile Club di Brescia/UAMI — Rebel Media (e-miglia)

(Causa T-458/15)

(2015/C 328/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica e F. Fischetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «e-miglia» — Domanda di registrazione n. 9 782 673

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2015 nel procedimento R 1990/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, limitatamente ai punti 3 e 4;

confermare integralmente, tranne che sulla compensazione delle spese, la decisione della Divisione di Annullamento dell’UAMI del 30 maggio 2014 e relativa all’opposizione n. B 1 900 540;

condannare la controparte al pagamento delle spese, anche in relazione alle precedenti fasi.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

IT

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C 328/32


Ricorso proposto il 10 agosto 2015 — Guccio Gucci/UAMI — Guess? IP Holder (Raffigurazione di segni intrecciati)

(Causa T-461/15)

(2015/C 328/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze, Italia) (rappresentante: P. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guess? IP Holder LP (Los Angeles, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio figurativo (Raffigurazione di segni intrecciati) — Domanda di registrazione n. 5 538 012

Procedimento dinanzi all’UAMI: procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2015 nel procedimento R 2049/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente;

condannare la GUESS? IP Holder LP alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi sia alla divisione di annullamento dell’UAMI sia alla commissione di ricorso dell’UAMI.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

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C 328/33


Ricorso proposto il 14 agosto 2015 — Capella/UAMI — Abus (APUS)

(Causa T-473/15)

(2015/C 328/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Capella EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: F. Henkel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Abus August Bremicker Söhne KG (Wetter/Volmarstein, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso: marchio denominativo comunitario «APUS» — Domanda di registrazione n. 10 415 511

Procedimento dinanzi all’UAMI: procedimento di opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 giugno 2015 nel procedimento R 117/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in riforma della decisione impugnata:

annullare la decisione impugnata e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009.


5.10.2015   

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C 328/34


Ricorso proposto il 17 agosto 2015 — GGP Italy/Commissione

(Causa T-474/15)

(2015/C 328/31)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) (Castelfranco Veneto, Italia) (rappresentanti: A. Villani, L. D'Amario e M. Caccialanza, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, emessa in data 10 giugno 2015 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 giugno 2015;

Adottare ogni ulteriore misura ritenuta opportuna;

Porre le spese del presente procedimento a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione del 10 giugno 2015 (GUUE, 12 giugno 2015 L 147 pag. 22), con cui la Commissione ha ritenuto giustificata una misura restrittiva adottata dalla Lettonia, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante una macchina tagliaerba prodotta dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20 della direttiva 2006/42/CE, il quale prevede che ogni provvedimento restrittivo adottato ai sensi della medesima direttiva debba essere «motivato dettagliatamente» e «notificato senza indugio all’interessato con l’indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati».

Al riguardo, la ricorrente lamenta che, poiché la misura restrittiva adottata nei suoi confronti dalle autorità lettoni non le è mai stata notificata, la decisione impugnata ha ritenuto giustificata una misura gravemente lesiva del suo diritto di difesa, emessa all’esito di un procedimento che non si è svolto in maniera rituale e che è stato viziato da gravi irregolarità di carattere anche formale.

2.

Secondo motivo, avente ad oggetto la violazione delle norme della direttiva 2006/42/CE che regolamentano gli obblighi di osservanza dei requisiti essenziali di sicurezza (articolo 5, paragrafo 1), la libera circolazione delle macchine (articolo 6, paragrafo 1), la presunzione di conformità delle norme armonizzate (articolo 7) nonché la procedura di salvaguardia che può essere adottata da ciascuno Stato membro (articolo 11)].

Al riguardo, afferma la ricorrente che la Commissione ha erroneamente ritenuto giustificata la misura restrittiva adottata dalla Lettonia. Le autorità lettoni hanno infatti contestato la pretesa non conformità della macchina tagliaerba Stiga Collector 35 EL C350 297352654/S13 ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui all’Allegato I alla direttiva 2006/42/CE in ragione del fatto che tale macchina non risultava conforme alla norma armonizzata EN 60335-2-77:2010. Tuttavia, all’epoca in cui la macchina in questione è stata prodotta e messa in commercio dalla ricorrente, lo standard più evoluto EN 60335-2-77:2010 non aveva ancora assunto carattere cogente quale unica norma idonea a conferire presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute, in quanto durante il periodo di transizione stabilito dalla norma stessa risultava ancora applicabile altresì il precedente standard EN 60335-2-77:2006 (al quale la macchina in questione era conforme).


5.10.2015   

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C 328/35


Ricorso proposto il 12 agosto 2015 — L’Oréal/UAMI — LR Health & Beauty Systems (LR)

(Causa T-475/15)

(2015/C 328/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: L’Oréal (Parigi, Francia) (rappresentante: R. Dissmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «LR» — Marchio comunitario n. 11 047 578

Procedimento dinanzi all’UAMI: procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 maggio 2015 nel procedimento R 1143/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

parzialmente annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso respinge, al punto 2, la richiesta della ricorrente che sia dimostrato l’uso dei marchi anteriori da parte dell’interveniente, in quanto tardiva;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 congiuntamente alla regola 40 del regolamento n. 2868/95.


Tribunale della funzione pubblica

5.10.2015   

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C 328/36


Ricorso proposto il 28 luglio 2015 — ZZ/Parlamento

(Causa F-109/15)

(2015/C 328/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: C. Wolff, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non concedere al ricorrente alcuna indennità di prima sistemazione

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del capo unità «Diritti individuali e retribuzioni» del 12 dicembre 2014 e la decisione del convenuto del 20 aprile 2015;

condannare il convenuto al pagamento dell’indennità di prima sistemazione pari all’importo di EUR 21  688,20 maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla proposizione della domanda;

condannare il convenuto alle spese.


5.10.2015   

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C 328/36


Ricorso proposto il 29 luglio 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-110/15)

(2015/C 328/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullare la proposta di trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, e condannare la convenuta al pagamento di un euro previsionale a valere sul pregiudizio asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare illegittimo l’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione del 15 luglio 2011 dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto;

annullare la decisione del 10 marzo 2015 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto del 15 luglio 2011;

in subordine, condannare la Commissione europea al pagamento di un euro previsionale a valere sul pregiudizio subito dal ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.


5.10.2015   

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C 328/37


Ricorso proposto il 17 agosto 2015 — ZZ/UAMI

(Causa F-116/15)

(2015/C 328/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di trasferire il ricorrente dal dipartimento «Cooperazione internazionale e questioni giuridiche» al dipartimento «Operazioni»

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’UAMI del 2 ottobre 2014 che dispone il trasferimento del ricorrente dal dipartimento Cooperazione internazionale e questioni giuridiche al dipartimento Operazioni;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.


5.10.2015   

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C 328/37


Ricorso proposto il 18 agosto 2015 — ZZ/F4E

(Causa F-117/15)

(2015/C 328/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Asmaryan Degtyareva, avvocato)

Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (F4E)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullare la decisione dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione di non ammettere il ricorrente nell’elenco di riserva redatto in esito al procedimento di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, dichiarare nullo tale procedimento e annullare gli atti di nomina dei candidati selezionati quali titolari dei posti vacanti.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare nullo il procedimento di selezione di Fusion for Energy, n. F4E/CA/STIFGIV/2015/001, per i posti di agente del controllo dei costi aggiunto «Cost control support officer»;

Dichiarare nullo l’elenco di riserva redatto dalla convenuta in esito al procedimento di selezione;

Dichiarare nulla la nomina dei candidati scelti quali titolari dei posti vacanti e l’entrata in funzione dei candidati proposti dal Comitato di selezione e scelti dal direttore di Fusion for Energy;

Dichiarare che occorre un nuovo procedimento di selezione dei candidati per i posti vacanti di agente del controllo dei costi aggiunto «Cost control support officer»;

Procedere alla prova scritta nel nuovo procedimento di selezione di agente del controllo dei costi aggiunto «Cost control support officer» e dichiarare che occorre procedere alla sua immediata effettuazione per selezionare i candidati;

Dichiarare abusiva e annullare la possibilità della convenuta di non svolgere la prova scritta nei procedimenti di selezione, prevista dalla convenuta nella guida per i candidati («Guide for Applicants») a causa della situazione in esame

Disporre le misure che codesto giudice ritenga opportune per ripetere il procedimento di selezione conformemente alle norme stabilite nell’avviso di posto vacante («Vacancy Notice») pubblicato in data 5 febbraio 2015 e alle norme di cui alla guida per i candidati («Guide for Applicants») indicata nel medesimo documento, in quanto lo svolgimento della prova orale e della prova scritta è obbligatorio;

Condannare la convenuta, Fusion for Energy, alle spese del presente procedimento.