ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 232/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding) ( 1 ) |
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2015/C 232/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7660 — KKR/Ursa) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2015/C 232/03 |
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Commissione europea |
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2015/C 232/04 |
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2015/C 232/05 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2015/C 232/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 232/07 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2015/C 232/08 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE |
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2015/C 232/09 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE |
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2015/C 232/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 232/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 232/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7669 — Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 232/01)
L’8 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7658. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7660 — KKR/Ursa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 232/02)
L’8 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7660. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2015
relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(2015/C 232/03)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (1), in particolare l’articolo 4,
visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri per i loro rappresentanti nonché dalla Commissione per i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) |
con decisioni del 16 luglio 2012 (2) e del 27 novembre 2012 (3), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2012 al 17 settembre 2015. |
(2) |
I membri del consiglio di amministrazione del Centro dovrebbero essere nominati per un periodo di tre anni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2015 al 17 settembre 2018:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Belgio (sistema a rotazione) |
comunità fiamminga – Sig.ra Micheline SCHEYS comunità francofona – Sig. Guibert DEBROUX |
Bulgaria |
Sig.ra Emilia VALCHOVSKA |
Repubblica ceca |
Sig.ra Marta STARÁ |
Danimarca |
Sig. Lars MORTENSEN |
Germania |
Sig. Peter THIELE |
Estonia |
Sig.ra Rita SIILIVASK |
Irlanda |
Sig. John McGRATH |
Grecia |
Sig. Dimitrios CHASAPIS |
Spagna |
Sig.ra Soledad IGLESIAS JIMÉNEZ |
Francia |
Sig.ra Marianne DE BRUNHOFF |
Croazia |
Sig.ra Katarina GRGEC |
Italia |
Sig.ra Marinella COLUCCI |
Cipro |
Sig. George PANAYIDES |
Lettonia |
Sig.ra Inta ŠUSTA |
Lituania |
Sig. Saulius ZYBARTAS |
Lussemburgo |
Sig. Antonio DE CAROLIS |
Ungheria |
Sig. László ODROBINA |
Malta |
Ing. Vince MAIONE |
Paesi Bassi |
Sig. Peter VAN IJSSELMUIDEN |
Austria |
Sig. Reinhard NÖBAUER |
Polonia |
Sig. Piotr BARTOSIAK |
Portogallo |
Sig.ra Isilda FERNANDES |
Romania |
Sig.ra Gabriela CIOBANU |
Slovenia |
Sig.ra Slavica ČERNOŠA PhD |
Slovacchia |
Sig. Juraj VANTUCH |
Finlandia |
Sig.ra Tarja RIIHIMÄKI |
Svezia |
Sig.ra Carina LINDEN |
Regno Unito |
Sig. Ian PEGG |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Belgio |
Sig. Jan VERCAMST |
Bulgaria |
Sig.ra Yuliya SIMEONOVA |
Repubblica ceca |
Sig. Petr PEČENKA |
Danimarca |
Sig. Erik SCHMIDT |
Germania |
Sig. Mario PATUZZI |
Estonia |
Sig.ra Kaja TOOMSALU |
Irlanda |
Sig. Frank VAUGHAN |
Grecia |
Sig. Andreas STOIMENIDIS |
Spagna |
Sig.ra Yolanda PONCE SANZ |
Francia |
Sig.ra Laurence MARTIN |
Croazia |
Sig.ra Dijana ŠOBOTA |
Italia |
Sig.ra Milena MICHELETTI |
Cipro |
Sig. Nicos NICOLAOU |
Lettonia |
Sig.ra Ruta PORNIECE |
Lituania |
Sig.ra Tatjana BABRAUSKIENE |
Lussemburgo |
Sig. Jean-Claude REDING |
Ungheria |
|
Malta |
Sig. Kevin BONELLO |
Paesi Bassi |
Sig.ra Isabel COENEN |
Austria |
Sig. Alexander PRISCHL |
Polonia |
Sig.ra Dagmara IWANCIW |
Portogallo |
Sig. Hugo DIONÍSIO |
Romania |
Sig. Gheorghe SIMION |
Slovenia |
Sig. Anton ROZMAN |
Slovacchia |
Sig. Bernard ŠIŠKA |
Finlandia |
Sig.ra Kirsi RASINAHO |
Svezia |
Sig. German BENDER |
Regno Unito |
Sig.ra Kirsi-Marja KEKKI |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Belgio |
Sig. Jan DELFOSSE |
Bulgaria |
Sig.ra Daniela SIMIDCHIEVA |
Repubblica ceca |
Sig. Milos RATHOUSKY |
Danimarca |
Sig. Henrik BACH MORTENSEN |
Germania |
Sig.ra Barbara DORN |
Estonia |
Sig.ra Anneli ENTSON |
Irlanda |
Sig. Tony DONOHOE |
Grecia |
Sig.ra Rena BARDANI |
Spagna |
Sig. Juan Carlos TEJEDA HISADO |
Francia |
Sig.ra Siham SAIDI |
Croazia |
|
Italia |
Sig. Claudio GENTILI |
Cipro |
Sig. Michael PILIKOS |
Lettonia |
Sig.ra Ilona KIUKUCANE |
Lituania |
Sig. Aidas VAIČIULIS |
Lussemburgo |
Sig. Paul KRIER |
Ungheria |
Sig.ra Adrien BALINT |
Malta |
|
Paesi Bassi |
Sig. G.A.M VAN DER GRIND |
Austria |
Sig. Gerhard RIEMER |
Polonia |
Sig. Andrzej STEPNIKOWSKI |
Portogallo |
Sig.ra Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES |
Romania |
Sig. Julian GROPOSILA |
Slovenia |
Sig. Simon OGRIZEK |
Slovacchia |
Ing. Martin HOŠTÁK, PhD |
Finlandia |
Sig.ra Satu AGREN |
Svezia |
Sig.ra Karin THAPPER |
Regno Unito |
Sig. Graham LANE |
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.
(2) GU C 228 del 31.7.2012, pag. 2.
(3) GU C 382 del 12.12.2012, pag. 7.
(4) Sarà nominato in una fase successiva.
(5) Sarà nominato in una fase successiva.
Commissione europea
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 luglio 2015
(2015/C 232/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1009 |
JPY |
yen giapponesi |
135,95 |
DKK |
corone danesi |
7,4629 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70450 |
SEK |
corone svedesi |
9,3570 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0439 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,9405 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,078 |
HUF |
fiorini ungheresi |
310,77 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1290 |
RON |
leu rumeni |
4,4238 |
TRY |
lire turche |
2,9112 |
AUD |
dollari australiani |
1,4753 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4030 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5330 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6445 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4999 |
KRW |
won sudcoreani |
1 258,96 |
ZAR |
rand sudafricani |
13,5986 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8357 |
HRK |
kuna croata |
7,5780 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 681,95 |
MYR |
ringgit malese |
4,1867 |
PHP |
peso filippino |
49,818 |
RUB |
rublo russo |
62,4150 |
THB |
baht thailandese |
37,514 |
BRL |
real brasiliano |
3,4606 |
MXN |
peso messicano |
17,2346 |
INR |
rupia indiana |
69,8218 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/7 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 232/05)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Lussemburgo
Oggetto della commemorazione : 125o anniversario della dinastia Nassau-Weilbourg
Descrizione del disegno : Sulla parte sinistra della moneta appare l’effige di Sua Altezza Reale il Granduca Enrico, mentre a destra, in forma circolare e in ordine cronologico di ascesa al trono, sono raffigurati, in primo piano, le Loro Altezze Reali i Granduchi Adolfo e Guglielmo IV, le Granduchesse Maria-Adelaide e Carlotta e il Granduca Giovanni. Alla destra del disegno figura, in forma circolare, l’iscrizione «1890 – Dynastie Nassau-Weilbourg», mentre al centro, orientati verticalmente, troviamo l’indicazione del paese di emissione «Luxembourg» e l’anno di emissione «2015».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 1,4 milioni di monete
Data di emissione : agosto 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Garante europeo della protezione dei dati
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/8 |
Sintesi esecutiva del parere del Garante europeo della protezione dei dati: «Sanità mobile: riconciliare l’innovazione tecnologica con la protezione dei dati»
(Il testo integrale del parere è disponibile in EN, FR e DE sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)
(2015/C 232/06)
Sintesi
La sanità mobile («mHealth») è un settore in rapida crescita, frutto della convergenza tra sanità e ICT. Essa include applicazioni mobili progettate per fornire servizi sanitari con l’ausilio di dispositivi intelligenti, che spesso trattano dati personali concernenti la salute. Le applicazioni mHealth trattano, inoltre, grandi volumi di dati concernenti benessere e stile di vita.
Il mercato della mHealth è complesso in quanto molti operatori pubblici e privati, ad esempio, sviluppatori di applicazioni, app store, produttori di dispositivi e operatori pubblicitari, esercitano la loro attività contemporaneamente e i modelli commerciali da essi adottati, sono in continua evoluzione e si adattano ai rapidi cambiamenti delle condizioni. Nondimeno, se trattano dati personali, essi devono rispettare le norme sulla protezione dei dati ed avere la responsabilità del trattamento di tali dati. Inoltre, in forza di tali norme, l’informazione sanitaria gode di un livello molto elevato di protezione.
Lo sviluppo della mHealth offre un grande potenziale in termini di miglioramento dell’assistenza sanitaria e della vita delle persone. In aggiunta, si prevede che i megadati, congiuntamente all’«Internet degli oggetti», avranno un impatto significativo sulla mHealth, in ragione del volume dei dati disponibili e della qualità delle deduzioni che da tali dati possono essere tratte. Si ritiene che l’mHealth aprirà nuovi orizzonti alla ricerca medica e che potrebbe, inoltre, ridurre i costi e semplificare il ricorso del paziente all’assistenza sanitaria.
Nello stesso tempo, è necessario salvaguardare la dignità e i diritti fondamentali delle persone, in particolare, quelli relativi alla privacy e alla protezione dei dati. L’utilizzo estensivo dei megadati può ridurre il controllo degli utenti sui propri dati personali. Ciò è in parte dovuto all’enorme squilibrio tra le scarse informazioni a disposizione delle persone e le ampie informazioni a disposizione delle entità che offrono prodotti che comportano il trattamento di tali dati personali.
Riteniamo che le seguenti misure relative alla mHealth apporterebbero vantaggi significativi al settore della protezione dei dati:
— |
nelle future misure di elaborazione delle politiche nel settore della mHealth, il legislatore dell’UE dovrebbe promuovere l’individuazione e la ripartizione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nella progettazione, nella fornitura e nel funzionamento delle applicazioni (compresi i progettisti e i produttori di dispositivi), |
— |
i progettisti e gli editori di applicazioni dovrebbero progettare dispositivi ed applicazioni che aumentano la trasparenza e il livello d’informazione fornito alle persone in relazione al trattamento dei loro dati, ed evitare di raccogliere una quantità di dati superiore a quanto necessario ad eseguire la funzione prevista. A tal scopo, essi dovrebbero incorporare le impostazioni relative alla privacy e alla protezione dei dati nella progettazione, e renderle applicabili per impostazione predefinita qualora alle persone non venga proposto di impostare le opzioni di protezione dei dati manualmente, ad esempio al momento dell’installazione delle applicazioni nei loro dispositivi intelligenti, |
— |
l’industria dovrebbe utilizzare i megadati nella mHealth per scopi che vadano a vantaggio delle persone, evitando di destinarli a pratiche che potrebbero recare loro pregiudizio, come l’elaborazione di profili discriminatori, e |
— |
il legislatore dovrebbe migliorare la sicurezza dei dati e promuovere l’applicazione della privacy by design (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e by default (per impostazione predefinita) attraverso l’ingegneria della privacy e lo sviluppo di elementi costitutivi e strumenti. |
Sebbene la mHealth sia un settore nuovo e in fase di sviluppo, le norme UE sulla protezione dei dati — nella loro versione attuale e nelle versioni ulteriormente rafforzate che risulteranno dalla riforma — offrono garanzie a protezione dei dati degli individui. Al contempo, noi incoraggeremo l’Internet Privacy Engineering Network (IPEN) a collaudare nuove migliori prassi e soluzioni innovative per la mHealth. Inoltre, tenuto conto della dimensione globale del trattamento dei dati nell’ambito della mHealth, il rafforzamento della cooperazione tra le autorità per la protezione dei dati in tutto il mondo è fondamentale.
I. Introduzione e contesto
I.1. Contesto della mHealth — vantaggi sociali e megadati
1. |
All’inizio degli anni 2000 i settori dei media, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettronica hanno cominciato a convergere, creando un nuovo contesto imprenditoriale e nuove questioni normative. Analogamente, il settore dell’assistenza sanitaria ha trovato oggi nuove opportunità di sviluppo e crescita nella convergenza con nuove tecnologie (dispositivi intelligenti e relative applicazioni mobili). Questa combinazione mira sostanzialmente a somministrare l’assistenza sanitaria agli utenti attraverso dispositivi intelligenti ed è considerata un «settore emergente e in rapido sviluppo che può contribuire a trasformare l’assistenza sanitaria, migliorandone la qualità e l’efficienza» (1). |
2. |
Si prevede che la convergenza tra tecnologia e assistenza sanitaria risulterà in i) un’assistenza sanitaria migliore ad un costo inferiore; ii) un ruolo attivo del paziente (vale a dire, un controllo più diretto sulla propria salute) (2); e iii) un accesso più facile e immediato all’assistenza medica e all’informazione on line (ad esempio, consentendo ai medici il controllo a distanza dei pazienti e una più frequente interazione via e-mail con gli stessi). |
3. |
Il perseguimento di tali obiettivi sarà possibile attraverso la progettazione e la distribuzione di dispositivi mobili (ad esempio, dispositivi informatici indossabili) ed applicazioni installate sui dispositivi intelligenti degli utenti. Questi ultimi sono in grado di catturare, da un numero elevato di «sensori di dati», crescenti quantità di dati personali (l’archiviazione e la potenza di calcolo sono in crescita esponenziale, mentre il loro prezzo è in diminuzione) che potrebbero essere ulteriormente trattati nei centri di dati dei fornitori, con una capacità di calcolo senza precedenti. La combinazione tra uso ubiquo, connettività, frequente offerta gratuita agli utenti di servizi lucrativi (specialmente di applicazioni mobili gratuite), in aggiunta ai megadati e all’estrazione di dati, riveste un ruolo determinante nella mHealth, creando un’immagine digitale di ciascuno di noi (il cosiddetto quantified self — quantificazione del sé) (3). |
I.2. Obiettivo del parere
4. |
In considerazione dell’impatto che lo sviluppo della sanità mobile («mHealth») potrebbe avere sui diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati personali, abbiamo deciso di nostra iniziativa di adottare il presente parere. |
5. |
Esso mira ad attirare l’attenzione sugli aspetti più significativi della protezione dei dati per la mHealth, che al momento attuale potrebbero essere trascurati o sottovalutati, al fine di favorire una maggiore osservanza delle esistenti norme sulla protezione dei dati e aprire la strada ad un’applicazione omogenea delle stesse. A tal fine, esso si richiama al parere formulato dal gruppo di lavoro articolo 29 sulle applicazioni mobili installate su dispositivi intelligenti (4). |
6. |
Esso tiene conto anche delle implicazioni di questo nuovo scenario in rapida evoluzione, alla luce delle modifiche previste nella proposta di regolamento sulla protezione dei dati («RGPD». |
7. |
Il presente parere è costituito da due sezioni: la sezione II mette in luce le conseguenze più significative per la protezione dei dati della mHealth. La sezione III esplora le vie da percorrere per integrare gli obblighi in materia di protezione dei dati nella progettazione delle applicazioni di mHealth. In tale contesto, in essa si sottolinea l’opportunità e, al contempo, la necessità di ulteriori iniziative legislative per fornire una risposta efficace alle questioni che la mHealth solleva, o potrà sollevare in futuro, in termini di dignità, vita privata, protezione dei dati e diritto all’identità personale. |
IV. Conclusione
69. |
La mHealth offre una vasta gamma di nuove opportunità in termini di assistenza sanitaria migliore e più adeguata alle necessità delle persone, migliore prevenzione delle malattie e costi sanitari minori per i sistemi di assistenza previdenziale, e maggiori opportunità per le aziende. Tuttavia, affinché tutte e tre le categorie menzionate possano trarre massimo beneficio da tali sviluppi, ciascuno deve accettare le responsabilità associate alle opportunità. |
70. |
In particolare, richiamiamo l’attenzione sulla responsabilità verso le persone e sulla necessità di salvaguardare la loro dignità e i loro diritti alla vita privata e all’autodeterminazione. In un contesto di rapide trasformazioni economiche e di interazione dinamica tra svariati operatori privati e pubblici, questi principi fondamentali non devono essere trascurati e il lucro privato non deve tradursi in un costo per la società. |
71. |
Al riguardo, i principi e le norme sulla protezione dei dati forniscono un orientamento in un settore ancora in gran parte deregolamentato. Se debitamente osservati, essi aumenteranno la certezza giuridica e la fiducia nella mHealth, contribuendo in tal modo al suo pieno sviluppo. |
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2015
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo della protezione dei dati
(1) Libro verde della Commissione europea sulla sanità mobile, COM(2014) 219 final del 10 aprile 2014, integrato da un documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2014) 135 final].
(2) Nathan Cortez, The Mobile Health Revolution?, University of California Davis Law Review, Vol. 47, pag. 1173.
(3) Kelvin Kelly, fondatore di Wired, ha creato la piattaforma quantifiedself.com insieme al giornalista Gary Wolf, introducendo il concetto ad un pubblico più ampio.
(4) Parere 2/2013 sulle applicazioni per dispositivi intelligenti, adottato dal gruppo di lavoro articolo 29 il 27 febbraio 2013 (WP, 202), disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_it.pdf
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/11 |
Notifica del governo spagnolo a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 e dell’articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (direttiva sul gas) riguardante la designazione di ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. come gestore del sistema di trasporto e gestore di sistemi indipendenti in Spagna
(2015/C 232/07)
A seguito delle decisioni definitive dell’autorità di regolamentazione spagnola, del 23 ottobre 2014, relativa alla certificazione di ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. come gestore del sistema di trasporto con separazione della proprietà (articolo 9 della direttiva sul gas), del 20 gennaio 2015 relativa alla certificazione di ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. come gestore di sistema indipendente (articolo 14 della direttiva sul gas) del sistema di trasporto ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE S.L. e del 20 gennaio 2015 relativa alla certificazione di ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. come gestore di sistema indipendente (articolo 14 della direttiva sul gas) del sistema di trasporto di PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO S.A., la Spagna ha notificato alla Commissione l’approvazione e la designazione ufficiali di tale società quale gestore del sistema di trasporto operante in Spagna a norma degli articoli 10 e 14 della direttiva sul gas.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo:
Ministero dell’Industria, dell’Energia e del Turismo |
Relazioni e cooperazione internazionali |
Sottosegretariato per l’Industria, l’Energia e il Turismo |
Paseo de la Castellana, 160 |
28046 Madrid |
SPAGNA |
Tel.: +34 913494180 |
Internet: www.minetur.gob.es |
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/12 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE
(2015/C 232/08)
L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:
Data di adozione della decisione |
: |
25 marzo 2015 |
||||
Numero dell’aiuto |
: |
75358 |
||||
Numero della decisione |
: |
67/15/COL |
||||
Stato EFTA |
: |
Islanda |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Vendita e trasmissione di elettricità a United Silicon hf. |
||||
Base giuridica |
: |
|
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Tipo di misura |
: |
Nessun aiuto di Stato |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/13 |
Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE
(2015/C 232/09)
L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che le misure seguenti non costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE o non solleva obiezioni riguardo alle misure in questione:
Data di adozione della decisione |
: |
21 aprile 2015 |
Numero dell’aiuto |
: |
76399 |
Numero della decisione |
: |
150/15/COL |
Stato EFTA |
: |
Norvegia |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
: |
Aiuti di Stato a favore di veicoli elettrici |
Base giuridica |
: |
Articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE oppure Articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE |
Tipo di misura |
: |
Insussistenza di aiuto di Stato: concessione ai veicoli elettrici dell’autorizzazione al transito nelle corsie preferenziali riservate agli autobus. Aiuti di Stato compatibili: i) aliquota zero dell’IVA per la fornitura e l’importazione di veicoli elettrici, ii) aliquota zero dell’IVA per il leasing di veicoli elettrici, iii) aliquota zero dell’IVA per la fornitura e l’importazione di batterie per veicoli elettrici, iv) tasse automobilistiche annuali ridotte per i veicoli elettrici, v) esenzione dai pedaggi per i veicoli elettrici, vi) trasporto gratuito di automobili elettriche a bordo di traghetti che effettuano collegamenti classificati come nazionali, vii) calcolo favorevole delle imposte sul reddito per i dipendenti che usufruiscono delle automobili elettriche aziendali. |
Obiettivo |
: |
Aiuti ambientali |
Forma dell’aiuto |
: |
Principalmente esenzioni fiscali |
Dotazione di bilancio |
: |
Stimata circa 1 500 milioni di NOK all’anno |
Durata |
: |
Fino al 31 dicembre 2017 per le misure IVA |
Settore economico |
: |
Produzione di veicoli (NACE C.28.1.1). Veicoli elettrici |
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
Ministero delle Finanze |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/14 |
Avviso della Norvegia in merito alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Invito a presentare domande di autorizzazione a produrre petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2015 nelle aree prestabilite
(2015/C 232/10)
Il ministero norvegese del Petrolio e dell’energia bandisce un invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1).
Le autorizzazioni alla produzione saranno concesse a società per azioni registrate in Norvegia o in un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) o a persone fisiche domiciliate in uno Stato parte contraente dell’accordo SEE.
Possono ottenere autorizzazioni alla produzione le società che non sono licenziatarie sulla piattaforma continentale norvegese, se sono state preselezionate come licenziatarie sulla suddetta piattaforma.
Le società individuali e quelle che presentano domanda come componenti di un gruppo saranno trattate dal ministero alle stesse condizioni. Ai fini della domanda di autorizzazione alla produzione, saranno equiparati i richiedenti che presentano domande individuali e quelli che presentano domande congiunte nell’ambito di un gruppo. Sulla base delle domande presentate da gruppi o di quelle individuali, il ministero può stabilire la composizione dei gruppi aggiudicatari a cui verrà concessa un’autorizzazione alla produzione, anche rimuovendo da un gruppo alcuni richiedenti che ne fanno parte e aggiungendo dei richiedenti individuali, e designare l’operatore per tali gruppi.
Per aggiudicarsi una partecipazione in un’autorizzazione alla produzione, il licenziatario deve sottoscrivere un accordo sulle attività petrolifere, comprendente un accordo operativo comune e un accordo contabile. Se l’autorizzazione alla produzione è suddivisa in modo stratigrafico, i licenziatari delle due autorizzazioni suddivise in modo stratigrafico dovranno anche sottoscrivere uno specifico accordo operativo comune che disciplini i reciproci rapporti sotto questo aspetto.
Una volta firmati i suddetti accordi, i licenziatari costituiranno un’impresa comune nella quale l’entità della loro partecipazione sarà sempre identica alla partecipazione che detengono nell’autorizzazione alla produzione.
I documenti di autorizzazione saranno basati prevalentemente sui documenti pertinenti delle aggiudicazioni 2014 nelle aree prestabilite. L’obiettivo è quello di rendere noti all’industria gli aspetti fondamentali di eventuali adeguamenti del quadro, prima della presentazione della domanda.
Criteri per il rilascio di un’autorizzazione alla produzione
Nell’intento di promuovere una buona gestione delle risorse e una rapida ed efficiente ricerca e produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese, ivi compresa la composizione dei gruppi a tal fine, la concessione di partecipazioni nelle autorizzazioni alla produzione e la nomina dell’operatore sono subordinate al rispetto dei seguenti criteri:
a) |
la conoscenza da parte del richiedente delle caratteristiche geologiche della zona geografica in questione e le modalità con cui il licenziatario intende effettuare una ricerca efficace di petrolio; |
b) |
la competenza tecnica del richiedente nel settore e le modalità in cui tale competenza può attivamente contribuire a una ricerca economicamente efficiente e, se del caso, alla produzione di petrolio nella zona geografica in questione; |
c) |
l’esperienza del richiedente sulla piattaforma continentale norvegese o una pertinente esperienza equivalente in altre zone; |
d) |
capacità finanziaria sufficiente del richiedente per condurre attività di ricerca e, se del caso, produrre petrolio nella zona geografica in questione; |
e) |
se il richiedente è o è stato licenziatario di un’autorizzazione alla produzione, il ministero può tener conto di qualsiasi forma di inefficienza o di mancanza di responsabilità dimostrata dal richiedente in quanto licenziatario; |
f) |
le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a imprese comuni nelle quali almeno un licenziatario abbia svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o abbia un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma; |
g) |
le autorizzazioni alla produzione saranno concesse principalmente a due o più licenziatari, dei quali almeno uno abbia l’esperienza di cui alla lettera f); |
h) |
l’operatore designato per le autorizzazioni alla produzione nel Mare di Barents deve aver svolto almeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma; |
i) |
per le autorizzazioni alla produzione in acque profonde, l’operatore designato e almeno un altro licenziatario devono aver svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o devono avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma. Per l’autorizzazione alla produzione, almeno un licenziatario deve aver svolto un’attività di perforazione in acque profonde come operatore; |
j) |
per le autorizzazioni alla produzione che comportino perforazioni esplorative ad alta pressione e/o a temperatura elevata (HPHT), l’operatore designato e almeno un altro licenziatario devono aver svolto perlomeno un’attività di perforazione sulla piattaforma continentale norvegese come operatore o devono avere un’equivalente esperienza operativa nel settore al di fuori della suddetta piattaforma. Per l’autorizzazione alla produzione, un licenziatario deve aver svolto un’attività di perforazione ad alta pressione e/o a temperatura elevata (HPHT) come operatore. |
Blocchi disponibili per le domande di autorizzazione
Si possono richiedere partecipazioni nelle autorizzazioni alla produzione per i blocchi non oggetto di autorizzazione all’interno della zona prestabilita, conformemente alle mappe pubblicate dalla Direzione norvegese per i prodotti petroliferi (NPD). È inoltre possibile richiedere una superficie abbandonata all’interno della zona prestabilita in seguito all’avviso in linea con le mappe aggiornate nell’ambito delle Factmaps interattive della Direzione norvegese per i prodotti petroliferi, reperibili sulla pagina web della NPD.
Ogni autorizzazione alla produzione può comprendere uno o più blocchi o parti di blocchi. I richiedenti sono pregati di limitare la descrizione della domanda ad aree in cui hanno già effettuato l’indagine prospettica.
Per il testo integrale dell’avviso e le mappe dettagliate delle aree disponibili, consultare il sito della Direzione norvegese per i prodotti petroliferi www.npd.no/apa2015
Le domande di autorizzazione alla produzione di petrolio vanno inviate a:
Ministero del Petrolio e dell’energia |
Casella postale 8148 Dep. |
NO-0033 Oslo |
NORVEGIA |
È necessario inviare due copie a:
Direzione norvegese per i prodotti petroliferi |
Casella postale 600 |
NO-4003 Stavanger |
NORVEGIA |
Termine ultimo: 2 settembre 2015, ore 12.00.
Le autorizzazioni alla produzione petrolifera nel quadro delle aggiudicazioni 2015 nelle aree prestabilite della piattaforma continentale norvegese saranno rilasciate prevedibilmente nel primo trimestre del 2016.
(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 232/11)
1. |
In data 26 giugno 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il Fonds Professionnel de Capital Investissement — Sociétés de Projets Industriels («SPI», Francia), gestito dalla società Bpifrance Investissement, controllata al 100 % di Bpifrance Participations, a sua volta controllata al 100 % della società per azioni BPI Groupe («BPI Groupe SA», Francia), e la società per azioni Constructions Industrielles De La Mediterranee («CNIM», Francia) intendono acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa SUNCNIM (Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — BPI Groupe SA: svolge un ruolo determinante per rilanciare l’attività nei territori francesi e investe nello sviluppo di settori del futuro quali le ecotecnologie, le biotecnologie o il digitale, ma anche in tutti i settori dell’industria e dei servizi, — SPI: fondo comune di investimento in capitale di rischio che investe, in qualità di investitore oculato, in imprese che realizzano progetti strutturanti per l’industria francese, — CNIM: il gruppo CNIM opera nella progettazione e nella realizzazione di attrezzature e impianti industriali «chiavi in mano» a forte contenuto tecnologico e nelle attività di consulenza, ricerca e sviluppo, servizi e gestione nei settori dell’ambiente, dell’energia, della difesa e dell’industria, — SUNCNIM: costruzione di centrali solari termodinamiche a concentrazione. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
16.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7669 — Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 232/12)
1. |
In data 8.7.2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Aryzta AG («Aryzta», Svizzera) e Lion Capital LLP («Lion Capital», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa Picard Groupe SAS («Picard», Francia) mediante acquisto di titoli. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Aryzta: holding che opera in diversi settori dell’industria alimentare nonché, attraverso il gruppo alimentare Aryzta e relative controllate, nella produzione e fornitura di prodotti di panetteria ai settori del commercio al dettaglio e della ristorazione, — Lion Capital: gestore di private equity che investe in imprese operanti nella produzione e/o nella vendita di beni di consumo di marca, — Picard: distribuzione al dettaglio di cibi congelati attraverso la sua rete di negozi specializzati operanti sotto la denominazione Picard. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7669 — Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).