ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 228

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
13 luglio 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 228/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 228/02

Causa C-22/15: Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

2

2015/C 228/03

Causa C-154/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Spagna) il 1o aprile 2015 — Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

3

2015/C 228/04

Causa C-169/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux Gerechtshof il 13 aprile 2015 — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV

4

2015/C 228/05

Causa C-179/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 21 aprile 2015 — Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

4

2015/C 228/06

Causa C-189/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 aprile 2015 — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e a.

5

2015/C 228/07

Causa C-198/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 29 aprile 2015 — Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

6

2015/C 228/08

Causa C-204/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Augstākā tiesa (Lettonia) il 4 maggio 2015 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Latspas

6

2015/C 228/09

Causa C-220/15: Ricorso proposto il 12 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

7

2015/C 228/10

Causa C-224/15 P: Impugnazione proposta il 15 maggio 2015 dalla Rose Vision, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015, causa T-45/13, Rose Vision e Seseña/Commissione

8

 

Tribunale

2015/C 228/11

Causa T-259/13: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Francia/Commissione (FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone che presentano svantaggi naturali — Rettifica finanziaria forfettaria — Spese sostenute dalla Francia — Criterio di carico — Controlli in loco — Garanzie procedurali)

10

2015/C 228/12

Causa T-327/11: Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Vinci Energies Schweiz/UAMI — Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

11

2015/C 228/13

Causa T-391/12: Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2015 — Lidl Stiftung/UAMI — Adveo Group International (UNITED OFFICE) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

11

2015/C 228/14

Causa T-48/13: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2015 — Out of the blue/UAMI — Mombauer (REFLEXX) (Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell’opposizione — Non luogo a statuire)

12

2015/C 228/15

Causa T-403/13: Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2015 — APRAM/Commissione (Ricorso di annullamento — Fondo di coesione — Regolamento (CE) n. 1164/94 — Riduzione del contributo finanziario — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

13

2015/C 228/16

Causa T-559/14: Ordinanza del Tribunale 18 maggio 2015 — Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio (Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 511/2014 — Misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

13

2015/C 228/17

Causa T-560/14: Ordinanza del Tribunale 18 maggio 2015 — ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding e a./Parlamento e Consiglio (Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 511/2014 — Misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

14

2015/C 228/18

Causa T-69/15: Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — NK Rosneft/Consiglio

15

2015/C 228/19

Causa T-106/15: Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Opko Ireland Global Holdings/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

16

2015/C 228/20

Causa T-136/15: Ricorso proposto il 20 marzo 2015 — Evropaïki Dynamiki/Parlamento

17

2015/C 228/21

Causa T-164/15: Ricorso proposto il 31 marzo 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento

17

2015/C 228/22

Causa T-165/15: Ricorso proposto il 7 aprile 2015 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

18

2015/C 228/23

Causa T-220/15: Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — Beele Engineering/UAMI (WE CARE)

19

2015/C 228/24

Causa T-222/15: Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — Beele Engineering/UAMI (WE CARE)

20

2015/C 228/25

Causa T-223/15: Ricorso proposto il 27 aprile 2015 — Morton’s of Chicago/UAMI — Mortons the Restaurant (MORTON’S)

20

2015/C 228/26

Causa T-225/15: Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — QuaMa Quality Management/UAMI — Microchip Technology (medialbo)

21

2015/C 228/27

Causa T-237/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Łabowicz/UAMI — Pure Fishing (NANO)

22

2015/C 228/28

Causa T-238/15: Ricorso proposto il 13 maggio 2015 — Novartis/UAMI — Meda (Zimara)

23

2015/C 228/29

Causa T-244/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klyuyev/Consiglio

23

2015/C 228/30

Causa T-232/11: Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Stichting Greenpeace Nederland e Pan Europe/Commissione

25

2015/C 228/31

Causa T-45/12: Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Regno Unito/BCE

25

2015/C 228/32

Causa T-8/13: Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2015 — ClientEarth e altri/Commissione

25

2015/C 228/33

Causa T-30/13: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2015 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

25

2015/C 228/34

Causa T-93/13: Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Regno Unito/BCE

25

2015/C 228/35

Causa T-671/13: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — PAN Europe e Confédération paysanne/Commissione

26

2015/C 228/36

Causa T-358/14: Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Hoteles Catalonia/UAMI — Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

26

2015/C 228/37

Causa T-462/14: Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — EEB/Commissione

26

2015/C 228/38

Causa T-542/14: Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (Forma di pane per sandwich rotondo)

26

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 228/39

Causa F-78/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 3 giugno 2015 — Gross/SEAE (Funzione pubblica — Personale del SEAE — Funzionari — Promozione — Articoli 43 e 45, paragrafo 1, dello statuto — Esame comparativo dei meriti dell'insieme dei funzionari promuovibili — Funzionari proposti dai servizi del SEAE e funzionari non proposti — Considerazione dei rapporti informativi — Valutazioni esclusivamente letterali)

27

2015/C 228/40

Causa F-128/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 3 giugno 2015 — Bedin/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Ruoli e poteri rispettivi della commissione di disciplina e dell’APN — Valutazione della realtà dei fatti addebitati)

27


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

13.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 228/01)

Ultima pubblicazione

GU C 221 del 6.7.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 213 del 29.6.2015

GU C 205 del 22.6.2015

GU C 198 del 15.6.2015

GU C 190 dell’8.6.2015

GU C 178 dell’1.6.2015

GU C 171 del 26.5.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/2


Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-22/15)

(2015/C 228/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e G. Wils, procuratori)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte:

di dichiarare che, concedendo esenzione dall’IVA per il noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni ai soci di associazioni nautiche che per i loro servizi non si avvalgono di una o più persone impiegate presso di esse, per attività nautiche o ricreative che non possono essere assimilate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («direttiva IVA»), in combinato disposto con il suo articolo 132, paragrafo 1, lettera m);

dichiarare che, allorché il noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni è effettuato a favore di soci che praticano sport e il noleggio è strettamente connesso alla pratica di detto sport ed è ad esso indispensabile, il Regno dei Paesi Bassi, restringendo l’esenzione di detto noleggio a associazioni nautiche che per i loro servizi non si avvalgono di una o più persone da essi impiegate non ha adempiuto agli obblighi ad esso imposti dagli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con il suo articolo 132, paragrafo 1, lettera m);

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1.

La direttiva 2006/112/CE obbliga gli Stati membri a concedere un’esenzione per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

2.

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della Nederlandse Wet Omzetbelasting 1968 (legge olandese del 1968 sull’IVA) esenta da IVA i servizi prestati da associazioni sportive ai loro soci, ad eccezione di quelli prestati da organizzazioni nautiche che per le loro prestazioni si avvalgono di una o più persone alle dipendenze dell’organizzazione, nei limiti in cui siffatti servizi consistono in attività svolte con l’ausilio di queste persone relative ad imbarcazioni ovvero nella messa a disposizione di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni.

3.

A parere della Commissione, l’esenzione olandese in parola è al contempo troppo ampia e troppo ristretta.

4.

In primo luogo, la Commissione non concorda sul fatto che l’esenzione non è limitata al noleggio ai soci dell’associazione senza fini di lucro che esercitano sport, ma si estenda anche al noleggio ai soci dell’associazione che fanno un uso soltanto ricreativo o addirittura soltanto in loco, senza lasciare l’ormeggio, dell’imbarcazione situata nel posto barca noleggiato. In questa misura l’esenzione di cui trattasi è contraria agli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva IVA.

5.

In secondo luogo, la Commissione censura il fatto che, per poter usufruire dell’esenzione, le associazioni in parola non possono assumere personale. In tal modo, il Regno dei Paesi Bassi aggiunge una condizione ulteriore a quelle previste dall’articolo 133 [in combinato disposto con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m)] della direttiva IVA.


(1)  GU L 347, pag. 1.


13.7.2015   

IT

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C 228/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Spagna) il 1o aprile 2015 — Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(Causa C-154/15)

(2015/C 228/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada

Parti

Attore: Francisco Gutiérrez Naranjo

Convenuta: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione dell’«assenza di vincolo» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) sia compatibile, in tali casi, con un’interpretazione tale per cui la dichiarazione di nullità della suddetta clausola estende cionondimeno i suoi effetti fino a quando la stessa sia dichiarata. E se, pertanto, sebbene sia dichiarata la sua nullità, si riterrà che gli effetti da essa prodotti quando era in vigore non siano annullati o resi inefficaci.

2)

Se l’eventuale decisione di far cessare l’inserzione di una data clausola (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 e dell’articolo 7, paragrafo 1) nell’ambito di un’azione individuale promossa da un consumatore quando si dichiari la sua nullità, sia compatibile con una limitazione degli effetti di tale nullità e se un giudice possa moderare la restituzione delle somme versate dal consumatore — cui è obbligato il professionista — ai sensi di tale clausola, successivamente dichiarata nulla ex tunc, per mancanza di informazione e/o di trasparenza.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


13.7.2015   

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C 228/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux Gerechtshof il 13 aprile 2015 — Montis Design BV/Goossens Meubelen BV

(Causa C-169/15)

(2015/C 228/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Benelux Gerechtshof

Parti

Ricorrente: Montis Design BV

Resistente: Goossens Meubelen BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se la durata della protezione di cui all’articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 13 paragrafo 1, della direttiva sulla durata di protezione (1) si applichi ai diritti d’autore che erano originariamente tutelati dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore, ma che si sono estinti prima del 1o luglio 1995 a causa del mancato soddisfacimento (tempestivo) di un requisito formale, segnatamente la mancata presentazione (tempestiva) di una dichiarazione di mantenimento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, dalle legge uniforme (versione precedente).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la direttiva sulla durata di protezione debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto d’autore relativo ad un’opera d’arte applicata estinto prima del 1o luglio 1995 per il mancato soddisfacimento di un requisito formale si sia estinto in via permanente.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Qualora, in virtù della normativa nazionale, il diritto d’autore in parola debba essere considerato in qualche momento ripristinato, quale sia questo momento.


(1)  Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), e direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).


13.7.2015   

IT

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C 228/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 21 aprile 2015 — Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

(Causa C-179/15)

(2015/C 228/05)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Attrice: Daimler AG

Convenuta: Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della prima direttiva 89/104/CEE (1) del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio di impresa ha il diritto di agire nei confronti di un terzo indicato in un annuncio Internet in cui compaia un segno, per un servizio di detto terzo identico ai prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è stato registrato, confondibile con il marchio di impresa, tale che il pubblico può figurarsi, erroneamente, che sussista un rapporto commerciale ufficiale tra la società di detto terzo e il titolare del marchio di impresa, anche quando la pubblicazione dell’annuncio in Internet non sia stata eseguita o commissionata dalla persona che vi è menzionata o l’annuncio sia accessibile in Internet nonostante la persona indicata abbia fatto tutto il possibile perché fosse cancellato.


(1)  GU 1989, L 40, pag. 1.


13.7.2015   

IT

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C 228/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 aprile 2015 — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e a.

(Causa C-189/15)

(2015/C 228/06)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia

Resistenti: Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità per l’energia elettrica e il gas

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia effettivamente riconducibile al campo di applicazione della direttiva 2003/96/CE (1) una normativa nazionale (quale quella che rileva nell’ambito del giudizio principale) la quale — per un verso — reca una definizione di «imprese a forte consumo di energia» compatibile con quello di tale direttiva e che — per altro verso — riserva a tale tipologia di imprese incentivi in tema di corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico (e non incentivi relativi alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità in quanto tale).

In caso di risposta affermativa:

2)

Se l’ordinamento comunitario e, segnatamente, gli articoli 11 e 17 della direttiva 2003/96/CE ostino a una disciplina normativa e amministrativa (quale quella vigente nell’ordinamento italiano e descritta nell’ambito della presente ordinanza) la quale — per un verso — opta per l’introduzione di un sistema di agevolazioni sul consumo di prodotti energetici (elettricità) da parte delle imprese «a forte consumo di energia» ai sensi del richiamato articolo 17 e — per altro verso — limita la possibilità di fruire [di] tali agevolazioni in favore delle sole imprese «energivore» che operano nel settore manifatturiero, escludendola nei confronti delle imprese che operano in diversi settori produttivi.


(1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).


13.7.2015   

IT

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C 228/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 29 aprile 2015 — Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Causa C-198/15)

(2015/C 228/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd

Convenuto: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

Le questioni poste riguardano l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1549/2006, nonché alla voce 8713 dello stesso.

1)

se i termini «per invalidi» significhino «esclusivamente» per invalidi;

2)

quale sia il significato del termine «invalidi»; in particolare:

a)

se il suo significato sia limitato alle persone che hanno una disabilità in aggiunta ad una limitazione della capacità di camminare o di camminare agevolmente; o se esso includa persone la cui unica limitazione riguarda la capacità di camminare o di camminare agevolmente;

b)

se il termine «invalido» implichi più di una limitazione marginale di qualche capacità;

c)

se una limitazione temporanea, come i postumi di una frattura a una gamba, possa costituire una disabilità;

3)

se le note esplicative della nomenclatura combinata del 4 gennaio 2005 (2005/C 1/03) (2), escludendo gli scooter muniti di un piantone dello sterzo separato, modifichino il significato della voce 8713;

4)

se la possibilità di utilizzo di un veicolo da parte di una persona senza disabilità influisca sulla classificazione doganale qualora si possa affermare che il veicolo ha caratteristiche speciali che alleviano gli effetti di una disabilità;

5)

qualora l’idoneità all’utilizzo da parte di persone non disabili sia una considerazione pertinente, in quale misura dovrebbero costituire una considerazione pertinente anche gli svantaggi di detto utilizzo nel determinare tale idoneità.


(1)  GU L 301, pag. 1

(2)  Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 137, pag. 1).


13.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Augstākā tiesa (Lettonia) il 4 maggio 2015 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Latspas»

(Causa C-204/15)

(2015/C 228/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Altra parte nel procedimento: SIA «Latspas»

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (1), che istituisce un codice doganale comunitario, debba interpretarsi nel senso che il metodo stabilito nel suddetto articolo si applica anche quando l'importazione delle merci e la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità si siano verificate come conseguenza del fatto che durante la procedura di transito le stesse sono state sottratte al controllo doganale, trattandosi di merci soggette a dazi all’importazione, e non sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, bensì per l’esportazione al di fuori della stessa.

2)

Se l'espressione «nell'ordine», di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in relazione al diritto ad una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e congiuntamente al principio di motivazione degli atti amministrativi, debba interpretarsi nel senso che, per potere concludere per l'applicazione del metodo di cui all'articolo 31, l'amministrazione doganale ha l'obbligo di addurre in ciascun atto amministrativo la motivazione per cui nelle circostanze concrete della fattispecie non possono utilizzarsi i metodi di determinazione del valore delle merci in dogana di cui agli articoli 29 e 30.


(1)  GU L 302, pag. 1.


13.7.2015   

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C 228/7


Ricorso proposto il 12 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-220/15)

(2015/C 228/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e A.C. Becker, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE (1), avendo essa stabilito, nella Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz [Primo regolamento attuativo della legge sugli esplosivi] (1. SprengV), che, in aggiunta a quanto prescritto dalla citata direttiva, gli articoli pirotecnici, ancorché già sottoposti a verifica di conformità, devono essere assoggettati prima della loro immissione in commercio al procedimento previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, della 1. SprengV, e che la Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung [Istituto federale per la ricerca e la verifica dei materiali] è autorizzata, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, quinto periodo, della 1. SprengV, a verificare e, se del caso, a modificare le istruzioni d’uso di tutti gli articoli pirotecnici;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, il presente ricorso è inteso ad accertare se ed entro quali limiti gli Stati membri possano imporre, a carico dei produttori e degli importatori di articoli pirotecnici ai sensi della direttiva 2007/23/CE, anche per quei prodotti che, come attestato da un contrassegno con la marcatura CE, soddisfino i requisiti essenziali previsti dalla direttiva, ulteriori requisiti nazionali ai fini dell’immissione in commercio di tali articoli. A suo dire, la disciplina contestata non introduce alcun requisito sostanziale per tali prodotti, ma prevede solo un procedimento integrativo, che si frappone all’ingresso sul mercato nel territorio dello Stato convenuto.

Infatti, tale Stato esige, malgrado l’esistenza di un’attestazione di conformità, che tutti gli articoli pirotecnici ai sensi della direttiva 2007/23/CE vengano denunciati presso un istituto federale designato dalla legge, il quale rilascia un numero identificativo a conferma dell’avvenuta denuncia. Questa procedura potrebbe comportare tra l’altro, oltre ad un dispendio di tempo non trascurabile, anche il pagamento di diritti amministrativi, nonché la consegna di campioni di prova. La Commissione ritiene che la necessità di espletare un procedimento siffatto costituisca una violazione della libertà di circolazione garantita dall’articolo 6 della direttiva 2007/23/CE per tutti gli articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della direttiva.

Secondo la ricorrente, la situazione non sarebbe mutata neppure con l’approvazione della direttiva 2013/29/UE (2), che ha abrogato la direttiva 2007/23/CE con effetto dal 1o luglio 2015. Infatti, da un lato, il periodo di tempo da considerare per la valutazione dell’esistenza di un inadempimento sarebbe quello fino alla scadenza del termine indicato nel parere motivato (nel caso di specie il 27 marzo 2014). Dall’altro, la direttiva 2013/29/UE conterrebbe, all’articolo 4, paragrafo 1, una previsione identica a quella dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE, a garanzia della libera circolazione di tutti gli articoli pirotecnici che rispondono ai requisiti del diritto dell’Unione.

Pertanto, la violazione di diritto da parte dello Stato convenuto su cui verte l’odierno ricorso consisterebbe in sostanza nell’imposizione — illegittima a parere della Commissione — di un requisito procedurale ulteriore rispetto ai requisiti armonizzati stabiliti dal diritto dell’Unione ai fini dell’immissione in commercio degli articoli pirotecnici. In quanto condizione procedurale, la disciplina contestata potrebbe a prima vista dare l’impressione di determinare solamente un limitato ritardo nella commercializzazione di detti prodotti in singoli casi. Tuttavia, gli effetti pratici di tale disciplina non dovrebbero essere sottovalutati. In proposito, si dovrebbe tener conto anzitutto del fatto che lo Stato convenuto rappresenta uno dei maggiori, se non il maggiore, mercato per la vendita di articoli pirotecnici nel mercato interno. Si dovrebbe poi considerare che sul territorio della parte convenuta determinati articoli pirotecnici possono essere consegnati ai consumatori solamente una volta all’anno, e solo per un periodo limitato, per cui la dimensione temporale di tale ingresso sul mercato assumerebbe un significato tanto più rilevante. A tal proposito si dovrebbe infine osservare che la disciplina qui contestata viene attuata in base al diritto nazionale dalla medesima autorità che è altresì autorizzata, quale organismo notificato ai sensi della direttiva 2007/23/CE, a svolgere le verifiche di conformità. La previsione di un procedimento aggiuntivo nel diritto nazionale dello Stato convenuto attribuirebbe dunque a detta autorità un vantaggio concorrenziale rispetto agli organismi notificati di altri Stati membri. Secondo la Commissione, considerati tali effetti pratici della disciplina contestata, la presente causa non riguarda affatto la mera valutazione giuridica di principio di un impedimento per gli operatori economici alla commercializzazione di prodotti che sono già stati reputati conformi ai requisiti del diritto dell’Unione da un organismo notificato diverso dall’organismo notificato tedesco.


(1)  Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 154, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (GU L 178, pag. 27).


13.7.2015   

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C 228/8


Impugnazione proposta il 15 maggio 2015 dalla Rose Vision, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015, causa T-45/13, Rose Vision e Seseña/Commissione

(Causa C-224/15 P)

(2015/C 228/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rose Vision, S.L. (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 marzo 2015, Rose Vision e Seseña/Commissione, T-45/13, EU:T:2015:138;

dichiarare la nullità della sospensione dei pagamenti adottata dalla Commissione e da altri organi dell’Unione (in particolare, l’Agenzia esecutiva per la ricerca) nell’ambito delle revisioni contabili 11-INFS-025 e 11-BA119-016, con le conseguenze indicate al punto 51 dell’impugnazione;

dichiarare che la Commissione ha violato quanto pattuito nel contratto di sovvenzione del progetto FutureNEM relativamente all’obbligo di riservatezza, motivo per cui la Commissione deve risarcire la Rose Vision nei termini precisati al punto 93 dell’impugnazione;

dichiarare che si configura una responsabilità extracontrattuale in capo alla Commissione nei confronti della Rose Vision per averla inclusa nella categoria di avvisi W2 del sistema di allarme rapido (SAR) stabilito dalla decisione 2008/969/CE (1), Euratom, sul SAR ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive, e per aver sospeso i pagamenti, motivo per cui deve risarcirle i danni patrimoniali o economici e i danni morali di cui al punto 122 dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1.

Errore di diritto consistente nel ritenere che sussistesse una proroga del termine stabilito al paragrafo 5 del punto II.22 delle condizioni generali FP7 per la presentazione dei rapporti definitivi di audit 11-INFS-025 e 11-BA119-016 (punti 93 e 95 della sentenza impugnata) e che la Commissione non avesse violato l’accordo di sovvenzione (punto 97 della sentenza impugnata).

2.

Errore di diritto consistente nel non aver motivato l’affermazione secondo cui la bozza di rapporto di audit 11-INFS-025 «metteva già in evidenza la sussistenza di determinate spese di personale non sovvenzionabili, nonché la violazione di determinati accordi contrattuali, circostanza confermata nella versione definitiva del suddetto rapporto di audit» (punto 99 della sentenza impugnata).

3.

Errore di diritto consistente nell’affermare, con riferimento al rapporto di audit 11-INFS-025, che la Rose Vision «non ha presentato alcun elemento che consenta di mettere in dubbio le conclusioni di tale rapporto di audit» (punto 101 della sentenza impugnata) e che la Commissione non ha violato l’accordo di sovvenzione (punto 102 della sentenza impugnata).

4.

Errore di diritto consistente nel negare la sussistenza di una violazione di quanto pattuito nel contratto di sovvenzione del progetto FutureNEM relativamente all’obbligo di riservatezza (punto 104 della sentenza impugnata).

5.

Errore di diritto consistente nel negare la responsabilità dell’Unione per i danni risultanti dall’inserimento della Rose Vision nella categoria di avvisi W2 del sistema di allarme rapido (SAR) stabilito dalla decisione 2008/969/CE, e dalla sospensione dei pagamenti alla Rose Vision (punto 120 della sentenza impugnata).


(1)  GU L 344, pag. 125.


Tribunale

13.7.2015   

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C 228/10


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 — Francia/Commissione

(Causa T-259/13) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Zone che presentano svantaggi naturali - Rettifica finanziaria forfettaria - Spese sostenute dalla Francia - Criterio di carico - Controlli in loco - Garanzie procedurali»))

(2015/C 228/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, D. Colas, C. Candat e G. de Bergues, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e G. von Rintelen, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente N. Díaz Abad, successivamente A. Sampol Pucurull, abogados del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui applica una rettifica finanziaria alla Repubblica francese nell’ambito delle misure di sostegno allo sviluppo rurale per gli ovini che non sono stati oggetto di domanda di premi per gli ovini per gli esercizi finanziari 2008 e 2009.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica francese è condannata a sopportare tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla Repubblica francese.

5)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


13.7.2015   

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C 228/11


Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2015 — Vinci Energies Schweiz/UAMI — Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993)

(Causa T-327/11) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 228/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vinci Energies Schweiz AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente G. Schneider e D. Botis, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Accentro Real Estate AG, già Estavis AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente T. Wieland, successivamente T. Wieland e S. Müller, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 31 marzo 2011 (procedimento R 231/2010-1), relativa a un’opposizione tra la Vinci Energies Schweiz AG e la Estavis AG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo di statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto.

3)

L’interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.09.2011.


13.7.2015   

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C 228/11


Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2015 — Lidl Stiftung/UAMI — Adveo Group International (UNITED OFFICE)

(Causa T-391/12) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))

(2015/C 228/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter e S. Paul, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Poch e S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Adveo Group International, SA, già Unipapel Industria, Comercio y Servicios, SL (Tres Cantos, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 giugno 2012 (procedimento R 745/2011-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lidl Stiftung & Co. KG e l’Adveo Group International, SA.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla convenuta. L’interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 17.11.2012.


13.7.2015   

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C 228/12


Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2015 — Out of the blue/UAMI — Mombauer (REFLEXX)

(Causa T-48/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Revoca dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 228/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt e I. George, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Poch, successivamente S. Hanne, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Meinhard Mombauer (Colonia, Germania) (rappresentante: M. Vohwinkel, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2012 (procedimento R 1656/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Out of the blue KG e il sig. Meinhard Mombauer.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e l’interveniente sono condannati a sopportare le proprie spese nonché, ciascuno di essi, la metà delle spese del convenuto.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.


13.7.2015   

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C 228/13


Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2015 — APRAM/Commissione

(Causa T-403/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1164/94 - Riduzione del contributo finanziario - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»))

(2015/C 228/15)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: APRAM Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA (Funchal, Portogallo) (rappresentante: M. Gorjão-Henriques, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 1870 della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa a una riduzione del contributo finanziario del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera — Porto di Caniçal», Madera, (Portogallo).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La APRAM — Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


13.7.2015   

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C 228/13


Ordinanza del Tribunale 18 maggio 2015 — Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-559/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 511/2014 - Misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2015/C 228/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG (Irlbach, Germania) e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati).

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Rodrigues e R. Van de Westelaken, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e M. Simm, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150, pag. 59)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre statuire sulla domanda d’intervento presentata dall’European Seed Association (ESA).

3)

La Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014.


13.7.2015   

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C 228/14


Ordinanza del Tribunale 18 maggio 2015 — ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-560/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 511/2014 - Misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2015/C 228/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV (Hoorn NH, Paesi Bassi) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Rodrigues e R. Van de Westelaken, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e M. Simm, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150, pag. 59).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre statuire sulle domande d’intervento presentate dall’European Seed Association (ESA) e dall’Association internationale des producteurs de l’horticulture (AIPH).

3)

La ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014.


13.7.2015   

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C 228/15


Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — NK Rosneft/Consiglio

(Causa T-69/15)

(2015/C 228/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: NK Rosneft OAO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Arctic OOO (Mosca, Russia), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Russia), RN-Exploration OOO (Mosca, Russia), e Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russia) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/872/PESC del Consiglio del 4 dicembre 2014 («seconda decisione di modifica») che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC (1);

annullare l’articolo 1, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio del 4 dicembre 2014 («secondo regolamento di modifica») che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (2);

inoltre, o in subordine, annullare la decisione 2014/872/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio nelle parti in cui riguardano le ricorrenti; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi. Con tali nove motivi le ricorrenti sostengono che il Consiglio non era competente per l’adozione dei suddetti provvedimenti di modifica.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica non forniscono motivazioni sufficienti per consentire il controllo di legittimità e violano i diritti di difesa delle ricorrenti e il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’obiettivo perseguito dai provvedimenti di modifica non è un obiettivo legittimo della PESC.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei provvedimenti di modifica, degli obblighi di diritto internazionale gravanti sull’Unione in virtù dell’Accordo di partenariato e cooperazione con la Russia e/o dell’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il secondo regolamento di modifica non evidenzia un nesso logico tra gli obiettivi della decisione e i mezzi adottati per darvi effetto.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il secondo regolamento di modifica non dà corretta attuazione alle previsioni della decisione in aspetti essenziali.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica violano il principio della parità di trattamento e dell’assenza di carattere arbitrario.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica sono sproporzionati rispetto allo scopo della decisione e, conseguentemente, sconfinano nelle competenze legislative dell’Unione e incidono in modo sproporzionato sui diritti fondamentali delle ricorrenti.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica configurano uno sviamento di potere.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che i provvedimenti di modifica violano il principio di certezza del diritto a causa dell’assenza di chiarezza di taluni termini fondamentali.


(1)  GU L 349, 5.12.2014, pag. 58.

(2)  GU L 349, 5.12.2014, pag. 20.


13.7.2015   

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C 228/16


Ricorso proposto il 25 febbraio 2015 — Opko Ireland Global Holdings/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-106/15)

(2015/C 228/19)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ALPHAREN» — Domanda di registrazione n. 4 320 297

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2014 nel procedimento R 2387/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 216/96, in quanto un membro della commissione che ha adottato la decisione della commissione di ricorso del 2009 era anche membro della commissione che ha adottato la decisione impugnata;

Violazione dell’articolo 50 del regolamento di esecuzione, poiché sono state prese in considerazione nuove prove non prodotte dinanzi all’UAMI alla prima udienza del procedimento di opposizione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non è stato imposto l’onere della prova della sussistenza di somiglianza tra i prodotti in questione alla parte opponente;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore nell’identificazione del pubblico di riferimento e, soprattutto, nella valutazione del rischio di confusione.


13.7.2015   

IT

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C 228/17


Ricorso proposto il 20 marzo 2015 — Evropaïki Dynamiki/Parlamento

(Causa T-136/15)

(2015/C 228/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Ampazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 13 febbraio 2015 (302534) del vice presidente del Parlamento europeo di rigetto della richiesta confermativa formulata dalla ricorrente (ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione) di accesso ai documenti del Parlamento europeo relativi a tutte le domande di quotazione attinenti a tutti i lotti del bando di gara n. ITS08 — Prestazione di servizi esterni per servizi informatici 2008S/149-199622, e di conferma della decisione del segretariato generale del Parlamento del 18 dicembre 2014, e

condannare il Parlamento a pagare alla ricorrente le spese legali e gli altri costi e spese sostenuti in relazione al presente ricorso, anche in caso di rigetto di quest’ultimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Parlamento non ha effettuato una valutazione individuale dei documenti richiesti e ha negato un accesso anche parziale ai documenti richiesti, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2011 (1).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che i motivi avanzati dal Parlamento con riguardo alla protezione della sicurezza pubblica, della vita privata dell’individuo, degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica e del processo decisionale dovrebbero essere respinti in quanto del tutto infondati.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


13.7.2015   

IT

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C 228/17


Ricorso proposto il 31 marzo 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento

(Causa T-164/15)

(2015/C 228/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Ampazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo, notificata alle ricorrenti con lettera del 13 febbraio 2015, D (2015) 7680, con la quale l’offerta delle ricorrenti è stata classificata al terzo posto per uno degli otto lotto separati e, in particolare, per il lotto n. 3, nella gara d’appalto mediante procedura aperta 2014/S 066- 111912, denominata «PE/ITEC ITS14 — External provision of IT services»,

condannare il Parlamento a risarcire il danno subito dalle ricorrenti per aver perso l’opportunità di classificarsi al primo posto per il lotto n. 3 del contratto-quadro ITS14, danno che viene da esse valutato ex aequo et bono a un milione e cinquecentomila euro (EUR 1 5 00  000,00) unitamente agli interessi a decorrere dalla pronuncia della sentenza o a qualsiasi altro importo fissato dal Tribunale, e

condannare il Parlamento all’integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata deve essere annullata ai sensi dell’articolo 263 TFUE in quanto il Parlamento ha violato:

1.

il suo obbligo di motivazione, poiché esso ha fornito una motivazione insufficiente per quanto riguarda la valutazione dell’offerta tecnica con la quale le ricorrenti hanno partecipato alla gara d’appalto controversa e non ha fornito loro dati sulle offerte economiche dei consorzi vincitori,

2.

i termini dei documenti contrattuali (il capitolato d’oneri e le istruzioni supplementari), dallo stesso predisposti, in quanto nella valutazione delle offerte economiche dei partecipanti esso ha applicato un metodo di calcolo diverso da quello definito in suddetti documenti, e

3.

i termini dei documenti contrattuali e il diritto dell’Unione, in quanto esso ha evitato di identificare e di esaminare la questione delle offerte anormalmente basse che sono state presentate.


13.7.2015   

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C 228/18


Ricorso proposto il 7 aprile 2015 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa T-165/15)

(2015/C 228/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, e G. Metaxas-Maranghidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e (nelle parti in cui si riferiscono all’articolo 1, paragrafi 1 e 2) gli articoli 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 23 luglio 2014 relativa alla procedura per aiuto di Stato SA.22614 che dichiara che la Ryanair e la Airport Marketing Services hanno ricevuto aiuti di Stato illegittimi dalla Camera di commercio e dell’industria di Pau-Béarn, incompatibili con il mercato interno; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione, e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione ha omesso di concedere alle ricorrenti l’accesso al fascicolo d’indagine e di metterle in grado di esprimere in modo effettivo le loro osservazioni.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente imputato allo Stato le misure in discussione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un’analisi comparativa, la quale avrebbe portato a concludere per l’assenza di un aiuto in favore delle ricorrenti. In subordine, le ricorrenti deducono che la Commissione non ha attribuito un valore adeguato ai servizi di commercializzazione, erroneamente respinto le ragioni alla base della decisione dell’aeroporto di acquistare tali servizi, erroneamente respinto la possibilità che una parte dei servizi di commercializzazione fosse stata acquistata per ragioni d’interesse generale, omesso di valutare gli accordi di commercializzazione sotto i distinti punti di vista del proprietario e dell’operatore aeroportuale in base al criterio dell’investitore che opera in un’economia di mercato, basato le proprie conclusioni per il calcolo della profittabilità dell’aeroporto su dati incompleti e inadeguati, applicato un orizzonte temporale eccessivamente breve, erroneamente basato la propria valutazione solo su rotte concordate, e ignorato le esternalità di rete che l’aeroporto poteva attendersi di ricavare dal proprio rapporto con Ryanair. In ogni caso, anche se ci fosse stato un vantaggio per le ricorrenti, la Commissione non è stata in grado di dimostrare che il vantaggio fosse selettivo.

4.

Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione ed un errore di diritto nel rilevare che l’aiuto alla Ryanair e alla AMS fosse equivalente alle perdite marginali complessive dell’aeroporto di Pau invece che agli effettivi vantaggi per la Ryanair e l’AMS. La Commissione avrebbe dovuto valutare in che misura i presunti vantaggi siano stati effettivamente trasferiti ai passeggeri di Ryanair. Inoltre, la Commissione ha omesso di quantificare qualsivoglia vantaggio competitivo di cui la Ryanair ha goduto grazie al flusso di pagamenti (presumibilmente) sottocosto dell’aeroporto di Pau. Infine, la Commissione ha omesso di spiegare adeguatamente perché il recupero dell’importo dell’aiuto specificato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente all’erogazione dell’aiuto.


13.7.2015   

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C 228/19


Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — Beele Engineering/UAMI (WE CARE)

(Causa T-220/15)

(2015/C 228/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Beele Engineering BV (Aalten, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Ring, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente gli elementi verbali «WE CARE» — Domanda di registrazione n. 12 610 143

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 gennaio 2015 nel procedimento R 1424/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.7.2015   

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C 228/20


Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — Beele Engineering/UAMI (WE CARE)

(Causa T-222/15)

(2015/C 228/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Beele Engineering BV (Aalten, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Ring, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «WE CARE» — Domanda di registrazione n. 12 610 275

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 febbraio 2015 nel procedimento R 1933/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.7.2015   

IT

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C 228/20


Ricorso proposto il 27 aprile 2015 — Morton’s of Chicago/UAMI — Mortons the Restaurant (MORTON’S)

(Causa T-223/15)

(2015/C 228/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Morton’s of Chicago, Inc. (Chicago, Stati Uniti) (rappresentante: J. Moss, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mortons the Restaurant Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «MORTON’S» — Marchio comunitario n. 3 951 291

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 febbraio 2015 nel procedimento R 46/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.7.2015   

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C 228/21


Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — QuaMa Quality Management/UAMI — Microchip Technology (medialbo)

(Causa T-225/15)

(2015/C 228/26)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: QuaMa Quality Management GmbH (Glashütten, Germania) (rappresentante: C. Russ, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Microchip Technology, Inc. (Chandler, Stati Uniti d’America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio comunitario denominativo «medialbo» — Domanda di registrazione n. 11 454 766

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 febbraio 2015 nei procedimenti riuniti R 1809/2014-4 e R 1680/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.7.2015   

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C 228/22


Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Łabowicz/UAMI — Pure Fishing (NANO)

(Causa T-237/15)

(2015/C 228/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Edward Łabowicz (Kłodzko, Polonia) (rappresentante: M. Żygadło, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «NANO» — Marchio comunitario n. 6 649 818

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 marzo 2015 nel procedimento R 2426/2013-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 76 e 83 del regolamento n. 207/2009;

Violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo concernenti, rispettivamente, il diritto a un processo equo e il divieto di discriminazione.


13.7.2015   

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C 228/23


Ricorso proposto il 13 maggio 2015 — Novartis/UAMI — Meda (Zimara)

(Causa T-238/15)

(2015/C 228/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meda AB (Solna, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio comunitario denominativo «Zimara» — Domanda di registrazione n. 9 782 764

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 marzo 2015 nel procedimento R 636/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


13.7.2015   

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C 228/23


Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-244/15)

(2015/C 228/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: R. Gherson, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 25) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 1), nelle parti in cui riguardano il ricorrente;

in subordine, dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2014, (come rettificata) e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, (come rettificato) non sono applicabili nelle parti in cui riguardano il ricorrente in quanto illegittimi;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014, come rettificata (in prosieguo: la «decisione»), nei limiti in cui stabilisce misure restrittive nei confronti del ricorrente, non è conforme agli obiettivi espressamente dichiarati della decisione (tra cui: democrazia; Stato di diritto; rispetto dei diritti umani), e non rientra nei principi e negli obiettivi della Politica estera e di sicurezza comune («PESC») previsti dall’articolo 21 TUE. La decisione pertanto non soddisfa le condizioni per basarsi sull’articolo 29 TUE. Il ricorrente sostiene che poiché la decisione era illegittima, il Consiglio non poteva basarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per attuare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014, come rettificato (il «regolamento»). Avvenimenti recenti hanno reso evidente che il ricorrente non riceverà un trattamento equo, imparziale o obiettivo dalle autorità investigative o giudiziarie ucraine.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni per l’inserimento nell’allegato alla decisione e al regolamento (congiuntamente, in prosieguo: le «misure impugnate»). Il ricorrente, al momento dell’inserimento nell’elenco, non era sotto procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici o abuso di ufficio con cui avrebbe causato pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Non è stata fornita al ricorrente alcuna seria o credibile o concreta prova a supporto di una procedura che giustifichi l’irrogazione di misure restrittive nei suoi confronti. In particolare, non vi è la prova di alcuna valutazione scrupolosa o imparziale circa la fondatezza, alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente, delle ragioni che asseritamente giustificherebbero la ridesignazione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di fornire al ricorrente un’adeguata motivazione della sua inclusione. La motivazione non contiene alcun dettaglio e consiste meramente in una formulazione generica e stereotipata.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha gravemente violato il diritto fondamentale di proprietà e alla reputazione del ricorrente. Le misure restrittive non erano «previste dalla legge», sono state irrogate senza alcuna opportuna salvaguardia che permettesse al ricorrente di far conoscere effettivamente il suo punto di vista al Consiglio; non sono limitate a specifici beni costituenti fondi statali di cui si sostenga che il ricorrente si sia indebitamente appropriato, e neppure sono limitate agli importi asseritamente oggetto di appropriazione indebita; dette misure sono state considerate come un indice di colpevolezza che ha portato ad azioni in pregiudizio del ricorrente in altre giurisdizioni.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio si è basato su fatti materialmente inesatti. L’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe sotto procedimento penale da parte delle autorità ucraine per indebita appropriazione di fondi pubblici o beni o per abuso di ufficio, con ciò arrecando pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o ne sarebbe colpevole, è manifestamente falsa.

7.

Settimo motivo, sollevato a sostegno della dichiarazione di illegittimità, secondo il quale se l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento devono essere interpretati così da comprendere (a) qualsiasi indagine svolta da autorità ucraine indipendentemente dal fatto che vi sia una decisione o un procedimento giurisdizionale a fondarla, controllarla o sorvegliarla; e/o (b) qualsiasi «abuso d'ufficio da parte di un funzionario pubblico per procurare un vantaggio ingiustificato» indipendentemente dal fatto che vi sia un’accusa di appropriazione indebita di fondi statali, allora il criterio di designazione, tenuto conto dell’arbitraria ampiezza di oggetto che deriverebbe da un’interpretazione così estensiva, sarebbe privo di adeguata base giuridica, e/o sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi della decisione e del regolamento. Il criterio di designazione sarebbe pertanto illegittimo.


13.7.2015   

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C 228/25


Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Stichting Greenpeace Nederland e Pan Europe/Commissione

(Causa T-232/11) (1)

(2015/C 228/30)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 194 del 2.7.2011.


13.7.2015   

IT

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C 228/25


Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Regno Unito/BCE

(Causa T-45/12) (1)

(2015/C 228/31)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 98 del 31.3.2012.


13.7.2015   

IT

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C 228/25


Ordinanza del Tribunale del 21 maggio 2015 — ClientEarth e altri/Commissione

(Causa T-8/13) (1)

(2015/C 228/32)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 71 del 9.3.2013.


13.7.2015   

IT

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C 228/25


Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2015 — GRE/UAMI — Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

(Causa T-30/13) (1)

(2015/C 228/33)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.


13.7.2015   

IT

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C 228/25


Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Regno Unito/BCE

(Causa T-93/13) (1)

(2015/C 228/34)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013.


13.7.2015   

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C 228/26


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — PAN Europe e Confédération paysanne/Commissione

(Causa T-671/13) (1)

(2015/C 228/35)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


13.7.2015   

IT

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C 228/26


Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Hoteles Catalonia/UAMI — Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(Causa T-358/14) (1)

(2015/C 228/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


13.7.2015   

IT

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C 228/26


Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2015 — EEB/Commissione

(Causa T-462/14) (1)

(2015/C 228/37)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


13.7.2015   

IT

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C 228/26


Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (Forma di pane per sandwich rotondo)

(Causa T-542/14) (1)

(2015/C 228/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


Tribunale della funzione pubblica

13.7.2015   

IT

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C 228/27


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 3 giugno 2015 — Gross/SEAE

(Causa F-78/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale del SEAE - Funzionari - Promozione - Articoli 43 e 45, paragrafo 1, dello statuto - Esame comparativo dei meriti dell'insieme dei funzionari promuovibili - Funzionari proposti dai servizi del SEAE e funzionari non proposti - Considerazione dei rapporti informativi - Valutazioni esclusivamente letterali))

(2015/C 228/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati, successivamente J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado superiore nell’esercizio di promozione 2013 del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Dispositivo

1)

La decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del Servizio europeo per l'azione esterna, del 9 ottobre 2013, che fissa l'elenco dei funzionari promossi in base all'esercizio di promozione 2013 è annullata in quanto il nome del sig. Gross non vi figura.

2)

Il Servizio europeo per l'azione esterna sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Gross.


(1)  GU C 388 del 03/11/2014, pag. 31.


13.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 228/27


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 3 giugno 2015 — Bedin/Commissione

(Causa F-128/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Ruoli e poteri rispettivi della commissione di disciplina e dell’APN - Valutazione della realtà dei fatti addebitati))

(2015/C 228/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’APN che infligge al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di 12 mesi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bedin sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015, pag. 51.